L’art. 94-bis del Codice della crisi non congela tutti i contratti dell’impresa che chiede il concordato: vieta ai creditori di usare la domanda come pretesto per uscire dal contratto, ma lascia intatti i rimedi contro chi, dopo il deposito, smette di pagare. È su questa distinzione che si giocano la sopravvivenza dell’azienda e, sul fronte opposto, la tutela del fornitore, del locatore, della banca o del cliente che ha un contratto in corso con l’impresa in crisi.
La norma, rubricata “Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale”, è stata introdotta dal D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83 e il suo primo comma è stato modificato dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (testo vigente letto su Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026). In due commi dice due cose diverse:
- comma 1: i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di concordato in continuità, dell’emissione del decreto di apertura (art. 47) oppure della richiesta o della concessione delle misure protettive o cautelari; i patti contrari sono inefficaci;
- comma 2: i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’art. 54, comma 2, non possono fare le stesse cose sui contratti essenziali per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla domanda; sono essenziali i contratti necessari per la gestione corrente, comprese le forniture la cui interruzione impedisce di proseguire l’attività.
Chi legge questa norma di fretta tende a sbagliare in uno di questi sei modi:
- credere che l’art. 94-bis valga in ogni concordato e in ogni fase, anche nella domanda “in bianco” senza progetto o nel concordato liquidatorio;
- pensare che, depositata la domanda, nessun contratto possa più essere risolto, anche se l’impresa smette di pagare le forniture correnti;
- contare sulla tutela dei contratti essenziali senza aver chiesto e ottenuto le misure protettive, e senza aver documentato perché quel contratto è essenziale;
- (dal lato del fornitore o della banca) attivare la clausola “ipso facto”, sospendere le consegne o pretendere condizioni peggiorative solo perché è arrivata la domanda;
- confondere l’art. 94-bis, che protegge l’impresa dalla controparte, con l’art. 97, che consente all’impresa di sospendere o sciogliere i contratti che non le servono;
- depositare la domanda quando il contratto è già stato risolto, sperando che la norma lo “resusciti”.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’art. 94-bis è il presidio contrattuale della continuità aziendale, cioè dello stesso obiettivo per cui opera l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: nella composizione negoziata una regola gemella è scritta nell’art. 18, comma 5, CCII, e chi è abituato a gestire le trattative con banche e fornitori durante le misure protettive conosce le pressioni che quei contratti subiscono nei giorni del deposito. Per l’imprenditore persona fisica o per l’impresa minore che non può accedere al concordato, la stessa esigenza di conservare i contratti si pone negli strumenti del sovraindebitamento, che l’Avvocato tratta come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
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Errore n. 1 — Pensare che l’art. 94-bis copra qualsiasi concordato e qualsiasi fase
L’errore
Una società di componentistica deposita una domanda di concordato “con riserva” (art. 44 CCII) senza indicare lo strumento e senza alcun progetto di piano. Il giorno dopo il suo principale fornitore di acciaio comunica che, in base a una clausola del contratto quadro, il rapporto è risolto “per apertura di procedura concorsuale”. L’amministratore risponde citando l’art. 94-bis, convinto che la norma operi automaticamente dal deposito.
Perché è un errore
Il testo è chiaro sul presupposto: il divieto scatta per il deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, per il decreto di apertura dell’art. 47 o per la richiesta o concessione delle misure protettive o cautelari. La rubrica stessa parla di “contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale”. Il concordato liquidatorio non è menzionato. E nella fase prenotativa, quando ancora non si sa se il concordato sarà in continuità, la giurisprudenza di merito si è divisa.
Un primo orientamento ha escluso l’applicazione della norma alla domanda con riserva: secondo il Tribunale di Milano (30 marzo 2023, in un passaggio non decisivo della motivazione) l’art. 94-bis presuppone il concordato “pieno” in continuità, e nella fase prenotativa non si possono chiedere misure atipiche che paralizzino l’autotutela contrattuale dei creditori; il Tribunale di Arezzo (9 agosto 2024) ha ribadito che in quella fase non sono concedibili misure diverse da quelle dell’art. 54, comma 2, perché l’art. 94-bis presuppone un piano già presentato.
Dopo il D.Lgs. 136/2024 il quadro si è spostato. L’art. 44, comma 1-quater, consente al debitore che deposita un progetto di piano conforme a uno strumento di anticiparne alcuni effetti. Su questa base il Tribunale di Milano (novembre 2025) ha ritenuto che, se il progetto indica un concordato in continuità, l’art. 94-bis possa operare già nella fase prenotativa, leggendo insieme gli artt. 44, 46, 94-bis e 97, comma 7. Un’altra strada è stata indicata dal Tribunale di Ancona (27 marzo 2025): anche nella fase con riserva si può ottenere lo stesso risultato pratico chiedendo una misura cautelare ai sensi dell’art. 54, comma 1. Queste decisioni sono riportate, senza numero, nella rassegna di S. Bertolotti e L. Scaccaglia pubblicata su dirittobancario.it il 24 marzo 2026.
Le conseguenze
Se la domanda è “nuda”, cioè senza progetto e senza indicazione della continuità, l’impresa rischia di trovarsi senza la tutela dell’art. 94-bis proprio nei giorni in cui la controparte decide se restare o andarsene. Il fornitore che risolve in quella finestra può sostenere, con il sostegno di una parte della giurisprudenza, di non aver violato alcun divieto, e l’impresa dovrà affrontare una lite sull’efficacia della risoluzione invece di concentrarsi sul piano.
Nel concordato liquidatorio il problema è a monte: la norma non è scritta per quella procedura. Chi vende l’azienda o i beni senza continuità non può contare sull’art. 94-bis, e la sorte dei contratti si gioca sull’art. 97 e sulle regole generali.
Cosa fare invece
Se la continuità dipende da contratti a rischio, la domanda va costruita fin dal primo giorno come domanda di concordato in continuità, accompagnata da un progetto di piano che consenta di invocare l’art. 44, comma 1-quater, e, in subordine, da un’istanza cautelare ex art. 54, comma 1, mirata sui contratti che non si possono perdere. Il Tribunale di Verona (16 ottobre 2024) ha indicato che il progetto deve contenere almeno le informazioni dei paragrafi 1, 2.8 e 3 della lista di controllo del D.M. 21 marzo 2023, nei limiti di quanto non già fornito; il Tribunale di Avellino (13 febbraio 2025) ha precisato che il deposito del progetto non produce effetti in automatico, perché serve un provvedimento del tribunale dopo il controllo di completezza e plausibilità.
Il dettaglio che pochi conoscono
Lo stesso meccanismo protettivo esiste anche fuori dal concordato, ma in altri articoli. Secondo la rassegna citata, nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (PRO) l’art. 64-bis, comma 9, richiama l’art. 94-bis; negli accordi di ristrutturazione la regola applicabile è l’art. 64, commi 3 e 4, di contenuto analogo; nella composizione negoziata vale l’art. 18, comma 5, che vieta ai creditori interessati dalle misure protettive, banche e intermediari compresi, di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza, modificarli o revocare le linee di credito per il solo mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Scegliere lo strumento significa anche scegliere quale di queste regole proteggerà i contratti, e da quando.
C’è infine una questione di diritto intertemporale che va chiarita prima di qualsiasi strategia. Il Codice della crisi si applica alle domande depositate dal 15 luglio 2022, e l’art. 94-bis è stato introdotto proprio dal D.Lgs. 83/2022, che ha completato il Codice prima della sua entrata in vigore. Per i concordati regolati dalla legge fallimentare, cioè quelli chiesti prima di quella data, la norma non esiste: i contratti pendenti seguivano l’art. 169-bis l.fall., che disciplinava la facoltà del debitore di chiedere la sospensione o lo scioglimento, non un divieto rivolto ai creditori. Il testo oggi vigente del comma 1, con il riferimento alla “richiesta” delle misure, è quello risultante dal D.Lgs. 136/2024, indicato come in vigore dal 28 settembre 2024; per le procedure già pendenti a quella data occorre verificare le disposizioni transitorie del correttivo prima di invocare la formulazione nuova. L’esperienza insegna che, nelle procedure a cavallo tra vecchia e nuova disciplina, il primo errore è citare la norma sbagliata.
Errore n. 2 — Credere che, depositata la domanda, nessun contratto possa più essere risolto
L’errore
Una catena di negozi deposita la domanda di concordato in continuità. Forte dell’art. 94-bis, smette di pagare anche i canoni di locazione e le fatture delle forniture maturate dopo il deposito, convinta che i locatori e i fornitori “non possano fare nulla fino all’omologa”.
Perché è un errore
Il divieto del comma 1 è circoscritto da tre parole: “per il solo fatto”. La norma colpisce la risoluzione, il rifiuto di adempiere, la decadenza dal termine o la modifica peggiorativa che trovano causa soltanto nel deposito della domanda, nel decreto di apertura o nelle misure. Non trasforma il contratto in un rapporto in cui una parte deve continuare a eseguire mentre l’altra non paga.
Il comma 2 aggiunge una tutela, ma anch’essa limitata: impedisce di reagire al mancato pagamento dei crediti anteriori alla domanda, e solo per i contratti essenziali e solo da parte dei creditori interessati dalle misure protettive. Nulla dice sulle prestazioni successive. Del resto, il sistema del Codice dà a quelle prestazioni una corsia diversa: l’art. 97, comma 11, considera prededucibili i crediti sorti dal contratto dopo la pubblicazione della domanda (art. 40, comma 3). La logica è chiara: il contraente che continua a eseguire durante la procedura deve essere pagato, e con priorità.
La giurisprudenza di legittimità, sulla vecchia legge fallimentare, ha affermato lo stesso equilibrio: per Cass. Sez. I n. 26568 del 23 novembre 2020 il contratto, nel concordato, resta vincolante secondo l’art. 1372 c.c., e la prededuzione spetta alle prestazioni eseguite secondo gli accordi dopo la pubblicazione della domanda, mentre i crediti anteriori restano concorsuali.
Il punto che sfugge quasi sempre è che anche il divieto di “modificare in danno” ha confini precisi. Un contratto di fornitura che prevede da sempre l’indicizzazione del prezzo alle quotazioni della materia prima non viene modificato “per il solo fatto” della domanda quando il prezzo sale per effetto dell’indice: la variazione era già scritta nel contratto e prescinde dalla procedura. Diverso è il caso del fornitore che, il giorno dopo il deposito, comunica che d’ora in avanti consegnerà solo contro pagamento anticipato o dietro rilascio di una fideiussione: qui il peggioramento delle condizioni nasce dalla procedura, ed è quello che la norma vieta. Lo stesso criterio vale per i termini di pagamento: accorciarli perché l’impresa ha chiesto il concordato è una modifica in danno; rispettare quelli pattuiti e pretendere il pagamento alla scadenza è semplicemente eseguire il contratto.
Le conseguenze
Il mancato pagamento delle prestazioni ricevute dopo il deposito è un inadempimento nuovo, che non rientra nel divieto dell’art. 94-bis e può fondare i rimedi ordinari della controparte, compresa la risoluzione secondo le regole del contratto e del codice civile. Il danno per l’impresa è doppio: perde il contratto e, in più, offre ai creditori e al commissario un segnale di inaffidabilità del piano, perché la continuità presuppone che la gestione corrente si regga sulle proprie gambe.
Cosa fare invece
Il piano di tesoreria deve garantire il pagamento regolare di tutte le prestazioni ricevute dopo il deposito: è questa la condizione che rende opponibile l’art. 94-bis alla controparte. Se un contratto è troppo oneroso per essere mantenuto, la strada non è smettere di pagare, ma chiedere l’autorizzazione a sospenderlo o scioglierlo con l’art. 97 (vedi l’errore n. 5).
Il dettaglio che pochi conoscono
Il comma 2 protegge dal mancato pagamento dei crediti anteriori “rispetto alla presentazione della domanda”. Il confine temporale è quindi il deposito, non l’apertura né l’omologa. Una fattura emessa due giorni dopo il deposito per merce consegnata prima può porre un problema di qualificazione: conta la data in cui il credito è sorto, cioè la prestazione, non quella del documento contabile. È un punto che va verificato contratto per contratto, perché da esso dipende se quel credito è protetto dal comma 2 o se il suo mancato pagamento è un inadempimento nuovo.
Errore n. 3 — Invocare la tutela dei contratti essenziali senza misure protettive e senza prova dell’essenzialità
L’errore
Un’impresa di trasformazione alimentare deposita la domanda di concordato in continuità ma, per non “allarmare” le banche, non chiede le misure protettive. Il fornitore di energia, creditore di 41.380 euro di bollette arretrate, comunica il distacco. L’impresa invoca l’art. 94-bis, comma 2.
Perché è un errore
Il comma 2 si applica ai “creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell’articolo 54, comma 2”. Senza misure protettive, quella specifica tutela non è attivabile. Resta il comma 1, che però copre solo le reazioni fondate sul deposito della domanda, sul decreto di apertura o sulle misure, e non quelle fondate sul mancato pagamento di arretrati.
C’è poi un secondo presupposto: il contratto deve essere essenziale, cioè necessario per la continuazione della gestione corrente; la norma include espressamente le forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività. Non ogni contratto lo è. Un contratto di consulenza di marketing, il noleggio di un’auto aziendale di rappresentanza o un abbonamento a servizi accessori difficilmente reggono la qualifica; la fornitura di energia per un’industria energivora, la materia prima di un ciclo produttivo, il software gestionale senza il quale non si fattura ne sono invece esempi tipici.
L’essenzialità non è una qualità astratta del tipo contrattuale: si misura sull’impresa concreta e sul suo piano. La stessa locazione può essere essenziale per un’attività che lavora solo in quel capannone attrezzato e accessoria per un’impresa che dispone di altri magazzini. Il contratto di manutenzione degli impianti può essere decisivo in un’industria a ciclo continuo e marginale in un’attività commerciale. Per questo la prova dell’essenzialità passa per elementi verificabili: la quota di produzione o di fatturato che dipende da quel contratto, i tempi e i costi di sostituzione con un altro fornitore, i vincoli tecnici (certificazioni, omologazioni, compatibilità degli impianti), le conseguenze di un fermo anche breve sui contratti con i clienti. Il dettaglio che fa la differenza è collegare ciascun contratto essenziale a una voce del piano di continuità: se il piano prevede ricavi che dipendono da quella fornitura, l’essenzialità è dimostrata dal piano stesso.
Le conseguenze
Senza misure protettive concesse, il creditore che sospende un contratto per arretrati anteriori non incontra il divieto del comma 2, e l’impresa può trovarsi con la produzione ferma mentre il tribunale esamina la domanda. Anche con le misure, se l’essenzialità non è dimostrata il giudice può non riconoscerla, e la controparte avrà buon gioco a sostenere che il contratto era sostituibile o accessorio.
Cosa fare invece
Le misure protettive vanno chieste con la domanda quando la continuità dipende da contratti esposti, e l’elenco dei contratti essenziali va predisposto prima del deposito, con una scheda per ciascuno: oggetto, funzione nel ciclo produttivo, tempi di sostituzione, effetti dell’interruzione, arretrati anteriori. Questa documentazione serve due volte: per opporre il comma 2 alla controparte e, se serve, per chiedere al tribunale un provvedimento cautelare ex art. 54, comma 1.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il comma 2 si apre con “Fermo quanto previsto dal comma 1”. Le due tutele si sommano: un contratto essenziale è protetto sia contro la risoluzione motivata dalla domanda sia contro quella motivata dagli arretrati anteriori; un contratto non essenziale è protetto solo dalla prima. In concreto, per i contratti non essenziali l’inadempimento anteriore resta un argomento spendibile dalla controparte, sempre nei limiti delle regole del contratto e delle misure protettive sulle azioni esecutive e cautelari. È per questo che la classificazione dei contratti non è un esercizio formale.
Errore n. 4 — Attivare la clausola “ipso facto” o cambiare le condizioni perché è arrivata la domanda
L’errore
Questa volta l’errore è della controparte. Un distributore di ricambi ha un contratto quadro con un’officina industriale che ha depositato la domanda di concordato in continuità. Il contratto prevede che “in caso di presentazione di domanda di concordato o di altra procedura concorsuale, il fornitore potrà risolvere il contratto o pretendere il pagamento anticipato”. Il distributore invia la comunicazione e, in attesa, blocca le consegne. Una banca, nello stesso caso, comunica la decadenza dal beneficio del termine sul finanziamento chirografario richiamando una clausola analoga.
Perché è un errore
È esattamente ciò che il comma 1 vieta. La norma colpisce quattro comportamenti: rifiutare l’adempimento (bloccare le consegne), provocare la risoluzione (la comunicazione di scioglimento), anticipare la scadenza (la decadenza dal termine), modificare il contratto in danno dell’imprenditore (il pagamento anticipato o le garanzie aggiuntive), quando il motivo è il solo deposito della domanda, il decreto di apertura o la richiesta o concessione delle misure. E aggiunge: “Sono inefficaci eventuali patti contrari”. La clausola contrattuale che collega quelle conseguenze alla procedura non produce effetti.
Il divieto non riguarda solo i fornitori. Il testo parla di “creditori” senza distinzioni; nel concordato in continuità le banche non godono di un’esenzione. È qui che molti compromettono la propria posizione: la comunicazione della controparte raramente dice in modo esplicito “risolvo perché hai chiesto il concordato”; più spesso mescola motivi diversi, richiama genericamente il “deterioramento della situazione finanziaria” o la “perdita di fiducia”, oppure cita una clausola sul mutamento delle condizioni patrimoniali. Chi deve valutare se la reazione è vietata deve quindi ricostruire il vero motivo: se l’unico fatto nuovo è la procedura, e non ci sono inadempimenti successivi al deposito, la reazione ricade nel divieto qualunque sia la formula usata. Anche il richiamo al mutamento delle condizioni patrimoniali previsto dal codice civile (art. 1461 c.c.) va maneggiato con cautela: se il mutamento invocato coincide con la domanda di concordato, il rischio è di aggirare proprio ciò che l’art. 94-bis vuole impedire. Va però ricordato che la disciplina specifica sulle linee di credito, che nella composizione negoziata è scritta nell’art. 18, commi 5 e 5-bis, non ha un identico testo nell’art. 94-bis: per i rapporti bancari occorre coordinare la norma con l’art. 97, comma 14, sui finanziamenti con riscossione diretta dai terzi.
Le conseguenze
La risoluzione intimata per il solo deposito della domanda è inefficace, e il creditore che sospende le prestazioni su quella base si espone a una contestazione di inadempimento proprio, con le conseguenze ordinarie sul piano risarcitorio. Inoltre, se ha continuato a eseguire dopo la pubblicazione, il suo credito per le prestazioni successive sarebbe stato prededucibile (art. 97, comma 11): interrompendo, rinuncia a quella posizione privilegiata e conserva solo il credito anteriore, destinato alla falcidia del piano.
Cosa fare invece
Per la controparte la scelta corretta è un’altra. Continuare a eseguire pretendendo il pagamento puntuale delle prestazioni successive, documentare ogni nuovo inadempimento e, solo se si verifica, reagire per quello, non per la procedura. L’impresa in concordato, dal canto suo, deve rispondere per iscritto richiamando l’inefficacia della clausola e, se la controparte persiste, rivolgersi al tribunale con un’istanza cautelare. È qui che serve la competenza che lo Studio Monardo porta in questa materia: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, legge la clausola contrattuale, il testo dell’art. 94-bis e la posizione della banca o del fornitore insieme, prima che la lettera di risoluzione diventi un fatto compiuto.
Il dettaglio che pochi conoscono
Dopo il D.Lgs. 136/2024 il comma 1 menziona anche la richiesta delle misure protettive o cautelari, oltre alla loro concessione. Significa che la clausola che scatta “alla richiesta di misure” è anch’essa inefficace, senza dover attendere il provvedimento del tribunale. La finestra tra il deposito del ricorso e la decisione, in cui la controparte potrebbe tentare di anticipare la mossa, è quindi coperta dal testo.
Errore n. 5 — Confondere l’art. 94-bis con l’art. 97
L’errore
Un’impresa edile in concordato in continuità ha un contratto di noleggio di gru che non le serve più, perché il piano prevede di chiudere due cantieri. L’amministratore smette di pagare i canoni “tanto c’è l’art. 94-bis”. Sul fronte opposto, il fornitore di calcestruzzo, ricevuta un’istanza di sospensione del contratto ex art. 97, protesta che “l’art. 94-bis vieta di toccare i contratti in corso”.
Perché è un errore
Le due norme guardano in direzioni opposte. L’art. 94-bis vincola i creditori: impedisce alla controparte di uscire dal contratto per effetto della procedura. L’art. 97 dà una facoltà al debitore: i contratti pendenti proseguono (comma 1, con inefficacia dei patti contrari), ma il debitore può chiedere l’autorizzazione a sospenderli o scioglierli se la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione. Lo scioglimento può essere chiesto solo dopo il deposito di piano e proposta (comma 2); la sospensione disposta nella fase con riserva non può superare il termine dell’art. 44, comma 1, lett. a), e, con piano e proposta depositati, non può andare oltre trenta giorni dal decreto di apertura (comma 7). Alla controparte spetta un indennizzo pari al risarcimento del danno da mancato adempimento (comma 9), che è credito chirografario anteriore (comma 11). Fino al decreto di apertura decide il tribunale con decreto motivato e reclamabile; dopo, il giudice delegato (comma 5). Sono esclusi i rapporti di lavoro subordinato e alcuni contratti indicati dal comma 13. Per la locazione finanziaria il comma 12 detta una regola propria: se il contratto è sciolto, il concedente riottiene il bene e versa al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione, al netto di quanto previsto dalla norma, mentre l’eventuale differenza a suo favore diventa credito anteriore al concordato; vendita e collocazione seguono l’art. 1, comma 139, della L. 124/2017. Per i finanziamenti bancari con riscossione diretta dai terzi debitori, il comma 14 considera prestazione principale la riscossione e consente al finanziatore, in caso di scioglimento, di trattenere le somme incassate fino al rimborso delle anticipazioni fatte nei 120 giorni precedenti il deposito della domanda e la notifica del provvedimento.
L’art. 94-bis non autorizza il debitore a non pagare: questo lo abbiamo visto nell’errore n. 2. E non impedisce al debitore di chiedere lo scioglimento: il divieto riguarda i creditori, non il tribunale che autorizza l’impresa.
Le conseguenze
L’impresa che smette di pagare un contratto che non le serve, invece di chiederne la sospensione o lo scioglimento, si espone alla risoluzione per inadempimento successivo e al credito della controparte per le prestazioni maturate dopo la pubblicazione, che resta prededucibile. La controparte che contesta l’istanza ex art. 97 invocando l’art. 94-bis spreca invece il proprio spazio difensivo: le sue vere armi sono la memoria che il comma 4 dell’art. 97 le consente entro sette giorni dalla notifica e la quantificazione dell’indennizzo.
La Cassazione, sulla legge fallimentare, ha precisato due limiti importanti dell’istituto. Lo scioglimento presuppone un contratto non compiutamente eseguito da entrambe le parti nelle prestazioni principali: se una parte ha già eseguito la propria, il contratto non è “pendente” (Cass. Sez. I n. 26568 del 23 novembre 2020, che richiama anche la formula dell’art. 97 CCII). E i provvedimenti sull’art. 169-bis l.fall. non decidono in modo definitivo sui diritti: non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione, sono richiedibili prima e dopo l’ammissione e reiterabili (Cass. Sez. I sent. 17520 del 3 settembre 2015).
Cosa fare invece
Per ogni contratto in corso l’impresa deve fare una scelta esplicita: mantenerlo e pagarlo regolarmente, con la protezione dell’art. 94-bis contro le reazioni della controparte, oppure chiederne la sospensione o lo scioglimento con l’art. 97, quantificando l’indennizzo nel fabbisogno concordatario. La controparte, ricevuta l’istanza, deve concentrarsi su ciò che conta: verificare che la prosecuzione sia davvero incoerente con il piano, contestare la quantificazione dell’indennizzo e prepararsi al giudizio ordinario in cui il credito sarà accertato.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 97, comma 6, contiene una regola che completa l’art. 94-bis: in pendenza della decisione sulla sospensione o sullo scioglimento, la controparte non può esigere la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per inadempimenti successivi al deposito della domanda. È una protezione diversa e temporanea, legata all’istanza del debitore. E l’indennizzo, ai fini del voto, è quantificato dal giudice delegato solo per il calcolo delle maggioranze (art. 97, comma 10): l’accertamento definitivo spetta al giudice competente secondo le regole ordinarie, come la Cassazione ha già affermato sulla vecchia legge nella sentenza 26568/2020.
Errore n. 6 — Depositare la domanda quando il contratto è già stato risolto
L’errore
Una società di logistica è morosa da cinque mesi con il locatore del magazzino principale. Il locatore le comunica, a metà mese, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto. Dieci giorni dopo la società deposita la domanda di concordato in continuità, confidando che l’art. 94-bis neutralizzi la risoluzione.
Perché è un errore
L’art. 94-bis guarda avanti: impedisce di risolvere, rifiutare l’adempimento, anticipare la scadenza o modificare il contratto per effetto della domanda, del decreto o delle misure. Non dice nulla sugli effetti già prodotti prima del deposito, e non trasforma in inefficace una risoluzione già perfezionata per un inadempimento anteriore.
Sulla legge fallimentare la Cassazione ha tracciato una linea simile in tema di fallimento: il fallimento della parte inadempiente impedisce alla controparte di proporre dopo l’apertura l’azione di risoluzione, ma la domanda di risoluzione già proposta prima prosegue nei confronti del curatore, e lo stesso vale se, prima dell’apertura del concorso, la parte non inadempiente ha già dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa (Cass. Sez. I ord. 23462 del 2 settembre 2024). La pronuncia riguarda il fallimento, non il concordato in continuità, ma indica un criterio temporale che ha senso anche per l’art. 94-bis: ciò che è avvenuto prima del concorso non si cancella con la domanda.
Le conseguenze
Se la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva è anteriore al deposito ed è valida, il contratto è risolto e l’art. 94-bis non lo riporta in vita. L’impresa potrà contestare la risoluzione solo con gli argomenti di diritto comune (validità della clausola, gravità e imputabilità dell’inadempimento, tolleranza del creditore), non con la norma concorsuale. Se il magazzino era essenziale alla continuità, il piano dovrà prevedere un’alternativa.
Diverso è il caso in cui la controparte, prima del deposito, si sia limitata a minacciare la risoluzione o a inviare una diffida ad adempiere il cui termine scade dopo il deposito. Qui il quadro si complica: il termine della diffida matura quando la domanda è già pendente e, se il contratto è essenziale e le misure protettive sono state concesse, il comma 2 impedisce di far valere come causa di risoluzione il mancato pagamento dei crediti anteriori. È uno dei punti in cui la scelta della data di deposito, e la contestuale richiesta delle misure, cambia l’esito. Anche la storia del rapporto conta: una lunga tolleranza dei ritardi, pagamenti parziali accettati senza riserve, accordi di rientro informali sono elementi che, secondo le regole generali sui contratti, possono incidere sulla gravità dell’inadempimento e sulla validità della risoluzione.
Cosa fare invece
I tempi del deposito vanno decisi guardando al calendario dei contratti, non solo a quello dei debiti. Prima del deposito si censiscono i contratti essenziali con arretrati, si verifica se esistono clausole risolutive espresse o diffide ad adempiere in corso e, se la risoluzione è imminente, si valuta di anticipare il deposito o di avviare un’interlocuzione con la controparte. Dove la crisi è ancora gestibile, la composizione negoziata, con le misure protettive e la regola dell’art. 18, comma 5, può arrivare prima della lettera di risoluzione.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il divieto del comma 2 riguarda il mancato pagamento dei crediti anteriori, ma solo per i creditori interessati dalle misure protettive concesse. Se la risoluzione è comunicata tra il deposito e la concessione delle misure, si apre una questione di coordinamento: il comma 1, dopo la modifica del 2024, copre la “richiesta” delle misure solo come causa della risoluzione, non come ombrello sugli arretrati. In questa finestra conviene chiedere al tribunale, insieme alle misure, un provvedimento cautelare specifico ex art. 54, comma 1, sul contratto a rischio.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non su casi reali, per misurare quanto costa ciascun errore.
Simulazione 1 — Il fornitore che si ferma. Ipotesi: fornitore di semilavorati con credito anteriore di 68.740 euro verso un’impresa che deposita il 6 marzo la domanda di concordato in continuità con richiesta di misure protettive; il piano prevede per i chirografari il 22%. Forniture mensili successive previste: 31.150 euro.
– Scelta corretta: continua a fornire. Le forniture successive alla pubblicazione sono prededucibili (art. 97, comma 11) e vanno pagate per intero; da marzo a settembre, sette mesi di forniture per 218.050 euro. Il credito anteriore riceve il 22%: 15.122,80 euro.
– Errore: invoca la clausola “per apertura di procedura” e blocca le consegne. La risoluzione è inefficace (comma 1); il fornitore resta parte del contratto, è esposto alla contestazione di inadempimento e perde un fatturato di 218.050 euro garantito dalla prededuzione. Il credito anteriore resta comunque al 22%.
Simulazione 2 — L’impresa che smette di pagare dopo il deposito. Ipotesi: canone di locazione del capannone 9.870 euro al mese; arretrati anteriori al deposito 49.350 euro (cinque mensilità); domanda di concordato in continuità depositata il 14 aprile, misure protettive concesse.
– Scelta corretta: l’impresa paga i canoni da maggio. Gli arretrati anteriori, se il contratto è essenziale, non possono fondare la risoluzione (comma 2) e saranno trattati nel piano.
– Errore: l’impresa non paga maggio, giugno e luglio (29.610 euro). Questo inadempimento è successivo al deposito e non è coperto dall’art. 94-bis: il locatore può agire secondo le regole ordinarie. Se il capannone è perso, il piano di continuità deve trovare un’alternativa; un trasloco produttivo, con fermo di sei settimane su un margine mensile di 37.400 euro, costa circa 56.100 euro di margine, oltre al trasferimento.
Simulazione 3 — Il contratto inutile mantenuto senza istanza. Ipotesi: noleggio di due gru a 4.315 euro al mese ciascuna; il piano chiude i cantieri a cui erano destinate.
– Scelta corretta: istanza ex art. 97 di sospensione e poi di scioglimento dopo il deposito del piano. L’indennizzo, ad esempio stimato in 23.460 euro, entra nel fabbisogno come credito chirografario anteriore e riceve la percentuale del piano.
– Errore: l’impresa non chiede nulla e non paga. In dieci mesi maturano 86.300 euro di canoni successivi alla pubblicazione, potenzialmente prededucibili e da pagare per intero, invece di un indennizzo falcidiato.
Simulazione 4 — La banca che anticipa la scadenza. Ipotesi: finanziamento chirografario con debito residuo di 187.640 euro, rimborso in 31 rate mensili da 6.312 euro; il contratto prevede la decadenza dal beneficio del termine “in caso di domanda di procedura concorsuale”. L’impresa deposita la domanda di concordato in continuità il 9 giugno.
– Errore della banca: comunica la decadenza e chiede l’intero residuo. La comunicazione è fondata solo sulla procedura e il patto è inefficace (comma 1): il credito resta quello originario, da trattare nel piano secondo la classe di appartenenza.
– Errore dell’impresa: considera la comunicazione valida, accetta di negoziare sulla base del debito interamente scaduto e lo indica così nel piano. Il piano ne risulta appesantito senza ragione, perché il debito non era scaduto per effetto della procedura. Il rimedio è contestare per iscritto la decadenza e rappresentare correttamente il debito nel piano.
La mappa degli errori
Gli errori sull’art. 94-bis si concentrano in tre momenti: la preparazione della domanda (quale strumento, quale progetto, quali misure), i primi giorni dopo il deposito (quando le controparti reagiscono) e la gestione corrente durante la procedura (quando si decide quali contratti tenere e quali chiudere). La tabella riassume dove si commettono e se sono rimediabili.
se sono rimediabili. Il filo che li unisce è sempre lo stesso: confondere la causa della reazione della controparte. Se la causa è la procedura, il divieto opera; se la causa è un inadempimento nuovo, il divieto non c’entra; se la causa è un inadempimento vecchio, tutto dipende dalle misure protettive e dall’essenzialità del contratto.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza principale | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Domanda con riserva senza progetto né indicazione della continuità | Al deposito | Tutela dell’art. 94-bis incerta nella fase prenotativa | Parziale: progetto ex art. 44 c. 1-quater o istanza cautelare ex art. 54 c. 1 |
| Non pagare le prestazioni successive al deposito | Durante la procedura | Risoluzione per inadempimento nuovo; crediti prededucibili | Parziale: pagamento tempestivo prima della risoluzione |
| Nessuna misura protettiva o essenzialità non provata | Al deposito | Comma 2 non opponibile per gli arretrati anteriori | Parziale: istanza successiva di misure o cautelare |
| Clausola ipso facto attivata dalla controparte | Dopo il deposito | Risoluzione inefficace; inadempimento della controparte | Sì, per l’impresa: contestazione e istanza al tribunale |
| Uso dell’art. 94-bis al posto dell’art. 97 | Durante la procedura | Crediti prededucibili per contratti inutili | Sì, se l’istanza ex art. 97 è presentata in tempo |
| Deposito dopo la risoluzione già perfezionata | Prima del deposito | Contratto perso | No con l’art. 94-bis; solo contestazioni di diritto comune |
La checklist preventiva
Prima di depositare la domanda, o prima di reagire a una domanda depositata dalla controparte, verifica che:
- [ ] lo strumento indicato nella domanda sia il concordato in continuità aziendale, o che il progetto di piano lo preveda in modo riconoscibile;
- [ ] se la domanda è con riserva, sia stato predisposto un progetto di piano utilizzabile ai sensi dell’art. 44, comma 1-quater, con le informazioni minime della lista di controllo;
- [ ] sia stato redatto l’elenco dei contratti in corso, distinguendo quelli essenziali (necessari alla gestione corrente) dagli altri;
- [ ] per ogni contratto essenziale esista una scheda con funzione, tempi di sostituzione ed effetti dell’interruzione;
- [ ] siano state chieste le misure protettive ex art. 54, comma 2, se la continuità dipende da contratti con arretrati;
- [ ] siano state censite le clausole che collegano risoluzione, decadenza o modifiche all’apertura di una procedura (inefficaci ai sensi del comma 1);
- [ ] non ci siano diffide ad adempiere o dichiarazioni di avvalersi della clausola risolutiva già comunicate prima del deposito;
- [ ] il piano di tesoreria copra il pagamento puntuale di tutte le prestazioni ricevute dopo il deposito;
- [ ] per i contratti non funzionali al piano sia pronta un’istanza ex art. 97 con la quantificazione dell’indennizzo;
- [ ] le comunicazioni alle controparti siano scritte, motivate e conservate con prova della ricezione;
- [ ] (per la controparte) la propria reazione si fondi su un inadempimento successivo al deposito e non sulla procedura in sé;
- [ ] i tempi siano gestiti senza contare sulla sospensione feriale: per l’art. 9, comma 1, CCII la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione.
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutti gli errori sull’art. 94-bis sono definitivi. Molto dipende da chi l’ha commesso e da quanto tempo è passato.
Se sei l’impresa e hai depositato una domanda con riserva senza progetto, la via d’uscita è integrare: depositare un progetto di piano che indichi il concordato in continuità e chiedere al tribunale il provvedimento che consente di anticiparne gli effetti, oppure presentare un’istanza cautelare ex art. 54, comma 1, mirata sui contratti a rischio. Le decisioni di merito citate (Tribunale di Milano, novembre 2025; Tribunale di Ancona, 27 marzo 2025) mostrano che entrambe le strade sono state percorse, ma l’orientamento non è uniforme e la risposta dipende dal tribunale.
Se hai smesso di pagare le prestazioni successive al deposito, il recupero è possibile finché la controparte non ha risolto il contratto: il pagamento degli arretrati successivi, accompagnato da un piano di tesoreria credibile, riduce lo spazio per la risoluzione. Se il contratto non serve, è il momento di presentare l’istanza ex art. 97 invece di continuare a non pagare.
Se non hai chiesto le misure protettive, puoi valutare di chiederle successivamente, con le regole e i limiti dell’art. 54, oppure ottenere un provvedimento cautelare specifico. Nel frattempo, il comma 1 continua a coprire le reazioni fondate sulla sola procedura.
Se sei la controparte e hai già comunicato una risoluzione basata sulla clausola “ipso facto”, la via d’uscita più prudente è riconoscere l’inefficacia della comunicazione, riprendere le prestazioni e documentare d’ora in avanti eventuali inadempimenti successivi. Insistere significa esporsi a una contestazione di inadempimento e rinunciare alla prededuzione sulle forniture future.
Se hai ricevuto un’istanza di scioglimento ex art. 97 e non hai depositato la memoria nei sette giorni, la partita sull’indennizzo non è chiusa: l’accertamento definitivo del credito avviene in un giudizio ordinario, e i provvedimenti sulla sospensione o sullo scioglimento, secondo la Cassazione (sulla legge fallimentare, sent. 17520/2015 e 26568/2020), non hanno efficacia di giudicato sui diritti.
Se sei la controparte e hai continuato a fornire senza essere pagato per le prestazioni successive, non hai perso nulla rispetto a chi si è fermato: quei crediti, se sorti dopo la pubblicazione della domanda e prima dell’eventuale notifica del provvedimento di sospensione o scioglimento, sono prededucibili ai sensi dell’art. 97, comma 11. La via d’uscita è chiederne il pagamento, documentarli con precisione (date delle consegne, bolle, accettazione) e, se l’inadempimento prosegue, valutare i rimedi ordinari, questa volta legittimi perché fondati su un inadempimento successivo.
Quando la preclusione è definitiva? Quando il contratto è stato validamente risolto prima del deposito per un inadempimento anteriore: in quel caso l’art. 94-bis non offre rimedi, e resta solo la contestazione della risoluzione con gli argomenti di diritto comune. È anche il caso, più raro, del concordato liquidatorio, a cui la norma non si applica.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho depositato la domanda e il fornitore ha già bloccato le consegne citando la clausola del contratto. È finita?”
No. Se il blocco è motivato solo dalla domanda, dal decreto di apertura o dalle misure, è contrario al comma 1 e la clausola è inefficace. Va contestato subito per iscritto e, se il fornitore persiste e il contratto è indispensabile, va chiesto un provvedimento al tribunale.
“Il fornitore dice che ha sospeso per le fatture vecchie, non per il concordato. Ha ragione?”
Dipende. Se il contratto è essenziale e sono state concesse le misure protettive ex art. 54, comma 2, il mancato pagamento dei crediti anteriori non giustifica la sospensione (comma 2). Se mancano le misure o il contratto non è essenziale, il fornitore ha argomenti più solidi.
“Ho fatto un concordato liquidatorio: posso invocare l’art. 94-bis?”
Il testo della norma non lo prevede: riguarda il concordato in continuità aziendale. Nel liquidatorio la gestione dei contratti passa per l’art. 97 e per le regole generali.
“Sono la banca: posso dichiarare decaduto il cliente dal beneficio del termine perché ha depositato il concordato in continuità?”
Non per il solo deposito: l’anticipazione della scadenza per quella causa è vietata e il patto contrario è inefficace. Restano da verificare le regole specifiche sui finanziamenti con riscossione diretta dei crediti (art. 97, comma 14) e gli eventuali inadempimenti successivi.
“Ho smesso di pagare il noleggio di un macchinario che non uso più. Rischio?”
Sì. Il mancato pagamento successivo al deposito non è protetto. La strada corretta è chiedere la sospensione o lo scioglimento con l’art. 97, che prevede un indennizzo trattato come credito chirografario anteriore.
“Il locatore mi aveva mandato la lettera di risoluzione prima che depositassi. Posso ancora salvarmi?”
Con l’art. 94-bis no, se la risoluzione si è già perfezionata. Restano le contestazioni di diritto comune sulla validità della clausola e sull’inadempimento, da valutare sui documenti.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono sono state lette in sessione nella massima o nell’abstract che ne riporta il principio. Le decisioni di merito sono riportate, senza numero, dalla rassegna di S. Bertolotti e L. Scaccaglia su dirittobancario.it (24 marzo 2026), che è una fonte secondaria. Le pronunce di Cassazione sono rese sulla legge fallimentare (art. 169-bis l.fall. e fallimento): vanno lette come principi di sistema, non come applicazioni dirette dell’art. 94-bis, su cui non risultano ancora pronunce di legittimità nelle fonti consultate.
1. Cass. Sez. I, sent. n. 17520 del 3 settembre 2015 (Brocardi, art. 169-bis l.fall.).
Cosa è successo: il debitore in concordato con riserva aveva ottenuto la sospensione di contratti bancari e di leasing; la Corte d’appello l’aveva revocata e il ricorso straordinario in Cassazione è stato dichiarato inammissibile.
Principio: i provvedimenti sui contratti pendenti nel concordato, richiedibili prima e dopo l’ammissione e reiterabili, non hanno effetti sostanziali con forza di giudicato.
Rilevanza: chi perde la partita sulla sospensione non ha perso il diritto; la tutela piena passa per il giudizio ordinario.
2. Cass. Sez. I, n. 26568 del 23 novembre 2020 (ecnews.it, 13 luglio 2021).
Cosa è successo: lo scioglimento di un preliminare già pagato e con immissione nel possesso era stato autorizzato; la Cassazione ha cassato con rinvio.
Principio: lo scioglimento presuppone che il contratto non sia stato eseguito compiutamente da entrambe le parti nelle prestazioni principali; l’indennizzo è concorsuale e va pari al danno da inadempimento; la prededuzione spetta alle prestazioni eseguite dopo la pubblicazione della domanda; il credito si accerta in un giudizio ordinario.
Rilevanza: conferma che il contratto resta vincolante in concordato e che le prestazioni successive sono la parte protetta del rapporto, il cuore dell’equilibrio dell’art. 94-bis.
3. Cass. Sez. I, ord. n. 23462 del 2 settembre 2024 (Brocardi, massimario).
Cosa è successo: in un fallimento, si discuteva della sorte di una domanda di risoluzione del contraente in bonis.
Principio: dopo il fallimento la risoluzione non può essere proposta, ma la domanda già proposta prima prosegue, e lo stesso vale per la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa fatta prima dell’apertura del concorso.
Rilevanza: il momento in cui la controparte manifesta la volontà di risolvere è decisivo; ciò che è avvenuto prima del concorso non si cancella con la procedura.
4. Trib. Milano, 30 marzo 2023 (obiter dictum, su dirittodellacrisi.it, riportato dalla rassegna).
Principio: l’art. 94-bis si applica al concordato “pieno” in continuità; nel concordato prenotativo non si possono chiedere misure atipiche che inibiscano l’autotutela contrattuale dei creditori.
Rilevanza: documenta il rischio della domanda “nuda” (errore n. 1).
5. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024 (ilcaso.it, riportato dalla rassegna).
Principio: nella fase prenotativa non sono concedibili misure diverse da quelle dell’art. 54, comma 2; l’art. 94-bis presuppone un piano già presentato.
Rilevanza: la stessa conseguenza per chi deposita senza piano né progetto.
6. Trib. Verona, 16 ottobre 2024 (dirittodellacrisi.it, riportato dalla rassegna).
Principio: il progetto di piano deve contenere almeno le indicazioni dei paragrafi 1, 2.8 e 3 della lista di controllo del D.M. 21 marzo 2023, nei limiti di quanto non già fornito.
Rilevanza: chi vuole anticipare gli effetti del concordato in continuità deve depositare un progetto con un contenuto minimo.
7. Trib. Avellino, 13 febbraio 2025 (ristrutturazioniaziendali.ilcaso.it, riportato dalla rassegna).
Principio: il deposito del progetto non consente in automatico di derogare all’art. 44, comma 1-bis; serve un provvedimento dopo il controllo di completezza e plausibilità.
Rilevanza: l’anticipazione degli effetti, compresi quelli rilevanti per i contratti, va chiesta e ottenuta.
8. Trib. Modena, 18 febbraio 2025 (ilcaso.it, riportato dalla rassegna).
Principio: se lo strumento non è indicato si applica l’art. 46; le lacune della fase prenotativa possono essere colmate per analogia con le norme del concordato.
Rilevanza: senza indicazione della continuità, la disciplina di riferimento non è quella dell’art. 94-bis.
9. Trib. Ancona, 27 marzo 2025 (ilcaso.it, riportato dalla rassegna).
Principio: anche nella fase prenotativa l’effetto dell’art. 94-bis può essere ottenuto con una misura cautelare ex art. 54, comma 1.
Rilevanza: è la via d’uscita per l’impresa che non può ancora contare sull’applicazione diretta della norma.
10. Trib. Milano, novembre 2025 (dirittodellacrisi.it, riportato dalla rassegna).
Principio: con un progetto di concordato in continuità, l’art. 94-bis può applicarsi in via anticipata nella fase prenotativa, alla luce della lettura coordinata degli artt. 44, 46, 94-bis e 97, comma 7.
Rilevanza: segna l’orientamento più favorevole alla continuità dopo il D.Lgs. 136/2024, ma non è ancora uniforme.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Lo Studio lavora sull’art. 94-bis su due fronti: prevenzione (intercettare l’errore prima che si consumi) e rimedio (quando la mossa sbagliata è già stata fatta, verificare cosa si può ancora recuperare). Gli strumenti concreti sono questi:
- Censiamo i contratti in corso prima del deposito, li classifichiamo in essenziali e non essenziali e redigiamo per ciascuno la scheda che documenta funzione e conseguenze dell’interruzione.
- Individuiamo le clausole “ipso facto” nei contratti quadro, di fornitura, di locazione, di leasing e bancari, e prepariamo le comunicazioni che ne contestano l’efficacia ai sensi del comma 1.
- Impostiamo la domanda come concordato in continuità, con il progetto di piano utile a invocare l’art. 44, comma 1-quater, e con la richiesta delle misure protettive quando la continuità dipende da contratti esposti.
- Prepariamo le istanze cautelari ex art. 54, comma 1, mirate sui contratti indispensabili, quando la tutela diretta dell’art. 94-bis è incerta.
- Coordiniamo con i commercialisti dello staff il piano di tesoreria, perché le prestazioni successive al deposito siano pagate regolarmente e l’art. 94-bis resti opponibile.
- Redigiamo le istanze ex art. 97 di sospensione o scioglimento dei contratti non funzionali al piano, con la quantificazione dell’indennizzo.
- Assistiamo la controparte (fornitore, locatore, banca, cliente) nel verificare se la propria reazione si fonda sulla procedura o su un inadempimento successivo, nella memoria dei sette giorni ex art. 97 e nella difesa del credito prededucibile.
- Quando la risoluzione è già stata comunicata, verifichiamo date, validità della clausola e gravità dell’inadempimento per capire se esistono contestazioni di diritto comune.
- Seguiamo il giudizio ordinario sull’indennizzo e le impugnazioni dei provvedimenti, fino ai gradi successivi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista conta quando l’errore va riparato nei gradi successivi: la lite sull’efficacia di una risoluzione, sull’indennizzo o sulla prededuzione si decide spesso in un giudizio ordinario che può arrivare in Cassazione, e lo stesso difensore segue la strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, senza cambi di linea. L’esperienza di Esperto Negoziatore porta nel concordato la conoscenza delle trattative con banche e fornitori durante le misure protettive.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti sullo stesso caso: la qualificazione giuridica dei contratti e la sostenibilità finanziaria della gestione corrente sono due facce della stessa tutela.
Chiusura
L’art. 94-bis CCII dà all’impresa in concordato in continuità uno scudo preciso: la domanda, il decreto di apertura e la richiesta o concessione delle misure non possono essere usati dalla controparte per uscire dal contratto o per peggiorarlo, e con le misure protettive neppure gli arretrati anteriori possono giustificarlo per i contratti essenziali. Non è però uno scudo contro gli inadempimenti nuovi, non opera allo stesso modo in tutte le procedure e in tutte le fasi, e non cancella le risoluzioni già avvenute.
Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che la norma richiede: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), che conosce dall’interno la tutela dei contratti durante le misure protettive; quella del coordinamento di uno staff in diritto bancario, necessaria quando la controparte è una banca; quella di cassazionista, per seguire la lite sui contratti fino all’ultimo grado.
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