Che Differenza C’è Tra Concordato Semplificato E Liquidazione Controllata?

Chi si pone questa domanda di solito la guarda dal proprio lato del tavolo: quale delle due strade mi fa uscire prima dai debiti, quale mi lascia qualcosa, quale mi costa meno fatica. È una domanda legittima, ma incompleta. La differenza vera tra concordato semplificato e liquidazione controllata si capisce solo osservando cosa può fare il creditore in ciascuna delle due procedure: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle.

In estrema sintesi, il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) è una proposta che l’imprenditore formula dopo una composizione negoziata fallita: i creditori non votano, ma possono opporsi, e il tribunale omologa solo se la proposta non li danneggia rispetto alla liquidazione e porta a ciascuno di loro un’utilità concreta. La liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII) è invece la procedura liquidatoria del debitore sovraindebitato non soggetto alla liquidazione giudiziale: nessuna proposta, nessuna negoziazione, tutto il patrimonio liquidabile passa al liquidatore e i creditori vengono pagati secondo le regole del concorso, con l’esdebitazione come traguardo per il debitore persona fisica. Nella prima il debitore scrive le regole e il creditore le contesta; nella seconda le regole le scrive la legge e il creditore le fa valere.

Questo articolo è costruito proprio su questa asimmetria. Lo Studio Monardo segue entrambe le strade dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che conduce la composizione negoziata e firma la relazione finale senza la quale il concordato semplificato non può nemmeno essere proposto; ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, cioè il ruolo che redige la relazione posta a fondamento della liquidazione controllata e che, nelle domande del debitore, ne diventa il liquidatore. Conoscere i due documenti chiave dal lato di chi li scrive è ciò che consente di prevedere dove il creditore li attaccherà.

📩 Hai concluso (o stai per concludere) una composizione negoziata, oppure un creditore ti ha notificato un ricorso per liquidazione controllata? Contattaci adesso: tutti i riferimenti dello Studio sono in fondo a questa pagina.

Chi hai di fronte: il creditore che deve scegliere tra due tavoli

Prima di analizzare le mosse, bisogna capire chi le fa. In una crisi che sfocia nell’alternativa tra concordato semplificato e liquidazione controllata, i creditori non sono un blocco unico. Ci sono almeno quattro figure, ciascuna con una propria razionalità economica.

La banca con garanzia reale. Ha un’ipoteca su un immobile o un pegno su beni aziendali. Dal suo punto di vista, conviene qualunque procedura che monetizzi il bene al prezzo più alto e nel tempo più breve, con il minor numero di spese prededucibili che erodano il ricavato. Non teme particolarmente né il concordato semplificato né la liquidazione controllata, perché in entrambi l’ordine delle cause di prelazione va rispettato. Teme invece le vendite a prezzo vile, le cessioni in blocco che sottostimano il bene gravato e i tempi morti.

Il creditore pubblico. Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, enti previdenziali e, dall’agosto 2026, anche gli enti locali per i propri tributi in modo più strutturato: il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti transattivi del Codice, compresa la possibilità di accordo nella composizione negoziata. Il creditore pubblico ragiona per vincoli normativi più che per convenienza pura: non può rinunciare liberamente, deve motivare ogni scelta e tende a far valere i privilegi.

Il fornitore chirografario. È il creditore che, in quasi tutte le procedure liquidatorie, prende poco o nulla. Proprio per questo è il più pericoloso in un concordato semplificato: non ha nulla da perdere nell’opporsi e ha uno strumento formidabile, il requisito dell’utilità per ciascun creditore. Nella liquidazione controllata, invece, il suo margine d’azione si riduce a insinuarsi tempestivamente e a sorvegliare l’operato del liquidatore.

Il socio finanziatore. Ha versato denaro nella società, magari proprio durante le trattative. Il suo credito è spesso postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. e la sua posizione cambia radicalmente a seconda della procedura: nel concordato semplificato può essere tentato di “pagare” l’omologazione rinunciando a qualcosa; nella liquidazione controllata il suo credito postergato conta comunque ai fini della soglia di accesso del creditore.

La chiave di lettura che attraversa tutto l’articolo è questa: il creditore razionale non sceglie la procedura migliore in astratto, sceglie quella in cui il suo recupero atteso, al netto di tempi e costi, è più alto. Il concordato semplificato gli toglie il voto ma gli offre un parametro di confronto (l’alternativa liquidatoria) e un diritto di opposizione; la liquidazione controllata gli toglie l’iniziativa individuale (le esecuzioni si bloccano) ma gli garantisce un procedimento affidato a un organo terzo. Sapere quale delle due la controparte preferisce, e perché, è già metà della difesa.

C’è poi una distinzione soggettiva che il creditore conosce bene e il debitore spesso no. Il concordato semplificato è aperto a qualunque imprenditore che abbia percorso la composizione negoziata, anche all’impresa sotto soglia. La liquidazione controllata è riservata al debitore sovraindebitato che non può accedere alla liquidazione giudiziale: consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo, start-up innovativa. Per questo l’art. 25-sexies, comma 5, CCII misura la convenienza della proposta di concordato semplificato rispetto all’alternativa della “liquidazione giudiziale o controllata”: per l’impresa sopra soglia il termine di paragone è la prima, per l’impresa minore è la seconda. Per un’impresa minore o agricola che ha concluso senza accordo una composizione negoziata, concordato semplificato e liquidazione controllata sono davvero due strade alternative per lo stesso patrimonio, ed è lì che il confronto diventa decisivo.

Le due procedure viste dal lato del creditore

Per capire le mosse che seguono conviene mettere in fila, dal punto di vista di chi vanta il credito, le differenze strutturali tra i due strumenti. Il creditore le conosce a memoria, perché ognuna di esse sposta la sua convenienza.

Chi prende l’iniziativa. Il concordato semplificato è un’iniziativa esclusiva dell’imprenditore: nessun creditore può proporlo al posto suo, e nessun creditore può proporre una soluzione alternativa all’interno della stessa procedura. La liquidazione controllata, invece, può essere chiesta dal debitore sovraindebitato oppure, se il debitore è insolvente e la soglia dei debiti scaduti è superata, da un creditore. Per la controparte questo significa che nel concordato semplificato può solo reagire, mentre nella liquidazione controllata può anche attaccare per primo.

Chi decide. Nel concordato semplificato il creditore non vota: l’assenza del voto è la caratteristica che più lo infastidisce, perché lo priva del potere di bloccare la proposta con il peso del proprio credito. Il tribunale decide sulla base dei pareri dell’esperto e dell’ausiliario e delle eventuali opposizioni. Nella liquidazione controllata non c’è nulla da votare, perché non c’è una proposta: c’è un patrimonio da liquidare e un passivo da accertare. Il creditore non decide nemmeno lì, ma può controllare l’operato del liquidatore e far valere le proprie ragioni nella formazione dello stato passivo.

Chi gestisce i beni. Nel concordato semplificato, omologata la proposta, la liquidazione avviene secondo il piano presentato dal debitore, sotto la vigilanza degli organi previsti dagli artt. 25-sexies e 25-septies CCII; se il piano comprende un’offerta di un soggetto individuato, il liquidatore nominato verifica che non vi siano soluzioni migliori sul mercato. Nella liquidazione controllata il debitore è spossessato e i beni passano al liquidatore, che li vende secondo un programma di liquidazione. Dal punto di vista del creditore, il primo scenario offre velocità e valore d’azienda, il secondo offre terzietà e trasparenza.

Che cosa succede alle azioni individuali. Con l’apertura della liquidazione controllata il divieto di azioni esecutive e cautelari individuali opera per richiamo dell’art. 150 CCII. Nel concordato semplificato la protezione dipende dalla sequenza degli eventi: le misure protettive della composizione negoziata cessano con la chiusura delle trattative, e il periodo che separa la comunicazione della relazione finale dal deposito del ricorso è quello in cui il creditore più attento cerca di muoversi. È il primo punto in cui il debitore deve giocare d’anticipo.

Che cosa resta al debitore alla fine. Per l’imprenditore che cede i beni con il concordato semplificato, l’omologazione vincola i creditori anteriori al trattamento previsto dalla proposta; per la società, la cessione dei beni prelude normalmente alla cessazione. Nella liquidazione controllata il debitore persona fisica punta all’esdebitazione, cioè alla dichiarazione di inesigibilità dei debiti rimasti insoddisfatti, che però richiede l’assenza delle condizioni ostative previste dalla legge. Il creditore che vuole conservare una prospettiva di recupero futuro sa che, nella liquidazione controllata, la sua ultima carta si gioca proprio su quel terreno.

Quale parametro usa il giudice. Nel concordato semplificato il tribunale confronta la proposta con l’alternativa liquidatoria e verifica l’utilità per ciascun creditore. Nella liquidazione controllata il tribunale verifica i presupposti di accesso (sovraindebitamento o insolvenza, soglia, relazione OCC) e poi la procedura segue il proprio corso. Questo è forse il punto che meglio spiega la logica del creditore: nel concordato semplificato ha interesse a dimostrare che la liquidazione sarebbe migliore per lui; nella liquidazione controllata ha interesse a dimostrare che il patrimonio è più ampio di quanto il debitore dichiari. Le due strategie sono speculari, e la difesa del debitore deve esserlo altrettanto.

Profilo Concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) Liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII)
Chi può accedervi Imprenditore, anche sotto soglia, dopo una composizione negoziata conclusa senza accordo Debitore sovraindebitato non soggetto a liquidazione giudiziale
Chi può chiederla Solo l’imprenditore Il debitore; il creditore se c’è insolvenza e debiti scaduti per almeno 50.000 €
Voto dei creditori Assente; opposizione entro 10 giorni prima dell’udienza Assente; domande al passivo entro il termine fissato
Parametro del giudice Ordine delle prelazioni, fattibilità, nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione, utilità per ciascun creditore Presupposti di accesso e attendibilità della relazione OCC
Chi gestisce i beni Liquidazione secondo il piano proposto, sotto vigilanza degli organi Liquidatore nominato dal tribunale (l’OCC, se la domanda è del debitore)
Esito per il debitore Vincolo dei creditori al trattamento omologato Esdebitazione, in assenza di condizioni ostative

Prima mossa: aspettare la fine delle trattative e colpire nel vuoto

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, quando capisce che la composizione negoziata non porterà a un accordo, è prepararsi per il giorno successivo alla chiusura delle trattative. Durante la composizione negoziata, se l’imprenditore ha chiesto e ottenuto le misure protettive, le azioni esecutive e cautelari sul patrimonio sono bloccate e, per espressa previsione dell’art. 18 CCII, finché durano le trattative non può essere pronunciata la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza, salvo revoca delle misure. Il creditore lo sa: per questo non spreca energie a combattere durante le trattative, ma tiene pronti i suoi atti.

Le opzioni che tiene sul tavolo sono tre: riprendere o avviare un pignoramento; depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale (se l’impresa è sopra soglia); depositare un ricorso per l’apertura della liquidazione controllata (se l’impresa è sotto soglia o il debitore è comunque sovraindebitato).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene muoversi subito perché la finestra temporale è stretta. L’imprenditore che vuole proporre il concordato semplificato ha sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies, comma 1, CCII). Se il creditore riesce a ottenere un pignoramento o a radicare un ricorso liquidatorio prima del deposito, sposta il baricentro della partita a proprio favore: costringe il debitore a difendersi su due fronti e, in certi casi, a rinunciare al concordato.

Il creditore preferisce invece non muoversi quando il patrimonio aggredibile è modesto e i costi di un’esecuzione individuale non si giustificano, oppure quando ritiene che il concordato semplificato che il debitore sta preparando contenga un apporto esterno (denaro di soci o terzi) che una liquidazione non porterebbe mai. In questo caso, la sua convenienza è lasciare che il debitore depositi, e giocare la partita in sede di opposizione.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone una serie di vincoli. Se chiede la liquidazione controllata, il creditore deve provare lo stato di insolvenza del debitore, non il semplice sovraindebitamento: l’art. 268, comma 2, CCII consente al creditore di proporre la domanda, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, solo in presenza di insolvenza. E la liquidazione non si apre se i debiti scaduti e non pagati che risultano dagli atti dell’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro, soglia aggiornabile periodicamente. Un creditore che agisce per un credito modesto contro un debitore con un’esposizione complessiva scaduta sotto quella soglia vede il proprio ricorso respinto.

Quanto al calcolo della soglia, la Corte di cassazione (Sez. I, ord. n. 17508 del 29 giugno 2025) ha chiarito che anche il credito del socio postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. va conteggiato tra i debiti scaduti se non è stato pagato alla scadenza: la postergazione ne sospende solo temporaneamente l’esigibilità, non lo cancella dal computo. Per il debitore questo significa che non può contare sull’esclusione dei finanziamenti soci per restare sotto i 50.000 euro.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è non lasciare vuoti: preparare la proposta di concordato semplificato durante le ultime settimane delle trattative, in modo da depositarla appena ricevuta la relazione finale, senza consumare i sessanta giorni. Il deposito del ricorso viene pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo e da quel momento il quadro processuale cambia.

Se invece il debitore è un sovraindebitato che non intende proporre un concordato, ma valuta di accedere direttamente alla liquidazione controllata, la contromossa è opposta: depositare per primo la propria domanda, assistito dall’OCC. Quando la domanda è del debitore, il liquidatore è lo stesso OCC che lo ha assistito (art. 270, comma 2, CCII); quando la domanda è del creditore, il liquidatore viene scelto dal registro degli organismi di composizione della crisi. Il primo a muoversi decide chi gestirà il patrimonio.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla già citata Cass. n. 17508/2025 sul computo della soglia, va ricordato che la composizione negoziata e il concordato semplificato, al momento della loro introduzione, hanno sollevato anche problemi di competenza territoriale: Cass., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023, pronunciata sul concordato semplificato nella sua prima versione (D.L. 118/2021, quindi con richiamo analogico alla legge fallimentare), ha stabilito che il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito è irrilevante ai fini della competenza. Il creditore che punta su un’eccezione di incompetenza per guadagnare tempo trova dunque un argine preciso; resta da verificare caso per caso come il principio si coordini con l’attuale disciplina del Codice, che individua il tribunale del luogo del centro degli interessi principali.

Seconda mossa: il ricorso del creditore per la liquidazione controllata

La mossa

Se il debitore è un sovraindebitato e il creditore ritiene che il concordato semplificato non arriverà mai (o non ci sono i presupposti perché il debitore non è un imprenditore passato per la composizione negoziata), la mossa più incisiva è il ricorso per l’apertura della liquidazione controllata. È una scelta che il creditore compie con la consapevolezza che, una volta aperta la procedura, perderà la possibilità di agire individualmente: l’art. 270, comma 5, CCII rende applicabile l’art. 150, che vieta le azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene chiedere la liquidazione controllata quando il debitore ha un patrimonio frammentato, beni difficili da pignorare singolarmente, o quando sospetta atti dispositivi recenti che solo un organo della procedura potrebbe aggredire con le azioni recuperatorie. Il creditore che teme di arrivare tardi rispetto ad altri creditori più veloci trova nel concorso una forma di parità.

Preferisce non farla quando ha già una posizione esecutiva avanzata e garantita (un pignoramento immobiliare in fase di vendita, per esempio), perché la liquidazione controllata lo costringerebbe a condividere il ricavato secondo le regole del concorso e a sopportare le spese della procedura.

I suoi limiti

Oltre a insolvenza e soglia dei 50.000 euro, esiste un limite ulteriore quando il debitore è una persona fisica. Se la domanda è proposta da un creditore contro una persona fisica, la liquidazione controllata non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure attraverso azioni giudiziarie (art. 268, comma 3, CCII). Il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza; se ha già chiesto l’attestazione all’OCC ma questa non è ancora pronta, il giudice può concedere un termine non superiore a sessanta giorni.

Un altro limite riguarda il giudizio sul debitore. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025) ha escluso che l’apertura della liquidazione controllata abbia natura premiale: il tribunale non può rifiutarla con un giudizio di immeritevolezza fondato sulla negligenza o sull’imprudenza del debitore nell’indebitarsi. Questi profili possono pesare solo più avanti, quando si deciderà sull’esdebitazione. Per il creditore che chiede la liquidazione è un dato neutro; per quello che vorrebbe opporsi alla liquidazione chiesta dal debitore con l’argomento “si è indebitato con leggerezza”, è un limite invalicabile in questa fase.

La tua contromossa

La contromossa del debitore persona fisica privo di attivo è l’attestazione dell’OCC. Se il patrimonio non è aggredibile in modo utile, chiedere tempestivamente all’OCC l’attestazione di assenza di attivo e sollevare l’eccezione entro la prima udienza neutralizza il ricorso del creditore. È un passaggio che richiede rapidità: chi si presenta all’udienza senza aver almeno avviato la richiesta perde lo strumento.

Se invece il debitore è un imprenditore minore che ha appena chiuso una composizione negoziata, la contromossa è valutare se il concordato semplificato offra ai creditori qualcosa in più della liquidazione controllata. Se la risposta è sì (per esempio perché un terzo è disposto a rilevare l’azienda come complesso a un prezzo superiore alla somma dei valori atomistici), la proposta di concordato diventa anche un argomento difensivo contro il ricorso del creditore. Quanto alla precedenza tra le procedure, l’art. 270, comma 1, CCII stabilisce che la liquidazione controllata si apre “in assenza di domande di accesso” alle procedure del titolo IV (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore); il coordinamento con un concordato semplificato già depositato è invece un profilo da valutare con attenzione nel singolo caso, perché la norma non lo disciplina in modo espresso.

Le pronunce che ti proteggono

Accanto a Cass. n. 22074/2025, una pronuncia decisiva sul piano probatorio è Cass., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025: la relazione dell’OCC allegata alla domanda di liquidazione controllata è un presupposto di ammissibilità, e il giudice deve verificarne completezza e attendibilità, non solo l’avvenuto deposito. Nel caso deciso, l’apertura è stata revocata perché la relazione aveva taciuto una vendita immobiliare a prezzo simbolico e un’attività di ristorazione. La pronuncia cade in due direzioni: protegge il creditore da domande del debitore costruite su relazioni lacunose, ma impone anche al debitore che chiede la liquidazione di presentarsi con un quadro patrimoniale completo, perché ogni omissione diventa un appiglio per la revoca.

Dal nostro osservatorio di Gestore della crisi e fiduciario OCC, la relazione dell’organismo è il primo atto che il creditore legge e il primo che prova a smontare: costruirla senza zone d’ombra è la contromossa più efficace.

Terza mossa: attaccare l’ammissibilità del concordato semplificato

La mossa

Se il debitore ha depositato il ricorso per l’omologazione del concordato semplificato, la prima linea d’attacco del creditore non è il merito della proposta, ma il suo accesso. Il creditore verifica, documenti alla mano, che sussistano tutti i presupposti fissati dall’art. 25-sexies, comma 1, CCII:

  • una composizione negoziata effettivamente svolta;
  • una relazione finale dell’esperto che dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede;
  • la stessa relazione che attesti che le soluzioni individuate ai sensi dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) (contratto con i creditori, convenzione di moratoria, accordo con effetti dell’attestazione) non sono praticabili;
  • il deposito entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale;
  • una proposta che preveda la cessione dei beni con un piano di liquidazione, eventualmente con classi di creditori.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene colpire l’ammissibilità perché è il punto in cui il controllo del tribunale è più netto e meno discrezionale: se manca la dichiarazione di buona fede delle trattative o se il termine è scaduto, non c’è valutazione di convenienza che tenga. Una dichiarazione di inammissibilità chiude la strada al concordato semplificato e riapre quella della liquidazione (giudiziale o controllata), nella quale il creditore ha le sue carte.

Il creditore preferisce non insistere sull’ammissibilità quando la relazione dell’esperto è solida e il deposito tempestivo: in quel caso, sollevare eccezioni pretestuose lo espone a una perdita di credibilità davanti al tribunale e, nei casi più gravi, alle conseguenze dell’abuso del processo.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe in modo curioso: il controllo di ammissibilità non è un’arma esclusiva del creditore, è un dovere del tribunale. La giurisprudenza più recente ha chiarito che questo controllo è sostanziale. Secondo Cass., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025, il giudizio di ammissibilità non si ferma alla regolarità formale e alla presenza dei documenti, ma si estende alla legalità sostanziale e alla sussistenza delle condizioni dell’art. 25-sexies. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026, secondo cui la verifica del tribunale riguarda le condizioni di ammissibilità in rapporto al contenuto effettivo della documentazione richiesta.

Questo significa che il creditore non deve “convincere” il tribunale a guardare: il tribunale guarda comunque. Ma significa anche che il creditore non può pretendere che il giudice sostituisca la propria valutazione a quella dell’esperto sulle trattative al di fuori dei presupposti di legge.

Un secondo limite riguarda le impugnazioni. Nelle pronunce della Prima Sezione civile del gennaio 2026 in materia di concordato semplificato (le nn. 620 e 623 del 2026), la Cassazione ha affermato che il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio. Le fonti consultate concordano su questo principio, ma divergono sull’attribuzione al singolo numero di pronuncia e sulle date: una rassegna lo collega alla n. 620, un’altra alla n. 623. Per un debitore la cui proposta sia stata dichiarata inammissibile, il messaggio è comunque chiaro: la partita sull’ammissibilità si gioca in primo grado e in reclamo, non in Cassazione. Secondo una delle rassegne consultate, nella stessa occasione la Corte ha anche riconosciuto al tribunale il potere di verificare in via preliminare la sussistenza iniziale dei presupposti di accesso alla composizione negoziata (art. 12 CCII); il dato andrà riscontrato sul testo integrale.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo, ancora prima del deposito. La contromossa chiave è costruire il fascicolo del concordato semplificato a partire dalla relazione finale dell’esperto: verificare che contenga, in modo esplicito e motivato, sia la dichiarazione di correttezza e buona fede delle trattative sia l’attestazione di impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Una relazione che si limita a constatare il “mancato accordo” senza spiegare perché le soluzioni negoziali non erano praticabili è il primo varco per il creditore.

Il secondo presidio è il calendario. I sessanta giorni decorrono dalla comunicazione della relazione finale ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII: il debitore deve conservare la prova della data di comunicazione e depositare con margine. Il terzo è la documentazione: la Cassazione ha collegato il controllo di ammissibilità al contenuto dei documenti richiesti dal Codice, quindi bilanci, scritture, elenchi dei creditori e piano di liquidazione devono essere coerenti tra loro e con quanto dichiarato nella relazione dell’esperto.

Le pronunce che ti proteggono

Le due ordinanze sul controllo sostanziale (Cass. n. 31641/2025 e n. 1353/2026) proteggono il debitore che ha fatto le cose per bene, perché rendono prevedibile il perimetro del controllo: il tribunale verifica i presupposti di legge sul contenuto dei documenti, non svolge un sindacato libero sull’opportunità della proposta. La giurisprudenza di gennaio 2026 sulla non ricorribilità chiude invece il conto per chi si gioca l’ammissibilità al ribasso: non ci sarà un terzo grado su questo punto.

Quarta mossa: l’opposizione all’omologazione

La mossa

Superato il vaglio di ammissibilità, il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. e ordina che la proposta, con i pareri, sia comunicata ai creditori, fissando l’udienza di omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all’ausiliario per il suo parere e l’udienza devono intercorrere almeno quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono opporsi costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies, comma 4, CCII).

È qui che il creditore gioca la sua partita principale. Non avendo il voto, l’opposizione è il suo unico strumento di veto, e la legge gli fornisce quattro bersagli precisi, che coincidono con i presupposti dell’omologazione elencati nel comma 5:

  1. la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
  2. il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
  3. la fattibilità del piano di liquidazione;
  4. il fatto che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata e assicuri comunque un’utilità a ciascun creditore.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene opporsi quando il confronto con la liquidazione gli è sfavorevole o quando la proposta gli riserva una soddisfazione nulla o simbolica. Il creditore chirografario, in particolare, si oppone quasi sempre se la proposta non gli dà nulla, perché il criterio dell’utilità per ciascun creditore è scritto apposta per lui.

Il creditore privilegiato preferisce non opporsi quando la proposta rispetta l’ordine delle prelazioni e il piano di liquidazione promette un realizzo superiore a quello di una vendita forzata. Il creditore pubblico valuta in base ai parametri normativi che lo vincolano e alla presenza o meno di un accordo transattivo raggiunto nella fase negoziale.

I suoi limiti

Il primo limite è temporale: il termine dei dieci giorni prima dell’udienza è perentorio; il creditore che si costituisce oltre quel termine perde la possibilità di opporsi.

Il secondo limite è sostanziale: il creditore non può chiedere al tribunale di respingere la proposta solo perché preferirebbe un trattamento migliore. Il parametro è il confronto con l’alternativa liquidatoria, non con un ideale di soddisfazione. Se la proposta lo colloca in una posizione almeno pari a quella che avrebbe in una liquidazione giudiziale o controllata e gli assicura un’utilità, l’opposizione fondata sul solo malcontento non ha presa.

Il terzo limite riguarda però il debitore, ed è il punto più delicato dell’intera partita. La Cassazione, con la n. 624 del 2026 (Sez. I, gennaio 2026), ha stabilito che l’utilità per ciascun creditore richiesta dall’art. 25-sexies non può consistere nella sola maggiore rapidità di definizione della crisi, quando ai creditori chirografari non è riconosciuta alcuna soddisfazione. Secondo le rassegne che ne hanno dato conto, la Corte ha ammesso che l’utilità possa anche non essere economicamente quantificabile, ma l’ha voluta concreta e apprezzabile. Nel caso esaminato, l’unico vantaggio per i chirografari era la velocità rispetto alla liquidazione giudiziale, e la corte d’appello aveva revocato l’omologazione. Sulla data di deposito le fonti non coincidono (alcune indicano il 12 gennaio 2026, altre il 16 gennaio 2026); il principio è invece riportato in modo uniforme.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire la proposta partendo dal punto di vista del creditore più debole: se il chirografario non riceve nulla, il concordato semplificato è esposto alla revoca qualunque sia il vantaggio per gli altri. In concreto questo significa:

  • quantificare con prudenza l’alternativa liquidatoria (giudiziale o controllata, a seconda delle dimensioni dell’impresa), comprese le spese di procedura e i tempi, in modo che il confronto regga davanti al parere dell’ausiliario;
  • prevedere per i chirografari una soddisfazione, anche contenuta, che derivi da attivo reale e non da semplici risparmi di tempo;
  • se esistono apporti di terzi (soci, acquirenti dell’azienda), documentarli come risorse che aumentano effettivamente l’attivo destinato ai creditori.

Su quest’ultimo punto, una delle rassegne consultate attribuisce alla stessa serie di pronunce del gennaio 2026 (e in particolare alla n. 620) il principio secondo cui la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non costituisce risorsa esterna, perché modifica solo l’ordine di soddisfazione e non porta liquidità nuova. Altre fonti attribuiscono alla n. 620 un diverso contenuto: il principio va quindi considerato come indicazione da verificare sul testo integrale, ma la logica è coerente con quella della n. 624. Ciò che conta per l’omologazione è denaro o valore che entra, non un semplice riordino delle posizioni.

Le pronunce che ti proteggono

Paradossalmente, la n. 624/2026 protegge anche il debitore: fissando un criterio chiaro (utilità concreta, non solo celerità), consente di costruire una proposta che lo soddisfi e di neutralizzare in anticipo l’opposizione del chirografario. Chi conosce il parametro può progettare il piano per rispettarlo; chi lo ignora consegna al creditore l’argomento decisivo.

Quinta mossa: il reclamo e il ricorso in Cassazione

La mossa

Se il tribunale omologa nonostante l’opposizione, il creditore ha a disposizione il reclamo alla corte d’appello, da proporre entro trenta giorni (art. 25-sexies, comma 6, CCII); contro il decreto della corte d’appello è ammesso il ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Il decreto di omologazione è però immediatamente esecutivo: la liquidazione dei beni secondo il piano può partire mentre pende l’impugnazione.

Nella liquidazione controllata, la sentenza di apertura è a sua volta impugnabile con reclamo, secondo le regole generali che il Codice richiama.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene impugnare quando ritiene che il tribunale abbia sottovalutato il pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria o abbia ritenuto sufficiente un’utilità puramente temporale. Il reclamo, proprio sul profilo dell’utilità, si è rivelato efficace nel caso deciso dalla n. 624/2026, in cui la corte d’appello aveva revocato l’omologazione.

Preferisce non impugnare quando l’esecutività del decreto ha già prodotto effetti difficilmente reversibili (vendite concluse, riparti effettuati) e il costo del contenzioso supera il beneficio atteso.

I suoi limiti

Il reclamo contro l’omologazione non deve essere notificato anche all’ausiliario o al commissario liquidatore: non sono litisconsorti necessari, perché non hanno interessi propri da far valere. Così ha deciso Cass., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Il principio vale in entrambe le direzioni: il creditore reclamante non può vedersi dichiarare inammissibile il reclamo per non aver evocato in giudizio questi organi, ma neppure il debitore può contare su questa via per far cadere l’impugnazione avversaria.

Un limite ulteriore riguarda la condotta processuale. Con l’ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025, la Cassazione ha ritenuto applicabile alla liquidazione controllata, attraverso il richiamo degli artt. 270, comma 5, e 65, comma 2, l’art. 51, comma 15, CCII, che consente la condanna solidale del legale rappresentante quando la procura è stata conferita in mala fede; la Corte ha precisato che il principio opera anche nel giudizio di cassazione. Le impugnazioni dilatorie, nelle procedure della crisi, hanno un prezzo che può ricadere anche sulle persone fisiche che le hanno promosse.

La tua contromossa

La contromossa del debitore sta nella qualità della motivazione che chiede al tribunale. Un decreto di omologazione che affronta espressamente il confronto con l’alternativa liquidatoria e indica in che cosa consiste l’utilità per ciascuna categoria di creditori è molto più difficile da ribaltare in reclamo. Per ottenerlo, il debitore deve fornire al tribunale gli elementi: prospetti comparativi, stime asseverate, parere dell’esperto aggiornato, risposte puntuali alle osservazioni dell’ausiliario.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. n. 881/2026 semplifica il contraddittorio dell’impugnazione e riduce le eccezioni processuali puramente formali. Cass. n. 28483/2025 scoraggia le impugnazioni temerarie. La giurisprudenza del gennaio 2026 sulla non ricorribilità dei decreti che confermano l’inammissibilità (nn. 620 e 623/2026, con l’avvertenza già segnalata sull’attribuzione) delimita il terreno su cui la partita può arrivare in Cassazione.

Sesta mossa: dentro la liquidazione controllata, insinuarsi, aggredire i beni, contestare l’esdebitazione

La mossa

Se la partita si chiude con l’apertura della liquidazione controllata, il creditore cambia tavolo ma non smette di giocare. Le sue mosse diventano tre.

La prima è l’insinuazione al passivo: con la sentenza di apertura il tribunale assegna ai terzi che vantano diritti sui beni e ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per trasmettere al liquidatore, via PEC, le domande di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo (art. 270, comma 2, lett. d, CCII).

La seconda è la pressione sul perimetro dei beni: il creditore ha interesse a che il liquidatore apprenda tutto ciò che è liquidabile e contesta ogni tentativo del debitore di sottrarre beni alla procedura. Il debitore, a sua volta, deve depositare entro sette giorni bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie ed elenco dei creditori, e il tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni, con un provvedimento che costituisce titolo esecutivo.

La terza è la contestazione dell’esdebitazione: il creditore che ritiene il debitore responsabile di condotte dolose o gravemente colpose nella formazione dell’indebitamento cerca di impedire che i debiti residui vengano dichiarati inesigibili.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene presidiare il perimetro dei beni perché è l’unico modo per aumentare il riparto: nella liquidazione controllata il debitore non offre nulla, tutto dipende da quanto attivo il liquidatore riesce a realizzare. Conviene contestare l’esdebitazione quando il debitore persona fisica ha prospettive di reddito future significative, perché un debito che sopravvive è un debito ancora recuperabile.

Preferisce non contestare quando il debitore è effettivamente incapiente e senza prospettive: la battaglia sull’esdebitazione costerebbe più di quanto potrebbe mai rendere.

I suoi limiti

Il termine per l’insinuazione è perentorio. Cass., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025 ha stabilito che il termine fissato dal liquidatore nell’avviso ai creditori (art. 270, comma 2, lett. d, CCII, nella formulazione applicabile ratione temporis) preclude la domanda tardiva, salvo la rimessione in termini quando il ritardo dipende da causa non imputabile al creditore (art. 273, comma 7, CCII). Il creditore distratto perde il posto al tavolo del riparto.

Il perimetro dei beni ha un confine fissato dalla legge, e non è il debitore a deciderlo. L’art. 268, comma 4, CCII esclude dalla liquidazione i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c., i crediti alimentari e di mantenimento, stipendi, pensioni, salari e i guadagni dell’attività del debitore nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia, i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli, i beni in fondo patrimoniale con i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.) e le cose dichiarate impignorabili. Ma quell’elenco non si allarga per analogia: secondo Cass., Sez. I, sent. n. 28484 del 27 ottobre 2025, la somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno biologico non è esclusa dalla liquidazione controllata, perché l’elenco dell’art. 268, comma 4, è autonomo e completo e non può essere integrato richiamando l’art. 146 CCII previsto per la liquidazione giudiziale. Qui il limite gioca contro il debitore e a favore del creditore.

Sul fronte dell’esdebitazione, invece, il limite gioca a favore del debitore. La già citata Cass. n. 22074/2025 colloca la valutazione delle condotte negligenti o imprudenti del debitore nella fase dell’esdebitazione, non in quella dell’apertura. Il creditore che vuole far valere quei profili deve aspettare il momento giusto e dimostrare la presenza delle condizioni ostative previste dalla legge.

La tua contromossa

La contromossa chiave per il debitore è dichiarare tutto e subito: la completezza della relazione dell’OCC e dell’inventario dei beni è ciò che impedisce al creditore di trasformare la liquidazione in un processo alla buona fede. Una vendita a prezzo simbolico taciuta, come nel caso deciso da Cass. n. 28576/2025, non solo può portare alla revoca dell’apertura, ma diventa la base per contestare l’esdebitazione.

Per il debitore che sta valutando il concordato semplificato in alternativa alla liquidazione controllata, c’è un’ulteriore contromossa: confrontare il perimetro dei beni nelle due procedure. Nel concordato semplificato è il debitore a proporre la cessione dei beni con il piano di liquidazione, rispettando l’ordine delle prelazioni; nella liquidazione controllata il perimetro è fissato dall’art. 268 e il debitore non ha margini di proposta. Le esclusioni dell’art. 268, comma 4, sono pensate per la persona fisica e la sua famiglia, e incidono in modo diverso a seconda che il debitore sia un imprenditore individuale o una società.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. n. 28573/2025 protegge chi ha rispettato i tempi della procedura e mette ordine nel passivo; Cass. n. 22074/2025 protegge il debitore da un giudizio di meritevolezza anticipato all’apertura; Cass. n. 28484/2025 avverte che il patrimonio liquidabile è più ampio di quanto il debitore spesso immagini, e va quindi stimato con realismo prima di scegliere la strada.

La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come cambiano le convenienze; non descrivono casi reali.

Ipotesi A — Impresa minore, composizione negoziata conclusa senza accordo. Una ditta individuale di installazione impianti, sotto le soglie della liquidazione giudiziale, ha debiti per 187.640 €: 61.300 € verso una banca con ipoteca sul capannone, 38.920 € di debiti tributari e previdenziali con privilegio, 87.420 € verso fornitori chirografari. La relazione finale dell’esperto viene comunicata il 3 marzo. Un fornitore chirografario per 14.870 € deposita il 19 marzo un ricorso per liquidazione controllata. Il creditore conta sul fatto che il debitore sia insolvente e che i debiti scaduti superino ampiamente i 50.000 euro: i presupposti dell’art. 268, comma 2, ci sono. Il debitore deposita il 27 marzo un ricorso per l’omologazione di un concordato semplificato: un terzo offre 142.000 € per l’azienda come complesso (capannone, attrezzature, contratti in corso), contro una stima di realizzo atomistico in liquidazione controllata di 104.500 €, al lordo delle spese di procedura. Dedotti i crediti privilegiati (100.220 €), la proposta lascia ai chirografari circa 41.780 €, pari a circa il 47,8% dei loro crediti, mentre la liquidazione controllata lascerebbe loro, al netto delle spese, una percentuale minima o nulla. Per il fornitore che ha presentato il ricorso, la convenienza si sposta: opporsi all’omologazione significherebbe rinunciare a una soddisfazione concreta in cambio di un’alternativa peggiore. È esattamente il quadro in cui l’utilità per ciascun creditore, nel senso indicato da Cass. n. 624/2026, è dimostrabile.

Ipotesi B — Stessa impresa, ma senza offerta di terzi. Se l’unico vantaggio del concordato semplificato fosse la rapidità (vendita dei beni in sei mesi anziché in diciotto), e il ricavato stimato coprisse appena i privilegiati lasciando ai chirografari zero in entrambe le procedure, il fornitore avrebbe un argomento fortissimo per opporsi entro i dieci giorni prima dell’udienza: la proposta non assicura alcuna utilità ai chirografari, e la sola celerità non basta. In questa ipotesi, il debitore che insiste sul concordato semplificato rischia il rigetto o la revoca in reclamo; la scelta razionale può essere accedere direttamente alla liquidazione controllata con l’assistenza dell’OCC, mantenendo il controllo sulla scelta del liquidatore e puntando all’esdebitazione.

Ipotesi C — Persona fisica ex socio garante, senza attivo. Un ex amministratore di una società cessata ha garantito personalmente debiti bancari per 93.760 € e non ha beni né redditi pignorabili oltre il minimo necessario. Una banca deposita un ricorso per liquidazione controllata il 14 settembre; prima udienza fissata al 22 ottobre. Il debitore chiede all’OCC, il 2 ottobre, l’attestazione di impossibilità di acquisire attivo. All’udienza del 22 ottobre l’attestazione non è ancora pronta: il debitore solleva l’eccezione ai sensi dell’art. 268, comma 3, e chiede un termine; il giudice può concederne uno non superiore a sessanta giorni. Se l’OCC attesta l’assenza di attivo, anche mediante azioni giudiziarie, la liquidazione non si apre. Per la banca la convenienza di insistere crolla: proseguire significherebbe sostenere costi senza prospettiva di riparto. Se invece il debitore si fosse presentato all’udienza senza aver nemmeno avviato la richiesta, avrebbe perso lo strumento.

Le tre ipotesi mostrano la stessa cosa da angoli diversi: non vince la procedura “migliore” in astratto, vince la procedura che, nel caso concreto, lascia al creditore meno convenienza a combatterla.

Quando all’avversario conviene trattare

Il concordato semplificato nasce, per definizione, da una trattativa fallita. Eppure è proprio nel passaggio tra composizione negoziata, concordato semplificato e liquidazione controllata che si aprono le finestre in cui il creditore è più disposto a un accordo. Riconoscerle è una lettura strategica che raramente viene offerta.

Prima finestra: gli ultimi giorni della composizione negoziata. Quando il creditore capisce che, chiusa la trattativa senza accordo, il debitore ha pronto un concordato semplificato con un’offerta esterna, la sua convenienza si sposta. Un accordo raggiunto in composizione negoziata (un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo con effetti dell’attestazione ai sensi dell’art. 23 CCII) gli consente di negoziare condizioni che nel concordato semplificato non potrebbe dettare, perché lì non avrebbe il voto. Per il creditore pubblico, dopo il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, anche il Comune dispone ora di strumenti transattivi più definiti nella fase negoziale, il che rende più concreta una chiusura concordata anche con questa categoria di creditori.

Seconda finestra: dopo il deposito del concordato semplificato, prima dell’udienza. È il momento in cui il creditore legge il parere dell’esperto e quello dell’ausiliario. Se i pareri sono favorevoli e il confronto con la liquidazione è documentato, il creditore sa che un’opposizione ha poche probabilità di successo. In questa fase può essere disposto a rinunciare all’opposizione in cambio di chiarimenti sul piano di liquidazione, di garanzie sui tempi di vendita, o di un miglioramento contenuto della propria posizione compatibile con l’ordine delle prelazioni.

Terza finestra: dopo il ricorso per liquidazione controllata contro una persona fisica. Quando il debitore solleva l’eccezione dell’art. 268, comma 3, e l’OCC sta lavorando all’attestazione, il creditore che ha depositato il ricorso si trova davanti a un bivio: insistere e rischiare il rigetto, oppure accettare un accordo stragiudiziale di saldo e stralcio con un pagamento che, magari con l’aiuto di un familiare, il debitore riesce a mettere insieme. Una liquidazione che non si apre non dà nulla al creditore; un accordo, anche modesto, dà qualcosa subito.

Quarta finestra: in pendenza di reclamo. Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo, il reclamo richiede tempo e la Cassazione ha delimitato il terreno dell’impugnazione. Il creditore che ha impugnato e vede la liquidazione dei beni proseguire può essere interessato a rinunciare al reclamo in cambio di un’intesa sulle modalità di riparto o sui tempi.

Quinta finestra: nella liquidazione controllata, prima della fase dell’esdebitazione. Il creditore che intende contestare l’esdebitazione deve sostenere un contenzioso dall’esito incerto, mentre la giurisprudenza (Cass. n. 22074/2025) ha chiarito che il giudizio sulle condotte del debitore si concentra in quella fase. Se le condotte contestabili sono marginali, la convenienza della contestazione è bassa e il creditore può preferire definire la propria posizione.

In tutte queste finestre la regola è la stessa: il creditore tratta quando la sua alternativa migliore, fuori dall’accordo, gli appare peggiore dell’accordo stesso. Il compito di chi assiste il debitore è rendere quella alternativa visibile e documentata, non promettere ciò che la procedura non può dare.

La partita in tabella

La tabella che segue riassume le principali mosse del creditore nelle due procedure, i vincoli che la legge gli impone, la contromossa del debitore e la finestra temporale in cui va giocata. I riferimenti sono quelli esaminati nelle sezioni precedenti.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Ricorso per liquidazione controllata dopo la composizione negoziata Insolvenza del debitore; debiti scaduti e non pagati almeno 50.000 € (art. 268, c. 2) Depositare per tempo il concordato semplificato o la propria domanda di liquidazione con l’OCC Dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (60 giorni per il semplificato)
Ricorso per liquidazione controllata contro persona fisica Non si apre se l’OCC attesta l’assenza di attivo acquisibile (art. 268, c. 3) Chiedere l’attestazione all’OCC ed eccepire entro la prima udienza Fino alla prima udienza; termine giudiziale non superiore a 60 giorni
Contestazione dell’ammissibilità del concordato semplificato Presupposti dell’art. 25-sexies, c. 1; controllo sostanziale del tribunale (Cass. 31641/2025; 1353/2026) Relazione finale con dichiarazione di buona fede e impraticabilità delle soluzioni; deposito tempestivo Prima e al momento del deposito
Opposizione all’omologazione Costituzione entro 10 giorni prima dell’udienza, termine perentorio (art. 25-sexies, c. 4) Proposta con utilità concreta per ciascun creditore, non solo celerità (Cass. 624/2026) Dal deposito fino all’udienza di omologazione
Reclamo contro l’omologazione 30 giorni; ausiliario e liquidatore non litisconsorti (Cass. 881/2026) Ottenere un decreto motivato sul confronto con l’alternativa liquidatoria Udienza di omologazione e fase del reclamo
Ricorso per cassazione contro l’inammissibilità confermata Decreto non ricorribile ex art. 111, c. 7, Cost. (Cass. nn. 620/623 del 2026) Giocare l’ammissibilità in primo grado e in reclamo Fino alla decisione della corte d’appello
Insinuazione al passivo nella liquidazione controllata Termine perentorio, salva causa non imputabile (Cass. 28573/2025) Verificare le domande tardive e le cause di rimessione Entro il termine fissato (non oltre 90 giorni)
Pressione sul perimetro dei beni Esclusioni tassative dell’art. 268, c. 4 (Cass. 28484/2025) Inventario completo; stima realistica del patrimonio liquidabile Prima della scelta tra le procedure
Contestazione dell’esdebitazione Le condotte del debitore rilevano solo in quella fase (Cass. 22074/2025) Trasparenza piena nella relazione OCC (Cass. 28576/2025) Dall’apertura alla fase dell’esdebitazione

Le domande di chi è sotto attacco

“Nel concordato semplificato i creditori votano?”
No. Il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori: la proposta viene comunicata, i creditori possono costituirsi e opporsi entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza, e la decisione spetta al tribunale sulla base dei presupposti dell’art. 25-sexies, comma 5, CCII. È proprio l’assenza del voto a rendere decisivo il requisito dell’utilità per ciascun creditore.

“Posso chiedere direttamente il concordato semplificato senza passare dalla composizione negoziata?”
No. Il presupposto è una composizione negoziata svolta, con una relazione finale dell’esperto che dichiari la correttezza e la buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni previste dall’art. 23. Senza quella relazione, la proposta è inammissibile.

“Un mio fornitore può chiedere la mia liquidazione controllata per un credito di 9.000 euro?”
Può depositare il ricorso, ma la liquidazione si apre solo se sei insolvente e i tuoi debiti scaduti e non pagati, nel complesso, raggiungono i 50.000 euro. Non conta l’importo del singolo credito di chi agisce, ma l’esposizione scaduta complessiva risultante dall’istruttoria. Se sei una persona fisica e non hai attivo acquisibile, puoi inoltre far valere l’attestazione dell’OCC entro la prima udienza.

“Nella liquidazione controllata perdo anche lo stipendio?”
No, non per intero. Stipendi, pensioni e salari restano esclusi nei limiti che il giudice fissa per il mantenimento tuo e della tua famiglia (art. 268, comma 4, CCII); la parte eccedente può essere acquisita alla procedura. Attenzione però: l’elenco delle esclusioni è tassativo, e somme come un risarcimento per danno biologico sono state ritenute liquidabili (Cass. n. 28484/2025).

“Il tribunale può negarmi la liquidazione controllata perché mi sono indebitato in modo imprudente?”
No, non all’apertura. La Cassazione (ord. n. 22074/2025) ha chiarito che la liquidazione controllata non è un premio: negligenza e imprudenza possono pesare solo nella fase dell’esdebitazione.

“Se il tribunale dichiara inammissibile il mio concordato semplificato, posso arrivare in Cassazione?”
Di regola no. Secondo la giurisprudenza del gennaio 2026, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non ha carattere decisorio e non è ricorribile per cassazione. La difesa sull’ammissibilità va quindi costruita in primo grado e in reclamo.

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti consultate in fase di redazione. I principi sono riformulati e organizzati in base alla mossa del creditore che ciascuno limita o, all’opposto, rafforza.

Sull’accesso al concordato semplificato (terza mossa)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il tribunale non si limita a controllare che i documenti ci siano: verifica anche la legalità sostanziale della proposta e la presenza delle condizioni dell’art. 25-sexies. Rilevanza: rende prevedibile il controllo e impone al debitore un fascicolo coerente nel contenuto, non solo completo nella forma.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Conferma che il vaglio di ammissibilità va condotto sulle condizioni di legge in rapporto al contenuto effettivo della documentazione richiesta. Rilevanza: consolida l’orientamento della pronuncia precedente in pochi mesi.
  • Cass. civ., Sez. I, nn. 620 e 623 del 2026 (gennaio 2026). Il decreto con cui la corte d’appello conferma l’inammissibilità della proposta di concordato semplificato non è impugnabile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., mancando di natura decisoria. Avvertenza: le fonti consultate riportano questo principio in modo concorde, ma lo attribuiscono una alla n. 620 e un’altra alla n. 623, e indicano date non coincidenti; una di esse riferisce alla n. 620 anche il principio sulle risorse esterne (la rinuncia dei soci alla prededuzione non è apporto esterno). Gli estremi puntuali vanno verificati sul testo ufficiale. Rilevanza: delimita la partita sull’ammissibilità ai primi due gradi.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023. Pronunciata sul concordato semplificato nella sua versione originaria (D.L. 118/2021), con applicazione analogica dell’art. 161 della legge fallimentare: il trasferimento della sede nell’anno anteriore al deposito non incide sulla competenza territoriale. Rilevanza: limita le eccezioni dilatorie fondate su spostamenti di sede; da coordinare con l’attuale criterio del centro degli interessi principali.

Sull’omologazione e le impugnazioni (quarta e quinta mossa)

  • Cass. civ., Sez. I, n. 624 del 2026 (gennaio 2026; le fonti indicano il 12 o il 16 gennaio). L’utilità che il concordato semplificato deve assicurare a ciascun creditore non può risolversi nella sola rapidità di chiusura della crisi quando i chirografari non ricevono nulla; deve trattarsi di un vantaggio concreto, anche se non necessariamente quantificabile in denaro. Rilevanza: è il parametro centrale dell’opposizione del creditore chirografario e il criterio di progettazione della proposta.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Nel reclamo contro il decreto di omologazione né l’ausiliario né il commissario liquidatore sono litisconsorti necessari, non avendo interessi propri. Rilevanza: semplifica il contraddittorio dell’impugnazione e riduce le eccezioni formali.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27 ottobre 2025. La condanna solidale del legale rappresentante per procura conferita in mala fede (art. 51, comma 15, CCII) si applica anche alla liquidazione controllata e al giudizio di cassazione. Rilevanza: rende costose le impugnazioni temerarie.

Sull’apertura della liquidazione controllata (prima e seconda mossa)

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17508 del 29 giugno 2025. Il credito del socio postergato ex art. 2467 c.c., se non pagato alla scadenza, è un debito scaduto e concorre a formare la soglia dei 50.000 euro richiesta per la domanda del creditore. Rilevanza: i finanziamenti soci non aiutano il debitore a restare sotto soglia.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025. L’apertura della liquidazione controllata non è un beneficio da meritare: negligenza e imprudenza nell’indebitamento non possono giustificarne il rigetto e rilevano semmai per l’esdebitazione. Rilevanza: separa nettamente il momento dell’accesso da quello della liberazione dai debiti.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28 ottobre 2025. La relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità e il giudice ne controlla completezza e attendibilità; omissioni rilevanti (una vendita immobiliare a prezzo simbolico, un’attività non dichiarata) possono portare alla revoca dell’apertura. Rilevanza: è la pronuncia che più direttamente premia la trasparenza del debitore.

Sul patrimonio e sul passivo (sesta mossa)

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28484 del 27 ottobre 2025. Le esclusioni dell’art. 268, comma 4, CCII sono tassative e non si estendono per analogia: la somma percepita a titolo di risarcimento del danno biologico entra nella liquidazione controllata. Rilevanza: amplia il patrimonio aggredibile e va considerata prima di scegliere tra le due procedure.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28573 del 28 ottobre 2025. Il termine indicato nell’avviso del liquidatore per la domanda di ammissione al passivo è perentorio; la domanda tardiva è ammessa solo con rimessione in termini per causa non imputabile. Rilevanza: disciplina il riparto e sanziona l’inerzia del creditore.

Il quadro complessivo che emerge è coerente: la Cassazione, tra il 2025 e il 2026, ha reso più rigoroso l’accesso a entrambe le procedure (controllo sostanziale sul concordato semplificato, controllo sull’attendibilità della relazione OCC nella liquidazione controllata) e ha precisato i diritti dei creditori (utilità concreta nel semplificato, perentorietà dei termini e ampiezza del patrimonio nella controllata), senza trasformare nessuna delle due in uno strumento punitivo per il debitore.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita accanto a te, conoscendo dall’interno le regole di entrambi i tavoli: analizziamo le mosse che il creditore ha già fatto, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo il confronto nel momento in cui la sua convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa dei creditori per categoria (ipotecari, privilegiati, pubblici, chirografari, soci postergati), stimando per ciascuno il recupero atteso nel concordato semplificato e nella liquidazione controllata.
  2. Verifichiamo la relazione finale dell’esperto della composizione negoziata, controllando che contenga in modo esplicito la dichiarazione di correttezza e buona fede delle trattative e l’attestazione di impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 CCII.
  3. Calcoliamo e presidiamo i termini: i sessanta giorni per il deposito del concordato semplificato, i dieci giorni per le opposizioni, i trenta giorni per il reclamo, la prima udienza per l’eccezione dell’art. 268, comma 3, CCII.
  4. Costruiamo il prospetto comparativo con l’alternativa liquidatoria, insieme ai commercialisti dello staff, in modo che il confronto regga davanti al parere dell’ausiliario e al vaglio del tribunale.
  5. Progettiamo la proposta in funzione dell’utilità per ciascun creditore, verificando che i chirografari ricevano un vantaggio concreto e non la sola celerità, come richiesto dalla giurisprudenza del 2026.
  6. Verifichiamo i presupposti del ricorso del creditore per liquidazione controllata: stato di insolvenza, soglia dei 50.000 euro di debiti scaduti, legittimazione, completezza degli atti.
  7. Attiviamo l’OCC per l’attestazione di assenza di attivo quando il debitore persona fisica è privo di patrimonio acquisibile, e solleviamo l’eccezione nei tempi di legge.
  8. Redigiamo o controlliamo la relazione dell’OCC e l’inventario dei beni, segnalando ogni elemento che il creditore potrebbe usare per chiedere la revoca o contestare l’esdebitazione.
  9. Analizziamo il perimetro dei beni liquidabili alla luce delle esclusioni tassative dell’art. 268, comma 4, CCII, prima che la scelta della procedura diventi irreversibile.
  10. Sosteniamo le impugnazioni o vi resistiamo, dal reclamo fino al giudizio di legittimità, con la stessa strategia dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema due abilitazioni pesano più delle altre. Come Esperto Negoziatore, l’Avvocato conosce dall’interno la fase da cui il concordato semplificato dipende: sa come si costruisce una relazione finale e quali sue lacune il creditore cercherà di sfruttare. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario OCC, conosce il ruolo dell’organismo nella liquidazione controllata, dalla relazione che ne condiziona l’ammissibilità all’attestazione che può impedirne l’apertura su ricorso del creditore.

La qualifica di cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore, la stessa linea, senza passaggi di consegne nel momento in cui la partita si sposta davanti alla corte d’appello o alla Corte di cassazione.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché la convenienza del creditore, che è il cuore di questa partita, è materia economica quanto giuridica: la stima dell’alternativa liquidatoria, la valutazione delle offerte per l’azienda e la verifica della soglia dei debiti scaduti richiedono entrambe le competenze.

Chiusura

Concordato semplificato e liquidazione controllata non sono due versioni della stessa cosa. Nel primo il debitore propone e il creditore contesta; nella seconda la legge dispone e il creditore vigila. Scegliere tra le due significa prevedere quale reazione si scatenerà dall’altra parte del tavolo e organizzarsi per tempo. Nelle procedure della crisi non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa scelta perché le sue due metà corrispondono a due competenze certificate dell’Avvocato: l’Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 presidia la composizione negoziata da cui nasce il concordato semplificato, mentre il Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC conosce la liquidazione controllata dal lato dell’organismo che la istruisce e, sulla domanda del debitore, la gestisce. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo le mosse già fatte dai creditori e costruiremo la strategia più coerente con il tuo patrimonio e con i termini che stanno correndo.

📩 Le trattative si sono chiuse o un creditore si è già mosso? Ogni giorno conta: scrivici subito, i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo ti aspettano qui sotto, in fondo alla pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Il Debito Ha Superato Quello Che Riesci A Gestire.

Il primo passo è parlarne con qualcuno che ti ascolta davvero. Prima consulenza gratuita.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata