Hai una fattura da incassare da un’impresa che è appena finita in liquidazione giudiziale e, nello stesso tempo, devi a quella stessa impresa un saldo per una fornitura ricevuta. La domanda che ti fai è la più naturale del mondo: posso tenermi quello che devo pagare e considerarlo pagato con quello che mi spetta? La risposta non è una sola: dipende da chi sei, da quando è nato il tuo credito e da come lo hai ottenuto. L’art. 155 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ammette la compensazione anche per i crediti non ancora scaduti, ma la nega a chi ha comprato il credito dopo il deposito della domanda o nell’anno precedente, e la giurisprudenza ha costruito attorno a questa regola una serie di filtri che cambiano completamente l’esito a seconda del profilo.
Qualche esempio lampo. Il fornitore che ha consegnato merce prima dell’apertura e deve ancora pagare un servizio ricevuto prima dell’apertura può, in linea di principio, neutralizzare le due posizioni. La banca che ha anticipato fatture e poi ha incassato le relative somme può trattenerle solo se c’era un patto specifico. Chi ha acquistato un credito verso l’impresa otto mesi prima del deposito della domanda non può compensarlo, anche se il credito era già scaduto. Il Fisco non può compensare un suo credito anteriore con un rimborso che matura durante la procedura. Il socio che deve ancora versare l’aumento di capitale si trova in una posizione ancora diversa.
In questa guida trovi: le regole comuni a tutti; poi un percorso dedicato a cinque profili — il fornitore o cliente commerciale, la banca e il rapporto di conto corrente, chi ha acquistato il credito (cessionario, factor, società incorporante), il socio, il Fisco e gli enti pubblici —; le simulazioni numeriche, i casi misti, la tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.
Perché questo tema è materia dello Studio Monardo? La compensazione nella liquidazione giudiziale si gioca nel punto di contatto tra il passivo dell’impresa in crisi e le scelte di chi le sta intorno, e si capisce davvero solo conoscendo dall’interno gli strumenti di regolazione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un OCC: ruoli che obbligano a ricostruire ogni giorno crediti e debiti reciproci di imprese e debitori in crisi, a distinguere ciò che è anteriore da ciò che è successivo all’apertura e a valutare ciò che è opponibile alla massa.
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Le regole che valgono per tutti, qualunque sia la tua posizione
Prima di entrare nel tuo profilo, serve un minimo di base comune. La spieghiamo qui una volta sola; le sezioni successive vi rimanderanno.
Il principio del concorso e perché la compensazione è un’eccezione
Con l’apertura della liquidazione giudiziale scatta il concorso dei creditori: tutti i creditori anteriori partecipano alla distribuzione del ricavato secondo le cause di prelazione, e nessuno può soddisfarsi per conto proprio al di fuori della procedura. Il credito va fatto valere con la domanda di ammissione al passivo; il pagamento, se arriva, arriva in percentuale.
La compensazione è la grande eccezione a questa regola. Chi è al tempo stesso creditore e debitore dell’impresa non viene costretto a pagare per intero il proprio debito alla procedura per poi ricevere, magari anni dopo, una percentuale modesta sul proprio credito. Può invece opporre il proprio credito e liberarsi del debito fino alla concorrenza delle due somme. In termini economici, il creditore che compensa ottiene il 100% del proprio credito nei limiti del debito, mentre gli altri chirografari prendono la percentuale. È proprio per questo vantaggio che la legge circonda la compensazione di limiti precisi.
Il testo dell’art. 155 CCII in parole semplici
L’art. 155 CCII, che riprende sostanzialmente l’art. 56 della vecchia legge fallimentare, dice due cose:
- i creditori possono compensare con i loro debiti verso il debitore i crediti che vantano verso di lui, ancorché non scaduti prima dell’apertura della liquidazione giudiziale;
- la compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, e questo vale anche se il credito acquistato era già scaduto.
Rispetto al vecchio art. 56 l.fall., che faceva riferimento all’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, il Codice àncora il termine al deposito della domanda che ha poi portato all’apertura. È un cambiamento importante, perché tra deposito della domanda e sentenza possono passare settimane o mesi, e tutti gli acquisti di crediti fatti in quel periodo finiscono nella zona vietata.
Il requisito decisivo: l’anteriorità del fatto genetico
La giurisprudenza formatasi sull’art. 56 l.fall. — che vale anche per l’art. 155 CCII, dato che la norma è rimasta la stessa nel suo nucleo — ha chiarito un punto che domina tutto il resto: ciò che conta è che il fatto che ha fatto nascere entrambi i crediti sia anteriore all’apertura della procedura. Non serve che il credito fosse già liquido o esigibile in quel momento; non conta quando si produce l’effetto compensativo. Lo ha ribadito, tra le altre, Cass. civ., ord. n. 1047 del 21 gennaio 2021, che ha anche ammesso nella procedura sia la compensazione legale sia quella giudiziale, purché i requisiti dell’art. 1243 c.c. sussistano su entrambi i lati al momento della decisione.
Il rovescio della medaglia: se uno dei due crediti nasce dopo l’apertura, la compensazione non è possibile. Il debito verso la procedura sorto dopo l’apertura è un debito verso la massa, non verso l’imprenditore; i soggetti non coincidono più e la reciprocità viene meno.
Crediti non scaduti, non liquidi, contestati
Il primo comma dell’art. 155 deroga alla regola civilistica secondo cui si compensano solo debiti scaduti. La deroga si collega a un’altra regola: con l’apertura della liquidazione giudiziale i debiti pecuniari dell’impresa si considerano scaduti. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 4530 del 10 aprile 2000) aveva letto la norma come deroga all’art. 1243 c.c. sui requisiti di liquidità ed esigibilità, mentre Cass. civ., Sez. II, n. 27441 del 30 dicembre 2014 ha precisato che l’esigibilità non è richiesta per i debiti del fallito.
Attenzione però: la deroga riguarda il tuo credito verso l’impresa, non il credito dell’impresa verso di te. Cass. civ., Sez. Unite, n. 7562 del 26 luglio 1990 aveva già escluso che la norma renda esigibile anche il credito del fallito. Inoltre restano in piedi i divieti dell’art. 1246 c.c. (crediti impignorabili, crediti per restituzione di cose depositate o date in comodato ecc.), come affermato da Cass. civ., Sez. I, n. 18428 del 3 dicembre 2003.
Come si fa valere la compensazione
Qui c’è una regola pratica che riguarda tutti i profili. Non devi aspettare l’ammissione al passivo per opporre la compensazione: se il curatore ti chiede di pagare, puoi eccepire il tuo credito come difesa nel giudizio da lui promosso, senza averlo previamente fatto accertare in sede di verifica (Cass. civ., Sez. III, n. 64 del 10 gennaio 2012). L’eventuale eccedenza del tuo credito, invece, va chiesta con la domanda di ammissione al passivo.
Ma se scegli di presentare domanda di ammissione e non sollevi la compensazione, rischi di restare intrappolato nelle preclusioni del procedimento di verifica: Cass. civ., Sez. I, n. 4097 del 21 febbraio 2007 ha escluso che il creditore possa poi far valere la compensazione al di fuori della sede di insinuazione quando il controcredito del fallito sia già stato accertato.
Le reciproche obbligazioni dello stesso contratto
Se debito e credito nascono dallo stesso contratto a prestazioni corrispettive, il discorso cambia. Le Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 775 del 16 novembre 1999) hanno escluso la compensazione tra obbligazioni legate da sinallagma, perché lì non si tratta di due crediti autonomi ma del regolamento interno dello stesso rapporto: si parla, semmai, di accertamento contabile del dare e avere (la cosiddetta compensazione impropria o atecnica). La compensazione in senso proprio resta possibile tra obbligazioni nate dallo stesso contratto ma non in rapporto di corrispettività.
Il punto fermo per chiunque
Prima di trattenere un solo euro, verifica tre date: quando è nato il tuo credito, quando è nato il tuo debito, quando è stata depositata la domanda che ha portato all’apertura. Tutto il resto dipende dal tuo profilo.
Profilo 1 — Sei un fornitore o un cliente commerciale dell’impresa
La tua situazione
Hai lavorato con l’impresa per anni. A volte le vendevi, a volte comperavi da lei; oppure eri solo cliente, ma hai pagato un acconto per una fornitura che non è mai arrivata. Ora ricevi la comunicazione del curatore che ti invita a pagare il saldo di alcune fatture, e tu hai in mano fatture non pagate di segno opposto. Sei il profilo più frequente, e la buona notizia è che le regole, qui, ti proteggono più di quanto pensi.
Cosa cambia per te
Se entrambi i rapporti sono nati prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, l’art. 155 CCII ti consente di compensare anche se la tua fattura non era ancora scaduta. La regola più importante per te è l’anteriorità del fatto genetico di entrambi i crediti. Il credito della tua impresa verso il debitore deve derivare da una consegna, una prestazione o un contratto concluso prima dell’apertura; lo stesso vale per il debito che hai verso il debitore.
Due situazioni tipiche ti mettono a rischio:
- il contratto è proseguito dopo l’apertura: se il curatore è subentrato in un contratto pendente (artt. 172 e seguenti CCII) e tu hai continuato a fornire o a ricevere prestazioni, i crediti e debiti nati dopo l’apertura sono verso la massa e non si compensano con quelli anteriori;
- il tuo credito nasce da un evento successivo: le Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 10097 del 19 novembre 1996) hanno negato la compensazione per un credito restitutorio nato dalla risoluzione di un preliminare dichiarata dopo il fallimento. Vale lo stesso ragionamento per i crediti da recesso o risoluzione intervenuti dopo l’apertura.
Altro punto: se il tuo credito e il tuo debito derivano dallo stesso contratto e sono l’uno il corrispettivo dell’altro (es. prezzo della merce e penale per ritardo nella consegna della stessa merce), non siamo davanti a una compensazione in senso proprio, ma a un conteggio del dare e avere del medesimo rapporto.
I numeri
Ipotesi: il tuo credito verso l’impresa è di 18.730 € per forniture consegnate tra marzo e maggio 2026; il tuo debito verso l’impresa è di 11.460 € per lavorazioni ricevute a maggio 2026, con fattura scadente il 31 luglio 2026. La liquidazione giudiziale è aperta il 24 giugno 2026 su domanda depositata il 2 maggio 2026.
- Entrambi i fatti genetici (forniture e lavorazioni) sono anteriori all’apertura.
- Il tuo debito non era ancora scaduto all’apertura: irrilevante, la compensazione è ammessa.
- Esito: compensi 11.460 €, il tuo debito si estingue; il residuo del tuo credito, 7.270 €, va chiesto con domanda di ammissione al passivo in chirografo.
Senza compensazione avresti dovuto versare 11.460 € al curatore e insinuarti per 18.730 €: con un riparto ipotetico del 12%, avresti recuperato circa 2.248 €. Con la compensazione recuperi in pratica 11.460 € più la percentuale sul residuo (circa 872 € al 12%).
I rischi specifici
Il rischio principale per te è perdere la compensazione per ragioni procedurali, presentando una domanda di ammissione al passivo per l’intero credito senza eccepire la compensazione, mentre il curatore ottiene l’accertamento del suo controcredito. Le preclusioni che si formano nel procedimento di verifica (Cass. civ., Sez. I, n. 4097/2007; Cass. civ., Sez. I, n. 12548 dell’8 luglio 2004, secondo cui l’ammissione del residuo implica un accertamento della compensazione) possono chiudere la porta.
Altri rischi: fatture con data certa successiva all’apertura per prestazioni in realtà anteriori (dovrai provare la data reale delle prestazioni); contestazioni del curatore sulla qualità della merce, che rendono incerto il tuo credito.
Le mosse giuste
- Ricostruisci la cronologia di ogni fattura, documento di trasporto, ordine e stato di avanzamento, distinguendo il prima e il dopo dell’apertura.
- Non pagare d’impulso il curatore se hai un controcredito anteriore: una volta pagato, recuperare quanto versato e farsi ammettere comporta la sola percentuale.
- Coordina domanda di ammissione e compensazione: dichiara la compensazione nella domanda e chiedi l’ammissione solo per il residuo, oppure eccepiscila nell’eventuale giudizio promosso dal curatore.
- Separa i rapporti nati dopo l’apertura: per quelli tratti con la procedura, il dare e avere va regolato con la massa.
- Verifica se ci sono garanzie o privilegi sul tuo credito: il residuo può essere ammesso con prelazione.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., ord. n. 1047 del 21 gennaio 2021 (anteriorità del fatto genetico, irrilevanza del momento dell’effetto compensativo); Cass. civ., SS.UU., n. 10097/1996 (credito da risoluzione successiva al fallimento non compensabile); Cass. civ., Sez. III, n. 64/2012 (compensazione eccepibile senza previa verifica).
Il dossier che devi preparare
Per chi è nella tua posizione, la compensazione si vince o si perde sulla prova. Il curatore, che ha il dovere di recuperare tutti i crediti dell’impresa, guarderà con attenzione alle date dei documenti e alla coerenza tra contabilità tua e contabilità del debitore. Ti conviene allora predisporre un fascicolo ordinato che contenga, per ciascuna posizione: l’ordine o il contratto da cui nasce; il documento di trasporto o il verbale di consegna o di collaudo; la fattura con la sua data di emissione e di scadenza; le eventuali contestazioni ricevute; la corrispondenza commerciale. Per il debito che hai verso l’impresa, servono gli stessi elementi a parti invertite.
Un dettaglio che spesso sfugge: la data della fattura non coincide necessariamente con la data del fatto genetico. Una prestazione eseguita a maggio e fatturata a luglio, dopo un’apertura avvenuta a giugno, è comunque anteriore; ma dovrai dimostrarlo con documenti diversi dalla fattura. Al contrario, una fattura datata prima dell’apertura per prestazioni eseguite dopo non rende anteriore il credito.
Gli acconti e le forniture non eseguite
Una variante frequente del tuo profilo è quella del cliente che ha versato un acconto all’impresa per una fornitura mai consegnata e, nello stesso tempo, deve all’impresa il prezzo di forniture precedenti. Il credito alla restituzione dell’acconto nasce, di regola, dallo scioglimento del contratto. Se lo scioglimento avviene per scelta del curatore dopo l’apertura, il ragionamento delle Sezioni Unite sul preliminare risolto dopo il fallimento invita alla prudenza: occorre verificare se il credito restitutorio possa considerarsi radicato in un fatto anteriore o se nasca solo con la scelta del curatore. È uno dei punti su cui la soluzione dipende dalla ricostruzione puntuale del contratto e della sua sorte nella procedura, e che conviene far esaminare prima di assumere una posizione con il curatore.
Quando il tuo credito è assistito da privilegio
Se il tuo credito ha un privilegio (si pensi a crediti di artigiani o di imprese cooperative, o a crediti per prestazioni professionali), potresti chiederti se convenga compensare o insinuarti in via privilegiata. La compensazione ti assicura il soddisfacimento immediato e integrale nei limiti del debito; il privilegio ti dà una prelazione nel riparto, ma con tempi e percentuali incerti. Nella maggior parte dei casi la compensazione è la scelta più tutelante per la parte che coincide con il debito, mentre il privilegio resta utile per il residuo.
Profilo 2 — Sei la banca, oppure sei il correntista che discute con la banca
La tua situazione
Questa sezione parla a due lettori: la banca che ha rapporti di conto corrente, anticipi su fatture o portafoglio con l’impresa ora in liquidazione giudiziale, e l’imprenditore (o il suo curatore) che si chiede se la banca abbia legittimamente trattenuto somme incassate. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il rapporto bancario non è statico, i saldi si muovono anche nei giorni a ridosso dell’apertura, e il conto corrente bancario ha già nel codice civile una regola propria sulla compensazione (art. 1853 c.c.).
Cosa cambia per te
L’apertura della liquidazione giudiziale scioglie, di regola, i contratti di conto corrente e di anticipazione bancaria (art. 175 CCII prevede lo scioglimento per i contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione). Alla data di apertura i saldi si cristallizzano. La banca creditrice del saldo passivo può compensare con eventuali saldi attivi di altri rapporti del cliente (art. 1853 c.c.) se tutti i rapporti erano in essere prima dell’apertura.
Il nodo vero sono le anticipazioni su fatture e ricevute bancarie (salvo buon fine, mandato all’incasso). La banca ha anticipato somme all’impresa; dopo l’apertura i debitori dell’impresa pagano sul conto le fatture anticipate. La banca può trattenere quelle somme compensandole con il proprio credito per l’anticipazione?
La risposta della Cassazione è: sì, ma solo se il contratto contiene un patto di compensazione o di annotazione che attribuisce alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse. Senza quel patto, la banca ha agito come mandataria all’incasso per conto dell’impresa, e le somme riscosse dopo l’apertura vanno restituite alla procedura. Lo hanno affermato Cass. civ., Sez. I, n. 17999 del 1° settembre 2011 e Cass. civ., Sez. I, n. 3336 del 19 febbraio 2016; e, più di recente, Cass. civ. n. 15825 del 6 giugno 2024 ha precisato che, accertata l’opponibilità del contratto e delle anticipazioni, il giudice deve verificare l’esistenza della clausola di compensazione, che deroga al principio di cristallizzazione dei crediti.
C’è poi il profilo della data certa: se la cessione delle ricevute non ha data certa anteriore all’apertura, il credito non si considera trasferito alla banca, che non può compensare l’anticipazione con i versamenti successivi (Cass. civ., Sez. I, n. 15225 del 5 luglio 2007).
I numeri
Ipotesi: al 24 giugno 2026 (apertura) l’impresa ha un saldo passivo di 63.180 € sul conto anticipi; nei venti giorni successivi arrivano sul conto bonifici dei clienti per 41.900 € relativi a fatture anticipate.
- Con patto di compensazione opponibile alla procedura (contratto e cessioni con data certa anteriore): la banca trattiene 41.900 € e si insinua al passivo per 21.280 €.
- Senza patto: la banca deve rimettere al curatore i 41.900 € incassati come mandataria e si insinua per l’intero saldo di 63.180 €; con un riparto ipotetico dell’8%, recupera 5.054 €.
Differenza per la banca: oltre 38.000 €. Differenza per la massa: la stessa cifra in più o in meno da distribuire agli altri creditori.
I rischi specifici
Per la banca, il rischio principale è la revocatoria: la compensazione non mette al riparo dall’azione revocatoria le rimesse affluite nel periodo sospetto. Cass. civ., Sez. I, n. 12489 del 21 settembre 2000 ha ritenuto revocabile l’accredito di un bonifico avvenuto nell’anno anteriore, osservando che l’art. 56 l.fall. non sottrae l’operazione alla revocatoria. Nel CCII le regole sulla revocatoria delle rimesse in conto corrente sono contenute nell’art. 166 CCII, che va letto insieme alla compensazione.
Per il correntista o il curatore, il rischio è il contrario: dare per scontato che la banca debba restituire tutto, senza aver controllato il contratto e i patti di annotazione. Il giudicato endofallimentare pesa: se la banca è stata ammessa per l’intero saldo e nessuno ha impugnato, le singole anticipazioni non si possono più rimettere in discussione in sede di opposizione (Cass. n. 15825/2024).
Le mosse giuste
- Recupera il contratto quadro e tutte le clausole sulle anticipazioni: patto di compensazione, mandato irrevocabile, clausole di annotazione.
- Verifica la data certa delle cessioni e delle distinte di presentazione.
- Separa gli incassi anteriori e successivi all’apertura e quelli intervenuti tra deposito della domanda e apertura.
- Valuta le rimesse a rischio revocatoria nel periodo sospetto.
- Coordina l’insinuazione al passivo con la posizione sulle somme trattenute, evitando di cristallizzare un’ammissione che poi preclude contestazioni.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ. n. 15825 del 6 giugno 2024; Cass. civ., Sez. I, n. 3336/2016; Cass. civ., Sez. I, n. 17999/2011; Cass. civ., Sez. I, n. 15225/2007; Cass. civ., Sez. I, n. 12489/2000.
Il conto corrente ordinario e i saldi attivi
Non tutti i rapporti bancari riguardano anticipazioni. Spesso l’impresa ha più conti presso la stessa banca: uno con saldo passivo (un fido utilizzato) e uno con saldo attivo. All’apertura, i rapporti si sciolgono e i saldi si cristallizzano. La banca può compensare il saldo attivo del cliente con il proprio credito sul conto passivo, perché entrambi i rapporti sono anteriori e la reciprocità è piena; l’art. 1853 c.c. lo prevede espressamente per i rapporti regolati in conto corrente, salvo patto contrario. Per l’imprenditore o per il curatore, il controllo da fare è allora diverso: verificare che il saldo attivo non derivi da accrediti successivi all’apertura (che sono della massa) e che le operazioni immediatamente precedenti non siano esposte a revocatoria.
Gli accrediti tra deposito della domanda e apertura
Il periodo tra deposito della domanda e sentenza di apertura è delicato. L’impresa è ancora in bonis, i rapporti bancari proseguono, i clienti continuano a pagare sul conto. La tua situazione, se sei la banca, ha una particolarità che cambia tutto: le somme accreditate in quel periodo sono anteriori all’apertura ai fini della compensazione, ma possono essere oggetto di revocatoria se ricorrono i presupposti dell’art. 166 CCII. La compensazione e la revocatoria seguono logiche diverse: la prima riguarda la reciprocità dei crediti, la seconda l’effetto lesivo dell’operazione per la massa. Avere ragione sulla prima non mette al riparo dalla seconda.
La posizione del correntista dopo la chiusura
Per l’imprenditore persona fisica che, dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, torna ad avere rapporti con la stessa banca, vale la logica della pronuncia della Sezione V del 2003 sul Fisco: i crediti verso la massa e quelli verso l’imprenditore tornato in bonis riguardano soggetti diversi e non si compensano tra loro. Se poi l’imprenditore ha ottenuto l’esdebitazione, i debiti anteriori non soddisfatti nel concorso diventano, nei limiti di legge, inesigibili: la banca non potrà recuperarli trattenendo somme su nuovi rapporti.
Lettura del contratto: le clausole da cercare
Nella pratica, il contratto di anticipazione può contenere clausole con nomi diversi: patto di compensazione, mandato irrevocabile all’incasso con facoltà di ritenzione, clausola di annotazione in conto, cessione del credito a garanzia. Non tutte producono lo stesso effetto nella procedura. Prima di discutere con il curatore o con la banca, leggi il contratto clausola per clausola e verifica se la banca ha acquisito la titolarità del credito o solo il potere di riscuoterlo.
Profilo 3 — Hai acquistato il credito: cessionario, factor, società incorporante
La tua situazione
Il credito verso l’impresa non è nato in capo a te: lo hai comprato da un altro creditore, lo hai ricevuto in un’operazione di factoring, oppure è entrato nel tuo patrimonio attraverso una fusione o una scissione societaria. E, guarda caso, sei anche debitore dell’impresa. Per chi è nella tua posizione, le regole proteggono meno di quanto speri: è proprio a te che si rivolge il secondo comma dell’art. 155 CCII.
Cosa cambia per te
La legge vuole evitare un comportamento preciso: chi è debitore di un’impresa in crisi compra a prezzo di saldo un credito verso la stessa impresa per poi usarlo in compensazione al valore nominale, sottraendo risorse alla massa. Per questo la compensazione è esclusa se hai acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l’apertura, o nell’anno anteriore al deposito; e vale anche se il credito acquistato era già scaduto.
Tre precisazioni:
- l’atto tra vivi comprende la fusione: con l’ordinanza n. 15804 del 22 maggio 2026, la Cassazione (Sez. I) ha qualificato la fusione per incorporazione come atto tra vivi stipulato tra società ancora esistenti; il credito acquisito per effetto della fusione dopo il termine non è compensabile. Chi pensava che la fusione, assimilata a una successione universale, sfuggisse al divieto deve ricredersi;
- il termine decorre dalla domanda: la stessa ordinanza, decidendo su un caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, ha retrodatato gli effetti alla domanda di concordato quando lo stato di crisi coincideva con l’insolvenza. Nel CCII questa soluzione è già scritta nella norma, che fa decorrere il termine dal deposito della domanda;
- gli acquisti mortis causa restano fuori dal divieto: l’erede che riceve un credito verso l’impresa non è colpito dal secondo comma.
Nel factoring, il discorso è parzialmente diverso: la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 10861 del 10 luglio 2003) ha ritenuto requisito sufficiente l’anteriorità del fatto genetico del credito al fallimento, non il momento della riscossione. Resta però fermo il limite temporale del secondo comma per l’acquisto del credito.
I numeri
Ipotesi: la tua società deve all’impresa 27.540 € per un appalto concluso a gennaio 2026. A settembre 2025 hai comprato, per 6.000 €, un credito nominale di 31.200 € verso la stessa impresa. La domanda di apertura è stata depositata il 10 marzo 2026, la liquidazione aperta il 15 aprile 2026.
- L’acquisto (settembre 2025) cade nell’anno anteriore al deposito della domanda (10 marzo 2025 – 10 marzo 2026).
- Esito: compensazione esclusa. Devi versare 27.540 € al curatore e puoi insinuarti al passivo per 31.200 € in chirografo.
- Se l’acquisto fosse avvenuto a gennaio 2025, oltre l’anno: compensazione possibile, se ricorrono gli altri requisiti; versi zero e ti insinui per 3.660 €.
I rischi specifici
Il rischio principale è calcolare il termine dalla sentenza di apertura anziché dal deposito della domanda, o dimenticare che una precedente domanda di concordato può spostare indietro la data di riferimento nei casi di consecuzione. Altri rischi: operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti di ramo d’azienda) programmate senza considerare il divieto; cessioni senza data certa, che il curatore può contestare quanto all’anteriorità.
Le mosse giuste
- Individua la data esatta del deposito della domanda che ha portato all’apertura e verifica se ci sono state domande precedenti (concordato, accordi) in consecuzione.
- Verifica titolo e data certa dell’acquisto del credito: contratto di cessione, notifica o accettazione, atto di fusione.
- Distingui acquisto tra vivi e successione mortis causa.
- Se il divieto opera, prepara l’insinuazione al passivo completa per il credito acquistato, con la documentazione della catena dei titoli.
- Valuta l’eventuale anteriorità del fatto genetico nel factoring, ma senza trascurare il limite temporale.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15804 del 22 maggio 2026 (fusione come atto tra vivi, retrodatazione alla domanda di concordato); Cass. civ., Sez. I, n. 10861/2003 (factoring e anteriorità del fatto genetico).
Perché il legislatore guarda con sospetto il tuo acquisto
Capire la ragione del divieto aiuta a prevedere come il curatore leggerà la tua posizione. Il debitore di un’impresa insolvente sa che, se la procedura si apre, dovrà pagare per intero. Se nel frattempo compra un credito verso la stessa impresa, magari al 15 o al 20% del valore nominale, potrà usarlo per non pagare, trasformando un credito che sul mercato vale pochissimo in uno strumento di estinzione al 100%. Il secondo comma dell’art. 155 colpisce proprio questa operazione, e lo fa con una presunzione assoluta: non occorre dimostrare che sapevi della crisi, né che hai pagato poco il credito. Basta che l’acquisto per atto tra vivi cada nel periodo indicato dalla norma.
Le cessioni infragruppo
Una situazione molto concreta riguarda i gruppi di imprese. La società A del gruppo è debitrice dell’impresa in crisi; la società B dello stesso gruppo ne è creditrice. Nei mesi prima della crisi, il gruppo riorganizza le posizioni cedendo il credito di B ad A, o fondendo le due società. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri: la cessione infragruppo è un atto tra vivi come qualsiasi altro, e dopo l’ordinanza del 2026 anche la fusione rientra nel perimetro del divieto. La riorganizzazione delle posizioni infragruppo nell’anno anteriore al deposito della domanda non consente di compensare il credito acquisito.
Surrogazione e pagamento del garante
Una figura vicina, ma da tenere distinta, è quella del garante che paga il creditore dell’impresa e si surroga nei suoi diritti. Il garante che sia anche debitore dell’impresa potrebbe essere tentato di compensare il credito di regresso o di surrogazione con il proprio debito. La surrogazione è un modo di acquisto del credito che la legge collega al pagamento; se il pagamento avviene nel periodo sospetto, è prudente considerare il rischio che il curatore contesti la compensazione invocando il secondo comma dell’art. 155. È un punto su cui non esistono risposte automatiche, e la valutazione va fatta caso per caso sulla base del momento in cui è sorta la garanzia e di quello del pagamento.
Se il divieto opera: cosa resta del tuo credito
Il divieto di compensazione non cancella il credito acquistato. Puoi insinuarlo al passivo, con la documentazione della cessione, e partecipare al riparto come qualsiasi altro creditore della sua classe. Il danno sta nella differenza tra il valore nominale che avresti “speso” in compensazione e la percentuale che riceverai. Per questo, prima di ogni acquisto di crediti verso una controparte di cui sei anche debitore, conviene valutare con attenzione il rischio di apertura di una procedura entro l’anno successivo.
Profilo 4 — Sei socio della società in liquidazione giudiziale
La tua situazione
Sei socio di una società di capitali o di una cooperativa che è finita in liquidazione giudiziale. Magari hai sottoscritto un aumento di capitale che non hai ancora versato del tutto; oppure in passato hai prestato denaro alla società, o le hai fornito beni o servizi. Ora il curatore ti chiede il versamento dei decimi o del capitale sottoscritto, e tu vorresti opporre il tuo credito. Qui le regole sono più articolate di quanto pensi, perché la posizione del socio intreccia la compensazione con le norme sul capitale e sui finanziamenti dei soci.
Cosa cambia per te
Il punto di partenza è favorevole: Cass. civ., Sez. I, n. 6711 del 19 marzo 2009 ha ammesso che il debito del socio per il conferimento in denaro di un aumento di capitale possa estinguersi per compensazione con un credito del socio verso la società, anche in caso di fallimento; in tal caso il giudice delegato non può ordinare il versamento. La regola più importante per te è che il tuo credito deve essere anteriore all’apertura e non deve avere natura postergata o essere sorto in conseguenza della procedura.
Ecco i limiti:
- i finanziamenti dei soci nelle società a responsabilità limitata sono postergati (art. 2467 c.c.) quando concessi in situazioni di squilibrio o in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento; usare un credito postergato in compensazione significherebbe ottenere il rimborso integrale e prioritario di ciò che la legge vuole rimborsare per ultimo. Su questo punto la questione è delicata e va valutata caso per caso, anche alla luce della disciplina dell’art. 2467 c.c. sulla restituzione dei rimborsi nell’anno anteriore;
- i crediti che nascono dalla procedura stessa non sono anteriori: le Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 22659 del 23 ottobre 2006) hanno affermato che il credito del socio di cooperativa escluso a causa del fallimento sorge solo con la dichiarazione di fallimento o con la delibera di esclusione, e dunque non è compensabile.
I numeri
Ipotesi: hai sottoscritto un aumento di capitale di 40.000 €, versandone 10.000; devi ancora 30.000 €. Vanti verso la società un credito di 22.870 € per consulenze fatturate tra ottobre 2025 e febbraio 2026; la liquidazione è aperta il 9 settembre 2026.
- Credito per consulenze: anteriore, non postergato → compensabile con il debito da conferimento fino a 22.870 €; residuo da versare 7.130 €.
- Se invece il tuo credito fosse un finanziamento soci di 22.870 € erogato quando la società era già in squilibrio: alto rischio che la compensazione venga contestata per la postergazione, e dovresti versare l’intero importo di 30.000 € insinuandoti in posizione postergata.
I rischi specifici
Il rischio principale è credere che qualunque credito verso la società si possa usare per non versare il capitale. Se il credito è postergato, contestato o sorto per effetto della procedura, la compensazione è esposta a contestazioni. Altri rischi: crediti per compensi da amministratore oggetto di contestazione per responsabilità; documentazione insufficiente sulla data dei finanziamenti.
Le mosse giuste
- Qualifica il tuo credito: corrispettivo per prestazioni, finanziamento, rimborso spese, compenso da amministratore.
- Ricostruisci le condizioni della società al momento dell’eventuale finanziamento, per valutare la postergazione.
- Separa i crediti nati per effetto della procedura (recesso, esclusione, liquidazione della quota).
- Se il curatore ti chiede il versamento, eccepisci la compensazione nel giudizio o nella fase in cui viene richiesto il pagamento, documentando il controcredito.
- Verifica i rimborsi ricevuti nell’anno anteriore, che possono essere oggetto di restituzione.
In situazioni come questa, dove compensazione, capitale e postergazione si sovrappongono, il valore aggiunto è la lettura integrata della crisi: è il terreno su cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), con lo staff di avvocati e commercialisti dello Studio.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, n. 6711/2009 (compensazione del debito da aumento di capitale); Cass. civ., SS.UU., n. 22659/2006 (credito del socio di cooperativa escluso non anteriore).
Il socio amministratore: compensi e responsabilità
Il socio che è stato anche amministratore della società ha spesso un credito per compensi non pagati. In linea teorica, si tratta di un credito anteriore, compensabile con eventuali debiti verso la società. In pratica, il curatore valuterà se i compensi erano stati deliberati regolarmente e se ci sono profili di responsabilità per la gestione che ha preceduto l’insolvenza. Se il curatore promuove l’azione di responsabilità, il credito per compensi rischia di essere contestato o di diventare oggetto di un più ampio regolamento di conti. Per chi è nella tua posizione, la compensazione non va mai usata come mossa isolata: va inserita in una valutazione complessiva dell’intera posizione verso la procedura.
I versamenti in conto capitale e in conto futuro aumento
Molte società ricevono dai soci versamenti senza obbligo di restituzione (in conto capitale) o in vista di un futuro aumento. Questi versamenti, a differenza dei finanziamenti, non danno al socio un credito alla restituzione, salvo particolari condizioni. Di conseguenza, non ci sono crediti da opporre in compensazione. È importante qualificare correttamente le somme versate in passato prima di discutere con il curatore, perché la contabilità della società potrebbe averle classificate in un modo diverso da quello che il socio ricorda.
Il socio di società di persone
Nelle società di persone, la liquidazione giudiziale della società si estende, di regola, ai soci illimitatamente responsabili. In questo caso il socio non è un terzo che compensa crediti e debiti verso la società, ma è a sua volta soggetto alla procedura, con il proprio patrimonio. La logica della compensazione si sposta allora sui rapporti tra i terzi creditori e debitori e i singoli patrimoni in liquidazione. È un’ipotesi che richiede un’analisi a parte e che va tenuta distinta da quella del socio di società di capitali trattata in questa sezione.
Profilo 5 — Sei l’Erario o un ente pubblico, oppure sei l’impresa che dialoga con il Fisco
La tua situazione
Questa sezione si rivolge all’amministrazione finanziaria e agli enti creditori di tributi o contributi, ma soprattutto all’imprenditore e ai professionisti che lo assistono, perché la compensazione tra crediti fiscali e debiti dell’Erario è uno dei temi in cui la procedura incide di più. L’impresa in liquidazione giudiziale ha debiti fiscali anteriori e, spesso, crediti verso l’Erario: rimborsi IVA, crediti IRES, crediti d’imposta. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: molti crediti fiscali dell’impresa maturano durante la procedura, e quelli non sono più crediti dell’imprenditore ma della massa.
Cosa cambia per te
La regola generale dell’art. 155 CCII vale anche per l’Erario: il Fisco può compensare il proprio credito verso l’impresa con il debito che ha verso l’impresa, se entrambi sono anteriori all’apertura. La regola più importante per te è che il rimborso maturato durante la procedura non si compensa con il debito tributario anteriore.
Lo ha affermato Cass. civ., Sez. V, ord. n. 36400 del 13 dicembre 2022: l’amministrazione aveva tentato di compensare un credito tributario anteriore al fallimento con un rimborso IRES maturato nel corso della procedura. La Corte ha escluso la compensazione perché manca la reciprocità: il debitore del credito anteriore è il fallito, mentre il creditore del rimborso è la massa; ammetterla violerebbe la parità di trattamento dei creditori.
Lo stesso ragionamento era stato seguito da Cass. civ., Sez. V, n. 10349 del 1° luglio 2003, per il caso opposto: dopo la chiusura, il credito del Fisco verso l’imprenditore tornato in bonis non si compensa con il debito dell’amministrazione verso la massa, perché i soggetti sono diversi.
Due avvertenze. Primo: la compensazione “fallimentare” dell’art. 155 è distinta dalle compensazioni previste dalle norme tributarie (ad esempio la compensazione in sede di rimborso o il blocco dei rimborsi in presenza di debiti iscritti a ruolo), che hanno presupposti propri e vanno coordinate con il principio di concorso. Secondo: il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, entrato in vigore il 12 agosto 2026, ha esteso ai tributi regionali e locali alcuni strumenti del Codice della crisi, come la transazione su tali tributi nelle procedure di regolazione e nella composizione negoziata: è uno strumento diverso dalla compensazione dell’art. 155, ma per l’impresa che negozia con gli enti locali prima dell’apertura è un elemento in più da considerare nel confronto tra soluzioni.
I numeri
Ipotesi: l’impresa ha debiti IRES e IVA anteriori per 48.260 €; vanta un credito IVA anteriore all’apertura per 9.410 € (risultante da dichiarazione relativa al periodo d’imposta anteriore) e, nel corso della procedura, matura un rimborso IRES di 14.700 €.
- Credito IVA anteriore (9.410 €) e debito tributario anteriore: entrambi anteriori, la compensazione è in linea di principio possibile, nel rispetto delle norme tributarie sui rimborsi.
- Rimborso IRES maturato durante la procedura (14.700 €): spetta alla massa; il Fisco non può trattenerlo a compensazione dei debiti anteriori, che devono essere insinuati al passivo.
- Esito: Erario insinuato per 38.850 € (48.260 – 9.410) con i privilegi spettanti; la massa incassa i 14.700 €.
I rischi specifici
Per l’impresa e per il curatore, il rischio principale è subire trattenute illegittime su rimborsi maturati in procedura, senza contestarle. Per l’amministrazione, il rischio è vedersi annullare la compensazione e dover restituire le somme con interessi. Altri rischi: crediti d’imposta ceduti a terzi (si pensi ai crediti edilizi) e il loro rapporto con la procedura, tema oggetto di specifico contenzioso.
Le mosse giuste
- Separa i crediti fiscali per periodo di formazione: anteriori all’apertura, maturati in procedura.
- Controlla gli estratti di ruolo e le comunicazioni di compensazione dell’Agente della riscossione o dell’Agenzia.
- Contesta le compensazioni che coinvolgono rimborsi della massa.
- Coordina l’insinuazione del credito erariale con le compensazioni ammissibili, per evitare duplicazioni.
- Prima dell’apertura, valuta gli strumenti negoziali con gli enti, inclusi quelli estesi ai tributi locali.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. V, ord. n. 36400 del 13 dicembre 2022; Cass. civ., Sez. V, n. 10349 del 1° luglio 2003.
Il professionista che assiste l’impresa
Un’appendice al tuo profilo riguarda i commercialisti e i consulenti che hanno curato gli adempimenti fiscali dell’impresa prima dell’apertura. Spesso sono loro i primi a ricevere le comunicazioni di compensazione o di sospensione dei rimborsi, e devono trasmetterle tempestivamente al curatore. Un errore frequente è continuare a utilizzare in compensazione orizzontale (con F24) crediti d’imposta dell’impresa dopo l’apertura, come se nulla fosse cambiato: dopo l’apertura, la gestione dei rapporti fiscali spetta al curatore, e ogni operazione deve essere coerente con la separazione tra periodo anteriore e periodo della procedura.
Gli enti locali e i contributi
Gli stessi principi valgono per gli enti locali creditori di tributi (IMU, TARI, canoni) e per gli enti previdenziali. Un comune creditore di tributi anteriori, debitore dell’impresa per un appalto anteriore, può in linea di principio opporre la compensazione; non può invece trattenere somme dovute per prestazioni eseguite dalla procedura dopo l’apertura, per esempio nell’esercizio dell’impresa da parte del curatore. Per le imprese che, prima dell’apertura, negoziano con gli enti locali, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali offre strumenti di accordo che possono ridurre l’esposizione complessiva e che vanno valutati per tempo, quando le scelte sono ancora possibili.
Una regola pratica per i crediti fiscali
Per orientarti, chiediti sempre a quale periodo d’imposta si riferisce il credito o il debito e se quel periodo si è chiuso prima o dopo l’apertura. Un periodo che si chiude dopo l’apertura comprende normalmente sia frazioni anteriori sia frazioni successive, e la ripartizione tra imprenditore e massa può richiedere una ricostruzione contabile specifica, che è compito tipico dei commercialisti dello staff.
Tre posizioni, tre esiti: le simulazioni a confronto
Mettiamo lo stesso problema — un soggetto creditore e debitore dell’impresa — in tre posizioni diverse, con dati ipotetici dimostrativi. In tutti e tre i casi: domanda di apertura depositata il 18 febbraio 2026, liquidazione giudiziale aperta il 25 marzo 2026, riparto ipotetico ai chirografari del 10%.
Simulazione A — Fornitore con credito e debito anteriori
- Credito verso l’impresa: 34.620 € per forniture di novembre 2025 – gennaio 2026.
- Debito verso l’impresa: 21.390 € per servizi ricevuti a febbraio 2026, scadenza 30 aprile 2026.
- Analisi: fatti genetici anteriori all’apertura; debito non scaduto irrilevante; nessun acquisto del credito.
- Esito: compensazione per 21.390 €; insinuazione per 13.230 €; recupero complessivo atteso ≈ 21.390 + 1.323 = 22.713 €.
- Senza compensazione: pagamento di 21.390 € al curatore e recupero del 10% su 34.620 € = 3.462 €.
Simulazione B — Banca con anticipi su fatture
- Saldo passivo conto anticipi all’apertura: 52.840 €.
- Incassi successivi all’apertura su fatture anticipate: 29.170 €.
- Caso B1, patto di compensazione opponibile: trattenuta di 29.170 €; insinuazione per 23.670 €; recupero atteso ≈ 29.170 + 2.367 = 31.537 €.
- Caso B2, nessun patto: restituzione di 29.170 € al curatore; insinuazione per 52.840 €; recupero atteso ≈ 5.284 €.
- La differenza dipende solo dal contenuto del contratto e dalla data certa delle cessioni.
Simulazione C — Società che ha acquistato il credito
- Debito verso l’impresa: 19.880 € per un appalto di dicembre 2025.
- Credito acquistato il 3 luglio 2025 per un nominale di 24.350 €.
- Analisi: l’acquisto cade nell’anno anteriore al deposito della domanda (18 febbraio 2025 – 18 febbraio 2026).
- Esito: compensazione esclusa; pagamento di 19.880 € al curatore; insinuazione per 24.350 €; recupero atteso ≈ 2.435 €.
- Se l’acquisto fosse avvenuto il 3 gennaio 2025: compensazione per 19.880 €; insinuazione per 4.470 €; recupero atteso ≈ 19.880 + 447 = 20.327 €.
Le tre simulazioni mostrano che la stessa situazione economica — un credito e un debito di importi simili — può portare a esiti che differiscono di decine di migliaia di euro in funzione di tre variabili: anteriorità dei fatti genetici, presenza di patti contrattuali opponibili, modalità e data dell’acquisto del credito.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà, i profili si sovrappongono spesso. Ecco come si combinano le regole.
Socio che è anche fornitore
Il socio che ha sottoscritto un aumento di capitale e ha anche fornito beni o servizi alla società può compensare il debito da conferimento con il credito commerciale anteriore (Cass. n. 6711/2009), ma deve tenere separato il credito da finanziamento, esposto alla postergazione. La regola pratica: ogni credito va qualificato singolarmente; non si fa una compensazione “in blocco” tra tutte le posizioni.
Fornitore che ha anche acquistato crediti
Un fornitore può avere un credito proprio, nato dalle sue forniture, e un credito acquistato da un altro fornitore. Il primo segue le regole del Profilo 1; il secondo quelle del Profilo 3. Se il credito acquistato rientra nel periodo vietato, si compensa solo il credito originario, e il debito residuo va pagato.
Società incorporante che era già cliente dell’impresa
La società che incorpora un’altra società creditrice dell’impresa, ed è a sua volta debitrice dell’impresa, deve verificare la data della fusione: dopo l’ordinanza n. 15804/2026, la fusione è un atto tra vivi rilevante ai fini del divieto. I crediti propri anteriori all’incorporazione restano invece compensabili secondo le regole generali.
Banca che è anche cessionaria di crediti
La banca che ha acquistato crediti verso l’impresa (ad esempio nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione o di cessione di portafogli) è soggetta al divieto del secondo comma per quei crediti, anche se per i propri rapporti di conto corrente segue le regole del Profilo 2.
Imprenditore individuale con crediti e debiti personali
Nella liquidazione giudiziale di un imprenditore individuale, tutti i beni e i rapporti dell’imprenditore rientrano nel concorso, salvo le esclusioni di legge. Il terzo che ha un credito verso l’imprenditore per ragioni personali e un debito verso di lui per ragioni d’impresa può compensare, se entrambi i fatti genetici sono anteriori: la reciprocità c’è, perché il soggetto è lo stesso. Diverso il caso dei crediti relativi a beni esclusi dalla liquidazione.
Chi ha avviato un’esecuzione presso terzi
Se eri creditore dell’impresa e avevi pignorato presso un terzo, l’apertura rende l’esecuzione improcedibile; il terzo pignorato che a sua volta abbia un credito verso l’impresa resta libero di opporre la compensazione nei confronti del curatore, se i requisiti di anteriorità sussistono. È un caso in cui il profilo del creditore procedente e quello del terzo vanno letti insieme.
Il lavoratore dipendente debitore dell’impresa
Un caso misto che merita una menzione è quello del dipendente che ha ricevuto anticipi o prestiti dall’impresa datrice di lavoro e vanta crediti retributivi o per TFR. La Cassazione in materia di liquidazione coatta (Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 518 del 13 gennaio 2006) ha ritenuto applicabile l’art. 1246 c.c. anche alla compensazione nelle procedure concorsuali. Ciò significa che i limiti alla compensazione dei crediti retributivi impignorabili restano rilevanti. Il lavoratore può opporre la compensazione nei limiti in cui il proprio credito sia pignorabile e anteriore; per il resto dovrà insinuarsi al passivo, dove i crediti di lavoro godono di privilegio, ed eventualmente rivolgersi al Fondo di garanzia per il TFR e le ultime retribuzioni.
Il debitore che è anche garante dell’impresa
Chi è debitore dell’impresa e, al tempo stesso, ha garantito un suo debito verso una banca, ha un credito di regresso che nasce dal pagamento. Se il pagamento avviene dopo l’apertura, il credito di regresso, pur avendo radice nella garanzia anteriore, è oggetto di valutazioni delicate in punto di anteriorità e di possibile applicazione del divieto del secondo comma. Combinare il profilo del fornitore con quello del garante richiede quindi un’analisi della data della garanzia, della data del pagamento e della data della domanda.
Il confronto tra profili
Riassumiamo le differenze essenziali. La variabile comune a tutti è l’anteriorità del fatto genetico; ciò che cambia è il filtro aggiuntivo che ciascun profilo deve superare.
| Aspetto | Fornitore/cliente | Banca | Cessionario/incorporante | Socio | Fisco/enti |
|---|---|---|---|---|---|
| Base normativa | art. 155 c. 1 CCII | art. 155 CCII + art. 1853 c.c. + contratto | art. 155 c. 2 CCII | art. 155 CCII + art. 2467 c.c. | art. 155 CCII + norme tributarie |
| Crediti non scaduti | Compensabili | Compensabili se il rapporto è anteriore | Compensabili solo se acquisto fuori termine | Compensabili se anteriori | Compensabili solo se anteriori |
| Filtro specifico | Sinallagma, contratti proseguiti | Patto di compensazione, data certa | Acquisto tra vivi nell’anno anteriore o dopo la domanda | Postergazione, crediti nati con la procedura | Rimborsi maturati in procedura appartengono alla massa |
| Rischio principale | Preclusioni nel passivo | Revocatoria e restituzione degli incassi | Calcolo errato del termine | Contestazione per postergazione | Trattenute illegittime/annullate |
| Pronuncia chiave | Cass. 1047/2021 | Cass. 15825/2024 | Cass. 15804/2026 | Cass. 6711/2009 | Cass. 36400/2022 |
Le domande che valgono per tutti
Devo comunicare la compensazione al curatore o basta non pagare?
Non basta restare inerti. La compensazione va fatta valere: nella domanda di ammissione al passivo (dichiarando il credito al netto o eccependo il controcredito del debitore) oppure come eccezione nel giudizio promosso dal curatore. Restare in silenzio espone al rischio di preclusioni e di un’azione di recupero.
Il curatore può contestare la compensazione anche dopo che l’ho dichiarata?
Sì. Il curatore valuta i requisiti e può contestarli: anteriorità, data certa, assenza di sinallagma, titolarità del credito, termine del secondo comma. Se la contestazione sfocia in un giudizio, il giudice accerta il tuo credito nei limiti necessari a paralizzare la pretesa del curatore (Cass. civ., Sez. I, n. 2974 del 10 aprile 1990, in materia di decreto ingiuntivo non ancora verificato opposto in compensazione).
Cosa succede se il mio credito è contestato o non ancora determinato?
La compensazione nella procedura non richiede che il tuo credito sia già liquido ed esigibile al momento dell’apertura; deve però esserlo, o diventarlo, al momento della decisione del giudice. È possibile la compensazione giudiziale se il credito è di facile e pronta liquidazione. La Cassazione ha ammesso la compensazione anche per un controcredito divenuto liquido ed esigibile dopo il fallimento, purché il fatto genetico fosse anteriore (Cass. civ., Sez. III, 27 ottobre 2015, rv. 637553-01, come riportata nelle rassegne).
E se la liquidazione giudiziale è stata preceduta da un concordato o da un altro strumento?
Il secondo comma dell’art. 155 fa decorrere il periodo sospetto dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura. Nei casi di consecuzione tra procedure, la Cassazione (ord. n. 15804/2026, in materia di legge fallimentare) ha retrodatato gli effetti alla domanda di concordato quando la crisi coincideva con l’insolvenza. È quindi essenziale ricostruire la storia di tutte le domande depositate.
La compensazione vale anche nella composizione negoziata o nel concordato?
L’art. 155 è scritto per la liquidazione giudiziale. Nel concordato preventivo e negli altri strumenti di regolazione valgono regole proprie (nel concordato, ad esempio, la legge rinvia ad alcune norme della liquidazione, tra cui quella sulla compensazione); nella composizione negoziata non si apre alcun concorso formale, e la compensazione segue le regole civilistiche, salvo le misure protettive. Se sei in uno di questi contesti, la valutazione va fatta in modo specifico, prima dell’eventuale apertura della liquidazione.
La giurisprudenza profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state verificate sulle fonti indicate nel corso della ricerca. La gran parte si riferisce all’art. 56 della legge fallimentare, che l’art. 155 CCII riproduce nel suo nucleo: i principi sono applicabili alla liquidazione giudiziale con l’attenzione alle differenze testuali (in particolare la decorrenza del periodo sospetto dal deposito della domanda).
Regole comuni
- Cass. civ., ord. n. 1047 del 21 gennaio 2021. Principio: ciò che conta è l’anteriorità del fatto genetico dei crediti rispetto all’apertura; il momento dell’effetto compensativo è irrilevante; sono ammesse sia la compensazione legale sia quella giudiziale. Rilevanza: è il criterio di base per tutti i profili.
- Cass. civ., Sez. I, n. 18428 del 3 dicembre 2003. Principio: la compensazione fallimentare opera anche per crediti non esigibili verso il fallito, ma restano fermi gli altri requisiti civilistici e i divieti dell’art. 1246 c.c. Rilevanza: la deroga non è illimitata.
- Cass. civ., Sez. II, n. 27441 del 30 dicembre 2014. Principio: il credito deve essere certo e liquido, mentre l’esigibilità non è richiesta per i debiti del fallito, che si considerano scaduti. Rilevanza: chiarisce la portata della deroga sui crediti non scaduti.
- Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 4530 del 10 aprile 2000. Principio: la norma fallimentare deroga all’art. 1243 c.c. quanto a liquidità ed esigibilità. Rilevanza: conferma la lettura estensiva del primo comma.
- Cass. civ., Sez. Unite, n. 7562 del 26 luglio 1990. Principio: la norma ammette la compensazione dei crediti non scaduti verso il fallito, ma non rende esigibile il credito del fallito. Rilevanza: limita la deroga al lato del creditore.
- Cass. civ., Sez. I, n. 30824 del 28 novembre 2018. Principio: crediti e debiti da compensare devono derivare da rapporti intercorsi direttamente con il fallito. Rilevanza: requisito della reciprocità.
- Cass. civ., Sez. III, n. 481 del 13 gennaio 2009. Principio: la norma tutela chi, debitore del fallito, sarebbe altrimenti costretto a pagare per intero ricevendo solo una percentuale; l’eccedenza va fatta valere con insinuazione al passivo. Rilevanza: ratio e modalità operative.
- Cass. civ., Sez. III, n. 64 del 10 gennaio 2012. Principio: la compensazione opposta come eccezione non richiede la previa verifica del credito in sede concorsuale; solo l’eccedenza va insinuata. Rilevanza: difesa di chi viene convenuto dal curatore.
- Cass. civ., Sez. I, n. 4097 del 21 febbraio 2007. Principio: se il creditore si insinua senza eccepire la compensazione e il controcredito del fallito viene accertato, si formano preclusioni. Rilevanza: rischio procedurale per tutti.
- Cass. civ., Sez. I, n. 12548 dell’8 luglio 2004. Principio: l’ammissione del residuo dopo la compensazione comporta un accertamento implicito della compensazione, con effetti preclusivi. Rilevanza: stabilità dello stato passivo.
- Cass. civ., Sez. I, n. 2974 del 10 aprile 1990. Principio: il controcredito non ancora verificato, opposto in compensazione, è accertato dal giudice adito dal curatore nei limiti necessari a paralizzarne la domanda. Rilevanza: difesa nel giudizio del curatore.
Fornitore e cliente commerciale
- Cass. civ., Sez. Unite, n. 775 del 16 novembre 1999. Principio: la compensazione è possibile tra obbligazioni nate dallo stesso contratto, ma non se legate da sinallagma. Rilevanza: distingue compensazione propria e conteggio del dare-avere.
- Cass. civ., Sez. Unite, n. 10097 del 19 novembre 1996. Principio: il credito restitutorio nato dalla risoluzione di un preliminare dichiarata dopo il fallimento non è anteriore e non è compensabile. Rilevanza: crediti da eventi successivi all’apertura.
Banca
- Cass. civ. n. 15825 del 6 giugno 2024. Principio: accertata l’opponibilità del contratto e delle anticipazioni, il giudice verifica il patto di compensazione, che deroga alla cristallizzazione; l’ammissione non impugnata della banca per l’intero saldo preclude il riesame delle singole anticipazioni. Rilevanza: anticipi su fatture e giudicato endofallimentare.
- Cass. civ., Sez. I, n. 3336 del 19 febbraio 2016 e Cass. civ., Sez. I, n. 17999 del 1° settembre 2011. Principio: nelle anticipazioni su ricevute bancarie la banca compensa solo se la convenzione contiene un patto che le attribuisce le somme riscosse. Rilevanza: centralità della clausola contrattuale.
- Cass. civ., Sez. I, n. 15225 del 5 luglio 2007. Principio: in assenza di data certa della cessione, il credito non si trasferisce alla banca, che non può compensare le anticipazioni con i versamenti successivi. Rilevanza: prova dell’anteriorità.
- Cass. civ., Sez. I, n. 12489 del 21 settembre 2000. Principio: l’accredito di un bonifico nell’anno anteriore può essere revocato, e la compensazione non lo sottrae alla revocatoria. Rilevanza: rapporto tra compensazione e revocatoria.
Cessionario e incorporante
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15804 del 22 maggio 2026. Principio: la fusione per incorporazione è un atto tra vivi; il credito acquisito per fusione nel periodo sospetto non è compensabile; in caso di consecuzione con il concordato, la data rilevante si retrodata alla domanda di concordato. Rilevanza: estende il divieto alle operazioni straordinarie.
- Cass. civ., Sez. I, n. 10861 del 10 luglio 2003. Principio: nel factoring, il requisito è l’anteriorità del fatto genetico del credito, non il momento della riscossione. Rilevanza: posizione del factor.
Socio
- Cass. civ., Sez. I, n. 6711 del 19 marzo 2009. Principio: il debito del socio per aumento di capitale in denaro può estinguersi per compensazione con un credito del socio verso la società, anche nel fallimento. Rilevanza: difesa del socio chiamato al versamento.
- Cass. civ., Sez. Unite, n. 22659 del 23 ottobre 2006. Principio: il credito del socio di cooperativa escluso per il fallimento sorge con il fallimento o con la delibera di esclusione e non è compensabile. Rilevanza: crediti nati per effetto della procedura.
Fisco ed enti pubblici
- Cass. civ., Sez. V, ord. n. 36400 del 13 dicembre 2022. Principio: il credito tributario anteriore non si compensa con il rimborso IRES maturato durante la procedura, perché manca la reciprocità tra fallito e massa e sarebbe violata la parità dei creditori. Rilevanza: rimborsi maturati in procedura.
- Cass. civ., Sez. V, n. 10349 del 1° luglio 2003. Principio: dopo la chiusura, il credito del Fisco verso l’imprenditore tornato in bonis non si compensa con il debito verso la massa. Rilevanza: diversità dei soggetti.
Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo
Lo Studio lavora sulla compensazione nella liquidazione giudiziale con un metodo che parte dai documenti e dalle date, e che tiene insieme la posizione del singolo creditore-debitore e le regole del concorso. Ecco, concretamente, cosa facciamo.
- Ricostruiamo la cronologia completa dei rapporti: ordini, consegne, fatture, contratti, distinte bancarie, atti di cessione o di fusione, collocandoli rispetto al deposito della domanda e all’apertura.
- Per i fornitori e i clienti, qualifichiamo ogni posta distinguendo compensazione propria, conteggio del dare-avere dello stesso contratto e rapporti proseguiti con la procedura.
- Per le banche e i correntisti, analizziamo il contratto quadro e le clausole sulle anticipazioni, verificando patto di compensazione, mandato all’incasso e data certa delle cessioni.
- Per i cessionari e le società incorporanti, calcoliamo il periodo sospetto dal deposito della domanda, verificando le eventuali domande precedenti in consecuzione.
- Per i soci, qualifichiamo i crediti verso la società (corrispettivi, finanziamenti, compensi) e valutiamo il rischio di postergazione prima di opporre la compensazione al curatore.
- Per le imprese e i professionisti che dialogano con il Fisco, separiamo i crediti tributari anteriori da quelli maturati in procedura e contestiamo le trattenute non consentite.
- Redigiamo la domanda di ammissione al passivo coordinandola con la compensazione, così da non generare preclusioni.
- Predisponiamo le difese nel giudizio promosso dal curatore, eccependo la compensazione e chiedendo l’accertamento del controcredito nei limiti necessari.
- Valutiamo, prima dell’apertura, gli strumenti alternativi — composizione negoziata, accordi, concordato, strumenti estesi ai tributi locali — quando l’impresa è ancora in grado di scegliere.
- Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dall’opposizione allo stato passivo fino al giudizio di legittimità, con una linea difensiva unica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per gli imprenditori e per chi tratta con imprese in difficoltà, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la più pertinente: significa conoscere dall’interno il percorso che porta un’impresa dalla crisi alla liquidazione giudiziale, e quindi saper leggere quali crediti e debiti si sono formati prima, durante e dopo il deposito della domanda. Le qualifiche di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aggiungono l’esperienza nella ricostruzione analitica delle posizioni debitorie che ogni procedura di sovraindebitamento richiede, mentre l’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che la stessa strategia possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
Continuità di strategia: lo stesso difensore segue la pratica dall’analisi iniziale delle date fino all’eventuale giudizio in Cassazione, senza cambi di linea. Staff multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, perché la compensazione si decide sui conti — saldi bancari, fatture, dichiarazioni fiscali — non meno che sulle norme.
Prima capisci il tuo profilo, poi agisci secondo le tue regole
Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle che valgono per altri. Il fornitore con crediti anteriori ha una tutela solida ma deve difenderla nel procedimento di verifica; la banca dipende dal contratto; il cessionario deve fare i conti con il periodo sospetto calcolato dal deposito della domanda; il socio deve qualificare ogni credito; il Fisco non può attingere ai rimborsi della massa.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché la compensazione nella liquidazione giudiziale è un tema di crisi d’impresa nel senso più pieno: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e quella di Gestore della crisi (L. 3/2012) con incarichi fiduciari presso un OCC comportano proprio la ricostruzione dei rapporti reciproci tra debitore e creditori, con l’attenzione alle date e all’opponibilità che questo tema richiede.
📩 Prima di pagare il curatore o di trattenere una somma, scrivici: i recapiti dello Studio Monardo per fissare un primo confronto sono al termine di questa guida.
