Come Viene Pagato L’avvocato Che Ha Assistito Il Debitore Nel Ricorso Per La Propria Liquidazione Giudiziale?

Un imprenditore che non riesce più a pagare i debiti può chiedere lui stesso al tribunale di aprire la propria liquidazione giudiziale, cioè la procedura che ha preso il posto del fallimento. Quasi sempre lo fa con un avvocato, che prepara il ricorso, raccoglie i bilanci, gli elenchi dei creditori e la documentazione richiesta. Resta però una domanda molto concreta, che interessa sia l’imprenditore sia il professionista: una volta aperta la procedura, il credito dell’avvocato del debitore non gode di alcuna corsia preferenziale espressa nel Codice della crisi, e rischia di finire tra i crediti pagati solo in percentuale, o di non essere pagato affatto.

La risposta dipende da tre variabili: la legge applicabile (Codice della crisi o vecchia legge fallimentare), il momento e il modo in cui il compenso è stato pagato o pattuito, e la qualificazione del credito al passivo (prededuzione, privilegio, chirografo). Questo articolo le esamina una per una, partendo dal testo vigente dell’art. 6 del Codice e dalla giurisprudenza.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: valutare, prima del deposito, se la liquidazione giudiziale in proprio sia davvero l’unica strada, e con quali effetti sui rapporti in corso, compresi quelli con i professionisti, è esattamente il lavoro di chi conosce gli strumenti di regolazione della crisi. A ciò si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), utile per confrontare la disciplina della liquidazione giudiziale con quella della liquidazione controllata, dove il trattamento del difensore del debitore è diverso.

📩 Hai già depositato, o stai per depositare, un ricorso per la tua liquidazione giudiziale e vuoi capire come sarà trattato il credito del tuo legale? Contattaci ora: tutti i riferimenti dello studio sono in fondo a questa pagina.

Inquadramento normativo: prededuzione, privilegio e chirografo

Sul piano normativo, il punto di partenza è l’art. 6 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), nel testo vigente dopo il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024, che ne ha modificato il comma 1, lettere a) e d), e il comma 2 (testo consultato su Brocardi, aggiornato al 12/08/2026).

Prededuzione significa che il credito viene pagato prima di tutti gli altri, con le somme ricavate dalla procedura, al di fuori del concorso ordinario. L’art. 6 c. 1 stabilisce che, oltre ai crediti così qualificati da altre norme, sono prededucibili:

Lettera Crediti prededucibili Limiti e condizioni
a) spese e compensi per le prestazioni dell’Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento solo nell’ambito delle sue funzioni
b) crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione o di piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, e della richiesta di misure protettive nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che accordi o piano siano omologati
c) crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo, del deposito della proposta e del piano nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47
d) crediti sorti legalmente durante le procedure (liquidazione giudiziale o controllata) o dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione per la gestione del patrimonio, la prosecuzione dell’attività, i compensi degli organi e le prestazioni professionali richieste per il buon esito dello strumento

Il comma 2 aggiunge che la prededuzione opera con l’apertura del concorso e si conserva anche quando più procedure si susseguono.

Va precisato che nell’elenco dell’art. 6 manca un’ipotesi espressa per il professionista che assiste il debitore nel ricorso per la propria liquidazione giudiziale. Le lettere b) e c) riguardano accordi, piani di ristrutturazione e concordato; la lettera d) riguarda crediti sorti “durante” la procedura o dopo la domanda di accesso a uno strumento, mentre l’attività di predisposizione del ricorso è, per sua natura, anteriore al deposito. È questa la “lacuna” denunciata dall’Associazione dottori commercialisti (ADC) e riportata da Eutekne il 30 aprile 2025: secondo l’ADC la tutela della prededuzione “non vale per la liquidazione giudiziale in proprio” e l’art. 6 andrebbe modificato per includerla.

La ratio della scelta legislativa è chiara: il Codice ha voluto chiudere la stagione della “prededuzione funzionale” aperta, sotto la legge fallimentare, dall’art. 111 c. 2 l.fall., che qualificava prededucibili i crediti sorti “in occasione o in funzione” delle procedure concorsuali. Quella formula generale aveva consentito alla Cassazione di riconoscere la prededuzione anche al professionista dell’autofallimento. Il Codice ha sostituito la formula generale con un elenco tipizzato e con limiti percentuali.

Se il credito non è prededucibile, il professionista può comunque contare sul privilegio generale mobiliare dell’art. 2751-bis n. 2 c.c., che assiste “le retribuzioni dei professionisti”, compresi il contributo integrativo alla cassa di previdenza e il credito di rivalsa IVA, “dovute per gli ultimi due anni di prestazione” (testo su Brocardi, aggiornato al 12/08/2026). Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 1/1998 il privilegio spetta a ogni prestatore d’opera, non solo intellettuale.

Ciò che non rientra né nella prededuzione né nel privilegio è chirografario: concorre con tutti gli altri crediti non assistiti da cause di prelazione e riceve, se resta attivo, una percentuale.

Un esempio chiarisce la differenza con istituti affini. Se lo stesso avvocato assiste l’impresa nella domanda di concordato preventivo e la procedura viene aperta ai sensi dell’art. 47, il suo credito è prededucibile nei limiti del 75% (art. 6 c. 1 lett. c); se poi il concordato fallisce e si apre la liquidazione giudiziale, la prededuzione si conserva (art. 6 c. 2). Se invece l’avvocato assiste lo stesso imprenditore direttamente nel ricorso per la liquidazione giudiziale, l’art. 6 non contiene una previsione corrispondente.

Requisiti e termini

In termini operativi, la risposta alla domanda del titolo dipende da alcune condizioni da verificare una per una.

1. La legge applicabile. Il Codice della crisi si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022. Per i fallimenti regolati dal R.D. 267/1942 (legge fallimentare) resta l’art. 111 c. 2 l.fall. e, con esso, l’orientamento della Cassazione favorevole alla prededuzione del professionista dell’autofallimento (Cass. Sez. I n. 17596/2019, in linea con la precedente giurisprudenza di legittimità). Chi ha un credito in un fallimento ancora aperto con la vecchia legge si trova quindi in una posizione molto diversa da chi lo ha in una liquidazione giudiziale.

2. Il momento del pagamento. Se il debitore paga l’avvocato prima del deposito, la somma esce dal suo patrimonio e il problema diventa un altro: la possibile revocatoria da parte del curatore. L’art. 166 c. 2 CCII consente di revocare i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili compiuti dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori, se il curatore prova che chi ha ricevuto il pagamento conosceva lo stato di insolvenza; e l’avvocato che prepara il ricorso, per definizione, lo conosce. L’art. 166 c. 3 lett. g) esenta però dalla revocatoria i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

3. L’oggetto della prestazione. Il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2 copre il compenso per la prestazione personale; secondo Cass. Sez. I n. 6849 del 24/3/2011 copre i compensi dell’avvocato in materia civile ma non le spese anticipate per conto del cliente.

4. Il periodo coperto. Il privilegio riguarda gli “ultimi due anni di prestazione”. Per l’avvocato il biennio si calcola sul complessivo rapporto professionale e non a ritroso dalla data della sentenza di apertura (Cass. Sez. I ord. n. 15014 del 29/5/2024; Cass. Sez. I n. 6884 del 2/3/2022).

5. La personalità dell’incarico. Se a chiedere l’ammissione è uno studio associato o una società tra professionisti, il privilegio spetta solo se la prestazione è stata svolta personalmente dal professionista e il compenso è riferibile a quella prestazione (Cass. Sez. I ord. n. 1165 del 20/1/2026; Cass. Sez. I n. 32737 del 16/12/2024).

6. La sospensione feriale. L’art. 9 c. 1 CCII esclude l’applicazione della sospensione feriale dei termini (1-31 agosto, L. 742/1969) ai procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa disposizione: anche i termini per la domanda di ammissione al passivo e per le impugnazioni corrono in agosto.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Sei mesi anteriori (art. 166 c. 2 CCII) a ritroso dal deposito della domanda periodo sospetto il pagamento al professionista è revocabile se il curatore prova la conoscenza dell’insolvenza, salvo esenzione
Un anno anteriore (art. 166 c. 1 lett. a-b CCII) a ritroso dal deposito della domanda periodo sospetto revocabili atti sproporzionati e pagamenti con mezzi anormali (es. cessione di beni in luogo del denaro)
Ultimi due anni di prestazione (art. 2751-bis n. 2 c.c.) dalla conclusione del rapporto professionale complessivo limite del privilegio la parte maturata prima del biennio è chirografaria
Termine per la domanda di ammissione al passivo fissato nella sentenza di apertura perentorio per la domanda tempestiva domanda tardiva, con limiti e oneri maggiori
Agosto — nessuna sospensione (art. 9 c. 1 CCII) i termini scadono anche nel periodo 1-31 agosto
15 luglio 2022 data di apertura della procedura discrimine tra legge fallimentare e Codice cambia la possibilità di invocare la prededuzione funzionale

Il termine più critico è il periodo di sei mesi anteriore al deposito: è lì che si decide se l’acconto versato all’avvocato resta acquisito o deve essere restituito alla massa.

Procedura passo passo: come si arriva al pagamento

La disciplina prevede percorsi diversi a seconda di quando e come il credito viene soddisfatto. La sequenza ordinaria è questa.

1. Conferimento dell’incarico. Il debitore (o, per le società, l’organo amministrativo) conferisce l’incarico per il ricorso. È il momento in cui va messo per iscritto l’oggetto: predisposizione del ricorso, raccolta della documentazione, assistenza all’udienza, eventuale assistenza nelle fasi successive. La precisione dell’oggetto conta per il privilegio e per la qualificazione del credito.

2. Pattuizione del corrispettivo e modalità di pagamento. La scelta più rilevante è se il compenso sarà pagato prima del deposito, con mezzi normali di pagamento (bonifico), alla scadenza pattuita. È lo schema che consente di invocare l’esenzione dell’art. 166 c. 3 lett. g). Un pagamento con mezzi anormali (cessione di un credito, consegna di beni aziendali, compensazioni) rientra invece nell’area dell’art. 166 c. 1 lett. b), revocabile nell’anno anteriore senza che il curatore debba provare la conoscenza dell’insolvenza, salvo prova contraria.

3. Deposito del ricorso e apertura della procedura. Con la sentenza di apertura il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella liquidazione, che passano al curatore. Da quel momento il debitore non può più pagare con i beni della massa i crediti anteriori.

4. Domanda di ammissione al passivo. Se il credito non è stato pagato, l’avvocato deve presentare domanda di ammissione al passivo entro il termine fissato nella sentenza, indicando la somma, il titolo (incarico, attività svolta) e la causa di prelazione invocata. Sotto il Codice, la richiesta di prededuzione per la sola assistenza al ricorso in proprio non trova appiglio testuale nell’art. 6; la richiesta ragionevole è il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2 per la parte rientrante nel biennio. Chiedere la prededuzione senza un fondamento normativo, invece del privilegio, espone al rischio di vedersi riconosciuto il solo chirografo se la domanda non è formulata anche in via subordinata.

5. Determinazione dell’importo. Il giudice delegato, su proposta del curatore, accerta il credito. Se esiste un accordo scritto sul corrispettivo, fa fede l’accordo; in mancanza, il compenso si determina secondo i parametri forensi. Il Tribunale di Treviso, nel decreto del 19/4/2024, in mancanza di accordo ha applicato i parametri dell’art. 21 del D.M. 55/2014, considerando l’esposizione debitoria indicata nel ricorso.

6. Contestazione. Se il credito viene escluso o ammesso con un grado diverso, il rimedio è l’opposizione allo stato passivo. In quella sede non si ottiene un nuovo esame dei fatti in Cassazione: se il tribunale ha accertato che la prestazione non rientra nel n. 2 dell’art. 2751-bis, la questione non può essere riproposta come semplice rivalutazione (Cass. Sez. I ord. n. 26694 del 3/10/2025).

7. Riparto. Il credito privilegiato viene pagato sul ricavato dei beni mobili secondo l’ordine dei privilegi; quello chirografario solo con l’eventuale residuo, in proporzione.

8. Eventuale revocatoria. Se l’avvocato era stato pagato prima del deposito, il curatore può agire in revocatoria; il professionista eccepisce l’esenzione della lett. g) dimostrando che il pagamento è avvenuto alla scadenza e per un servizio strumentale all’accesso. Se l’azione è accolta, la somma restituita dà diritto a insinuarsi al passivo per il corrispondente credito.

Il punto in cui più spesso si sbaglia è il secondo: l’acconto versato “come capita” (in contanti, con beni dell’impresa, con pagamenti a favore di terzi) è quello più esposto alla revocatoria. Un pagamento tracciabile, pattuito per iscritto e collegato a una prestazione individuata è la prima tutela del professionista e, indirettamente, dello stesso debitore, che evita di aprire contenziosi con il curatore.

Cosa resta aperto nell’interpretazione

Va precisato che la conclusione negativa sulla prededuzione, nel regime del Codice, è quella che si ricava dal testo, ma non è priva di argomenti contrari. Gli argomenti principali sono tre.

Il primo è testuale e gioca contro la prededuzione. L’art. 6 c. 1 apre con la clausola “oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge” e poi elenca categorie precise. Il legislatore ha scelto di indicare caso per caso quali crediti professionali anteriori alla procedura meritano il pagamento preferenziale, e lo ha fatto solo per gli strumenti che mirano a un risultato per i creditori (concordato, accordi, piani di ristrutturazione), con un limite del 75% e una condizione di esito. Estendere la prededuzione al ricorso di liquidazione giudiziale in proprio senza alcun limite percentuale significherebbe trattarlo meglio del concordato, il che è difficile da sostenere.

Il secondo argomento è sistematico e gioca a favore. Nella liquidazione controllata il Codice conserva, all’art. 277 c. 2, la formula “in occasione o in funzione” della liquidazione, e il Tribunale di Treviso ne ha tratto la prededuzione per il difensore del debitore. Chi sostiene l’estensione osserva che sarebbe irragionevole proteggere il legale del sovraindebitato e non quello dell’imprenditore commerciale, e che il ricorso in proprio favorisce un’apertura tempestiva della procedura, nell’interesse dei creditori.

Il terzo argomento è di politica legislativa: la stessa categoria dei commercialisti, con la presa di posizione dell’ADC riportata da Eutekne il 30 aprile 2025, ha qualificato la situazione come una lacuna da colmare con una modifica dell’art. 6, segno che, a legislazione invariata, la prededuzione non è considerata acquisita.

In termini operativi, il professionista prudente formula la domanda di ammissione chiedendo in via principale la prededuzione, con motivazione specifica, e in via subordinata il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2 c.c., così da non perdere la collocazione privilegiata se la prima richiesta viene respinta. Per il debitore, la conseguenza pratica è opposta: deve sapere che l’avvocato che lo assiste nel ricorso difficilmente sarà pagato dalla procedura in via preferenziale, e che l’accordo sul pagamento prima del deposito è parte della pianificazione della domanda, non un dettaglio.

Le spese vive del ricorso

Accanto al compenso professionale ci sono le spese anticipate per il ricorso: costi di notifica, copie, certificati, eventuali perizie. Come si è visto, il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2 non copre le spese anticipate dall’avvocato (Cass. Sez. I n. 6849 del 24/3/2011). Se l’avvocato le ha sostenute di tasca propria e non è stato rimborsato prima del deposito, il relativo credito è, di regola, chirografario. Anche per questo conviene che le spese vive siano provviste direttamente dal debitore o rimborsate prima del deposito, con documentazione.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le due ipotesi che seguono sono esempi dimostrativi di calcolo, non casi reali.

Esempio 1 – Acconto pagato prima del deposito e saldo al passivo.
Ipotesi: una s.r.l. con debiti per 812.430 € conferisce l’incarico al legale il 14 gennaio 2026, con corrispettivo pattuito per iscritto di 6.840 € oltre accessori, da pagare per 2.950 € alla firma e per il resto al deposito. L’acconto viene pagato con bonifico il 14 gennaio; il ricorso è depositato il 3 febbraio 2026; la sentenza di apertura arriva a fine febbraio. Il saldo di 3.890 € non viene pagato.
Sviluppo:
– L’acconto di 2.950 € cade nei sei mesi anteriori al deposito (art. 166 c. 2). Il curatore potrebbe chiederne la revoca, e la conoscenza dell’insolvenza è evidente. Il legale eccepisce l’esenzione dell’art. 166 c. 3 lett. g): pagamento alla scadenza pattuita, con mezzo normale, per un servizio strumentale all’accesso alla procedura.
– Il saldo di 3.890 € va insinuato al passivo. Non avendo fondamento testuale nell’art. 6 CCII, si chiede il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2, esteso a contributo integrativo e rivalsa IVA.
– Il ricavato dei beni mobili è di 41.270 €; le spese e i crediti prededucibili della procedura assorbono 18.600 €; restano 22.670 €. I crediti dei lavoratori, collocati prima (art. 2751-bis n. 1), ammontano a 27.340 € e non sono interamente pagati.
Esito: il legale non riceve nulla sul privilegio e concorre al chirografo solo se residua attivo. Tutta la differenza tra un professionista soddisfatto e uno che non lo è sta nella quota pagata prima, con modalità che resistono alla revocatoria.

Esempio 2 – Stesso incarico, due discipline.
Ipotesi: credito del legale di 4.715 € per la sola predisposizione del ricorso in proprio, non pagato.
– Scenario A: fallimento aperto con la legge fallimentare (domanda e sentenza anteriori al 15 luglio 2022). Applicando l’art. 111 c. 2 l.fall. come interpretato da Cass. Sez. I n. 17596/2019, il credito è prededucibile: viene pagato prima dei privilegiati, nei limiti dell’attivo e dopo una verifica di funzionalità e utilità della prestazione.
– Scenario B: liquidazione giudiziale aperta con il Codice. L’art. 6 non prevede la prededuzione per questo credito; il legale chiede il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2. Con un attivo mobiliare di 63.180 €, prededucibili per 21.905 €, crediti dei lavoratori per 19.430 €, l’eccedenza è di 21.845 €: se non vi sono altri privilegi di grado anteriore, il credito di 4.715 € è pagato per intero; se invece restano privilegi anteriori per oltre 21.845 €, il legale scende al chirografo.
Esito: lo stesso credito passa da una posizione di vertice (prededuzione) a una intermedia (privilegio generale) o finale (chirografo) a seconda della disciplina e della composizione del passivo.

Casi particolari

La liquidazione controllata del sovraindebitato. Il Tribunale di Treviso, con decreto del 19/4/2024 (R.G. 14/2023), ha riconosciuto in prededuzione il credito dell’avvocato che aveva assistito il debitore nel ricorso per la liquidazione controllata, ammettendolo per 5.477,53 € comprensivi di accessori. Il giudice ha escluso l’applicazione delle lettere a)-d) dell’art. 6 e ha fondato la decisione sull’art. 277 c. 2 CCII, norma speciale della liquidazione controllata che prevede la soddisfazione preferenziale dei crediti sorti “in occasione o in funzione” della liquidazione. Ha aggiunto che la possibilità per il debitore di presentare personalmente il ricorso non cambia la natura del credito del professionista scelto. Questo ragionamento non si trasferisce automaticamente alla liquidazione giudiziale, che non ha una norma corrispondente; tuttavia è un argomento che il difensore può spendere, con prudenza, per sostenere un’interpretazione sistematica.

Dal concordato alla liquidazione giudiziale. Se l’avvocato ha assistito prima la domanda di concordato preventivo e la procedura è stata aperta, il suo credito è prededucibile nel limite del 75% (art. 6 c. 1 lett. c) e la prededuzione si conserva nella liquidazione giudiziale successiva (art. 6 c. 2). Se invece il concordato non è stato aperto ai sensi dell’art. 47, la prededuzione non spetta. Sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva già esteso la prededuzione ai crediti sorti in funzione di una procedura precedente, purché la prestazione fosse funzionale agli interessi della massa (Cass. Sez. I n. 8958 del 17/4/2014). La stessa Cassazione, con la sentenza n. 4 del 2/1/2024 (Sez. I), ha chiesto al giudice una valutazione ex ante della funzionalità della prestazione alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali.

Lo studio associato o la società tra professionisti. Se l’incarico è conferito a uno studio associato, l’insinuazione da parte dell’associazione non preclude il privilegio, ma occorre provare che la prestazione è stata svolta personalmente da un professionista e che il compenso remunera quella prestazione (Cass. Sez. I ord. n. 1165 del 20/1/2026). Per la società tra professionisti la Cassazione richiede che la personalità della prestazione emerga fin dal conferimento dell’incarico (Cass. Sez. I n. 32737 del 16/12/2024).

Il recesso del debitore dall’incarico. Se l’imprenditore revoca il mandato prima del deposito, il compenso dovuto per il recesso anticipato non gode del privilegio, e la norma non si applica per analogia (Cass. Sez. I ord. n. 36544 del 24/11/2021). Sono privilegiati solo i compensi per l’attività effettivamente svolta.

L’avvocato del creditore istante. Diverso è il caso del legale del creditore che ha chiesto la liquidazione giudiziale del debitore. Sotto la legge fallimentare un orientamento risalente della Cassazione riconosceva alle spese del creditore istante il privilegio degli artt. 2755 e 2770 c.c., con il grado delle spese di giustizia; il Tribunale di Bolzano, in un documento pubblicato sul proprio sito, dà conto del superamento di quella tesi in favore della prededuzione ex art. 111 l.fall. È un tema distinto da quello del difensore del debitore e va esaminato separatamente.

Le prestazioni dopo l’apertura. L’assistenza del debitore nelle fasi successive (per esempio nell’impugnazione della sentenza di apertura) non è “richiesta dagli organi” della procedura e non rientra nella lett. d) dell’art. 6: il debitore la paga con le risorse che restano nella sua disponibilità. Per l’imprenditore persona fisica conta anche l’esdebitazione: il credito del professionista anteriore all’apertura, se non soddisfatto nel riparto, può essere travolto dal beneficio.

Il pagamento da parte di un terzo. Capita che a pagare l’avvocato sia un socio, un familiare o un garante, con denaro proprio. In questo caso il pagamento non esce dal patrimonio del debitore e, in linea di principio, non sottrae risorse alla massa: la revocatoria dell’art. 166 riguarda gli atti e i pagamenti del debitore. Il terzo che ha pagato potrà vantare un credito di regresso verso il debitore, da insinuare al passivo secondo le regole ordinarie. Occorre però che il pagamento provenga davvero da risorse del terzo e non da somme dell’impresa transitate sul suo conto: in quest’ultimo caso il curatore può contestarne la provenienza.

La società che chiede la propria liquidazione. Per le società il ricorso è sottoscritto da chi ne ha la rappresentanza, e l’incarico all’avvocato è conferito dalla società, non dagli amministratori personalmente. Il credito del professionista è quindi un credito verso la società, da far valere nella sua procedura. Se l’amministratore, per accelerare i tempi, paga di tasca propria, si applica quanto detto per il terzo pagatore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012), affronta queste situazioni confrontando, prima del deposito, la liquidazione giudiziale con gli strumenti alternativi e con la liquidazione controllata.

Domande frequenti

Se presento il ricorso per la mia liquidazione giudiziale, posso pagare l’avvocato con i soldi dell’azienda?
Sì, prima del deposito il debitore può pagare il professionista, ma il pagamento rientra nel periodo sospetto dell’art. 166 CCII. Per resistere alla revocatoria conviene un accordo scritto, una scadenza definita e un pagamento con mezzi normali, come il bonifico. L’art. 166 c. 3 lett. g) esenta i pagamenti eseguiti alla scadenza per servizi strumentali all’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. Cessioni di beni o di crediti al posto del denaro sono più esposte.

L’avvocato del debitore viene pagato prima degli altri creditori?
Nel Codice della crisi l’art. 6 non prevede espressamente la prededuzione per l’assistenza al ricorso di liquidazione giudiziale in proprio, a differenza di concordato, accordi e piani di ristrutturazione. Il professionista può chiedere il privilegio generale sui mobili dell’art. 2751-bis n. 2 c.c. per gli ultimi due anni di prestazione. La prededuzione era invece riconosciuta, per i fallimenti regolati dalla vecchia legge, da Cass. n. 17596/2019.

Chi stabilisce quanto spetta all’avvocato se non c’è un accordo scritto?
Il credito viene accertato nello stato passivo dal giudice delegato. In mancanza di accordo si applicano i parametri forensi del D.M. 55/2014; il Tribunale di Treviso, nel 2024, ha utilizzato l’art. 21 di quel decreto, tenendo conto dei debiti indicati nel ricorso. Il professionista deve documentare l’incarico e l’attività svolta.

Se l’impresa non ha beni, l’avvocato resta senza compenso?
Se l’attivo non basta a pagare le spese della procedura e i creditori di grado anteriore, il privilegio non produce alcun pagamento e il credito resta insoddisfatto. Per l’imprenditore persona fisica, l’esdebitazione può estinguere il debito residuo verso il professionista. È la ragione per cui l’organizzazione del pagamento prima del deposito è decisiva.

Il mio studio è associato: posso chiedere il privilegio?
Sì, ma con un onere di prova: la Cassazione (ord. n. 1165 del 20/1/2026) ammette il privilegio solo se il credito corrisponde a una prestazione svolta personalmente dai professionisti associati e le somme ne sono la retribuzione. Senza questa prova il credito è chirografario.

Caso limite: il debitore ha presentato prima una domanda di concordato con riserva, poi ha chiesto la liquidazione giudiziale. Il credito del legale è prededucibile?
Dipende da come si è sviluppata la procedura e da quali attività sono state svolte. Le attività per la domanda di concordato sono prededucibili al 75% solo se la procedura è stata aperta ai sensi dell’art. 47 CCII; quelle per il ricorso di liquidazione in proprio no. Occorre separare le prestazioni, documentarle e chiedere al passivo un trattamento distinto per ciascuna.

Ho un fallimento aperto prima del luglio 2022: valgono le stesse regole?
No. Per i fallimenti regolati dalla legge fallimentare si applica l’art. 111 c. 2 l.fall., che qualificava prededucibili i crediti sorti “in occasione o in funzione” delle procedure. La Cassazione (n. 17596/2019, in continuità con precedenti pronunce) vi ha ricondotto anche il credito del professionista che aveva assistito il debitore nell’istanza di fallimento in proprio. Il giudice resta comunque tenuto a verificare la funzionalità della prestazione. Il Codice della crisi, con l’elenco chiuso dell’art. 6, vale per le procedure aperte dal 15 luglio 2022.

Il curatore mi chiede di restituire l’acconto ricevuto: cosa posso opporre?
Il professionista può eccepire l’esenzione dell’art. 166 c. 3 lett. g) CCII, dimostrando che il pagamento è avvenuto alla scadenza pattuita, con mezzi normali, per un servizio strumentale all’accesso alla procedura. Contano l’incarico scritto, la data della scadenza, la prova del bonifico e la corrispondenza tra importo pagato e attività svolta. Se la revocatoria viene accolta, la somma restituita fa nascere un credito da insinuare al passivo.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state lette nelle loro massime o nel testo. Molte sono rese sulla legge fallimentare, e lo si indica caso per caso.

Sulla prededuzione del professionista dell’autofallimento (legge fallimentare)

  1. Cass. Sez. I n. 17596/2019 – Il credito del professionista che ha assistito il debitore nella preparazione della documentazione per l’istanza di fallimento in proprio è prededucibile ex art. 111 c. 2 l.fall., anche se il debitore avrebbe potuto agire da solo. L’art. 111 è norma generale per tutte le procedure, come conferma l’abrogazione nel 2012 dell’art. 182-quater c. 4 l.fall. È la pronuncia che più direttamente risponde al titolo, ma solo per i fallimenti.

  2. Cass. Sez. I n. 8958 del 17/4/2014 – La prededuzione dei crediti sorti “in funzione” delle procedure richiede un collegamento non solo cronologico ma funzionale con le finalità della procedura e con gli interessi della massa; si estende anche alle difese in giudizi pendenti, senza autorizzazione preventiva. Utile per il passaggio dal concordato al fallimento.

  3. Cass. Sez. I n. 4 del 2/1/2024 – In tema di prededuzione professionale il giudice deve valutare ex ante, sulla fattispecie concreta, la funzionalità della prestazione alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali (massima riportata sotto l’art. 6 CCII). Indica il metro con cui si giudica la funzionalità.

Sul trattamento nel sovraindebitamento

  1. Trib. Treviso, decreto 19/4/2024, R.G. 14/2023 – Nella liquidazione controllata il credito dell’avvocato che ha assistito il debitore nel ricorso è prededucibile in base all’art. 277 c. 2 CCII, non all’art. 6; la facoltà del debitore di agire personalmente non muta la natura del credito; compenso determinato con l’art. 21 D.M. 55/2014. È il precedente di merito più vicino al titolo nel regime del Codice.

Sul privilegio dell’art. 2751-bis n. 2 c.c.

  1. Cass. Sez. I ord. n. 15014 del 29/5/2024 – Per l’avvocato il biennio si computa sul complessivo rapporto professionale e non a ritroso dalla data di apertura della procedura. Decisivo per stabilire quanta parte del credito è privilegiata.

  2. Cass. Sez. I n. 6884 del 2/3/2022 – Con più incarichi il biennio si riferisce al rapporto complessivo; restano esclusi i compensi di incarichi conclusi prima. Rilevante quando l’avvocato del ricorso ha seguito l’impresa anche in precedenza.

  3. Cass. Sez. I n. 6849 del 24/3/2011 – Il privilegio copre i compensi dell’avvocato in materia civile, non le spese anticipate. Le spese vive anticipate per il ricorso vanno quindi trattate a parte.

  4. Cass. Sez. I ord. n. 1165 del 20/1/2026 – Lo studio associato ottiene il privilegio solo se il credito corrisponde a una prestazione svolta personalmente, in via esclusiva o prevalente, dagli associati e le somme ne costituiscono la retribuzione.

  5. Cass. Sez. I n. 32737 del 16/12/2024 – Il credito della società tra professionisti è privilegiato se la prestazione è personale fin dall’origine: intuitus personae, svolgimento personale, riferibilità del compenso al prestatore.

  6. Cass. Sez. I ord. n. 36544 del 24/11/2021 – Il compenso dovuto per il recesso anticipato del cliente non è privilegiato e la norma non si estende per analogia.

  7. Cass. Sez. I ord. n. 26694 del 3/10/2025 – In sede di legittimità non si riesaminano i fatti: se il tribunale dell’opposizione allo stato passivo ha escluso che la prestazione rientri nel n. 2, la censura è respinta. Sottolinea l’importanza di documentare bene il credito sin dalla domanda di ammissione.

In sintesi: sotto la legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità era favorevole alla prededuzione; sotto il Codice manca una norma espressa per la liquidazione giudiziale in proprio, un decreto di merito riconosce la prededuzione nella liquidazione controllata in base a una norma speciale, e la categoria professionale ne chiede l’estensione. Allo stato, la tutela su cui il professionista può contare con maggiore sicurezza nella liquidazione giudiziale è il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2, oltre al pagamento anticipato non revocabile.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora su entrambi i lati del rapporto: con l’imprenditore che deve decidere se e come chiedere la propria liquidazione, e con il professionista che deve far valere il proprio credito nella procedura.

  1. Verifichiamo la disciplina applicabile, controllando la data di apertura della procedura e se si tratta di fallimento (legge fallimentare) o di liquidazione giudiziale (Codice della crisi).
  2. Confrontiamo, prima del deposito, la liquidazione giudiziale in proprio con gli strumenti alternativi (composizione negoziata, concordato, accordi, e per le imprese minori la liquidazione controllata), anche per gli effetti diversi sui crediti dei professionisti previsti dall’art. 6 e dall’art. 277 CCII.
  3. Redigiamo l’incarico e l’accordo sul corrispettivo in modo da individuare la prestazione, la scadenza e il mezzo di pagamento, così da rendere invocabile l’esenzione dell’art. 166 c. 3 lett. g).
  4. Separiamo le prestazioni svolte per strumenti diversi (concordato, accordi, ricorso in proprio), perché ciascuna ha un trattamento diverso al passivo.
  5. Predisponiamo la domanda di ammissione al passivo del professionista, con richiesta di prededuzione ove vi sia un fondamento e, in subordine, del privilegio dell’art. 2751-bis n. 2, con la documentazione del biennio e della personalità della prestazione.
  6. Ricostruiamo il biennio di prestazione secondo i criteri di Cass. 15014/2024 e 6884/2022, per massimizzare la parte privilegiata.
  7. Difendiamo il professionista nella revocatoria promossa dal curatore sull’acconto, provando scadenza, mezzo normale e strumentalità del servizio.
  8. Proponiamo opposizione allo stato passivo quando il credito è escluso o ammesso in un grado inferiore.
  9. Assistiamo l’imprenditore persona fisica nella valutazione degli effetti dell’esdebitazione sui debiti residui.
  10. Seguiamo il contenzioso fino in Cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dall’opposizione al giudizio di legittimità.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: chi conosce dall’interno la composizione negoziata e gli strumenti di regolazione sa valutare se la liquidazione giudiziale in proprio sia davvero inevitabile e come organizzare, prima del deposito, i rapporti con chi presta assistenza. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, nelle controversie sullo stato passivo e sulle revocatorie.

Lo Studio opera con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono l’attivo, il passivo e l’ordine dei privilegi, gli avvocati costruiscono la domanda, l’eccezione o l’opposizione.

Chiusura

Sotto la legge fallimentare l’avvocato che assisteva il debitore nell’istanza di fallimento in proprio era pagato in prededuzione, secondo la Cassazione. Con il Codice della crisi l’art. 6 non prevede più questa tutela per la liquidazione giudiziale chiesta dal debitore. Il professionista ha quindi due strade: farsi pagare prima del deposito, con modalità che resistono alla revocatoria, oppure insinuarsi al passivo con il privilegio dell’art. 2751-bis n. 2, se e nei limiti in cui l’attivo lo consente. Nella liquidazione controllata un decreto di merito ha riconosciuto la prededuzione grazie all’art. 277 CCII.

Lo Studio Monardo è attrezzato per questa materia perché l’Avv. Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), valuta la crisi prima che diventi liquidazione, e come Gestore della crisi da sovraindebitamento conosce le regole diverse della liquidazione controllata; la qualifica di cassazionista consente di seguire le contestazioni sul passivo fino all’ultimo grado.

📩 Stai preparando il ricorso per la tua liquidazione giudiziale, o devi far valere un credito professionale in una procedura già aperta? Scrivici oggi: i contatti dello studio sono riportati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata