Si può accedere al concordato semplificato quando l’impresa, alla fine della composizione negoziata, non possiede più capannoni, macchinari, magazzino o marchi, ma soltanto crediti: fatture non incassate, somme dovute da enti pubblici, un rimborso IVA, magari una pretesa risarcitoria ancora in causa? È una domanda frequente nelle società di servizi, nelle imprese di commercio che hanno già venduto le scorte, nelle aziende che hanno ceduto o chiuso i rami produttivi e che si ritrovano con un attivo fatto di “carta”. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la legge non vieta un attivo composto solo da crediti, ma il tribunale omologa solo se quei crediti, una volta tradotti in denaro, reggono le tre verifiche dell’art. 25-sexies c. 5 CCII.
Il dubbio è legittimo perché il concordato semplificato è costruito come “concordato per cessione dei beni”, e la parola “beni” fa pensare a cose materiali da vendere. In realtà la scelta va soppesata su un altro piano: quanto valgono davvero quei crediti, in quanto tempo si incassano, chi li contesta, e se un curatore, nella liquidazione giudiziale, potrebbe ricavare di più. Il concordato semplificato è riservato a chi ha già percorso la composizione negoziata e ne è uscito senza accordo, con una relazione finale dell’esperto che attesta correttezza e buona fede delle trattative. Proprio per questo lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura la cui relazione finale apre o chiude la porta del concordato semplificato, e conosce quindi i passaggi che portano dalle trattative alla proposta liquidatoria. Accanto a questo, la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso un OCC permette di valutare, quando l’impresa è minore, anche gli strumenti alternativi riservati a chi non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale.
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Il quadro di partenza: che cosa chiede davvero la legge
Il punto di partenza è il testo vigente dell’art. 25-sexies CCII, nella versione in vigore dal 28 settembre 2024 dopo il D.Lgs. 136/2024. Il comma 1 consente all’imprenditore di presentare, entro sessanta giorni dalla comunicazione prevista dall’art. 17 c. 8, una proposta di concordato per cessione dei beni, con un piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39, a condizione che l’esperto abbia dichiarato nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b). La domanda può essere depositata anche con riserva, nel rispetto dello stesso termine di sessanta giorni, e la proposta può prevedere classi di creditori.
Il testo non dice da che cosa debba essere composto il patrimonio ceduto. Parla di “cessione dei beni” e di “piano di liquidazione”, e la stessa espressione “liquidazione del patrimonio, anche con cessione dei beni” ricorre nell’art. 84 c. 1, dove il patrimonio è inteso nel senso ampio della responsabilità patrimoniale (lo stesso art. 84 c. 4 richiama gli artt. 2740 e 2741 c.c.). I crediti verso terzi fanno parte di quel patrimonio e possono essere riscossi, transatti o ceduti per soddisfare i creditori. Non c’è quindi una soglia minima di beni materiali, né una regola che escluda l’impresa il cui attivo sia costituito solo da posizioni creditorie.
L’elemento dirimente non è la natura dell’attivo, ma il giudizio di omologazione. Il comma 5 dell’art. 25-sexies chiede al tribunale di verificare:
- la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
- il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
- la fattibilità del piano di liquidazione;
- che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata;
- che la proposta assicuri un’utilità a ciascun creditore.
Quando l’attivo è fatto di crediti, ognuna di queste verifiche assume un colore particolare. La fattibilità dipende dalla esigibilità e dalla solvibilità dei debitori ceduti, non da una perizia di stima su un immobile. Il confronto con la liquidazione giudiziale chiama in causa le azioni che un curatore potrebbe esercitare e che il concordato non offre. L’utilità per ciascun creditore diventa critica se il ricavato dai crediti basta appena per i privilegiati.
Va poi tenuto presente che il concordato semplificato non conosce il voto dei creditori: la proposta è comunicata ai creditori, che possono proporre opposizione costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza (c. 4), ma non si raccolgono maggioranze. Non si applica inoltre l’art. 84 c. 4, che per il concordato liquidatorio ordinario impone l’apporto di risorse esterne e una soglia minima di soddisfazione dei chirografari: il comma 8 dell’art. 25-sexies richiama soltanto, in quanto compatibili, gli artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341, mentre il comma 2 fa decorrere dalla pubblicazione del ricorso gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96.
Dopo l’omologazione il tribunale nomina un liquidatore (art. 25-septies c. 1), al quale si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 114 e 115. Per un attivo fatto di crediti l’art. 115 è decisivo: il c. 1 attribuisce al liquidatore giudiziale l’esercizio, o la prosecuzione se già pendente, di ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni del debitore e per recuperare i crediti; il c. 2 gli attribuisce l’azione sociale di responsabilità, e rende inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali i patti contrari contenuti nella proposta o nel piano; il c. 3 lascia a ciascun creditore sociale l’azione dell’art. 2394 c.c.
Quanto al regime applicabile: il concordato semplificato è nato con l’art. 18 del D.L. 118/2021 ed è oggi disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi, che si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022; per le domande depositate dal 28 settembre 2024 vale il testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Le pronunce sulla legge fallimentare richiamate più avanti riguardano il concordato con cessione dei beni dell’art. 182 l.fall. e sono utilizzate, dichiarandolo, per i principi che il Codice ha conservato.
Da qui nascono le tre strade realmente percorribili per un’impresa che, chiusa la composizione negoziata, si ritrova con un attivo di soli crediti: il concordato semplificato con cessione del portafoglio; il concordato preventivo liquidatorio ordinario; la liquidazione giudiziale, anche su domanda dello stesso imprenditore. Per l’impresa minore, che non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale, il confronto si sposta sulla liquidazione controllata, che il comma 5 dell’art. 25-sexies cita espressamente come termine di paragone.
I crediti non sono tutti uguali: una mappa dell’attivo
Prima di scegliere la strada conviene leggere l’attivo per categorie, perché ognuna pone problemi diversi sul piano della fattibilità e del confronto con la liquidazione giudiziale.
Crediti commerciali verso clienti privati. Sono la componente più frequente. Il loro valore dipende dall’anzianità, dalla documentazione e dalla solvibilità del cliente. Una fattura di diciotto mesi verso un cliente che ha contestato la prestazione vale molto meno del suo nominale; una fattura recente verso un’impresa solida vale quasi il nominale. Il piano deve indicare per ogni posizione la percentuale di realizzo attesa e il motivo della stima, perché il tribunale, alla luce delle ordinanze n. 31641/2025 e n. 1353/2026, verifica la sostanza e non solo la forma.
Crediti verso la pubblica amministrazione. Il debitore è solvibile, ma i tempi possono essere lunghi e il pagamento passa attraverso le verifiche dell’art. 48-bis D.P.R. 602/1973. Inoltre l’ente può sollevare contestazioni sull’esecuzione del contratto o sulla regolarità della fornitura. Il piano deve tenere conto del calendario realistico di incasso, perché un pagamento atteso in tempi lunghi pesa sull’attualizzazione del ricavato e quindi sul confronto con l’alternativa liquidatoria.
Crediti fiscali. Rimborsi IVA, eccedenze di versamento, crediti d’imposta. Sono crediti a tutti gli effetti, ma la loro erogazione dipende da procedure amministrative, controlli e talvolta garanzie; l’amministrazione può opporre compensazioni con debiti tributari. La disciplina dei singoli crediti d’imposta cambia spesso: il piano deve fondarsi sulla normativa vigente al momento del deposito, verificata posizione per posizione.
Crediti verso soci e società collegate. Finanziamenti erogati a società del gruppo, decimi non versati, crediti per prestazioni infragruppo. Sono spesso i più delicati: la loro esigibilità dipende dalla situazione del socio o della collegata, e la loro stessa origine può essere esaminata da un creditore opponente come indice di operazioni a danno della massa.
Crediti litigiosi e pretese risarcitorie. Una causa in corso contro un cliente, un fornitore o un ex amministratore. Il valore è incerto per definizione; il piano può stimarlo prudenzialmente, prevederne la prosecuzione da parte del liquidatore (che, per l’art. 115 c. 1, prosegue le azioni pendenti) oppure prevederne la cessione a terzi. Più una quota rilevante dell’attivo dipende da cause incerte, più la fattibilità si indebolisce.
Crediti già affidati alla banca. Fatture anticipate, ricevute presentate all’incasso, crediti ceduti in garanzia. Qui la domanda decisiva è se il credito è ancora dell’impresa o se la banca vanta un diritto sul ricavato. La Cassazione, con la sentenza n. 10548 del 7 maggio 2009 resa sulla legge fallimentare, ha escluso che la banca titolare di un semplice mandato all’incasso possa compensare con lo scoperto le somme riscosse dopo la domanda di concordato. Ogni rapporto va però letto nei suoi documenti, perché la situazione cambia se il credito è stato ceduto.
Crediti già ceduti pro soluto. Non fanno più parte del patrimonio dell’impresa e non possono essere inseriti nel piano. Va verificato con attenzione, perché l’errore in questo senso compromette l’intera stima dell’attivo e la credibilità della proposta.
Questa mappa ha un valore pratico immediato: più l’attivo è concentrato nelle prime due categorie, più il semplificato è una strada solida; più pesa nelle ultime, più il confronto con la liquidazione giudiziale si fa stretto.
Opzione 1 — Il concordato semplificato con cessione del portafoglio crediti
In cosa consiste
L’imprenditore, entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto, deposita un ricorso al tribunale del luogo del centro degli interessi principali con una proposta di concordato per cessione dei beni e un piano di liquidazione che descrive i crediti, il loro valore di realizzo atteso, i tempi di incasso e il modo di trasformarli in denaro: riscossione ordinaria, transazioni con i debitori ceduti, azioni giudiziali, oppure cessione a un terzo dell’intero portafoglio o di sue parti. Il ricorso è pubblicato nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito; il tribunale acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto, valuta la ritualità della proposta e la corretta formazione delle eventuali classi, nomina un ausiliario e fissa l’udienza, con almeno quarantacinque giorni tra la scadenza del termine per il parere dell’ausiliario e l’udienza stessa.
Se il piano contiene già l’offerta di un soggetto individuato per l’acquisto di “specifici beni”, la si può applicare a un portafoglio di crediti: l’art. 25-septies c. 2 prevede che il liquidatore esegua l’offerta dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, applicando gli artt. 2919-2929 c.c.; se il trasferimento è previsto prima dell’omologazione, l’offerta è eseguita dall’ausiliario previa autorizzazione del tribunale (c. 3).
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Società di servizi con crediti commerciali verso clienti solvibili. Le fatture sono documentate, non contestate, i clienti sono imprese attive: il ricavato è prevedibile e il piano può indicare tempi brevi di incasso.
- Impresa con crediti verso la pubblica amministrazione. Il debitore ceduto è solvibile per definizione, ma i tempi possono essere lunghi e prima dei pagamenti la PA esegue le verifiche dell’art. 48-bis D.P.R. 602/1973: il piano deve tenerne conto, ma l’attendibilità dell’incasso è alta.
- Impresa con un portafoglio misto per cui esiste un acquirente. Un operatore specializzato offre un prezzo per l’acquisto pro soluto dei crediti: il realizzo è immediato e certo, e il confronto si sposta sulla congruità del prezzo rispetto al valore nominale scontato per tempi e rischi.
Come si esegue, in sintesi
Il lavoro decisivo si fa prima del deposito: la ricognizione di ogni credito, con contratti, fatture, prove della consegna o della prestazione, eventuali contestazioni; la stima del realizzo, credito per credito; la verifica di eventuali vincoli già esistenti sui crediti (cessioni in garanzia, mandati all’incasso a banche, pignoramenti presso terzi già notificati). Con il ricorso si può chiedere, ai sensi dell’art. 54 CCII, la concessione di misure protettive e cautelari: dopo il D.Lgs. 136/2024 la norma lo prevede espressamente anche per il concordato semplificato. Per un attivo di soli crediti questa protezione ha un peso particolare, perché un singolo creditore può aggredirlo con un pignoramento presso terzi notificato ai clienti dell’impresa.
Vantaggi motivati
- Nessun voto. La proposta non deve raccogliere maggioranze: il tribunale decide sulle opposizioni e sulle verifiche del comma 5.
- Nessuna soglia minima di soddisfazione e nessun obbligo di risorse esterne, perché l’art. 84 c. 4 non è richiamato.
- Liquidazione affidata a un liquidatore nominato dal tribunale, con i poteri dell’art. 115 sui crediti e sull’azione sociale di responsabilità: i creditori sanno che l’attivo sarà gestito da un soggetto terzo.
- Tempi più contenuti rispetto a una procedura con verifica del passivo e accertamento delle domande.
- Possibilità di valorizzare offerte già raccolte durante la composizione negoziata per la cessione del portafoglio.
Rischi e svantaggi, detti con onestà
Il rovescio della medaglia è che un attivo di soli crediti è un attivo fragile. Il primo rischio è l’inattendibilità del realizzo: crediti vecchi, debitori in difficoltà, contestazioni sulla qualità della prestazione possono ridurre l’incasso sotto le stime, e il tribunale verifica la fattibilità del piano di liquidazione con lo stesso scrutinio sostanziale che la Cassazione ha chiarito per l’ammissibilità.
Il secondo rischio riguarda l’utilità per ciascun creditore. La Cassazione, con l’ordinanza n. 624 di gennaio 2026, ha escluso che l’utilità possa consistere nella sola rapidità di definizione della crisi, perché ai chirografari che non ricevono nulla questa rapidità non giova. Se i crediti dell’impresa coprono appena i privilegiati, la proposta rischia l’inammissibilità o il diniego.
Il terzo rischio è il confronto con la liquidazione giudiziale: un curatore dispone di azioni recuperatorie (in particolare le revocatorie concorsuali) che nel concordato non sono previste. Se in quell’impresa ci sono pagamenti preferenziali recenti o atti dispositivi sospetti, un creditore opponente potrà sostenere che la liquidazione giudiziale renderebbe di più.
Infine, va soppesato che il concordato semplificato non è una via per proteggere gli amministratori: l’azione sociale di responsabilità resta nelle mani del liquidatore e i patti contrari sono inopponibili (art. 115 c. 2).
Le pronunce a supporto
Le ordinanze della Cassazione n. 31641 del 4 dicembre 2025 e n. 1353 del 21 gennaio 2026 hanno precisato che il controllo del tribunale non si arresta alla regolarità formale, ma si estende alla legalità sostanziale della proposta e alle condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione: un piano basato su crediti mal documentati è esposto proprio a questo controllo. La n. 624/2026 fissa il contenuto minimo dell’utilità per ciascun creditore. La n. 9730 del 12 aprile 2023, resa nel regime del D.L. 118/2021, ha qualificato il concordato semplificato come procedura concorsuale.
Profilo ideale: impresa che, chiusa senza accordo la composizione negoziata, ha crediti documentati, non contestati e verso debitori solvibili, il cui realizzo prevedibile copre i privilegiati e lascia ai chirografari una quota concreta, e nella cui storia recente non ci sono atti che un curatore potrebbe revocare con profitto.
Opzione 2 — Il concordato preventivo liquidatorio ordinario
In cosa consiste
È il concordato “con liquidazione del patrimonio” dell’art. 84 c. 4 CCII. Non richiede la previa composizione negoziata e prevede l’intervento di un commissario giudiziale e il voto dei creditori. Anche qui l’attivo può essere formato solo da crediti, ma la legge pone due condizioni che il semplificato non conosce: la proposta deve prevedere un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della domanda, e deve assicurare ai chirografari e ai privilegiati degradati per incapienza una soddisfazione non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Sono esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, se il piano ne prevede la diretta destinazione ai creditori concorsuali; queste risorse possono essere distribuite in deroga agli artt. 2740 e 2741 c.c., purché sia rispettata la soglia del 20 per cento.
Il concordato è approvato con le maggioranze dell’art. 109 c. 1: la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con le regole aggiuntive per il caso di un unico creditore titolare della maggioranza o di più classi. Sono esclusi dal voto i soggetti indicati dal c. 6 (familiari, società del gruppo, cessionari recenti dei loro crediti, creditori in conflitto di interessi). I creditori che rappresentano almeno il 5 per cento dei crediti possono presentare proposte concorrenti (art. 90 c. 1), inammissibili nel liquidatorio se il professionista indipendente attesta che la proposta del debitore assicura almeno il 30 per cento dei chirografari, o il 20 per cento se il debitore ha utilmente avviato la composizione negoziata (art. 90 c. 5).
Quando ha senso: tre scenari
- Soci disposti a mettere denaro proprio, anche in forma di finanziamento postergato, per raggiungere il 10 per cento di incremento dell’attivo e la soglia del 20 per cento.
- Impresa che non ha attraversato la composizione negoziata o che ne è uscita senza la relazione finale favorevole dell’esperto: in questo caso il semplificato è precluso e il liquidatorio ordinario resta la via concordataria disponibile.
- Ceto creditorio concentrato e collaborativo (due o tre banche e pochi fornitori), con cui è realistico raggiungere le maggioranze.
Come si esegue, in sintesi
Domanda con riserva o completa, piano con attestazione di un professionista indipendente, ammissione, relazione del commissario, voto, omologazione. La liquidazione dei crediti è poi affidata al liquidatore giudiziale con i poteri degli artt. 114 e 115.
Vantaggi motivati
- Accessibile anche senza composizione negoziata.
- Il voto dei creditori legittima la proposta: se le maggioranze si formano, i margini di opposizione si riducono.
- Le risorse esterne aumentano il ricavato e possono essere distribuite con maggiore flessibilità.
Rischi e svantaggi
A fronte di questi vantaggi, i requisiti dell’art. 84 c. 4 sono spesso irraggiungibili proprio per l’impresa con un attivo di soli crediti: se il realizzo copre appena i privilegiati, il 20 per cento ai chirografari richiede apporti esterni ingenti. Il voto può fallire, anche per l’astensione o la contrarietà dei creditori pubblici. I tempi sono più lunghi e i passaggi procedurali più numerosi. Come nel semplificato, il liquidatore ha l’azione sociale di responsabilità e le revocatorie concorsuali restano estranee al concordato.
Le pronunce a supporto
La Cassazione, con l’ordinanza n. 9605 del 15 aprile 2026 (resa sul concordato in continuità), ha affermato che già all’apertura il tribunale compie un vero giudizio di ammissibilità, esteso alla non manifesta inidoneità del piano, alla corretta formazione delle classi e alla completezza delle informazioni utili al voto. Il principio vale a maggior ragione quando il piano consiste nella riscossione di crediti, la cui attendibilità è il cuore dell’informazione data ai votanti. Sul piano dell’esecuzione, le pronunce sul concordato con cessione dei beni della legge fallimentare (Cass. n. 17606/2015 e n. 226/1999) chiariscono il ruolo del liquidatore nelle controversie sui beni e sui crediti ceduti.
Profilo ideale: impresa con soci in grado di apportare risorse esterne, con un attivo di crediti sufficiente, unito a quelle risorse, a garantire almeno il 20 per cento ai chirografari, e con un ceto creditorio con cui il voto favorevole è realistico.
Opzione 3 — La liquidazione giudiziale (o la liquidazione controllata per l’impresa minore)
In cosa consiste
È la procedura liquidatoria generale, che può essere aperta anche su domanda dell’imprenditore. Un curatore prende in carico l’attivo, accerta il passivo, riscuote i crediti ed esercita le azioni che la legge riserva alla procedura, incluse le revocatorie concorsuali e le azioni di responsabilità. Per l’impresa minore il termine di confronto è la liquidazione controllata, che l’art. 25-sexies c. 5 cita espressamente.
Quando ha senso: tre scenari
- Nella storia recente dell’impresa ci sono pagamenti preferenziali o cessioni sospette che un curatore potrebbe recuperare: in quel caso la liquidazione giudiziale può rendere ai creditori più di quanto renda il concordato.
- I crediti sono così incerti da non consentire un piano di liquidazione fattibile o un’utilità per ciascun creditore.
- La composizione negoziata non si è chiusa con la relazione favorevole dell’esperto e i soci non hanno risorse per il liquidatorio ordinario.
Come si esegue, in sintesi
Ricorso, sentenza di apertura, nomina del curatore e del giudice delegato, accertamento del passivo, liquidazione dell’attivo, riparti. Il curatore riscuote i crediti con gli stessi strumenti di qualsiasi creditore, più quelli propri della procedura.
Vantaggi motivati
- Strumenti recuperatori più ampi, utili quando l’attivo concordatario sarebbe “povero” ma esistono atti da aggredire.
- Accertamento del passivo in contraddittorio, che risolve le contestazioni sui crediti dei creditori.
- Nessun requisito di accesso legato alla proposta: non serve dimostrare fattibilità o utilità.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è la durata, normalmente maggiore; il fatto che l’imprenditore perde ogni ruolo nella gestione della liquidazione; le spese di una procedura più articolata, che erodono un attivo già modesto; l’esposizione degli amministratori alle azioni del curatore e, nei casi previsti, a profili penali. Per la società la procedura si conclude con la cancellazione; per l’imprenditore individuale si apre la strada dell’esdebitazione alle condizioni di legge.
Le pronunce a supporto
Sul rapporto tra concordato e procedura liquidatoria, le Sezioni Unite (sent. n. 1521 del 23 gennaio 2013, sulla legge fallimentare) hanno chiarito che tra le due procedure non c’è un principio di prevenzione ma un rapporto di consequenzialità e assorbimento, che richiede coordinamento: la domanda di concordato non sottrae l’impresa al rischio della procedura liquidatoria, che resta l’esito naturale se il concordato non regge.
Profilo ideale: impresa il cui attivo di crediti è troppo incerto per un piano fattibile, oppure nella cui storia recente ci sono atti che un curatore potrebbe recuperare con un risultato superiore a quello del concordato.
Il caso dell’impresa minore
Per l’impresa minore, cioè quella che nei tre esercizi antecedenti ha avuto congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi annui non superiori a 200.000 euro e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro (art. 2 c. 1 lett. d CCII), la liquidazione giudiziale non è disponibile e il confronto dell’art. 25-sexies c. 5 si svolge con la liquidazione controllata. Questo sposta i termini del ragionamento: la liquidazione controllata chiesta da un creditore non si apre se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro (art. 268 CCII), e la procedura è costruita per patrimoni più piccoli. Per un’impresa minore con soli crediti, il semplificato resta disponibile se la composizione negoziata si è chiusa con la relazione favorevole dell’esperto, ma vanno messi sul tavolo anche gli strumenti del sovraindebitamento, a cominciare dal concordato minore, che non richiedono la previa composizione negoziata. La scelta va fatta confrontando, con gli stessi numeri, la proposta semplificata e l’esito prevedibile della liquidazione controllata, che è il parametro con cui il tribunale misurerà l’assenza di pregiudizio.
Nella liquidazione controllata l’attivo di soli crediti viene riscosso dal liquidatore nominato dal tribunale, e per la persona fisica titolare dell’impresa individuale la procedura apre la strada dell’esdebitazione alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII). Per una società, invece, il vantaggio dell’esdebitazione personale non c’è, e il confronto torna a essere soprattutto numerico.
Il peso del tempo nel confronto
Un ultimo elemento comune alle tre opzioni merita di essere esplicitato. Quando l’attivo è fatto di crediti, il tempo non è neutro: un credito che si incassa tra tre anni vale meno di un credito che si incassa tra sei mesi, sia perché il denaro ha un costo, sia perché nel frattempo il debitore ceduto può peggiorare la propria situazione. Il confronto richiesto dall’art. 25-sexies c. 5 non è quindi tra due numeri nominali, ma tra due flussi di incasso distribuiti nel tempo e gravati da rischi diversi. Un piano che lo dimostra con un calcolo trasparente, credito per credito, ha argomenti più solidi di un piano che si limita a dichiarare il valore nominale del portafoglio.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. I dati di partenza sono gli stessi per tutte e tre le opzioni.
Dati comuni. Società di servizi a responsabilità limitata, composizione negoziata conclusa senza accordo, relazione finale dell’esperto che attesta correttezza delle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23. Debiti: lavoratori con privilegio 38.460 €; Erario e INPS privilegiati 96.215 €; banche chirografarie 271.930 €; fornitori chirografari 184.375 €. Totale debiti 590.980 €; privilegiati 134.675 €; chirografari 456.305 €. Attivo, solo crediti: verso clienti privati 214.870 € nominali (realizzo stimato 62%, cioè 133.219 €); verso un ente pubblico 97.340 € (realizzo stimato 95%, cioè 92.473 €, in circa 14 mesi); rimborso IVA 41.260 €. Realizzo stimato complessivo: 266.952 €.
Simulazione 1 — Crediti di buona qualità
- Concordato semplificato. Spese prededucibili stimate 31.480 €. Netto: 235.472 €. Privilegiati pagati per intero (134.675 €). Residuo per i chirografari: 100.797 €, pari al 22,09%. Ogni creditore riceve qualcosa: la condizione dell’utilità è rispettata. Il nodo resta il confronto con la liquidazione giudiziale.
- Liquidazione giudiziale. Spese prededucibili stimate più alte, 52.360 €. Ipotizziamo però che il curatore possa revocare un pagamento a un fornitore di 27.640 €, che rientra nell’attivo, mentre il fornitore si insinua per lo stesso importo come chirografario. Netto: 242.232 €; residuo per i chirografari 107.557 € su 483.945 €, pari al 22,22%, con tempi più lunghi.
- Concordato liquidatorio ordinario. I soci apportano 26.695 € (10% dell’attivo disponibile). Spese stimate 36.900 €. Netto 256.747 €; residuo per i chirografari 122.072 €, pari al 26,75%: la soglia del 20% è superata, ma serve il voto favorevole.
La lettura equilibrata è che la differenza tra semplificato e liquidazione giudiziale è di pochi decimi di punto a favore della seconda, ma i tempi della seconda sono più lunghi. Un creditore opponente potrebbe sostenere il pregiudizio; l’impresa dovrà dimostrare, con il piano e con il parere dell’esperto, che l’attualizzazione dei tempi e l’incertezza della revocatoria annullano quel margine. È esattamente il tipo di confronto che il tribunale svolge in sede di omologazione, e va preparato con numeri, non con affermazioni.
Simulazione 2 — Crediti deteriorati
Stessi debiti, ma i clienti privati sono in difficoltà (realizzo stimato 35%, cioè 75.205 €) e il credito verso l’ente pubblico è contestato e prudenzialmente valutato zero. Attivo realizzabile: 75.205 + 41.260 = 116.465 €. Dopo le spese del semplificato restano 84.985 €: non bastano nemmeno per i privilegiati (134.675 €). I chirografari ricevono zero.
- Concordato semplificato: la proposta non assicura un’utilità a ciascun creditore; alla luce dell’ordinanza n. 624/2026 la rapidità della procedura non può sostituirla. Il rischio di inammissibilità o di diniego dell’omologa è elevato.
- Concordato liquidatorio ordinario: per arrivare al 20% dei chirografari servirebbero apporti esterni dell’ordine di 140.000 €: improbabile.
- Liquidazione giudiziale: resta l’esito più realistico, tanto più se il curatore può contare su azioni recuperatorie.
Simulazione 3 — Offerta di acquisto del portafoglio
Stessi dati della Simulazione 1, ma un operatore specializzato offre 118.000 € per l’acquisto pro soluto dei crediti verso i clienti privati, pagamento immediato. Attivo: 118.000 + 92.473 + 41.260 = 251.733 €. Dopo le spese del semplificato (31.480 €) e i privilegiati, ai chirografari restano 85.578 €, pari al 18,75%, ma in tempi molto più brevi per la quota ceduta. Nel concordato semplificato l’offerta va inserita nel piano: il liquidatore (o l’ausiliario, se la cessione è anticipata e il tribunale la autorizza) la esegue dopo aver verificato che non esistano soluzioni migliori sul mercato (art. 25-septies cc. 2 e 3). Il confronto con la Simulazione 1 mostra il compromesso: meno ricavato nominale, più certezza e rapidità. La scelta tra incasso diretto e cessione va motivata nel piano, perché è proprio su questo che si misura la fattibilità.
Il confronto in tabella
La tabella mette in fila gli stessi elementi per le tre strade. Va letta con una cautela: i tempi indicati sono qualitativi, perché dipendono dal tribunale, dalla qualità dei crediti e dal contenzioso con i debitori ceduti; i costi considerati sono soltanto quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge (contributo unificato, pubblicità, spese prededucibili degli organi), non altri. Nessuna delle tre opzioni è una trappola: ciascuna è la migliore in una certa configurazione dell’attivo, e la riga che pesa di più, per chi ha solo crediti, è quella sulla certezza del realizzo.
| Elemento | Concordato semplificato | Concordato liquidatorio ordinario | Liquidazione giudiziale |
|---|---|---|---|
| Presupposto di accesso | Composizione negoziata chiusa con relazione finale dell’esperto favorevole; ricorso entro 60 giorni | Crisi o insolvenza; nessuna composizione negoziata necessaria | Insolvenza; domanda anche del debitore |
| Attivo di soli crediti | Ammesso; decisive fattibilità, utilità per ciascun creditore, assenza di pregiudizio | Ammesso; servono +10% di risorse esterne e almeno 20% ai chirografari | Sempre possibile |
| Voto dei creditori | No; solo opposizioni | Sì, maggioranze dell’art. 109 | No |
| Tempi | Più brevi | Intermedi | Più lunghi |
| Complessità | Media: il piano deve reggere al vaglio sostanziale | Alta: attestazione, commissario, voto | Alta, ma a carico degli organi |
| Rischi in caso di esito negativo | Inammissibilità o diniego; resta l’esposizione alla liquidazione giudiziale | Mancata approvazione o diniego; possibile liquidazione giudiziale | Nessun “esito negativo” di accesso; perdita di ogni controllo sulla liquidazione |
| Effetti sui pignoramenti presso terzi dei crediti | Misure protettive e cautelari su richiesta (art. 54) | Misure protettive e cautelari su richiesta (art. 54) | Divieto di azioni esecutive individuali dalla apertura |
| Azioni recuperatorie | Azione sociale di responsabilità al liquidatore; niente revocatorie concorsuali | Come il semplificato | Revocatorie concorsuali e azioni di responsabilità al curatore |
| Reversibilità | Prima dell’omologa, rinuncia o conversione verso altri strumenti | Modifica della proposta fino ai termini di legge | Di fatto irreversibile |
| Costi | Solo quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge | Come il semplificato, più l’attestazione | Spese di procedura prededucibili, in genere maggiori |
I criteri per scegliere
Il ragionamento non può che essere condizionale. Se la situazione dell’impresa presenta certe caratteristiche, una strada diventa preferibile; se ne presenta altre, la stessa strada diventa pericolosa. I criteri che seguono sono quelli che, nella pratica, spostano l’ago della bilancia.
Primo criterio: la qualità documentale dei crediti. Se ogni credito è supportato da contratto, fattura, prova della prestazione e assenza di contestazioni, il piano di liquidazione del semplificato regge il vaglio sostanziale chiesto dalla Cassazione (ord. n. 31641/2025 e n. 1353/2026). Se invece i crediti sono vecchi, contestati o verso debitori in difficoltà, la fattibilità diventa la prima linea di attacco degli opponenti, e la liquidazione giudiziale può risultare la sede più adatta per accertarli.
Secondo criterio: la copertura dei privilegiati e la quota ai chirografari. Se il realizzo atteso supera con margine i crediti privilegiati, l’utilità per ciascun creditore è assicurata. Se il realizzo copre appena i privilegiati, la proposta semplificata rischia di non assicurare nulla ai chirografari e di cadere sull’ostacolo indicato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 624/2026.
Terzo criterio: la presenza di atti che un curatore potrebbe revocare. Se negli ultimi tempi l’impresa ha pagato alcuni creditori a preferenza di altri, ha ceduto crediti a parti correlate o ha estinto debiti verso soci, il confronto con la liquidazione giudiziale può pendere a favore di quest’ultima. Va soppesato con onestà, perché sarà il primo argomento di un creditore che si oppone.
Quarto criterio: la disponibilità dei soci. Se i soci possono apportare risorse esterne, il concordato liquidatorio ordinario diventa praticabile e, in certi casi, più convincente. Se non possono, il semplificato è l’unica strada concordataria, ma solo se la composizione negoziata si è chiusa con la relazione favorevole dell’esperto.
Quinto criterio: l’esposizione dei crediti a pignoramenti individuali. Se uno o più creditori hanno già notificato pignoramenti presso terzi ai clienti dell’impresa, la richiesta di misure protettive con il ricorso diventa urgente, e il calendario dei sessanta giorni dell’art. 25-sexies va gestito in modo da non lasciare scoperto l’attivo.
La scelta tra concordato semplificato, liquidatorio ordinario e liquidazione giudiziale, quando l’attivo è fatto solo di crediti, si gioca sui numeri del realizzo e sul confronto con ciò che otterrebbe un curatore: per questo lo Studio Monardo, guidato dall’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, imposta il piano partendo dalla relazione finale dell’esperto e lo costruisce pensando già al giudizio di omologazione e agli eventuali reclami.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
In parte sì. Prima dell’omologazione il debitore può rinunciare alla proposta, e se il tribunale dichiara inammissibile la proposta o nega l’omologa la strada della liquidazione giudiziale resta aperta. Va però tenuto presente che il termine di sessanta giorni per il semplificato è uno solo: se la proposta cade, non si torna indietro alla composizione negoziata per ripresentarla. Sul piano delle impugnazioni, la Cassazione con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 ha escluso il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, per difetto di carattere decisorio.
E se scelgo il semplificato e i crediti si rivelano meno esigibili del previsto?
Se lo si scopre prima dell’omologa, la proposta può essere corretta o il tribunale la respingerà; se lo si scopre dopo, nella fase di esecuzione, il problema si sposta sulla liquidazione affidata al liquidatore. Per questo la stima deve essere prudente e credito per credito, e il piano deve indicare che cosa accade se il realizzo è inferiore.
Un credito fiscale, come un rimborso IVA, conta come attivo?
Sì, è un credito come gli altri, ma il piano deve indicare i tempi e le condizioni di erogazione e verificare se l’amministrazione possa trattenerlo o compensarlo con debiti dell’impresa. Sul tema della compensazione nelle procedure concorsuali la regola è che opera solo tra crediti anteriori all’apertura: va verificata posizione per posizione.
I clienti dell’impresa possono rifiutarsi di pagare il liquidatore?
No, se il credito non è contestato. Dopo l’omologa è il liquidatore, con i poteri dell’art. 115, a esercitare le azioni per recuperare i crediti; le contestazioni sull’esistenza o sull’ammontare del credito si risolvono nelle sedi ordinarie. Se i clienti pagassero all’impresa anziché al liquidatore, il pagamento andrebbe comunque destinato ai creditori secondo il piano.
Gli amministratori sono al riparo dalla responsabilità se scelgo il concordato?
No. L’art. 115 c. 2 attribuisce al liquidatore l’azione sociale di responsabilità e rende inopponibili i patti contrari contenuti nella proposta o nel piano; il c. 3 conserva l’azione dei creditori sociali ex art. 2394 c.c. Il concordato non è una via per neutralizzare queste azioni.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state lette in massima o in sintesi; per quelle rese sulla legge fallimentare lo si indica espressamente. I principi sono riformulati.
Sul concordato semplificato (Opzione 1)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Il giudizio di ammissibilità sulla proposta di concordato semplificato non è limitato alla ritualità formale, ma comprende la legalità sostanziale e le condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta. Rilevanza: un piano fondato su crediti deve documentare ciascun credito, perché il controllo arriva fino alla sostanza.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Conferma che il tribunale deve andare oltre la regolarità formale e verificare le condizioni di ammissibilità in relazione ai documenti. Rilevanza: la qualità della documentazione dei crediti è il primo banco di prova.
- Cass. civ., Sez. I, n. 624 (gennaio 2026). L’utilità per ciascun creditore non può ridursi alla rapidità con cui si chiude la crisi, perché ai chirografari che non ricevono nulla questa rapidità non serve. Rilevanza: se i crediti coprono solo i privilegiati, il semplificato non è omologabile.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026. Il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è impugnabile con ricorso straordinario in cassazione, perché non ha carattere decisorio. Rilevanza: la proposta va costruita bene la prima volta, perché i rimedi sono limitati.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Nel reclamo contro l’omologazione l’ausiliario e il liquidatore non sono contraddittori necessari. Rilevanza: chiarisce chi sono le parti quando un creditore contesta l’omologa di un concordato sui crediti.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023 (regime del D.L. 118/2021). Il concordato semplificato è una procedura concorsuale; ai fini della competenza è irrilevante il trasferimento della sede nell’anno anteriore. Rilevanza: la natura concorsuale giustifica l’applicazione delle regole sulla parità di trattamento anche alla riscossione dei crediti.
Sul concordato con liquidazione e sul controllo del tribunale (Opzione 2)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9605 del 15 aprile 2026. Nel concordato in continuità il tribunale compie all’apertura un vero giudizio di ammissibilità, esteso alla non manifesta inidoneità del piano, alla formazione delle classi e alla completezza delle informazioni. Rilevanza: per analogia, l’attendibilità del realizzo dei crediti è informazione essenziale anche nel liquidatorio.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 31176 del 28 novembre 2025. La decisione della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta di concordato, senza aprire la liquidazione giudiziale, non è ricorribile in cassazione ex art. 111 c. 7 Cost. Rilevanza: stesso limite di impugnazione del semplificato.
Sulla cessione dei beni e sul ruolo del liquidatore (legge fallimentare, principi utili per l’esecuzione)
- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 17606 del 4 settembre 2015 (l.fall.). Nel concordato con cessione dei beni il liquidatore è legittimato nelle controversie sulla liquidazione e sul riparto, non in quelle sull’esistenza dei crediti verso il debitore e sul loro pagamento, nelle quali può intervenire senza essere litisconsorte necessario. Rilevanza: distingue l’attività di riscossione dei crediti ceduti dalle liti con i creditori concorsuali.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 226 del 12 gennaio 1999 (l.fall.). Con il concordato per cessione il debitore perde i diritti sui beni ceduti e le azioni relative spettano al liquidatore. Rilevanza: i crediti ceduti escono dalla disponibilità dell’impresa.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16598 del 18 giugno 2008 (l.fall.). Dopo l’omologazione le controversie sui diritti dei creditori o del debitore nella fase di esecuzione spettano al giudice ordinario competente. Rilevanza: i contrasti con i debitori ceduti si risolvono nelle sedi ordinarie.
- Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 16504 del 15 luglio 2009 (l.fall.). Il debitore può agire in via ordinaria per far accertare che determinati beni non rientrano nell’attivo ceduto. Rilevanza: il perimetro dei crediti ceduti va definito con precisione nel piano.
Sulla riscossione dei crediti e sul rapporto con la procedura liquidatoria (Opzione 3)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 10548 del 7 maggio 2009 (l.fall.). Nel concordato la compensazione presuppone crediti anteriori all’apertura; la banca che ha ricevuto un mandato all’incasso non può compensare con lo scoperto le somme riscosse dopo la domanda. Rilevanza: i crediti affidati alla banca per l’incasso restano attivo dei creditori concorsuali.
- Cass. civ., Sez. Unite, sent. n. 1521 del 23 gennaio 2013 (l.fall.). Tra concordato e procedura liquidatoria non vale un principio di prevenzione, ma un rapporto di consequenzialità e assorbimento. Rilevanza: se il concordato sui crediti non regge, la liquidazione giudiziale è l’esito naturale.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un’impresa che ha solo crediti e una composizione negoziata conclusa senza accordo, lo Studio lavora con un metodo preciso. Questi sono gli strumenti concreti che mette in campo.
- Analizziamo la relazione finale dell’esperto per verificare che contenga le attestazioni richieste dall’art. 25-sexies c. 1 e calcoliamo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
- Censiamo ogni credito, raccogliendo contratti, fatture, prove della prestazione, corrispondenza e contestazioni, e classifichiamo le posizioni per grado di esigibilità.
- Verifichiamo i vincoli esistenti sui crediti: cessioni in garanzia, mandati all’incasso, pignoramenti presso terzi già notificati, compensazioni possibili.
- Costruiamo, con i commercialisti dello staff, la stima del realizzo credito per credito e i tre scenari di confronto: semplificato, liquidatorio ordinario, liquidazione giudiziale o controllata.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, misurando fattibilità, utilità per ciascun creditore e assenza di pregiudizio.
- Esaminiamo gli atti degli ultimi anni per individuare i profili che un curatore potrebbe contestare e che un creditore opponente userebbe nel confronto.
- Redigiamo il ricorso, anche con riserva, e la richiesta di misure protettive e cautelari dell’art. 54 per proteggere i crediti dai pignoramenti individuali.
- Valutiamo e negoziamo le offerte di acquisto del portafoglio e le inseriamo nel piano secondo l’art. 25-septies.
- Seguiamo l’udienza di omologazione e le opposizioni, e, se necessario, il reclamo e il ricorso per cassazione nei limiti ammessi.
- Assistiamo amministratori e soci sui profili di responsabilità connessi all’art. 115.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella più vicina a questo tema: il concordato semplificato nasce dalla relazione finale dell’esperto, e conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata consente di preparare la proposta fin dalle trattative. Altrettanto rilevante è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi tra semplificato, liquidatorio e liquidazione giudiziale va difesa domani davanti al tribunale, alla corte d’appello e, nei limiti consentiti, alla Corte di cassazione, senza cambiare mani. Lo staff riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sul piano giuridico e processuale, i secondi sulla stima dei crediti, sui flussi di incasso e sul confronto numerico con l’alternativa liquidatoria.
In chiusura
Un patrimonio formato solo da crediti non impedisce l’accesso al concordato semplificato: il testo dell’art. 25-sexies non pone limiti alla natura dell’attivo e la cessione dei beni comprende anche le posizioni creditorie. Quello che conta è se quei crediti, trasformati in denaro, permettono di pagare i privilegiati, di dare qualcosa a ciascun chirografario e di reggere il confronto con ciò che otterrebbe un curatore. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una proposta inammissibile non si ripresenta, e i rimedi contro il diniego sono limitati.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché il concordato semplificato è il seguito diretto della composizione negoziata, il terreno su cui opera l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; la sua qualifica di Gestore della crisi iscritto presso un OCC consente di valutare anche le soluzioni riservate all’impresa minore, e quella di cassazionista di seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.
📩 Prima che scadano i sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, scrivici: in fondo a questa pagina trovi tutti i recapiti per metterti in contatto con lo studio.