Chi porta la propria impresa in un concordato in continuità prima o poi fa questa domanda: una volta pagato quello che il piano promette, la parte di debito che il piano non copre sparisce davvero? La risposta breve è: per l’impresa debitrice, sì, ma solo alle condizioni fissate dal Codice della crisi, e non per tutti allo stesso modo. Non esiste una sola risposta su cosa succede ai debiti residui: dipende da chi sei nella vicenda.
Pensa a tre persone sedute allo stesso tavolo. L’imprenditore individuale che ha chiesto il concordato vede ridotti i debiti anteriori nella misura del piano omologato. Il socio accomandatario di una s.a.s. beneficia di quella stessa riduzione per i debiti sociali, salvo patto contrario. Il socio di una s.r.l. che ha firmato una fideiussione per la banca, invece, si trova esposto per l’intero, perché il concordato della società non lo libera. Stessa procedura, stesso decreto di omologazione, tre esiti diversi sul piano personale.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi una sezione dedicata a ciascun profilo:
- l’imprenditore individuale in continuità;
- la società di capitali (s.r.l., s.p.a.) e i suoi soci;
- la società di persone e i soci illimitatamente responsabili;
- i garanti, i fideiussori e i coobbligati;
- l’impresa minore che non può accedere al concordato preventivo.
Seguono le simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la rassegna delle pronunce.
Perché è un tema su cui lo Studio Monardo lavora con competenze specifiche? Perché la domanda sta a cavallo tra due mondi. Da un lato c’è la crisi d’impresa e la costruzione di un piano di continuità che i creditori possano accettare: è il terreno dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Dall’altro c’è l’esdebitazione in senso tecnico, cioè la liberazione delle persone fisiche (garanti, soci, ex imprenditori) attraverso gli strumenti del sovraindebitamento: è il terreno dell’Avvocato come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Chi deve capire che fine fanno i debiti residui ha bisogno di entrambe le prospettive nello stesso momento.
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Le regole che valgono per tutti: effetto remissorio, non “esdebitazione” in senso tecnico
Prima di entrare nei profili serve chiarire un equivoco di linguaggio, perché da qui nasce la maggior parte delle false aspettative.
Due istituti diversi con un risultato simile
Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024 e il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147) la parola esdebitazione indica un beneficio specifico: la liberazione dai debiti residui che consegue a una procedura liquidatoria, cioè la liquidazione giudiziale (artt. 278 e seguenti CCII) e la liquidazione controllata del sovraindebitato (art. 282 CCII), oltre all’ipotesi del debitore incapiente (art. 283 CCII). È un beneficio che si chiede o che opera alle condizioni fissate dalla legge, dopo che il patrimonio è stato liquidato.
Il concordato preventivo, anche nella forma in continuità aziendale, funziona diversamente. Qui il risultato liberatorio non nasce da un beneficio successivo, ma dall’accordo stesso, reso vincolante dall’omologazione. L’art. 117, comma 1, CCII stabilisce che il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda di accesso nel registro delle imprese. Questo significa che il credito anteriore, dopo l’omologa, vale nella misura e con i tempi indicati dal piano: se il piano prevede il 32% ai chirografari in cinque anni, il creditore chirografario ha diritto a quel 32% in quei tempi, e non al 100% subito.
La giurisprudenza descrive questo meccanismo come efficacia remissorio-liberatoria del concordato. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957, resa sulla legge fallimentare) ha qualificato l’effetto come pienamente liberatorio per la parte di debito eccedente la percentuale concordataria, precisando che nel concordato con cessione dei beni la liberazione si produce con la distribuzione del ricavato. Il principio, trasposto nel concordato in continuità, conduce a questo risultato pratico: l’impresa che esegue il piano non deve più la parte falcidiata dei debiti anteriori.
Quindi alla domanda del titolo si risponde così: il concordato in continuità non comporta l'”esdebitazione” come istituto, ma produce un effetto sostanzialmente analogo, la liberazione dalla parte residua, in forza dell’obbligatorietà dell’accordo omologato. La differenza non è solo terminologica, perché le condizioni, i limiti e i soggetti coinvolti sono diversi.
Quali debiti sono toccati e quali no
L’effetto riguarda i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Restano fuori:
- i crediti sorti dopo quella data per la gestione dell’impresa durante la procedura, che di regola sono prededucibili e vanno pagati per intero;
- i crediti sorti dopo l’omologazione, che seguono le regole ordinarie;
- i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che l’art. 117, comma 1, CCII lascia espressamente impregiudicati.
Per i crediti tributari e previdenziali la falcidia passa attraverso il trattamento dei crediti fiscali e contributivi previsto dall’art. 88 CCII (la cosiddetta transazione fiscale). Il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso questo meccanismo ai tributi locali, come IMU e TARI: un’impresa in continuità con un debito comunale importante oggi può proporre anche per quel debito un trattamento concordatario, anziché doverlo pagare per intero o subire il blocco della proposta.
Che cosa l’omologazione non fa
L’omologazione fissa la misura della riduzione, ma non trasforma il piano in un accertamento definitivo dei crediti. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12545) ha chiarito che il decreto di omologa non fa giudicato su esistenza, entità e rango dei singoli crediti: un credito contestato può essere accertato in un giudizio ordinario, ma una volta accertato subirà comunque la falcidia del piano.
Allo stesso modo l’omologa non chiude il rapporto. La Cassazione, con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175, ha spiegato che l’omologazione crea una temporanea inesigibilità dei crediti anteriori, che sospende la prescrizione fino alla scadenza dei nuovi termini di pagamento previsti nel piano. Scaduti quei termini senza adempimento, il creditore può agire, anche per la misura ridotta, e può chiedere la risoluzione.
Il momento che conta: la pubblicazione della domanda
La linea di confine tra i debiti che il concordato riduce e quelli che non tocca è una data precisa: quella in cui la domanda di accesso viene pubblicata nel registro delle imprese. È da quel momento che il creditore diventa “anteriore” ai sensi dell’art. 117 CCII. Questo ha conseguenze pratiche che chi prepara un concordato in continuità deve conoscere.
Un fornitore che ha consegnato merce il giorno prima della pubblicazione è un creditore anteriore e sarà soddisfatto nella percentuale del piano. Lo stesso fornitore, per la merce consegnata il giorno dopo, è un creditore della procedura e va pagato per intero secondo le regole della prededuzione. Per un’impresa in continuità, che non si ferma neppure un giorno, questo significa due contabilità parallele: quella del passato, da ristrutturare, e quella del presente, da onorare puntualmente.
Lo stesso discorso vale per i contratti di durata (locazioni, forniture periodiche, leasing): i canoni maturati prima della pubblicazione sono crediti anteriori, quelli successivi seguono il regime dei crediti sorti durante la procedura. Nella costruzione del piano conviene fotografare con precisione la situazione alla data di pubblicazione, perché ogni errore di attribuzione si traduce in un debito che si credeva falcidiato e invece va pagato per intero, o viceversa in un pagamento non dovuto.
Chi ha avviato in precedenza una composizione negoziata della crisi, con la nomina di un esperto, deve inoltre tenere conto del fatto che i crediti sorti durante le trattative, se autorizzati o comunque compiuti nel rispetto della disciplina, possono godere di un trattamento di favore nella successiva procedura. È uno dei punti in cui il percorso stragiudiziale e quello giudiziale si saldano.
Durante l’esecuzione: chi controlla
Dopo l’omologa il piano non resta affidato solo alla buona volontà del debitore. L’art. 118 CCII affida al commissario giudiziale la sorveglianza sull’adempimento del concordato, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, e prevede che il commissario riferisca al giudice su ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. Per l’impresa in continuità questo significa un controllo periodico sui flussi e sui pagamenti: un controllo che va vissuto non come un fastidio, ma come la garanzia che l’effetto liberatorio arriverà a destinazione.
Nella pratica, l’impresa che presenta al commissario report trimestrali chiari, con la riconciliazione tra flussi previsti e flussi effettivi, ha più possibilità di gestire per tempo uno scostamento, ad esempio con una modifica del piano concordata o con una diversa allocazione delle risorse. L’impresa che invece si limita a pagare quando può, senza rendicontare, rischia che il primo segnale di difficoltà arrivi al tribunale sotto forma di ricorso per risoluzione.
Il punto debole: la liberazione è condizionata all’adempimento
Questa è la regola che tutti i profili devono tenere a mente. Se il piano non viene eseguito, la liberazione dai debiti residui può venire meno. L’art. 119 CCII consente a ciascun creditore di chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento che non sia di scarsa importanza, con ricorso da proporre entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. L’art. 120 CCII disciplina l’annullamento, per dolo del debitore (ad esempio passività dolosamente esagerate o attivo sottratto). Con la risoluzione o l’annullamento il vincolo cade e i creditori possono tornare a far valere i loro crediti nella misura originaria, al netto di quanto già ricevuto.
La Cassazione (Cass. ord. 29 maggio 2024, n. 15029) ha inoltre ribadito che, se il piano omologato risulta oggettivamente inattuabile, il creditore può chiedere l’apertura della procedura liquidatoria anche mentre i termini di esecuzione sono ancora pendenti. La pronuncia riguarda un piano liquidatorio sotto la legge fallimentare, ma il principio vale a maggior ragione per un piano di continuità che fa affidamento sui flussi futuri.
La continuità aggiunge una variabile: i flussi
Nel concordato in continuità (art. 84 CCII) i creditori vengono pagati in tutto o in parte con i flussi generati dalla prosecuzione dell’attività, diretta o indiretta. Il piano si estende quindi nel tempo, spesso per anni. Ogni anno di esecuzione è un anno in cui l’effetto liberatorio resta esposto al rischio di risoluzione. Per questo l’effetto “esdebitatorio” del concordato in continuità è tanto solido quanto lo è il piano industriale che lo sostiene.
Queste sono le basi. Ora vediamo come si declinano per ciascuno.
Se sei un imprenditore individuale in continuità
La tua situazione
Hai una ditta individuale: un’officina, un’azienda agricola con dimensioni commerciali, un’impresa edile, un commercio all’ingrosso. Superi le soglie dell’impresa minore e hai scelto il concordato preventivo in continuità diretta per salvare l’attività. Il tuo problema è che, a differenza dei soci di una società, tu e l’impresa siete la stessa persona: i debiti dell’impresa sono debiti tuoi, garantiti da tutto il tuo patrimonio presente e futuro (art. 2740 c.c.).
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te l’effetto del concordato è personale e diretto. Quando il piano viene omologato, l’art. 117, comma 1, CCII ti rende debitore, verso tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda, solo di quanto il piano prevede. La parte falcidiata non la devi più, né come imprenditore né come persona, a condizione che tu esegua il piano.
Questo vale anche per i debiti che non hanno a che fare direttamente con l’attività ma sono anteriori alla domanda: nel tuo caso il patrimonio è unico, e i creditori concorrono tutti sullo stesso patrimonio. Il piano deve quindi tenere conto anche di eventuali debiti personali (un finanziamento al consumo, un debito verso un familiare) perché anche quei creditori sono anteriori e vincolati.
Rispetto all’esdebitazione della liquidazione giudiziale, qui hai un vantaggio importante: non perdi l’azienda e non devi attendere la chiusura di una procedura liquidatoria per liberarti. La riduzione è effetto immediato dell’omologa, anche se resta condizionata all’adempimento.
I numeri
Facciamo un esempio. Hai debiti anteriori per 418.700 €, così ripartiti: 96.300 € verso un creditore ipotecario, 41.200 € verso dipendenti ed ex dipendenti (privilegio), 63.900 € verso Erario e INPS, 217.300 € verso fornitori chirografari. Il piano prevede: pagamento integrale dell’ipotecario e dei lavoratori, pagamento del 45% dei crediti fiscali e contributivi tramite transazione fiscale, pagamento del 22% ai chirografari in sei anni.
- Ipotecario: 96.300 € pagati, residuo 0.
- Lavoratori: 41.200 € pagati, residuo 0.
- Fisco e INPS: pagati 28.755 €, residuo falcidiato 35.145 €.
- Chirografari: pagati 47.806 €, residuo falcidiato 169.494 €.
Totale pagato: 214.061 €. Totale dei debiti residui che, a piano eseguito, non devi più: 204.639 €. Se però al quarto anno smetti di pagare e un fornitore ottiene la risoluzione, quei 204.639 € tornano esigibili, ridotti solo di quanto nel frattempo hai versato.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è che la risoluzione colpisca direttamente il tuo patrimonio personale, compresa la casa di abitazione, perché non c’è lo schermo di una società. Un secondo rischio riguarda la durata: un piano di sei anni con flussi stimati in modo ottimistico ti espone a lungo. Un terzo rischio è la tentazione di trattare in modo diverso un singolo creditore “amico” fuori dal piano: oltre a violare la parità di trattamento, può costituire un atto in frode e aprire la strada a revoca o annullamento.
C’è poi una questione che riguarda i tuoi familiari. Se tua moglie o tuo padre hanno firmato una fideiussione per i debiti dell’impresa, il tuo concordato non li libera: ne parliamo nel profilo dei garanti.
Le mosse giuste
- Mappa tutti i debiti anteriori, compresi quelli personali, prima di depositare la domanda: un creditore dimenticato resta comunque vincolato al piano, ma la sua comparsa tardiva può alterare la fattibilità.
- Costruisci il piano su flussi prudenti, con un margine per gli anni peggiori: ogni euro di ottimismo in più è un rischio di risoluzione in più.
- Verifica le garanzie prestate da familiari e valuta per loro, in parallelo, una soluzione autonoma.
- Conserva la prova di ogni pagamento eseguito in base al piano: in caso di contestazione o di risoluzione, sono quei pagamenti a ridurre il debito che ritorna.
- Monitora la scadenza dell’ultimo adempimento: decorso un anno da quella data senza ricorsi per risoluzione, la tua posizione si stabilizza.
Concordato in continuità o liquidazione con esdebitazione: il confronto per te
Per chi è nella tua posizione la domanda vera spesso è un’altra: conviene il concordato in continuità oppure la liquidazione giudiziale seguita dall’esdebitazione degli artt. 278 e seguenti CCII? Le due strade portano entrambe alla liberazione dai debiti residui, ma con un prezzo diverso.
Nella liquidazione giudiziale perdi l’azienda e i beni, che vengono liquidati dal curatore; ottieni la liberazione alle condizioni di meritevolezza fissate dalla legge, al termine o nel corso della procedura secondo i tempi previsti dal Codice. Nel concordato in continuità conservi l’azienda e continui a lavorare, ma devi destinare per anni una parte dei flussi ai creditori e resti esposto alla risoluzione finché il piano non è eseguito.
La scelta dipende da alcuni fattori concreti: la capacità reale dell’attività di generare margini; il valore dei beni personali che rischieresti in una liquidazione, a partire dalla casa; l’età e le prospettive professionali; la presenza di familiari garanti, che in entrambe le strade non sono liberati. Non esiste una risposta valida in astratto. Il concordato in continuità ha senso se i numeri dell’impresa lo sostengono; altrimenti rischia di essere solo un rinvio della liquidazione, con debiti residui che tornano per intero.
Un ulteriore elemento riguarda il dopo. Chi esegue un concordato in continuità esce dalla crisi con l’impresa ancora attiva, i rapporti con fornitori e clienti in parte preservati, e un debito storico ridotto. Chi passa per la liquidazione giudiziale e l’esdebitazione riparte da zero, con la possibilità di avviare una nuova attività ma senza l’avviamento accumulato. Sono due ripartenze diverse, da valutare con lucidità prima di depositare qualunque domanda.
Giurisprudenza dedicata
Per te contano soprattutto Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957, sull’efficacia remissorio-liberatoria del concordato, e Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175, che spiega come i crediti anteriori restino inesigibili finché il piano è in esecuzione e tornino azionabili alla scadenza dei termini non rispettati.
Se sei una società di capitali (s.r.l. o s.p.a.)
La tua situazione
Sei l’amministratore, o il socio di riferimento, di una s.r.l. o di una s.p.a. che ha chiesto il concordato in continuità. Forse l’azienda ha un buon prodotto e un portafoglio clienti sano ma un indebitamento accumulato negli anni precedenti, verso banche, fornitori e Fisco. Vuoi sapere se, a piano eseguito, la società potrà ripartire “pulita”.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione le regole sono le più lineari. La società beneficia pienamente dell’effetto vincolante dell’omologa: i debiti anteriori si riducono alla misura del piano e la parte residua non è più dovuta una volta eseguito il concordato. Il fatto che la società, a differenza della persona fisica, non abbia bisogno di un “nuovo inizio” personale non cambia il risultato: il concordato in continuità è proprio lo strumento pensato per permettere all’impresa societaria di proseguire alleggerita.
Il piano di una società di capitali deve rispettare le regole di distribuzione tipiche della continuità. L’art. 84 CCII prevede che il valore di liquidazione sia distribuito secondo la graduazione delle cause legittime di prelazione, mentre il valore eccedente (il “plusvalore da continuità”) può essere distribuito con la regola della priorità relativa, a condizione che i crediti di ciascuna classe ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore. Se una classe vota contro, il tribunale può comunque omologare con la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII), purché ricorrano i presupposti.
C’è un aspetto che riguarda te come socio. Se hai finanziato la società, i tuoi crediti di rimborso sono di regola postergati (art. 2467 c.c.). La Cassazione, sulla legge fallimentare (Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706), ha escluso che tali crediti possano essere inseriti nella stessa classe dei chirografari ordinari, in quanto la classe deve raggruppare crediti con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Nella pratica il socio finanziatore deve aspettarsi, nel piano, un trattamento deteriore rispetto agli altri creditori, e spesso nessun pagamento sul credito postergato.
I numeri
Una s.r.l. con debiti anteriori per 1.284.600 € ha questa composizione: banche chirografarie 512.300 €, fornitori 431.900 €, Erario e INPS 218.700 €, IMU e TARI 21.400 €, finanziamento del socio 100.300 €. Il piano in continuità prevede: 52% al Fisco e all’INPS, 40% sui tributi locali (oggi ammessi alla transazione grazie al D.Lgs. 147/2026), 28% alle banche, 33% ai fornitori strategici in classe separata, 0% sul finanziamento postergato del socio.
- Erario e INPS: pagati 113.724 €, residuo 104.976 €.
- Tributi locali: pagati 8.560 €, residuo 12.840 €.
- Banche: pagati 143.444 €, residuo 368.856 €.
- Fornitori: pagati 142.527 €, residuo 289.373 €.
- Socio: pagato 0 €, residuo 100.300 €.
A piano eseguito la società si libera di 876.345 € di debiti residui. Ma attenzione: se il socio ha anche firmato fideiussioni a favore delle banche per 300.000 €, le banche potranno chiedergli la differenza tra quanto garantito e quanto ricevuto dalla società, nei limiti della garanzia.
Dopo l’omologa: bilancio, amministratori e nuovi finanziatori
La tua situazione ha un’ulteriore particolarità che riguarda la vita della società dopo l’omologa. La riduzione dei debiti anteriori si riflette nel bilancio, e il suo trattamento contabile e fiscale va impostato con il commercialista: la normativa tributaria prevede un regime specifico per le riduzioni dei debiti che derivano da procedure di regolazione della crisi, e un errore in questa fase può generare un carico fiscale imprevisto proprio quando la società sta cercando di ripartire.
Per gli amministratori, il concordato in continuità comporta obblighi precisi durante l’esecuzione: rispettare il piano, informare il commissario giudiziale, evitare atti che possano pregiudicare i creditori. L’omologa non chiude invece le questioni relative alla gestione passata: se la crisi è stata aggravata da condotte gestorie scorrette, la responsabilità degli amministratori resta un tema aperto, in particolare se il piano fallisce e si apre la liquidazione giudiziale.
Per i nuovi finanziatori, infine, la continuità aziendale richiede spesso risorse fresche. I finanziamenti erogati in esecuzione del concordato, nei limiti e alle condizioni previsti dal Codice, ricevono un trattamento di favore proprio per incentivare chi sostiene il piano. Il socio che decide di finanziare la ripartenza dovrebbe farlo in una forma che tenga conto di questo regime, anziché esporsi a un nuovo credito postergato.
I rischi specifici
Il rischio principale per una società di capitali non riguarda la società, ma le persone che stanno dietro di essa e che hanno firmato garanzie. La responsabilità limitata protegge i soci dai debiti sociali, ma non dalle fideiussioni personali. Un secondo rischio riguarda gli amministratori: il concordato non chiude eventuali profili di responsabilità per la gestione precedente, e in caso di successiva liquidazione giudiziale le azioni di responsabilità restano possibili. Un terzo rischio è la risoluzione, che riporta tutti i debiti al valore originario, e che per una società spesso coincide con l’anticamera della liquidazione giudiziale.
Le mosse giuste
- Separa nel piano il destino della società da quello dei garanti: decidi da subito se e come gestire le loro esposizioni, anche con accordi paralleli con le banche.
- Usa le classi in modo coerente con l’art. 84 CCII, evitando di mescolare crediti con interessi economici diversi.
- Valuta la transazione sui tributi locali introdotta dal D.Lgs. 147/2026, che può liberare risorse prima destinate al pagamento integrale di IMU e TARI.
- Documenta il finanziamento soci e la sua natura, perché incide sulla postergazione e sulla classe.
- Prevedi un sistema di monitoraggio dell’esecuzione con report periodici: una deviazione intercettata presto si gestisce con una modifica, una scoperta tardi porta alla risoluzione.
Giurisprudenza dedicata
Oltre a Cass. n. 2706/2009 sui crediti postergati, per la società conta Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981, che con riferimento al cram-down fiscale ha precisato che l’omologazione senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria non è una categoria a sé, ma rientra nell’ipotesi di approvazione della proposta: un principio rilevante quando il voto del Fisco è determinante e la riduzione dei debiti tributari dipende dalla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.
Se sei una società di persone o un socio illimitatamente responsabile
La tua situazione
Sei socio di una s.n.c. o socio accomandatario di una s.a.s. La società ha chiesto il concordato in continuità. Sai bene che per i debiti sociali rispondi anche con il tuo patrimonio personale, in via sussidiaria (art. 2304 c.c. per la s.n.c., richiamato per gli accomandatari), e ti chiedi se, quando la società esegue il piano, anche tu sarai liberato.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. L’art. 117, comma 2, CCII stabilisce che, salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. In pratica la riduzione dei debiti sociali prevista dal piano vale anche nei tuoi confronti: un creditore sociale che nel concordato riceve il 30% non può poi chiedere a te il restante 70% a titolo di responsabilità illimitata per i debiti della società.
Ci sono però due precisazioni decisive.
La prima: l’estensione riguarda solo i debiti sociali. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343) ha chiarito che l’efficacia del concordato verso i soci illimitatamente responsabili non estende la procedura al loro patrimonio personale. I tuoi creditori personali (un mutuo per la casa, un prestito personale) non sono vincolati al concordato della società e possono agire nei tuoi confronti secondo le regole ordinarie. Per gli atti che compi sul tuo patrimonio personale, inoltre, non operano le limitazioni previste per gli atti del debitore in concordato.
La seconda: l’estensione vale “salvo patto contrario”. Se nella proposta o negli accordi con i creditori è previsto che i soci restino obbligati in tutto o in parte, l’effetto liberatorio verso di te non opera in quella misura. È una clausola da leggere con attenzione.
Infine, l’estensione riguarda la tua responsabilità come socio, non le garanzie che hai prestato in proprio. Se hai firmato una fideiussione per un fido della s.n.c., per quella fideiussione rientri nel profilo dei garanti, perché la tua obbligazione di garanzia è autonoma.
I numeri
Una s.n.c. con due soci al 50% ha debiti sociali anteriori per 287.400 €, di cui 54.800 € privilegiati e 232.600 € chirografari. Il piano prevede il pagamento integrale dei privilegiati e il 25% ai chirografari. Uno dei due soci ha anche firmato una fideiussione per un fido bancario di 80.000 €, utilizzato per 71.300 € (credito chirografario compreso nei 232.600 €).
- Chirografari pagati dalla società: 58.150 €. Residuo falcidiato: 174.450 €.
- Per effetto dell’art. 117, comma 2, CCII, nessuno dei due soci risponde dei 174.450 € a titolo di responsabilità illimitata.
- La banca però ha ricevuto dalla società solo il 25% di 71.300 €, cioè 17.825 €. Residuano 53.475 €, che la banca può chiedere al socio fideiussore in forza della garanzia.
Risultato: un socio esce senza debiti sociali residui; l’altro, a parità di quota, resta esposto per 53.475 € per effetto della fideiussione.
Il socio uscito, il socio entrato, il socio accomandante
Le società di persone cambiano composizione nel tempo, e la domanda di chi è uscito o entrato da poco è frequente. Il socio che ha lasciato la società resta responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al giorno in cui lo scioglimento del rapporto è stato portato a conoscenza dei terzi (art. 2290 c.c.). Se la società fa poi un concordato, la questione se l’estensione dell’art. 117, comma 2, CCII giovi anche all’ex socio per i debiti anteriori alla sua uscita merita un esame specifico della proposta e degli accordi con i creditori: è un punto che conviene chiarire espressamente nella proposta, anziché lasciarlo all’interpretazione.
Il socio entrato da poco, invece, risponde in linea generale anche delle obbligazioni sociali anteriori al suo ingresso (art. 2269 c.c.), e quindi ha interesse diretto a che l’effetto del concordato si estenda a lui. Il socio accomandante di una s.a.s., infine, risponde nei limiti della quota conferita, salvo che si sia ingerito nell’amministrazione: in quel caso la sua posizione si avvicina a quella dell’accomandatario e l’estensione del concordato diventa rilevante anche per lui.
Questi dettagli possono sembrare marginali, ma nella pratica sono quelli che determinano chi, a concordato eseguito, riceverà ancora una lettera di un creditore.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è confondere la responsabilità da socio (che il concordato copre) con la responsabilità da fideiussore (che il concordato non tocca). Un secondo rischio è il patto contrario inserito senza attenzione nella proposta. Un terzo riguarda i creditori personali: se hai debiti in proprio, il concordato della società non li riduce, e per quelli devi valutare uno strumento autonomo.
Le mosse giuste
- Leggi la proposta per verificare se contiene un patto contrario all’estensione dell’effetto ai soci.
- Fai l’inventario delle garanzie personali firmate a favore della società: sono la tua vera esposizione residua.
- Tieni separati i debiti personali da quelli sociali: per i primi il concordato della società non serve.
- Se i debiti personali o da garanzia superano le tue possibilità, valuta per tempo gli strumenti del sovraindebitamento, che possono portare a una vera esdebitazione personale.
Giurisprudenza dedicata
Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343, resa sull’art. 184 l.fall. che conteneva una regola analoga a quella dell’attuale art. 117, comma 2, CCII, resta il riferimento principale per delimitare l’effetto: copre i debiti sociali, non il tuo patrimonio come tale.
Se sei un garante, un fideiussore o un coobbligato
La tua situazione
Non hai chiesto tu il concordato. Lo ha chiesto la società di cui sei socio o amministratore, l’impresa di tuo figlio, l’azienda di un parente o di un socio d’affari. Anni fa hai firmato una fideiussione in banca, magari una fideiussione omnibus, oppure sei coobbligato in solido su un finanziamento o su un contratto di leasing. Ora leggi che il concordato in continuità riduce i debiti e speri che la riduzione valga anche per te. Questa sezione è scritta per te, ed è probabilmente la più importante dell’intera guida.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. L’art. 117, comma 1, CCII lascia impregiudicati i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso. Tradotto: il concordato riduce il debito dell’impresa, ma non il tuo. Il creditore garantito può chiederti la differenza tra quanto gli era dovuto in origine e quanto riceve dal piano, nei limiti dell’importo massimo garantito e delle condizioni del contratto di garanzia.
La ragione di questa regola è semplice: la fideiussione esiste proprio per proteggere il creditore dal rischio che il debitore principale non paghi. Se il concordato liberasse anche i garanti, la garanzia perderebbe la sua funzione esattamente nel momento in cui serve. Il legislatore ha quindi scelto di far ricadere sul garante il rischio della falcidia.
C’è un secondo aspetto, che riguarda il tuo rapporto con il debitore principale. Quando paghi il creditore, acquisti di regola il diritto di regresso verso il debitore garantito (art. 1950 c.c.). Ma il debitore è in concordato: il tuo credito di regresso trova causa in una garanzia sorta prima della domanda, e secondo l’impostazione più diffusa è attratto dalla disciplina concordataria e soggetto alla stessa falcidia prevista per la classe in cui il credito garantito è collocato. In pratica: paghi per intero (nei limiti della garanzia) e recuperi dal debitore solo la percentuale concordataria. Il concordato in continuità, per il garante, non è una liberazione: è lo spostamento su di lui della parte di debito che l’impresa non pagherà.
Questo vale anche se sei il socio unico di una s.r.l. o il socio di maggioranza: la responsabilità limitata della società non ti copre per le obbligazioni che hai assunto in proprio come garante. E vale anche se sei socio illimitatamente responsabile di una società di persone: l’estensione dell’art. 117, comma 2, CCII riguarda la tua responsabilità da socio, non la garanzia autonoma che hai firmato.
Dove si trova, per te, la vera esdebitazione
Se il debito da garanzia supera la tua capacità di pagamento, la risposta non sta nel concordato dell’impresa ma in uno strumento tuo. È qui che entra in gioco l’esdebitazione in senso tecnico, cioè quella degli strumenti per il sovraindebitamento disciplinati dal Codice della crisi, eredi della L. 3/2012.
Se sei una persona fisica non fallibile (o, nel linguaggio attuale, non assoggettabile a liquidazione giudiziale), puoi valutare con l’Organismo di Composizione della Crisi:
- la ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII), se i debiti da garanzia possono essere qualificati come estranei a un’attività imprenditoriale o professionale da te svolta: la qualificazione del garante come consumatore va verificata caso per caso, in base al tuo rapporto con l’impresa garantita;
- il concordato minore, se svolgi a tua volta un’attività d’impresa minore o professionale;
- la liquidazione controllata del tuo patrimonio (art. 268 CCII), cui segue l’esdebitazione che opera di diritto alle condizioni dell’art. 282 CCII;
- nei casi estremi, l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), riservata alla persona fisica meritevole che non è in grado di offrire alcuna utilità ai creditori, concedibile una sola volta.
La cosa da ricordare è che il tuo percorso di liberazione è parallelo e autonomo rispetto a quello dell’impresa, e va pianificato insieme al concordato, non dopo.
I numeri
Hai firmato una fideiussione fino a 150.000 € per il fido di una s.r.l. Il fido è utilizzato per 137.800 €. La s.r.l. ottiene l’omologa di un concordato in continuità che prevede il 26% ai chirografari, classe in cui la banca è collocata.
- La banca riceve dalla società, in cinque anni: 35.828 €.
- Differenza non pagata dalla società: 101.972 €.
- La banca può chiederla a te, perché rientra nei 150.000 € garantiti.
- Se paghi 101.972 €, acquisti il regresso verso la società; ma, secondo l’impostazione più diffusa, il regresso subisce la stessa falcidia del 26%, e recupereresti al massimo 26.513 €, nei tempi del piano.
- Perdita netta a tuo carico: circa 75.459 €.
Se il tuo patrimonio è costituito dalla casa di abitazione (valore 180.000 €, mutuo residuo 64.000 €) e da un reddito da lavoro dipendente di 1.870 € netti mensili, l’esposizione di 101.972 € è sostenibile solo con un piano. È in questa situazione che uno strumento di sovraindebitamento, costruito in parallelo, può fare la differenza.
Se sei anche creditore della società
Capita spesso che il garante sia anche creditore della società garantita: il socio che ha prestato denaro, il familiare che ha anticipato fatture, l’amministratore con compensi non pagati. In questi casi la tua posizione è doppia. Come creditore anteriore sei vincolato al concordato e riceverai la percentuale prevista per la tua classe (spesso nulla, se il tuo credito è postergato). Come garante resti esposto per la differenza verso il creditore garantito. Il risultato è che, nella stessa procedura, puoi perdere due volte: sul credito che vanti e sulla garanzia che hai prestato.
Per questo la tua posizione va considerata già nella fase di costruzione del piano. Un’impostazione attenta può, ad esempio, prevedere accordi con la banca per una riduzione della garanzia contestuale all’omologa, oppure un apporto del garante al piano in cambio della liberazione negoziata con il creditore. Sono soluzioni che richiedono il consenso del creditore, perché la legge non le impone: proprio per questo vanno cercate durante le trattative, quando il creditore ha interesse a che il concordato vada in porto.
Quando arriva la lettera della banca
Dopo l’omologa, o alla scadenza delle rate del piano, la banca garantita di solito invia al fideiussore una richiesta di pagamento. In quel momento è importante non reagire in modo impulsivo. Le verifiche da fare sono: se la garanzia è ancora efficace e per quale importo; se la banca ha rispettato gli eventuali oneri previsti dal contratto; quanto la banca ha effettivamente incassato o incasserà dal piano; se la richiesta è calcolata correttamente al netto di quei pagamenti. Solo dopo queste verifiche si può decidere se pagare, negoziare un saldo e stralcio o avviare uno strumento di sovraindebitamento.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è scoprire la tua esposizione solo quando arriva la lettera della banca, dopo l’omologa, quando le possibilità di trattativa si sono ristrette. Un secondo rischio è la sottovalutazione della fideiussione omnibus, che spesso copre più rapporti di quelli che ricordi. Un terzo rischio riguarda i beni: la banca, con un decreto ingiuntivo contro di te, può iscrivere ipoteca giudiziale sulla tua casa mentre il concordato dell’impresa è ancora in esecuzione, perché il divieto di azioni esecutive tutela il debitore in concordato, non i suoi garanti.
Le mosse giuste
- Recupera i contratti di garanzia e verifica importo massimo, tipo di fideiussione, eventuali clausole di rinuncia e decadenze (ad esempio quella dell’art. 1957 c.c., quando non derogata).
- Chiedi che il piano di concordato tenga conto della tua posizione: una trattativa con la banca condotta durante la procedura può portare ad accordi a saldo e stralcio anche sulla garanzia.
- Quantifica la tua esposizione massima realistica (garanzia meno pagamento atteso dal piano) prima dell’omologa.
- Se l’esposizione supera le tue possibilità, rivolgiti a un OCC e valuta lo strumento di sovraindebitamento più adatto.
- Non cedere beni a familiari “per sicurezza”: atti di questo tipo possono essere revocati e compromettono la meritevolezza richiesta per l’esdebitazione.
In questa fase, la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC si unisce a quella di Esperto Negoziatore: lo Studio può seguire in parallelo la posizione dell’impresa e quella del garante, con un’unica regia.
Giurisprudenza dedicata
Il principio dell’art. 117, comma 1, CCII riprende quello dell’art. 184 l.fall., applicato da decenni dalla giurisprudenza: il concordato vincola i creditori nei confronti del debitore, ma non riduce le obbligazioni dei terzi garanti. Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957, nel descrivere l’efficacia remissoria del concordato, la circoscrive al rapporto tra creditori e debitore concordatario: è proprio questo limite che lascia esposti i garanti.
Se sei un’impresa minore che non può accedere al concordato preventivo
La tua situazione
Hai un’impresa piccola: un negozio, un laboratorio artigiano, una piccola attività di servizi, un’impresa agricola. Non superi le soglie per la liquidazione giudiziale, quindi il concordato preventivo non è la tua strada. Eppure l’attività è sana nel quotidiano e sei schiacciato da debiti accumulati: fornitori, Fisco, INPS, una banca. Vuoi sapere se esiste anche per te un modo per proseguire e lasciarti alle spalle i debiti residui.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo strumento di continuità è il concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII), uno degli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento. È gestito con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi e consente di proporre ai creditori un accordo che prevede la prosecuzione dell’attività imprenditoriale o professionale.
Anche qui il meccanismo è quello visto nella parte comune: l’accordo, approvato dai creditori nelle maggioranze previste e omologato dal tribunale, diventa obbligatorio per i creditori anteriori, che vengono soddisfatti nella misura e nei tempi indicati nella proposta. A piano eseguito, la parte residua dei debiti anteriori non è più dovuta. Come nel concordato preventivo, anche per il concordato minore valgono le cause di risoluzione e annullamento previste dalla legge, e anche qui la posizione dei garanti resta esterna all’effetto liberatorio.
Rispetto al concordato preventivo in continuità, il concordato minore ha alcuni tratti specifici:
- la procedura passa attraverso l’OCC, che redige la relazione sulla proposta e assiste il debitore;
- l’accesso è riservato ai debitori in sovraindebitamento diversi dal consumatore (imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa);
- il trattamento dei crediti fiscali e contributivi è oggi possibile con modalità analoghe a quelle della transazione fiscale, e il D.Lgs. 147/2026 ha esteso la possibilità di intervenire anche sui tributi locali.
Se l’attività non è più in grado di generare flussi, l’alternativa è la liquidazione controllata, con la successiva esdebitazione di diritto prevista dall’art. 282 CCII. In quel caso l’esdebitazione sì, è quella in senso tecnico, ma l’impresa non prosegue.
I numeri
Hai una ditta individuale artigiana con debiti anteriori per 93.460 €: 27.900 € verso Erario e INPS, 6.300 € di TARI e IMU sul laboratorio, 38.700 € verso fornitori, 20.560 € verso una banca. L’attività genera un margine disponibile di 640 € al mese. In un piano di sessanta mesi questo significa 38.400 € di risorse per i creditori.
- Ripartizione ipotetica: 45% a Fisco e INPS (12.555 €), 40% sui tributi locali (2.520 €), 37% ai fornitori (14.319 €), 35% alla banca (7.196 €). Totale: 36.590 €, con un margine di sicurezza di 1.810 €.
- Residuo falcidiato: 56.870 €.
- A piano eseguito, non devi più quei 56.870 €.
Senza concordato minore, quella stessa somma resterebbe esigibile, e le azioni esecutive dei creditori potrebbero compromettere la prosecuzione dell’attività.
Se sei un professionista o un imprenditore agricolo
Per chi è nella tua posizione il concordato minore è spesso l’unico strumento di continuità disponibile, perché professionisti e imprenditori agricoli non accedono al concordato preventivo nelle stesse forme dell’imprenditore commerciale sopra soglia. Il professionista può proporre ai creditori un piano basato sui compensi futuri dell’attività, mentre l’imprenditore agricolo può costruire il piano sui ricavi delle annate successive, tenendo conto della stagionalità.
In entrambi i casi vale la stessa regola: la liberazione dalla parte residua dei debiti anteriori arriva con l’esecuzione dell’accordo omologato. E in entrambi i casi la stima dei flussi va fatta con prudenza particolare, perché un anno di raccolto scarso o una perdita di clienti importanti incidono direttamente sulla capacità di rispettare le scadenze.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è la sostenibilità del margine mensile per cinque anni: un piccolo calo di fatturato può rendere il piano inadempiuto. Un secondo rischio riguarda i debiti personali: essendo imprenditore individuale, anche il mutuo della casa e gli altri debiti personali vanno considerati nel quadro complessivo. Un terzo rischio è la meritevolezza: comportamenti gravemente colposi o fraudolenti nella formazione dell’indebitamento possono incidere sull’esito della procedura.
Le mosse giuste
- Rivolgiti a un OCC per tempo, prima che le azioni esecutive compromettano l’attività.
- Costruisci il margine disponibile su dati storici reali, non su previsioni.
- Includi nel quadro i tributi locali, oggi trattabili dopo il D.Lgs. 147/2026.
- Valuta in parallelo la posizione di eventuali garanti (coniuge, genitori), che il concordato minore non libera.
- Conserva la documentazione dei pagamenti per tutta la durata del piano.
Giurisprudenza dedicata
Le pronunce sull’efficacia del concordato omologato rese in materia di concordato preventivo (Cass. n. 3957/2003 sull’effetto remissorio; Cass. n. 20175/2025 sull’inesigibilità temporanea e sulla prescrizione) esprimono principi sulla natura vincolante dell’accordo omologato che possono orientare anche la lettura del concordato minore, pur con le differenze di disciplina tra i due strumenti.
Tre piani di continuità, tre esiti per i debiti residui
Vediamo ora tre simulazioni parallele, costruite come ipotesi dimostrative: stesso tipo di problema (debiti residui dopo un concordato in continuità), tre profili diversi.
Simulazione A: imprenditore individuale, piano eseguito
Ipotesi: ditta individuale con debiti anteriori per 312.450 €. Domanda pubblicata nel registro delle imprese il 14 febbraio 2025; omologa il 9 ottobre 2025; piano di cinque anni con ultimo pagamento previsto il 30 settembre 2030. Pagamento integrale dei privilegiati (58.300 €), 24% ai chirografari (254.150 €, quindi 60.996 €).
- Il 30 settembre 2030 l’imprenditore esegue l’ultimo pagamento.
- Debiti residui non più dovuti: 193.154 €.
- Fino al 30 settembre 2031 (un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento) un creditore potrebbe ancora proporre ricorso per risoluzione, ma solo per un inadempimento non di scarsa importanza; se il piano è stato rispettato, non ve ne sono i presupposti.
- Esito: la liberazione dai 193.154 € si consolida.
Simulazione B: s.r.l. con socio garante, piano eseguito
Ipotesi: s.r.l. con debiti anteriori per 746.300 €, di cui 284.700 € verso una banca chirografaria garantita dal socio con fideiussione fino a 250.000 €. Il piano prevede il 31% ai chirografari.
- La banca riceve dalla società 88.257 €.
- Residuo non pagato dalla società: 196.443 €.
- La società è liberata da quel residuo; il socio no: la banca può chiedergli 196.443 €, importo che rientra nel limite della garanzia.
- Se il socio paga, il regresso verso la società, secondo l’impostazione più diffusa, è soggetto alla stessa falcidia: potrebbe recuperare 60.897 €.
- Esito: la società si libera di 196.443 € verso la banca; il socio perde circa 135.546 €, salvo accordi con la banca o uno strumento di sovraindebitamento personale.
Simulazione C: s.n.c., piano risolto
Ipotesi: s.n.c. con debiti anteriori per 418.900 €, piano al 28% per i chirografari (361.200 €) da pagare in quattro rate annuali, privilegiati (57.700 €) pagati alla prima scadenza. La società paga la prima rata e i privilegiati, poi alla seconda rata versa solo un terzo di quanto dovuto. Un fornitore propone ricorso per risoluzione.
- Pagato ai chirografari fino alla risoluzione: prima rata (25.284 €) più un terzo della seconda (8.428 €) = 33.712 €.
- Con la risoluzione, i chirografari tornano a vantare il credito originario al netto di quanto incassato: 361.200 € – 33.712 € = 327.488 €.
- L’effetto dell’art. 117, comma 2, CCII verso i soci viene meno insieme al concordato: i soci tornano a rispondere illimitatamente, in via sussidiaria, dei debiti sociali.
- Esito: i debiti residui non solo non si estinguono, ma tornano quasi integralmente, e la società rischia l’apertura della liquidazione giudiziale.
Il confronto tra le tre simulazioni mostra il punto centrale: la liberazione dai debiti residui è reale per l’impresa che esegue il piano, è inesistente per i garanti, ed è revocabile per tutti finché il piano non è adempiuto.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella pratica è raro che una persona stia in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.
Il socio di s.n.c. che è anche fideiussore
È il caso della Simulazione C, ma con il piano eseguito. Per i debiti sociali sei protetto dall’art. 117, comma 2, CCII; per il debito garantito sei esposto per la differenza. Le due posizioni vanno calcolate separatamente: il fatto che tu sia liberato come socio non incide sulla tua obbligazione di garante. Nella pratica conviene negoziare con la banca durante la procedura, perché dopo l’omologa la banca sa di poter contare sulla tua garanzia per la parte non pagata.
L’imprenditore individuale che è anche garante di un’altra impresa
Supponi di avere una ditta individuale in concordato in continuità e di essere anche fideiussore per la s.r.l. di un tuo familiare. Il credito della banca verso di te come fideiussore è un credito anteriore verso di te: se la garanzia è stata prestata prima della pubblicazione della tua domanda, la banca è un tuo creditore concorsuale e subisce la falcidia del tuo piano, anche se il debito garantito è di un altro. Il risultato è paradossale solo in apparenza: il tuo concordato ti libera anche dalla parte residua delle garanzie anteriori, perché in quel caso sei tu il debitore concordatario.
Il socio di s.r.l. con debiti personali e garanzie
La s.r.l. fa il concordato in continuità; tu hai garanzie per i debiti della società e, in più, debiti personali (mutuo, prestiti). Il concordato della società non ti tocca né per le une né per gli altri. La tua strada, se l’esposizione complessiva supera le tue possibilità, è uno strumento di sovraindebitamento personale, che può prevedere un unico piano per garanzie e debiti personali, con la possibilità di arrivare all’esdebitazione.
L’impresa con crediti tributari e cessione di beni
Se il piano di continuità prevede anche la cessione di alcuni beni non strategici, ricorda che la cessione ai creditori, quando avviene pro solvendo, non trasferisce automaticamente il debito: la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779) ha chiarito che in questi casi la titolarità del debito resta all’imprenditore, mentre la legittimazione all’adempimento spetta al liquidatore. Per i crediti tributari anteriori, la Cassazione a Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201) ha affermato che anch’essi vanno fatti valere nella procedura, con divieto di azioni esecutive individuali pur in presenza di titolo esecutivo: un principio, maturato sulla legge fallimentare, che si salda oggi con l’art. 88 CCII e con l’estensione della transazione ai tributi locali.
L’imprenditore che passa dal concordato preventivo al concordato minore (o viceversa)
Se nel corso della crisi la dimensione dell’impresa cambia, cambiano anche gli strumenti. Ciò che non cambia è il principio: la liberazione dai debiti residui deriva dall’accordo omologato ed eseguito, e i garanti restano fuori.
Il confronto tra profili
Chi legge la tabella che segue deve ricordare una regola: la stessa omologazione produce effetti completamente diversi a seconda della posizione che occupi. L’impresa debitrice è la protagonista dell’effetto liberatorio; i soci di società di persone ne beneficiano di riflesso; i soci di capitali non ne hanno bisogno per i debiti sociali, ma ne restano esclusi come garanti; i garanti sono il profilo più esposto; l’impresa minore ottiene un effetto analogo attraverso uno strumento diverso.
| Aspetto | Imprenditore individuale | Società di capitali | Società di persone e soci illimitatamente responsabili | Garanti, fideiussori, coobbligati | Impresa minore |
|---|---|---|---|---|---|
| Strumento | Concordato preventivo in continuità | Concordato preventivo in continuità | Concordato preventivo in continuità | Nessuno (la procedura è dell’impresa) | Concordato minore |
| Effetto sui debiti residui | Liberazione a piano eseguito | Liberazione a piano eseguito | Liberazione della società e dei soci per i debiti sociali (art. 117, c. 2) | Nessuna liberazione (art. 117, c. 1) | Liberazione a piano eseguito |
| Debiti personali | Inclusi (patrimonio unico) | Non pertinenti | Esclusi (Cass. n. 11343/2001) | Esclusi | Inclusi |
| Rischio principale | Risoluzione su patrimonio personale | Garanzie dei soci e responsabilità amministratori | Patto contrario e garanzie personali | Escussione per l’intero | Sostenibilità del margine |
| Vera esdebitazione tecnica | Solo in caso di liquidazione | Non pertinente | Per debiti personali, con strumento autonomo | Con sovraindebitamento (artt. 67, 268, 282, 283 CCII) | Con liquidazione controllata (art. 282) |
| Tributi locali (D.Lgs. 147/2026) | Trattabili nel piano | Trattabili nel piano | Trattabili nel piano | Non pertinenti | Trattabili nel piano |
Le domande trasversali
Cosa succede se, durante l’esecuzione del piano, l’attività va male?
Se ti accorgi di non poter rispettare il piano, il momento di intervenire è prima dell’inadempimento grave. Una volta scaduti i termini senza pagamento, il creditore può agire e chiedere la risoluzione (art. 119 CCII); e se il piano è oggettivamente inattuabile, può chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale anche prima della scadenza dei termini (Cass. ord. n. 15029/2024). La risoluzione fa cadere l’effetto liberatorio per tutti: impresa, soci illimitatamente responsabili, e di riflesso aumenta l’esposizione dei garanti.
Un creditore che non ha votato o che si è opposto è vincolato?
Sì. L’obbligatorietà dell’art. 117 CCII riguarda tutti i creditori anteriori, compresi quelli che hanno votato contro, quelli che non hanno votato e quelli non indicati nell’elenco. Anche un credito contestato, una volta accertato in giudizio, è soggetto alla falcidia del piano, perché l’omologa non decide sull’esistenza del credito ma ne fissa la misura di soddisfazione (Cass. n. 12545/2000).
I debiti sorti dopo la domanda sono falcidiati?
No. I crediti sorti dopo la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese non sono anteriori e non sono vincolati al concordato. Quelli sorti per la gestione dell’impresa durante la procedura sono, di regola, prededucibili; quelli sorti dopo l’omologa seguono le regole ordinarie. Un piano di continuità che genera nuovi debiti non pagati è un piano a rischio.
Il creditore può lasciar prescrivere il credito e poi pretenderlo?
Il problema si pone al contrario: è il debitore che a volte spera nella prescrizione. La Cassazione (Cass. n. 20175/2025) ha chiarito che durante l’esecuzione del concordato omologato la prescrizione dei crediti anteriori è sospesa, perché i crediti sono temporaneamente inesigibili; riprende a decorrere solo alla scadenza dei termini fissati nel piano.
Se chiudo l’impresa dopo il concordato, i debiti residui tornano?
Se il piano è stato eseguito, no: la liberazione si è prodotta. Se invece chiudi prima di avere eseguito il piano, l’inadempimento apre la strada alla risoluzione e alla liquidazione giudiziale, con la ricomparsa dei debiti nella misura originaria al netto di quanto pagato.
Dopo un concordato eseguito posso accedere di nuovo a uno strumento di crisi?
Il concordato eseguito non preclude in sé l’accesso futuro agli strumenti di regolazione della crisi. Diverso è il discorso per l’esdebitazione in senso tecnico: per alcuni benefici (come l’esdebitazione del debitore incapiente) la legge prevede limiti di ripetibilità, e la storia delle procedure precedenti incide sulla valutazione di meritevolezza. Chi ha già usato uno strumento deve quindi pianificare il futuro con attenzione ancora maggiore.
Il concordato cancella anche le segnalazioni e le ipoteche già iscritte?
Il concordato incide sulla misura dei crediti, non cancella automaticamente le garanzie reali o le iscrizioni esistenti. Le ipoteche iscritte prima della procedura seguono il trattamento che il piano riserva ai creditori ipotecari; le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la pubblicazione della domanda sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori secondo la disciplina del Codice; le segnalazioni nei sistemi di informazione creditizia seguono regole proprie. Sono aspetti da verificare caso per caso in fase di esecuzione.
Le sentenze da conoscere, ordinate per profilo
Le pronunce che seguono sono state verificate in fonti specializzate. Molte sono rese sulla legge fallimentare (in particolare sull’art. 184 l.fall., corrispondente all’attuale art. 117 CCII): lo segnaliamo ogni volta, perché la loro applicazione al Codice della crisi passa per la continuità tra le due norme.
Per tutti i profili: natura e limiti dell’effetto liberatorio
Cass. civ., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 3957 (legge fallimentare). Principio: il concordato produce un effetto remissorio e liberatorio pieno per la parte di debito che eccede la percentuale concordata; nel concordato con cessione dei beni la liberazione segue la distribuzione del ricavato. Rilevanza: è il fondamento giurisprudenziale della risposta al titolo: la liberazione dai debiti residui è effetto del concordato, non di un beneficio separato.
Cass. civ., Sez. I, 22 settembre 2000, n. 12545 (legge fallimentare). Principio: l’omologazione determina la riduzione dei crediti, ma non accerta con efficacia di giudicato la loro esistenza, entità e collocazione; il creditore può farli accertare in sede ordinaria. Rilevanza: un credito contestato non sfugge alla falcidia: una volta accertato, è soddisfatto nella misura del piano.
Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 (fattispecie regolata dalla legge fallimentare). Principio: l’omologa vincola i creditori anteriori e rende temporaneamente inesigibili i loro crediti, con sospensione della prescrizione fino alla scadenza dei nuovi termini; scaduti questi senza pagamento, il creditore può agire anche per la misura ridotta o chiedere la risoluzione. Rilevanza: chiarisce che la liberazione non è istantanea e incondizionata, ma legata all’esecuzione del piano.
Cass. ord. 29 maggio 2024, n. 15029 (fattispecie regolata dalla legge fallimentare). Principio: il creditore può chiedere l’apertura della procedura liquidatoria anche durante i termini di esecuzione del concordato omologato, quando il piano si riveli oggettivamente inattuabile. Rilevanza: l’effetto liberatorio non mette al riparo l’impresa che non è in grado di eseguire il piano.
Per l’imprenditore individuale e l’impresa minore
Cass. civ., Sez. Un., 28 maggio 1987, n. 4779 (legge fallimentare). Principio: nella cessione dei beni pro solvendo il debito resta in capo all’imprenditore, mentre la legittimazione all’adempimento passa al liquidatore. Rilevanza: nei piani che combinano continuità e cessione di beni, l’imprenditore resta debitore fino alla soddisfazione nei limiti del piano.
Cass. civ., Sez. Un., 6 settembre 1990, n. 9201 (legge fallimentare). Principio: i crediti tributari sorti prima del concordato vanno fatti valere nella procedura, con divieto di azioni esecutive individuali anche per chi dispone di un titolo esecutivo. Rilevanza: conferma che anche i debiti fiscali anteriori rientrano nel perimetro dell’effetto concordatario, oggi disciplinato dall’art. 88 CCII ed esteso ai tributi locali dal D.Lgs. 147/2026.
Per la società di capitali e i suoi soci
Cass. civ., Sez. I, 4 febbraio 2009, n. 2706 (legge fallimentare). Principio: i crediti dei soci per finanziamenti postergati non possono essere collocati nella stessa classe dei chirografari ordinari, se non con il consenso della maggioranza di ciascuna classe. Rilevanza: il socio finanziatore deve attendersi un trattamento deteriore e, spesso, la perdita integrale del credito postergato.
Cass. civ., Sez. I, 17 luglio 2025, n. 19981 (legge fallimentare). Principio: l’omologazione con cram-down fiscale non costituisce un’ipotesi autonoma, ma rientra nell’approvazione della proposta. Rilevanza: quando la riduzione dei debiti tributari dipende dall’omologa senza l’adesione del Fisco, conta la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione.
Per la società di persone e i soci illimitatamente responsabili
Cass. civ., Sez. I, 30 agosto 2001, n. 11343 (legge fallimentare). Principio: l’efficacia del concordato della società verso i soci illimitatamente responsabili riguarda i debiti sociali e non estende la procedura al patrimonio personale dei soci. Rilevanza: delimita la liberazione del socio: riguarda i debiti della società, non i suoi debiti personali né le sue garanzie.
Per i garanti, i fideiussori e i coobbligati
Per questo profilo la regola decisiva è normativa prima che giurisprudenziale: l’art. 117, comma 1, CCII, che riprende l’art. 184 l.fall., fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Le pronunce sopra citate sull’effetto remissorio (in particolare Cass. n. 3957/2003) lo circoscrivono al rapporto tra creditori e debitore concordatario, ed è proprio questo limite a lasciare il garante esposto per la differenza.
Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo
Ecco gli strumenti concreti con cui lo Studio interviene, ciascuno declinato sulla posizione di chi si rivolge a noi.
- Ricostruiamo la mappa completa dei debiti anteriori dell’impresa, distinguendo per ciascun creditore la data di sorgenza rispetto alla pubblicazione della domanda, il rango e le garanzie collegate.
- Per l’imprenditore individuale, integriamo nel piano i debiti personali e verifichiamo che la liberazione copra l’intera esposizione anteriore, compresi i crediti non risultanti dalla contabilità d’impresa.
- Per le società, costruiamo le classi coerenti con l’art. 84 CCII e valutiamo con i commercialisti dello staff la distribuzione del valore di liquidazione e del plusvalore da continuità.
- Analizziamo i contratti di fideiussione dei soci e dei familiari, calcolando l’esposizione residua massima dopo la falcidia e individuando clausole e decadenze utilizzabili.
- Conduciamo la trattativa con le banche garantite durante la procedura, per definire in parallelo la posizione dell’impresa e quella dei garanti.
- Per i garanti persone fisiche, impostiamo lo strumento di sovraindebitamento più adatto (ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata con esdebitazione), lavorando con l’OCC.
- Per l’impresa minore, prepariamo la proposta di concordato minore in continuità, con il piano dei flussi e il trattamento dei crediti fiscali, contributivi e, dopo il D.Lgs. 147/2026, dei tributi locali.
- Verifichiamo la proposta di concordato di società di persone per individuare eventuali patti contrari all’estensione dell’effetto ai soci.
- Monitoriamo l’esecuzione del piano e, se emergono scostamenti, valutiamo per tempo le iniziative possibili prima che un creditore chieda la risoluzione.
- Difendiamo l’impresa e i soci nei giudizi di risoluzione, annullamento, accertamento dei crediti contestati e nelle opposizioni alle azioni esecutive contro i garanti, fino all’ultimo grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesano in modo particolare due di queste competenze. Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato conosce dall’interno le trattative tra impresa in crisi e creditori da cui nasce un piano di continuità sostenibile. Come Gestore della crisi e fiduciario OCC, conosce gli strumenti con cui le persone fisiche (garanti, soci, piccoli imprenditori) arrivano all’esdebitazione vera e propria.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne che disperdano la conoscenza del caso. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano numeri, flussi e trattamento dei crediti tributari; gli avvocati costruiscono la proposta, negoziano con i creditori e presidiano il contenzioso.
Chiusura: prima capisci il tuo profilo, poi agisci secondo le tue regole
La domanda “il concordato in continuità comporta l’esdebitazione dei debiti residui?” ha una risposta diversa per ciascuno. Per l’impresa che esegue il piano, la parte residua dei debiti anteriori si estingue per effetto dell’accordo omologato; per i soci illimitatamente responsabili l’effetto si estende ai debiti sociali, salvo patto contrario; per i garanti non c’è alcuna liberazione e la soluzione va cercata in uno strumento autonomo. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, prima che l’omologa o l’inadempimento decidano al tuo posto.
Lo Studio Monardo affronta questa materia unendo le due competenze che la domanda richiede: quella dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), per la costruzione e la difesa del piano di continuità, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario OCC, per l’esdebitazione delle persone fisiche coinvolte. Analizzeremo la tua posizione, verificheremo garanzie ed esposizioni, costruiremo la strategia con lo staff di avvocati e commercialisti.
📩 Che tu sia l’imprenditore, il socio o il garante, non rimandare la verifica della tua esposizione residua: scrivi allo studio oggi stesso utilizzando i contatti che trovi al termine di questa guida.
