
Quando una società appartenente a un gruppo finisce in liquidazione giudiziale, il curatore guarda quasi sempre nella stessa direzione: i rapporti con le società “sorelle”, con la controllante, con le controllate. Finanziamenti, cessioni di rami d’azienda, garanzie rilasciate per debiti altrui, pagamenti anticipati, cash pooling: sono operazioni normali nella vita di un gruppo, ma possono aver spostato ricchezza da chi è fallito verso chi è rimasto in piedi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) ha costruito per questi casi uno strumento specifico, l’azione di inefficacia fra imprese del gruppo dell’art. 290 CCII.
Il punto che più spesso sorprende gli amministratori è l’ampiezza della finestra temporale. Possono essere messi in discussione atti e contratti conclusi fino a cinque anni prima del deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale, e la società che ha ricevuto il beneficio deve provare di non averne conosciuto il carattere pregiudizievole. Chi ha ricevuto risorse da una società del gruppo poi insolvente, quindi, non può contare sul semplice passare del tempo.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto in cui la crisi del gruppo incontra le regole sulla tutela dei creditori. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: nella composizione negoziata le operazioni infragruppo vanno esaminate prima che si arrivi alla liquidazione, proprio perché potrebbero essere contestate dopo. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, conosce inoltre la logica degli atti in frode e della ricostruzione del patrimonio quando la crisi coinvolge soci e garanti persone fisiche.
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Inquadramento normativo: che cosa prevede l’art. 290 CCII
Sul piano normativo, l’art. 290 CCII si trova nel Titolo VI del Codice, dedicato alle disposizioni relative ai gruppi di imprese, nel capo che regola la liquidazione giudiziale di gruppo. La norma attribuisce al curatore un’azione diretta a ottenere la dichiarazione di inefficacia degli atti e dei contratti posti in essere nei cinque anni anteriori al deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale che abbiano avuto l’effetto di spostare risorse a favore di un’altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori. È fatto salvo l’art. 2497, primo comma, c.c., cioè la disciplina della responsabilità da direzione e coordinamento.
Gli elementi costitutivi sono quattro:
- appartenenza al medesimo gruppo della società in liquidazione e della società beneficiaria;
- un atto o un contratto compiuto entro i cinque anni anteriori al deposito dell’istanza;
- l’effetto di spostamento di risorse verso un’altra impresa del gruppo;
- il pregiudizio per i creditori della società in liquidazione.
Il secondo comma introduce la regola che distingue questa azione dalle revocatorie tradizionali: è onere della società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell’atto o del contratto. Il terzo comma consente al curatore di esercitare nei confronti delle società del gruppo anche la revocatoria dell’art. 166 CCII, con periodi sospetti più lunghi di quelli ordinari.
La ratio
La disciplina prevede questo regime perché nei gruppi l’informazione circola all’interno: amministratori comuni, tesoreria accentrata, bilanci consolidati. La società beneficiaria di un trasferimento di risorse sa, nella normalità dei casi, in che condizioni si trova la consorella. Lasciare al curatore la prova di quella conoscenza significherebbe chiedergli di dimostrare ciò che è avvenuto dentro stanze a lui chiuse. Il legislatore ha quindi spostato il peso della prova sul soggetto che ha l’informazione.
Va precisato che l’art. 290 non crea una presunzione assoluta. La società beneficiaria può liberarsi dimostrando di non aver conosciuto il pregiudizio. E, attraverso il richiamo all’art. 2497 c.c., resta rilevante la logica dei vantaggi compensativi: non c’è pregiudizio da reintegrare se il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, oppure è stato eliminato con operazioni successive a ciò dirette.
Distinzione da istituti affini
L’azione dell’art. 290 va tenuta distinta da tre strumenti vicini:
| Strumento | Fonte | Finestra temporale | Prova dello stato soggettivo |
|---|---|---|---|
| Azione di inefficacia infragruppo | art. 290, c. 1-2, CCII | 5 anni prima dell’istanza di liquidazione giudiziale | La beneficiaria prova di non aver conosciuto il pregiudizio |
| Revocatoria “concorsuale” infragruppo | art. 290, c. 3, e art. 166 CCII | Periodi sospetti dell’art. 166 ampliati | Secondo le regole dell’art. 166 (atti anormali: il convenuto prova di non conoscere l’insolvenza; atti normali: prova a carico del curatore) |
| Revocatoria ordinaria | art. 2901 c.c., richiamato dall’art. 165 CCII | Prescrizione di 5 anni dall’atto (art. 2903 c.c.) | Il curatore prova la conoscenza del pregiudizio (e, per gli atti onerosi, la partecipazione del terzo) |
| Responsabilità da direzione e coordinamento | art. 2497 c.c. | Prescrizione propria dell’azione risarcitoria | Danno e abuso dell’attività di direzione |
Un esempio concreto aiuta. La società Alfa, poi in liquidazione giudiziale, vende alla consorella Beta un capannone a un prezzo pari al 60% del valore di perizia, regolato in parte mediante compensazione con un credito infragruppo. Se la vendita risale a tre anni prima dell’istanza, la revocatoria dell’art. 166 è fuori tempo anche nella versione ampliata; la revocatoria ordinaria richiede al curatore di provare la consapevolezza di Beta; l’azione dell’art. 290, invece, è utilizzabile e obbliga Beta a dimostrare di non aver percepito il danno per i creditori di Alfa. È questa combinazione di finestra lunga e inversione della prova a rendere l’art. 290 lo strumento centrale nei gruppi.
Gli atti che la dottrina considera tipicamente pregiudizievoli nei rapporti di gruppo (finanziamenti a condizioni fuori mercato, garanzie senza corrispettivo, rinunce a crediti infragruppo) sono oggetto di un approfondimento separato: qui basta segnalare che la qualifica dell’atto incide sulla facilità della prova del pregiudizio, non sulla struttura dell’azione.
Rapporto con le revocatorie ordinaria e concorsuale
La disciplina prevede che l’azione infragruppo si aggiunga, e non si sostituisca, agli strumenti generali. Il curatore dispone quindi di un ventaglio di azioni, ognuna con presupposti propri, che possono essere proposte insieme nello stesso giudizio.
Revocatoria ordinaria (art. 165 CCII e art. 2901 c.c.). È l’azione del codice civile, che il curatore esercita nell’interesse della massa. Richiede il pregiudizio alle ragioni dei creditori (eventus damni) e, sul piano soggettivo, la consapevolezza del debitore e, per gli atti onerosi, la partecipazione o la conoscenza del terzo. La prescrizione è di cinque anni dall’atto (art. 2903 c.c.). Rispetto all’art. 290 la finestra temporale è in parte sovrapponibile, ma la prova dello stato soggettivo è a carico del curatore. In un rapporto infragruppo questa differenza è decisiva: è proprio la conoscenza interna al gruppo che il curatore fatica a dimostrare.
Revocatoria concorsuale (art. 166 CCII). È l’erede della revocatoria fallimentare dell’art. 67 l.fall. Guarda a periodi sospetti brevi e alla conoscenza dello stato di insolvenza, con un regime diverso per atti anormali (prova contraria a carico del convenuto) e atti normali (prova a carico del curatore). Il terzo comma dell’art. 290 la rende più incisiva nei rapporti di gruppo ampliandone i periodi, ma ne lascia invariata la struttura. Il vantaggio rispetto al primo comma dell’art. 290 è che non occorre provare uno specifico pregiudizio: per la revocatoria concorsuale il danno coincide con la lesione della par condicio.
Inefficacia degli atti gratuiti e dei pagamenti anticipati (artt. 163 e 164 CCII). Sono inefficaci di diritto, senza indagine sullo stato soggettivo, gli atti a titolo gratuito e i pagamenti di debiti con scadenza successiva alla sentenza, compiuti nei due anni anteriori al deposito della domanda cui è seguita l’apertura. Una rinuncia a un credito infragruppo o un finanziamento rimborsato prima della scadenza possono quindi ricadere qui, prima ancora che nell’art. 290.
Azione ex art. 2497 c.c. Il richiamo dell’art. 290 all’art. 2497, primo comma, c.c. ha una doppia funzione. Da un lato conferma che l’azione di responsabilità contro la capogruppo resta disponibile; dall’altro porta dentro l’azione infragruppo il criterio dei vantaggi compensativi, che limita la nozione di pregiudizio. In termini operativi, il curatore sceglie l’azione che offre la prova più agevole per ciascuna operazione, e la beneficiaria deve difendersi su tutti i fronti contemporaneamente.
Una regola pratica di coordinamento è la seguente: per un atto recente e anormale il curatore preferisce la revocatoria concorsuale; per un atto gratuito recente, l’inefficacia di diritto; per un atto risalente ma entro cinque anni, l’art. 290; per un atto oltre i cinque anni, la revocatoria ordinaria se non prescritta e l’azione di responsabilità. Le domande vengono formulate in via gradata, perché il giudice possa accogliere quella i cui presupposti risultano provati.
Requisiti e termini
Le condizioni una per una
1. Il gruppo. La nozione di gruppo è quella dell’art. 2, comma 1, lett. h), CCII: l’insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica, sulla base di un vincolo partecipativo o di un contratto. Il Codice presume la direzione e coordinamento in presenza di consolidamento dei bilanci o di controllo ex art. 2359 c.c., richiamando l’art. 2497-sexies c.c. In termini operativi, il primo terreno di contestazione è proprio questo: la beneficiaria può sostenere di non appartenere al gruppo, o di non appartenervi al momento dell’atto.
2. L’atto o il contratto. La formula è ampia e comprende atti onerosi, gratuiti, pagamenti, garanzie, cessioni, rinunce, accolli, contratti di servizio infragruppo. Conta l’effetto, non la forma: rileva qualsiasi operazione che abbia prodotto un trasferimento netto di risorse.
3. Lo spostamento di risorse. Il curatore deve dimostrare che l’operazione ha trasferito valore dalla società in liquidazione a un’altra impresa del gruppo. Va precisato che la beneficiaria non deve necessariamente essere la controparte formale del contratto: lo spostamento può avvenire anche in via indiretta, per esempio con una garanzia rilasciata a una banca per un debito della consorella.
4. Il pregiudizio per i creditori. Non basta che una società del gruppo abbia guadagnato qualcosa. Occorre che i creditori della società in liquidazione ne siano stati danneggiati, nel senso di una diminuzione della garanzia patrimoniale o di un’alterazione della par condicio. Su questo punto opera il limite dell’art. 2497, primo comma, c.c.: i vantaggi compensativi, purché concreti e non solo sperati, possono escludere il pregiudizio.
5. La conoscenza. Non è il curatore a dover provare che la beneficiaria conoscesse il carattere pregiudizievole dell’atto: è la beneficiaria a dover provare di non conoscerlo. Si tratta di una presunzione relativa, superabile con prova contraria.
I termini
La disciplina prevede tre ordini di termini: la finestra in cui l’atto deve cadere, il periodo sospetto della revocatoria ex art. 166 richiamata dal terzo comma, e i limiti temporali per proporre l’azione.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| 5 anni (art. 290, c. 1) | A ritroso dal deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale | Requisito sostanziale dell’azione | L’atto anteriore non è attaccabile con l’art. 290; restano eventualmente art. 2901 c.c. e art. 2497 c.c. |
| Periodi sospetti ampliati (art. 290, c. 3 e art. 166) | A ritroso dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura | Requisito sostanziale della revocatoria concorsuale | Fuori periodo la revocatoria ex art. 166 non è esperibile |
| 3 anni dall’apertura della liquidazione giudiziale (art. 170 CCII) | Dalla sentenza di apertura | Decadenza (per le azioni della sezione sugli atti pregiudizievoli) | Azione improponibile; l’applicabilità all’art. 290 va verificata |
| 5 anni dal compimento dell’atto (art. 170 CCII) | Dalla data dell’atto | Decadenza (stessa avvertenza) | Azione improponibile |
| Prescrizione revocatoria ordinaria (art. 2903 c.c.) | Dalla data dell’atto | Prescrizione quinquennale | Azione prescritta, salvo interruzione |
| Sospensione feriale | 1-31 agosto | Riguarda i termini processuali | Il decorso dei termini processuali si ferma nel periodo |
Il termine più critico è il coordinamento tra la finestra di cinque anni dell’art. 290 e i limiti temporali dell’art. 170 CCII. L’art. 170 stabilisce che le azioni revocatorie e di inefficacia della sezione dedicata agli effetti della liquidazione sugli atti pregiudizievoli ai creditori non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura e, comunque, decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. L’art. 290 si trova in un’altra parte del Codice. Se il limite quinquennale dal compimento dell’atto si applicasse anche all’azione infragruppo, un atto vicino al limite dei cinque anni potrebbe diventare inattaccabile prima ancora che il curatore sia nominato. La questione non ha ancora una risposta giurisprudenziale consolidata: in termini operativi, chi agisce lo fa il prima possibile, chi si difende verifica sempre la data dell’atto.
Il terzo comma, per la revocatoria richiamata, amplia i periodi sospetti dell’art. 166. Secondo la lettura riportata nei commenti correnti, per gli atti delle lettere a) e b) del primo comma dell’art. 166 (atti onerosi sproporzionati, estinzione di debiti con mezzi anormali) il periodo passa da un anno a due anni, e per le garanzie delle lettere c) e d) si estende fino a un anno. Il testo esatto va sempre riscontrato nella versione vigente al momento dell’atto.
Procedura passo-passo
In termini operativi, l’azione si sviluppa secondo una sequenza abbastanza precisa.
1. Apertura della liquidazione giudiziale. Il presupposto è l’apertura della liquidazione giudiziale della società che ha compiuto l’atto. Le norme sul gruppo si applicano sia quando le società sono sottoposte a una procedura unitaria, sia quando ciascuna ha la propria procedura. L’azione è attribuita al curatore: i singoli creditori, dopo l’apertura, non possono esercitare individualmente azioni dirette a ricostituire il patrimonio della società in liquidazione, perché queste sono concentrate nella procedura.
2. Mappatura dei rapporti infragruppo. Il curatore ricostruisce i flussi: conti correnti di corrispondenza, contratti di cash pooling, finanziamenti, garanzie, contratti di servizi, cessioni. Lo fa con i bilanci, con il consolidato, con le scritture contabili e con le informazioni che le norme sui gruppi consentono di acquisire dalle altre società del gruppo.
3. Selezione degli strumenti. Per ciascuna operazione il curatore valuta quale azione è più adatta: art. 290, comma 1 (finestra di cinque anni, inversione della prova sulla conoscenza); revocatoria dell’art. 166 con i periodi ampliati del terzo comma; inefficacia degli atti a titolo gratuito e dei pagamenti anticipati (artt. 163 e 164 CCII); revocatoria ordinaria (art. 165 CCII, art. 2901 c.c.); azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. Spesso le domande vengono proposte in via cumulativa o subordinata.
4. Autorizzazione. Il curatore agisce previa autorizzazione del giudice delegato, sulla base del programma di liquidazione approvato. La mancanza dell’autorizzazione è uno dei profili che la difesa della beneficiaria esamina per primo.
5. Giudice competente. Le azioni che derivano dalla liquidazione giudiziale sono attratte alla competenza del tribunale che l’ha aperta. L’atto introduttivo è un atto di citazione o un ricorso secondo il rito applicabile, notificato alla società beneficiaria.
6. Contenuto dell’atto introduttivo. Il curatore deve indicare: l’appartenenza al gruppo e i suoi indici; l’atto o il contratto impugnato e la sua data; la dimostrazione dello spostamento di risorse; il pregiudizio per i creditori, con la quantificazione; la domanda di declaratoria di inefficacia e la conseguente domanda restitutoria (del bene o del suo equivalente in denaro).
7. Difesa della beneficiaria. La società convenuta può contestare: l’appartenenza al gruppo; la data dell’atto rispetto alla finestra di cinque anni; l’effetto di spostamento di risorse; il pregiudizio, anche alla luce dei vantaggi compensativi; infine, la conoscenza del carattere pregiudizievole, che deve smentire con prova positiva. Può inoltre eccepire la decadenza se ritiene applicabile l’art. 170 CCII.
8. Effetti della sentenza. La sentenza dichiara l’atto inefficace nei confronti della massa. La beneficiaria deve restituire il bene o il valore; il suo eventuale credito per la controprestazione viene trattato secondo le regole del concorso. Su un punto la disciplina dei gruppi interviene direttamente: i crediti infragruppo da rimborso di finanziamenti sono soggetti alle regole di postergazione previste dal Codice per i gruppi.
Due avvertenze decisive. La prima: la beneficiaria che si limita a negare la conoscenza, senza produrre elementi concreti, perde la causa, perché l’onere della prova è suo. La seconda: il curatore che non quantifica il pregiudizio e non considera i vantaggi compensativi espone l’azione a un rigetto nel merito, anche se lo spostamento di risorse è evidente.
Dove più spesso si sbaglia
- Confondere la finestra di cinque anni con il termine per agire: sono due cose diverse.
- Calcolare i cinque anni dalla sentenza di apertura anziché dal deposito dell’istanza.
- Ritenere che il richiamo all’art. 2497 c.c. renda necessario provare un abuso della direzione e coordinamento: per l’art. 290 bastano spostamento e pregiudizio.
- Trascurare la revocatoria ordinaria come domanda subordinata, che resta utile per atti fuori dai periodi del terzo comma.
- Per la difesa, sottovalutare la prova documentale dei vantaggi compensativi: dichiarazioni generiche sull'”interesse di gruppo” non bastano.
Verifiche sul campo: due esempi di applicazione
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi reali.
Esempio di calcolo n. 1: cessione di ramo d’azienda alla consorella
Dati. La società Gamma S.r.l. cede il 9 giugno 2020 alla consorella Delta S.r.l., controllata dalla stessa holding, un ramo d’azienda valutato da una perizia successiva 1.247.300 €. Il prezzo pattuito è 684.500 €, pagato per 412.000 € tramite compensazione con un credito infragruppo e per 272.500 € con un bonifico. L’istanza di liquidazione giudiziale di Gamma è depositata il 14 marzo 2025; la liquidazione è aperta il 3 aprile 2025.
Sviluppo.
– Finestra dell’art. 290: cinque anni a ritroso dal 14 marzo 2025 portano al 14 marzo 2020. L’atto del 9 giugno 2020 è all’interno.
– Spostamento di risorse: differenza tra valore e prezzo pari a 562.800 € (1.247.300 − 684.500).
– Pregiudizio: la compensazione di 412.000 € ha inoltre soddisfatto integralmente un credito di Delta che, in sede concorsuale, sarebbe stato pagato in percentuale e, se derivante da finanziamento, postergato.
– Revocatoria ex art. 166 con periodo ampliato: anche nella versione di due anni non copre un atto di quasi cinque anni prima. Resta quindi l’art. 290.
– Limite dell’art. 170: se applicato all’art. 290, il termine di cinque anni dal compimento dell’atto scadrebbe il 9 giugno 2025, a poco più di due mesi dall’apertura.
Esito. Il curatore ha interesse a notificare l’atto introduttivo prima del 9 giugno 2025, anche se ritiene che l’art. 170 non sia applicabile, per non esporre l’azione a un’eccezione di decadenza. Delta, per difendersi, deve dimostrare di non aver conosciuto il pregiudizio: per esempio con una perizia contemporanea all’atto che attestava un valore in linea con il prezzo, oppure con la prova di vantaggi compensativi concreti ricevuti da Gamma (commesse, forniture a prezzi agevolati) quantificati e documentati.
Esempio di calcolo n. 2: datio in solutum di un immobile alla controllante
Dati. Il 17 ottobre 2023 la società Epsilon S.p.A. estingue un debito scaduto di 312.640 € verso la controllante Zeta S.p.A. trasferendole un immobile stimato 468.900 €. L’istanza di liquidazione giudiziale di Epsilon è depositata il 22 maggio 2025.
Sviluppo.
– Tempo trascorso dall’atto al deposito: 19 mesi e 5 giorni.
– Revocatoria ex art. 166, comma 1, lett. b), regime ordinario: periodo di un anno, quindi atto fuori periodo.
– Revocatoria con periodo ampliato dall’art. 290, comma 3: due anni secondo la lettura corrente, quindi atto dentro il periodo. L’estinzione di un debito con un immobile è un mezzo anormale di pagamento: la prova contraria spetta a Zeta, che deve dimostrare di non aver conosciuto lo stato di insolvenza.
– Azione dell’art. 290, comma 1: atto nella finestra di cinque anni; spostamento di risorse pari almeno alla differenza tra valore dell’immobile e debito estinto, cioè 156.260 €, oltre all’alterazione della par condicio per l’intero importo soddisfatto.
Esito. Il curatore può proporre in via principale la revocatoria del terzo comma (che travolge l’intero atto solutorio) e in via subordinata l’azione del primo comma. Zeta, se soccombente, restituisce l’immobile e si insinua al passivo per il credito di 312.640 €, con le regole di postergazione applicabili ai crediti infragruppo da finanziamento se il credito ha quella natura.
Casi particolari
Società beneficiaria a sua volta in liquidazione giudiziale
Prima del Codice, le Sezioni Unite avevano escluso che una revocatoria, ordinaria o fallimentare, potesse essere proposta contro un fallimento, perché la sentenza di accoglimento ha natura costitutiva e si scontrerebbe con la cristallizzazione del passivo. Nei gruppi questo significava che, se anche la consorella beneficiaria falliva, l’azione non era più esperibile. Secondo il commento Brocardi all’art. 290, la nuova disciplina dei gruppi, applicabile sia con procedura unitaria sia con procedure separate, è pensata proprio per superare questo ostacolo nei rapporti infragruppo. Va precisato che la questione dell’estensione di questo superamento non risulta ancora decisa dalla Cassazione nel regime del Codice.
Garanzie rilasciate per debiti di altre società del gruppo
Il caso più frequente è la fideiussione o l’ipoteca concessa dalla società poi insolvente a garanzia del debito bancario della consorella. Sul piano della gratuità, la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare guarda alla causa concreta: la garanzia è gratuita se il garante non ne trae alcun vantaggio patrimoniale, anche indiretto; l’appartenenza al gruppo può escludere la gratuità solo se il vantaggio è concreto e non meramente potenziale, e la prova spetta a chi ne beneficia. Nella logica dell’art. 290 la garanzia infragruppo è un tipico strumento di spostamento di risorse; l’elenco degli atti presunti dannosi è oggetto di un approfondimento dedicato.
Atti compiuti durante una composizione negoziata o in esecuzione di un piano
Gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato, di un accordo di ristrutturazione omologato o di un concordato sono, entro i limiti dell’art. 166, comma 3, CCII, esenti da revocatoria. Nella composizione negoziata della crisi, gli atti autorizzati dal tribunale e quelli coerenti con l’andamento delle trattative godono di protezioni specifiche rispetto alle azioni revocatorie. Il coordinamento di queste esenzioni con l’azione infragruppo dell’art. 290 non è espressamente regolato e va valutato atto per atto: per questo, quando un gruppo entra in composizione negoziata, le operazioni infragruppo vanno documentate con particolare cura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, esamina le operazioni infragruppo già nella fase delle trattative, quando è ancora possibile documentarne la giustificazione economica.
Cash pooling e conti di corrispondenza
Nei sistemi di tesoreria accentrata le singole rimesse non sono, in sé, atti isolati: rileva il saldo netto del rapporto nel periodo. La difesa della beneficiaria tende a ricondurre i movimenti a un unico rapporto con reciproche prestazioni; il curatore tende a isolare le rimesse che hanno ridotto l’esposizione della consorella. In termini operativi, l’analisi contabile dei flussi è decisiva.
Operazioni a valori di mercato
Un contratto infragruppo concluso a condizioni di mercato, con corrispettivo effettivamente pagato, in linea di principio non sposta risorse. La difesa della beneficiaria passa allora per la prova documentale della congruità: perizie contemporanee, confronto con operazioni analoghe con terzi, regolare pagamento del prezzo. Va precisato che la congruità del prezzo non chiude sempre la questione: se il pagamento è avvenuto per compensazione con un credito infragruppo che in sede concorsuale sarebbe stato postergato, il pregiudizio può derivare dalla modalità di estinzione e non dal valore.
Fusioni, scissioni e conferimenti
Le operazioni straordinarie infragruppo seguono regole proprie del diritto societario, con termini di opposizione dei creditori e limiti alla dichiarazione di invalidità una volta eseguite le iscrizioni. Il rapporto tra queste regole e l’azione dell’art. 290 non è espressamente disciplinato: la valutazione va condotta caso per caso, distinguendo l’operazione in sé dagli atti collegati (per esempio, assegnazioni di beni o accolli di debiti a favore della società beneficiaria).
Persone fisiche e soci
L’art. 290 riguarda le imprese del gruppo. Gli atti a favore di soci persone fisiche o di amministratori seguono le azioni ordinarie (revocatoria ordinaria e revocatoria concorsuale) e, se ricorrono i presupposti, le azioni di responsabilità. Quando il socio è anche garante personale dei debiti del gruppo, la sua posizione può intrecciarsi con una procedura da sovraindebitamento.
Domande frequenti
Il curatore può chiedere la restituzione di un finanziamento che abbiamo rimborsato alla consorella quattro anni fa?
Sì, se l’istanza di liquidazione è stata depositata entro cinque anni dal rimborso e il curatore dimostra che l’operazione ha spostato risorse alla consorella con danno per i creditori. Il rimborso di un finanziamento infragruppo è un’operazione tipicamente esaminata, anche perché quei crediti, in sede concorsuale, sono soggetti a postergazione. La società che ha incassato deve poi provare di non aver conosciuto il pregiudizio. Va però verificata con attenzione la questione dei limiti temporali dell’art. 170 CCII.
Basta dire che l’operazione era nell’interesse del gruppo?
No. L’interesse di gruppo rileva come vantaggio compensativo solo se concreto, documentato e quantificabile. Affermazioni generiche, o vantaggi soltanto sperati, non bastano a escludere il pregiudizio. La giurisprudenza formatasi sulle garanzie infragruppo chiede la prova di un vantaggio effettivo per la società che ha dato, e la pone a carico di chi ha ricevuto.
Un singolo creditore può agire con l’art. 290?
No. L’azione è attribuita al curatore della liquidazione giudiziale. Prima dell’apertura, il creditore può valutare una revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.; dopo l’apertura, le azioni dirette a ricostituire il patrimonio sono gestite dalla procedura, e il creditore può sollecitare il curatore e partecipare tramite gli organi della procedura.
Che differenza c’è con la revocatoria fallimentare?
La revocatoria concorsuale dell’art. 166 CCII guarda a periodi brevi (un anno o sei mesi, ampliati per le società del gruppo dal terzo comma dell’art. 290) e alla conoscenza dello stato di insolvenza. L’azione del primo comma dell’art. 290 copre cinque anni e guarda alla conoscenza del carattere pregiudizievole dell’atto, con prova a carico della beneficiaria. Sono strumenti cumulabili.
Se la società beneficiaria è anch’essa insolvente, l’azione ha senso?
Sì, se le due società hanno masse distinte. La reintegrazione sposta valore da una massa all’altra secondo le regole del concorso. Il tema è delicato perché, sotto la legge fallimentare, le Sezioni Unite escludevano revocatorie contro un fallimento; la disciplina dei gruppi nel Codice è letta come superamento di quel limite nei rapporti infragruppo, ma manca ancora una conferma di legittimità.
Un atto di cinque anni e due mesi prima dell’istanza è definitivamente al sicuro?
Dall’art. 290, comma 1, sì: l’atto è fuori finestra. Non lo è necessariamente da altre azioni. Restano da verificare la revocatoria ordinaria (se non prescritta o se la prescrizione è stata interrotta) e l’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c., che ha presupposti e termini propri. È un caso limite in cui la data esatta dell’atto, e non quella della sua registrazione contabile, diventa decisiva.
Chi deve dimostrare che il prezzo era giusto?
Lo spostamento di risorse e il pregiudizio devono essere provati dal curatore, normalmente con una perizia sul valore del bene o della prestazione alla data dell’atto. La società beneficiaria, però, ha tutto l’interesse a produrre una propria valutazione contemporanea all’operazione, perché la stessa documentazione le servirà anche per dimostrare di non aver conosciuto il carattere pregiudizievole dell’atto. Una valutazione redatta dopo l’apertura della liquidazione ha un peso probatorio minore.
L’azione infragruppo si applica anche nella liquidazione controllata?
L’art. 290 è collocato tra le norme sulla liquidazione giudiziale dei gruppi di imprese. La liquidazione controllata del sovraindebitato segue regole proprie: il liquidatore può esercitare le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, ma l’estensione del regime speciale dell’art. 290 a questa procedura non risulta prevista e va esclusa salvo diverse indicazioni giurisprudenziali.
Il quadro giurisprudenziale
Va precisato in apertura che, nelle fonti consultate in questa sessione, non risultano ancora pronunce di legittimità che applichino espressamente l’art. 290 CCII. Le decisioni che seguono sono state rese sulla legge fallimentare e vengono richiamate perché ne derivano i principi che il curatore e la beneficiaria utilizzano oggi nell’azione infragruppo: gratuità e vantaggio di gruppo, prova presuntiva della conoscenza, rapporto tra revocatoria e procedura concorsuale.
Gratuità, causa concreta e vantaggio di gruppo
Cass., Sez. Un., 18 marzo 2010, n. 6538. Le Sezioni Unite hanno stabilito che la gratuità o l’onerosità di un atto, ai fini della revocatoria fallimentare, va accertata guardando alla causa concreta e non allo schema astratto. Il pagamento di un debito altrui è gratuito quando chi paga non ne ricava alcun vantaggio, nemmeno indiretto. Nel gruppo, l’interesse economico della società può escludere la gratuità anche senza un corrispettivo immediato, ma il vantaggio deve essere concreto e non solo potenziale, e va dimostrato da chi lo invoca. Rilevanza: è il riferimento principale per la prova dei vantaggi compensativi che la beneficiaria opporrà al curatore.
Cass. n. 4770/2007 (richiamata dalle Sezioni Unite n. 6538/2010). La fideiussione rilasciata per un debito altrui si presume gratuita; spetta al creditore beneficiario provare il vantaggio ricavato dal garante. Rilevanza: è la base del ragionamento sulle garanzie infragruppo, tipico strumento di spostamento di risorse.
Cass. n. 6739/2008 (richiamata dalle Sezioni Unite n. 6538/2010). Il pagamento eseguito dal terzo ha una causa autonoma, gratuita o onerosa a seconda dell’interesse di chi paga; la pronuncia valorizza l’interesse economico di gruppo. Rilevanza: conferma che il giudizio sul pregiudizio infragruppo richiede di guardare all’intera operazione.
Revocatoria e procedura concorsuale del convenuto
Cass., Sez. Un., n. 30416/2018, decisa il 25 settembre 2018 e depositata il 23 novembre 2018. Le Sezioni Unite hanno affermato che la sentenza di accoglimento della revocatoria, ordinaria o fallimentare, ha natura costitutiva; per effetto della cristallizzazione del passivo non è quindi ammissibile un’azione revocatoria contro un fallimento. Rilevanza: è l’ostacolo che la disciplina dei gruppi del Codice è chiamata a superare nei rapporti tra società dello stesso gruppo sottoposte a procedura.
Cass., Sez. Un., 17 dicembre 2008, n. 29421. Esprimeva l’orientamento tradizionale, secondo cui il giudizio revocatorio poteva proseguire contro il convenuto fallito, con subentro del curatore nella posizione del creditore. Rilevanza: orientamento superato nel 2018, utile per comprendere l’evoluzione del problema.
Cass., 12 maggio 2011, n. 10486 e Cass., 8 marzo 2012, n. 3672. Sono richiamate come espressione dell’orientamento che negava la proponibilità della revocatoria contro una procedura concorsuale, poi accolto dalle Sezioni Unite. Rilevanza: completano il quadro dell’inammissibilità sotto la legge fallimentare.
Prova presuntiva della conoscenza
Cass. n. 23650/2021. La Corte ha ritenuto che un numero elevato di articoli di stampa, anche online, dedicati alle difficoltà di un gruppo di società, pubblicati in un arco di alcuni mesi, possa fondare la presunzione di conoscenza delle condizioni del debitore, e ha censurato i giudici di merito per non averne valutato le caratteristiche. Rilevanza: nei gruppi la notorietà della crisi è spesso pubblica; l’argomento è utile al curatore soprattutto nella revocatoria del terzo comma, dove la prova della conoscenza può tornare a suo carico per gli atti normali.
Cass. n. 2916/2016. La prova presuntiva della conoscenza dello stato di insolvenza richiede indizi gravi, precisi e concordanti, tali da far ritenere che il terzo non potesse non percepire i sintomi della crisi. Rilevanza: è il metro che la beneficiaria usa per contestare presunzioni deboli quando l’onere è del curatore.
Cass. n. 3299/2017 e Cass. n. 11546/2019. Hanno ammesso che la diffusione di notizie di stampa sul dissesto possa fondare la presunzione di conoscenza, perché la lettura dei giornali è un fatto normalmente diffuso anche tra gli operatori economici. Rilevanza: completano la linea giurisprudenziale sulla prova indiziaria della conoscenza, che nei gruppi si combina con le informazioni interne.
Sintesi del quadro
| Tema | Pronuncia | Indicazione utile per l’art. 290 |
|---|---|---|
| Vantaggio di gruppo | Cass. SU 6538/2010 | Deve essere concreto e provato da chi lo invoca |
| Garanzie per debito altrui | Cass. 4770/2007 | Presunzione di gratuità |
| Pagamento del terzo | Cass. 6739/2008 | Causa da valutare sull’interesse del solvens |
| Revocatoria contro procedura | Cass. SU 30416/2018 | Limite superato dalla disciplina dei gruppi, secondo i commenti |
| Orientamento precedente | Cass. SU 29421/2008; Cass. 10486/2011; Cass. 3672/2012 | Evoluzione del problema |
| Prova della conoscenza | Cass. 23650/2021; 2916/2016; 3299/2017; 11546/2019 | Criteri per le presunzioni |
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio interviene sia dalla parte di chi deve difendersi da un’azione infragruppo, sia nella fase precedente, quando il gruppo è in crisi e le operazioni vanno messe in sicurezza.
- Ricostruiamo la mappa dei rapporti infragruppo degli ultimi cinque anni: contratti, finanziamenti, garanzie, conti di corrispondenza, cash pooling, con datazione puntuale di ogni atto.
- Calcoliamo la finestra temporale a partire dal deposito dell’istanza di liquidazione giudiziale e verifichiamo se l’atto rientra nell’art. 290, nei periodi ampliati del terzo comma o in nessuno dei due.
- Verifichiamo l’appartenenza al gruppo al momento dell’atto, esaminando partecipazioni, patti parasociali, consolidato e indici di direzione e coordinamento.
- Costruiamo la prova dei vantaggi compensativi con lo staff di commercialisti: quantificazione dei benefici ricevuti dalla società che ha dato, documenti contemporanei all’operazione, perizie.
- Prepariamo la prova della mancata conoscenza del pregiudizio, raccogliendo verbali, corrispondenza, attestazioni e flussi informativi dell’epoca.
- Eccepiamo la decadenza e la prescrizione quando i termini dell’art. 170 CCII o dell’art. 2903 c.c. lo consentono, e verifichiamo l’autorizzazione del giudice delegato all’azione.
- Analizziamo la natura dei crediti infragruppo per valutare postergazione e insinuazione al passivo dopo un’eventuale restituzione.
- Esaminiamo le operazioni infragruppo nella composizione negoziata, prima che diventino oggetto di contestazione, e documentiamo la loro coerenza con le trattative.
- Impugniamo le decisioni sfavorevoli fino alla Corte di Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dal primo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Nel tema dell’azione infragruppo pesano in particolare due di queste competenze. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato lavora nella fase in cui le operazioni tra società del gruppo si possono ancora spiegare, rinegoziare o documentare: un trasferimento di risorse ben motivato oggi è una difesa più solida domani. Come cassazionista, garantisce la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa impostazione, dalla prima memoria al ricorso di legittimità, in un contenzioso dove le questioni aperte (applicabilità dell’art. 170, prova dei vantaggi compensativi, revocatorie tra procedure) sono destinate ad arrivare alla Suprema Corte.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: la parte contabile (flussi, valutazioni, saldi di tesoreria) e quella giuridica (presupposti, termini, onere della prova) vengono costruite in parallelo, perché nell’art. 290 la causa si vince o si perde sui numeri tanto quanto sul diritto.
Chiusura
In sintesi: l’art. 290 CCII consente al curatore di aggredire gli atti infragruppo dei cinque anni anteriori all’istanza di liquidazione giudiziale che abbiano spostato risorse con danno per i creditori, ponendo sulla società beneficiaria la prova di non aver conosciuto il pregiudizio. Accanto a questa azione restano la revocatoria concorsuale con periodi ampliati, la revocatoria ordinaria e la responsabilità da direzione e coordinamento. I vantaggi compensativi, se concreti e documentati, sono la principale linea di difesa. I limiti temporali per agire restano il punto più incerto.
Lo Studio Monardo tratta questa materia perché si colloca all’incrocio tra crisi d’impresa e tutela del patrimonio: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura che nella composizione negoziata esamina proprio la sostenibilità delle operazioni tra società del gruppo, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenze che entrano in gioco quando la crisi del gruppo si estende a soci e garanti persone fisiche.
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