Il Concordato Semplificato È Adatto A Una Holding Senza Attività Operativa?

Perché la risposta la scrivono i giudici, non solo il Codice

Chi amministra una holding che non produce nulla, non vende nulla e non ha dipendenti propri, ma detiene partecipazioni, crediti verso le controllate, magari un immobile e qualche garanzia rilasciata alle banche del gruppo, prima o poi si pone la domanda del titolo: se la composizione negoziata non porta a un accordo, posso chiudere la partita con il concordato semplificato invece di finire in liquidazione giudiziale?

L’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) non nomina mai la holding. Parla di “imprenditore”, di relazione finale dell’esperto, di cessione dei beni, di utilità per ciascun creditore. Tutto il resto, cioè se una società che si limita a possedere partecipazioni sia davvero un imprenditore ammesso al percorso, quanto deve essere “vera” la composizione negoziata che precede, che cosa significa offrire un’utilità a creditori che di solito sono banche garantite dalla holding, lo hanno chiarito le Corti. Tra la fine del 2025 e il gennaio 2026 la Prima Sezione della Cassazione ha depositato una serie di pronunce che hanno ridisegnato i confini dello strumento, e queste pronunce pesano in modo particolare proprio sulle società senza attività operativa.

In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche per la holding, per i suoi amministratori, per i soci e per i creditori. La risposta breve è: sì, il concordato semplificato può essere adatto, ma solo a precise condizioni, e per una holding alcune di queste condizioni sono più difficili da soddisfare che per un’impresa operativa.

Lo Studio Monardo segue questo tema dal punto di osservazione più vicino possibile: il concordato semplificato esiste solo come sbocco di una composizione negoziata fallita, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura la cui relazione finale apre o chiude la porta dello strumento. Sapere come un esperto valuta la serietà delle trattative, e che cosa deve scrivere per attestarne la correttezza, è il punto di partenza per capire se il percorso di una holding regge. A questo si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), utile quando la “holding” è in realtà una persona fisica o un ente che non è imprenditore commerciale e deve guardare agli strumenti del sovraindebitamento.

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Il quadro normativo in breve

La base di legge è composta da pochi articoli, letti nel testo vigente aggiornato al 2026.

La porta d’ingresso: l’art. 12 CCII. La composizione negoziata è aperta all'”imprenditore commerciale e agricolo” che si trova “anche soltanto in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario” tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché “risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”. L’esperto agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e gli altri interessati, anche in vista del trasferimento dell’azienda o di rami di essa.

Le uscite: l’art. 23 CCII. Se la crisi trova soluzione si conclude uno dei contratti o accordi del comma 1; altrimenti, secondo il comma 2, l’imprenditore può predisporre un piano attestato (lett. a), chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione (lett. b), “proporre domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all’art. 25-sexies” (lett. c) o accedere agli altri strumenti del Codice, della Prodi-bis o della Marzano (lett. d).

Lo strumento: l’art. 25-sexies CCII. Se l’esperto attesta nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili, l’imprenditore può presentare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’art. 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni, con un piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39, anche con classi e anche con riserva. Il ricorso va al tribunale del luogo in cui si trova il centro degli interessi principali, è comunicato al pubblico ministero e pubblicato nel registro delle imprese; dalla pubblicazione si producono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96. Il tribunale esamina relazione finale e parere dell’esperto, verifica la ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi, nomina un ausiliario, ordina la comunicazione ai creditori e fissa l’udienza; i creditori possono opporsi fino a dieci giorni prima. Non c’è voto dei creditori: il tribunale omologa se verifica la regolarità del contraddittorio e del procedimento, il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, la fattibilità del piano e se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascun creditore. Il decreto è reclamabile alla corte d’appello entro trenta giorni e la decisione della corte d’appello è ricorribile in Cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

La liquidazione: l’art. 25-septies CCII (testo in vigore dal 28/9/2024). Con l’omologazione il tribunale nomina un liquidatore; se il piano contiene l’offerta di un soggetto individuato per l’acquisto dell’azienda, di rami o di specifici beni, il liquidatore la esegue dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato, con applicazione degli artt. 2919-2929 c.c.; se il trasferimento è previsto prima dell’omologazione, provvede l’ausiliario, previa autorizzazione del tribunale.

Il gruppo: l’art. 25 CCII. Più imprese dello stesso gruppo possono chiedere un’unica composizione negoziata. L’istanza va alla camera di commercio della società che esercita la direzione e coordinamento secondo la pubblicità dell’art. 2497-bis c.c. (in mancanza, quella con la maggiore esposizione debitoria); va depositata una relazione sulla struttura del gruppo e il bilancio consolidato se redatto; le misure protettive sono chieste al tribunale competente per la capogruppo; i finanziamenti infragruppo concessi dopo l’istanza, con informazione preventiva all’esperto e senza suo dissenso iscritto, non sono postergati ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.; al termine le imprese del gruppo possono stipulare accordi unitari o “accedere alle soluzioni di cui all’articolo 23, separatamente o insieme”.

Disciplina transitoria. Il concordato semplificato nasce con l’art. 18 del D.L. 118/2021 ed è confluito nel Codice della crisi, applicabile alle procedure aperte dal 15 luglio 2022; la Cassazione, come vedremo, legge le due discipline in continuità. Le modifiche del D.Lgs. 136/2024 (correttivo ter) riguardano i testi vigenti citati sopra.

L’orientamento consolidato: la holding societaria è un imprenditore, ma lo strumento non è una scorciatoia

Due blocchi di giurisprudenza vanno messi insieme. Il primo, formato sotto la legge fallimentare, dice chi è imprenditore commerciale assoggettabile alle procedure concorsuali. Il secondo, del 2025-2026 e reso sul Codice della crisi, dice a quali condizioni l’imprenditore può usare il concordato semplificato.

La società commerciale è imprenditore dalla costituzione

La Suprema Corte ha chiarito, con Cass. civ. Sez. I, sent. n. 8694 del 26 giugno 2001 (resa sulla legge fallimentare), che le società costituite in una delle forme commerciali previste dal codice civile acquistano la qualità di imprenditore fin dalla costituzione, senza che occorra l’effettivo inizio dell’attività: per la società commerciale conta la forma, non la quantità di attività svolta; per l’imprenditore individuale, invece, conta l’esercizio effettivo.

Il principio, calato nella pratica, significa che una holding costituita come S.r.l. o S.p.A. che si limita a detenere partecipazioni non può sostenere di “non essere un’impresa” per sottrarsi alle procedure concorsuali, e, specularmente, non può essere esclusa dalla composizione negoziata e dal concordato semplificato perché “non opera”. Il dato formale apre la porta; il resto si gioca sui presupposti specifici dello strumento.

Nella stessa direzione si muove Cass. civ. Sez. I, sent. n. 13070 dell’8 settembre 2003 (legge fallimentare): la società, pur irregolare, resta soggetta alla procedura concorsuale finché le vicende estintive non sono rese manifeste all’esterno, e la cessazione o l’interruzione dell’attività commerciale non basta a farle perdere lo status. In altre parole, se la holding ha “spento” le partecipate o ha smesso ogni gestione attiva, ciò non la trasforma in un soggetto estraneo al diritto della crisi: resta un debitore concorsuale fino a quando il suo venir meno non sia pubblicamente percepibile secondo le regole del Codice.

La holding personale: imprenditore solo se agisce in nome proprio

Diverso è il caso della persona fisica che controlla più società. Con Cass. civ. Sez. I, sent. n. 3724 del 13 marzo 2003 (legge fallimentare), la Corte ha affermato che la cosiddetta holding personale è impresa commerciale assoggettabile a fallimento quando la persona fisica agisce in nome proprio per conseguire un risultato economico attraverso un’attività professionale di organizzazione e coordinamento delle imprese del gruppo, con responsabilità diretta.

La traduzione pratica è netta: il “capogruppo persona fisica” non è automaticamente imprenditore. Se si limita a esercitare i diritti di socio, resta un soggetto non fallibile e, oggi, non legittimato alla composizione negoziata come imprenditore commerciale; i suoi debiti personali, comprese le fideiussioni rilasciate per le società, vanno affrontati con gli strumenti del sovraindebitamento. Se invece spende il proprio nome in un’attività autonoma di direzione, può essere qualificato imprenditore, con tutte le conseguenze, comprese l’accesso alla composizione negoziata e quindi, in astratto, al concordato semplificato.

Il criterio per riconoscere l’impresa è quello consolidato sull’art. 2082 c.c.: Cass. civ. Sez. I, sent. n. 9102 del 6 giugno 2003 e Cass. civ. Sez. I, sent. n. 15769 del 13 agosto 2004 (entrambe sulla legge fallimentare, riferite a imprenditori individuali) ricordano che professionalità e organizzazione bastano anche quando i mezzi impiegati sono modesti e che, in presenza di un apparato organizzativo, può essere sufficiente anche un singolo affare. Per una holding personale significa che l’assenza di dipendenti o di uffici non esclude, da sola, la qualità di imprenditore: conta l’abitualità e la sistematicità dell’attività di coordinamento.

Il concordato semplificato è legato a doppio filo alla composizione negoziata

Sul secondo versante, l’orientamento si è consolidato nel senso che il tribunale, già nella fase iniziale, non si limita a un controllo formale. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 ha affermato che il giudizio di ammissibilità si estende alla legalità sostanziale: il tribunale verifica le condizioni dell’art. 25-sexies in rapporto alla documentazione richiesta da questa norma e dall’art. 39. Il principio è stato ripreso da Cass. civ. Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026, secondo cui la verifica non riguarda la sola ritualità della proposta ma anche le condizioni di ammissibilità desumibili dai documenti.

Con Cass. civ. Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026 (letta nella sintesi pubblicata da edotto.com), la Corte ha precisato che il controllo comprende anche la sussistenza, fin dall’origine, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata previsti dall’art. 12 CCII, e che il concordato semplificato dipende strutturalmente dalla composizione negoziata e non può essere usato senza un tentativo genuino di risanamento. Nel caso deciso, mancava una relazione finale dell’esperto che attestasse la correttezza e la buona fede delle trattative, e la domanda era stata dichiarata inammissibile in entrambi i gradi di merito.

Il principio, calato nella pratica, è il cuore della risposta al titolo: una holding che entra in composizione negoziata già sapendo di voler solo liquidare, senza alcuna prospettiva di risanamento, rischia che il tribunale dichiari inammissibile il successivo concordato semplificato. Non basta essere imprenditore; bisogna aver avuto, al momento dell’istanza, un risanamento “ragionevolmente perseguibile” e aver trattato davvero.

Prima questione aperta: che cosa significa “risanamento” per una società che non opera?

La questione

L’amministratore di una holding pura se lo chiede così: “La mia società non ha un’attività da salvare. Detiene il 100% di due S.r.l. operative e il 40% di una terza, ha un mutuo su un immobile concesso in locazione a una controllata e ha rilasciato garanzie alle banche delle partecipate. Posso dire che il risanamento è perseguibile? E se la risposta è no, mi resta solo la liquidazione giudiziale?”

Cosa hanno deciso i giudici

L’art. 12 parla di risanamento “dell’impresa”. Le pronunce del gennaio 2026 lo collegano direttamente al concordato semplificato: secondo la lettura che edotto.com dà di Cass. ord. 623/2026, il tribunale deve valutare la serietà, l’effettività e la coerenza del percorso negoziale, e la relazione finale dell’esperto è l’elemento centrale per accertare correttezza e buona fede. Cass. 31641/2025 e Cass. 1353/2026 confermano che il controllo cade sulla documentazione, che quindi deve raccontare in modo verificabile quale risanamento si era ipotizzato all’inizio.

Per una holding il risanamento non è la prosecuzione di una produzione: può consistere nella ristrutturazione del debito della capogruppo, nella cessione di una partecipazione per ridurre l’indebitamento, nella rinegoziazione delle garanzie, in un aumento di capitale, nell’ingresso di un investitore a livello della holding o nel riassetto del gruppo. L’art. 12, comma 2, prevede espressamente che le trattative possano riguardare il trasferimento dell’azienda o di rami: nel caso della holding l’equivalente economico è spesso la cessione del pacchetto di controllo di una partecipata.

C’è contrasto?

Non risultano pronunce di legittimità che affrontino espressamente la holding pura in composizione negoziata o in concordato semplificato. La questione va quindi risolta applicando i principi generali appena visti. L’assunzione prudenziale è che il tribunale pretenderà, anche per la holding, la prova documentale che all’inizio delle trattative esisteva un percorso di risanamento plausibile, e che la sua impraticabilità è emersa durante le trattative, non era scontata in partenza. Una composizione negoziata usata come “anticamera” formale della liquidazione è esattamente lo scenario che Cass. 623/2026 censura.

Cosa significa per te

Se sei l’amministratore, prima di depositare l’istanza di composizione negoziata devi poter indicare un’ipotesi di risanamento concreta: quale debito si vuole ridurre, con quali risorse (dividendi delle controllate, vendita di partecipazioni, nuovi apporti), con quali tempi. Il fascicolo della composizione negoziata è la prova che userai davanti al tribunale del concordato semplificato: va costruito fin dal primo giorno pensando a quel controllo. Se invece la situazione è già irreversibile, è più corretto valutare con onestà strumenti diversi, perché la “falsa partenza” in composizione negoziata fa perdere tempo e può esporre gli amministratori.

Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno il modo in cui un esperto legge la serietà delle trattative: è da lì che parte la verifica della reale percorribilità del concordato semplificato per una holding.

Seconda questione aperta: quale “utilità” può offrire una holding ai suoi creditori?

La questione

Il creditore di una holding, quasi sempre una banca che ha concesso un finanziamento alla capogruppo o che ha ricevuto da essa una fideiussione a garanzia dei debiti di una controllata, si chiede: “Se la holding vende le partecipazioni e paga prima i creditori privilegiati e le spese della procedura, che cosa resta per me? E il tribunale può omologare un concordato che a me non dà nulla?”

Cosa hanno deciso i giudici

Cass. civ. Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026) ha dato una risposta che pesa molto sulle holding. La proposta, inizialmente omologata, prevedeva vantaggi economici solo per i prededucibili e i privilegiati, mentre ai chirografari offriva soltanto una chiusura più rapida rispetto alla liquidazione giudiziale; in sede di reclamo la corte d’appello aveva revocato l’omologazione. La Cassazione ha affermato che l’utilità per ciascun creditore, pur potendo non essere economica o quantificabile, deve tradursi in un vantaggio concreto, e non può consistere nella sola maggiore rapidità di definizione della crisi, che non giova ai chirografari quando questi non ricevono nulla.

Cass. civ. Sez. I, sent. n. 620 del 12 gennaio 2026 è nata, secondo la ricostruzione pubblicata da edotto.com, da una proposta fondata sulla rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti concessi durante la composizione negoziata e autorizzati dal tribunale; il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile perché non aumentava l’attivo e la corte d’appello aveva confermato. Nella lettura del commento, la nozione di risorsa esterna dell’art. 84, comma 4, CCII si applica anche al concordato semplificato: occorre nuova ricchezza, estranea al patrimonio del debitore, liberamente distribuibile ai creditori e idonea ad aumentare l’attivo; la semplice rinuncia dei soci alla prededuzione cambia solo l’ordine di soddisfazione e non crea valore. Il principio massimato da Brocardi per la stessa sentenza riguarda invece il profilo processuale: il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., perché privo di carattere decisorio.

C’è contrasto?

Sul principio dell’utilità non vi è contrasto nella giurisprudenza di legittimità letta: Cass. 624/2026 lo enuncia in modo netto. Resta aperto, e va affrontato caso per caso, che cosa possa costituire utilità “non economica” per un creditore della holding: ad esempio la liberazione da un contenzioso, la conservazione del valore delle partecipate di cui il creditore è anche finanziatore, il subentro di un acquirente solvibile in un rapporto. L’assunzione prudenziale è che, per i chirografari di una holding, il tribunale si aspetti un pagamento, anche minimo, oppure un vantaggio concreto e documentato; la sola velocità non basta, e la rinuncia dei soci ai loro crediti privilegiati o prededucibili non viene contata come apporto esterno.

Cosa significa per te

Per la holding il problema è strutturale. L’attivo tipico (partecipazioni in società a loro volta in difficoltà, crediti infragruppo spesso postergati, un immobile ipotecato) può esaurirsi prima di arrivare ai chirografari. Se l’attivo della holding non basta, il concordato semplificato è credibile solo con un apporto di finanza veramente esterna: denaro dei soci o di terzi che entra e resta a disposizione dei creditori, non una semplice rinuncia contabile. Se sei socio, la domanda da porti non è “che cosa rinuncio” ma “che cosa porto”. Se sei creditore, la proposta va letta cercando la tua utilità concreta: se manca, è il primo argomento dell’opposizione.

Terza questione aperta: holding e gruppo, si può fare un concordato semplificato “di gruppo”?

La questione

Il gruppo è entrato in composizione negoziata unitaria ai sensi dell’art. 25 CCII. Le trattative sono fallite. La holding non ha più nulla da gestire, una controllata è ancora redditizia, un’altra è da chiudere. Gli amministratori si chiedono: “Possiamo presentare un unico concordato semplificato per la holding e la controllata da liquidare? Oppure ogni società deve andare per conto suo? E la holding può vendere la partecipazione nella controllata sana prima dell’omologazione?”

Cosa dicono le norme e i giudici

L’art. 25, comma 9, consente alle imprese del gruppo, al termine delle trattative, di “accedere alle soluzioni di cui all’articolo 23, separatamente o insieme”, e tra queste soluzioni l’art. 23, comma 2, lett. c), elenca il concordato semplificato. L’art. 25-sexies, però, è scritto per il singolo imprenditore: un unico ricorso, un’unica proposta, un unico confronto con la liquidazione giudiziale “di quell’imprenditore”. Nelle pronunce di legittimità lette non ci sono decisioni su un concordato semplificato di gruppo.

Il tema della competenza è invece chiarito. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023 ha affermato che, ai fini della competenza territoriale, il concordato semplificato è una procedura concorsuale e che, applicando in via analogica la regola della legge fallimentare, il trasferimento della sede nell’anno precedente al deposito non rileva; la Corte ha fondato la conclusione sulla continuità tra il D.L. 118/2021 e il Codice della crisi. Per una holding che ha spostato la sede legale, magari per avvicinarla a quella della controllata principale, la conseguenza è concreta: lo spostamento recente della sede non sposta la competenza del tribunale.

Quanto alla vendita della partecipazione, l’art. 25-septies prevede che l’offerta di un soggetto individuato per specifici beni (e la partecipazione è un bene della holding) sia eseguita dal liquidatore dopo aver verificato l’assenza di soluzioni migliori sul mercato o, se il trasferimento è anticipato, dall’ausiliario con l’autorizzazione del tribunale.

C’è contrasto?

La questione della proposta unitaria resta aperta: il dato testuale dell’art. 25, comma 9, (“insieme”) apre a una gestione coordinata, mentre la struttura dell’art. 25-sexies e la regola della separazione delle masse spingono verso proposte distinte. L’assunzione prudenziale è depositare ricorsi separati per ciascuna società, coordinati tra loro nei piani e nelle offerte, ciascuno capace di superare da solo il confronto con la liquidazione giudiziale e il test dell’utilità per ciascun creditore.

Cosa significa per te

Se la holding vende la partecipazione nella controllata sana, il prezzo entra nell’attivo della holding e serve i suoi creditori, non quelli della controllata. Se la holding è garante dei debiti della controllata da liquidare, le banche si insinueranno in entrambe le procedure e la loro posizione va calcolata due volte. Prima di scegliere la strada di gruppo, occorre una mappa dei rapporti infragruppo: finanziamenti, garanzie, contratti di servizio, locazioni, consolidato fiscale. I finanziamenti erogati durante la composizione negoziata alle controllate, con informativa all’esperto e senza suo dissenso iscritto, sfuggono alla postergazione (art. 25, comma 8), ma ciò non significa che diventino automaticamente intoccabili nel successivo concordato: la loro collocazione va motivata nel piano.

Un passaggio che le holding sottovalutano: il confronto con la liquidazione giudiziale

La questione

Anche quando i chirografari ricevono qualcosa, il tribunale deve accertare che la proposta “non arreca pregiudizio” ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 25-sexies, comma 5). Per un’impresa operativa il confronto è spesso intuitivo: la vendita dell’azienda in funzionamento vale più della vendita a pezzi in sede fallimentare. Per una holding il confronto è meno scontato, e il creditore se lo pone così: “Se la holding venisse liquidata da un curatore, non otterrei di più?”

Che cosa entra nel confronto

Il primo elemento è il valore delle partecipazioni. In un concordato semplificato la vendita può essere già preparata con un’offerta individuata e, secondo l’art. 25-septies, il liquidatore la esegue solo dopo aver verificato che il mercato non offra soluzioni migliori; l’ausiliario fa lo stesso, con autorizzazione del tribunale, se il trasferimento è anticipato. Questo meccanismo è pensato proprio per evitare che la cessione “pilotata” di un pacchetto di controllo a un acquirente vicino al gruppo avvenga a un prezzo inferiore a quello ottenibile con una procedura competitiva.

Il secondo elemento è ciò che solo una procedura con curatore consentirebbe di recuperare. Una holding, per definizione, ha intrattenuto rapporti intensi con le controllate e con i propri soci: finanziamenti, garanzie, pagamenti infragruppo, dividendi, cessioni di partecipazioni tra società dello stesso perimetro. La liquidazione giudiziale porta con sé gli strumenti di reazione del curatore su questi atti; il concordato semplificato no, perché lascia la gestione della liquidazione a un liquidatore che esegue un piano predisposto dal debitore. Il professionista che prepara il piano e l’ausiliario che riferisce al tribunale devono quindi stimare anche il valore, al netto dei rischi e dei tempi, delle iniziative che un curatore potrebbe intraprendere. Se queste iniziative valgono molto, il concordato semplificato fatica a superare il confronto; se valgono poco o sono incerte, la maggiore rapidità e i minori costi della procedura concordataria possono pesare a favore, ma, come insegna Cass. 624/2026, solo in aggiunta a un’utilità concreta per ciascun creditore, non al suo posto.

Il terzo elemento è il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, che il tribunale verifica in sede di omologazione. Nelle holding il problema tipico sono i crediti dei soci e delle società del gruppo: finanziamenti postergati ai sensi degli artt. 2467 e 2497-quinquies c.c., crediti di rivalsa delle controllate che hanno pagato debiti della capogruppo, crediti per servizi infragruppo. Un piano che li soddisfa prima o insieme ai chirografari estranei al gruppo rischia di non superare questo controllo. L’eccezione è quella dell’art. 25, comma 8: i finanziamenti a società controllate o sottoposte a comune controllo pattuiti dopo l’istanza di composizione negoziata, con informazione preventiva all’esperto e senza suo dissenso iscritto nel registro delle imprese, non sono postergati.

Che cosa succede dal deposito

Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, che avviene entro il giorno successivo al deposito, si producono gli effetti richiamati dall’art. 25-sexies, comma 2 (artt. 6, 46, 94 e 96 CCII), e il decreto con cui il tribunale ordina la comunicazione della proposta ai creditori equivale all’ammissione al concordato ai fini dell’art. 106, che disciplina le condotte fraudolente del debitore (comma 8). Per la holding significa che, dal deposito, la gestione delle partecipazioni non è più libera come prima: operazioni sul capitale delle controllate, cessioni di quote, rilascio di nuove garanzie vanno valutate con l’ausiliario e, quando necessario, autorizzate. Tra la scadenza del termine assegnato all’ausiliario per il suo parere e l’udienza devono intercorrere almeno quarantacinque giorni (comma 4): un tempo che la holding deve usare per consolidare le offerte e che i creditori devono usare per preparare l’opposizione.

Cosa significa per te

Per l’amministratore della holding il confronto con la liquidazione giudiziale non è un passaggio formale: è la parte del piano che i creditori e l’ausiliario attaccheranno per prima. Conviene affrontarlo apertamente, censendo i rapporti infragruppo degli ultimi anni e spiegando perché il loro recupero non porterebbe vantaggi reali o perché il piano ne tiene già conto, ad esempio con un apporto dei soci che compensa il valore delle iniziative a cui la procedura concordataria rinuncia. Per il creditore, al contrario, la ricostruzione dei flussi infragruppo è spesso l’argomento più forte dell’opposizione.

La pronuncia più recente e rilevante: Cass. n. 624/2026 sull’utilità per ciascun creditore

Tra le decisioni del gennaio 2026 quella con l’impatto più forte sulla domanda del titolo è Cass. Sez. I n. 624/2026. Il suo contesto è quello tipico di un concordato liquidatorio “povero”: una società senza più prospettive propone di cedere i beni, il ricavato copre prededuzione e privilegi, i chirografari non ricevono nulla. Il tribunale aveva omologato, ritenendo sufficiente che la procedura chiudesse la crisi prima e con meno costi di una liquidazione giudiziale. La corte d’appello, su reclamo, aveva revocato l’omologazione.

La Cassazione ha ragionato così, in linguaggio piano. Il concordato semplificato non prevede il voto: i creditori non possono scegliere. Proprio per questo il legislatore ha posto due filtri a loro tutela: il non pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore. Sono due requisiti distinti e cumulativi. Il primo guarda al confronto: il creditore non deve ricevere meno di quanto avrebbe nell’alternativa. Il secondo chiede qualcosa in più: un vantaggio concreto per ogni creditore. Se un’intera categoria non riceve nulla, il fatto che la crisi si chiuda più in fretta non è un vantaggio per quella categoria, perché “zero” oggi e “zero” domani coincidono. L’utilità può non essere misurabile in denaro, ma deve esistere davvero per ciascun creditore.

Che cosa cambia rispetto a prima? Prima delle pronunce del 2026, nella prassi di merito circolava l’idea che il concordato semplificato potesse servire anche a liquidazioni “a somma zero” per i chirografari, purché più efficienti della liquidazione giudiziale. Questa lettura, dopo Cass. 624/2026, non è più sostenibile. Per la holding senza attività operativa le conseguenze sono tre.

  1. Il piano deve far arrivare qualcosa ai chirografari. In una holding i chirografari sono spesso le banche beneficiarie delle garanzie, i fornitori di servizi professionali, l’erario per debiti non privilegiati, le stesse controllate per crediti di rivalsa. Se l’attivo realizzabile dalla vendita delle partecipazioni non arriva a loro, il concordato semplificato è a rischio.
  2. Il valore delle partecipazioni va stimato con prudenza. Partecipazioni in società in difficoltà possono valere poco o niente, e un piano che le sopravvaluta cade sul requisito di fattibilità, che il tribunale verifica in sede di omologazione.
  3. La finanza esterna diventa spesso decisiva. Letta insieme a Cass. 620/2026 nella ricostruzione di edotto.com, la pronuncia indica che l’apporto deve essere nuova ricchezza: denaro che i soci o un terzo mettono a disposizione dei creditori, non la rinuncia a posizioni che i soci già avevano.

Va aggiunto che la Cassazione, in Cass. civ. Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026, ha chiarito un aspetto processuale che interessa i creditori della holding: nel reclamo contro il decreto di omologazione né l’ausiliario né il liquidatore sono contraddittori necessari, perché non hanno interessi propri da far valere né agiscono come sostituti processuali. Chi propone reclamo deve quindi concentrarsi sul debitore e sui creditori opponenti, senza che la mancata citazione dell’ausiliario faccia cadere l’impugnazione.

I principi applicati ai casi reali

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per illustrare i principi; non sono casi seguiti dallo Studio.

Simulazione 1: la holding “povera” senza apporti. Ipotesi: Alfa Holding S.r.l. detiene il 100% di Beta S.r.l. (valore stimato della partecipazione 412.600 euro) e il 35% di Gamma S.p.A. (valore 87.300 euro). Debiti: mutuo ipotecario su un immobile locato a Beta per 318.900 euro (immobile stimato 296.400 euro), debiti tributari privilegiati per 41.750 euro, spese prededucibili stimate in 58.200 euro, chirografari (banca garantita da una fideiussione rilasciata per Gamma e professionisti) per 1.214.800 euro. Attivo totale realizzabile: 796.300 euro. Il ricavato dell’immobile (296.400) va al mutuante ipotecario, che resta incapiente per 22.500 euro, scesi tra i chirografari. Dal ricavato delle partecipazioni (499.900) si pagano prededuzioni (58.200) e privilegi tributari (41.750); restano 399.950 euro per chirografari complessivi di 1.237.300 euro, cioè circa il 32,3%. In questo scenario l’utilità per ciascun creditore c’è, perché i chirografari ricevono una percentuale. Il confronto con la liquidazione giudiziale dovrà però tenere conto di eventuali azioni che solo il curatore potrebbe esercitare. Se invece la partecipazione in Beta valesse 9.800 euro, le partecipazioni renderebbero in tutto 97.100 euro, meno dei 99.950 euro necessari per prededuzioni e privilegi: ai chirografari non arriverebbe nulla e, alla luce di Cass. 624/2026, la proposta non sarebbe omologabile senza apporti esterni.

Simulazione 2: la rinuncia dei soci non basta. Ipotesi: durante la composizione negoziata i soci di Delta Holding S.p.A. hanno erogato 186.400 euro, con autorizzazione del tribunale e quindi in prededuzione. La relazione finale dell’esperto è depositata e comunicata il 9 marzo; il termine di sessanta giorni scade l’8 maggio. Il 4 maggio Delta deposita un concordato semplificato in cui i soci rinunciano alla prededuzione, così che i 186.400 euro “liberati” vadano ai chirografari. Alla luce di Cass. 620/2026 come ricostruita da edotto.com, la rinuncia non è finanza esterna: il denaro era già entrato nel patrimonio della società, la rinuncia cambia solo l’ordine di distribuzione. Se il piano non contiene altro, il rischio di inammissibilità o di mancata omologazione è concreto. Se invece i soci versano 143.700 euro di nuova liquidità, irrevocabilmente vincolata ai creditori, la valutazione cambia.

Simulazione 3: la holding personale. Ipotesi: il signor Rossi detiene personalmente il controllo di tre S.r.l. e ha rilasciato fideiussioni per 672.900 euro. Non ha mai agito in nome proprio nella gestione: ha solo votato in assemblea e nominato amministratori. Alla luce di Cass. 3724/2003, non è un imprenditore commerciale “holding”: non può presentare istanza di composizione negoziata come imprenditore e quindi non può arrivare al concordato semplificato. Per i suoi debiti personali la strada passa dagli strumenti del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore se ne ricorrono i presupposti, liquidazione controllata), da valutare caso per caso. Se invece Rossi avesse firmato contratti in nome proprio per finanziare e coordinare le società, facendo dell’attività di direzione un’impresa autonoma, la qualificazione potrebbe cambiare, con esposizione anche alla liquidazione giudiziale.

Simulazione 4: lo spostamento di sede. Ipotesi: Epsilon Holding S.r.l. trasferisce la sede legale da Brescia a Milano il 14 ottobre e deposita il concordato semplificato il 22 giugno dell’anno successivo. Alla luce di Cass. 9730/2023, il trasferimento avvenuto nell’anno anteriore al deposito non rileva ai fini della competenza: la domanda depositata a Milano rischia di essere trasmessa al tribunale di Brescia, con perdita di tempo nella finestra dei sessanta giorni.

La giurisprudenza in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Le decisioni rese sulla legge fallimentare sono indicate come tali: i principi sulla qualità di imprenditore restano utili per il Codice della crisi, ma vanno usati sapendo che nascono da un diverso contesto normativo. Per Cass. 620, 623 e 624 del 2026 una parte dei contenuti è tratta dalla sintesi pubblicata da edotto.com, oltre che dalle massime di Brocardi.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza per la holding
Cass. Sez. I sent. 8694 del 26/6/2001 (l.fall.) Qualità di imprenditore della società commerciale La società commerciale è imprenditore dalla costituzione, anche senza attività effettiva La holding S.r.l./S.p.A. inattiva resta imprenditore concorsuale
Cass. Sez. I sent. 13070 dell’8/9/2003 (l.fall.) Cessazione dell’attività La cessazione dell’attività non fa venir meno l’assoggettabilità finché l’estinzione non è manifesta La holding “spenta” non esce dal diritto della crisi
Cass. Sez. I sent. 3724 del 13/3/2003 (l.fall.) Holding personale La persona fisica è imprenditore se coordina in nome proprio le società del gruppo Il capogruppo persona fisica non sempre accede agli strumenti dell’impresa
Cass. Sez. I sent. 9102 del 6/6/2003 (l.fall.) Requisiti dell’impresa Professionalità e organizzazione bastano anche con mezzi scarsi L’assenza di dipendenti non esclude l’impresa
Cass. Sez. I sent. 15769 del 13/8/2004 (l.fall.) Singolo affare e organizzazione Con un apparato organizzativo basta un solo atto Rilievo per la holding personale
Cass. Sez. I ord. 9730 del 12/4/2023 Competenza Il concordato semplificato è procedura concorsuale; il trasferimento di sede nell’anno anteriore non rileva Attenzione ai cambi di sede della holding
Cass. Sez. I ord. 31641 del 4/12/2025 Ammissibilità Il controllo iniziale riguarda la legalità sostanziale Il fascicolo deve dimostrare i presupposti
Cass. Sez. I ord. 623 del 12/1/2026 Accesso Serve un tentativo genuino di risanamento e la verifica dei presupposti dell’art. 12 La holding che vuole solo liquidare rischia l’inammissibilità
Cass. Sez. I sent. 620 del 12/1/2026 Ricorribilità; finanza esterna Non ricorribile il decreto che conferma l’inammissibilità; la rinuncia dei soci alla prededuzione non è risorsa esterna I soci devono portare nuova ricchezza
Cass. Sez. I n. 624/2026 (gennaio 2026) Utilità per ciascun creditore La sola rapidità non è utilità per chirografari che non ricevono nulla Le proposte “a zero” per i chirografari non reggono
Cass. Sez. I ord. 881 del 16/1/2026 Reclamo Ausiliario e liquidatore non sono contraddittori necessari Semplifica il reclamo dei creditori
Cass. Sez. I ord. 1353 del 21/1/2026 Ammissibilità Il tribunale verifica anche le condizioni desumibili dai documenti Conferma il controllo pieno fin dall’inizio

La sintesi operativa

  • Una holding costituita come società commerciale è imprenditore anche se non opera, quindi può accedere alla composizione negoziata e, se questa fallisce, al concordato semplificato.
  • La holding personale (persona fisica) è imprenditore solo se coordina le società in nome proprio come attività autonoma; altrimenti deve guardare agli strumenti del sovraindebitamento.
  • Il concordato semplificato non è un ingresso autonomo: presuppone una composizione negoziata vera, con un risanamento ragionevolmente perseguibile all’inizio e trattative condotte con correttezza e buona fede.
  • Il tribunale controlla fin dall’ammissibilità la sostanza, non solo la forma, attraverso la relazione finale dell’esperto e i documenti dell’art. 39.
  • Ogni creditore deve ricevere un’utilità concreta: la sola rapidità della chiusura non basta quando i chirografari restano a zero.
  • Per una holding con attivo modesto la finanza esterna è spesso indispensabile, e deve essere nuova ricchezza: la rinuncia dei soci alla prededuzione non conta.
  • Il confronto con la liquidazione giudiziale deve considerare tutto l’attivo potenziale della holding, comprese le pretese che solo una procedura con curatore consentirebbe di far valere.
  • Nei gruppi, la strada più sicura sono proposte separate e coordinate per ciascuna società, con una mappa completa dei rapporti infragruppo.
  • Il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale e la competenza (insensibile ai cambi di sede dell’ultimo anno) vanno pianificati prima della chiusura delle trattative.
  • Contro il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non c’è ricorso in Cassazione: l’errore iniziale può essere definitivo.

Le domande sul “quindi in pratica?”

La mia holding non ha dipendenti né ricavi propri: posso comunque chiedere la composizione negoziata?
Se è una società commerciale, sì: secondo Cass. 8694/2001 la qualità di imprenditore nasce dalla costituzione, non dal volume di attività. Il vero filtro è un altro: all’inizio deve esistere un risanamento ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII), e il tribunale del concordato semplificato lo verificherà a posteriori sui documenti, come chiarito da Cass. 623/2026 e Cass. 31641/2025.

Se l’esperto chiude la composizione negoziata, il concordato semplificato è automatico?
No. Serve una relazione finale che attesti correttezza e buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b). Senza quell’attestazione la domanda è inammissibile (Cass. 623/2026), e il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità non è impugnabile in Cassazione (Cass. 620/2026).

I soci possono “salvare” il concordato rinunciando ai loro crediti verso la holding?
La rinuncia può aiutare la distribuzione, ma da sola non è finanza esterna: nella lettura di Cass. 620/2026 pubblicata da edotto.com, la rinuncia alla prededuzione modifica solo l’ordine di soddisfazione. Quello che conta è nuova ricchezza che entra e resta a disposizione dei creditori.

Sono una banca garantita da una fideiussione della holding: come mi difendo da una proposta che non mi dà nulla?
Con l’opposizione all’omologazione, da depositare entro dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies, comma 4). L’argomento principale è il difetto di utilità per ciascun creditore (Cass. 624/2026), affiancato dalla contestazione del confronto con la liquidazione giudiziale e della fattibilità del piano. Se l’omologa arriva comunque, il reclamo va proposto entro trenta giorni, e non occorre citare l’ausiliario (Cass. 881/2026).

Sono il socio persona fisica che controlla le società del gruppo: posso usare io il concordato semplificato?
Solo se sei qualificabile come imprenditore commerciale, cioè se coordini le società in nome proprio come attività autonoma (Cass. 3724/2003). In caso contrario, i tuoi debiti personali, comprese le fideiussioni, vanno affrontati con gli strumenti del sovraindebitamento.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Applichiamo gli orientamenti appena esaminati al fascicolo della holding, del socio o del creditore. Gli strumenti concreti sono questi.

  1. Verifichiamo la qualificazione del soggetto: esaminiamo atto costitutivo, oggetto sociale, visura e pubblicità ex art. 2497-bis c.c. per stabilire se la holding è imprenditore commerciale o se, trattandosi di persona fisica o ente non commerciale, la strada corretta è il sovraindebitamento.
  2. Ricostruiamo l’attivo reale della holding: analizziamo con i commercialisti dello staff bilanci delle partecipate, crediti infragruppo, garanzie rilasciate e immobili, per stimare il valore realizzabile delle partecipazioni senza ottimismi che il tribunale smentirebbe sul piano della fattibilità.
  3. Costruiamo l’ipotesi di risanamento iniziale: redigiamo con l’impresa il piano da caricare sulla piattaforma della composizione negoziata, documentando quale risanamento è perseguibile, così che il fascicolo regga il controllo di ammissibilità descritto da Cass. 31641/2025, 623/2026 e 1353/2026.
  4. Assistiamo l’impresa nelle trattative con l’esperto: prepariamo verbali, proposte e risposte ai creditori per dimostrare correttezza e buona fede, che sono il contenuto della relazione finale.
  5. Verifichiamo la presenza di un’utilità per ciascun creditore: simuliamo la distribuzione per classi e categorie e segnaliamo in anticipo dove la proposta rischia di lasciare i chirografari a zero, alla luce di Cass. 624/2026.
  6. Strutturiamo la finanza esterna: impostiamo con soci o terzi apporti di nuova liquidità vincolata ai creditori, distinguendoli dalle semplici rinunce che, secondo la lettura di Cass. 620/2026, non incrementano l’attivo.
  7. Coordiniamo le posizioni del gruppo: mappiamo finanziamenti infragruppo, garanzie e contratti tra holding e controllate, verifichiamo l’applicazione dell’art. 25, comma 8, e impostiamo ricorsi separati ma coordinati quando più società devono accedere agli strumenti.
  8. Pianifichiamo termini e competenza: calcoliamo la scadenza dei sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale e individuiamo il tribunale competente tenendo conto dei trasferimenti di sede (Cass. 9730/2023), valutando se depositare con riserva.
  9. Assistiamo i creditori della holding: esaminiamo la proposta, il piano di liquidazione e la relazione dell’ausiliario, redigiamo l’opposizione all’omologazione e, se necessario, il reclamo alla corte d’appello.
  10. Seguiamo le impugnazioni fino all’ultimo grado: impostiamo dal primo atto le questioni che potranno essere portate in Cassazione, tenendo conto che alcuni decreti non sono ricorribili e che l’errore iniziale può non essere più rimediabile.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista consente di difendere gli orientamenti esaminati in tutti i gradi, dal tribunale alla corte d’appello fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea strategica. È rilevante in una materia in cui le regole del concordato semplificato sono state definite proprio dalla Suprema Corte e in cui l’impostazione del primo atto condiziona le impugnazioni successive. La competenza di Esperto Negoziatore permette di leggere il percorso della holding con lo stesso metro che userà l’esperto nominato dalla camera di commercio.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulla qualificazione giuridica, sulle trattative e sul contenzioso, i secondi sulla valutazione delle partecipazioni, sul piano di liquidazione e sugli aspetti tributari del gruppo, compresi i debiti fiscali della holding e i rapporti di consolidato.

Chiusura

Il concordato semplificato può essere adatto a una holding senza attività operativa, ma non come porta di servizio per liquidare senza voto dei creditori. La giurisprudenza del 2025-2026 chiede tre cose: una composizione negoziata autentica, un controllo pieno dei presupposti fin dall’inizio, un’utilità reale per ogni creditore, spesso possibile solo con finanza davvero esterna. Per la holding personale, prima ancora, va chiarito se esiste un imprenditore.

Lo Studio Monardo affronta questi temi partendo da competenze certificate e collegate al titolo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), cioè conosce dall’interno il percorso da cui il concordato semplificato dipende; è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, per i casi in cui il capogruppo è una persona fisica; è cassazionista, per difendere la strategia fino all’ultimo grado. Lavoriamo con mezzi e verifiche, senza promettere esiti che dipendono dal tribunale e dai creditori.

📩 Prima che scada il termine di sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto, contatta lo Studio Monardo: tutti i riferimenti sono al termine di questa guida.

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