Chi guida un’impresa in crisi e ha un capannone, un impianto o un immobile produttivo gravato da ipoteca a favore di una banca si pone quasi sempre la stessa domanda: nel concordato in continuità la banca ipotecaria deve essere pagata per intero, subito, oppure può essere dilazionata, falcidiata, messa in una classe e perfino “superata” con il voto delle altre classi? Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) fornisce le regole di base negli artt. 84, 86, 100, 109 e 112, ma la vera misura di quanto il piano possa spingersi lontano la danno i giudici. Sono le pronunce della Corte di Cassazione e dei tribunali a stabilire come si calcola il voto della banca dilazionata, che cosa deve contenere l’attestazione sul valore del bene ipotecato, quando la parte incapiente del mutuo diventa chirografaria e quando una classe bancaria dissenziente può essere vincolata comunque dall’omologazione.
Per questo l’analisi che segue parte dalle sentenze: le decisioni che devi conoscere sui crediti bancari ipotecari nel concordato in continuità, tradotte una per una in conseguenze pratiche per l’impresa e per il suo rapporto con la banca.
Il tema sta esattamente nel punto d’incontro tra due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che il sistema chiama a gestire le trattative tra imprenditore e creditori, banche in testa, prima e attorno agli strumenti di regolazione della crisi. Dall’altro il coordinamento di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario, che consente di leggere il credito ipotecario non come un numero da inserire in una tabella, ma come un rapporto contrattuale da verificare: contratto di mutuo, iscrizione ipotecaria, piano di ammortamento, interessi, eventuali vizi. È questa combinazione, negoziazione della crisi più analisi bancaria, che il trattamento della banca ipotecaria nel concordato in continuità richiede.
📩 Hai un mutuo ipotecario sull’immobile dell’impresa e stai valutando un concordato in continuità? Contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
La base normativa su cui si sono pronunciati i giudici
Prima di entrare nella giurisprudenza serve una mappa essenziale delle norme. Non è una guida generale al concordato in continuità: ci interessano solo le disposizioni che toccano il creditore bancario garantito da ipoteca.
Le cinque norme da tenere sotto mano
| Norma CCII | Che cosa dice per la banca ipotecaria | Perché conta |
|---|---|---|
| Art. 84, comma 5 | Il creditore ipotecario può essere soddisfatto anche non integralmente, purché in misura non inferiore al ricavato realizzabile dalla liquidazione del bene, al netto delle spese di procedura e di una quota delle spese generali, secondo l’attestazione di un professionista indipendente; la parte residua è chirografaria | È la soglia minima di tutela della banca |
| Art. 84, comma 6 | Nel concordato in continuità il valore di liquidazione va distribuito rispettando la graduazione delle prelazioni; sul valore eccedente basta la regola di priorità relativa (trattamento almeno pari alle classi di pari grado e più favorevole di quelle di grado inferiore) | Distingue “valore di liquidazione” e “surplus da continuità” |
| Art. 86 | Il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione del bene gravato; fermo l’art. 109 | Consente di dilazionare la banca |
| Art. 100, comma 2 | Il debitore può essere autorizzato a pagare alla scadenza le rate del mutuo con garanzia reale su beni strumentali, alle condizioni di legge | Permette di “tenere in vita” il mutuo |
| Art. 109, commi 3-5 | Regola il voto dei creditori garantiti; nel concordato in continuità non votano solo se soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni dall’omologazione e con garanzia ferma fino alla liquidazione | Decide se la banca vota e in quale classe |
A queste si aggiunge l’art. 112, comma 2, che disciplina la ristrutturazione trasversale dei debiti (il cosiddetto cross-class cram-down): se non tutte le classi approvano, il tribunale può omologare ugualmente su richiesta del debitore, a condizioni precise. È la norma che decide se una classe bancaria dissenziente possa essere vincolata contro la sua volontà.
Le modifiche dei correttivi
Il D.Lgs. 83/2022 ha riscritto l’art. 86 superando il vecchio limite di dilazione di uno o due anni per i privilegiati, e ha introdotto la regola di priorità relativa per il surplus da continuità. Il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto sui commi 1, 6 e 7 dell’art. 84 (abrogando i commi 8 e 9), sul comma 5 dell’art. 109 (con l’aggiunta del comma 5-bis sulla scelta tra più proposte in continuità concorrenti) e sull’art. 112. Il più recente D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è noto soprattutto per l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali; nelle versioni consolidate consultate, aggiornate al 12 agosto 2026, gli artt. 84, 86 e 109 non risultano annotati come modificati da questo ulteriore correttivo, ma è un punto che va verificato sul testo ufficiale caso per caso, perché i coordinamenti dei testi possono arrivare con ritardo.
Due norme “di contorno” che pesano molto
Per completare il quadro occorre ricordare che l’art. 46, comma 5, CCII rende inefficaci rispetto ai creditori anteriori le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese: una banca che, fiutata la crisi, si iscrive ipoteca giudiziale su un decreto ingiuntivo pochi giorni prima rischia di trovarsi chirografaria. E le misure protettive dell’art. 54 impediscono, dalla pubblicazione della domanda, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, compresa l’esecuzione immobiliare sul capannone ipotecato.
Il dato da fissare è questo: la legge protegge la banca ipotecaria con una soglia minima (il valore di liquidazione del bene), ma tutto ciò che sta sopra quella soglia è terreno di negoziazione e, in caso di disaccordo, di decisione giudiziale.
L’orientamento consolidato: la banca ipotecaria è protetta fino al valore del bene, non oltre
Il punto più stabile della giurisprudenza, già maturato sotto la legge fallimentare e trasfuso nel Codice, è che il credito ipotecario “vale” come privilegiato solo nei limiti di ciò che il bene ipotecato renderebbe in una liquidazione. Il resto è un credito chirografario come gli altri. Vediamo come i giudici hanno costruito questo principio.
Il ruolo centrale dell’attestazione sul valore del bene
La Suprema Corte ha chiarito, con l’ordinanza della Cassazione, Sez. I, n. 17106 depositata il 15 giugno 2023, quale debba essere la qualità della relazione del professionista che attesta il valore di realizzo dei beni su cui grava la prelazione. La vicenda nasceva da un concordato liquidatorio presentato davanti al Tribunale di Verona, con falcidia di un credito privilegiato e apporto di finanza esterna del socio. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile la domanda, rilevando tra l’altro che l’attestatore non aveva considerato l’attivo ricavabile da azioni revocatorie e risarcitorie; la Corte d’Appello di Venezia aveva confermato e la Cassazione ha rigettato il ricorso.
Il principio affermato è il seguente: la relazione che attesta il trattamento del creditore privilegiato falcidiato deve comprendere tutto ciò che una liquidazione potrebbe realizzare, comprese le azioni recuperatorie, perché in mancanza i creditori ricevono un’informazione parziale che li induce a credere che non esistano alternative migliori. Si tratta di una pronuncia sull’art. 160, comma 2, della legge fallimentare, ma la regola è la stessa che oggi sta nell’art. 84, comma 5, CCII.
Il principio, calato nella pratica, significa che la banca ipotecaria ha un’arma precisa per contestare un piano: verificare se l’attestazione sul valore del capannone sia completa e coerente. E significa, per l’impresa, che un’attestazione “al ribasso” sul valore dell’immobile ipotecato non è una scorciatoia ma un rischio di inammissibilità.
L’adeguatezza delle informazioni ai creditori
La stessa ordinanza del 2023 richiama due precedenti che consolidano l’orientamento: Cass. 28 marzo 2017, n. 7959, sull’adeguatezza delle informazioni che devono essere fornite ai creditori chiamati a votare, e Cass. n. 5107 del 2015, indicata come caso analogo in cui era stata ritenuta carente una relazione priva di valutazioni sulle azioni risarcitorie o revocatorie. L’orientamento si è consolidato nel senso che il voto del creditore è libero solo se è informato, e l’informazione sul valore di liquidazione è il presupposto del voto consapevole della banca.
In altre parole, se la banca riceve un piano in cui la parte “coperta” dall’ipoteca è stimata su una perizia incompleta, può far valere il difetto non come semplice disaccordo economico, ma come vizio dell’informazione che altera i presupposti stessi del voto.
Il controllo del giudice sulla fattibilità
Il terzo tassello riguarda i poteri del tribunale. L’ordinanza n. 17106/2023 si colloca nel solco di Cass., Sez. Un., 23 gennaio 2013, n. 1521, e delle successive Cass., Sez. I, 15 giugno 2020, n. 11522 e Cass., Sez. I, 17 maggio 2021, ord. n. 13224, tutte richiamate in tema di sindacato giudiziale sulla fattibilità. La Suprema Corte ha chiarito che il giudice verifica la fattibilità giuridica del piano e, entro limiti precisi, la sua idoneità a raggiungere gli obiettivi dichiarati, mentre la convenienza economica resta ai creditori.
Il principio, calato nella pratica, significa che la banca ipotecaria non può chiedere al tribunale di sostituirsi a lei nel giudizio sulla convenienza del piano, ma può far valere ogni profilo di non fattibilità giuridica, come il mancato rispetto della soglia minima dell’art. 84, comma 5, o la violazione dell’ordine delle cause di prelazione.
Il surplus da continuità non è “libero”
Infine, la Cass., Sez. I, n. 22474 dell’8 agosto 2024, pronunciata sull’art. 186-bis della legge fallimentare, ha affermato che il surplus finanziario derivante dalla prosecuzione dell’attività rientra nella garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c.: il debitore non può destinarlo a suo piacimento, ma deve rispettare il divieto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Sotto la legge fallimentare, quindi, anche i flussi della continuità andavano distribuiti nel rispetto dei privilegi.
Il Codice, come vedremo, ha cambiato parzialmente questa regola: oggi l’art. 84, comma 6, impone la priorità assoluta solo sul valore di liquidazione e consente la priorità relativa sul valore eccedente. Ma la pronuncia del 2024 resta fondamentale per tutte le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare e come chiave di lettura del principio di fondo: ciò che il piano distribuisce alla banca ipotecaria va misurato sul valore del bene, e ciò che resta va distribuito secondo regole, non secondo convenienza del debitore.
Prima questione aperta: la banca ipotecaria può essere pagata a rate per anni?
La questione
Il dubbio pratico, come lo porrebbe un imprenditore, è semplice: “Ho un mutuo ipotecario con 1,2 milioni di residuo e la mia impresa genera cassa, ma non abbastanza da pagare tutto in pochi mesi. Posso proporre alla banca di pagarla in cinque o sette anni? E la banca, in quel caso, vota?”
Cosa hanno deciso i giudici
L’art. 86 CCII oggi consente espressamente la moratoria per i creditori ipotecari nel concordato in continuità, senza un limite temporale fisso, salvo che il piano preveda la liquidazione del bene gravato. Ma il nodo giurisprudenziale riguarda le condizioni.
La pronuncia di riferimento resta la Cass., Sez. I, sentenza n. 11882 del 18 giugno 2020, resa nel vigore della legge fallimentare ma ancora oggi la più citata sul punto. La Suprema Corte ha chiarito che nel concordato con continuità aziendale la dilazione dei crediti privilegiati può superare l’anno dall’omologazione, purché ai titolari sia riconosciuto il diritto di voto e siano corrisposti gli interessi. Il voto del privilegiato dilazionato non si esprime sull’intero credito, ma sul differenziale tra il valore del credito alla data della domanda e il suo valore attualizzato alla fine della moratoria, cioè sulla “perdita” che il ritardo gli infligge. E i criteri di questo calcolo devono essere indicati nel piano, a pena di inammissibilità della proposta.
Il Codice ha poi tradotto in norma una parte di questo ragionamento. L’art. 109, comma 5, stabilisce che nel concordato in continuità i creditori garantiti non votano se sono soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni dall’omologazione e la garanzia resta ferma fino alla liquidazione dei beni; in caso contrario votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.
Se c’è contrasto
Il contrasto riguarda il quantum del voto. La norma del Codice dice che la banca dilazionata vota, ma non dice espressamente per quale importo. Una parte degli interpreti ritiene che l’art. 109 abbia superato il criterio del “differenziale” e che la banca dilazionata voti per l’intero credito; un’altra parte ritiene che il criterio della sentenza n. 11882/2020 resti valido come regola di quantificazione, in assenza di una disposizione contraria. Non risulta, nelle fonti consultate, una pronuncia di legittimità che abbia risolto la questione sotto il Codice.
L’assunzione prudenziale è questa: il piano deve indicare in modo esplicito il criterio con cui si calcola il voto della banca dilazionata e, se possibile, mostrare che la proposta regge anche nell’ipotesi in cui la banca voti per l’intero importo. Un piano che si regge solo con il voto “ridotto” della banca è esposto a contestazioni.
Cosa significa per te
Se sei l’impresa: la moratoria della banca ipotecaria è possibile, ma ha un prezzo in termini di governance del voto e di interessi, e quel prezzo deve essere calcolato e dichiarato nel piano, non lasciato alla discussione in udienza. Se la banca è il creditore più consistente, la sua classe può decidere da sola le sorti della votazione.
Se sei dalla parte della banca: la moratoria non può essere imposta senza interessi e senza voto; la prima verifica da fare è se il piano riconosca entrambi.
Seconda questione aperta: che fine fa la parte del mutuo che il bene non copre?
La questione
“Il mio capannone è gravato da ipoteca per 1,8 milioni, ma un perito dice che all’asta renderebbe poco più di 800 mila euro. La banca è privilegiata per tutto il credito o solo per quegli 800 mila? E la differenza come viene trattata?”
Cosa hanno deciso i giudici
La risposta normativa è chiara e si fonda sugli artt. 84, comma 5, e 109, commi 3 e 4: la parte del credito che non trova capienza nel valore di liquidazione del bene, come attestato dal professionista indipendente, è trattata come chirografaria ai fini del concordato. Il cosiddetto “degrado” della parte incapiente non è una concessione alla banca o al debitore: è un effetto di legge.
La giurisprudenza ha precisato i confini di questo meccanismo sotto due profili.
Il primo è la qualità della stima. Come si è visto, la Cass. n. 17106/2023 esige un’attestazione completa, che consideri tutto ciò che la liquidazione potrebbe realizzare. Una stima del bene ipotecato che ignori, ad esempio, l’esistenza di un compratore interessato o il valore di pertinenze collegate espone il piano alla censura dei creditori e del tribunale.
Il secondo è il rispetto dell’ordine delle prelazioni anche sulla parte capiente. La Cass., Sez. I, sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025, pronunciata in materia di concordato minore, ha affermato che la proposta deve rispettare la graduazione delle cause di prelazione, richiamata dagli artt. 84 e 112 CCII attraverso il rinvio dell’art. 74, comma 4, e che la violazione rende la proposta inammissibile, rilevabile anche d’ufficio dal giudice prima dell’omologazione, nonostante la tassatività delle ipotesi di inammissibilità dell’art. 77. La Suprema Corte ha chiarito che il rispetto delle prelazioni non è un tema lasciato alla sola iniziativa del creditore leso, ma un controllo che il giudice può e deve compiere. La pronuncia riguarda il concordato minore, ma il richiamo diretto agli artt. 84 e 112 la rende pienamente significativa per il concordato in continuità.
Se c’è contrasto
Non c’è un vero contrasto sul principio del degrado, ma sulla misura delle spese da detrarre. L’art. 84, comma 5, impone di calcolare il valore di realizzo al netto delle spese di procedura e di “una quota” delle spese generali: la quantificazione di questa quota è rimessa all’attestatore, e su questo terreno si giocano spesso le contestazioni delle banche. L’assunzione prudenziale è indicare nel piano il criterio di imputazione delle spese generali in modo motivato e verificabile, non con una percentuale apodittica.
Cosa significa per te
La parte incapiente del mutuo ipotecario entra nella massa chirografaria e, nel concordato in continuità, dà alla banca un voto pieno nella classe chirografaria in cui è collocata. Questo è decisivo: una banca con un grosso credito incapiente diventa spesso il primo creditore chirografario e può determinare l’esito della votazione della classe in cui è collocata. La formazione delle classi, quindi, non è un passaggio formale.
È proprio su questo incrocio che si colloca la competenza dello Studio: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo lavora sul doppio binario della stima del bene ipotecato e della negoziazione con l’istituto.
Terza questione aperta: la banca ipotecaria che vota contro può essere “superata”?
La questione
“Ho diviso i creditori in classi. I fornitori strategici e i dipendenti votano a favore, ma la classe delle banche ipotecarie vota contro. Il concordato è fallito?”
Cosa hanno deciso i giudici
Nel concordato in continuità l’art. 109, comma 5, richiede l’approvazione di tutte le classi; ma se ciò non accade, l’art. 112, comma 2, consente al tribunale, su richiesta del debitore o con il suo consenso, di omologare comunque, purché ricorrano congiuntamente determinate condizioni: il valore di liquidazione è distribuito rispettando la graduazione delle cause di prelazione; il valore eccedente è distribuito in modo che ciascuna classe dissenziente riceva un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore; nessun creditore riceve più del proprio credito; e la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Su quest’ultima condizione è intervenuta la Cass., Sez. I, n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026 (decisa in camera di consiglio il 12 febbraio 2026). La vicenda: un’impresa aveva proposto un concordato in continuità approvato da una sola classe; il Tribunale di Lecce aveva respinto la richiesta di omologazione forzosa, la Corte d’appello aveva accolto il reclamo dell’impresa e l’Agenzia delle Entrate aveva proposto ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha rigettato il ricorso, chiarendo che nell’art. 112, comma 2, lett. d), nel testo originario, l’espressione “in mancanza” si riferisce alla mancata approvazione a maggioranza delle classi, e non all’assenza di una classe di creditori privilegiati. Ne deriva che, quando manca la maggioranza delle classi, l’omologazione forzosa è possibile se almeno una classe ha approvato la proposta e risulta soddisfatta, anche solo in parte, secondo l’ordine delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La Corte ha fondato la lettura sulla punteggiatura dell’art. 11, lett. b), della Direttiva UE 2019/1023 e sul considerando 54, osservando che il nuovo testo dell’art. 112 introdotto dal D.Lgs. 136/2024 conferma la soluzione.
Se c’è contrasto
Prima di questa pronuncia, alcuni tribunali avevano letto la norma in senso restrittivo, ritenendo che l’approvazione di una sola classe non privilegiata fosse sufficiente solo se nel concordato mancassero del tutto classi di creditori privilegiati. La Cassazione del 2026 ha sciolto il dubbio a favore della lettura più ampia, che oggi è l’orientamento da assumere come prevalente. Resta però un profilo di prudenza: la stessa pronuncia ha dichiarato inammissibile, per difetto di specificità, il motivo con cui si contestava che la classe consenziente avrebbe ricevuto più del dovuto. Ciò significa che la questione del “trattamento della classe consenziente” può essere riproposta in futuro, se formulata in modo specifico.
Cosa significa per te
Per l’impresa, il voto contrario della banca ipotecaria non è necessariamente la fine del concordato in continuità, ma il piano deve essere costruito fin dall’inizio per superare la verifica dell’art. 112: la banca dissenziente deve ricevere almeno il valore di liquidazione del bene secondo l’ordine delle prelazioni, e sul surplus un trattamento non deteriore rispetto alle classi di pari grado. Per la banca, il terreno di difesa si sposta dal “no” al controllo puntuale di queste condizioni e all’opposizione all’omologazione in cui far valere, ai sensi dell’art. 112, di ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale.
Il confronto con la liquidazione giudiziale: l’ultimo argine della banca dissenziente
Accanto alle condizioni dell’art. 112, comma 2, la banca ipotecaria dissenziente dispone di un argine individuale: il cosiddetto test del miglior soddisfacimento. Nel concordato in continuità, se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa solo se quel creditore risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Per la banca ipotecaria, il termine di paragone è concreto: quanto ricaverebbe dalla vendita forzata del bene ipotecato, al netto delle spese, più la quota che le spetterebbe come chirografaria sulla parte incapiente.
Il principio, calato nella pratica, significa che il confronto non si fa sul valore “di bilancio” del capannone, ma su uno scenario liquidatorio realistico. Qui tornano centrali gli insegnamenti della Cass. n. 17106/2023: lo scenario alternativo deve comprendere tutto ciò che una liquidazione potrebbe realizzare, comprese le azioni revocatorie e di responsabilità, perché sono proprio quelle a poter aumentare il riparto dei chirografari, e quindi anche della banca per la sua parte incapiente. Una banca che ritenga sottostimato lo scenario liquidatorio ha l’onere di dimostrarlo nell’opposizione, con argomenti specifici: la Cass. n. 7663/2026 ha dichiarato inammissibile proprio un motivo che non spiegava in concreto perché una classe avrebbe ricevuto più del dovuto.
La moratoria e gli interessi: un dettaglio che non è un dettaglio
C’è infine un aspetto che la giurisprudenza ha posto al centro e che i piani tendono a sottovalutare: gli interessi durante la dilazione. La sentenza n. 11882/2020 lega l’ammissibilità della dilazione ultrannuale dei privilegiati al riconoscimento degli interessi; il Codice, con l’art. 86, non ha eliminato questa esigenza, perché una dilazione senza interessi equivale economicamente a una falcidia della parte privilegiata, che l’art. 84, comma 5, consente solo entro il limite del valore di realizzo.
In altre parole, se il capannone vale 812.300 € in liquidazione e la banca riceve 812.300 € nominali in sette anni senza interessi, il valore attuale di ciò che riceve è inferiore alla soglia minima di legge. Un piano che dilaziona la banca ipotecaria deve dimostrare che il valore attualizzato dei pagamenti non scende sotto il valore di realizzo del bene, oppure trattare espressamente la differenza come parte incapiente. Il tasso di interesse e il tasso di attualizzazione indicati nel piano sono quindi due numeri che la banca esaminerà per primi, e che l’attestatore deve motivare.
Sul piano negoziale, la moratoria diventa spesso la vera moneta di scambio con l’istituto: una dilazione più lunga con interessi più vicini a quelli di mercato può risultare per la banca preferibile a un pagamento rapido ma ridotto, e per l’impresa più sostenibile rispetto ai flussi della continuità. È su questo bilanciamento, prima ancora che sulle classi, che si gioca l’accordo o il conflitto con il ceto bancario.
Il mutuo fondiario e le misure protettive
Una precisazione riguarda il mutuo fondiario, che nell’esecuzione individuale gode di un trattamento processuale di favore ai sensi del Testo unico bancario. Nel concordato in continuità questo vantaggio non consente alla banca di sottrarsi alle misure protettive dell’art. 54 CCII: una volta confermate, il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive vale anche per l’istituto fondiario. La natura fondiaria del mutuo incide sulla posizione della banca nell’esecuzione individuale, non sulla sua collocazione nel piano concordatario, che resta governata dagli artt. 84, 86 e 109: soglia del valore di realizzo, eventuale moratoria con voto e interessi, degrado della parte incapiente.
La pronuncia più recente e rilevante: la Cassazione n. 7663 del 2026
Tra le decisioni esaminate, la Cass., Sez. I, n. 7663/2026 è quella che più incide sulla posizione delle banche ipotecarie nel concordato in continuità, anche se nel caso concreto il ricorrente era l’Erario. Merita quindi un esame più ravvicinato.
Il contesto
Il concordato riguardava un’impresa in continuità che aveva ottenuto il voto favorevole di una sola classe. Il Tribunale di Lecce aveva negato l’omologazione forzosa, ritenendo insufficienti i presupposti dell’art. 112, comma 2. In sede di reclamo la Corte d’appello aveva ribaltato la decisione. In Cassazione l’Agenzia delle Entrate contestava, tra l’altro, l’interpretazione della lettera d) della norma, la fattibilità del piano e la meritevolezza del debitore, che aveva accumulato debiti tributari non pagati.
La motivazione, in linguaggio piano
La Corte ha svolto tre passaggi.
Il primo è interpretativo: la regola sulla classe consenziente va letta in conformità alla Direttiva europea sulla ristrutturazione preventiva. La Direttiva vuole che la ristrutturazione possa essere imposta alle classi dissenzienti quando almeno una classe “nel denaro” (cioè che riceverebbe qualcosa rispettando le priorità) abbia approvato, e il testo italiano va interpretato in modo coerente con questo obiettivo.
Il secondo è temporale: le modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 non travolgono i provvedimenti già adottati, come prevede l’art. 8 del D.L. 178/2024 convertito dalla L. 4/2025. La legittimità dell’omologazione va quindi valutata secondo le norme vigenti al momento in cui è stata pronunciata.
Il terzo riguarda il controllo del giudice: la fattibilità era già stata accertata in sede di ammissione; la legge non richiede una “meritevolezza” soggettiva del debitore; e l’art. 106 CCII (atti di frode) rileva solo per condotte fraudolente accertate o passività inesistenti, non per debiti esistenti e semplicemente non pagati.
Cosa cambia rispetto a prima
Per le banche ipotecarie il messaggio è netto. La presenza di una classe bancaria privilegiata dissenziente non blocca di per sé l’omologazione forzosa, se esiste almeno una classe consenziente che riceva qualcosa nel rispetto delle priorità. La tutela della banca non sta più nel potere di veto, ma nel controllo delle condizioni di omologazione: rispetto della graduazione sul valore di liquidazione, regola di priorità relativa sul valore eccedente, test del miglior soddisfacimento rispetto alla liquidazione giudiziale.
Per l’impresa, la pronuncia offre una base solida per costruire classi di creditori strategici (fornitori essenziali, dipendenti, creditori con prelazione di grado inferiore ma parzialmente soddisfatti) che possano sostenere il piano anche contro il voto contrario del ceto bancario. Ma non autorizza alcuna disinvoltura: la Corte ha ricordato che il debito non pagato non è di per sé frode, ma che ogni passività inesistente o atto fraudolento accertato resta un ostacolo all’omologazione.
Il collegamento con le altre pronunce
La n. 7663/2026 va letta insieme alla n. 28574/2025: la prima apre alla ristrutturazione trasversale, la seconda ricorda che la graduazione delle prelazioni resta un limite rilevabile d’ufficio. Il quadro che ne esce è equilibrato: più spazio all’impresa nel superare il dissenso della banca, ma controllo più rigoroso sul rispetto delle priorità.
I principi applicati alle situazioni-tipo
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici per mostrare come gli orientamenti visti si applicano. Non descrivono casi reali e non anticipano l’esito di alcuna procedura.
Simulazione 1: moratoria quinquennale e voto della banca
Ipotesi: un’impresa manifatturiera deposita la domanda di concordato in continuità il 9 marzo 2026. La banca A vanta un credito residuo di 1.284.600 € garantito da ipoteca di primo grado sul capannone. L’attestatore stima il valore di realizzo del capannone, al netto delle spese di procedura e della quota di spese generali, in 812.300 €.
- Parte capiente (privilegiata): 812.300 €.
- Parte incapiente (chirografaria ex artt. 84, comma 5, e 109, comma 4): 1.284.600 − 812.300 = 472.300 €.
- Il piano prevede il pagamento dei 812.300 € in 60 rate mensili dopo l’omologazione, con interessi a un tasso indicato nel piano.
Applicazione dei principi: poiché il pagamento non avviene in denaro entro 180 giorni dall’omologazione, ai sensi dell’art. 109, comma 5, la banca A vota. Per la parte incapiente di 472.300 € è inserita in una classe chirografaria. Per la parte capiente dilazionata, se si segue il criterio della Cass. n. 11882/2020, vota per il differenziale tra il valore nominale e il valore attualizzato dei pagamenti dilazionati: ipotizzando che il piano dichiari un tasso di attualizzazione superiore al tasso riconosciuto e ne derivi una perdita attualizzata di 58.940 €, sarebbe questo l’importo di voto per la parte privilegiata. Se invece si ritiene che, sotto il Codice, la banca voti per l’intero, il peso di voto sale a 812.300 €: il piano prudente verifica il raggiungimento delle maggioranze in entrambe le ipotesi.
Esito: la moratoria è ammissibile ex art. 86, perché il capannone non è destinato alla liquidazione, ma il piano deve dichiarare criterio di calcolo del voto e interessi, a pena di inammissibilità secondo la sentenza del 2020.
Simulazione 2: continuare a pagare le rate del mutuo sul capannone
Ipotesi: un’impresa di logistica ha un mutuo ipotecario sul magazzino in cui opera, con rata mensile di 9.870 € e debito residuo di 731.450 €. Alla data di deposito della domanda (14 febbraio 2026) è in regola con tutte le rate. Un professionista indipendente stima il valore di mercato del magazzino in 1.153.000 €.
Applicazione: ai sensi dell’art. 100, comma 2, CCII, il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare alla scadenza le rate a scadere del mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all’esercizio dell’impresa. Le condizioni sono due: essere in regola con le rate alla data della domanda (oppure ottenere l’autorizzazione a pagare il debito per capitale e interessi già scaduto) e un’attestazione che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene a valore di mercato e che il rimborso delle rate non lede i diritti degli altri creditori.
- Valore di mercato 1.153.000 € > debito residuo 731.450 € → la capienza è attestabile.
- Variante: se alla data della domanda fossero rimaste insolute due rate, per complessivi 19.740 €, l’impresa dovrebbe chiedere anche l’autorizzazione a pagare quell’arretrato per capitale e interessi.
Esito: il mutuo “resta in vita” e la banca, soddisfatta secondo il contratto originario, non subisce falcidia né dilazione. È lo strumento più adatto quando il bene ipotecato è indispensabile alla continuità e ampiamente capiente; diventa impraticabile se il bene vale meno del debito.
Simulazione 3: la classe bancaria vota contro
Ipotesi: un concordato in continuità prevede quattro classi: (1) banche ipotecarie, per 2.146.800 € di parte capiente; (2) dipendenti per crediti ex art. 2751-bis n. 1 c.c., 187.420 €; (3) fornitori strategici chirografari, 623.150 €; (4) chirografari residui, incluse le parti incapienti dei mutui, 1.398.760 €. Votano a favore le classi 2 e 3; votano contro le classi 1 e 4.
Applicazione: manca l’unanimità delle classi richiesta dall’art. 109, comma 5. Si apre la verifica dell’art. 112, comma 2:
- il valore di liquidazione deve essere distribuito alle banche secondo la graduazione: se il piano assegna alla classe 1 almeno l’intero valore di realizzo dei beni ipotecati, la condizione è rispettata;
- sul valore eccedente, la classe 4 dissenziente deve ricevere un trattamento almeno pari a quello della classe 3, di pari grado chirografario; se i fornitori strategici ricevono il 31% e la classe 4 il 18%, il trattamento differenziato deve trovare giustificazione nelle regole sulla priorità relativa, altrimenti la condizione è a rischio;
- due classi su quattro non sono la maggioranza; occorre allora, alla luce della Cass. n. 7663/2026, che almeno una classe consenziente sia “nel denaro”, cioè riceva qualcosa rispettando la graduazione anche sul valore eccedente: la classe 2, privilegiata e soddisfatta, risponde a questo requisito.
Esito: l’omologazione forzosa contro la classe bancaria è astrattamente percorribile, ma solo se il piano è stato costruito per superare ogni condizione dell’art. 112; la banca, dal canto suo, può opporsi deducendo di ricevere meno che in liquidazione giudiziale.
Il quadro delle pronunce in tabella
Le pronunce richiamate nell’articolo si dividono in tre gruppi. Il primo riguarda la misura della tutela della banca ipotecaria (attestazione e valore di liquidazione): Cass. 17106/2023, 7959/2017, 5107/2015. Il secondo riguarda la dilazione e il voto del privilegiato: Cass. 11882/2020. Il terzo riguarda il rispetto delle prelazioni e il superamento del dissenso: Cass. 22474/2024, 28574/2025, 7663/2026. Sullo sfondo, le pronunce sul controllo di fattibilità (Sez. Un. 1521/2013, 11522/2020, 13224/2021) delimitano il perimetro dei poteri del giudice.
Tre avvertenze di lettura. Le pronunce del 2013-2024 sono rese sulla legge fallimentare e valgono per il Codice solo in quanto le regole siano rimaste immutate, come è dichiarato in ciascuna riga. Gli estremi riportati sono quelli verificati sulle fonti consultate; per la Cass. n. 5107/2015 è disponibile soltanto numero e anno. I principi sono sintetizzati con parole nostre e non riproducono le massime ufficiali.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza per la banca ipotecaria |
|---|---|---|---|
| Cass., Sez. I, n. 7663/2026, pubbl. 30/03/2026 | Omologazione forzosa con una sola classe consenziente (art. 112 CCII) | Basta una classe consenziente soddisfatta secondo le prelazioni anche sul valore eccedente | La classe bancaria dissenziente non ha diritto di veto |
| Cass., Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025 | Graduazione delle prelazioni nel concordato minore | Violazione dell’ordine delle prelazioni rilevabile d’ufficio | Il giudice controlla il rispetto dell’ipoteca anche senza eccezione della banca |
| Cass., Sez. I, n. 22474 dell’08/08/2024 (l. fall.) | Destinazione del surplus da continuità | Il surplus rientra nella garanzia generica e non può alterare le prelazioni | Chiave di lettura per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare |
| Cass., Sez. I, ord. n. 17106 del 15/06/2023 (l. fall.) | Contenuto dell’attestazione sui privilegiati falcidiati | L’attestazione deve includere le azioni recuperatorie | La stima del bene ipotecato deve essere completa |
| Cass., Sez. I, n. 11882 del 18/06/2020 (l. fall.) | Dilazione ultrannuale dei privilegiati | Dilazione ammessa con voto e interessi; voto sul differenziale | Criterio di calcolo del voto della banca dilazionata |
| Cass., Sez. I, n. 11522 del 15/06/2020 (l. fall.) | Sindacato sulla fattibilità | Il giudice verifica la fattibilità entro limiti definiti | Perimetro delle contestazioni della banca |
| Cass., Sez. I, ord. n. 13224 del 17/05/2021 (l. fall.) | Sindacato sulla fattibilità | Conferma del controllo giudiziale sulla fattibilità | Idem |
| Cass., 28/03/2017, n. 7959 (l. fall.) | Informazione ai creditori | Il voto presuppone informazioni adeguate | La banca può dedurre l’inadeguatezza informativa |
| Cass. n. 5107/2015 (l. fall.) | Relazione priva di valutazioni sulle azioni recuperatorie | Relazione carente se omette le azioni risarcitorie o revocatorie | Precedente analogo alla 17106/2023 |
| Cass., Sez. Un., 23/01/2013, n. 1521 (l. fall.) | Fattibilità giuridica ed economica | Distinzione tra fattibilità (al giudice) e convenienza (ai creditori) | La banca non può chiedere al giudice di sostituirsi nel giudizio di convenienza |
La sintesi operativa: cosa trarre dalla giurisprudenza
- La banca ipotecaria è privilegiata solo fino al valore di realizzo del bene attestato da un professionista indipendente; oltre, è chirografaria.
- L’attestazione sul valore del bene deve essere completa: una stima parziale espone il piano a inammissibilità e a contestazioni sull’informazione ai creditori.
- Le spese generali da detrarre dal valore di realizzo vanno imputate con criterio motivato, perché sono il primo terreno di scontro con la banca.
- La moratoria della banca ipotecaria è ammessa nel concordato in continuità se il bene non è destinato alla vendita, ma comporta il diritto di voto e il pagamento degli interessi.
- Il piano deve dichiarare il criterio di calcolo del voto della banca dilazionata e, prudenzialmente, reggere anche se la banca vota per l’intero.
- La banca soddisfatta integralmente in denaro entro 180 giorni dall’omologazione, con garanzia ferma, non vota.
- Se il bene ipotecato è strumentale e capiente, l’art. 100 consente di continuare a pagare le rate del mutuo con l’autorizzazione del tribunale.
- Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda sono inefficaci verso i creditori anteriori.
- Il dissenso della classe bancaria può essere superato con la ristrutturazione trasversale, ma solo se ricorrono tutte le condizioni dell’art. 112, comma 2.
- Il rispetto della graduazione delle prelazioni è un limite che il giudice verifica d’ufficio.
“Quindi, in pratica?”: le domande più frequenti
La banca può avviare o proseguire l’asta sul capannone mentre è in corso il concordato?
No, dal momento della pubblicazione della domanda operano le misure protettive dell’art. 54 CCII, che impediscono di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, se richieste e confermate secondo le regole del Codice. La banca conserva però l’ipoteca, e il piano deve rispettarne il valore secondo l’art. 84, comma 5, come impone la giurisprudenza sull’attestazione (Cass. n. 17106/2023).
Se la banca viene pagata integralmente, ha diritto di votare?
Dipende da tempi e modalità. Secondo l’art. 109, comma 5, nel concordato in continuità la banca ipotecaria non vota solo se è soddisfatta integralmente in denaro entro 180 giorni dall’omologazione e la garanzia resta ferma fino alla liquidazione dei beni. Se il pagamento integrale è dilazionato oltre quel termine, vota, e la Cass. n. 11882/2020 indica come calcolare il peso del suo voto.
Posso proporre alla banca un pagamento inferiore al valore del capannone?
No, sulla parte coperta dall’ipoteca la soglia minima è il valore di realizzo attestato. Proporre meno significa violare l’art. 84, comma 5, e la graduazione delle prelazioni, che la Cass. n. 28574/2025 qualifica come limite rilevabile anche d’ufficio. Sul valore eccedente, invece, opera la regola di priorità relativa.
Che cosa succede se la classe delle banche vota contro?
Il concordato in continuità può ancora essere omologato con la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, se ricorrono le condizioni di legge. La Cass. n. 7663/2026 ha chiarito che, in assenza della maggioranza delle classi, è sufficiente il voto favorevole di una classe che riceva qualcosa nel rispetto delle priorità, anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Il debito verso la banca accumulato negli anni è un ostacolo all’omologazione?
Non in quanto tale. La Cass. n. 7663/2026 ha precisato, a proposito dei debiti tributari, che la legge non richiede una meritevolezza soggettiva del debitore e che l’art. 106 CCII rileva solo per atti di frode accertati o passività inesistenti. Il principio, esteso al debito bancario, significa che l’inadempimento non preclude di per sé il concordato.
Cosa può fare lo Studio Monardo sul tuo fascicolo
Gli orientamenti visti fin qui diventano utili solo se applicati al singolo rapporto bancario e al singolo piano. Questo è il lavoro che lo Studio svolge, con avvocati e commercialisti che operano insieme sullo stesso caso.
- Ricostruiamo il credito ipotecario: esaminiamo contratto di mutuo, piano di ammortamento, nota di iscrizione ipotecaria e rinnovazioni, per verificare l’esatto ammontare del credito e del grado.
- Analizziamo il rapporto bancario sotto il profilo del diritto bancario: verifichiamo tassi, interessi e condizioni applicate, per individuare eventuali contestazioni da far valere sulla quantificazione del credito.
- Controlliamo le ipoteche giudiziali recenti: verifichiamo le date di iscrizione rispetto alla pubblicazione della domanda, per eccepire l’inefficacia ex art. 46, comma 5, CCII delle ipoteche iscritte nei novanta giorni anteriori.
- Lavoriamo con l’attestatore sul valore di realizzo: forniamo ogni elemento utile perché la stima del bene ipotecato e l’imputazione delle spese generali siano complete e motivate, nel solco della Cass. n. 17106/2023.
- Costruiamo la proposta di moratoria: definiamo durata, interessi e criterio di calcolo del voto della banca dilazionata, verificando la tenuta del piano anche nell’ipotesi più sfavorevole.
- Predisponiamo l’istanza ex art. 100 CCII: quando il bene è strumentale e capiente, chiediamo al tribunale l’autorizzazione a pagare le rate del mutuo e, se necessario, l’arretrato.
- Formiamo le classi: collochiamo parti capienti e incapienti dei crediti bancari nelle classi corrette e verifichiamo la “classe nel denaro” utile alla ristrutturazione trasversale.
- Negoziamo con gli istituti di credito: conduciamo il confronto con le banche prima e durante la procedura, con il metodo della composizione negoziata della crisi.
- Prepariamo la richiesta di omologazione forzosa ex art. 112, comma 2, e la difesa del piano rispetto alle opposizioni delle banche dissenzienti.
- Impugniamo e difendiamo nei gradi successivi: reclamo e ricorso per cassazione, con la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha un peso particolare in questo tema: gli orientamenti analizzati, dalla n. 11882/2020 alla n. 7663/2026, sono nati proprio da reclami e ricorsi per cassazione, e difenderli o contestarli fino all’ultimo grado con lo stesso difensore e la stessa strategia evita le dispersioni tipiche dei passaggi di mano. La qualifica di Esperto Negoziatore e il coordinamento dello staff in diritto bancario si saldano nella fase che precede il voto: è lì che la posizione della banca ipotecaria si decide davvero.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti consente di tenere insieme il profilo giuridico (prelazioni, classi, voto) e quello economico-finanziario (valore di realizzo, flussi della continuità, attualizzazione della moratoria), che nel trattamento dei crediti bancari ipotecari sono inseparabili.
In chiusura
Il trattamento della banca ipotecaria nel concordato in continuità è oggi più flessibile di quanto fosse sotto la legge fallimentare: moratoria senza limiti fissi, degrado della parte incapiente, pagamento delle rate ex art. 100, superamento del dissenso con la ristrutturazione trasversale. Ma ogni margine di flessibilità è accompagnato da un controllo giudiziale preciso, come mostrano le pronunce della Cassazione dal 2020 al 2026.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché essa richiede insieme le due competenze certificate dell’Avvocato più vicine al tema: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per condurre il confronto con gli istituti di credito, e il coordinamento di uno staff nazionale in diritto bancario, per verificare il credito ipotecario prima di inserirlo nel piano. Analizzeremo il tuo rapporto bancario e costruiremo la strategia più adatta alla continuità della tua impresa.
📩 Prima che la banca muova i primi passi sul tuo immobile, scrivici: tutti i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono indicati qui sotto, al termine della pagina.
