Cosa Succede Alle Garanzie Reali Prestate Da Terzi Dopo Il Concordato Nella Liquidazione Giudiziale?

Hai un’ipoteca o un pegno su un bene che non appartiene al debitore finito in liquidazione giudiziale: l’immobile del padre dell’imprenditore, il deposito titoli del socio di una s.r.l., il capannone di una società sorella. Oppure sei tu quel terzo, e ti chiedi se il concordato chiuso dal curatore o proposto da un assuntore ti abbia liberato. Questo non è un articolo da leggere e archiviare: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per sapere entro quale limite la garanzia sopravvive al concordato e cosa fare prima che qualcun altro decida al posto tuo.

La risposta breve è questa. L’art. 248 del Codice della crisi rende il concordato omologato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza di apertura, ma lascia intatta la loro azione per l’intero contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. La norma non nomina espressamente il terzo datore di ipoteca o di pegno; la Cassazione a Sezioni Unite, ragionando sulla norma gemella della legge fallimentare, ha però chiarito che la sua ratio copre anche i rapporti di garanzia reale. Ne deriva, nella lettura oggi prevalente, che la falcidia concordataria riduce il debito del debitore ma non cancella la garanzia reale del terzo, che resta escutibile fino a capienza del bene. Ci sono però eccezioni importanti (il socio illimitatamente responsabile, le garanzie date “nel concordato”, i creditori non insinuati) e un precedente di legittimità di segno diverso che devi conoscere.

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Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo? Perché la sorte delle garanzie dei terzi si decide dentro una procedura concorsuale d’impresa, nel momento in cui si costruisce e si vota la proposta di concordato: è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), abituato a leggere piani, classi e garanzie dal lato del debitore e da quello dei creditori. E quando il terzo garante è una persona fisica che rischia di perdere la casa per un debito altrui, entra in gioco la competenza di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso l’OCC, perché spesso la vera partita del terzo si gioca sul suo patrimonio personale.

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La diagnosi della tua situazione

Il primo passo è capire da quale mossa partire. Le garanzie reali dei terzi non sono tutte uguali e, soprattutto, non lo è la tua posizione rispetto alla procedura. Prima di procedere, rispondi con precisione a queste quattro domande.

Domanda 1 — Chi ha costituito la garanzia, e rispetto a chi è davvero “terzo”?
Un’ipoteca concessa dal padre dell’imprenditore individuale su casa propria è una garanzia di un terzo in senso pieno. Un’ipoteca concessa dal socio di una s.n.c. sui propri beni per un debito della società, invece, non lo è: le Sezioni Unite (Cass. SU n. 3022 del 16/2/2015) hanno escluso che il socio illimitatamente responsabile sia terzo rispetto alla società, qualificando la sua ipoteca come garanzia di un’obbligazione propria. Il socio di una s.r.l., l’amministratore, la società controllante o la consorella del gruppo restano invece terzi, perché non rispondono per legge dei debiti della società in liquidazione. Non passare oltre finché non hai inquadrato il garante in una di queste categorie: cambia tutto il resto del piano.

Domanda 2 — La garanzia è stata data prima della liquidazione giudiziale o “nel concordato”?
Sono due cose diverse. Le garanzie preesistenti (ipoteca a garanzia del mutuo, pegno su titoli a garanzia del fido) assistono il singolo creditore che le ha ottenute. Le garanzie prestate nel concordato sono quelle che un terzo (un assuntore, un familiare, un investitore, una banca) offre per assicurare l’esecuzione della proposta: fideiussioni, ipoteche, pegni a beneficio della massa dei creditori concordatari. Per queste ultime l’art. 248, comma 1, CCII contiene una regola secca: non si estendono ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo.

Domanda 3 — Quale disciplina si applica alla tua procedura?
Il Codice della crisi (D.Lgs. 14/2019) si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022. Se il tuo debitore è stato dichiarato fallito prima, il concordato fallimentare resta regolato dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942), il cui art. 135 contiene una regola sostanzialmente identica all’art. 248 CCII: obbligatorietà del concordato per i creditori anteriori, garanzie dei terzi date nel concordato non estese ai non insinuati, conservazione dell’azione per l’intero contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. È per questo che la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare (e sulla norma parallela del concordato preventivo, l’art. 184 l.fall., oggi art. 117 CCII) resta il riferimento principale anche per il nuovo istituto.

Domanda 4 — In quale fase sei?
Proposta non ancora depositata; proposta depositata e voto aperto; concordato approvato e in attesa di omologazione; concordato omologato e in esecuzione; concordato eseguito e procedura chiusa. Ogni fase apre e chiude finestre diverse: chi interviene prima dell’omologazione può contestare il trattamento proposto, chi arriva dopo può solo far valere gli effetti che la legge attribuisce al concordato.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa
Sei creditore garantito da un terzo e la proposta non è ancora stata depositata Mossa 1
Non sai se il garante sia “terzo” (socio, gruppo, familiare) Mossa 2
Non hai ancora presentato domanda di ammissione al passivo Mossa 3
La proposta di concordato è stata comunicata e c’è un termine per il dissenso Mossa 4
Il concordato è approvato e il tribunale deve omologarlo Mossa 5
Il concordato è omologato e vuoi escutere la garanzia del terzo Mossa 6
Sei il terzo garante e ti arriva un precetto o un pignoramento Mossa 7
Il terzo garante è a sua volta in liquidazione giudiziale o sovraindebitato Mossa 8

Le tre letture in campo, prima di cominciare

Prima di eseguire le mosse, tieni presente che sulla sorte della garanzia reale del terzo si confrontano tre letture. Conoscerle ti permette di capire perché alcune mosse sono “difensive” anche quando la legge sembra darti ragione.

Lettura Cosa sostiene Su cosa si fonda Chi la invoca
Sopravvivenza piena La garanzia del terzo resta escutibile per tutto il residuo, nei limiti del bene e dell’iscrizione Art. 248, c. 2, CCII; ratio “reale” valorizzata da Cass. SU 3022/2015; deroga agli artt. 1239 e 1301 c.c. (Cass. 21181/2020) Creditore garantito
Limite della percentuale Il terzo non può essere tenuto oltre ciò che il creditore otterrebbe dal debitore concordatario Accessorietà della garanzia; esito di Cass. 13447/2011 nel caso del creditore non insinuato Terzo garante
Regime del socio Il socio illimitatamente responsabile garantisce un debito proprio: pagamento integrale nei limiti del bene Cass. SU 3022/2015 Creditore del socio; socio per negoziare nel piano

La prima lettura è oggi quella più solida per il terzo estraneo; la seconda ha un appiglio concreto soprattutto quando il creditore non si è insinuato al passivo; la terza vale solo per i soci delle società di persone. Il tuo obiettivo, in ogni mossa, è mettere la tua posizione nella casella più favorevole e togliere argomenti alla lettura avversaria.

Mossa 1 — Ricostruisci la garanzia e il debito garantito, carta per carta

Obiettivo della mossa: avere sul tavolo la prova documentale di cosa garantisce il bene del terzo, per quale importo, a favore di chi e con quale grado, prima che la proposta di concordato fissi il trattamento del credito.

Quando va fatta. Subito, appena hai notizia dell’apertura della liquidazione giudiziale o, al più tardi, quando ricevi l’avviso del curatore per l’insinuazione al passivo. Nel concordato nella liquidazione giudiziale la proposta può arrivare in tempi rapidi (anche da un terzo assuntore) e, una volta comunicata, il termine per esprimere il dissenso è fissato dal giudice delegato. Ricorda che nelle procedure regolate dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, salvo diversa previsione (art. 9, comma 1, CCII): i termini corrono anche in agosto.

Come si esegue.
1. Recupera l’atto costitutivo della garanzia: atto notarile di concessione d’ipoteca volontaria, contratto di pegno, eventuale atto di consenso del terzo all’ipoteca giudiziale iscritta su suo bene.
2. Chiedi una visura ipotecaria aggiornata sul bene del terzo: verifica numero di registro particolare, importo iscritto (capitale, interessi, spese), grado, eventuali iscrizioni anteriori di altri creditori.
3. Ricostruisci il debito garantito: contratto di mutuo o di finanziamento, fido, piano di ammortamento, estratti conto, eventuali cessioni del credito (se sei cessionario, procurati l’atto di cessione e la prova della pubblicazione).
4. Verifica se, oltre alla garanzia reale, il terzo ha prestato anche una fideiussione: è frequente che l’ipoteca del familiare sia affiancata da una sua garanzia personale. La differenza conta: la fideiussione rientra testualmente nell’art. 248, comma 2, CCII; la garanzia reale “pura” vi rientra per interpretazione.
5. Annota la data di costituzione della garanzia rispetto alla sentenza di apertura e allo stato di insolvenza del debitore: una garanzia data dal terzo poco prima della crisi può essere a sua volta esposta ad azioni revocatorie nella procedura del terzo, se il terzo entra in difficoltà.

La base giuridica. L’art. 248 CCII distingue due piani. Il comma 1 rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che apre la liquidazione giudiziale, anche per chi non ha presentato domanda di ammissione; il comma 2 stabilisce che i creditori conservano la loro azione per l’intero contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso. Quanto alla garanzia reale del terzo, la Cassazione a Sezioni Unite (n. 3022/2015), esaminando l’art. 184 l.fall., ha affermato che la regola della conservazione dei diritti verso i garanti è astrattamente applicabile anche ai terzi datori di ipoteca, perché la sua ratio riguarda anche i rapporti di carattere reale.

Se qualcosa va storto. L’imprevisto tipico è l’ipoteca prossima ai vent’anni dall’iscrizione senza rinnovazione, o la cessione del credito non documentata nella catena dei cessionari. Nel primo caso devi attivarti per la rinnovazione prima della scadenza: un’ipoteca perenta non si recupera con il concordato. Nel secondo, prima di qualunque iniziativa, ricostruisci la titolarità, perché il terzo garante la contesterà per prima cosa.

Cosa cercare dentro l’atto di garanzia

Non limitarti a verificare che l’ipoteca esista. Leggi l’atto per intero, perché alcune clausole cambiano l’esito dopo il concordato.
– Oggetto della garanzia: un singolo mutuo, un fido determinato, oppure “qualsiasi debito presente e futuro” del debitore. Una garanzia a contenuto generico solleva questioni di determinatezza e di importo massimo che il terzo può sollevare.
– Importo iscritto: è il tetto della tua prelazione sul bene del terzo. Se il credito con gli interessi supera l’importo iscritto, l’eccedenza resta scoperta, qualunque sia la lettura dell’art. 248 CCII.
– Rinunce del terzo: alcuni atti contengono la rinuncia del terzo a eccepire la liberazione del debitore principale, o a surrogarsi prima dell’integrale soddisfazione del creditore. Sono clausole che rafforzano la posizione del creditore nella Mossa 6 e che il terzo deve conoscere prima di trattare.
– Clausole di durata o di revoca: verifica se la garanzia è stata prestata per un periodo determinato o con facoltà di revoca, e se il terzo l’ha esercitata.
– Pluralità di garanti: se più terzi hanno vincolato beni diversi per lo stesso debito, l’ordine con cui li escuti incide sui rapporti tra di loro e sulle loro azioni di regresso reciproche.

Check di completamento.
– Hai l’atto di garanzia, la visura aggiornata e il contratto del debito garantito.
– Sai se la garanzia è solo reale o anche personale.
– Conosci il valore realistico del bene del terzo (perizia o almeno stima aggiornata) e il suo grado.

Mossa 2 — Qualifica il garante: terzo vero, socio, società del gruppo o garante “del concordato”

Obiettivo della mossa: stabilire se la garanzia sopravvive per intero al concordato o se ne segue la sorte, perché la risposta dipende anzitutto da chi è il garante.

Quando va fatta. Prima della scadenza del termine per il dissenso sulla proposta, perché da questa qualificazione dipende se ti conviene votare contro, opporti all’omologazione o semplicemente attendere l’omologa per escutere il bene.

Come si esegue. Colloca il garante in una di queste quattro caselle.

a) Terzo estraneo (familiare, amico, socio di s.r.l., amministratore, società del gruppo). È il caso centrale del titolo. Il terzo non è debitore: risponde solo con il bene vincolato, nei limiti del suo valore e dell’importo iscritto. Il concordato vincola te come creditore del debitore in liquidazione e riduce il tuo credito verso quest’ultimo alla percentuale concordataria; ma, nella lettura che si fonda sull’art. 248, comma 2, CCII e sulle Sezioni Unite del 2015, non estingue la garanzia del terzo per la parte eccedente. Puoi quindi soddisfarti sul bene del terzo per la differenza tra il credito originario e quanto ricevi dal concordato.

b) Socio illimitatamente responsabile (s.n.c., accomandatario di s.a.s.). Qui le Sezioni Unite (n. 3022/2015) hanno seguito una strada diversa: il socio non è terzo rispetto alla società, la sua ipoteca è garanzia di un’obbligazione propria; il creditore ha diritto a essere pagato integralmente nei limiti del valore del bene ipotecato, e il credito va riconosciuto nella procedura come credito ipotecario, soddisfatto per intero fino a capienza del bene. Il risultato pratico è simile (la garanzia “tiene”), ma il percorso è diverso: non passa per la conservazione dei diritti verso i terzi, bensì per la natura propria del debito del socio. Per il concordato preventivo la regola sui soci è oggi scritta nell’art. 117, comma 2, CCII (“salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili”); per il concordato nella liquidazione giudiziale verifica nella proposta se è previsto un patto contrario e come è disciplinata la posizione dei soci.

c) Società del gruppo. Se la consorella o la controllante ha concesso ipoteca su un proprio immobile per i debiti della società in liquidazione, è terzo a tutti gli effetti. Attenzione però: se anche la garante entra in crisi, la sua procedura seguirà regole proprie (lo vediamo nella Mossa 8), e gli eventuali crediti infragruppo possono essere oggetto di trattamento specifico.

d) Garante “del concordato”. È il terzo che, per rendere la proposta credibile, garantisce l’adempimento della percentuale concordataria (spesso l’assuntore stesso o un suo fideiussore). Queste garanzie esistono a favore dei creditori concordatari, ma l’art. 248, comma 1, CCII esclude che si estendano ai creditori che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. La Cassazione (Sez. V, n. 2400 del 3/3/2000, sull’art. 135 l.fall.) ne ha ricavato che l’assuntore, a differenza dei terzi garanti, deve comunque pagare la percentuale anche ai creditori concorsuali non insinuati, perché la legge esclude dall’estensione solo le garanzie dei terzi.

La base giuridica. Art. 248 CCII (testo vigente, invariato dal 15 luglio 2022); art. 117, comma 2, CCII per il concordato preventivo; art. 135 l.fall. per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022; Cass. SU 3022/2015; Cass. Sez. V 2400/2000.

Se qualcosa va storto. Il caso difficile è il socio che ha prestato sia l’ipoteca sia una fideiussione, oppure il socio receduto prima dell’apertura della procedura. Nel primo caso le due garanzie vanno lette separatamente; nel secondo la posizione del socio cessato va ricostruita con l’atto di recesso e la sua pubblicità. Se il garante è una persona vicina al debitore che sostiene di essere stata “costretta” a firmare, la questione si sposta sulla validità dell’atto di garanzia: tienine conto prima di avviare l’esecuzione.

Check di completamento.
– Hai collocato il garante in una delle quattro caselle e ne conservi la prova (visura camerale, atto costitutivo, statuto, atto di garanzia).
– Sai se la tua posizione rientra nella regola del comma 1 (garanzie “nel concordato”) o del comma 2 (azione per l’intero) dell’art. 248.
– Hai verificato se la proposta contiene clausole sui garanti o sui soci.

Le garanzie infragruppo: un’attenzione in più

Nei gruppi di imprese è frequente che la capogruppo o una consorella garantisca con un proprio immobile i debiti della società poi finita in liquidazione giudiziale. Dal punto di vista dell’art. 248 CCII la garante è un terzo come un altro. Ma nella pratica ci sono tre aspetti da controllare. Il primo è l’interesse sociale della garante: una garanzia prestata senza un vantaggio compensativo per la società garante può essere contestata dai suoi soci o, se anch’essa entra in crisi, dai suoi organi concorsuali. Il secondo è la sequenza delle procedure: se le società del gruppo entrano in crisi in tempi diversi, la tua garanzia sul bene della consorella dovrà essere fatta valere nella sua procedura con le regole del riparto (Mossa 8). Il terzo è la posizione dei crediti infragruppo: la garante che paga diventa creditrice in regresso della società in liquidazione e quel credito, nel concordato, può ricevere un trattamento specifico. Prima di contare sulla garanzia della consorella, verifica il suo stato patrimoniale e se il bene vincolato è già gravato da iscrizioni di altri creditori del gruppo.

Mossa 3 — Presenta (o verifica) la domanda di ammissione al passivo

Obiettivo della mossa: entrare nel concorso con la qualificazione corretta del credito, perché solo così riceverai la percentuale concordataria e potrai beneficiare delle garanzie offerte nel concordato.

Quando va fatta. Nei termini fissati dalla sentenza di apertura per le domande tempestive. Se li hai mancati, l’art. 208 CCII ti consente la domanda tardiva fino a sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (prorogabili fino a dodici mesi nelle procedure di particolare complessità) e la domanda ultratardiva solo se il ritardo dipende da causa a te non imputabile, entro sessanta giorni dalla cessazione della causa e finché non sono esaurite le ripartizioni.

Come si esegue.
1. Deposita la domanda via PEC al curatore, indicando il credito verso il debitore in liquidazione per capitale, interessi e spese.
2. Qualifica correttamente il credito: se la sola garanzia è un’ipoteca sul bene del terzo, il tuo credito verso il debitore in liquidazione è chirografario. Lo ha chiarito la Cassazione (Sez. I, n. 13447 del 20/6/2011): l’ipoteca su un bene del terzo, che non è acquisito all’attivo della procedura, non attribuisce natura privilegiata al credito nel concorso.
3. Dichiara comunque l’esistenza della garanzia del terzo: non per ottenere un privilegio che non hai, ma per trasparenza e per evitare contestazioni sulla successiva imputazione dei pagamenti.
4. Se sei il terzo garante e hai già pagato in tutto o in parte il creditore prima dell’apertura, valuta la tua domanda di ammissione per il regresso o in surrogazione, coordinandola con quella del creditore per evitare duplicazioni.

La base giuridica. Art. 248, comma 1, CCII: il concordato è obbligatorio anche per chi non ha presentato domanda, ma chi non si insinua non beneficia delle garanzie date nel concordato da terzi. Artt. 206-208 CCII per impugnazioni e domande tardive.

Se qualcosa va storto. Se non ti sei insinuato, non è tutto perduto. La Cassazione (n. 13447/2011) ha affermato che la mancata insinuazione non fa perdere il diritto sostanziale né il titolo esecutivo e non impedisce di agire esecutivamente contro il terzo datore di ipoteca; il concordato non opera come novazione del credito ma ne determina la riduzione alla percentuale offerta. Attenzione però: in quella vicenda l’esecuzione contro la terza datrice è rimasta limitata alla percentuale concordataria (35%), anche perché il ricorso incidentale della banca, che contestava quel limite, è stato dichiarato inammissibile. Non insinuarti, quindi, ti espone sia alla perdita delle garanzie date “nel concordato”, sia a una lettura restrittiva sull’escussione del terzo. Se il curatore esclude o riduce il tuo credito, hai trenta giorni dalla comunicazione dell’art. 205 CCII per l’opposizione allo stato passivo (art. 207, comma 1).

Check di completamento.
– La domanda è depositata, con il credito qualificato correttamente come chirografario (salvo diverse cause di prelazione su beni del debitore).
– Hai ricevuto il progetto di stato passivo e verificato il trattamento del tuo credito.
– Se escluso, hai già calendarizzato il termine di trenta giorni per l’opposizione.

Mossa 4 — Leggi la proposta di concordato e decidi il tuo voto

Obiettivo della mossa: capire come la proposta tratta il tuo credito e se contiene clausole che incidono, anche indirettamente, sulla garanzia del terzo, per esprimere il dissenso quando serve.

Quando va fatta. Appena il curatore comunica la proposta, entro il termine fissato dal giudice delegato. Nel concordato nella liquidazione giudiziale il silenzio vale assenso: per l’art. 244 CCII chi non fa pervenire il proprio dissenso entro il termine si ritiene consenziente. Non lasciar scadere quel termine pensando che la tua garanzia sul bene del terzo ti metta comunque al riparo.

Come si esegue.
1. Individua la percentuale offerta ai chirografari, i tempi di pagamento e chi paga (debitore, terzo assuntore, società veicolo).
2. Controlla se la proposta prevede classi e in quale classe sei collocato: un creditore che ha un’ipoteca su un bene del terzo è comunque un chirografario verso la procedura, ma ha interessi economici diversi da chi non ha alcuna garanzia esterna. Valuta se la sua collocazione rispetta l’omogeneità degli interessi.
3. Cerca le clausole sui garanti: liberazione dei fideiussori, rinuncia dei creditori ad agire contro i terzi, obbligo di cancellare le ipoteche “a seguito dell’esecuzione del concordato”. Il concordato vincola i creditori nei rapporti con il debitore, ma la conservazione dell’azione per l’intero contro garanti e coobbligati è prevista dalla legge (art. 248, comma 2, CCII): una rinuncia alle garanzie dei terzi richiede, nella lettura più sicura, il tuo consenso espresso e non può essere imposta dalla maggioranza. Se la proposta la contiene, esprimi il dissenso e conserva la prova.
4. Verifica le garanzie offerte nel concordato: chi le presta, su quali beni, con quale efficacia. Ricorda che valgono solo per i creditori che hanno presentato domanda di ammissione.
5. Simula il tuo recupero complessivo: percentuale concordataria più ricavato dell’escussione del bene del terzo. È questo il numero che conta per decidere se il concordato ti conviene.

La base giuridica. Art. 244 CCII (approvazione a maggioranza dei crediti ammessi al voto, maggioranza nel maggior numero di classi se sono previste, silenzio come assenso, variazioni successive al termine irrilevanti per il calcolo); art. 248 CCII. La Cassazione (Sez. VI-5, ord. n. 21181 del 2/10/2020) ha ribadito che le norme concorsuali sulla conservazione dei diritti verso coobbligati e fideiussori (artt. 135 e 184 l.fall.) derogano alle regole civilistiche degli artt. 1239 e 1301 c.c.: dopo l’omologa i coobbligati e i garanti restano tenuti per l’intero e non beneficiano della falcidia concordataria.

Se qualcosa va storto. Se il termine per il dissenso è già scaduto, il tuo voto si considera favorevole. Ciò non significa che tu abbia rinunciato alla garanzia del terzo: il consenso alla proposta non equivale a una liberazione del garante, a meno che la proposta non contenga una clausola espressa in tal senso e tu vi abbia aderito. In quel caso valuta subito l’opposizione all’omologazione (Mossa 5).

Come scrivere il dissenso, in concreto

Il dissenso è un atto breve, ma deve essere inequivoco. Indica il numero della procedura, il tuo credito come risultante dallo stato passivo, la proposta a cui ti riferisci e la volontà di esprimere voto contrario. Se il motivo del dissenso è una clausola sui garanti, scrivilo: “si esprime dissenso anche in quanto la proposta prevede la liberazione dei terzi garanti, alla quale non si presta consenso”. Inviarlo via PEC entro il termine fissato dal giudice delegato e conservare le ricevute di accettazione e consegna è il minimo. Ricorda che per l’art. 244 CCII le variazioni del numero dei creditori o dell’importo dei crediti successive alla scadenza del termine non incidono sul calcolo della maggioranza: il momento che conta è quello del termine.

Classi e omogeneità degli interessi

Se la proposta suddivide i creditori in classi, chiediti se il creditore garantito da un terzo stia correttamente insieme ai chirografari “puri”. La sua posizione giuridica verso il debitore è identica (credito chirografario), ma il suo interesse economico è diverso: per lui la percentuale concordataria è solo una parte del recupero, perché il resto arriverà dal bene del terzo. Una proposta che, ad esempio, offre a questa classe una percentuale inferiore giustificandola con la presenza della garanzia esterna non è di per sé illegittima, ma va verificata con attenzione: la garanzia del terzo non è un’utilità che il debitore mette a disposizione dei creditori, e non dovrebbe diventare una ragione per ridurre ciò che la procedura deve a chi la possiede. Se ritieni il classamento scorretto, il dissenso prima e l’opposizione all’omologazione poi sono gli strumenti per farlo valere.

Check di completamento.
– Hai letto la proposta per intero, incluse le clausole sulle garanzie.
– Hai calcolato il tuo recupero complessivo (concordato + bene del terzo).
– Hai espresso il dissenso via PEC entro il termine, se la proposta incide sulle garanzie o non ti conviene.

Mossa 5 — Presidia la fase di omologazione

Obiettivo della mossa: impedire che il decreto di omologazione cristallizzi una proposta che pregiudica illegittimamente la tua garanzia, o al contrario (se sei il terzo) far emergere ciò che limita la tua esposizione.

Quando va fatta. Dopo la comunicazione dell’approvazione. Per l’art. 245 CCII il giudice delegato comunica l’esito al proponente, che chiede l’omologazione entro dieci giorni; il termine per le opposizioni e per il parere del comitato dei creditori è fissato in misura non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni. Il decreto di omologazione è poi reclamabile ai sensi dell’art. 247 CCII.

Come si esegue.
1. Calendarizza il termine per l’opposizione appena ricevi la comunicazione: è breve e non conosce pause estive.
2. Se sei creditore, fondi l’opposizione su motivi concreti: clausola che impone la liberazione dei garanti senza il tuo consenso; classamento non omogeneo; garanzie del concordato inidonee; irregolarità del voto.
3. Se sei il terzo garante, non sei creditore concorsuale (salvo il tuo eventuale credito di regresso già maturato), ma puoi avere interesse a che la proposta venga eseguita bene: la percentuale pagata riduce il residuo che il creditore potrà chiederti. Verifica la serietà delle garanzie offerte nel concordato e la solvibilità dell’assuntore.
4. Deposita memoria con documenti e, se serve, chiedi al tribunale di accertare il contenuto delle clausole che toccano i terzi.

La base giuridica. Art. 245 CCII: il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito della votazione e le opposizioni e omologa con decreto motivato; il comma 5 consente di superare il dissenso di una classe o il voto contrario determinante dell’amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali quando il loro credito risulta soddisfatto in misura non inferiore alla prosecuzione della liquidazione. Art. 247 CCII per il reclamo.

Se qualcosa va storto. Se l’omologazione arriva senza che tu abbia potuto opporti, valuta il reclamo nei termini. Se la clausola sui garanti è ambigua, ricorda che l’interpretazione andrà fatta alla luce dell’art. 248, comma 2, CCII: una clausola che non prevede espressamente la liberazione dei terzi non va letta come rinuncia alla garanzia.

Check di completamento.
– Conosci la data di deposito del ricorso per l’omologazione e il termine per le opposizioni.
– Hai deciso, motivandolo, se opporti o no.
– Hai conservato copia del decreto di omologazione e della proposta definitiva: serviranno nella Mossa 6 o 7.

Mossa 6 — Dopo l’omologa: escuti la garanzia del terzo per il residuo

Obiettivo della mossa: recuperare dal bene del terzo la parte di credito che il concordato non ti paga, senza esporti a un’opposizione fondata del garante.

Quando va fatta. Dopo il decreto di omologazione e, in pratica, in coordinamento con i pagamenti concordatari. Non c’è un obbligo di attendere l’integrale esecuzione del concordato prima di rivolgerti al terzo, ma devi sapere quanto riceverai dalla procedura per non chiedere al garante più di quanto ti spetta. La garanzia, ricordalo, copre il credito originario nei limiti dell’importo iscritto e del valore del bene: non puoi ottenere complessivamente più del tuo credito.

Come si esegue.
1. Calcola il residuo: credito ammesso (capitale, interessi fino all’apertura e quelli che l’ipoteca copre secondo le regole civilistiche), meno la percentuale concordataria già incassata o certa nel suo pagamento.
2. Intima al terzo il pagamento del residuo con una diffida motivata, allegando il decreto di omologazione, la proposta e il prospetto dei pagamenti ricevuti. Spesso il terzo, consapevole del rischio di perdere il bene, preferisce un accordo (pagamento a saldo, vendita concordata del bene, accollo del residuo).
3. In mancanza, procedi con l’espropriazione contro il terzo proprietario, sulla base del titolo esecutivo (tipicamente il mutuo notarile). Il codice di procedura civile disciplina un procedimento specifico per l’espropriazione dei beni gravati da ipoteca o pegno a garanzia di debiti altrui: il precetto va notificato anche al terzo e il pignoramento colpisce il bene vincolato, non l’intero patrimonio del terzo.
4. Imputa correttamente le somme: i pagamenti concordatari riducono il debito garantito e, quindi, il limite dell’esposizione del terzo. Un prospetto chiaro previene la contestazione più frequente, quella sull’importo.

La base giuridica. Art. 248, comma 2, CCII; Cass. SU n. 3022/2015, per cui la regola della conservazione dei diritti verso i garanti è astrattamente applicabile ai terzi datori di ipoteca perché la sua ratio copre i rapporti di carattere reale; Cass. n. 21181/2020 sulla deroga agli artt. 1239 e 1301 c.c. Sul piano civilistico, l’ipoteca si estingue con l’estinzione dell’obbligazione garantita (art. 2878, n. 3, c.c.): è proprio questa regola che l’art. 248, comma 2, CCII neutralizza, perché il concordato non estingue l’obbligazione nei rapporti con i garanti, ma solo la riduce nei rapporti con il debitore concordatario.

Il punto controverso, detto chiaramente. Non tutta la giurisprudenza di legittimità va nella stessa direzione. La Cassazione n. 13447/2011, in una vicenda di concordato fallimentare con creditore non insinuato, ha confermato una decisione che limitava l’esecuzione contro la terza datrice di ipoteca alla percentuale concordataria del 35%, affermando che il terzo non può essere tenuto oltre quanto avrebbe ottenuto il creditore dal debitore. Quella conclusione, però, è rimasta ferma soprattutto perché il ricorso incidentale della banca, che contestava il limite, è stato dichiarato inammissibile; e la stessa sentenza ribadisce che il concordato non produce novazione del credito. Le Sezioni Unite del 2015, intervenute dopo l’ordinanza interlocutoria n. 3163 del 12/2/2014 che aveva segnalato il contrasto sulla posizione del socio datore d’ipoteca, hanno invece valorizzato la ratio “reale” della conservazione dei diritti verso i garanti. Il risultato è che oggi la tesi della sopravvivenza piena della garanzia del terzo è la più solida, ma non è una certezza assoluta: chi è creditore deve costruire il fascicolo in modo da superare l’obiezione della percentuale; chi è terzo garante ha argomenti da spendere, soprattutto se il creditore non si è insinuato.

Se qualcosa va storto. Il terzo propone opposizione all’esecuzione sostenendo che il concordato lo ha liberato. Rispondi su tre piani: (i) qualificazione del garante come terzo (o come socio, con le conseguenze viste nella Mossa 2); (ii) testo dell’art. 248, comma 2, CCII e Sezioni Unite del 2015; (iii) assenza, nella proposta omologata, di qualsiasi clausola di liberazione dei garanti accettata da te. Se invece il terzo contesta l’importo, la partita si gioca sul prospetto dei pagamenti concordatari e sugli interessi coperti dall’iscrizione.

Check di completamento.
– Hai un conteggio del residuo firmato e documentato.
– Il terzo ha ricevuto la diffida e, se nulla è cambiato, il precetto nella forma prevista per il terzo proprietario.
– Hai previsto le difese prevedibili del terzo e i documenti per rispondere.

Interessi, limite dell’iscrizione e imputazione dei pagamenti

Il conteggio del residuo è il punto in cui più spesso il creditore perde credibilità davanti al giudice dell’esecuzione. Tre regole pratiche. Prima: gli interessi sul credito chirografario, nel concorso, si fermano all’apertura della procedura; ma la garanzia sul bene del terzo segue le regole civilistiche dell’ipoteca, che coprono gli interessi nei limiti previsti dal codice e dall’iscrizione. Tieni separati i due conteggi. Seconda: l’importo iscritto è il tetto massimo che puoi ottenere dal bene del terzo, anche se il tuo credito residuo è superiore. Terza: i pagamenti concordatari vanno imputati al debito garantito man mano che li ricevi, e il prospetto deve mostrare data, importo e causale di ciascuno. Un terzo garante che dimostra un errore di imputazione anche modesto ottiene spesso la sospensione dell’esecuzione: evitalo con un conteggio redatto da chi conosce le regole contabili e quelle concorsuali.

Quando conviene escutere subito e quando aspettare

Escutere subito dopo l’omologa ha un vantaggio evidente: il bene del terzo non perde valore e il terzo non ha il tempo di disporne o di gravarlo ulteriormente. Ma ha due rischi: se l’esecuzione del concordato si inceppa e la percentuale non viene pagata, il residuo che hai chiesto al terzo era sottostimato e dovrai integrare la pretesa; se invece il concordato paga più del previsto, avrai chiesto troppo. Una soluzione equilibrata è intimare subito al terzo il pagamento del residuo calcolato sulla percentuale promessa, riservandoti l’adeguamento al momento dei pagamenti effettivi, e trascrivere il pignoramento in tempi rapidi se il terzo non collabora. Se l’assuntore ha prestato garanzie per l’esecuzione del concordato e tu sei insinuato, verifica anche il loro stato: sono la tua tutela per la parte di credito che deve arrivare dalla procedura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, segue queste escussioni partendo dalla proposta di concordato, non dal precetto: è lì che si decide se la garanzia del terzo regge.

Mossa 7 — Se sei il terzo garante: difendi il tuo bene e il tuo regresso

Obiettivo della mossa: limitare la tua esposizione a quanto la legge effettivamente consente al creditore e preservare il diritto di recuperare dal debitore ciò che paghi.

Quando va fatta. Prima ancora che arrivi il precetto, appena sai che è stata depositata una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale del debitore garantito. Dopo il precetto, i termini per le opposizioni esecutive corrono rapidi e vanno rispettati con precisione.

Come si esegue.
1. Ricostruisci la tua posizione con la stessa cura del creditore: atto di garanzia, eventuale fideiussione aggiuntiva, valore del bene, grado dell’ipoteca, eventuali iscrizioni successive.
2. Verifica se sei davvero “terzo”. Se sei socio illimitatamente responsabile, le Sezioni Unite (n. 3022/2015) ti considerano obbligato in proprio: il creditore ha diritto al pagamento integrale nei limiti del valore del bene ipotecato. Ma la stessa decisione afferma che, quando il concordato della società viene adempiuto, l’effetto esdebitatorio si realizza anche verso il socio datore d’ipoteca: è un argomento da valutare con attenzione, perché la sua portata dipende dal tipo di procedura e dalle clausole della proposta.
3. Se sei terzo estraneo, verifica se il creditore si è insinuato al passivo. Se non l’ha fatto, il precedente della Cassazione n. 13447/2011 ti consente di sostenere che l’esecuzione contro di te va contenuta nei limiti della percentuale concordataria; se si è insinuato, l’argomento è più debole.
4. Controlla l’importo richiesto: deve tenere conto di tutti i pagamenti concordatari ricevuti dal creditore e non può superare l’importo per cui l’ipoteca è iscritta.
5. Valuta l’opposizione all’esecuzione per far valere gli effetti del concordato. Le Sezioni Unite (n. 7562 del 26/7/1990), in tema di concordato fallimentare, hanno affermato che gli effetti del concordato possono essere fatti valere in sede esecutiva, anche con l’opposizione all’esecuzione, quando il creditore agisce per l’intero in base a un titolo che non ne ha tenuto conto: il principio è utile, per analogia, anche al terzo che contesta la misura della pretesa.
6. Se paghi, pretendi la quietanza e il consenso alla cancellazione dell’ipoteca e conserva la prova del pagamento: ti servirà per il regresso e per la surrogazione.

La base giuridica. Art. 248 CCII; Cass. n. 13447/2011, che riconosce al terzo che paga la possibilità di surrogarsi nelle ragioni del creditore (art. 1203 c.c.) entro i limiti in cui quest’ultimo poteva farle valere, e osserva che il regresso verso il debitore tornato in bonis dopo la chiusura della procedura non è precluso dalla mancata insinuazione; Cass. SU n. 7562/1990.

Quando conviene pagare e quando no. Se il valore del tuo bene è superiore al residuo richiesto e il creditore ha seguito correttamente le mosse (insinuazione, nessuna clausola di liberazione), opporsi senza argomenti solidi significa solo aggiungere costi di giustizia e interessi a una somma che probabilmente pagherai comunque. In questo caso la strada più razionale è trattare: un pagamento a saldo, anche dilazionato e accompagnato dalla cancellazione dell’ipoteca, evita la vendita forzata, che quasi sempre realizza meno del valore di mercato. Se invece il creditore non si è insinuato, se il conteggio è sbagliato, o se sei un socio che può valorizzare gli effetti del concordato adempiuto, l’opposizione è uno strumento serio. Prima di decidere, confronta tre numeri: il residuo richiesto, il presumibile ricavato della vendita forzata del tuo bene, il costo e la durata di un’opposizione.

Le garanzie personali accanto a quella reale. Se oltre all’ipoteca hai firmato una fideiussione, ricorda che la tua esposizione non è più limitata al valore del bene: la fideiussione rientra testualmente nell’art. 248, comma 2, CCII e il creditore può agire su tutto il tuo patrimonio per il residuo. In questo caso le difese basate sulla natura solo reale della garanzia perdono buona parte della loro forza e la verifica si sposta sulla validità della fideiussione e sui suoi limiti.

Il regresso verso il debitore: cosa aspettarti. Il tuo diritto di rivalerti sul debitore nasce da una garanzia prestata prima della procedura. In concreto, se il creditore si è insinuato e ha ricevuto la percentuale, il tuo regresso per ciò che paghi oltre la percentuale incontra il limite dell’efficacia del concordato nei confronti dei creditori anteriori: non sperare di recuperare dal debitore tornato in bonis il cento per cento di ciò che versi. La sentenza del 2011 ha legato la questione alla chiusura della procedura e alla surrogazione nelle ragioni del creditore entro i limiti concordatari. Prima di pagare, quindi, valuta se ti conviene di più trattare con il creditore un saldo e stralcio sul residuo.

Se qualcosa va storto. Se l’esecuzione è già avanzata e il bene è a rischio di vendita, valuta con urgenza la sospensione dell’esecuzione in sede di opposizione e, in parallelo, una proposta transattiva documentata. Se sei una persona fisica e il debito garantito supera le tue possibilità, il discorso si sposta sugli strumenti del sovraindebitamento (Mossa 8).

Check di completamento.
– Sai se sei terzo o socio, e se il creditore si è insinuato.
– Hai verificato l’importo richiesto rispetto ai pagamenti concordatari e all’iscrizione.
– Hai deciso tra opposizione, pagamento con surrogazione o trattativa, con i documenti pronti.

Mossa 8 — Se il terzo garante è a sua volta in crisi

Obiettivo della mossa: non perdere la garanzia reale per errori di procedura quando anche il terzo datore finisce in una procedura concorsuale o di sovraindebitamento.

Quando va fatta. Appena hai notizia della crisi del terzo: apertura di una liquidazione giudiziale a suo carico (se è un’impresa), di una liquidazione controllata o di un concordato minore (se è una persona fisica o un’impresa minore).

Come si esegue.
1. Terzo datore in liquidazione giudiziale. Le Sezioni Unite (n. 8557 del 27/3/2023) hanno chiarito, sulla legge fallimentare, che il creditore titolare di ipoteca o pegno su beni del fallito costituiti a garanzia di debiti altrui non è creditore del fallito e quindi non si insinua al passivo: partecipa al riparto delle somme ricavate dalla vendita del bene vincolato e può proporre reclamo contro il piano di riparto, con un accertamento che ha efficacia solo all’interno della procedura. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 29503/2024) ha applicato lo stesso principio, confermando il rigetto della domanda di ammissione al passivo di un creditore garantito da ipoteca su beni di una società fallita, terza datrice. Nel Codice della crisi la questione è regolata dall’art. 201, che, secondo la lettura riportata dai primi commentatori, richiede di presentare, insieme alle domande di ammissione, la domanda di partecipazione al riparto per i beni ipotecati a garanzia di debiti altrui: verifica il testo e l’avviso del curatore e deposita la domanda nei termini.
2. Terzo persona fisica sovraindebitata. Il familiare che ha garantito l’impresa con la propria casa può accedere alla liquidazione controllata o, se ha un’attività, al concordato minore. In questi strumenti il creditore ipotecario ha una prelazione sul bene che va rispettata: nel concordato minore i crediti privilegiati possono essere pagati non integralmente solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione del bene su cui grava la prelazione, al valore di mercato, con attestazione dell’OCC (art. 75, comma 2, CCII).
3. Coordina le due procedure: il residuo che chiedi nella procedura del terzo deve tenere conto della percentuale ricevuta nel concordato del debitore principale, e viceversa.

La base giuridica. Cass. SU n. 8557/2023; Cass. ord. n. 29503/2024; artt. 201 e 75 CCII.

Se qualcosa va storto. Se hai trattato il terzo fallito come un debitore e ti sei insinuato al passivo, la domanda verrà respinta (è esattamente il caso deciso nel 2024): rimedia presentando la domanda di partecipazione al riparto e, se il piano di riparto non ti considera, proponi reclamo nei termini.

Check di completamento.
– Hai identificato la procedura del terzo e lo strumento corretto (riparto, non ammissione al passivo).
– Hai coordinato importi e tempi tra le due procedure.
– Hai un unico prospetto del credito aggiornato con tutti gli incassi.

Il garante persona fisica e il rischio per la casa

Quando il terzo datore è un familiare e il bene vincolato è la sua abitazione, la partita ha un peso diverso. Se il residuo richiesto supera le sue possibilità e il terzo ha anche altri debiti, la liquidazione controllata del suo patrimonio può diventare inevitabile; ma è proprio in quella sede che vanno rispettate le prelazioni dei creditori ipotecari sul bene. Se invece il terzo ha un reddito e vuole conservare la casa, la strada da esplorare è la trattativa con il creditore ipotecario, eventualmente sostenuta da un piano di pagamento sostenibile. In nessuno di questi casi il terzo è liberato dal solo fatto che il debitore principale ha chiuso il concordato: per questo la valutazione va fatta presto, prima che la vendita forzata riduca il valore del bene e lasci un debito residuo da gestire.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia per mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività delle mosse. Non sono casi reali.

Simulazione 1 — Il creditore che si insinua e attende l’omologa.
Ipotesi: banca creditrice di 187.640 euro per un mutuo alla Alfa s.r.l., garantito da ipoteca di primo grado sulla casa del padre dell’amministratore, valore stimato 142.300 euro, iscrizione per 260.000 euro. Alfa entra in liquidazione giudiziale; la banca presenta domanda tempestiva come credito chirografario (Mossa 3). Un assuntore propone un concordato al 22% per i chirografari, pagabile entro 6 mesi dall’omologa. La banca non esprime dissenso (Mossa 4: la proposta non contiene clausole sui garanti). Dopo l’omologa incassa 41.281 euro (22% di 187.640). Residuo: 146.359 euro. La banca intima al padre il pagamento; in mancanza procede sul bene (Mossa 6). Il ricavato realistico, al netto dei costi di procedura, è inferiore al valore di stima: ipotizziamo 128.900 euro. Recupero complessivo: 170.181 euro su 187.640 (circa il 90,7%). Senza la garanzia del terzo, il recupero sarebbe stato del 22%.

Simulazione 2 — Il creditore che non si insinua.
Stessi dati, ma la banca non presenta domanda di ammissione. Il concordato è comunque obbligatorio per lei (art. 248, comma 1, CCII); la fideiussione bancaria che l’assuntore ha fornito per garantire la percentuale non le si estende. La banca avvia direttamente l’esecuzione contro il padre per 187.640 euro. Il padre si oppone invocando il precedente del 2011: la banca, non insinuata, non può pretendere da lui più della percentuale concordataria (41.281 euro). Anche se la banca ha buoni argomenti fondati sull’art. 248, comma 2, e sulle Sezioni Unite del 2015, il giudizio diventa incerto e lungo, e nel frattempo la percentuale concordataria va recuperata dall’assuntore senza la garanzia offerta nel concordato. Chi salta la Mossa 3 trasforma un recupero quasi certo in una causa.

Simulazione 3 — Il terzo garante che si muove prima.
Ipotesi: la madre del titolare di una ditta individuale ha concesso pegno su un deposito titoli di 63.750 euro a garanzia di un fido di 58.420 euro. Il figlio, imprenditore commerciale non minore, è in liquidazione giudiziale; un concordato offre il 18%. La madre, informata della proposta, verifica che la banca si è insinuata (Mossa 7). Calcola: 18% di 58.420 = 10.516 euro dal concordato; residuo 47.904 euro, che la banca può soddisfare sul pegno. Invece di subire la vendita dei titoli in un momento di mercato sfavorevole, la madre tratta con la banca un pagamento di 44.800 euro entro 60 giorni dall’omologa, con liberazione del pegno e rinuncia al residuo. Poi valuta il regresso verso il figlio, consapevole che il concordato ne limita la portata.

Simulazione 4 — Il socio di s.n.c. che crede di essere liberato.
Ipotesi: socio di Beta s.n.c. con ipoteca sulla propria villetta (valore 214.600 euro) a garanzia di un debito sociale di 176.330 euro. Beta va in liquidazione giudiziale, concordato al 30%. Il socio ritiene che il concordato, efficace anche verso di lui, liberi la villetta. Ma, secondo le Sezioni Unite n. 3022/2015, la sua ipoteca garantisce un’obbligazione propria e il creditore ha diritto al pagamento integrale nei limiti del valore del bene: il credito va trattato come ipotecario fino a capienza. Se il socio non ha letto la proposta (Mossa 4) e non ha verificato come il piano tratta il creditore ipotecario sui suoi beni, si trova con la villetta esposta per l’intero importo. Se invece l’ha fatto in tempo, può aver negoziato nel piano la soddisfazione di quel creditore con risorse dedicate, liberando il bene.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Il principio di fondo è uno: il concordato nella liquidazione giudiziale riduce il debito verso il debitore, ma non il valore della garanzia reale data da un terzo; chi lo dimentica, da creditore perde la garanzia per errori di procedura, da garante perde il bene per non aver letto la proposta.

Per il creditore la sequenza è: documenti, qualificazione del garante, insinuazione al passivo come chirografario, lettura della proposta e dissenso se tocca i garanti, presidio dell’omologa, escussione del residuo sul bene del terzo. Per il terzo garante: ricostruzione della propria esposizione, verifica della propria qualità (terzo o socio), controllo dell’insinuazione del creditore, verifica dell’importo, opposizione o trattativa, tutela del regresso.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Ricostruisci la garanzia Prova di garanzia, debito, grado, valore Subito dopo l’apertura Ipoteca perenta, titolarità contestata
2. Qualifica il garante Terzo, socio, gruppo, garante del concordato Prima del termine per il dissenso Strategia sbagliata su voto ed escussione
3. Domanda di ammissione Percentuale e garanzie “nel concordato” Termine della sentenza; tardiva entro 6 mesi dall’esecutività (fino a 12) Perdita delle garanzie del concordato, contestazioni del terzo
4. Voto Evitare clausole che liberano i garanti Termine del giudice delegato (silenzio = assenso) Consenso presunto a una proposta sfavorevole
5. Omologazione Opporsi o vigilare sul decreto 15-30 giorni fissati; poi reclamo ex art. 247 Decreto definitivo senza contraddittorio
6. Escussione del terzo Recupero del residuo Dopo l’omologa, coordinata coi pagamenti Opposizione del terzo, importi contestati
7. Difesa del terzo Limitare l’esposizione, tutelare il regresso Prima del precetto; poi termini esecutivi Vendita del bene, pagamento non dovuto
8. Crisi del terzo Riparto, non ammissione al passivo Con le domande di ammissione nella procedura del terzo Domanda respinta, esclusione dal riparto

Gli scenari di deviazione

Deviazione 1 — L’assuntore accelera e chiede la cancellazione delle ipoteche.
Succede che l’assuntore, dopo l’omologa, pretenda la cancellazione di tutte le ipoteche “connesse” ai debiti concorsuali, comprese quelle sui beni dei terzi, sostenendo che il concordato ha estinto i crediti. Il piano B è semplice da descrivere e meno semplice da eseguire: rifiuti il consenso alla cancellazione delle ipoteche sui beni dei terzi, spiegando per iscritto che l’art. 248, comma 2, CCII conserva la tua azione per l’intero e che la proposta non prevede alcuna liberazione dei garanti; ti rendi disponibile alla cancellazione delle sole iscrizioni sui beni acquisiti alla procedura e trasferiti all’assuntore, secondo quanto previsto dal decreto. Se l’assuntore agisce in giudizio, la difesa poggia su testo normativo e Sezioni Unite. Attenzione: se la proposta conteneva davvero una clausola di liberazione e tu non hai espresso dissenso, la tua posizione si indebolisce molto; per questo la Mossa 4 è decisiva.

Deviazione 2 — Il termine per la domanda di ammissione è scaduto.
Se hai mancato il termine per la domanda tempestiva, hai ancora la tardiva (fino a sei mesi dal decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabili fino a dodici nelle procedure complesse) e, in casi eccezionali, l’ultratardiva per causa non imputabile, entro sessanta giorni dalla cessazione della causa. Se anche questi spazi sono chiusi, il concordato ti vincola comunque e le garanzie date nel concordato non ti spettano. Il piano B è concentrarti sul terzo: prepara l’escussione mettendo in conto l’obiezione fondata sul precedente del 2011 e costruisci la tua risposta sull’art. 248, comma 2, e sulle Sezioni Unite del 2015; in parallelo valuta una trattativa con il terzo, che ha a sua volta interesse a chiudere senza un giudizio dall’esito non scontato.

Deviazione 3 — L’atto di garanzia è irreperibile o la garanzia è contestata.
Capita con crediti ceduti più volte o con garanzie risalenti. Se non trovi l’atto, richiedi copia al notaio rogante o all’archivio notarile; la visura ipotecaria ti dà comunque gli estremi dell’iscrizione. Se il terzo contesta la validità della garanzia (vizi del consenso, difetto di poteri per una società garante, conflitto di interessi dell’amministratore che ha firmato per la società del gruppo), il piano B è separare i fronti: incassi la percentuale concordataria, che non dipende dalla garanzia, e affronti la contestazione sulla garanzia nella sede propria, senza sospendere le altre mosse.

Le domande di chi sta eseguendo

Posso escutere il bene del terzo prima che il concordato sia omologato?
In linea di principio la garanzia del terzo non è toccata dal divieto di azioni esecutive sui beni della procedura, perché il bene non appartiene al debitore in liquidazione: la Cassazione n. 13447/2011 ha escluso che il divieto di azioni esecutive individuali impedisca di agire contro il terzo datore. Ma se agisci prima di sapere quanto ti darà il concordato, rischi di chiedere al terzo più del dovuto o di dover restituire. Valuta tempi e importi caso per caso.

Se voto a favore del concordato, rinuncio alla garanzia del terzo?
No, se la proposta non contiene una clausola espressa di liberazione dei garanti. Il voto favorevole (o il silenzio, che per l’art. 244 CCII equivale a consenso) riguarda il trattamento del tuo credito verso il debitore. La conservazione dell’azione contro i garanti deriva dalla legge.

Il terzo che paga può chiedere al debitore tutto ciò che ha versato?
Non aspettarti questo risultato. Il terzo che paga si surroga nelle ragioni del creditore entro i limiti in cui il creditore poteva farle valere verso il debitore (Cass. n. 13447/2011), e quelle ragioni sono ridotte dal concordato. Il regresso esiste, ma la sua utilità concreta dipende dalle condizioni del debitore dopo la chiusura della procedura.

Le garanzie che un terzo offre “per” il concordato valgono anche per me, che non mi sono insinuato?
No: l’art. 248, comma 1, CCII lo esclude espressamente. Il concordato ti vincola, ma le garanzie offerte nel concordato da terzi non ti si estendono.

Il mio credito garantito dall’ipoteca del terzo è privilegiato nella procedura?
No. L’ipoteca grava su un bene che non entra nell’attivo della procedura, quindi nel concorso il tuo credito è chirografario (Cass. n. 13447/2011), salvo che tu abbia altre cause di prelazione su beni del debitore.

Il mio fallimento è stato dichiarato nel 2021: valgono queste regole?
Per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022 si applica la legge fallimentare; l’art. 135 l.fall. ha però un contenuto sostanzialmente coincidente con l’art. 248 CCII, e la giurisprudenza qui richiamata è stata resa proprio su quelle norme.

Il concordato può prevedere che l’assuntore paghi anche i crediti verso i terzi garanti?
La proposta può strutturare la soddisfazione dei creditori nel modo che ritiene più efficace, anche con risorse di terzi. Se un creditore garantito da un terzo accetta di essere soddisfatto in misura maggiore in cambio della liberazione del garante, questa è una scelta negoziale che richiede il suo consenso specifico. Senza quel consenso, la conservazione dell’azione per l’intero contro i garanti resta quella prevista dall’art. 248, comma 2, CCII.

Se il concordato viene risolto o annullato, cosa succede alla garanzia del terzo?
Se il concordato viene meno, cade anche la riduzione del credito che esso aveva prodotto nei confronti del debitore e la liquidazione riprende il suo corso. La garanzia del terzo, che per la lettura prevalente non è stata toccata dal concordato, resta a garanzia del credito; le somme già incassate dal creditore vanno comunque imputate. Verifica caso per caso, sul decreto, la sorte delle garanzie offerte nel concordato.

Il terzo garante può partecipare al voto?
Il terzo non è creditore concorsuale per il solo fatto di aver garantito. Lo diventa se, prima dell’apertura, ha già pagato il creditore e vanta un credito di regresso; in quel caso si insinua come qualunque altro creditore e vota secondo le regole dell’art. 244 CCII, salvo le cause di esclusione dal voto previste per i soggetti in conflitto d’interessi.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono state rese, salvo diversa indicazione, sulla legge fallimentare (artt. 135 e 184 l.fall.), le cui regole sono state riprodotte negli artt. 248 e 117 CCII. Le organizzo per la mossa che ciascuna sostiene.

A sostegno delle Mosse 2, 6 e 7 (qualificazione del garante e sopravvivenza della garanzia reale)

  1. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 3022 del 16/2/2015. Principio: la regola che conserva i diritti dei creditori verso i garanti nonostante il concordato è astrattamente applicabile anche ai terzi datori di ipoteca, perché la sua ratio abbraccia i rapporti di natura reale; il socio illimitatamente responsabile che ha concesso ipoteca sui propri beni per un debito sociale non è però terzo, la sua garanzia assiste un’obbligazione propria e il creditore va soddisfatto integralmente nei limiti del valore del bene, con riconoscimento del credito come ipotecario. Rilevanza: è il fondamento della tesi secondo cui la garanzia reale del terzo sopravvive alla falcidia ed è la regola guida per il socio di società di persone.

  2. Cass., Sez. I, ord. interlocutoria n. 3163 del 12/2/2014. Principio: nel rimettere la questione al Primo Presidente, la Corte ha segnalato il contrasto tra l’orientamento che estende al socio datore d’ipoteca l’effetto esdebitatorio del concordato sociale, con estinzione dell’ipoteca insieme al debito, e quello che qualifica l’ipoteca del socio come garanzia di un debito proprio. Rilevanza: spiega perché sulla posizione dei soci la questione è stata a lungo controversa e perché va letta con attenzione la clausola della proposta sui soci.

  3. Cass., Sez. VI-5, ord. n. 21181 del 2/10/2020. Principio: le norme concorsuali che conservano i diritti contro coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso derogano agli artt. 1239 e 1301 c.c.; dopo l’omologa questi soggetti restano tenuti per l’intero e non beneficiano della riduzione concordataria. Rilevanza: rafforza la tesi del creditore nella Mossa 6 e chiarisce che il concordato non opera come una remissione civilistica estensibile ai garanti.

A sostegno delle Mosse 3, 6 e 7 (insinuazione, natura del credito, limiti e surroga)

  1. Cass., Sez. I, sent. n. 13447 del 20/6/2011. Principio: il divieto di azioni esecutive individuali non impedisce al creditore, anche non insinuato, di agire contro il terzo datore di ipoteca; il concordato non nova il credito ma lo riduce alla percentuale offerta; il terzo che paga si surroga entro i limiti in cui il creditore poteva far valere le sue ragioni; l’ipoteca su beni del terzo non rende privilegiato il credito nel concorso. Nel caso concreto l’esecuzione contro la terza datrice è rimasta limitata alla percentuale concordataria, anche per l’inammissibilità del ricorso incidentale della banca. Rilevanza: è l’argomento principale del terzo garante, specie contro il creditore non insinuato, e un monito per il creditore a non saltare la Mossa 3.

  2. Cass., Sez. V, sent. n. 2400 del 3/3/2000. Principio: l’assuntore del concordato fallimentare deve pagare la percentuale anche ai creditori concorsuali non insinuati; l’esclusione dell’estensione riguarda solo le garanzie dei terzi; le vicende dell’esecuzione del concordato riguardano l’assuntore e non riaprono il fallimento. Rilevanza: distingue la posizione dell’assuntore da quella dei terzi che garantiscono il concordato (Mossa 2, casella d).

  3. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 7562 del 26/7/1990. Principio: se, dopo l’omologa, il creditore ottiene una condanna per l’intero credito anteriore senza che sia stato dedotto il concordato, gli effetti di quest’ultimo possono essere fatti valere nella fase esecutiva, anche con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: indica lo strumento con cui il debitore, e per analogia il garante, contesta una pretesa che ignora gli effetti del concordato (Mossa 7).

A sostegno della Mossa 8 (terzo datore in procedura)

  1. Cass., Sezioni Unite, sent. n. 8557 del 27/3/2023. Principio: il creditore garantito da ipoteca o pegno su beni del fallito costituiti per debiti altrui non è creditore del fallito, non si insinua al passivo, partecipa al riparto del ricavato dei beni vincolati e può reclamare contro il piano di riparto; l’accertamento ha efficacia solo endoconcorsuale e il debitore garantito non è litisconsorte necessario. Rilevanza: detta il comportamento corretto quando il terzo datore è a sua volta in liquidazione.

  2. Cass., Sez. I, ord. n. 29503/2024. Principio: applicando le Sezioni Unite del 2023, la Corte ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al passivo di un creditore garantito da ipoteca su beni di una società fallita terza datrice, ribadendo che il creditore deve intervenire nella fase di ripartizione e che l’accertamento non è opponibile al debitore principale. Rilevanza: conferma recente che la domanda di ammissione al passivo nella procedura del terzo è la strada sbagliata.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando una garanzia reale di un terzo incrocia un concordato nella liquidazione giudiziale, gli errori più costosi si commettono nelle prime settimane. Ecco cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo il fascicolo della garanzia: atto costitutivo, visure ipotecarie, catena delle cessioni del credito, valore del bene, con un prospetto unico del credito e dell’esposizione del terzo.
  2. Qualifichiamo il garante (terzo, socio illimitatamente responsabile, società del gruppo, garante del concordato) e ne traiamo le conseguenze operative alla luce dell’art. 248 CCII e delle Sezioni Unite.
  3. Prepariamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo, tempestiva o tardiva, con la corretta qualificazione del credito, e curiamo l’eventuale opposizione allo stato passivo nei trenta giorni.
  4. Analizziamo la proposta di concordato clausola per clausola, con particolare attenzione alle previsioni su garanti, soci, cancellazione delle ipoteche e garanzie offerte nel concordato, e calcoliamo il recupero complessivo.
  5. Redigiamo e trasmettiamo il dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato, quando la proposta incide sulle garanzie o non è conveniente.
  6. Proponiamo opposizione all’omologazione e reclamo contro il decreto, se il concordato pregiudica illegittimamente la posizione del creditore o del garante.
  7. Curiamo l’escussione della garanzia sul bene del terzo, dalla diffida al precetto all’espropriazione contro il terzo proprietario, con imputazione documentata dei pagamenti concordatari.
  8. Difendiamo il terzo garante: verifichiamo importi e presupposti, proponiamo opposizione all’esecuzione quando la pretesa ignora gli effetti del concordato, tuteliamo surroga e regresso.
  9. Gestiamo i casi in cui il terzo è a sua volta in crisi: domanda di partecipazione al riparto nella liquidazione giudiziale del terzo, coordinamento con liquidazione controllata o concordato minore della persona fisica garante.
  10. Negoziamo soluzioni transattive tra creditore, terzo garante e assuntore, quando un accordo documentato evita una vendita forzata a valori di realizzo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa pesa qui più delle altre: la sorte delle garanzie dei terzi si decide nella costruzione e nella lettura della proposta concordataria, cioè nel cuore della regolazione della crisi d’impresa. E quando il garante è una persona fisica a rischio di perdere la casa, la competenza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consente di valutare subito se la sua posizione vada difesa nell’esecuzione o regolata con uno strumento di sovraindebitamento.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la domanda di ammissione e il dissenso è lo stesso difensore che, da cassazionista, sostiene le opposizioni e i ricorsi, senza cambi di linea. E lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono crediti, interessi e imputazioni dei pagamenti, gli avvocati traducono quei numeri in atti.

Chiusura

Ricapitoliamo il cuore della risposta. Dopo il concordato nella liquidazione giudiziale il credito verso il debitore si riduce alla percentuale concordataria, ma l’azione contro chi ha garantito resta per l’intero: per i fideiussori lo dice testualmente l’art. 248, comma 2, CCII; per i terzi datori di ipoteca e di pegno lo ricava la lettura delle Sezioni Unite. Il socio illimitatamente responsabile segue regole proprie, le garanzie date “nel concordato” valgono solo per chi si è insinuato, e un precedente di legittimità offre al terzo argomenti seri contro il creditore che è rimasto fuori dal concorso. Ogni mossa fatta nei termini è un diritto conservato; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude, a volte a favore della controparte.

Lo Studio Monardo affronta questa materia perché sta esattamente all’incrocio tra le sue competenze certificate: la regolazione della crisi d’impresa, propria dell’Esperto Negoziatore (D.L. 118/2021); la tutela della persona fisica garante, propria del Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso l’OCC; il contenzioso fino all’ultimo grado, proprio del cassazionista.

📩 Che tu sia il creditore che vuole escutere o il terzo che vuole salvare il proprio bene, non aspettare la scadenza del termine per il dissenso: i contatti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.

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