Come vengono trattati i crediti dei lavoratori quando, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, un creditore, un terzo o lo stesso debitore propone un concordato per chiudere la procedura? La domanda arriva di solito da chi aspetta stipendi arretrati, mensilità aggiuntive, indennità di preavviso o trattamento di fine rapporto, e si vede recapitare dal curatore una comunicazione che parla di “proposta”, “classi”, “relazione giurata” e “termine per il dissenso”. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il trattamento del credito di lavoro dipende da come è costruita la proposta e da quale delle strade consentite dalla legge il proponente ha scelto. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) ammette che il credito privilegiato del lavoratore venga pagato per intero, oppure solo in parte entro un limite minimo stimato da un professionista indipendente, e lascia al lavoratore la possibilità di rinunciare in tutto o in parte alla prelazione per partecipare al voto. Ciascuna di queste strade ha conseguenze diverse sul voto, sui tempi, sul rapporto con il Fondo di garanzia dell’INPS e sul rischio di restare con un credito ridotto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra crisi d’impresa e tutela dei crediti: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, una qualifica che richiede di leggere piani, attestazioni e proposte concordatarie dal punto di vista dei creditori e della loro convenienza rispetto alla liquidazione. A questo si aggiunge l’abilitazione al patrocinio in Cassazione, che consente di seguire una contestazione sul trattamento dei crediti di lavoro, dall’opposizione all’omologazione fino al giudizio di legittimità, senza cambiare difensore e linea.
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Il quadro di partenza: privilegio del lavoratore, stato passivo e concordato
Per confrontare le strade possibili servono pochi concetti comuni, che valgono qualunque sia la scelta del proponente.
Quale disciplina si applica. Il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII) riguarda le procedure di liquidazione giudiziale aperte dal 15 luglio 2022, data di entrata in vigore del Codice. Se l’impresa è stata dichiarata fallita prima, la chiusura concordata segue ancora il concordato fallimentare degli artt. 124 ss. della legge fallimentare (R.D. 267/1942). Le due discipline sono molto vicine nella struttura, ed è per questo che buona parte della giurisprudenza di legittimità disponibile sul tema è resa sulla legge fallimentare: lo segnaliamo ogni volta che la richiamiamo.
La natura del credito del lavoratore. Le retribuzioni, le indennità dovute per la cessazione del rapporto e il trattamento di fine rapporto sono assistiti dal privilegio generale sui mobili dell’art. 2751-bis n. 1 c.c., che li colloca ai primi posti nell’ordine delle prelazioni sui beni mobili del datore. Per i rapporti sciolti nella liquidazione giudiziale, l’art. 189 c. 9 CCII colloca l’indennità di preavviso tra i crediti anteriori all’apertura. Il privilegio, però, non vale da solo: va fatto valere nella domanda di ammissione al passivo, e la giurisprudenza ha chiarito che la prelazione accertata con lo stato passivo è quella che conta anche nei confronti di chi assume il concordato (Cass. Sez. I n. 14143 del 27/10/2000, resa sulla legge fallimentare).
Chi propone e quando. L’art. 240 c. 1 CCII (testo vigente, letto su Brocardi aggiornato al 12/8/2026 e su miolegale.it) consente a creditori e terzi di proporre il concordato una volta aperta la liquidazione giudiziale, anche prima che lo stato passivo diventi esecutivo, purché la contabilità consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori. Il debitore, le società che controlla o di cui è socio e quelle sottoposte a comune controllo possono proporlo solo dopo un anno dalla sentenza di apertura e prima che siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e solo se la proposta prevede l’apporto di risorse che incrementino il valore dell’attivo di almeno il dieci per cento.
La regola chiave per i privilegiati. L’art. 240 c. 4 CCII consente che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché ricevano non meno di quanto realizzabile con la liquidazione del bene o del diritto su cui grava la prelazione, al netto delle spese, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Per il lavoratore questo significa che il suo credito privilegiato non può essere trattato peggio di crediti che, nella graduatoria, stanno dopo di lui.
Chi vota. L’art. 243 CCII (testo in vigore dal 28/9/2024) regola il voto: votano i creditori ammessi allo stato passivo esecutivo o, se la proposta precede quel momento, quelli inseriti nell’elenco provvisorio approvato dal giudice delegato; i privilegiati di cui la proposta prevede il pagamento integrale non votano, salvo che rinuncino alla prelazione; la rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore a un terzo del credito complessivo; se la proposta prevede il pagamento non integrale dei privilegiati ai sensi dell’art. 240 c. 4, la parte residua del credito è trattata come chirografaria e, per quella parte, si vota.
Il procedimento. La proposta è esaminata dal giudice delegato, sentiti curatore e comitato dei creditori, ed è comunicata ai creditori con un termine, non inferiore a venti giorni, per dichiarare il proprio dissenso; chi tace è considerato consenziente. Se la proposta è approvata dalla maggioranza dei crediti ammessi al voto, si apre il giudizio di omologazione, con un termine per le opposizioni, e il tribunale provvede con decreto reclamabile davanti alla corte d’appello. Una volta definitivo, il concordato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura, anche per quelli che non hanno presentato domanda di ammissione, ferma la possibilità di agire per l’intero contro coobbligati e fideiussori (art. 248 CCII).
Il Fondo di garanzia. Accanto alla procedura c’è un secondo binario: il Fondo di garanzia dell’INPS (art. 2 L. 297/1982) interviene per il TFR e, nei limiti di legge, per le ultime mensilità, e una volta pagato subentra nel credito del lavoratore. La Cassazione ha chiarito che la riduzione del TFR accettata dal lavoratore in un concordato omologato incide sulla misura della prestazione che il Fondo deve erogare (Cass. Sez. Lav. n. 29754 dell’11/11/2025, resa su un concordato preventivo liquidatorio). Ogni scelta sul trattamento del credito di lavoro nel concordato va quindi letta anche sotto questo profilo.
Da qui si diramano tre strade: la proposta paga per intero il credito privilegiato del lavoratore; la proposta lo paga solo in parte, nei limiti della relazione giurata; il lavoratore rinuncia, in tutto o in parte, al privilegio per entrare nel voto. A queste si affianca una quarta situazione, che non è una scelta ma un rischio: il lavoratore che non ha presentato domanda di ammissione.
Prima strada: il pagamento integrale del credito privilegiato
In cosa consiste
È la soluzione più lineare. La proposta prevede che i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. siano pagati per intero, di solito con le risorse messe a disposizione dal proponente o con il ricavato dei beni ceduti. La base normativa è l’art. 243 c. 2 CCII: i creditori privilegiati di cui la proposta prevede l’integrale pagamento non hanno diritto al voto, se non rinunciano alla prelazione. La ratio è semplice: chi riceve tutto non ha un interesse da far valere sul merito della proposta.
Quando ha senso
Va soppesata in tre scenari ricorrenti:
- L’attivo è sufficiente a coprire i privilegi di lavoro, e il concordato serve soprattutto a definire più rapidamente la posizione dei chirografari, magari con l’apporto di un terzo interessato a rilevare beni o azioni della massa.
- Il proponente è un terzo che vuole l’azienda o un ramo di essa, e ha interesse a chiudere la procedura senza contenziosi con il personale, pagando per intero i crediti di lavoro per ridurre il rischio di opposizioni.
- Il debitore propone il concordato dopo il primo anno, con l’apporto di nuove risorse che incrementano l’attivo di almeno il dieci per cento: in questo caso pagare integralmente i lavoratori rende la proposta più difendibile in sede di omologazione.
Come si esegue in sintesi
Il proponente quantifica i crediti di lavoro sulla base dello stato passivo esecutivo o dell’elenco provvisorio, indica le modalità e i tempi di pagamento e le garanzie offerte. Il giudice delegato verifica la ritualità della proposta, acquisisce i pareri e la comunica ai creditori. Il lavoratore pagato per intero non partecipa al voto, ma riceve la comunicazione e conserva gli strumenti di controllo in fase di omologazione e di esecuzione: se il pagamento promesso non arriva, il concordato può essere risolto su istanza di qualunque creditore (art. 250 CCII).
Vantaggi motivati
A fronte di un’apparente passività, la posizione del lavoratore è la più protetta: riceve l’intero credito accertato, senza dover attendere tutti i riparti della liquidazione. La certezza dell’importo semplifica anche il rapporto con il Fondo di garanzia, perché il credito non subisce riduzioni volontarie che possano incidere sulla prestazione o sulla surrogazione dell’INPS.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è duplice. Primo: “pagamento integrale” significa integrale rispetto al credito ammesso al passivo, con il privilegio che vi è stato riconosciuto. Se il lavoratore ha chiesto l’ammissione in misura inferiore al dovuto, o senza far valere il privilegio, il concordato paga per intero quel credito, non quello che il lavoratore ritiene di vantare. La Cassazione ha escluso che il creditore che ha fatto valere una sola causa di prelazione, con decisione divenuta definitiva, possa poi opporne un’altra all’assuntore (Cass. Sez. I n. 14143 del 27/10/2000). Secondo: occorre verificare i tempi. La legge non fissa un termine per il pagamento dei privilegiati nel concordato nella liquidazione giudiziale analogo a quello previsto nel concordato preventivo in continuità; un pagamento “integrale” ma molto dilazionato può avere un valore economico inferiore, e se la dilazione riduce in concreto quanto il lavoratore riceve è un profilo da far valere nel procedimento, perché l’art. 243 c. 4 attribuisce il voto proprio quando la soddisfazione del privilegiato non è integrale. Il profilo ideale di questa strada è il lavoratore il cui credito è stato ammesso correttamente, con il privilegio, e che riceve dalla proposta un pagamento in tempi certi e garantiti.
Pronunce a supporto
La Cassazione, sulla legge fallimentare, ha precisato che il voto dei privilegiati che non rinunciano alla prelazione è efficace solo in ipotesi definite, tra cui la proposta di pagamento parziale per accertata incapienza del bene gravato (Cass. Sez. I n. 3274 del 10/2/2011): a contrario, quando il pagamento è davvero integrale, il privilegiato resta fuori dal voto. La stessa decisione ricorda che il trattamento differenziato tra creditori non è di per sé abuso dello strumento, ma va giustificato.
Seconda strada: il pagamento parziale entro il limite della relazione giurata
In cosa consiste
L’art. 240 c. 4 CCII consente al proponente di prevedere che i crediti privilegiati, compresi quelli dei lavoratori, non siano pagati per intero, a una condizione: la misura offerta non può essere inferiore a quella realizzabile con la liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato e al netto delle spese, come attestato dalla relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale. Per la parte non soddisfatta il credito è trattato come chirografario, e su quella parte il lavoratore vota (art. 243 c. 4).
Per i crediti di lavoro il punto è delicato, perché il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. è generale sui mobili: il “bene su cui grava” la prelazione è l’intero patrimonio mobiliare del datore. La relazione giurata deve quindi stimare quanto i lavoratori incasserebbero, secondo l’ordine delle prelazioni, dalla vendita di macchinari, scorte, crediti verso clienti e altri beni mobili, tenendo conto dei crediti di grado anteriore o pari. Se la stima dice che i privilegiati di lavoro, liquidando, prenderebbero il 64%, la proposta non può offrire meno del 64% su quella parte del credito.
Quando ha senso
- Il patrimonio mobiliare è modesto e la relazione giurata dimostra che, liquidando, i lavoratori non sarebbero comunque pagati per intero: il concordato offre almeno quella percentuale, in tempi più brevi.
- Concorrono più privilegi generali di pari grado (i lavoratori dipendenti con altri crediti dell’art. 2751-bis c.c.), e l’incapienza riguarda l’intero grado.
- Il proponente è un creditore che vuole chiudere la procedura offrendo una percentuale certa a tutti, con classi differenziate e motivate.
Come si esegue in sintesi
Il tribunale designa il professionista, che deposita la relazione giurata sul valore realizzabile; il proponente costruisce le classi, se le prevede, senza alterare l’ordine delle prelazioni; il curatore e il comitato esprimono il parere; la proposta è comunicata ai creditori. Il lavoratore vota per la sola parte degenerata in chirografo; per la parte offerta come privilegiata non vota.
Vantaggi motivati
Il vantaggio per il lavoratore è la certezza e la rapidità: invece di attendere la vendita dei beni, gli eventuali contenziosi e i riparti, riceve una somma determinata, coperta dalle garanzie del proponente, e conserva voce in capitolo sulla parte residua. Va considerato, inoltre, che la soglia minima della relazione giurata rappresenta una tutela inderogabile: un’offerta inferiore rende la proposta non omologabile.
Rischi e svantaggi onesti
Il primo rischio sta nella stima: la relazione giurata è una valutazione, e se è ottimistica sui costi o pessimistica sul valore dei beni, il lavoratore riceve meno di quanto otterrebbe davvero liquidando. La contestazione va fatta nei tempi del procedimento, con il dissenso e, se la proposta viene approvata, con l’opposizione all’omologazione. Il secondo rischio riguarda il Fondo di garanzia: secondo Cass. Sez. Lav. n. 29754/2025 la riduzione del TFR accettata dal lavoratore in un concordato omologato condiziona la misura della prestazione del Fondo, perché l’art. 2 L. 297/1982 collega l’intervento all’importo del credito come definito nel concordato. La stessa sentenza ha rinviato al giudice di merito per accertare se il lavoratore avesse davvero accettato la riduzione: l’elemento dirimente è, quindi, il comportamento del singolo lavoratore, e la questione di come si atteggi il silenzio-assenso previsto nel concordato nella liquidazione giudiziale rispetto a un’accettazione individuale non risulta ancora affrontata dalla Cassazione. Il profilo ideale di questa strada è il lavoratore il cui credito privilegiato sarebbe comunque incapiente in liquidazione, che ha verificato la relazione giurata e ha già chiarito i propri rapporti con il Fondo di garanzia.
Pronunce a supporto
Sulla legge fallimentare la Cassazione ha ritenuto efficace il voto dei privilegiati non rinuncianti quando la proposta prevede il pagamento parziale per provata incapienza del bene gravato, oppure quando il bene in garanzia manca o è insufficiente e il creditore non riceve alcun trattamento privilegiato (Cass. Sez. I n. 3274 del 10/2/2011). Il principio coincide con quello oggi codificato dall’art. 243 c. 4 CCII.
Terza strada: la rinuncia al privilegio per partecipare al voto
In cosa consiste
Quando la proposta prevede l’integrale pagamento dei privilegiati, il lavoratore resta escluso dal voto. L’art. 243 c. 2 e 3 CCII gli consente però di rinunciare alla prelazione, in tutto o in parte, per votare: la rinuncia parziale deve riguardare almeno un terzo dell’intero credito, comprensivo di capitale e accessori; per la parte rinunciata il creditore è assimilato ai chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.
Quando ha senso
- Il lavoratore vuole incidere sull’esito perché ritiene la proposta non conveniente per i chirografari e teme che il suo credito non privilegiato (ad esempio, risarcimenti o voci non coperte dal privilegio) venga sacrificato.
- Più lavoratori si coordinano per pesare nel voto, ad esempio per sostenere una proposta concorrente o per esprimere dissenso su una proposta che ritengono costruita a favore del proponente.
- Il privilegio è contestato o di incerta capienza, e il lavoratore preferisce trasformare una parte del credito in chirografo per contare nella formazione delle maggioranze.
Come si esegue in sintesi
La rinuncia si dichiara entro il termine fissato dal giudice delegato per le dichiarazioni di dissenso, con atto chiaro nella misura (totale o almeno pari a un terzo), indirizzato al curatore. Il lavoratore vota poi per la parte divenuta chirografaria.
Vantaggi motivati
A fronte di un sacrificio patrimoniale, il lavoratore guadagna peso decisionale: diventa uno dei soggetti che determinano l’approvazione o il rigetto. Se il concordato non viene approvato o non viene omologato, la rinuncia perde efficacia, perché vale ai soli fini del concordato, e il credito torna a essere graduato con il suo privilegio nei riparti della liquidazione.
Rischi e svantaggi onesti
Va soppesato con grande attenzione il rapporto con il Fondo di garanzia. La sentenza n. 29754/2025 della Sezione Lavoro, resa su un concordato preventivo liquidatorio in cui il TFR era stato ridotto e degradato a chirografo con il consenso del lavoratore, ha affermato due principi: la degradazione non esclude il diritto alla prestazione del Fondo, anche se pregiudica la surrogazione dell’INPS, ma l’INPS può rivalersi sull’assicurato ai sensi dell’art. 1916 c.c.; la riduzione accettata, inoltre, limita la misura della prestazione dovuta dal Fondo. Chi rinuncia al privilegio sul TFR per votare, se il concordato viene omologato, può quindi trovarsi esposto a una pretesa dell’INPS o a una prestazione ridotta. Il profilo ideale di questa strada è il lavoratore con un credito in larga parte non coperto dal Fondo di garanzia, o già soddisfatto dal Fondo per la parte garantita, che ha un interesse concreto a orientare il voto.
Pronunce a supporto
Oltre alla sentenza n. 29754/2025, rileva la giurisprudenza sul subingresso: chi subentra in un credito già ammesso (per cessione o per surrogazione legale, come l’INPS che ha pagato tramite il Fondo) deve presentare una propria domanda di ammissione, e finché non lo fa il diritto di voto resta al creditore originario (Cass. Sez. I n. 11038 del 26/7/2002 e n. 6469 del 2/7/1998, rese sulla legge fallimentare). Ne deriva che il lavoratore già pagato dal Fondo potrebbe trovarsi ancora formalmente titolare del voto: una situazione da gestire con prudenza, perché un voto espresso su un credito già soddisfatto può essere contestato.
La situazione da evitare: il lavoratore che non ha chiesto l’ammissione
Non è una strada, ma va trattata perché è frequente. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura, anche per chi non ha presentato domanda (art. 248 CCII): il lavoratore che non si è insinuato non può pretendere dopo l’omologazione più di quanto il concordato attribuisce alla sua categoria.
C’è di più. L’art. 240 c. 5 CCII consente al proponente creditore o terzo di limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al momento della proposta; verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvo quanto previsto in materia di esdebitazione (artt. 278 ss. CCII). La Cassazione, sulla legge fallimentare, ha affermato che, quando una clausola limita gli obblighi dell’assuntore ai crediti ammessi, l’assuntore non è legittimato passivo rispetto al creditore non ammesso, che può agire solo contro il fallito (Cass. Sez. I n. 5391 del 17/3/2004), e che una clausola del genere, contenuta nel decreto di omologazione divenuto definitivo, non può più essere contestata dal creditore escluso (Cass. Sez. I n. 4698 del 25/2/2011). In assenza di una clausola di limitazione, invece, l’assuntore deve pagare la percentuale concordataria anche ai creditori concorsuali che non si sono insinuati (Cass. Sez. V n. 2400 del 3/3/2000).
Per il lavoratore questo significa che la domanda di ammissione, anche tardiva, è la condizione per non restare escluso dal perimetro del concordato. I termini per le domande tardive e ultratardive sono quelli dell’art. 208 CCII: sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabili fino a dodici mesi dal tribunale nelle procedure di particolare complessità; oltre, solo per causa non imputabile, entro sessanta giorni dalla cessazione della causa e fino all’esaurimento dei riparti.
Il punto di vista del proponente, del curatore e del comitato
Il confronto tra le strade non riguarda solo il lavoratore. Chi propone il concordato deve decidere come trattare i crediti di lavoro, e il curatore e il comitato dei creditori devono esprimere un parere che il giudice delegato acquisisce prima di ordinare la comunicazione della proposta. Va soppesato, da questa prospettiva, che il trattamento dei lavoratori incide su tre aspetti.
La platea dei votanti. Pagare per intero i privilegi di lavoro restringe il voto ai chirografari e ai privilegiati degradati: per il proponente significa un esito più prevedibile, perché i lavoratori, spesso numerosi, non entrano nel computo delle maggioranze se non per i crediti chirografari. A fronte di questo vantaggio, il fabbisogno finanziario della proposta cresce, perché i privilegi di lavoro sono di regola tra i più consistenti nelle imprese labour intensive.
La tenuta in sede di omologazione. Una proposta che paga i lavoratori in percentuale regge solo se la relazione giurata è solida. Il professionista è designato dal tribunale, non scelto dal proponente, e questo rafforza la credibilità della stima; il rovescio della medaglia è che il proponente non controlla i tempi e il contenuto della relazione, e una stima superiore al previsto può rendere la proposta non sostenibile. L’elemento dirimente, in questi casi, è la ricostruzione della graduatoria dei privilegi generali sui mobili: crediti di lavoro, crediti dei professionisti, crediti di artigiani e cooperative, crediti previdenziali e tributari hanno gradi diversi, e un errore nella sequenza altera la percentuale minima spettante ai lavoratori.
La coerenza con l’ordine delle prelazioni. L’art. 240 c. 4 CCII vieta di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione. Per il proponente significa che non è possibile, ad esempio, pagare il 90% a un privilegiato di grado successivo e il 70% ai lavoratori che lo precedono. Per il curatore e il comitato è uno dei punti da verificare nel parere; per il lavoratore è uno dei motivi più concreti di opposizione all’omologazione.
La scelta di limitare gli impegni ai creditori ammessi. Il proponente creditore o terzo può circoscrivere i propri obblighi ai creditori ammessi, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno già proposto opposizione o domanda tardiva (art. 240 c. 5 CCII). È una scelta che riduce l’incertezza sul fabbisogno, ma che va soppesata: dove il personale è numeroso e non tutti i lavoratori si sono insinuati, lasciare fuori una parte dei crediti di lavoro può alimentare contestazioni e rendere più faticoso il percorso verso la chiusura. La giurisprudenza ricordata più avanti mostra che, una volta definitivo il decreto di omologazione, la clausola di limitazione non è più contestabile dal creditore escluso.
Il ruolo del debitore proponente. Quando a proporre è il debitore, dopo l’anno dalla sentenza di apertura, la proposta deve portare risorse aggiuntive che incrementino l’attivo di almeno il dieci per cento. È un filtro pensato per evitare che il debitore torni in bonis senza un sacrificio reale: per i lavoratori significa che la proposta del debitore, se ammissibile, porta per definizione nuove risorse, e va confrontata con quanto quelle risorse migliorano davvero la loro posizione rispetto ai riparti.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati per mostrare il funzionamento delle regole: non descrivono casi reali.
Dati di partenza comuni
Liquidazione giudiziale di una s.r.l. manifatturiera aperta il 12 marzo 2025. Un lavoratore è ammesso allo stato passivo, esecutivo dal 4 settembre 2025, con privilegio ex art. 2751-bis n. 1 c.c. per 31.870 euro: 9.415 euro di retribuzioni arretrate degli ultimi mesi e 22.455 euro di TFR. Ha anche un credito chirografario di 3.260 euro per un rimborso spese non assistito da privilegio. Il 6 ottobre 2026 un terzo deposita una proposta di concordato. Il professionista designato dal tribunale stima che, liquidando i beni mobili, i crediti di lavoro dello stesso grado sarebbero soddisfatti al 68,4%.
Simulazione 1 — Proposta con pagamento integrale dei privilegi di lavoro
La proposta paga il 100% dei privilegi di lavoro entro 120 giorni dall’omologazione definitiva e il 14% ai chirografari. Il lavoratore riceve 31.870 euro sul privilegiato e 456,40 euro sul chirografo (14% di 3.260). Vota solo per il credito chirografario di 3.260 euro, che è l’unica parte su cui la proposta incide. Il rapporto con il Fondo di garanzia resta lineare: se il Fondo ha già pagato il TFR, l’INPS, che vi è surrogato, dovrebbe presentare la propria domanda di ammissione per incassare dall’assuntore la parte corrispondente; se il Fondo non è ancora intervenuto, il lavoratore incassa dal concordato e la questione non si pone.
Simulazione 2 — Proposta con pagamento parziale entro la stima
La proposta offre ai privilegiati di lavoro il 70% e il 14% ai chirografari. Il 70% è superiore al 68,4% stimato nella relazione giurata, quindi la soglia minima è rispettata. Il lavoratore riceve 22.309 euro sulla parte privilegiata (70% di 31.870); i restanti 9.561 euro diventano chirografari ai sensi dell’art. 243 c. 4 e si aggiungono ai 3.260 euro già chirografari: 12.821 euro di chirografo, su cui riceve il 14%, cioè 1.794,94 euro. Totale: 24.103,94 euro. Su quei 12.821 euro esprime il voto. Se resta in silenzio entro il termine, è considerato consenziente. Prima di decidere va verificato se e in che misura il Fondo di garanzia sia già intervenuto sul TFR, e se il silenzio possa essere letto come accettazione della riduzione ai fini della prestazione del Fondo: su questo la sentenza n. 29754/2025 chiede di accertare il consenso effettivo del lavoratore, e la questione non ha ancora una risposta consolidata per il concordato nella liquidazione giudiziale.
Simulazione 3 — Rinuncia parziale al privilegio per votare
La proposta è quella della simulazione 1 (privilegi pagati al 100%), ma il lavoratore vuole contare nel voto. La rinuncia parziale deve essere pari almeno a un terzo del credito complessivo, capitale e accessori: un terzo di 31.870 euro è 10.623,33 euro. Il lavoratore rinuncia al privilegio per 10.700 euro, che diventano chirografari ai soli fini del concordato. Se la proposta è approvata e omologata, incassa 21.170 euro sul privilegiato (31.870 meno 10.700) e il 14% su 13.960 euro di chirografo (10.700 + 3.260), pari a 1.954,40 euro: in totale 23.124,40 euro, contro i 32.326,40 della simulazione 1. Il voto gli è costato 9.202 euro. Se la proposta non viene approvata, la rinuncia perde effetto e il credito torna privilegiato per intero nei riparti. Se la rinuncia ha toccato il TFR, il lavoratore deve inoltre mettere in conto la possibile riduzione della prestazione del Fondo o la rivalsa dell’INPS ex art. 1916 c.c., secondo i principi della sentenza n. 29754/2025.
Simulazione 4 — Lo stesso lavoratore, ma non insinuato
Stessi dati, con una differenza: il lavoratore non ha presentato domanda di ammissione, e il 6 ottobre 2026 il decreto di esecutività dello stato passivo (4 settembre 2025) risale a più di un anno prima. Il termine di sei mesi per la domanda tardiva è scaduto il 4 marzo 2026, salvo proroga disposta dal tribunale con la sentenza di apertura. Se la proposta del terzo limita gli impegni ai creditori ammessi e a quelli che hanno già proposto domanda tardiva, l’assuntore non deve nulla a questo lavoratore, che conserva il credito di 35.130 euro (31.870 + 3.260) solo verso la società debitrice. Se la proposta non contiene la limitazione, il lavoratore ha titolo alla percentuale concordataria della sua categoria. In entrambi i casi l’unica via per rientrare nel perimetro della procedura è la domanda ultratardiva dell’art. 208 c. 3 CCII, ammissibile solo se il ritardo dipende da causa non imputabile e se la domanda è presentata entro sessanta giorni dalla cessazione della causa: un margine stretto, da valutare subito.
Cosa mostrano i numeri
La simulazione 2 mostra che la differenza tra un’offerta del 70% e la stima del 68,4% è minima: un errore di qualche punto nella relazione giurata cambia la legittimità della proposta. La simulazione 3 mostra che il voto, per un lavoratore il cui privilegio è pagato per intero, ha un costo elevato e certo, a fronte di un beneficio incerto.
Il confronto in tabella
Messe in fila, le tre strade si distinguono per il peso che il lavoratore ha nella decisione e per il grado di certezza di ciò che riceve. La tabella che segue va letta tenendo presente che la scelta tra pagamento integrale e pagamento parziale è del proponente, mentre la rinuncia al privilegio è una scelta del lavoratore; la quarta riga del confronto, quella del lavoratore non insinuato, è riportata per completezza perché descrive la posizione più debole. Quanto agli esborsi, il lavoratore che si limita a esprimere o non esprimere dissenso non sostiene costi di giustizia; l’opposizione all’omologazione e il reclamo seguono le regole ordinarie sul contributo unificato, con le esenzioni previste per le controversie di lavoro da verificare caso per caso.
| Profilo | Pagamento integrale del privilegio | Pagamento parziale con relazione giurata | Rinuncia al privilegio per votare | Lavoratore non ammesso al passivo |
|---|---|---|---|---|
| Base normativa | Art. 243 c. 2 CCII | Artt. 240 c. 4 e 243 c. 4 CCII | Art. 243 cc. 2-3 CCII | Artt. 240 c. 5 e 248 CCII |
| Chi sceglie | Il proponente | Il proponente | Il lavoratore | Nessuno: è una conseguenza |
| Voto del lavoratore | Solo sul credito chirografario | Sulla parte degradata a chirografo | Sulla parte rinunciata (almeno 1/3) | Non vota |
| Somma ricevuta | 100% del credito ammesso | Non meno della stima del perito | Ridotta della parte rinunciata, se omologato | Solo se il proponente non ha limitato gli impegni |
| Tempi | Quelli della proposta, con garanzie | Quelli della proposta, con garanzie | Quelli della proposta | Incerti |
| Rischio se l’esito è negativo | Risoluzione del concordato e riapertura | Contestare la stima con dissenso e opposizione | La rinuncia perde effetto se non c’è omologazione | Credito verso il solo debitore |
| Effetti sul Fondo di garanzia | Neutri | Possibile riduzione se la riduzione è accettata | Possibile riduzione o rivalsa ex art. 1916 c.c. | Da valutare in base all’ammissione |
| Reversibilità | Alta: il lavoratore non perde nulla | Media: dipende dalla stima | Bassa dopo l’omologazione | Limitata ai termini dell’art. 208 |
I criteri per scegliere
Poiché due delle tre strade dipendono dal proponente, per il lavoratore “scegliere” significa soprattutto decidere come reagire alla proposta che riceve: tacere, dissentire, rinunciare al privilegio, opporsi all’omologazione. Il ragionamento va condotto per condizioni, mai con una risposta unica.
Primo criterio: il credito è stato ammesso correttamente e con il privilegio? Se la domanda di ammissione ha trascurato voci retributive o il privilegio, il concordato tratterà quel credito per come risulta dallo stato passivo. Se la situazione presenta un’ammissione incompleta, generalmente il primo passo è verificare se esistono ancora i rimedi contro lo stato passivo (impugnazioni entro trenta giorni dalla comunicazione ex art. 205, ai sensi dell’art. 207 c. 1 CCII) o lo spazio per una domanda tardiva, prima ancora di valutare il merito della proposta.
Secondo criterio: la relazione giurata è credibile? Se la proposta paga i privilegi di lavoro in percentuale, l’elemento dirimente è la stima del valore realizzabile. Chi ha elementi per ritenere che i beni mobili valgano di più (macchinari recenti, magazzino, crediti verso clienti solvibili) ha interesse a dissentire e, se la proposta viene approvata, a opporsi all’omologazione documentando il diverso valore. Chi non ha questi elementi deve soppesare il vantaggio dei tempi rispetto all’incertezza della liquidazione.
Terzo criterio: che cosa è già stato pagato dal Fondo di garanzia? Se il Fondo ha già corrisposto il TFR, quella parte del credito è passata, per surrogazione, all’INPS, che deve curare la propria domanda di ammissione; il lavoratore conserva il credito residuo. Se il Fondo non è ancora intervenuto, ogni riduzione accettata nel concordato può ridurre la prestazione futura. Prima di rinunciare al privilegio o di accettare espressamente una riduzione, il lavoratore deve sapere quale parte del suo credito è coperta dal Fondo.
Quarto criterio: quanto pesa il voto del singolo? In una procedura con un passivo chirografario molto elevato, il voto di un lavoratore che rinuncia a un terzo del privilegio difficilmente cambia l’esito; diverso è il caso in cui molti lavoratori si coordinano o la massa chirografaria è contenuta. La rinuncia ha un costo certo e un beneficio solo potenziale: va valutata con i numeri alla mano.
Quinto criterio: chi è il proponente e che garanzie offre? Una proposta del debitore deve apportare risorse che incrementino l’attivo di almeno il dieci per cento; una proposta di un terzo può limitare gli impegni ai creditori ammessi. In entrambi i casi la solidità delle garanzie e la data del pagamento contano quanto la percentuale: un concordato non adempiuto può essere risolto, ma la risoluzione riapre la liquidazione giudiziale e allunga i tempi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, esamina proposte concordatarie e relazioni di stima con l’occhio di chi è abituato a misurare la convenienza di un piano rispetto all’alternativa liquidatoria.
Le domande di chi è indeciso
Se non rispondo alla comunicazione del curatore, cosa succede? Nel concordato nella liquidazione giudiziale chi non dichiara il dissenso entro il termine fissato dal giudice delegato è considerato consenziente. Il silenzio, quindi, è un voto favorevole sulla parte di credito per cui il lavoratore ha diritto di voto. Se si intende contestare la proposta, il dissenso va espresso per tempo.
Posso cambiare idea dopo aver rinunciato al privilegio? La rinuncia vale ai soli fini del concordato: se il concordato non viene approvato o non è omologato, il credito torna privilegiato. Se invece il concordato è omologato, la rinuncia produce i suoi effetti e non si può recuperare a posteriori il privilegio abbandonato. Prima dell’omologazione, la possibilità di revocare la rinuncia dipende dal momento e dalle modalità: è un punto da verificare sul caso concreto.
E se scelgo la strada sbagliata? Se il lavoratore tace su una proposta che lo paga meno della stima corretta, può ancora opporsi all’omologazione, nei termini fissati, contestando la convenienza e la regolarità. Se invece ha rinunciato al privilegio sul TFR senza considerare il Fondo di garanzia, il rischio è economico e difficilmente rimediabile: è per questo che la rinuncia va decisa dopo, e non prima, la verifica della posizione verso l’INPS.
Il concordato vale anche per chi non si è insinuato? Sì: il concordato definitivo è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura. Se il proponente ha limitato gli impegni ai soli creditori ammessi, il lavoratore non insinuato può rivolgersi soltanto al debitore, salvi gli effetti dell’eventuale esdebitazione.
Le Sezioni Unite del 2026 sulla previdenza complementare cambiano qualcosa? Secondo le prime sintesi pubblicate, Cass. Sez. Un. n. 26355 del 7/10/2026 ha ricondotto alla natura retributiva il TFR e i contributi a carico del lavoratore destinati alla previdenza complementare, ma non quelli a carico del datore. Il tema incide sulla qualificazione e sul privilegio di queste voci quando il datore non le ha versate: chi vanta crediti di questo tipo deve verificare come sono stati ammessi al passivo, perché il trattamento nel concordato segue quell’ammissione.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state lette in sessione nella massima o nel testo. Molte sono rese sul concordato fallimentare della legge fallimentare (artt. 124 ss. l.fall.), il cui impianto è stato ripreso dagli artt. 240 ss. CCII: i principi vanno quindi trasposti con la cautela dovuta al cambio di disciplina.
Sulla prima e sulla seconda strada: chi vota tra i privilegiati
Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 3274 del 10/2/2011 (legge fallimentare). Nel concordato fallimentare votano i creditori dello stato passivo esecutivo; il voto dei privilegiati che non rinunciano alla prelazione è efficace solo se la proposta prevede il pagamento parziale per incapienza accertata del bene gravato, oppure nessun trattamento preferenziale perché il bene manca o non basta. La stessa sentenza afferma che il proponente deve essere identificabile, che il trattamento differenziato tra creditori non integra di per sé un abuso dello strumento e che l’abuso ricorre quando lo scopo perseguito eccede ciò che la massa deve sopportare. È rilevante perché anticipa le regole oggi scritte negli artt. 240 c. 4 e 243 c. 4 CCII e fissa il limite dell’abuso anche per le classi che coinvolgono i lavoratori.
Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 14143 del 27/10/2000 (legge fallimentare). Il creditore che nella domanda di ammissione ha fatto valere una sola causa di prelazione e ha ottenuto su di essa una decisione definitiva non può poi opporre all’assuntore una garanzia diversa. Per il lavoratore significa che il privilegio va dichiarato e ottenuto in sede di accertamento del passivo: il concordato lo tratterà per come risulta.
Sulla terza strada: rinuncia, surrogazione e Fondo di garanzia
Cass. civ. Sez. Lav., sentenza n. 29754 dell’11/11/2025. In un concordato preventivo liquidatorio il lavoratore aveva accettato la riduzione del TFR e la sua degradazione a chirografo. La Corte ha stabilito che la degradazione non toglie il diritto alla prestazione del Fondo di garanzia, anche se pregiudica la surrogazione dell’INPS, che può però rivalersi sul lavoratore ex art. 1916 c.c.; e che la riduzione accettata in un concordato omologato limita la misura della prestazione dovuta dal Fondo, perché l’art. 2 L. 297/1982 la collega al credito come definito nel concordato. Ha rinviato al giudice di merito per verificare se il consenso alla riduzione ci fosse davvero. È la pronuncia più vicina al tema: anche se resa su un concordato preventivo, mostra il costo nascosto di una rinuncia al privilegio o di un’accettazione della falcidia sul TFR.
Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 11038 del 26/7/2002 (legge fallimentare). Chi subentra in un credito già ammesso al passivo non è esonerato dall’onere di presentare la propria domanda di ammissione; finché non lo fa, il diritto di voto sulla proposta di concordato resta al creditore originario. Rilevante quando l’INPS ha pagato tramite il Fondo e non si è ancora insinuato.
Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 6469 del 2/7/1998 (legge fallimentare). L’obbligo di insinuarsi vale per qualunque causa di subingresso, cessione o surrogazione legale del terzo che ha pagato, perché l’ammissione definitiva riguarda un soggetto determinato e il debitore rischierebbe di non essere liberato pagando a chi non è legittimato. Completa il principio precedente e riguarda direttamente la surrogazione dell’INPS nei crediti di lavoro.
Cass. civ. Sez. Lav., ordinanza n. 19591 del 16/7/2024 (legge fallimentare). Per l’intervento del Fondo di garanzia sul TFR, il giudice del lavoro può accertare in via incidentale il presupposto della non assoggettabilità del datore alla procedura concorsuale, senza necessità di una previa verifica del tribunale fallimentare, e il pignoramento mobiliare negativo è un fatto esteriore indicativo dell’insolvenza. È utile per inquadrare il binario autonomo del Fondo rispetto alla procedura, che il lavoratore deve tenere presente quando valuta il concordato.
Sulla situazione del lavoratore non insinuato
Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 5391 del 17/3/2004 (legge fallimentare). Se il concordato limita gli obblighi dell’assuntore ai crediti ammessi, l’assuntore non è legittimato passivo rispetto al creditore non ammesso, che può agire soltanto contro il debitore. Il principio corrisponde alla facoltà oggi prevista dall’art. 240 c. 5 CCII.
Cass. civ. Sez. I, sentenza n. 4698 del 25/2/2011 (legge fallimentare). La clausola che limita gli obblighi dell’assuntore ai crediti ammessi, una volta contenuta nel decreto di omologazione divenuto definitivo, non può più essere contestata dal creditore escluso, neppure con il reclamo. Per il lavoratore significa che la contestazione va fatta nel procedimento di omologazione, non dopo.
Cass. civ. Sez. V, sentenza n. 2400 del 3/3/2000 (legge fallimentare). In assenza di limitazione, l’assuntore deve pagare la percentuale concordataria anche ai creditori concorsuali che non hanno presentato domanda di ammissione. È il rovescio del principio precedente: la posizione del non insinuato dipende interamente dalla formulazione della proposta.
Per il quadro evolutivo
Cass. Sez. Un. n. 26355 del 7/10/2026. Secondo le prime sintesi pubblicate, hanno natura retributiva il TFR e i contributi a carico del lavoratore destinati alla previdenza complementare, non quelli a carico del datore. Rileva per la qualificazione dei crediti di lavoro che il concordato deve trattare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Chi si trova davanti a una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, come lavoratore creditore o come proponente che deve trattare correttamente i crediti di lavoro, ha bisogno di un lavoro tecnico preciso, fatto nei tempi brevi del procedimento. Questi gli strumenti concreti:
- Ricostruiamo il credito di lavoro confrontando buste paga, CU, prospetti del TFR e lo stato passivo esecutivo, per verificare che ogni voce sia stata ammessa con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c.
- Verifichiamo se è ancora possibile correggere l’ammissione, con l’impugnazione dello stato passivo nei trenta giorni dell’art. 207 o con la domanda tardiva o ultratardiva dell’art. 208 CCII.
- Analizziamo la relazione giurata del professionista designato, controllando il valore attribuito ai beni mobili, le spese stimate e la graduatoria dei privilegi concorrenti.
- Controlliamo che la proposta rispetti l’ordine delle cause di prelazione e che le classi in cui sono collocati i lavoratori siano omogenee e motivate.
- Ricostruiamo la posizione verso il Fondo di garanzia dell’INPS, verificando cosa è stato pagato, cosa resta e quali effetti avrebbe una rinuncia al privilegio o l’accettazione della riduzione, alla luce della sentenza n. 29754/2025.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: silenzio, dissenso, rinuncia parziale al privilegio o opposizione all’omologazione, con il calcolo di quanto si riceve in ciascuna ipotesi.
- Redigiamo e depositiamo la dichiarazione di dissenso o la rinuncia entro il termine fissato dal giudice delegato, con la misura esatta e i riferimenti al credito ammesso.
- Proponiamo opposizione all’omologazione e reclamo quando la proposta non rispetta la soglia minima o altera l’ordine delle prelazioni, e seguiamo l’eventuale giudizio fino in Cassazione.
- Per il proponente, costruiamo il trattamento dei crediti di lavoro coordinando la proposta con la relazione giurata e con le regole sul voto, per ridurre il rischio di opposizioni.
- Monitoriamo l’esecuzione del concordato e, se il pagamento promesso non arriva, valutiamo l’istanza di risoluzione dell’art. 250 CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La leva che conta in questa materia è la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, nei venti giorni del dissenso o nei pochi giorni dell’opposizione, è la stessa che andrà difesa in reclamo e davanti alla Corte di legittimità, e il fatto che sia lo stesso difensore a sostenerla in tutti i gradi evita contraddizioni tra una fase e l’altra. L’esperienza di Esperto Negoziatore aiuta a leggere un piano concordatario come lo legge chi deve valutarne la convenienza rispetto alla liquidazione.
Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che esaminano insieme lo stesso fascicolo: i commercialisti verificano i numeri della relazione giurata e del TFR, gli avvocati costruiscono la difesa e gli atti.
Chiusura
Il credito del lavoratore nel concordato nella liquidazione giudiziale può essere pagato per intero, pagato in parte entro la soglia della relazione giurata, oppure ridotto per scelta del lavoratore che rinuncia al privilegio per votare. Ognuna di queste situazioni ha regole proprie sul voto, sui tempi e sugli effetti verso il Fondo di garanzia, e il lavoratore che non si è insinuato rischia di restare fuori dal perimetro del concordato. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un silenzio che vale come consenso, una rinuncia che riduce la prestazione del Fondo, un’ammissione al passivo incompleta che il concordato rende definitiva.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché richiede di unire la lettura di una proposta concordataria, propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, alla capacità di difendere la posizione del creditore in tutti i gradi di giudizio, che l’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di garantire senza cambiare mani. Il coordinamento con i commercialisti dello staff permette di verificare i numeri prima che i termini si chiudano.
📩 I termini per il dissenso e per l’opposizione sono brevi: scrivi oggi allo Studio Monardo, trovi tutti i recapiti al termine di questa guida.