Cosa Succede Ai Contratti Di Fornitura Di Luce E Gas Dell’impresa In Liquidazione Giudiziale?

Il bivio del curatore: subentrare, sciogliere o proseguire con l’impresa

Cosa succede ai contratti di fornitura di luce e gas dell’impresa in liquidazione giudiziale? La domanda se la pone l’amministratore che vede arrivare la sentenza e teme il distacco del capannone, se la pone il fornitore che ha fatture insolute da mesi e si chiede se continuare a erogare energia, se la pone chi sta per acquistare o affittare l’azienda e vuole sapere se troverà i contatori attivi. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: il destino del contratto di fornitura dipende da una scelta del curatore, e ciascuna delle strade possibili sposta in modo diverso chi paga, quando e con quale rango.

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) non contiene una norma dedicata alle “utenze”, ma due regole che si combinano: l’art. 172, sui rapporti pendenti in generale, e l’art. 179, sui contratti a esecuzione continuata o periodica, ai quali appartengono le somministrazioni di energia elettrica e gas naturale. A queste si aggiunge l’art. 211, quando il tribunale autorizza il curatore a proseguire l’attività. Sono tre percorsi che vanno soppesati uno accanto all’altro, perché il vantaggio dell’uno è spesso il rovescio della medaglia dell’altro.

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Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché è materia di crisi d’impresa nel senso più stretto: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la gestione dei contratti di durata, a partire dalle forniture energetiche che tengono in vita gli impianti, è uno dei nodi che l’esperto incontra già prima di qualsiasi procedura giudiziale. Quando la crisi riguarda imprese minori o soci e garanti persone fisiche, entra in gioco anche la sua qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso l’OCC. Valutare come la sorte di un contratto incida sul passivo e sull’attivo della procedura è, in concreto, il lavoro quotidiano di chi possiede queste abilitazioni.

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Il quadro di partenza: perché la fornitura di energia è un “rapporto pendente”

Prima di confrontare le strade, va fissato il punto comune. Il contratto di fornitura di energia elettrica o di gas è una somministrazione: il fornitore si obbliga a eseguire prestazioni continuative, l’impresa a pagarle periodicamente sulla base dei consumi. Alla data della sentenza che apre la liquidazione giudiziale, quel contratto non è “compiutamente eseguito” da nessuna delle due parti: il fornitore deve ancora erogare per il futuro, l’impresa deve ancora pagare le fatture maturate e quelle a venire. È il caso tipico che l’art. 172 CCII chiama rapporto pendente.

La regola generale, letta nel testo vigente dell’art. 172, comma 1, è che l’esecuzione del contratto resta sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare oppure di sciogliersi. Il contratto, dunque, non si scioglie automaticamente per effetto della sentenza; e, simmetricamente, non prosegue automaticamente.

Attorno a questa regola ruotano alcune disposizioni che valgono qualunque sia la scelta finale:

  • la messa in mora del curatore (art. 172, comma 2): il fornitore non è costretto ad attendere senza limiti; può chiedere al giudice delegato di assegnare al curatore un termine, non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto;
  • la prededuzione limitata (art. 172, comma 3): se il contratto prosegue, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura;
  • lo scioglimento senza risarcimento (art. 172, comma 4): se il curatore scioglie, il fornitore può insinuare al passivo il credito derivante dal mancato adempimento, ma senza diritto al risarcimento del danno;
  • l’inefficacia delle clausole “ipso facto” (art. 172, comma 6): sono inefficaci le clausole che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall’apertura della procedura. La clausola delle condizioni generali che prevede la cessazione della fornitura “in caso di fallimento o procedura concorsuale del cliente” non produce, di per sé, lo scioglimento.

Sopra questa base generale si innesta la regola speciale dei contratti di durata. L’art. 179 CCII, nel testo vigente, stabilisce che se il curatore subentra in un contratto a esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, mentre per quelli erogati prima il creditore può chiedere l’ammissione al passivo.

Qui sta la differenza più rilevante rispetto al passato. L’art. 74 della legge fallimentare, ancora applicabile ai fallimenti dichiarati su ricorsi anteriori al 15 luglio 2022, impone al curatore che subentra di pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute e dei servizi già erogati prima del fallimento. Il Codice della crisi ha rovesciato l’impostazione: il subentro non “trascina” più in prededuzione le fatture arretrate, che seguono la via ordinaria dell’insinuazione al passivo.

Disciplina applicabile Procedure interessate Arretrati anteriori in caso di subentro
Legge fallimentare, art. 74 Fallimenti aperti su ricorsi depositati prima del 15/7/2022 Pagati integralmente dal curatore, in prededuzione
CCII, art. 179 Liquidazioni giudiziali aperte dal 15/7/2022 Insinuati al passivo con il loro rango

Un’avvertenza di metodo. La giurisprudenza di legittimità che ha costruito i principi sui contratti di somministrazione nelle procedure concorsuali è stata resa quasi interamente sulla legge fallimentare: è tuttora la base per interpretare gli artt. 172 e 179 CCII, ma ogni volta che la richiameremo segnaleremo che si tratta della disciplina previgente, perché proprio sul trattamento degli arretrati le due leggi divergono.

Resta da chiarire l’ultimo concetto comune: la “prededuzione”. Un credito prededucibile viene pagato prima di tutti gli altri creditori concorsuali, con il ricavato della procedura; un credito concorsuale chirografario, invece, partecipa al riparto in proporzione, spesso in misura modesta. Per il fornitore la differenza tra le due collocazioni è, nella pratica, la differenza tra incassare e non incassare.

Il periodo tra la sentenza e la scelta

Il momento più delicato, nella pratica, non è la scelta in sé ma l’intervallo che la precede. La sentenza di apertura viene pubblicata, il curatore accetta l’incarico, prende possesso dei beni, redige l’inventario: nel frattempo i contatori continuano a registrare consumi e il fornitore continua, di regola, a erogare. Il Codice risponde con la regola della sospensione, ma la sospensione è un concetto giuridico che non spegne automaticamente un impianto. Ne derivano tre conseguenze da tenere presenti.

La prima riguarda la lettura dei contatori alla data della sentenza. Senza una lettura effettiva, distinguere i consumi anteriori (da insinuare al passivo) da quelli successivi (potenzialmente prededucibili) diventa una questione di stime, e le stime sono terreno di contestazione. Una richiesta tempestiva di lettura, o almeno una autolettura documentata con fotografie datate, evita discussioni successive.

La seconda riguarda la custodia. Il curatore risponde della conservazione dei beni acquisiti all’attivo: se la mancanza di energia mette a rischio merci o impianti, la decisione sulla fornitura è anche una decisione sulla custodia, e conviene prenderla nei primissimi giorni.

La terza riguarda il fornitore, che durante la sospensione si trova in una posizione scomoda: non ha la certezza che i consumi successivi gli saranno pagati in prededuzione, perché il subentro non è ancora stato dichiarato, ma non può invocare l’apertura della procedura come causa di risoluzione. È questa incertezza che l’art. 172, comma 2, consente di chiudere con la messa in mora, e che rende consigliabile, per entrambe le parti, un dialogo immediato con la curatela.

Prima strada: il curatore subentra nel contratto di fornitura

In cosa consiste

Il subentro è la dichiarazione con cui il curatore, autorizzato dal comitato dei creditori, assume la posizione dell’impresa nel contratto di somministrazione (art. 172, comma 1, CCII). Da quel momento il rapporto continua con la procedura: il fornitore eroga energia e gas, la curatela paga le fatture. L’art. 179, comma 1, precisa l’oggetto dell’obbligo: il prezzo integrale delle forniture erogate dopo l’apertura della liquidazione. L’art. 172, comma 3, ne fissa il rango: questi crediti, maturati nel corso della procedura, sono prededucibili.

La forma della dichiarazione non è vincolata. La giurisprudenza formatasi sull’art. 72 l.fall. ha ripetutamente affermato che la scelta può essere espressa anche in modo tacito o per fatti concludenti (Cass. Sez. III n. 787 del 15/1/2013; Cass. Sez. I n. 19035 del 3/9/2010). Va però soppesato che il Codice richiede l’autorizzazione del comitato dei creditori: un comportamento della curatela che “sembra” un subentro, privo di quella autorizzazione, offre al fornitore un appiglio più fragile di una dichiarazione espressa.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Beni da custodire che richiedono energia. Celle frigorifere con merce deperibile, impianti di allarme e videosorveglianza, sistemi antincendio, pompe di drenaggio, magazzini con materiali che si danneggiano senza riscaldamento: la mancanza di corrente o di gas può distruggere valore dell’attivo più rapidamente di qualsiasi creditore.
  2. Vendita imminente dell’azienda o di un ramo funzionante. Chi acquista un complesso produttivo “acceso” lo paga di più di un capannone con gli impianti fermi; mantenere attiva la fornitura fino alla cessione può avere una giustificazione economica precisa.
  3. Contratto con condizioni economiche convenienti. Se il prezzo pattuito è vantaggioso rispetto al mercato del momento, sciogliere e stipulare ex novo può costare di più alla massa.

Come si esegue, in sintesi

Il curatore verifica i contratti in essere (POD per l’energia elettrica, PDR per il gas, scadenze, garanzie prestate), stima i consumi attesi, chiede l’autorizzazione al comitato dei creditori e comunica al fornitore la volontà di subentrare. Contestualmente, i consumi anteriori all’apertura vengono “chiusi” con una lettura alla data della sentenza: è su quella lettura che il fornitore costruirà la domanda di ammissione al passivo per gli arretrati.

Vantaggi motivati

  • Continuità senza interruzioni: niente distacchi, niente nuove attivazioni, niente tempi tecnici.
  • Nessun pagamento integrale degli arretrati: a differenza di quanto accadeva con l’art. 74 l.fall., con l’art. 179 CCII subentrare non obbliga a saldare in prededuzione le fatture anteriori alla sentenza. Il costo del subentro è limitato a ciò che si consuma dopo.
  • Tutela del fornitore: per i consumi successivi il fornitore ha la prededuzione, che lo pone in posizione di forza.

Rischi e svantaggi, con onestà

  • Il costo grava sulla massa: ogni kilowattora successivo all’apertura è un debito prededucibile che riduce ciò che resterà ai creditori concorsuali. Se i beni da custodire valgono meno dell’energia necessaria a custodirli, il subentro è antieconomico.
  • Rischio di incapienza dell’attivo: se la procedura non ha liquidità sufficiente, anche i crediti prededucibili possono restare in parte insoddisfatti, e il fornitore lo sa.
  • Rigidità del contratto: subentrando, la curatela eredita le clausole del contratto originario, comprese quelle su indicizzazione dei prezzi, depositi e penali, che vanno lette con attenzione.

Il profilo ideale del subentro è quello di una curatela che deve custodire o vendere beni il cui valore dipende dalla continuità dell’energia, con un contratto a condizioni ragionevoli e un attivo che regge il costo dei consumi successivi.

Pronunce a supporto

La natura eccezionale della regola sul pagamento integrale dei contratti di durata è stata affermata dalla Cassazione quando la norma imponeva di pagare anche le prestazioni anteriori: Cass. Sez. I n. 396 del 12/1/2001 ha qualificato l’art. 74 l.fall. come deroga alla par condicio, non estensibile oltre i casi previsti. Il Codice, eliminando il pagamento degli arretrati, ha ridotto quella deroga, ma il criterio interpretativo resta: tutto ciò che sposta crediti anteriori in prededuzione va letto restrittivamente.

Seconda strada: il curatore scioglie il contratto (o lascia che si sciolga)

In cosa consiste

Lo scioglimento è la dichiarazione opposta: il curatore, sempre con l’autorizzazione del comitato dei creditori, comunica al fornitore che la procedura non intende proseguire il rapporto. Gli effetti sono regolati dall’art. 172, comma 4, CCII: il fornitore può far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento, senza diritto al risarcimento del danno. Per le forniture anteriori all’apertura, l’art. 179, comma 2, lo conferma: il creditore può chiedere l’ammissione al passivo del prezzo delle consegne e dei servizi erogati prima della liquidazione giudiziale.

Esiste anche una variante “passiva” dello scioglimento: il fornitore mette in mora il curatore ai sensi dell’art. 172, comma 2, il giudice delegato assegna un termine non superiore a sessanta giorni e, se il curatore resta in silenzio, il contratto si intende sciolto. È una differenza importante rispetto al vecchio regime: la Cassazione aveva riconosciuto che, sotto la legge fallimentare previgente alla riforma del 2006, la scelta del curatore era libera nella forma e senza limiti di tempo (Cass. Sez. I n. 10436 del 18/5/2005) e che il curatore poteva persino non scegliere, mantenendo una posizione di disinteresse fino alla chiusura della procedura (Cass. Sez. I n. 2274 del 19/3/1990). Oggi il fornitore ha uno strumento per uscire dall’incertezza.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Impresa ferma e locali vuoti o da restituire. Se l’attività è cessata da tempo e l’immobile è in locazione e verrà riconsegnato al proprietario, mantenere attive le utenze è solo un costo.
  2. Contratto oneroso. Condizioni economiche fuori mercato, penali, garanzie elevate: sciogliere e, se serve, stipulare un nuovo contratto alle condizioni correnti può risultare più conveniente.
  3. Acquirente o affittuario già individuato. Se l’azienda passa rapidamente a un terzo che attiverà a proprio nome le forniture, la curatela non ha interesse a restare titolare dei contratti.

Come si esegue, in sintesi

Il curatore chiede l’autorizzazione al comitato, comunica lo scioglimento, richiede la lettura finale dei contatori e coordina con il fornitore la cessazione del punto di prelievo o la sua voltura a terzi. Il fornitore, dal canto suo, presenta domanda di ammissione al passivo per i consumi anteriori all’apertura e, se ritiene di averne diritto, per le prestazioni eseguite tra l’apertura e lo scioglimento, indicando il rango richiesto.

Vantaggi motivati

  • Nessun nuovo debito per la massa: la procedura smette di consumare, e quindi di generare crediti prededucibili.
  • Nessun risarcimento: il fornitore non può chiedere il lucro cessante per i mesi o gli anni residui del contratto, perché l’art. 172, comma 4, lo esclude. La Cassazione aveva già affermato, sul previgente art. 72 l.fall., che lo scioglimento dovuto al fallimento non fa sorgere pretese risarcitorie per il contraente in bonis (Cass. Sez. I n. 2754 del 25/2/2002).
  • Penali inefficaci se legate all’apertura: le clausole che collegano la risoluzione o sanzioni all’apertura della procedura sono inefficaci (art. 172, comma 6).

Rischi e svantaggi, con onestà

  • Interruzione del servizio: lo scioglimento porta alla cessazione della fornitura; se poi emerge la necessità di energia (per un sopralluogo tecnico, per una perizia, per la custodia), occorre riattivare con nuovi tempi e nuovi costi.
  • Valore dell’attivo: un impianto fermo può deteriorarsi e perdere valore; merce deperibile può andare perduta.
  • Zona grigia sui consumi intermedi: tra la sentenza e lo scioglimento il contatore può continuare a girare. Se il curatore ha effettivamente utilizzato l’energia, il fornitore cercherà di ottenere la prededuzione per quel periodo; se il curatore ha lasciato il contratto in sospeso senza utilizzarlo, la pretesa è più debole. Le corti valutano il caso concreto, e su questo punto la discussione è aperta: va affrontata con la documentazione dei consumi alla mano.

Il profilo ideale dello scioglimento è quello di una procedura che non ha bisogno di energia per conservare o vendere l’attivo, o che ha un contratto a condizioni sfavorevoli e un’alternativa immediata.

Pronunce a supporto

Sul fronte degli effetti, la Cassazione ha chiarito, sempre sull’art. 72 l.fall., che lo scioglimento disposto dal curatore non coincide con un recesso e che il credito del contraente in bonis resta un debito concorsuale soggetto alla par condicio (Cass. Sez. I n. 17405 del 24/7/2009), e che la scelta tra esecuzione e scioglimento è una valutazione discrezionale del curatore orientata alla tutela della massa (Cass. Sez. Unite n. 239 del 14/4/1999). Entrambi i principi sono resi nel vecchio regime, ma si leggono in continuità con l’art. 172 CCII.

Terza strada: la fornitura prosegue perché prosegue l’impresa

In cosa consiste

La terza strada non è una scelta sul contratto, ma una conseguenza di una scelta sull’impresa. L’art. 211 CCII prevede che l’apertura della liquidazione giudiziale non determini la cessazione dell’attività quando il tribunale, con la sentenza di apertura, autorizza il curatore a proseguirla (anche per specifici rami d’azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori), oppure quando lo autorizza successivamente il giudice delegato, su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori.

In questo caso il comma 8 dell’art. 211, nel testo vigente letto su Brocardi, ribalta la regola della sospensione: durante l’esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli, e i crediti sorti nel corso dell’esercizio sono soddisfatti in prededuzione. Il comma 9 aggiunge che, alla cessazione dell’esercizio, si applicano le disposizioni sui rapporti pendenti: è in quel momento che si torna al bivio tra subentro e scioglimento.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Impresa industriale con commesse in corso da completare per non perdere il valore dei contratti con i clienti.
  2. Struttura ricettiva o commerciale che conserva valore solo se resta aperta (un albergo chiuso perde clientela e avviamento).
  3. Azienda in vendita come complesso funzionante, per la quale l’esercizio serve a traghettare il personale e gli impianti fino al trasferimento.

Come si esegue, in sintesi

La prosecuzione è autorizzata dal tribunale o dal giudice delegato; il curatore informa i fornitori di energia, gestisce i consumi come costi della gestione, convoca il comitato dei creditori almeno ogni tre mesi per riferire sull’andamento e deposita i rendiconti. Alla cessazione, con autorizzazione del comitato, sceglie se subentrare definitivamente nei contratti o scioglierli.

Vantaggi motivati

  • Continuità piena: non serve alcuna dichiarazione per mantenere attiva la fornitura.
  • Certezza per il fornitore: i consumi dell’esercizio sono prededucibili per legge, il che rende più probabile che il fornitore non chieda garanzie aggiuntive o non metta in mora il curatore.
  • Conservazione dell’avviamento, con effetti positivi sul prezzo di vendita.

Rischi e svantaggi, con onestà

  • I costi dell’esercizio pesano sulla massa: se l’esercizio genera perdite, il conto lo pagano i creditori concorsuali.
  • Arretrati anteriori: anche durante l’esercizio, le fatture anteriori all’apertura restano crediti concorsuali. La sorte finale di quelle anteriori, nella legge fallimentare, dipendeva dalla scelta del curatore al termine dell’esercizio; con il Codice il loro destino è l’insinuazione al passivo in ogni caso, ma il punto, come vedremo, merita attenzione nelle procedure ancora regolate dalla vecchia legge.
  • Revocabilità dell’esercizio: il tribunale può ordinare in ogni momento la cessazione, con decreto non soggetto a reclamo (art. 211, comma 7); la fornitura torna allora nel regime ordinario.

Il profilo ideale dell’esercizio dell’impresa è quello di un’azienda che vale di più “accesa” che spenta, e la cui gestione temporanea non genera perdite superiori al valore che preserva.

Pronunce a supporto

Le due pronunce più vicine alla nostra domanda riguardano proprio forniture di energia durante l’esercizio provvisorio della legge fallimentare. Cass. Sez. I n. 4303 del 19/3/2012 ha stabilito che, per i contratti di durata pendenti alla data del fallimento con esercizio provvisorio, i crediti per forniture eseguite durante l’esercizio sono sempre prededucibili, mentre quelli anteriori al fallimento lo diventano solo se il curatore, al termine dell’esercizio, sceglie di subentrare. Cass. n. 22274 del 25/9/2017, in un caso di somministrazione di energia elettrica proseguita in esercizio provvisorio e poi ceduta a un’altra impresa senza subentro della curatela, ha confermato la prededuzione per i soli consumi dell’esercizio, lasciando gli arretrati al chirografo.

Le tre strade alla prova dei conti

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, costruiti per mostrare come cambia il risultato a parità di situazione di partenza. Non riproducono casi reali.

Dati comuni. Un’impresa di lavorazione alimentare ha un contratto di energia elettrica e uno di gas naturale. La liquidazione giudiziale è aperta con sentenza del 9 marzo 2026. Alla data della sentenza risultano non pagati: 18.730,40 € di energia elettrica (consumi di gennaio e febbraio) e 6.412,90 € di gas; i consumi dall’1 all’8 marzo, rilevati con lettura alla data della sentenza, ammontano a 2.140,15 € per l’energia e 702,35 € per il gas. Nei locali ci sono celle frigorifere con semilavorati stimati 41.600 €, che senza corrente si deteriorano in pochi giorni. Si stima un consumo di energia di 3.870 € al mese per la sola custodia.

Ipotesi 1: subentro immediato nel contratto di energia, scioglimento del gas

Il 13 marzo il curatore, autorizzato dal comitato, dichiara di subentrare nel contratto di energia elettrica e di sciogliere quello del gas, inutilizzato per la custodia.

  • Energia, arretrati anteriori (18.730,40 + 2.140,15 = 20.870,55 €): domanda di ammissione al passivo ex art. 179, comma 2, CCII, di regola in chirografo salvo cause di prelazione che il fornitore dimostri.
  • Energia, consumi dal 9 marzo alla vendita dei semilavorati, avvenuta il 27 aprile (circa un mese e mezzo): 5.805 € circa, prededucibili (artt. 172, comma 3, e 179, comma 1).
  • Gas, arretrati (6.412,90 + 702,35 = 7.115,25 €): insinuazione al passivo; nessun risarcimento per la durata residua (art. 172, comma 4).
  • Risultato per la massa: un costo prededucibile di circa 5.805 € a fronte della conservazione di beni per 41.600 €.

Ipotesi 2: scioglimento di entrambi i contratti

Il curatore scioglie entrambi i contratti il 13 marzo e la fornitura cessa pochi giorni dopo.

  • Arretrati di energia e gas (20.870,55 + 7.115,25 = 27.985,80 €): integralmente al passivo concorsuale.
  • Consumi tra il 9 marzo e la cessazione effettiva: il fornitore li chiederà probabilmente in prededuzione; la curatela potrà contestare la richiesta se non ha utilizzato l’energia a beneficio della procedura. È la “zona grigia” descritta sopra.
  • Risultato per la massa: nessun costo futuro, ma i semilavorati si deteriorano. Se la perdita di valore è anche solo del 30%, cioè 12.480 €, lo scioglimento costa alla massa più del doppio del subentro.

Ipotesi 3: esercizio dell’impresa per quattro mesi

Il tribunale autorizza con la sentenza la prosecuzione dell’attività per completare alcune commesse. Durante i quattro mesi di esercizio i consumi sono di 31.880 € per l’energia e 9.215 € per il gas.

  • Consumi dell’esercizio (41.095 €): prededucibili ex art. 211, comma 8, CCII.
  • Arretrati anteriori (27.985,80 €): insinuazione al passivo, qualunque sia la scelta finale del curatore, perché l’art. 179 CCII non fa più dipendere la loro sorte dal subentro.
  • Alla cessazione (art. 211, comma 9) il curatore sceglie: se l’azienda è ceduta come complesso funzionante, il rapporto potrà cessare con la voltura all’acquirente; se resta solo la custodia, si torna alle ipotesi 1 e 2.

Ipotesi 4: il fornitore mette in mora il curatore

Stessi dati, ma il curatore non dichiara nulla per tre settimane. Il 30 marzo il fornitore di energia chiede al giudice delegato di assegnare un termine; il giudice lo fissa in 30 giorni.

  • Se entro il termine il curatore dichiara il subentro, si torna all’ipotesi 1: arretrati al passivo, consumi successivi in prededuzione.
  • Se il termine scade senza dichiarazione, il contratto si intende sciolto: gli arretrati (20.870,55 €) vanno al passivo e il fornitore potrà discutere solo il rango dei consumi del periodo tra il 9 marzo e lo scioglimento, stimabili in circa 7.700 € se il curatore ha continuato a usare l’energia per le celle frigorifere.
  • Il dato da soppesare, per il fornitore, è che la messa in mora porta certezza ma non migliora la collocazione degli arretrati: serve a non continuare a erogare indefinitamente in una posizione incerta.

Controprova con la vecchia legge. Se la stessa impresa fosse stata dichiarata fallita su un ricorso depositato prima del 15 luglio 2022, l’esito dell’ipotesi 1 sarebbe molto diverso: con l’art. 74 l.fall., il curatore che subentra deve pagare integralmente anche le forniture già avvenute, quindi i 20.870,55 € di arretrati di energia sarebbero diventati un costo della massa. E nell’ipotesi 3, secondo Cass. n. 4303/2012 e n. 22274/2017, gli arretrati sarebbero rimasti al chirografo solo se, al termine dell’esercizio provvisorio, il curatore avesse scelto di sciogliersi.

Il confronto in tabella

La tabella mette in fila le tre strade sugli stessi parametri. Nessuna è in astratto migliore: ognuna risponde a una diversa combinazione di esigenze della procedura e di valore dei beni. Sul piano dei costi, la tabella considera solo gli effetti economici per la massa e per il fornitore: gli eventuali costi di giustizia dei giudizi di opposizione allo stato passivo seguono le regole ordinarie e vanno verificati caso per caso.

Parametro Subentro (artt. 172 e 179) Scioglimento (art. 172, commi 2 e 4) Esercizio dell’impresa (art. 211)
Chi decide Curatore con autorizzazione del comitato Curatore con autorizzazione del comitato, oppure silenzio dopo la messa in mora Tribunale o giudice delegato; poi il curatore alla cessazione
Tempi Dichiarazione appena il curatore ha valutato i contratti Immediato o entro il termine (max 60 giorni) assegnato dal giudice delegato Per la durata fissata nell’autorizzazione
Consumi successivi all’apertura Prededucibili Nessun nuovo consumo, salvo il periodo intermedio (contestabile) Prededucibili
Arretrati anteriori Al passivo (con la l.fall. invece pagati per intero) Al passivo Al passivo (con la l.fall. dipendeva dalla scelta finale)
Rischio in caso di esito negativo Costi che superano il valore dei beni custoditi Perdita di valore dei beni non custoditi Perdite d’esercizio a carico della massa
Effetti sulla continuità dell’energia Nessuna interruzione Cessazione della fornitura Nessuna interruzione
Reversibilità Bassa: dopo il subentro si risponde dei consumi futuri Bassa: per riprendere serve un nuovo contratto Media: alla cessazione si torna al bivio

I criteri per scegliere

Il ragionamento va impostato in termini condizionali, perché le variabili sono più d’una e cambiano da procedura a procedura.

Primo criterio: il valore che l’energia conserva. Se nei locali ci sono beni che si deteriorano o impianti che perdono valore senza alimentazione, il costo dei consumi va confrontato con la perdita evitata. Quando la perdita evitata supera nettamente il costo prededucibile, il subentro, o la prosecuzione, si giustifica; quando i beni sono pochi o già deperiti, l’elemento dirimente diventa il risparmio dello scioglimento.

Secondo criterio: la disciplina applicabile alla procedura. Per le liquidazioni giudiziali aperte dal 15 luglio 2022 il subentro non porta con sé gli arretrati; per i fallimenti ancora regolati dalla legge fallimentare, invece, subentrare significa farsi carico anche delle forniture anteriori. Lo stesso contratto, con gli stessi numeri, può quindi suggerire scelte opposte a seconda della data del ricorso.

Terzo criterio: le condizioni economiche del contratto. Va soppesato se il prezzo contrattuale è allineato al mercato, se esistono indicizzazioni sfavorevoli, depositi cauzionali o garanzie da recuperare. A fronte del vantaggio della continuità, un contratto oneroso può rendere preferibile lo scioglimento seguito da un contratto nuovo intestato alla procedura.

Quarto criterio: i tempi della vendita. Se l’azienda o il ramo sono destinati a una cessione rapida, la soluzione spesso più lineare è mantenere la fornitura fino al trasferimento e coordinare la voltura con l’acquirente; se la vendita è lontana o incerta, ogni mese di consumi pesa sulla massa senza una contropartita sicura.

Quinto criterio, dal lato del fornitore: la certezza della posizione. Il fornitore che non riceve alcuna dichiarazione non deve restare in attesa: la messa in mora prevista dall’art. 172, comma 2, gli consente di ottenere un termine dal giudice delegato e, in mancanza di risposta, lo scioglimento. Il rovescio della medaglia è che, con lo scioglimento, i suoi crediti restano concorsuali; la messa in mora conviene quindi soprattutto a chi non intende continuare a erogare senza la copertura della prededuzione.

Infine, un criterio per l’amministratore e per i soci. Con l’apertura della liquidazione giudiziale la gestione dei contratti passa al curatore: l’amministratore non può più disporre dei rapporti, ma può e deve fornire al curatore tutte le informazioni utili (contratti, POD e PDR, garanzie, beni che richiedono custodia). Una collaborazione ordinata riduce il rischio di distacchi che danneggino l’attivo, con riflessi anche sulle eventuali responsabilità discusse in seguito.

Un ulteriore elemento riguarda la qualità della documentazione. In tutte e tre le strade la partita si gioca, alla fine, nello stato passivo: è lì che si stabilisce quanto del credito del fornitore è anteriore e quanto successivo all’apertura, quanto è prededucibile e quanto concorsuale. Chi arriva allo stato passivo con letture certe, fatture distinte per periodo e prova dell’utilizzo dell’energia da parte della procedura parte avvantaggiato, qualunque sia il suo ruolo. Per il curatore, la stessa documentazione serve a contestare richieste di prededuzione non giustificate; per il fornitore, a sostenerle.

Va infine considerata la posizione dei soci e dei garanti. Se il contratto di fornitura era assistito da una fideiussione personale dell’amministratore o di un socio, lo scioglimento non libera il garante: il fornitore, ammesso al passivo per la parte concorsuale, potrà rivolgersi a lui per l’intero. In questi casi la scelta del curatore sulla fornitura incide indirettamente sul patrimonio personale del garante, che ha interesse a seguire da vicino la procedura e, se la sua esposizione complessiva lo giustifica, a valutare gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento.

«Nella liquidazione giudiziale il contratto di luce o gas non si salva né si perde da solo: dipende da una scelta del curatore che va preparata con i numeri. È lo stesso metodo che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo applica come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa nella gestione dei contratti di durata.»

Le domande di chi è indeciso

Il fornitore può staccare la luce il giorno dopo la sentenza perché ci sono fatture non pagate?
La sentenza non scioglie il contratto e le clausole che collegano la risoluzione all’apertura della procedura sono inefficaci (art. 172, comma 6). Il contratto resta però sospeso fino alla scelta del curatore: per questo, se la continuità è necessaria, il curatore deve muoversi subito, dichiarando il subentro o ottenendo l’autorizzazione alla prosecuzione dell’attività. Le modalità tecniche di sospensione per morosità sono regolate dall’Autorità di settore e vanno verificate sul singolo contratto.

Se il curatore subentra, il fornitore viene pagato anche per le bollette vecchie?
Nelle liquidazioni giudiziali regolate dal Codice no: l’art. 179 limita l’obbligo del curatore subentrante alle forniture successive all’apertura; quelle anteriori vanno insinuate al passivo. Nei fallimenti ancora regolati dall’art. 74 l.fall., invece, il curatore che subentra paga per intero anche le forniture già avvenute.

Posso cambiare strada a metà?
Il subentro e lo scioglimento sono scelte che, una volta comunicate, producono effetti stabili; non sono pensate per essere revocate. L’esercizio dell’impresa, invece, è per sua natura temporaneo: alla cessazione la scelta si ripropone. Prima di dichiarare il subentro, quindi, conviene avere chiaro quanto durerà la necessità di energia.

E se il curatore non risponde?
Il fornitore può chiedere al giudice delegato di assegnare al curatore un termine non superiore a sessanta giorni: decorso il termine senza dichiarazione, il contratto si intende sciolto (art. 172, comma 2). È una novità rispetto al vecchio regime, nel quale la Cassazione riconosceva al curatore la possibilità di non scegliere affatto.

Chi compra l’azienda eredita il contratto di luce e gas?
Dipende da come è strutturata la vendita. Se il curatore ha sciolto il contratto, l’acquirente stipulerà nuove forniture a proprio nome; se il contratto è proseguito, la cessione del rapporto all’acquirente richiede l’accordo con il fornitore e va regolata nell’atto di vendita, tenendo conto che i debiti anteriori dell’impresa restano a carico della procedura e non si trasferiscono automaticamente al terzo. Il caso deciso da Cass. n. 22274/2017 nasce proprio da un contratto di energia ceduto dopo l’esercizio provvisorio.

Il fornitore può chiedere una garanzia o un deposito per continuare a erogare dopo il subentro?
Il curatore che subentra assume il contratto con le sue clausole, comprese quelle sulle garanzie, purché non siano clausole che sanzionano l’apertura della procedura, inefficaci per l’art. 172, comma 6. Nuove garanzie richieste dal fornitore dopo l’apertura sono oggetto di trattativa con la curatela e, se comportano esborsi, rientrano tra gli atti per cui il curatore valuta l’autorizzazione degli organi della procedura. A fronte di questo, il fornitore ha già la tutela della prededuzione per i consumi successivi.

Le stesse regole valgono nel concordato preventivo?
No. Il concordato preventivo ha una disciplina propria dei contratti pendenti, che non coincide con quella della liquidazione giudiziale: il debitore resta alla guida dell’impresa e i contratti, di regola, proseguono, salvo autorizzazioni alla sospensione o allo scioglimento. Questo articolo riguarda soltanto la liquidazione giudiziale; chi ha un contratto di fornitura con un’impresa in concordato deve partire da norme diverse.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono tutte rese sulla legge fallimentare: non risultano, alla data di pubblicazione, decisioni di legittimità sull’art. 179 CCII applicato alle forniture energetiche. Vengono richiamate perché i principi sulla scelta del curatore e sulla prededuzione sono stati trasfusi nel Codice; dove il Codice ha cambiato la regola lo indichiamo.

Sulla regola speciale dei contratti di durata (subentro)

  • Cass. Sez. I, sentenza n. 396 del 12/1/2001. La regola che consente di pagare in prededuzione anche prestazioni anteriori alla procedura è una deroga alla par condicio e non si applica oltre i casi previsti; la Corte l’ha esclusa per un collegamento tra noleggio a lungo termine di automezzi e servizi di manutenzione. Rilevanza: spiega perché la prededuzione dei contratti di durata va interpretata in modo restrittivo, criterio che il Codice ha rafforzato eliminando il pagamento degli arretrati.
  • Cass. Sez. Unite, sentenza n. 4715 del 22/5/1996. La disciplina speciale dei contratti di somministrazione prevista per il fallimento non si estende per analogia all’amministrazione controllata né all’amministrazione straordinaria, e il credito non diventa prededucibile. Rilevanza: conferma che il regime della prededuzione dipende dalla procedura e dalla norma che la regola, aspetto da verificare sempre per prima cosa.

Sulla scelta del curatore e sullo scioglimento

  • Cass. Sez. Unite, sentenza n. 239 del 14/4/1999. La scelta tra esecuzione e scioglimento è discrezionale e mira a tutelare l’attivo. Rilevanza: la decisione sulla fornitura va motivata con l’interesse della massa, non con l’interesse del singolo fornitore o dell’impresa.
  • Cass. Sez. III, sentenza n. 787 del 15/1/2013. La scelta del curatore può essere manifestata anche tacitamente o per fatti concludenti. Rilevanza: il comportamento della curatela verso il fornitore (pagamenti, richieste di prosecuzione) può assumere significato; nel Codice va però coordinato con l’autorizzazione del comitato dei creditori.
  • Cass. Sez. I, sentenza n. 19035 del 3/9/2010. La scelta può risultare da atti processuali come una causa di rilascio ed è espressione di un potere discrezionale. Rilevanza: rafforza l’idea che la volontà del curatore si ricava dal complesso dei suoi atti, da documentare con cura.
  • Cass. Sez. I, sentenza n. 10436 del 18/5/2005. La scelta del curatore è libera nella forma e non soggetta a limiti di tempo. Rilevanza: segna la differenza con il Codice, che consente al contraente di ottenere un termine massimo di sessanta giorni.
  • Cass. Sez. I, sentenza n. 2274 del 19/3/1990. Il curatore poteva legittimamente non scegliere, lasciando il rapporto sospeso fino alla chiusura del fallimento. Rilevanza: è il principio che la messa in mora dell’art. 172, comma 2, CCII ha superato a tutela del fornitore.
  • Cass. Sez. I, sentenza n. 17405 del 24/7/2009. Lo scioglimento disposto dal curatore non equivale a un recesso e il credito del contraente in bonis resta concorsuale, soggetto alla par condicio. Rilevanza: chiarisce che il fornitore, dopo lo scioglimento, partecipa al concorso come gli altri creditori.
  • Cass. Sez. I, sentenza n. 2754 del 25/2/2002. Lo scioglimento determinato dal fallimento non attribuisce al contraente in bonis pretese risarcitorie e i crediti si computano alla data di apertura. Rilevanza: anticipa la regola, oggi scritta nell’art. 172, comma 4, CCII, che esclude il risarcimento del danno per lo scioglimento.

Sulla fornitura durante l’esercizio dell’impresa

  • Cass. Sez. I, sentenza n. 4303 del 19/3/2012. Nei contratti di somministrazione pendenti con esercizio provvisorio, le forniture eseguite durante l’esercizio sono sempre prededucibili; quelle anteriori lo sono solo se il curatore, al termine dell’esercizio, subentra. Rilevanza: è il precedente guida per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare; con l’art. 179 CCII gli arretrati vanno comunque al passivo.
  • Cass. n. 22274 del 25/9/2017. In un caso di energia elettrica fornita durante l’esercizio provvisorio e poi ceduta a un’altra impresa senza subentro della curatela, la prededuzione è stata riconosciuta solo per i consumi dell’esercizio, mentre il resto del credito è stato ammesso al chirografo. Rilevanza: è il caso più vicino alla domanda del titolo, e mostra come la cessione dell’azienda incida sulla posizione del fornitore.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un contratto di fornitura energetica in una liquidazione giudiziale, lo Studio lavora su strumenti precisi, scegliendoli in base al ruolo di chi si rivolge a noi.

  1. Ricostruiamo la disciplina applicabile: verifichiamo la data del ricorso e della sentenza per stabilire se la procedura è regolata dal Codice della crisi o dalla legge fallimentare, perché da questo dipende la sorte degli arretrati in caso di subentro.
  2. Mappiamo i contratti di fornitura: raccogliamo contratti, POD, PDR, condizioni economiche, garanzie e depositi, e individuiamo le clausole che collegano la risoluzione all’apertura della procedura, inefficaci ai sensi dell’art. 172, comma 6.
  3. Valutiamo quale delle tre strade regge davanti al giudice nel caso specifico, confrontando il costo dei consumi futuri con il valore dei beni che l’energia consente di conservare.
  4. Prepariamo le istanze e le comunicazioni per conto dei soggetti che assistiamo: per il fornitore, l’istanza di messa in mora del curatore ex art. 172, comma 2; per l’amministratore, la documentazione da trasmettere alla curatela sui beni che richiedono custodia.
  5. Redigiamo la domanda di ammissione al passivo del fornitore, distinguendo con letture e fatture i consumi anteriori all’apertura, quelli del periodo intermedio e quelli successivi al subentro o all’esercizio, con il rango richiesto per ciascuna voce.
  6. Esaminiamo il progetto di stato passivo e, se la collocazione non è corretta, predisponiamo osservazioni e opposizione.
  7. Analizziamo le richieste di prededuzione avanzate dai fornitori nei confronti della procedura, verificando se i consumi del periodo intermedio sono stati effettivamente utilizzati a beneficio della massa.
  8. Coordiniamo la voltura con l’acquirente o l’affittuario dell’azienda, controllando che l’atto di cessione regoli chiaramente il destino dei contratti e dei debiti anteriori.
  9. Valutiamo, per soci e garanti persone fisiche, se i debiti per forniture garantiti personalmente possono essere affrontati con gli strumenti del sovraindebitamento.
  10. Seguiamo il contenzioso in tutti i gradi, dall’opposizione allo stato passivo fino al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su un tema in cui la scelta compiuta all’inizio della procedura produce effetti che si discutono mesi dopo, in sede di stato passivo e di opposizione, la continuità di strategia conta più di ogni altra cosa: la qualifica di cassazionista consente di difendere la stessa impostazione dall’istanza davanti al giudice delegato fino all’eventuale ricorso per cassazione, senza cambiare mani e senza cambiare linea. L’esperienza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa aggiunge la lettura economica dei contratti di durata, indispensabile per stimare quanto costa tenere accesa un’azienda in crisi.

Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono consumi, fatture e flussi, gli avvocati traducono quei numeri in istanze, domande di ammissione e difese.

In chiusura

Il contratto di luce o gas dell’impresa in liquidazione giudiziale non segue un destino unico: resta sospeso, può proseguire con il subentro del curatore, può sciogliersi per sua scelta o per il suo silenzio dopo la messa in mora, oppure continua per legge se il tribunale autorizza l’esercizio dell’impresa. Il Codice della crisi ha reso il subentro meno costoso per la massa, perché gli arretrati restano al passivo, e ha dato al fornitore uno strumento per non restare in sospeso. La scelta giusta dipende dal caso concreto, dal valore dei beni da conservare e dalla disciplina applicabile: sbagliarla costa tempo, valore dell’attivo e, per il fornitore, la differenza tra un credito pagato in prededuzione e uno che entra nel riparto.

Lo Studio Monardo affronta queste questioni perché sono il cuore della gestione della crisi d’impresa: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto presso l’OCC, qualifiche che richiedono proprio di valutare come i contratti in corso incidano su attivo e passivo, e da cassazionista segue la stessa linea fino all’ultimo grado.

📩 Che tu sia il fornitore con fatture insolute, l’amministratore dell’impresa o chi sta acquistando l’azienda, non lasciare che la scelta sulla fornitura venga fatta senza di te: i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questo articolo.

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