La Capogruppo Risponde Dei Debiti Delle Controllate Insolventi?

La Capogruppo Risponde Dei Debiti Delle Controllate Insolventi?

La domanda arriva quasi sempre tardi. Arriva quando la controllata ha già smesso di pagare i fornitori, quando la banca ha già revocato gli affidamenti, quando il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale è già stato depositato. A quel punto i creditori della società in crisi guardano oltre il suo bilancio vuoto e si chiedono se possono rivolgersi alla società madre, quella che ha nominato gli amministratori, che ha deciso le strategie, che magari ha incassato dividendi o finanziamenti infragruppo. E gli amministratori della capogruppo si pongono la stessa domanda dall’altro lato: il fallimento di una figlia può trascinare con sé l’intero gruppo?

La risposta di partenza è netta: ogni società del gruppo è un soggetto distinto, con un patrimonio separato, e la capogruppo non risponde per il solo fatto di controllare la controllata insolvente. Ma questa regola ha eccezioni precise, e ognuna di esse ha una data di nascita: c’è un momento in cui la capogruppo firma una garanzia, un momento in cui comincia a dirigere in modo abusivo, un momento in cui la controllata diventa unipersonale senza le formalità richieste, un momento in cui l’impresa reale si rivela più grande delle singole società che la compongono. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.

Questa ricostruzione segue la vita di un gruppo in ordine cronologico: la costituzione e l’autonomia patrimoniale; la firma di garanzie e lettere di patronage; gli anni della direzione e coordinamento; i primi segnali di crisi; il giorno dell’apertura della liquidazione giudiziale della controllata; i mesi dell’escussione delle garanzie; l’eventuale estensione della procedura a una supersocietà di fatto o a una holding di fatto; il caso del socio unico; infine la prescrizione e il diritto transitorio.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione verificabile: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura chiamata a gestire le trattative anche quando la crisi riguarda più imprese di un gruppo, nel momento in cui il rapporto tra capogruppo e controllate è ancora negoziabile. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenza che entra in gioco quando l’esposizione verso i creditori della controllata ricade su soci persone fisiche, garanti o holding individuali che non hanno accesso alla liquidazione giudiziale ordinaria.

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La mappa temporale: dove si decide la responsabilità della capogruppo

Prima di entrare nelle singole tappe conviene avere sotto gli occhi l’intero calendario. La responsabilità della capogruppo non nasce nel giorno in cui la controllata fallisce: quasi sempre è stata costruita, o evitata, mesi o anni prima. Il giorno dell’insolvenza è solo il momento in cui il conto viene presentato.

La tabella che segue riassume le tappe sviluppate nelle sezioni successive. Per ciascuna indica l’evento, la norma di riferimento e il tipo di esposizione che può nascere per la società madre.

Tappa Momento Evento chiave Norma di riferimento Esposizione della capogruppo
1 Anno zero Costituzione della controllata e pubblicità del gruppo artt. 2325, 2462, 2497-bis, 2497-sexies c.c. Nessuna, se la separazione è rispettata
2 Al momento del finanziamento Fideiussioni, garanzie autonome, lettere di patronage artt. 1936 ss., 1381 c.c. Diretta, nei limiti dell’impegno firmato
3 Gli anni della gestione Direzione e coordinamento, operazioni infragruppo, cash pooling art. 2497 c.c. Risarcitoria, solo in caso di abuso
4 I primi 6-12 mesi di crisi Segnali di squilibrio, composizione negoziata, finanziamenti della madre artt. 2467, 2497-quinquies c.c.; art. 25 CCII Postergazione dei crediti della capogruppo
5 Giorno 0 Apertura della liquidazione giudiziale della controllata art. 2497 ult. comma c.c.; artt. 290-292 CCII Azione del curatore (solo accenni, v. articolo dedicato)
6 Dal giorno 1 ai mesi successivi Escussione delle garanzie, insinuazione al passivo artt. 1944 c.c.; art. 117 CCII Pagamento come garante
7 Quando emerge l’impresa unitaria Supersocietà di fatto, holding di fatto art. 256 CCII Estensione della liquidazione giudiziale
8 In qualsiasi momento di unipersonalità Socio unico senza conferimenti o pubblicità artt. 2325 c. 2, 2362, 2462 c. 2 c.c. Responsabilità illimitata per il periodo
9 Dopo 1 e 5 anni Limite annuale all’estensione, prescrizione, diritto transitorio art. 256 c. 2 CCII; art. 2949 c.c.; art. 390 CCII Chiusura delle finestre

Le prime quattro tappe appartengono alla vita fisiologica del gruppo; dalla quinta in poi si è dentro la patologia. Il punto che la tabella mette in evidenza è uno solo: le eccezioni all’autonomia patrimoniale si preparano tutte prima del giorno zero, e dopo quel giorno si può soltanto accertarle o contestarle.

Anno zero: la nascita della controllata e la regola dell’autonomia patrimoniale

Cosa succede

Tutto comincia con un atto costitutivo o con un acquisto di partecipazioni. Una società, che da quel momento chiameremo capogruppo, sottoscrive il capitale di una nuova società o ne acquista la maggioranza. Nasce un rapporto di controllo nel senso dell’art. 2359 c.c.: la madre dispone della maggioranza dei voti in assemblea ordinaria, oppure di voti sufficienti a esercitare un’influenza dominante, oppure di vincoli contrattuali che le attribuiscono quell’influenza.

Dal punto di vista economico l’operazione crea un’unica impresa articolata in più soggetti. Dal punto di vista giuridico, invece, crea soggetti distinti, ognuno con il proprio patrimonio, i propri creditori e la propria eventuale insolvenza.

La norma

La base è l’art. 2325, primo comma, c.c. per le società per azioni: delle obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. La stessa regola vale per la società a responsabilità limitata in forza dell’art. 2462, primo comma, c.c. La capogruppo, che della controllata è socia, beneficia esattamente di questa limitazione: rischia il valore della partecipazione, non il proprio patrimonio.

Il codice civile, dal 2004, regola espressamente l’attività di direzione e coordinamento negli artt. 2497 e seguenti. L’art. 2497-sexies c.c. presume, salvo prova contraria, che tale attività sia esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei bilanci o da quella che controlla la controllata ai sensi dell’art. 2359 c.c. L’art. 2497-bis c.c. impone alla società diretta di indicare negli atti e nella corrispondenza la società da cui dipende e di iscriversi in un’apposita sezione del registro delle imprese.

La giurisprudenza ha però chiarito che la sostanza prevale sulla forma. La Cassazione, con la sentenza n. 24943 del 7 ottobre 2019, ha affermato che l’esistenza del gruppo e dell’attività di direzione dipende dalla situazione effettiva e non dall’adempimento o dall’omissione delle formalità pubblicitarie. Il registro delle imprese, insomma, è un indizio, non una prova definitiva.

Sul versante opposto, con l’ordinanza n. 7930 del 20 marzo 2023 la Suprema Corte ha precisato che la semplice dipendenza economica o finanziaria di una società da un’altra non basta a far scattare le presunzioni di controllo: occorrono la partecipazione al capitale o un vincolo contrattuale idoneo. E con l’ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025 ha ribadito che la presunzione di direzione e coordinamento, collegata al consolidamento o al controllo, richiede comunque che chi la invoca provi i presupposti su cui si fonda.

I termini che si attivano

In questa fase non scatta alcun termine processuale. Si attivano però obblighi di pubblicità che hanno una precisa rilevanza futura. Se la controllata nasce o diventa unipersonale, entrano in gioco gli adempimenti dell’art. 2362 c.c. per la s.p.a. e dell’art. 2470 c.c. per la s.r.l.: il deposito presso il registro delle imprese della dichiarazione che indica l’unico socio. Il mancato rispetto di queste formalità è il seme di una responsabilità illimitata che germoglierà solo se e quando la controllata diventerà insolvente (lo vedremo alla tappa 8).

Cosa può fare la capogruppo ora

È il momento delle scelte che costano meno. La finestra difensiva più ampia di tutta la vicenda è quella dell’anno zero: la capogruppo può strutturare la controllata con un capitale adeguato all’attività, versare integralmente i conferimenti, adempiere la pubblicità sul socio unico e sull’appartenenza al gruppo, separare in modo netto conti, sedi, personale e contratti.

Chi è creditore, invece, in questa fase può soltanto informarsi: consultare la visura della controllata, verificare la sezione del registro delle imprese dedicata ai gruppi, valutare se chiedere una garanzia alla madre prima di concedere credito.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è considerare la controllata una semplice divisione operativa: stessi conti correnti di fatto, stesso personale che lavora indistintamente per tutte le società, contratti stipulati da una società ed eseguiti da un’altra. Queste commistioni non annullano di per sé l’autonomia patrimoniale, ma forniscono ai futuri curatori e creditori il materiale per sostenere che dietro le singole società opera un’impresa unica.

Quanto dura realmente

L’anno zero non ha una durata definita: è lo stato di normalità in cui il gruppo può vivere per decenni. Ciò che conta è che le scelte compiute in questo periodo vengono rilette, anche molti anni dopo, con gli occhi di chi deve stabilire se la separazione era reale o di facciata. Un archivio societario ordinato, con delibere, contratti infragruppo scritti e pubblicità aggiornata, è la migliore prova che si possa offrire a distanza di tempo.

Il giorno della firma: fideiussioni, garanzie e lettere di patronage

Cosa succede

Il calendario ora corre verso il primo finanziamento importante. La controllata chiede un affidamento bancario, un leasing, una fornitura a lungo termine. Il finanziatore, consapevole che il patrimonio della controllata è limitato, chiede che la capogruppo si impegni. Può chiederle una fideiussione, una garanzia autonoma a prima richiesta, oppure una lettera di patronage.

È il punto di svolta più sottovalutato dell’intera timeline. Con la firma di una garanzia la capogruppo smette di essere un semplice socio e diventa debitrice diretta del creditore garantito, entro i limiti dell’impegno assunto. Non c’è bisogno di alcun abuso, di alcuna confusione patrimoniale: basta il contratto.

La norma

La fideiussione è regolata dagli artt. 1936 e seguenti c.c. Salvo patto contrario, il fideiussore è obbligato in solido con il debitore principale (art. 1944 c.c.): il creditore può chiedere il pagamento alla capogruppo senza prima escutere la controllata. La garanzia autonoma, di origine pattizia, sgancia ulteriormente l’obbligo del garante dalle eccezioni relative al rapporto garantito.

La lettera di patronage è invece una figura atipica, costruita dalla prassi bancaria. La giurisprudenza distingue tra lettere «deboli», con contenuto meramente informativo (ad esempio la dichiarazione di possedere una certa partecipazione o di essere a conoscenza del finanziamento), e lettere «forti», nelle quali la capogruppo assume impegni veri e propri: mantenere la partecipazione, vigilare sulla gestione, fare in modo che la controllata disponga dei mezzi per adempiere.

La Cassazione, con la sentenza n. 32026 del 9 dicembre 2019 (Sez. I), ha tracciato il confine decisivo: se il dichiarante promette che la controllata adempirà, non si obbliga a eseguire personalmente la prestazione, e la sua responsabilità resta collegata alla mancata realizzazione del fatto promesso; se invece si impegna direttamente a pagare al posto della controllata, il documento va qualificato come fideiussione, quale che sia il nome che le parti gli hanno dato. Nel caso esaminato, l’impegno dei soci a rimborsare le esposizioni della società in caso di riduzione o perdita della partecipazione è stato appunto ricondotto alla fideiussione.

I termini che si attivano

Con la fideiussione si attiva il regime dell’art. 1957 c.c.: se il fideiussore ha limitato la propria garanzia alla scadenza dell’obbligazione principale, il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza e continuarle con diligenza, altrimenti il fideiussore è liberato. Il termine semestrale dell’art. 1957 c.c. è spesso derogato nei moduli bancari: va verificato contratto per contratto, perché da quella clausola può dipendere la sopravvivenza dell’intera esposizione della capogruppo.

Per la lettera di patronage forte non esiste un termine legale specifico: si applica la prescrizione ordinaria dell’azione contrattuale, che decorre dall’inadempimento.

Cosa può fare la capogruppo ora

La seconda finestra difensiva si apre e si chiude nello stesso giorno: quello della trattativa sul testo della garanzia. La capogruppo può negoziare un importo massimo, una durata, la limitazione a singole operazioni, il mantenimento dell’art. 1957 c.c., la natura informativa e non impegnativa di una lettera di patronage. Una volta firmato, il documento sarà interpretato secondo il suo contenuto reale.

Il creditore, dal canto suo, può pretendere una garanzia chiara invece di una lettera di patronage dal contenuto ambiguo: è la scelta che, al momento dell’insolvenza della controllata, gli eviterà un contenzioso sulla qualificazione del documento.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico della capogruppo è firmare lettere di «conforto» ritenendole pure dichiarazioni di cortesia. Quando il testo contiene l’impegno a mantenere la controllata in condizione di adempiere o a sostenerla finanziariamente, il rischio che il giudice vi legga un’obbligazione vincolante è concreto. L’errore tipico del creditore è opposto: accontentarsi di una lettera debole credendo di avere una garanzia.

Quanto dura realmente

Le garanzie infragruppo hanno spesso durata pari o superiore a quella del finanziamento garantito, e le fideiussioni omnibus possono coprire tutte le obbligazioni presenti e future della controllata verso una banca. Non è raro che la capogruppo scopra, al momento dell’insolvenza della controllata, di essere esposta per operazioni nate anni dopo la firma originaria.

Gli anni della gestione: direzione e coordinamento, e il confine dell’abuso

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, che non è ancora una procedura: è la quotidianità del gruppo. La capogruppo emana direttive, approva budget, decide investimenti, accentra la tesoreria, gestisce il personale e i fornitori comuni. Tutto questo è lecito. L’ordinamento riconosce che il gruppo persegua una strategia unitaria e che la controllata, in certa misura, possa sacrificare un interesse particolare a vantaggio del disegno complessivo.

Il problema nasce quando la direzione diventa abuso: quando la capogruppo sposta risorse dalla controllata a sé o ad altre società del gruppo senza contropartita, carica sulla controllata costi che non le competono, la priva della liquidità necessaria a pagare i propri creditori.

La norma

L’art. 2497, primo comma, c.c. stabilisce che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società dirette, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione, e nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società.

La stessa norma esclude la responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, oppure è integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette: sono i cosiddetti vantaggi compensativi. Già sotto il regime anteriore alla riforma, la Cassazione con la sentenza n. 16707 del 24 agosto 2004 aveva chiarito che i vantaggi compensativi possono neutralizzare il danno, ma vanno allegati e provati da chi li invoca, e non possono essere affermati in modo generico.

Il secondo comma estende la responsabilità, in solido, a chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, a chi ne abbia consapevolmente beneficiato. Con la sentenza n. 26765 del 22 dicembre 2016 la Cassazione ha applicato questa regola alla persona fisica che, al vertice della catena di controllo, ha partecipato alla condotta abusiva: la responsabilità della società che dirige si accompagna così a quella di chi materialmente ha deciso.

Con la sentenza n. 2952 del 13 febbraio 2015 la Suprema Corte ha poi chiarito che l’esistenza di un gruppo formalmente organizzato non esclude che la capogruppo o i suoi esponenti siano qualificati come amministratori di fatto della controllata, con le responsabilità proprie di chi gestisce senza investitura formale.

Il punto decisivo: responsabilità per fatto proprio, non garanzia dei debiti

Occorre fermarsi su un passaggio che molti creditori fraintendono. L’art. 2497 c.c. non rende la capogruppo garante dei debiti della controllata: la rende responsabile del danno che ha causato al patrimonio della controllata con la propria condotta abusiva. La differenza è enorme. Il creditore non può chiedere alla capogruppo il pagamento della fattura rimasta insoluta in quanto tale; può chiedere il risarcimento del pregiudizio derivato dalla lesione dell’integrità patrimoniale della controllata, che ha reso impossibile il pagamento.

La Cassazione, con la sentenza n. 12254 del 12 giugno 2015, ha precisato che la regola per cui soci e creditori possono agire contro la capogruppo solo se non soddisfatti dalla controllata è una condizione dell’azione e non trasforma la holding in un obbligato sussidiario per il debito altrui. Con la sentenza n. 29139 del 5 dicembre 2017 ha poi escluso che il creditore debba prima escutere infruttuosamente la controllata o inviarle una formale richiesta: basta che il credito non sia stato soddisfatto.

I termini che si attivano

Il fatto lesivo fa nascere un diritto risarcitorio, soggetto al termine di prescrizione quinquennale. La Cassazione, con l’ordinanza n. 7262 del 13 marzo 2023, ha indicato che il termine decorre dal momento in cui il pregiudizio diventa conoscibile, e non dal compimento dei singoli atti di gestione abusiva. Per i creditori, la conoscibilità del danno coincide spesso con l’emersione dell’insufficienza patrimoniale della controllata: è da quel momento che il cronometro dei cinque anni comincia a correre.

Cosa può fare la capogruppo ora

La terza finestra difensiva è la tracciabilità delle decisioni. Ogni operazione infragruppo che comporta un sacrificio per la controllata va documentata con le sue ragioni, con il vantaggio atteso per il gruppo e con la contropartita per la controllata. L’art. 2497-ter c.c. impone che le decisioni influenzate dalla direzione e coordinamento siano analiticamente motivate, con l’indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione. Chi rispetta questo obbligo costruisce, anno dopo anno, la prova dei vantaggi compensativi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è il cash pooling senza regole: la tesoreria accentrata drena la liquidità delle controllate verso la madre, ma i saldi infragruppo non vengono mai regolati, i tassi non sono di mercato, nessuno verifica la capacità della capogruppo di restituire. Quando la controllata entra in crisi, quel credito verso la madre diventa la prima voce che il curatore esaminerà.

Quanto dura realmente

La fase della gestione può durare molti anni, e la responsabilità per abuso può riguardare operazioni compiute in periodi molto risalenti. Nei giudizi di responsabilità promossi dopo l’insolvenza della controllata è frequente l’esame di operazioni infragruppo collocate lungo un arco di diversi esercizi precedenti alla crisi.

I primi segnali di crisi: dodici mesi in cui il gruppo può ancora scegliere

Cosa succede

Sono passati alcuni anni. I bilanci della controllata cominciano a mostrare perdite ricorrenti, il patrimonio netto si assottiglia, i fornitori allungano i tempi di consegna, gli istituti chiedono rientri. La capogruppo deve decidere se sostenere la controllata, ristrutturare il gruppo o lasciarla andare.

Da questo momento in poi ogni decisione della madre viene osservata con una lente diversa. Finanziare la controllata può essere utile, ma il credito della capogruppo potrà essere postergato. Ritirare la liquidità può essere legittimo, ma potrà essere riletto come atto pregiudizievole. Continuare senza agire espone gli amministratori di entrambe le società.

La norma

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo i correttivi, incluso il D.Lgs. 136/2024) impone all’imprenditore collettivo di dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.). Per i gruppi, la composizione negoziata della crisi prevista dagli artt. 12 e seguenti CCII ha una disciplina dedicata nell’art. 25 CCII, che consente di condurre le trattative in modo unitario quando più imprese del gruppo si trovano in squilibrio.

Sui finanziamenti della madre alla controllata incide l’art. 2497-quinquies c.c., che estende ai finanziamenti erogati dalla società che esercita direzione e coordinamento, o da altri soggetti sottoposti alla stessa direzione, la regola dell’art. 2467 c.c.: il rimborso è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori quando il finanziamento è stato concesso in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.

I termini che si attivano

Nel Codice della crisi la postergazione si accompagna a una regola di inefficacia: i rimborsi dei finanziamenti postergati eseguiti nell’anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all’apertura della liquidazione giudiziale sono esposti a inefficacia (art. 164 CCII per i finanziamenti dei soci e art. 292 CCII per i finanziamenti infragruppo). Il termine annuale è un termine a ritroso, misurato dalla domanda di apertura: ciò che la capogruppo si fa restituire in quei dodici mesi può dover essere riversato alla procedura.

Va considerato poi il termine quinquennale dell’art. 290 CCII, che consente al curatore di aggredire gli atti e i contratti infragruppo compiuti nei cinque anni precedenti al deposito dell’istanza di apertura della liquidazione giudiziale, quando abbiano spostato risorse a favore di un’altra impresa del gruppo in danno dei creditori. Su questi strumenti si tornerà solo per accenni, perché riguardano l’azione del curatore verso la capogruppo, oggetto di un approfondimento separato.

Cosa può fare la capogruppo ora

È la finestra più preziosa per evitare che l’insolvenza della controllata diventi un problema della capogruppo. In questa fase il gruppo può accedere alla composizione negoziata, chiedere la nomina di un esperto e avviare trattative coordinate con le banche e i principali creditori, anche con misure protettive. Può valutare un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo di gruppo (artt. 284 e seguenti CCII), che consente di presentare un piano unitario pur conservando l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna società.

Può anche decidere, in modo consapevole e documentato, di non sostenere oltre la controllata. Non esiste un obbligo generale della capogruppo di ripianare le perdite della figlia; esiste però il divieto di aggravarne la situazione con condotte abusive.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più costoso è il «salvataggio a metà»: la capogruppo continua a finanziare la controllata per qualche mese, poi si fa restituire una parte delle somme quando la situazione è già compromessa, e infine la lascia arrivare all’insolvenza. Il risultato è che il credito residuo viene postergato, i rimborsi ottenuti nell’ultimo anno vengono contestati e l’intera sequenza viene letta come gestione nell’interesse della madre.

Quanto dura realmente

La finestra si misura in mesi. Dai primi segnali strutturali (perdite che erodono il patrimonio, tensione di cassa ricorrente) all’insolvenza conclamata passano spesso tra sei e diciotto mesi. La composizione negoziata ha una durata ordinaria di 180 giorni, prorogabile in presenza delle condizioni di legge; le trattative di gruppo richiedono tipicamente più tempo, perché coinvolgono un numero maggiore di creditori e di rapporti incrociati.

Nel mezzo di questa fase si colloca il momento in cui una consulenza specializzata pesa di più. Lo Studio Monardo, attraverso le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), analizza i rapporti infragruppo prima che diventino oggetto di contestazione e imposta trattative coordinate tra capogruppo, controllate e creditori.

Giorno 0: si apre la liquidazione giudiziale della controllata

Cosa succede

Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale della controllata. Viene nominato il curatore, i beni passano sotto il suo controllo, si apre la fase di accertamento del passivo. Molti creditori, in quel momento, telefonano allo stesso modo: «La società madre è solida, posso chiedere a lei?».

La risposta, in questo preciso giorno, è che l’apertura della liquidazione giudiziale della controllata non coinvolge automaticamente la capogruppo. La madre non diventa debitrice, non entra nella procedura, non perde la disponibilità del proprio patrimonio. Resta un soggetto distinto, la cui posizione dovrà essere valutata alla luce delle eccezioni già maturate nelle tappe precedenti.

La norma

Il Codice della crisi disciplina i gruppi di imprese negli artt. 284-292 CCII. Anche quando più imprese dello stesso gruppo sono insolventi e il tribunale apre una procedura unitaria di liquidazione giudiziale (art. 287 CCII), le masse attive e passive restano separate: i creditori di ciascuna società si soddisfano sul patrimonio della propria debitrice. Il gruppo è un modo di coordinare le procedure, non un patrimonio unico.

L’ultimo comma dell’art. 2497 c.c. stabilisce che, nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria della società soggetta a direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario. L’art. 291 CCII completa il quadro, attribuendo al curatore strumenti specifici nei confronti delle società del gruppo.

Il cambio di legittimazione

Da questo giorno cambia chi può agire. La Cassazione, con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024, ha chiarito due aspetti: la società diretta non ha un’azione propria contro la holding ai sensi dell’art. 2497 c.c., e il curatore della controllata può esercitare soltanto le azioni che spettano ai creditori sociali. Dopo l’apertura della procedura, il singolo creditore della controllata perde, di regola, la possibilità di agire individualmente contro la capogruppo per la lesione del patrimonio sociale: quell’azione è concentrata nelle mani del curatore, che la esercita nell’interesse di tutta la massa.

Il contenuto, i tempi e le strategie dell’azione del curatore verso la capogruppo (risarcitoria ex art. 2497 c.c., revocatoria infragruppo dell’art. 290 CCII, inefficacia dei rimborsi dell’art. 292 CCII) meritano un esame separato, a cui questa ricostruzione rinvia.

I termini che si attivano

Con l’apertura della procedura cominciano i termini per l’accertamento del passivo: i creditori della controllata devono presentare domanda di ammissione entro il termine fissato nella sentenza, nel rispetto della scadenza prevista dall’art. 201 CCII per la domanda tempestiva. Il creditore che vuole conservare ogni possibilità di soddisfazione deve insinuarsi nel passivo della controllata anche quando conta di rivolgersi alla capogruppo come garante: le due strade non si escludono.

Dalla data di apertura si misura, inoltre, a ritroso, il periodo sospetto per le azioni di inefficacia sugli atti infragruppo.

Cosa può fare il creditore ora

Il creditore della controllata deve chiedersi subito tre cose. Primo: ha in mano una garanzia della capogruppo (fideiussione, garanzia autonoma, lettera di patronage forte)? Se sì, può rivolgersi direttamente alla madre in base a quel titolo, senza attendere la procedura. Secondo: ci sono elementi per ipotizzare che dietro le società del gruppo operi un’unica impresa, riferibile a una società di fatto? Se sì, può sollecitare l’estensione della liquidazione giudiziale. Terzo: la controllata era unipersonale e sono mancati conferimenti o pubblicità? Se sì, può far valere la responsabilità illimitata del socio unico.

Fuori da queste ipotesi, la tutela passa per l’azione del curatore e per il riparto dell’attivo che quell’azione eventualmente recupererà.

Cosa può fare la capogruppo ora

La capogruppo deve verificare la propria esposizione con la stessa freddezza. Il giorno 0 è il momento in cui conviene censire tutte le garanzie prestate, tutti i saldi infragruppo e tutte le operazioni degli ultimi cinque anni, perché sono gli elementi che curatore e creditori esamineranno nei mesi successivi. Se anche la capogruppo è in difficoltà, è il momento di valutare uno strumento di regolazione della crisi per sé, prima che l’esposizione verso la massa della controllata la travolga.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del creditore è inviare una diffida alla capogruppo chiedendole di pagare il debito della controllata «in quanto società madre». Senza un titolo specifico, la richiesta è giuridicamente infondata e rischia di far perdere tempo prezioso. L’errore tipico della capogruppo è restare passiva, pensando che il problema riguardi solo la controllata.

Quanto dura realmente

Tra la sentenza di apertura e la prima udienza di verifica del passivo trascorrono di regola alcuni mesi. L’esame delle operazioni infragruppo da parte del curatore richiede spesso un tempo maggiore, perché presuppone la ricostruzione della contabilità di più società. Le eventuali iniziative giudiziarie nei confronti della capogruppo maturano dunque, nella pratica, nei mesi e talvolta negli anni successivi all’apertura.

Dal giorno 1 ai mesi successivi: l’escussione delle garanzie della capogruppo

Cosa succede

Il calendario ora corre su due binari separati. Sul primo, la procedura della controllata prosegue con l’accertamento del passivo e la liquidazione dell’attivo. Sul secondo, i creditori che hanno ottenuto una garanzia dalla capogruppo si rivolgono direttamente a lei. È questa, nella pratica, la via più frequente e più rapida attraverso cui la società madre finisce per pagare i debiti della controllata insolvente: non per effetto della procedura, ma per effetto del contratto che aveva firmato.

La banca che ha una fideiussione invia alla capogruppo la richiesta di pagamento, spesso nei giorni immediatamente successivi alla revoca degli affidamenti o all’apertura della liquidazione giudiziale. Il locatore finanziario che ha una lettera di patronage valuta se il documento contiene un impegno vincolante. Il fornitore che non ha alcuna garanzia, invece, resta in attesa del riparto.

La norma

La solidarietà del fideiussore (art. 1944 c.c.) consente al creditore garantito di chiedere l’intero alla capogruppo, entro il massimale, senza attendere l’esito della liquidazione giudiziale della controllata. Il creditore può al tempo stesso insinuarsi nel passivo della controllata e agire contro il garante: le somme incassate da una parte riducono naturalmente quanto può pretendere dall’altra.

Se la controllata, invece di finire in liquidazione giudiziale, accede a un concordato preventivo, la regola generale sugli effetti del concordato fa salvi i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso (art. 117 CCII). La falcidia concordataria della controllata non si estende alla garanzia prestata dalla capogruppo: la madre può essere chiamata a pagare la parte che i creditori non recuperano attraverso il concordato.

Per la lettera di patronage la situazione è più articolata. Se il documento è qualificabile come fideiussione secondo il criterio della citata Cass. n. 32026/2019, valgono le regole della garanzia personale. Se contiene un impegno forte di altro tipo, ad esempio a mantenere la controllata in condizioni di adempiere, il creditore dovrà dimostrare che quell’impegno è stato violato e quale danno ne è derivato. Se è una lettera debole, informativa, la capogruppo risponde solo se le informazioni rese erano false o reticenti, secondo le regole della responsabilità precontrattuale.

I termini che si attivano

Il primo termine da verificare è quello dell’art. 1957 c.c., se non derogato nel contratto. Il secondo è la prescrizione del diritto verso il garante, che segue le regole del rapporto di garanzia. Per la capogruppo, il termine più stringente è spesso quello indicato nella richiesta di pagamento di una garanzia a prima richiesta, che di regola impone il pagamento entro pochi giorni, salvo le sole eccezioni di escussione abusiva o fraudolenta.

Cosa può fare la capogruppo ora

La capogruppo chiamata in garanzia ha davanti una finestra difensiva circoscritta. Può verificare il massimale, la durata, la presenza o la deroga dell’art. 1957 c.c., la natura del documento e la corrispondenza tra il debito escusso e le operazioni coperte. Può contestare la qualificazione di una lettera di patronage come fideiussione quando il testo non contiene un impegno diretto a pagare. Può, dopo aver pagato, far valere il regresso e la surrogazione nei diritti del creditore (artt. 1949 e 1950 c.c.) insinuandosi nel passivo della controllata.

Se l’esposizione da garanzie è tale da mettere in crisi la stessa capogruppo, questa è la fase in cui valutare un proprio percorso di composizione negoziata o di ristrutturazione, prima che le escussioni si trasformino in azioni esecutive.

Cosa può fare il creditore ora

Il creditore garantito deve muoversi su entrambi i fronti: insinuazione al passivo della controllata e richiesta di pagamento alla capogruppo. Deve conservare la documentazione della garanzia, verificare se la capogruppo ha prestato altre garanzie concorrenti e valutare la sua solvibilità complessiva. Il creditore non garantito, invece, deve chiedersi se le eccezioni delle tappe successive (supersocietà, holding di fatto, socio unico) siano realisticamente percorribili.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico del creditore è ritenere che la procedura concorsuale della controllata sospenda anche l’azione verso il garante. Non è così: la capogruppo garante non è sottoposta alla procedura e resta aggredibile con gli strumenti ordinari. L’errore tipico della capogruppo è pagare senza controllare il perimetro della garanzia, oppure, all’opposto, rifiutare in blocco il pagamento di una garanzia a prima richiesta, esponendosi a un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

Quanto dura realmente

L’escussione di una garanzia può risolversi in poche settimane, se la capogruppo paga, oppure aprire un contenzioso di merito della durata di alcuni anni, se si discute della natura del documento o del perimetro della copertura. Le cause sulle lettere di patronage, in particolare, tendono a essere lunghe, perché richiedono l’interpretazione del testo alla luce della volontà delle parti.

Quando emerge l’impresa unitaria: supersocietà di fatto, holding di fatto ed estensione della liquidazione giudiziale

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella più temuta dalla capogruppo. Esaminando la contabilità, i contratti e i flussi finanziari, il curatore o un creditore si convince che le società del gruppo non erano soggetti realmente distinti, ma tessere di un’unica attività economica condotta in comune. Oppure scopre che una persona fisica o una società utilizzava le società del gruppo come strumenti di un’impresa propria. È qui che può nascere la richiesta di estendere la liquidazione giudiziale oltre il perimetro della controllata.

La norma

L’art. 256 CCII, che ha preso il posto dell’art. 147 della legge fallimentare, stabilisce che la liquidazione giudiziale di una società di persone si estende ai soci illimitatamente responsabili, anche se non persone fisiche. Il quarto comma consente di estendere la procedura ai soci illimitatamente responsabili scoperti dopo l’apertura. Il quinto comma applica la stessa regola quando, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di un imprenditore individuale o di una società, risulta che l’impresa è in realtà riferibile a una società di cui il fallito è socio illimitatamente responsabile.

È la norma che ha recepito l’orientamento sulla cosiddetta supersocietà di fatto: una società di persone di fatto, costituita tra più società di capitali (ed eventualmente persone fisiche), che esercita un’impresa comune servendosi delle singole società come strumenti. Se questa supersocietà esiste ed è insolvente, la procedura si apre nei suoi confronti e si estende a tutti i suoi soci illimitatamente responsabili, comprese le società di capitali che ne fanno parte. È l’unico percorso attraverso cui la capogruppo può essere sottoposta alla stessa procedura della controllata e rispondere con il proprio patrimonio dei debiti dell’impresa comune.

Supersocietà o holding di fatto: la distinzione decisiva

La Cassazione ha lavorato molto sulla differenza tra le due figure. Con l’ordinanza n. 4784 del 15 febbraio 2023 ha chiarito che la supersocietà di fatto richiede un intento comune di esercitare insieme un’attività economica (la cosiddetta affectio societatis tra le società partecipanti), mentre la holding di fatto si ha quando l’attività delle società è piegata all’interesse dei soggetti che le controllano. Con l’ordinanza n. 36378 del 29 dicembre 2023 ha ribadito che, se le singole società perseguono l’interesse dei controllanti persone fisiche, si configura una holding di fatto e non una supersocietà. Con l’ordinanza n. 74 del 2 gennaio 2024 ha però precisato che l’abuso compiuto dai controllanti non esclude di per sé la supersocietà, se non era programmato fin dall’origine del rapporto.

La differenza ha conseguenze pratiche enormi. Nella supersocietà, il patrimonio di ciascuna società partecipante risponde illimitatamente dei debiti dell’impresa comune. Nella holding di fatto, il soggetto che dirige (spesso una persona fisica) può essere considerato a sua volta imprenditore commerciale e, se insolvente, sottoposto a una propria liquidazione giudiziale; inoltre risponde dei danni causati alle società dirette secondo le regole dell’art. 2497 c.c. Ma non si crea un unico patrimonio comune.

Sul piano probatorio la Cassazione ha ricordato, con la sentenza n. 24633 del 13 settembre 2021, che la società di fatto può essere accertata sia come società apparente (che si manifesta all’esterno come tale) sia come società occulta (che esiste nei rapporti interni), ma che si tratta di situazioni alternative: non si può qualificare lo stesso soggetto, nello stesso tempo, come socio apparente e socio occulto. Con l’ordinanza n. 28650 del 7 novembre 2024 ha esteso l’applicazione della norma ai soci di società irregolari non iscritte, perché la mancata iscrizione impedisce di invocare la limitazione della responsabilità.

I precedenti sotto la legge fallimentare

Va ricordato, per correttezza storica, che alcune pronunce meno recenti si collocano in un contesto normativo diverso. La Cassazione, con la sentenza n. 27013 del 12 novembre 2008, aveva affermato che l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili riguarda le società di persone e non le società di capitali: un principio che resta valido nel senso che la capogruppo, in quanto socia di una s.r.l. o di una s.p.a., non subisce alcuna estensione per il solo fallimento di questa. È proprio per questo che il percorso dell’estensione passa necessariamente per la ricostruzione di una società di persone di fatto sovrastante.

I termini che si attivano

L’art. 256, secondo comma, CCII stabilisce che la liquidazione giudiziale dei soci illimitatamente responsabili non può essere dichiarata decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se sono state osservate le formalità pubblicitarie, e solo se l’insolvenza della società attiene, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione. Prima di disporre l’estensione il tribunale convoca il socio secondo l’art. 41 CCII. Contro la sentenza di estensione è ammesso reclamo ai sensi dell’art. 51 CCII; contro il rigetto della domanda di estensione, reclamo alla corte d’appello ai sensi dell’art. 50 CCII.

Cosa può fare la capogruppo ora

Chi riceve la convocazione per l’estensione ha una finestra difensiva brevissima: è il procedimento dell’art. 41 CCII, e in quel contesto va costruita la prova dell’autonomia reale delle società del gruppo. La capogruppo deve dimostrare che ciascuna società perseguiva un proprio oggetto, aveva propri organi che decidevano, intratteneva rapporti infragruppo regolati e remunerati, e che la direzione unitaria era quella fisiologica del gruppo, non l’esercizio di un’impresa comune. Tutto il materiale raccolto negli anni della gestione, dalle delibere motivate ai contratti infragruppo, diventa qui decisivo.

Cosa può fare il creditore ora

Il creditore che intende sollecitare l’estensione deve raccogliere elementi concreti: commistione dei patrimoni, utilizzo indifferenziato di beni e personale, finanziamenti incrociati senza regola, presentazione unitaria del gruppo ai terzi, decisioni prese da un unico centro senza rispetto delle singole società. Non bastano il controllo azionario e la direzione unitaria, che sono fisiologici.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è confondere il gruppo con la supersocietà. Un gruppo intensamente diretto dalla capogruppo, con tesoreria accentrata e servizi comuni, non è per questo una società di fatto. Chi chiede l’estensione su queste sole basi rischia il rigetto; chi si difende sottovalutando la commistione documentata rischia l’accoglimento.

Quanto dura realmente

Il procedimento di estensione è camerale e relativamente rapido in primo grado, ma il successivo reclamo e l’eventuale ricorso per cassazione possono protrarre la definizione per alcuni anni. Le pronunce di legittimità citate in questa sezione sono intervenute, nella maggior parte dei casi, a distanza di diversi anni dall’apertura della procedura originaria.

In qualsiasi momento di unipersonalità: il socio unico che non ha rispettato le regole

Cosa succede

Questa tappa non ha una collocazione fissa nel calendario: può riguardare l’intero arco di vita della controllata o solo un periodo. Accade quando la capogruppo è l’unica socia della controllata e, in quel periodo, non sono stati integralmente eseguiti i conferimenti oppure non è stata effettuata la pubblicità sul socio unico. Finché la controllata è solvibile, l’irregolarità non produce effetti pratici. Quando diventa insolvente, la capogruppo può trovarsi a rispondere illimitatamente.

La norma

Il secondo comma dell’art. 2325 c.c. prevede che, in caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute a una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non sono stati effettuati secondo l’art. 2342 c.c. o finché non è stata attuata la pubblicità prescritta dall’art. 2362 c.c. Per la s.r.l. la regola corrispondente è nel secondo comma dell’art. 2462 c.c., con richiamo ai conferimenti dell’art. 2464 c.c. e alla pubblicità dell’art. 2470 c.c.

Due precisazioni sono essenziali. La prima: la responsabilità illimitata del socio unico è limitata alle obbligazioni sorte nel periodo di unipersonalità irregolare, non a tutti i debiti della controllata. La seconda: essa scatta solo in caso di insolvenza della società; non è una responsabilità solidale permanente.

I precedenti e i loro limiti

Le pronunce più note sul socio unico si riferiscono al testo anteriore alla riforma del 2003, nel quale la responsabilità illimitata dell’unico azionista era disciplinata diversamente. Vanno lette con questa avvertenza. La Cassazione, con la sentenza n. 2422 del 31 gennaio 2008, ha qualificato la responsabilità del socio unico come norma eccezionale, non estensibile per analogia, ma ha anche affermato che la concentrazione delle partecipazioni va valutata in modo sostanziale, anche quando esistono soci di minoranza meramente fittizi. Con la sentenza n. 2711 del 4 febbraio 2009 ha escluso che il socio unico di s.p.a. potesse essere dichiarato fallito in estensione, trattandosi di una responsabilità occasionale e temporanea e non della responsabilità tipica del socio di società di persone. Con la sentenza n. 14870 del 16 novembre 2000 (Sez. II) aveva già affermato che la presenza di un socio unico non comporta di per sé confusione tra il patrimonio del socio e quello della società.

Sul piano generale, la sentenza n. 804 del 25 gennaio 2000 ha ribadito che l’autonomia patrimoniale impedisce di attribuire il patrimonio sociale al socio di maggioranza, salvo i casi di abuso della personalità giuridica, come le partecipazioni di minoranza fittizie create per eludere le regole sul socio unico.

I termini che si attivano

La responsabilità è collegata al periodo di unipersonalità irregolare. Dal momento in cui i conferimenti vengono eseguiti e la pubblicità effettuata, le obbligazioni sorte successivamente tornano soggette al regime ordinario. Ogni giorno di ritardo nella pubblicità del socio unico è un giorno in cui le nuove obbligazioni della controllata possono ricadere sulla capogruppo, se la controllata diventerà insolvente.

Cosa può fare la capogruppo ora

Se la capogruppo si accorge dell’irregolarità prima dell’insolvenza, può sanarla immediatamente con il deposito della dichiarazione al registro delle imprese e il completamento dei conferimenti. È una finestra che si chiude solo con l’insolvenza della controllata, e per le obbligazioni già sorte nel periodo irregolare non elimina l’esposizione, ma ne arresta la crescita.

Se l’insolvenza è già intervenuta, la difesa si sposta sulla delimitazione temporale: individuare con precisione quando sono sorte le singole obbligazioni e quando la pubblicità è stata eseguita.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è credere che, essendo la capogruppo una società di capitali, la responsabilità del socio unico non la riguardi. La norma si riferisce alla «persona» a cui appartengono le azioni o le quote, senza distinguere tra persone fisiche e giuridiche.

Quanto dura realmente

Il contenzioso sulla responsabilità del socio unico è di solito promosso dai singoli creditori, che agiscono direttamente contro la capogruppo dopo l’insolvenza della controllata, e segue i tempi di un ordinario giudizio di cognizione.

Dopo un anno, dopo cinque anni: le finestre che si chiudono e il diritto transitorio

Cosa succede

Sono passati mesi, poi anni, dall’apertura della procedura della controllata. Le escussioni delle garanzie si sono concluse o sono sfociate in giudizi. La procedura della controllata prosegue. È il momento in cui il tempo comincia a chiudere le porte, una dopo l’altra.

La norma e i termini

Il primo limite è quello annuale dell’art. 256, secondo comma, CCII, già visto per l’estensione ai soci illimitatamente responsabili. Il secondo è la prescrizione quinquennale delle azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c., la cui decorrenza la Cassazione, con la citata ordinanza n. 7262/2023, collega alla conoscibilità del pregiudizio. Il terzo è il termine di cinque anni a ritroso dell’art. 290 CCII per gli atti infragruppo, che il curatore deve considerare nel valutare le proprie iniziative (tema che, come detto, appartiene all’azione del curatore e qui viene solo richiamato).

La prescrizione dell’azione ex art. 2497 c.c. non decorre dal singolo atto abusivo ma dal momento in cui il danno è conoscibile: è la regola che consente di agire anche per operazioni risalenti, ma che impone di non attendere troppo una volta che l’insufficienza patrimoniale è emersa.

Il diritto transitorio

Molte procedure ancora in corso nell’ottobre 2026 sono state aperte sotto la legge fallimentare, prima dell’entrata in vigore del Codice della crisi il 15 luglio 2022. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24247/2025 (Sez. I), ha affermato che, se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, la domanda di estensione ai soci illimitatamente responsabili resta regolata da quella legge, anche se proposta dopo l’entrata in vigore del Codice, in applicazione dell’art. 390 CCII. Prima di valutare qualsiasi iniziativa di estensione, va quindi verificata la data di apertura della procedura originaria, perché da essa dipende la disciplina applicabile.

Cosa può fare la capogruppo ora

Passato il tempo, la difesa della capogruppo si arricchisce delle eccezioni di decadenza e prescrizione. Va ricostruita con cura la data in cui il pregiudizio è diventato conoscibile, la data di cessazione dell’eventuale responsabilità illimitata e la data di apertura della procedura originaria.

Su ciascuna di queste date si gioca una parte rilevante della difesa. La conoscibilità del danno, in particolare, non coincide necessariamente con l’apertura della procedura della controllata: può essere anteriore, se i bilanci depositati mostravano già con chiarezza l’insufficienza patrimoniale. Ricostruire quando i creditori erano in grado di percepire il pregiudizio, sulla base di documenti pubblici come bilanci e note integrative, consente alla capogruppo di verificare se l’azione è stata promossa in tempo o se il termine quinquennale era già decorso.

Cosa può fare il creditore ora

Il creditore deve fare l’esatto contrario: interrompere tempestivamente la prescrizione con atti idonei e non lasciar decorrere il termine annuale per l’estensione. Nella pratica, la perdita di un’azione per decorso del tempo è uno degli esiti più frequenti e meno giustificabili.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è attendere la chiusura della procedura della controllata per «vedere quanto resta». Le azioni verso la capogruppo hanno termini propri, che non si sospendono in attesa del riparto.

Quanto dura realmente

L’intero arco temporale, dall’apertura della procedura della controllata alla definizione dei giudizi verso la capogruppo, può estendersi per molti anni. È proprio per questo che le scadenze iniziali, apparentemente lontane, vanno messe in agenda fin dal giorno 0.

La stessa crisi di gruppo, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia, per mostrare come la stessa situazione di partenza possa evolvere in modo opposto a seconda di quando si agisce. Non si riferiscono a casi reali.

Situazione di partenza comune. Una capogruppo s.p.a. detiene il 100% di una controllata s.r.l. operativa nella logistica. La pubblicità sul socio unico è stata eseguita all’atto della costituzione e i conferimenti sono stati integralmente versati. La capogruppo ha rilasciato: una fideiussione a una banca con massimale di 850.000 euro, a fronte di un’esposizione della controllata di 1.237.400 euro; una lettera di patronage a una società di leasing per un contratto con residuo di 312.760 euro, con l’impegno a «fare quanto necessario perché la controllata sia in grado di adempiere». La capogruppo ha inoltre finanziato la controllata con 418.300 euro nel 2025, quando il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto era già fortemente squilibrato. La tesoreria è accentrata.

Calendario A: il gruppo che agisce alle finestre giuste

  • 12 ottobre 2026. Il consiglio della capogruppo esamina la semestrale della controllata: perdite che hanno eroso quasi tutto il patrimonio netto, tensione di cassa ricorrente.
  • 9 novembre 2026. La controllata, coordinata con la capogruppo, presenta istanza di accesso alla composizione negoziata; viene nominato un esperto. Le trattative sono condotte in modo coordinato ai sensi dell’art. 25 CCII.
  • Novembre 2026 – febbraio 2027. La capogruppo non si fa restituire alcuna somma del finanziamento di 418.300 euro, consapevole che il credito è postergato. Ogni movimento della tesoreria accentrata è documentato con delibere motivate ai sensi dell’art. 2497-ter c.c.
  • Marzo 2027. Con la banca garantita si negozia la riduzione dell’esposizione: la capogruppo versa 283.900 euro in esecuzione parziale della fideiussione, ottenendo la rimodulazione del residuo. Con la società di leasing si definisce una riconsegna del bene con saldo concordato.
  • Maggio 2027. Le trattative non bastano a salvare la controllata, che deposita domanda di concordato preventivo liquidatorio.
  • Esito. L’esposizione della capogruppo resta circoscritta alle garanzie firmate e negoziata in modo controllato. La documentazione infragruppo è ordinata, non vi sono rimborsi nell’anno sospetto, il finanziamento di 418.300 euro resta postergato ma non genera contestazioni ulteriori. Il rischio di azioni per abuso di direzione e coordinamento è sensibilmente ridotto, perché le operazioni sono tracciate e giustificate.

Calendario B: il gruppo che lascia correre

  • 12 ottobre 2026. Lo stesso consiglio esamina la stessa semestrale e decide di «attendere il prossimo trimestre».
  • 14 marzo 2027. La controllata, su indicazione della capogruppo, le restituisce 176.900 euro del finanziamento di 418.300 euro, mentre i fornitori restano insoluti.
  • Aprile – dicembre 2027. La tesoreria accentrata trasferisce alla capogruppo la liquidità generata dalla controllata, senza contratti scritti né interessi.
  • 2 febbraio 2028. Un fornitore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della controllata.
  • Marzo 2028. Il tribunale apre la liquidazione giudiziale. La banca escute subito la fideiussione per l’intero massimale di 850.000 euro. La società di leasing agisce contro la capogruppo sostenendo che la lettera di patronage contiene un impegno vincolante.
  • Mesi successivi. Il curatore verifica che il rimborso di 176.900 euro del 14 marzo 2027 rientra nell’anno anteriore al ricorso del 2 febbraio 2028 e ne chiede la restituzione; esamina i flussi di tesoreria degli ultimi cinque anni.
  • Esito. All’esposizione da garanzia (850.000 euro) si aggiungono la contestazione del rimborso di 176.900 euro, il contenzioso sulla lettera di patronage per 312.760 euro e il rischio di un’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. per i trasferimenti di tesoreria. La capogruppo, che nel calendario A aveva un’esposizione circoscritta, nel calendario B si trova a difendersi su quattro fronti contemporaneamente.

Il confronto mostra che nessuna delle eccezioni all’autonomia patrimoniale è scattata per il solo fatto del controllo: la differenza l’hanno fatta le scelte compiute, o rinviate, nei sedici mesi tra la semestrale critica e il ricorso.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva uno strumento di regolazione della crisi

Il percorso descritto finora è quello di una controllata che arriva alla liquidazione giudiziale. Ma il calendario può deviare su binari diversi, ciascuno con effetti propri sulla posizione della capogruppo.

Composizione negoziata di gruppo. Se una o più società del gruppo accedono alla composizione negoziata, l’art. 25 CCII consente una gestione unitaria delle trattative con un unico esperto. Per la capogruppo il vantaggio è duplice: può negoziare con i creditori garantiti il destino delle proprie garanzie in un contesto ordinato, e può far emergere, davanti a un professionista indipendente, la regolarità dei rapporti infragruppo. Le misure protettive, se richieste e confermate, impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio dell’impresa che le ha chieste; non proteggono automaticamente la capogruppo garante, a meno che anche questa non sia parte del percorso.

Concordato preventivo o accordo di ristrutturazione di gruppo. Gli artt. 284 e seguenti CCII consentono a più imprese del gruppo di presentare un ricorso unitario con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati. Resta ferma l’autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa: il concordato di gruppo non trasforma la capogruppo in debitrice dei creditori delle controllate. Può però prevedere operazioni infragruppo, purché il piano ne motivi la necessità per la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori di tutte le imprese coinvolte.

Concordato della sola controllata. Se la controllata accede da sola a un concordato preventivo, i creditori conservano i loro diritti verso la capogruppo garante. Per la madre il concordato della figlia non è dunque uno scudo, ma può ridurre l’esposizione residua, perché quanto i creditori ricevono dal concordato riduce quanto possono pretendere dal garante.

Strumenti per i garanti persone fisiche. Accade spesso che, accanto alla capogruppo, abbiano firmato garanzie anche i soci persone fisiche o l’imprenditore che controlla il gruppo. Questi soggetti, se non sono a loro volta imprenditori assoggettabili alla liquidazione giudiziale, possono trovarsi in una situazione di sovraindebitamento. Il Codice della crisi offre loro la ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata, con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. La scelta dipende dalla natura dei debiti e dalla qualificazione del garante, che va verificata caso per caso.

Holding personale insolvente. Se il soggetto al vertice del gruppo è una persona fisica che esercita in modo organizzato attività di direzione delle società come impresa propria, può essere considerata imprenditore commerciale e, se insolvente, essere sottoposta a liquidazione giudiziale. In questo caso il binario non è l’estensione dalla controllata alla holding, ma una procedura autonoma nei confronti della holding.

Ognuno di questi binari sposta le scadenze. Una composizione negoziata avviata per tempo può evitare che il calendario arrivi mai al giorno 0; un concordato di gruppo può far assorbire le garanzie in un piano ordinato; una procedura di sovraindebitamento può dare al garante persona fisica una via d’uscita che la liquidazione giudiziale della controllata non gli offrirebbe.

Le 5 finestre critiche

  1. Il giorno della firma della garanzia. È l’unico momento in cui la capogruppo decide liberamente il perimetro della propria esposizione: massimale, durata, art. 1957 c.c., natura della lettera di patronage. Dopo, il documento parlerà da solo.

  2. Il periodo dell’unipersonalità. Ogni giorno in cui la controllata ha un socio unico senza conferimenti integrali o senza pubblicità è un giorno in cui le nuove obbligazioni possono ricadere sulla capogruppo in caso di insolvenza. La finestra si chiude con l’insolvenza.

  3. I dodici mesi prima della domanda di apertura. I rimborsi dei finanziamenti postergati incassati dalla capogruppo in questo periodo sono esposti a inefficacia. È anche il periodo in cui la composizione negoziata può ancora cambiare il destino del gruppo.

  4. La convocazione per l’estensione. Quando il tribunale convoca la capogruppo ai sensi dell’art. 41 CCII nel procedimento di estensione dell’art. 256 CCII, la prova dell’autonomia reale delle società del gruppo va offerta lì, in tempi molto stretti.

  5. La conoscibilità del danno. Dal momento in cui il pregiudizio al patrimonio della controllata diventa conoscibile corre la prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2497 c.c.: per il creditore è il momento di agire o interrompere, per la capogruppo il momento da ricostruire con precisione in difesa.

Le domande sul tempo

La controllata è stata dichiarata in liquidazione giudiziale ieri: posso chiedere oggi alla capogruppo di pagare la mia fattura?
Solo se hai un titolo specifico verso la capogruppo, come una fideiussione o una garanzia autonoma, oppure se ricorrono i presupposti della responsabilità del socio unico. Senza questi elementi, la capogruppo non è debitrice della tua fattura; l’eventuale azione per abuso di direzione e coordinamento spetta, dopo l’apertura della procedura, al curatore.

Sono passati due anni dall’apertura della procedura: si può ancora chiedere l’estensione alla capogruppo come socia di una supersocietà di fatto?
L’estensione non ha un termine legato all’apertura della procedura originaria, ma incontra il limite di un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata, se pubblicizzati, previsto dall’art. 256 CCII. Il decorso di due anni non chiude dunque automaticamente la strada, ma va verificato se e quando il rapporto sociale di fatto si è sciolto e se ciò è stato reso conoscibile ai terzi.

La capogruppo si è fatta restituire un finanziamento quattordici mesi prima della domanda di apertura: rischia?
Rispetto alla regola dell’anno anteriore, un rimborso eseguito quattordici mesi prima resta fuori dal periodo. Resta però possibile che il curatore valuti l’operazione sotto altri profili, come la revocatoria degli atti infragruppo nei cinque anni anteriori o l’azione per abuso di direzione e coordinamento.

Quanto tempo ha il creditore per agire contro la capogruppo per abuso di direzione e coordinamento?
Cinque anni, che secondo la Cassazione decorrono da quando il danno è diventato conoscibile. Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della controllata, però, l’azione dei creditori è esercitata dal curatore.

Quanto dura in tutto la vicenda?
L’escussione di una garanzia può chiudersi in settimane; un giudizio sulla natura di una lettera di patronage o sulla responsabilità ex art. 2497 c.c. può richiedere diversi anni, specie se arriva in Cassazione. Il procedimento di estensione è più rapido in primo grado, ma reclamo e legittimità ne allungano la definizione.

Le pronunce che scandiscono la vicenda

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Dove si tratta di decisioni rese sotto la legge fallimentare o sul testo anteriore del codice civile, è indicato espressamente.

Anno zero: esistenza del gruppo e presunzioni

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24943 del 7 ottobre 2019. L’esistenza della direzione e coordinamento si accerta guardando ai fatti e non alla pubblicità nel registro delle imprese. Rileva perché il creditore può provare il gruppo anche quando la controllata non ha dichiarato la propria soggezione.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7930 del 20 marzo 2023. La sola dipendenza economica o finanziaria non basta per le presunzioni di controllo, che richiedono un legame partecipativo o contrattuale. Delimita il perimetro del gruppo rilevante ai fini dell’art. 2497 c.c.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19943 del 17 luglio 2025. Chi invoca la presunzione di direzione e coordinamento deve provarne i presupposti (consolidamento o controllo). È la pronuncia più recente sull’onere probatorio.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 804 del 25 gennaio 2000. Il patrimonio sociale non è attribuibile al socio di maggioranza, salvo abuso della personalità giuridica. Fonda la regola di partenza dell’autonomia patrimoniale.

Il giorno della firma: garanzie e patronage

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 32026 del 9 dicembre 2019. Chi promette che il debitore adempirà non si obbliga a pagare in proprio; chi si impegna a pagare al suo posto presta in sostanza una fideiussione. Serve a qualificare le lettere di patronage della capogruppo.

Gli anni della gestione: abuso di direzione e coordinamento

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16707 del 24 agosto 2004. I vantaggi compensativi possono escludere il danno, ma vanno allegati e provati in modo specifico. Pronuncia anteriore alla piena operatività della riforma del 2003, ancora richiamata.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2952 del 13 febbraio 2015. Il gruppo formale è compatibile con l’amministrazione di fatto della controllata da parte della capogruppo o dei suoi esponenti. Amplia i soggetti chiamati a rispondere.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12254 del 12 giugno 2015. La regola sul mancato soddisfacimento da parte della controllata è una condizione dell’azione, non una garanzia sussidiaria della holding per i debiti della controllata. Conferma che l’art. 2497 c.c. è responsabilità per danno, non per debito altrui.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26765 del 22 dicembre 2016. Risponde in solido con la società che abusa della direzione anche la persona fisica che ha preso parte al fatto lesivo. Rilevante per i vertici del gruppo.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29139 del 5 dicembre 2017. L’azione contro la controllante non richiede la preventiva escussione della controllata né una previa richiesta. Riduce gli oneri del creditore prima dell’apertura della procedura.

Giorno 0: la legittimazione dopo l’apertura

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024. La società eterodiretta non ha un’azione propria contro la holding; il curatore può esercitare solo le azioni dei creditori sociali. Segna il passaggio della legittimazione al curatore (tema sviluppato nell’articolo dedicato all’azione del curatore).

Quando emerge l’impresa unitaria: supersocietà, holding di fatto ed estensione

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 27013 del 12 novembre 2008 (legge fallimentare). L’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili riguarda le società di persone, non quelle di capitali. Spiega perché l’estensione alla capogruppo passa per la ricostruzione di una società di persone di fatto.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24633 del 13 settembre 2021 (legge fallimentare). Società di fatto apparente e occulta sono ipotesi alternative, entrambe idonee all’estensione. Orienta la prova della supersocietà.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4784 del 15 febbraio 2023. Supersocietà di fatto e holding di fatto si distinguono per la presenza di un intento comune o, al contrario, per l’asservimento delle società all’interesse dei controllanti. È la distinzione che decide se la capogruppo risponde illimitatamente.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36378 del 29 dicembre 2023. Quando le società perseguono l’interesse dei controllanti persone fisiche, si configura una holding di fatto e non una supersocietà. Conferma la distinzione con riguardo al vertice persona fisica.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 74 del 2 gennaio 2024. L’abuso dei controllanti non esclude la supersocietà, se non era programmato fin dall’origine. Impedisce di usare l’abuso come argomento automatico contro l’estensione.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28650 del 7 novembre 2024. L’estensione (art. 147 l.fall., oggi art. 256 CCII) si applica anche ai soci di società irregolari non iscritte. Rilevante quando la struttura del gruppo comprende società di persone non regolarmente pubblicizzate.

Il socio unico

  • Cass. civ., Sez. II, sent. n. 14870 del 16 novembre 2000 (testo anteriore alla riforma del 2003). L’unicità del socio non determina di per sé confusione dei patrimoni. Delimita la portata della responsabilità del socio unico.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2422 del 31 gennaio 2008 (testo anteriore alla riforma). La responsabilità del socio unico è eccezionale, ma la concentrazione delle partecipazioni va valutata in modo sostanziale, anche in presenza di soci fittizi. Utile contro le strutture costruite per eludere la regola.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2711 del 4 febbraio 2009 (legge fallimentare, testo anteriore al D.Lgs. 5/2006). Il socio unico di s.p.a. non poteva essere dichiarato fallito in estensione, trattandosi di responsabilità occasionale e temporanea. Distingue la responsabilità del socio unico dall’estensione della procedura.

Dopo un anno, dopo cinque anni: prescrizione e diritto transitorio

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7262 del 13 marzo 2023. La prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2497 c.c. decorre dalla conoscibilità del pregiudizio e non dai singoli atti. Fissa il punto di partenza del cronometro.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24247/2025. Se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, l’estensione ai soci illimitatamente responsabili resta disciplinata da quella legge anche se chiesta dopo l’entrata in vigore del Codice (art. 390 CCII). Decisiva per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio interviene alla tappa in cui ti trovi, che tu sia la capogruppo, un amministratore, un socio garante o un creditore della controllata. Questi sono gli strumenti concreti:

  1. Mappiamo l’esposizione della capogruppo all’anno zero: esaminiamo visure, registro dei gruppi, pubblicità del socio unico e conferimenti, segnalando le irregolarità che possono generare responsabilità illimitata e indicando come sanarle.
  2. Analizziamo garanzie e lettere di patronage: leggiamo il testo di ogni fideiussione, garanzia autonoma e lettera di patronage, verificando massimale, durata, deroghe all’art. 1957 c.c. e qualificazione del documento alla luce della giurisprudenza di legittimità.
  3. Ricostruiamo i rapporti infragruppo degli ultimi cinque anni: con i commercialisti dello staff esaminiamo cash pooling, finanziamenti, rimborsi e contratti di servizio, individuando le operazioni esposte a contestazione.
  4. Prepariamo la prova dei vantaggi compensativi: raccogliamo delibere, motivazioni ex art. 2497-ter c.c. e dati economici che dimostrano la contropartita delle operazioni infragruppo.
  5. Impostiamo la composizione negoziata di gruppo: se sei ai primi segnali di crisi, valutiamo l’accesso all’art. 25 CCII e prepariamo il percorso di trattativa coordinata tra società del gruppo e creditori.
  6. Valutiamo il concordato o l’accordo di gruppo: verifichiamo se un piano unitario ai sensi degli artt. 284 e seguenti CCII può assorbire garanzie ed esposizioni infragruppo in modo ordinato.
  7. Difendiamo la capogruppo nel procedimento di estensione: se sei stato convocato ai sensi dell’art. 41 CCII, costruiamo la prova dell’autonomia reale delle società e contestiamo la configurabilità di una supersocietà di fatto.
  8. Assistiamo il creditore che vuole raggiungere la capogruppo: verifichiamo titoli di garanzia, presupposti della responsabilità del socio unico ed elementi per sollecitare l’estensione, insinuandoti nel contempo nel passivo della controllata.
  9. Presidiamo prescrizioni e decadenze: calcoliamo il termine annuale dell’art. 256 CCII, la prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2497 c.c. e la disciplina transitoria applicabile, predisponendo gli atti interruttivi.
  10. Accompagniamo i garanti persone fisiche: se l’insolvenza della controllata ricade su soci o imprenditori che hanno firmato garanzie personali, valutiamo gli strumenti di sovraindebitamento con il supporto di un OCC.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una vicenda di gruppo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la competenza che consente di leggere i rapporti tra capogruppo e controllate con gli strumenti della composizione negoziata, nel momento in cui le esposizioni possono ancora essere negoziate invece che subite. A questa si affianca la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC, decisiva quando il peso delle garanzie ricade su persone fisiche.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa nella fase della trattativa la porta avanti nel procedimento di estensione, nei giudizi di merito e davanti alla Suprema Corte. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché nelle crisi di gruppo la ricostruzione contabile dei flussi infragruppo e la valutazione giuridica delle responsabilità sono inseparabili.

Chiusura

La capogruppo, in linea di principio, non risponde dei debiti delle controllate insolventi: ogni società del gruppo ha il proprio patrimonio e i propri creditori. Ma le eccezioni esistono e hanno date precise: la firma di una garanzia, il periodo di unipersonalità irregolare, gli anni di una direzione esercitata in modo abusivo, la commistione che trasforma il gruppo in un’impresa unica, i dodici mesi che precedono la domanda di apertura. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata, e nelle crisi di gruppo lo è doppiamente, perché le scelte rinviate dalla capogruppo diventano gli argomenti di curatori e creditori.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con competenze certificate e pertinenti: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 consente di intervenire sulla crisi del gruppo quando è ancora negoziabile, mentre quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC permette di seguire anche i soci e gli imprenditori che hanno garantito personalmente i debiti delle controllate.

📩 Non aspettare che si chiuda la prossima finestra del calendario: scrivici oggi stesso, i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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