Chi ha gestito un’impresa poi finita in liquidazione giudiziale, e la banca che ha tenuto il suo conto, si pongono la stessa domanda da prospettive opposte: i versamenti affluiti sul conto nei mesi prima del crollo possono essere “ripresi” dal curatore? La legge risponde solo in parte. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) contiene due norme brevi, l’art. 166, comma 3, lett. b), e l’art. 171, comma 3. Da sole non dicono quando una rimessa è davvero un pagamento revocabile, chi deve provare cosa, quanto la banca deve restituire. Su questo tema conta più ciò che hanno detto i giudici che la lettera della norma, e nel 2026 la Corte di cassazione ha cambiato rotta rispetto all’indirizzo seguito per sette anni.
In questa analisi troverai le decisioni che devi conoscere, tradotte in conseguenze pratiche: l’orientamento storico, quello del 2019 oggi superato, le tre sentenze gemelle del 15 marzo 2026 e le questioni ancora aperte. Le pronunce sono quasi tutte rese sulla legge fallimentare (art. 67 e art. 70 l. fall.), perché le cause che arrivano oggi in Cassazione riguardano fallimenti dichiarati anni fa; lo diciamo in modo esplicito ogni volta, e spieghiamo perché i principi si trasferiscono alla liquidazione giudiziale.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo? Perché la revocatoria delle rimesse è il punto in cui la crisi d’impresa incontra il rapporto bancario. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: nella composizione negoziata la gestione dei conti e dei pagamenti durante le trattative è uno dei profili che decide se quegli atti saranno o no esposti a revocatoria in caso di insuccesso. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: conosce quindi anche le procedure minori, dove le regole sulle rimesse non si applicano nello stesso modo. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario, che consente di leggere gli estratti conto con l’occhio dell’analista oltre che del giurista.
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Il quadro normativo in breve: tre norme, un rinvio al codice civile
La revocatoria “concorsuale” (un tempo detta fallimentare) è l’azione con cui il curatore rende inefficaci verso la massa dei creditori alcuni atti compiuti dal debitore prima dell’apertura della procedura. Il suo scopo è ripristinare la parità di trattamento tra i creditori (la par condicio): chi è stato pagato quando l’impresa era già insolvente e lo sapeva, restituisce e si mette in fila con gli altri.
Per le rimesse in conto corrente il Codice della crisi ha mantenuto l’impianto della legge fallimentare riformata nel 2005-2006. Le norme da tenere a mente sono queste.
| Norma | Contenuto essenziale | Corrispondente nella legge fallimentare |
|---|---|---|
| Art. 166, comma 2, CCII | Sono revocabili i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti dopo il deposito della domanda poi sfociata in liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori, se il curatore prova che l’altra parte conosceva lo stato d’insolvenza | Art. 67, comma 2, l. fall. (sei mesi prima della dichiarazione di fallimento) |
| Art. 166, comma 3, lett. b), CCII | Non sono soggette a revocatoria le rimesse su conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l’esposizione del debitore verso la banca | Art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. (“consistente e durevole”) |
| Art. 171, comma 3, CCII | Se si revocano atti estintivi di posizioni passive da conto corrente bancario o da rapporti continuativi, il terzo restituisce al massimo la differenza tra il picco delle sue pretese nel periodo in cui conosceva l’insolvenza e il residuo all’apertura del concorso; può poi insinuarsi al passivo per quanto restituito | Art. 70, comma 3, l. fall. |
| Art. 1823 e art. 1842 c.c. | Nozione di conto corrente e di apertura di credito (il “fido”) | Invariati |
Tre osservazioni servono per capire la giurisprudenza che segue.
La prima: la norma sulle rimesse è scritta come esenzione. L’art. 166, comma 3, elenca gli atti “non soggetti” all’azione. Non dice quando una rimessa è revocabile; dice quando non lo è. Questo dato testuale, apparentemente formale, è il cardine del revirement del 2026.
La seconda: il Codice ha eliminato la parola “consistente”. Come segnalano i commentatori che hanno analizzato le sentenze del 2026, il testo dell’art. 166, comma 3, lett. b), nella versione modificata dal correttivo D.Lgs. 147/2020, richiede che la riduzione dell’esposizione sia “durevole”, senza più il requisito della consistenza. È una differenza che conta nelle liquidazioni giudiziali, dove la banca non potrà più difendersi sostenendo che la rimessa era di importo trascurabile.
La terza: il periodo sospetto si calcola diversamente. Nella legge fallimentare i sei mesi decorrevano a ritroso dalla sentenza di fallimento; nel Codice si contano dal deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale (art. 170 CCII). Ne deriva che il tempo impiegato dal tribunale per decidere non “accorcia” più a favore della banca la finestra delle rimesse revocabili.
Resta fuori da questo quadro la liquidazione controllata del sovraindebitato: lì il liquidatore agisce per l’inefficacia degli atti pregiudizievoli secondo le norme del codice civile (art. 274 CCII), e non con la revocatoria concorsuale “speciale” delle rimesse. Su questo torneremo nelle domande finali.
L’orientamento consolidato: la rimessa è revocabile solo se è un vero pagamento
La radice storica: solutorie e ripristinatorie
La Suprema Corte ha chiarito da decenni che la parola “rimessa” è neutra. Un versamento sul conto può avere due funzioni molto diverse. Può pagare la banca, quando il conto è in rosso senza copertura di un fido, oppure oltre il limite del fido: in quel caso la banca vanta un credito già esigibile e il versamento lo estingue. Si parla di rimessa solutoria. Oppure può semplicemente ricostituire la provvista, cioè ripristinare la somma che il cliente può ancora utilizzare entro il fido concesso: la banca non viene pagata di nulla, perché finché il fido è in essere il suo credito non è esigibile. Si parla di rimessa ripristinatoria.
La distinzione risale almeno a Cass. 10 ottobre 1975, n. 3236 e a Cass., sez. I, 18 ottobre 1982, n. 5413, richiamate espressamente dalle sentenze del 2026. Le Sezioni Unite l’hanno poi usata in un contesto diverso, quello della prescrizione dell’azione con cui il correntista chiede indietro interessi non dovuti: con Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418 hanno affermato che per i versamenti solutori la prescrizione decorre da ciascun versamento, per quelli ripristinatori dalla chiusura del conto. Il principio, calato nella pratica, significa che la stessa operazione bancaria cambia natura giuridica a seconda dello stato del conto nel giorno in cui viene annotata.
Prima della riforma del 2006 la Cassazione aveva costruito proprio su questa distinzione la revocabilità delle rimesse: revocabili le solutorie, non le ripristinatorie. Il problema era la prova del fido, spesso concesso di fatto e non per iscritto. Cass., sez. I, 26 febbraio 1999, n. 1672 e Cass., sez. I, 2 ottobre 2014, n. 20810 hanno inquadrato l’esistenza di un’apertura di credito come fatto che incide sulla natura del versamento e la cui prova deve essere offerta da chi la invoca. L’orientamento si è consolidato nel senso che lo stato “scoperto” del conto rende la rimessa un pagamento, mentre il fido la sottrae a questa qualifica.
Gli anni 2018-2023: la parentesi della “riduzione durevole” come unico criterio
Con la riforma del 2006 il legislatore ha introdotto la formula dell’esenzione per le rimesse che non riducono in modo consistente e durevole l’esposizione. Una parte della giurisprudenza ne ha tratto una conseguenza radicale: se la norma parla di riduzione dell’esposizione, conta soltanto se il saldo debitore è sceso stabilmente, a prescindere dal fido.
È l’impostazione di Cass., sez. VI-1, 15 maggio 2018, n. 11782 e soprattutto di Cass., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 277. Secondo questo indirizzo il termine “rimesse” prescindeva dalla natura solutoria o ripristinatoria, e anche un versamento su conto passivo ma entro il fido poteva essere revocato se aveva ridotto in modo consistente e durevole lo scoperto. In altre parole, per la banca il fido non era più uno scudo: se il cliente aveva rientrato stabilmente, la rimessa era aggredibile.
L’indirizzo è stato seguito da numerose pronunce: Cass., sez. I, 28 luglio 2023, n. 23095, Cass., sez. I, 7 agosto 2023, nn. 24018 e 24019, Cass., sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29998 e Cass. n. 34494/2023. Nello stesso periodo, però, l’indirizzo addossava alla curatela l’onere di individuare ogni singola rimessa e di dimostrare che la riduzione era stata consistente e durevole, trattando questi elementi come fatti costitutivi della domanda.
Il principio, calato nella pratica, significava due cose: area di revocabilità più ampia (anche le rimesse entro fido), ma prova molto pesante per il curatore, chiamato a ricostruire l’andamento del saldo dopo ogni versamento.
Le pronunce sulla prova dello scoperto
Accanto a questo filone, la Cassazione aveva continuato a precisare chi dovesse provare lo stato del conto. Cass., sez. I, 10 maggio 2012, n. 7158 e Cass., sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042, richiamate dalle sentenze del 2026, hanno affrontato la ripartizione dell’onere della prova sullo stato “scoperto” del conto e sull’andamento del saldo al momento delle rimesse. Cass., sez. VI-1, 28 gennaio 2021, n. 1795 e Cass., sez. I, 9 maggio 2023, n. 12389 hanno invece ricondotto l’apertura di credito ai fatti che la banca deve allegare e provare per neutralizzare la natura solutoria del versamento.
Il principio stabile, che attraversa cinquant’anni di giurisprudenza, è che senza un conto scoperto non c’è un pagamento, e senza un pagamento non c’è revocatoria del comma 2. La parentesi 2018-2023 ha messo in discussione questo assunto; le sentenze del 2026 lo hanno ripristinato.
Prima questione aperta: una rimessa entro il fido può ancora essere revocata?
La questione
Il titolare di un’impresa, o il responsabile del contenzioso di una banca, si chiede: se il conto aveva un affidamento di 150.000 euro e il saldo è sempre rimasto sotto quel limite, i versamenti degli ultimi sei mesi sono al sicuro?
Cosa hanno deciso i giudici
Fino al 2025 la risposta prevalente era negativa per la banca: con l’indirizzo di Cass. n. 277/2019 e delle pronunce del 2023, anche le rimesse entro fido erano revocabili se avevano ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione.
Nel 2025 la Prima Sezione ha preso atto delle critiche della dottrina. Con l’ordinanza interlocutoria Cass. n. 28010/2025, insieme alle coeve nn. 28008 e 28011/2025, ha rimesso la questione alla pubblica udienza proprio per rimeditare l’orientamento del 2019.
Ne sono nate le tre sentenze gemelle Cass., sez. I, 15 marzo 2026, nn. 5847, 5848 e 5849 (Pres. Terrusi; rel. Zuliani per la prima, D’Aquino per le altre due). La Suprema Corte ha chiarito che la lett. b) del comma 3 non crea un autonomo regime di revocabilità delle rimesse: è solo un’esenzione che presuppone un pagamento di un debito liquido ed esigibile, cioè una rimessa affluita su conto scoperto. La norma, osserva la Corte, non disciplina né l’elemento soggettivo (la conoscenza dell’insolvenza) né il periodo sospetto: non può dunque essere una fattispecie revocatoria a sé stante, ma va letta dentro il comma 2.
Le sentenze dichiarano di porsi in continuità con un indirizzo più risalente, tra cui viene richiamata Cass. n. 20834/2010.
Se c’è contrasto
Il contrasto c’è stato ed è stato risolto con una scelta netta, ma da una sezione semplice, non dalle Sezioni Unite. Gli stessi commentatori raccomandano prudenza: tre sentenze conformi rese in pubblica udienza, dopo un’ordinanza interlocutoria che ha messo a fuoco proprio il punto, pesano molto, ma non escludono che il tema torni davanti alle Sezioni Unite. L’assunzione prudenziale oggi è che le rimesse su conto attivo o passivo entro fido non siano revocabili, mentre resta pienamente aggredibile ogni versamento su conto privo di affidamento o sconfinato.
Cosa significa per te
Se sei il legale rappresentante di una società in crisi, o l’amministratore che teme un’azione di responsabilità, il dato è rilevante: i versamenti fatti per mantenere operativo un conto affidato, senza superare il fido, non dovrebbero esporre la banca e, di riflesso, non generano quel contenzioso che spesso porta la banca a irrigidire i rapporti. Se invece il conto era “a zero fido” o sconfinato, ogni rimessa del semestre sospetto è potenzialmente un pagamento. Prima di qualunque scelta occorre ricostruire, giorno per giorno, il rapporto tra saldo e fido effettivamente utilizzabile.
Lo Studio Monardo, coordinando avvocati e commercialisti dello staff nazionale in diritto bancario, ricostruisce la storia del conto incrociando estratti, contratti di fido e comunicazioni di revoca, prima di prendere posizione.
Seconda questione aperta: chi deve provare il fido, la durevolezza e il rientro?
La questione
Il curatore cita la banca chiedendo la restituzione di 214.000 euro di rimesse. La banca replica che il conto era affidato e che i rientri erano temporanei, perché seguiti subito da nuovi addebiti. Chi deve dimostrare cosa?
Cosa hanno deciso i giudici
Qui le sentenze del 2026 producono l’effetto pratico più forte. La riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione è un fatto impeditivo: spetta alla banca convenuta allegarlo e provarlo, secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c. Lo affermano in modo identico le tre pronunce del 15 marzo 2026.
Secondo la ricostruzione offerta dai commenti, alla curatela resta l’onere di provare:
- la collocazione temporale delle rimesse nel periodo sospetto;
- la loro natura solutoria, cioè che il conto era scoperto nel momento dell’annotazione;
- la conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della banca.
Alla banca spetta, invece, dimostrare i fatti che neutralizzano la revocatoria: l’esistenza di un’apertura di credito che copriva lo scoperto, la natura non durevole della riduzione (per esempio una rimessa seguita a breve da un addebito che riporta il saldo al livello precedente) e il limite quantitativo del massimo scoperto ex art. 171, comma 3.
Su quest’ultimo punto la linea del 2026 si salda con l’indirizzo già espresso da Cass. n. 1795/2021 e Cass. n. 12389/2023, che avevano qualificato il fido come fatto impeditivo. E trova un’eco anche nel contenzioso tra correntista e banca: con l’ordinanza Cass. n. 6684/2024, in materia di ripetizione dell’indebito, la Corte ha posto a carico del correntista la prova dell’apertura di credito per qualificare le rimesse come ripristinatorie. La logica è la stessa: chi invoca il fido per cambiare la natura del versamento deve provarlo.
Se c’è contrasto
Non c’è contrasto sul principio dopo marzo 2026, ma c’è una sfumatura nelle letture dottrinali. Alcuni commentatori sottolineano che la curatela, per provare la natura solutoria, deve comunque dimostrare che il conto era scoperto “o sconfinato”, il che implica una qualche indagine sui fidi; altri leggono le sentenze nel senso che il curatore possa limitarsi al saldo negativo, lasciando alla banca la prova del fido. L’assunzione prudenziale è che il curatore produca comunque l’estratto conto completo e la documentazione dei fidi in suo possesso, e che la banca non confidi in una prova “per sottrazione”.
Cosa significa per te
Per la banca convenuta il revirement è un cambio di strategia difensiva: non basta più contestare che il curatore non ha dimostrato la durevolezza del rientro, ma bisogna provare in positivo fido e temporaneità della riduzione. Per l’imprenditore ex amministratore, chiamato spesso a testimoniare o coinvolto in azioni parallele, è fondamentale sapere che i contratti di fido, le lettere di revoca o riduzione e le delibere interne della banca diventano documenti centrali. In un giudizio di revocatoria delle rimesse, chi conserva i contratti di affidamento conserva gran parte dell’esito.
Terza questione aperta: quanto deve restituire la banca? Il tetto del massimo scoperto
La questione
Anche ammesso che le rimesse siano revocabili, la banca deve restituire la somma di tutti i versamenti del semestre? Oppure c’è un limite?
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta sta nell’art. 171, comma 3, CCII, erede dell’art. 70, comma 3, l. fall. La restituzione non può superare la differenza tra l’importo massimo raggiunto dalle pretese della banca nel periodo in cui conosceva l’insolvenza e l’importo residuo alla data di apertura della procedura. La norma vale per gli atti estintivi di posizioni passive derivanti da conto corrente bancario e da rapporti continuativi o reiterati, e consente alla banca di insinuarsi al passivo per quanto restituito.
Le sentenze del 2026 non toccano questo meccanismo: lo collocano, anzi, tra i fatti che la banca può far valere per ridurre la propria esposizione. I commentatori ribadiscono che il massimo scoperto resta un criterio di quantificazione, distinto dal problema della natura della rimessa. In altre parole: prima si stabilisce se ci sono rimesse solutorie revocabili, poi si stabilisce quanto restituire, entro il tetto.
Se c’è contrasto
Il punto controverso non è il tetto, ma il suo calcolo. Il “massimo raggiunto” va misurato solo nel periodo in cui la banca conosceva l’insolvenza, che può essere più breve del semestre sospetto. La prova della data in cui la banca ha acquisito la conoscenza dell’insolvenza diventa decisiva due volte: per l’an e per il quantum. L’assunzione prudenziale è che la banca contesti sempre il dies a quo della conoscenza, e che il curatore lo ancori a elementi documentali (centrale rischi, protesti, segnalazioni, revoche dei fidi, richieste di rientro).
Cosa significa per te
Per la banca, il tetto è una rete di sicurezza che può ridurre di molto la pretesa. Per la curatela, un calcolo accurato evita di chiedere cifre che il giudice taglierà. Per l’imprenditore che sta valutando l’accesso a uno strumento di regolazione della crisi, conoscere il meccanismo serve a capire quale sarà il comportamento della banca nei mesi che precedono l’eventuale procedura. Ricostruire il saldo massimo e il saldo finale è un lavoro contabile prima ancora che giuridico, e va fatto con gli estratti integrali, non con i riepiloghi trimestrali.
La pronuncia più recente e rilevante: Cass. 15 marzo 2026, n. 5848
Il contesto
La sentenza n. 5848/2026 (Pres. Terrusi, rel. D’Aquino) è quella su cui si sono concentrati i commenti, perché da essa è stata tratta la massima ufficiale; le gemelle n. 5847 (rel. Zuliani) e n. 5849 (rel. D’Aquino) affermano lo stesso principio. Arriva dopo un percorso insolito: la Prima Sezione, con l’ordinanza interlocutoria n. 28010/2025 e le due coeve, aveva scelto di non decidere in camera di consiglio ma di portare la questione in pubblica udienza, segnale che si voleva una decisione ponderata e di principio. La disciplina applicata è quella dell’art. 67, comma 3, lett. b), l. fall. nel testo del D.Lgs. 5/2006, ratione temporis.
La motivazione in linguaggio piano
Il ragionamento della Corte si può ridurre a quattro passaggi.
- La parola “rimesse” non dice nulla sulla funzione del versamento. È un termine tecnico del conto corrente (art. 1823 c.c.) che copre sia il pagamento della banca sia il semplice ripristino della provvista.
- La lettera b) è un’esenzione, non una revocatoria autonoma. Se fosse una fattispecie a sé, dovrebbe dire quale conoscenza dell’insolvenza serve e in quale periodo: non lo dice, perché quei requisiti stanno nel comma 2, che riguarda i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.
- Quindi la rimessa è revocabile solo se è un pagamento, e lo è soltanto se affluisce su un conto scoperto, cioè con saldo negativo non coperto da apertura di credito o oltre il limite del fido.
- La non consistenza e non durevolezza della riduzione è un fatto che impedisce la revoca: la deve allegare e provare la banca, non il curatore.
Cosa cambia rispetto a prima
| Profilo | Indirizzo 2019-2023 (Cass. 277/2019 e seguenti) | Indirizzo 2026 (Cass. 5847-5848-5849/2026) |
|---|---|---|
| Rimesse entro il fido | Revocabili se riducono in modo consistente e durevole l’esposizione | Non revocabili: sono ripristinatorie, non pagamenti |
| Natura della lett. b) | Regime autonomo di revocabilità delle rimesse | Mera esenzione all’interno del comma 2 |
| Prova della durevolezza | A carico del curatore (fatto costitutivo) | A carico della banca (fatto impeditivo) |
| Prova del fido | Irrilevante ai fini dell’an | Decisiva, a carico di chi la invoca |
| Massimo scoperto (art. 70 l. fall. / 171 CCII) | Limite quantitativo | Invariato: limite quantitativo |
E nella liquidazione giudiziale?
Le sentenze del 2026 decidono su fallimenti. Gli autori che le hanno commentate sostengono, con argomenti convincenti, che il principio valga anche per il Codice della crisi: l’art. 166, comma 2, CCII ha struttura quasi identica all’art. 67, comma 2, l. fall.; l’art. 166, comma 3, lett. b), resta una norma di esenzione; l’art. 171, comma 3, riproduce il limite del massimo scoperto. Il principio, calato nella pratica, significa che nelle liquidazioni giudiziali aperte dopo il 15 luglio 2022 il curatore dovrà concentrarsi sulle rimesse affluite su conto scoperto o sconfinato, e la banca dovrà dimostrare che il rientro non è stato durevole. Con una differenza a vantaggio della curatela: nel testo del Codice il requisito della “consistenza” non c’è più, quindi la banca non può invocare la modestia dell’importo.
Va però ricordato che nessuna sentenza di legittimità, tra quelle reperite, ha ancora applicato il nuovo indirizzo a una liquidazione giudiziale: la trasposizione è un’interpretazione solida, non un precedente.
Tre profili di contorno che i giudici stanno precisando
La conoscenza dell’insolvenza da parte della banca
Nessuna rimessa solutoria è revocabile se il curatore non prova che la banca conosceva lo stato d’insolvenza del cliente: è il requisito soggettivo dell’art. 166, comma 2, CCII, rimasto identico a quello dell’art. 67, comma 2, l. fall. Le sentenze del 2026 lo collocano espressamente tra gli elementi a carico della curatela, ed è proprio la sua assenza nella lett. b) che ha convinto la Corte a negare a quella norma il ruolo di revocatoria autonoma.
Nella pratica la prova si costruisce per indizi: la banca è un operatore qualificato, che dispone della centrale rischi, vede l’andamento dei flussi sul conto, riceve notizie di protesti e pignoramenti. Più la banca ha agito da creditore allarmato (revoca del fido, richieste di rientro, passaggio a sofferenza), più sarà difficile sostenere che non conosceva l’insolvenza. Ma il curatore deve comunque individuare il momento in cui la conoscenza è sorta, perché da quel momento si misura anche il tetto dell’art. 171, comma 3. Una conoscenza collocata troppo tardi riduce drasticamente il massimo scoperto rilevante.
Il principio, calato nella pratica, significa che per la banca la miglior difesa non è solo contestare il fido o la durevolezza, ma spostare in avanti il giorno in cui ha percepito la crisi; per il curatore, documentare quel giorno con atti della banca stessa.
Il parallelo con l’indebito bancario: due giudizi da non confondere
Nello stesso 2026 la Cassazione è intervenuta anche sull’azione di ripetizione dell’indebito, cioè la domanda con cui il correntista (o il curatore che gli subentra) chiede la restituzione di interessi e commissioni non dovuti addebitati sul conto. Con Cass. 15 gennaio 2026, n. 852 la Corte ha affermato che, finché il conto è aperto, il correntista può agire anche per i versamenti solutori, ma ottiene soltanto la rettifica del saldo, e che la distinzione tra solutorio e ripristinatorio dipende dall’affidamento. Con l’ordinanza 14 aprile 2026, n. 9418 ha precisato che, se il conto viene chiuso in corso di causa, la banca deve restituire le somme indebitamente trattenute. Entrambe richiamano come riferimento Cass. n. 13586/2024.
Perché interessa chi si occupa di revocatoria? Perché nella liquidazione giudiziale il curatore spesso propone entrambe le azioni contro la stessa banca: la revocatoria delle rimesse e la rideterminazione del saldo epurato da addebiti illegittimi. Il saldo “rettificato” può cambiare la natura delle rimesse: un conto che, depurato da interessi anatocistici o commissioni non pattuite, risulta entro il fido, trasforma rimesse apparentemente solutorie in ripristinatorie. I commentatori, tuttavia, raccomandano di non sovrapporre meccanicamente i due giudizi: la revocatoria tutela la parità tra i creditori, l’indebito ripristina la legalità del rapporto contrattuale, e gli oneri probatori non coincidono in ogni dettaglio.
I tempi dell’azione
Il curatore non ha un tempo illimitato. L’art. 170 CCII stabilisce che le azioni revocatorie non possono essere promosse decorsi tre anni dall’apertura della liquidazione giudiziale e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell’atto. Per le rimesse del semestre sospetto il limite dei cinque anni raramente è un problema; quello dei tre anni, invece, impone al curatore di ricostruire il conto in tempi stretti, spesso prima di avere a disposizione tutta la documentazione della banca. Per la banca convenuta, verificare la tempestività dell’azione è il primo controllo da fare, prima ancora di discutere di fido e durevolezza.
Lo stesso art. 170 contiene la regola sulla consecuzione delle procedure: se a un primo strumento di regolazione della crisi segue la liquidazione giudiziale, i periodi sospetti si calcolano a ritroso dalla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda originaria di accesso, con un effetto di “consecuzione” che può riportare all’interno del perimetro rimesse lontane nel tempo dalla sentenza di apertura.
I principi applicati ai casi reali
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite sui principi esaminati; non riproducono vicende reali.
Simulazione 1 — Conto affidato, saldo sempre entro il fido
Ipotesi: società Alfa S.r.l., fido di cassa di 120.000 € formalizzato per iscritto. Domanda di apertura della liquidazione giudiziale depositata il 14 marzo 2025, liquidazione aperta il 6 maggio 2025. Periodo sospetto: dal 14 settembre 2024 in poi. Nel periodo il saldo oscilla tra −38.270 € e −117.940 €, mai oltre il fido. Rimesse complessive: 263.415 €.
Con l’indirizzo di Cass. 277/2019 il curatore avrebbe potuto selezionare le rimesse che avevano ridotto stabilmente il saldo e chiederne la revoca. Alla luce di Cass. 5848/2026, tutte le rimesse sono ripristinatorie, perché il conto non è mai stato scoperto oltre l’affidamento: nessuna è un pagamento di credito esigibile. Esito prevedibile: domanda revocatoria infondata, salvo che il curatore dimostri che il fido era stato revocato o ridotto prima di alcune rimesse. Se, per esempio, la banca avesse comunicato il 9 dicembre 2024 la riduzione del fido a 60.000 €, i versamenti successivi a tale data affluiti con saldo oltre −60.000 € diventerebbero solutori nella parte eccedente.
Simulazione 2 — Conto senza fido e calcolo del massimo scoperto
Ipotesi: impresa Beta S.p.A., conto senza affidamento, scoperto di fatto tollerato. Domanda depositata il 3 febbraio 2025; liquidazione aperta il 21 marzo 2025. Periodo sospetto dal 3 agosto 2024. Il curatore prova, tramite una lettera di richiesta di rientro e la segnalazione a sofferenza, che la banca conosceva l’insolvenza dal 18 ottobre 2024. Dal 18 ottobre in poi:
- saldo massimo negativo raggiunto: −187.430 €;
- saldo all’apertura della liquidazione: −112.615 €;
- rimesse affluite su conto scoperto: 96.280 €.
Calcolo del tetto ex art. 171, comma 3: 187.430 − 112.615 = 74.815 €. Anche se le rimesse solutorie sommano 96.280 €, la banca non può essere condannata a restituire più di 74.815 €. Supponiamo poi che la banca dimostri che una rimessa di 11.940 € del 4 novembre 2024 è stata seguita, due giorni dopo, da un addebito di pari importo per il pagamento di un fornitore richiesto dal cliente: quel rientro non è durevole e la banca può farlo valere come fatto impeditivo. La pretesa scende, nei limiti del tetto, in base alla ricostruzione analitica del conto. Dopo la restituzione la banca si insinua al passivo per l’importo restituito.
Simulazione 3 — Conto sconfinato e onere della prova
Ipotesi: Gamma S.n.c. ha un fido di 50.000 € e il conto, dal 1° settembre 2024, presenta un saldo di −73.660 €. Il 26 settembre affluisce una rimessa di 21.380 € che porta il saldo a −52.280 €; il 2 ottobre il saldo torna a −71.905 €. La liquidazione giudiziale è aperta su domanda depositata il 10 gennaio 2025.
Applicando i principi del 2026: la rimessa è interamente solutoria, perché sia prima (−73.660 €) sia dopo (−52.280 €) il saldo resta oltre il limite del fido di 50.000 €; tutti i 21.380 € sono serviti a ridurre lo sconfinamento, cioè un credito della banca già esigibile. Se invece la rimessa avesse portato il saldo a −41.000 €, sarebbe stata solutoria solo per 23.660 € (la parte che ha eliminato lo sconfinamento) e ripristinatoria per il resto. Il curatore prova data, saldo e sconfinamento, oltre alla conoscenza dell’insolvenza. Tocca alla banca dimostrare che la riduzione non è stata durevole, documentando che dopo sei giorni il saldo è tornato quasi al livello precedente per effetto di nuovi utilizzi. Se ci riesce, la rimessa rientra nell’esenzione dell’art. 166, comma 3, lett. b), CCII. Se la banca non allega né prova questo fatto, il giudice non può rilevarlo d’ufficio a suo favore.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Gli estremi provengono da commenti e rassegne pubblicati nel 2026 (EC News, Iusletter, Diritto Bancario). Dove la data non è stata reperita in modo affidabile è indicato solo numero e anno. Salvo diversa indicazione, si tratta di pronunce sulla legge fallimentare.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. 10 ottobre 1975, n. 3236 | Natura delle rimesse | Distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie | Radice storica richiamata nel 2026 |
| Cass., sez. I, 18 ottobre 1982, n. 5413 | Natura delle rimesse | Conferma la distinzione in base allo stato del conto | Idem |
| Cass., sez. I, 26 febbraio 1999, n. 1672 | Apertura di credito | Il fido incide sulla natura della rimessa | Prova del fido decisiva |
| Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418 | Prescrizione indebito | Solutorie: prescrizione dal versamento; ripristinatorie: dalla chiusura | Conferma la distinzione funzionale |
| Cass. n. 20834/2010 | Revocatoria rimesse | Indirizzo con cui il 2026 dichiara continuità | Base del ritorno alla natura solutoria |
| Cass., sez. I, 10 maggio 2012, n. 7158 | Onere della prova | Prova dello stato scoperto e del saldo | Riparto degli oneri |
| Cass., sez. I, 2 ottobre 2014, n. 20810 | Apertura di credito | Fido come elemento che neutralizza la natura solutoria | Onere su chi lo invoca |
| Cass., sez. I, 29 marzo 2016, n. 6042 | Onere della prova | Prova dello scoperto e del saldo | Riparto degli oneri |
| Cass., sez. VI-1, 15 maggio 2018, n. 11782 | Regime delle rimesse | Avvio dell’indirizzo poi superato | Storico |
| Cass., sez. I, 9 gennaio 2019, n. 277 | Regime delle rimesse | Conta solo la riduzione consistente e durevole, anche entro fido | Superata dal 2026 |
| Cass., sez. VI-1, 28 gennaio 2021, n. 1795 | Apertura di credito | Fido come fatto impeditivo | Onere della banca |
| Cass., sez. I, 9 maggio 2023, n. 12389 | Apertura di credito | Fido come fatto impeditivo | Onere della banca |
| Cass., sez. I, 28 luglio 2023, n. 23095 | Regime delle rimesse | Segue Cass. 277/2019 | Superata |
| Cass., sez. I, 7 agosto 2023, nn. 24018 e 24019 | Regime delle rimesse | Seguono Cass. 277/2019 | Superate |
| Cass., sez. I, 30 ottobre 2023, n. 29998 | Regime delle rimesse | Segue Cass. 277/2019 | Superata |
| Cass. n. 34494/2023 | Regime delle rimesse | Segue Cass. 277/2019 | Superata |
| Cass., ord. n. 6684/2024 | Indebito bancario | Il correntista prova il fido per qualificare le rimesse ripristinatorie | Coerenza con il riparto 2026 |
| Cass., ord. interlocutoria n. 28010/2025 (e nn. 28008, 28011/2025) | Rimessione in pubblica udienza | Necessità di rimeditare l’indirizzo 2019 | Prepara il revirement |
| Cass., 15 gennaio 2026, n. 852 | Indebito a conto aperto | Per i versamenti solutori spetta il saldo rettificato | Distinzione ancorata al fido |
| Cass., sez. I, 15 marzo 2026, nn. 5847, 5848, 5849 | Revocatoria rimesse | Revocabili solo le solutorie; durevolezza = fatto impeditivo a carico della banca | Indirizzo vigente |
| Cass., ord. 14 aprile 2026, n. 9418 | Indebito, conto chiuso in corso di causa | A conto aperto solo rettifica; a conto chiuso restituzione | Ricostruzione del saldo |
La sintesi operativa
- Una rimessa è revocabile dal curatore solo se è un pagamento, cioè se è affluita su un conto scoperto senza fido o oltre il fido (Cass. 5847-5848-5849/2026).
- Le rimesse entro fido sono ripristinatorie e, secondo l’indirizzo vigente, non revocabili: l’indirizzo di Cass. 277/2019 è superato.
- Il curatore prova periodo sospetto, natura solutoria e conoscenza dell’insolvenza; non deve provare che la riduzione è stata durevole.
- La banca prova i fatti impeditivi: fido, rientro non durevole, limite del massimo scoperto.
- Nella liquidazione giudiziale il periodo sospetto parte dal deposito della domanda (art. 166, comma 2, e art. 170 CCII), non dalla sentenza.
- Nel Codice della crisi non serve più che la riduzione sia “consistente”: basta che sia durevole per escludere l’esenzione.
- La restituzione ha un tetto: differenza tra massimo scoperto nel periodo di conoscenza dell’insolvenza e saldo all’apertura (art. 171, comma 3, CCII).
- Contratti di fido, lettere di revoca e segnalazioni in centrale rischi sono le prove decisive per entrambe le parti.
- Il nuovo indirizzo viene da una sezione semplice: va applicato con attenzione agli sviluppi, senza scelte processuali irreversibili fondate su un’unica lettura.
Le domande sul “quindi in pratica?”
Il curatore può chiedere indietro tutti i versamenti degli ultimi sei mesi?
No. Dopo le sentenze del 15 marzo 2026, solo quelli affluiti su conto scoperto o sconfinato, che costituiscono pagamento di un credito già esigibile della banca. E anche per questi la restituzione è limitata dal tetto del massimo scoperto ex art. 171, comma 3, CCII.
Se la banca ha revocato il fido qualche mese prima, cosa cambia?
Cambia molto. Dal momento in cui la revoca è efficace, il saldo negativo diventa un credito esigibile della banca e le rimesse successive assumono natura solutoria. La data della revoca del fido diventa quindi il punto da cui partire nella ricostruzione, e spesso coincide anche con un indizio della conoscenza dell’insolvenza.
Le rimesse compiute durante la composizione negoziata sono al sicuro?
Il Codice prevede una protezione specifica: l’art. 24 CCII sottrae alla revocatoria del comma 2 dell’art. 166 gli atti di ordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati dopo l’accettazione dell’incarico da parte dell’esperto, purché coerenti con l’andamento delle trattative e con le prospettive di risanamento. Non è un salvacondotto automatico: la coerenza va valutata caso per caso, e qui il ruolo dell’esperto negoziatore nel monitorare la gestione è determinante.
Le stesse regole valgono nella liquidazione controllata del sovraindebitato?
No. Nella liquidazione controllata il liquidatore esercita le azioni di inefficacia secondo le norme del codice civile (art. 274 CCII), cioè la revocatoria ordinaria, che richiede la prova del pregiudizio e dei presupposti dell’art. 2901 c.c. Il regime speciale delle rimesse bancarie, con la sua presunzione di lesività del pagamento nel periodo sospetto, è proprio della liquidazione giudiziale.
La banca può difendersi dicendo che la rimessa era di pochi euro?
Nelle cause regolate dalla legge fallimentare sì, perché l’esenzione richiedeva una riduzione “consistente e durevole”. Nelle liquidazioni giudiziali regolate dal Codice no: il testo vigente dell’art. 166, comma 3, lett. b), parla solo di riduzione durevole. Resta l’argomento della non durevolezza, che la banca deve provare.
Cosa può fare lo Studio Monardo: gli orientamenti applicati al tuo fascicolo
Le pronunce viste hanno valore solo se applicate con rigore ai documenti del caso concreto. Ecco cosa facciamo, in concreto:
- Ricostruiamo il conto giorno per giorno: acquisiamo gli estratti integrali e gli scalari del periodo sospetto e individuiamo, per ogni rimessa, il saldo prima e dopo l’annotazione.
- Verifichiamo l’esistenza e i limiti del fido: cerchiamo contratti, lettere di concessione, rinnovi, riduzioni e revoche, e confrontiamo i limiti con il saldo effettivo per separare rimesse solutorie e ripristinatorie.
- Calcoliamo il tetto del massimo scoperto ex art. 171, comma 3, CCII, individuando il periodo di conoscenza dell’insolvenza e simulando gli scenari alternativi sul dies a quo.
- Analizziamo la durevolezza dei rientri, collegando ogni rimessa ai successivi addebiti per verificare se la riduzione dell’esposizione sia stata stabile o solo transitoria.
- Esaminiamo gli indizi di conoscenza dell’insolvenza: centrale rischi, protesti, richieste di rientro, segnalazioni a sofferenza, per sostenere o contestare la prova del curatore.
- Impostiamo la difesa secondo il riparto degli oneri del 2026, allegando tempestivamente i fatti impeditivi o contestando le allegazioni avversarie, perché ciò che non è allegato nei termini non può essere recuperato.
- Valutiamo l’applicabilità dell’art. 24 CCII ai pagamenti compiuti durante una composizione negoziata, verificandone la coerenza con le trattative documentate.
- Coordiniamo la posizione del cliente nelle azioni connesse: insinuazione al passivo della banca dopo la restituzione, eventuali azioni di ripetizione d’indebito e di rettifica del saldo.
- Prevenire è meglio che resistere: nella fase di crisi, prima dell’eventuale procedura, analizziamo con l’imprenditore la gestione dei conti affidati per ridurre il rischio di atti revocabili.
- Seguiamo il giudizio in tutti i gradi, fino alla Cassazione, con la stessa strategia fin dalla prima udienza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in particolare due abilitazioni. Come Esperto Negoziatore D.L. 118/2021 l’Avvocato conosce dall’interno la fase in cui i pagamenti e la gestione dei conti si decidono durante le trattative, e quindi i punti in cui una rimessa rischia di diventare revocabile. Come cassazionista può difendere gli orientamenti del 2026, appena affermati da una sezione semplice, fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore e stessa linea dall’analisi iniziale degli estratti conto fino alla Corte di cassazione.
Il lavoro è svolto da uno staff di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono saldi e scalari, gli avvocati traducono i numeri in allegazioni e prove.
Chiusura
La domanda del titolo ha oggi una risposta più precisa di un anno fa: le rimesse sul conto corrente sono revocabili dal curatore solo quando sono veri pagamenti, cioè quando affluiscono su un conto scoperto o sconfinato, e solo entro il tetto del massimo scoperto. Spetta alla banca dimostrare il fido e la non durevolezza del rientro. È un equilibrio nuovo, che premia chi ha la documentazione in ordine e una lettura accurata degli estratti conto.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché vi confluiscono le competenze certificate dell’Avvocato: l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che guarda alla gestione dei conti nella fase che precede la procedura; il ruolo di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, che permette di distinguere le procedure in cui la revocatoria delle rimesse opera da quelle in cui non opera; il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario per l’analisi tecnica del rapporto.
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