Nella liquidazione giudiziale il comitato dei creditori è l’organo attraverso cui i creditori vigilano sul curatore, autorizzano i suoi atti più delicati ed esprimono pareri. Ma in moltissime procedure, soprattutto quelle di piccole e medie imprese, il comitato non nasce mai: i creditori non danno la disponibilità, sono troppo pochi, oppure si tratta quasi solo di enti pubblici e banche poco interessati a sedere in un organo della procedura. Da qui una domanda che sentiamo spesso, posta da creditori, da amministratori della società in liquidazione e perfino da potenziali acquirenti di beni della procedura: chi decide, allora, al posto del comitato?
La risposta breve è scritta nell’art. 140, comma 4, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024: in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, oppure di urgenza, provvede il giudice delegato. Intorno a questa regola semplice, però, circolano molte convinzioni sbagliate: c’è chi pensa che senza comitato il curatore agisca senza alcun controllo, chi crede che il tribunale possa “arruolare” d’ufficio i creditori, chi ritiene che i singoli creditori perdano ogni possibilità di informarsi, chi immagina di poter portare in Cassazione qualsiasi decisione presa dal giudice in supplenza. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si lasciano scadere termini brevissimi, si rinuncia a strumenti di controllo che la legge offre, si contestano atti con il mezzo sbagliato.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:
- senza comitato il curatore decide da solo;
- se nessuno si candida, il giudice obbliga i creditori a far parte del comitato;
- il giudice delegato in supplenza è un “doppione” del comitato, con le stesse regole e gli stessi tempi;
- senza comitato i singoli creditori non possono vedere nulla;
- contro le decisioni del giudice che sostituisce il comitato si va sempre in Cassazione;
- la vecchia legge fallimentare funzionava in modo completamente diverso;
- che il comitato ci sia o no, per il creditore non cambia nulla.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca nel cuore della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora ogni giorno sui rapporti tra imprenditore, creditori e organi delle procedure, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, ruolo che lo porta a conoscere dall’interno il funzionamento degli organi di controllo nelle procedure concorsuali. È da questa esperienza professionale che nasce l’attenzione per una questione apparentemente tecnica come la supplenza del comitato, che in concreto decide chi autorizza vendite, transazioni e azioni del curatore.
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Mito n. 1: «Se il comitato non c’è, il curatore decide tutto da solo»
Il mito
«Nella mia procedura il comitato dei creditori non è stato costituito: quindi il curatore fa quello che vuole, senza che nessuno lo controlli».
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste. Il curatore è il motore della liquidazione giudiziale: amministra il patrimonio, gestisce i rapporti pendenti, prepara il programma di liquidazione, vende i beni, ripartisce il ricavato. Quando il creditore apprende che “non è stato nominato il comitato”, percepisce un vuoto: l’organo che avrebbe dovuto rappresentare i suoi interessi non esiste. È naturale concludere che il curatore resti l’unico arbitro delle scelte.
A questa impressione contribuisce il fatto che, nella prassi, la mancata costituzione del comitato è frequentissima. Nelle procedure di dimensioni contenute spesso i creditori principali sono l’Agenzia delle Entrate, l’INPS, qualche banca e una platea di fornitori con crediti modesti: nessuno di loro ha interesse a dedicare tempo a un incarico che comporta obblighi e responsabilità. Il risultato è che il comitato manca, e il passaparola ne deduce l’assenza di qualsiasi controllo.
La realtà
In realtà la norma dice altro. L’art. 140 CCII disciplina funzioni e responsabilità del comitato: il comma 1 stabilisce che il comitato vigila sull’operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge o su richiesta del tribunale o del giudice delegato, motivando succintamente le proprie deliberazioni. Il comma 4, nella versione risultante dal D.Lgs. 136/2024, completa il quadro: in caso di inerzia, di impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, o di urgenza, provvede il giudice delegato, con un’unica esclusione di cui parliamo più avanti (le ipotesi del comma 3, terzo periodo).
Il punto che il passaparola ha perso per strada è proprio questo: la mancata costituzione del comitato non elimina le autorizzazioni e i pareri, li sposta in capo al giudice delegato. Il curatore che deve compiere un atto per il quale la legge richiede l’autorizzazione del comitato non può semplicemente farne a meno: deve rivolgersi al giudice delegato, il quale decide in luogo dell’organo mancante. Lo stesso vale per la vigilanza: il giudice delegato, che già per sua funzione dirige e controlla la procedura, assume anche il compito che sarebbe spettato ai creditori organizzati.
Il sistema, insomma, non conosce “zone franche”. Il legislatore ha scelto di non lasciare scoperta nessuna delle funzioni del comitato e ha individuato nel giudice delegato il soggetto che le esercita quando l’organo dei creditori non può o non vuole farlo.
La prova
Il testo dell’art. 140, comma 4, CCII, letto nella versione aggiornata ai correttivi, è inequivoco nel nominare il giudice delegato come soggetto che “provvede”. La giurisprudenza formatasi sulla corrispondente norma della legge fallimentare (art. 41, comma 4, R.D. 267/1942) ne ha tratto conseguenze anche processuali: la Cass. Sez. I n. 15790/2026 ha chiarito che quando il giudice delegato autorizza un atto in sostituzione del comitato dei creditori, per urgenza o per inerzia dei creditori, compie un atto che ha la stessa natura di quello che avrebbe compiuto il comitato, cioè un atto di gestione della procedura. Il giudice delegato, dunque, non è un osservatore: è chi decide al posto del comitato.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che il curatore “faccia tutto da solo” tende a non agire: non chiede informazioni, non segue le istanze di autorizzazione, non verifica i provvedimenti di supplenza. Ma i provvedimenti del giudice delegato che sostituiscono il comitato producono effetti immediati e, come vedremo, si contestano con mezzi e termini molto brevi. Il creditore inerte scopre a cose fatte che una transazione o una vendita è stata autorizzata e che il tempo per reagire è ormai trascorso.
Mito n. 2: «Se nessuno si candida, il giudice obbliga i creditori a far parte del comitato»
Il mito
«Se i creditori non danno la disponibilità, il tribunale nomina comunque d’ufficio i più grandi creditori, che non possono rifiutare».
Perché ci credono in tanti
Anche qui un fondo di verità c’è, ed è duplice. Primo: la nomina del comitato spetta effettivamente al giudice delegato, secondo la disciplina dell’art. 138 CCII (rubricato «Nomina del comitato dei creditori»): non sono i creditori a eleggere i propri rappresentanti in un’assemblea, è il giudice a individuarli. Secondo: per anni, sotto la vecchia legge fallimentare nella versione anteriore alle riforme del 2006-2007, una parte degli interpreti sosteneva che, di fronte all’impossibilità di formare il comitato, il giudice potesse procedere a una sorta di nomina coattiva dei componenti.
Chi ha letto o sentito parlare di quella vecchia impostazione, e sa che è il giudice a nominare, mette insieme i due pezzi e conclude che il giudice possa imporre l’incarico.
La realtà
La realtà normativa è diversa, e la differenza ha una storia precisa. Il D.Lgs. 169/2007 (cosiddetto correttivo della riforma fallimentare) ha modificato l’art. 41, comma 4, della legge fallimentare inserendo espressamente l’ipotesi della impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori. La Relazione illustrativa di quel decreto, riportata nel commento della pagina Brocardi dedicata all’articolo, spiega lo scopo della modifica: chiarire che il potere sostitutivo del giudice delegato opera anche quando il comitato non può essere costituito, superando l’interpretazione secondo cui in quei casi si sarebbe potuto procedere a una nomina coattiva dei componenti.
L’art. 140, comma 4, CCII ha ereditato questa scelta: l’impossibilità di costituzione del comitato è una delle ipotesi in cui provvede il giudice delegato. Quando i creditori non sono disponibili, la legge non li costringe: affida le funzioni del comitato al giudice delegato.
Va precisato un aspetto. Il fatto che non esista una nomina “forzata” non significa che il giudice sia indifferente alla composizione del comitato: è lui che lo nomina, sentiti gli interessati secondo le regole dell’art. 138, e può sostituirne i componenti quando ne ricorrono i presupposti (l’art. 140, comma 8, prevede ad esempio che il giudice delegato sostituisca immediatamente i componenti nei cui confronti ha autorizzato l’azione di responsabilità). Ma chi non accetta l’incarico non può esservi costretto, e la procedura non si blocca per questo.
La prova
La prova sta nella sequenza normativa: art. 41, comma 4, l.fall. come modificato dal D.Lgs. 169/2007, con la Relazione illustrativa che dichiara di voler superare la tesi della nomina coattiva, e art. 140, comma 4, CCII, che riproduce la stessa soluzione per le procedure aperte dal 15 luglio 2022. La regola è identica nelle due discipline: impossibilità di costituzione significa supplenza del giudice delegato.
Cosa rischia chi ci crede
Il rischio è duplice. Il creditore che teme di essere “precettato” magari evita di dare la propria disponibilità perché ritiene che, in ogni caso, sarà il tribunale a decidere chi siederà nel comitato. Così rinuncia a un ruolo che gli avrebbe dato voce diretta sulle scelte del curatore. Dall’altro lato, il creditore che invece vorrebbe un comitato attivo e pensa che il giudice “obblighi” gli altri a parteciparvi resta in attesa di una nomina che non arriverà mai. Se si vuole contare nelle decisioni della procedura, bisogna manifestare la propria disponibilità nei tempi e nei modi previsti, non attendere che altri vengano costretti.
Mito n. 3: «Il giudice delegato in supplenza segue le stesse regole del comitato, compreso il silenzio-assenso»
Il mito
«Il giudice delegato che sostituisce il comitato è un comitato in miniatura: decide negli stessi casi, con gli stessi tempi e, se non risponde, vale il silenzio-assenso».
Perché ci credono in tanti
È vero, ma solo a metà. Il giudice delegato, quando provvede ai sensi dell’art. 140, comma 4, CCII, esercita funzioni che la legge attribuisce al comitato: autorizzazioni, pareri, vigilanza. Ed è vero che, secondo la Cassazione, l’atto adottato in supplenza ha la stessa natura dell’atto che avrebbe compiuto il comitato. Da qui l’idea che tutto, compresi tempi e meccanismi di approvazione tacita, si trasferisca identico.
Il correttivo del 2024 ha poi reso più noto un meccanismo specifico, il silenzio-assenso sui pareri non vincolanti, e il passaparola lo ha esteso a ogni ipotesi.
La realtà
Per capire come stanno le cose occorre leggere insieme i commi 3 e 4 dell’art. 140 CCII.
Il comma 3, modificato dal D.Lgs. 136/2024, fissa le regole di funzionamento del comitato: le deliberazioni sono prese a maggioranza dei votanti, entro quindici giorni dal momento in cui il presidente ha ricevuto la richiesta; il voto può essere espresso in riunione oppure con consultazione telematica, purché sia possibile conservarne la prova. Il terzo periodo introduce il meccanismo che interessa: per i pareri non vincolanti, se il parere non viene comunicato al curatore nel termine (o nel diverso termine fissato dal curatore in caso di urgenza), esso si intende favorevole.
Il comma 4 si apre proprio con l’esclusione: «fuori dai casi» del comma 3, terzo periodo, in caso di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, o di urgenza, provvede il giudice delegato.
Ne derivano due regole distinte.
- Quando il comitato esiste ma resta inerte su un parere non vincolante, non serve l’intervento del giudice: il silenzio vale parere favorevole e il curatore può procedere.
- Negli altri casi di inerzia, nonché quando il comitato non è costituito, non può funzionare o c’è urgenza, decide il giudice delegato. Il giudice non “tace” in modo significativo: emette un provvedimento.
La correzione essenziale è quindi questa: il silenzio-assenso è una regola del comitato che funziona, non del giudice che lo sostituisce. Quando il comitato non è stato costituito, non c’è un organo che possa tacere: è il giudice delegato a doversi pronunciare. Resta un margine interpretativo su come coordinare l’esclusione del comma 3 con l’ipotesi della mancata costituzione (la formula «fuori dai casi» si riferisce testualmente al meccanismo del silenzio previsto per il comitato), ed è un punto su cui la giurisprudenza formatasi sul Codice è ancora scarsa; ma il dato testuale indica che, in mancanza del comitato, la decisione spetta al giudice e non a un’approvazione tacita.
C’è poi un secondo aspetto da non dimenticare: il giudice delegato non è un componente del comitato. Il comma 7 dell’art. 140 applica ai componenti del comitato, in quanto compatibili, i commi 1 e 3 dell’art. 2407 c.c., cioè le regole sulla responsabilità dei sindaci; il comma 8 regola l’azione di responsabilità contro di loro. Queste norme non riguardano il giudice delegato che provvede in supplenza, il quale resta un magistrato con il proprio statuto.
La prova
Il testo dei commi 3 e 4 dell’art. 140 CCII, nella versione aggiornata al D.Lgs. 136/2024, è la prova principale. Sul piano della natura dell’atto, la Cass. Sez. I n. 15790/2026 conferma che il provvedimento del giudice delegato in supplenza ha la natura di atto del comitato, ma ne trae conseguenze sul piano dell’impugnazione, non su quello dei meccanismi di approvazione tacita.
Cosa rischia chi ci crede
Il curatore che, in una procedura senza comitato, considerasse approvato un atto per decorso del tempo, senza un provvedimento del giudice delegato, esporrebbe la procedura a contestazioni. Il creditore che, al contrario, pensa che “basti aspettare quindici giorni” per sapere se un atto è stato approvato, rischia di perdere di vista il provvedimento del giudice, che può arrivare in qualsiasi momento e fa decorrere i termini per reagire.
Lo Studio Monardo, grazie alla competenza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, legge ogni provvedimento di supplenza alla luce dei commi 3 e 4 dell’art. 140 CCII per capire se l’atto è davvero stato autorizzato, da chi e con quale effetto.
Mito n. 4: «Senza comitato i singoli creditori non possono vedere nulla»
Il mito
«Solo il comitato può ispezionare i documenti della procedura: se il comitato non c’è, il singolo creditore resta all’oscuro fino al riparto».
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è nel comma 5 dell’art. 140 CCII, che attribuisce al comitato e a ciascun suo componente il potere di ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. È un potere ampio, riconosciuto all’organo e ai suoi membri. Chi legge solo la prima parte della norma ne deduce che, senza comitato, nessuno abbia questi poteri.
La realtà
La realtà è più favorevole al creditore. Lo stesso comma 5, nella sua seconda parte, stabilisce che nei casi previsti dal comma 4 (dunque anche quando il comitato non è stato costituito) gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice delegato.
È una regola importante e poco conosciuta. Il legislatore, dopo aver trasferito al giudice delegato le funzioni decisorie del comitato, ha voluto evitare che i creditori perdessero anche la possibilità di controllo diretto. Quando il comitato manca, ogni creditore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato a ispezionare scritture e documenti e a chiedere chiarimenti al curatore e al debitore.
Le condizioni da non dimenticare sono due:
- serve un’autorizzazione del giudice delegato, quindi un’istanza motivata: non si tratta di un accesso libero e automatico;
- il potere è quello del comma 5, cioè ispezione e richiesta di notizie e chiarimenti; non comprende il potere di autorizzare atti o esprimere pareri, che restano al giudice delegato.
La prova
La prova è il testo dell’art. 140, comma 5, CCII, che rinvia espressamente ai casi del comma 4. È una delle regole che maggiormente distingue la posizione del singolo creditore in una procedura senza comitato da quella di un creditore qualsiasi in una procedura dove il comitato funziona: nel secondo caso il controllo passa per l’organo; nel primo il creditore può chiedere di esercitarlo personalmente.
Cosa rischia chi ci crede
Chi crede di non poter vedere nulla rinuncia a verificare proprio gli aspetti che più incidono sul suo credito: come sono stati stimati i beni, quali offerte sono arrivate, perché il curatore propone una transazione con un debitore della procedura, quali azioni di responsabilità o revocatorie sono state valutate. Il risultato è un creditore che apprende le scelte solo quando è troppo tardi per contestarle o per proporre alternative.
Mito n. 5: «Contro la decisione del giudice che sostituisce il comitato si può sempre andare in Cassazione»
Il mito
«È un provvedimento di un giudice: se non sono d’accordo, posso impugnarlo fino in Cassazione».
Perché ci credono in tanti
Il ragionamento sembra logico: il giudice delegato è un magistrato, il suo provvedimento è un atto giudiziario, e la Costituzione (art. 111) ammette il ricorso straordinario in Cassazione contro i provvedimenti che incidono su diritti. Inoltre è vero che alcuni decreti del giudice delegato hanno natura decisoria e, dopo il reclamo al tribunale, possono arrivare davanti alla Suprema Corte.
La realtà
La giurisprudenza distingue con cura secondo la natura del provvedimento, e questa distinzione decide tutto.
Sulla legge fallimentare, la Cass. Sez. I n. 15790/2026 ha affrontato proprio il caso del giudice delegato che autorizza un atto in sostituzione del comitato. Il principio è netto: si tratta di un atto di gestione, che ha la natura dell’atto del comitato; il rimedio è il reclamo ex art. 36 l.fall., proponibile solo per violazione di legge ed entro il termine perentorio di otto giorni; e la decisione del tribunale su quel reclamo non è ricorribile in Cassazione, perché non è né definitiva né decisoria.
Questa soluzione si inserisce in una linea giurisprudenziale molto risalente, che distingue tra provvedimenti con cui il giudice decide su diritti soggettivi e provvedimenti con cui dirige e amministra la procedura:
- le Sezioni Unite, con la sentenza n. 3167 del 23 maggio 1984, hanno qualificato come atto interno di natura ordinatoria, reclamabile ma non ricorribile per cassazione, il decreto del giudice delegato relativo al subentro del curatore in un contratto pendente;
- la Cass. Sez. I n. 5425 del giugno 1994 ha escluso il ricorso in Cassazione contro la decisione del tribunale sul reclamo avverso un decreto del giudice delegato relativo ad atti di amministrazione del curatore, perché in quella sede si esercitano poteri di direzione e vigilanza su una procedura di natura amministrativa, non si risolve una controversia su diritti;
- la Cass. Sez. I n. 7532 del 12 aprile 2005 ha ritenuto ordinatorie, reclamabili ma non ricorribili, le direttive impartite dal giudice delegato al curatore su un contratto preliminare;
- la Cass. Sez. I n. 21288 del 10 ottobre 2007 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un’autorizzazione del giudice delegato al curatore con effetti meramente ordinatori.
La correzione essenziale è che l’atto del giudice in supplenza del comitato si contesta con il reclamo previsto per gli atti di gestione, in termini brevissimi e solo per violazione di legge, non risalendo fino in Cassazione.
Per le procedure regolate dal Codice della crisi, il sistema dei reclami è disciplinato dall’art. 124 CCII (reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale) e dall’art. 141 CCII (reclamo contro gli atti del comitato dei creditori). La Cass. 15790/2026 è stata resa sulla legge fallimentare; il criterio che essa adotta (conta la natura dell’atto, non l’organo che lo emette) è però un criterio generale, ed è prevedibile che sarà il punto di partenza anche per le procedure aperte dopo il 15 luglio 2022. Si tratta di una trasposizione interpretativa, non ancora consolidata da pronunce di legittimità sul Codice: per questo, nel singolo caso, il mezzo e il termine vanno individuati con estrema cautela.
La prova
Oltre alla Cass. 15790/2026, il quadro è confermato dalle pronunce citate e da altre sulla natura dei decreti del giudice delegato: la Cass. Sez. I n. 18622 dell’11 agosto 2010 ha escluso la ricorribilità del decreto che respinge il reclamo contro lo scioglimento del curatore da un contratto pendente; la Cass. Sez. I n. 2329 del 2 febbraio 2006 ha qualificato come ordinatorio, e quindi non ricorribile ex art. 111 Cost., il decreto sugli accantonamenti nel riparto. Al contrario, quando il decreto incide su diritti, la ricorribilità torna: la Cass. Sez. I n. 18436 del 6 agosto 2010 ha riconosciuto natura decisoria al decreto del giudice delegato sul rendiconto del curatore, e la Cass. Sez. I n. 75 del 4 gennaio 2001 ha ricordato che i provvedimenti decisori del giudice delegato vanno prima reclamati, essendo inammissibile il ricorso diretto in Cassazione.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di avere davanti a sé tutto il tempo dei mezzi di impugnazione ordinari lascia scadere il termine breve del reclamo. Chi invece propone subito un ricorso in Cassazione contro il decreto di supplenza si vede dichiarare inammissibile l’impugnazione, con spese a carico. In entrambi i casi l’atto autorizzato diventa stabile.
Mito n. 6: «Con la vecchia legge fallimentare era tutto diverso, quindi le sentenze passate non servono»
Il mito
«Il Codice della crisi ha cambiato tutto: le regole e le sentenze sul comitato dei creditori del fallimento non valgono più».
Perché ci credono in tanti
Il Codice della crisi ha davvero cambiato molto: ha sostituito il fallimento con la liquidazione giudiziale, ha riscritto numerose norme e, con l’art. 349, ha stabilito che nelle disposizioni vigenti i termini «fallimento» e «fallito» si intendono sostituiti con «liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale», facendo salva la continuità delle fattispecie. È comprensibile che molti pensino a una frattura totale.
La realtà
Sul tema specifico della supplenza del comitato, la frattura non c’è. Occorre però distinguere due piani.
Il primo è quello della disciplina applicabile. Il Codice si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022; per i fallimenti dichiarati prima continua ad applicarsi la legge fallimentare (R.D. 267/1942). Per un fallimento ancora aperto, quindi, la norma di riferimento resta l’art. 41, comma 4, l.fall., che prevede il potere sostitutivo del giudice delegato in caso di inerzia, impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, impossibilità di funzionamento o urgenza. Per una liquidazione giudiziale, invece, si applica l’art. 140, comma 4, CCII.
Il secondo è quello del contenuto. Le due norme hanno la stessa struttura: un comitato che vigila, autorizza ed esprime pareri, e un giudice delegato che provvede quando il comitato manca o non funziona. Il Codice ha aggiunto, con il correttivo del 2024, il meccanismo del silenzio-assenso sui pareri non vincolanti e la relativa esclusione dalla supplenza, e ha previsto espressamente le consultazioni telematiche. La regola di fondo, «se manca il comitato provvede il giudice delegato», è identica nelle due discipline.
Le pronunce rese sulla legge fallimentare restano perciò un punto di riferimento importante, purché le si usi dichiarandolo e verificando che il principio non dipenda da una norma che il Codice ha modificato. Ad esempio, il criterio della natura dell’atto per individuare il mezzo di impugnazione è una costruzione generale; la misura del termine o il nome del reclamo, invece, sono legati al testo della singola legge.
La prova
La prova è nel confronto tra l’art. 41, comma 4, l.fall. (come modificato dal D.Lgs. 169/2007) e l’art. 140, comma 4, CCII (come modificato dal D.Lgs. 136/2024), letti entrambi nel testo pubblicato. Anche la Cass. 15790/2026, pur resa sulla legge fallimentare, è stata pubblicata nel 2026, quando il Codice era vigente da anni: segno che i fallimenti “vecchi” sono ancora numerosi e che la giurisprudenza su di essi continua a orientare anche la lettura del Codice.
Cosa rischia chi ci crede
Chi ignora la disciplina transitoria rischia di applicare la norma sbagliata: ad esempio, di contestare l’atto del giudice in un fallimento del 2019 invocando regole introdotte dal Codice o dal correttivo 2024, o di invocare in una liquidazione giudiziale del 2025 il termine di otto giorni dell’art. 36 l.fall. senza verificare cosa preveda il Codice. Chi scarta le sentenze passate rinuncia a orientamenti consolidati che, sul punto, restano pienamente utili.
Mito n. 7: «Che il comitato ci sia o no, per il creditore non cambia nulla»
Il mito
«Comitato o giudice delegato, alla fine il risultato è lo stesso: non vale la pena occuparsene».
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità è nella continuità del sistema, che abbiamo appena descritto: le funzioni del comitato non scompaiono mai, perché se l’organo dei creditori manca le esercita il giudice delegato. Visto dall’esterno, il risultato sembra identico: c’è sempre qualcuno che autorizza il curatore. Molti creditori, soprattutto quelli con crediti di importo medio, concludono che l’esistenza del comitato sia una questione formale, che riguarda i tecnici della procedura e non i loro interessi.
C’è anche un fattore pratico. Far parte del comitato richiede tempo, attenzione ai documenti, partecipazione a riunioni o consultazioni, e comporta una responsabilità personale. È comprensibile che molti preferiscano lasciare la decisione al giudice, considerandolo comunque una garanzia di imparzialità.
La realtà
In realtà la differenza tra una procedura con comitato e una senza comitato è sostanziale, e riguarda chi decide, come decide e quali strumenti ha il singolo creditore.
Chi decide. Con il comitato, le scelte che la legge gli affida sono prese da creditori, cioè da soggetti che hanno un interesse economico diretto all’esito della liquidazione. Senza comitato, le stesse scelte sono prese dal giudice delegato, che le valuta dalla posizione di organo della procedura. Non si tratta di stabilire quale soluzione sia migliore in astratto: si tratta di riconoscere che la prospettiva è diversa.
Come decide. L’art. 140, comma 3, CCII prevede che il comitato deliberi a maggioranza dei votanti, entro quindici giorni dalla richiesta ricevuta dal presidente, in riunione o con consultazione telematica di cui resti la prova; il comma 1 impone di motivare succintamente le deliberazioni; il comma 2 consente a un terzo dei componenti di chiedere al presidente la convocazione. Il componente del comitato, dunque, partecipa a una discussione, può sollecitare l’esame di una questione e vota. Il creditore che non fa parte di un comitato, o che si trova in una procedura senza comitato, apprende invece la decisione dal provvedimento del giudice.
Quali strumenti ha il singolo. Il componente del comitato può ispezionare in qualunque tempo scritture e documenti e chiedere notizie al curatore e al debitore (comma 5, prima parte). Il creditore in una procedura senza comitato può esercitare gli stessi poteri solo previa autorizzazione del giudice delegato (comma 5, seconda parte). La differenza tra un potere esercitabile “in qualunque tempo” e un potere subordinato a un’autorizzazione è evidente.
Cosa comporta l’incarico. Il comma 6 riconosce ai componenti il rimborso delle spese, oltre all’eventuale compenso previsto dall’art. 139, comma 3; il comma 7 applica loro, in quanto compatibili, i commi 1 e 3 dell’art. 2407 c.c., cioè le regole di diligenza e responsabilità dettate per i sindaci; il comma 8 consente al curatore di promuovere l’azione di responsabilità durante la procedura e impone al giudice delegato di sostituire immediatamente i componenti nei cui confronti l’ha autorizzata. Entrare nel comitato dà voce diretta sulle scelte del curatore, ma comporta doveri di diligenza e una responsabilità personale: è una scelta da fare consapevolmente, non da scartare per abitudine.
C’è infine un aspetto che riguarda i mezzi di reazione. Come abbiamo visto, secondo la Cass. 15790/2026 l’atto del giudice in supplenza ha la natura dell’atto del comitato e si contesta come tale. Ma il creditore che siede nel comitato ha la possibilità di far emergere le proprie obiezioni prima che la decisione sia presa, nella fase della deliberazione; il creditore esterno può solo reagire dopo, entro termini brevi e per soli motivi di legittimità. La differenza tra intervenire prima e contestare dopo è spesso la differenza tra incidere su una scelta e subirla.
La prova
La prova è nell’insieme dei commi dell’art. 140 CCII: i commi 1, 2 e 3 descrivono un organo collegiale che delibera a maggioranza e motiva; il comma 5 distingue nettamente tra il potere di ispezione dei componenti e quello, subordinato ad autorizzazione, del singolo creditore nelle ipotesi di supplenza; i commi 6, 7 e 8 definiscono diritti e responsabilità di chi accetta l’incarico. Sul piano dei rimedi, la Cass. Sez. I n. 15790/2026 conferma che, una volta adottato l’atto in supplenza, il margine di contestazione è ristretto alla violazione di legge.
Cosa rischia chi ci crede
Il creditore con un interesse rilevante nella procedura (si pensi a un fornitore strategico, a un creditore ipotecario o a un istituto con un’esposizione significativa) che rinuncia per abitudine a valutare la propria partecipazione al comitato perde la possibilità di incidere sulle scelte prima che diventino definitive. In una procedura senza comitato, dove tutto passa per il giudice delegato, il suo ruolo si riduce a quello di osservatore che può chiedere di consultare gli atti e, al più, proporre un reclamo per vizi di legittimità. Valutare per tempo se dare la disponibilità al comitato è, per molti creditori, la mossa che pesa di più.
Il mito alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare la sequenza reale delle regole; non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1: il creditore convinto che «il curatore fa da solo»
Ipotesi. Liquidazione giudiziale di una s.r.l. aperta con sentenza del 9 marzo 2026. Passivo stimato: 1.284.600 €. Trentasette creditori, nessuno dei quali dà la disponibilità a far parte del comitato. Un fornitore, titolare di un credito chirografario di 63.270 €, apprende che il comitato non è stato costituito e conclude che non ci sia nessuno a controllare le scelte del curatore.
Sequenza reale. Il curatore individua un credito della procedura verso un cliente della società per 118.940 € e riceve una proposta transattiva di pagamento immediato di 71.350 €. Poiché il comitato non c’è, non procede da solo: presenta istanza al giudice delegato, che provvede ai sensi dell’art. 140, comma 4, CCII. Il giudice autorizza la transazione con decreto.
Esito. Il fornitore, convinto che non esistesse alcun controllo, non ha seguito la procedura e non ha chiesto di esaminare la documentazione. Se avesse saputo che il giudice delegato decide al posto del comitato, avrebbe potuto chiedere, ai sensi del comma 5, l’autorizzazione a ispezionare gli atti relativi al credito e a domandare chiarimenti al curatore, ed eventualmente valutare con un difensore se sussistessero vizi di legittimità da far valere con il reclamo nei termini. La differenza tra 118.940 € e 71.350 € (47.590 €) è proprio il tipo di scelta su cui il controllo dei creditori ha senso.
Simulazione 2: il reclamo nel fallimento “vecchio”
Ipotesi. Fallimento dichiarato nel novembre 2021, quindi regolato dalla legge fallimentare. Comitato mai costituito per indisponibilità dei creditori. Il giudice delegato, in sostituzione del comitato, autorizza il curatore a un atto di gestione. Il provvedimento è comunicato a un creditore ipotecario con credito di 412.780 € un giovedì.
Sequenza reale. Il creditore ritiene che l’atto leda i suoi interessi e, convinto di poter impugnare con calma, attende tre settimane per poi proporre ricorso in Cassazione. Secondo il principio affermato dalla Cass. Sez. I n. 15790/2026, però, l’atto del giudice delegato in supplenza del comitato è un atto di gestione: si contesta con il reclamo dell’art. 36 l.fall., entro il termine perentorio di otto giorni e solo per violazione di legge, e la decisione del tribunale sul reclamo non è ricorribile in Cassazione.
Esito. Il ricorso è inammissibile e il termine del reclamo è scaduto da tempo. Con un’analisi immediata, il creditore avrebbe dovuto verificare entro pochi giorni se l’atto presentasse una violazione di legge e, in caso affermativo, proporre il reclamo nel termine; se il dissenso riguardava solo l’opportunità della scelta, il reclamo non sarebbe stato comunque lo strumento adatto.
Simulazione 3: il creditore che vuole vedere i documenti
Ipotesi. Liquidazione giudiziale aperta il 14 aprile 2025. Comitato non costituito. Un creditore privilegiato per 27.815 € vuole capire come sia stata stimata un’area produttiva che il curatore intende vendere.
Sequenza reale. Il creditore, convinto che solo il comitato possa ispezionare i documenti, inizialmente rinuncia. Poi scopre il comma 5 dell’art. 140 CCII: nei casi del comma 4 ciascun creditore può esercitare i poteri di ispezione e di richiesta di chiarimenti, previa autorizzazione del giudice delegato. Presenta un’istanza motivata, indicando il proprio interesse (la soddisfazione del credito dipende dal ricavato della vendita) e i documenti che chiede di esaminare.
Esito. Ottenuta l’autorizzazione, il creditore esamina la perizia e chiede chiarimenti al curatore. Non acquista il potere di autorizzare o bloccare la vendita, che resta nelle mani degli organi della procedura, ma ottiene le informazioni necessarie per valutare se sollecitare un approfondimento o reagire con gli strumenti previsti.
Il fondo di verità: cosa c’è di giusto nei miti
Ogni convinzione esaminata nasce da un frammento corretto. Ricomporli nel quadro giusto aiuta a non ripetere gli errori.
«Il curatore è l’unico protagonista». È vero che il curatore amministra il patrimonio e propone le scelte. Ma nel disegno del Codice le scelte più rilevanti passano per un controllo: quello del comitato o, se manca, quello del giudice delegato. Il curatore propone, un altro organo autorizza.
«Il giudice nomina il comitato». È vero: la nomina è del giudice delegato (art. 138 CCII). Ma nominare non significa costringere. Dalla riforma del 2007 in poi, la risposta della legge all’indisponibilità dei creditori è la supplenza del giudice, non l’incarico imposto.
«Il giudice in supplenza agisce come il comitato». È vero quanto alla natura dell’atto, come ha chiarito la Cass. 15790/2026. Non è vero quanto al silenzio-assenso sui pareri non vincolanti, che il comma 3 dell’art. 140 riserva al comitato e che il comma 4 tiene fuori dalla supplenza; né quanto alla responsabilità, che i commi 7 e 8 disciplinano solo per i componenti del comitato.
«Il comitato ha poteri di ispezione che il singolo non ha». È vero in una procedura dove il comitato funziona. Ma quando il comitato non c’è, il comma 5 consente a ciascun creditore di esercitare gli stessi poteri, previa autorizzazione del giudice delegato.
«Il provvedimento di un giudice si può impugnare». È vero, ma il mezzo dipende dalla natura dell’atto. Gli atti di gestione e quelli ordinatori seguono il reclamo, con termini brevi e motivi limitati; solo i provvedimenti decisori su diritti possono arrivare in Cassazione, e comunque dopo il reclamo (Cass. 75/2001).
«Il Codice ha cambiato tutto». È vero per molti istituti, non per la regola di fondo della supplenza, che il Codice ha mantenuto e affinato. La disciplina applicabile dipende dalla data di apertura della procedura (dal 15 luglio 2022 il Codice, prima la legge fallimentare).
Un ultimo frammento di verità riguarda l’urgenza. Il comma 4 dell’art. 140 non prevede la supplenza solo quando il comitato manca: la prevede anche quando il comitato esiste ma la decisione non può attendere i suoi tempi. Anche in una procedura con comitato regolarmente costituito, dunque, può capitare che un atto venga autorizzato dal giudice delegato. Chi è componente del comitato o creditore attento deve sapere che la supplenza non è un’eccezione rara, ma uno snodo ordinario del funzionamento della liquidazione giudiziale.
Mito e realtà a confronto
La tabella riassume le sette convinzioni e la regola che le corregge. Per ciascuna è indicata la fonte normativa o giurisprudenziale di riferimento, così da poterla ritrovare rapidamente.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Senza comitato il curatore decide da solo | Provvede il giudice delegato in caso di inerzia, impossibilità di costituzione o di funzionamento, urgenza (art. 140, c. 4, CCII; art. 41, c. 4, l.fall. per i fallimenti) |
| Se nessuno si candida, il giudice obbliga i creditori | Nessuna nomina coattiva: dal D.Lgs. 169/2007 l’indisponibilità dei creditori porta alla supplenza del giudice delegato |
| Il giudice in supplenza segue le regole del comitato, silenzio-assenso compreso | Il silenzio-assenso vale per i pareri non vincolanti del comitato (art. 140, c. 3, terzo periodo), escluso dalla supplenza; il giudice provvede con decreto |
| Senza comitato il singolo creditore non vede nulla | Ciascun creditore può ispezionare scritture e documenti e chiedere chiarimenti, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 140, c. 5) |
| Contro la decisione in supplenza si va in Cassazione | È un atto di gestione: reclamo nei termini brevi e solo per violazione di legge; non ricorribile in Cassazione (Cass. 15790/2026, su l.fall.) |
| Le regole e le sentenze del fallimento non servono più | La regola della supplenza è identica; le pronunce sulla l.fall. restano utili se se ne dichiara l’origine |
| Comitato o giudice, per il creditore è lo stesso | Il componente del comitato vota, ispeziona in qualunque tempo e interviene prima della decisione; senza comitato il creditore ispeziona solo se autorizzato e reagisce dopo (art. 140, cc. 1-5) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che in una liquidazione giudiziale senza comitato le autorizzazioni le dà il giudice delegato?
Sì. L’art. 140, comma 4, CCII prevede che, in caso di impossibilità di costituzione del comitato, provveda il giudice delegato. Lo stesso accade in caso di inerzia (con l’eccezione dei pareri non vincolanti, per i quali vale il silenzio-assenso), di impossibilità di funzionamento o di urgenza.
Quindi è vero che posso essere costretto a far parte del comitato?
No. La legge non prevede una nomina coattiva: la Relazione al D.Lgs. 169/2007 ha esplicitamente voluto superare quell’interpretazione, e il Codice ha mantenuto la stessa scelta. Se i creditori non sono disponibili, il comitato non si costituisce e le sue funzioni passano al giudice delegato.
Quindi è vero che, senza comitato, posso chiedere di vedere i documenti della procedura?
Sì, con un’autorizzazione. L’art. 140, comma 5, consente a ciascun creditore di esercitare i poteri di ispezione e di richiesta di notizie e chiarimenti nei casi del comma 4, ma solo previa autorizzazione del giudice delegato. Serve un’istanza motivata.
Quindi è vero che posso contestare la decisione del giudice delegato che ha sostituito il comitato?
Dipende. Si può contestare, ma con il mezzo previsto per gli atti di gestione, in termini brevissimi e solo per violazione di legge (principio affermato dalla Cass. 15790/2026 sulla legge fallimentare). Il semplice disaccordo sulla convenienza della scelta non basta, e la decisione del tribunale sul reclamo non arriva in Cassazione.
Quindi è vero che il giudice delegato in supplenza risponde come un componente del comitato?
No. I commi 7 e 8 dell’art. 140 regolano la responsabilità dei componenti del comitato, richiamando i commi 1 e 3 dell’art. 2407 c.c. e prevedendo l’azione del curatore; non si applicano al giudice delegato che provvede in supplenza.
Le sentenze che smontano i miti
Avvertenza sulla disciplina: tutte le pronunce che seguono sono state rese sulla legge fallimentare (R.D. 267/1942), applicabile ai fallimenti dichiarati prima del 15 luglio 2022. Le richiamiamo perché la regola della supplenza dell’art. 41, comma 4, l.fall. è stata trasfusa nell’art. 140, comma 4, CCII, e perché il criterio della natura dell’atto, su cui si fondano, ha carattere generale. La loro applicazione alle liquidazioni giudiziali regolate dal Codice è una trasposizione interpretativa.
1. Cass. civ., Sez. I, n. 15790/2026.
Principio. Il giudice delegato che autorizza un atto in luogo del comitato dei creditori, per urgenza o per inerzia dei creditori, compie un atto di gestione che ha la natura dell’atto del comitato; il rimedio è il reclamo dell’art. 36 l.fall., ammesso solo per violazione di legge ed entro otto giorni, e la decisione del tribunale non è ricorribile in Cassazione perché non definitiva né decisoria.
Rilevanza. È la pronuncia che risponde più direttamente alla domanda del titolo: conferma che a decidere è il giudice delegato e chiarisce come si contesta la sua decisione (miti 1, 3 e 5).
2. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 3167 del 23 maggio 1984.
Principio. Il decreto del giudice delegato relativo al subentro del curatore in un contratto pendente è un atto interno di natura ordinatoria: si può reclamare, ma non ricorrere per cassazione.
Rilevanza. È l’origine della distinzione tra atti di gestione e atti decisori, sulla quale si fonda anche la soluzione adottata per gli atti in supplenza del comitato (mito 5).
3. Cass. civ., Sez. I, n. 5425 del giugno 1994.
Principio. La decisione del tribunale sul reclamo contro un decreto del giudice delegato riguardante atti di amministrazione del curatore non è impugnabile in Cassazione ex art. 111 Cost., perché esprime poteri di direzione e vigilanza in una procedura di natura amministrativa e non risolve una lite su diritti soggettivi.
Rilevanza. Spiega perché le scelte gestionali della procedura, comprese quelle autorizzate al posto del comitato, si fermano al reclamo (mito 5).
4. Cass. civ., Sez. I, n. 7532 del 12 aprile 2005.
Principio. Le direttive date dal giudice delegato al curatore in merito a un contratto preliminare sono atti ordinatori: reclamabili, ma non ricorribili in Cassazione.
Rilevanza. Conferma che il giudice delegato, quando orienta l’attività del curatore, esercita una funzione di direzione della procedura, la stessa che svolge quando sostituisce il comitato (miti 1 e 5).
5. Cass. civ., Sez. I, n. 21288 del 10 ottobre 2007.
Principio. È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro un’autorizzazione del giudice delegato al curatore che ha effetti meramente ordinatori.
Rilevanza. Mostra che anche le autorizzazioni, cioè il tipo di atto che il giudice compie al posto del comitato, sono di regola ordinatorie (mito 5).
6. Cass. civ., Sez. I, n. 18622 dell’11 agosto 2010.
Principio. Il decreto che respinge il reclamo contro lo scioglimento del curatore da un contratto pendente non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione.
Rilevanza. Altra conferma che le scelte gestionali della procedura, anche quando incidono sugli interessi di un terzo, si contestano entro il sistema dei reclami (mito 5).
7. Cass. civ., Sez. I, n. 2329 del 2 febbraio 2006.
Principio. Il decreto del giudice delegato sugli accantonamenti in sede di riparto ha natura ordinatoria e non è ricorribile ex art. 111 Cost.
Rilevanza. Dimostra che la qualifica di atto ordinatorio riguarda anche decisioni economicamente rilevanti per i creditori, il che rende ancora più importante reagire nei termini del reclamo (mito 5).
8. Cass. civ., Sez. I, n. 18436 del 6 agosto 2010.
Principio. Il decreto del giudice delegato sul rendiconto del curatore ha natura decisoria.
Rilevanza. È il contrappunto: non tutti i provvedimenti del giudice delegato sono atti di gestione. Occorre sempre qualificare l’atto prima di scegliere il mezzo (miti 3 e 5).
9. Cass. civ., Sez. I, n. 75 del 4 gennaio 2001.
Principio. I provvedimenti decisori del giudice delegato si impugnano anzitutto con il reclamo; il ricorso diretto in Cassazione è inammissibile.
Rilevanza. Anche quando l’atto è decisorio, la strada passa prima per il reclamo: chi salta questo passaggio perde la possibilità di contestare (mito 5).
10. Cass. civ., Sez. I, n. 22540 del 5 novembre 2010.
Principio. L’autorizzazione del giudice delegato al curatore a promuovere un giudizio copre tutte le domande strumentalmente collegate allo scopo dell’azione, anche se non menzionate; la questione dell’ampiezza dell’autorizzazione è interpretativa e va sollevata nel merito per poter essere dedotta in Cassazione.
Rilevanza. Mostra come la giurisprudenza legge le autorizzazioni del giudice delegato al curatore: con attenzione allo scopo dell’atto, non solo alla sua formulazione letterale. È un criterio utile per capire la portata di qualsiasi autorizzazione rilasciata in una procedura senza comitato (mito 1).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo traduciamo in azioni concrete. Ecco cosa facciamo per chi è coinvolto in una liquidazione giudiziale o in un fallimento senza comitato dei creditori, o con un comitato che non funziona.
- Verifichiamo la disciplina applicabile: accertiamo la data di apertura della procedura e stabiliamo se si applica l’art. 140 CCII o l’art. 41 l.fall., con le relative regole su supplenza e reclami.
- Ricostruiamo lo stato del comitato: controlliamo nel fascicolo se il comitato è stato nominato, se è operativo o se il giudice delegato ha già dichiarato l’impossibilità di costituirlo.
- Prepariamo la manifestazione di disponibilità per il creditore che vuole entrare nel comitato, illustrando obblighi e responsabilità dei componenti previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 140.
- Redigiamo l’istanza ex art. 140, comma 5, CCII per ottenere dal giudice delegato l’autorizzazione a ispezionare scritture e documenti e a chiedere chiarimenti al curatore e al debitore.
- Esaminiamo ogni decreto di supplenza: qualifichiamo l’atto (gestorio, ordinatorio o decisorio) e individuiamo il mezzo di contestazione e il termine applicabile.
- Calcoliamo i termini dalla data di comunicazione del provvedimento, perché nei reclami contro gli atti di gestione pochi giorni fanno la differenza.
- Valutiamo i vizi di legittimità: confrontiamo l’atto autorizzato con le norme del Codice o della legge fallimentare, distinguendo il dissenso sulla convenienza (non sufficiente) dalla violazione di legge.
- Proponiamo il reclamo quando ne ricorrono i presupposti, oppure spieghiamo con chiarezza perché non conviene proporlo.
- Assistiamo amministratori e soci della società in liquidazione giudiziale nel dialogo con curatore e giudice delegato quando, in assenza di comitato, si discutono transazioni, vendite o azioni che li riguardano.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti per analizzare stime, programmi di liquidazione e proposte transattive sottoposte al giudice in supplenza.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa in modo particolare la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: chi lavora nella composizione negoziata conosce il punto di vista dei creditori organizzati e quello dell’impresa, e sa quanto conti, in una procedura, sapere chi autorizza e con quali regole. A questa si affianca la qualifica di cassazionista, che consente di valutare fin dall’inizio se un provvedimento può arrivare davanti alla Suprema Corte o se, come accade per gli atti di gestione, la partita si chiude con il reclamo.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità: lo stesso difensore segue il caso in ogni fase, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e informazioni. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i profili giuridici del reclamo e quelli economici delle stime o delle transazioni vengono esaminati insieme.
Chiusura
L’informazione corretta è la prima difesa. Alla domanda del titolo la legge dà una risposta chiara: se il comitato dei creditori non viene costituito, decide il giudice delegato, ai sensi dell’art. 140, comma 4, CCII per le liquidazioni giudiziali e dell’art. 41, comma 4, l.fall. per i fallimenti anteriori al 15 luglio 2022. Il creditore non resta senza strumenti: può chiedere di ispezionare gli atti con l’autorizzazione del giudice e può contestare i provvedimenti di supplenza, ma con il mezzo giusto, nei termini brevissimi previsti e per vizi di legittimità.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché si trova all’incrocio tra crisi d’impresa e procedure concorsuali: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) dell’Avv. Monardo e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) garantiscono una conoscenza diretta di come operano gli organi di controllo delle procedure e di come i creditori possono far valere le proprie ragioni davanti ad essi.
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