Quali Errori Evitare Nella Redazione Di Un Piano Di Concordato In Continuità?

Chi scrive un piano di concordato in continuità di solito lo scrive pensando al tribunale. È un errore di prospettiva. Il piano verrà letto, smontato e pesato riga per riga da chi ha interesse a contestarlo: la banca che vuole recuperare di più, l’Agenzia delle Entrate che valuta se aderire alla transazione fiscale, il fornitore strategico che deve decidere se continuare a lavorare con l’impresa, il creditore privilegiato che vuole capire se gli conviene di più la vendita del bene. A loro si aggiunge il commissario giudiziale, che non è un creditore, ma raccoglie le loro osservazioni e le porta davanti al giudice. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle: nel concordato in continuità, quasi ogni errore di redazione diventa la mossa vincente di un creditore dissenziente.

Questa guida non spiega da capo che cos’è il concordato in continuità. Fa un’altra cosa: elenca gli errori di redazione del piano che i creditori sanno sfruttare, uno per uno, e mostra come prevenirli già in fase di scrittura. Il quadro normativo è quello del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo risultante dal correttivo D.Lgs. 136/2024 e dall’ulteriore intervento del D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, che ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, siede tra l’impresa e i suoi creditori e ne facilita la trattativa. Chi svolge quel ruolo vede ogni giorno come banche, fisco e fornitori leggono un piano di risanamento, quali numeri contestano e su quali punti sono disposti a trattare. È esattamente lo sguardo che serve per scrivere un piano di concordato in continuità che regga all’urto dei creditori. A questo si aggiunge uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sugli stessi numeri del piano.

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Chi siede dall’altra parte del tavolo quando depositi il piano

La prima cosa da capire è che i creditori non sono un blocco unico. Ognuno ha una propria funzione economica, una propria tolleranza alla perdita e un proprio metro di giudizio. Il piano di concordato in continuità deve convincerli tutti, o quantomeno convincere abbastanza classi da raggiungere l’omologazione. E ciascuno di loro leggerà il piano partendo da una sola domanda: quanto prendo con questo piano, e quanto prenderei se l’impresa finisse in liquidazione giudiziale?

La banca e gli intermediari finanziari

La banca è l’attore più attrezzato. Ha uffici dedicati ai crediti deteriorati, analisti che conoscono i modelli di piano industriale e una procedura interna per decidere se votare a favore o contro. Dal suo punto di vista, conviene sostenere il concordato solo se la percentuale offerta, attualizzata, supera quanto otterrebbe cedendo il credito sul mercato o attendendo la liquidazione. Se il credito è assistito da garanzia ipotecaria, la banca guarderà soprattutto al valore del bene: il piano che sottostima quel valore la spinge al voto contrario e, se dissenziente, all’opposizione. Se ci sono garanzie di terzi (fideiussioni dei soci, garanzie pubbliche sui finanziamenti), la banca farà i conti anche su quanto può recuperare fuori dal concordato.

L’Agenzia delle Entrate, gli enti previdenziali e ora anche gli enti locali

Il creditore pubblico non ragiona in termini di mercato, ma la sua valutazione è comunque economica: aderisce alla transazione fiscale se la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. È un creditore che spesso ha un peso decisivo nel voto, perché i debiti tributari e contributivi di un’impresa in crisi sono spesso la voce più grande del passivo. Dal 12 agosto 2026, per effetto del D.Lgs. 147/2026, anche Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni entrano nel perimetro della transazione fiscale per i loro tributi (IMU, TARI, imposta di soggiorno, canoni come quelli per pubblicità e occupazione di suolo pubblico). Per il redattore del piano significa una cosa sola: un interlocutore in più da gestire, con regole proprie.

I fornitori strategici e i creditori chirografari

Il fornitore che continua a lavorare con l’impresa ha un interesse doppio: recuperare il pregresso e preservare un cliente futuro. È il creditore più sensibile all'”utilità specifica” che il Codice impone di indicare per ciascun creditore nel concordato in continuità (art. 84, comma 3): la prosecuzione o il rinnovo del rapporto contrattuale può essere essa stessa un’utilità. I chirografari puri, invece, spesso hanno crediti piccoli e pochi strumenti: non partecipano al voto con attenzione e talvolta non votano affatto. Ma il loro silenzio non va confuso con un consenso.

I lavoratori

I crediti di lavoro hanno un trattamento particolare nel concordato in continuità: l’art. 84, comma 7, impone di soddisfare i crediti privilegiati per retribuzioni e provvigioni (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) nel rispetto della graduazione dei privilegi, sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente. È un punto su cui il piano non può giocare con la regola di priorità relativa.

Il commissario giudiziale: non un creditore, ma il loro megafono

Il commissario giudiziale verifica i dati, redige la relazione per i creditori e segnala al tribunale eventuali atti in frode. Formalmente è un organo della procedura, non una controparte. Ma ogni contestazione che un creditore rivolge al piano passa, prima o poi, attraverso il suo esame. Chi redige il piano deve sapere che ogni numero non documentato sarà prima o poi chiesto dal commissario, e ogni sua risposta finirà nella relazione che i creditori leggeranno prima di votare.

La convenienza di ciascun attore è la chiave di lettura di tutto ciò che segue. Gli errori di redazione non sono pericolosi in astratto: sono pericolosi perché spostano questa convenienza dalla parte del voto contrario o dell’opposizione.

Prima mossa: il creditore ricalcola il valore di liquidazione

La mossa

La prima cosa che il creditore farà è prendere il valore di liquidazione indicato nel piano e rifarlo da capo. L’art. 87, comma 1, lettera c), CCII impone al debitore di indicare il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, cioè quanto si ricaverebbe in caso di liquidazione giudiziale, comprensivo dell’eventuale maggior valore derivante dalla cessione dell’azienda in esercizio e delle prospettive di realizzo delle azioni esperibili, al netto delle spese. È il parametro di confronto su cui si misura tutto il resto: il trattamento “non deteriore” che l’attestatore deve certificare (art. 87, comma 3), il valore da distribuire secondo la graduazione dei privilegi (art. 84, comma 6), la soglia di convenienza che il creditore dissenziente può far valere in opposizione (art. 112).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene contestare il valore di liquidazione perché è il terreno più semplice su cui dimostrare di essere trattato peggio di quanto otterrebbe in liquidazione. Se il creditore riesce a far emergere che il patrimonio liquidabile è più alto di quanto dichiarato, il piano perde l’attestazione di convenienza e diventa vulnerabile all’opposizione. Il creditore preferisce non farla quando il suo credito è piccolo e il costo di una perizia di parte non si giustifica: in quel caso si limita a votare contro o a segnalare le proprie osservazioni al commissario.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone di confrontare grandezze omogenee. Il creditore dissenziente non può contestare la convenienza in astratto: deve dimostrare che, con la proposta, il suo credito sarebbe soddisfatto in misura inferiore a quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale. La Cassazione, nella sentenza n. 7663 del 30 marzo 2026, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate proprio perché la ricorrente non aveva dimostrato che la classe di riferimento avrebbe ricevuto, in liquidazione, più di quanto previsto dal piano. L’onere di provare il miglior risultato alternativo, una volta che il piano è attestato e ammesso, grava su chi lo afferma. Inoltre il valore di liquidazione va calcolato “al netto delle spese”: il creditore che dimentica le spese della procedura liquidatoria, i tempi e i costi di realizzo, gonfia artificialmente il termine di paragone.

Gli errori di redazione che gli aprono la strada

Gli errori più frequenti in questa sezione del piano sono quattro.

  1. Omettere le azioni esperibili solo in liquidazione giudiziale. La lettera c) parla espressamente delle “prospettive di realizzo delle azioni”, e la lettera h) impone di indicare le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili, nonché quelle proponibili solo in caso di liquidazione giudiziale, con le relative prospettive di realizzo. Un piano che tace sulle possibili revocatorie o sulle azioni di responsabilità verso gli amministratori consegna al creditore un argomento facile: “in liquidazione ci sarebbe anche questo”.
  2. Valutare l’azienda solo a pezzi. Il Codice impone di considerare l’eventuale maggior valore della cessione dell’azienda in esercizio. Valutare solo i singoli cespiti a valori di realizzo forzato abbassa il valore di liquidazione, ma è proprio l’errore che il creditore smaschera per primo.
  3. Usare perizie datate o non coerenti con la data della domanda. Il valore va riferito alla data della domanda. Una perizia immobiliare di due anni prima è un regalo al creditore ipotecario.
  4. Non spiegare il metodo. Un numero senza metodo di calcolo è un numero contestabile. Il commissario chiederà come è stato determinato, e la risposta finirà nella relazione ai creditori.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Il valore di liquidazione va costruito come se dovessi difenderlo in un’opposizione: con un metodo esplicito, perizie aggiornate alla data della domanda, una stima prudente delle azioni recuperatorie e un’indicazione separata delle spese della liquidazione giudiziale. Conviene redigere il valore di liquidazione in forma di prospetto riconciliato con lo stato patrimoniale, voce per voce, indicando per ciascuna il valore contabile, il valore di realizzo stimato, i tempi di realizzo e le spese attribuite. In questo modo il creditore che vuole contestare il numero deve contestare una voce specifica, con un argomento specifico, e non può limitarsi a un generico “il patrimonio vale di più”.

Un altro accorgimento è lasciare un margine. Se il trattamento offerto a una classe è appena sopra la soglia di liquidazione, basta un piccolo scostamento nella stima di un cespite per rovesciare il confronto. Un piano che offre ai chirografari un 13,8% quando la liquidazione darebbe il 13,1% è un piano fragile: la differenza di 0,7 punti si azzera con una sola perizia di parte.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663: in sede di omologazione forzosa del concordato in continuità, chi contesta il trattamento della classe deve dimostrare che in liquidazione la classe avrebbe ottenuto di più; un’affermazione generica non basta. Rilevanza: il piano ben documentato sposta l’onere sul creditore che lo contesta.
  • La stessa sentenza ricorda che la fattibilità era già stata accertata con il provvedimento di ammissione e che il piano non deve essere privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza né manifestamente inidoneo a soddisfare i creditori. Rilevanza: un valore di liquidazione ben costruito in fase di domanda rende più difficile riaprire la questione in sede di omologazione.

Seconda mossa: l’attacco alla composizione delle classi

La mossa

La seconda mossa del creditore arriva quando legge il prospetto delle classi. L’art. 87, comma 1, lettera m), impone al debitore di indicare le classi in cui sono suddivise le parti interessate ai fini del voto, con i criteri di formazione e il valore dei crediti e degli interessi di ogni classe. Nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria (art. 85 CCII) e deve rispettare un criterio di omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici. Il creditore dissenziente attacca le classi su due fronti: contesta l’omogeneità (ci sono crediti che non dovrebbero stare insieme) oppure contesta la strumentalità (la classe è stata costruita apposta per ottenere un voto favorevole).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene attaccare le classi perché è la via più diretta per cambiare il risultato del voto. Se il creditore riesce a dimostrare che una classe favorevole è stata formata artificiosamente, cade la maggioranza delle classi o cade la classe “decidente” su cui si regge l’omologazione forzosa. È una mossa a costo contenuto: non servono perizie, basta leggere il piano e le liste dei creditori. Il creditore preferisce non farla quando il suo peso nella classe è comunque determinante e può ottenere più facilmente un miglioramento della proposta trattando direttamente con il debitore.

I suoi limiti

La formazione delle classi è una scelta del debitore, che il tribunale controlla sotto il profilo della corretta applicazione dei criteri di legge, non sotto il profilo dell’opportunità. Il creditore non può pretendere una diversa classificazione solo perché gli sarebbe più comoda: deve indicare quale criterio legale è stato violato. Inoltre il Codice stesso individua categorie che vanno collocate in classi separate (per esempio i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, quelli soddisfatti in parte con utilità diverse dal denaro, i creditori proponenti e le parti a essi correlate): se il piano le ha rispettate, l’attacco perde forza.

Gli errori di redazione che gli aprono la strada

  1. Classi “su misura”. Creare una classe con un solo fornitore amico, o con pochi creditori correlati, al solo scopo di avere una classe favorevole, è l’errore più insidioso. La classe deve avere una ragione economica e giuridica spiegata nel piano, non solo un risultato di voto.
  2. Mescolare privilegiati degradati e chirografari originari senza motivazione. La parte di credito privilegiato che non trova capienza nel valore del bene è trattata come chirografaria (art. 84, comma 5), ma il piano deve spiegare con quali criteri la colloca e perché.
  3. Ignorare le parti correlate. L’art. 87, comma 1, lettera a), impone di indicare le parti correlate. Un piano che non le individua, o le colloca insieme ai creditori indipendenti, offre al creditore un argomento immediato.
  4. Dimenticare le garanzie pubbliche. La lettera p-bis), introdotta dal correttivo del 2024, impone di indicare, ove necessario, i fondi rischi per i finanziamenti assistiti da garanzie pubbliche, per il caso di escussione della garanzia. Il garante che paga la banca si surroga e diventa creditore: se il piano non lo ha previsto, la classe cambia composizione dopo il deposito.
  5. Non motivare la scelta delle parti non interessate. La lettera n) impone di indicare le parti non interessate dal piano, con le ragioni. L’omissione apre la porta alla contestazione: “perché quel creditore non vota?”.

La tua contromossa

Ogni classe va motivata nel piano con un criterio giuridico ed economico che sia comprensibile anche a chi non ne beneficia. La contromossa è scrivere una sezione dedicata ai criteri di formazione delle classi, che spieghi per ciascuna: la posizione giuridica comune (grado del privilegio, natura del credito), l’interesse economico comune (tempi di pagamento, utilità ricevuta, prosecuzione del rapporto), il trattamento offerto, la ragione per cui quella classe non è accorpata ad altre. Più la classificazione è lineare, meno margine ha il creditore per sostenere che è strumentale.

Un secondo accorgimento è simulare il voto prima del deposito. Si prende il prospetto delle classi, si ipotizza il voto contrario dei creditori più critici e si verifica se il piano raggiunge comunque le maggioranze dell’art. 109 o, in subordine, le condizioni dell’omologazione forzosa dell’art. 112, comma 2. Se la tenuta del piano dipende da una sola classe costruita intorno a un solo creditore, quella è la classe che verrà attaccata per prima.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593: la Corte, nell’ambito di un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE, ha prospettato in via provvisoria che una classe di privilegiati integralmente pagati, anche con dilazione oltre 180 giorni, non sia di per sé “interessata” ai fini dell’omologazione a maggioranza ridotta. Rilevanza: la scelta di quali classi far votare va meditata in fase di redazione, perché da essa può dipendere l’intero meccanismo di approvazione. Trattandosi di principi enunciati in forma provvisoria, in attesa della Corte di Giustizia, vanno seguiti con prudenza.
  • Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663: in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, è sufficiente l’approvazione di almeno una classe composta da creditori che sarebbero soddisfatti, anche in parte, applicando l’ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Rilevanza: la classe “decidente” deve essere costruita con creditori realmente interessati, non con creditori scelti per comodità.

Terza mossa: la contestazione della distribuzione del valore

La mossa

La terza mossa è la più tecnica e, per i creditori ben assistiti, la più redditizia. Il creditore dissenziente verifica come il piano distribuisce il valore. L’art. 84, comma 6, distingue due masse: il valore di liquidazione, che va distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; e il valore eccedente quello di liquidazione (il “plusvalore” generato dalla continuità), per il quale basta che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore. È la cosiddetta regola di priorità relativa. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga. Il creditore attacca la distribuzione per far cadere l’omologazione forzosa: l’art. 112, comma 2, la consente solo se quelle regole sono rispettate.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene questa mossa perché colpisce il piano nel suo punto strutturale. Se il creditore dimostra che il valore di liquidazione è stato distribuito alterando la graduazione, o che una classe di grado inferiore riceve più di una di grado superiore sul plusvalore, l’omologazione forzosa diventa impossibile anche con classi favorevoli. Il creditore preferisce non farla quando il piano ha già raggiunto l’unanimità delle classi, perché in quel caso l’omologazione non passa per l’art. 112, comma 2, e gli argomenti sulla priorità relativa perdono gran parte del loro peso.

I suoi limiti

Il creditore non può pretendere che la finanza esterna venga distribuita secondo la graduazione dei privilegi: le risorse esterne, per espressa previsione dell’art. 84, comma 6, possono essere distribuite in deroga. È un limite che la Cassazione ha valorizzato anche per il periodo anteriore al correttivo del 2024: nell’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 la Corte ha prospettato che, nel concordato in continuità, l’apporto di finanza esterna sia liberamente distribuibile e non rientri nel valore eccedente quello di liquidazione. Il creditore non può nemmeno pretendere più di quanto gli spetti: l’art. 112, comma 2, tra le condizioni dell’omologazione forzosa, esclude che un creditore riceva più dell’importo del proprio credito.

Gli errori di redazione che gli aprono la strada

  1. Non separare il valore di liquidazione dal plusvalore. Il piano che indica una percentuale unica per classe, senza distinguere quanto deriva dal valore di liquidazione e quanto dal surplus della continuità, rende impossibile verificare il rispetto dell’art. 84, comma 6. E ciò che non si può verificare viene contestato.
  2. Chiamare “finanza esterna” ciò che non lo è. Il confine tra risorse esterne e valore dell’impresa è sottile. La giurisprudenza formatasi sotto la legge fallimentare ha precisato che l’apporto del terzo è sottratto ai vincoli di graduazione solo se è neutrale rispetto allo stato patrimoniale del debitore, cioè se non transita come attivo dell’impresa (Cass. n. 9373/2012; Cass. n. 12864/2019; Cass. n. 13391/2019, richiamate dall’ordinanza n. 15593/2026). Un finanziamento soci restituibile o un apporto che entra nel patrimonio e poi viene distribuito rischia di essere riqualificato.
  3. Trattare i lavoratori come una classe qualsiasi. L’art. 84, comma 7, impone per i crediti privilegiati da lavoro il rispetto della graduazione anche sul plusvalore: la regola di priorità relativa non si applica a loro.
  4. Dimenticare i limiti di capienza dei privilegiati. Il piano che paga i privilegiati generali in percentuale senza prima aver verificato la capienza sul valore di liquidazione rischia di rovesciare l’ordine delle prelazioni.

La tua contromossa

La contromossa è un prospetto di distribuzione a due colonne, una per il valore di liquidazione e una per il plusvalore, con una terza colonna separata per la finanza esterna e la sua provenienza documentata. Ogni classe deve poter leggere quanto riceve da ciascuna delle tre fonti. Il prospetto deve dimostrare, per il valore di liquidazione, il rispetto integrale dell’ordine dei privilegi; per il plusvalore, il rispetto della priorità relativa tra classi di grado diverso; per la finanza esterna, la sua natura effettivamente esterna (chi la apporta, a quale titolo, con quale vincolo di destinazione, senza obbligo di restituzione a carico dell’impresa).

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, nella sua veste di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, legge questo prospetto con gli occhi dei creditori che dovranno votarlo: è lì che si gioca la differenza tra una classe che approva e una che fa opposizione.

Un ulteriore accorgimento riguarda i piani depositati prima del correttivo del 2024. La Cassazione, nella sentenza n. 7663/2026, ha chiarito che il D.Lgs. 136/2024 e la norma interpretativa del D.L. 178/2024 non travolgono i provvedimenti già adottati prima delle modifiche. Chi redige un piano modificativo di una procedura pendente deve quindi verificare quale testo dell’art. 112 si applica e scrivere il prospetto di conseguenza.

Le pronunce che ti proteggono (e quelle che ti avvertono)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593: in via provvisoria, la finanza esterna nel concordato in continuità è distribuibile in deroga all’art. 84, comma 6, anche prima del correttivo ter. Rilevanza: chi apporta risorse esterne può orientarle verso le classi strategiche, purché ne documenti la natura.
  • Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474 (legge fallimentare): sotto la disciplina previgente, il surplus della continuità rientrava nella garanzia generica e non poteva essere distribuito alterando le cause di prelazione. Rilevanza: è il principio contro cui il CCII ha introdotto la priorità relativa; serve a capire perché il piano deve tenere separate le due masse.
  • Cass. n. 22169/2024 (legge fallimentare, data non indicata nella fonte consultata): stesso principio sul surplus della continuità.
  • Cass. n. 9373/2012, n. 12864/2019 e n. 13391/2019 (legge fallimentare, date non indicate nella fonte consultata): l’apporto del terzo sfugge alla graduazione solo se neutrale rispetto al patrimonio del debitore. Rilevanza: guida per qualificare correttamente la finanza esterna.

Quarta mossa: il Fisco e gli enti locali davanti alla transazione fiscale

La mossa

Quando il passivo comprende debiti tributari e contributivi, la quarta mossa spetta al creditore pubblico. L’art. 88 CCII consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei contributi, a condizioni precise, e prevede un meccanismo di adesione forzosa (comma 2-bis) quando l’adesione dell’amministrazione è determinante per raggiungere le maggioranze e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione. La mossa del creditore pubblico è duplice: votare contro la proposta e, in sede di omologazione, contestare che ricorrano le condizioni per superare il suo dissenso. Nel caso deciso dalla Cassazione con la sentenza n. 7663/2026, l’Agenzia delle Entrate aveva impugnato fino in Cassazione l’omologazione forzosa disposta dalla Corte d’appello.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene opporsi quando la proposta non è documentata in modo da consentire all’ufficio di motivare l’adesione. Il funzionario che aderisce a una transazione deve poter giustificare la scelta; se il piano non gli fornisce il confronto con la liquidazione, il voto contrario è la scelta più prudente per l’amministrazione. Preferisce invece aderire quando il confronto è chiaro, la proposta supera il valore di realizzo in liquidazione e i flussi della continuità sono credibili.

I suoi limiti

Il dissenso del creditore pubblico non è un veto: se ricorrono le condizioni di legge, il tribunale omologa anche senza la sua adesione. La Cassazione, nella sentenza n. 7663/2026, ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate e ha precisato che, nel concordato in continuità, il tribunale non deve verificare la meritevolezza soggettiva del debitore: rilevano gli atti in frode ai creditori e le passività inesistenti (art. 106 CCII), e i debiti tributari esistenti ma non pagati non rientrano in quella categoria. Il creditore pubblico non può quindi trasformare l’omesso versamento in un argomento contro l’omologazione.

Va però registrato anche un limite che opera nel senso opposto. Nell’ordinanza interlocutoria n. 15593 del 21 maggio 2026 la Cassazione ha prospettato, in via provvisoria, che l’adesione forzosa del comma 2-bis dell’art. 88 non si applichi alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112, comma 2 (la ristrutturazione trasversale). Se questo orientamento si consolidasse, il piano che conta sul cram down fiscale per completare l’omologazione forzosa sarebbe esposto.

La novità del D.Lgs. 147/2026: i tributi locali

Il D.Lgs. 147/2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 agosto 2026 e in vigore dal 12 agosto 2026, ha modificato l’art. 88 e altre norme del Codice (artt. 23, 63, 64-bis, 245, 284-bis) estendendo la transazione fiscale ai tributi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Secondo i primi commenti, nel concordato preventivo il meccanismo di adesione forzosa diventa applicabile anche al voto contrario o mancante dell’ente locale, ai fini delle maggioranze. Prima di questa modifica, i tributi locali potevano essere falcidiati, ma senza cram down. Il decreto non contiene una disciplina transitoria: la lettura prevalente nei primi commenti è che si applichi anche alle procedure in corso non ancora concluse od omologate, a condizione che non siano scaduti i termini per modificare la proposta.

Gli errori di redazione che gli aprono la strada

  1. Non dimostrare la convenienza voce per voce. La proposta di transazione deve permettere all’ufficio di confrontare il trattamento offerto con quello ottenibile in liquidazione, per ciascuna categoria di tributo e per grado di privilegio.
  2. Accorpare tributi con privilegi diversi. I crediti tributari hanno gradi di privilegio diversi; trattarli come un blocco unico impedisce di verificare il rispetto della graduazione sul valore di liquidazione.
  3. Dimenticare i tributi locali dopo il 12 agosto 2026. Il piano che non inserisce IMU, TARI e gli altri tributi locali nella transazione rinuncia a un possibile strumento di maggioranza. Per i concordati pendenti, i primi commenti segnalano la necessità di un piano aggiornato e di una proposta da presentare entro il termine collegato alla data di inizio delle votazioni, lasciando all’ente un congruo termine per esaminarla.
  4. Ignorare la pluralità degli enti. Se i tributi sono amministrati da più enti, ciascuno valuta autonomamente la proposta e la sottoscrive tramite il soggetto individuato dal proprio ordinamento. Un piano che tratta “gli enti locali” come un interlocutore unico sbaglia destinatario.
  5. Costruire l’omologazione solo sul cram down fiscale. Alla luce dell’ordinanza n. 15593/2026, il piano che si regge esclusivamente sull’adesione forzosa del Fisco per completare una ristrutturazione trasversale è più esposto di quello che ha alternative di voto.

La tua contromossa

La transazione fiscale va scritta come un fascicolo autonomo, che un funzionario possa leggere e motivare senza dover ricostruire da sé il confronto con la liquidazione. La contromossa consiste nel predisporre, per ogni ente creditore, un prospetto che indichi: importo del debito per tributo e per anno, grado di privilegio, trattamento offerto, valore ottenibile in liquidazione, tempi di pagamento, garanzie offerte. Per i tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026, conviene individuare subito l’ente competente e il soggetto autorizzato a sottoscrivere, perché i tempi di istruttoria possono essere diversi da quelli dell’Agenzia delle Entrate.

Sul piano strategico, conviene inoltre non affidare la tenuta del piano al solo cram down fiscale: se esiste una classe di creditori privilegiati parzialmente soddisfatti, interessata dalla ristrutturazione e potenzialmente favorevole, il piano ha una seconda strada per l’omologazione.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663: rigetto del ricorso dell’Agenzia delle Entrate contro l’omologazione forzosa; nel concordato in continuità non rileva la meritevolezza soggettiva, e l’omesso pagamento dei tributi non equivale a un atto in frode. Rilevanza: l’esposizione fiscale non è di per sé un ostacolo all’omologazione.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593: in via provvisoria, il cram down fiscale e contributivo dell’art. 88, comma 2-bis, non si applica alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2. Rilevanza: il redattore del piano deve prevedere strade di approvazione alternative.

Quinta mossa: il creditore garantito difende il valore del suo bene

La mossa

Il creditore ipotecario o pignoratizio fa una mossa diversa da tutti gli altri: non guarda al patrimonio nel suo complesso, guarda al suo bene. L’art. 84, comma 5, consente di soddisfare non integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, a condizione che il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione del bene o del diritto su cui insiste la garanzia, al netto delle spese di procedura e della quota di spese generali. Quel valore deve essere attestato da un professionista indipendente. La parte di credito che non trova capienza è trattata come chirografaria. La mossa del creditore garantito è contestare l’attestazione del valore del bene: se riesce a dimostrare che il bene vale di più, il trattamento offerto scende sotto la soglia di legge.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché ogni euro di valore in più attribuito al bene è un euro che passa dalla parte chirografaria (pagata in percentuale) alla parte privilegiata (che deve trovare capienza). Per una banca con un’esposizione ipotecaria rilevante, una perizia di parte che sposti il valore del 10-15% può valere molto più del costo della perizia. Preferisce non farla quando il bene è poco appetibile sul mercato (immobili industriali in zone periferiche, impianti specifici) e la vendita forzata darebbe comunque un realizzo modesto: in quel caso la banca ha interesse a trattare sui tempi e sulle garanzie piuttosto che sul valore.

I suoi limiti

Il creditore garantito non ha diritto al valore di mercato del bene, ma solo a quanto otterrebbe dalla sua liquidazione, al netto delle spese di procedura e della quota di spese generali. La differenza è decisiva. Il creditore che contesta l’attestazione portando una stima a valore di mercato, senza tenere conto dei tempi e dei ribassi tipici della vendita forzata e delle spese, non confronta grandezze omogenee. Inoltre la parte incapiente del credito è chirografaria per legge: il creditore non può pretendere che il privilegio si estenda oltre il valore del bene.

Gli errori di redazione che gli aprono la strada

  1. Attestare il valore del bene senza perizia specifica. L’art. 84, comma 5, richiede l’attestazione di un professionista indipendente sul valore del bene. Un’attestazione generica, che si limiti a riprendere un valore di bilancio, è il primo bersaglio.
  2. Non dedurre in modo trasparente le spese. Il valore rilevante è “al netto” delle spese di procedura e della quota di spese generali. Il piano che le deduce senza indicarle, o le calcola in modo forfettario senza criterio, consegna al creditore un argomento.
  3. Dilazionare il pagamento dei privilegiati senza considerarne l’effetto sul voto. Nel sistema del Codice, i creditori prelatizi soddisfatti integralmente in denaro entro un termine breve dall’omologazione (l’art. 109 fa riferimento a centottanta giorni) non partecipano al voto. Dilazionare oltre quel termine cambia la composizione dei votanti. L’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 ha prospettato, in via provvisoria, che una classe di privilegiati integralmente pagati anche con dilazione oltre i 180 giorni non sia per ciò solo “interessata” ai fini dell’omologazione forzosa a maggioranza ridotta. Il redattore deve sapere che quella classe potrebbe non bastare come classe decidente.
  4. Non coordinare il piano con la destinazione del bene. Se il bene ipotecato è strumentale alla continuità (lo stabilimento, il magazzino, il macchinario principale), il piano non può prevederne la vendita senza dire come proseguirà l’attività. Se invece è previsto in vendita, il ricavato atteso va confrontato con il valore attestato.

La tua contromossa

La contromossa è un’attestazione del valore di ciascun bene gravato costruita sulla liquidazione, non sul mercato: valore di realizzo forzato, tempi stimati di vendita, spese di procedura imputabili, quota di spese generali, e da qui la quota capiente e quella incapiente del credito. Il prospetto deve essere leggibile dalla banca come un piano di ammortamento: quanto paghi, quando paghi, da quale fonte (flussi della continuità, vendita del bene, finanza esterna). Se il creditore garantito vede che il piano ha già fatto i conti come li farebbe lui, la sua convenienza a contestare si riduce.

Un secondo accorgimento è decidere in fase di redazione se il privilegiato deve votare o no. Pagare integralmente e in denaro entro il termine di legge significa sottrarlo al voto; dilazionare significa farlo votare, con tutte le conseguenze sul calcolo delle maggioranze e sull’individuazione della classe decidente. È una scelta strategica, non contabile.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593: indicazione provvisoria secondo cui la classe decidente, ai fini dell’omologazione a minoranza, deve essere formata da creditori privilegiati parzialmente soddisfatti che sarebbero soddisfatti secondo la graduazione anche sul valore eccedente; secondo la stessa ordinanza, le classi chirografarie non possono svolgere quel ruolo. Rilevanza: il trattamento dei garantiti va scritto pensando anche alla loro funzione nel voto.
  • Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663: la classe approvante deve essere composta da creditori che sarebbero soddisfatti, in tutto o in parte, applicando l’ordine delle prelazioni anche al valore eccedente quello di liquidazione. Rilevanza: un errore nel calcolo della capienza dei garantiti può privare il piano della sua classe decidente.

Sesta mossa: le osservazioni al commissario e l’attacco alla fattibilità

La mossa

L’ultima mossa del creditore arriva per interposta persona. Il creditore che ha individuato debolezze nel piano le segnala al commissario giudiziale, che verifica i dati, redige la relazione per i creditori e riferisce al tribunale. Se emergono atti in frode o passività inesistenti, il procedimento può essere revocato (art. 106 CCII). Se emerge che il piano non ha ragionevoli prospettive di impedire o superare l’insolvenza, la proposta perde credibilità agli occhi dei votanti e il tribunale può rilevarlo. La mossa colpisce la fattibilità: il piano industriale, le previsioni di ricavi e costi, il fabbisogno finanziario e le coperture.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene perché è la mossa meno costosa: non richiede un’opposizione formale né un avvocato in udienza, basta una nota circostanziata al commissario. E il commissario ha poteri istruttori che il creditore non ha. Il creditore preferisce non farla quando ha interesse alla prosecuzione dell’attività (il fornitore strategico, il cliente che dipende dalla produzione dell’impresa) e teme che un attacco alla fattibilità finisca per spingere l’impresa verso la liquidazione giudiziale, dove il suo credito varrebbe meno.

I suoi limiti

Il controllo sulla fattibilità non è un giudizio sulla convenienza economica, che spetta ai creditori con il voto: il tribunale verifica che il piano non sia manifestamente inidoneo e che abbia ragionevoli prospettive di superare l’insolvenza. La Cassazione, nella sentenza n. 7663/2026, ha ribadito questi parametri e ha sottolineato che la fattibilità era già stata accertata con il decreto di ammissione. Inoltre nel concordato in continuità non è richiesta la meritevolezza soggettiva del debitore: il creditore non può chiedere la revoca sostenendo che l’imprenditore “non merita” il concordato, ma deve indicare atti in frode o passività inesistenti.

Gli errori di redazione che gli aprono la strada

  1. Un piano industriale che non spiega i ricavi. L’art. 87, comma 1, lettere e) ed f), impone, in caso di continuità, il piano industriale con l’indicazione dei tempi per il riequilibrio e l’analitica indicazione di costi, ricavi, fabbisogno finanziario e coperture, compresi i costi per la sicurezza sul lavoro e la tutela ambientale. Proiezioni di ricavi in crescita senza ordini, contratti o analisi di mercato a supporto sono il punto più vulnerabile.
  2. Nessuna iniziativa in caso di scostamento. La lettera i) impone di indicare le iniziative da adottare in caso di scostamento dagli obiettivi pianificati. Un piano senza “piano B” è un piano che il commissario segnalerà come fragile.
  3. Nuova finanza senza motivazione. La lettera g) impone di indicare gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari. Un apporto non motivato, o non documentato da impegni vincolanti, rende incerta la copertura del fabbisogno.
  4. Utilità specifica non indicata. L’art. 84, comma 3, impone che la proposta preveda per ciascun creditore un’utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile. Dimenticarla è un errore di forma che diventa un errore di sostanza.
  5. Lavoratori non considerati. La lettera o) impone di indicare le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro. È un capitolo spesso scritto in fretta, e proprio per questo segnalato.
  6. Dati non riconciliati con la contabilità. L’attestatore deve certificare la veridicità dei dati aziendali (art. 87, comma 3). Un piano i cui numeri non tornano con i bilanci e le situazioni contabili depositate offre al commissario e ai creditori un argomento immediato, e può aprire la strada alla contestazione di passività inesistenti o di atti non dichiarati.
  7. Errori sulla graduazione rilevabili d’ufficio. Con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, la Cassazione ha affermato, con riferimento al concordato minore e in virtù del rinvio alla disciplina del concordato preventivo, che il mancato rispetto della graduazione dei privilegi prevista dagli artt. 84 e 112 è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio e prima dell’omologazione. Il principio è stato espresso per il sovraindebitamento, ma conferma che la graduazione non è materia disponibile.

La tua contromossa

La contromossa è scrivere il piano industriale come un documento verificabile: ogni ipotesi di ricavo collegata a un dato esterno (contratti, ordini, serie storiche, analisi di settore), ogni costo collegato a un centro di spesa, ogni copertura collegata a una fonte documentata. A questo si aggiunge una sezione di analisi di sensitività: che cosa succede ai pagamenti concordatari se i ricavi scendono del 10%? E del 20%? Quali iniziative correttive sono previste? Il commissario che trova già scritte queste risposte ha meno motivi per sollevare dubbi nella sua relazione, e il creditore che vorrebbe attaccare la fattibilità deve farlo contro un documento che ha già previsto lo scenario peggiore.

Infine, conviene trattare la relazione dell’attestatore come parte integrante della strategia, non come un adempimento. L’attestazione, nel concordato in continuità, deve coprire anche l’idoneità del piano a impedire o superare l’insolvenza, la sostenibilità economica e il trattamento non deteriore di ciascun creditore rispetto alla liquidazione (art. 87, comma 3). Se il piano viene modificato in modo sostanziale, serve una nuova attestazione.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, 30 marzo 2026, n. 7663: parametri di fattibilità (non manifesta inidoneità, ragionevoli prospettive di superare l’insolvenza); irrilevanza della meritevolezza soggettiva nel concordato in continuità; rilevanza dei soli atti in frode e passività inesistenti. Rilevanza: delimita il perimetro dell’attacco che il creditore può portare tramite il commissario.
  • Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 (concordato minore): la violazione della graduazione è rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione. Rilevanza: l’errore sulla graduazione non aspetta l’opposizione di un creditore per emergere.

La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come un errore di redazione si traduce in una mossa del creditore e come la contromossa cambia l’esito. Non riguardano casi reali.

Simulazione 1: il valore di liquidazione sottostimato

Ipotesi: impresa di lavorazioni meccaniche, passivo chirografario di 2.364.700 €. Il piano indica un valore di liquidazione netto di 1.184.300 € e, dopo il pagamento di prededuzioni e privilegi per 917.600 €, residuano 266.700 € per i chirografari, pari all’11,28%. Il piano offre il 14,6% con i flussi della continuità. Sembra un margine solido. Ma il piano non menziona un’azione revocatoria su un pagamento di 211.900 € eseguito a favore di un socio otto mesi prima della domanda, né il maggior valore della cessione dell’azienda in esercizio.

La mossa: una banca chirografaria per 482.150 € vota contro e, in sede di omologazione, propone opposizione eccependo il difetto di convenienza. Produce una perizia che stima l’azienda in esercizio 168.400 € in più rispetto ai beni a pezzi e quantifica la revocatoria, al netto di rischio e spese, in 127.000 €. Il valore residuo per i chirografari sale a 562.100 €, pari al 23,77%. Il piano, al 14,6%, risulta deteriore.

La contromossa che sarebbe servita: costruire il valore di liquidazione includendo fin dall’inizio l’azione revocatoria e il valore dell’azienda in esercizio. A quel punto il piano avrebbe dovuto offrire almeno il 23,8% ai chirografari, e il redattore avrebbe dovuto cercare la differenza nei flussi della continuità o in finanza esterna. L’errore non è il numero basso: è il numero incompleto.

Simulazione 2: la transazione fiscale senza tributi locali

Ipotesi: albergo con debiti erariali per 743.280 €, contributivi per 196.410 € e tributi locali (IMU, TARI, imposta di soggiorno riscossa e non riversata) per 186.420 €. Il piano, depositato a giugno 2026, propone la transazione fiscale solo ai crediti erariali e previdenziali; i tributi locali sono collocati in una classe di chirografari degradati con il 18% e senza possibilità di cram down. Le classi sono cinque; votano a favore due.

La mossa: il Comune, che ha un credito significativo nella classe dei tributi locali, vota contro. Senza la sua classe, il piano non ha la maggioranza delle classi.

La contromossa: dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 147/2026 (12 agosto 2026), il debitore aggiorna il piano e propone la transazione anche per i tributi locali, con il prospetto di confronto con la liquidazione, entro il termine collegato alla data di inizio delle votazioni. Se l’adesione del Comune è determinante e la proposta è conveniente rispetto alla liquidazione, il tribunale può superare il voto contrario o mancante dell’ente ai fini delle maggioranze. Il punto da verificare con attenzione è che il piano non si regga solo su questo meccanismo, se l’omologazione passa per l’art. 112, comma 2 (v. ord. Cass. n. 15593/2026).

Simulazione 3: la finanza esterna che non era esterna

Ipotesi: società di logistica con plusvalore della continuità stimato in 438.900 €. Il socio di maggioranza apporta 350.000 € destinati interamente ai fornitori strategici (classe 4, chirografari), che ricevono il 31%, mentre la classe dei privilegiati generali degradati (classe 3) riceve il 22%. Il piano qualifica l’apporto come finanza esterna. Ma l’apporto è formalizzato come finanziamento soci postergato, restituibile dopo l’esecuzione del concordato.

La mossa: un creditore della classe 3 contesta la qualificazione. Se l’apporto entra nel patrimonio della società e genera un debito di restituzione, non è neutrale rispetto allo stato patrimoniale, e la sua distribuzione deve rispettare la priorità relativa: la classe 4, di grado inferiore, non può ricevere più della classe 3.

La contromossa: strutturare l’apporto in modo che non transiti come attivo dell’impresa (per esempio pagamento diretto del terzo ai creditori, senza diritto di restituzione) e documentarlo nel piano. Oppure riequilibrare il trattamento delle due classi in modo che la classe 3 riceva almeno quanto la classe 4 sul plusvalore. Nel primo caso il piano conserva la sua architettura; nel secondo sacrifica un po’ di consenso dei fornitori per mettere al sicuro l’omologazione.

Quando ai creditori conviene trattare sul piano

Non tutte le mosse dei creditori finiscono in un’opposizione. Ci sono momenti precisi della procedura in cui ai creditori conviene sedersi al tavolo e migliorare il piano insieme al debitore, anziché attaccarlo. Riconoscerli è la lettura strategica che fa la differenza.

Il primo momento è prima del deposito. Se l’impresa arriva al concordato dopo una composizione negoziata della crisi, i creditori principali hanno già visto i numeri e hanno già discusso con l’esperto. In quella fase la banca e il Fisco possono indicare quali condizioni renderebbero la proposta accettabile; il debitore che le recepisce prima del deposito si risparmia un voto contrario. Dal punto di vista del creditore, conviene trattare in questa fase perché il piano è ancora modificabile senza costi procedurali.

Il secondo momento è dopo la relazione del commissario. Se la relazione è sostanzialmente favorevole, il creditore dissenziente sa che la sua opposizione avrà più difficoltà; se segnala criticità, il debitore sa che deve correggere. In entrambi i casi c’è uno spazio per una modifica della proposta. Il creditore che ottiene un punto percentuale in più, o una garanzia aggiuntiva, ha interesse a chiudere lì anziché investire in un’opposizione dall’esito incerto.

Il terzo momento è quando entra in gioco l’omologazione forzosa. Se il piano ha già una classe decidente solida e rispetta le regole di distribuzione, il creditore dissenziente sa che il suo voto contrario potrebbe non bastare. In quel momento la sua convenienza si sposta verso la trattativa: meglio ottenere un miglioramento ora che una sentenza di omologazione che non tiene conto delle sue richieste.

Il quarto momento è quando cambia la legge. Il D.Lgs. 147/2026 ne è un esempio. L’ente locale che prima poteva solo votare contro, ora sa che il suo voto può essere superato. La sua convenienza a negoziare aumenta. Il debitore che coglie questo spostamento può riaprire il dialogo su basi diverse.

Il quinto momento riguarda i fornitori strategici. Il fornitore che dipende dall’impresa ha sempre una ragione per trattare: la prosecuzione del rapporto. L’utilità specifica dell’art. 84, comma 3, è lo strumento per formalizzarla. Un contratto di fornitura rinnovato a condizioni definite può valere, per quel creditore, più di qualche punto percentuale sul pregresso.

In tutti questi momenti, l’errore di redazione più costoso è un piano rigido, che non prevede margini di modifica o che è stato costruito senza considerare la convenienza dei singoli creditori. Un piano ben scritto lascia spazio alla trattativa, perché i suoi numeri sono abbastanza chiari da permettere a ciascun creditore di capire che cosa può ottenere e a quale prezzo.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse descritte, il vincolo che limita ciascuna, la contromossa del redattore del piano e il momento migliore per giocarla.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del redattore Finestra utile
Ricalcolo del valore di liquidazione Deve dimostrare un trattamento migliore in liquidazione, al netto delle spese (art. 87, c. 1, lett. c; art. 112; Cass. 7663/2026) Prospetto riconciliato, perizie aggiornate, azioni recuperatorie incluse, margine di sicurezza Redazione del piano, prima del deposito
Attacco alla composizione delle classi Deve indicare il criterio legale violato (artt. 85 e 87, c. 1, lett. m) Sezione motivata sui criteri di formazione; simulazione del voto Redazione e, se necessario, modifica prima del voto
Contestazione della distribuzione Finanza esterna distribuibile in deroga (art. 84, c. 6); nessuno riceve più del credito (art. 112, c. 2) Prospetto a tre colonne: liquidazione, plusvalore, finanza esterna Redazione; verifica prima dell’omologazione
Voto contrario del Fisco e degli enti locali Adesione forzosa se determinante e conveniente (art. 88, come modificato dal D.Lgs. 147/2026); limiti prospettati da Cass. ord. 15593/2026 Fascicolo di transazione per ente; strade alternative di approvazione Deposito; per le procedure pendenti, entro il termine collegato all’inizio delle votazioni
Contestazione del valore del bene gravato Diritto al valore di liquidazione, non di mercato (art. 84, c. 5) Attestazione di valore per bene, con spese e quota capiente Redazione e attestazione
Osservazioni al commissario sulla fattibilità Non manifesta inidoneità; niente meritevolezza in continuità; rilevano atti in frode (art. 106; Cass. 7663/2026) Piano industriale verificabile, sensitività, iniziative in caso di scostamento Prima della relazione del commissario

Le domande di chi sta scrivendo il piano

Se un creditore dissenziente fa opposizione, il mio piano è finito?

No. Se il creditore eccepisce il difetto di convenienza, il tribunale verifica se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla liquidazione giudiziale. Se il piano ha documentato bene il confronto, l’opposizione può essere respinta. Il punto è che quel confronto va costruito prima, nel piano, e non improvvisato in udienza.

Posso usare la finanza esterna per pagare di più i fornitori che mi servono?

Sì, se è davvero esterna. L’art. 84, comma 6, consente di distribuire le risorse esterne in deroga alla graduazione e alla priorità relativa. Ma la giurisprudenza richiede che l’apporto sia neutrale rispetto al patrimonio del debitore: se entra come attivo dell’impresa o genera un obbligo di restituzione, rischia di essere riqualificato.

Devo includere i tributi locali nella transazione fiscale?

Dal 12 agosto 2026 puoi farlo, e spesso conviene. Il D.Lgs. 147/2026 ha esteso la transazione fiscale ai tributi di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni. Includerli consente di applicare anche agli enti locali il meccanismo di adesione forzosa ai fini delle maggioranze, nelle condizioni previste dall’art. 88. Per le procedure in corso va verificato se i termini per modificare la proposta sono ancora aperti.

Il debito tributario non pagato può impedire l’omologazione per mancanza di meritevolezza?

No, secondo la Cassazione. Con la sentenza n. 7663/2026 la Corte ha chiarito che nel concordato in continuità non è richiesta la meritevolezza soggettiva del debitore e che i debiti tributari esistenti ma non pagati non sono atti in frode né passività inesistenti.

Che cosa succede se modifico il piano dopo il deposito?

Serve una nuova attestazione, se la modifica è sostanziale. L’art. 87, comma 3, richiede la relazione del professionista indipendente anche in caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano. Una modifica non attestata è un errore che il commissario e i creditori rileveranno.

Basta che una classe voti a favore per ottenere l’omologazione?

Può bastare, ma non qualsiasi classe. Secondo la Cassazione (sentenza n. 7663/2026), in mancanza della maggioranza delle classi è sufficiente l’approvazione di almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti, anche in parte, applicando l’ordine delle prelazioni anche al valore eccedente. L’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 ha prospettato, in via provvisoria, che quella classe debba essere formata da privilegiati parzialmente soddisfatti e non da chirografari. Il tema è all’esame della Corte di Giustizia UE.

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono organizzate in base alla mossa del creditore che ciascuna limita o, in alcuni casi, rafforza. Dove la fonte consultata non indicava la data, è riportato solo numero e anno. Le pronunce emesse sotto la legge fallimentare sono segnalate.

Sul valore di liquidazione e sull’onere di chi contesta

Cass. civ., Sez. I, sentenza 30 marzo 2026, n. 7663. Estremi: R.G. 4592/2025, udienza 12 febbraio 2026. Principio: nell’omologazione forzosa del concordato in continuità, chi sostiene che una classe avrebbe ottenuto di più in liquidazione deve dimostrarlo; la Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate che non aveva fornito questa dimostrazione. Rilevanza: un piano che documenta il confronto con la liquidazione sposta sul creditore l’onere di smentirlo.

Sulla classe decidente e sull’omologazione forzosa

Cass. civ., Sez. I, sentenza 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel testo originario dell’art. 112, comma 2, lettera d), l’approvazione di almeno una classe “in the money” è alternativa alla maggioranza delle classi; la lettura è coerente con l’art. 11 della Direttiva UE 2019/1023 e trova conferma nel testo modificato. Le modifiche del D.Lgs. 136/2024 e del D.L. 178/2024 non travolgono i provvedimenti già adottati. Rilevanza: guida per costruire la classe su cui si regge l’omologazione e per individuare il testo applicabile ai piani pendenti.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Estremi: R.G. 25351/2023, udienza 12 febbraio 2026, con rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE. Principi prospettati in forma provvisoria: la classe decidente deve essere formata da privilegiati parzialmente soddisfatti; le classi chirografarie non possono svolgere quel ruolo; una classe di privilegiati pagati integralmente, anche con dilazione oltre 180 giorni, non è di per sé “interessata”. Rilevanza: la scelta delle classi votanti e dei tempi di pagamento dei privilegiati va fatta tenendo conto di questo orientamento in formazione.

Sulla distribuzione del valore e sulla finanza esterna

Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Principio prospettato: nel concordato in continuità, anche prima del correttivo del 2024, la finanza esterna è distribuibile in deroga all’art. 84, comma 6, e non rientra nel valore eccedente. Rilevanza: legittima l’uso mirato delle risorse esterne, purché documentate.

Cass. civ., Sez. I, sentenza 8 agosto 2024, n. 22474 (legge fallimentare). Principio: nel concordato con continuità ex art. 186-bis L. fall., il surplus finanziario della continuità accresce il patrimonio del debitore e non può essere distribuito alterando l’ordine delle cause di prelazione. Rilevanza: chiarisce, per contrasto, la portata della regola di priorità relativa introdotta dal CCII e la necessità di separare le masse nel piano.

Cass. n. 22169/2024 (legge fallimentare; data non indicata nella fonte consultata). Principio: stesso orientamento sul surplus della continuità soggetto al divieto di alterazione delle prelazioni. Rilevanza: conferma il quadro previgente.

Cass. n. 9373/2012, Cass. n. 12864/2019 e Cass. n. 13391/2019 (legge fallimentare; date non indicate nella fonte consultata, richiamate dall’ord. n. 15593/2026). Principio: l’apporto del terzo è sottratto ai vincoli di graduazione solo se neutrale rispetto allo stato patrimoniale del debitore. Rilevanza: criterio per qualificare come “esterna” una risorsa nel piano.

Sulla transazione fiscale e sul voto del creditore pubblico

Cass. civ., Sez. I, sentenza 30 marzo 2026, n. 7663. Principio: nel concordato in continuità non è richiesta la meritevolezza soggettiva; rilevano gli atti in frode e le passività inesistenti, categoria in cui non rientrano i debiti tributari esistenti e non pagati. Rilevanza: limita gli argomenti del Fisco contro l’omologazione.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza interlocutoria 21 maggio 2026, n. 15593. Principio prospettato: il cram down fiscale e contributivo dell’art. 88, comma 2-bis, non si applica alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2. Rilevanza: il piano non deve dipendere esclusivamente dall’adesione forzosa del creditore pubblico.

Sulla graduazione e sui controlli d’ufficio

Cass. civ., Sez. I, sentenza 28 ottobre 2025, n. 28574 (concordato minore). Principio: per effetto del rinvio dell’art. 74, comma 4, il mancato rispetto della graduazione prevista dagli artt. 84 e 112 è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio e prima dell’omologazione. Rilevanza: la graduazione non è un terreno che si possa lasciare alla sola iniziativa dei creditori.

Sui limiti dell’impugnazione del creditore

Cass. n. 342/2021 e Cass. n. 11984/2011 (date non indicate nella fonte consultata, richiamate dalla sentenza n. 7663/2026). Principio: il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i fatti su cui si fonda; un rinvio generico agli atti di merito non basta. Rilevanza: il creditore che porta la contestazione del piano fino in Cassazione deve farlo con motivi specifici, e un piano analitico rende più difficile formularli.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo, partendo dalle mosse che i creditori possono fare contro il piano e chiudendo i varchi prima che le facciano. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il valore di liquidazione voce per voce, riconciliandolo con la contabilità e includendo le azioni recuperatorie e il valore dell’azienda in esercizio, così che il confronto con la proposta regga a una perizia di parte.
  2. Verifichiamo la composizione delle classi e scriviamo la sezione dei criteri di formazione, simulando il voto con l’ipotesi di dissenso dei creditori più critici.
  3. Costruiamo il prospetto di distribuzione a tre colonne (valore di liquidazione, plusvalore, finanza esterna) e controlliamo il rispetto della graduazione e della priorità relativa.
  4. Esaminiamo la struttura degli apporti esterni per verificarne la neutralità rispetto al patrimonio dell’impresa e documentarla nel piano.
  5. Predisponiamo il fascicolo di transazione fiscale per ciascun ente creditore, compresi i tributi locali dopo il D.Lgs. 147/2026, con il confronto con la liquidazione per tributo e per grado di privilegio.
  6. Controlliamo l’attestazione del valore dei beni gravati, il calcolo della quota capiente e incapiente e l’effetto dei tempi di pagamento dei privilegiati sul voto.
  7. Rileggiamo il piano industriale con l’occhio del commissario, chiedendo per ogni ricavo e ogni costo il documento che lo sostiene e costruendo l’analisi di sensitività e le iniziative in caso di scostamento.
  8. Individuiamo i momenti in cui ai creditori conviene trattare e apriamo il tavolo nel momento in cui la loro convenienza si sposta.
  9. Presidiamo le scadenze della procedura e le modifiche del piano, verificando quando serve una nuova attestazione.
  10. Seguiamo le opposizioni e le impugnazioni con la stessa linea strategica, dal giudizio di omologazione fino all’eventuale ricorso per cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questo articolo pesa soprattutto l’ultima di queste abilitazioni. L’Esperto Negoziatore lavora nella composizione negoziata tra l’impresa e i suoi creditori, e proprio per questo conosce come banche, Fisco e fornitori leggono un piano di risanamento e su quali numeri decidono se aderire. È la stessa lettura che serve per scrivere un piano di concordato in continuità che non offra ai creditori le mosse descritte in questa guida.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la linea impostata nella redazione del piano resta la stessa nel giudizio di omologazione, nel reclamo e nell’eventuale ricorso di legittimità, con lo stesso difensore.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e il piano di concordato in continuità è un documento nel quale numeri e norme non si possono separare.

Prima di depositare: l’ultima verifica

Nel concordato in continuità non vince il piano più ottimista, ma quello che ha già previsto le mosse di ogni creditore e ha chiuso i varchi prima del deposito. Gli errori di redazione non sono sviste formali: sono le porte da cui entrano le opposizioni, i voti contrari e le osservazioni del commissario. Valore di liquidazione completo, classi motivate, distribuzione trasparente, transazione fiscale ragionata anche sui tributi locali, garantiti trattati sulla base del valore di liquidazione, piano industriale verificabile: sono le sei difese che rendono il piano più difficile da attaccare.

Lo Studio Monardo affronta questo tema con la competenza di chi, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la trattativa tra impresa e creditori e sa quali numeri spostano il loro voto. A questa competenza si aggiungono lo staff di avvocati e commercialisti che lavora sugli stessi numeri del piano e la continuità difensiva, garantita dall’abilitazione di cassazionista, fino all’ultimo grado di giudizio.

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