Quando una domanda di ammissione al passivo presentata da una società di leasing viene ridotta o respinta, quasi mai il problema è l’esistenza del credito: il problema è come quel credito è stato calcolato, documentato e presentato. La risposta breve alla domanda del titolo è questa: se il contratto si scioglie perché il curatore della liquidazione giudiziale dell’utilizzatore sceglie di non proseguirlo, la società di leasing non si insinua per tutto quello che le sarebbe spettato. Ha diritto di riavere il bene (art. 177, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019) e può chiedere l’ammissione allo stato passivo solo per la differenza tra il credito che vantava alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto è ricavabile dalla nuova allocazione del bene, secondo la stima disposta dal giudice delegato (art. 177, comma 2). Se invece la vendita o la ricollocazione del bene a valori di mercato rende più del credito residuo in linea capitale, è il concedente a dover versare l’eccedenza alla curatela.
Detta così sembra semplice. Nella pratica, però, la stessa espressione “scioglimento del contratto” copre situazioni diverse, regolate da norme diverse: lo scioglimento deciso dal curatore dopo l’apertura della procedura, la risoluzione per inadempimento avvenuta prima, il contratto risolto prima dell’entrata in vigore della L. 4 agosto 2017 n. 124, il fallimento aperto prima del 15 luglio 2022 e quindi ancora retto dalla legge fallimentare (R.D. 267/1942, art. 72-quater). Ed è proprio confondendo questi piani che si commettono gli errori più costosi, sia dal lato della società concedente, sia dal lato di chi la domanda la deve contestare: il curatore, l’imprenditore che ha perso il bene, il fideiussore che teme di pagare due volte.
Questi sono gli errori che ricorrono più spesso:
- Chiedere l’ammissione per l’intero credito contrattuale senza sottrarre il valore del bene recuperato.
- Applicare la disciplina sbagliata, confondendo scioglimento del curatore e risoluzione anteriore alla procedura.
- Non chiedere la restituzione del bene nelle forme della verifica del passivo, lasciando che il bene resti nell’attivo.
- Presentare una domanda senza la stima o senza i documenti che permettono al giudice delegato di valutarla.
- Inserire nel credito voci che la legge non riconosce: interessi su canoni futuri, penali eccessive, compensazioni improprie.
- Ricollocare il bene in modo opaco o tardivo, senza criteri di mercato né rendiconto.
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché l’insinuazione del concedente è un capitolo della liquidazione giudiziale, cioè della gestione dell’insolvenza d’impresa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi lavora sui contratti pendenti, sui beni strumentali e sui rapporti con i finanziatori già nella fase che precede l’eventuale procedura, quando molte di queste scelte si possono ancora orientare. A ciò si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, essenziale per ricostruire un piano di ammortamento leasing e distinguere la quota capitale dalla quota interessi.
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Errore n. 1 — Insinuare tutto il credito contrattuale come se il bene non tornasse indietro
L’errore
La società di leasing riceve la comunicazione del curatore, che ha deciso di non subentrare nel contratto relativo a un macchinario. L’ufficio legale prende il piano di ammortamento, somma canoni scaduti, canoni a scadere, prezzo di opzione e interessi, e deposita una domanda di ammissione per l’intero importo. Nel frattempo ritira il bene e lo rivende a un terzo.
Perché è un errore
L’art. 177 del Codice della crisi costruisce lo scioglimento in liquidazione giudiziale come un’operazione di riequilibrio: il concedente riprende il bene, che resta di sua proprietà, e il suo credito si riduce di ciò che quel bene vale. Il comma 2 lo dice espressamente: l’insinuazione è ammessa «per la differenza» fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene. Il comma 1 aggiunge il rovescio della medaglia: se la vendita o la diversa collocazione a valori di mercato produce una somma maggiore del credito residuo in linea capitale, determinato secondo l’art. 97, comma 12, primo periodo, la differenza va versata alla curatela.
La norma, quindi, non conosce una “doppia soddisfazione”: il concedente non può tenere il bene (o il suo ricavato) e contemporaneamente concorrere per l’intero credito. La stessa logica ispirava l’art. 72-quater della legge fallimentare, che il Codice ha ripreso, e i commi 136-140 dell’art. 1 della L. 124/2017, che hanno dato al leasing una disciplina legale anche fuori dalle procedure concorsuali.
Le conseguenze
La giurisprudenza è netta. Con la Cass. n. 25701 del 19 settembre 2025 la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di una società di leasing che, dopo aver recuperato e rivenduto il bene, aveva chiesto l’ammissione dell’intero residuo senza detrarre il ricavato; giudice delegato e tribunale avevano già respinto la domanda, e secondo le sintesi pubblicate la Corte ha rilevato che la pretesa era incoerente con la logica del patto marciano e con le stesse norme invocate dal concedente. La conseguenza più grave non è una semplice riduzione: una domanda impostata sull’intero credito può essere respinta in blocco, con un giudizio di opposizione perso e le spese a carico. Già la Cass. Sez. I n. 4862 del 1° marzo 2010, resa sulla legge fallimentare, aveva escluso che il concedente potesse insinuare subito i canoni a scadere, perché con la fine dell’utilizzazione del bene quei canoni non sono più esigibili: al concedente spettano la restituzione immediata del bene e un credito soltanto eventuale, pari alla differenza negativa emersa dalla ricollocazione.
Cosa fare invece
La domanda corretta si costruisce in tre righe: credito alla data di apertura, meno valore di ricollocazione del bene (ricavato effettivo o stima), uguale importo da ammettere. Ogni voce deve essere separata e documentata: canoni scaduti e non pagati, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di opzione, spese effettivamente sostenute per recupero e conservazione. Se il bene è già stato venduto, si indica il prezzo ottenuto e si allega il contratto di vendita; se non lo è, si chiede che il giudice delegato disponga la stima prevista dall’art. 177, comma 2, e si allega una perizia di parte che la renda verificabile.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Codice ha cambiato il momento in cui il concedente può insinuarsi. Con la legge fallimentare, come spiegava la Cass. 4862/2010, il credito era “eventuale” e diventava certo solo dopo la vendita del bene, con il rischio di una domanda tardiva. L’art. 177, comma 2, invece, aggancia la differenza a quanto ricavabile secondo la stima del giudice delegato: il concedente può quindi partecipare alla verifica ordinaria senza attendere la vendita. Secondo parte dei commentatori l’ammissione su stima resta soggetta a conguaglio in sede di riparto sulla base del ricavato effettivo; è un punto che la legge non disciplina in modo espresso e che conviene affrontare nella domanda stessa, chiedendo che l’ammissione tenga conto dell’eventuale scostamento.
Errore n. 2 — Applicare la regola sbagliata: scioglimento del curatore e risoluzione anteriore non sono la stessa cosa
L’errore
Il contratto è stato risolto per inadempimento sei mesi prima dell’apertura della liquidazione giudiziale, con lettera della società di leasing e recupero del bene. Dopo la sentenza, il concedente presenta la domanda citando l’art. 177 e chiedendo al giudice delegato la stima. Oppure, all’opposto, il contratto era ancora in corso alla data della sentenza, il curatore lo scioglie, e il concedente invoca la clausola contrattuale di risoluzione e la penale come se il rapporto fosse già cessato.
Perché è un errore
L’art. 177 riguarda un’ipotesi precisa: l’apertura della liquidazione giudiziale dell’utilizzatore e la decisione del curatore di sciogliersi dal contratto «a norma dell’articolo 172», cioè secondo la regola generale sui rapporti pendenti. Se il contratto si era già risolto prima dell’apertura, alla data della sentenza non c’è alcun rapporto pendente su cui il curatore possa scegliere. In quel caso la misura del credito dipende da quando il contratto si è risolto:
| Situazione | Disciplina applicabile | Come si calcola la pretesa |
|---|---|---|
| Liquidazione giudiziale aperta dal 15/7/2022, contratto in corso, scioglimento del curatore | Art. 172 e art. 177 CCII | Credito alla data di apertura meno valore di ricollocazione stimato dal giudice delegato; eccedenza alla curatela |
| Fallimento dichiarato prima del 15/7/2022, contratto in corso, scioglimento del curatore | Art. 72 e art. 72-quater l.fall. | Credito eventuale per la differenza dopo la ricollocazione (Cass. 4862/2010) |
| Contratto risolto per inadempimento dopo l’entrata in vigore della L. 124/2017, poi procedura | Art. 1, commi 137-139, L. 124/2017 | Ricavato a valori di mercato meno canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di opzione e spese; si insinua il deficit |
| Contratto risolto prima della L. 124/2017, poi fallimento | Art. 1526 c.c. in via analogica per il leasing traslativo (Cass. SU 2061/2021) | Restituzione dei canoni con equo compenso e risarcimento, o penale valutata e riducibile dal giudice |
Le conseguenze
Sul punto la Cassazione ha cambiato rotta più volte. Le Cass. Sez. I n. 8980 del 29 marzo 2019 e n. 12552 del 10 maggio 2019 avevano ritenuto applicabile l’art. 72-quater, in via analogica, anche ai contratti risolti prima del fallimento e prima della L. 124/2017. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno superato quell’orientamento: la L. 124/2017 non è retroattiva, e per i contratti risolti prima della sua entrata in vigore resta la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con l’applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. al secondo. Una domanda costruita sulla norma sbagliata può portare il concedente a chiedere più del dovuto (e vedersi ridurre o respingere la pretesa) o meno del dovuto (perdendo una parte del credito che non potrà più recuperare). Anche la competenza cambia: la Cass. Sez. 6-1, ord. n. 15958 del 18 giugno 2018 ha escluso la competenza funzionale del tribunale fallimentare quando il leasing era stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, perché in quel caso non si discute di un rapporto pendente.
Cosa fare invece
Il primo documento da esaminare non è il piano di ammortamento, ma la cronologia: data della lettera di risoluzione, data della sua ricezione, data della sentenza di apertura, data di riconsegna del bene. Solo dopo si sceglie la norma. Se la risoluzione è anteriore, si applica la L. 124/2017 (o l’art. 1526 c.c. per i contratti risolti prima di essa) e il concedente deve arrivare all’udienza di verifica con il ricavato o con una stima attendibile. Se il contratto era pendente, bisogna attendere o sollecitare la scelta del curatore, perché fino a quel momento lo scioglimento non è avvenuto.
Il dettaglio che pochi conoscono
Per la L. 124/2017 la risoluzione richiede un «grave inadempimento» definito dalla legge stessa (art. 1, comma 137): almeno sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi, o un importo equivalente nel leasing immobiliare; quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o un importo equivalente negli altri leasing. Se la società ha risolto prima di queste soglie, la regola del comma 138 potrebbe non applicarsi, e la questione diventa un ordinario problema di risoluzione contrattuale da far valere nella verifica del passivo.
Il dettaglio che pochi conoscono (seconda parte): chi è in liquidazione
Prima di ogni calcolo occorre chiedersi quale delle due parti sia in procedura. L’art. 177 disciplina due situazioni opposte. Se la liquidazione giudiziale riguarda l’utilizzatore, valgono i commi 1 e 2: scelta del curatore, restituzione del bene, insinuazione per differenza. Se invece la liquidazione giudiziale riguarda la società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il comma 3 stabilisce che il contratto prosegue e che l’utilizzatore conserva la facoltà di acquistare il bene alla scadenza, pagando i canoni e il prezzo pattuito. In questo secondo caso non c’è alcuno scioglimento e nessuna insinuazione del concedente: è l’utilizzatore che deve continuare a pagare, nei confronti della procedura, per conservare il diritto al riscatto. Confondere le due ipotesi, ad esempio sospendendo i pagamenti perché “la società di leasing è fallita”, è un errore che può costare all’utilizzatore proprio il bene che voleva conservare.
Il regime transitorio, in concreto
La scelta della norma passa anche dalla data della procedura. Il Codice della crisi si applica alle liquidazioni giudiziali aperte su ricorsi depositati dal 15 luglio 2022; per i fallimenti dichiarati in precedenza continuano ad applicarsi la legge fallimentare e il suo art. 72-quater, che prevede un meccanismo simile ma senza la stima del giudice delegato. Ne derivano tre conseguenze pratiche. In un fallimento ancora aperto con le vecchie regole, il credito del concedente per la differenza resta un credito eventuale che si concretizza con la ricollocazione del bene, come spiegava la Cass. 4862/2010, e il rischio della domanda tardiva è più alto. In una liquidazione giudiziale, invece, il concedente può e deve partecipare alla verifica ordinaria chiedendo la stima. In entrambi i casi, se il contratto si era già risolto prima della procedura, la regola da applicare è quella della risoluzione, non quella dei rapporti pendenti.
Errore n. 3 — Dimenticare che il bene va chiesto indietro nella procedura
L’errore
La società di leasing presenta la domanda di ammissione per il credito residuo, ma non chiede la restituzione del bene, convinta che la proprietà basti. Il curatore, nel frattempo, inventaria il bene tra quelli presenti nei locali dell’impresa e lo inserisce nel programma di liquidazione. Oppure, al contrario, il concedente si riprende il bene di propria iniziativa, prima di qualsiasi provvedimento.
Perché è un errore
Dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, i beni che si trovano nella disponibilità del debitore sono acquisiti alla procedura; chi ne rivendica la proprietà o ne chiede la restituzione deve farlo nelle forme dell’accertamento del passivo, con la domanda prevista dall’art. 201 del Codice e il procedimento dedicato alle domande di rivendica e restituzione (art. 210 CCII). L’art. 177 riconosce al concedente il «diritto alla restituzione del bene», ma quel diritto va fatto valere davanti al giudice delegato. Prima della scelta del curatore, inoltre, il contratto è soltanto sospeso: chi si riprende il bene senza attendere lo scioglimento rischia di essere accusato di avere sottratto un bene alla procedura.
Le conseguenze
Se il concedente non chiede la restituzione e il bene viene venduto dalla curatela, il recupero si complica: il concedente dovrà far valere il proprio diritto sul ricavato, con tempi lunghi e con il rischio di contestazioni sul valore realizzato. Sul piano opposto, la Cass. Sez. III n. 519 del 15 gennaio 2020, resa in tema di leasing traslativo fuori dal concorso, ricorda che il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene e che grava sull’utilizzatore la prova di averlo restituito: è un principio utile anche al curatore, che deve sapere se e quando il bene è stato effettivamente riconsegnato. Il rischio maggiore, per il concedente, è perdere il controllo sul bene proprio nel momento in cui il suo valore decide la misura del credito.
Cosa fare invece
La domanda del concedente deve contenere due richieste distinte e coordinate: la restituzione del bene identificato (numero di matricola, targa, dati catastali, ubicazione) e l’ammissione al passivo per la differenza. Conviene chiedere al curatore, già nella fase di inventario, di annotare la proprietà del concedente e di non inserire il bene nel programma di liquidazione. Quando il curatore ha deciso lo scioglimento, il concedente può concordare con lui le modalità di riconsegna e documentare lo stato del bene con verbale e fotografie: quel verbale sarà la base della stima.
Il dettaglio che pochi conoscono
Se il concedente vuole uscire rapidamente dall’incertezza, non deve aspettare indefinitamente la scelta del curatore. La regola generale sui rapporti pendenti dell’art. 172 consente al contraente di chiedere al giudice delegato l’assegnazione di un termine al curatore per decidere, decorso il quale il contratto si intende sciolto. È uno strumento sottovalutato: con un leasing su un bene che perde valore ogni mese, i tempi della scelta incidono direttamente sull’importo che il concedente potrà recuperare.
Errore n. 4 — Presentare una domanda priva della stima e dei documenti
L’errore
La domanda arriva via PEC al curatore con allegati il contratto, il piano di ammortamento e un estratto conto. Nessuna indicazione sul valore del bene, nessuna perizia, nessun documento sulla sua vendita. L’idea è che “ci penserà il giudice delegato a disporre la stima”.
Perché è un errore
È vero che l’art. 177, comma 2, prevede la stima disposta dal giudice delegato. Ma la domanda di ammissione resta una domanda di parte: chi chiede di essere ammesso deve indicare la somma pretesa, i fatti e gli elementi di diritto su cui si fonda e i documenti che la provano. Le Sezioni Unite, sentenza n. 2061 del 28 gennaio 2021, hanno fissato un principio che, pur reso su un contratto risolto prima della L. 124/2017, descrive bene l’onere del concedente: per essere ammesso deve presentare una domanda completa e, se c’è una clausola penale, deve mettere il giudice delegato in condizione di valutare se sia equa o manifestamente eccessiva; deve indicare la somma effettivamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oppure, se non l’ha ancora venduto, allegare una stima attendibile del suo valore di mercato al momento della domanda.
Le conseguenze
Una domanda senza questi elementi espone il concedente a un rigetto per difetto di prova, o a un’ammissione per un importo molto inferiore a quello sperato, calcolato su elementi forniti da altri (ad esempio la stima del perito nominato dalla curatela). Già la Cass. Sez. I, ord. n. 11962 del 16 maggio 2018 aveva riconosciuto che, nella verifica dei crediti derivanti da un leasing risolto prima del fallimento, il giudice delegato può determinare l’equo compenso dovuto al concedente: se il concedente non fornisce i dati, sarà il giudice a stabilirli, e la domanda perde forza proprio sul punto che decide l’importo.
Cosa fare invece
Allegare sempre: contratto e condizioni generali, piano di ammortamento con la separazione tra quota capitale e quota interessi, prospetto dei canoni pagati e non pagati alla data di apertura, verbale di riconsegna, perizia di stima o atto di vendita, prova dei criteri di mercato seguiti. Se il bene ha un mercato di riferimento (autoveicoli, macchine operatrici, attrezzature), è utile allegare i valori dei listini o delle rilevazioni di settore; se si tratta di un immobile, una perizia redatta con criteri verificabili. Il curatore, a sua volta, deve verificare che la stima sia coerente con lo stato del bene risultante dall’inventario.
Il dettaglio che pochi conoscono
La stima di parte non vincola il giudice delegato, ma orienta la verifica. Una perizia che parte dal valore di acquisto e applica un deprezzamento lineare, ignorando lo stato reale del bene, è facilmente contestabile; una perizia che documenta ore di utilizzo, condizioni, comparabili di mercato e costi di ripristino è molto più difficile da smontare. La qualità della stima, in altre parole, conta più del suo importo.
Errore n. 5 — Gonfiare il credito con voci che la legge non riconosce
L’errore
Nella domanda compaiono interessi di mora calcolati anche sui canoni non ancora scaduti, una penale pari a tutti i canoni a scadere più il valore residuo del bene, spese legali stragiudiziali non documentate, e la compensazione tra il ricavato della vendita e i canoni scaduti prima dell’apertura della procedura.
Perché è un errore
Ogni voce ha una regola propria. Gli interessi sui canoni futuri non sono dovuti, perché quei canoni non erano esigibili e il rapporto si è sciolto: il riferimento della legge al credito residuo «in linea capitale» serve proprio a togliere la quota di remunerazione del finanziamento che non è più maturata. Le penali sono riducibili quando procurano al concedente più di quanto avrebbe ottenuto dal regolare adempimento. La compensazione nelle procedure concorsuali segue regole proprie (oggi l’art. 155 del Codice, in passato l’art. 56 l.fall.): non basta che concedente e curatela siano reciprocamente debitori per sommare e sottrarre a piacimento.
Le conseguenze
Le Sezioni Unite n. 2061/2021 hanno qualificato «manifestamente eccessiva» la penale che consente al concedente di cumulare canoni scaduti, canoni a scadere e valore residuo del bene, e legittima solo quella che non gli attribuisce più di quanto avrebbe ottenuto con l’esecuzione regolare del contratto. Sullo stesso piano la Cass. Sez. I, ord. n. 28037 del 4 ottobre 2023 si è occupata del potere del giudice di ridurre la penale in un leasing traslativo risolto prima del fallimento e prima della L. 124/2017. Quanto ai canoni scaduti, la Cass. n. 21213 del 13 settembre 2017 e la Cass. n. 3200 del 4 febbraio 2019, rese sull’art. 72-quater l.fall., hanno chiarito che per i canoni anteriori alla procedura e rimasti impagati il concedente deve presentare domanda di ammissione al passivo, perché il riferimento al «credito residuo in linea capitale» riguarda i canoni ancora a scadere; secondo le sintesi disponibili, quei canoni non possono essere soddisfatti trattenendoli dal ricavato, e sui canoni futuri non sono ammessi interessi. Chi gonfia la domanda non ottiene di più: espone l’intera pretesa a una verifica più severa e a un’opposizione dall’esito incerto.
Cosa fare invece
Costruire il credito per voci omogenee, ognuna con la sua fonte: canoni scaduti (con interessi solo se maturati prima dell’apertura e alla misura contrattuale lecita), canoni a scadere in sola linea capitale, prezzo di opzione, spese documentate. Se il contratto contiene una penale, va dichiarato e va spiegato perché la penale, applicata al caso, non procura un vantaggio superiore all’adempimento. Il curatore e il debitore, dal canto loro, devono controllare il piano di ammortamento e verificare che la quota interessi dei canoni a scadere sia stata davvero sottratta.
Qui la prevenzione conta più del rimedio: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), può impostare o verificare la ricostruzione del credito leasing prima del deposito e seguirla, se serve, fino all’ultimo grado di giudizio sullo stato passivo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il Codice, all’art. 177, comma 1, misura l’eccedenza da versare alla curatela sul credito residuo in linea capitale «determinato ai sensi dell’articolo 97, comma 12, primo periodo», cioè con il criterio previsto per il leasing nel concordato preventivo. Alcuni commentatori ritengono che questo rinvio porti a includere nel calcolo anche i canoni scaduti e non pagati prima dell’apertura, superando così l’impostazione che la Cassazione aveva dato all’art. 72-quater, dove quei canoni restavano fuori e andavano insinuati separatamente. Si tratta di una questione su cui non risultano ancora pronunce di legittimità specifiche sul Codice: è uno dei punti in cui una domanda ben motivata, che dichiari apertamente il criterio seguito, vale più di una domanda che lo dia per scontato.
Errore n. 6 — Ricollocare il bene in modo opaco, a prezzo vile o troppo tardi
L’errore
Il concedente recupera il bene, lo cede dopo molti mesi a una società collegata a un prezzo molto basso, senza perizia né pubblicità, e si insinua per la differenza. Oppure lo tiene in magazzino per due anni, senza venderlo e senza stimarlo, e solo dopo chiede di essere ammesso.
Perché è un errore
L’art. 177 parla di vendita o altra collocazione del bene «a valori di mercato». La L. 124/2017, per i contratti risolti fuori dalla procedura, chiede che la vendita o ricollocazione avvenga a valori di mercato, anche facendo riferimento a listini o a una stima indipendente, secondo criteri di celerità e trasparenza (art. 1, comma 139). La ratio è identica: il valore del bene è la misura del credito, e chi controlla la vendita controlla il credito. Per questo la vendita deve essere verificabile.
Le conseguenze
La Cass. Sez. III, ord. n. 16632 del 12 giugno 2023, resa su un leasing traslativo risolto prima della L. 124/2017, ha precisato che quando il bene è già stato rivenduto si guarda al ricavato effettivo e non a un valore di mercato astratto. È un principio che può giocare a favore o contro il concedente: se la vendita è stata corretta, il prezzo ottenuto chiude la questione; se la vendita è stata opaca, a prezzo vile o a una parte collegata, il curatore può contestare il ricavato e chiedere che si applichi il valore di mercato, e il credito ammesso si riduce di conseguenza. Il ritardo, poi, ha un costo autonomo: una domanda presentata dopo la verifica ordinaria è una domanda tardiva, che partecipa soltanto alle ripartizioni successive alla sua ammissione.
Cosa fare invece
Documentare ogni passaggio della ricollocazione: perizia o listino al momento del recupero, ricerca di acquirenti, offerte ricevute, prezzo finale, rendiconto inviato al curatore. Se il bene ha un mercato ampio, conviene una procedura competitiva; se è specialistico, una stima indipendente seguita da trattativa documentata. E soprattutto non attendere la vendita per insinuarsi: con il Codice la stima disposta dal giudice delegato permette di partecipare alla verifica ordinaria.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il rendiconto non è un favore alla curatela: è la prova del credito. Se dal rendiconto emerge un ricavato superiore al credito residuo in linea capitale, il concedente deve versare la differenza alla curatela (art. 177, comma 1). Un concedente che non rendiconta, quindi, non solo rischia di vedersi ridurre l’ammissione, ma può trovarsi esposto a un’azione della curatela per il pagamento dell’eccedenza.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con importi ipotetici per mostrare come cambia il risultato a seconda di come si imposta la domanda. Non riproducono casi reali.
Simulazione 1 — Domanda sull’intero credito contro domanda per differenza
Ipotesi: leasing su una macchina utensile; sentenza di apertura della liquidazione giudiziale dell’utilizzatore il 14 aprile 2026; il curatore dichiara di sciogliersi dal contratto. Alla data di apertura risultano:
- 5 canoni mensili scaduti e non pagati da 3.214,60 € = 16.073,00 €
- 31 canoni a scadere, quota capitale complessiva = 87.416,35 €
- prezzo di opzione finale = 4.150,00 €
- totale = 107.639,35 €
Il giudice delegato dispone la stima del bene, che viene valutato 63.780,00 €.
- Domanda corretta: 107.639,35 − 63.780,00 = 43.859,35 € da ammettere al passivo, con la riserva di tener conto dello scostamento tra stima e ricavato effettivo.
- Domanda sbagliata: il concedente chiede 107.639,35 € più 9.912,40 € di interessi calcolati sui canoni a scadere, totale 117.551,75 €, senza indicare il valore del bene. Nella migliore delle ipotesi il giudice delegato ridetermina il credito in 43.859,35 €; nella peggiore respinge la domanda per carenza di prova sul valore del bene e il concedente deve affrontare un’opposizione allo stato passivo, con spese e tempi che superano il beneficio della pretesa più alta.
Se in seguito il bene viene venduto a 71.240,00 €, cioè 7.460,00 € in più della stima, la differenza diventa il terreno del conguaglio: chi ha impostato correttamente la domanda sa già che quell’importo riduce il credito; chi non l’ha fatto rischia di vederselo contestare in sede di riparto.
Simulazione 2 — Quando è il concedente a dover pagare la curatela
Ipotesi: leasing su un autocarro; scioglimento del curatore. Canoni a scadere in linea capitale 33.870,50 € più opzione 5.050,00 € = 38.920,50 €. Canoni scaduti e non pagati prima dell’apertura 6.412,80 €. Il bene viene ricollocato a valori di mercato per 46.300,00 €.
Qui emerge il punto controverso del rinvio all’art. 97, comma 12:
| Lettura | Credito residuo da confrontare con il ricavato | Eccedenza da versare alla curatela | Credito da insinuare |
|---|---|---|---|
| A — canoni scaduti esclusi (impostazione formata sull’art. 72-quater l.fall.) | 38.920,50 € | 46.300,00 − 38.920,50 = 7.379,50 € | 6.412,80 € per i canoni scaduti |
| B — canoni scaduti inclusi (lettura di parte dei commentatori sul rinvio all’art. 97, c. 12) | 38.920,50 + 6.412,80 = 45.333,30 € | 46.300,00 − 45.333,30 = 966,70 € | nessuno |
La differenza tra le due letture, nel caso ipotizzato, non è teorica: cambia chi paga chi e in che misura. Chi rappresenta il concedente e chi rappresenta la curatela devono dichiarare la lettura adottata e motivarla; ignorare la questione significa esporsi a una contestazione nel momento meno favorevole.
Simulazione 3 — Il costo del ritardo
Ipotesi: stesso credito della Simulazione 1, 43.859,35 €. Il concedente, aspettando di vendere il bene, non partecipa alla verifica ordinaria e presenta la domanda quando lo stato passivo è già esecutivo. Nel frattempo la curatela esegue un primo riparto ai creditori chirografari pari all’11%.
- Se la domanda fosse stata tempestiva, il concedente avrebbe partecipato al primo riparto: 43.859,35 × 11% = 4.824,53 €.
- Con la domanda tardiva, partecipa soltanto ai riparti successivi alla sua ammissione: quei 4.824,53 € non sono più recuperabili su quel riparto, e dipenderanno dall’attivo residuo.
Nel sistema del Codice, che consente l’insinuazione su stima, questo ritardo è un errore evitabile.
Simulazione 4 — La penale nel contratto risolto prima del 2017
Ipotesi: leasing traslativo su un impianto, risolto per inadempimento nel marzo 2016, cioè prima della L. 124/2017; fallimento dell’utilizzatore dichiarato nel 2018, quindi con la legge fallimentare. L’utilizzatore aveva pagato canoni per 62.480,00 €. La clausola penale consente al concedente di trattenere tutti i canoni pagati, di pretendere i canoni a scadere (54.910,00 €) e di conservare il bene, rivenduto a 38.200,00 €.
- Applicando la clausola alla lettera, il concedente otterrebbe 62.480,00 + 54.910,00 + 38.200,00 = 155.590,00 €, molto più di quanto avrebbe ricevuto con l’esecuzione regolare del contratto.
- Secondo le Sezioni Unite n. 2061/2021 una clausola di questo tipo è manifestamente eccessiva: il giudice delegato può ridurla, e la pretesa ammissibile si misura su ciò che il concedente avrebbe ottenuto dal regolare adempimento, detraendo il ricavato della vendita dalle somme ancora dovute.
- Se il concedente si limita a chiedere i 54.910,00 € dei canoni a scadere senza dichiarare la vendita a 38.200,00 €, la domanda è esposta al rigetto per difetto di allegazione; se invece dichiara il ricavato, motiva la penale e propone un calcolo per differenza, la domanda viene esaminata nel merito.
L’esempio mostra perché, per i contratti più vecchi, l’errore non è soltanto di calcolo: è di qualificazione. Si discute di equo compenso, risarcimento e penale, non di “credito residuo in linea capitale”.
La mappa degli errori
Gli errori descritti non nascono tutti nello stesso momento. Alcuni si consumano prima della procedura, quando il concedente decide se e come risolvere il contratto; altri al momento della domanda; altri ancora dopo, nella gestione del bene e del rendiconto. Sapere quando si commette ciascun errore aiuta a capire se è ancora rimediabile. In linea generale, ciò che riguarda la quantificazione e la prova può essere corretto fino alla decisione sulla domanda e, in parte, con l’opposizione; ciò che riguarda la tempestività e le scelte già compiute sul bene è molto più difficile da recuperare.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Insinuare l’intero credito | Deposito della domanda | Riduzione o rigetto, opposizione con spese | Parziale: integrazione prima dell’udienza, opposizione motivata |
| Norma sbagliata (177 / L. 124 / 1526) | Impostazione della domanda | Credito calcolato male, in più o in meno | Parziale: correzione fino alla decisione, poi opposizione |
| Mancata domanda di restituzione | Dopo la sentenza di apertura | Bene liquidato dalla curatela, recupero sul ricavato | Parziale: domanda tardiva di restituzione finché il bene non è venduto |
| Domanda senza stima e documenti | Deposito della domanda | Rigetto per difetto di prova o valore fissato da altri | Sì, se integrata prima della decisione |
| Voci non dovute (interessi, penali, compensazioni) | Calcolo del credito | Riduzione, rischio di rigetto complessivo | Sì, con domanda ridimensionata e motivata |
| Ricollocazione opaca o tardiva | Dopo la riconsegna | Contestazione del ricavato, obbligo di versare eccedenze | Parziale: rendiconto e perizia successiva |
La checklist preventiva
Prima di depositare o di contestare una domanda di ammissione al passivo per un contratto di leasing, verifica che:
- [ ] la cronologia sia ricostruita: data della risoluzione o della scelta del curatore, data della sentenza di apertura, data della riconsegna del bene;
- [ ] la disciplina sia individuata: art. 177 CCII, art. 72-quater l.fall., L. 124/2017 o art. 1526 c.c., in base alle date e al tipo di procedura;
- [ ] la procedura sia del Codice o della legge fallimentare: il Codice si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022;
- [ ] la domanda contenga la richiesta di restituzione del bene, con dati identificativi completi e luogo in cui si trova;
- [ ] il credito sia diviso per voci: canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di opzione, spese documentate;
- [ ] gli interessi sui canoni a scadere siano stati esclusi e quelli sui canoni scaduti calcolati solo fino all’apertura e alla misura contrattuale lecita;
- [ ] la penale, se presente, sia dichiarata e sia spiegato perché non procura un vantaggio superiore all’adempimento;
- [ ] sia allegata una stima attendibile o l’atto di vendita del bene, con i criteri di mercato seguiti;
- [ ] sia chiesta la stima del giudice delegato ai sensi dell’art. 177, comma 2, quando il bene non è ancora venduto;
- [ ] la lettura del rinvio all’art. 97, comma 12, sia dichiarata e motivata, con calcolo alternativo se utile;
- [ ] la domanda rispetti il termine indicato nell’avviso del curatore per la verifica ordinaria, senza attendere la vendita;
- [ ] il rendiconto della ricollocazione sia pronto e inviato al curatore, con la verifica di eventuali eccedenze da versare.
Questa lista vale anche al contrario: il curatore, il debitore e il fideiussore possono usarla per controllare la domanda del concedente, voce per voce.
E se l’errore l’ho già fatto?
L’esperienza insegna che molti si accorgono dell’errore quando ricevono il progetto di stato passivo del curatore, o peggio quando leggono il decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Non sempre la partita è chiusa. Occorre però distinguere i momenti.
Prima dell’udienza di verifica
Il curatore deposita il progetto di stato passivo con le sue conclusioni motivate su ogni domanda. Il concedente che si accorge di aver chiesto troppo, o di non aver allegato la stima, può presentare osservazioni e documenti integrativi nei termini previsti per l’udienza di verifica. È il momento migliore per rimediare: una domanda ridimensionata spontaneamente, con un calcolo chiaro e una perizia, viene esaminata nel merito invece di essere respinta. Allo stesso modo, il debitore e gli altri creditori possono far valere le loro osservazioni sulla domanda del concedente.
Dopo il decreto del giudice delegato
Se la domanda è stata respinta o accolta solo in parte, il rimedio è l’opposizione allo stato passivo, nelle forme e nei termini previsti dagli artt. 206 e 207 del Codice, che decorrono dalla comunicazione dell’esito della verifica. Con le stesse forme gli altri creditori e il curatore possono impugnare un’ammissione che ritengono indebita. Chi intende opporsi deve concentrarsi sulla prova: il giudizio di opposizione non è la sede per ricominciare da capo, ma per dimostrare che la valutazione del giudice delegato è stata errata sulla base di elementi che la domanda conteneva o poteva contenere. Contro il decreto che decide l’opposizione è ammesso il ricorso per cassazione: è la fase in cui la precisione dei motivi diventa decisiva, come dimostra la Cass. 25701/2025, che ha dichiarato inammissibile il ricorso di un concedente per difetto di specificità dei motivi.
Se la domanda non è stata presentata
Chi non ha partecipato alla verifica ordinaria può presentare domanda tardiva ai sensi dell’art. 208 del Codice. La domanda tardiva consente di essere ammessi, ma solo per i riparti successivi; oltre il termine finale previsto per le tardive, la domanda è ammessa soltanto se il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore. Il ritardo dovuto all’attesa della vendita del bene, sotto il Codice, difficilmente potrà essere considerato non imputabile, perché l’art. 177 consente l’insinuazione sulla base della stima del giudice delegato.
Se il bene è già stato liquidato dalla curatela
Il concedente che non ha chiesto la restituzione e scopre che il bene è stato venduto nella procedura non perde automaticamente ogni tutela: può far valere il proprio diritto sul ricavato, ma dovrà provare la proprietà, l’identità del bene e il valore realizzato. È una strada più lunga e più incerta. Al contrario, se il bene non è ancora stato venduto, una domanda di restituzione, anche tardiva, può ancora evitare la liquidazione.
Se il bene è stato venduto male
Se il concedente ha già venduto il bene a un prezzo basso, l’unica difesa è documentare che quel prezzo era il migliore ottenibile: perizie, offerte ricevute, condizioni del bene al momento della riconsegna. Senza questi elementi il curatore potrà sostenere che occorre guardare al valore di mercato e non al ricavato.
Il punto di vista di chi subisce la domanda
Per il debitore, per il curatore e per i fideiussori l’errore più frequente è non contestare. La domanda del concedente non va accettata solo perché arriva da un intermediario vigilato: va verificata la data della risoluzione, la separazione tra capitale e interessi, la stima del bene, l’eventuale eccedenza che il concedente dovrebbe versare alla curatela. Un fideiussore che paga sulla base dell’importo richiesto, senza dedurre il valore del bene, rischia di pagare ciò che la legge non riconosce al concedente nemmeno nei confronti del debitore principale. Il fideiussore non partecipa come tale alla verifica, ma ha interesse a seguirla e a conoscere l’esito, perché la misura del credito accertato nella procedura incide in concreto sulla trattativa e sulle difese nei suoi confronti.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
Ho depositato la domanda per l’intero credito senza indicare il valore del bene. È già tutto perso?
No, se il giudice delegato non ha ancora deciso. Puoi integrare la domanda con una stima e con un calcolo per differenza, presentando osservazioni nei termini fissati per l’udienza di verifica. Se la decisione c’è già stata, resta l’opposizione, che però va costruita sulla prova del valore del bene.
Il curatore non ha ancora deciso se sciogliersi. Devo insinuarmi lo stesso?
Fino alla scelta del curatore il contratto è sospeso e lo scioglimento non è avvenuto. Puoi però chiedere al giudice delegato di assegnare al curatore un termine per decidere, in base alla regola generale dell’art. 172. Conviene anche depositare tempestivamente la domanda di restituzione e di ammissione condizionata allo scioglimento, per non restare fuori dalla verifica ordinaria.
Ho risolto il contratto prima del fallimento, nel 2016. Si applica il Codice della crisi?
No. Per i contratti risolti prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017 le Sezioni Unite n. 2061/2021 hanno escluso l’applicazione retroattiva della legge; per il leasing traslativo si applica in via analogica l’art. 1526 c.c., con la valutazione dell’eventuale penale da parte del giudice delegato. Se poi la procedura è un fallimento dichiarato prima del 15 luglio 2022, resta in ogni caso la legge fallimentare.
Ho venduto il bene a un prezzo superiore al mio credito. Devo davvero restituire qualcosa?
Sì, se il contratto si è sciolto per scelta del curatore e il ricavato supera il credito residuo in linea capitale: l’art. 177, comma 1, impone di versare la differenza alla curatela. La misura esatta dipende anche dalla lettura del rinvio all’art. 97, comma 12, sul quale è opportuno prendere posizione.
Sono il fideiussore dell’utilizzatore. La società di leasing mi chiede tutto il residuo.
La prima verifica è se il concedente abbia recuperato il bene e a quanto lo abbia venduto o lo valuti. La seconda è la clausola di fideiussione, che va letta con attenzione. Il principio dell’art. 177 e della giurisprudenza sul leasing è che il concedente non può ottenere più di quanto gli sarebbe spettato con il regolare adempimento: è un argomento da usare anche nella trattativa con il garante.
Sono l’imprenditore che ha perso il bene. Posso fare qualcosa nella procedura?
Puoi presentare osservazioni sulla domanda del concedente e collaborare con il curatore fornendo i dati sul bene (stato, manutenzioni, valore) che incidono sulla stima. Una stima più alta riduce il credito del concedente e, quindi, il passivo della procedura.
Il credito del concedente è privilegiato?
Il contratto di leasing non attribuisce di per sé un privilegio sul credito residuo: la tutela del concedente sta nella proprietà del bene, che gli consente di riaverlo e di sottrarre il suo valore dal credito. Per la differenza, salvo garanzie specifiche da verificare caso per caso, il concedente concorre di regola con gli altri creditori chirografari. È un motivo in più per curare il calcolo della differenza: ogni euro di stima in più riduce un credito che, nel riparto, verrebbe soddisfatto solo in percentuale.
Il bene è un immobile. Cambia qualcosa?
Il meccanismo dell’art. 177 è lo stesso, ma la stima di un immobile richiede una perizia più articolata e i tempi di ricollocazione sono più lunghi. Per i contratti risolti fuori dalla procedura, la L. 124/2017 fissa per il leasing immobiliare una soglia di grave inadempimento più alta (sei canoni mensili o due trimestrali, anche non consecutivi, o un importo equivalente) rispetto agli altri leasing. Prima di impostare la domanda va quindi verificato se la risoluzione anteriore rispettava quella soglia.
Gli errori davanti ai giudici
Questa rassegna raccoglie le pronunce lette e verificate su fonti indipendenti, organizzate secondo l’errore a cui si riferiscono. Molte sono rese sulla legge fallimentare (art. 72-quater l.fall.) o su contratti risolti prima della L. 124/2017: lo segnaliamo per ciascuna, perché il loro principio va adattato con attenzione all’art. 177 del Codice. Non risultano, nelle fonti consultate, pronunce di legittimità specifiche sulla stima del giudice delegato prevista dall’art. 177, comma 2.
1. Cass. n. 25701 del 19 settembre 2025 — chi ha insinuato l’intero credito dopo aver rivenduto il bene.
Il concedente aveva recuperato e rivenduto il bene, e aveva comunque chiesto l’ammissione dell’intero residuo. Le domande sono state respinte nei gradi di merito e il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità dei motivi. Il principio, nelle sintesi pubblicate: il credito del concedente si misura al netto del valore di ricollocazione del bene. Rilevanza: è la conferma recente dell’errore n. 1.
2. Cass. Sez. I n. 4862 del 1° marzo 2010 (legge fallimentare) — chi ha preteso subito i canoni a scadere.
Dopo lo scioglimento scelto dal curatore, i canoni a scadere non sono più esigibili: il concedente ha diritto alla restituzione del bene e a un credito eventuale per l’eventuale differenza negativa che emerge dalla ricollocazione a valori di mercato. Rilevanza: spiega la logica che l’art. 177 ha conservato, e consente di misurare la novità della stima del giudice delegato.
3. Cass. SU n. 2061 del 28 gennaio 2021 (contratto risolto prima della L. 124/2017) — chi ha applicato retroattivamente la nuova disciplina.
La L. 124/2017 non è retroattiva; per il leasing traslativo risolto prima di essa e seguito dal fallimento dell’utilizzatore si applica in via analogica l’art. 1526 c.c. Rilevanza: è il punto di partenza per l’errore n. 2.
4. Cass. SU n. 2061 del 28 gennaio 2021 — chi ha presentato una domanda senza dati sul valore del bene e con penale eccessiva.
Il concedente deve presentare una domanda completa, consentire al giudice delegato di valutare la penale e indicare il ricavato della vendita o, in mancanza, una stima attendibile del valore di mercato del bene alla data della domanda; è manifestamente eccessiva la penale che cumula canoni scaduti, canoni a scadere e valore residuo. Rilevanza: fissa gli oneri di allegazione e prova (errori n. 4 e n. 5).
5. Cass. Sez. I n. 8980 del 29 marzo 2019 e n. 12552 del 10 maggio 2019 (legge fallimentare) — l’orientamento superato.
Avevano ritenuto applicabile l’art. 72-quater anche al leasing risolto prima del fallimento. Rilevanza: chi oggi le invocasse per i contratti risolti prima della L. 124/2017 si scontrerebbe con le Sezioni Unite del 2021.
6. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 15958 del 18 giugno 2018 (legge fallimentare) — chi ha sbagliato giudice.
Se il leasing era stato risolto prima della dichiarazione di fallimento, non opera la competenza funzionale del tribunale fallimentare prevista per i rapporti pendenti. Rilevanza: la distinzione tra risoluzione anteriore e scioglimento incide anche sulla sede del giudizio.
7. Cass. Sez. 6-1, ord. n. 15975 del 18 giugno 2018 (concordato preventivo, legge fallimentare) — leasing traslativo e procedura concorsuale minore.
Con l’utilizzatore in concordato preventivo, sono state ritenute rilevanti sia la disciplina dell’art. 1526 c.c. sia quella dell’art. 72-quater l.fall. Rilevanza: mostra come la regola cambi in base alla procedura, tema oggi regolato dall’art. 97, comma 12, del Codice a cui l’art. 177 rinvia.
8. Cass. Sez. I, ord. n. 11962 del 16 maggio 2018 (legge fallimentare) — chi ha lasciato al giudice la determinazione del compenso.
Nella verifica dei crediti da leasing risolto prima del fallimento, il giudice delegato può determinare l’equo compenso spettante al concedente. Rilevanza: se il concedente non fornisce i dati, sarà il giudice a stabilirli (errore n. 4).
9. Cass. n. 21213 del 13 settembre 2017 (legge fallimentare) — chi ha trattenuto i canoni scaduti sul ricavato.
I canoni scaduti prima del fallimento vanno fatti valere con domanda di ammissione al passivo; secondo le sintesi disponibili non si soddisfano trattenendoli dal ricavato della vendita, e sui canoni futuri non sono dovuti interessi. Rilevanza: errore n. 5 e questione del rinvio all’art. 97, comma 12.
10. Cass. n. 3200 del 4 febbraio 2019 (legge fallimentare) — stessa linea.
Conferma che il «credito residuo in linea capitale» dell’art. 72-quater riguarda i canoni a scadere, mentre i canoni scaduti anteriori al fallimento richiedono la domanda di ammissione. Rilevanza: è l’orientamento con cui si deve misurare la lettura del Codice.
11. Cass. Sez. I, ord. n. 28037 del 4 ottobre 2023 (contratto risolto prima del fallimento e prima della L. 124/2017) — penale e potere di riduzione.
Si occupa del potere del giudice di ridurre la penale in un leasing traslativo soggetto all’art. 1526 c.c. Rilevanza: la penale non è un automatismo e va dichiarata e giustificata nella domanda (errore n. 5).
12. Cass. Sez. III, ord. n. 16632 del 12 giugno 2023 (contratto risolto prima della L. 124/2017) — chi ha già venduto il bene.
Quando il bene è già stato rivenduto, si considera il ricavato effettivo e non un valore di mercato astratto. Rilevanza: la vendita documentata chiude la questione del valore, quella opaca la riapre (errore n. 6).
13. Cass. Sez. III n. 519 del 15 gennaio 2020 (leasing traslativo, fuori dal concorso) — chi ha trascurato la restituzione.
Il concedente ha sempre diritto alla restituzione del bene e l’onere di provare l’avvenuta restituzione grava sull’utilizzatore. Rilevanza: la restituzione è il presupposto dell’intero calcolo per differenza (errore n. 3).
Cosa può fare lo Studio Monardo
Gli strumenti che seguono hanno un doppio taglio: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già avvenuto, verificare quali rimedi restano aperti.
- Ricostruiamo la cronologia del rapporto (risoluzione, scelta del curatore, sentenza di apertura, riconsegna) per individuare la disciplina applicabile tra art. 177 CCII, art. 72-quater l.fall., L. 124/2017 e art. 1526 c.c.
- Ricalcoliamo il credito voce per voce, separando canoni scaduti, canoni a scadere in linea capitale, prezzo di opzione, interessi e spese, con il supporto dei commercialisti dello staff.
- Redigiamo la domanda di restituzione e di ammissione per differenza, con i dati identificativi del bene e la richiesta di stima al giudice delegato ai sensi dell’art. 177, comma 2.
- Esaminiamo la perizia di stima o l’atto di vendita, controllando criteri di mercato, stato del bene, parti collegate, tempi della ricollocazione.
- Prendiamo posizione sul rinvio all’art. 97, comma 12, motivando la lettura adottata e predisponendo, quando serve, un calcolo alternativo.
- Verifichiamo la penale contrattuale alla luce dei principi delle Sezioni Unite del 2021, per sostenerla o per chiederne la riduzione.
- Assistiamo il curatore, il debitore o il fideiussore nel controllo della domanda del concedente, segnalando eccedenze da versare alla curatela e voci non dovute.
- Quando il termine ordinario è scaduto, verifichiamo se è ancora possibile una domanda tardiva o una domanda di restituzione, e con quali effetti sui riparti.
- Predisponiamo l’opposizione o l’impugnazione dello stato passivo, concentrandola sulla prova del valore del bene e sulla corretta qualificazione del rapporto.
- Seguiamo il ricorso per cassazione contro il decreto che decide l’opposizione, curando la specificità dei motivi che la giurisprudenza richiede.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione permette di mantenere la stessa linea dalla domanda di ammissione all’opposizione e fino al ricorso per cassazione: quando un errore nella domanda deve essere riparato nei gradi successivi, non si ricomincia con un nuovo difensore che deve ricostruire tutto, ma si prosegue con chi conosce il fascicolo dall’inizio. La qualifica di Esperto Negoziatore consente di intervenire anche prima: nella composizione negoziata, il destino dei contratti di leasing sui beni strumentali è spesso uno dei temi centrali delle trattative con i finanziatori.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi impostano la qualificazione giuridica e la strategia processuale, i secondi ricostruiscono piani di ammortamento, quote capitale e quote interessi, valori contabili e rendiconti della ricollocazione. Non promettiamo l’esito della verifica: ci impegniamo a presentare o a contestare la domanda con il calcolo più corretto e la prova più solida possibili.
Chiusura
La domanda del titolo ha una risposta precisa: dopo lo scioglimento deciso dal curatore, la società di leasing chiede la restituzione del bene e si insinua al passivo solo per la differenza tra il credito alla data di apertura e quanto il bene vale, secondo la stima del giudice delegato; se il bene vale di più del credito residuo in linea capitale, è il concedente a dover versare l’eccedenza alla curatela. Quasi tutti gli errori nascono dal perdere di vista questa simmetria, o dall’applicare la regola di un’altra epoca e di un’altra procedura.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca nel punto d’incontro tra crisi d’impresa e diritto bancario: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, e la sua qualifica di cassazionista consente di seguire la verifica del passivo fino all’ultimo grado. Che tu sia il concedente, il curatore, l’imprenditore o il fideiussore, la domanda di ammissione è il momento in cui il valore del bene diventa la misura del credito.
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