Non esiste una risposta valida per tutti i soci: se il versamento in conto futuro aumento di capitale diventa un credito ammissibile al passivo dipende da chi sei, da come hai versato e da quando lo hai fatto. Due soci della stessa società, che hanno versato la stessa somma nello stesso mese, possono ricevere dal curatore due risposte opposte. Il primo ha una lettera firmata dagli amministratori che fissava al 30 giugno il termine per deliberare l’aumento; il termine è scaduto senza delibera e il suo diritto alla restituzione è nato prima dell’apertura della liquidazione giudiziale. Il secondo ha solo una causale bancaria generica (“versamento soci”) e una voce di bilancio tra le riserve: per il curatore quella somma è capitale di rischio, non un credito. Un terzo socio, magari la società capogruppo, ha versato mentre la società era già fortemente indebitata: anche se il suo credito viene riconosciuto, rischia di essere collocato dopo tutti gli altri creditori. E c’è chi le somme le ha già riavute indietro, e oggi si vede chiedere dal curatore di restituirle.
In questa guida trovi prima le regole comuni (il testo vigente dell’art. 2467 c.c., dell’art. 164 e dell’art. 201 del Codice della crisi e il modo in cui la Cassazione distingue le diverse specie di versamento), poi cinque sezioni scritte per cinque profili diversi:
- il socio con termine scritto scaduto senza delibera;
- il socio senza termine o con causale ambigua;
- il socio che ha versato quando la società era già in squilibrio;
- la società controllante o capogruppo;
- il socio (o ex socio) che ha già riavuto le somme, e l’amministratore che gliele ha restituite.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questa materia? Perché la domanda del titolo nasce sempre dentro una crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abituato a leggere bilanci, piani e rapporti tra società e soci nella fase in cui la crisi si sta formando, cioè proprio quando i versamenti vengono eseguiti o restituiti. Ed è avvocato cassazionista: le controversie sulla qualificazione dei versamenti si decidono spesso in sede di opposizione allo stato passivo e arrivano in Cassazione, dove lo stesso difensore può seguire la linea fino all’ultimo grado.
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Le regole che valgono per tutti i soci
Prima di entrare nel tuo profilo serve una base comune. La spiego una volta sola qui; nelle sezioni dedicate ai profili ti rimanderò a questi punti.
Quale legge si applica alla tua procedura
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi, da ultimo il D.Lgs. 136/2024) si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022. Se la società è stata dichiarata fallita prima di quella data, la verifica del passivo segue ancora la legge fallimentare (R.D. 267/1942). Molte delle pronunce che citerò sono state rese in fallimenti regolati dalla legge fallimentare: i principi sulla natura dei versamenti dei soci, però, derivano dal codice civile (artt. 2033 e 2467 c.c.) e restano utilizzabili anche nella liquidazione giudiziale. Lo segnalerò ogni volta.
Le quattro specie di versamento dei soci
La Cassazione, da decenni, distingue le somme che i soci versano alla società fuori dal capitale sociale. La sentenza penale Cass. n. 39139 del 26 settembre 2023, che ricostruisce con cura l’orientamento civile, separa i versamenti a titolo di mutuo, che obbligano la società alla restituzione e sono capitale di debito, dai versamenti senza obbligo di restituzione, che sono capitale di rischio. All’interno di questa seconda famiglia si collocano:
- versamenti in conto capitale: entrano definitivamente nel patrimonio netto come riserva. Secondo Cass. Sez. I n. 16393 del 24 luglio 2007 formano una riserva “di capitale” simile alla riserva da sovrapprezzo, riferibile ai soci che li hanno eseguiti, e il socio può riaverli solo allo scioglimento della società e solo nei limiti dell’eventuale attivo residuo della liquidazione;
- versamenti in conto futuro aumento di capitale: sono eseguiti prima che l’assemblea deliberi l’aumento e sono legati a quell’aumento da uno specifico vincolo di destinazione. Sono, finché non vengono imputati a capitale, un conferimento solo potenziale.
Accanto a queste due figure ci sono i finanziamenti dei soci, cioè i prestiti con obbligo di restituzione, soggetti, in presenza di determinate condizioni, alla postergazione dell’art. 2467 c.c.
Quando nasce il diritto alla restituzione
È il punto decisivo. Per Cass. Sez. I n. 29330 del 22 dicembre 2020, i versamenti in conto futuro aumento di capitale sono risolutivamente condizionati alla delibera di aumento entro un termine: se la delibera non arriva nel termine, la somma diventa un indebito oggettivo e il socio può chiederne la restituzione ai sensi dell’art. 2033 c.c. È la differenza con i versamenti in conto capitale, che sono definitivi. Cass. Sez. I ord. n. 24093 dell’8 agosto 2023 ha confermato che, se l’aumento non si perfeziona, viene meno la causa dell’attribuzione e il socio può agire per la ripetizione dell’indebito.
La conseguenza pratica per tutti è questa: senza un termine determinato, il diritto alla restituzione non nasce. La Cass. pen. n. 39139/2023 lo dice in modo netto: il termine deve essere determinato, fissato dalle parti o, in mancanza, dal giudice; se manca, le somme restano vincolate all’aumento e non sono restituibili durante la vita della società. Lo stesso principio è stato ribadito da Cass. pen. n. 41536 del 12 novembre 2024: finché il termine non è scaduto, o se un termine non c’è, le somme restano soggette al vincolo di destinazione.
Come si prova la natura del versamento
Il nome non basta. Cass. Sez. I ord. n. 24093/2023 richiede che la volontà di subordinare il versamento all’aumento risulti in modo chiaro e non equivoco e indica gli indici da valutare: il termine finale per la delibera, il comportamento delle parti, le annotazioni nelle scritture contabili e nella nota integrativa, le clausole statutarie, ogni altra circostanza utile a ricostruire l’intenzione comune. La sola denominazione contabile non è sufficiente. Nello stesso senso, Cass. Sez. I n. 25585 del 3 dicembre 2014: la qualificazione come mutuo o come apporto dipende dalla volontà delle parti e dal concreto svolgimento del rapporto, non dalla voce del bilancio.
C’è però un elemento che pesa contro il socio: Cass. Sez. V ord. n. 4845 del 23 febbraio 2024 ha dato rilievo, per qualificare un versamento come finanziamento, alla sua contabilizzazione nel bilancio. Il bilancio non è decisivo da solo, ma è il primo documento che il curatore legge.
La postergazione dell’art. 2467 c.c.
Il testo vigente dell’art. 2467 c.c. (Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026), come modificato dal Codice della crisi, dispone al primo comma che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori. Il secondo comma chiarisce che sono finanziamenti dei soci quelli, in qualsiasi forma effettuati, concessi quando, anche in considerazione del tipo di attività, risulta un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, oppure in una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento.
La vecchia regola che imponeva al socio di restituire i rimborsi ricevuti nell’anno anteriore al fallimento non è più nel codice civile: oggi è nell’art. 164, comma 2, del Codice della crisi, che rende privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo il deposito della domanda da cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale o nell’anno anteriore, richiamando l’art. 2467, secondo comma, c.c. Il comma 3 estende la regola ai rimborsi dei finanziamenti fatti da chi esercita direzione e coordinamento o da altre società a essa soggette.
Il caso più delicato: la procedura si apre prima che il termine scada
Le pronunce lette affrontano due situazioni nette: il termine è scaduto senza delibera (e allora nasce il diritto alla restituzione), oppure il termine non c’è (e allora le somme restano vincolate). Ma esiste una terza situazione, molto frequente nella pratica: il termine era fissato, ma la liquidazione giudiziale si apre prima che scada. Per esempio, il socio versa a marzo con termine al 31 dicembre, e la società entra in liquidazione giudiziale a settembre.
Su questo punto non ho trovato, tra le pronunce lette, una decisione di legittimità che risolva la questione in modo espresso. Gli argomenti sono due e vanno conosciuti entrambi.
- L’argomento del socio: con l’apertura della liquidazione giudiziale l’aumento di capitale diventa in concreto irrealizzabile secondo il programma originario; il vincolo di destinazione perde la sua ragion d’essere e la causa del versamento viene meno, come nel caso della mancata delibera nel termine. Il socio chiede quindi l’ammissione del credito restitutorio.
- L’argomento del curatore: alla data dell’apertura il diritto alla restituzione non era ancora sorto; le somme erano, a quella data, patrimonio della società vincolato all’aumento, e il socio non può trasformarsi in creditore per effetto della stessa insolvenza che i creditori subiscono. La Cass. pen. n. 39139/2023 insiste proprio sul fatto che, finché il programma di aumento non è venuto meno, le somme non sono restituibili.
Se ti trovi in questa situazione, la questione va considerata aperta: anche ammesso che il credito restitutorio venga riconosciuto, resterà da valutare la postergazione, perché un versamento fatto pochi mesi prima dell’apertura è quasi sempre avvenuto in una fase di squilibrio. La domanda di ammissione va comunque presentata nel termine, per non perdere la possibilità di far valere la tua posizione.
Che cosa fa il curatore con la tua domanda
Il curatore esamina le domande e predispone il progetto di stato passivo, che viene discusso all’udienza davanti al giudice delegato. Per le domande dei soci il curatore, di solito, segue uno schema in tre passaggi, che conviene conoscere in anticipo:
- qualifica il versamento: conto capitale, conto futuro aumento, prestito. Lo fa partendo dal bilancio e dalle causali bancarie, cioè dai documenti che ha già;
- verifica se il diritto alla restituzione è sorto: esiste un termine? è scaduto prima dell’apertura?;
- valuta il rango: se il credito esiste, il versamento è avvenuto in una delle situazioni descritte dall’art. 2467, secondo comma, c.c.?
Ogni passaggio è un punto in cui il socio può perdere. Per questo il ricorso non deve limitarsi a indicare l’importo: deve anticipare le obiezioni del curatore su tutti e tre i piani, allegando i documenti che le contrastano. Un ricorso che indica solo “versamento in conto futuro aumento di capitale, euro 40.000” lascia al curatore la ricostruzione dei fatti, e quella ricostruzione partirà dal bilancio, dove le somme figurano tra le riserve.
Come si presenta la domanda
La domanda si propone con ricorso ai sensi dell’art. 201 del Codice della crisi (testo vigente su Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026), da trasmettere via PEC all’indirizzo del curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. Il ricorso deve indicare la procedura, le generalità e il codice fiscale del creditore, la somma, l’esposizione sintetica dei fatti e delle ragioni della domanda, l’eventuale titolo di prelazione, l’indirizzo PEC e, dopo il D.Lgs. 136/2024, le coordinate bancarie. Se mancano o sono assolutamente incerti i requisiti relativi alla procedura e al creditore, alla somma o ai fatti e alle ragioni, la domanda è inammissibile. Vanno allegati i documenti che dimostrano il diritto. Il procedimento di verifica è soggetto alla sospensione feriale dei termini, che va dal 1° al 31 agosto. Cass. Sez. III ord. n. 24806 del 16 settembre 2024 ricorda che l’insinuazione è un onere del creditore anche quando ha già una sentenza favorevole di primo grado appellata.
Per il socio, la sezione “ragioni della domanda” è la parte più importante del ricorso: è lì che si gioca la qualificazione del versamento.
Profilo 1 – Il socio con un termine scritto, scaduto senza delibera
La tua situazione
Hai versato una somma alla società con un documento che collegava il versamento a un aumento di capitale e fissava una data entro cui l’assemblea avrebbe dovuto deliberarlo: una lettera di impegno, un verbale del consiglio di amministrazione, un accordo parasociale, un verbale assembleare che “prendeva atto” del versamento e indicava la data. Quella data è passata, la delibera non c’è stata, e poi la società è entrata in liquidazione giudiziale.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il diritto alla restituzione è nato prima dell’apertura della procedura, quando la condizione risolutiva si è verificata. Secondo Cass. Sez. I n. 29330/2020 e Cass. Sez. I ord. n. 24093/2023, la mancata delibera nel termine fa venir meno la causa del versamento e trasforma la somma in un indebito da restituire ai sensi dell’art. 2033 c.c. Non sei più un apportatore di capitale di rischio: sei un creditore della società, e come tale puoi presentare domanda di ammissione al passivo ai sensi dell’art. 201 del Codice della crisi.
Il credito, di regola, è chirografario: non esiste un privilegio per la ripetizione dell’indebito, e se non indichi nessun titolo di prelazione la domanda è comunque trattata come chirografaria (art. 201, comma 4).
I numeri
Facciamo un esempio. Hai versato 38.640 euro il 3 aprile 2024; il verbale del consiglio di amministrazione dello stesso giorno indicava che l’assemblea avrebbe deliberato l’aumento entro il 31 dicembre 2024. L’assemblea non è mai stata convocata. La liquidazione giudiziale è stata aperta il 17 settembre 2025 e l’udienza di verifica è fissata per il 22 gennaio 2026.
- Il termine per la domanda tempestiva scade trenta giorni prima dell’udienza: entro il 23 dicembre 2025.
- L’importo da insinuare è il capitale versato, 38.640 euro, in chirografo.
- Se l’attivo disponibile per i chirografari consente di pagarli al 22,7%, riceverai circa 8.771 euro.
Cosa scrivere nel ricorso
Per chi è nella tua posizione il ricorso deve raccontare una sequenza precisa, documento per documento:
- la data e l’importo di ogni versamento, con la causale bancaria;
- il documento che collega il versamento all’aumento e fissa il termine (verbale, lettera, accordo), con l’indicazione del modo in cui è stato portato a conoscenza della società;
- la scadenza del termine e la prova che l’assemblea non ha deliberato (estratto del libro delle decisioni dei soci, assenza di iscrizioni nel registro delle imprese);
- la conseguenza giuridica: venuta meno della causa del versamento e diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c., secondo l’orientamento di Cass. Sez. I n. 29330/2020 e Cass. Sez. I ord. n. 24093/2023;
- una sezione dedicata alla situazione patrimoniale della società al momento del versamento, per prevenire l’obiezione della postergazione.
Se hai sollecitato per iscritto la restituzione dopo la scadenza del termine, allega anche quella richiesta: dimostra che il diritto era sorto e che lo hai fatto valere prima dell’apertura.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è che il curatore, pur riconoscendo il termine, sostenga che il versamento è avvenuto in una situazione di eccessivo squilibrio finanziario e chieda di ammetterti come creditore postergato ai sensi dell’art. 2467 c.c. Il tuo credito nasce come ripetizione dell’indebito, ma la norma parla di finanziamenti “in qualsiasi forma effettuati”: la qualificazione restitutoria non ti mette automaticamente al riparo dalla postergazione. Su questo punto non ho trovato una pronuncia di legittimità che decida espressamente se il credito restitutorio da versamento in conto futuro aumento, divenuto esigibile, sia postergato: gli argomenti del curatore si fondano sulla lettura ampia della nozione di finanziamento data da Cass. Sez. I ord. n. 18591 dell’8 luglio 2025 (somme anticipate a un’impresa in crisi sono finanziamenti, a prescindere dalla qualificazione formale, se forniscono risorse per la continuazione dell’impresa) e da Cass. Sez. I ord. n. 3017 del 31 gennaio 2019 (ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione). La questione va dunque considerata aperta e decisa sui fatti: lo stato della società al momento del versamento, il rapporto tra debiti e patrimonio netto, la funzione delle somme.
Secondo rischio: il curatore contesta che il termine fosse davvero vincolante, per esempio perché la lettera è senza data certa o perché il verbale non è stato trascritto nel libro delle decisioni. Qui il problema diventa probatorio.
Le mosse giuste
- Raccogli tutti i documenti che fissano il termine: verbali, lettere, e-mail con gli amministratori, bonifici con causale, bilanci e note integrative degli esercizi successivi.
- Verifica la data dell’udienza di verifica e calcola i trenta giorni: la domanda tardiva resta possibile, ma è più faticosa.
- Ricostruisci la situazione patrimoniale della società al momento del versamento: è il terreno su cui il curatore potrebbe chiedere la postergazione, e devi conoscerlo prima di lui.
- Scrivi la sezione “fatti e ragioni” della domanda in modo completo, richiamando la mancata delibera nel termine e l’art. 2033 c.c.
- Prepara l’eventuale opposizione allo stato passivo se il curatore propone l’esclusione o la postergazione.
Giurisprudenza dedicata
Cass. Sez. I n. 29330 del 22 dicembre 2020 e Cass. Sez. I ord. n. 24093 dell’8 agosto 2023: la mancata delibera nel termine fa sorgere il diritto alla ripetizione dell’indebito.
Profilo 2 – Il socio senza termine o con una causale ambigua
La tua situazione
Hai versato, magari più volte, somme alla società quando c’era bisogno di liquidità. Il bonifico diceva “versamento soci” o “versamento in conto futuro aumento di capitale”, ma nessuno ha mai scritto entro quando l’aumento sarebbe stato deliberato. In bilancio le somme compaiono tra le riserve del patrimonio netto. Ora la società è in liquidazione giudiziale e ti chiedi se puoi recuperare qualcosa.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Senza un termine determinato, il diritto alla restituzione non è mai nato durante la vita della società. Lo afferma la Cass. pen. n. 39139/2023, che ricostruisce l’orientamento civile: in mancanza di termine, le somme restano vincolate all’aumento e il socio è trattato come titolare di una pretesa residuale, recuperabile solo allo scioglimento e nei limiti dell’attivo residuo della liquidazione. Cass. pen. n. 41536/2024 conferma: senza termine certo, le somme restano indefinitamente soggette al vincolo di destinazione.
Se la tua posizione viene ricondotta ai versamenti in conto capitale, si applica il principio di Cass. Sez. I n. 16393/2007: puoi riavere le somme solo allo scioglimento della società e nei limiti dell’attivo residuo. In una liquidazione giudiziale l’attivo residuo, dopo il pagamento di tutti i creditori, di solito non c’è. In concreto, il curatore proporrà di escludere la domanda, perché quello che chiedi non è un credito verso la società ma una quota del suo patrimonio netto.
Il margine che resta
Non tutto è perduto, ma devi lavorare sui fatti. Cass. Sez. I ord. n. 24093/2023 chiede di ricostruire la volontà delle parti con tutti gli indici disponibili, non solo con il termine scritto. La stessa Cass. pen. n. 39139/2023 richiama la possibilità che il termine sia fissato dal giudice e indica, come riferimento analogico, gli artt. 1331, comma 2, e 1326, comma 2, c.c. Se dalle e-mail, dai verbali o dal comportamento degli amministratori risulta che l’aumento era previsto entro una certa scadenza, puoi sostenere che un termine, anche implicito, esisteva.
Un’altra strada è opposta: dimostrare che il versamento era in realtà un prestito, con obbligo di restituzione. In quel caso sei un creditore, ma ricadi quasi certamente nella postergazione dell’art. 2467 c.c. se hai versato mentre la società era in difficoltà (vedi profilo 3). Cass. Sez. I n. 25585/2014 ricorda che conta la volontà delle parti e lo svolgimento del rapporto, non la denominazione contabile: l’argomento vale nei due sensi.
Il termine che può fissare il giudice
Un elemento spesso trascurato, per chi è nella tua posizione, è la possibilità di chiedere al giudice di fissare il termine. La Cass. pen. n. 39139/2023 lo menziona espressamente: il termine può essere fissato dalle parti o dal giudice, e nel caso deciso il socio non lo aveva fatto. Se ti accorgi, quando la società è ancora in bonis, che i tuoi versamenti non hanno una scadenza, la richiesta al giudice è una strada per far nascere, prima dell’eventuale crisi, il diritto alla restituzione. Una volta aperta la liquidazione giudiziale, invece, questa strada è di fatto chiusa e resta solo la prova di un termine già esistente, anche implicito.
La lezione per i soci che versano oggi è semplice: un versamento in conto futuro aumento senza un termine scritto, in caso di crisi, ha molte probabilità di essere trattato come capitale di rischio.
I numeri
Hai versato in tre tranche 12.480, 9.315 e 21.060 euro, per un totale di 42.855 euro, tra il 2022 e il 2024, con causale “versamento soci in conto futuro aumento capitale”. Nessun verbale, nessuna scadenza. In bilancio la voce è tra le riserve.
- Ipotesi A (posizione residuale): la domanda viene esclusa; potresti ricevere qualcosa solo se, pagati tutti i creditori e le spese della procedura, restasse un attivo. In una liquidazione giudiziale con 1.120.000 euro di passivo e 410.000 euro di attivo, non resterà nulla.
- Ipotesi B (dimostri un finanziamento, ma postergato): sei ammesso per 42.855 euro dopo tutti i chirografari; con i chirografari soddisfatti al 15%, il tuo riparto è zero.
- Ipotesi C (dimostri un termine implicito scaduto e il giudice non ritiene il versamento fatto in squilibrio): sei ammesso in chirografo per 42.855 euro e, al 15%, ricevi circa 6.428 euro.
I rischi specifici
Il rischio principale è presentare la domanda con la sola causale del bonifico, senza argomenti sulla volontà delle parti: è la domanda che più facilmente viene esclusa. Secondo rischio: se sei anche amministratore e in passato hai prelevato parte di quelle somme, il problema si sposta sul terreno della responsabilità (vedi profilo 5).
Le mosse giuste
- Cerca ogni traccia scritta di una scadenza: verbali di assemblea e di consiglio, corrispondenza, piani industriali, comunicazioni alla banca.
- Leggi la nota integrativa dei bilanci: talvolta descrive i versamenti e la loro destinazione meglio della voce di stato patrimoniale.
- Valuta con un commercialista la ricostruzione contabile dei versamenti: la Cass. Sez. V ord. n. 4845/2024 dà rilievo alla contabilizzazione.
- Scegli la qualificazione da sostenere (conto futuro aumento con termine implicito scaduto, oppure prestito) conoscendo le conseguenze di ciascuna.
- Non rinunciare alla domanda per principio: anche se il rischio di esclusione è alto, la verifica del passivo è l’unica sede in cui la tua posizione può essere riconosciuta.
Giurisprudenza dedicata
Cass. pen. n. 39139 del 26 settembre 2023 e Cass. pen. n. 41536 del 12 novembre 2024: senza termine, le somme restano vincolate. Cass. Sez. I n. 16393 del 24 luglio 2007: i versamenti in conto capitale si recuperano solo allo scioglimento, nei limiti dell’attivo residuo.
Profilo 3 – Il socio che ha versato quando la società era già in squilibrio
La tua situazione
Sei socio di una s.r.l. (o di una s.p.a. a ristretta base familiare). Quando la società ha cominciato a perdere liquidità, hai versato del denaro “in attesa dell’aumento di capitale” per pagare fornitori e stipendi. I debiti erano già alti rispetto al patrimonio netto, le banche non concedevano nuovo credito. Hai un termine, magari scaduto. Ma la domanda che devi farti non è solo “è un credito?”, è anche “che rango ha?”.
Cosa cambia per te
Se il tuo versamento rientra nella nozione di finanziamento dell’art. 2467 c.c., il tuo credito sarà ammesso, ma postergato: verrai pagato solo dopo che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti per intero. Cass. Sez. I ord. n. 20649 del 31 luglio 2019, resa in un fallimento regolato dalla legge fallimentare, ha stabilito che in sede di verifica il credito da finanziamento del socio va ammesso con rango postergato, non come chirografario. Il principio deriva dall’art. 2467 c.c. e vale anche nella liquidazione giudiziale.
La nozione di finanziamento è ampia. Per Cass. Sez. I ord. n. 30054 del 30 ottobre 2023 comprende ogni apporto economico volontario del socio, anche garanzie e forniture senza corrispettivo; per Cass. Sez. I ord. n. 18591/2025 rileva la funzione delle somme, non la loro etichetta. Il curatore userà queste pronunce per sostenere che anche il tuo credito restitutorio nasce da un apporto fatto in crisi.
La postergazione non riguarda solo le s.r.l. Cass. Sez. I ord. n. 15866 del 6 giugno 2024 l’ha estesa alle s.p.a. chiuse o familiari; Cass. Sez. I n. 16291 del 20 giugno 2018 l’ha ritenuta applicabile alla s.p.a. quando la posizione del socio è sostanzialmente equivalente a quella del socio di s.r.l. e la crisi gli era nota.
Il presupposto: lo squilibrio al momento del versamento
La postergazione non è automatica. L’art. 2467, secondo comma, richiede l’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento. La vecchia Cass. Sez. I n. 16393/2007 aveva già chiarito che la norma colpisce i prestiti sostitutivi del capitale, nei casi di sottocapitalizzazione nominale, e non ogni finanziamento. Cass. Sez. I n. 12994 del 15 maggio 2019 ha precisato che la crisi va verificata al momento del finanziamento (e, nel giudizio del socio che chiede il rimborso, anche al momento della decisione), e che il giudice può rilevarla d’ufficio se risulta provata dagli atti.
Per te, quindi, la battaglia si sposta sui numeri del bilancio dell’esercizio in cui hai versato.
I numeri
Hai versato 56.190 euro il 10 febbraio 2023, con termine per la delibera al 30 settembre 2023, scaduto. Il bilancio 2022 mostrava debiti per 1.384.000 euro e un patrimonio netto di 61.300 euro: un rapporto di circa 22,6 a 1. La liquidazione giudiziale viene aperta nel 2025.
- Il curatore propone l’ammissione di 56.190 euro in via postergata.
- Attivo realizzato: 702.450 euro. Prededuzioni e privilegiati: 451.880 euro. Restano 250.570 euro per i chirografari, che sono 918.300 euro: pagati al 27,3% circa.
- Il tuo credito postergato riceve zero, perché i chirografari non sono pagati per intero.
- Se invece riuscissi a dimostrare che il rapporto era sostenibile (per esempio perché il bilancio 2022 sottostimava immobilizzazioni poi vendute a valori molto superiori), saresti ammesso in chirografo e riceveresti circa 15.340 euro.
I rischi specifici
Il rischio principale è sottovalutare la postergazione e concentrarsi solo sull’esistenza del credito. Un credito ammesso in via postergata, in una procedura in cui i chirografari non sono pagati per intero, vale zero. Secondo rischio: se sei anche fornitore o debitore della società, non puoi compensare. Cass. Sez. I n. 1865 del 27 gennaio 2025, resa sull’art. 56 della legge fallimentare, ha escluso che il creditore postergato compensi il proprio credito da finanziamento con i debiti verso la procedura.
Le mosse giuste
- Fatti ricostruire da un commercialista la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data di ogni versamento.
- Distingui i versamenti per data: alcuni possono essere stati eseguiti in un momento di equilibrio e altri no; la postergazione si valuta caso per caso.
- Verifica se ti spettano le esenzioni temporanee: Cass. Sez. I ord. n. 583 del 10 gennaio 2025 ricorda che i finanziamenti eseguiti tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020 sono esenti in base all’art. 8 del D.L. 23/2020.
- Non compensare unilateralmente i tuoi debiti verso la società con il tuo credito.
- Se c’è un concordato (anche nella liquidazione giudiziale), valuta la collocazione in classe: vedi le domande trasversali.
Per chi è nella tua posizione, l’analisi va fatta incrociando diritto e numeri: è il lavoro per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), coordina avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo.
Giurisprudenza dedicata
Cass. Sez. I ord. n. 20649 del 31 luglio 2019: ammissione con rango postergato. Cass. Sez. I ord. n. 30054 del 30 ottobre 2023: nozione ampia di finanziamento in sede di verifica. Cass. Sez. I n. 12994 del 15 maggio 2019: crisi da verificare al momento del finanziamento.
Profilo 4 – La società controllante o capogruppo
La tua situazione
Non sei una persona fisica: sei la società che controlla quella finita in liquidazione giudiziale, o una società dello stesso gruppo. Hai effettuato versamenti in conto futuro aumento di capitale nella controllata, magari accompagnati da forniture di merci, servizi infragruppo, garanzie a favore delle banche della controllata. Ora vuoi insinuarti al passivo per recuperare quanto possibile.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione le regole sono più severe. L’art. 2467 c.c. si combina con l’art. 2497-quinquies c.c., che estende la postergazione ai finanziamenti eseguiti da chi esercita attività di direzione e coordinamento. L’art. 164, comma 3, del Codice della crisi rende privi di effetto, nei limiti visti nelle regole comuni, anche i rimborsi dei finanziamenti fatti da chi esercita direzione e coordinamento o da altre società soggette alla stessa direzione.
La giurisprudenza recente ha allargato molto il perimetro. Per la capogruppo, la regola più importante è che la postergazione colpisce la sostanza dell’operazione, non la sua forma. In particolare:
- Cass. Sez. I ord. n. 22410 del 4 agosto 2025: la fornitura di beni della controllante alla controllata in crisi, soprattutto se ripetuta e senza recupero dei crediti precedenti, può costituire un finanziamento postergato;
- Cass. Sez. I ord. n. 18599 dell’8 luglio 2025: sono postergati anche i finanziamenti “discendenti” eseguiti attraverso una società intermedia che controlla la finanziata ed è controllata dalla finanziatrice;
- Cass. Sez. I ord. n. 22166 del 31 luglio 2025, in ambito fallimentare: la postergazione opera anche quando il finanziamento è stato fatto in forme diverse dal contratto di credito;
- Cass. Sez. I ord. n. 30089 del 30 ottobre 2023: una dilazione di pagamento abnorme rispetto agli usi può integrare un finanziamento postergabile.
C’è un limite, segnato da Cass. Sez. I ord. n. 22403 del 4 agosto 2025: la postergazione non si applica al finanziamento di un ente pubblico a una fondazione da esso costituita, anche se l’ente nomina gli amministratori. Non è il caso tipico del gruppo societario, ma dimostra che la qualifica di “socio” o di “capogruppo” va verificata, non presunta.
I numeri
La capogruppo ha versato 214.600 euro in conto futuro aumento di capitale nel marzo 2024, con termine al 31 ottobre 2024, scaduto senza delibera; nello stesso periodo ha fornito merci per 87.930 euro con pagamento a 360 giorni, mentre gli altri clienti pagavano a 60 giorni. La controllata entra in liquidazione giudiziale nel 2025.
- Credito restitutorio: 214.600 euro, di cui il curatore propone l’ammissione postergata, sostenendo l’eccessivo squilibrio.
- Credito da forniture: 87.930 euro. Il curatore, richiamando la dilazione abnorme, propone anche qui la postergazione.
- Totale insinuato: 302.530 euro. Se i chirografari ricevono il 19%, l’ammissione in chirografo varrebbe circa 57.481 euro; l’ammissione postergata, zero.
Il gruppo in crisi
Se anche la capogruppo o altre società del gruppo sono in crisi, la tua posizione si intreccia con le loro procedure. Il curatore della controllata guarderà ai flussi infragruppo in entrambe le direzioni: i versamenti ricevuti, che vorrà postergare, e i rimborsi effettuati, che vorrà rendere inefficaci ai sensi dell’art. 164, comma 3. Per la capogruppo, quindi, il credito da insinuare e il debito da restituire vanno valutati insieme, ricordando che il creditore postergato non può compensare (Cass. Sez. I n. 1865/2025, resa sull’art. 56 della legge fallimentare). Un saldo “netto” calcolato dalla tesoreria di gruppo non ha valore nella procedura: le partite vanno ricostruite una per una.
I rischi specifici
Il rischio principale è che tutti i rapporti infragruppo, non solo il versamento, vengano attratti nella postergazione. C’è anche un rischio di gruppo: la controllante che ha ricevuto rimborsi nell’anno anteriore al deposito della domanda dovrà restituirli (art. 164, commi 2 e 3).
Le mosse giuste
- Separa ogni posizione (versamento, forniture, servizi, garanzie) e prepara una domanda che le tenga distinte, perché la postergazione si valuta per ciascuna.
- Documenta le condizioni di mercato delle forniture (prezzi, dilazioni concesse agli altri clienti), per contrastare la tesi del finanziamento mascherato.
- Ricostruisci la catena di controllo se il versamento è passato attraverso società intermedie.
- Verifica le date dei rimborsi ricevuti rispetto al deposito della domanda di apertura.
- Coordina la posizione della capogruppo con quella delle altre società del gruppo, specie se anche queste sono in crisi.
Giurisprudenza dedicata
Cass. Sez. I ord. n. 22410 del 4 agosto 2025 e Cass. Sez. I ord. n. 18599 dell’8 luglio 2025: forniture e finanziamenti discendenti possono essere postergati.
Profilo 5 – Il socio che ha già riavuto le somme (e l’amministratore che gliele ha restituite)
La tua situazione
Le somme versate “in conto futuro aumento” ti sono state restituite, in tutto o in parte, prima che la società entrasse in liquidazione giudiziale. Ora il curatore ti scrive e ti chiede di riversarle. Oppure sei l’amministratore che ha disposto quella restituzione, e ti accorgi che il curatore sta valutando un’azione di responsabilità o una segnalazione penale.
Cosa cambia per te
La domanda del titolo, per te, si capovolge: non si tratta più di insinuarti, ma di difendere ciò che hai ricevuto. Se il versamento è qualificato come finanziamento e il rimborso è avvenuto dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore, l’art. 164, comma 2, del Codice della crisi lo rende privo di effetto verso i creditori. Cass. Sez. I n. 15196 del 30 maggio 2024, resa nella vigenza della legge fallimentare sull’allora art. 2467, ha qualificato l’azione del curatore come revocatoria speciale, con presunzione assoluta della conoscenza dello stato di decozione: non serve che il curatore dimostri che sapevi della crisi.
Se invece il versamento era in conto capitale, o in conto futuro aumento senza termine scaduto, la restituzione non è un rimborso di un credito: è un’uscita di patrimonio senza causa. Qui il problema riguarda soprattutto l’amministratore. La Cass. pen. n. 39139/2023 ha ritenuto che la restituzione di versamenti in conto futuro aumento di capitale, eseguita in assenza di un termine scaduto, integri bancarotta fraudolenta per distrazione; se il versamento fosse stato un mutuo, si sarebbe trattato di bancarotta preferenziale. Cass. pen. n. 41536/2024 ha confermato che il prelievo in assenza di termine certo, in caso di insolvenza, è distrazione.
Sul piano civile, Cass. Sez. I n. 15196/2024 ha stabilito che la postergazione opera già durante la vita della società, come inesigibilità temporanea del credito, e che gli amministratori che restituiscono le somme in violazione della regola ne rispondono. Cass. Sez. I n. 12994/2019 ha aggiunto che l’organo amministrativo deve rifiutare il rimborso se c’è la crisi, da valutare con un adeguato assetto organizzativo.
I numeri
Hai versato 29.870 euro il 5 luglio 2023 con termine al 31 marzo 2024. L’aumento non è stato deliberato. Il 12 novembre 2024 la società ti ha restituito 29.870 euro. La domanda da cui è seguita l’apertura della liquidazione giudiziale è stata depositata il 9 giugno 2025.
- Il rimborso cade nell’anno anteriore al deposito (dal 9 giugno 2024 in poi).
- Se il versamento è stato fatto in squilibrio, il curatore chiederà la restituzione di 29.870 euro ai sensi dell’art. 164, comma 2.
- Se il termine fosse stato, invece, al 31 dicembre 2025, la restituzione del novembre 2024 sarebbe avvenuta prima della scadenza: in quel caso, secondo la Cass. pen. n. 39139/2023, il rischio per l’amministratore si sposta sulla bancarotta per distrazione.
Perché la qualificazione cambia tutto anche per te
La distinzione fra versamento in conto capitale, versamento in conto futuro aumento con termine scaduto e prestito, che per gli altri profili decide se e come insinuarsi, per te decide quale azione subirai:
- se il versamento era un prestito e il rimborso è avvenuto nell’anno anteriore, il curatore agisce con la revocatoria speciale dell’art. 164, comma 2, e l’eventuale profilo penale per l’amministratore, secondo la Cass. pen. n. 39139/2023, è quello della bancarotta preferenziale;
- se il versamento era in conto futuro aumento con termine già scaduto, la restituzione ha pagato un debito della società: resta da vedere se il curatore sostenga che quel debito era postergato;
- se il versamento era in conto capitale, o in conto futuro aumento con termine non ancora scaduto o senza termine, la restituzione ha fatto uscire capitale di rischio senza titolo, e il profilo penale per l’amministratore è quello della bancarotta per distrazione (Cass. pen. n. 39139/2023 e n. 41536/2024).
La stessa documentazione che serve al socio del profilo 1 per insinuarsi serve a te per difenderti: un termine scritto e scaduto prima del rimborso è il primo elemento da cercare.
I rischi specifici
Il rischio principale, per il socio, è la restituzione dell’intera somma; per l’amministratore, la responsabilità civile e penale. Se sei contemporaneamente socio e amministratore, i due rischi si sommano. E dopo aver restituito, la tua posizione nel concorso resta comunque quella del profilo in cui ricadi: probabilmente postergata.
Le mosse giuste
- Ricostruisci la data esatta del rimborso e quella del deposito della domanda di apertura.
- Verifica la qualificazione del versamento originario: da essa dipende se si discute di inefficacia, di indebito o di distrazione.
- Raccogli i documenti sulla situazione finanziaria della società al momento del rimborso: servono a valutare la condotta dell’amministratore.
- Valuta una soluzione transattiva con il curatore, che può essere autorizzata nell’ambito della procedura.
- Se sei amministratore, fatti assistere subito anche sul piano penale.
Giurisprudenza dedicata
Cass. Sez. I n. 15196 del 30 maggio 2024: revocatoria speciale e responsabilità degli amministratori. Cass. pen. n. 39139 del 26 settembre 2023: restituzione senza termine scaduto come distrazione.
Tre soci, tre esiti: le simulazioni
Ecco tre esercizi dimostrativi paralleli, con gli stessi dati di procedura e tre profili diversi. Non sono casi reali: sono ipotesi costruite per mostrare come cambia il risultato.
Dati comuni. Liquidazione giudiziale di una s.r.l. aperta il 14 ottobre 2025. Attivo realizzato: 847.320 euro. Prededuzioni e crediti privilegiati: 503.610 euro. Restano 343.710 euro per i chirografari. Crediti chirografari ammessi (esclusi i soci): 1.296.400 euro. Percentuale per i chirografari: 343.710 / 1.296.400 = 26,5% circa.
Simulazione A – Socio con termine scritto scaduto, versamento in equilibrio. Ha versato 31.450 euro nell’aprile 2023, con termine per la delibera al 30 novembre 2023. Al momento del versamento il rapporto tra debiti e patrimonio netto era 2,1 a 1. Il curatore riconosce il credito restitutorio e non contesta la postergazione. Ammissione in chirografo: 31.450 euro. Il totale dei chirografari sale a 1.327.850 euro e la percentuale scende a circa il 25,9%. Il socio riceve circa 8.145 euro.
Simulazione B – Socio con termine scritto scaduto, versamento in squilibrio. Ha versato 31.450 euro nel gennaio 2025, con termine al 30 giugno 2025, scaduto. Il bilancio 2024 mostrava un rapporto tra debiti e patrimonio netto di 18 a 1. Il curatore propone l’ammissione postergata. Il giudice delegato la accoglie. I chirografari ricevono il 26,5%: nulla resta per i postergati. Il socio riceve zero. Se impugna lo stato passivo, dovrà dimostrare che il versamento non è stato fatto in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole un conferimento.
Simulazione C – Socio senza termine. Ha versato 31.450 euro nel 2023 con causale “versamento soci c/futuro aumento”, senza verbali né scadenze; il bilancio lo iscrive tra le riserve. Il curatore propone l’esclusione: si tratta di una posizione residuale, recuperabile solo dall’eventuale attivo residuo. Con un attivo che non copre neppure i chirografari, il socio riceve zero. Ha una sola strada: dimostrare, con altri documenti, l’esistenza di un termine anche implicito o la natura di prestito, e in quest’ultimo caso affrontare comunque la postergazione.
Lettura dei risultati. Lo stesso importo vale circa 8.145 euro nel primo caso e zero negli altri due. La differenza non dipende dalla somma versata né dal momento dell’apertura della procedura: dipende da due fatti avvenuti molto prima, cioè la presenza di un termine e lo stato della società quando il socio ha versato. Per questo l’analisi deve partire dai documenti dell’epoca, non dallo stato passivo.
I casi misti
Molti soci non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nelle situazioni più frequenti.
Il socio che è anche amministratore
È la situazione più comune nelle piccole s.r.l. Come socio, puoi insinuarti se il tuo versamento ha generato un credito; come amministratore, rispondi delle restituzioni che hai disposto (Cass. Sez. I n. 15196/2024) e, se sono avvenute senza un termine scaduto, rischi la contestazione di distrazione (Cass. pen. n. 39139/2023). La stessa documentazione serve per entrambe le partite: un termine scritto e scaduto rafforza sia la domanda di ammissione sia la difesa dell’amministratore. Per la tua posizione serve una strategia unica, perché ciò che sostieni nel ricorso al passivo può essere usato contro di te nell’azione di responsabilità.
L’ex socio che ha ceduto le quote
Hai versato quando eri socio, poi hai venduto la tua quota. Pensi di essere diventato un creditore come gli altri? Non è così. Cass. Sez. I ord. n. 21422 del 6 luglio 2022 ha stabilito che il diritto alla restituzione resta postergato anche dopo l’uscita del socio o la cessione della quota; il credito diventa esigibile solo quando lo squilibrio è superato. Attenzione anche alla direzione opposta: Cass. Sez. I ord. n. 18526 dell’8 luglio 2024 ha ammesso che il curatore faccia valere la simulazione di una cessione di quote che dissimula un finanziamento postergabile.
Il socio receduto
Se sei uscito dalla società con il recesso e vanti il credito di liquidazione della quota, la tua posizione è diversa. Cass. Sez. I ord. n. 30725 del 6 novembre 2023 ha escluso che il credito da liquidazione della quota per recesso possa essere assimilato, per analogia, al credito da finanziamento: il finanziamento presuppone il rapporto sociale in corso. Se però prima del recesso avevi fatto anche versamenti in conto futuro aumento, le due posizioni vanno tenute distinte.
Il socio che ha anche garantito i debiti della società
Se hai rilasciato una fideiussione a favore della banca della società e poi hai pagato, il tuo credito di regresso è un credito verso la società. Ma Cass. Sez. I ord. n. 30054/2023 ha incluso anche le garanzie nella nozione ampia di apporto economico volontario del socio: il curatore potrebbe sostenere che il regresso, se la garanzia fu data in squilibrio, sia postergato. Per te, inoltre, c’è un tema personale: se i debiti garantiti superano le tue possibilità, potresti dover valutare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
Il socio di cooperativa
Le somme versate dai soci alle cooperative a titolo di prestito sociale sono escluse dall’ambito dell’art. 2467 c.c. (nota all’articolo, L. 205/2017, art. 1, comma 239). I versamenti in conto futuro aumento di capitale in una cooperativa vanno quindi distinti con cura dal prestito sociale: le regole sulla postergazione non si applicano allo stesso modo.
Il confronto tra i profili
La tabella mette a confronto i cinque profili sugli aspetti che decidono l’esito della domanda.
| Aspetto | Profilo 1 – Termine scaduto | Profilo 2 – Senza termine | Profilo 3 – Versamento in squilibrio | Profilo 4 – Capogruppo | Profilo 5 – Già rimborsato |
|---|---|---|---|---|---|
| Esiste un credito? | Sì, ripetizione dell’indebito (art. 2033 c.c.) | Di regola no: posizione residuale | Sì, se c’è termine scaduto o prestito | Sì, se c’è termine scaduto o prestito | Il tema è la restituzione al curatore |
| Rango probabile | Chirografo, salvo contestazione di postergazione | Escluso o residuale | Postergato (art. 2467 c.c.) | Postergato (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.) | Dopo la restituzione, rango del profilo di partenza |
| Norma chiave del CCII | Art. 201 | Art. 201 | Art. 201 | Artt. 201 e 164, c. 3 | Art. 164, c. 2 e 3 |
| Prova decisiva | Documento con termine e sua scadenza | Termine implicito o natura di prestito | Situazione patrimoniale alla data del versamento | Condizioni dei rapporti infragruppo | Date del rimborso e del deposito |
| Rischio principale | Postergazione | Esclusione | Riparto pari a zero | Postergazione di tutti i rapporti infragruppo | Restituzione e responsabilità dell’amministratore |
La tabella mostra una cosa che i soci spesso non considerano: l’esistenza del credito e il suo rango sono due domande diverse, e il curatore può perdere sulla prima e vincere sulla seconda. Per questo la domanda di ammissione va preparata pensando a entrambe.
Le domande che valgono per tutti
Posso presentare la domanda dopo il termine dei trenta giorni?
Sì, ma come domanda tardiva. L’art. 201, comma 1, impone di trasmettere il ricorso almeno trenta giorni prima dell’udienza di verifica; secondo la spiegazione di Brocardi all’articolo, il ricorso trasmesso oltre il termine non è inammissibile ma viene trattato come domanda tardiva ai sensi dell’art. 208. La domanda tardiva ha regole proprie e conviene evitarla quando possibile.
Se la società entra in concordato preventivo invece che in liquidazione giudiziale, cambia qualcosa?
Nel concordato preventivo non c’è un’insinuazione al passivo come nella liquidazione giudiziale, ma il tuo credito va comunque indicato e trattato nel piano. Cass. Sez. I n. 16348 del 21 giugno 2018, resa nella vigenza della legge fallimentare, ha ammesso che i creditori postergati siano collocati in classi con diritto di voto, purché il trattamento rispetti la postergazione. Se il tuo credito è postergato, quindi, puoi votare in una classe apposita, ma non puoi ricevere un trattamento migliore dei creditori che ti precedono.
E se la società è un’impresa minore in liquidazione controllata?
Cass. Sez. I ord. n. 17508 del giugno 2025 ha stabilito che, in sede di liquidazione controllata, il credito postergato resta un debito scaduto ma inesigibile, che va computato ai fini della soglia di 50.000 euro di debiti scaduti e non pagati prevista dall’art. 268 del Codice della crisi per l’apertura su istanza dei creditori. La postergazione, quindi, non cancella il credito: ne rinvia il pagamento.
Che cosa succede se l’aumento è stato deliberato e il versamento imputato a capitale?
In quel caso il versamento ha raggiunto il suo scopo: è diventato conferimento e tu hai ricevuto, in cambio, una quota o delle azioni. Non c’è più un credito da far valere al passivo, perché la causa del versamento si è realizzata. La tua posizione è quella del socio, che nella liquidazione giudiziale viene dopo tutti i creditori. È la ragione per cui la Cass. Sez. I n. 29330/2020 parla di conferimento “solo potenziale” finché il versamento non è imputato al capitale: l’imputazione chiude la partita.
Gli eredi del socio possono insinuarsi?
Se il diritto alla restituzione era sorto in capo al socio, il credito si trasmette agli eredi come ogni altro credito patrimoniale, con lo stesso rango che avrebbe avuto per il socio. Gli eredi devono presentare la domanda nel termine dell’art. 201, documentando anche la propria qualità. Valgono le stesse regole sulla qualificazione e sulla postergazione: la successione non migliora la posizione del credito.
Il curatore può rilevare la postergazione anche se non l’ha eccepita nessuno?
Secondo Cass. Sez. I n. 12994/2019, la situazione di crisi può essere rilevata d’ufficio dal giudice se risulta provata dagli atti. Non puoi contare sul silenzio del curatore: se il bilancio allegato mostra lo squilibrio, il giudice può tenerne conto.
Se il credito è postergato, posso almeno compensarlo con quello che devo alla società?
No. Cass. Sez. I n. 1865 del 27 gennaio 2025, resa sull’art. 56 della legge fallimentare, ha escluso la compensazione del credito postergato con i debiti verso il fallito. Se devi somme alla società (per esempio per forniture ricevute o per conferimenti non versati), dovrai pagarle per intero e attendere il riparto.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Raccolgo qui le pronunce lette e utilizzate nella guida, ordinate per profilo. Per ciascuna indico il principio in parole mie e perché conta per la tua domanda. Dove la pronuncia è resa sulla legge fallimentare, lo segnalo.
Per il socio con termine scaduto (profilo 1)
- Cass. Sez. I n. 29330 del 22 dicembre 2020. I versamenti in conto futuro aumento sono risolutivamente condizionati alla delibera entro un termine; se la delibera manca, la somma è un indebito oggettivo ripetibile ex art. 2033 c.c. È il fondamento della domanda del socio.
- Cass. Sez. I ord. n. 24093 dell’8 agosto 2023. Se l’aumento non si perfeziona, viene meno la causa dell’attribuzione; la volontà di collegare il versamento all’aumento deve risultare in modo chiaro, valutando termine, comportamento delle parti, scritture, statuto. Indica cosa allegare al ricorso.
- Cass. Sez. III ord. n. 24806 del 16 settembre 2024. L’insinuazione è un onere del creditore anche se ha già una pronuncia favorevole di primo grado appellata. Vale per il socio che abbia già agito contro la società prima dell’apertura.
Per il socio senza termine o con causale ambigua (profilo 2)
- Cass. pen. n. 39139 del 26 settembre 2023. Il termine per la delibera deve essere determinato; senza termine, le somme restano vincolate e non sono restituibili durante la vita della società; il socio è un titolare di pretesa residuale. Spiega perché la domanda senza termine viene di solito esclusa.
- Cass. pen. n. 41536 del 12 novembre 2024. Senza termine certo, le somme restano assoggettate al vincolo di destinazione. Conferma l’orientamento.
- Cass. Sez. I n. 16393 del 24 luglio 2007. I versamenti in conto capitale formano una riserva e si recuperano solo allo scioglimento, nei limiti dell’attivo residuo. È la regola che il curatore applica quando riqualifica il versamento.
- Cass. Sez. I n. 25585 del 3 dicembre 2014. La qualificazione dipende dalla volontà delle parti e dal concreto svolgimento del rapporto, non dalla denominazione contabile. Apre lo spazio per la prova.
- Cass. Sez. V ord. n. 4845 del 23 febbraio 2024. Per qualificare il versamento come finanziamento rileva la sua contabilizzazione in bilancio. Mostra il peso del bilancio nella ricostruzione.
Per il socio che ha versato in squilibrio (profilo 3)
- Cass. Sez. I ord. n. 20649 del 31 luglio 2019 (legge fallimentare). Il credito da finanziamento del socio va ammesso al passivo con rango postergato, non in chirografo. È l’esito più probabile se c’è squilibrio.
- Cass. Sez. I ord. n. 30054 del 30 ottobre 2023. In sede di verifica, il finanziamento comprende ogni apporto economico volontario del socio, incluse garanzie e forniture senza corrispettivo.
- Cass. Sez. I ord. n. 18591 dell’8 luglio 2025. Le somme anticipate a un’impresa in crisi sono finanziamenti, a prescindere dalla forma, se servono a farla proseguire. È l’argomento del curatore contro la qualificazione “restitutoria”.
- Cass. Sez. I ord. n. 3017 del 31 gennaio 2019. La nozione di finanziamento comprende ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione.
- Cass. Sez. I n. 12994 del 15 maggio 2019. La crisi va verificata al momento del finanziamento ed è rilevabile d’ufficio se provata agli atti.
- Cass. Sez. I ord. n. 15866 del 6 giugno 2024 e Cass. Sez. I n. 16291 del 20 giugno 2018. La postergazione si estende alle s.p.a. chiuse o familiari e, in concreto, alle s.p.a. in cui il socio è in posizione equivalente a quella del socio di s.r.l.
- Cass. Sez. I ord. n. 583 del 10 gennaio 2025. I finanziamenti infragruppo sono postergabili, ma quelli dal 9 aprile al 31 dicembre 2020 sono esenti in base all’art. 8 del D.L. 23/2020.
- Cass. Sez. I n. 1865 del 27 gennaio 2025 (art. 56 legge fallimentare). Il creditore postergato non può compensare.
Per la capogruppo (profilo 4)
- Cass. Sez. I ord. n. 22410 del 4 agosto 2025. Le forniture ripetute della controllante alla controllata in crisi, senza recupero dei crediti, possono essere un finanziamento postergato.
- Cass. Sez. I ord. n. 18599 dell’8 luglio 2025. Postergati anche i finanziamenti discendenti tramite una società intermedia.
- Cass. Sez. I ord. n. 22166 del 31 luglio 2025 (ambito fallimentare). La postergazione opera anche per finanziamenti eseguiti in forme diverse dal contratto di credito.
- Cass. Sez. I ord. n. 30089 del 30 ottobre 2023. Una dilazione abnorme rispetto agli usi può integrare un finanziamento postergabile.
- Cass. Sez. I ord. n. 22403 del 4 agosto 2025. La postergazione non si applica al finanziamento dell’ente pubblico alla fondazione da esso costituita: la qualifica del finanziatore va verificata.
Per chi ha già riavuto le somme e per l’amministratore (profilo 5)
- Cass. Sez. I n. 15196 del 30 maggio 2024 (legge fallimentare). La postergazione opera già durante la vita della società; gli amministratori che restituiscono in violazione ne rispondono; l’azione del curatore sul rimborso dell’anno anteriore è una revocatoria speciale con presunzione assoluta di conoscenza dell’insolvenza. Oggi la regola è nell’art. 164, comma 2, del Codice della crisi.
Per i casi misti
- Cass. Sez. I ord. n. 21422 del 6 luglio 2022. La postergazione resta anche dopo l’uscita del socio o la cessione della quota.
- Cass. Sez. I ord. n. 18526 dell’8 luglio 2024. Il curatore può far valere la simulazione di una cessione di quote che dissimula un finanziamento postergabile.
- Cass. Sez. I ord. n. 30725 del 6 novembre 2023. Il credito da liquidazione della quota per recesso non è assimilabile al finanziamento.
- Cass. Sez. I n. 16348 del 21 giugno 2018 (legge fallimentare). Nel concordato preventivo i postergati possono votare in classi apposite, nel rispetto della postergazione.
- Cass. Sez. I ord. n. 17508 del giugno 2025. In liquidazione controllata il credito postergato è scaduto ma inesigibile e conta per la soglia dell’art. 268 del Codice della crisi.
Cosa può fare lo Studio Monardo per te
Ogni profilo richiede un lavoro diverso. Ecco cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.
- Ricostruiamo la natura di ogni versamento: esaminiamo bonifici, causali, verbali di assemblea e di consiglio, corrispondenza e note integrative per stabilire se si tratta di versamento in conto capitale, in conto futuro aumento con termine o di prestito.
- Per il socio con termine scaduto, redigiamo il ricorso ex art. 201 CCII con una sezione “fatti e ragioni” che richiama la mancata delibera e l’art. 2033 c.c., e lo trasmettiamo al curatore entro il termine.
- Per il socio senza termine, cerchiamo le prove di un termine implicito o della natura di prestito e valutiamo con te quale qualificazione conviene sostenere, sapendo cosa comporta ciascuna.
- Con i commercialisti dello staff ricostruiamo la situazione patrimoniale della società alla data di ogni versamento, per contrastare (o misurare) il rischio di postergazione.
- Per la capogruppo, separiamo le posizioni infragruppo (versamenti, forniture, servizi, garanzie) e documentiamo le condizioni di mercato di ciascuna.
- Esaminiamo il progetto di stato passivo del curatore e predisponiamo le osservazioni per l’udienza di verifica.
- Impostiamo e seguiamo l’impugnazione dello stato passivo se il credito viene escluso o postergato, mantenendo la stessa linea fino al ricorso per cassazione.
- Per chi ha già riavuto le somme, verifichiamo date e presupposti dell’art. 164 CCII e valutiamo con il curatore la possibilità di una soluzione transattiva.
- Per l’amministratore che ha disposto i rimborsi, ricostruiamo la sequenza delle decisioni e coordiniamo la difesa civile con quella penale.
- Per il socio che ha anche garantito i debiti sociali, verifichiamo il credito di regresso e, se l’esposizione personale lo richiede, valutiamo gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per i soci e per le società di un gruppo, l’abilitazione che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere da vicino come si forma la crisi di un’impresa, come si leggono i rapporti tra società e soci e come quei rapporti vengono riletti dal curatore. Per tutti i profili conta poi la qualifica di cassazionista: le questioni sulla qualificazione dei versamenti e sulla postergazione sono questioni di diritto che arrivano spesso in Cassazione, e la stessa strategia, dall’analisi dei documenti alla domanda di ammissione e fino all’ultimo grado, resta nelle mani dello stesso difensore. Per il socio persona fisica esposto anche con garanzie personali, entrano in gioco le competenze di Gestore della crisi da sovraindebitamento e di fiduciario OCC.
Lo staff è multidisciplinare: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in questa materia la risposta giuridica dipende dalla lettura del bilancio.
Prima capisci in quale profilo ti trovi, poi agisci con le tue regole
Il primo passo è capire in quale profilo rientri: con termine scaduto, senza termine, in squilibrio, capogruppo o già rimborsato. Il secondo è agire secondo le regole del tuo profilo, non secondo quelle generali. Il socio con un termine scritto e scaduto può insinuarsi come creditore per la ripetizione dell’indebito, ma deve prepararsi alla contestazione sulla postergazione; il socio senza termine deve costruire la prova prima di presentare la domanda; la capogruppo deve separare i rapporti; chi ha già riavuto le somme deve difendere ciò che ha ricevuto.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché nasce nel cuore della crisi d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, coordina un lavoro che va dai bilanci dell’epoca del versamento fino all’impugnazione dello stato passivo, con avvocati e commercialisti sullo stesso caso. Nessun risultato può essere promesso: possiamo però analizzare i tuoi documenti e costruire con te la domanda più solida per il tuo profilo.
📩 Il termine per la domanda di ammissione corre dalla data dell’udienza di verifica: contatta lo studio oggi stesso, trovi tutti i riferimenti al termine di questa guida.