Quanto Tempo Serve Per Arrivare All’omologazione Del Concordato Nella Liquidazione Giudiziale?

Non esiste un’unica risposta alla domanda “quanto tempo serve”: il calendario dell’omologazione cambia a seconda di chi sei nella procedura. Un investitore che deposita una proposta pulita, senza classi e senza opposizioni, può vedere il decreto di omologazione dopo cinque o sei mesi dal deposito. Un creditore che propone un concordato suddiviso per classi deve mettere in conto il passaggio preventivo davanti al tribunale, e i mesi diventano otto o dieci. Il debitore, invece, il tempo non lo decide affatto: la legge apre una finestra che si spalanca solo dopo un anno dalla sentenza e si richiude due anni dopo che lo stato passivo è diventato esecutivo. E se un creditore dissenziente si oppone, reclama in corte d’appello e poi ricorre in Cassazione, la definitività dell’omologazione può slittare di due anni e oltre.

In questa guida non ripetiamo che cos’è il concordato nella liquidazione giudiziale né come si costruisce la proposta: ci concentriamo sull’orologio. Calcoliamo i termini fase per fase, sugli artt. 241, 245 e 247 del Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024 e, per l’art. 245, dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali), e li applichiamo a cinque profili:

  1. il terzo che vuole rilevare l’azienda o il patrimonio attraverso il concordato;
  2. il creditore proponente;
  3. il debitore (l’imprenditore individuale o la società in liquidazione giudiziale, e chi la controlla);
  4. il creditore destinatario della proposta, che vota, dissente o si oppone;
  5. il creditore escluso, tardivo o con credito contestato.

Il punto di vista dello Studio su questo tema nasce da due competenze certificate. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo nel quale il tempo è la variabile decisiva: le trattative con i creditori si svolgono dentro finestre di durata limitata e ogni settimana persa erode valore. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, attività che consiste nel guidare procedure concorsuali scandite da comunicazioni ai creditori, termini per il voto e giudizi di omologazione: la stessa grammatica procedurale che governa il concordato nella liquidazione giudiziale.

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Le regole comuni a tutti: le sei stazioni dell’orologio

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola il percorso che ogni proposta deve compiere. Le stazioni sono sei e ciascuna ha un proprio orologio, a volte fissato dalla legge in giorni, a volte lasciato alla prassi dell’ufficio.

Stazione 1 — Il deposito del ricorso al giudice delegato

La proposta si presenta con ricorso al giudice delegato (art. 241, comma 1, CCII). Se il proponente è un terzo, il ricorso deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata per le comunicazioni, con applicazione dell’art. 10, comma 3: un dettaglio formale che, se trascurato, costringe a integrazioni e quindi a ritardi. Il ricorso deve essere completo fin dall’inizio: ogni richiesta di chiarimenti del giudice delegato è tempo che si aggiunge.

Stazione 2 — I pareri del curatore e del comitato dei creditori

Il giudice delegato chiede il parere del curatore, che deve esprimersi in particolare sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Il testo vigente non fissa un termine in giorni per questo parere: è la stazione in cui la durata dipende di più dalla complessità del patrimonio e dal carico dell’ufficio. Segue il parere del comitato dei creditori, che deve essere favorevole perché la proposta prosegua (art. 241, comma 2). Il merito della proposta, ha chiarito la Cassazione in materia di concordato fallimentare, spetta proprio al comitato, mentre il giudice delegato si limita alla verifica della legittimità formale (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24121 dell’8 agosto 2023).

Stazione 3 — L’eventuale giudizio del tribunale sulle classi

Se la proposta prevede condizioni differenziate per singole classi di creditori, prima della comunicazione deve essere sottoposta, con i pareri del curatore e del comitato, al giudizio del tribunale, che verifica il corretto utilizzo dei criteri di formazione delle classi dell’art. 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata prevista dall’art. 240, comma 4 (art. 241, comma 3). È una stazione facoltativa nel senso che esiste solo per le proposte con classi, ma quando c’è aggiunge di norma alcune settimane.

Stazione 4 — La comunicazione ai creditori e il voto

Ottenuto il parere favorevole del comitato e verificata la ritualità della proposta, il giudice delegato ordina al curatore di comunicarla ai creditori a mezzo PEC, allegando i pareri e indicando dove reperire i dati per la valutazione. Il provvedimento fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni entro il quale i creditori devono far pervenire in cancelleria le eventuali dichiarazioni di dissenso; chi tace è considerato favorevole (art. 241, comma 2). Questa è la stazione più prevedibile: tra 20 e 30 giorni, senza eccezioni.

Se sono presentate più proposte, o se ne sopraggiunge una nuova prima dell’ordine di comunicazione, tutte vanno sottoposte ai creditori, salvo che curatore e comitato, congiuntamente, ne individuino una o più come più convenienti. La proposta concorrente che arriva prima dell’ordine di comunicazione è, sotto il profilo dei tempi, il principale fattore di slittamento della stazione 4.

Stazione 5 — Relazione sul voto, richiesta di omologazione, opposizioni

Scaduto il termine per il voto, il curatore riferisce al giudice delegato sull’esito (art. 245, comma 1). Se la proposta è approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione al proponente, il quale deve chiedere l’omologazione entro dieci giorni, e ai creditori dissenzienti. Con decreto il giudice fissa un termine da 15 a 30 giorni per le opposizioni e per il deposito del parere motivato definitivo del comitato dei creditori; se il comitato non provvede nei termini, il parere è reso dal curatore entro sette giorni (art. 245, comma 2). L’omologazione si chiede con ricorso ai sensi dell’art. 124, comma 3; le opposizioni si propongono con memoria entro il termine fissato (art. 245, comma 3).

Stazione 6 — Il decreto del tribunale e le impugnazioni

Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito della votazione e, se vi sono opposizioni, ne esamina il contenuto; può assumere mezzi istruttori, anche delegando un componente del collegio, e omologa con decreto motivato, pubblicato ai sensi dell’art. 45 (art. 245, commi 4 e 6). Il comma 5, modificato da ultimo dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, disciplina l’omologazione nonostante il dissenso di un creditore di una classe dissenziente che contesti la convenienza, o nonostante il voto contrario decisivo dell’amministrazione finanziaria, delle regioni, degli enti locali o degli enti previdenziali, quando la loro soddisfazione risulta conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione.

Contro il decreto si può proporre reclamo alla corte d’appello entro 30 giorni, termine perentorio, dalla notificazione eseguita dalla cancelleria (art. 247, commi 1 e 2). Il presidente, entro cinque giorni dal deposito, fissa l’udienza entro sessanta giorni dal deposito; il reclamante notifica entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto di fissazione; tra notifica e udienza devono intercorrere almeno trenta giorni; i resistenti si costituiscono almeno dieci giorni prima dell’udienza. La corte decide con decreto motivato, che produce effetti dalla pubblicazione ed è ricorribile per cassazione entro 30 giorni dalla notificazione (art. 247, commi 4-12). La legge non fissa un termine per la decisione della corte d’appello né, ovviamente, della Cassazione: è qui che si concentrano le vere incognite.

Il comma 12-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente alla corte d’appello, su istanza di parte o del curatore, di sospendere in tutto o in parte la liquidazione dell’attivo o di inibire l’attuazione del piano o dei pagamenti in presenza di gravi e fondati motivi, mentre pende il reclamo o il ricorso per cassazione.

Omologazione e definitività: due traguardi diversi

Chi chiede “quanto tempo serve” spesso confonde due momenti. Il primo è il decreto di omologazione del tribunale. Il secondo è la definitività di quel decreto, cioè il momento in cui non è più impugnabile o le impugnazioni si sono esaurite. Secondo l’art. 246 CCII, che riprende la regola dell’art. 130 della legge fallimentare, la proposta diventa efficace quando scadono i termini per impugnare o si esauriscono le impugnazioni, e solo quando il decreto è definitivo il curatore rende il conto e il tribunale dichiara chiusa la procedura. Per il terzo che deve pagare, per il creditore che attende il riparto concordatario, per il debitore che vuole tornare in bonis, il traguardo che conta è quasi sempre il secondo.

La sospensione feriale

La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto. Nei procedimenti regolati dal Codice della crisi, però, l’art. 9 CCII ne esclude in via generale l’applicazione, salvo diversa previsione. In pratica, chi conta su agosto come “mese di respiro” per depositare un reclamo o una memoria di opposizione rischia una decadenza: i termini del concordato nella liquidazione giudiziale vanno calcolati come se agosto non esistesse come pausa.

Stazione Termine Fonte
Parere del curatore Nessun termine fisso Art. 241, c. 1
Parere del comitato Nessun termine fisso; deve essere favorevole Art. 241, c. 2
Giudizio sulle classi Solo se ci sono classi; nessun termine fisso Art. 241, c. 3
Voto (dissenso in cancelleria) 20-30 giorni Art. 241, c. 2
Richiesta di omologazione 10 giorni dalla comunicazione dell’approvazione Art. 245, c. 2
Opposizioni e parere definitivo del comitato 15-30 giorni (curatore: 7 giorni se il comitato tace) Art. 245, c. 2
Reclamo in corte d’appello 30 giorni dalla notificazione; udienza entro 60 giorni dal deposito Art. 247, cc. 2 e 4
Ricorso per cassazione 30 giorni dalla notificazione del decreto della corte Art. 247, c. 12

Acceleratori e freni: che cosa sposta davvero il calendario

Le sei stazioni appena descritte hanno durate molto diverse. Alcune sono blindate dalla legge (il voto, i dieci giorni per il ricorso di omologazione, i termini per le opposizioni e per le impugnazioni); altre dipendono dalla qualità della proposta, dalla complessità del patrimonio e dal comportamento degli altri attori. Vale la pena di separare i fattori che accorciano il percorso da quelli che lo allungano, perché è su questi che ciascun profilo può intervenire.

Gli acceleratori. Il primo è la completezza documentale del ricorso: il curatore deve esprimersi sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie, e se trova già nel fascicolo le stime aggiornate, la garanzia in originale e i dati sul fabbisogno, il suo parere può arrivare in poche settimane. Il secondo è l’assenza di classi, che elimina la stazione 3. Il terzo è il dialogo preventivo con il comitato dei creditori: un comitato che conosce la proposta prima del deposito esprime il proprio parere più rapidamente. Il quarto è la scelta del termine per il voto: la legge lo colloca tra venti e trenta giorni, e un proponente può rappresentare al giudice delegato le ragioni per cui un termine più breve, nei limiti di legge, è nell’interesse della procedura. Il quinto è la preparazione anticipata del ricorso per l’omologazione, che evita di consumare i dieci giorni in redazione.

I freni. Il primo è la proposta concorrente che sopraggiunge prima dell’ordine di comunicazione, perché obbliga a sottoporre ai creditori tutte le proposte, salvo la scelta congiunta di curatore e comitato. Il secondo è il contenzioso sulle classi, che può manifestarsi tre volte: nella stazione 3, nelle opposizioni e nel reclamo. Il terzo è l’opposizione sulla convenienza, che impone al tribunale un confronto tra la soddisfazione offerta e quella ottenibile proseguendo la liquidazione e che spesso richiede mezzi istruttori, anche delegati a un componente del collegio (art. 245, comma 4). Il quarto è il reclamo con istanza di sospensione, che non solo allunga i tempi ma può bloccare l’attuazione del piano. Il quinto, meno visibile, è il cambiamento del patrimonio durante la procedura: se nel frattempo il curatore vende beni o incassa crediti, la comparazione su cui si fondavano i pareri può dover essere aggiornata.

La regola pratica che ne deriva è semplice: i termini di legge sono il pavimento del calendario, non il soffitto. Sommando soltanto i termini minimi espressamente previsti (20 giorni di voto, 10 per il ricorso, 15 per le opposizioni, 30 per il reclamo), si ottengono 75 giorni; ma nessuna procedura reale si esaurisce nei minimi, perché le fasi prive di termine (pareri, giudizio sulle classi, udienza, decisione) assorbono la parte più consistente del tempo.

Un’ultima avvertenza riguarda il ruolo del giudice delegato. È lui a verificare la ritualità della proposta e a ordinare la comunicazione; se rileva vizi formali, il proponente può emendarli e ripresentare la proposta, come ha chiarito la Cassazione (ord. n. 24121/2023). Sotto il profilo dei tempi, questo significa che un rilievo formale non è un rigetto definitivo, ma un nuovo inizio del calendario: meglio evitarlo con una verifica preliminare del ricorso che recuperarlo con una seconda istanza.

Se sei un terzo che vuole rilevare il patrimonio con il concordato

La tua situazione

Sei un investitore, un concorrente, una società del settore o un gruppo di ex dirigenti che ha individuato nel patrimonio della liquidazione giudiziale un’occasione: un ramo d’azienda, un immobile produttivo, un marchio, un portafoglio clienti. Hai capito che il concordato ti permette di acquisire l’intero compendio offrendo ai creditori un pagamento, invece di partecipare a singole aste. La tua domanda non è teorica: hai un finanziamento che scade, un piano industriale con una data di avvio, dipendenti da reinserire. Per te il tempo è un costo vivo, e ogni mese di attesa erode il valore di ciò che stai acquistando.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei il proponente che ha meno vincoli di calendario e più leve per accelerare. Il terzo, come il creditore, può presentare la proposta anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, alle condizioni dell’art. 240: è la prima leva per comprimere la durata complessiva, perché non devi aspettare la chiusura della verifica dei crediti. Il prezzo di questa leva, però, è l’incertezza sulla platea dei creditori e quindi sul fabbisogno.

Sul piano dei tempi, le regole che pesano di più su di te sono tre.

  • La PEC nel ricorso (art. 241, comma 1): se manca, il giudice delegato non può darti le comunicazioni previste e il fascicolo si ferma.
  • Il termine di dieci giorni per chiedere l’omologazione (art. 245, comma 2): decorre dalla comunicazione dell’approvazione ed è a tuo carico. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha chiarito che per il proponente il termine rilevante è proprio quello di dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione, non quello, diverso, assegnato agli opponenti (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011).
  • La concorrenza: se un altro soggetto deposita una proposta prima dell’ordine di comunicazione, anche la tua torna in gioco con l’altra, salvo la scelta congiunta di curatore e comitato.

I numeri

Facciamo un calcolo prudenziale nel tuo caso migliore: proposta senza classi, depositata a stato passivo già esecutivo, nessuna opposizione.

  • Parere del curatore: 3-6 settimane (stima di prassi, non termine di legge).
  • Parere del comitato: 1-3 settimane.
  • Ordine di comunicazione e invio PEC: 1 settimana.
  • Termine per il voto: 20-30 giorni.
  • Relazione del curatore e comunicazione dell’esito: 1-2 settimane.
  • Ricorso per l’omologazione: entro 10 giorni.
  • Termine per le opposizioni: 15-30 giorni.
  • Udienza e decreto: 3-6 settimane.

Sommando i minimi si arriva intorno a 4 mesi; sommando i valori medi, intorno a 5-6 mesi. A questi si aggiungono i 30 giorni per l’eventuale reclamo prima che il decreto possa considerarsi non più impugnato. Nel tuo scenario migliore, quindi, la definitività arriva realisticamente tra il sesto e il settimo mese dal deposito.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è firmare impegni finanziari calibrati sulla data del decreto di omologazione anziché sulla data di definitività. Se un creditore reclama, la corte d’appello può, su istanza, inibire l’attuazione del piano o dei pagamenti (art. 247, comma 12-bis): hai il capitale pronto ma non puoi impiegarlo, e intanto il finanziatore conta gli interessi.

Altri rischi tipici del tuo profilo:

  • la garanzia offerta non convince il curatore, il cui parere deve esprimersi specificamente sulle garanzie: una fideiussione debole significa richieste di integrazione e settimane perse;
  • la proposta concorrente dell’ultimo minuto, depositata da un altro investitore poco prima dell’ordine di comunicazione;
  • l’opposizione strumentale di un creditore che punta a rinegoziare la propria posizione sfruttando il tuo bisogno di chiudere presto.

Le mosse giuste

  1. Deposita un ricorso già “a prova di parere”: allega la documentazione sulla garanzia, i flussi finanziari e, se ci sono classi, la relazione giurata, in modo che curatore e comitato non debbano chiedere nulla.
  2. Calibra le scadenze contrattuali sulla definitività, non sul decreto: nel contratto di finanziamento e nelle condizioni sospensive inserisci come evento rilevante il passaggio in giudicato o l’esaurimento delle impugnazioni.
  3. Tieni il calendario dei dieci giorni: dalla comunicazione dell’approvazione hai dieci giorni per chiedere l’omologazione con ricorso ai sensi dell’art. 124, comma 3. Prepara il ricorso prima che il voto si chiuda.
  4. Dialoga in anticipo con i creditori più rilevanti, per ridurre il rischio di dissensi e opposizioni che allungano la stazione 5.
  5. Valuta l’assenza di classi quando non sono indispensabili: eviti la stazione 3 e alcune settimane di attesa.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alla già ricordata Cass. n. 3274/2011 sul termine di dieci giorni, per te conta Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3327 del 12 febbraio 2010: in assenza di opposizioni il tribunale si limita a verificare la regolarità della procedura e l’esito del voto, mentre con le opposizioni il controllo si fa più penetrante. Tradotto in tempi: una proposta senza opposizioni ha un giudizio di omologazione strutturalmente più breve. Sono pronunce sulla legge fallimentare, richiamate perché la sequenza degli artt. 129-131 l.fall. è stata trasfusa, con modifiche, negli artt. 245-247 CCII.

Se sei un creditore che propone il concordato

La tua situazione

Sei una banca, un fornitore strategico, un fondo che ha acquistato crediti verso l’impresa in liquidazione giudiziale, oppure un gruppo di creditori che si è coordinato. Hai concluso che, invece di attendere i riparti della liquidazione, conviene proporre un concordato: magari perché il patrimonio ha un valore di continuità che un’asta disperderebbe, o perché vuoi chiudere la tua esposizione entro una data di bilancio. Per te il calendario ha un doppio volto: sei proponente, ma sei anche creditore, e il tempo incide sia sul tuo recupero sia sul rischio di dover sostenere l’operazione.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la questione centrale sono le classi. Un creditore proponente tende a costruire classi per trattare in modo differenziato la propria posizione rispetto ad altre, oppure per isolare i creditori con interessi economici omogenei. Se la proposta prevede trattamenti differenziati per classi, prima della comunicazione ai creditori deve passare dal giudizio del tribunale (art. 241, comma 3): è un passaggio che il terzo senza classi non affronta e che, nella prassi, aggiunge settimane.

C’è poi un aspetto peculiare: il voto. Se sei creditore ammesso e proponente, il tuo voto e quello delle società a te collegate è regolato dalle norme sui conflitti di interesse (temi che non approfondiamo qui). Sul piano dei tempi, conta un’altra cosa: devi raggiungere la maggioranza contando anche sul silenzio, perché chi non risponde nel termine di 20-30 giorni è considerato favorevole (art. 241, comma 2).

I numeri

Rispetto al profilo del terzo senza classi, aggiungi la stazione 3. Ipotizza:

  • giudizio del tribunale sulle classi: 4-8 settimane (stima di prassi);
  • possibilità che il tribunale richieda una riformulazione delle classi: altre 3-6 settimane.

Se l’esito del voto è favorevole ma una classe ha dissentito, entra in gioco l’art. 245, comma 5: un creditore della classe dissenziente può contestare la convenienza, e il tribunale omologa se il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quella ottenibile proseguendo la liquidazione. Questo accertamento richiede di norma una istruttoria comparativa, e l’istruttoria si misura in settimane, non in giorni.

In sintesi: 8-11 mesi dal deposito al decreto in uno scenario con classi e un’opposizione sulla convenienza, ai quali aggiungere i 30 giorni per il reclamo.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la struttura delle classi diventi essa stessa il terreno di scontro, prima davanti al tribunale nella stazione 3, poi in sede di opposizione e, infine, in un reclamo. Tre occasioni di contenzioso sullo stesso punto significano tre moltiplicatori della durata.

Altri rischi:

  • ritardare la proposta in attesa dello stato passivo esecutivo, perdendo il vantaggio temporale che l’art. 240 riconosce ai creditori;
  • sottovalutare il voto contrario decisivo dell’erario o degli enti locali: dopo il D.Lgs. 147/2026 il comma 5 dell’art. 245 richiama espressamente anche regioni ed enti locali; il superamento del loro dissenso passa per un giudizio di convenienza che va documentato;
  • non presidiare il termine di dieci giorni: anche il creditore proponente è soggetto all’onere di chiedere l’omologazione con ricorso.

Le mosse giuste

  1. Usa le classi solo se servono davvero, e quando servono costruiscile su criteri documentati che reggano al vaglio dell’art. 241, comma 3.
  2. Prepara fin dal deposito la comparazione con la liquidazione: il dato che ti servirà per resistere a un’opposizione sulla convenienza va costruito prima, non dopo.
  3. Mappa i creditori pubblici (erario, enti previdenziali, regioni, enti locali) e verifica se il loro voto può essere decisivo.
  4. Prepara il ricorso per l’omologazione mentre il voto è ancora aperto, per depositarlo entro i dieci giorni.
  5. Prevedi in anticipo la risposta a un reclamo, anche sul piano della richiesta di sospensione ex art. 247, comma 12-bis, che un oppositore potrebbe avanzare.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3327 del 12 febbraio 2010, resa sul concordato fallimentare, ha affermato che, quando più proposte assicurano il medesimo soddisfacimento e viene approvata quella oggetto di opposizione, il tribunale può omologare solo se i creditori avevano una ragione legittima per preferirla a quella del debitore. Per il creditore proponente in concorrenza con altre proposte, il principio segnala che la competizione tra proposte non si chiude con il voto, ma può riaprirsi in sede di omologazione.

Se sei il debitore o controlli la società in liquidazione giudiziale

La tua situazione

Sei l’imprenditore individuale la cui impresa è stata posta in liquidazione giudiziale, oppure sei il socio di controllo o l’ex amministratore della società. Ti sei accorto che il patrimonio si sta vendendo a valori bassi, o che un concordato potrebbe permetterti di chiudere la procedura, recuperare la disponibilità di ciò che resta e, se persona fisica, accedere agli effetti esdebitatori. Per te la domanda “quanto tempo serve” ha una premessa che gli altri profili non hanno: prima ancora di chiederti quanto dura il percorso, devi chiederti quando ti è consentito iniziarlo.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Il debitore può proporre il concordato solo dopo il decorso di un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo (art. 240, comma 1). La legge richiede inoltre, per la proposta del debitore, un apporto di risorse che incrementino l’attivo: tema trattato in altra sede e che qui interessa solo per un aspetto, cioè il tempo necessario a reperire quelle risorse.

Questo significa che:

  • per almeno dodici mesi dalla sentenza non puoi depositare nulla, e nel frattempo la liquidazione prosegue con vendite che possono ridurre il patrimonio su cui costruire la proposta;
  • una volta che lo stato passivo è esecutivo, hai una finestra massima di due anni: superata, perdi la legittimazione a proporre, mentre creditori e terzi la conservano.

Il resto del calendario, dalla stazione 2 alla 6, è identico a quello degli altri proponenti, compreso il termine di dieci giorni per chiedere l’omologazione.

I numeri

Facciamo i conti con una sentenza di apertura del 9 novembre 2026. La proposta del debitore non può essere depositata prima del 9 novembre 2027. Se lo stato passivo è stato reso esecutivo il 15 gennaio 2027, la finestra si chiude il 15 gennaio 2029. Il debitore ha dunque, sulla carta, circa quattordici mesi utili per depositare.

Ma la finestra reale è più stretta: se si vuole che l’omologazione intervenga prima che le vendite abbiano disperso il patrimonio, bisogna sottrarre i 5-7 mesi del percorso fino al decreto. Chi deposita alla fine della finestra arriva all’omologazione quando la liquidazione può aver già venduto molto di ciò che la proposta presupponeva.

I rischi specifici

Il rischio principale è attendere l’ultimo momento utile, cioè depositare in prossimità della scadenza dei due anni, quando la liquidazione ha già prodotto riparti parziali e il patrimonio residuo non giustifica più l’apporto richiesto.

Altri rischi:

  • la proposta concorrente di un terzo o di un creditore, che può essere depositata anche prima che tu ne abbia la possibilità e che, una volta comunicata, condiziona le tue scelte;
  • un parere del curatore negativo sui presumibili risultati della liquidazione: il curatore deve confrontare la tua offerta con quanto la procedura ricaverebbe proseguendo, e un confronto sfavorevole porta a un parere che il comitato difficilmente supererà;
  • la mancanza di risorse liquide al momento giusto: se le risorse provengono da terzi (familiari, soci, finanziatori), il loro impegno deve essere già formalizzato al deposito.

Le mosse giuste

  1. Prepara la proposta durante l’anno di attesa, così da depositarla nei primi giorni utili e non a fine finestra.
  2. Monitora il calendario delle vendite del curatore: chiedere al giudice delegato di valutare l’opportunità di attendere l’esito della proposta è possibile solo se la proposta è seria e documentata.
  3. Formalizza in anticipo l’impegno dei terzi che apportano risorse, con garanzie che il curatore possa valutare positivamente.
  4. Valuta se è più rapido che sia un terzo a proporre: un soggetto vicino all’impresa, non vincolato al termine di un anno, può depositare prima. In questa fase strategica lo Studio Monardo mette in campo l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, per costruire tempi e interlocuzioni con i creditori prima del deposito.
  5. Tieni la regia sul termine dei dieci giorni per il ricorso di omologazione, che grava anche su di te come proponente.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1631 del 15 febbraio 1995, resa sotto la legge fallimentare, ha stabilito che il provvedimento che decide sul reclamo contro il rigetto della proposta per mancato raggiungimento della maggioranza ha natura decisoria ed è ricorribile per cassazione; nel giudizio promosso dal fallito contro quel rigetto, il contraddittore necessario per i creditori è il curatore. Per il debitore, il principio indica che anche il “no” dei creditori può essere contestato, ma è un contenzioso che si aggiunge al calendario, non lo accorcia.

Se sei un creditore che riceve la proposta

La tua situazione

Ti è arrivata una PEC dal curatore: c’è una proposta di concordato, sono allegati i pareri del curatore e del comitato, e hai un termine per far pervenire il tuo dissenso. Sei un fornitore, un professionista, un ex dipendente con un credito residuo, una banca, un ente pubblico. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tempo dell’omologazione dipende anche da te, perché ogni tua scelta (tacere, dissentire, opporti, reclamare) apre o chiude una fase.

Cosa cambia per te

La prima regola da conoscere è quella del silenzio: se non fai pervenire in cancelleria la dichiarazione di dissenso entro il termine fissato, tra venti e trenta giorni, il tuo silenzio vale come voto favorevole (art. 241, comma 2). Non basta non essere d’accordo: bisogna dirlo, per iscritto, nei tempi e nel luogo indicati.

Seconda regola: se la proposta è approvata nonostante il tuo dissenso, ricevi la comunicazione dell’esito (art. 245, comma 2) e hai un termine, tra 15 e 30 giorni, per proporre opposizione con memoria (art. 245, comma 3). È la tua finestra per portare davanti al tribunale le ragioni del dissenso; se sei in una classe dissenziente, puoi contestare la convenienza, e il tribunale dovrà verificare che il tuo credito sia soddisfatto in misura non inferiore a quella ottenibile proseguendo la liquidazione (art. 245, comma 5).

Terza regola: contro il decreto del tribunale puoi proporre reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni dalla notificazione (art. 247, comma 2), e contro il decreto della corte ricorso per cassazione entro trenta giorni (art. 247, comma 12).

I numeri

Le tue scelte allungano il calendario in modo misurabile:

La tua scelta Effetto sui tempi
Silenzio o voto favorevole Nessun allungamento
Dissenso senza opposizione Nessun allungamento significativo
Opposizione davanti al tribunale Istruttoria possibile: da qualche settimana a qualche mese
Reclamo in corte d’appello Udienza entro 60 giorni dal deposito, più i tempi della decisione: in genere 3-8 mesi
Ricorso per cassazione Tempi non predeterminati, di norma oltre un anno

Ogni gradino di contenzioso sposta in avanti la definitività dell’omologazione e, con essa, il momento in cui riceverai il pagamento concordatario. Questo vale anche per te che ti opponi: se l’opposizione è respinta, avrai atteso di più per incassare la stessa percentuale.

I rischi specifici

Il rischio principale è perdere il voto per un errore di forma o di tempo: il dissenso inviato oltre il termine o a un indirizzo diverso da quello indicato non produce effetti, e il silenzio si trasforma in assenso.

Altri rischi:

  • opporsi senza dati: un’opposizione sulla convenienza richiede numeri confrontabili con quelli della relazione del curatore e della relazione giurata;
  • non costituirsi nel reclamo altrui: se un altro creditore reclama e tu hai interesse a difendere l’omologazione, devi costituirti almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza (art. 247, comma 7); l’intervento di altri interessati non è ammesso oltre il termine per la costituzione dei resistenti (art. 247, comma 9);
  • contare sulla pausa di agosto: i termini non godono della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, per effetto della regola generale dell’art. 9 CCII.

Le mosse giuste

  1. Leggi subito i pareri allegati alla PEC e annota la data di scadenza del termine per il dissenso.
  2. Decidi se dissentire con una dichiarazione depositata in cancelleria, verificando le modalità indicate nel provvedimento.
  3. Se intendi opporti, prepara fin dalla fase del voto il confronto numerico con la prosecuzione della liquidazione.
  4. Valuta il costo del tempo: un’opposizione che rinvia di un anno il pagamento deve avere prospettive tali da compensare l’attesa.
  5. Se l’omologazione ti conviene e qualcuno reclama, costituisciti nei termini per sostenerla e, se necessario, contrastare un’istanza di sospensione ex art. 247, comma 12-bis.

Giurisprudenza dedicata

Per il creditore che pensa a un’impugnazione è utile Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3585 del 14 febbraio 2011, resa sulla legge fallimentare: contro il decreto di omologazione che ha deciso anche sulle opposizioni era esperibile il reclamo in corte d’appello, mentre in assenza di opposizioni il decreto, non reclamabile, era impugnabile direttamente per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Il CCII ha ridisegnato il reclamo nell’art. 247, ma la pronuncia ricorda che la scelta di opporsi davanti al tribunale incide sui mezzi di impugnazione successivi. Sul piano del rito del reclamo ex art. 247, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026 (resa in tema di concordato semplificato, il cui reclamo segue l’art. 247) ha escluso che siano contraddittori necessari l’ausiliario e il liquidatore nominati dal tribunale, in quanto non parti sostanziali: un principio che aiuta a delimitare correttamente le notifiche e a evitare rinvii per integrazione del contraddittorio.

Se sei un creditore escluso, tardivo o con credito contestato

La tua situazione

Hai presentato domanda di ammissione al passivo, ma il tuo credito è stato escluso, o ammesso solo in parte, oppure hai depositato una domanda tardiva che non è ancora stata esaminata. Nel frattempo arriva la notizia di una proposta di concordato. Per chi è nella tua posizione la domanda non è soltanto “quanto tempo serve per l’omologazione”, ma “il calendario del concordato correrà anche senza di me?”. E la risposta, purtroppo, è spesso sì.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Il voto e la comunicazione della proposta riguardano i creditori che, nel momento in cui il giudice delegato ordina la comunicazione, risultano legittimati: in via generale i creditori ammessi, anche provvisoriamente o con riserva. Se il tuo credito è escluso, il tuo dissenso non entra nel conteggio della maggioranza e il calendario procede.

Ancora più rilevante sul piano dei tempi: la legittimazione a opporsi all’omologazione spetta ai creditori dissenzienti ammessi al voto. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha negato che i creditori esclusi dallo stato passivo possano opporsi all’omologazione, anche quando abbiano impugnato l’esclusione: la legittimazione spetta solo ai creditori dissenzienti ammessi, anche con riserva o provvisoriamente (Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9405 del 27 giugno 2002). Il CCII ha ampliato in parte la platea di chi può interloquire nel giudizio di omologazione, ma il principio di fondo resta un monito: il tuo strumento principale non è l’opposizione al concordato, ma la tutela della tua posizione nella verifica dei crediti.

I numeri

Immagina un credito di 47.380 € escluso dallo stato passivo, con opposizione allo stato passivo pendente. Se la proposta di concordato prevede il pagamento del 23,4% ai chirografari, la somma astrattamente spettante sarebbe pari a 11.086,92 €. Il punto è il calendario: il concordato può essere omologato in 5-7 mesi, mentre il giudizio sull’esclusione può durare di più. La proposta, normalmente, regola la sorte dei crediti contestati prevedendo accantonamenti o modalità di pagamento successive all’esito del giudizio; occorre leggere con attenzione come lo fa.

Per il creditore escluso la variabile decisiva non è la data dell’omologazione, ma la data in cui sarà definito il suo diritto a partecipare al riparto concordatario.

I rischi specifici

Il rischio principale è restare fuori dal circuito decisionale proprio nei mesi in cui il concordato si forma, scoprendo solo dopo l’omologazione che la proposta prevedeva per i crediti contestati condizioni penalizzanti.

Altri rischi:

  • la domanda tardiva presentata troppo tardi: più si ritarda, più è probabile che il concordato sia già stato omologato quando il credito viene esaminato;
  • l’assenza di accantonamenti adeguati nella proposta per i crediti in contestazione;
  • la confusione tra impugnazione dello stato passivo e opposizione all’omologazione, che sono strumenti distinti, con termini distinti.

Le mosse giuste

  1. Coltiva con rapidità il giudizio sullo stato passivo, perché è lì che si decide se e quanto parteciperai.
  2. Chiedi al curatore come la proposta tratta i crediti contestati e verifica gli accantonamenti.
  3. Se la tua domanda è tardiva, depositala subito, senza attendere ulteriori sviluppi.
  4. Valuta se la tua posizione ti consente comunque di interloquire nel giudizio di omologazione, alla luce della disciplina vigente e delle ragioni che puoi far valere.
  5. Conserva tutti gli atti per eventuali iniziative successive all’omologazione relative ai crediti non insinuati o contestati.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. n. 9405/2002, è utile ricordare Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10634 del 9 maggio 2007: l’interpretazione del contenuto del concordato e del provvedimento di omologazione è un accertamento di volontà riservato al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Per il creditore contestato significa che le clausole della proposta sui tempi e sulle modalità di pagamento dei crediti in contestazione vanno lette e, se ambigue, contestate subito, non dopo.

Tre calendari, tre esiti: le simulazioni a confronto

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi costruiti sulle norme sopra richiamate, non casi reali. Le durate delle stazioni prive di termine legale sono stime prudenziali di prassi.

Ipotesi A — Terzo proponente, nessuna classe, nessuna opposizione

Patrimonio della liquidazione stimato dal curatore in 1.387.400 €; il terzo offre 1.462.150 € con fideiussione bancaria a prima richiesta.

  • 3 febbraio 2027: deposito del ricorso al giudice delegato, con indicazione della PEC.
  • 4 marzo 2027: parere del curatore sui presumibili risultati della liquidazione e sulla garanzia.
  • 18 marzo 2027: parere favorevole del comitato dei creditori.
  • 25 marzo 2027: il giudice delegato ordina la comunicazione; termine per il dissenso fissato in 25 giorni.
  • 29 marzo 2027: invio delle PEC; il termine scade il 23 aprile 2027.
  • 30 aprile 2027: relazione del curatore sull’esito del voto (approvazione).
  • 5 maggio 2027: comunicazione dell’esito al proponente e ai dissenzienti; dal giorno successivo decorrono i dieci giorni per il ricorso di omologazione.
  • 6 maggio 2027: decreto del giudice delegato che fissa in 20 giorni il termine per opposizioni e parere definitivo del comitato, con scadenza il 26 maggio 2027.
  • 14 maggio 2027: deposito del ricorso per l’omologazione (entro i dieci giorni).
  • 16 giugno 2027: udienza; 23 giugno 2027: decreto di omologazione; 25 giugno 2027: notificazione da parte della cancelleria.
  • Il termine di trenta giorni per il reclamo cadrebbe domenica 25 luglio 2027 e scade quindi lunedì 26 luglio 2027.

Esito: decreto di omologazione dopo circa 4 mesi e 20 giorni; definitività, in assenza di reclami, a fine luglio 2027, poco meno di 6 mesi dopo il deposito.

Ipotesi B — Creditore proponente, tre classi, un’opposizione sulla convenienza

Una banca creditrice propone il concordato con tre classi: privilegiati, fornitori strategici, chirografari residui. Ai chirografari offre il 18,7%.

  • 3 febbraio 2027: deposito; pareri di curatore e comitato entro il 18 marzo 2027, come nell’ipotesi A.
  • Giudizio del tribunale sulle classi (art. 241, comma 3): circa 7 settimane; il tribunale chiede di motivare meglio il criterio di formazione della classe dei fornitori strategici; la proposta riformulata è valutata positivamente dopo altre 4 settimane.
  • Ordine di comunicazione a fine maggio 2027; termine di 30 giorni per il dissenso; chiusura del voto a fine giugno.
  • La classe dei chirografari residui dissente; la proposta è approvata dalla maggioranza; comunicazione dell’esito a metà luglio.
  • Termine di 30 giorni per le opposizioni: un fornitore chirografario si oppone contestando la convenienza ex art. 245, comma 5; agosto non sospende i termini.
  • Il tribunale dispone una verifica comparativa; il decreto di omologazione arriva l’8 ottobre 2027.

Esito: circa 8 mesi dal deposito al decreto; se il fornitore non reclama, la definitività arriva circa un mese dopo, a novembre 2027.

Ipotesi C — Proposta del debitore, opposizione, reclamo e ricorso per cassazione

La sentenza di apertura è del 9 novembre 2026; lo stato passivo è esecutivo dal 15 gennaio 2027. Il debitore, persona fisica, può depositare dal 9 novembre 2027 e lo fa con apporto di risorse di familiari per 213.640 €.

  • Deposito a metà novembre 2027; pareri, voto e opposizioni seguono i tempi dell’ipotesi A, con qualche settimana in più per la verifica della garanzia sulle risorse esterne.
  • Decreto di omologazione: inizio di aprile 2028, dopo l’esame di un’opposizione proposta da un creditore privilegiato.
  • Reclamo del creditore opponente entro trenta giorni dalla notificazione; udienza fissata entro sessanta giorni dal deposito; il reclamante chiede la sospensione dell’attuazione del piano ex art. 247, comma 12-bis.
  • Decreto della corte d’appello dopo circa 5 mesi dal deposito del reclamo: rigetto.
  • Ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione; la decisione richiede, nello scenario prudenziale, oltre un anno.

Esito: decreto di omologazione circa 4,5 mesi dopo il deposito, ma definitività non prima di 2 anni dal deposito e quasi 3 anni e mezzo dalla sentenza di apertura.

Ipotesi Decreto di omologazione Definitività
A — Terzo, senza classi, senza opposizioni ~4,7 mesi dal deposito ~6 mesi
B — Creditore, con classi e opposizione ~8 mesi ~9 mesi
C — Debitore, con reclamo e cassazione ~4,5 mesi ≥ 24 mesi

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

Il creditore che è anche terzo assuntore

Una società creditrice può proporre il concordato attraverso una società veicolo, che assume l’obbligo di pagare i creditori. In questo caso si sommano due calendari: quello del proponente (dieci giorni per chiedere l’omologazione, onere di garanzie convincenti) e quello del creditore che vota e incassa. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: un’opposizione altrui ti colpisce due volte, perché ritarda sia l’acquisizione del patrimonio sia il recupero del tuo credito. La mossa giusta è considerare la data di definitività come unica data di riferimento per entrambi i ruoli.

Il socio della società fallita che finanzia un terzo

Il socio di controllo non può proporre come debitore prima che sia trascorso un anno; può però sostenere economicamente un terzo che propone prima. Questa soluzione riduce i tempi, ma sposta l’attenzione del curatore e del comitato sulla genuinità dell’operazione e sulle garanzie: la velocità guadagnata nel deposito si può perdere nella fase dei pareri, se la proposta non è trasparente sull’origine delle risorse.

Il creditore pubblico che è anche creditore di classe

L’amministrazione finanziaria, un ente previdenziale, una regione o un ente locale possono trovarsi inseriti in una classe e insieme esprimere un voto decisivo. Il comma 5 dell’art. 245, come modificato dal D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, consente l’omologazione nonostante il loro voto contrario decisivo se la loro soddisfazione risulta conveniente rispetto alla prosecuzione della liquidazione, anche alla luce della relazione giurata dell’art. 240, comma 4. Per il proponente, la presenza di un ente pubblico con voto decisivo trasforma il giudizio di omologazione in un giudizio di convenienza, con prevedibile allungamento istruttorio.

Il creditore ammesso con riserva che vota e intanto contesta

Il creditore ammesso con riserva o provvisoriamente partecipa al voto ed è legittimato a opporsi, ma resta incerto sul quantum. Per lui il calendario è doppio: quello del concordato, che corre, e quello dello scioglimento della riserva. Opporsi all’omologazione per difendere un credito ancora incerto è una scelta che va pesata con particolare attenzione, perché allunga i tempi per tutti senza risolvere l’incertezza sul proprio credito.

L’imprenditore che arriva dalla composizione negoziata

Capita che l’impresa in liquidazione giudiziale abbia tentato, in precedenza, la composizione negoziata della crisi con l’assistenza di un esperto. Le trattative non hanno avuto esito, ma hanno prodotto un patrimonio di informazioni: la mappa dei creditori, le loro posizioni, le offerte di eventuali investitori, la valutazione dell’azienda. Per chi è nella tua posizione, questo materiale è un acceleratore potente: un investitore che aveva già manifestato interesse durante le trattative può trasformarsi rapidamente in terzo proponente, e il dialogo già avviato con i creditori principali può ridurre il rischio di dissensi.

Il limite è che il debitore, in quanto tale, resta vincolato all’anno di attesa dell’art. 240. La soluzione più rapida passa allora per la proposta di un terzo o di un creditore, che non subisce quel vincolo. Il tempo guadagnato si misura in mesi: invece di attendere dodici mesi per depositare, l’investitore può presentare la propria proposta anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, se ne ricorrono le condizioni.

Il creditore che ha ceduto o acquistato il credito durante la procedura

Nel corso della liquidazione giudiziale i crediti possono circolare: un fornitore cede il proprio credito a una società specializzata, una banca lo trasferisce a un fondo. Sotto il profilo dei tempi, la cessione pone un problema pratico: la PEC con la proposta e con l’esito del voto deve arrivare a chi è legittimato. Il cessionario che non ha curato l’aggiornamento della propria posizione nella procedura rischia di scoprire la proposta quando il termine per il dissenso è già scaduto, e il suo silenzio è stato conteggiato come voto favorevole. Per il cessionario la mossa giusta è verificare, appena acquistato il credito, che la procedura ne abbia preso atto e che le comunicazioni siano indirizzate correttamente.

Il confronto tra profili

Per chi è nella posizione di dover decidere in fretta, la tabella che segue riassume dove si trovano, per ciascun profilo, le leve di accelerazione e i punti di rischio.

Aspetto Terzo Creditore proponente Debitore Creditore destinatario Creditore escluso o contestato
Quando può partire Anche prima dello stato passivo esecutivo (art. 240) Anche prima dello stato passivo esecutivo (art. 240) Dopo 1 anno dalla sentenza, entro 2 anni dallo stato passivo esecutivo Riceve la proposta via PEC Dipende dalla verifica dei crediti
Termine chiave a suo carico 10 giorni per chiedere l’omologazione 10 giorni per chiedere l’omologazione 10 giorni per chiedere l’omologazione 20-30 giorni per il dissenso; 15-30 per opporsi Termini del giudizio sullo stato passivo
Fase che lo rallenta di più Pareri su garanzie Giudizio sulle classi Finestra di legittimazione Istruttoria sull’opposizione Definizione del proprio credito
Rischio principale Impegni calibrati sul decreto e non sulla definitività Classi contestate in più sedi Depositare a fine finestra Perdere il voto per errore di tempo o forma Restare fuori dalle decisioni
Durata realistica fino alla definitività 6-7 mesi senza contenzioso 9-12 mesi con classi 18 mesi minimo dalla sentenza Dipende dalle proprie scelte Spesso più lunga del concordato

La tabella mostra che nessun profilo controlla da solo il calendario: il proponente governa l’avvio e la qualità della proposta, i creditori governano la durata del contenzioso, il tribunale e la corte d’appello governano le fasi senza termini predeterminati.

Le domande trasversali

Il tempo trascorso nella liquidazione si “ferma” mentre si attende l’omologazione?

No. La liquidazione giudiziale prosegue mentre la proposta segue il suo percorso. Il curatore continua ad amministrare e, in linea di principio, a liquidare; la sospensione della liquidazione dell’attivo è prevista espressamente dall’art. 247, comma 12-bis, solo in pendenza di reclamo o ricorso per cassazione e su istanza, in presenza di gravi e fondati motivi. Per questo un proponente che desidera preservare un bene specifico deve dialogare con il curatore e con il giudice delegato fin dal deposito.

Agosto sospende i termini?

La sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma l’art. 9 CCII esclude in via generale che si applichi ai procedimenti regolati dal Codice della crisi, salvo diversa previsione. Conviene quindi trattare tutti i termini del concordato nella liquidazione giudiziale come termini che corrono anche in agosto.

Se la scadenza cade di sabato o di domenica?

Per i termini processuali si applica la regola generale della proroga al primo giorno non festivo successivo (art. 155 c.p.c.). Nell’ipotesi A, il termine per il reclamo che cadrebbe domenica 25 luglio 2027 scade lunedì 26 luglio 2027.

Che cosa succede se il proponente non chiede l’omologazione nei dieci giorni?

L’art. 245, comma 2, attribuisce al proponente l’onere di chiedere l’omologazione entro dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione; la Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha individuato in questo il termine rilevante per il proponente (Cass. n. 3274/2011). Lasciarlo scadere espone la proposta al rischio di non poter proseguire, con conseguenze che vanno valutate caso per caso: è un rischio che nessun proponente dovrebbe correre.

Il decreto della corte d’appello produce effetti subito?

Sì: l’art. 247, comma 12, stabilisce che il decreto della corte d’appello produce i propri effetti dalla pubblicazione, pur restando ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione. Resta ferma la possibilità di chiedere, alle condizioni del comma 12-bis, la sospensione della liquidazione o l’inibitoria dell’attuazione del piano. La chiusura della procedura, invece, presuppone la definitività dell’omologazione.

Si può accelerare il giudizio di omologazione se nessuno si oppone?

Il giudizio di omologazione senza opposizioni è strutturalmente più rapido, perché il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito del voto senza dover esaminare contestazioni di merito (in questo senso, sotto la legge fallimentare, Cass. n. 3327/2010). Resta però la necessità di attendere la scadenza del termine fissato per le opposizioni e per il parere definitivo del comitato (da 15 a 30 giorni) e di fissare l’udienza. Il proponente può contribuire alla rapidità depositando il ricorso di omologazione completo e documentato appena ricevuta la comunicazione dell’approvazione, senza consumare per intero i dieci giorni.

Cosa succede se il comitato dei creditori non rende il parere definitivo?

L’art. 245, comma 2, prevede espressamente che, se il comitato non deposita il proprio parere motivato definitivo nel termine fissato dal giudice delegato, provvede il curatore entro i sette giorni successivi. È una norma pensata proprio per evitare che l’inerzia di un organo blocchi il calendario: nel peggiore dei casi, la stazione 5 si allunga di una settimana.

La proposta può essere modificata dopo il deposito senza ricominciare da capo?

Dipende da quando e da come la si modifica. Una proposta emendata per superare un rilievo formale del giudice delegato può essere ripresentata (Cass. ord. n. 24121/2023), ma la comunicazione ai creditori dovrà riguardare la versione finale; se la modifica interviene dopo l’ordine di comunicazione, occorre valutare con attenzione se sia necessario rinnovare il voto. Ogni modifica sostanziale tardiva è, in termini di calendario, un ritorno alla stazione 2 o alla stazione 4.

Una proposta respinta dai creditori può essere ripresentata?

La legge non impedisce in via generale una nuova proposta, nei limiti temporali propri di ciascun proponente (per il debitore, la finestra dell’art. 240). Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha considerato decisorio e ricorribile il provvedimento sul reclamo contro il rigetto per mancanza della maggioranza (Cass. n. 1631/1995). In concreto, la scelta tra contestare il rigetto e presentare una proposta migliorata dipende soprattutto da un fattore: quanto tempo resta prima che la liquidazione abbia venduto il patrimonio su cui la proposta si basa.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate nei loro estremi. Gran parte di esse riguarda il concordato fallimentare (artt. 124-141 l.fall.), istituto dal quale il concordato nella liquidazione giudiziale deriva: le richiamiamo dichiaratamente per analogia, poiché le pagine dedicate agli artt. 240-253 CCII non riportano ancora un corpus significativo di massime proprie.

Per il terzo e il creditore proponente

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3274 del 10 febbraio 2011. Principio: l’omologazione va chiesta dal proponente con ricorso, e per lui vale il termine di dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione, non il diverso termine assegnato agli opponenti. Rilevanza: è la regola oggi trasfusa nell’art. 245, comma 2, CCII, e il termine più facile da mancare per chi non lo presidia.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3327 del 12 febbraio 2010. Principio: senza opposizioni il tribunale si limita a verificare regolarità della procedura ed esito del voto; con opposizioni il controllo si fa più ampio; in caso di più proposte con pari soddisfacimento, l’omologazione di quella approvata ma contestata richiede una ragione legittima della preferenza dei creditori. Rilevanza: spiega perché le opposizioni allungano il giudizio e perché la concorrenza tra proposte può riaprirsi in sede di omologazione.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 24121 dell’8 agosto 2023. Principio: la valutazione di merito della proposta spetta al comitato dei creditori, mentre il giudice delegato, anche quando il comitato non è costituito, controlla solo la legittimità formale; il provvedimento che rileva vizi formali non impedisce una nuova istanza emendata. Rilevanza: chiarisce chi decide nella stazione 2 e che una proposta respinta per vizi formali può essere ripresentata, con un nuovo calendario.

Per il debitore

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 1631 del 15 febbraio 1995. Principio: il provvedimento sul reclamo contro il rigetto della proposta per mancato raggiungimento della maggioranza ha natura decisoria ed è ricorribile per cassazione; nel giudizio promosso dal debitore, contraddittore necessario per i creditori è il curatore. Rilevanza: indica che anche la mancata approvazione apre un contenzioso, con i relativi tempi, e chi deve esservi chiamato.

Per il creditore destinatario della proposta

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 3585 del 14 febbraio 2011. Principio: sotto la legge fallimentare, il decreto di omologazione che decideva anche sulle opposizioni era reclamabile in corte d’appello; in assenza di opposizioni, il decreto non era reclamabile ma ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. Rilevanza: la scelta di opporsi in primo grado condiziona le impugnazioni successive e quindi il calendario.
  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Principio: nel giudizio di reclamo regolato dall’art. 247 CCII, applicabile anche al concordato semplificato, non sono contraddittori necessari l’ausiliario e il liquidatore nominati dal tribunale, che non sono parti sostanziali. Rilevanza: aiuta a delimitare le notifiche del reclamo ed evitare rinvii per integrazione del contraddittorio.

Per il creditore escluso o contestato

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 9405 del 27 giugno 2002. Principio: i creditori esclusi dallo stato passivo, anche se hanno impugnato l’esclusione, non sono legittimati a opporsi all’omologazione; lo sono i dissenzienti ammessi al voto, anche con riserva o provvisoriamente. Rilevanza: segnala che il calendario del concordato può correre senza il creditore escluso, la cui tutela passa soprattutto per la verifica dei crediti.
  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10634 del 9 maggio 2007. Principio: interpretare il contenuto del concordato e del provvedimento di omologazione è accertamento di fatto del giudice di merito, non censurabile in Cassazione se adeguatamente motivato. Rilevanza: le clausole sui tempi di pagamento dei crediti contestati vanno chiarite in sede di merito, perché difficilmente potranno essere rimesse in discussione davanti alla Suprema Corte.

Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo

Lo Studio lavora sul calendario del concordato con un metodo che parte dal profilo di chi chiede assistenza. Questi gli strumenti concreti che mettiamo in campo.

  1. Costruiamo il cronoprogramma personalizzato: per ogni proposta calcoliamo le scadenze di legge (20-30 giorni per il dissenso, 10 giorni per il ricorso di omologazione, 15-30 giorni per le opposizioni, 30 giorni per reclamo e ricorso per cassazione) e le stime prudenziali delle fasi senza termine.
  2. Per i terzi proponenti predisponiamo il ricorso “a prova di parere”, completo della documentazione sulle garanzie e dell’indicazione della PEC richiesta dall’art. 241, comma 1.
  3. Per i creditori proponenti verifichiamo la tenuta delle classi rispetto ai criteri dell’art. 240, comma 2, prima che il tribunale se ne occupi nella fase dell’art. 241, comma 3.
  4. Per il debitore calcoliamo con precisione la finestra di legittimazione (un anno dalla sentenza, due anni dallo stato passivo esecutivo) e organizziamo la preparazione della proposta durante l’anno di attesa.
  5. Redigiamo e depositiamo il ricorso per l’omologazione entro i dieci giorni dalla comunicazione dell’approvazione.
  6. Per i creditori destinatari analizziamo i pareri allegati alla PEC e predisponiamo, quando ve ne sono le ragioni, la dichiarazione di dissenso e la memoria di opposizione nei termini fissati.
  7. Costruiamo il confronto numerico tra soddisfazione concordataria e prosecuzione della liquidazione, necessario nei giudizi sulla convenienza dell’art. 245, comma 5.
  8. Gestiamo il reclamo in corte d’appello e l’eventuale ricorso per cassazione, inclusa la richiesta o l’opposizione alla sospensione prevista dall’art. 247, comma 12-bis.
  9. Per i creditori esclusi o contestati coordiniamo la difesa nello stato passivo con il monitoraggio della proposta e degli accantonamenti previsti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per i proponenti e per gli imprenditori, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: è la competenza di chi conduce trattative con i creditori dentro tempi definiti, e la stessa logica serve a ridurre dissensi e opposizioni prima che il calendario del concordato si allunghi. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC porta invece la pratica quotidiana delle procedure scandite da comunicazioni, voti e omologazioni.

La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue il deposito, il giudizio di omologazione, il reclamo e l’eventuale ricorso alla Suprema Corte, senza cambi di linea tra un grado e l’altro.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i numeri della liquidazione e della proposta, gli avvocati li trasformano in atti e strategie processuali.

Chiusura: prima capire il tuo profilo, poi agire secondo le tue regole

Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi; il secondo è agire secondo le regole e i termini che valgono per te. Il terzo deve pensare alla definitività, il creditore proponente alle classi, il debitore alla finestra temporale, il creditore destinatario alle proprie scelte di voto e di opposizione, il creditore escluso alla verifica del proprio credito.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che le sono più vicine: l’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che porta a governare trattative e tempi con i creditori, e quella di Gestore della crisi L. 3/2012 iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che porta a gestire comunicazioni, voti e giudizi di omologazione nelle procedure concorsuali. Analizzeremo la tua posizione e costruiremo con te un calendario realistico.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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