Si Può Modificare Il Piano Di Concordato In Continuità Dopo Il Deposito?

Chi deposita un concordato in continuità aziendale consegna al tribunale due documenti diversi, che la prassi tende a confondere: la proposta, cioè ciò che si offre ai creditori (percentuali, tempi, classi), e il piano, cioè il motore economico che deve rendere possibile quella proposta: il business plan, le previsioni di ricavi e costi, i flussi di cassa attesi dalla prosecuzione dell’attività, gli investimenti, le iniziative da adottare se i numeri si discostano dalle previsioni. Questo articolo si occupa soltanto del secondo. Non tratta il cambio della percentuale offerta o la riformulazione delle classi in quanto tali, ma il problema che si pone quando, dopo il deposito, il business plan non regge più: un cliente importante recede, i costi dell’energia salgono, un investitore si sfila, il magazzino si rivela meno liquidabile del previsto.

Sul punto la lettera del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è scarna: una frase nell’art. 87, comma 3, sul rinnovo dell’attestazione, e un articolo nuovo, il 118-bis, introdotto dal correttivo D.Lgs. 136/2024 per le modifiche successive all’omologazione. Tutto il resto, cioè che cosa sia una modifica “sostanziale”, quali conseguenze abbia la sua mancata attestazione, fino a quando si possa intervenire e con quali strumenti, è stato costruito dai giudici. Per questo, qui più che altrove, conta ciò che hanno deciso i tribunali e la Cassazione. La promessa di questa analisi è semplice: le decisioni che devi conoscere sulla modifica del piano in continuità, tradotte una per una in conseguenze pratiche per l’impresa che ha già depositato.

Perché è un tema dello Studio Monardo? Perché la revisione di un piano di risanamento in corso d’opera è esattamente il lavoro che svolge l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento sulla base di un piano finanziario e di flussi prospettici, rimisurarla quando le condizioni cambiano, dialogare con i creditori sui numeri. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede questa abilitazione, e la stessa logica di “stress test” del piano è quella che serve quando un piano di concordato in continuità va riscritto dopo il deposito.

📩 Se il tuo piano di concordato in continuità è già depositato e i numeri non tornano più, scrivici adesso: tutti i recapiti dello studio sono riportati in fondo a questo articolo.

Le norme su cui si sono pronunciati i giudici

Prima di leggere le pronunce, servono quattro coordinate normative. Sono poche, ed è proprio la loro brevità ad aver lasciato spazio all’interpretazione.

1. Il contenuto del piano (art. 87, comma 1, CCII). Il piano di concordato deve esporre, tra l’altro, le cause della crisi, la strategia d’intervento, i tempi di attuazione, le iniziative industriali e, nella continuità, un piano finanziario con l’indicazione delle risorse destinate ai creditori. Tra gli elementi richiesti c’è anche l’indicazione delle iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati: il legislatore dà per scontato che i numeri possano cambiare e chiede che il piano preveda in anticipo come reagire.

2. L’attestazione e la sua rinnovazione (art. 87, comma 3, CCII). Con la domanda il debitore deposita la relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano; nella continuità, l’attestatore deve anche attestare che il piano è atto a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe nella liquidazione giudiziale. L’ultima frase del comma è la chiave di questo articolo: un’analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

3. Il controllo del tribunale nella fase di procedura (artt. 47, 105 e 106 CCII). Prima dell’apertura il tribunale verifica l’ammissibilità della domanda e può concedere un breve termine per integrazioni del piano e nuovi documenti (art. 47). Dopo l’apertura il commissario giudiziale riferisce ai creditori sulla proposta e sul piano (art. 105) e, se emergono irregolarità o il venir meno delle condizioni di ammissibilità, si apre il procedimento di revoca previsto dall’art. 106.

4. La modifica dopo l’omologazione (art. 118-bis CCII). Introdotto dall’art. 26, comma 7, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, disciplina le “modificazioni del piano” quando, dopo l’omologazione di un concordato in continuità, il piano richiede modifiche sostanziali per essere eseguito. L’imprenditore deve chiedere all’attestatore di rinnovare l’attestazione dell’art. 87, comma 3; comunica il piano modificato al commissario giudiziale, che ne riferisce al tribunale nell’ambito della sorveglianza dell’art. 118, comma 1; il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche, dispone la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese, il commissario ne dà comunicazione ai creditori, e questi possono proporre opposizione con ricorso entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso. Si applicano i commi 1, 2 e 3 dell’art. 48 e il tribunale decide con decreto motivato. Non è prevista una nuova votazione dei creditori.

A queste coordinate si aggiunge il quadro dei correttivi più recenti. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto ulteriormente sul Codice estendendo tra l’altro la transazione fiscale ai tributi locali: per chi modifica un piano in continuità significa che, se la revisione dei flussi tocca il trattamento dei debiti verso comuni e regioni, occorre ricalcolare anche quella componente secondo la disciplina aggiornata. Per l’impresa che ha già depositato, l’effetto pratico è che la revisione dei flussi deve sempre essere accompagnata da una verifica del perimetro dei crediti pubblici coinvolti.

Lo schema di sintesi è questo:

Momento Norma di riferimento Strumento per cambiare il piano Chi controlla
Dal deposito all’apertura art. 47 CCII integrazioni su termine del tribunale; nuova attestazione se la modifica è sostanziale tribunale
Dall’apertura al voto artt. 87 c. 3, 105, 106 CCII piano modificato + nuova relazione dell’attestatore commissario, tribunale, creditori col voto
Dal voto all’omologazione artt. 87 c. 3, 48 CCII modifiche ammesse solo se non alterano il consenso espresso; altrimenti nuovo passaggio tribunale in sede di omologa
Dopo l’omologazione art. 118-bis CCII piano modificato + attestazione rinnovata + pubblicazione + opposizione in 30 giorni tribunale, su relazione del commissario

L’orientamento consolidato: il piano si può cambiare, ma mai senza un nuovo attestatore

Su un punto i giudici sono concordi da tempo, e il Codice della crisi ha recepito ciò che la giurisprudenza sulla legge fallimentare aveva già affermato: il piano è modificabile, ma ogni modifica sostanziale trascina con sé l’obbligo di una nuova attestazione. Vediamo le tre pronunce che costruiscono questo orientamento.

Cassazione, Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (legge fallimentare)

La vicenda nasce sotto la vecchia disciplina dell’art. 161 della legge fallimentare. Un’impresa aveva depositato un concordato con un certo piano, poi lo aveva rivisto, ma senza accompagnare la revisione con una relazione aggiornata del professionista. La Suprema Corte ha chiarito che la modifica del piano richiede sempre una nuova relazione dell’attestatore, chiamata a confermarne la fattibilità alla luce dei nuovi dati. Il fondamento è logico prima ancora che normativo: l’attestazione non certifica un documento qualunque, certifica quel piano; se il piano cambia, l’attestazione precedente non parla più del piano che i creditori sono chiamati a valutare.

Il principio, calato nella pratica, significa che non esiste una “modifica in proseguimento” che possa poggiare sulla vecchia relazione. Se il business plan viene rifatto, anche solo nelle proiezioni dei flussi dei primi due esercizi, il professionista indipendente deve tornare sui numeri. È una pronuncia resa sulla legge fallimentare, e va letta come tale; ma il legislatore del 2019 ne ha trasformato il contenuto in norma scritta nell’ultima frase dell’art. 87, comma 3, CCII, ed è per questo che i tribunali continuano a richiamarla.

Tribunale di Bologna, Sez. IV civile e procedure concorsuali, 14 maggio 2024

È la pronuncia di merito più citata sul tema in regime di Codice della crisi, ed è stata pubblicata sia da ilcaso.it sia da unijuris. Il caso riguardava un concordato in continuità aziendale nel quale, dopo il decreto di apertura, la proposta e il piano erano stati sostanzialmente modificati. Il Tribunale, richiamando proprio Cass. 7975/2017, ha affermato che l’attestazione del professionista indipendente è un presupposto obbligatorio del concordato non solo all’apertura, ma anche ogni volta che, dopo l’apertura, proposta o piano subiscono modifiche sostanziali; in mancanza, l’ammissione può essere revocata.

Il secondo passaggio della motivazione è altrettanto importante. Il Tribunale ha ricordato che il proprio controllo, nella fase dell’art. 106, comma 2, CCII, si appunta principalmente sulla relazione dell’attestatore, e che nella continuità questa deve coprire cinque oggetti: veridicità dei dati, fattibilità del piano, idoneità a impedire o superare l’insolvenza, sostenibilità economica dell’impresa, trattamento dei creditori non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale.

In altre parole, se ti trovi ad aver aggiornato il piano dopo l’apertura e hai depositato soltanto una nota tecnica del tuo consulente aziendale, o un aggiornamento firmato dallo stesso amministratore, sei esposto alla revoca. Il tribunale non deve dimostrare che il nuovo piano è infattibile: gli basta constatare che manca il presidio dell’attestazione. Il rischio, quindi, non è che il nuovo piano sia peggiore del vecchio, ma che sia privo di copertura.

Art. 118-bis CCII come codificazione dell’orientamento

L’orientamento si è consolidato nel senso che anche dopo l’omologazione il passaggio attraverso l’attestatore resta imprescindibile. Il legislatore del correttivo 2024 non ha inventato una regola nuova: ha portato nella fase esecutiva del concordato in continuità lo stesso schema già previsto per gli accordi di ristrutturazione dall’art. 58 CCII, cioè attestazione rinnovata, pubblicità, opposizione dei creditori, decisione del tribunale. La coerenza tra la regola dell’art. 87, comma 3 (prima dell’omologa) e quella dell’art. 118-bis (dopo l’omologa) conferma la tenuta del principio enunciato da Cass. 7975/2017 e da Trib. Bologna 14 maggio 2024.

Che cosa resta fermo

Se si mettono insieme le tre fonti, il nucleo stabile è questo:

  • il debitore non è “prigioniero” del piano depositato: la legge stessa prevede che possa cambiare, e chiede addirittura che il piano contenga le contromisure per gli scostamenti;
  • ogni modifica sostanziale richiede un nuovo giudizio dell’attestatore, con la stessa ampiezza di quello iniziale nella continuità;
  • la mancanza di questo nuovo giudizio non è un vizio formale sanabile a piacimento, ma un difetto che può portare alla revoca dell’ammissione (prima dell’omologa) o al rigetto della richiesta di modifica (dopo).

Ciò che invece i giudici non hanno ancora definito in modo uniforme sono le zone di confine. Le prossime tre sezioni le affrontano.

Prima questione aperta: quando la revisione del business plan diventa una “modifica sostanziale”?

La questione

L’imprenditore che ha depositato il concordato aggiorna continuamente i propri numeri: chiude i trimestri, rinegozia contratti, sostituisce fornitori. Non può certo chiedere una nuova attestazione per ogni scostamento di poche migliaia di euro. La domanda pratica è: dove passa la linea tra un normale aggiornamento del piano e una modifica sostanziale che richiede un nuovo attestatore?

Cosa hanno deciso i giudici

La legge non definisce la “sostanzialità”. Il Tribunale di Bologna, nella pronuncia del 14 maggio 2024, ha offerto un criterio implicito ma utilissimo: la modifica è sostanziale quando incide su uno degli oggetti dell’attestazione in continuità. Se cambia la veridicità del dato di partenza, la fattibilità, l’idoneità a superare l’insolvenza, la sostenibilità economica o il confronto con la liquidazione giudiziale, il giudizio dell’attestatore non è più attuale.

L’art. 118-bis CCII affida espressamente al tribunale il compito di verificare la natura sostanziale delle modifiche prima di disporne la pubblicazione: è il segno che la valutazione è caso per caso e che il debitore non può autoqualificare come “non sostanziale” una revisione che sposta i flussi destinati ai creditori. Va letto in questo quadro anche il principio ribadito da Cass. n. 23075/2026 (12 luglio 2026), secondo cui il creditore concordatario resta vincolato alla percentuale falcidiata e non può pretendere di più: se l’omologazione cristallizza il trattamento, ogni intervento successivo sul piano che possa toccarlo deve passare per un controllo esterno, proprio perché il creditore non ha più strumenti individuali per reagire.

Utile, per la parte dei flussi, anche il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 10 agosto 2026, che in un concordato in continuità si è occupato degli effetti dell’omologazione e della possibilità di pagare i lavoratori oltre i sei mesi, senza interessi e rivalutazione. La pronuncia non riguarda direttamente la modifica del piano, ma mostra quanto siano sensibili le scadenze di pagamento nel cash flow di un piano in continuità: spostare nel tempo un pagamento a una categoria protetta è, per definizione, una modifica che tocca il trattamento di un creditore.

Se c’è contrasto

Più che un contrasto vero e proprio, esiste una forbice interpretativa. Secondo una lettura restrittiva, è sostanziale qualunque modifica che cambi le grandezze economiche su cui l’attestatore si è espresso; secondo una lettura più elastica, è sostanziale solo la modifica che altera in modo apprezzabile il risultato per i creditori o la tenuta della continuità. L’assunzione prudenziale è la prima: in un concordato in continuità, se la revisione tocca flussi, tempi di pagamento, fabbisogno finanziario o confronto con la liquidazione, va trattata come sostanziale e accompagnata da una nuova attestazione.

Cosa significa per te

Una griglia di lavoro, ricavata dai criteri delle pronunce:

Tipo di revisione del piano Lettura prudenziale Perché
Aggiornamento dei dati consuntivi senza effetti sulle proiezioni normalmente non sostanziale non tocca fattibilità né trattamento
Riduzione dei ricavi attesi che resta coperta dal margine di sicurezza indicato nel piano zona grigia, da documentare dipende da come l’attestatore ha costruito gli stress test
Spostamento delle scadenze di pagamento a una classe sostanziale incide sul trattamento dei creditori
Nuova fonte di finanza (investitore, finanziamento prededucibile) sostanziale cambia fabbisogno, garanzie e confronto con la liquidazione
Cessione di un ramo d’azienda non prevista sostanziale può trasformare la natura della continuità
Riduzione del perimetro dei dipendenti sostanziale incide su sostenibilità e su una categoria con tutela specifica

La frase da ricordare: se la revisione del piano cambia anche una sola delle cinque cose che l’attestatore ha certificato, serve una nuova attestazione. La zona grigia va gestita chiedendo all’attestatore stesso una nota che spieghi perché, a suo giudizio, lo scostamento resta entro le soglie già verificate: è una cautela che costa poco tempo e che mette il fascicolo al riparo da contestazioni del commissario.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, la domanda giusta non è “quanto è cambiato il piano”, ma “il giudizio di fattibilità che i creditori hanno letto è ancora vero?”.

Seconda questione aperta: fino a quando, prima dell’omologa, si può intervenire sul piano?

La questione

Il piano in continuità è un documento vivo, ma la procedura ha tappe precise: deposito, apertura, relazione del commissario, voto, omologazione. Il dubbio tipico dell’imprenditore è: se dopo il voto scopro che il piano va rivisto, posso ancora farlo, o devo aspettare l’omologa e poi usare l’art. 118-bis?

Cosa hanno deciso i giudici

Il Tribunale di Bologna, 14 maggio 2024, ha esaminato il caso tipico: modifica sostanziale dopo il decreto di apertura. La conclusione è che la modifica è ammissibile ma condizionata alla nuova attestazione, e che il tribunale, nell’ambito dell’art. 106, comma 2, CCII, verifica soprattutto la relazione dell’attestatore. Ne discende che la fase tra apertura e voto è quella in cui la modifica del piano è fisiologica: il commissario può tenerne conto nella sua relazione e i creditori votano su un piano aggiornato e attestato.

Per la fase precedente all’apertura, il Tribunale di Pescara, 13 agosto 2026, ha ribadito in un concordato con riserva che la proroga del termine per depositare proposta e piano è accoglibile solo in presenza di giustificati motivi. La pronuncia è utile per il nostro tema in chiave preventiva: chi sta ancora costruendo il piano dentro il termine della riserva deve sfruttare quel tempo per consolidare il business plan, perché ottenere una proroga per “rifare i conti” non è automatico.

Per la fase successiva al voto e anteriore all’omologazione, la lettera dell’art. 87, comma 3, non pone limiti temporali espressi alla regola della nuova attestazione, ma il sistema la rende delicata: i creditori hanno votato su un piano determinato, e un piano sostanzialmente diverso rischia di non essere più quello che hanno approvato. L’art. 118-bis, che non richiede un nuovo voto, è stato invece scritto per il periodo successivo all’omologazione, quando il controllo si sposta interamente sul tribunale e sull’opposizione dei creditori.

Se c’è contrasto

Sulla fase tra voto e omologa manca, allo stato delle ricerche, una pronuncia di legittimità specifica sul Codice della crisi. In dottrina si confrontano due letture: una ritiene che una modifica sostanziale del piano dopo il voto imponga di riaprire la fase di espressione del consenso; l’altra ammette aggiustamenti senza nuovo voto purché non peggiorino il trattamento di alcuna classe. La posizione prudenziale è che, dopo il voto e prima dell’omologa, una modifica sostanziale del piano vada sempre accompagnata da nuova attestazione e sottoposta al tribunale in modo trasparente, valutando con il commissario se sia necessario un nuovo passaggio di consenso.

Cosa significa per te

Il calendario conta più della sostanza. Se sai già che il piano andrà rivisto, il momento migliore per farlo è prima del voto: il commissario può integrarne l’esame, i creditori votano sul piano corretto e l’omologa non viene esposta a contestazioni sul punto. Aspettare l’omologa per poi chiedere la modifica ex art. 118-bis è possibile solo se la necessità sorge davvero dopo, durante l’esecuzione; usarlo come scorciatoia per piani già superati al momento del voto espone a opposizioni fondate.

Concretamente, tre regole operative:

  1. Monitoraggio mensile dei flussi rispetto al piano depositato, con soglie di scostamento concordate in anticipo con l’attestatore.
  2. Comunicazione tempestiva al commissario di ogni scostamento significativo, anche prima di aver deciso se modificare il piano: il commissario è un interlocutore, non solo un controllore.
  3. Nessun deposito di “piano aggiornato” senza relazione dell’attestatore che ne prenda posizione, anche quando si ritiene la modifica non sostanziale.

Terza questione aperta: dopo l’omologazione si cambia il piano, non la proposta

La questione

L’omologazione è arrivata, l’impresa esegue il piano, ma a metà del secondo anno i flussi scendono. Il dubbio è doppio: è possibile cambiare il piano? E se sì, posso anche cambiare quanto e quando pago ai creditori?

Cosa hanno deciso i giudici

Qui il quadro è stato definito, quasi contemporaneamente, dal legislatore e dalla Cassazione. L’art. 118-bis CCII consente le modificazioni sostanziali del piano necessarie per eseguirlo, attraverso attestazione rinnovata, pubblicazione, opposizione e decreto del tribunale.

La Cassazione, con la pronuncia n. 22229/2026, segnalata dalla stampa specializzata nell’agosto 2026, ha affermato in un concordato in continuità che la facoltà di modificare la proposta non sopravvive all’omologazione. Il principio, calato nella pratica, significa che l’omologa “chiude la partita” sull’offerta ai creditori: il contenuto della proposta omologata, cioè la percentuale e il trattamento delle classi, è ormai vincolante, e ciò che si può adattare, tramite l’art. 118-bis, è lo strumento per raggiungerla, cioè il piano.

Questa lettura si salda con Cass. n. 23075/2026 (12 luglio 2026), per cui il creditore resta vincolato alla percentuale falcidiata: se il creditore non può chiedere più di quanto omologato, il debitore non può unilateralmente dare meno. Il piano modificato ex art. 118-bis deve quindi continuare a portare i creditori esattamente al risultato promesso nella proposta omologata, magari con mezzi diversi (una cessione di asset non strategici, un nuovo socio, un diverso mix produttivo).

Va tenuto presente, sul lato dei costi della procedura, che anche nella fase esecutiva le spese di procedura devono essere coperte prima della distribuzione ai creditori: lo ha ribadito Cass. n. 23641/2026 (21 luglio 2026), in un concordato liquidatorio, in un principio che, mutatis mutandis, ogni piano modificato deve rispettare nel calcolo del fabbisogno.

Se c’è contrasto

Il punto ancora discusso riguarda le modifiche “miste”: un piano modificato che, per stare in piedi, ha bisogno di spostare di qualche mese una scadenza di pagamento. È una modifica del piano o della proposta? Alla luce di Cass. 22229/2026 l’assunzione prudenziale è che qualunque intervento che incida sul contenuto dell’obbligazione verso i creditori (quantum o tempi promessi) esca dal perimetro dell’art. 118-bis. In quel caso le strade sono diverse: un accordo con i singoli creditori interessati, oppure, nei casi più gravi, la valutazione di un nuovo strumento di regolazione della crisi.

Cosa significa per te

Se sei in esecuzione di un concordato in continuità omologato e il piano scricchiola, la domanda da farsi è se il risultato promesso ai creditori resta raggiungibile con mezzi diversi. Se la risposta è sì, l’art. 118-bis è lo strumento: serve un attestatore indipendente che rinnovi il giudizio, un dialogo con il commissario, la pubblicazione nel registro delle imprese e la gestione delle eventuali opposizioni nei trenta giorni. Se la risposta è no, non si tratta più di modificare il piano, e insistere su quella strada significa esporsi a un rigetto e, nei casi estremi, alla risoluzione del concordato.

Cosa vuoi cambiare dopo l’omologa Strumento Esito prudente
Fonti di cassa, investimenti, mix produttivo, cessione di asset non strategici art. 118-bis CCII ammissibile con attestazione rinnovata e controllo del tribunale
Tempi di pagamento promessi a una classe fuori dal 118-bis secondo la lettura prudente di Cass. 22229/2026 accordo con i creditori interessati o altro strumento
Percentuale promessa non modificabile (Cass. 22229/2026; Cass. 23075/2026) nuova procedura se il piano non regge

La pronuncia più recente: Cassazione n. 22229/2026

La decisione più nuova e rilevante per il nostro tema è la n. 22229/2026 della Corte di Cassazione, segnalata dalla stampa specializzata nell’agosto 2026 con titoli eloquenti: “la facoltà di modifica della proposta non sopravvive all’omologazione”, “l’omologa chiude la partita”. La data esatta di deposito non è riportata nelle fonti consultate e va verificata sul testo integrale.

Il contesto

La pronuncia si colloca in un momento di passaggio. Fino al correttivo del 2024 il Codice non prevedeva espressamente alcuna modifica successiva all’omologazione del concordato in continuità, a differenza di quanto accadeva per gli accordi di ristrutturazione con l’art. 58. L’introduzione dell’art. 118-bis ha aperto una porta, e la domanda era inevitabile: quanto è larga quella porta? Consente di intervenire anche sulla proposta, cioè sull’offerta ai creditori, o soltanto sul piano?

La motivazione in linguaggio piano

La Corte distingue i due piani del concordato. La proposta è l’oggetto del consenso dei creditori e dell’omologazione: una volta omologata, diventa vincolante per tutti, anche per chi ha votato contro. Il piano è lo strumento che serve a eseguirla. La facoltà di modificare la proposta, riconosciuta dal Codice nelle fasi precedenti, è funzionale alla formazione del consenso e si esaurisce quando il consenso è stato formato e omologato. Dopo, resta la possibilità, oggi disciplinata dall’art. 118-bis, di adattare il piano: un intervento sui mezzi, non sul risultato.

Cosa cambia rispetto a prima

Prima della pronuncia, una parte degli operatori sperava di usare la modifica post-omologa anche per “ricalibrare” l’offerta quando i flussi si rivelavano inferiori al previsto. Oggi la linea è tracciata: dopo l’omologa si modifica il piano per mantenere la promessa, non la promessa per adattarla al piano. Le conseguenze pratiche sono tre:

  • la qualità del piano depositato pesa più di prima: se sottostimi i rischi al deposito, dopo l’omologa non potrai scaricarli sui creditori;
  • le contromisure per gli scostamenti previste dall’art. 87 diventano decisive: sono le leve che potrai attivare senza toccare la proposta;
  • la fase pre-voto torna centrale: è lì, con nuova attestazione, che conviene correggere un business plan che si sa già fragile.

Per chi assiste un’impresa in continuità, la pronuncia impone una revisione del metodo: costruire piani con margini di sicurezza espliciti, scenari alternativi e leve attivabili, così che l’eventuale modifica ex art. 118-bis resti nel perimetro del piano e non sconfini nella proposta.

Un tassello sulla distribuzione del valore

Quando il piano modificato rialloca le risorse tra le classi, resta il problema delle regole di distribuzione del valore proprie della continuità. Il Tribunale di Verbania, 20 luglio 2026, in un concordato minore con continuazione dell’attività, ha ritenuto applicabile la distinzione tra regola della priorità assoluta e regola della priorità relativa. Il caso non riguarda il concordato preventivo in senso stretto, ma è un segnale utile: un piano modificato che cambia la ripartizione del valore deve essere verificato di nuovo anche alla luce delle regole di priorità, e l’attestatore deve prenderne posizione nella relazione rinnovata.

Che cosa deve contenere la nuova attestazione

Le pronunce esaminate dicono che la nuova attestazione è necessaria; non dicono, in dettaglio, come deve essere fatta. Il contenuto si ricava però dall’art. 87, comma 3, CCII e dal perimetro di controllo che il Tribunale di Bologna ha descritto nella pronuncia del 14 maggio 2024. Ne deriva una griglia che il debitore farebbe bene a conoscere prima di chiedere il rinnovo, perché è la stessa che il commissario e il tribunale useranno per leggerla.

Oggetto dell’attestazione rinnovata Che cosa deve verificare l’attestatore sul piano modificato Errore frequente da evitare
Veridicità dei dati i nuovi dati di partenza (consuntivi, situazione patrimoniale aggiornata, posizione finanziaria) rinviare ai dati verificati al deposito senza aggiornarli
Fattibilità del piano la tenuta delle nuove ipotesi (ricavi, margini, investimenti, nuove fonti) limitarsi a ricalcolare la cassa senza vagliare le ipotesi
Idoneità a impedire o superare l’insolvenza che il piano modificato riporti l’impresa in equilibrio finanziario confondere il pagamento dei creditori con il risanamento
Sostenibilità economica che l’impresa resti redditizia anche dopo il piano ignorare l’effetto delle cessioni di asset sulla capacità produttiva
Trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione che ogni creditore riceva almeno quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale non aggiornare il valore di liquidazione dopo cessioni o svalutazioni

Il punto più delicato è l’ultimo. Quando il piano viene modificato, cambia spesso anche l’alternativa liquidatoria: un capannone ceduto non è più nell’attivo, un magazzino svalutato vale meno, un contenzioso chiuso libera o assorbe risorse. Il confronto con la liquidazione giudiziale va ricostruito da capo sulla situazione aggiornata, non trascinato dal piano originario. Se l’attestatore non lo fa, il creditore che si oppone, prima o dopo l’omologa, ha un argomento pronto.

Il ruolo del commissario giudiziale quando il piano cambia

Nelle tre fasi esaminate il commissario giudiziale è la figura che collega l’imprenditore, i creditori e il tribunale. Prima del voto la sua relazione ai creditori (art. 105 CCII) deve tener conto del piano modificato e della nuova attestazione; se il piano cambia dopo che la relazione è stata depositata, è ragionevole attendersi un’integrazione. Dopo l’omologazione l’art. 118-bis gli affida un compito preciso: ricevere il piano modificato, riferirne al tribunale nell’ambito della sorveglianza sull’adempimento prevista dall’art. 118, comma 1, e curare la comunicazione ai creditori una volta disposta la pubblicazione.

Il principio, calato nella pratica, significa che il commissario non va informato a cose fatte, ma coinvolto mentre il piano viene rivisto. È lui che, nella relazione al tribunale, segnalerà se la modifica è davvero sostanziale, se l’attestazione copre tutti gli oggetti richiesti e se il piano modificato lascia intatta la proposta omologata. Un commissario che scopre gli scostamenti dai report periodici, senza che l’imprenditore li abbia segnalati, è più facilmente portato a leggerli come segnali di inadempimento che come premessa di una modifica.

Il rapporto con gli altri strumenti della crisi

Va infine ricordato che la modifica del piano non è l’unica risposta possibile a un piano in continuità che non regge. Il Codice prevede strumenti diversi, dagli accordi di ristrutturazione, che hanno nell’art. 58 una disciplina propria delle modifiche del piano prima e dopo l’omologazione, alla composizione negoziata della crisi, nella quale l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento. Quando la revisione richiesta supera il perimetro del piano e tocca la promessa fatta ai creditori, la scelta corretta può essere un cambio di strumento più che l’ennesima modifica: è una valutazione che va fatta con i numeri in mano e per tempo, non a ridosso della scadenza di una rata.

La giurisprudenza esaminata offre, sotto questo profilo, un criterio di metodo. Trib. Bologna 14 maggio 2024 chiede che ogni modifica sostanziale sia coperta da un giudizio esterno; Cass. 22229/2026 fissa il limite dell’omologa; Cass. 23075/2026 ricorda che il trattamento omologato vincola. Insieme dicono che il piano può adattarsi alla realtà, ma solo finché resta il mezzo per mantenere la promessa fatta ai creditori.

I principi applicati: tre esercizi sul piano in continuità

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con numeri non tondi per mostrare come i principi giurisprudenziali visti sopra si applicano a situazioni-tipo. Non descrivono casi reali.

Ipotesi 1 – Revisione del business plan dopo l’apertura, prima del voto

Un’impresa manifatturiera deposita il 4 febbraio un concordato in continuità con un piano quinquennale che prevede flussi netti al servizio del debito pari a 1.847.300 €, destinati a soddisfare al 34% i chirografari. Il decreto di apertura arriva il 3 marzo. Il 22 aprile un cliente che vale il 18% del fatturato comunica il recesso. Le nuove proiezioni riducono i flussi a 1.612.900 €, con una differenza di 234.400 €. Per mantenere invariata la percentuale offerta, il piano prevede la cessione di un capannone non strumentale stimato 251.700 €.

Alla luce di Trib. Bologna 14 maggio 2024 e di Cass. 7975/2017, la revisione è sostanziale: cambia il fabbisogno, cambia la fonte delle risorse e cambia il perimetro dei beni. Se l’impresa deposita il piano rivisto entro il 20 maggio, accompagnato da una nuova relazione dell’attestatore che copre tutti gli oggetti dell’art. 87, comma 3, il commissario può tenerne conto nella relazione e i creditori votano sul piano aggiornato. Se invece deposita solo il piano aggiornato con una nota interna, il commissario può segnalare il difetto e si apre il rischio di revoca ex art. 106. Nella prima strada la modifica è uno strumento di salvataggio; nella seconda diventa un motivo di revoca.

Ipotesi 2 – Modifica dopo l’omologazione con l’art. 118-bis

Un concordato in continuità viene omologato il 9 ottobre dell’anno X, con pagamento dei chirografari al 27,5% in quattro rate annuali, la prima entro il 30 settembre X+1. A febbraio X+2, dopo il pagamento regolare della prima rata, il piano evidenzia un buco di cassa di 186.450 € per la seconda rata, dovuto all’aumento dei costi energetici. L’imprenditore individua una soluzione: l’ingresso di un socio che versa 210.000 € in conto capitale, con conseguente revisione del piano industriale.

L’intervento tocca i mezzi, non il risultato: la percentuale (27,5%) e le scadenze restano quelle omologate. È il terreno dell’art. 118-bis. L’imprenditore chiede all’attestatore il rinnovo dell’attestazione; comunica il piano modificato al commissario, che riferisce al tribunale; il tribunale verifica la natura sostanziale della modifica e ne dispone la pubblicazione nel registro delle imprese. Se il commissario invia l’avviso ai creditori il 14 aprile, il creditore che lo riceve il 16 aprile ha trenta giorni, cioè fino al 16 maggio, per proporre opposizione. Il piano modificato regge perché lascia intatta la proposta omologata, in linea con Cass. 22229/2026 e Cass. 23075/2026.

Variante: se lo stesso imprenditore, non trovando il socio, chiedesse di spostare la seconda rata di diciotto mesi, la modifica toccherebbe i tempi promessi alla classe. Nella lettura prudenziale di Cass. 22229/2026, la richiesta uscirebbe dal perimetro del 118-bis.

Ipotesi 3 – Piano ancora in costruzione nel concordato con riserva

Una società deposita il 7 gennaio una domanda con riserva e ottiene un termine per presentare proposta e piano. A metà del termine il business plan è pronto, ma un istituto di credito comunica che non concederà la nuova finanza prevista, pari a 412.800 €. L’amministratore pensa di chiedere una proroga “per rifare il piano con calma”.

Alla luce di Trib. Pescara 13 agosto 2026, la proroga è accoglibile solo per giustificati motivi, che vanno documentati. La strategia prudente è diversa: usare il tempo residuo per costruire un piano alternativo con fonti diverse (ad esempio la cessione di un ramo non strategico, o una nuova finanza con garanzie differenti), farlo attestare e depositarlo nel termine, includendo già nel piano le contromisure per eventuali scostamenti. Una cosa è modificare un piano già depositato; altra è depositare in ritardo un piano non ancora pronto: la seconda è più difficile da ottenere della prima.

Le pronunce in sintesi

La tabella raccoglie tutti i riferimenti usati nell’analisi. Per ciascuno è indicata la questione decisa, il principio riformulato in una riga e la ricaduta pratica per chi deve modificare un piano in continuità. Le pronunce sulla legge fallimentare sono segnalate come tali; le pronunce di merito senza numero sono indicate con autorità e data, come pubblicate nelle rassegne consultate. Alcune riguardano profili collegati (esecuzione, flussi, distribuzione del valore) e sono richiamate per i riflessi sul piano, non come precedenti specifici sulla modifica.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass., Sez. I, 28 marzo 2017, n. 7975 (legge fallimentare) modifica del piano dopo il deposito ogni modifica del piano richiede una nuova relazione dell’attestatore fonte dell’orientamento poi recepito dall’art. 87 c. 3 CCII
Trib. Bologna, Sez. IV, 14 maggio 2024 modifica sostanziale dopo l’apertura in continuità senza nuova attestazione l’ammissione può essere revocata il difetto di attestazione è causa di revoca
Cass. n. 22229/2026 modifica dopo l’omologazione in continuità la facoltà di modificare la proposta si esaurisce con l’omologa dopo l’omologa si cambia solo il piano
Cass. n. 23075/2026, 12 luglio 2026 vincolo della percentuale omologata il creditore resta vincolato alla percentuale falcidiata il piano modificato deve garantire esattamente la promessa
Cass. n. 23641/2026, 21 luglio 2026 (concordato liquidatorio) spese di procedura e distribuzione le spese di procedura si pagano prima della distribuzione il fabbisogno del piano modificato deve includerle
Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 agosto 2026 pagamento dei lavoratori in continuità effetti dell’omologa e pagamento oltre i sei mesi senza interessi e rivalutazione le scadenze verso categorie tutelate sono punti sensibili del cash flow
Trib. Pescara, 13 agosto 2026 proroga nel concordato con riserva la proroga del termine per proposta e piano richiede giustificati motivi il piano va consolidato entro il termine
Trib. Verbania, 20 luglio 2026 (concordato minore) regole di priorità in continuità applicabile la distinzione tra priorità assoluta e relativa la riallocazione del valore va riverificata

Sintesi operativa: i principi da portare con sé

  • Il piano di concordato in continuità si può modificare dopo il deposito: la legge lo prevede espressamente.
  • Ogni modifica sostanziale richiede una nuova relazione dell’attestatore, con lo stesso perimetro della prima (veridicità, fattibilità, superamento dell’insolvenza, sostenibilità, confronto con la liquidazione).
  • È sostanziale qualunque revisione che tocchi flussi destinati ai creditori, tempi di pagamento, fonti di finanza, perimetro dei beni o della forza lavoro.
  • Senza nuova attestazione, la modifica intervenuta dopo l’apertura espone alla revoca dell’ammissione.
  • Il momento migliore per modificare il piano è prima del voto, così che commissario e creditori valutino il piano corretto.
  • Dopo l’omologazione lo strumento è l’art. 118-bis: attestazione rinnovata, pubblicazione nel registro delle imprese, opposizione dei creditori in trenta giorni, decreto motivato del tribunale.
  • Dopo l’omologazione non si modifica la proposta: si cambiano i mezzi, non il risultato promesso ai creditori.
  • Le contromisure agli scostamenti previste dall’art. 87 sono la prima linea di difesa e vanno scritte bene fin dal deposito.
  • Se la revisione tocca crediti tributari, va riverificato il perimetro della transazione fiscale secondo la disciplina aggiornata dai correttivi.

Quindi, in pratica?

Ho depositato il concordato e il budget del primo trimestre è peggiore del previsto: devo rifare l’attestazione?

Non necessariamente. Se lo scostamento rientra nei margini di sicurezza che l’attestatore ha già verificato e non cambia i flussi destinati ai creditori, si tratta di un aggiornamento. È però prudente chiedere all’attestatore una nota che lo confermi. Se invece lo scostamento intacca la capacità di pagare le percentuali o i tempi promessi, la revisione è sostanziale e, secondo Trib. Bologna 14 maggio 2024, richiede una nuova attestazione.

Il nuovo attestatore deve essere lo stesso professionista?

La legge chiede un'”analoga relazione”, cioè una relazione di un professionista indipendente con gli stessi contenuti. Non impone che sia lo stesso soggetto, ma il professionista che ha attestato il piano originario conosce già i dati e può valutare più rapidamente la tenuta delle modifiche. Ciò che conta, per il tribunale, è che l’indipendenza e il perimetro del giudizio siano rispettati.

Dopo l’omologa posso chiedere ai creditori di accettare meno?

Secondo Cass. 22229/2026, la facoltà di modificare la proposta non sopravvive all’omologazione, e Cass. 23075/2026 conferma che il trattamento omologato vincola le parti. L’art. 118-bis consente di modificare il piano per eseguire la proposta, non di ridurre la promessa. Se il risultato non è più raggiungibile, la strada non è la modifica del piano.

I creditori possono bloccare la modifica del piano dopo l’omologa?

Non con un voto, che l’art. 118-bis non prevede, ma con l’opposizione da proporre con ricorso al tribunale entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso del commissario. Il tribunale decide con decreto motivato applicando le regole dell’art. 48, commi 1, 2 e 3.

Se non modifico il piano e i flussi non bastano, cosa rischio?

Prima dell’omologa, il commissario segnala la non fattibilità e si apre il rischio di revoca; dopo l’omologa, l’inadempimento può portare alla risoluzione del concordato. Per questo la modifica tempestiva e attestata è uno strumento di tutela per l’impresa, non un’ammissione di fallimento del piano.

Il lavoro dello Studio Monardo sulla modifica del piano in continuità

Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al fascicolo concreto della tua impresa, con un metodo che parte dai numeri del piano e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio.

  1. Analizziamo il piano depositato e la relazione dell’attestatore, individuando le grandezze su cui il giudizio di fattibilità poggia e le soglie oltre le quali una revisione diventa sostanziale.
  2. Confrontiamo i consuntivi con le proiezioni del business plan insieme ai commercialisti dello staff, misurando lo scostamento sui flussi destinati ai creditori.
  3. Qualifichiamo la modifica come aggiornamento o modifica sostanziale alla luce di Trib. Bologna 14 maggio 2024 e dell’art. 87, comma 3, CCII, documentando la valutazione.
  4. Ricostruiamo il piano modificato, individuando leve alternative (cessioni di asset non strategici, nuova finanza, nuovi soci, revisione del mix produttivo) che lascino intatta la proposta.
  5. Coordiniamo il rinnovo dell’attestazione, predisponendo per l’attestatore indipendente la documentazione necessaria a coprire tutti gli oggetti richiesti nella continuità.
  6. Gestiamo il dialogo con il commissario giudiziale, comunicando tempestivamente gli scostamenti e il piano modificato, prima del voto o, dopo l’omologa, ai sensi dell’art. 118-bis.
  7. Predisponiamo il deposito e la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese, verificando i tempi dell’avviso ai creditori.
  8. Difendiamo il piano modificato nelle opposizioni dei creditori proposte nei trenta giorni, davanti al tribunale e nelle eventuali impugnazioni successive.
  9. Verifichiamo i riflessi fiscali della revisione, ricalcolando il trattamento dei crediti tributari e la transazione fiscale secondo la disciplina aggiornata.
  10. Valutiamo per tempo gli strumenti alternativi quando la revisione toccherebbe la proposta omologata, così da non attendere l’inadempimento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

L’abilitazione di cassazionista consente di difendere gli orientamenti esaminati in ogni grado, fino alla Corte di Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea strategica: la qualificazione della modifica come sostanziale, la tenuta del piano modificato, la distinzione tra piano e proposta affermata da Cass. 22229/2026 sono questioni che possono arrivare in sede di legittimità, e la continuità della difesa evita che la strategia venga ricostruita da capo a ogni passaggio. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 porta nel lavoro sul piano un metodo specifico: la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento attraverso piani finanziari e flussi prospettici, gli stessi strumenti che servono per capire se e come un piano di concordato in continuità possa essere modificato.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i numeri del business plan e gli aspetti processuali della modifica vengono letti insieme, perché nella continuità aziendale un errore nei flussi diventa immediatamente un problema giuridico. Ci impegniamo nei mezzi, non nei risultati: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più coerente con il tuo piano e con le pronunce richiamate.

In chiusura

Modificare un piano di concordato in continuità dopo il deposito è possibile, e in molti casi è la scelta più responsabile per l’impresa. I giudici hanno però tracciato confini precisi: nuova attestazione per ogni modifica sostanziale, rischio di revoca se manca, art. 118-bis dopo l’omologa, intangibilità della proposta omologata. Muoversi dentro questi confini richiede la capacità di rileggere un business plan con gli occhi di chi deve attestarlo e di chi deve votarlo.

È esattamente la competenza dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata per legge a valutare la perseguibilità del risanamento sui flussi prospettici dell’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è abilitato in questo ruolo, e il suo metodo di analisi del piano è quello che applichiamo quando un concordato in continuità deve essere rivisto, insieme alla difesa in ogni grado garantita dall’abilitazione al patrocinio in Cassazione.

📩 Non lasciare che uno scostamento dei flussi diventi una revoca o una risoluzione: contatta oggi lo Studio Monardo, i riferimenti per raggiungerci sono subito sotto, in fondo a questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata