Come Si Dimostrano I Vantaggi Compensativi Delle Operazioni Infragruppo Durante La Crisi?

Pochi concetti del diritto societario e concorsuale vengono citati con tanta disinvoltura come i vantaggi compensativi. Nei consigli di amministrazione di un gruppo in difficoltà la frase ricorre spesso: “è un’operazione infragruppo, il vantaggio è del gruppo, quindi è coperta”. La controllata garantisce il debito bancario della capogruppo, presta liquidità alla consorella, cede un ramo d’azienda a un prezzo “di comodo”, rinuncia a un credito commerciale: tutto sembra giustificato dalla logica unitaria. Poi arriva la liquidazione giudiziale di una delle società, il curatore esamina i movimenti degli ultimi anni e la domanda diventa improvvisamente concreta: chi deve dimostrare quei vantaggi, con quali documenti e riferiti a quale momento?

Su questo tema circola molta disinformazione, e si capisce perché. La legge riconosce davvero la logica di gruppo: l’art. 2497 c.c. esclude la responsabilità della capogruppo quando il danno manca “alla luce del risultato complessivo” dell’attività di direzione e coordinamento, l’art. 2634 c.c. dice che non è ingiusto il profitto del gruppo se è compensato da vantaggi “conseguiti o fondatamente prevedibili”, e l’art. 285 del Codice della crisi parla espressamente di vantaggi compensativi nei piani di gruppo. Ma ciascuna di queste norme ha condizioni precise, che il passaparola tende a cancellare. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi firma un trasferimento infragruppo convinto che “tanto c’è il gruppo” rischia un’azione di responsabilità del curatore e, nei casi più gravi, un’accusa di bancarotta per distrazione.

In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni diffuse:

  1. “Basta far parte di un gruppo: ciò che giova alla capogruppo giova anche alla controllata.”
  2. “I vantaggi compensativi deve dimostrarli chi contesta l’operazione.”
  3. “È sufficiente che il vantaggio fosse sperato o possibile.”
  4. “Durante la crisi i vantaggi compensativi funzionano come in tempi normali.”
  5. “Nel concordato di gruppo basta presentare un piano unitario: i vantaggi si presumono.”
  6. “Il gruppo esiste solo se risulta dal registro delle imprese.”
  7. “Quando la controllata fallisce, i suoi creditori e la società stessa possono agire subito contro la holding.”

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente all’incrocio tra gestione della crisi e diritto societario: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè una figura chiamata a valutare la sostenibilità dei piani di risanamento e la coerenza delle operazioni che li compongono, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, le due aree in cui si documentano finanziamenti, garanzie e prezzi delle operazioni tra società collegate. La prova dei vantaggi compensativi è soprattutto una prova contabile, finanziaria e documentale: per questo richiede avvocati e commercialisti al lavoro sullo stesso fascicolo.

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Primo mito: “basta far parte di un gruppo, ciò che giova alla capogruppo giova anche alla controllata”

Il mito

“Siamo un gruppo: se l’operazione serve alla capogruppo o a una consorella, è automaticamente nell’interesse di tutte le società.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è robusto. Il diritto societario, dopo la riforma del 2003, ha riconosciuto la legittimità dell’attività di direzione e coordinamento: la capogruppo può orientare le scelte delle controllate secondo una strategia unitaria, e le singole società non devono essere gestite come monadi isolate. L’art. 2497 c.c. non punisce l’eterodirezione in quanto tale, ma solo quella esercitata “in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale”. Chi lavora in un gruppo vive quotidianamente la logica unitaria (tesoreria accentrata, garanzie incrociate, servizi comuni) ed è naturale che la percepisca come un ombrello generale.

Il passaggio che il passaparola ha perso per strada è che l’interesse del gruppo rileva solo nella misura in cui ritorna, in qualche forma, alla singola società che ha subito il sacrificio. Il gruppo non è un soggetto giuridico con un proprio patrimonio: ogni società resta un centro autonomo di imputazione, con i propri creditori, che possono soddisfarsi solo sul suo patrimonio.

La realtà

In realtà la norma dice qualcosa di molto più preciso. L’art. 2497, comma 1, c.c. esclude la responsabilità della società che esercita direzione e coordinamento quando il danno “risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento” oppure quando è stato “integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette”. Due ipotesi, entrambe riferite al danno subito dalla singola controllata (e, di riflesso, dai suoi soci e dai suoi creditori), non al bilancio consolidato.

Sul versante penale la giurisprudenza è ancora più netta. La Cassazione ha più volte ribadito che l’appartenenza a un gruppo non giustifica, di per sé, il sacrificio dell’interesse di una società a favore di altre società del gruppo (Cass. pen. Sez. V n. 7326 del 15/2/2008, massima riportata da Brocardi sotto l’art. 2634 c.c.). E ha precisato che il semplice controllo di due società non esclude l’ingiustizia del profitto: serve un’effettiva funzione di direzione e coordinamento, dentro la quale il vantaggio si possa ricostruire (Cass. pen. Sez. V n. 10688 del 18/3/2005).

La prova

La sentenza che chiude la questione, per chiarezza, è Cass. pen. Sez. V n. 47834/2017 (decisione del luglio 2017) (commentata su dirittobancario.it): la controllata aveva fornito opere e servizi alla controllante pur sapendo che questa non avrebbe potuto pagarli. La Corte ha respinto il ricorso dell’amministratore e ha affermato che non basta allegare la partecipazione al gruppo né un vantaggio per la controllante: occorre dimostrare il saldo finale positivo delle operazioni compiute nella logica del gruppo, oppure che l’atto, pur dannoso nell’immediato, sia stato compiuto con la ragionevole previsione di benefici per la società fallita idonei a compensarne gli effetti negativi. Lo stesso principio è stato ripreso più di recente da Cass. pen. n. 11955/2025 (commentata su Filodiritto nel maggio 2025), secondo cui la sola appartenenza allo stesso gruppo non basta a escludere la natura distrattiva dell’operazione.

Cosa rischia chi ci crede

L’amministratore della controllata che approva un trasferimento di risorse “perché è nell’interesse del gruppo”, senza chiedersi cosa riceve in cambio la propria società, si espone su tre fronti: l’azione di responsabilità verso la società e i creditori sociali; la responsabilità solidale ex art. 2497, comma 2, c.c. per chi “abbia comunque preso parte al fatto lesivo”; e, se la controllata viene poi assoggettata a liquidazione giudiziale, la contestazione di bancarotta per distrazione. La capogruppo, dal canto suo, risponde direttamente verso soci e creditori della controllata nei limiti dell’art. 2497 c.c.

Come si costruisce, in concreto, la prova contraria al mito

Se la sola appartenenza al gruppo non basta, che cosa serve? La risposta che emerge dalle pronunce è una catena di tre anelli. Il primo è l’individuazione del sacrificio: quale risorsa è uscita dalla società, in che misura, con quale effetto sul suo patrimonio e sulla sua liquidità. Il secondo è l’individuazione della contropartita: che cosa la società ha ricevuto o poteva fondatamente attendersi di ricevere, sotto forma di prezzi più favorevoli, commesse, accesso al credito del gruppo, servizi comuni, garanzie a proprio favore, sopravvivenza di un cliente o fornitore essenziale. Il terzo è la misurazione del saldo: il confronto tra sacrificio e contropartita, che deve risultare almeno in pareggio per la singola società.

Il secondo anello è quello in cui le difese cadono più spesso. I benefici indicati sono spesso generici (“sinergie”, “stabilità del gruppo”, “mantenimento del rating”) e non vengono tradotti in grandezze verificabili. Un vantaggio che non si può nemmeno stimare difficilmente può essere ritenuto idoneo a compensare un danno che, invece, è misurato al centesimo nella relazione del curatore.

Secondo mito: “i vantaggi compensativi deve dimostrarli chi contesta l’operazione”

Il mito

“Se il curatore o il pubblico ministero vogliono contestare l’operazione, tocca a loro dimostrare che non c’era alcun vantaggio per la società.”

Perché ci credono in tanti

La convinzione nasce da un principio generale corretto: chi agisce in giudizio deve provare i fatti costitutivi della propria pretesa (art. 2697 c.c.), e nel processo penale è l’accusa a dover provare la colpevolezza. Il curatore che chiede il risarcimento deve quindi dimostrare la condotta, il danno e il nesso causale. Da qui il salto logico: “se c’è un vantaggio che azzera il danno, toccherà al curatore escluderlo”.

La realtà

Vero, ma solo a metà. Chi contesta deve provare l’operazione e il pregiudizio immediato subito dalla società: il prestito non restituito, la garanzia escussa, il bene ceduto sotto valore. Ma i vantaggi compensativi sono un fatto che neutralizza il danno, e la giurisprudenza civile e penale pone a carico di chi li invoca l’onere di allegarli e provarli in modo specifico.

In sede civile, la Cassazione (Sez. I, n. 16707 del 24/8/2004) ha riconosciuto che i vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo possono neutralizzare in tutto o in parte il pregiudizio, ma ha precisato che non basta la mera ipotesi di tali vantaggi: l’amministratore deve allegare e provare i benefici indiretti e la loro idoneità a compensare gli effetti negativi dell’operazione. L’art. 2497 c.c., nel testo attuale, conferma l’impostazione: il danno “mancante alla luce del risultato complessivo” o “integralmente eliminato” opera come causa di esclusione della responsabilità, che chi la invoca ha interesse a dimostrare.

In sede penale, la Cassazione ha affermato che l’onere di provare i vantaggi compensativi di gruppo spetta all’amministratore, che deve dimostrare l’esistenza di benefici idonei a compensare il danno (Cass. pen. Sez. V n. 49787 del 10/12/2013, sull’infedeltà patrimoniale). Non si tratta di un’inversione dell’onere della prova della colpevolezza: l’accusa resta tenuta a provare la distrazione; ma, una volta accertato che risorse sono uscite dalla società senza corrispettivo, l’allegazione del vantaggio compensativo deve essere specifica e documentata per poter incidere.

La prova

Cass. pen. Sez. V n. 47834/2017 individua chi deve provare (“l’interessato”, cioè chi sostiene la liceità dell’operazione) e cosa deve provare: la ragionevole previsione, al momento dell’atto, che il gruppo ne avrebbe beneficiato e l’idoneità dei benefici indiretti a compensare gli effetti negativi immediati per la società poi fallita.

Cosa rischia chi ci crede

Chi si presenta davanti al curatore o al giudice limitandosi a dire “c’erano vantaggi per il gruppo, provate voi il contrario” lascia l’operazione priva di qualsiasi giustificazione probatoria. Nella pratica, la partita sui vantaggi compensativi si vince o si perde sui documenti formati prima dell’operazione: delibere motivate, piani di gruppo, contratti di tesoreria accentrata, perizie sul valore dei beni ceduti, analisi dei flussi. Ricostruirli a posteriori, quando la società è già in liquidazione giudiziale, è molto più difficile e meno credibile.

Il ruolo del curatore e degli atti della procedura

Nella liquidazione giudiziale la prova si forma in buona parte sugli atti della procedura: la relazione del curatore, le scritture contabili acquisite, gli estratti dei conti correnti, i contratti di tesoreria accentrata. È qui che l’amministratore o la capogruppo devono inserire, con la massima tempestività, i documenti che dimostrano la contropartita. Una difesa che arriva in giudizio con documenti mai esibiti prima, o con ricostruzioni elaborate a posteriori da consulenti, è esposta a un evidente problema di credibilità. Per questo, quando un gruppo entra in crisi, la prima attività utile è mettere in sicurezza la documentazione delle operazioni infragruppo degli ultimi esercizi, ordinata per operazione e accompagnata dalla motivazione che ne fu data al momento della decisione.

Terzo mito: “è sufficiente che il vantaggio fosse sperato o possibile”

Il mito

“Non serve che il vantaggio si sia realizzato: basta che, quando abbiamo deciso, ci fosse la possibilità che arrivasse.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui il fondo di verità è nel testo della legge. L’art. 2634, comma 3, c.c. stabilisce che “in ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo”. Il legislatore ha quindi ammesso che il vantaggio possa essere futuro. Ed è giusto così: la valutazione dell’amministratore è fatta ex ante, e nessuno può pretendere che preveda il futuro con certezza.

La realtà

Il punto che il passaparola ha perso per strada è l’avverbio: “fondatamente” prevedibili, non “possibili”, non “sperati”. La Cassazione lo ha chiarito già all’indomani della riforma dei reati societari: il vantaggio compensativo richiede benefici effettivi o fondatamente prevedibili, non semplici speranze (Cass. pen. Sez. V n. 38110 del 7/10/2003, massima Brocardi sotto l’art. 2634 c.c.). La prevedibilità deve poggiare su elementi oggettivi esistenti al momento dell’operazione: un piano industriale, impegni contrattuali della beneficiaria, flussi di cassa attesi documentati, una struttura di garanzie reciproche.

La correzione essenziale è questa: il vantaggio futuro conta solo se, al momento dell’atto, era ragionevolmente atteso sulla base di dati concreti e se era di entità idonea a compensare il sacrificio. Non basta che il vantaggio sia astrattamente immaginabile; serve una proporzione tra ciò che la società dà e ciò che può fondatamente attendersi di ricevere.

La prova

Cass. pen. Sez. V n. 10633/2019 (decisione del 30 gennaio 2019, commentata su dirittobancario.it) ha escluso che possano valere come vantaggi compensativi gli interessi attivi meramente figurativi maturati su finanziamenti infragruppo: interessi contabilizzati ma mai incassati, e che non potevano essere incassati, non riequilibrano nulla. La Corte ha aggiunto che quegli interessi non bastano nemmeno a escludere il dolo, soprattutto quando l’imputato conosceva la situazione delle società beneficiarie.

Cosa rischia chi ci crede

Il rischio tipico è quello di chi documenta il vantaggio solo sulla carta: un contratto di finanziamento infragruppo con un tasso d’interesse formalmente di mercato, ma erogato a una consorella priva di capacità di rimborso. Contabilmente la controllata registra crediti e interessi; nella realtà ha perso liquidità. Quando il curatore svaluta quei crediti a zero, l’amministratore si trova con un “vantaggio” che la Cassazione considera inesistente.

Come si misura la “fondatezza” della previsione

La fondatezza della previsione si misura con criteri che chiunque abbia redatto un piano di tesoreria conosce. Il beneficiario aveva una capacità di rimborso desumibile dai suoi flussi? Esistevano garanzie o impegni scritti? Le previsioni erano coerenti con l’andamento degli esercizi precedenti, o presupponevano un’inversione di tendenza mai verificatasi prima? Il vantaggio dipendeva da eventi esterni (una gara, un finanziamento, un’operazione straordinaria) di cui esisteva già traccia documentale? Quanto più la risposta a queste domande è affermativa e documentata, tanto più il vantaggio si avvicina allo standard dell’art. 2634, comma 3, c.c. Quanto più la previsione si regge su auspici, tanto più si avvicina alla “semplice speranza” che la Cassazione ha escluso.

Quarto mito: “durante la crisi i vantaggi compensativi funzionano come in tempi normali”

Il mito

“Il criterio dei vantaggi compensativi è sempre lo stesso: non cambia nulla se la società o il gruppo sono in difficoltà.”

Perché ci credono in tanti

Le norme non contengono una regola speciale “per la crisi”: né l’art. 2497 né l’art. 2634 c.c. distinguono tra società in bonis e società in difficoltà. Da qui l’idea che lo standard probatorio resti identico.

La realtà

In realtà lo stato di crisi cambia profondamente il giudizio, per una ragione logica prima che giuridica: la prevedibilità del vantaggio dipende dalla capacità della beneficiaria e del gruppo di restituire qualcosa. Se la consorella che riceve il finanziamento è a sua volta in difficoltà, la previsione che il prestito venga rimborsato, o che la garanzia non venga escussa, diventa molto meno fondata. E se è la società che eroga a essere vicina all’insolvenza, ogni euro che esce senza un ritorno certo sottrae garanzia ai suoi creditori.

La giurisprudenza penale ha affermato che il trasferimento ingiustificato di beni da una società insolvente a un’altra società del gruppo in difficoltà può integrare bancarotta per distrazione (Cass. pen. Sez. V n. 4410 del 29/1/2008). E la già citata Cass. n. 10633/2019 ha valorizzato proprio la conoscenza, da parte dell’imputato, della situazione delle società beneficiarie.

L’avv. Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), richiama spesso questo punto: nella crisi l’operazione infragruppo va giustificata dal punto di vista dei creditori della società che dà, non solo da quello del gruppo che riceve.

Il Codice della crisi rafforza questa prospettiva. L’art. 285, comma 2, CCII ammette che il piano di gruppo preveda “operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo”, ma solo se un professionista indipendente attesta che sono necessarie ai fini della continuità aziendale delle imprese per le quali essa è prevista e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo, tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese. Nella crisi, dunque, il vantaggio compensativo non è più una giustificazione lasciata all’apprezzamento degli amministratori: diventa oggetto di un’attestazione tecnica e, se contestato, di un giudizio del tribunale.

La prova

Oltre alle pronunce penali richiamate, la conferma viene dal testo stesso dell’art. 285 CCII (letto sulla pagina Brocardi aggiornata al 12/8/2026), che nella crisi sposta la valutazione dei vantaggi compensativi dalla discrezionalità degli amministratori a un doppio filtro: attestazione e omologazione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi continua a gestire la tesoreria di gruppo “come sempre” quando una o più società sono già in crisi rischia di trasformare normali operazioni di cash pooling in distrazioni. Il tempo è un fattore decisivo: le operazioni compiute quando l’insolvenza era già visibile sono quelle che il curatore esamina per prime.

Gli strumenti di allerta e la tempestività

C’è un ulteriore aspetto che il mito trascura. Quando i segnali di crisi si manifestano, l’ordinamento chiede agli amministratori di attivarsi per tempo con gli strumenti di regolazione della crisi; il Codice prevede anche percorsi pensati per i gruppi. In questo scenario, l’operazione infragruppo non è più una scelta gestionale isolata, ma un tassello di un piano di risanamento che dovrà essere sostenibile per i creditori di ciascuna società. Chi continua a spostare risorse “a vista”, senza inserirle in un piano, perde la possibilità di farle valutare in una sede in cui i vantaggi compensativi sono espressamente considerati e, se l’attestazione è positiva, protetti dal vaglio del tribunale.

In pratica, la differenza tra un trasferimento infragruppo contestabile e uno difendibile passa spesso per la sede in cui viene deciso: fuori da qualsiasi piano, la prova dei vantaggi resta interamente sulle spalle degli amministratori; dentro un piano di gruppo, la valutazione è preceduta da un’attestazione tecnica e può essere sottoposta al contraddittorio con i creditori prima dell’omologazione.

Quinto mito: “nel concordato di gruppo basta presentare un piano unitario, i vantaggi si presumono”

Il mito

“Se tutte le società del gruppo presentano un unico piano, le risorse possono spostarsi liberamente da una società all’altra: il tribunale guarda al gruppo nel suo insieme.”

Perché ci credono in tanti

Il Codice della crisi ha introdotto per la prima volta una disciplina organica dei gruppi (artt. 284 ss. CCII), consentendo un concordato, un accordo di ristrutturazione o un piano attestato “di gruppo”. L’art. 285, comma 1, CCII ammette che il piano preveda la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre, e il comma 2 consente espressamente i trasferimenti di risorse infragruppo. È facile leggere queste norme come un via libera alla gestione “consolidata” della crisi.

La realtà

In realtà il Codice ha scelto una strada diversa dalla fusione delle masse. Ogni società conserva il proprio patrimonio e i propri creditori, e i trasferimenti infragruppo sono ammessi solo a condizioni precise, che funzionano come altrettanti oneri di prova:

  • l’attestazione del professionista indipendente (art. 285, comma 2): le operazioni devono essere necessarie alla continuità e coerenti con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo, tenuto conto dei vantaggi compensativi per le singole imprese; restano ferme le regole degli artt. 47 e 112 CCII;
  • il diritto di opposizione dei creditori (art. 285, comma 3): gli effetti pregiudizievoli delle operazioni possono essere contestati, con opposizione all’omologazione, dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, in mancanza di classi, da quelli che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto; negli accordi di ristrutturazione possono opporsi anche i creditori non aderenti;
  • il test di convenienza per la singola società (art. 285, comma 4): in caso di opposizione, il tribunale omologa se, in una valutazione complessiva e tenendo conto dei vantaggi compensativi, i creditori ottengono almeno quanto riceverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa;
  • la tutela dei soci (art. 285, comma 5): i soci possono far valere il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione solo con opposizione all’omologazione, e il tribunale omologa se esclude il pregiudizio considerando i vantaggi compensativi.

La pagina Brocardi dell’art. 285 (aggiornata al 12/8/2026) segnala anche il comma 4-bis, introdotto dal D.Lgs. 83/2022: quando ricorre l’ipotesi del comma 1, secondo periodo (piano in cui la continuità soddisfa i creditori anche in misura non prevalente), il tribunale omologa secondo l’art. 112, commi 2, 3 e 4. Il comma 1 è stato modificato anche dal D.Lgs. 136/2024. In quel caso il regime dell’opposizione del comma 3 non si applica e il controllo segue le regole del concordato in continuità.

La correzione essenziale: nel concordato di gruppo i vantaggi compensativi non si presumono, si attestano e, se contestati, si dimostrano davanti al tribunale con un confronto tra ciò che il piano dà ai creditori di ciascuna società e ciò che darebbe la liquidazione giudiziale di quella società.

La prova

La prova è il testo stesso dell’art. 285, commi 2-5, CCII, letto in sessione nella versione vigente. Sul piano dei principi, le regole del Codice sono coerenti con la giurisprudenza civile che, già sotto l’art. 2497 c.c., chiedeva di dimostrare in concreto i benefici indiretti per la singola società (Cass. Sez. I n. 16707/2004). Il Codice si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022; per i concordati di gruppo anteriori, regolati dalla legge fallimentare, una disciplina specifica non esisteva.

Cosa rischia chi ci crede

Il gruppo che costruisce un piano spostando la liquidità generata dalla società “sana” verso quella più indebitata, senza un’attestazione che regga il confronto con la liquidazione della singola impresa, rischia l’opposizione dei creditori della società che dà e il diniego dell’omologazione. Per il creditore, invece, il mito è pericoloso nel senso opposto: chi pensa che il piano di gruppo sia intoccabile non si oppone, e perde l’unica sede in cui il pregiudizio poteva essere fatto valere.

Chi deve fare cosa nel concordato di gruppo

Per orientarsi è utile distinguere i ruoli. Gli amministratori delle società del gruppo costruiscono il piano e devono individuare, operazione per operazione, quale vantaggio riceve la società che trasferisce risorse. Il professionista indipendente attesta la necessità delle operazioni per la continuità e la loro coerenza con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese, tenuto conto dei vantaggi compensativi. I creditori della società che dà possono contestare il pregiudizio con l’opposizione, se ne hanno la legittimazione. Il tribunale, in caso di opposizione, confronta il trattamento previsto dal piano con quello che deriverebbe dalla liquidazione giudiziale della singola società. Ognuno di questi passaggi richiede numeri, non formule: la qualità della prova dei vantaggi compensativi si vede già nella relazione dell’attestatore.

Sesto mito: “il gruppo esiste solo se risulta dal registro delle imprese”

Il mito

“Se la controllata non ha mai indicato nel registro delle imprese di essere soggetta a direzione e coordinamento, non c’è nessun gruppo: quindi niente vantaggi compensativi da discutere, e niente responsabilità della capogruppo.”

Perché ci credono in tanti

L’art. 2497-bis c.c. impone la pubblicità dell’appartenenza al gruppo, e l’art. 2497-sexies c.c. presume la direzione e coordinamento in capo a chi consolida i bilanci o controlla la società. È naturale pensare che, senza quelle formalità, il gruppo non esista.

La realtà

La giurisprudenza ragiona in termini di effettività. Le formalità pubblicitarie dell’art. 2497-bis non sono costitutive: conta l’esercizio reale della direzione e coordinamento (Cass. Sez. I n. 24943 del 7/10/2019). Il gruppo può essere anche “di fatto”: la Cassazione ha ammesso che il curatore della società sottoposta agisca ex art. 2497 c.c. contro la holding di fatto (Cass. Sez. I ord. n. 36378 del 29/12/2023) e ha distinto tra supersocietà di fatto e holding di fatto (Cass. Sez. I ord. n. 4784 del 15/2/2023).

Il mito però ha anche un rovescio, che vale per chi vuole invocare i vantaggi compensativi. La presunzione di direzione e coordinamento opera se si provano i suoi presupposti, e chi la invoca deve dimostrarli (Cass. Sez. I ord. n. 19943 del 17/7/2025); un mero vincolo di fatto di dipendenza economica o tecnologica non basta a far scattare le presunzioni degli artt. 2497-sexies e 2359 c.c. (Cass. Sez. I ord. n. 7930 del 20/3/2023). In sede penale, il semplice controllo di due società non esclude l’ingiustizia del profitto se manca una reale funzione di direzione e coordinamento (Cass. pen. Sez. V n. 10688/2005).

Conseguenza pratica: per dimostrare un vantaggio compensativo bisogna prima dimostrare che esiste un gruppo vero, con una direzione unitaria capace di generare e redistribuire benefici. Due società che hanno lo stesso socio ma vivono di vita propria non possono invocare compensazioni “di gruppo”.

La prova

Cass. Sez. I n. 24943/2019 (principio di effettività) e Cass. Sez. I ord. n. 19943/2025 (onere di provare i presupposti della presunzione), entrambe lette nelle massime Brocardi dell’art. 2497 c.c.

Cosa rischia chi ci crede

La capogruppo che ha evitato la pubblicità dell’art. 2497-bis pensando di sottrarsi alla responsabilità può trovarsi convenuta come holding di fatto. E l’amministratore che invoca i vantaggi compensativi senza poter documentare una direzione unitaria effettiva si vede respingere la difesa alla radice.

Gruppo effettivo e prova del vantaggio: un legame spesso trascurato

Il collegamento tra il sesto mito e la prova dei vantaggi compensativi è più stretto di quanto sembri. Il vantaggio compensativo è, per definizione, un beneficio che arriva alla società attraverso il gruppo: un flusso di commesse orchestrato dalla capogruppo, un accesso al credito ottenuto grazie alle garanzie del gruppo, l’appartenenza a una rete commerciale unitaria. Se il gruppo è solo un insieme di partecipazioni senza strategia comune, quei benefici non esistono, e la difesa basata sui vantaggi compensativi perde il suo fondamento. Per questo, nelle difese degli amministratori, la ricostruzione della direzione unitaria non è un preliminare formale, ma la premessa della prova.

Settimo mito: “quando la controllata fallisce, creditori e società possono agire subito contro la holding”

Il mito

“Se la controllata finisce in liquidazione giudiziale, ogni creditore può fare causa direttamente alla capogruppo, e la controllata stessa può chiederle il risarcimento.”

Perché ci credono in tanti

L’art. 2497 c.c. prevede una responsabilità diretta della capogruppo verso soci e creditori sociali: la parola “direttamente” induce a pensare che ciascun creditore conservi sempre la propria azione.

La realtà

L’art. 2497, comma 4, c.c., nel testo coordinato con il Codice della crisi, stabilisce che nel caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria della società soggetta a direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori è esercitata dal curatore, dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario. La Cassazione ha precisato che la società eterodiretta non può agire direttamente contro la controllante e che il curatore esercita solo l’azione che spetta ai creditori, senza un generale potere di rappresentanza (Cass. Sez. I n. 15196 del 30/5/2024); e che l’art. 2497 prevede un’unica azione, esercitata in caso di fallimento dal curatore (Cass. Sez. I n. 12254 del 12/6/2015, resa sulla legge fallimentare).

Quanto ai tempi, la prescrizione quinquennale decorre da quando il pregiudizio è conoscibile, non dal compimento dei singoli atti (Cass. Sez. I ord. n. 7262 del 13/3/2023). Inoltre l’art. 2394-bis c.c., modificato dal D.Lgs. 27 marzo 2026 n. 47 (in vigore dal 29/4/2026), attribuisce agli organi della procedura le azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali e prevede che vadano proposte, a pena di decadenza, entro due anni dalla sentenza di apertura; secondo una prima lettura di merito (Trib. Bari, ordinanza del 15/6/2026), per le procedure già aperte il biennio decorre dal 29/4/2026. Se questo termine riguardi anche l’azione ex art. 2497 c.c. esercitata dal curatore è una questione da valutare caso per caso: la prudenza suggerisce di rispettarlo.

La prova

L’art. 2497, comma 4, c.c. e Cass. Sez. I n. 15196/2024.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che avvia un’azione individuale contro la holding dopo l’apertura della liquidazione giudiziale della controllata rischia una pronuncia di difetto di legittimazione. Il curatore che attende troppo rischia la decadenza. E la capogruppo che conta sull’inerzia dei singoli creditori sottovaluta il fatto che, aperta la procedura, a muoversi è un organo che ha accesso a tutta la contabilità. È proprio in quel giudizio che si gioca la prova dei vantaggi compensativi.

Il punto di vista del creditore e del curatore

Dal lato di chi contesta, il quadro si rovescia in una strategia ordinata. Il curatore della controllata ricostruisce le operazioni infragruppo, ne misura l’effetto patrimoniale e verifica se, al momento dell’atto, la società o la beneficiaria fossero già in difficoltà; poi esamina le giustificazioni fornite dagli amministratori e valuta se raggiungano lo standard dei vantaggi “conseguiti o fondatamente prevedibili”. Il singolo creditore, prima dell’apertura della procedura, può agire nei limiti dell’art. 2497, comma 3, c.c., che lo ammette se non è stato soddisfatto dalla società soggetta a direzione e coordinamento (secondo Cass. Sez. I n. 29139 del 5/12/2017, senza necessità di previa escussione infruttuosa della controllata); dopo l’apertura, deve sollecitare il curatore e partecipare alla procedura.

Il mito alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come si ragiona sulla prova; non descrivono casi reali.

Ipotesi 1 — Il finanziamento “fruttifero” alla consorella in perdita. La società A (controllata) eroga nel marzo 2024 un finanziamento di 418.700 € alla consorella B al tasso del 4,2%. B chiude il 2023 con un patrimonio netto negativo di 236.400 € e non ha mai rimborsato i prestiti precedenti. A registra in due anni interessi attivi per 35.170 €, mai incassati. Nel 2026 A viene assoggettata a liquidazione giudiziale; il curatore svaluta integralmente il credito verso B. L’amministratore sostiene che gli interessi e “la sopravvivenza del gruppo” fossero vantaggi compensativi. Sequenza reale: gli interessi figurativi non valgono come vantaggio (principio di Cass. n. 10633/2019); la conoscenza del patrimonio netto negativo di B rende il rimborso non “fondatamente prevedibile”; il danno per i creditori di A è di 418.700 € in linea capitale. La difesa avrebbe dovuto mostrare, già nel marzo 2024, un piano di B con flussi idonei al rimborso, garanzie, o un beneficio diverso e misurabile per A (ad esempio commesse garantite da B ad A per un margine documentato).

Ipotesi 2 — La garanzia per il debito della capogruppo, con contropartita documentata. La controllata C rilascia una fideiussione di 1.270.000 € a favore della banca che finanzia la capogruppo H. In cambio, H si impegna con contratto a fornire a C, per tre anni, materie prime a prezzi inferiori del 6,8% rispetto al listino di mercato documentato da una perizia, per un risparmio stimato di 312.900 € annui, e a riconoscere una commissione di garanzia dell’1,5% annuo (19.050 €). Nel 2026 la garanzia viene escussa per 684.300 €. Il curatore di C contesta l’operazione. Qui la prova dei vantaggi compensativi è possibile: il risparmio effettivamente conseguito (fatture, confronto con i prezzi di mercato) e le commissioni incassate vanno messi a confronto con l’escussione. Se in tre anni C ha risparmiato 938.700 € e incassato 57.150 € di commissioni, il saldo può risultare positivo; resta da verificare che la previsione fosse fondata al momento della firma e che C non fosse già insolvente.

Ipotesi 3 — Il trasferimento nel piano di gruppo e il test della singola società. In un concordato di gruppo, la società D (in continuità) cede alla società E (in liquidazione) liquidità per 527.800 € per consentirle di pagare il 22% ai suoi chirografari; in cambio D riceve da E il marchio e la rete commerciale, stimati dall’attestatore in 611.400 € per effetto dei maggiori flussi attesi. I creditori di D, in una classe dissenziente, si oppongono. Il tribunale verifica se, tenuto conto del marchio acquisito, i creditori di D ottengono almeno quanto avrebbero ottenuto dalla liquidazione giudiziale di D (art. 285, comma 4, CCII). Se la liquidazione di D avrebbe dato ai chirografari il 41,3% e il piano dà il 43,9% grazie ai flussi attribuiti al marchio, l’opposizione può essere superata; se l’attestazione sopravvaluta il marchio, il confronto si rovescia.

Il fondo di verità

Ogni mito esaminato nasce da un frammento corretto, che va rimesso al suo posto.

È vero che il gruppo è riconosciuto dalla legge. L’art. 2497 c.c. legittima la direzione unitaria e prevede espressamente che il danno della singola controllata possa essere valutato “alla luce del risultato complessivo” dell’attività di direzione e coordinamento. Ma il risultato complessivo serve a misurare se la singola società ha davvero perso qualcosa, non a sostituire il suo interesse con quello del gruppo.

È vero che il vantaggio può essere futuro. L’art. 2634, comma 3, c.c. ammette vantaggi “fondatamente prevedibili”. Ma la prevedibilità va dimostrata con dati esistenti al momento dell’operazione, e nella crisi quei dati sono per definizione più fragili.

È vero che chi accusa deve provare. Il curatore e il pubblico ministero devono dimostrare l’operazione e il pregiudizio immediato. Ma il vantaggio compensativo è un fatto che neutralizza il danno, e la giurisprudenza ne fa gravare l’allegazione e la prova su chi lo invoca.

È vero che il Codice della crisi consente piani di gruppo e trasferimenti di risorse. Ma li sottopone ad attestazione e, in caso di opposizione, a un confronto con la liquidazione giudiziale della singola impresa.

È vero che la pubblicità del gruppo ha valore. Ma non è costitutiva: conta l’effettività, che può essere usata sia contro la holding di fatto sia contro chi invoca un gruppo che non c’è.

È vero che la responsabilità della capogruppo è “diretta”. Ma, aperta la procedura concorsuale della controllata, l’azione dei creditori passa al curatore.

Ricomposti insieme, questi frammenti indicano cosa serve davvero per dimostrare un vantaggio compensativo durante la crisi:

Elemento da provare Documenti tipici
Esistenza di una direzione unitaria effettiva Organigramma di gruppo, regolamenti, deleghe, consolidato, pubblicità ex art. 2497-bis
Interesse della singola società al momento dell’atto Verbali del consiglio con motivazione sulle ragioni e sugli interessi della società, piani industriali di gruppo
Contropartita concreta e misurabile Contratti infragruppo, perizie sui valori, confronto con prezzi di mercato, commissioni di garanzia
Fondata prevedibilità (non semplice speranza) Piani di tesoreria, previsioni di cassa della beneficiaria, garanzie, impegni scritti
Proporzione tra sacrificio e beneficio Analisi dei flussi, saldo finale delle operazioni
Nel piano di gruppo: miglior soddisfacimento dei creditori Attestazione ex art. 285, comma 2, CCII; confronto con la liquidazione della singola impresa

Mito e realtà a confronto

La tabella che segue riassume le sette convinzioni e il modo in cui la legge e la giurisprudenza le correggono. È uno strumento di verifica rapida: prima di approvare o contestare un’operazione infragruppo in un gruppo in crisi, conviene chiedersi in quale riga ci si trova.

Il mito Come stanno le cose
Basta far parte di un gruppo Il sacrificio della singola società deve essere compensato da un ritorno per quella società; la sola appartenenza non giustifica nulla
Deve provarli chi contesta Chi contesta prova operazione e danno; chi invoca i vantaggi compensativi deve allegarli e provarli in modo specifico
Basta un vantaggio sperato Servono vantaggi conseguiti o fondatamente prevedibili su dati concreti; gli interessi solo contabili non valgono
Nella crisi nulla cambia Nella crisi la prevedibilità si riduce e il CCII impone attestazione e controllo giudiziale
Nel piano di gruppo si presumono Attestazione del professionista indipendente, opposizione dei creditori, test della liquidazione della singola impresa
Il gruppo esiste solo se pubblicato Conta l’effettività; ma chi invoca il gruppo deve provarne i presupposti
I creditori agiscono sempre da soli Aperta la procedura della controllata, l’azione dei creditori è esercitata dal curatore

Le domande di verifica

Quindi è vero che un’operazione infragruppo durante la crisi è sempre illecita?
No. Il Codice della crisi ammette espressamente i trasferimenti di risorse infragruppo nei piani di gruppo (art. 285, comma 2, CCII), e il diritto societario ammette che il danno della singola società sia neutralizzato dal risultato complessivo della direzione unitaria (art. 2497, comma 1, c.c.). L’operazione è lecita se la società che dà riceve un vantaggio concreto, proporzionato e dimostrabile.

Quindi è vero che basta una delibera del consiglio che parli di “interesse del gruppo”?
No. La delibera è necessaria ma non sufficiente: deve indicare le ragioni e gli interessi della società, il vantaggio atteso e gli elementi su cui si fonda la previsione. Una motivazione generica non regge il confronto con l’orientamento che esclude la rilevanza della mera appartenenza al gruppo (Cass. pen. n. 47834/2017).

Quindi è vero che il vantaggio si valuta con il senno di poi?
Dipende. Il vantaggio “conseguito” si valuta sul saldo finale delle operazioni; quello “fondatamente prevedibile” si valuta con riferimento al momento dell’atto, sulla base delle informazioni allora disponibili. Per questo è decisivo documentare la previsione prima, non ricostruirla dopo.

Quindi è vero che il creditore della controllata non può fare nulla contro il piano di gruppo?
No. Se appartiene a una classe dissenziente, o, in assenza di classi, rappresenta con altri almeno il 20% dei crediti ammessi al voto, può opporsi all’omologazione facendo valere gli effetti pregiudizievoli dei trasferimenti infragruppo (art. 285, comma 3, CCII); negli accordi di ristrutturazione può opporsi anche il creditore non aderente.

Quindi è vero che il socio di minoranza della controllata è tutelato?
Sì, ma solo in sede di omologazione. L’art. 285, comma 5, CCII gli consente di far valere il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione esclusivamente con l’opposizione all’omologazione; il tribunale omologa se esclude il pregiudizio considerando i vantaggi compensativi.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state lette in massima o in sintesi su fonti indipendenti. Molte sono rese sulla legge fallimentare (art. 216 l.fall. per la bancarotta) o sul testo previgente: lo indichiamo perché i principi sui vantaggi compensativi sono rimasti invariati nella sostanza, ma vanno applicati alle procedure regolate dal Codice della crisi (aperte dal 15/7/2022) con le norme oggi vigenti.

1. Cass. civ. Sez. I, n. 16707 del 24/8/2004 — I vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo possono neutralizzare il pregiudizio, ma l’amministratore deve allegare e provare i benefici indiretti e la loro idoneità a compensare gli effetti negativi; la mera ipotesi non basta. Smonta il secondo e il terzo mito.

2. Cass. pen. Sez. V n. 47834/2017 (decisione del luglio 2017) (legge fallimentare) — Nella bancarotta distrattiva infragruppo non basta allegare l’appartenenza al gruppo o il vantaggio della controllante: chi invoca i vantaggi compensativi deve provare il saldo finale positivo o la ragionevole previsione di benefici idonei a compensare il danno. Smonta il primo e il secondo mito.

3. Cass. pen. Sez. V, n. 10633/2019 (decisione del 30 gennaio 2019; legge fallimentare) — Gli interessi attivi meramente figurativi su finanziamenti infragruppo non sono vantaggi compensativi, neppure per escludere il dolo quando l’amministratore conosceva la situazione delle beneficiarie. Smonta il terzo e il quarto mito.

4. Cass. pen. n. 11955/2025 — I vantaggi che riequilibrano gli effetti negativi per la società fallita escludono la natura distrattiva dell’operazione, ma serve la prova del saldo positivo o della concreta e fondata prevedibilità dei vantaggi; la sola appartenenza al gruppo non basta. Conferma recente del primo mito.

5. Cass. pen. Sez. V, n. 49787 del 10/12/2013 — In tema di infedeltà patrimoniale l’onere di provare i vantaggi compensativi di gruppo grava sull’amministratore, che deve dimostrare benefici idonei a compensare il danno. Smonta il secondo mito.

6. Cass. pen. Sez. V, n. 38110 del 7/10/2003 — Il vantaggio compensativo richiede benefici effettivi o fondatamente prevedibili, non semplici speranze. Smonta il terzo mito.

7. Cass. pen. Sez. V, n. 7326 del 15/2/2008 — L’appartenenza al gruppo non giustifica il sacrificio dell’interesse della singola società a favore delle altre. Smonta il primo mito.

8. Cass. pen. Sez. V, n. 4410 del 29/1/2008 (legge fallimentare) — Il trasferimento ingiustificato di beni da una società insolvente a un’altra società del gruppo in difficoltà può integrare bancarotta per distrazione. Smonta il quarto mito.

9. Cass. pen. Sez. V, n. 10688 del 18/3/2005 — Il controllo di due società non esclude l’ingiustizia del profitto se manca una reale funzione di direzione e coordinamento. Ridimensiona il sesto mito.

10. Cass. civ. Sez. I, n. 24943 del 7/10/2019 — Le formalità pubblicitarie dell’art. 2497-bis c.c. non sono costitutive: vale il principio di effettività. Smonta il sesto mito.

11. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 19943 del 17/7/2025 — La direzione e coordinamento si presume nei casi dell’art. 2497-sexies c.c., ma chi invoca la presunzione deve provarne i presupposti. Rovescio del sesto mito.

12. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 7930 del 20/3/2023 — La mera dipendenza economica o tecnologica non basta per le presunzioni degli artt. 2497-sexies e 2359 c.c.; in caso di fallimento l’azione è esercitata dal curatore. Sesto e settimo mito.

13. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 36378 del 29/12/2023 — Il curatore della società sottoposta può agire ex art. 2497 c.c. contro la holding di fatto. Sesto mito.

14. Cass. civ. Sez. I, n. 15196 del 30/5/2024 — La società eterodiretta non può agire direttamente contro la controllante; il curatore esercita solo l’azione spettante ai creditori. Smonta il settimo mito.

15. Cass. civ. Sez. I, ord. n. 7262 del 13/3/2023 — La prescrizione quinquennale dell’azione ex art. 2497 c.c. decorre da quando il pregiudizio è conoscibile. Settimo mito, profilo dei tempi.

16. Cass. civ. Sez. I, n. 12254 del 12/6/2015 (legge fallimentare) — L’art. 2497 c.c. prevede un’unica azione, esercitata in caso di fallimento dal curatore; il comma 3 non fonda una responsabilità sussidiaria autonoma. Settimo mito.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo sui documenti. In concreto lo Studio:

  1. Ricostruisce la mappa del gruppo: verifichiamo chi esercita effettivamente direzione e coordinamento, confrontando pubblicità ex art. 2497-bis, bilanci consolidati, deleghe e flussi reali.
  2. Censisce le operazioni infragruppo a rischio: individuiamo finanziamenti, garanzie, cessioni, rinunce a crediti e movimenti di cash pooling degli ultimi anni, con priorità per quelli compiuti quando la crisi era già visibile.
  3. Verifica la contropartita di ogni operazione: con i commercialisti dello staff confrontiamo prezzi e condizioni con i valori di mercato, distinguendo i benefici effettivi da quelli solo contabili, come gli interessi mai incassati.
  4. Documenta la fondata prevedibilità: raccogliamo e ordiniamo piani, previsioni di cassa e impegni esistenti al momento dell’atto, per dimostrare che il vantaggio era atteso su basi concrete.
  5. Imposta le delibere future: per gli amministratori ancora in carica, predisponiamo verbali che motivano le ragioni e gli interessi della singola società e misurano la contropartita prima di firmare.
  6. Lavora sul piano di gruppo: nella predisposizione di concordati, accordi o piani di gruppo verifichiamo che i trasferimenti di risorse reggano il vaglio dell’attestatore e il confronto con la liquidazione della singola impresa previsto dall’art. 285 CCII.
  7. Assiste il creditore che vuole opporsi: valutiamo se ricorrono le condizioni di legittimazione dell’art. 285, comma 3, CCII e costruiamo l’opposizione sul pregiudizio concreto per i creditori della società che dà.
  8. Tutela il socio di minoranza: analizziamo se il piano incide sulla redditività e sul valore della partecipazione e, se necessario, proponiamo opposizione all’omologazione ex art. 285, comma 5.
  9. Difende amministratori e capogruppo nelle azioni del curatore: contestiamo la quantificazione del danno opponendo il risultato complessivo della direzione unitaria e i vantaggi documentati, verificando anche prescrizione e termini di decadenza.
  10. Coordina il profilo civile con quello penale: quando l’operazione può essere qualificata come distrazione, impostiamo la ricostruzione dei vantaggi compensativi in modo coerente in tutte le sedi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la funzione che porta a valutare, nelle trattative con i creditori, se un piano e le operazioni che lo compongono siano coerenti con il loro miglior soddisfacimento, cioè la stessa domanda che l’art. 285 CCII pone per i trasferimenti infragruppo. Accanto a essa, il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario consente di leggere contratti di finanziamento, garanzie e prezzi infragruppo con competenze specifiche.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la prova dei vantaggi compensativi nella fase stragiudiziale è lo stesso difensore che la sostiene nei gradi successivi, senza ricostruzioni contraddittorie. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, perché la prova di un vantaggio compensativo è insieme giuridica e numerica.

In chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa. I vantaggi compensativi esistono e possono salvare un’operazione infragruppo, ma solo se sono concreti, proporzionati, riferiti alla singola società e documentati al momento giusto. Durante la crisi questo standard diventa più severo, e il Codice della crisi lo affida all’attestazione di un professionista indipendente e al controllo del tribunale.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché unisce le due competenze che la prova richiede: la valutazione dei piani e delle operazioni di risanamento propria dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e la lettura tecnica di finanziamenti, garanzie e flussi garantita dallo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario coordinato dall’Avv. Monardo. Che tu sia amministratore, capogruppo, creditore o socio, analizzeremo le operazioni e verificheremo quali vantaggi possono essere dimostrati e quali no.

📩 Prima che il curatore o il tribunale valutino le operazioni del tuo gruppo, parlane con noi: i contatti dello Studio Monardo sono riportati al termine di questo articolo.

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