Nel concordato proposto dentro una liquidazione giudiziale, disciplinato dall’art. 240 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), c’è un documento che decide se la proposta sta in piedi oppure no: la relazione giurata del professionista indipendente sul valore dei beni gravati da privilegio, pegno o ipoteca. Eppure, attorno a questo documento circolano più leggende che certezze. Tra imprenditori, soci, terzi assuntori e perfino tra creditori che pure dovrebbero difendere la propria prelazione, si sentono ripetere convinzioni nate da norme superate, da semplificazioni giornalistiche o dal ricordo di una perizia vista in un’esecuzione immobiliare.
È comprensibile: la regola si colloca nel punto di incontro tra diritto delle garanzie, valutazione dei beni e procedura concorsuale, e il testo è stato riscritto più di una volta. Ma agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: una proposta costruita su una stima inutilizzabile viene respinta, un creditore che crede di non poter contestare la valutazione lascia scorrere i termini, un proponente convinto di poter scegliere il “suo” perito scopre in udienza che la nomina spetta al tribunale.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- “La relazione serve in ogni concordato nella liquidazione giudiziale.”
- “Il perito lo sceglie chi presenta la proposta.”
- “Conta il valore di mercato del bene, punto.”
- “Basta stimare il bene ipotecato: il resto dell’attivo non interessa.”
- “Quello che scrive il professionista, il creditore privilegiato deve accettarlo.”
- “Degradando i privilegiati si può riscrivere l’ordine delle prelazioni.”
- “È solo una stima: il professionista non risponde di nulla.”
Perché questo tema è il terreno dello Studio Monardo? Perché la domanda “quanto otterrebbe davvero il creditore garantito se si liquidasse tutto?” è la stessa che l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 si pone in ogni composizione negoziata, quando deve misurare le trattative con banche e creditori privilegiati contro l’alternativa liquidatoria. Ed è la stessa domanda che il Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), professionista fiduciario di un OCC, affronta quando deve attestare che i crediti garantiti ricevono non meno di quanto otterrebbero dalla vendita dei beni. Lo stesso confronto, applicato a contesti diversi.
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Mito n. 1 — “La relazione giurata serve in ogni concordato nella liquidazione giudiziale”
Il mito
“Se presenti un concordato nella liquidazione giudiziale, devi allegare per forza la relazione giurata sul valore dei beni ipotecati.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è evidente: la relazione è nominata espressamente nell’art. 240 CCII e, nella pratica, compare in moltissime proposte. Chi ha visto due o tre concordati in procedura ne ha dedotto che si tratti di un allegato obbligatorio, al pari della domanda stessa. A rafforzare l’equivoco c’è il ricordo del vecchio concordato preventivo della legge fallimentare, dove la relazione del professionista (quella “generale” di fattibilità) accompagnava sempre il ricorso: due documenti diversi finiscono confusi in uno solo.
La realtà
In realtà la norma dice un’altra cosa. Il comma 4 dell’art. 240 CCII stabilisce che la proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, a condizione che ricevano un trattamento non inferiore a quello realizzabile in caso di liquidazione dei beni o diritti sui quali grava la prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota parte delle spese generali; e quel valore deve risultare dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale.
La relazione è quindi lo strumento che rende legittima la falcidia dei creditori prelatizi, non un allegato standard. Ne discende che:
- se la proposta paga integralmente tutti i creditori garantiti, la relazione ex comma 4 non è richiesta, perché non c’è nessuna soddisfazione parziale da giustificare;
- se la proposta prevede di pagare in misura ridotta anche un solo creditore privilegiato, pignoratizio o ipotecario, la relazione diventa il presupposto senza il quale quella riduzione non può essere proposta;
- se i creditori prelatizi sono pagati per intero ma con una dilazione significativa, il tema va valutato con attenzione: un pagamento differito non equivale economicamente a un pagamento immediato, e il proponente dovrà spiegare perché il trattamento non peggiora la posizione del creditore rispetto alla liquidazione.
La correzione essenziale: la relazione giurata serve quando, e solo quando, la proposta incide sul soddisfacimento dei creditori garantiti. Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo collegamento funzionale: la relazione non “accompagna” il concordato, “giustifica” la falcidia.
La prova
La prova sta nel testo dell’art. 240, comma 4, CCII, costruito come eccezione condizionata (“la proposta può prevedere… purché”): la regola generale resta l’integrale soddisfazione dei prelatizi nei limiti del ricavato dei beni vincolati, e la relazione è il requisito dell’eccezione. La stessa logica reggeva l’art. 124, comma 3, della legge fallimentare per il concordato fallimentare e l’art. 160, comma 2, per il concordato preventivo; la Cassazione, nell’ordinanza n. 17106 del 15 giugno 2023 (pronunciata sulla legge fallimentare), ha ricordato che la falcidia dei privilegiati è ammessa solo se il piano garantisce loro almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione e che quel valore va indicato nella relazione giurata.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che la relazione serva sempre spreca tempo nella preparazione di un documento inutile; ma il rischio più serio è il contrario. Chi ritiene che una relazione “generica” basti comunque, o che la sua mancanza sia una formalità sanabile in seguito, può vedere la proposta fermarsi già al vaglio del giudice delegato e del curatore, oppure trovarsi davanti a un’opposizione fondata in sede di omologazione. Se la falcidia di un privilegiato non è sorretta da una relazione conforme al comma 4, la proposta è esposta a una contestazione che riguarda la sua stessa legittimità, non la sua convenienza.
Mito n. 2 — “Il perito lo sceglie chi presenta la proposta”
Il mito
“La relazione la fa il mio commercialista, o un perito di fiducia: basta che sia iscritto a un albo e che giuri la perizia.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità esiste. Nel concordato preventivo regolato dalla legge fallimentare, la relazione sul valore dei beni gravati era redatta da un professionista in possesso dei requisiti dell’art. 67, comma 3, lett. d), l.fall., e quel professionista era individuato dal debitore. Molti operatori hanno trasferito automaticamente quella prassi al concordato nella liquidazione giudiziale. Inoltre, nelle perizie stragiudiziali “giurate” davanti al cancelliere, chi commissiona la perizia sceglie liberamente il perito: il ricordo di quell’esperienza alimenta l’equivoco.
La realtà
La realtà è più rigorosa. L’art. 240, comma 4, CCII richiede che la relazione provenga da un professionista indipendente designato dal tribunale. Due requisiti, entrambi indispensabili.
Il primo è la designazione giudiziale. Il proponente non sceglie: chiede al tribunale di designare il professionista, e il tribunale individua il soggetto. La ragione è intuitiva: in una procedura concorsuale già aperta, in cui i beni sono amministrati dal curatore e i creditori hanno diritti già cristallizzati, la stima che consente di ridurre una prelazione non può essere affidata a un esperto pagato e scelto da chi ha interesse a comprimere quella prelazione.
Il secondo è l’indipendenza. L’art. 2, comma 1, lett. o), CCII definisce il professionista indipendente: deve essere iscritto nel registro dei revisori legali e nell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice (art. 356 CCII); deve possedere i requisiti dell’art. 2399 c.c.; non deve essere legato all’impresa o ad altre parti interessate all’operazione da rapporti di natura personale o professionale; né lui né i soggetti con cui è unito in associazione professionale devono aver prestato, negli ultimi cinque anni, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né aver ricoperto cariche di amministrazione o controllo nell’impresa, né avervi posseduto partecipazioni.
La correzione essenziale: non basta un perito giurato; serve un professionista indipendente nel senso tecnico dell’art. 2 CCII e designato dal tribunale. Vero, ma solo a metà, quindi, che “basta l’iscrizione a un albo”: l’iscrizione è necessaria, ma non sufficiente.
È qui che il lavoro dello Studio Monardo si fonda su un’esperienza diretta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, opera stabilmente dentro regole di indipendenza e terzietà rispetto alle parti, e conosce dall’interno il peso che queste regole hanno sulla credibilità di una valutazione.
Il percorso della designazione, passo per passo
Per capire perché il mito è pericoloso conviene guardare al percorso concreto. Il proponente, che sia un creditore, un terzo o il debitore nei limiti temporali e con l’apporto di risorse richiesti dal comma 1, prepara la proposta e individua quali creditori garantiti intende soddisfare in misura ridotta. A quel punto chiede al tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale di designare il professionista, indicando con precisione i beni o i diritti sui quali insistono le prelazioni da stimare. Il professionista designato accetta l’incarico, verifica di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, acquisisce la documentazione (anche tramite il curatore, che amministra i beni) e deposita la relazione giurata.
Ne derivano tre conseguenze pratiche che il passaparola trascura. La prima: i tempi vanno pianificati, perché la designazione e la stima richiedono settimane, non giorni, e la proposta non può considerarsi completa finché la relazione non c’è. La seconda: il quesito conta; un’istanza che individua male i beni, o che dimentica un privilegio generale, produce una relazione parziale. La terza: l’indipendenza va verificata in concreto, perché i rapporti professionali rilevanti possono riguardare anche lo studio associato di cui il professionista fa parte, e la finestra temporale è di cinque anni.
La prova
La prova è testuale: il comma 4 dell’art. 240 CCII menziona espressamente la designazione da parte del tribunale, e la definizione di professionista indipendente è contenuta nell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, che si applica ovunque il Codice richiami questa figura. Il confronto con l’art. 160, comma 2, l.fall., dove la scelta era del debitore, mostra che il legislatore della procedura liquidatoria ha voluto un presidio di terzietà più forte.
Cosa rischia chi ci crede
Il proponente che allega una perizia commissionata al proprio consulente scopre che quel documento non soddisfa il requisito di legge: può avere valore informativo, ma non sostituisce la relazione del professionista designato. Il risultato pratico è un allungamento dei tempi, perché la designazione va comunque chiesta, oppure un’eccezione sollevata dai creditori in sede di omologazione. Peggio ancora se il professionista scelto ha avuto rapporti professionali con il debitore negli ultimi cinque anni: un difetto di indipendenza scoperto tardi può travolgere l’intero impianto della proposta.
Mito n. 3 — “Conta il valore di mercato del bene, punto”
Il mito
“Il creditore ipotecario deve ricevere almeno il valore di mercato dell’immobile: se il capannone vale 600.000 euro, la proposta deve garantirgli 600.000 euro.”
Perché ci credono in tanti
Questo mito ha un’origine precisa e, per anni, è stato quasi vero. Nella versione originaria dell’art. 240 CCII, come già nell’art. 124 l.fall. e nell’art. 160 l.fall., il parametro di riferimento era il ricavato in caso di liquidazione “avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti” gravati dalla prelazione. L’espressione “valore di mercato” è rimasta impressa nel linguaggio comune, e ancora oggi molti la ripetono come se fosse la regola.
La realtà
Il D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto correttivo-ter) ha riscritto il comma 4 dell’art. 240. Secondo la ricostruzione della dottrina che ha commentato la riforma, la nuova formulazione ha l’obiettivo di semplificare i limiti del cosiddetto degrado dei privilegiati: il riferimento al valore di mercato e alla collocazione preferenziale è stato sostituito da un parametro più aderente alla realtà concorsuale, cioè quanto si realizzerebbe in caso di liquidazione dei beni o diritti gravati dalla prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali.
Le differenze non sono di stile:
- il valore di mercato è quello che si otterrebbe in una vendita libera, con tempi normali e un acquirente informato;
- il valore di realizzo in liquidazione tiene conto della vendita competitiva nella procedura, dei tempi, dei possibili ribassi, dello stato del bene, della domanda effettiva;
- dal valore di realizzo vanno poi detratte le spese specifiche del bene (custodia, manutenzione, vendita, eventuali bonifiche o regolarizzazioni) e una quota delle spese generali della procedura.
La correzione essenziale: la soglia minima per il creditore prelatizio è il ricavato netto che otterrebbe dalla liquidazione del bene vincolato, non il valore di mercato lordo. Il punto che il passaparola ha perso per strada è la parola “netto”.
Attenzione però a non cadere nel mito opposto: il valore di mercato non è diventato irrilevante. Resta il punto di partenza logico di qualsiasi stima seria, perché il professionista deve comunque spiegare da dove parte e quali scostamenti applica per arrivare al valore di realizzo. Una relazione che indica un valore di realizzo senza motivare il passaggio dal valore di mercato è debole e facilmente contestabile.
Che cosa deve contenere, in concreto, una relazione ben fatta
Proprio perché il parametro è cambiato, il contenuto della relazione deve rendere visibili tutti i passaggi. Una relazione utilizzabile, e difficilmente attaccabile, contiene almeno:
| Sezione | Che cosa deve dire |
|---|---|
| Individuazione dei beni e dei diritti | Descrizione, dati catastali o identificativi, stato di fatto e di diritto, vincoli |
| Mappa delle prelazioni | Creditori garantiti, natura della prelazione (pegno, ipoteca, privilegio speciale o generale), grado, importi ammessi o insinuati |
| Valore di partenza | Metodo di stima del valore di mercato, fonti e comparabili utilizzati |
| Valore di realizzo in liquidazione | Scostamenti motivati: tempi di vendita, ribassi prevedibili, domanda effettiva, criticità del bene |
| Spese inerenti al bene | Custodia, conservazione, assicurazione, vendita, eventuali regolarizzazioni |
| Quota delle spese generali | Criterio di imputazione al singolo bene, motivato e coerente |
| Risultato netto per ciascun creditore | Soglia minima, confronto con il trattamento proposto, rispetto dell’ordine delle prelazioni |
| Giuramento | Formalità che attesta l’assunzione di responsabilità del professionista |
Il criterio di imputazione delle spese generali è il punto più delicato: una quota eccessiva abbassa artificialmente la soglia dovuta al creditore garantito; una quota irrisoria la gonfia. Il professionista deve spiegare perché ha scelto un certo criterio (ad esempio il rapporto tra il valore del bene e l’attivo complessivo) e il creditore che contesta deve proporre un criterio alternativo argomentato.
La prova
La prova sta nel testo vigente del comma 4 dell’art. 240 CCII, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 136/2024, che parla di misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti e della quota di spese generali. Sul piano sistematico, la Cassazione, con l’ordinanza n. 17106 del 15 giugno 2023, ha ancorato la valutazione all’attivo concretamente ricavabile dalla liquidazione, non a valori astratti.
Cosa rischia chi ci crede
Il proponente che crede di dover garantire il valore di mercato lordo costruisce una proposta più onerosa del necessario, o rinuncia a presentarla perché la ritiene insostenibile. Il creditore ipotecario che pretende il valore di mercato, invece, rischia di impostare un’opposizione su un parametro sbagliato: se la proposta gli garantisce il valore netto di realizzo, l’argomento “il bene vale di più sul mercato” non basta, da solo, a dimostrare il pregiudizio. Serve contestare il valore di realizzo, le spese detratte o la quota di spese generali.
Mito n. 4 — “Basta stimare il bene ipotecato: il resto dell’attivo non interessa”
Il mito
“La relazione riguarda solo il singolo bene vincolato: azioni revocatorie, risarcitorie e altri attivi non c’entrano.”
Perché ci credono in tanti
Per il pegno e l’ipoteca il ragionamento è sostanzialmente corretto: la prelazione grava su un bene determinato, e il professionista deve stimare quel bene. Il mito nasce quando si estende la stessa logica a tutti i privilegi, dimenticando che il nostro ordinamento conosce anche privilegi generali, che non insistono su un bene specifico ma sull’intero patrimonio mobiliare del debitore: si pensi ai crediti di lavoro dei dipendenti o a certi crediti previdenziali e tributari.
La realtà
Per i privilegi generali mobiliari, “il bene gravato” è l’insieme dei beni mobili della procedura, compresi i crediti e il ricavato delle azioni che il curatore potrebbe esercitare. Di conseguenza, quando la proposta degrada un creditore munito di privilegio generale, la relazione deve stimare tutto ciò che quel creditore potrebbe ricavare dalla liquidazione dell’attivo mobiliare, incluse le prospettive di recupero derivanti da azioni revocatorie, risarcitorie o di responsabilità.
È un punto che spesso sorprende i proponenti, specie i terzi assuntori, che hanno interesse a “comprare” le azioni della massa (l’art. 240, comma 5, consente infatti che la proposta preveda la cessione dei beni e delle azioni spettanti alla massa). Ma proprio perché il proponente può acquisire quelle azioni, il loro valore non può sparire dalla stima: altrimenti il creditore privilegiato generale vedrebbe confrontato il proprio trattamento con un’alternativa liquidatoria artificialmente impoverita.
La correzione essenziale: per i privilegi generali la relazione deve considerare l’intero attivo mobiliare realizzabile, comprese le azioni recuperatorie, anche se il piano non prevede di esercitarle.
La prova
La Cassazione, con l’ordinanza n. 17106 del 15 giugno 2023 (Sez. I, in tema di art. 160, comma 2, l.fall.), ha affermato che nella falcidia dei privilegiati la relazione deve tenere conto anche delle azioni risarcitorie e revocatorie esperibili in caso di liquidazione, anche se il piano non le prevede, perché concorrono all’attivo ricavabile; e ha collegato questa esigenza alla completezza dell’informazione ai creditori, richiamando la propria sentenza n. 7959 del 28 marzo 2017 e un caso analogo deciso con la sentenza n. 5107 del 2015. Il principio, maturato sulla legge fallimentare, si attaglia a maggior ragione al concordato nella liquidazione giudiziale, dove il curatore ha già in mano le azioni.
Cosa rischia chi ci crede
Una relazione che ignora le azioni recuperatorie offre ai creditori un’informazione incompleta. La conseguenza non è un semplice difetto di forma: per la Cassazione, dati parziali che inducono a credere che non esistano alternative migliori toccano i presupposti giuridici della procedura. Il proponente rischia il rigetto o l’accoglimento di un’opposizione; il creditore che non solleva il tema rischia di accettare un trattamento inferiore a quello che la liquidazione gli avrebbe garantito.
Mito n. 5 — “Quello che scrive il professionista, il creditore privilegiato deve accettarlo”
Il mito
“La relazione è giurata e il perito è nominato dal tribunale: il valore che indica è vincolante, il creditore non può farci niente.”
Perché ci credono in tanti
La designazione giudiziale e il giuramento conferiscono alla relazione un’aura di ufficialità. Chi ha esperienza di esecuzioni immobiliari sa quanto sia difficile scalfire la stima dell’esperto nominato dal giudice, e ne deduce che la stessa forza valga qui. In più, il creditore degradato spesso non ha accesso immediato alla documentazione tecnica e percepisce la relazione come un dato già acquisito.
La realtà
La relazione è un elemento di valutazione centrale, ma non è una sentenza sul valore. Il creditore privilegiato dispone di più strumenti per contestarla:
- il voto: la parte del credito prelatizio che, secondo la proposta, non trova capienza nel valore dei beni è trattata come chirografaria e, per quella parte, il creditore vota; un voto contrario motivato è il primo strumento di dissenso;
- le osservazioni nel procedimento: prima del voto, il curatore esprime il proprio parere sulla proposta e il giudice delegato ne valuta la ritualità; in quella fase il creditore può segnalare carenze della stima;
- l’opposizione all’omologazione (art. 245 CCII): il creditore dissenziente può opporsi entro il termine fissato, contestando la stima, le spese detratte, la quota di spese generali, l’omissione di attivi o la mancata considerazione di elementi rilevanti;
- il reclamo contro il decreto che decide sull’omologazione, davanti alla corte d’appello.
In sede di opposizione il tribunale non è vincolato alla relazione: può valutarla criticamente, chiedere chiarimenti, disporre accertamenti. E l’art. 245, comma 5, CCII prevede espressamente che, in caso di voto contrario determinante dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, il tribunale verifichi la convenienza della proposta anche sulla base delle risultanze della relazione: la relazione è materiale di giudizio, non giudizio.
La correzione essenziale: la relazione si può e si deve contestare, ma nel momento giusto e con argomenti tecnici, non con la sola affermazione che “il bene vale di più”.
Come si costruisce una contestazione che regge
L’esperienza delle opposizioni in materia concorsuale insegna che le contestazioni efficaci alla stima hanno alcune caratteristiche ricorrenti. Sono tempestive, cioè proposte nelle sedi e nei termini previsti, senza attendere che la proposta sia omologata. Sono puntuali: individuano la singola voce contestata (il valore di partenza, lo scostamento applicato, una spesa non inerente, la quota di spese generali, un attivo omesso). Sono documentate: allegano comparabili, offerte, perizie di parte o dati di mercato che rendano plausibile un valore diverso. E sono collegate al pregiudizio: dimostrano che, con il valore corretto, il trattamento proposto scenderebbe sotto la soglia del comma 4 o violerebbe l’ordine delle prelazioni.
Una contestazione che si limita ad affermare che “il bene vale di più” non soddisfa nessuno di questi requisiti. Al contrario, il proponente che vuole difendere la propria proposta deve essere pronto a dimostrare che la stima è motivata in ogni passaggio, e che anche accogliendo in parte le critiche dei creditori la soglia resterebbe rispettata. In molti casi, la strada più solida per il proponente è prevedere un margine di sicurezza rispetto alla soglia minima, così da rendere irrilevanti le contestazioni marginali.
La prova
La prova è nella struttura stessa degli artt. 240-247 CCII, che prevedono voto, opposizione e reclamo. Sul piano dei limiti, conta la giurisprudenza sul giudizio di legittimità: la Cassazione, nell’ordinanza n. 17106 del 15 giugno 2023, ha dichiarato inammissibile il motivo con cui si contestavano quota di finanza, manifestazioni di interesse e indagini del perito, perché si trattava di argomenti probatori e non di “fatti storici” omessi, secondo i criteri fissati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 8053 del 2014. Tradotto: la stima si contesta davanti al giudice di merito; in Cassazione, il terreno si restringe moltissimo.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore che si rassegna alla relazione rinuncia a strumenti che la legge gli offre e che hanno termini precisi. Una volta omologato il concordato e consolidato il decreto, il trattamento previsto diventa vincolante. E anche chi contesta, se lo fa in modo generico o tardivo, rischia di vedere respinta l’opposizione: la critica alla stima deve essere specifica, documentata, possibilmente supportata da una controvalutazione tecnica.
Mito n. 6 — “Degradando i privilegiati si può riscrivere l’ordine delle prelazioni”
Il mito
“Visto che con la relazione posso pagare meno i privilegiati, posso anche decidere io chi pagare prima e chi dopo, purché tutti prendano almeno quanto la liquidazione darebbe loro.”
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento ha una sua logica apparente: se la soglia del comma 4 è rispettata per ciascun creditore, che importa l’ordine? E poi il comma 2 dell’art. 240 ammette classi e trattamenti differenziati, il che lascia pensare a un’ampia libertà di modulazione.
La realtà
Il comma 4 dell’art. 240 CCII, dopo aver fissato la soglia minima per i prelatizi, aggiunge che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Sono due limiti distinti e cumulativi:
- limite quantitativo individuale: ogni creditore garantito deve ricevere almeno il ricavato netto della liquidazione del bene o dei beni su cui insiste la sua prelazione;
- limite di ordine: la proposta non può attribuire a un creditore di grado inferiore un trattamento che lo avvantaggi rispetto a un creditore di grado superiore.
La relazione serve a misurare il primo limite, ma il secondo resta comunque operante. Nel concordato nella liquidazione giudiziale, dove l’alternativa è la liquidazione già in corso, l’ordine delle prelazioni è il cuore della tutela del creditore garantito, e la proposta non può aggirarlo per via di classi.
La correzione essenziale: la falcidia dei privilegiati è ammessa entro due argini, la soglia di realizzo netto e il rispetto dell’ordine delle prelazioni; la relazione giurata misura il primo, ma non autorizza a superare il secondo.
La prova
La prova è testuale, nell’ultimo periodo del comma 4 dell’art. 240 CCII. Lo stesso limite era scritto nell’art. 124, comma 3, l.fall. e nell’art. 160, comma 2, l.fall.: è un principio costante della disciplina concorsuale.
Cosa rischia chi ci crede
Una proposta che, ad esempio, paga il 40% ai privilegiati di grado inferiore e il 30% a un ipotecario di grado superiore, magari giustificandosi con il fatto che entrambi superano la soglia individuale, viola l’ordine delle prelazioni. Il vizio riguarda la legittimità della proposta e può essere fatto valere dai creditori in opposizione e rilevato dal tribunale in sede di omologazione, perché il controllo del giudice comprende la fattibilità giuridica, come ha ribadito la Cassazione con la sentenza n. 11522 del 15 giugno 2020, sulla scia delle Sezioni Unite n. 1521 del 23 gennaio 2013.
Mito n. 7 — “È solo una stima: il professionista non risponde di nulla”
Il mito
“Le stime sono opinioni: se il professionista sbaglia il valore, nessuno può chiedergliene conto.”
Perché ci credono in tanti
Una stima, per definizione, contiene un margine di incertezza. Nessuno può pretendere che il bene venga effettivamente venduto esattamente al prezzo indicato, e il fatto che il mercato si muova dopo la relazione non può essere imputato a chi l’ha redatta. Da questa premessa corretta si arriva, per scorciatoia, a una conclusione sbagliata: che la relazione sia un documento “irresponsabile”.
La realtà
La relazione è giurata: il professionista assume, con il giuramento, un impegno formale sulla veridicità e correttezza di ciò che dichiara. È redatta da un soggetto designato dal tribunale e destinata a orientare il voto dei creditori e la decisione del giudice. Da questo derivano diversi profili di responsabilità:
- responsabilità civile: il professionista risponde secondo le regole generali della diligenza professionale (art. 1176, comma 2, c.c.) e, ove ne ricorrano i presupposti, verso i terzi danneggiati da una valutazione erronea per colpa;
- responsabilità penale: le dichiarazioni false o le omissioni rilevanti in un documento giurato e destinato a un procedimento giudiziario possono avere rilievo penale; il Codice della crisi prevede all’art. 342 una fattispecie specifica di falso in attestazioni e relazioni, il cui ambito di applicazione alle singole relazioni va verificato puntualmente; restano comunque applicabili, se ne ricorrono gli elementi, le norme generali del codice penale;
- responsabilità disciplinare, secondo l’ordinamento professionale di appartenenza, e conseguenze sugli incarichi, considerato che la designazione presuppone l’iscrizione nell’albo dell’art. 356 CCII.
Ciò che si chiede al professionista non è indovinare il prezzo futuro, ma motivare in modo verificabile il metodo, le fonti, le assunzioni e i passaggi dal valore di mercato al valore netto di realizzo. L’errore di stima in sé non è responsabilità; l’omissione di elementi rilevanti, l’uso di dati non verificati o un metodo incoerente possono esserlo.
La correzione essenziale: il professionista non garantisce il prezzo di vendita, ma risponde della correttezza, completezza e verificabilità della sua valutazione.
La prova
La Cassazione ha più volte collegato la completezza delle relazioni dei professionisti alla correttezza dell’informazione ai creditori: nell’ordinanza n. 17106 del 15 giugno 2023 ha qualificato come incidente sui presupposti giuridici della procedura una relazione che ometteva le azioni recuperatorie. Sul fronte della responsabilità contrattuale dei professionisti che assistono il debitore nella predisposizione di proposta e piano, l’ordinanza n. 16445 del 20 maggio 2022 ha riconosciuto che la curatela può far valere le carenze giuridiche della proposta e del piano, tra cui proprio degradazioni di crediti privilegiati prive del necessario presupposto, come inadempimento della prestazione professionale, con valutazione rimessa al giudice di merito. Il caso riguardava il consulente del debitore e non il professionista designato, ma il principio sulla rilevanza delle carenze tecniche è chiaro.
Cosa rischia chi ci crede
Il professionista che sottovaluta il proprio ruolo si espone a contestazioni civili, disciplinari e, nei casi più gravi, penali. Il proponente che conta su una relazione “accomodante” costruisce su una base fragile: se la stima viene smentita in opposizione, crolla la proposta. E il creditore che pensa di non avere alcun rimedio contro una stima erronea rinuncia a valutare, con il proprio legale, le azioni esperibili.
Il mito alla prova dei numeri: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come funziona il comma 4 dell’art. 240 CCII. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — Chi crede al “valore di mercato lordo” (mito n. 3)
Dati di partenza. Liquidazione giudiziale di una società di logistica. Un capannone è gravato da ipoteca di primo grado a favore di una banca, con credito ammesso di 412.750 €. Un terzo intende proporre un concordato con soddisfazione parziale della banca.
Convinzione del proponente. Una perizia stragiudiziale indica un valore di mercato di 364.200 €; il proponente pensa di dover offrire almeno quella somma e conclude che l’operazione non regge.
Sequenza reale. Il tribunale designa il professionista indipendente, che stima:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Valore di mercato di partenza | 364.200 € |
| Valore di realizzo in liquidazione (tempi di vendita, ribassi prevedibili, stato dell’immobile) | 318.400 € |
| Spese di procedura inerenti al bene (custodia, assicurazione, vendita, regolarizzazioni) | − 21.630 € |
| Quota parte delle spese generali della procedura | − 9.870 € |
| Soglia minima per la banca | 286.900 € |
Esito. Il proponente può offrire alla banca 291.350 € sul capannone: la soglia del comma 4 è rispettata. I restanti 121.400 € del credito (412.750 − 291.350) sono trattati come chirografari e, per quella parte, la banca vota. Credere al “valore di mercato lordo” avrebbe fatto abbandonare una proposta legittima.
Simulazione 2 — Chi crede che le azioni della massa non contino (mito n. 4)
Dati di partenza. Nella liquidazione giudiziale di un’impresa manifatturiera, i dipendenti vantano crediti assistiti da privilegio generale mobiliare per 146.380 €. L’attivo mobiliare stimato (macchinari, scorte, crediti verso clienti) è di 84.260 € di realizzo netto. Il curatore ha individuato un’azione revocatoria su pagamenti preferenziali per 61.900 €, con prospettive di recupero che un professionista ragionevole stimerebbe, al netto di costi e rischi, in 22.415 €.
Convinzione del proponente. La relazione considera solo i beni materiali: soglia per i dipendenti 84.260 €. La proposta offre 85.000 € e prevede la cessione al proponente delle azioni della massa.
Sequenza reale. I creditori privilegiati, assistiti, si oppongono all’omologazione: l’alternativa liquidatoria, comprendendo il recupero prevedibile della revocatoria, avrebbe assicurato circa 106.675 € (84.260 + 22.415). La relazione è incompleta proprio sul punto indicato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 17106/2023.
Esito. La proposta, così com’è, è esposta al rigetto. Per renderla omologabile il proponente dovrebbe portare l’offerta ad almeno 106.675 € per i privilegiati generali, oppure dimostrare con una stima motivata che il recupero della revocatoria è inferiore a quello ipotizzato.
Simulazione 3 — Chi crede che si possa scegliere il perito (mito n. 2)
Dati di partenza. Il debitore, trascorso oltre un anno dalla sentenza di apertura e nei limiti temporali dell’art. 240, comma 1, presenta un concordato con apporto di risorse che incrementano l’attivo di 157.300 € su un attivo di 1.268.900 € (+12,4%, quindi oltre la soglia del 10% richiesta per la proposta del debitore). La proposta degrada un creditore pignoratizio su un pacchetto di quote e allega la stima del commercialista che ha curato i bilanci dell’impresa negli ultimi tre anni.
Sequenza reale. Il professionista non è indipendente ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. o), CCII (ha prestato attività in favore del debitore negli ultimi cinque anni) e non è stato designato dal tribunale. Il requisito del comma 4 non è soddisfatto.
Esito. Il proponente deve chiedere la designazione al tribunale e attendere una nuova relazione. Nel frattempo la liquidazione prosegue e il valore delle quote può cambiare. Il tempo perso pesa soprattutto se il mercato dei beni vincolati è in calo.
Il fondo di verità: cosa c’è di giusto nei miti
Nessuno dei sette miti nasce dal nulla. Ricomposti nel quadro corretto, i frammenti veri sono questi.
È vero che la relazione è frequentissima. Nella grande maggioranza dei concordati nella liquidazione giudiziale l’attivo non basta a pagare tutti i creditori garantiti, e la proposta prevede quindi una riduzione dei prelatizi. Ma la frequenza non trasforma un requisito condizionato in un requisito generale: la relazione serve perché, e quando, c’è falcidia.
È vero che nella legge fallimentare il professionista era scelto dal debitore, nel concordato preventivo. Ma nel concordato nella liquidazione giudiziale, già con l’art. 124 l.fall., il professionista era designato dal tribunale, e l’art. 240 CCII ha mantenuto questa scelta, rafforzandola con la definizione unitaria di indipendenza dell’art. 2 CCII.
È vero che il valore di mercato è stato per anni il parametro di riferimento. Il D.Lgs. 136/2024 lo ha però superato nel testo del comma 4, spostando il fuoco sul realizzo netto in liquidazione. Il valore di mercato resta il punto di partenza tecnico della stima, non il punto di arrivo.
È vero che, per pegno e ipoteca, conta il singolo bene. Il mito diventa falso solo quando si estende questa logica ai privilegi generali, per i quali il “bene” è l’intero attivo mobiliare, azioni comprese.
È vero che la relazione ha un peso rilevante. La designazione giudiziale e il giuramento ne rafforzano l’attendibilità. Ma resta un elemento di prova soggetto al contraddittorio: i creditori la contestano con il voto, l’opposizione e il reclamo, e il tribunale la valuta liberamente.
È vero che la proposta può differenziare i trattamenti. Il comma 2 dell’art. 240 consente classi e trattamenti diversi; il comma 4, però, vieta che le classi alterino l’ordine delle cause legittime di prelazione.
È vero che una stima non è una promessa di prezzo. Il professionista non risponde perché il bene si vende a meno, ma risponde se la stima è immotivata, incompleta o falsa.
C’è infine un frammento di verità che riguarda il contesto normativo più recente. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali, attuativo della delega fiscale (L. 111/2023), ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice della crisi, a partire dalla transazione fiscale. Chi ha crediti tributari locali assistiti da privilegio dovrà verificare come la nuova disciplina si coordina con il trattamento dei prelatizi nella proposta di concordato e con la verifica di convenienza prevista dall’art. 245, comma 5, CCII. Il principio di fondo, però, non cambia: il creditore garantito non può ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione del bene vincolato, e quel valore va misurato in modo indipendente.
Mito e realtà a confronto
Il quadro, in sintesi, è questo: la relazione giurata è un presidio a tutela dei creditori garantiti, che consente al proponente di ridurne il soddisfacimento solo entro limiti misurabili e verificabili. Ogni mito sopravvive perché isola un pezzo della regola e ne ignora le condizioni.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| La relazione serve in ogni concordato nella liquidazione giudiziale | Serve solo se la proposta prevede il soddisfacimento non integrale di creditori con privilegio, pegno o ipoteca (art. 240, c. 4, CCII) |
| Il perito lo sceglie il proponente | Il professionista è designato dal tribunale e deve essere indipendente ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. o), CCII |
| Conta il valore di mercato lordo | Conta il realizzo in liquidazione, al netto delle spese inerenti al bene e della quota di spese generali (testo post D.Lgs. 136/2024) |
| Si stima solo il bene vincolato | Per i privilegi generali si considera l’intero attivo mobiliare, comprese le azioni recuperatorie (Cass. 17106/2023) |
| Il creditore deve accettare la stima | Può votare contro per la parte incapiente, opporsi all’omologazione e proporre reclamo |
| Si può riscrivere l’ordine delle prelazioni | Il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione |
| Il professionista non risponde di nulla | Risponde civilmente, disciplinarmente e, nei casi previsti, penalmente della correttezza e completezza della relazione |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se pago integralmente le banche ipotecarie, non mi serve la relazione?
Sì, per quanto riguarda il comma 4 dell’art. 240. Se tutti i creditori garantiti sono soddisfatti integralmente, manca la falcidia che la relazione deve giustificare. Resta però da valutare con attenzione l’eventuale dilazione del pagamento: un pagamento integrale ma molto differito può incidere sul valore economico del trattamento e sul diritto di voto.
Quindi è vero che il curatore può redigere lui la relazione?
No. Il curatore è un organo della procedura ed esprime il proprio parere sulla proposta; la relazione del comma 4 è affidata a un professionista indipendente designato dal tribunale. Il curatore può fornire dati e documenti, e il suo parere sulla convenienza è comunque un elemento importante per i creditori, ma i due ruoli non si sovrappongono.
Quindi è vero che una vecchia perizia dell’esecuzione immobiliare basta?
Dipende, ma di norma no come sostituto. Una stima già disponibile, ad esempio quella redatta in un’esecuzione individuale prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, può essere una fonte utile per il professionista designato, che può tenerne conto e aggiornarla. Non può però sostituire la relazione giurata: diverse sono la finalità, il parametro (valore di realizzo netto nella procedura) e il soggetto che deve assumersene la responsabilità.
Quindi è vero che il creditore ipotecario degradato vota sull’intero credito?
No. Per la parte del credito che trova capienza nel valore dei beni gravati e viene soddisfatta secondo la proposta, il creditore non si trova nella stessa posizione dei chirografari; per la parte incapiente, trattata come chirografaria, partecipa al voto. Le regole di dettaglio sul voto dei prelatizi sono contenute nelle norme del Codice dedicate al concordato nella liquidazione giudiziale e vanno lette insieme alla proposta concreta.
Quindi è vero che posso contestare la stima direttamente in Cassazione?
No, nella generalità dei casi. La stima è un apprezzamento di fatto: va contestata nel merito, con il voto, l’opposizione all’omologazione e il reclamo. In Cassazione le censure sulla valutazione delle prove trovano spazio molto limitato, come mostra l’ordinanza n. 17106/2023, che ha ritenuto inammissibile il motivo fondato su argomenti probatori anziché su fatti storici omessi.
Le sentenze che smontano i miti
Le pronunce che seguono sono state riscontrate in fonti indipendenti. Quasi tutte riguardano la legge fallimentare (artt. 124 e 160 l.fall.), perché la giurisprudenza di legittimità sull’art. 240 CCII è ancora limitata: le citiamo dichiarandolo, per la continuità dei principi tra la vecchia e la nuova disciplina.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17106 del 15 giugno 2023 (legge fallimentare, art. 160, comma 2).
Principio: la falcidia dei privilegiati è ammessa solo se il piano assicura almeno quanto ricavabile dalla liquidazione; la relazione deve valutare anche le azioni revocatorie e risarcitorie esperibili, perché concorrono all’attivo di liquidazione, anche se il piano non le prevede.
Mito smontato: n. 4 (“si stima solo il bene”) e n. 1 (funzione della relazione).
2. La stessa ordinanza n. 17106/2023, sul giudizio di legittimità.
Principio: manifestazioni di interesse, indagini peritali e quote di finanza sono argomenti probatori e non “fatti storici” il cui omesso esame possa essere denunciato in Cassazione.
Mito smontato: n. 5, nel senso che la stima va contestata nel merito, non sperando in un riesame in sede di legittimità.
3. Cass. civ., n. 7959 del 28 marzo 2017.
Principio: richiamata dall’ordinanza del 2023, valorizza l’adeguatezza dell’informazione fornita ai creditori come condizione del corretto funzionamento del concordato.
Mito smontato: n. 4 e n. 7: una relazione incompleta non è un semplice errore di stima, perché altera l’informazione su cui i creditori votano.
4. Cass. civ., n. 5107 del 2015.
Principio: richiamata come precedente analogo dalla Cassazione del 2023, riguardava una relazione priva di valutazione delle azioni revocatorie, ritenuta insufficiente.
Mito smontato: n. 4.
5. Cass. civ., Sez. I, n. 11522 del 15 giugno 2020.
Principio: il controllo del giudice comprende la fattibilità giuridica del piano e una verifica non meramente formale delle condizioni di legge, mentre il giudizio di convenienza spetta ai creditori.
Mito smontato: n. 6: una proposta che altera l’ordine delle prelazioni incontra un limite di legalità che il giudice verifica.
6. Cass. civ., Sez. Un., n. 1521 del 23 gennaio 2013.
Principio: indicata dalla giurisprudenza successiva come la pronuncia che distingue la fattibilità giuridica, sempre sindacabile dal giudice, dalla fattibilità economica, rimessa in linea di principio alla valutazione dei creditori.
Mito smontato: n. 5 e n. 6: il rispetto dei limiti legali alla falcidia non è materia negoziabile a maggioranza.
7. Cass. civ., Sez. Un., n. 8053 del 2014.
Principio: ha delimitato il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, escludendo che possa tradursi in una richiesta di nuova valutazione delle prove.
Mito smontato: n. 5: chi intende contestare la relazione deve farlo nel giudizio di merito, con argomenti specifici.
8. Cass. civ., Sez. VI, ord. n. 16445 del 20 maggio 2022.
Principio: la curatela può far valere le carenze giuridiche della proposta e del piano concordatario, comprese le degradazioni di crediti privilegiati prive del necessario presupposto, come inadempimento del professionista che li ha predisposti; l’accertamento dell’inadempimento è un giudizio di fatto riservato al merito.
Mito smontato: n. 7 (“il professionista non risponde di nulla”), per analogia.
9. Cass. civ., n. 15807 del 2021.
Principio: richiamata nell’ordinanza del 2022, afferma che l’inadempimento del professionista va eccepito dalla parte interessata e il giudice non può fondare la decisione su un inadempimento diverso da quello eccepito.
Mito smontato: n. 7: chi vuole far valere le carenze di una relazione deve individuarle con precisione.
10. Cass. civ., Sez. Un., n. 13533 del 2001.
Principio: chi agisce per l’adempimento o per il risarcimento deve provare la fonte del proprio diritto e può limitarsi ad allegare l’inadempimento altrui, mentre grava sulla controparte la prova di avere adempiuto.
Mito smontato: n. 7: è il criterio generale con cui si misura, sul piano civile, la responsabilità di chi ha assunto una prestazione professionale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, sia che tu stia presentando una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, sia che tu sia un creditore garantito che vede ridotta la propria prelazione.
- Verifichiamo se la tua proposta richiede davvero la relazione del comma 4, confrontando il trattamento previsto per ciascun creditore prelatizio con il suo credito ammesso e con i tempi di pagamento.
- Predisponiamo l’istanza al tribunale per la designazione del professionista indipendente, indicando i beni da stimare, le prelazioni coinvolte e i quesiti tecnici.
- Controlliamo i requisiti di indipendenza del professionista rispetto all’art. 2, comma 1, lett. o), CCII, segnalando eventuali rapporti pregressi con il debitore o con altre parti.
- Ricostruiamo la mappa delle prelazioni: grado delle ipoteche, pegni, privilegi speciali e generali, per verificare che la proposta non alteri l’ordine delle cause legittime di prelazione.
- Analizziamo la relazione depositata: metodo di stima, passaggio dal valore di mercato al valore di realizzo, spese inerenti al bene, quota di spese generali, considerazione delle azioni recuperatorie.
- Coordiniamo con i commercialisti dello staff una controvalutazione tecnica quando la stima appare sottovalutata o sopravvalutata, da usare nelle osservazioni o in opposizione.
- Redigiamo l’opposizione all’omologazione per il creditore degradato, oppure la difesa del proponente contro le opposizioni, con argomenti specifici e documentati.
- Gestiamo il reclamo contro il decreto che decide sull’omologazione e valutiamo, con rigore, gli spazi residui di un ricorso per Cassazione.
- Verifichiamo l’impatto delle norme più recenti, dal D.Lgs. 136/2024 al D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, sui crediti privilegiati coinvolti nella proposta.
- Valutiamo le responsabilità del professionista quando la relazione è incompleta o non motivata, individuando le iniziative possibili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato lavora sul confronto tra le soluzioni negoziate e l’alternativa liquidatoria, che è esattamente il parametro del comma 4 dell’art. 240. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, conosce dall’interno l’attestazione sul trattamento dei crediti privilegiati nelle procedure di sovraindebitamento, dove l’art. 67, comma 4, CCII consente il pagamento non integrale dei crediti garantiti solo se non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne che disperdano argomenti e documenti. E ogni valutazione è condotta da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la contestazione di una stima è sempre, insieme, una questione giuridica e una questione numerica.
In chiusura
La relazione giurata sul valore dei beni gravati da privilegio, pegno o ipoteca non è un adempimento di routine né un oracolo intoccabile: è il punto in cui il concordato nella liquidazione giudiziale misura il sacrificio richiesto ai creditori garantiti. Serve solo quando la proposta li falcidia, va affidata a un professionista indipendente designato dal tribunale, deve guardare al realizzo netto e a tutto l’attivo rilevante, e si contesta con strumenti precisi e nei tempi giusti. L’informazione corretta è la prima difesa, per chi propone e per chi subisce la riduzione.
Lo Studio Monardo affronta questo tema partendo dalle competenze certificate del suo titolare: il confronto con l’alternativa liquidatoria è il lavoro quotidiano dell’Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, e la verifica che i crediti garantiti non ricevano meno del ricavato dei beni è il cuore dell’attività del Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC. Da qui nasce un metodo: verificare, misurare, contestare solo ciò che è contestabile.
📩 Prima che si chiudano i termini per il voto o per l’opposizione, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio ti aspettano in fondo a questa guida.
