Quale Percentuale Minima Va Garantita Ai Chirografari Nel Concordato Liquidatorio?

Nel concordato preventivo liquidatorio la legge fissa due asticelle, non una: almeno il 20% dell’ammontare complessivo dei crediti chirografari (e dei privilegiati degradati per incapienza) e un apporto di risorse esterne che migliori di almeno il 10% il loro soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale. È l’art. 84, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Fin qui la regola. Il punto, però, è un altro: quella soglia non viene controllata una volta sola. Viene pesata prima del deposito, verificata all’ammissione, misurata dai creditori al voto, contestata all’omologazione e, soprattutto, torna a pesare anni dopo, quando i beni sono stati venduti e si scopre se il 20% era una previsione seria o una cifra scritta per superare il filtro.

Questa guida ricostruisce quel percorso in ordine cronologico, tappa per tappa. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. La sequenza che segue è questa: la diagnosi nei mesi che precedono la domanda; il giorno del deposito; la finestra della domanda con riserva; il decreto di ammissione; la relazione del commissario e il voto; il giudizio di omologazione; l’esecuzione liquidatoria; l’anno in cui ogni creditore può chiedere la risoluzione. Per ogni tappa indichiamo cosa accade alla soglia del 20%, quali termini si attivano e quali scelte restano aperte all’imprenditore.

Perché ne scrive lo Studio Monardo? Perché il calcolo della soglia del 20% e del margine del 10% rispetto alla liquidazione giudiziale è esattamente il terreno su cui lavora un Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: nella composizione negoziata l’esperto deve confrontare ogni giorno le soluzioni disponibili con l’alternativa liquidatoria e valutare se un concordato sia realisticamente percorribile. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: per le imprese sotto soglia, la versione “minore” del concordato liquidatorio passa proprio dall’Organismo di composizione della crisi, con regole sulla finanza esterna che riprendono quelle dell’art. 84.

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La mappa temporale: dove si gioca la soglia del 20%

La soglia minima non è un numero da inserire nel ricorso e poi dimenticare. È un vincolo che attraversa l’intera procedura e che, a ogni passaggio, viene osservato da un soggetto diverso: prima dall’attestatore, poi dal tribunale, poi dal commissario giudiziale, poi dai creditori, poi di nuovo dal tribunale in sede di omologazione, infine dal liquidatore e da ogni singolo creditore durante l’esecuzione.

La tabella che segue fissa le tappe e i termini. Ciascuna riga corrisponde a una sezione di dettaglio di questa guida.

Tappa Momento Norma principale Cosa succede alla soglia del 20%
1 Da 6 a 3 mesi prima del deposito Artt. 2, 3, 12 ss. CCII Si verifica se il 20% è raggiungibile e da dove arriva la finanza esterna
2 Giorno 0: deposito Artt. 40, 44, 84, 87 CCII La proposta “assicura” la percentuale; si fissa la base di calcolo
3 Giorni 1-60 (prorogabili di altri 60) Art. 44 CCII Si costruisce il piano, si cristallizza l’apporto dei terzi
4 Decreto di ammissione Art. 47 CCII Il tribunale controlla ammissibilità e non manifesta inattitudine del piano
5 Relazione del commissario e voto Artt. 105, 107, 109 CCII I creditori misurano la percentuale offerta contro la liquidazione
6 Udienza di omologazione Artt. 48, 112, 113 CCII Opposizioni, convenienza, verifica finale della soglia
7 Esecuzione liquidatoria Artt. 114, 118 CCII Il 20% si confronta con i realizzi effettivi
8 Fino a 1 anno dopo l’ultimo adempimento Art. 119 CCII Inadempimento “non di scarsa importanza” e risoluzione

Due avvertenze prima di partire. La prima riguarda il calendario: per l’art. 9 CCII la sospensione feriale dei termini non si applica, salvo diversa previsione, ai procedimenti disciplinati dal codice; chi è abituato al contenzioso ordinario, dove i termini restano sospesi dal 1° al 31 agosto, deve abbandonare quel riflesso. La seconda riguarda la disciplina vigente: il quadro è quello del Codice come modificato dal D.Lgs. 83/2022, dal correttivo D.Lgs. 136/2024 e dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, che ha tra l’altro esteso la transazione fiscale ai tributi locali. Il comma 4 dell’art. 84, quello che contiene la soglia del 20%, non è stato toccato dal correttivo del 2024, che ha inciso su altri commi dello stesso articolo.

Tappa 1 — Da sei a tre mesi prima del deposito: il conto che nessuno vuole fare

Cosa succede

Siamo prima di qualunque atto formale. L’impresa ha già smesso di produrre margini, i fornitori chiedono il pagamento anticipato, la banca ha revocato gli affidamenti. Gli amministratori sanno che la continuità non è più sostenibile e pensano al concordato con liquidazione del patrimonio: vendere tutto in modo ordinato, sotto il controllo del tribunale, evitando la liquidazione giudiziale e le sue conseguenze.

È in questa fase che si decide quasi tutto. Il concordato liquidatorio, a differenza di quello in continuità, ha un prezzo d’ingresso: la legge non si accontenta che i creditori stiano “meglio” che nella liquidazione giudiziale; pretende un livello minimo assoluto (il 20%) e un contributo esterno al patrimonio dell’imprenditore. Chi arriva al deposito senza aver fatto questo conto rischia di bruciare la domanda e, con essa, la protezione del patrimonio.

La norma

L’art. 84, comma 4, CCII, nella formulazione introdotta dal D.Lgs. 83/2022, prevede che nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta contempli un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, e che assicuri a questi stessi creditori il soddisfacimento in misura non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Il testo originario del 2019 agganciava invece l’incremento del 10% all’attivo disponibile alla data della domanda; è un dettaglio che conviene tenere presente quando si leggono commenti e provvedimenti anteriori al 2022.

Lo stesso comma aggiunge due regole decisive:

  • le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettato il requisito del 20%;
  • si considerano esterne anche le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, quando il piano ne prevede la diretta destinazione ai creditori concorsuali.

Prima del Codice, l’art. 160, comma 4, della legge fallimentare (introdotto dal D.L. 83/2015) già imponeva al concordato non in continuità di assicurare il pagamento di almeno il 20% dei crediti chirografari. Il Codice ha mantenuto la percentuale, ma ha allargato la base (inclusi i privilegiati degradati) e ha aggiunto l’obbligo di finanza esterna.

I termini che si attivano

In questa fase non ci sono ancora termini processuali. Ci sono però termini sostanziali: l’obbligo degli amministratori di adottare misure idonee a rilevare tempestivamente la crisi (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.) e gli indicatori dell’art. 3, comma 4, CCII (debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni oltre la metà del monte salari mensile, debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni superiori ai debiti non scaduti, esposizioni bancarie scadute da più di sessanta giorni oltre certe soglie). Ogni settimana che passa, l’attivo si deteriora e la base del 20% si sposta in senso sfavorevole.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra in cui tutte le strade sono ancora aperte. L’imprenditore può:

  1. ricostruire il passivo chirografario reale, inclusi i privilegiati che, per incapienza dei beni su cui grava la prelazione, finiranno degradati al chirografo;
  2. stimare con prudenza cosa realizzerebbe una liquidazione giudiziale (valore di realizzo dei beni, costi di procedura, tempi);
  3. individuare chi può apportare risorse esterne: soci, terzi interessati all’acquisto di asset, garanti, società del gruppo;
  4. valutare l’accesso alla composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), che consente di trattare con i creditori con l’assistenza di un esperto e, se le trattative falliscono, apre la porta al concordato semplificato dell’art. 25-sexies, che non ha la soglia del 20%.

L’errore tipico di questa fase

Contare come “esterne” risorse che esterne non sono. Il caso più frequente è il finanziamento soci con obbligo di restituzione non postergato: non è finanza esterna nel senso dell’art. 84, perché il socio rientrerebbe tra i creditori. Altro errore: calcolare il 20% sui soli chirografari “nativi”, dimenticando i privilegiati degradati, che spesso valgono quanto o più della massa chirografaria di partenza.

Quanto dura realmente

Una diagnosi seria richiede di regola dalle quattro alle otto settimane: tempo per una situazione patrimoniale aggiornata, per le perizie sui beni principali e per una prima stima dell’alternativa liquidatoria. Se l’impresa attraversa prima la composizione negoziata, l’incarico dell’esperto dura di regola 180 giorni, prorogabili.

Il test preliminare in quattro passaggi

Prima di parlare di ricorso, conviene sottoporre l’impresa a un test che ricalca la sequenza logica dell’art. 84, comma 4. È lo stesso ragionamento che il tribunale, il commissario e i creditori ripeteranno nei mesi successivi: farlo prima consente di sapere in anticipo dove la proposta è debole.

Primo passaggio: quanto vale la liquidazione giudiziale. Si stima il realizzo dell’attivo in una vendita forzata, si sottraggono i costi della procedura (compensi degli organi determinati per legge, spese di custodia, perizie, pubblicità delle vendite), si pagano i prededucibili e i privilegiati secondo il loro grado. Il residuo, diviso per la massa dei chirografari e dei degradati, dà la percentuale dell’alternativa. Vanno considerate anche le azioni che solo il curatore potrebbe esercitare: revocatorie, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, azioni contro i soci per finanziamenti rimborsati in violazione dell’art. 2467 c.c. Ignorarle gonfia artificialmente il vantaggio del concordato.

Secondo passaggio: quanto vale la liquidazione concordataria con le sole risorse interne. La vendita ordinata, con tempi meno compressi e costi minori, dà di solito un realizzo superiore. Anche qui si sottraggono i costi (compensi del commissario e del liquidatore stabiliti per legge, spese di procedura) e si pagano prededucibili e privilegiati. Il residuo dà la percentuale “interna”.

Terzo passaggio: quanto manca. La differenza tra il 20% della base di calcolo e la percentuale interna indica l’importo minimo di finanza esterna. A questo si affianca il test del 10%: le risorse esterne devono incrementare il soddisfacimento dei chirografari e dei degradati di almeno il 10% rispetto all’alternativa. Il vincolo da rispettare è il più alto dei due.

Quarto passaggio: chi paga e con quale certezza. Individuato l’importo, bisogna individuare il soggetto che lo apporta e la forma giuridica dell’apporto. Una cifra senza un impegno vincolante non supera il controllo dell’attestatore, né quello del tribunale.

Passaggio Domanda Dato che ne esce
1 Cosa riceverebbero i chirografari in liquidazione giudiziale? Percentuale dell’alternativa
2 Cosa riceverebbero con la vendita concordataria, senza apporti? Percentuale interna
3 Quanto manca per il 20% e per il +10%? Fabbisogno minimo di finanza esterna
4 Chi apporta le risorse, in che forma, entro quando? Impegno vincolante da allegare al piano

Chi può apportare risorse esterne, e in che forma

L’art. 84, comma 4, non elenca i soggetti che possono apportare finanza esterna, ma chiarisce un punto fondamentale sui soci: le loro risorse sono “esterne” se apportate senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, e se il piano ne prevede la diretta destinazione ai creditori concorsuali. Nella prassi le fonti più frequenti sono queste.

  • Il socio o i soci: versamenti a fondo perduto, rinunce a crediti già esistenti (che riducono il passivo e quindi la base di calcolo, ma non costituiscono di per sé risorse esterne aggiuntive), finanziamenti postergati.
  • Il terzo acquirente: un soggetto interessato a uno o più beni che offre un prezzo superiore al valore di liquidazione, o che si impegna a versare un importo aggiuntivo destinato ai creditori. Occorre però che l’importo sia effettivamente “esterno” e non sia semplicemente il prezzo del bene, che resta attivo del debitore.
  • Il garante: un soggetto che garantisce il raggiungimento della percentuale, con fideiussione o altra garanzia. La sua posizione rileva anche alla tappa 8, perché partecipa al giudizio di risoluzione.
  • L’assuntore: un terzo che si accolla gli obblighi concordatari. Se l’accollo è liberatorio per il debitore, la risoluzione non si applica nei confronti di quest’ultimo.
  • Le società del gruppo: con le cautele imposte dalla disciplina dei gruppi e dalla necessità di evitare che l’apporto sia in realtà la restituzione di risorse già distratte.

La forma conta quanto l’importo. Un impegno irrevocabile, condizionato solo all’omologazione, con versamento su un conto vincolato o garanzia bancaria a prima richiesta, vale molto più di una lettera d’intenti. L’attestatore dovrà spiegare perché ritiene l’apporto certo, e il commissario verificherà la solidità del soggetto che lo promette.

I segnali che il 20% non è raggiungibile

Il test preliminare a volte dà una risposta negativa. Riconoscerla presto è un vantaggio, non una sconfitta: consente di scegliere un’altra strada finché è ancora possibile. I segnali tipici sono questi.

  1. La percentuale interna è sotto il 10% e nessuno dei soci dispone di patrimonio libero sufficiente a coprire la differenza.
  2. I privilegiati degradati superano la massa chirografaria originaria: ogni ribasso nella stima dei beni gravati fa salire la soglia più di quanto faccia salire le risorse.
  3. L’attivo è composto in prevalenza da crediti commerciali di difficile esazione o da contenziosi attivi dall’esito incerto.
  4. Ci sono istanze di liquidazione giudiziale già pendenti e il tempo per costruire l’apporto esterno è minimo.
  5. Il passivo non è ricostruibile con precisione, per carenze contabili che l’attestatore non potrà superare.

In presenza di questi segnali, la prima domanda non è “come arrivo al 20%?”, ma “quale strumento è compatibile con i miei numeri?”. La risposta può essere la continuità indiretta, se c’è un ramo d’azienda che un terzo vuole rilevare; la composizione negoziata, con l’eventuale sbocco del concordato semplificato; per le imprese sotto soglia, il concordato minore o la liquidazione controllata con l’Organismo di composizione della crisi.

Tappa 2 — Giorno 0: il deposito e la parola “assicura”

Cosa succede

Siamo al giorno del deposito. Il ricorso viene depositato presso il tribunale competente, con le forme del procedimento unitario dell’art. 40 CCII. L’imprenditore può presentare subito proposta e piano completi oppure, come accade nella maggior parte dei casi, una domanda “con riserva” (art. 44 CCII), riservandosi di depositare la proposta, il piano e la documentazione entro un termine fissato dal tribunale.

Dal punto di vista della soglia, il giorno 0 è il momento in cui si fissa la fotografia del passivo: i crediti chirografari e quelli degradati da cui calcolare il 20% sono quelli anteriori alla domanda. Con la pubblicazione nel registro delle imprese scattano le misure protettive richieste, che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio.

La norma

Le regole sono tre:

  • art. 40 CCII: forma e contenuto del ricorso; pubblicazione nel registro delle imprese;
  • art. 44 CCII: domanda con riserva e fissazione del termine per il deposito di proposta e piano;
  • art. 84, comma 4, CCII: la proposta “assicura” il soddisfacimento in misura non inferiore al 20%.

Su quella parola, “assicura”, la giurisprudenza si è divisa già sotto la legge fallimentare. Un primo orientamento ha letto la soglia come una vera e propria obbligazione del proponente: il Trib. Milano, 7 aprile 2016, e il Trib. Palermo, 25 maggio 2016, ne hanno tratto la conseguenza che il debitore si impegna a pagare almeno quella percentuale, con possibile risoluzione se non la paga. Un secondo orientamento, espresso tra gli altri dal Trib. Firenze, 8 gennaio 2016, ha invece ritenuto sufficiente una proposta che renda fondatamente prevedibile il pagamento del 20%, senza trasformarlo in una promessa garantita. La differenza non è accademica: decide che cosa accadrà alla tappa 8.

I termini che si attivano

Dalla pubblicazione del ricorso decorrono gli effetti protettivi. Con la domanda con riserva, il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito di proposta, piano e attestazione, prorogabile su istanza del debitore, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni. Questo termine è perentorio nei suoi effetti: se scade senza deposito, la domanda è dichiarata inammissibile.

Dal deposito, inoltre, gli atti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII): una regola che pesa molto sul concordato liquidatorio, perché la tentazione di “anticipare” qualche vendita per fare cassa è forte.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può scegliere la formulazione della proposta, ed è una scelta che vincola per tutto il resto della procedura. Può proporre una percentuale fissa (ad esempio il 23,4%), un intervallo, oppure una percentuale minima garantita accompagnata dall’indicazione di quella prevedibile. Può prevedere classi di creditori (facoltative nel liquidatorio, salvo i casi di formazione obbligatoria dell’art. 85 CCII), purché la media complessiva rispetti il 20%. Può decidere se il terzo che apporta le risorse si accolli gli obblighi e se ci sia un garante.

L’errore tipico di questa fase

Indicare il 20% “secco”, senza alcun margine. Una proposta che offre esattamente la soglia minima non lascia spazio a scostamenti nei realizzi, nelle spese di procedura, nell’emersione di crediti non censiti. Il passivo, nei concordati, tende a crescere dopo il deposito: crediti contestati, interessi, penali, insinuazioni tardive. Una percentuale costruita al limite si trasforma facilmente in una percentuale non raggiunta.

Quanto dura realmente

Il deposito in sé è un atto di un giorno. La sua preparazione, se non è stata fatta alla tappa 1, richiede settimane. Con la domanda con riserva il calendario si allunga fino a quattro mesi prima che il tribunale abbia sul tavolo un piano completo.

Il calcolo della base: chi entra nel 20% e chi resta fuori

Il giorno del deposito fissa anche un’altra cosa, spesso sottovalutata: il denominatore della percentuale. Il 20% non si calcola su “tutti i debiti”, ma sull’ammontare complessivo di due categorie precise. Sbagliare il perimetro significa sbagliare la soglia, e una soglia sbagliata è un vizio di ammissibilità.

I chirografari originari. Sono i creditori senza alcuna causa di prelazione: fornitori, professionisti non privilegiati, banche per i finanziamenti non garantiti, clienti per restituzioni, creditori per risarcimento. Entrano nella base per l’intero importo del credito alla data della domanda, compresi gli interessi maturati fino a quel momento.

I privilegiati degradati per incapienza. L’art. 84, comma 5, CCII consente di non pagare integralmente i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, secondo la stima di un professionista indipendente. La parte del credito che eccede quel valore viene trattata come chirografaria. Questa quota entra nella base di calcolo del 20%: è una scelta del legislatore del Codice, che ha superato il dubbio esistente sotto la legge fallimentare. Ne deriva una conseguenza pratica: più la stima dei beni gravati è prudente, più cresce la quota degradata e più sale l’importo necessario per raggiungere la soglia.

I crediti tributari e contributivi. Le imposte e i contributi privilegiati seguono la regola dei privilegiati; quelli chirografari, o degradati, entrano nella base. Per il loro trattamento il debitore può attivare la transazione fiscale e contributiva dell’art. 88 CCII, che il correttivo dell’agosto 2026 ha esteso anche ai tributi locali. L’adesione o il diniego dell’amministrazione pesano sul voto, ma non spostano la soglia: anche il credito erariale degradato va soddisfatto, nella media della massa, almeno al 20%.

I crediti postergati. Per i finanziamenti dei soci soggetti a postergazione (art. 2467 c.c.) il punto è discusso. Essendo collocati dopo i chirografari, nella prassi prevalente vengono esclusi dalla base del 20% e trattati in coda, spesso senza alcuna soddisfazione. È una delle valutazioni che l’attestatore deve esplicitare.

I crediti contestati, condizionali o in contenzioso. Non possono essere ignorati. La proposta deve prevedere accantonamenti e il calcolo della soglia deve tenere conto dello scenario in cui quei crediti vengano accertati. Una soglia rispettata solo escludendo un credito contestato rilevante è una soglia fragile.

I crediti prededucibili e le spese di procedura. Non entrano nella base: sono pagati prima. Ma riducono le risorse disponibili, e quindi incidono sul numeratore. Compensi del commissario e del liquidatore stabiliti per legge, spese di pubblicità delle vendite, costi delle perizie: tutto va stimato prima di scrivere la percentuale.

Categoria Nella base del 20%? Effetto pratico
Chirografari originari Sì, per intero Determinano il nucleo della soglia
Privilegiati degradati (quota incapiente) Sì Una stima prudente dei beni fa salire la soglia
Tributi e contributi chirografari o degradati Sì Possibile transazione fiscale ex art. 88
Postergati (art. 2467 c.c.) Di regola no, punto discusso Da motivare nell’attestazione
Contestati o condizionali Sì, con accantonamento Vanno considerati nello scenario prudente
Prededucibili e spese di procedura No Riducono le risorse distribuibili

Media della massa o percentuale per ciascun creditore?

Una seconda questione nasce quando la proposta suddivide i creditori in classi. La soglia va rispettata sull’ammontare complessivo dei chirografari e dei degradati: lo dice il testo dell’art. 84, comma 4, e lo aveva già affermato, per la legge fallimentare, il Trib. Milano, 7 aprile 2016. È quindi possibile, in astratto, offrire a una classe il 26% e a un’altra il 15%, purché la media ponderata non scenda sotto il 20%.

Il limite è duplice. In primo luogo, ogni creditore deve ricevere un’utilità economicamente apprezzabile: la “classe a zero” contrasta con la causa concreta del concordato delineata da Cass. Sez. Un. n. 1521/2013. In secondo luogo, la differenziazione tra classi deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione per quanto riguarda il patrimonio del debitore; la deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. riguarda solo le risorse esterne, e solo “purché sia rispettato il requisito del 20 per cento”.

Qui si apre il dubbio interpretativo più delicato: la condizione del rispetto del 20% va riferita alla massa nel suo insieme o a ciascun creditore? La lettura letterale del comma 4 (“del loro ammontare complessivo”) orienta verso la massa; una lettura più prudente suggerisce di non usare la deroga per portare singoli chirografari sensibilmente al di sotto della soglia. In fase di costruzione del piano la strada meno esposta a contestazioni è quella di garantire a tutte le classi chirografarie una percentuale vicina al 20% e di usare la libertà distributiva solo sulla parte di finanza esterna che eccede quanto necessario per raggiungere la soglia.

Il 10% in più: percentuale o punti percentuali?

Ultimo nodo di calcolo. L’apporto esterno deve incrementare “di almeno il 10 per cento” il soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale. La lettura più diffusa intende un incremento relativo: se la liquidazione giudiziale darebbe ai chirografari 263.640 €, le risorse esterne devono valere almeno 26.364 €. Una lettura più rigorosa, che ragiona in punti percentuali, porterebbe a risultati molto più onerosi. In sede di piano conviene verificare entrambi i parametri e, se possibile, superarli tutti e due: un margine che regge a entrambe le letture toglie un argomento all’opposizione.

Tappa 3 — Dal giorno 1 al giorno 60 (o 120): costruire l’apporto esterno

Cosa succede

Il calendario ora corre. L’impresa è protetta, ma il termine fissato dal tribunale scorre ogni giorno. In questa finestra si costruiscono i tre documenti decisivi: la proposta, il piano (art. 87 CCII) e la relazione del professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

Per la soglia del 20%, questa è la fase in cui la finanza esterna deve diventare concreta. Una lettera d’intenti del socio non basta. Servono impegni irrevocabili, eventualmente garantiti, con importi e tempi di versamento determinati. Nella stessa finestra il tribunale, nel decreto che concede il termine, nomina di regola un commissario giudiziale e può fissare obblighi informativi periodici.

La norma

L’art. 87 CCII elenca il contenuto del piano: tra gli altri elementi, la descrizione delle cause della crisi, le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti, il valore di liquidazione del patrimonio alla data della domanda, le fonti delle risorse esterne. Il comma 3 dello stesso articolo richiede l’attestazione del professionista indipendente.

Il confronto con la liquidazione giudiziale è il cuore del calcolo del 10%. Un’indicazione utile sul rigore con cui va determinato il valore di liquidazione arriva da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960 pubblicata il 9 luglio 2026: in un concordato in continuità indiretta, la Corte ha affermato che il tribunale verifica l’ammissibilità secondo criteri di legalità sostanziale, anche con riferimento al modo in cui è determinato il valore di liquidazione, e che non è corretto sostituire un’offerta vincolante di un terzo, validata da una procedura competitiva, con una stima più bassa costruita sulla vendita atomistica dei beni. La pronuncia riguarda la continuità e non il comma 4 dell’art. 84, ma il principio di metodo vale anche per il liquidatorio: il parametro della liquidazione giudiziale deve essere un numero realistico, non un numero di comodo.

I termini che si attivano

Il termine per il deposito di proposta e piano è il più importante della fase: da trenta a sessanta giorni, più l’eventuale proroga fino a sessanta giorni. Se l’impresa ha chiesto misure protettive, la loro durata complessiva incontra i limiti degli artt. 54 e 55 CCII, e il tribunale può revocarle se il debitore non mostra progressi o se gli obblighi informativi sono violati.

Cosa può fare il debitore ora

È l’ultima finestra per modificare la struttura economica della proposta senza rischiare un giudizio di inammissibilità. In questa fase il debitore può:

  • negoziare con i soci l’apporto di risorse senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione;
  • cercare un assuntore o un acquirente che offra un prezzo superiore al valore di liquidazione, così da aumentare l’attivo;
  • valutare con il commissario e con i principali creditori la convenienza di una suddivisione in classi;
  • chiedere la proroga del termine, motivandola puntualmente.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, interviene proprio qui: nel confronto tecnico tra la percentuale offerta e il valore della liquidazione giudiziale, che è la stessa operazione richiesta all’esperto nella composizione negoziata.

L’errore tipico di questa fase

Distribuire le risorse esterne in modo da favorire alcuni creditori senza aver prima messo in sicurezza la soglia. La deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. è ammessa “purché sia rispettato il requisito del 20%”: un piano che riserva la finanza esterna a una classe di fornitori strategici, lasciando la massa chirografaria complessiva sotto la soglia, non supera il controllo. Il tema è delicato anche perché, per la Cassazione, nella continuità il surplus generato dall’attività rientra nella garanzia patrimoniale e non può essere distribuito liberamente (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22474 dell’8 agosto 2024, resa sulla legge fallimentare). Nel liquidatorio, la libertà distributiva riguarda solo ciò che è realmente esterno al patrimonio.

Quanto dura realmente

Nella prassi, la grande maggioranza delle domande con riserva utilizza l’intero termine e molte chiedono la proroga. Il deposito completo arriva spesso tra il secondo e il quarto mese dal ricorso.

Tappa 4 — Il decreto di ammissione: il primo controllo sul 20%

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Proposta, piano e attestazione sono depositati. Il tribunale esamina il fascicolo e decide se aprire la procedura di concordato. Il decreto di ammissione nomina il giudice delegato e conferma o nomina il commissario giudiziale, stabilisce le date di inizio e fine delle operazioni di voto, fissa il termine per la comunicazione ai creditori e ordina il deposito della somma necessaria per le spese di procedura.

Se il controllo non è superato, il tribunale dichiara inammissibile la proposta e, su istanza dei soggetti legittimati, può aprire la liquidazione giudiziale.

La norma

L’art. 47 CCII affida al tribunale, nel concordato liquidatorio, la verifica dell’ammissibilità della proposta e della fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati. La soglia del 20% e l’apporto esterno del 10% sono requisiti di ammissibilità: se la proposta non li prevede, il tribunale non ha margini.

Il confine del controllo giudiziale è stato tracciato già sotto la legge fallimentare. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1521 del 23 gennaio 2013 ha distinto la fattibilità giuridica, sempre sindacabile dal giudice, da quella economica, rimessa in linea di principio ai creditori, salvo la manifesta inettitudine del piano a realizzare la causa concreta del concordato: il superamento della crisi con una soddisfazione, anche modesta e parziale, dei creditori in tempi ragionevoli. Lo stesso solco è stato seguito da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2320 del 5 febbraio 2016 e da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8804 del 4 maggio 2016, entrambe sulla legge fallimentare, che hanno ribadito il controllo di legittimità del tribunale senza sconfinamenti nel merito della convenienza economica.

Tradotto nella soglia del 20%: il tribunale non si limita a leggere la cifra scritta nella proposta. Verifica che l’attestatore abbia dato conto in modo plausibile della sua raggiungibilità; se il numero è palesemente irrealistico, la proposta è inammissibile per manifesta inattitudine del piano.

I termini che si attivano

Contro il decreto che dichiara inammissibile la proposta si apre il rimedio del reclamo previsto dall’art. 47, comma 5, CCII. Contro il decreto di ammissione non c’è impugnazione immediata: le contestazioni dei creditori si spostano all’omologazione. Dal decreto di ammissione decorre il calendario del voto, che il tribunale fissa nel provvedimento.

Cosa può fare il debitore ora

Se il tribunale chiede chiarimenti o integrazioni, la risposta va data nei termini assegnati e con dati, non con argomenti. Il debitore può integrare il piano, rafforzare le garanzie dell’apporto esterno, produrre nuove perizie. Se la proposta viene dichiarata inammissibile, valuta il reclamo o, in alternativa, una nuova strada (accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, composizione negoziata se ancora percorribile).

Una precisazione utile arriva da Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025: l’omologazione presuppone l’approvazione dei creditori, sicché se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impedendo il voto, la corte d’appello che accoglie il reclamo non può omologare direttamente il concordato. La procedura deve tornare al punto in cui si era fermata.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il decreto di ammissione come un “via libera” sulla percentuale. Non lo è. L’ammissione verifica solo che il piano non sia manifestamente inidoneo. Il commissario, nella sua relazione, può arrivare a conclusioni diverse dall’attestatore, e il tribunale tornerà sulla fattibilità in sede di omologazione.

Quanto dura realmente

Dal deposito completo al decreto di ammissione passano di regola da poche settimane a due o tre mesi, a seconda del carico del tribunale e delle eventuali richieste di integrazione.

Tappa 5 — La relazione del commissario e il voto: i creditori fanno i conti

Cosa succede

Da questo momento in poi la soglia del 20% smette di essere un tema solo tra debitore e tribunale. Diventa il dato che i creditori useranno per decidere. Il commissario giudiziale verifica l’elenco dei creditori, accerta la consistenza dell’attivo, controlla le scritture contabili e redige la relazione sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte e sulle garanzie offerte. È il primo documento indipendente che dice ai creditori se quella percentuale è credibile.

Segue il voto, che si svolge con modalità telematiche nel periodo fissato dal decreto di ammissione.

La norma

L’art. 105 CCII disciplina la relazione del commissario, che va depositata almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto. L’art. 107 CCII regola le operazioni di voto e la facoltà dei creditori di contestare i crediti concorrenti. L’art. 109 CCII fissa le maggioranze: nel concordato liquidatorio la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, serve anche la maggioranza nel maggior numero di classi.

Qui la soglia del 20% e l’incremento del 10% giocano in modo diverso. Il 20% è un pavimento legale: i creditori non possono approvare una proposta che non lo rispetti. Il 10% rispetto alla liquidazione giudiziale è invece anche un’informazione economica: misura quanto conviene votare sì.

I termini che si attivano

Il periodo di voto è fissato dal tribunale e non è prorogabile a discrezione dei creditori. Chi vuole contestare i crediti altrui, o la propria collocazione, deve farlo prima e durante le operazioni di voto, secondo le modalità indicate nel decreto. Il debitore può modificare la proposta fino a un termine anteriore all’inizio del voto, e i creditori che rappresentano almeno il 10% dei crediti possono presentare proposte concorrenti entro i termini dell’art. 90 CCII (nel liquidatorio con i limiti propri di quell’istituto).

Cosa può fare il debitore ora

Leggere la relazione del commissario appena depositata e reagire. Se il commissario ridimensiona l’attivo o rileva crediti non censiti, la percentuale prevista scende. Il debitore può, entro i termini, migliorare la proposta: aumentare l’apporto esterno, ottenere una garanzia bancaria, coinvolgere un terzo assuntore. Dopo l’inizio del voto, le modifiche diventano molto più difficili.

L’errore tipico di questa fase

Sottovalutare l’effetto dei privilegiati degradati sul voto. I creditori privilegiati che, per incapienza, sono trattati come chirografari per la parte non soddisfatta votano per quella parte. Una banca con un’ipoteca su un capannone sopravvalutato può trovarsi, dopo la stima del commissario, con una quota chirografaria rilevante e un peso decisivo nel voto. E la stessa quota entra nella base di calcolo del 20%, che cresce.

Quanto dura realmente

Tra decreto di ammissione e chiusura del voto passano di regola dai tre ai cinque mesi. L’udienza di omologazione viene fissata dopo l’esito del voto.

Tappa 6 — L’udienza di omologazione: il secondo controllo, con i creditori in aula

Cosa succede

Siamo alla resa dei conti processuale. Se la proposta ha raggiunto le maggioranze, il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio per l’omologazione. I creditori dissenzienti e ogni interessato possono proporre opposizione. Il commissario deposita il proprio parere motivato. Il tribunale decide con sentenza.

Per la soglia del 20%, l’omologazione è il secondo e ultimo filtro giudiziale preventivo. Dopo, la percentuale si misurerà solo con i fatti.

La norma

L’art. 48 CCII regola il procedimento di omologazione: le opposizioni devono essere proposte con memoria depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza, il commissario deposita il parere almeno cinque giorni prima.

L’art. 112 CCII stabilisce le condizioni. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi e la parità di trattamento all’interno di ciascuna classe; nei concordati diversi dalla continuità, verifica la fattibilità del piano intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi. Il comma 5 riguarda proprio il concordato liquidatorio: se un creditore di una classe dissenziente o, in mancanza di classi, creditori dissenzienti che rappresentano il 20% dei crediti ammessi al voto contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare se ritiene che il credito possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il meccanismo del cram down trasversale tra classi, previsto dal comma 2 per la continuità e interpretato in senso ampio da Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026 (omologazione possibile anche senza la maggioranza delle classi, se ricorrono le condizioni alternative della lettera d), non è lo strumento del liquidatorio. Nel liquidatorio la soglia del 20% non è superabile da nessuna maggioranza e da nessun meccanismo di omologazione forzosa.

L’art. 113 CCII impone infine che il giudizio di omologazione si definisca entro dodici mesi dalla presentazione del ricorso.

Va ricordato che il rispetto delle regole distributive è rilevabile anche d’ufficio. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025, in tema di concordato minore, ha affermato che il richiamo dell’art. 74, comma 4, CCII alle regole del concordato preventivo (artt. 84 e 112) comporta che la violazione dell’ordine delle cause di prelazione renda la proposta inammissibile, con rilievo officioso del giudice anche prima dell’omologazione.

I termini che si attivano

Dieci giorni prima dell’udienza: termine per le opposizioni. Trenta giorni dalla notificazione della sentenza: termine per il reclamo alla corte d’appello (art. 51 CCII). Il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello segue i termini dello stesso art. 51.

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può depositare memorie per rispondere alle opposizioni, produrre aggiornamenti sui realizzi già ottenuti, documentare il versamento delle risorse esterne in un conto vincolato. Se l’opposizione contesta la convenienza, la difesa si gioca sul confronto numerico con la liquidazione giudiziale: costi di procedura, tempi di realizzo, azioni di responsabilità e revocatorie esperibili solo in liquidazione giudiziale, effetti sulla massa passiva.

L’errore tipico di questa fase

Trascurare le azioni che solo il curatore della liquidazione giudiziale potrebbe esercitare. Un creditore opponente esperto le metterà sul tavolo: revocatorie fallimentari, azioni di responsabilità verso amministratori e sindaci. Se il loro valore potenziale è significativo, il confronto con l’alternativa cambia e il margine del 10% può evaporare.

Quanto dura realmente

Dall’udienza alla sentenza passano di regola poche settimane. Se c’è reclamo, il giudizio d’appello può richiedere da quattro a otto mesi; un eventuale ricorso per cassazione allunga ulteriormente i tempi, senza però sospendere automaticamente l’esecuzione del concordato omologato.

Tappa 7 — L’esecuzione: quando il 20% incontra i prezzi di vendita

Cosa succede

La sentenza di omologazione è stata pronunciata. Sono passati, in media, tra i dieci e i quattordici mesi dal deposito del ricorso. Il concordato entra nella fase esecutiva: i beni vanno venduti, i crediti vanno incassati, le risorse esterne vanno versate, i creditori vanno pagati secondo l’ordine e le percentuali della proposta.

È qui che la soglia del 20% smette di essere una previsione e diventa un risultato. Il valore di un immobile messo all’asta, la riscossione dei crediti commerciali, l’esito di un contenzioso attivo: ogni scostamento si riflette sulla percentuale finale.

La norma

Quando il piano prevede la cessione dei beni, l’art. 114 CCII impone al tribunale di nominare nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di creditori, stabilendo le modalità della liquidazione. Le vendite si svolgono con procedure competitive e con forme di pubblicità adeguate. Il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento (art. 118 CCII) e riferisce al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori.

Se la proposta prevede una percentuale “assicurata” del 20%, la questione è stabilire se quella percentuale sia un risultato dovuto o un obiettivo ragionevolmente prevedibile. Come visto alla tappa 2, la giurisprudenza di merito formatasi sull’art. 160 della legge fallimentare si è divisa (Trib. Milano, 7 aprile 2016, e Trib. Palermo, 25 maggio 2016, da una parte; Trib. Firenze, 8 gennaio 2016, dall’altra). Il Codice ha mantenuto il verbo “assicura”, e la lettura prevalente lo intende come un impegno serio, il cui mancato raggiungimento in misura significativa espone il concordato alla risoluzione.

I termini che si attivano

I termini di questa fase sono quelli del piano: date di versamento delle risorse esterne, scadenze dei riparti, durata prevista della liquidazione. Il termine dell’ultimo adempimento previsto dal concordato è la data da cui decorre l’anno per chiedere la risoluzione: va individuato con precisione già nella proposta, perché fissa il perimetro temporale del rischio.

Cosa può fare il debitore ora

Monitorare i realizzi in tempo reale e reagire prima che lo scostamento diventi irrecuperabile. Se le vendite procedono sotto le stime, il debitore e i soci possono valutare un’integrazione dell’apporto esterno; se emergono nuovi crediti, occorre verificarne la fondatezza e, se del caso, contestarli. Ogni intervento correttivo va concordato con il commissario e, ove necessario, autorizzato.

L’errore tipico di questa fase

Considerare l’omologazione come il traguardo. Molti imprenditori, una volta ottenuta la sentenza, si disinteressano della liquidazione affidata al liquidatore giudiziale. Ma la risoluzione per inadempimento colpisce il debitore, non il liquidatore, e riapre la porta alla liquidazione giudiziale. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022 (resa sulla legge fallimentare), hanno chiarito che l’inadempimento del concordato omologato riporta in primo piano l’insolvenza e i rimedi dei creditori, fino alla dichiarazione di fallimento anche in presenza delle condizioni previste dall’ordinamento.

Quanto dura realmente

La fase esecutiva di un concordato liquidatorio dura di regola dai due ai cinque anni, con forte variabilità in funzione della composizione dell’attivo: un patrimonio immobiliare richiede più tempo di un magazzino o di crediti commerciali.

Tappa 8 — L’anno della risoluzione: l’ultima verifica della soglia

Cosa succede

Sono passati anni dalla domanda. I riparti sono stati eseguiti, o dovevano esserlo. I creditori chirografari hanno ricevuto una certa percentuale: se è inferiore al 20% promesso, o significativamente inferiore alla percentuale proposta, ciascuno di loro può chiedere al tribunale di risolvere il concordato.

La norma

L’art. 119 CCII attribuisce a ciascun creditore e al commissario giudiziale, quest’ultimo su istanza di uno o più creditori, la legittimazione a chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento. Due elementi meritano attenzione:

  • la risoluzione non è pronunciata se l’inadempimento ha scarsa importanza: uno scostamento minimo dalla percentuale proposta potrebbe non bastare; il mancato raggiungimento della soglia legale del 20%, specie se rilevante, difficilmente sarà considerato di scarsa importanza;
  • il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato.

Le disposizioni sulla risoluzione non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore. Se c’è un garante, partecipa al procedimento. Il procedimento segue gli artt. 40 e 41 CCII e la liquidazione giudiziale si apre, di regola, solo dopo la risoluzione, salvo che lo stato di insolvenza dipenda da debiti sorti successivamente al deposito della domanda di concordato.

I termini che si attivano

Un anno dall’ultimo adempimento previsto: termine di decadenza per la domanda di risoluzione. Facciamo un esempio di calcolo. Se il piano fissa l’ultimo riparto al 30 giugno 2029, il ricorso di risoluzione deve essere depositato entro il 30 giugno 2030. La sospensione feriale non incide sul calcolo (art. 9 CCII).

Cosa può fare il debitore ora

Il debitore può difendersi dimostrando che l’inadempimento è di scarsa importanza, che il termine annuale è decorso o che gli obblighi sono stati assunti da un terzo con effetto liberatorio. Può anche documentare l’integrale versamento delle risorse esterne promesse: se il mancato raggiungimento della soglia dipende da eventi di mercato che il piano aveva indicato come rischio, la valutazione sulla gravità dell’inadempimento può cambiare, soprattutto per chi segue l’orientamento che vede nel 20% un onere di proposta fondata e non un’obbligazione di risultato.

L’errore tipico di questa fase

Confondere il termine annuale per la risoluzione con un termine “di sicurezza” per il debitore. Durante quell’anno i creditori possono anche agire individualmente per l’adempimento delle obbligazioni concordatarie. E, scaduto il termine senza risoluzione, il concordato resta vincolante: i creditori anteriori conservano solo il diritto alla percentuale concordataria.

Quanto dura realmente

Un giudizio di risoluzione richiede di regola dai sei ai dodici mesi in primo grado. Gli effetti di una risoluzione su un’impresa ormai liquidata sono pesanti: si apre la liquidazione giudiziale, con il curatore che potrà riprendere azioni revocatorie e di responsabilità.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili, non casi reali. Partono dalla stessa impresa e dallo stesso passivo, ma da due calendari diversi.

I dati comuni

Una S.r.l. di distribuzione all’ingrosso presenta, a gennaio 2026:

Voce Importo
Crediti chirografari 1.847.320 €
Privilegiati degradati per incapienza (stima) 412.655 €
Base di calcolo della soglia 2.259.975 €
Soglia del 20% 451.995 €
Crediti privilegiati capienti 761.540 €

Alternativa della liquidazione giudiziale: realizzo dell’attivo stimato 1.193.410 €, costi di procedura 168.230 €, pagamento dei privilegiati 761.540 €. Ai chirografari e ai degradati resterebbero 263.640 €, pari all’11,67%.

Calendario A — L’impresa che agisce alle finestre giuste

  • 12 gennaio 2026: avvio della diagnosi; perizie su magazzino e immobile strumentale.
  • Fine febbraio 2026: la vendita ordinata, con costi minori, porterebbe un realizzo di 1.248.760 € e costi di 121.480 €. Dopo i privilegiati, resterebbero 365.740 €, cioè il 16,18%. Mancano 86.255 € per arrivare al 20%.
  • Verifica del 10%: l’apporto esterno deve incrementare di almeno il 10% il soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale; su 263.640 € il 10% vale 26.364 €. Il vincolo più stringente, quindi, è il 20%.
  • 3 marzo 2026: deposito della domanda con riserva; il tribunale concede sessanta giorni.
  • 28 aprile 2026: deposito di proposta e piano. Il socio di maggioranza apporta 104.300 € senza obbligo di restituzione, con versamento su un conto vincolato. Risorse per i chirografari: 470.040 €, pari al 20,80%.
  • 9 giugno 2026: decreto di ammissione; voto fissato dal 21 settembre al 5 ottobre 2026.
  • Entro il 7 agosto 2026: deposito della relazione del commissario, quarantacinque giorni prima dell’inizio del voto. Il termine cade in agosto e non si sospende.
  • 5 ottobre 2026: approvazione a maggioranza dei crediti.
  • 26 novembre 2026: udienza di omologazione; opposizioni da depositare entro il 16 novembre 2026. Il termine dei dodici mesi dell’art. 113 scade il 3 marzo 2027.

Calendario B — L’impresa che lascia correre

  • Gennaio-giugno 2026: nessuna iniziativa. Il magazzino perde valore, maturano interessi e penali, due fornitori ottengono decreti ingiuntivi.
  • 28 luglio 2026: un creditore deposita istanza di liquidazione giudiziale; l’impresa reagisce con una domanda con riserva. Il tribunale concede trenta giorni, con scadenza il 27 agosto 2026.
  • L’errore di calendario: gli amministratori ritengono che agosto sia sospeso e programmano il deposito per fine settembre. Ma la sospensione feriale non si applica (art. 9 CCII).
  • I numeri nel frattempo: la base di calcolo è salita a 2.391.800 € e la soglia del 20% vale ora 478.360 €. Le risorse interne disponibili per i chirografari sono scese a 298.410 €. Servirebbero 179.950 € di finanza esterna, ma il socio può apportarne ancora 104.300 €. Totale: 402.710 €, pari al 16,84%.
  • Esito: anche se il piano fosse depositato in tempo, la proposta non rispetterebbe la soglia del 20%. La domanda viene dichiarata inammissibile e, sull’istanza pendente, si apre la liquidazione giudiziale.

Il confronto

Indicatore Calendario A Calendario B
Data del ricorso 3 marzo 2026 28 luglio 2026
Base di calcolo 2.259.975 € 2.391.800 €
Soglia del 20% 451.995 € 478.360 €
Risorse interne per i chirografari 365.740 € 298.410 €
Apporto esterno 104.300 € 104.300 €
Percentuale offerta 20,80% 16,84%
Esito Ammissione, voto, omologazione Inammissibilità, liquidazione giudiziale

Lo stesso apporto esterno, la stessa impresa: la differenza la fanno cinque mesi di calendario.

Una variante sulla fase esecutiva

Riprendiamo il calendario A. Omologazione a dicembre 2026, ultimo riparto previsto al 30 giugno 2029. Nel 2028 l’immobile strumentale viene aggiudicato a un prezzo inferiore del 18% rispetto alla stima. Le risorse per i chirografari scendono da 470.040 € a 404.530 €, pari al 17,90%. Un creditore deposita il ricorso di risoluzione il 14 maggio 2030, entro l’anno dall’ultimo adempimento. Il tribunale dovrà valutare se lo scostamento, che porta la percentuale sotto la soglia legale, sia di non scarsa importanza; la difesa del debitore si concentrerà sulla regolarità delle vendite competitive, sull’integrale versamento dell’apporto esterno e sulla natura dell’impegno assunto nella proposta.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si sceglie un’altra strada

Il concordato liquidatorio non è l’unico percorso. La soglia del 20% è una sua caratteristica specifica: altri strumenti, con tempi e regole diversi, non la prevedono. Ecco come cambia il calendario.

Binario 1 — La composizione negoziata e il concordato semplificato

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII), nata dal D.L. 118/2021, si apre con un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale e la nomina di un esperto. Le trattative durano di regola 180 giorni, prorogabili. Se si concludono senza un accordo e l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può depositare entro sessanta giorni una proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII).

Il concordato semplificato non prevede né la soglia del 20% né l’apporto minimo di risorse esterne, e non prevede il voto dei creditori. Il tribunale omologa se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura a ciascuno un’utilità. Il prezzo d’ingresso è la composizione negoziata: un percorso che va iniziato quando l’impresa è ancora in condizione di trattare.

Binario 2 — Il concordato in continuità, anche indiretta

Se l’azienda, o un suo ramo, può proseguire, anche tramite cessione o affitto a un terzo, si entra nella continuità indiretta. La soglia del 20% non si applica; si applicano invece le regole distributive dell’art. 84, comma 6, e il controllo di cui parla Cass. n. 22960/2026 sul valore di liquidazione. Sotto la legge fallimentare la giurisprudenza discuteva del concordato “misto”, escludendo la soglia solo se la continuità fosse prevalente (Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016); il Codice vigente ha abbandonato il criterio della prevalenza e qualifica in continuità il concordato in cui l’attività prosegue, direttamente o indirettamente.

Binario 3 — Gli accordi di ristrutturazione

L’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiede l’adesione di creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, con integrale pagamento dei non aderenti nei termini di legge. Nessuna soglia minima per gli aderenti, ma un calendario stringente per gli estranei.

Binario 4 — Il concordato minore liquidatorio

Per le imprese sotto soglia, gli imprenditori agricoli e le start-up innovative, il riferimento è il concordato minore, gestito con l’Organismo di composizione della crisi. L’art. 74 CCII ammette il concordato minore liquidatorio solo quando è previsto l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori. Non c’è la soglia rigida del 20%, ma le regole distributive del concordato preventivo valgono anche qui, come ricorda Cass. n. 28574/2025.

Strumento Soglia minima chirografari Finanza esterna obbligatoria Voto Tempi indicativi fino all’omologazione
Concordato liquidatorio 20% Sì (+10% vs liquidazione giudiziale) Sì 10-14 mesi
Concordato semplificato No No No 60 giorni dopo la negoziata + omologazione
Concordato in continuità No No Sì, per classi 10-14 mesi
Accordo di ristrutturazione No (per aderenti) No No (adesioni) Variabile
Concordato minore liquidatorio No Sì (aumento apprezzabile) Sì Variabile, tramite OCC

Le 5 finestre critiche

  1. La diagnosi prima del deposito. È il momento in cui si scopre se il 20% è raggiungibile e da dove arriveranno le risorse esterne; dopo, ogni correzione costa di più.
  2. La scadenza del termine della domanda con riserva. Trenta-sessanta giorni, più l’eventuale proroga: se scade senza deposito, la domanda è inammissibile e le protezioni cadono. Agosto non sospende nulla.
  3. La lettura della relazione del commissario. È l’ultima occasione utile per migliorare la proposta prima del voto, se il commissario ridimensiona l’attivo o rileva crediti non censiti.
  4. I dieci giorni prima dell’udienza di omologazione. Termine per le opposizioni dei creditori; il debitore deve essere pronto a rispondere sui numeri dell’alternativa liquidatoria.
  5. L’anno dopo l’ultimo adempimento. È il periodo in cui ogni creditore può chiedere la risoluzione se la percentuale non è stata raggiunta in misura non trascurabile.

Le domande sul tempo

Ho depositato una domanda con riserva a fine luglio: posso contare sulla pausa di agosto?

No. L’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinati dal codice, salvo diversa previsione. Il termine fissato dal tribunale corre anche dal 1° al 31 agosto.

Se dopo l’ammissione il passivo cresce e la percentuale scende sotto il 20%, posso ancora salvare la proposta?

Sì, se si interviene prima dell’inizio del voto: il debitore può modificare la proposta, ad esempio aumentando l’apporto esterno. Dopo il voto le modifiche sostanziali diventano difficili e la questione si sposta all’omologazione.

Quanto tempo hanno i creditori per opporsi all’omologazione?

L’opposizione va depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata dal tribunale. Il commissario deposita il proprio parere almeno cinque giorni prima.

Per quanto tempo dopo l’omologazione resto esposto alla risoluzione?

Fino a un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. Se il terzo ha assunto gli obblighi con liberazione immediata del debitore, la risoluzione non si applica.

Quanto dura in tutto un concordato liquidatorio?

Indicativamente: dalla domanda all’omologazione da dieci a quattordici mesi (con il limite dei dodici mesi dell’art. 113 per il giudizio), poi da due a cinque anni di esecuzione, più l’anno utile per la risoluzione.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta nel calcolo della soglia minima. Dove la pronuncia riguarda la legge fallimentare o un istituto diverso dal concordato liquidatorio, lo segnaliamo espressamente.

Tappe 1 e 2 — La natura della soglia e il perimetro di calcolo

Trib. Milano, 7 aprile 2016 (legge fallimentare, art. 160, comma 4).
Principio: la soglia del 20% è un’obbligazione assunta dal proponente e, in presenza di classi, va verificata sull’ammontare complessivo dei chirografari e non classe per classe.
Rilevanza: è il precedente di riferimento per chi legge il verbo “assicura” dell’art. 84, comma 4, CCII come impegno di risultato, con le conseguenze che ne derivano in sede di risoluzione.

Trib. Palermo, 25 maggio 2016 (legge fallimentare).
Principio: aderisce alla tesi della natura obbligatoria della soglia minima.
Rilevanza: rafforza l’orientamento secondo cui il mancato raggiungimento del 20% può integrare un inadempimento rilevante.

Trib. Firenze, 8 gennaio 2016 (legge fallimentare).
Principio: la soglia impone di formulare una proposta che renda fondatamente prevedibile il pagamento del 20%, senza trasformarlo in una garanzia di risultato.
Rilevanza: è la tesi a cui il debitore può richiamarsi quando lo scostamento dipende da eventi di mercato indicati nel piano come rischio.

Tappa 3 — Il valore di liquidazione e la distribuzione delle risorse

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960, pubblicata il 9 luglio 2026 (concordato in continuità indiretta, CCII).
Principio: il tribunale verifica l’ammissibilità secondo legalità sostanziale anche sul metodo di determinazione del valore di liquidazione; un’offerta vincolante di un terzo, validata da procedura competitiva, non può essere sostituita da una stima inferiore basata sulla vendita atomistica.
Rilevanza: il confronto con la liquidazione giudiziale, base dell’incremento del 10% nel liquidatorio, deve fondarsi su valori realistici e verificabili.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 22474 dell’8 agosto 2024 (legge fallimentare, continuità).
Principio: il surplus generato dalla prosecuzione dell’attività aumenta il valore del patrimonio del debitore, rientra nella garanzia generica dell’art. 2740 c.c. e non può essere distribuito alterando l’ordine delle prelazioni.
Rilevanza: per contrasto, chiarisce che nel liquidatorio la libertà distributiva in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. riguarda solo le risorse davvero esterne.

Tappa 4 — Il controllo del tribunale all’ammissione

Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 1521 del 23 gennaio 2013 (legge fallimentare).
Principio: il giudice controlla sempre la fattibilità giuridica e, quanto a quella economica, può intervenire quando il piano è manifestamente inidoneo a realizzare la causa concreta del concordato, cioè il superamento della crisi con una soddisfazione, anche modesta, di tutti i creditori in tempi ragionevoli.
Rilevanza: è la radice del controllo sulla “non manifesta inattitudine” del piano dell’art. 47 CCII e dell’esclusione delle classi senza alcuna utilità.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2320 del 5 febbraio 2016 (legge fallimentare).
Principio: il tribunale esercita un controllo di legittimità e di fattibilità giuridica, senza sostituirsi ai creditori nella valutazione economica.
Rilevanza: delimita il terreno su cui il tribunale può sindacare la raggiungibilità del 20%.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8804 del 4 maggio 2016 (legge fallimentare).
Principio: ribadisce che il sindacato giudiziale sulla proposta resta confinato alla legittimità e alla fattibilità giuridica, salvo la manifesta inettitudine del piano.
Rilevanza: conferma la linea seguita dai tribunali quando valutano attestazioni che arrivano alla soglia con margini minimi.

Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025 (CCII).
Principio: l’omologazione presuppone l’approvazione dei creditori; se la proposta è stata dichiarata inammissibile e il voto non si è svolto, la corte d’appello non può omologare direttamente.
Rilevanza: un’inammissibilità per mancato rispetto della soglia, anche se poi superata in sede di reclamo, comporta il ritorno alla fase del voto, con un allungamento sensibile del calendario.

Tappa 6 — L’omologazione e le regole distributive

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025 (concordato minore, CCII).
Principio: il richiamo dell’art. 74, comma 4, CCII agli artt. 84 e 112 rende applicabili al concordato minore le regole di trattamento dei creditori del concordato preventivo; la loro violazione determina l’inammissibilità, rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione.
Rilevanza: conferma che le regole distributive dell’art. 84 sono presidiate dal giudice anche senza opposizione dei creditori, e collega il tema al concordato minore liquidatorio gestito con l’OCC.

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026 (concordato in continuità, CCII).
Principio: nel cram down della continuità, l’espressione “in mancanza” dell’art. 112, comma 2, lett. d) si riferisce alla mancata approvazione a maggioranza delle classi; il tribunale può omologare se almeno una classe che sarebbe soddisfatta applicando le prelazioni anche sul valore eccedente ha votato a favore.
Rilevanza: segna la differenza con il liquidatorio, dove la soglia del 20% non è superabile da alcun meccanismo di omologazione forzosa.

Tappe 7 e 8 — Esecuzione, inadempimento e risoluzione

Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 4696 del 14 febbraio 2022 (legge fallimentare).
Principio: l’omologazione rende improcedibili le istanze di fallimento pendenti; se però il concordato non viene adempiuto, l’insolvenza può riemergere e i creditori recuperano i loro rimedi, fino alla richiesta di fallimento.
Rilevanza: spiega perché il mancato raggiungimento della percentuale promessa non è un problema solo dei creditori, ma riapre per il debitore lo scenario della liquidazione giudiziale, che nel Codice passa di regola dalla risoluzione dell’art. 119.

Trib. Alessandria, 18 gennaio 2016 (legge fallimentare, concordato misto).
Principio: l’esclusione della soglia del 20% nei concordati con componente di continuità opera solo se la continuità è prevalente.
Rilevanza: è un riferimento storico utile per comprendere perché, con il Codice che ha superato il criterio della prevalenza, la scelta tra liquidatorio e continuità indiretta incide oggi direttamente sull’applicabilità della soglia.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei ancora prima del deposito, lavoriamo sulla diagnosi; se sei dentro il termine della domanda con riserva, lavoriamo sul piano; se il concordato è già omologato, lavoriamo sull’esecuzione o sulla difesa dalla risoluzione. Ecco gli strumenti concreti.

  1. Ricostruiamo la base di calcolo del 20%: censiamo chirografari, privilegiati degradati, crediti tributari e contributivi, contestati e postergati, e verifichiamo che il denominatore indicato nel piano sia completo.
  2. Confrontiamo la proposta con la liquidazione giudiziale: con i commercialisti dello staff stimiamo realizzi, costi di procedura e azioni recuperatorie dell’alternativa, per misurare l’incremento del 10% con entrambe le letture interpretative.
  3. Strutturiamo l’apporto esterno: redigiamo gli impegni irrevocabili dei soci e dei terzi, le clausole di postergazione, i vincoli sui conti di destinazione, così che le risorse siano qualificabili come esterne ai sensi dell’art. 84, comma 4.
  4. Calendarizziamo la domanda con riserva: calcoliamo il termine concesso dal tribunale tenendo conto che agosto non sospende nulla, e prepariamo per tempo l’eventuale istanza motivata di proroga.
  5. Verifichiamo la distribuzione tra classi: controlliamo che la media complessiva rispetti la soglia, che nessuna classe resti senza utilità e che la deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c. riguardi solo la finanza esterna.
  6. Analizziamo la relazione del commissario appena depositata: individuiamo gli scostamenti sull’attivo e sul passivo e, se la percentuale scende, predisponiamo le modifiche della proposta prima dell’inizio del voto.
  7. Gestiamo il giudizio di omologazione: depositiamo memorie in risposta alle opposizioni, documentiamo la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale e, se necessario, proponiamo o resistiamo al reclamo davanti alla corte d’appello.
  8. Monitoriamo l’esecuzione: confrontiamo i realizzi effettivi con quelli del piano e segnaliamo per tempo gli scostamenti che possono avvicinare la percentuale sotto la soglia.
  9. Difendiamo nel giudizio di risoluzione: verifichiamo il rispetto del termine annuale, la gravità dell’inadempimento e l’eventuale effetto liberatorio dell’accollo del terzo.
  10. Valutiamo i binari alternativi: composizione negoziata e concordato semplificato, continuità indiretta, accordi di ristrutturazione o, per le imprese sotto soglia, concordato minore con l’OCC.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: il lavoro dell’esperto nella composizione negoziata consiste proprio nel misurare le soluzioni possibili rispetto all’alternativa liquidatoria, che è lo stesso parametro su cui si costruisce l’incremento del 10% e si verifica la tenuta della soglia del 20%. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC permettono di seguire, con la stessa metodologia, il concordato minore liquidatorio delle imprese sotto soglia.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi costruisce il piano è anche chi lo difende all’omologazione, nel reclamo e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, senza passaggi di consegne che disperdono informazioni. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano sullo stesso fascicolo: i numeri della soglia e le regole che la governano vengono verificati insieme.

Chiusura

La soglia del 20% sembra un numero da inserire in una proposta. In realtà è un vincolo che accompagna l’impresa per anni: dalla diagnosi al deposito, dal decreto di ammissione al voto, dall’omologazione all’ultimo riparto, fino all’anno in cui ogni creditore può chiedere la risoluzione. Chi la calcola tardi la trova più alta; chi la calcola male la vede crollare alla prima stima del commissario. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, e la più sprecata.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché il confronto tra la proposta concordataria e la liquidazione giudiziale è il cuore del lavoro dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo; e perché la sua attività di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC copre la versione minore dello stesso istituto. Analizzeremo i tuoi numeri, verificheremo la base di calcolo e costruiremo con te il calendario più adatto alla tua situazione.

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