Si Può Fare Un Concordato Nella Liquidazione Coatta Amministrativa?

Sì, si può. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza lo disciplina all’art. 314 CCII (“Concordato della liquidazione”), erede diretto dell’art. 214 della legge fallimentare, e lo accompagna con l’art. 315 CCII sulla risoluzione e sull’annullamento. Ma la domanda giusta, per chi guida o possiede un’impresa finita in liquidazione coatta amministrativa (LCA), non è soltanto “si può?”. È un’altra: che cosa faranno i creditori quando sul tavolo comparirà una proposta di concordato, e come si gioca d’anticipo su ciascuna delle loro mosse?

Il concordato nella LCA ha infatti una particolarità che lo distingue da quasi tutti gli altri strumenti del Codice: i creditori non votano. Non c’è un’adunanza, non ci sono maggioranze da raggiungere, non c’è il meccanismo del silenzio-assenso che regola il concordato nella liquidazione giudiziale. Chi pensa che questo significhi “creditori fuori gioco” commette però l’errore più costoso. I creditori conservano armi precise: possono presentare essi stessi una proposta, possono opporsi entro un termine perentorio, possono reclamare, possono chiedere la risoluzione o l’annullamento del concordato già omologato e riportare l’impresa dentro la procedura. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: questo articolo ricostruisce la partita dal punto di vista di chi deve affrontarla.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato nella LCA è, nella sostanza, una trattativa con i creditori condotta sotto il controllo di un’autorità pubblica: esattamente il terreno professionale dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, qualifica che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo possiede e che lo abilita a leggere una crisi d’impresa nel punto di equilibrio tra interessi dei creditori e conservazione del valore. E perché, quando il concordato lascia scoperti soci, amministratori o garanti persone fisiche (le fideiussioni, come vedremo, sopravvivono), entra in gioco la seconda competenza certificata: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e di professionista fiduciario di un OCC, che consente di gestire anche il “dopo” personale di chi ha garantito per l’impresa.

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Chi hai di fronte: la mappa dei giocatori nel concordato della LCA

Prima di analizzare le mosse, bisogna capire chi siede al tavolo. Nella liquidazione coatta amministrativa i giocatori non sono due (debitore e creditori), come in una trattativa privata, ma almeno cinque.

L’autorità di vigilanza. È il ministero o l’ente che vigila sull’impresa (per le cooperative, le banche, le assicurazioni e gli altri soggetti sottoposti a LCA, l’autorità individuata dalle leggi di settore). È lei che, ai sensi dell’art. 314, comma 1, CCII, autorizza la presentazione della proposta. Senza la sua autorizzazione la proposta non arriva neppure al tribunale. Dal suo punto di vista, conviene un concordato quando consente di chiudere la procedura in modo ordinato e, se possibile, di salvaguardare il valore di un complesso aziendale che ha anche una rilevanza pubblica.

Il commissario liquidatore. Gestisce la liquidazione, rende un parere sulla proposta, la comunica ai creditori ammessi e, dopo l’omologazione, vigila sull’esecuzione del concordato con l’assistenza del comitato di sorveglianza (art. 314, comma 6, CCII). Ha anche la legittimazione a chiedere la risoluzione e l’annullamento (art. 315 CCII). Il commissario ragiona in termini di confronto: la proposta rende ai creditori almeno quanto renderebbe la prosecuzione della liquidazione?

Il comitato di sorveglianza. Viene sentito dall’autorità prima dell’autorizzazione e il suo parere viene depositato insieme alla proposta. Nella fase esecutiva assiste il commissario.

Il tribunale. Decide sulle opposizioni e sulla proposta, sentito il parere dell’autorità di vigilanza, applicando in quanto compatibili le norme sul giudizio di omologazione, sull’efficacia del provvedimento e sul reclamo dettate per il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 245, 246 e 247 CCII, richiamati dall’art. 314, comma 4).

I creditori. Sono la controparte vera di questa analisi. Non votano, ma ricevono la comunicazione della proposta (se ammessi al passivo), possono proporre opposizione entro trenta giorni e, dopo l’omologazione, possono agire per risoluzione e annullamento. Possono anche, ed è la mossa meno conosciuta, essere loro stessi i proponenti: l’art. 314 CCII legittima “l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo”.

Come ragiona il creditore tipico della LCA

Il creditore di un’impresa in LCA non è un soggetto astratto. Può essere un istituto di credito con garanzie ipotecarie, un fornitore chirografario con un credito di qualche decina di migliaia di euro, un lavoratore con crediti privilegiati, l’erario o un ente previdenziale, un socio cooperatore con un prestito sociale. Ciascuno fa un calcolo razionale, che ruota attorno a tre variabili.

  1. Quanto incasso se la liquidazione prosegue? È la stima del recupero in caso di liquidazione atomistica, al netto dei tempi.
  2. Quando incasso? Le LCA, specie quelle con patrimoni immobiliari complessi o contenziosi pendenti, possono durare molti anni. Un pagamento certo e anticipato vale più di un pagamento potenzialmente maggiore ma remoto.
  3. Chi mi garantisce l’esecuzione? Un concordato con assuntore solido o con garanzie reali è credibile; un concordato fondato su promesse di flussi futuri lo è molto meno.

Dal suo punto di vista, conviene sostenere il concordato (o almeno non ostacolarlo) quando la proposta batte la liquidazione su almeno due di queste tre variabili. Conviene invece opporsi quando la proposta sottrae valore alla massa, quando tratta in modo ingiustificatamente diverso posizioni omogenee, o quando il creditore sospetta che l’operazione serva soprattutto a “ripulire” l’impresa a vantaggio dei soci o dell’assuntore.

La convenienza del creditore è la chiave di lettura di tutto ciò che segue: ogni mossa che descriveremo nasce da questo calcolo, e ogni contromossa efficace consiste nel modificarne gli addendi prima che il creditore decida di attaccare.

Il perimetro: che cosa questo articolo tratta e che cosa no

Questo approfondimento è dedicato al concordato come modo di chiusura della LCA. Le altre fasi della procedura (accertamento del passivo, ripartizioni dell’attivo, chiusura per esaurimento) sono richiamate solo nella misura in cui incidono sulla partita del concordato. In particolare, il concordato si colloca idealmente dopo che la massa passiva è stata definita: la comunicazione della proposta va infatti ai “creditori ammessi”, secondo le modalità dell’art. 308, comma 4, CCII.

Prima mossa: il creditore si posiziona nello stato passivo e studia l’attivo

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, molto prima che si parli di concordato, è consolidare la propria posizione nella procedura: ottenere l’ammissione del credito, con il rango (privilegiato o chirografario) più favorevole possibile, e monitorare l’andamento delle realizzazioni dell’attivo. Nel concordato della LCA questa mossa ha un peso doppio, perché la comunicazione della proposta, e con essa la decorrenza del termine per opporsi, riguarda i creditori ammessi. Chi è ammesso riceve la proposta direttamente dal commissario; chi non lo è dovrà fare affidamento sulle forme di pubblicità (Gazzetta Ufficiale e registro delle imprese).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore ammesso ha una visione completa della procedura e una legittimazione piena. Gli conviene investire tempo nell’insinuazione quando il suo credito è significativo e quando l’attivo lascia margini di recupero. Preferisce invece restare inerte quando il credito è modesto e la prospettiva di riparto è nulla: è il creditore “silente”, che spesso si risveglia solo quando il concordato è già omologato e scopre di esserne vincolato.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone il rispetto delle regole e dei termini dell’accertamento del passivo propri della LCA, che non dipendono dalla sua volontà. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori: gli effetti sono regolati dall’art. 248 CCII, richiamato dall’art. 314, comma 5. Il creditore che non si è attivato non può pretendere di sottrarsi al concordato invocando la propria mancata partecipazione.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. Chi intende presentare (o far presentare da un terzo) una proposta di concordato deve costruire la mappa dei creditori ammessi, distinguendo per rango, natura del credito, garanzie e interesse economico. È su questa mappa che si progettano eventuali classi e trattamenti differenziati, consentiti dal rinvio all’art. 240 CCII contenuto nell’art. 314, comma 1. Una proposta disegnata sullo stato passivo reale, e non su una fotografia contabile dell’impresa precedente alla LCA, riduce drasticamente lo spazio delle opposizioni.

Altro aspetto: verificare i crediti contestati e quelli oggetto di giudizi pendenti. Un concordato che non accantona risorse per i crediti in contestazione offre ai creditori interessati un argomento immediato di opposizione.

Le pronunce che ti proteggono

Già sotto la legge fallimentare la Cassazione ha chiarito il rapporto tra interesse pubblico e tutela del credito nel concordato della LCA. Cass. civ., Sez. I, n. 7263 del 18 marzo 2008 (pronuncia sull’art. 214 l.fall. nel testo anteriore alle modifiche del 2007) ha affermato che l’interesse pubblico incide sulla scelta tra conservazione e liquidazione, rimessa all’autorità amministrativa, ma non prevale sulla tutela del credito: il concordato è approvabile se il sacrificio imposto ai creditori non è maggiore di quello che subirebbero con la liquidazione. È il parametro con cui ogni creditore misurerà la proposta, e quello su cui il proponente deve costruire la propria difesa.

Seconda mossa: il creditore si fa proponente (o sostiene un terzo)

La mossa

È la mossa meno prevedibile per chi pensa al concordato come a un’iniziativa esclusiva del debitore. L’art. 314, comma 1, CCII consente all’autorità di vigilanza di autorizzare a proporre il concordato “l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo”. Un creditore strategico (tipicamente un finanziatore con garanzie, un concorrente interessato ai beni, un gruppo di soci cooperatori) può dunque presentare una propria proposta, eventualmente come assuntore, o sostenere un terzo che assume le obbligazioni concordatarie.

Va chiarito un punto spesso frainteso: nel testo vigente non è il commissario liquidatore a proporre il concordato. Il commissario esprime un parere; il comitato di sorveglianza viene sentito; l’autorità autorizza; il tribunale decide. La proposta proviene dall’impresa, da creditori o da terzi.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene farsi proponente quando il valore dei beni, se acquisiti in blocco attraverso il concordato, è superiore a quanto il creditore recupererebbe con i riparti. L’assuntore, assumendosi l’obbligo di pagare i creditori nella misura concordata, acquisisce l’attivo residuo e, normalmente, le azioni della procedura che la proposta gli trasferisce. Se le stime dell’attivo sono prudenti e quelle del passivo pessimistiche, il margine per l’assuntore può essere rilevante.

Preferisce non farla quando l’attivo è gravato da contenziosi, quando la procedura ha già realizzato gran parte dei beni o quando teme che l’autorità di vigilanza non autorizzi una proposta che appare orientata a un vantaggio privato.

I suoi limiti

Nessuna proposta, neppure quella del creditore più forte, arriva al tribunale senza l’autorizzazione dell’autorità di vigilanza, che si pronuncia su parere del commissario e sentito il comitato di sorveglianza. La proposta deve osservare i contenuti e le condizioni dell’art. 240 CCII e, per le società, le regole dell’art. 265 CCII sull’organo competente a deliberarla per conto della società. Inoltre la proposta non può tradursi in uno svuotamento della massa a beneficio di pochi.

La tua contromossa

Se sei l’impresa (o il socio di riferimento) e temi una proposta concorrente, la contromossa è il tempismo: predisporre per primo una proposta più conveniente per la massa, completa del piano di copertura, delle garanzie e, se possibile, dell’impegno di un assuntore affidabile. Il commissario renderà un parere comparativo di fatto, e l’autorità valuterà quale proposta meriti l’autorizzazione.

Se invece sei un terzo interessato all’azienda, la contromossa consiste nel dimostrare che il tuo intervento conserva il complesso aziendale senza sottrarre risorse ai creditori: è il punto su cui la giurisprudenza è più severa.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, n. 2782 del 6 febbraio 2013 (resa sull’art. 214 l.fall.) ha chiarito che l’interesse pubblico alla prosecuzione dell’impresa può giustificare il mantenimento unitario del complesso aziendale, ma non autorizza a sottrarre attivo alla liquidazione per finanziare l’impresa insolvente: diversamente si scaricherebbe sui creditori il peso della ricapitalizzazione. Per il creditore che si oppone, questa pronuncia è l’arma principale; per il proponente, è il confine da non superare.

Cass. civ., Sez. I, n. 7263 del 18 marzo 2008, già citata, mostra il rovescio della medaglia: nel caso di un consorzio agrario, la sottrazione di alcuni beni alla liquidazione era stata ritenuta giustificata dalla finalità conservativa, purché il sacrificio dei creditori non superasse quello della liquidazione.

Terza mossa: l’opposizione entro trenta giorni

La mossa

Una volta autorizzata, la proposta viene depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, insieme ai pareri del commissario e del comitato di sorveglianza. Il commissario la comunica ai creditori ammessi con le modalità dell’art. 308, comma 4, CCII, la fa pubblicare nella Gazzetta Ufficiale e la deposita presso il registro delle imprese (art. 314, comma 2).

Da quel momento scatta la mossa principale del creditore dissenziente: l’opposizione, da depositare in cancelleria entro trenta giorni. Il termine decorre, per i creditori, dalla comunicazione del commissario; per gli altri interessati, dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie (art. 314, comma 3). Il termine è perentorio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

In assenza di voto, l’opposizione è lo strumento con cui il creditore esprime il proprio dissenso e lo trasforma in una questione che il tribunale deve decidere. Le ragioni tipiche sono:

  • la non convenienza della proposta rispetto alla prosecuzione della liquidazione;
  • la violazione dell’ordine delle cause di prelazione o un trattamento ingiustificatamente differenziato tra creditori della stessa classe o di classi omogenee;
  • l’insufficienza delle garanzie di esecuzione o l’inaffidabilità dell’assuntore;
  • vizi del procedimento (mancanza dell’autorizzazione, pareri mancanti, comunicazione irregolare);
  • la sottrazione di attivo a vantaggio di soci o terzi.

Preferisce non opporsi quando la proposta, pur non entusiasmante, gli assicura un recupero certo e rapido, o quando valuta che i tempi e l’alea del giudizio di opposizione non giustifichino lo sforzo. Il creditore chirografario con un credito modesto raramente si oppone da solo; più spesso si accoda a un creditore forte.

I suoi limiti

Il termine di trenta giorni è perentorio: un’opposizione tardiva non può essere esaminata. Per il creditore ammesso, il dies a quo è la comunicazione del commissario, non la pubblicazione in Gazzetta. L’opposizione, poi, non è un voto contrario: deve essere motivata con ragioni giuridicamente rilevanti, perché il tribunale non può limitarsi a registrare il dissenso. Il parametro di fondo, come chiarito dalla Cassazione sull’art. 214 l.fall., resta quello del sacrificio non superiore all’alternativa liquidatoria.

La tua contromossa

La contromossa chiave consiste nel rendere la proposta “a prova di opposizione” prima del deposito. In concreto:

  • una relazione comparativa che dimostri, voce per voce, perché il concordato rende ai creditori almeno quanto la prosecuzione della LCA, tenendo conto anche dei tempi;
  • il rispetto rigoroso dell’ordine delle prelazioni e una motivazione esplicita di ogni trattamento differenziato;
  • garanzie di esecuzione proporzionate (fideiussioni, depositi vincolati, pegni);
  • il controllo puntuale della regolarità dell’iter: autorizzazione, parere del commissario, parere del comitato, comunicazione a tutti i creditori ammessi.

Qui la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo pesa in modo concreto: la stessa logica di confronto tra proposta e alternativa liquidatoria che guida la composizione negoziata è quella su cui il tribunale misura le opposizioni nel concordato della LCA.

Se invece le opposizioni sono già state depositate, la contromossa è difensiva: verificarne la tempestività, la legittimazione dell’opponente e la consistenza delle censure, e predisporre una memoria che riconduca il giudizio al confronto oggettivo tra proposta e liquidazione.

Le pronunce che ti proteggono

Il principio di Cass. civ., Sez. I, n. 7263 del 18 marzo 2008 (sacrificio non superiore a quello della liquidazione) è il metro principale anche in sede di opposizione. Quello di Cass. civ., Sez. I, n. 2782 del 6 febbraio 2013 (divieto di sottrarre attivo per finanziare l’impresa) è il limite che il proponente deve rispettare per non offrire all’opponente l’argomento decisivo.

Quarta mossa: il giudizio davanti al tribunale e il reclamo

La mossa

Scaduto il termine per le opposizioni, il tribunale, sentito il parere dell’autorità di vigilanza, decide in camera di consiglio sulle opposizioni e sulla proposta (art. 314, comma 4, CCII). Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 245 (giudizio di omologazione), 246 (efficacia del provvedimento) e 247 (reclamo) dettati per il concordato nella liquidazione giudiziale. Il creditore opponente partecipa al giudizio, sviluppa le proprie difese e, se soccombente, valuta il reclamo.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore che ha già investito in un’opposizione tende a coltivarla fino al provvedimento del tribunale, perché il giudizio è la sua unica sede per ottenere un controllo di merito. Il reclamo è una scelta più ponderata: il creditore lo propone quando ritiene che il tribunale abbia sottovalutato elementi oggettivi (stime, garanzie, ordine delle prelazioni) e quando l’importo in gioco giustifica un ulteriore grado. Preferisce non reclamare quando il provvedimento è ben motivato sul confronto con la liquidazione e quando un ulteriore ritardo eroderebbe il valore della stessa proposta che contesta.

I suoi limiti

Il giudizio si svolge nelle forme camerali e con i termini e le regole del procedimento richiamato. Il creditore non può introdurre nel giudizio questioni estranee alla proposta e alle opposizioni tempestivamente depositate. Il tribunale, inoltre, si muove dentro un quadro in cui la scelta tra conservazione e liquidazione appartiene all’autorità amministrativa: come ha chiarito la Cassazione sul testo dell’art. 214 l.fall., il controllo giudiziale verte sulla tutela del credito, non sulla sostituzione delle valutazioni di opportunità dell’autorità.

La tua contromossa

Nel giudizio, la contromossa decisiva è il parere dell’autorità di vigilanza e quello del commissario: se la proposta è stata costruita in dialogo con gli organi della procedura e ha ottenuto pareri favorevoli e motivati, l’opponente deve superare una presunzione di fatto molto forte. Per questo il lavoro vero si fa prima del deposito, non dopo.

In caso di reclamo, la difesa deve essere tempestiva e concentrata: il rinvio all’art. 247 CCII comporta l’applicazione delle regole del reclamo previste per il concordato nella liquidazione giudiziale, con i relativi termini, da verificare sul testo vigente nel caso concreto.

Le pronunce che ti proteggono

Non risultano, dalle fonti consultate, massime recenti specifiche sul giudizio di omologazione del concordato nella LCA. Per analogia sono utili i principi espressi sul concordato fallimentare, richiamato dall’art. 214 l.fall.: in particolare la distinzione, tracciata da Cass. civ., Sez. I, n. 3499 del 7 marzo 2003, tra provvedimenti che decidono in modo definitivo su diritti (impugnabili con ricorso straordinario per cassazione) e provvedimenti di rigetto resi con decreto (reclamabili ma non ricorribili ex art. 111 Cost.). La pronuncia riguarda la risoluzione del concordato fallimentare, ma esprime una regola sulla natura dei provvedimenti che orienta anche la scelta dei rimedi.

Quinta mossa: dopo l’omologazione, il creditore guarda ai coobbligati e all’esecuzione

La mossa

Con l’omologazione, il concordato diventa obbligatorio per tutti i creditori anteriori, secondo gli effetti regolati dall’art. 248 CCII (richiamato dall’art. 314, comma 5). Il creditore, a questo punto, sposta l’attenzione su due fronti: i soggetti che il concordato non libera (fideiussori, coobbligati, garanti) e l’esecuzione puntuale del piano, vigilata dal commissario con l’assistenza del comitato di sorveglianza.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene escutere subito il fideiussore dell’impresa per la parte di credito non soddisfatta dal concordato: è un patrimonio diverso, spesso personale, che il concordato non tocca. Preferisce attendere quando il garante è insolvente o quando la percentuale concordataria, pagata rapidamente, rende marginale la differenza.

I suoi limiti

Il creditore è vincolato alla misura e ai tempi del concordato nei confronti dell’impresa e dell’assuntore: non può pretendere dall’impresa più di quanto previsto. L’esecuzione forzata individuale per il credito anteriore, nei limiti della falcidia concordataria, resta preclusa. Quanto ai soci, la Cassazione ha escluso che la responsabilità dell’unico socio per le obbligazioni sociali sopravviva alla liberazione della società per effetto del concordato liquidatorio nella LCA (pronuncia resa sulla disciplina anteriore alla riforma societaria del 2003: Cass. civ., Sez. I, n. 10129 del 2005, resa nel maggio 2005).

La tua contromossa

Per l’impresa e l’assuntore, la contromossa è eseguire con precisione e documentare ogni pagamento, così da sottrarre al creditore il presupposto della risoluzione. Per il socio o l’amministratore che ha prestato garanzie personali, invece, la contromossa è anticipare l’escussione: valutare per tempo la propria esposizione residua e, se il patrimonio personale non è in grado di sostenerla, considerare gli strumenti del sovraindebitamento previsti dal Codice della crisi (che dal 2022 ha assorbito la disciplina della L. 3/2012), da attivare con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, n. 10129 del 2005 (maggio 2005, sull’art. 214 l.fall.) ha evidenziato che l’art. 214 non riproduceva il secondo comma dell’art. 135 l.fall. e che la responsabilità dell’unico socio, prevista dal vecchio art. 2362 c.c., non sopravviveva alla liberazione della società per effetto del concordato liquidatorio. Il principio va letto con cautela, perché la disciplina societaria è nel frattempo cambiata e perché oggi il richiamo agli effetti è all’art. 248 CCII.

Sesta mossa: la richiesta di risoluzione o di annullamento

La mossa

È la mossa finale, e la più pericolosa. Se il concordato non viene eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, lo dichiara risolto con sentenza pronunciata in camera di consiglio; si applicano i commi da 2 a 6 dell’art. 250 CCII (art. 315, comma 1). Il concordato può inoltre essere annullato, su richiesta del commissario o dei creditori, alle condizioni dell’art. 251 CCII (art. 315, comma 2). Con la risoluzione o l’annullamento si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità di vigilanza adotta i provvedimenti necessari (art. 315, comma 3).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il creditore chiede la risoluzione quando l’inadempimento dell’assuntore o dell’impresa è evidente e quando la riapertura della procedura gli offre una prospettiva di recupero migliore (per esempio perché le garanzie prestate a sostegno del concordato possono essere escusse, o perché nuovi beni sono emersi). Chiede l’annullamento quando scopre che la proposta si fondava su una rappresentazione alterata del patrimonio, nei casi previsti dall’art. 251.

Preferisce non farla quando l’inadempimento è marginale e la riapertura significherebbe ricominciare una liquidazione lunga, con un attivo nel frattempo trasferito o dissolto.

I suoi limiti

La risoluzione presuppone la mancata esecuzione del concordato; il tribunale non agisce d’ufficio. La legittimazione spetta al commissario e ai creditori. Si applicano i termini e le regole dell’art. 250 CCII, da verificare sul testo vigente: sotto la legge fallimentare, la Cassazione aveva qualificato il termine annuale dell’art. 137 come termine di decadenza da rispettare al momento della pronuncia, non solo della domanda. Il procedimento deve garantire il contraddittorio con l’impresa e con i garanti, compresi i fideiussori dell’assuntore.

La tua contromossa

Per l’impresa e l’assuntore, la prima contromossa è preventiva: inserire nel piano tempi realistici e meccanismi di riserva (accantonamenti, garanzie escutibili dal commissario) che evitino l’inadempimento. La seconda è processuale: verificare la legittimazione del ricorrente, il rispetto dei termini dell’art. 250 CCII, la regolarità della convocazione dei garanti. La terza è negoziale: un inadempimento parziale e rimediabile può essere sanato prima che il creditore depositi il ricorso, magari con il coinvolgimento del commissario, che vigila sull’esecuzione e ha tutto l’interesse a evitare la riapertura.

Le pronunce che ti proteggono

  • Cass. civ., Sez. I, n. 4119 dell’11 luglio 1985 (concordato nella LCA, art. 215 l.fall.): il decreto della corte d’appello che, in sede di reclamo, respinge l’istanza di risoluzione e nega la riapertura della procedura non è ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost., perché non decide in modo definitivo sul diritto del creditore, che può riproporre l’istanza o agire in via ordinaria.
  • Cass. civ., Sez. Unite, n. 10095 del 19 novembre 1996 (concordato fallimentare e preventivo): stesso principio sul decreto di rigetto dell’istanza di risoluzione.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 157 del 10 gennaio 1996 (concordato fallimentare): nel giudizio di risoluzione il tribunale verifica se il concordato è stato eseguito secondo i termini dell’omologazione, senza discrezionalità sulla gravità o imputabilità dell’inadempimento.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 13900 del 19 settembre 2003 e n. 9528 del 20 luglio 2000 (concordato fallimentare): sul contraddittorio con i fideiussori dell’assuntore e con il debitore prima della risoluzione.
  • Cass. civ., Sez. I, n. 9118 del 10 dicembre 1987 (concordato fallimentare): il termine annuale per la risoluzione è di decadenza e va rispettato alla data del provvedimento.
  • Cass. civ., Sez. VI, n. 2672 del 22 febbraio 2012 (concordato fallimentare): la risoluzione segue le regole vigenti al momento in cui è chiesta, e il tribunale non può pronunciarla d’ufficio.

Il confronto che cambia la strategia: concordato nella LCA e concordato nella liquidazione giudiziale

Chi ha esperienza di procedure concorsuali “ordinarie” tende a trasporre nella LCA le regole del concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240-253 CCII). È un errore che può costare caro, perché le due procedure condividono il contenuto della proposta e alcune regole processuali, ma divergono proprio nei punti in cui si gioca la partita con i creditori.

Aspetto Concordato nella LCA (artt. 314-315 CCII) Concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240-253 CCII)
Chi propone Impresa in liquidazione, uno o più creditori, un terzo Creditori, terzi e, con limiti, il debitore
Filtro preventivo Autorizzazione dell’autorità di vigilanza, su parere del commissario, sentito il comitato di sorveglianza Valutazioni degli organi della procedura (curatore, comitato dei creditori, giudice delegato) secondo gli artt. 240 ss.
Voto dei creditori Assente Presente: approvazione dei creditori secondo le regole del Codice
Strumento di dissenso Opposizione entro 30 giorni (termine perentorio) Voto contrario e opposizione all’omologazione
Giudizio Tribunale, sentito il parere dell’autorità; si applicano in quanto compatibili artt. 245-247 Giudizio di omologazione artt. 245-247
Effetti Art. 248, per richiamo Art. 248
Esecuzione Vigilata dal commissario con il comitato di sorveglianza Sorvegliata dagli organi della liquidazione giudiziale
Risoluzione / annullamento Art. 315: commissario o creditori; rinvio agli artt. 250 e 251; si riapre la LCA Artt. 250 e 251

La differenza decisiva è l’assenza del voto: nella LCA il consenso dei creditori non si conta, si presume, salvo opposizione. Questo sposta tutto il peso strategico sulla fase che precede il deposito (autorizzazione e pareri) e sulla capacità di prevenire le opposizioni. Nella liquidazione giudiziale, invece, il proponente deve conquistare la maggioranza; nella LCA deve convincere l’autorità, il commissario e, in caso di opposizioni, il tribunale.

Un secondo elemento distintivo è il ruolo dell’interesse pubblico. Nella liquidazione giudiziale la procedura persegue la migliore soddisfazione dei creditori; nella LCA, che riguarda imprese sottoposte a vigilanza pubblica, la scelta tra conservazione e liquidazione è affidata all’autorità amministrativa. La giurisprudenza sull’art. 214 l.fall. (Cass. 7263/2008 e Cass. 2782/2013) ha però tracciato il confine: l’interesse pubblico non autorizza a sacrificare i creditori oltre quanto avverrebbe con la liquidazione.

Le aperture che regalano mosse al creditore

Ogni mossa del creditore descritta finora diventa più forte quando il proponente gli lascia uno spazio. Dal suo punto di vista, conviene attaccare dove la proposta è debole, e le debolezze ricorrenti sono sempre le stesse. Conoscerle in anticipo significa chiuderle prima che diventino motivi di opposizione o di risoluzione.

Una proposta costruita sui numeri sbagliati

La prima cosa che il creditore farà, ricevuta la comunicazione del commissario, è confrontare la percentuale offerta con quella che si aspetta dalla liquidazione. Se la proposta è costruita su valori dell’attivo non aggiornati, o su un passivo diverso da quello risultante dallo stato passivo della procedura, l’opponente ha gioco facile: gli basta dimostrare che la liquidazione renderebbe di più. Il confronto con l’alternativa liquidatoria deve essere fatto sui numeri della procedura, non su quelli dell’impresa prima della LCA. Questo vale per i valori di perizia dei beni, per le prospettive di incasso dei crediti, per le azioni recuperatorie e di responsabilità che la procedura potrebbe esercitare e che la proposta, eventualmente, trasferisce all’assuntore.

Su quest’ultimo punto il creditore è particolarmente attento. Se il concordato attribuisce all’assuntore azioni potenzialmente fruttuose (per esempio azioni di responsabilità verso gli amministratori, o azioni recuperatorie), il creditore calcolerà quanto valgono e pretenderà che il loro valore si rifletta nella percentuale offerta. Un proponente che non le valorizza in modo esplicito offre all’opponente l’argomento della sottrazione di attivo, quello su cui la Cassazione (2782/2013) è stata più netta.

Classi e trattamenti differenziati senza motivazione

Il rinvio all’art. 240 CCII consente di articolare la proposta in classi e di prevedere trattamenti differenziati. È uno strumento potente, ma è anche il terreno su cui il creditore costruisce le opposizioni più insidiose. Ogni differenza di trattamento deve corrispondere a una differenza reale di posizione giuridica o di interesse economico. Un fornitore strategico pagato in misura maggiore rispetto agli altri chirografari, senza una ragione dichiarata e verificabile, è un invito all’opposizione per tutti gli altri.

Nella liquidazione giudiziale le classi servono anche a organizzare il voto; nella LCA, dove il voto manca, servono soltanto a giustificare trattamenti diversi. Il controllo del tribunale sulle opposizioni diventa così il solo presidio dell’omogeneità: per questo la motivazione delle classi deve essere scritta pensando al giudice, non ai creditori.

I privilegiati trattati in modo non conforme

Il creditore privilegiato ragiona in modo diverso dal chirografario: confronta la proposta con quanto otterrebbe dalla vendita del bene su cui grava la sua prelazione. Se la proposta prevede per lui un pagamento non integrale, deve dimostrare che il valore di realizzo del bene non consentirebbe di più, secondo le regole sul soddisfacimento parziale dei privilegiati richiamate dall’art. 240 CCII. Una proposta che falcidia i privilegiati senza una stima indipendente del valore dei beni gravati è la più esposta all’opposizione di un creditore forte, tipicamente una banca garantita o un ente pubblico.

Garanzie di esecuzione insufficienti

Il creditore che non vota valuta la credibilità del piano soprattutto attraverso le garanzie. Una fideiussione personale di un soggetto con patrimonio non documentato, o un impegno dell’assuntore privo di copertura, sposta il rischio sui creditori e rende razionale l’opposizione. Ma c’è di più: una garanzia debole rende probabile, più avanti, la sesta mossa, cioè il ricorso per risoluzione. La garanzia non serve solo a ottenere l’omologazione, serve a tenere in vita il concordato fino all’ultimo pagamento.

Un iter procedurale non presidiato

Il concordato della LCA è un procedimento a più stadi: parere del commissario, audizione del comitato di sorveglianza, autorizzazione dell’autorità, deposito in cancelleria con i pareri, comunicazione ai creditori ammessi secondo l’art. 308, comma 4, CCII, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, deposito presso il registro delle imprese, parere dell’autorità nel giudizio. Ogni passaggio mancato o irregolare è una mossa regalata. Il creditore attento verifica, per esempio, se la comunicazione è stata effettuata a tutti gli ammessi, perché da essa dipende la decorrenza del suo termine: se la comunicazione manca o è viziata, ha un argomento serio per sostenere che il termine di trenta giorni non sia decorso nei suoi confronti.

Il silenzio verso i creditori rilevanti

L’assenza del voto induce talvolta il proponente a trascurare il dialogo con i creditori. È un errore strategico. Il creditore che scopre la proposta solo con la comunicazione del commissario reagisce con l’unico strumento che ha, l’opposizione. Lo stesso creditore, coinvolto prima, avrebbe potuto segnalare obiezioni risolvibili con modifiche marginali. Nella LCA il consenso non si conta, ma si costruisce.

La confusione con le altre fasi della procedura

Il concordato non si sovrappone ad altre vicende della LCA che hanno regole proprie e sono trattate in altri approfondimenti: l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza (artt. 297 e 298 CCII), l’accertamento del passivo, i riparti dell’attivo e la chiusura della procedura. Qui basta ricordare che il concordato presuppone un passivo definito, almeno nelle sue linee essenziali (la proposta va comunicata ai creditori ammessi), e che le ripartizioni già eseguite riducono l’attivo su cui l’assuntore può contare. Un proponente che arriva tardi, quando gran parte dei beni è già stata liquidata e ripartita, ha poco da offrire e poco da guadagnare; uno che arriva troppo presto, prima che il passivo sia definito, rischia di sottostimarlo.

Le imprese con discipline di settore

La LCA riguarda imprese diverse tra loro: cooperative, consorzi, enti, imprese bancarie, assicurative e altre imprese per le quali le leggi speciali prevedono questa procedura. Le leggi di settore possono prevedere regole proprie sul concordato o sugli organi della procedura, che prevalgono o si coordinano con il Codice della crisi. Prima di costruire la proposta occorre quindi verificare la disciplina speciale applicabile all’impresa interessata, perché il coordinamento tra il Codice e la legge di settore va verificato caso per caso. È un passaggio che il creditore istituzionale (per esempio un ente pubblico o un intermediario) conosce bene e che il proponente non può permettersi di ignorare.

Il dopo-concordato dimenticato

Infine, l’apertura più sottovalutata: il destino delle persone fisiche coinvolte. Il concordato chiude la posizione dell’impresa, ma soci, amministratori e garanti possono restare esposti verso i creditori per le fideiussioni prestate, o per le azioni di responsabilità che la proposta non trasferisce o non definisce. Il creditore lo sa e, chiusa la partita con l’impresa, ne apre una seconda con loro. Chi pianifica il concordato deve pianificare anche l’uscita delle persone, valutando per tempo, ove necessario, gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento con l’assistenza di un OCC.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati verosimili per mostrare come si muovono le variabili. Non descrivono casi reali e i termini indicati sono quelli che l’art. 314 CCII fissa in modo espresso (i trenta giorni per l’opposizione); per gli altri passaggi si fa riferimento ai termini fissati dalla legge.

Simulazione 1: la cooperativa di servizi e l’assuntore

Situazione di partenza. Società cooperativa in LCA. Stato passivo: crediti privilegiati dei lavoratori per 412.700 €, crediti previdenziali e tributari privilegiati per 286.350 €, crediti chirografari per 1.938.400 €. Attivo residuo stimato dal commissario: immobile strumentale valutato 690.000 €, crediti verso clienti di difficile realizzo per 214.800 €, liquidità di 97.300 €. Durata stimata della liquidazione ulteriore: almeno quattro anni, per la presenza di un giudizio pendente sui crediti verso clienti.

Mossa del proponente. Un terzo (un’altra cooperativa del territorio) si propone come assuntore: pagamento integrale dei privilegiati (699.050 €) entro sei mesi dall’omologazione e pagamento del 9% ai chirografari (174.456 €) entro dodici mesi, a fronte dell’acquisizione dell’immobile, dei crediti verso clienti e della liquidità. Totale offerto: 873.506 €. Garanzia: fideiussione bancaria a prima richiesta per l’intero importo.

Calcolo del creditore chirografario. In liquidazione, attivo lordo 1.002.100 € (690.000 + 214.800 + 97.300). Se l’immobile realizza il valore di stima e i crediti verso clienti si recuperano al 50% (107.400 €), l’attivo realizzato sarebbe 894.700 €. Detratte le spese di procedura stimate (ipotizziamo 78.000 €), restano 816.700 €: i privilegiati assorbono 699.050 €, ai chirografari residuano 117.650 €, cioè circa il 6,07%, con pagamento tra quattro anni.

Esito. Il concordato offre il 9% in dodici mesi con garanzia bancaria. Il creditore razionale non si oppone: la proposta batte la liquidazione sia sull’importo sia sui tempi sia sulla garanzia. Il commissario esprime parere favorevole, il comitato di sorveglianza è sentito, l’autorità autorizza. Il commissario comunica la proposta ai creditori ammessi il 3 febbraio; il termine di trenta giorni per l’opposizione scade il 5 marzo. Nessuna opposizione: il tribunale decide sulla proposta, sentito il parere dell’autorità di vigilanza.

Simulazione 2: la proposta che sottrae attivo e l’opposizione del creditore forte

Situazione di partenza. Impresa in LCA con un patrimonio immobiliare di pregio (valore di perizia 2.340.000 €) e un ramo d’azienda in esercizio provvisorio. Passivo chirografario: 3.712.600 €, di cui 1.480.000 € verso una banca non garantita.

Mossa del proponente. I soci propongono un concordato con il quale l’impresa in liquidazione mantiene immobili e ramo d’azienda, offre ai chirografari il 15% in tre anni (556.890 €) e finanzia il rilancio del ramo con parte della liquidità della procedura (circa 310.000 €), sostenendo l’interesse pubblico alla conservazione dei livelli occupazionali.

Mossa del creditore. La banca, ricevuta la comunicazione del commissario il 14 aprile, deposita opposizione il 9 maggio (entro i trenta giorni). Argomenti: in liquidazione, la vendita degli immobili anche con un ribasso del 25% (1.755.000 €) e l’incasso della liquidità consentirebbero ai chirografari un recupero ampiamente superiore al 15%; la proposta destina risorse della massa a finanziare l’impresa insolvente.

Esito. È la situazione descritta da Cass. 2782/2013: l’interesse pubblico alla conservazione non giustifica la sottrazione di attivo per finanziare l’impresa, scaricando sui creditori la ricapitalizzazione. Qui però il suo margine si restringe a favore della banca: il proponente che vuole salvare la proposta deve riformularla prima della decisione o, meglio, prima del deposito, separando il finanziamento del rilancio (con risorse esterne dei soci o di un terzo) dal soddisfacimento dei creditori.

Variante. Se i soci avessero previsto un apporto di nuova finanza propria per 310.000 € e un pagamento del 32% ai chirografari in diciotto mesi, garantito, il confronto con la liquidazione sarebbe tornato favorevole e l’opposizione avrebbe perso il suo argomento principale.

Simulazione 3: l’assuntore inadempiente e la riapertura

Situazione di partenza. Concordato omologato con assuntore: pagamento del 18% ai chirografari (passivo chirografario 1.264.300 €, quindi 227.574 €) in due rate semestrali. Garanzia: fideiussione personale dell’amministratore dell’assuntore, senza garanzie bancarie.

Sviluppo. La prima rata (113.787 €) viene pagata in ritardo di sette settimane; la seconda non viene pagata. Il commissario, che vigila sull’esecuzione, sollecita l’assuntore. Un gruppo di creditori deposita ricorso per la risoluzione ai sensi dell’art. 315, comma 1, CCII.

Contromosse possibili. L’assuntore può verificare la regolarità del procedimento (legittimazione dei ricorrenti, rispetto dei termini dell’art. 250 CCII, convocazione dei garanti: principio affermato da Cass. 13900/2003 sui fideiussori dell’assuntore). Ma nel merito, se l’inadempimento c’è, il giudice non ha margini di valutazione sulla sua gravità (Cass. 157/1996, concordato fallimentare).

Esito. Se il tribunale pronuncia la risoluzione, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l’autorità di vigilanza adotta i provvedimenti necessari. Per l’amministratore fideiussore si apre il fronte personale: il creditore lo escuterà per la parte garantita. La lezione strategica è che una garanzia solo personale rende il concordato fragile proprio nella fase in cui i creditori conservano la loro arma più forte.

Quando all’avversario conviene trattare

C’è un’idea diffusa secondo cui, mancando il voto, nel concordato della LCA non ci sarebbe nulla da negoziare con i creditori. È vero il contrario: proprio perché il consenso non si conta, la trattativa preventiva è l’unico modo per sapere se arriveranno opposizioni. Ecco i momenti della partita in cui il creditore è più disposto all’accordo.

Prima dell’autorizzazione

È il momento migliore. La proposta non è ancora cristallizzata; il commissario sta formando il proprio parere; il comitato di sorveglianza deve essere sentito. Un creditore rilevante (una banca, un ente previdenziale, un gruppo di fornitori) che segnala in questa fase le proprie obiezioni consente al proponente di modificarle a costo limitato. Dal suo punto di vista, conviene parlare ora, perché un’opposizione successiva lo esporrebbe all’alea del giudizio.

Quando la liquidazione si allunga

Il valore di un pagamento anticipato cresce con la durata stimata della procedura. Se la LCA è appesantita da contenziosi, beni difficili da vendere, azioni di responsabilità dall’esito incerto, il creditore diventa più sensibile a una proposta che offre certezza. Il proponente che documenta in modo credibile i tempi della liquidazione alternativa trasforma il tempo in un argomento negoziale.

Quando la garanzia cambia il rischio

Una fideiussione bancaria, un deposito vincolato, un pegno su titoli rendono il concordato quasi equivalente a un pagamento in contanti. Il creditore che dubita della solidità dell’assuntore può rinunciare all’opposizione se la garanzia viene rafforzata. È spesso la concessione meno onerosa per il proponente e la più rassicurante per il creditore.

Quando il creditore è anche un interlocutore industriale

Fornitori strategici, clienti, partner commerciali hanno un interesse alla continuità dei rapporti con il complesso aziendale che l’assuntore rileva. Per loro il concordato non è solo una percentuale: è la possibilità di continuare a lavorare con l’azienda. In questi casi la trattativa può includere elementi commerciali, purché non si traduca in trattamenti differenziati non giustificati tra creditori omogenei.

Quando il creditore teme la propria posizione nello stato passivo

Un creditore con un credito contestato, o con un privilegio incerto, può avere interesse a un concordato che accantoni in modo chiaro le somme necessarie per l’ipotesi di esito favorevole del giudizio. L’accantonamento trasparente spesso vale più di qualsiasi discussione sulla percentuale.

Il ruolo del commissario come facilitatore

Il commissario liquidatore non è un negoziatore di parte, ma è il soggetto che conosce meglio di chiunque l’attivo, il passivo e i tempi della procedura. Una proposta discussa con il commissario prima del deposito, e accompagnata da un suo parere motivato, è la migliore assicurazione contro le opposizioni. È lo stesso metodo che, nella composizione negoziata della crisi, l’esperto applica per avvicinare le parti: individuare il punto in cui la proposta diventa per il creditore più conveniente dell’alternativa.

La partita in tabella

La tabella riassume l’intera sequenza: per ogni mossa del creditore, il vincolo che lo limita, la contromossa e la finestra temporale in cui giocarla. I termini numerici indicati sono solo quelli espressamente fissati dall’art. 314 CCII; per gli altri passaggi valgono i termini fissati dalla legge e dai provvedimenti della procedura.

Mossa del creditore Termine o condizione che lo vincola Contromossa del proponente / dell’impresa Finestra utile
Ammissione al passivo e analisi dell’attivo Regole e termini dell’accertamento del passivo nella LCA Mappa dei creditori ammessi, classi e trattamenti motivati (rinvio all’art. 240 CCII) Prima di redigere la proposta
Proposta concorrente del creditore o di un terzo Autorizzazione dell’autorità di vigilanza, parere del commissario, comitato sentito Proposta più conveniente per la massa, depositata per prima, con garanzie Prima dell’autorizzazione
Opposizione 30 giorni perentori dalla comunicazione del commissario (per gli altri interessati dalla pubblicità) Proposta “a prova di opposizione”: confronto con la liquidazione, garanzie, rispetto delle prelazioni Prima del deposito; poi memoria difensiva
Partecipazione al giudizio e reclamo Rito camerale; artt. 245-247 CCII in quanto compatibili; parere dell’autorità Pareri favorevoli di commissario e autorità, difesa sul confronto con la liquidazione Dal deposito delle opposizioni alla decisione
Escussione dei garanti Obbligatorietà del concordato (art. 248 CCII) verso l’impresa Pagamento puntuale; per i garanti persone fisiche valutazione degli strumenti di sovraindebitamento Dall’omologazione
Ricorso per risoluzione o annullamento Mancata esecuzione (risoluzione) o condizioni dell’art. 251 (annullamento); termini art. 250 Esecuzione documentata, rimedio dell’inadempimento, verifica di legittimazione e termini Durante l’esecuzione

Le domande di chi deve affrontare la partita

“Se i creditori non votano, possono comunque bloccare il concordato?”

Non possono bloccarlo con un voto, ma possono farlo respingere con un’opposizione fondata. L’art. 314, comma 3, CCII consente ai creditori e agli altri interessati di opporsi entro trenta giorni; il tribunale decide sulle opposizioni e sulla proposta. Un’opposizione che dimostra che il concordato sacrifica i creditori più della liquidazione ha buone probabilità di essere accolta.

“Chi può presentare la proposta? Solo l’impresa?”

No. L’art. 314, comma 1, CCII prevede che l’autorità di vigilanza, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza, possa autorizzare a proporre il concordato l’impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo. Il commissario non è il proponente: esprime un parere.

“Che cosa succede se non ricevo la comunicazione del commissario?”

Dipende dalla tua posizione. Per i creditori ammessi il termine di trenta giorni decorre dalla comunicazione del commissario; per gli altri interessati decorre dall’esecuzione delle formalità pubblicitarie (Gazzetta Ufficiale e registro delle imprese). Chi è ammesso e non riceve la comunicazione regolare ha un argomento per contestare la decorrenza del termine.

“Il concordato libera anche i fideiussori?”

In linea generale no. Gli effetti del concordato sono regolati dall’art. 248 CCII, richiamato dall’art. 314, comma 5: il concordato vincola i creditori nei confronti dell’impresa, ma le garanzie personali prestate da terzi seguono le regole generali e il creditore può rivolgersi al garante per la parte non soddisfatta. Chi ha firmato fideiussioni deve valutare la propria posizione prima dell’omologazione.

“Se l’assuntore non paga, che cosa succede?”

Il commissario o uno o più creditori possono chiedere al tribunale la risoluzione del concordato, che si pronuncia con sentenza in camera di consiglio secondo l’art. 315 CCII, con applicazione dei commi da 2 a 6 dell’art. 250. Con la risoluzione si riapre la liquidazione coatta amministrativa.

“È diverso dal concordato nella liquidazione giudiziale?”

Sì, in modo sostanziale. Il contenuto della proposta segue l’art. 240 CCII e le regole sul giudizio, sull’efficacia, sul reclamo e sugli effetti sono in parte comuni (artt. 245-248 CCII), ma nella LCA manca il voto dei creditori, c’è un filtro autorizzativo dell’autorità di vigilanza e l’esecuzione è vigilata dal commissario liquidatore con il comitato di sorveglianza.

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono state riscontrate in questa sessione su massimari indipendenti. Sono tutte rese sotto la legge fallimentare (artt. 214-215 l.fall. per la LCA; artt. 137 l.fall. per il concordato fallimentare, applicabili per analogia), perché sugli artt. 314-315 CCII non risultano ancora massime di legittimità reperibili nelle fonti consultate. Il principio di ciascuna è riformulato e va sempre riletto alla luce del testo vigente del Codice della crisi.

Paletti sulla proposta (seconda e terza mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 7263 del 18 marzo 2008 (art. 214 l.fall., testo anteriore al 2007). Principio: l’interesse pubblico riguarda la scelta tra conservazione e liquidazione, affidata all’autorità amministrativa, e non prevale sulla tutela del credito; il concordato è approvabile se il sacrificio dei creditori non supera quello che deriverebbe dalla liquidazione. Rilevanza: è il parametro del giudizio sulle opposizioni e la base di ogni relazione comparativa del proponente.

  2. Cass. civ., Sez. I, n. 2782 del 6 febbraio 2013 (art. 214 l.fall.). Principio: l’esigenza di conservare unito il complesso aziendale è legittima, ma non consente di sottrarre attivo alla liquidazione per finanziare l’impresa insolvente, perché ciò addosserebbe ai creditori il peso della ricapitalizzazione. Rilevanza: è l’argomento principe dell’opponente contro le proposte “di salvataggio” a carico della massa.

Paletti sugli effetti (quinta mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 10129 del 2005 (pronuncia del maggio 2005; art. 214 l.fall.). Principio: l’art. 214 non riproduceva la regola dell’art. 135, comma 2, l.fall.; la responsabilità dell’unico socio per le obbligazioni sociali prevista dal vecchio art. 2362 c.c. non sopravviveva alla liberazione della società per effetto del concordato liquidatorio, e la norma non era applicabile per analogia. Rilevanza: segnala che gli effetti del concordato nella LCA vanno ricostruiti sul rinvio normativo (oggi all’art. 248 CCII), senza estensioni analogiche.

Paletti sul giudizio e sui rimedi (quarta e sesta mossa)

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 4119 dell’11 luglio 1985 (art. 215 l.fall., LCA). Principio: il decreto con cui la corte d’appello, in sede di reclamo, respinge l’istanza di risoluzione del concordato concluso nella LCA e nega la riapertura non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché il creditore può riproporre l’istanza o agire in via ordinaria. Rilevanza: delimita i rimedi del creditore che vede respinta la propria domanda di risoluzione.

  2. Cass. civ., Sez. Unite, n. 10095 del 19 novembre 1996 (concordato fallimentare e preventivo). Principio: il rigetto dell’istanza di risoluzione non decide definitivamente su diritti soggettivi e non è ricorribile ex art. 111 Cost. Rilevanza: conferma, al massimo livello, la regola applicata anche alla LCA.

  3. Cass. civ., Sez. I, n. 3499 del 7 marzo 2003 (concordato fallimentare). Principio: solo il provvedimento che dichiara la risoluzione ha natura di sentenza impugnabile con ricorso straordinario; il rigetto va reso con decreto reclamabile, e il ricorso straordinario contro un rigetto erroneamente emesso in forma di sentenza è inammissibile. Rilevanza: orienta la scelta del rimedio corretto e la difesa contro impugnazioni improprie.

  4. Cass. civ., Sez. I, n. 157 del 10 gennaio 1996 (concordato fallimentare). Principio: nel giudizio di risoluzione per inadempimento il tribunale verifica soltanto se il concordato sia stato eseguito come stabilito con l’omologazione, senza margini sulla gravità o sull’imputabilità dell’inadempimento. Rilevanza: spiega perché, per l’assuntore, l’unica vera difesa è l’esecuzione puntuale.

  5. Cass. civ., Sez. I, n. 13900 del 19 settembre 2003 (concordato fallimentare). Principio: nel procedimento di risoluzione va convocato anche chi ha prestato fideiussione a favore dell’assuntore, perché si trova nella stessa posizione del garante del debitore. Rilevanza: il difetto di contraddittorio con i garanti è un vizio da verificare in ogni ricorso per risoluzione.

  6. Cass. civ., Sez. I, n. 9528 del 20 luglio 2000 (concordato fallimentare). Principio: debitore e fideiussori devono essere sentiti prima della risoluzione, ma basta la comparizione davanti al giudice delegato, senza necessità di comparire davanti al collegio. Rilevanza: precisa la portata del contraddittorio, evitando eccezioni infondate.

  7. Cass. civ., Sez. I, n. 9118 del 10 dicembre 1987 (concordato fallimentare). Principio: il termine annuale per la risoluzione previsto dall’art. 137 l.fall. è un termine di decadenza che deve essere rispettato alla data del provvedimento, non solo a quella della domanda. Rilevanza: mostra quanto i termini della risoluzione, oggi regolati dall’art. 250 CCII richiamato dall’art. 315, possano diventare decisivi.

  8. Cass. civ., Sez. VI, n. 2672 del 22 febbraio 2012 (concordato fallimentare). Principio: alla risoluzione si applica la disciplina vigente quando essa viene chiesta (tempus regit actum); la legittimazione spetta ai creditori e il tribunale non può procedere d’ufficio. Rilevanza: conferma che la risoluzione è un’arma nelle mani dei creditori (e, nella LCA, del commissario), non un’iniziativa officiosa.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Nel concordato della LCA il lavoro dello Studio consiste nel giocare la partita al posto tuo: leggere le mosse già fatte dai creditori, prevedere quelle che faranno e presidiare ogni passaggio in cui la loro convenienza può spostarsi. In concreto:

  1. Ricostruiamo la mappa dei creditori ammessi, per rango, garanzie, natura del credito e interesse economico, partendo dallo stato passivo della procedura e non dalla contabilità precedente.
  2. Redigiamo la relazione comparativa tra concordato e prosecuzione della liquidazione, insieme ai commercialisti dello staff, con stime di realizzo, tempi e spese di procedura, perché è il parametro su cui si misurano le opposizioni.
  3. Costruiamo la proposta nel rispetto dell’art. 240 CCII, con classi e trattamenti motivati e il rispetto dell’ordine delle prelazioni; per le società verifichiamo l’osservanza dell’art. 265 CCII.
  4. Strutturiamo il ruolo dell’assuntore e il pacchetto di garanzie (fideiussioni bancarie, depositi vincolati, pegni) in modo da rendere la proposta credibile agli occhi del commissario e dei creditori.
  5. Curiamo il dialogo con il commissario liquidatore, il comitato di sorveglianza e l’autorità di vigilanza, predisponendo la documentazione necessaria per pareri e autorizzazione.
  6. Presidiamo il termine di trenta giorni per le opposizioni, ne verifichiamo la decorrenza per ciascun creditore e analizziamo tempestività, legittimazione e fondatezza delle opposizioni depositate.
  7. Difendiamo la proposta nel giudizio davanti al tribunale e nell’eventuale reclamo, oppure, se assistiamo un creditore, redigiamo l’opposizione con argomenti fondati sul confronto con la liquidazione.
  8. Vigiliamo sull’esecuzione e preveniamo la risoluzione, segnalando per tempo gli scostamenti dal piano e verificando, in caso di ricorso, il rispetto degli artt. 250 e 251 CCII e il contraddittorio con i garanti.
  9. Valutiamo la posizione personale di soci, amministratori e fideiussori, che il concordato non libera, e, quando il loro patrimonio non regge l’esposizione, impostiamo con un OCC il percorso di sovraindebitamento più adatto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa partita pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il metodo della composizione negoziata, che consiste nel trovare il punto in cui un accordo diventa per i creditori più conveniente dell’alternativa liquidatoria, è lo stesso che serve a disegnare un concordato capace di superare il vaglio di commissario, autorità e tribunale. Accanto a essa, la qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore, la stessa linea, dal deposito della proposta all’eventuale contenzioso su opposizioni, reclamo, risoluzione e annullamento.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la convenienza del creditore è materia di bilancio quanto di diritto, e una proposta regge solo se i numeri e le norme raccontano la stessa storia.

Chiusura

Il concordato nella liquidazione coatta amministrativa esiste, è regolato dagli artt. 314 e 315 CCII e può rappresentare la via più rapida e ordinata per chiudere la procedura. Ma è uno strumento in cui i creditori non votano e proprio per questo vanno anticipati: le loro mosse (proposte concorrenti, opposizioni, reclami, richieste di risoluzione) si concentrano in finestre precise, con limiti precisi. Nel concordato della LCA non prevale chi ha la proposta più ambiziosa, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti, prima del deposito più che dopo.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze certificate e verificabili: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che è esattamente la competenza di chi costruisce accordi sostenibili tra impresa in crisi e creditori sotto il controllo di un’autorità, e quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e fiduciario OCC, che permette di occuparsi anche delle conseguenze personali per soci e garanti quando il concordato chiude la partita dell’impresa ma non la loro.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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