Il Curatore Unico Può Agire In Responsabilità Contro Gli Amministratori Di Più Società Del Gruppo?

Quando più società dello stesso gruppo sono insolventi, il tribunale può aprire una sola liquidazione giudiziale e affidarla a un solo curatore. Chi ha amministrato quelle società, spesso le stesse persone sedute in più consigli, si chiede allora se quel curatore possa chiamarlo a rispondere per tutte le società in un colpo solo. La risposta breve è sì, ma con regole precise: il curatore unico agisce società per società, perché ogni impresa conserva una propria massa attiva e passiva; e quando vuole far valere l’abuso della direzione e coordinamento contro la capogruppo deve prima chiedere al tribunale di separare le procedure. Per amministratori, sindaci e soci il rischio concreto è duplice: subire più azioni parallele per lo stesso periodo di gestione e sottovalutare i termini, che dal 29 aprile 2026 comprendono anche una decadenza biennale per le azioni degli organi della procedura.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la gestione della crisi dei gruppi e il comportamento degli amministratori nella fase che precede l’insolvenza sono il cuore di quell’incarico. La qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso un OCC completa il quadro quando l’azione del curatore colpisce il patrimonio personale dell’amministratore persona fisica.

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Inquadramento normativo: chi può agire, contro chi, con quale azione

Sul piano normativo la risposta si costruisce combinando quattro gruppi di norme del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) e del codice civile.

La liquidazione giudiziale unitaria e il curatore unico (art. 287 CCII)

L’art. 287 CCII consente di assoggettare a una liquidazione giudiziale unitaria più imprese dello stesso gruppo, in stato di insolvenza e con centro degli interessi principali in Italia, con un unico ricorso davanti a un unico tribunale, quando serve a coordinare la liquidazione degli attivi. Per decidere, il tribunale guarda ai collegamenti economici o produttivi preesistenti, alla composizione dei patrimoni e alla presenza degli stessi amministratori.

Il dato decisivo è che restano ferme l’autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese. La procedura è unica nell’organizzazione, non nel patrimonio. Il comma 2 prevede che il tribunale nomini, salvo specifiche ragioni, un unico giudice delegato e un unico curatore, ma un comitato dei creditori per ciascuna impresa. Lo stesso comma consente al tribunale di disporre in ogni momento la separazione quando emergono conflitti di interessi tra le imprese o tra i creditori, e la rende obbligatoria, con nomina di organi distinti, nell’ipotesi dell’art. 291, comma 1, secondo periodo (testo modificato dall’art. 45 D.Lgs. 136/2024).

Il comma 3 obbliga il curatore a illustrare nel programma di liquidazione le modalità di coordinamento e ripartisce le spese generali in proporzione alle masse attive. Il comma 5, infine, permette al curatore che riscontri l’insolvenza di un’altra impresa del gruppo non ancora in procedura di segnalarla agli organi di amministrazione e controllo o di promuoverne direttamente l’accertamento.

Le azioni di responsabilità del curatore (art. 255 CCII)

L’art. 255 CCII stabilisce che il curatore, autorizzato ai sensi dell’art. 128, comma 2, può promuovere o proseguire:

  1. l’azione sociale di responsabilità;
  2. l’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c. e art. 2476, comma 6, c.c.);
  3. l’azione dell’art. 2476, comma 8, c.c. (soci di s.r.l. che hanno deciso o autorizzato atti dannosi);
  4. l’azione dell’art. 2497, comma 4, c.c.;
  5. ogni altra azione di responsabilità attribuita da singole disposizioni di legge.

Il comma 1-bis, introdotto dall’art. 40, comma 2, D.Lgs. 136/2024, estende la legittimazione del curatore alle azioni nei confronti degli eventuali coobbligati. Nella procedura unitaria il curatore unico esercita queste azioni per ciascuna società, nell’interesse della sua massa: le azioni non si “fondono” perché i patrimoni restano distinti.

La regola speciale per i gruppi (art. 291 CCII)

L’art. 291, comma 1, CCII (modificato dall’art. 46 D.Lgs. 136/2024) legittima il curatore, sia in caso di procedura unitaria sia di pluralità di procedure, a esercitare le azioni di responsabilità previste dall’art. 2497 c.c. Aggiunge però che, se la procedura è unitaria, il curatore provvede previamente a chiedere al tribunale la separazione delle procedure ai sensi dell’art. 287, comma 2. Il comma 2 lo legittima a proporre la denuncia dell’art. 2409 c.c. contro amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla liquidazione giudiziale.

La responsabilità da direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.)

L’art. 2497 c.c. rende direttamente responsabili verso soci e creditori le società o gli enti che, esercitando direzione e coordinamento, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione. Non c’è responsabilità quando il danno manca alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione o è integralmente eliminato (i cosiddetti vantaggi compensativi). Risponde in solido chi ha preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio, chi ne ha tratto consapevolmente beneficio (comma 2). In caso di liquidazione giudiziale della società eterodiretta, l’azione dei creditori è esercitata dal curatore (comma 4).

Distinzione da istituti affini: un esempio

Va precisato che le due azioni hanno bersagli diversi. Si pensi a Alfa S.p.A. (capogruppo) e Beta S.r.l. (controllata), entrambe in liquidazione giudiziale unitaria, con lo stesso amministratore delegato. Se l’amministratore ha fatto proseguire Beta in perdita dopo la perdita del capitale, il curatore agisce ex art. 255 per Beta contro l’amministratore di Beta. Se invece Alfa ha imposto a Beta di garantire gratuitamente i debiti della capogruppo, la condotta è un abuso di direzione e coordinamento: il curatore di Beta agisce ex art. 2497 contro Alfa e, in solido, contro chi ha preso parte al fatto. Nel primo caso il curatore unico può procedere; nel secondo deve prima ottenere la separazione, perché altrimenti sarebbe attore per Beta e, di fatto, convenuto per Alfa.

Requisiti e termini

Condizioni di applicabilità, una per una

a) Apertura della liquidazione giudiziale. Le norme del Codice si applicano alle procedure aperte dal 15 luglio 2022. Per i fallimenti dichiarati prima resta la legge fallimentare: l’azione del curatore si fonda sull’art. 146 l.fall. e non esiste una liquidazione di gruppo con curatore unico, perché le procedure restano separate e ciascuna ha un proprio curatore.

b) Procedura unitaria o pluralità di procedure. Il curatore unico esiste solo se il tribunale ha aperto una procedura unitaria ex art. 287 e non ha ravvisato specifiche ragioni per nominare organi distinti. Con più procedure separate ogni curatore agisce per la propria società.

c) Autorizzazione. Il curatore deve essere autorizzato ai sensi dell’art. 128, comma 2, CCII. Nella procedura unitaria l’autorizzazione riguarda la singola società e la singola azione.

d) Azione prevista dalla legge. Il curatore non ha una legittimazione generale a qualsiasi pretesa risarcitoria. Le azioni sono quelle elencate nell’art. 255 e quelle attribuite da specifiche disposizioni.

e) Separazione per l’azione ex art. 2497. Se la procedura è unitaria, la domanda di separazione precede l’azione contro la capogruppo.

f) Rispetto dei termini. Prescrizione e, dal 29 aprile 2026, decadenza biennale dell’art. 2394-bis c.c.

La nuova decadenza dell’art. 2394-bis c.c.

L’art. 2394-bis c.c., modificato dall’art. 9, comma 1, lett. t), D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47 e in vigore dal 29 aprile 2026, attribuisce agli organi della procedura le azioni di responsabilità nella liquidazione giudiziale, nel concordato liquidatorio, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria. Le azioni vanno proposte, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Per le procedure già aperte, una prima lettura di merito (Trib. Bari, ordinanza 15 giugno 2026) fa decorrere i due anni dal 29 aprile 2026.

Nella procedura unitaria il termine corre dalla sentenza di apertura, che di regola è unica per tutte le società. Se invece una società del gruppo entra in procedura più tardi, perché il curatore ne ha promosso l’accertamento ex art. 287, comma 5, il termine per quella società decorre dalla sua sentenza. Resta aperto se la decadenza biennale si applichi anche all’azione ex art. 2497, che il curatore esercita come azione dei creditori della eterodiretta: la soluzione prudente è rispettarla comunque.

La prescrizione

L’azione dei creditori sociali si prescrive in cinque anni. Secondo la giurisprudenza di legittimità formatasi sulla legge fallimentare, il termine decorre dal momento in cui il patrimonio sociale diventa insufficiente al soddisfacimento dei creditori, che può precedere o seguire l’apertura della procedura. Per l’azione dell’art. 2497 la Cassazione fa decorrere la prescrizione quinquennale dal momento in cui il pregiudizio diventa conoscibile, non dal compimento dei singoli atti.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
2 anni (art. 2394-bis c.c.) Sentenza di apertura; per le procedure già aperte, 29/4/2026 secondo Trib. Bari Decadenza Azione improponibile da parte del curatore
5 anni, azione dei creditori sociali Insufficienza patrimoniale oggettivamente conoscibile Prescrizione Estinzione del diritto, eccepibile dal convenuto
5 anni, azione ex art. 2497 c.c. Conoscibilità del pregiudizio da parte di soci e creditori Prescrizione Estinzione del diritto
Separazione ex art. 291 Prima di promuovere l’azione ex art. 2497 Condizione procedurale Rischio di eccezione di difetto di legittimazione o di conflitto
Sospensione feriale Non si applica ai procedimenti regolati dal Codice (art. 9 c. 1 CCII) — L’azione ordinaria di responsabilità segue invece le regole comuni, con sospensione 1-31 agosto

Il termine più critico, per entrambe le parti, è la decadenza biennale: per il curatore unico che gestisce più società il rischio di superarlo per una di esse è concreto, e per l’amministratore è la prima eccezione da verificare.

Procedura passo-passo

In termini operativi, l’azione del curatore unico contro gli amministratori di più società del gruppo si sviluppa così.

1. Ricostruzione della gestione, società per società. Il curatore esamina scritture contabili, bilanci, verbali e flussi infragruppo di ciascuna impresa. Nella procedura unitaria ha accesso contemporaneo ai dati di tutte le società: è il vantaggio pratico principale, perché i trasferimenti infragruppo si leggono da entrambi i lati. Le masse però restano distinte e ogni danno va imputato alla società che lo ha subito.

2. Relazione e individuazione dei responsabili. Il curatore individua, per ciascuna società, amministratori di diritto, amministratori di fatto, sindaci, revisori e soci di s.r.l. che hanno deciso o autorizzato atti dannosi. Un amministratore comune a più società può comparire in più elenchi, ma per condotte e danni distinti.

3. Scelta dell’azione. Per la mala gestio interna di ciascuna società il curatore usa l’art. 255 (azione sociale e dei creditori sociali, cumulate). Per l’abuso della direzione unitaria usa l’art. 2497, comma 4, c.c., richiamato dall’art. 255 e dall’art. 291.

4. Eventuale istanza di separazione. Se l’azione è quella dell’art. 2497 e la procedura è unitaria, il curatore chiede previamente al tribunale la separazione ai sensi dell’art. 287, comma 2. Separate le procedure, si nominano organi distinti per le imprese coinvolte. Il tribunale può disporre la separazione anche d’ufficio o in altre ipotesi di conflitto.

5. Autorizzazione del giudice delegato. Per ogni azione serve l’autorizzazione dell’art. 128, comma 2, CCII. Nella procedura unitaria le autorizzazioni sono distinte per società, anche se il giudice delegato è uno solo.

6. Misure cautelari. Prima o durante il giudizio il curatore può chiedere il sequestro conservativo sui beni degli amministratori. È frequente un unico ricorso cautelare contro lo stesso amministratore per più società, con distinti titoli di credito.

7. Atto introduttivo. L’atto deve indicare per ciascuna società: le condotte contestate e il periodo; il danno e il criterio di quantificazione (per la prosecuzione illegittima dopo la causa di scioglimento, il differenziale dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c.); il nesso causale; l’autorizzazione. Il giudice competente è di norma la sezione specializzata in materia di impresa. È possibile un unico giudizio contro più convenuti per più società se le domande sono connesse, ma le domande restano distinte.

8. Destinazione delle somme. Quanto recuperato entra nella massa della società danneggiata e va ai suoi creditori. Le spese generali comuni si ripartiscono in proporzione alle masse attive (art. 287, comma 3).

Avvertenza decisiva per l’amministratore: la possibilità di “compensare” un danno subito da una società con un vantaggio ottenuto da un’altra esiste solo nei limiti dei vantaggi compensativi dell’art. 2497, comma 1, c.c., e va allegata e provata da chi la invoca. Nella responsabilità degli amministratori verso la singola società l’appartenenza al gruppo non cancella il danno.

Avvertenza per il curatore e per i creditori: proporre l’azione ex art. 2497 nella procedura unitaria senza aver chiesto la separazione espone l’azione a contestazioni sulla legittimazione e sul conflitto di interessi.

Dove più spesso si sbaglia

  • Si tratta il gruppo come un unico patrimonio e si chiede un risarcimento “di gruppo”, senza imputare il danno alle singole società.
  • Si confonde l’azione contro gli amministratori della controllata con l’azione contro la capogruppo.
  • Si dimentica che gli amministratori della capogruppo possono rispondere in solido ex art. 2497, comma 2, se hanno preso parte al fatto lesivo.
  • Si ignora la decadenza biennale per le procedure aperte prima del 29 aprile 2026.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali.

Esempio di calcolo 1: un amministratore comune a due società

Ipotesi: Gamma S.r.l. e Delta S.r.l., entrambe controllate da Omega S.p.A., sono in liquidazione giudiziale unitaria aperta il 9 febbraio 2026, con un unico curatore. Lo stesso amministratore unico ha gestito entrambe.

  • Gamma: causa di scioglimento per perdita del capitale emersa dal bilancio al 31/12/2023. Patrimonio netto a quella data: −37.800 €. Patrimonio netto alla data di apertura: −412.650 €. Costi stimati di una liquidazione ordinaria: 21.300 €.
  • Delta: nessuna perdita del capitale, ma pagamento preferenziale di 58.940 € a un fornitore riferibile all’amministratore.

Calcolo per Gamma secondo l’art. 2486, comma 3, c.c.: differenza tra −412.650 e −37.800 = 374.850 €; detratti i costi di liquidazione di 21.300 €, il danno presunto è 353.550 €, salvo prova di un diverso ammontare. Per Delta il danno va provato in concreto: 58.940 € se si dimostra il pregiudizio alla massa.

Esito: il curatore unico, con due autorizzazioni distinte, può promuovere due azioni (o un unico giudizio con domande distinte) contro lo stesso amministratore. Le somme recuperate per Gamma vanno ai creditori di Gamma, quelle per Delta ai creditori di Delta. Termine di decadenza: due anni dal 9 febbraio 2026, quindi entro il 9 febbraio 2028.

Esempio di calcolo 2: azione contro la capogruppo nella procedura unitaria

Ipotesi: la liquidazione giudiziale unitaria comprende Omega S.p.A. (capogruppo) e Gamma S.r.l. (eterodiretta). Nel 2024 Omega ha fatto trasferire da Gamma liquidità per 286.470 € con un “cash pooling” senza garanzie né interessi, mai restituita. Il curatore unico intende agire ex art. 2497 per i creditori di Gamma.

Sequenza:
1. Il curatore deposita istanza di separazione ex artt. 291, comma 1, e 287, comma 2, CCII.
2. Il tribunale separa le procedure e nomina curatori distinti per Gamma e per Omega.
3. Il nuovo curatore di Gamma, autorizzato, agisce verso Omega (in procedura) e, in solido ex art. 2497, comma 2, c.c., verso gli amministratori di Omega che hanno disposto il trasferimento.
4. Contro Omega il credito risarcitorio si fa valere nelle forme previste per i crediti verso un debitore in liquidazione giudiziale; contro le persone fisiche si procede con l’azione ordinaria e, se occorre, con il sequestro conservativo.

Esito: se Omega dimostra un vantaggio compensativo per Gamma (ad esempio forniture a prezzo agevolato per 94.120 €), il danno risarcibile può ridursi. Senza la previa separazione, il curatore unico si troverebbe in posizione di conflitto tra le due masse.

Casi particolari

Gli amministratori di società del gruppo non in procedura

Il curatore unico non può esercitare l’art. 255 per una società del gruppo che non è in liquidazione giudiziale: quella società ha propri organi. Può però proporre contro i suoi amministratori e sindaci la denuncia dell’art. 2409 c.c. (art. 291, comma 2) e, se ne riscontra l’insolvenza, promuoverne l’accertamento (art. 287, comma 5). Se poi quegli amministratori hanno preso parte all’abuso della direzione unitaria a danno di una società in procedura, possono essere convenuti in solido nell’azione ex art. 2497.

L’amministratore di fatto e la holding persona fisica

Chi non ha cariche formali ma gestisce di fatto una controllata risponde delle relative condotte; la Cassazione ha ritenuto compatibili il gruppo formale e l’amministrazione di fatto delle singole società. Quando il gruppo è guidato da persone fisiche che perseguono il proprio interesse, la giurisprudenza parla di holding di fatto, e il curatore della controllata può agire contro i responsabili ex art. 2497.

La procedura avviata come fallimento

Se le società sono fallite prima del 15 luglio 2022, si applica la legge fallimentare: procedure distinte, curatori distinti, azione ex art. 146 l.fall. Il problema del curatore unico non si pone, ma le pronunce sull’art. 146 l.fall. restano utili per natura dell’azione, onere della prova e prescrizione.

Conflitto tra creditori delle diverse società

Anche fuori dall’art. 2497 possono emergere conflitti: ad esempio quando la stessa somma è reclamata da due masse o quando un amministratore comune ha spostato risorse da una società all’altra. Il tribunale può in ogni momento disporre la separazione (art. 287, comma 2). Amministratori e creditori possono sollecitarla segnalando il conflitto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e avvocato cassazionista, valuta con lo staff dello Studio le posizioni degli amministratori di gruppo sia nella fase della crisi sia nel contenzioso con il curatore.

Coobbligati e solidarietà

Il comma 1-bis dell’art. 255 consente al curatore di agire anche contro gli eventuali coobbligati. Nell’azione ex art. 2497 rispondono in solido la persona fisica che ha preso parte al fatto e, nei limiti del vantaggio, chi ne ha tratto consapevolmente beneficio.

Sindaci e revisori comuni a più società

Le stesse regole valgono per gli organi di controllo. Nei gruppi è frequente che lo stesso collegio sindacale o lo stesso revisore operi in più società. Il curatore unico può agire contro di loro per ciascuna società in procedura, nell’ambito dell’azione sociale e dei creditori dell’art. 255, e il comma 1-bis gli consente di coinvolgere i coobbligati. Va precisato che per i sindaci la responsabilità ha oggi una disciplina propria, riformata nel 2025, i cui limiti dipendono dalla data dei fatti: anche qui l’analisi va condotta società per società e anno per anno, perché un unico incarico “di gruppo” non esiste sul piano giuridico. Per le società del gruppo non in procedura il curatore può solo proporre la denuncia dell’art. 2409 c.c.

Il socio di s.r.l. che ha deciso o autorizzato gli atti

Nei gruppi di s.r.l. il socio è spesso la capogruppo stessa. L’art. 255 richiama l’azione dell’art. 2476, comma 8, c.c. contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi. Quando il socio è la capogruppo e la condotta consiste nell’imporre scelte nell’interesse del gruppo, la stessa vicenda può essere letta sia come responsabilità del socio di s.r.l. sia come abuso di direzione e coordinamento. La qualificazione cambia molto: se il curatore inquadra la domanda nell’art. 2497, nella procedura unitaria deve prima chiedere la separazione; se la inquadra nell’art. 2476, comma 8, il conflitto con la massa della capogruppo resta comunque e il tribunale può separare in ogni momento. In termini operativi, la qualificazione della domanda è la prima cosa da esaminare in difesa.

La transazione con un amministratore comune

Un amministratore convenuto per più società può voler chiudere con una transazione unica. Il curatore unico può trattare con lui, ma ogni transazione resta riferita alla singola società, richiede le autorizzazioni della procedura e il parere del comitato dei creditori competente, che nella procedura unitaria è distinto per ciascuna impresa. La somma pagata va ripartita fra le masse in modo motivato: una ripartizione sbilanciata può essere contestata dai creditori della società penalizzata. Per l’amministratore conviene ottenere che l’accordo indichi con precisione quali azioni, per quali società e per quali periodi vengono definite, così da evitare che una delle masse riapra la questione.

Le società del gruppo aperte in tempi diversi

Accade spesso che il tribunale apra la procedura unitaria per alcune società e che altre vi entrino dopo, su iniziativa del curatore (art. 287, comma 5) o di creditori. Ogni sentenza di apertura fa decorrere un proprio termine biennale e fissa la data di riferimento per il differenziale dei netti. Per chi difende un amministratore comune, la sfasatura delle date è un terreno di verifica obbligato: un’azione tempestiva per una società può essere tardiva per un’altra.

Domande frequenti

Il curatore può chiedermi un unico risarcimento per tutte le società che ho amministrato?
No. Ogni società della procedura unitaria conserva la propria massa attiva e passiva. Il curatore deve indicare, per ciascuna società, le condotte, il danno e il nesso causale. Può riunire le domande in un unico giudizio se sono connesse, ma non può sommare i danni in un’unica posta indistinta. In difesa conviene verificare proprio l’imputazione del danno alle singole società, perché è lì che si annidano duplicazioni e spostamenti di poste da un patrimonio all’altro.

Se il curatore è unico, non c’è un conflitto quando agisce contro la capogruppo?
Il legislatore lo ha previsto. Per l’azione ex art. 2497 c.c. nella procedura unitaria l’art. 291 CCII impone al curatore di chiedere prima la separazione, e l’art. 287 rende obbligatoria in quel caso la nomina di organi distinti. Per gli altri conflitti il tribunale può separare in ogni momento. L’amministratore convenuto può far valere la mancata separazione come eccezione.

Ho fatto l’amministratore della capogruppo: posso essere convenuto per i danni della controllata?
Sì, se hai preso parte al fatto lesivo: l’art. 2497, comma 2, c.c. prevede la responsabilità solidale di chi ha partecipato all’abuso. La Cassazione ha esteso la responsabilità alla persona fisica che ha concorso alla condotta. Non basta però la carica: occorre la partecipazione al fatto, che il curatore deve dimostrare.

Il gruppo ha avuto vantaggi complessivi: questo mi salva?
Può ridurre o escludere il danno da direzione e coordinamento, se il pregiudizio manca alla luce del risultato complessivo o è stato eliminato. La Cassazione chiede però a chi invoca i vantaggi compensativi di allegarli e provarli in concreto. Nell’azione contro gli amministratori di una singola società per mala gestio interna, i vantaggi per altre società del gruppo non compensano il danno subito da quella società.

La procedura è stata aperta nel 2023: il curatore ha ancora tempo?
Dal 29 aprile 2026 l’art. 2394-bis c.c. prevede una decadenza di due anni dalla sentenza di apertura. Per le procedure già aperte la prima lettura di merito nota fa decorrere i due anni dal 29 aprile 2026, quindi fino al 29 aprile 2028. Vanno comunque verificati la prescrizione quinquennale e il momento in cui l’insufficienza patrimoniale era conoscibile.

Una società del gruppo non è in liquidazione: il curatore può fare causa ai suoi amministratori?
Non con l’azione dell’art. 255, che riguarda le società in procedura. Può però denunciarli ex art. 2409 c.c., promuovere l’accertamento dell’insolvenza di quella società e, se hanno partecipato all’abuso di direzione a danno di una società in procedura, convenirli in solido ex art. 2497.

Il curatore può usare i documenti di una società del gruppo contro gli amministratori di un’altra?
Nella procedura unitaria il curatore ha la disponibilità delle scritture di tutte le società in procedura, e nulla impedisce di produrre in giudizio documenti di una società per provare una condotta che ha danneggiato un’altra, ad esempio i movimenti di un conto infragruppo visti da entrambi i lati. Il punto delicato è un altro: se l’uso dei documenti avvantaggia una massa a scapito di un’altra, emerge un conflitto che il tribunale può risolvere separando le procedure. In difesa va verificato che il curatore non abbia selezionato i documenti in modo da spostare il danno da una società all’altra.

Posso chiedere io la separazione delle procedure?
La legge affida la separazione al tribunale, che la dispone in ogni momento quando emergono conflitti di interessi tra le imprese o tra i creditori, ed è obbligatoria quando il curatore intende agire ex art. 2497. Un amministratore convenuto o un creditore può segnalare il conflitto al tribunale con un’istanza motivata, illustrando perché la stessa persona non può tutelare insieme le due masse. Non c’è un esito garantito: il tribunale valuta in concreto.

Che differenza c’è tra essere convenuto come amministratore della controllata e come amministratore della capogruppo?
Come amministratore della controllata rispondi verso quella società e i suoi creditori per la gestione di quella società, con l’azione dell’art. 255. Come amministratore della capogruppo rispondi, in solido con la capogruppo, solo se hai preso parte all’abuso di direzione e coordinamento ai danni della controllata (art. 2497, comma 2, c.c.). Le due posizioni possono cumularsi se sei stato amministratore di entrambe, ma richiedono prove e difese diverse.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state lette in massima su raccolte giurisprudenziali aggiornate. Molte sono rese sulla legge fallimentare (art. 146 l.fall.): lo si indica per ciascuna. Nessuna pronuncia di legittimità nota decide ancora il tema specifico del curatore unico nella liquidazione di gruppo, che resta affidato al testo degli artt. 287 e 291 CCII.

Sulla legittimazione del curatore e sull’azione ex art. 2497 c.c.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024. La società eterodiretta non può agire direttamente contro la capogruppo, perché soci e creditori hanno una tutela propria; il curatore esercita l’azione spettante ai creditori sociali. Nella stessa decisione la Corte legge la lettera e) dell’art. 255 CCII come limite: il curatore può esercitare solo le azioni risarcitorie espressamente previste dalla legge. Rilevanza: delimita cosa il curatore unico può chiedere contro la capogruppo.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025. La tutela risarcitoria ex art. 2497 presuppone l’esercizio effettivo di direzione e coordinamento; le presunzioni dell’art. 2497-sexies (consolidamento dei bilanci, controllo ex art. 2359) operano solo se chi le invoca prova i fatti su cui si fondano. Rilevanza: il curatore deve provare l’esistenza del gruppo e della direzione unitaria.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 36378 del 29 dicembre 2023. Se le società sono usate nell’interesse delle persone fisiche controllanti, non si ha una supersocietà di fatto ma una holding di fatto, e il curatore della controllata può agire contro i responsabili ex art. 2497. Rilevanza: allarga la platea dei convenuti alle persone fisiche al vertice.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 7930 del 20 marzo 2023. La mera dipendenza economica e tecnologica, anche con finanziamenti di lungo periodo, non basta a fondare la presunzione di direzione e coordinamento: serve un vincolo contrattuale idoneo. Rilevanza: argomento difensivo quando il “gruppo” è solo una rete di rapporti commerciali.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 7262 del 13 marzo 2023. La prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2497 decorre da quando il pregiudizio diventa conoscibile, non dal compimento dei singoli atti. Rilevanza: individua il termine dell’azione contro la capogruppo.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 24943 del 7 ottobre 2019. La pubblicità dell’art. 2497-bis non è costitutiva del gruppo: conta la situazione di fatto. Rilevanza: il curatore può agire anche se la direzione unitaria non era dichiarata.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 29139 del 5 dicembre 2017. L’azione dell’art. 2497, comma 3, non richiede la previa escussione infruttuosa della controllata né una richiesta di risarcimento rivolta a essa. Rilevanza: nel contesto concorsuale la condizione di “mancato soddisfacimento” non impone passaggi preliminari ulteriori.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 26765 del 22 dicembre 2016. La responsabilità dell’ente che abusa della direzione unitaria si estende in solido alla persona fisica che ha preso parte al fatto lesivo. Rilevanza: espone gli amministratori della capogruppo all’azione del curatore della controllata.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 12254 del 12 giugno 2015. L’art. 2497 prevede un’unica azione e il comma 3 è una condizione di ammissibilità, non la fonte di una responsabilità sussidiaria della holding per i debiti insoddisfatti della controllata. Rilevanza: il curatore deve provare un danno da abuso, non può limitarsi a reclamare i debiti rimasti scoperti.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 2952 del 13 febbraio 2015. Gruppo formale e amministrazione di fatto delle singole società sono compatibili; chi amministra di fatto una controllata risponde delle relative condotte. Rilevanza: anche il dirigente della capogruppo che gestisce di fatto una controllata può essere convenuto per quella società.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 16707 del 24 agosto 2004. I vantaggi compensativi derivanti dall’appartenenza al gruppo rilevano, ma l’amministratore deve allegare e provare i benefici indiretti e la loro idoneità a compensare il pregiudizio. Rilevanza: fissa l’onere della prova della difesa più usata nei gruppi.

Sull’azione del curatore contro gli amministratori (legge fallimentare)

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 25977 del 29 ottobre 2008 (art. 146 l.fall.). L’azione del curatore cumula l’azione sociale e quella dei creditori, ha natura unitaria; chi agisce prova la violazione e il nesso causale, gli amministratori provano l’assenza di responsabilità. Rilevanza: struttura di ogni azione che il curatore unico promuove per ciascuna società.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 10937 del 7 novembre 1997 (art. 146 l.fall.). La prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori decorre dall’insufficienza patrimoniale, che può precedere o seguire il fallimento. Rilevanza: per un gruppo l’insufficienza può maturare in momenti diversi per ogni società.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20637 del 22 ottobre 2004 (art. 146 l.fall.). I vizi della preventiva audizione del comitato dei creditori non si fanno valere impugnando l’atto del curatore, ma con il reclamo davanti al tribunale fallimentare. Rilevanza: nella procedura unitaria i comitati sono distinti per società, e i vizi interni vanno fatti valere nella procedura.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 17121 del 21 luglio 2010 (art. 146 l.fall.). La riforma societaria del 2003 non ha eliminato la legittimazione del curatore di una s.r.l. fallita ad agire contro amministratori e organi di controllo. Rilevanza: nei gruppi composti da s.r.l. la legittimazione oggi è espressa nell’art. 255 CCII, che richiama l’art. 2476, comma 6, c.c.

Sulla quantificazione del danno

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5057 del 26 febbraio 2024. Il differenziale dei netti patrimoniali diventa il criterio ordinario di liquidazione del danno, con presunzione relativa superabile provando un danno diverso. Rilevanza: è il criterio usato per ciascuna società nell’esempio di calcolo 1.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5252 del 28 febbraio 2024 (art. 146 l.fall.). Il criterio dei netti patrimoniali si applica anche ai giudizi già pendenti, perché attiene alla valutazione del danno e non all’onere della prova. Rilevanza: vale anche nelle cause promosse prima del 2019.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 8069 del 25 marzo 2024. Differenziale dei netti e deficit patrimoniale sono criteri di valutazione equitativa; spetta agli amministratori provare la finalità liquidatoria degli atti compiuti. Rilevanza: orienta la difesa dell’amministratore comune.

Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 10413 del 17 aprile 2024. Gli amministratori rispondono autonomamente sia per il ritardo nell’accertare la causa di scioglimento, sia per gli atti di gestione non conservativa. Rilevanza: per ogni società si possono contestare più condotte distinte.

Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 20150 del 18 luglio 2025. Il danno può essere quantificato anche sui debiti contratti indebitamente tra il momento in cui si sarebbe dovuto chiedere il fallimento e la sua dichiarazione, senza applicare il criterio dei netti. Rilevanza: criterio alternativo utile quando i bilanci delle società del gruppo non sono attendibili.

Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 28613 del 7 novembre 2019. L’azione dei creditori sociali richiede la prova della perdita della garanzia patrimoniale generica, non necessariamente dell’insolvenza o della perdita integrale del capitale. Rilevanza: chiarisce il presupposto dell’azione dei creditori per ogni società.

Merito

Trib. Bari, ordinanza 15 giugno 2026. Prima lettura nota sull’art. 2394-bis c.c. novellato: per le procedure già aperte il termine biennale decorre dal 29 aprile 2026. Rilevanza: fissa, per ora, il calendario dei curatori delle procedure di gruppo aperte prima della riforma.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Per amministratori, sindaci, soci e creditori coinvolti in un’azione del curatore in un gruppo di imprese, lo Studio lavora con strumenti concreti:

  1. Ricostruiamo la mappa del gruppo: controlli, consolidamento dei bilanci, pubblicità ex art. 2497-bis, amministratori comuni, per verificare se la direzione e coordinamento sia provata o solo presunta.
  2. Verifichiamo la legittimazione del curatore per ciascuna società e ciascuna azione: autorizzazione ex art. 128, comma 2, CCII, azione prevista dall’art. 255, previa separazione ex art. 291 quando si tratta dell’azione contro la capogruppo.
  3. Calcoliamo i termini: decadenza biennale dell’art. 2394-bis c.c. per ogni sentenza di apertura, regime transitorio, prescrizione quinquennale e momento in cui l’insufficienza patrimoniale era conoscibile.
  4. Scomponiamo la domanda società per società, individuando duplicazioni di danno e poste spostate da una massa all’altra.
  5. Ricalcoliamo il danno con il differenziale dei netti dell’art. 2486, comma 3, c.c., contestando date della causa di scioglimento, rettifiche e costi di liquidazione.
  6. Costruiamo la prova dei vantaggi compensativi quando l’azione riguarda l’abuso di direzione e coordinamento.
  7. Segnaliamo al tribunale i conflitti di interessi tra le masse e chiediamo, quando ne ricorrono i presupposti, la separazione delle procedure.
  8. Difendiamo nei procedimenti cautelari, contestando il sequestro conservativo esteso a più società o sproporzionato.
  9. Assistiamo i creditori di una singola società del gruppo nel sollecitare il curatore e nel controllare che le somme recuperate vadano alla massa corretta.
  10. Valutiamo, nella fase della crisi, le scelte degli amministratori del gruppo per ridurre l’esposizione futura.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi conosce dall’interno la gestione della crisi sa leggere le scelte degli amministratori nella fase che precede l’insolvenza, che è proprio il periodo su cui il curatore costruisce l’azione. La qualifica di cassazionista garantisce continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea in tutti i gradi. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i bilanci e i flussi infragruppo, gli avvocati traducono quei numeri in eccezioni e domande.

Chiusura

Il curatore unico di una liquidazione giudiziale di gruppo può agire contro gli amministratori di più società, ma solo società per società, con autorizzazioni distinte e danni imputati alla massa di ciascuna impresa. Per l’azione contro la capogruppo per abuso di direzione e coordinamento deve prima ottenere la separazione delle procedure. Su tutto pesa la decadenza biennale introdotta dal 29 aprile 2026, accanto alla prescrizione quinquennale.

Lo Studio Monardo si occupa di questi temi perché la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) porta a lavorare proprio sulla gestione della crisi e sulle condotte degli amministratori. La qualifica di cassazionista consente di seguire la causa con il curatore fino all’ultimo grado.

📩 Hai ricevuto una diffida o un atto del curatore per più società del gruppo? Contatta lo Studio Monardo oggi: tutti i recapiti sono in fondo all’articolo.

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La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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