Cosa succede ai pignoramenti contro un’impresa in amministrazione straordinaria? È la domanda che si pongono, quasi sempre nello stesso momento, il fornitore che ha appena notificato un pignoramento presso la banca del debitore, l’istituto che ha avviato da mesi un’espropriazione immobiliare su un capannone, il lavoratore che ha un decreto ingiuntivo per le retribuzioni arretrate e il creditore che, al contrario, ha pignorato lo stipendio di un dipendente dell’impresa e si chiede se il datore di lavoro “commissariato” continuerà a versare le trattenute. La risposta breve è che, con l’ammissione all’amministrazione straordinaria, sui beni dell’impresa le azioni esecutive individuali non possono più essere iniziate né proseguite; la risposta completa, però, cambia a seconda del momento in cui il pignoramento è stato eseguito, di chi lo ha promosso, di quale bene colpisce e di quale credito lo sorregge. Non esiste una risposta valida per tutti i creditori, ed è proprio questo il punto: la stessa procedura blocca in modo diverso il pignoramento del fornitore, quello della banca fondiaria e quello che riguarda soltanto un dipendente dell’impresa.
Lo Studio Monardo lavora quotidianamente sulla crisi d’impresa e sull’interferenza tra procedure concorsuali ed esecuzioni individuali: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno il passaggio in cui un’impresa in difficoltà smette di poter essere aggredita dai singoli creditori; coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, il che pesa quando a pignorare è una banca con garanzia ipotecaria o l’amministrazione finanziaria. In più, essendo cassazionista, può seguire la contestazione sul pignoramento — davanti al giudice dell’esecuzione, al giudice delegato e fino alla Corte di cassazione — senza cambiare linea difensiva.
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Il quadro di partenza: quale legge si applica e che cosa dice
Prima di soppesare le strade possibili occorre fissare tre punti comuni a tutte.
Primo: l’amministrazione straordinaria non è regolata dal Codice della crisi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), applicabile alle procedure aperte dal 15 luglio 2022, disciplina liquidazione giudiziale, concordato, liquidazione coatta e gli altri strumenti, ma l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi resta governata da due leggi speciali: il D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 (la cosiddetta “Prodi-bis”) e, per le imprese di maggiori dimensioni o di interesse strategico, il D.L. 23 dicembre 2003 n. 347, convertito dalla L. 39/2004 (la “legge Marzano”). Dove queste leggi rinviano alla legge fallimentare, il rinvio va letto alla luce dell’art. 349 CCII, per il quale nelle disposizioni vigenti i termini “fallimento” e “fallito” si intendono sostituiti da “liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”, salva la continuità delle fattispecie. Per le procedure più risalenti, aperte sotto la L. 95/1979 (la vecchia “legge Prodi”), valgono ancora le regole di allora, come conferma la giurisprudenza più recente sulla chiusura di quelle procedure.
Secondo: la norma chiave è l’art. 48 del D.Lgs. 270/1999, rubricato «Divieto di azioni esecutive individuali». Il testo vigente, letto sul codice dell’amministrazione straordinaria pubblicato da ilcaso.it, stabilisce che sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria «non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali». Tre parole meritano attenzione: “iniziate” e “proseguite” (il divieto colpisce sia i pignoramenti nuovi sia quelli già pendenti), e “anche speciali” (il divieto non lascia fuori, sulla carta, le esecuzioni regolate da leggi speciali).
Terzo: il divieto è legato all’ammissione, ma la procedura ha una fase precedente. Nella Prodi-bis il percorso è in due tempi: prima il tribunale dichiara lo stato di insolvenza con sentenza e si apre la cosiddetta fase di osservazione, gestita da un commissario giudiziale; poi, se l’impresa ha concrete prospettive di recupero, il tribunale dichiara aperta l’amministrazione straordinaria, altrimenti dichiara il fallimento (oggi la liquidazione giudiziale). L’art. 18 c. 1 del D.Lgs. 270/1999, nel testo letto sul sito della Camera, prevede che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza «determina gli effetti previsti dagli articoli 45, 52, 167, 168 e 169 della legge fallimentare»: tra questi c’è l’art. 168 l.fall., cioè il divieto di azioni esecutive proprio del concordato preventivo. L’art. 18 c. 2 aggiunge che i pagamenti di debiti anteriori eseguiti dall’imprenditore dopo la dichiarazione, senza autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori.
Nella legge Marzano i tempi si comprimono: l’art. 2 c. 2-bis del D.L. 347/2003 (testo coordinato pubblicato da Edizioni Europee) stabilisce che il decreto ministeriale di ammissione, oltre a spossessare il debitore e ad affidare l’impresa al commissario straordinario, «determina altresì gli effetti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 270»; il tribunale dichiara poi lo stato di insolvenza entro quindici giorni (art. 4 c. 1), e per tutto ciò che il decreto non regola si applicano le norme della Prodi-bis in quanto compatibili (art. 8 c. 1). Nella Marzano, quindi, il blocco dei pignoramenti scatta già con il decreto del Ministro, prima ancora della sentenza del tribunale.
Due ulteriori tasselli completano il quadro. L’art. 36 del D.Lgs. 270/1999 rinvia, per quanto non previsto, alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa, con il commissario straordinario al posto del commissario liquidatore; l’art. 52 prevede che i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio e la gestione del patrimonio siano soddisfatti in prededuzione, anche nel successivo fallimento. Infine, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 99 del 25 marzo 2025, ha ribadito che l’amministrazione straordinaria ha natura concorsuale e sostanzialmente liquidatoria anche quando l’impresa prosegue l’attività in vista della cessione a terzi: è questa natura a giustificare il sacrificio delle iniziative individuali dei creditori.
Su queste basi le strade realmente percorribili, per chi ha un pignoramento che tocca un’impresa in amministrazione straordinaria, sono tre: convertire l’azione esecutiva in domanda concorsuale; tutelare il credito sorto durante la procedura attraverso la prededuzione; verificare se il pignoramento, in realtà, non colpisce affatto beni dell’impresa e può quindi sopravvivere.
Opzione 1 — Lasciare che l’esecuzione si arresti e far valere il credito nello stato passivo
In cosa consiste
È la strada “naturale” per il creditore con credito anteriore. L’esecuzione pendente non può proseguire (art. 48 D.Lgs. 270/1999 dopo l’apertura; art. 168 l.fall., richiamato dall’art. 18, durante la fase di osservazione) e il creditore deve far valere il proprio diritto nel concorso, con la domanda di ammissione al passivo. Il pignoramento non produce più il suo effetto tipico, cioè la soddisfazione separata del procedente; ciò che il creditore conserva è il proprio rango (privilegio, ipoteca, chirografo) all’interno della procedura.
La giurisprudenza ha descritto bene questo fenomeno a proposito del concordato preventivo, cui l’art. 18 rinvia per la fase di osservazione. Secondo la Cass. n. 25802 del 22 dicembre 2015 (resa sulla legge fallimentare), la domanda di concordato non estingue l’esecuzione individuale ma la rende non proseguibile: il processo esecutivo entra in una sorta di quiescenza e il giudice dell’esecuzione sospende la vendita. È un’indicazione preziosa per la fase che precede l’apertura dell’amministrazione straordinaria: nel periodo di osservazione il pignoramento non cade, ma si ferma; il suo destino definitivo dipende da come finirà la fase (apertura dell’amministrazione straordinaria o fallimento).
Quando ha senso: tre scenari
- Fornitore chirografario con pignoramento presso la banca dell’impresa. Il pignoramento del conto corrente è stato notificato, ma il giudice non ha ancora assegnato le somme quando interviene la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Le somme non possono più essere assegnate e il credito va insinuato al passivo.
- Creditore ipotecario non fondiario con esecuzione immobiliare pendente. L’esecuzione si arresta e l’ipoteca si fa valere nel concorso, con la collocazione privilegiata sul ricavato del bene quando il commissario lo venderà nell’ambito del programma.
- Lavoratore con decreto ingiuntivo per retribuzioni arretrate. Anche il credito di lavoro anteriore, pur assistito da privilegio, segue la regola del concorso: non si pignora, si insinua.
Come si esegue in sintesi
Il creditore verifica la data della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (o del decreto ministeriale nella Marzano) e quella del decreto di apertura; deposita nel processo esecutivo la documentazione che attesta la procedura, chiedendo che il giudice dell’esecuzione ne prenda atto; presenta la domanda di ammissione al passivo nei termini fissati, indicando titolo, importo, interessi, eventuale prelazione e il bene su cui grava; segue la formazione dello stato passivo e, se escluso o collocato male, impugna. Il richiamo dell’art. 36 della Prodi-bis alle regole della liquidazione coatta e, attraverso queste, alle forme di accertamento del passivo comporta che le domande di restituzione e di accertamento vadano proposte in quella sede e non davanti al giudice ordinario.
Vantaggi
- Il credito non si perde e la prescrizione resta ferma. Secondo la Cass. Sez. I n. 6837 del 14 marzo 2025, nell’amministrazione straordinaria la domanda di insinuazione produce un effetto interruttivo permanente della prescrizione, che dura per tutta la procedura. Per il creditore che vede bloccato il pignoramento è un elemento rassicurante: non deve rincorrere atti interruttivi mentre il commissario attua il programma.
- Il rango viene rispettato. Privilegi e ipoteche si collocano nel riparto secondo l’ordine di legge; il pignoramento non dava, comunque, alcuna prelazione rispetto agli altri creditori concorsuali.
- Si evitano restituzioni a posteriori. Chi riuscisse a incassare in violazione del divieto rischierebbe di dover restituire tutto. La Cass. n. 24476 del 2 ottobre 2008, resa sul concordato preventivo, ha chiarito che il creditore che ha percepito somme in violazione del divieto non è esonerato dall’obbligo di restituirle, mentre resta tutelato l’aggiudicatario che abbia pagato il prezzo prima del fallimento.
Rischi e svantaggi
Il rovescio della medaglia è evidente: tempi lunghi e soddisfazione incerta. L’amministrazione straordinaria può durare anni: il programma di cessione dei complessi aziendali ha i suoi tempi, i riparti arrivano tardi e per i chirografari la percentuale può essere modesta. Inoltre il creditore perde il controllo dell’esecuzione: non sceglie più il bene da aggredire né il momento della vendita. Infine, i costi già sostenuti per il pignoramento (spese di notifica, iscrizioni, custodia) seguono la sorte del credito: possono essere insinuati, ma con il rango che spetta loro, che non è necessariamente quello del credito principale.
Pronunce a supporto
Cass. 25802/2015 (quiescenza dell’esecuzione nella fase che precede l’apertura, per il rinvio all’art. 168 l.fall.); Cass. 6837/2025 (interruzione permanente della prescrizione con la domanda di insinuazione nell’amministrazione straordinaria); Cass. 24476/2008 (restituzione delle somme percepite in violazione del divieto); Corte cost. 99/2025 (natura concorsuale della procedura).
Profilo ideale di questa opzione: il creditore con credito sorto prima della dichiarazione di insolvenza (chirografario, privilegiato o ipotecario non fondiario) il cui pignoramento colpisce beni o crediti dell’impresa.
Opzione 2 — Far valere il credito sorto durante la procedura come credito prededucibile
In cosa consiste
Non tutti i creditori dell’impresa in amministrazione straordinaria sono creditori “del passato”. Chi continua a fornire materie prime, servizi o lavoro durante la fase di osservazione o durante l’esecuzione del programma diventa creditore della procedura stessa. L’art. 52 del D.Lgs. 270/1999 prevede che i crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del suo patrimonio siano soddisfatti in prededuzione, cioè prima di tutti gli altri, e mantengano questo rango anche nel successivo fallimento. La Cassazione ha confermato più volte questa impostazione: la Cass. Sez. I ord. n. 9166 del 3 aprile 2023 ha ribadito la prededucibilità dei crediti sorti durante l’amministrazione straordinaria, e la Cass. Sez. I n. 2947 dell’8 febbraio 2021 ha ammesso in prededuzione l’indennità supplementare al TFR prevista per i dirigenti dall’Accordo interconfederale del 27 aprile 1995.
Il punto delicato, per il tema di questo articolo, è un altro: anche il creditore prededucibile può pignorare? La lettera dell’art. 48 non distingue: vieta «azioni esecutive individuali, anche speciali» sui beni dei soggetti ammessi, senza escludere i crediti della procedura. Ne deriva che, nella lettura più coerente con il testo, anche il fornitore in prededuzione non può aggredire individualmente i beni dell’impresa, ma deve ottenere il pagamento dalla procedura: chiedendolo al commissario alla scadenza, sollecitando l’intervento degli organi della procedura se il pagamento non arriva e, in caso di contestazione, facendo accertare il credito nelle forme concorsuali. Il vantaggio non sta nel poter pignorare, ma nel rango.
Quando ha senso: tre scenari
- Fornitore che ha continuato le consegne dopo la dichiarazione di insolvenza su richiesta del commissario: le fatture successive sono crediti della procedura.
- Lavoratore o dirigente che ha prestato attività durante il programma: le retribuzioni maturate in quel periodo e alcune indennità connesse sono prededucibili.
- Professionista incaricato dagli organi della procedura (consulenti, periti, legali nominati dal commissario): il credito sorge in funzione della procedura.
Come si esegue in sintesi
Si documenta con precisione la data di nascita del credito (ordine, consegna, prestazione) e il suo collegamento con la continuazione dell’esercizio o con la gestione del patrimonio; si chiede il pagamento al commissario straordinario; se il pagamento non avviene o il credito è contestato, se ne chiede l’accertamento in sede concorsuale con la qualifica di prededucibile. Se il credito sorge dopo la scadenza dei termini ordinari, occorre valutare i presupposti dell’ammissione tardiva o ultratardiva: la Cass. Sez. I n. 3890 del febbraio 2025 si è occupata proprio dei presupposti per l’ammissione ultratardiva di un credito sorto durante la procedura di fallimento o di amministrazione straordinaria.
Vantaggi
- Rango prioritario: il credito prededucibile si soddisfa prima dei crediti concorsuali, compresi quelli privilegiati, con i limiti propri dei beni gravati da pegno o ipoteca.
- Stabilità anche in caso di conversione: l’art. 52 conserva la prededuzione anche se l’amministrazione straordinaria si converte in fallimento (oggi liquidazione giudiziale).
- Nessuna corsa contro gli altri creditori: il pagamento non dipende dalla velocità del pignoramento ma dalla qualifica del credito.
Rischi e svantaggi
A fronte di questo vantaggio va soppesato il rischio di contestazioni sulla qualifica. Non tutto ciò che matura durante la procedura è automaticamente prededucibile: la Cass. Sez. I n. 23668 del 21 luglio 2026 ha escluso che la cessione di una partecipazione in una società consortile comportasse il subentro della procedura nel contratto e, quindi, la prededuzione del relativo credito. Inoltre, se l’attivo è incapiente anche per i prededucibili, il pagamento può essere parziale e graduato. E il creditore prededucibile, proprio perché non può pignorare, dipende dalla liquidità della procedura e dai tempi del commissario.
Pronunce a supporto
Cass. 9166/2023 (prededuzione dei crediti sorti durante l’amministrazione straordinaria); Cass. 2947/2021 (indennità supplementare dei dirigenti in prededuzione); Cass. 23668/2026 (limiti della prededuzione quando manca il subentro nel contratto); Cass. 3890/2025 (presupposti dell’insinuazione ultratardiva dei crediti sorti in corso di procedura).
Profilo ideale di questa opzione: chi ha lavorato, fornito o prestato servizi all’impresa dopo la dichiarazione di insolvenza, su richiesta o con l’autorizzazione degli organi della procedura.
Opzione 3 — Verificare se il pignoramento colpisce davvero beni dell’impresa
In cosa consiste
Il divieto dell’art. 48 riguarda i «beni dei soggetti ammessi alla procedura». Ne discende una domanda preliminare che spesso viene trascurata: il pignoramento in questione aggredisce un bene dell’impresa in amministrazione straordinaria, oppure un bene o un credito di qualcun altro? Le situazioni tipiche sono due, e vanno tenute distinte.
a) L’impresa in amministrazione straordinaria è il terzo pignorato. Un creditore ha pignorato lo stipendio di un dipendente dell’impresa, oppure il credito di un subfornitore verso l’impresa. Qui il bene pignorato non appartiene all’impresa: è il credito del dipendente o del subfornitore. Nella lettura che appare più coerente con la lettera della norma, l’art. 48 non impedisce questo tipo di pignoramento, perché l’esecuzione è diretta contro il patrimonio del lavoratore o del fornitore, non contro quello dell’impresa. La procedura si inserisce nel rapporto come debitore del debitore: il commissario renderà la dichiarazione del terzo e applicherà le trattenute sulle retribuzioni correnti. Resta però un limite pratico: se il credito pignorato è a sua volta un credito anteriore verso l’impresa (per esempio retribuzioni arretrate non pagate prima dell’insolvenza), l’assegnazione al creditore procedente non può dare più di quanto il debitore pignorato otterrebbe dalla procedura, cioè la quota di riparto concorsuale.
b) Il bene è nella disponibilità dell’impresa ma appartiene a un terzo. È il caso opposto, e qui la giurisprudenza di merito si è mostrata rigorosa. Il Tribunale di Roma, Sez. VI, con ordinanza del 9 luglio 2015, chiamato a decidere sulla richiesta di rilascio di un immobile detenuto da un’impresa in amministrazione straordinaria, ha accolto una lettura ampia del divieto dell’art. 48, ritenendolo esteso ai beni dell’azienda anche se di proprietà di terzi, e ha affermato che la domanda di restituzione o di rilascio, quando il contraente intende ottenere con la risoluzione la restituzione di un bene, va proposta nelle forme dell’accertamento del passivo. Il proprietario, in altre parole, non recupera il bene con un’esecuzione per rilascio, ma con la domanda di restituzione nel concorso, in coerenza con il richiamo all’art. 52 l.fall. contenuto nell’art. 18 della Prodi-bis.
Quando ha senso: tre scenari
- Creditore che ha pignorato il quinto dello stipendio di un dipendente dell’impresa: il pignoramento resta efficace sulle retribuzioni correnti, e il commissario deve applicarlo.
- Creditore che ha pignorato presso l’impresa il credito di un suo cliente-fornitore: l’esecuzione prosegue contro il fornitore, ma l’effettivo incasso dipende dalla natura (anteriore o prededucibile) del credito pignorato.
- Pignoramento eseguito su beni di un socio o di un garante dell’impresa: il bene non è dell’impresa ammessa e il divieto dell’art. 48 non lo copre, salvo che anche quel soggetto sia stato ammesso alla procedura (ad esempio come società del gruppo).
Come si esegue in sintesi
Si ricostruisce la titolarità del bene o del credito pignorato alla data dell’ammissione; si verifica se il terzo pignorato è l’impresa in amministrazione straordinaria e in quale veste; si contesta, se del caso, l’eccezione di improcedibilità sollevata dal commissario o dal debitore, con un’opposizione agli atti o all’esecuzione davanti al giudice dell’esecuzione; per i beni di terzi detenuti dall’impresa si propone la domanda di restituzione nel concorso, anziché insistere nell’esecuzione per rilascio.
Vantaggi
Quando la verifica dà esito favorevole, il creditore conserva un’esecuzione individuale che altrimenti andrebbe perduta, con tempi molto più brevi del concorso. Per il proprietario di beni detenuti dall’impresa, la domanda di restituzione nel passivo è il canale corretto per riottenere il bene senza vedersi opporre il divieto.
Rischi e svantaggi
L’elemento dirimente è la titolarità del bene, e le zone grigie sono molte: crediti ceduti poco prima dell’insolvenza, beni in leasing, beni conferiti in società del gruppo, conti cointestati. Un errore di qualificazione espone a un’opposizione del commissario, a una pronuncia di improcedibilità e, nei casi peggiori, all’obbligo di restituire quanto incassato. Inoltre la tesi secondo cui il pignoramento presso l’impresa-terzo non è colpito dal divieto è una ricostruzione fondata sulla lettera dell’art. 48 e non, per quanto letto in questa sede, su una pronuncia di legittimità specifica: va quindi argomentata caso per caso.
Pronunce a supporto
Trib. Roma, ord. 9 luglio 2015 (estensione del divieto ai beni di terzi nella disponibilità dell’impresa e necessità della domanda di restituzione nel passivo); Corte cost. 99/2025 (natura concorsuale della procedura, che spiega perché il divieto tuteli il patrimonio aziendale nel suo complesso).
Profilo ideale di questa opzione: il creditore che ha pignorato beni o crediti di soggetti diversi dall’impresa ammessa (dipendenti, fornitori, soci, garanti) e il proprietario di beni rimasti nella disponibilità dell’impresa.
Il caso particolare del creditore fondiario e dell’ipoteca
Una parola a parte merita la banca che ha concesso un mutuo fondiario e ha avviato l’esecuzione sull’immobile ipotecato. Nel fallimento e oggi nella liquidazione giudiziale, l’art. 41 c. 2 del Testo unico bancario consente alla banca fondiaria di iniziare o proseguire l’esecuzione anche dopo l’apertura della procedura (il cosiddetto privilegio processuale), e la giurisprudenza ha costruito un sistema preciso di contrappesi. Secondo le massime riportate nella rassegna della Commissione procedure concorsuali dell’Ordine dei commercialisti di Brescia (settembre 2020), tutte rese sulla legge fallimentare:
- la Cass. n. 23572 del 17 dicembre 2004 ha affermato che il credito fondiario deve comunque essere accertato in sede fallimentare;
- la Cass. n. 18227 del 26 agosto 2014 ha qualificato come meramente provvisoria l’assegnazione al fondiario del prezzo ricavato nell’esecuzione individuale;
- la Cass. n. 6738/2014 ha escluso che il giudice dell’esecuzione possa riconoscere il privilegio ipotecario a un credito collocato in chirografo nello stato passivo;
- la Cass. n. 6377 del 30 novembre 2015 ha qualificato l’insinuazione al passivo come un onere della banca per trattenere in via definitiva le somme ricevute in via provvisoria;
- la Cass. n. 23482/2018 ha negato al creditore procedente il ricavato in caso di rigetto della sua insinuazione.
Il punto, per l’amministrazione straordinaria, è che l’art. 41 TUB parla di fallimento (oggi liquidazione giudiziale, per effetto dell’art. 349 CCII), mentre l’art. 48 della Prodi-bis vieta anche le esecuzioni “speciali”. Se il privilegio processuale del fondiario sopravviva all’ammissione all’amministrazione straordinaria è dunque una questione da valutare con cautela: la lettera dell’art. 48, con quell’«anche speciali», spinge verso il blocco; la banca che intenda proseguire deve mettere in conto un’eccezione di improcedibilità e, in ogni caso, l’onere di insinuarsi, perché anche nel sistema più favorevole al fondiario l’incasso diventa definitivo solo con l’accertamento concorsuale. Per gli altri creditori ipotecari il discorso è più semplice: l’ipoteca si fa valere nel riparto, non con la vendita forzata individuale.
Quanto alle ipoteche giudiziali iscritte nell’imminenza della crisi, il rinvio dell’art. 18 della Prodi-bis agli artt. 45 e 168 l.fall. pone il problema della loro opponibilità alla procedura: le formalità compiute dopo la sentenza dichiarativa non sono opponibili ai creditori, e la regola sulle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori, introdotta nell’art. 168 l.fall. dopo il 1999, solleva il dubbio se il rinvio sia “fisso” o “mobile”. È un aspetto da verificare sul caso concreto, con la data esatta dell’iscrizione e della pubblicazione della sentenza.
Che cosa accade quando la procedura si chiude
Il divieto dell’art. 48 accompagna la procedura, non sopravvive alla sua fine. Per le amministrazioni straordinarie aperte sotto la vecchia L. 95/1979, la Cass. Sez. I n. 12559 del 12 maggio 2021 ha affermato che alla chiusura si applicano gli artt. 55 e 120 della legge fallimentare: con la chiusura, dunque, i creditori rimasti insoddisfatti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta. Anche per la Prodi-bis il rinvio alle regole della liquidazione coatta conduce a un esito analogo, ma con un’avvertenza pratica che va soppesata: nella maggior parte delle amministrazioni straordinarie i complessi aziendali vengono ceduti e, alla chiusura, la società debitrice conserva poco o nulla. Ripartire con un pignoramento contro una “scatola vuota” raramente ha senso; ha più senso, semmai, verificare la posizione di garanti e coobbligati, che il divieto non ha mai protetto.
Se invece l’amministrazione straordinaria si converte in fallimento (oggi liquidazione giudiziale), il divieto di azioni esecutive individuali prosegue sotto la nuova procedura, e i crediti sorti durante l’amministrazione straordinaria conservano la prededuzione per effetto dell’art. 52 del D.Lgs. 270/1999. La giurisprudenza recente si è occupata anche di questo passaggio, ad esempio riconoscendo al curatore del fallimento successivo la possibilità di contestare il rendiconto dei commissari (Cass. Sez. I n. 6819/2026, marzo 2026): un segnale di come la conversione non azzeri ciò che è avvenuto nella procedura precedente.
Le esecuzioni “speciali”: riscossione coattiva, enti pubblici e lavoratori
L’inciso «anche speciali» dell’art. 48 merita un approfondimento, perché è lì che si concentrano molti dubbi pratici. Per esecuzioni speciali si intendono quelle regolate da discipline diverse dal codice di procedura civile: la più frequente, per una grande impresa insolvente, è la riscossione coattiva tramite ruolo, con pignoramenti presso terzi dei crediti verso clienti, pignoramenti dei conti e iscrizioni ipotecarie. La lettera della norma non lascia spazio a eccezioni per il creditore pubblico: anche l’agente della riscossione, una volta ammessa l’impresa alla procedura, non può iniziare né proseguire esecuzioni sui suoi beni, e deve far valere i crediti erariali e contributivi nel passivo, con il privilegio che la legge attribuisce loro. Va soppesato, però, un elemento: i provvedimenti dell’amministrazione finanziaria che non sono atti esecutivi in senso stretto (accertamenti, iscrizioni a ruolo, intimazioni) continuano a essere emessi e notificati al commissario, e vanno impugnati nei termini, perché la procedura non sospende il contenzioso tributario. Confondere il divieto di esecuzione con una generale immunità dagli atti del fisco è un errore che può costare caro all’impresa e ai suoi organi.
Il discorso è analogo per i lavoratori. Il credito retributivo anteriore, pur privilegiato, segue la sorte di tutti i crediti concorsuali: niente pignoramenti presso i clienti dell’impresa, ma domanda di ammissione al passivo, eventualmente con gli strumenti di tutela previsti dalla legislazione sociale per i casi di insolvenza del datore di lavoro, da verificare caso per caso. Le retribuzioni maturate durante la procedura sono invece crediti della procedura e, come visto con la Cass. 2947/2021, anche alcune indennità connesse alla cessazione del rapporto possono essere collocate in prededuzione.
Un’ultima categoria riguarda gli enti pubblici committenti e i clienti dell’impresa. Spesso sono loro il “terzo” nei pignoramenti dei creditori: il cliente che riceve un atto di pignoramento presso terzi dopo l’ammissione dell’impresa alla procedura dovrebbe segnalare la circostanza nella dichiarazione e non pagare al creditore procedente, perché il credito pignorato è un bene dell’impresa ammessa e il pagamento al procedente non lo libererebbe verso il commissario. È un profilo che interessa soprattutto chi, dall’altra parte, gestisce la contabilità fornitori di un ente o di un gruppo industriale e si trova davanti a un ordine del giudice dell’esecuzione emesso prima che la notizia della procedura arrivasse nel fascicolo.
Le società del gruppo e i garanti
La Prodi-bis consente di estendere l’amministrazione straordinaria alle imprese del gruppo che si trovano in stato di insolvenza. Quando ciò avviene, anche quelle imprese diventano «soggetti ammessi alla procedura» e il divieto dell’art. 48 opera sui loro beni: il creditore che ha pignorato beni della controllata, credendo di aggirare il blocco della capogruppo, si vede opporre lo stesso divieto dal momento in cui la controllata viene ammessa. Finché l’estensione non è disposta, invece, la società del gruppo resta un soggetto distinto, aggredibile secondo le regole ordinarie (o secondo quelle della procedura cui eventualmente è soggetta).
Diversa ancora è la posizione dei garanti persone fisiche e dei terzi datori di ipoteca. Il divieto protegge il patrimonio dell’impresa ammessa, non quello di chi ha garantito i suoi debiti: fideiussori, soci che hanno prestato garanzie personali, terzi che hanno concesso ipoteca su beni propri restano esposti alle azioni esecutive dei creditori. Per molti creditori, la vera alternativa al pignoramento bloccato non è insistere contro l’impresa, ma verificare con cura le garanzie raccolte al momento della concessione del credito. Il rovescio della medaglia, per il garante, è che il suo regresso verso l’impresa diventa a sua volta un credito concorsuale, da far valere nel passivo con le regole sui coobbligati.
Il punto di vista dell’impresa e dei suoi organi
Finora si è guardato al tema dalla parte del creditore. Dalla parte dell’impresa, il divieto di esecuzioni individuali è lo strumento che consente al commissario di preservare l’unità dei complessi aziendali in vista della cessione: senza di esso, ogni creditore potrebbe sottrarre un pezzo dell’azienda (un conto, un credito verso un cliente strategico, un impianto) compromettendo il programma. Per questo il commissario ha interesse a far valere tempestivamente la procedura in ogni processo esecutivo pendente, depositando la documentazione e chiedendo la declaratoria di improcedibilità, e a contestare le esecuzioni promosse dopo l’ammissione. Nella fase di osservazione questo compito spetta a chi gestisce l’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, che deve anche evitare pagamenti di debiti anteriori non autorizzati, inefficaci per l’art. 18 c. 2. Un’esecuzione lasciata proseguire per inerzia, con assegnazione e pagamento al creditore procedente, apre la strada a un contenzioso di restituzione che costa tempo alla procedura e alle parti.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con gli stessi dati di partenza per mostrare come cambia l’esito a seconda della strada. Importi e percentuali di riparto sono immaginari.
Dati di partenza comuni. Alfa S.p.A., impresa industriale con oltre 500 dipendenti, deposita ricorso; il tribunale dichiara lo stato di insolvenza con sentenza del 14 aprile 2026 (fase di osservazione secondo la Prodi-bis) e dichiara aperta l’amministrazione straordinaria con decreto del 9 luglio 2026.
Simulazione 1 — il fornitore chirografario. Beta S.r.l. vanta 47.380 € per forniture del 2025 e ha notificato il 3 marzo 2026 un pignoramento presso la banca di Alfa; il terzo ha dichiarato un saldo di 61.200 €; l’udienza di assegnazione è fissata al 22 aprile 2026.
– Con l’opzione 1: la sentenza del 14 aprile precede l’udienza. Per il rinvio dell’art. 18 all’art. 168 l.fall., il giudice non può assegnare le somme; dopo il 9 luglio l’art. 48 rende l’esecuzione definitivamente non proseguibile. Beta insinua 47.380 € più interessi e spese al passivo; se il riparto chirografario fosse, per ipotesi, del 18%, incasserebbe circa 8.528 € a distanza di anni, ma con la prescrizione interrotta per tutta la durata della procedura.
– Con l’opzione 3: non praticabile, perché il conto è di Alfa e il pignoramento colpisce un bene dell’impresa.
– Variante: se l’ordinanza di assegnazione fosse stata emessa e pagata dalla banca il 20 marzo, prima della sentenza, il pagamento non sarebbe colpito dal divieto, ma andrebbe valutato il rischio di revocatoria, che il commissario straordinario può esercitare nei limiti previsti dalla Prodi-bis.
Simulazione 2 — il fornitore che ha continuato a consegnare. Beta, oltre al credito anteriore, consegna su ordine del commissario giudiziale merci per 12.940 € il 5 maggio 2026, con pagamento a 60 giorni, non onorato.
– Con l’opzione 1, per i 47.380 € anteriori: insinuazione in chirografo come sopra.
– Con l’opzione 2, per i 12.940 €: credito prededucibile ai sensi dell’art. 52. Beta non può pignorare il conto di Alfa (l’art. 48 non distingue), ma chiede il pagamento al commissario e, se contestato, l’accertamento in prededuzione; il pagamento avviene prima dei creditori concorsuali e resta prededucibile anche in caso di conversione in liquidazione giudiziale.
– Esito complessivo: due crediti dello stesso fornitore, due regimi diversi. L’errore da evitare è insinuare tutto in un’unica domanda chirografaria.
Simulazione 3 — il pignoramento sullo stipendio del dipendente. Gamma, creditore di un dipendente di Alfa per 9.470 €, ha notificato ad Alfa (terzo) un pignoramento del quinto della retribuzione nel febbraio 2026; lo stipendio netto è 1.860 € mensili.
– Con l’opzione 3: il bene pignorato è il credito retributivo del dipendente, non un bene di Alfa. Il commissario, quale rappresentante del datore di lavoro, rende la dichiarazione e applica la trattenuta di 372 € mensili sulle retribuzioni correnti, che sono crediti della procedura.
– Limite: per le mensilità arretrate non pagate prima dell’insolvenza, il dipendente è a sua volta un creditore concorsuale di Alfa; Gamma potrà ottenere, su quella parte, al più ciò che spetta al dipendente nel riparto.
– Con l’opzione 1: non pertinente, perché Gamma non è creditore di Alfa.
Il confronto in tabella
La tabella riassume le tre strade. I costi sono soltanto quelli di giustizia previsti dalla legge, che dipendono dal tipo di giudizio (ad esempio il contributo unificato per l’opposizione all’esecuzione o per le impugnazioni dello stato passivo, secondo il valore della causa); non sono indicati importi perché variano caso per caso.
| Criterio | Opzione 1 — Insinuazione al passivo | Opzione 2 — Credito prededucibile | Opzione 3 — Pignoramento su beni non dell’impresa |
|---|---|---|---|
| A chi serve | Creditori anteriori alla dichiarazione di insolvenza | Creditori sorti durante la procedura | Chi pignora beni di terzi presso l’impresa o beni di garanti; proprietari di beni detenuti dall’impresa |
| Base normativa | Artt. 48, 18 e 36 D.Lgs. 270/1999; art. 168 l.fall. nella fase di osservazione | Art. 52 D.Lgs. 270/1999 | Lettera dell’art. 48 («beni dei soggetti ammessi»); art. 52 l.fall. richiamato dall’art. 18 per le restituzioni |
| Tempi | Lunghi: dipendono dal programma e dai riparti | Medi: pagamento alla scadenza o accertamento concorsuale | Brevi se l’esecuzione prosegue; medi per la domanda di restituzione |
| Complessità | Media: domanda di ammissione e verifica dello stato passivo | Media: prova della nascita del credito in corso di procedura | Alta: ricostruzione della titolarità del bene |
| Rischio in caso di esito negativo | Esclusione o collocazione in chirografo | Credito declassato a concorsuale | Improcedibilità, spese, obbligo di restituire quanto incassato |
| Effetti sull’esecuzione | Si arresta (quiescenza, poi improseguibilità) | Nessuna esecuzione individuale sui beni dell’impresa | L’esecuzione prosegue contro il vero titolare del bene |
| Reversibilità | Alta: alla chiusura si recupera l’azione per il residuo | Alta: la prededuzione resta anche nella conversione | Bassa: un’esecuzione dichiarata improcedibile va ricominciata |
I criteri per scegliere
La strada non si sceglie per preferenza, ma per incasellamento: ogni creditore deve prima capire in quale delle tre situazioni si trova. I criteri decisivi sono cinque.
1. La data di nascita del credito. Se il credito è sorto prima della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza (o del decreto ministeriale nella Marzano), generalmente la strada è il passivo; se è sorto dopo, per la continuazione dell’esercizio o la gestione del patrimonio, la qualifica di prededucibile cambia l’intero orizzonte. Quando lo stesso creditore ha crediti in entrambe le fasce, vanno separati.
2. La data del pignoramento e quella dell’eventuale assegnazione. Un pignoramento eseguito, assegnato e pagato prima della sentenza non è colpito dal divieto, ma può essere esposto all’azione revocatoria; un pignoramento ancora pendente si ferma. Nella Marzano conta la data del decreto ministeriale, non solo quella della sentenza.
3. La titolarità del bene pignorato. Se il bene o il credito non appartiene all’impresa ammessa, il divieto dell’art. 48 non opera per la sua lettera; se il bene è di terzi ma è nella disponibilità dell’impresa, la giurisprudenza di merito orienta verso la domanda di restituzione nel concorso, non verso l’esecuzione.
4. La natura della garanzia. Il creditore chirografario e il privilegiato non hanno alternative al concorso; il creditore ipotecario fa valere la prelazione nel riparto; per il fondiario la possibilità di proseguire l’esecuzione è dubbia e, in ogni caso, l’incasso resta provvisorio fino all’accertamento nel passivo.
5. La prospettiva della procedura. Se il programma prevede la cessione dei complessi aziendali e un riparto in tempi ragionevoli, il concorso è la sede naturale; se è prevedibile la conversione in liquidazione giudiziale, occorre preparare fin da subito la posizione (rango, prededuzione, documentazione) per la procedura successiva.
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, nelle grandi crisi il pignoramento non è più una gara di velocità: conta la qualificazione del credito e del bene, ed è lì che si gioca la partita.
Le domande di chi è indeciso
Il mio pignoramento è “perso” o solo sospeso? Durante la fase di osservazione è sospeso; con l’apertura dell’amministrazione straordinaria non può essere proseguito. Gli atti già compiuti non attribuiscono una prelazione nel concorso, ma il credito resta intatto e va insinuato. Se la procedura si chiudesse senza soddisfazione integrale, l’azione individuale torna esercitabile per il residuo.
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Chi ha insistito nell’esecuzione e si è visto opporre l’improcedibilità può sempre presentare la domanda di ammissione, rispettando i termini (con i limiti delle domande tardive). Il contrario è più difficile: chi ha insinuato un credito come anteriore e scopre che era prededucibile deve far valere la diversa qualifica nelle forme e nei tempi dell’accertamento del passivo.
E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio principale è la perdita di tempo e la condanna alle spese in un’opposizione all’esecuzione; il rischio più serio è dover restituire somme incassate in violazione del divieto, come ricorda la giurisprudenza sul concordato preventivo. Per questo, prima di insistere in un pignoramento, va ricostruita con precisione la cronologia della procedura.
Posso compensare invece di pignorare? Se il creditore è a sua volta debitore dell’impresa, la compensazione è uno strumento diverso dall’esecuzione e con regole proprie. La Cass. Sez. I ord. n. 35305 del 18 dicembre 2023 si è occupata dell’opponibilità in compensazione, nell’amministrazione straordinaria, di un credito maturato prima dell’ammissione rispetto a un debito sorto durante la procedura: è un terreno tecnico, in cui la data di nascita dei reciproci crediti è decisiva e che va verificato sul testo della pronuncia prima di farvi affidamento.
Il commissario può pagare i creditori anteriori per evitare problemi con le esecuzioni? Di regola no: già durante la fase di osservazione i pagamenti di debiti anteriori non autorizzati dal giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori (art. 18 c. 2 D.Lgs. 270/1999). Il pagamento dei crediti anteriori passa per il riparto.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state lette in massima, abstract o sintesi; per ciascuna è indicato se è resa sulla legge fallimentare o in un contesto diverso dall’amministrazione straordinaria. Nessuna di quelle reperite affronta in modo diretto il pignoramento presso l’impresa in amministrazione straordinaria come terzo, né il privilegio del fondiario in questa procedura: su questi punti le soluzioni proposte sono ricostruzioni fondate sul testo delle norme.
Per l’opzione 1 (stato passivo e arresto dell’esecuzione)
- Corte costituzionale, sentenza n. 99 del 25 marzo 2025. L’amministrazione straordinaria ha natura concorsuale e liquidatoria anche quando prosegue l’attività in vista della cessione. Rilevanza: spiega la ragione del divieto di esecuzioni individuali e la parità tra creditori.
- Cass. Sez. I n. 6837 del 14 marzo 2025. Nell’amministrazione straordinaria la domanda di insinuazione interrompe la prescrizione con effetto permanente. Rilevanza: il creditore che vede bloccato il pignoramento non perde il credito per il decorso del tempo.
- Cass. n. 25802 del 22 dicembre 2015 (legge fallimentare, concordato preventivo). La domanda di concordato non estingue l’esecuzione ma la rende non proseguibile; il giudice dell’esecuzione sospende la vendita. Rilevanza: applicabile alla fase di osservazione per il rinvio dell’art. 18 Prodi-bis all’art. 168 l.fall.
- Cass. n. 24476 del 2 ottobre 2008 (legge fallimentare, concordato preventivo). Il creditore che ha percepito somme in violazione del divieto deve restituirle; resta tutelato l’aggiudicatario che ha pagato prima del fallimento. Rilevanza: mostra il costo di un’esecuzione forzata insistita oltre il divieto.
- Cass. Sez. I n. 12559 del 12 maggio 2021 (L. 95/1979). Alla chiusura dell’amministrazione straordinaria si applicano gli artt. 55 e 120 l.fall. Rilevanza: chiarisce che cosa accade alle azioni dei creditori quando la procedura termina.
Per l’opzione 2 (prededuzione)
- Cass. Sez. I ord. n. 9166 del 3 aprile 2023. I crediti sorti durante l’amministrazione straordinaria sono prededucibili. Rilevanza: è la base del regime dei fornitori e dei lavoratori che proseguono il rapporto con la procedura.
- Cass. Sez. I n. 2947 dell’8 febbraio 2021. L’indennità supplementare al TFR prevista per i dirigenti dall’Accordo interconfederale del 1995 è stata ammessa in prededuzione nell’amministrazione straordinaria. Rilevanza: esempio concreto di credito di lavoro qualificato come credito della procedura.
- Cass. Sez. I n. 23668 del 21 luglio 2026. La cessione di una partecipazione in una società consortile non comporta il subentro nel contratto e non attribuisce la prededuzione. Rilevanza: la prededuzione non è automatica e richiede un collegamento effettivo con la gestione della procedura.
- Cass. Sez. I n. 3890/2025 (febbraio 2025). Ha esaminato i presupposti per l’ammissione ultratardiva di un credito sorto durante la procedura di fallimento o di amministrazione straordinaria. Rilevanza: il creditore della procedura deve comunque rispettare le regole dell’accertamento.
Per l’opzione 3 e per il creditore fondiario
- Trib. Roma, Sez. VI, ord. 9 luglio 2015. Il divieto dell’art. 48 D.Lgs. 270/1999 si estende ai beni dell’azienda nella disponibilità dell’impresa anche se di proprietà di terzi; la domanda di restituzione va proposta nelle forme dell’accertamento del passivo. Rilevanza: il proprietario non recupera il bene con l’esecuzione per rilascio.
- Cass. n. 23572 del 17 dicembre 2004 (legge fallimentare). Il credito fondiario va accertato in sede concorsuale. Rilevanza: anche il creditore che prosegue l’esecuzione deve insinuarsi.
- Cass. n. 18227 del 26 agosto 2014 (legge fallimentare). L’assegnazione al fondiario del ricavato è solo provvisoria. Rilevanza: l’incasso nell’esecuzione individuale non è definitivo.
- Cass. n. 6738/2014 (legge fallimentare). Se lo stato passivo colloca il credito in chirografo, il giudice dell’esecuzione non può riconoscere il privilegio ipotecario. Rilevanza: prevale l’accertamento concorsuale.
- Cass. n. 6377 del 30 novembre 2015 (legge fallimentare). L’insinuazione al passivo è un onere della banca per trattenere definitivamente le somme ricevute in via provvisoria. Rilevanza: conferma la centralità del passivo.
- Cass. n. 23482/2018 (legge fallimentare). In caso di rigetto dell’insinuazione il creditore procedente non può ottenere il ricavato. Rilevanza: il rischio di un’esecuzione “isolata” dal concorso.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un pignoramento che incontra un’amministrazione straordinaria, lo Studio lavora con strumenti precisi:
- Ricostruiamo la cronologia della procedura: data del ricorso, della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, del decreto ministeriale nella Marzano, del decreto di apertura, per stabilire quale regime (art. 168 l.fall. o art. 48 D.Lgs. 270/1999) colpisce il tuo pignoramento.
- Esaminiamo il fascicolo dell’esecuzione (atto di pignoramento, dichiarazione del terzo, ordinanza di assegnazione, eventuali pagamenti) per verificare se qualcosa si è consolidato prima del divieto e se esiste un rischio di revocatoria.
- Qualifichiamo il tuo credito: separiamo la parte anteriore da quella sorta durante la procedura, documentando ordini, consegne e prestazioni per sostenere la prededuzione ai sensi dell’art. 52.
- Redigiamo e depositiamo la domanda di ammissione al passivo, con indicazione di privilegi, ipoteche, interessi e spese del pignoramento, e seguiamo la verifica dello stato passivo.
- Impugniamo lo stato passivo quando il credito è escluso, ridotto o collocato con un rango errato.
- Valutiamo la titolarità del bene pignorato e, se il bene non appartiene all’impresa ammessa, difendiamo la prosecuzione dell’esecuzione contro l’eccezione di improcedibilità.
- Per i proprietari di beni detenuti dall’impresa prepariamo la domanda di restituzione nelle forme concorsuali, anziché un’esecuzione per rilascio destinata a scontrarsi con il divieto.
- Per il creditore che ha pignorato lo stipendio di un dipendente dell’impresa verifichiamo la dichiarazione resa dal commissario come terzo e la corretta applicazione delle trattenute sulle retribuzioni correnti.
- Per le banche e i creditori ipotecari analizziamo con lo staff bancario la posizione del credito fondiario e i rischi di proseguire l’esecuzione dopo l’ammissione.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, comprese le azioni verso garanti e coobbligati, che il divieto non protegge, e la strategia in vista della chiusura o della conversione della procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità di strategia: la scelta fatta oggi — insinuarsi, rivendicare la prededuzione o difendere il pignoramento — va sostenuta davanti al giudice dell’esecuzione, al giudice delegato, in sede di impugnazione dello stato passivo e, se necessario, in Cassazione, senza cambiare mani né linea. L’esperienza come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere il programma del commissario e di capire, in anticipo, dove e quando arriveranno le risorse.
Lo Studio opera con uno staff di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sul fronte processuale (esecuzione, passivo, impugnazioni), i secondi sulla ricostruzione contabile dei crediti, degli interessi e delle quote di riparto.
Chiusura
Che cosa accade al pignoramento dipende da quattro fattori — la data del credito, la data del pignoramento, la titolarità del bene, la natura della garanzia — e la stessa amministrazione straordinaria può fermare un’esecuzione, lasciarne proseguire un’altra e trasformarne una terza in una domanda concorsuale. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un pignoramento insistito oltre il divieto può tradursi in restituzioni, un credito della procedura insinuato come anteriore perde la sua priorità.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto d’incontro tra crisi d’impresa ed esecuzione forzata: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) dà la lettura delle procedure concorsuali delle imprese, il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario presidia le posizioni delle banche e del fisco, e il patrocinio in Cassazione assicura che la linea scelta sia difesa in ogni grado.
📩 Prima che il commissario depositi il programma o che scadano i termini per il passivo, scrivici: i recapiti dello Studio Monardo sono indicati al termine di questa pagina.