Se stai leggendo questa pagina, probabilmente qualcuno ti ha detto che “il fallimento non esiste più” e che ora si chiama liquidazione giudiziale. È vero solo in parte. Non esiste una sola risposta alla domanda “che cosa è cambiato”: dipende da chi sei e dal posto che occupi in questa vicenda. Per l’imprenditore individuale la differenza più concreta riguarda la liberazione dai debiti residui, che oggi può arrivare anche prima che la procedura finisca. Per il socio di una società di persone, invece, la regola dell’anno dallo scioglimento è rimasta quasi identica. Per il creditore cambia il modo di contare il periodo sospetto delle revocatorie e si accorcia il termine per le domande tardive. Per il lavoratore dipendente cambia moltissimo: prima c’era un vuoto di regole, ora ci sono articoli dedicati, termini precisi e un accesso esplicito alla NASpI. Per chi aveva già un fallimento aperto prima del 15 luglio 2022, invece, può non cambiare quasi nulla, perché la vecchia legge continua ad applicarsi.
Il titolo 0251 di questo sito ha già spiegato che cos’è, in generale, la liquidazione giudiziale. Qui facciamo un’altra cosa: mettiamo la vecchia disciplina della legge fallimentare (R.D. 267/1942) e quella del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal 15 luglio 2022, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) una accanto all’altra, profilo per profilo:
[casi_crediti_ceduti]- l’imprenditore individuale che subisce la procedura;
- i soci e gli amministratori di società;
- i creditori;
- i lavoratori dipendenti;
- il curatore;
- chi ha un fallimento “vecchio” ancora aperto (regime transitorio).
Prima dei profili trovi le regole comuni a tutti, che spieghiamo una volta sola. Effetti personali e penali ed esdebitazione sono trattati all’interno dei profili a cui interessano davvero.
Perché affrontiamo questo confronto proprio noi? Perché il Codice della crisi ha spostato il centro della disciplina da una procedura che “certifica” il dissesto a un sistema che premia chi interviene prima. E l’intervento anticipato è esattamente la materia dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, una delle abilitazioni dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. A questa si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che serve quando l’impresa è “minore” e non può nemmeno essere sottoposta a liquidazione giudiziale. Capire dove finisce una procedura e dove ne comincia un’altra è il nostro lavoro quotidiano.
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Le regole comuni a tutti: cosa è cambiato davvero e cosa è rimasto uguale
Prima di entrare nella tua situazione specifica, conviene sgombrare il campo da un equivoco. La liquidazione giudiziale non è un fallimento “più morbido”: nella sostanza resta una procedura concorsuale liquidatoria, con spossessamento del debitore, vendita dei beni e riparto tra i creditori. Molte regole sono state trasferite dalla legge fallimentare al Codice quasi parola per parola. Altre sono cambiate in modo sostanziale. Sapere quali appartengono all’uno o all’altro gruppo evita di attendersi benefici che non esistono o di sottovalutare rischi che invece sono aumentati.
Il cambio di nome non è solo cosmetico
L’art. 349 del Codice stabilisce che, nelle leggi vigenti, i termini “fallimento”, “procedura fallimentare” e “fallito” sono sostituiti da “liquidazione giudiziale”, “procedura di liquidazione giudiziale” e “debitore assoggettato a liquidazione giudiziale”. Il legislatore ha voluto eliminare il marchio sociale legato alla parola “fallito”. Le conseguenze giuridiche, però, sono rimaste in larga parte quelle di prima. Le norme del codice civile e delle leggi speciali che collegavano incapacità o decadenze alla dichiarazione di fallimento continuano a funzionare, solo con il nuovo lessico.
Chi può esservi sottoposto: soglie invariate
L’art. 121 del Codice prevede che la liquidazione giudiziale riguardi gli imprenditori commerciali che non dimostrano di essere “imprese minori” e che si trovano in stato di insolvenza. La definizione di impresa minore (art. 2, comma 1, lett. d) ricalca i vecchi limiti dell’art. 1 della legge fallimentare:
| Parametro (da rispettare tutti insieme) | Legge fallimentare (art. 1) | Codice della crisi (art. 2, lett. d) |
|---|---|---|
| Attivo patrimoniale annuo nei tre esercizi precedenti | non superiore a 300.000 € | non superiore a 300.000 € |
| Ricavi lordi annui nei tre esercizi precedenti | non superiori a 200.000 € | non superiori a 200.000 € |
| Debiti anche non scaduti | non superiori a 500.000 € | non superiori a 500.000 € |
| Debiti scaduti e non pagati sotto i quali non si apre la procedura | 30.000 € (art. 15) | 30.000 € (art. 49, comma 5) |
Chi resta sotto queste soglie non subisce né il vecchio fallimento né la nuova liquidazione giudiziale: per lui ci sono gli strumenti del sovraindebitamento, oggi nel Codice (ristrutturazione dei debiti del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata).
Le differenze strutturali che toccano tutti
| Aspetto | Legge fallimentare | Codice della crisi |
|---|---|---|
| Inquadramento | Procedura isolata, pensata come esito del dissesto | Ultimo anello di un sistema che comprende allerta, composizione negoziata, strumenti di regolazione |
| Procedimento di apertura | Istruttoria prefallimentare (art. 15) | Procedimento unitario per l’accesso agli strumenti e alla liquidazione giudiziale (artt. 40 ss.) |
| Priorità tra domande | Non disciplinata in modo organico | Le domande di regolazione concordata vengono di regola trattate per prime, se non manifestamente inammissibili |
| Periodo sospetto delle revocatorie | Decorre a ritroso dalla sentenza di fallimento | Decorre a ritroso dal deposito della domanda che ha portato all’apertura |
| Esdebitazione | Su ricorso entro un anno dalla chiusura (artt. 142-143) | Anche prima della chiusura, decorsi tre anni dall’apertura (art. 279) |
| Rapporti di lavoro | Nessuna disciplina specifica | Artt. 189-191 dedicati |
| Curatore | Requisiti professionali generici | Iscrizione in un albo tenuto presso il Ministero della Giustizia (art. 356) |
Qui le regole proteggono il debitore che si muove in tempo più di quanto si pensi. Il Codice dà la precedenza alle domande di accesso a uno strumento concordato rispetto al ricorso per liquidazione giudiziale, purché la domanda non sia palesemente inammissibile e non sia abusiva. Nella legge fallimentare questo coordinamento era affidato soprattutto alla giurisprudenza. Oggi è scritto nella norma.
Il procedimento di apertura: dalla “istruttoria prefallimentare” al procedimento unitario
Nella legge fallimentare il ricorso per fallimento seguiva un binario proprio: l’istruttoria prefallimentare dell’art. 15 l.f. Le domande di concordato preventivo viaggiavano su un binario diverso, e il coordinamento tra i due procedimenti era stato costruito dalla giurisprudenza nel corso degli anni. Il Codice ha unificato il percorso. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e i ricorsi per liquidazione giudiziale confluiscono in un unico procedimento (artt. 40 ss. CCII), davanti al tribunale competente per il luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.
Da questa scelta derivano alcune conseguenze pratiche che riguardano tutti i profili:
- chi può chiedere l’apertura è sostanzialmente lo stesso soggetto di prima: il debitore, uno o più creditori, il pubblico ministero, e gli organi e le autorità amministrative con funzioni di controllo e vigilanza sull’impresa (art. 37 CCII). L’apertura d’ufficio non c’è più, come già dal 2006 nella legge fallimentare;
- le misure cautelari a tutela del patrimonio o dell’impresa possono essere chieste durante il procedimento (art. 54 CCII), come accadeva con l’art. 15, comma 8, l.f., ma oggi convivono con le misure protettive richieste dal debitore che chiede l’accesso a uno strumento di regolazione;
- il reclamo contro la sentenza di apertura si propone alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII). Nella legge fallimentare il reclamo contro la sentenza di fallimento era regolato dall’art. 18 l.f., con termine di trenta giorni. La logica è la stessa, ma il procedimento di reclamo nel Codice è unico per tutte le decisioni sull’accesso agli strumenti e sulla liquidazione;
- la sentenza di apertura contiene, oltre alla nomina del giudice delegato e del curatore, la fissazione dell’udienza di esame dello stato passivo e del termine per le domande. Viene iscritta nel registro delle imprese e produce i suoi effetti verso i terzi da quella iscrizione.
Per il debitore questo significa che non esiste più una “fase fallimentare” separata in cui si discute solo dell’insolvenza. Nello stesso procedimento il tribunale valuta se esiste una soluzione concordata praticabile e, solo se non c’è, apre la liquidazione. Per il creditore che deposita il ricorso significa che deve mettere in conto il possibile ingresso del debitore in uno strumento di regolazione, con un rallentamento dei tempi.
Il debito pubblico e il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali
Un tassello nuovo riguarda i tributi locali. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, non è un correttivo del Codice della crisi: è il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, adottato in attuazione della L. 111/2023. Il suo art. 4 modifica però il Codice ed estende ai tributi locali gli strumenti di transazione già previsti per i tributi erariali, anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis). Per il confronto tra fallimento e liquidazione giudiziale il dato conta in modo indiretto. La liquidazione giudiziale non prevede una transazione fiscale, ma oggi l’impresa ha qualche strumento in più per evitarla quando il debito verso il Comune (IMU, TARI e simili) pesa molto sul passivo.
Cosa è rimasto davvero uguale
Per non creare false aspettative, ecco ciò che nella sostanza non è cambiato:
- lo spossessamento: dalla sentenza il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni (art. 142 CCII, già art. 42 l.f.);
- il divieto di azioni esecutive individuali dei creditori (art. 150 CCII, già art. 51 l.f.);
- la regola della par condicio e l’ordine delle cause di prelazione previste dal codice civile;
- la verifica dei crediti davanti al giudice delegato, con udienza di esame dello stato passivo;
- le norme penali, che il Codice ha trasferito negli artt. 322 ss. con una formulazione quasi identica a quella degli artt. 216 ss. della legge fallimentare.
Con questa base comune puoi cercare il profilo che ti riguarda. Se ti riconosci in più di un profilo, e capita spesso (pensa al socio che è anche amministratore e garante), leggi anche la sezione sui casi misti.
Se sei un imprenditore individuale: spossessamento, effetti personali ed esdebitazione
La tua situazione
Hai una ditta individuale: un’impresa edile, un commercio all’ingrosso, un’officina con qualche dipendente. Hai superato le soglie dell’impresa minore e i debiti si sono accumulati. Un fornitore, una banca o il pubblico ministero ha depositato un ricorso per liquidazione giudiziale, oppure stai valutando di presentarlo tu. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto rispetto alle società: il patrimonio dell’impresa e il tuo patrimonio personale coincidono. La casa, il conto corrente, l’auto: tutto entra nella procedura, salvo le eccezioni di legge.
Cosa cambia per te
Lo spossessamento resta, ma con qualche regola più chiara. Con la sentenza di apertura perdi l’amministrazione e la disponibilità dei beni che hai in quel momento (art. 142 CCII). Entrano nella procedura anche quelli che ti arrivano durante la liquidazione, dedotte le passività sostenute per acquistarli o conservarli. Il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni sopravvenuti quando i costi superano il presumibile valore di realizzo. È un meccanismo che esisteva già, ma che oggi è scritto con maggior precisione.
Restano fuori, come nella legge fallimentare (art. 146 CCII, già art. 46 l.f.), i beni e i diritti di natura strettamente personale. Restano fuori anche gli assegni con carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni e i salari nei limiti di quanto serve al mantenimento tuo e della famiglia, fissati dal giudice delegato. Se sei privo di mezzi, il giudice può concederti un sussidio a titolo di alimenti (art. 147 CCII).
Gli obblighi personali sono sostanzialmente gli stessi. Devi consegnare al curatore la corrispondenza riguardante i rapporti compresi nella liquidazione, anche quella elettronica (art. 148 CCII). Devi comunicare al curatore ogni cambio di residenza o di domicilio (art. 149 CCII). Devi presentarti quando sei convocato dal giudice, dal curatore o dal comitato. Non c’è nulla di nuovo che ti sorprenda in peggio, ma neppure un alleggerimento.
La vera differenza per te sta nell’esdebitazione. Nella legge fallimentare la liberazione dai debiti residui era concessa con il decreto di chiusura o su ricorso presentato entro l’anno successivo (artt. 142-143 l.f.). Dovevi quindi attendere la fine della procedura, che spesso arrivava dopo molti anni. Nel Codice l’esdebitazione si può ottenere alla chiusura della procedura oppure, se la procedura è ancora aperta, decorsi tre anni dall’apertura (art. 279 CCII). Se la procedura si trascina, non resti ostaggio dei tempi del riparto.
I numeri
Facciamo un esempio. La sentenza di apertura viene pubblicata il 17 marzo 2023. Il curatore deve ancora vendere un immobile difficile da collocare e ci sono due cause pendenti. Con la legge fallimentare avresti atteso la chiusura, ipotizziamo nel 2029, e poi avresti avuto un anno per il ricorso. Con il Codice, dal 17 marzo 2026 puoi chiedere l’esdebitazione anche a procedura aperta. Il risparmio può arrivare a tre-quattro anni di vita economica bloccata.
Quanto agli alimenti: se il tuo nucleo è composto da te, il coniuge senza reddito e un figlio minore, e percepisci una pensione di 1.287 € netti, il giudice delegato stabilisce quale parte ti resta per il mantenimento. Questo limite non segue automaticamente le soglie del pignoramento presso terzi. È una valutazione concreta sulle esigenze della famiglia, come già accadeva sotto l’art. 46 l.f.
Le condizioni per liberarti dei debiti
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. L’esdebitazione non è automatica. L’art. 280 CCII la esclude, tra l’altro, se:
- sei stato condannato con sentenza definitiva per bancarotta fraudolenta o per delitti contro la fede pubblica, l’economia pubblica, l’industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’impresa (salvo riabilitazione);
- hai distratto l’attivo, esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, o fatto ricorso abusivo al credito;
- hai ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura, oppure non hai fornito al curatore le informazioni e i documenti utili;
- hai già beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, oppure ne hai già beneficiato per due volte.
Nella legge fallimentare l’art. 142, comma 2, escludeva il beneficio anche quando i creditori concorsuali non erano stati soddisfatti “neppure in parte”. Nel Codice le condizioni sono costruite soprattutto sul comportamento del debitore e sulla sua collaborazione. Non sono liberati in nessun caso (art. 278 CCII, come già art. 142 l.f.) gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative non accessorie a debiti estinti.
Gli effetti personali residui
Le incapacità civili collegate alla procedura non sono scomparse con il cambio di nome. Pensa all’impossibilità di essere nominato amministratore di società di capitali (art. 2382 c.c.), che oggi fa riferimento al soggetto sottoposto a liquidazione giudiziale. Vale lo stesso per i divieti previsti da leggi di settore (albi, autorizzazioni, requisiti di onorabilità). Chi le aveva considerate un “ricordo del fallimento” sbaglia. L’unica cosa davvero scomparsa, e già dal 2006, è il pubblico registro dei falliti, che il Codice non ha reintrodotto.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è penale e personale insieme. Le norme sulla bancarotta si applicano all’imprenditore individuale direttamente (art. 322 CCII per la fraudolenta, art. 323 per la semplice). Una condanna definitiva per bancarotta fraudolenta ti preclude l’esdebitazione. Una condotta poco collaborativa con il curatore, anche senza rilievo penale, può avere lo stesso effetto. Sotto questo profilo la liquidazione giudiziale è severa quanto il fallimento.
C’è poi un rischio più sottile. Molti imprenditori individuali ritengono di potersi “salvare” intestando beni a familiari nei mesi precedenti. Con il Codice il periodo sospetto per le revocatorie si calcola a ritroso dal deposito della domanda che ha portato all’apertura, non dalla sentenza (art. 166 CCII). Se l’istruttoria dura mesi, quei mesi non ti aiutano più: il periodo “a rischio” non si accorcia.
Le mosse giuste
- Verifica subito se sei davvero sopra le soglie: se rientri tra le imprese minori, la liquidazione giudiziale non è la procedura giusta e si apre il ventaglio del sovraindebitamento.
- Valuta la composizione negoziata prima del ricorso: è il canale che il Codice privilegia, con misure protettive del patrimonio e un esperto terzo.
- Se la procedura è inevitabile, collabora in modo documentato con il curatore: ogni documento consegnato e ogni informazione fornita è un tassello che conta per l’esdebitazione.
- Annota la data di apertura e calcola i tre anni: è la data dalla quale puoi chiedere la liberazione anche a procedura aperta.
- Non compiere atti dispositivi sui beni personali senza una verifica preventiva del loro rilievo revocatorio e penale.
Per un imprenditore individuale la mossa più efficace è quasi sempre quella fatta prima della sentenza: è la ragione per cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la strategia partendo dalla composizione negoziata e non dalla difesa nella procedura.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione ha chiarito che l’esdebitazione non è un istituto autonomo, ma la fase conclusiva della procedura concorsuale in cui i debiti sono stati accertati. Di conseguenza, chi era fallito sotto la vecchia legge resta soggetto agli artt. 142 ss. l.f. anche se presenta l’istanza dopo il 15 luglio 2022 (Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469). Ne parliamo più a fondo nel profilo dedicato al regime transitorio.
Se sei socio o amministratore di una società: estensione, responsabilità e rischio penale
La tua situazione
Sei socio di una s.n.c. o accomandatario di una s.a.s. Oppure hai quote in una s.r.l. e magari ne sei anche amministratore. La società è in difficoltà grave, e la domanda che ti fai è: “Che cosa rischio io, personalmente?”. Per chi è nella tua posizione la risposta cambia molto secondo il tipo di società e il ruolo che hai.
Cosa cambia per te: i soci illimitatamente responsabili
La regola centrale è rimasta la stessa: se la società di persone viene sottoposta a liquidazione giudiziale, la procedura si estende ai soci illimitatamente responsabili (art. 256 CCII, già art. 147 l.f.). Per te significa che il tuo patrimonio personale viene aperto a una procedura distinta, con un proprio stato passivo, in cui concorrono sia i creditori sociali sia i tuoi creditori personali.
Resta anche il limite temporale di un anno. L’estensione non è possibile oltre un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata. Il limite vale anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state rispettate le formalità pubblicitarie. Inoltre, l’estensione all’ex socio presuppone che l’insolvenza della società dipenda, almeno in parte, da debiti che esistevano quando è uscito.
Le novità del Codice sono due e riguardano chi è più esposto:
- la società di fatto tra società o tra società e persone fisiche: l’art. 256, comma 5, chiarisce che l’estensione opera anche quando l’impresa individuale o la società già in liquidazione risulta parte di una più ampia società di fatto. Sotto la legge fallimentare la questione della “supersocietà di fatto” era stata risolta dalla giurisprudenza; oggi è scritta nella norma;
- i soci occulti: se dopo l’apertura emerge che esistono altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale può estendere la procedura anche a loro, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio già assoggettato o del pubblico ministero.
Cosa cambia per te: i soci di s.r.l. e s.p.a.
Se sei socio di una società di capitali, qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. La liquidazione giudiziale della società non si estende a te. Il tuo rischio si limita al capitale conferito, salvo tre ipotesi:
- hai finanziato la società in una situazione di squilibrio: i tuoi crediti per finanziamento sono postergati (art. 2467 c.c.) e i rimborsi ricevuti nell’anno anteriore al deposito della domanda sono inefficaci verso i creditori (art. 164 CCII);
- hai intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi per la società o i creditori: in una s.r.l. rispondi in solido con gli amministratori;
- sei amministratore di fatto: la giurisprudenza ti tratta come un amministratore a tutti gli effetti, anche penali.
Cosa cambia per te: l’amministratore
Il curatore può esercitare contro di te le azioni di responsabilità (art. 255 CCII, già art. 146 l.f.). Per quantificare il danno quando la società ha continuato a operare dopo la perdita del capitale, si applica il criterio della differenza tra patrimoni netti previsto dall’art. 2486 c.c., introdotto proprio con la riforma del 2019.
Per l’amministratore il Codice ha aggiunto un obbligo che prima non c’era in questa forma. Devi istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII). Se la crisi non è stata rilevata perché gli assetti non c’erano, il curatore avrà un argomento in più per dimostrare la tua colpa.
I numeri
Ipotesi: s.n.c. con due soci, passivo sociale accertato di 412.380 €, attivo sociale realizzato di 96.140 €. La differenza (316.240 €) può essere fatta valere sui patrimoni personali dei due soci. In ciascuna procedura personale i creditori sociali concorrono con i creditori personali del socio. Se uno dei due soci era uscito dalla società con atto iscritto nel registro delle imprese il 4 settembre 2023, e il ricorso per l’estensione viene depositato il 2 ottobre 2024, il termine annuale è decorso. L’estensione a lui non è più possibile.
Se invece il recesso non è mai stato iscritto, il termine non decorre nei confronti dei terzi. L’ex socio resta esposto all’estensione anche a distanza di anni.
I rischi specifici e quelli penali
Il rischio principale per un amministratore è la bancarotta “societaria”: gli artt. 329 e 330 CCII, già artt. 223 e 224 l.f., estendono agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori le pene della bancarotta. È così quando questi soggetti hanno commesso i fatti previsti dagli artt. 322-323, o hanno cagionato o concorso a cagionare il dissesto con reati societari od operazioni dolose.
Sul piano della successione di leggi penali, la Cassazione ha escluso che il passaggio dal fallimento alla liquidazione giudiziale abbia prodotto un’abolizione del reato. Tra l’art. 216 l.f. e l’art. 322 CCII c’è piena continuità normativa, perché le due norme sono formulate in modo sostanzialmente identico (Cass. pen., Sez. V, n. 33810 del 26 maggio 2023). Chi sperava che il cambio di nome avrebbe fatto cadere i processi per bancarotta già pendenti ha avuto una risposta netta.
Esiste però un’area in cui il Codice protegge più della legge fallimentare. L’art. 324 CCII esenta dai reati di bancarotta semplice e preferenziale i pagamenti e le operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati, di un piano attestato o di un accordo concluso nella composizione negoziata. Lo stesso vale per i pagamenti autorizzati dal tribunale. Un percorso di regolazione intrapreso in tempo è anche una protezione penale.
Le mosse giuste
- Se sei uscito dalla società, verifica che il recesso o la cessione della quota siano stati iscritti nel registro delle imprese: senza pubblicità, il termine annuale non ti protegge.
- Se sei amministratore, documenta oggi gli assetti organizzativi: verbali, budget di tesoreria e controlli periodici sono la prima difesa contro l’azione di responsabilità.
- Non rimborsare a te stesso i finanziamenti soci nella fase di difficoltà: è un pagamento esposto a inefficacia e a contestazioni penali.
- Valuta la composizione negoziata prima che la crisi diventi insolvenza: le operazioni compiute nel percorso godono dell’esenzione dell’art. 324 CCII.
Giurisprudenza dedicata
Per l’estensione ai soci la Cassazione ha precisato tre punti. Primo: se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, anche la domanda di estensione ai soci proposta dopo il 15 luglio 2022 resta regolata dalla vecchia legge (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 agosto 2025, n. 24247). Secondo: la responsabilità illimitata dei soci di una società irregolare, anche in accomandita semplice, non può essere limitata da patti sociali non pubblicizzati (Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650). Terzo: società apparente e società occulta sono ipotesi alternative, e non si può qualificare lo stesso soggetto come socio apparente e insieme occulto (Cass. civ., Sez. I, sent. 13 settembre 2021, n. 24633, resa sulla legge fallimentare ma con principio riferibile anche all’art. 256 CCII).
Se sei un creditore: domande, tempi, revocatorie e voce in capitolo
La tua situazione
Sei un fornitore che vanta 38.416 € di fatture non pagate, oppure una banca con un mutuo ipotecario, oppure un professionista con compensi non pagati. Hai ricevuto dal curatore la comunicazione via PEC che ti informa dell’apertura della liquidazione giudiziale e ti invita a presentare la domanda di ammissione al passivo. Per chi è nella tua posizione la differenza con il fallimento si misura soprattutto in tempi e in strumenti di recupero.
Cosa cambia per te
La domanda tempestiva va presentata almeno trenta giorni prima dell’udienza di esame dello stato passivo, come già prevedeva l’art. 93 l.f. (art. 201 CCII). Il contenuto della domanda è simile, e il deposito avviene via PEC all’indirizzo della procedura.
La vera novità riguarda le domande tardive: il termine si è accorciato. Nella legge fallimentare (art. 101) le domande tardive erano ammesse entro dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, prorogabili fino a diciotto nei casi complessi. Nel Codice (art. 208) il termine ordinario è di sei mesi, prorogabile dal tribunale fino a dodici nei casi di particolare complessità. Dopo questo termine restano possibili solo le domande “ultratardive”, se provi che il ritardo non ti è imputabile.
Restano invariati il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (art. 150 CCII) e l’obbligo di far valere ogni credito nelle forme della verifica concorsuale. L’ordine dei privilegi non cambia, perché dipende dal codice civile.
Le revocatorie: il periodo sospetto conta da un’altra data
Se sei un creditore che ha ricevuto pagamenti poco prima dell’apertura, qui le regole ti proteggono meno di quanto speri. Con la legge fallimentare il periodo sospetto (un anno o sei mesi, secondo il tipo di atto: art. 67 l.f.) si contava a ritroso dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Con il Codice si conta a ritroso dalla data di deposito della domanda cui è seguita l’apertura della liquidazione (art. 166 CCII). Se l’apertura è stata preceduta da una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, anche con riserva, i termini delle revocatorie e delle inefficacie decorrono dalla pubblicazione di quella domanda nel registro delle imprese (art. 170, comma 2, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024).
L’effetto pratico è che il tempo dell’istruttoria, o di un concordato poi fallito, non “consuma” più il periodo sospetto. Il curatore ha davanti un arco temporale più ampio di atti da esaminare. La legge fallimentare conosceva un meccanismo analogo solo per il concordato preventivo seguito da fallimento (art. 69-bis, comma 2, l.f.). Il Codice lo ha generalizzato.
I limiti temporali per l’azione sono invece gli stessi: il curatore non può agire dopo tre anni dall’apertura e comunque dopo cinque anni dal compimento dell’atto (art. 170, comma 1, CCII, come già art. 69-bis l.f.).
Sono esentati dalla revocatoria (art. 166, comma 3, CCII) i pagamenti di beni e servizi nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso. Sono esentati anche gli atti compiuti in esecuzione di un piano attestato, di un concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione omologati o di un accordo nella composizione negoziata, salvo i casi di dolo o colpa grave dell’attestatore o del debitore noti al terzo.
I numeri
Ipotesi: ricorso per liquidazione giudiziale depositato il 6 febbraio 2025, sentenza di apertura pubblicata il 9 giugno 2025. Il 22 aprile 2024 ricevi un pagamento di 14.730 € per una fattura scaduta da otto mesi. Il periodo sospetto annuale per i pagamenti con mezzi anormali e quello semestrale per i pagamenti di debiti scaduti si calcolano dal 6 febbraio 2025. Il pagamento del 22 aprile 2024 cade fuori dal semestre (che parte dal 6 agosto 2024), quindi non è revocabile come pagamento di debito liquido ed esigibile. Con la legge fallimentare, contando dal 9 giugno 2025, il semestre sarebbe partito dal 9 dicembre 2024: il risultato sarebbe identico in questo caso. Cambierebbe invece per un pagamento ricevuto il 15 settembre 2024, che oggi è revocabile e con la vecchia regola non lo sarebbe stato.
Il comitato dei creditori e il concordato nella liquidazione giudiziale
Il comitato dei creditori esisteva anche nel fallimento (artt. 40-41 l.f.) e nel Codice ha mantenuto le sue funzioni essenziali (artt. 138-140 CCII). È composto da tre o cinque creditori scelti in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti. Vigila sull’operato del curatore, autorizza gli atti più rilevanti ed esprime pareri. Soprattutto approva il programma di liquidazione, che nel Codice ha tempi più stretti e contenuti più dettagliati. Per te, creditore con un’esposizione importante, entrare nel comitato significa poter incidere sui tempi e sulle modalità di vendita dei beni, invece di subirli.
L’altra strada che ti riguarda è il concordato nella liquidazione giudiziale (artt. 240 ss. CCII), erede del concordato fallimentare (artt. 124 ss. l.f.). Un terzo, uno o più creditori o lo stesso debitore possono proporre ai creditori una soluzione alternativa alla vendita atomistica dei beni, ad esempio con l’intervento di un assuntore che acquisisce l’attivo e paga una percentuale ai creditori. Il Codice pone limiti all’iniziativa del debitore, per evitare proposte dilatorie, e ne subordina l’ammissibilità a precise condizioni temporali e sostanziali. La proposta va comunque approvata dai creditori e omologata dal tribunale. Per il creditore la domanda da porsi è sempre la stessa, sotto la vecchia e sotto la nuova legge: la percentuale offerta, nei tempi indicati, vale più di quanto otterrei dalla liquidazione ordinaria, tenendo conto della durata?
I rischi specifici
Il rischio principale per te è perdere il diritto al riparto per una domanda tardiva fuori termine. Il passaggio da dodici a sei mesi coglie impreparati soprattutto i creditori abituati alle tempistiche fallimentari. Un secondo rischio riguarda chi ha ricevuto garanzie o pagamenti dopo il deposito di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione, poi rinunciata o dichiarata inammissibile: quei mesi oggi rientrano pienamente nel periodo sospetto.
Le mosse giuste
- Insinuati come tempestivo, senza contare sulla tardiva: i sei mesi passano in fretta.
- Verifica la data di deposito della domanda e non solo quella della sentenza: è da lì che si misura il rischio revocatorio sui pagamenti ricevuti.
- Partecipa al comitato dei creditori se il tuo credito è rilevante: approva il programma di liquidazione e autorizza gli atti più importanti del curatore (artt. 138-140 CCII).
- Valuta l’impugnazione dello stato passivo entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito, se il tuo credito è stato escluso o ammesso con un rango diverso.
Giurisprudenza dedicata
Per i creditori di procedure aperte prima del 15 luglio 2022 vale la regola già vista: l’ultrattività della legge fallimentare (art. 390 CCII) copre tutta la procedura. Ne parliamo più avanti con le pronunce della Cassazione sul regime transitorio.
Se sei un lavoratore dipendente: dal vuoto normativo a regole precise
La tua situazione
Lavori da anni per un’azienda che ha smesso di pagare gli stipendi con regolarità. Una mattina scopri che è stata aperta la liquidazione giudiziale e che c’è un curatore. Non sai se sei ancora assunto, se devi presentarti al lavoro, se puoi chiedere la NASpI o se devi dimetterti. Per chi è nella tua posizione il passaggio dal fallimento alla liquidazione giudiziale è stato il cambiamento più profondo di tutta la riforma.
Cosa cambia per te
Con la legge fallimentare non esisteva una norma dedicata ai rapporti di lavoro subordinato. Si applicava, con molti dubbi, la regola generale sui contratti pendenti (art. 72 l.f.): il rapporto restava sospeso finché il curatore non decideva se subentrare o sciogliersi, e per quella decisione non c’era un termine certo. Il lavoratore poteva restare per mesi senza stipendio, senza lavoro e senza poter accedere alla disoccupazione, perché il rapporto formalmente non era cessato.
Il Codice ha colmato il vuoto con gli artt. 189, 190 e 191, modificati anche dal D.Lgs. 136/2024. La regola di base è questa:
- l’apertura della liquidazione giudiziale non è di per sé motivo di licenziamento: i rapporti di lavoro restano sospesi finché il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato, non comunica il subentro o il recesso;
- il curatore ha un termine: se entro quattro mesi dall’apertura non ha comunicato il subentro, i rapporti di lavoro ancora sospesi si intendono cessati con effetto dalla data di apertura;
- il termine può essere prorogato dal giudice delegato, su istanza del curatore o dei lavoratori, quando ci sono concrete prospettive di ripresa dell’attività o di trasferimento dell’azienda. La proroga ha comunque un limite massimo complessivo e i lavoratori ricevono un’indennità specifica commisurata all’ultima retribuzione;
- puoi dimetterti per giusta causa decorso il termine di quattro mesi dall’apertura; le dimissioni hanno effetto dalla data di apertura della procedura.
La regola più importante per te è nell’art. 190: la cessazione del rapporto per effetto della liquidazione giudiziale costituisce perdita involontaria dell’occupazione ai fini della NASpI. Lo stesso vale se il rapporto cessa per recesso del curatore, per risoluzione di diritto o per tue dimissioni per giusta causa. Sotto il fallimento questo accesso dipendeva dalla prassi e dalle interpretazioni. Oggi è scritto nella legge.
I crediti di lavoro: cosa resta uguale
I tuoi crediti per retribuzioni, TFR e indennità restano privilegiati (art. 2751-bis, n. 1, c.c.) e vanno fatti valere con la domanda di ammissione al passivo, come qualsiasi altro credito. Resta immutato anche l’intervento del Fondo di garanzia INPS, che paga il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione rientranti nei dodici mesi precedenti, secondo la disciplina speciale (L. 297/1982 e D.Lgs. 80/1992). Il presupposto è sempre lo stesso: devi essere stato ammesso allo stato passivo.
I numeri
Ipotesi: retribuzione lorda mensile di 1.974 €, apertura della liquidazione giudiziale il 3 febbraio 2025, ultimi tre stipendi non pagati (novembre, dicembre, gennaio) per complessivi 5.922 € lordi, TFR maturato di 18.316 €. Il curatore non comunica nulla. Il 3 giugno 2025 sono passati quattro mesi e il rapporto si considera cessato dal 3 febbraio 2025. Presenti domanda di NASpI entro i termini ordinari, ti insinui al passivo per 5.922 € più TFR e accessori e, una volta ammesso, chiedi al Fondo di garanzia INPS il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità nei limiti di legge. Con la legge fallimentare lo stesso lavoratore poteva restare “sospeso” senza termine.
I rischi specifici
Il rischio principale per te è restare inerte durante i quattro mesi. Se aspetti senza fare nulla, perdi tempo prezioso per la domanda di ammissione al passivo e per la NASpI. Un secondo rischio riguarda il trasferimento d’azienda. Se il curatore vende l’azienda o un ramo, l’art. 191 CCII richiama le procedure di consultazione sindacale (art. 47 L. 428/1990), e gli accordi raggiunti possono modificare le condizioni di lavoro o limitare la continuità del rapporto con il cessionario.
Le mosse giuste
- Chiedi per iscritto al curatore se intende subentrare o recedere.
- Prepara subito la domanda di ammissione al passivo con buste paga, CU e conteggi del TFR.
- Tieni il calendario dei quattro mesi e valuta, alla scadenza, le dimissioni per giusta causa se il rapporto non è già cessato.
- Presenta la domanda di NASpI non appena il rapporto cessa, in qualunque modo cessi.
- Segui le eventuali procedure di cessione dell’azienda tramite le rappresentanze sindacali.
Giurisprudenza dedicata
Sugli artt. 189-191 CCII la giurisprudenza di legittimità è ancora in formazione. In questa sessione non abbiamo trovato pronunce della Cassazione sufficientemente verificate da poter essere citate. Preferiamo dirlo apertamente piuttosto che riempire il vuoto. Le indicazioni operative sopra derivano dal testo delle norme.
Se sei il curatore, o vuoi diventarlo: più requisiti, più termini, più controlli
La tua situazione
Sei un commercialista o un avvocato e ricevi la nomina in una liquidazione giudiziale. Oppure hai fatto il curatore fallimentare per anni e ti chiedi che cosa sia cambiato nel tuo lavoro. Questo profilo interessa anche l’imprenditore e i creditori, perché il modo in cui lavora il curatore determina tempi e risultati della procedura.
Cosa cambia per te
La novità più importante è l’albo. Il curatore viene scelto tra gli iscritti nell’albo dei soggetti incaricati dal tribunale delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure, tenuto presso il Ministero della Giustizia (art. 356 CCII). Per iscriversi servono requisiti di professionalità, una formazione specifica e un aggiornamento periodico. Nella legge fallimentare (art. 28 l.f.) bastava l’appartenenza a determinate categorie professionali. La nomina segue inoltre criteri di trasparenza e rotazione, e ci sono più incompatibilità, ad esempio per chi ha avuto rapporti professionali con il debitore.
Cambiano anche i tempi del tuo lavoro:
| Adempimento | Legge fallimentare | Codice della crisi |
|---|---|---|
| Prima informativa al giudice | Relazione entro 60 giorni dalla dichiarazione (art. 33) | Informativa entro 30 giorni dall’apertura e relazione particolareggiata successiva (art. 130) |
| Programma di liquidazione | Entro 60 giorni dall’inventario e non oltre 180 dalla sentenza (art. 104-ter) | Entro 150 giorni dall’apertura (art. 213) |
| Durata della liquidazione | Nessun termine generale | Di regola entro cinque anni, prorogabili in casi eccezionali (art. 213) |
| Conseguenze dei ritardi | Valutazione caso per caso | Il mancato rispetto dei termini senza giustificato motivo è giusta causa di revoca |
Per te il cambiamento è questo: la liquidazione non può più durare quanto serve, deve durare quanto la legge consente. Il programma di liquidazione deve indicare i tempi di realizzo di ciascun bene, e gli scostamenti vanno motivati.
I numeri
Ipotesi: apertura il 14 ottobre 2025. L’informativa al giudice delegato va depositata entro il 13 novembre 2025. Il programma di liquidazione va presentato entro il 13 marzo 2026, cioè 150 giorni dopo. Il termine generale per completare la liquidazione dell’attivo scade, di regola, a ottobre 2030. Con la legge fallimentare lo stesso curatore avrebbe avuto il limite di 180 giorni per il programma, ma nessun termine finale per la liquidazione.
I rischi specifici
Il rischio principale per il curatore è la revoca per inerzia. Ci sono anche le responsabilità di sempre: per la gestione dell’attivo, per le azioni non esercitate o esercitate tardivamente e per le revocatorie lasciate prescrivere. Su quest’ultimo punto la nuova decorrenza dei termini (dal deposito o dalla pubblicazione della domanda) impone una ricostruzione accurata delle date fin dal primo giorno.
Le mosse giuste
- Ricostruisci subito la cronologia: data di deposito della domanda, eventuali domande di accesso a strumenti di regolazione e loro pubblicazione, data di apertura.
- Verifica se la procedura è “vecchia” o “nuova”: se il ricorso per fallimento era stato depositato prima del 15 luglio 2022, si applica la legge fallimentare anche se la sentenza è successiva (art. 390 CCII).
- Gestisci i rapporti di lavoro entro i quattro mesi, motivando l’eventuale richiesta di proroga.
- Redigi il programma di liquidazione con tempi realistici, per non esporti alla revoca.
Giurisprudenza dedicata
Le pronunce citate negli altri profili riguardano anche te. Quelle sull’art. 390 CCII (Cass. 24247/2025, 1469/2026, 14835/2025) ti dicono quale disciplina applicare alle procedure che gestisci. La sentenza penale sulla continuità normativa (Cass. pen. 33810/2023) conferma che, nelle procedure aperte sotto la legge fallimentare, le relazioni al pubblico ministero continuano a richiamare le norme penali previgenti.
Se hai un fallimento “vecchio” ancora aperto: la legge che continua a valere
La tua situazione
Il tuo fallimento è stato dichiarato nel 2019, nel 2021 o anche nel 2023, ma su un ricorso depositato prima del 15 luglio 2022. Hai letto delle novità del Codice: l’esdebitazione dopo tre anni, le regole sui lavoratori, i nuovi termini. E ti chiedi se valgono anche per te. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per te il Codice della crisi, in linea di principio, non esiste.
Cosa cambia per te
L’art. 390 CCII stabilisce tre regole:
- comma 1: i ricorsi per dichiarazione di fallimento, le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per concordato preventivo o per accordi di ristrutturazione e le domande di sovraindebitamento depositati prima dell’entrata in vigore del Codice restano regolati dalla legge fallimentare o dalla L. 3/2012;
- comma 2: le procedure pendenti a quella data, e quelle aperte dopo ma su istanze depositate prima, restano regolate dalle stesse leggi;
- comma 3: per i fatti penalmente rilevanti commessi in relazione a queste procedure si applicano le disposizioni penali della legge fallimentare (titolo VI) e della L. 3/2012.
La regola più importante per te: decide la data di deposito del ricorso, non quella della sentenza. Un fallimento dichiarato nel settembre 2022 su un ricorso depositato nel maggio 2022 è un fallimento a tutti gli effetti, regolato dal R.D. 267/1942.
L’esdebitazione: il punto che più ti interessa
La Cassazione ha chiuso la porta a chi sperava di applicare le regole nuove ai fallimenti vecchi. L’esdebitazione è la fase conclusiva della procedura concorsuale, non un istituto a sé. Quindi i suoi presupposti dipendono dalla legge con cui i debiti sono stati accertati, cioè la legge fallimentare, anche se l’istanza è presentata dopo il 15 luglio 2022 (Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469). Nello stesso senso Cass. civ. 3 giugno 2025, n. 14835: il fallito, o il debitore in liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, può chiedere l’esdebitazione solo alle condizioni della legge previgente (artt. 142 ss. l.f. o art. 14-terdecies L. 3/2012), e non a quelle degli artt. 278 ss. o 282 ss. del Codice.
Per te questo significa:
- niente esdebitazione “dopo tre anni” a procedura aperta: devi attendere la chiusura e presentare il ricorso entro l’anno successivo (art. 143 l.f.);
- si applicano le condizioni dell’art. 142 l.f., compresa quella sul soddisfacimento almeno parziale dei creditori concorsuali.
La Cassazione ha aggiunto un tassello che riguarda chi ha perso l’occasione. Il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.f. non può rimediare chiedendo l’esdebitazione del debitore incapiente ex art. 283 CCII per gli stessi debiti del fallimento (Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108, principio enunciato nell’interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.). La Corte ha lasciato aperta la possibilità di usare l’art. 283 per debiti maturati dopo il fallimento.
Estensione ai soci e reati
Anche l’estensione del fallimento ai soci illimitatamente responsabili resta regolata dalla legge fallimentare se il fallimento della società era stato dichiarato sotto quella legge, anche quando la domanda di estensione è successiva al 15 luglio 2022 (Cass. civ., Sez. I, ord. 31 agosto 2025, n. 24247). Sul piano penale, l’art. 390, comma 3, rinvia alle norme previgenti. La Cassazione ha escluso che questo comporti un trattamento più sfavorevole ai sensi dell’art. 2 c.p., data la sostanziale identità delle fattispecie (Cass. pen., Sez. V, n. 33810/2023).
I numeri
Ipotesi: ricorso per fallimento depositato il 28 giugno 2022, sentenza di fallimento del 21 settembre 2022, procedura ancora aperta a ottobre 2026. Il debitore non può chiedere l’esdebitazione al 21 settembre 2025 come farebbe sotto l’art. 279 CCII. Dovrà attendere il decreto di chiusura e presentare ricorso entro un anno. Se il ricorso fosse stato depositato il 18 luglio 2022, sarebbe stata aperta una liquidazione giudiziale, e dal 2025 la strada dell’esdebitazione anticipata sarebbe stata percorribile.
I rischi specifici
Il rischio principale è contare su regole che non ti si applicano. Chi presenta un’istanza di esdebitazione sulla base dell’art. 279 CCII in un fallimento vecchio si espone a un rigetto. Chi lascia scadere l’anno dalla chiusura perde la possibilità di liberarsi dei debiti del fallimento, e non può recuperarla con l’esdebitazione dell’incapiente.
Le mosse giuste
- Recupera la data di deposito del ricorso dal fascicolo o dalla sentenza.
- Annota la data del decreto di chiusura quando arriva e calcola l’anno per il ricorso di esdebitazione.
- Raccogli la prova della collaborazione con il curatore e dei riparti eseguiti, che servono per le condizioni dell’art. 142 l.f.
- Separa i debiti del fallimento da quelli successivi: per questi ultimi possono aprirsi strade diverse, incluse quelle del sovraindebitamento.
Tre imprese, tre esiti: simulazioni parallele
Applichiamo lo stesso problema, un’insolvenza con passivo intorno ai 600.000 €, a tre situazioni diverse. Sono ipotesi dimostrative, non casi reali.
Ipotesi A: ditta individuale, liquidazione giudiziale “nuova”.
Ricorso depositato da una banca il 10 gennaio 2024; sentenza pubblicata il 26 aprile 2024. Passivo accertato 612.430 €, attivo realizzato fino a ottobre 2026 pari a 143.860 €. Restano da vendere un capannone e un credito in contenzioso.
– Periodo sospetto semestrale: dal 10 luglio 2023 al 10 gennaio 2024 (contato dal deposito del ricorso).
– Esdebitazione: dal 26 aprile 2027 il debitore può chiederla anche a procedura aperta (art. 279 CCII), se ricorrono le condizioni dell’art. 280.
– Lavoratori (tre dipendenti): senza subentro, rapporti cessati di diritto al 26 agosto 2024 con effetto dal 26 aprile 2024 e accesso alla NASpI (art. 190).
– Esito: liberazione possibile a metà 2027, prima della chiusura.
Ipotesi B: s.n.c., fallimento “vecchio”.
Ricorso depositato il 7 giugno 2022; sentenza del 13 ottobre 2022. Passivo sociale 597.215 €, attivo realizzato 88.940 €. Estensione ai due soci illimitatamente responsabili.
– Disciplina applicabile: legge fallimentare per tutto (art. 390 CCII), compresa l’estensione ai soci anche se chiesta nel 2023 (Cass. 24247/2025).
– Periodo sospetto: contato dalla sentenza del 13 ottobre 2022.
– Esdebitazione dei soci persone fisiche: solo dopo la chiusura, su ricorso entro un anno, alle condizioni dell’art. 142 l.f. (Cass. 1469/2026).
– Lavoratori (due dipendenti): sospensione regolata dall’art. 72 l.f., senza il termine dei quattro mesi.
– Esito: la liberazione dipende dai tempi di chiusura; se la procedura dura fino al 2029, la prima finestra utile è il 2029-2030.
Ipotesi C: s.r.l., liquidazione giudiziale preceduta da un concordato rinunciato.
Domanda di concordato con riserva pubblicata nel registro delle imprese il 19 febbraio 2025, poi rinunciata; ricorso per liquidazione giudiziale depositato da un creditore il 3 settembre 2025; apertura il 17 novembre 2025. Passivo 604.770 €.
– Periodo sospetto: decorre dalla pubblicazione della domanda di concordato, il 19 febbraio 2025 (art. 170, comma 2, CCII). Un pagamento a un fornitore del 2 dicembre 2024, per debito scaduto, cade nel semestre ed è revocabile.
– Soci: non coinvolti personalmente. Un rimborso di finanziamento soci di 21.640 € del 12 marzo 2025 è esposto a inefficacia (art. 164 CCII).
– Amministratore: esposto all’azione di responsabilità (art. 255 CCII) con il criterio della differenza dei netti (art. 2486 c.c.); i pagamenti fatti in esecuzione del piano concordatario prima della rinuncia possono rientrare nelle esenzioni penali dell’art. 324 CCII, se ne ricorrono i presupposti.
– Esito: per la società l’esdebitazione è teoricamente possibile secondo il Codice, ma il fronte decisivo è quello delle azioni del curatore contro amministratore e soci.
Il confronto mostra un dato: lo stesso passivo produce esiti molto diversi secondo la data del ricorso, la forma dell’impresa e la storia della crisi.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà quasi nessuno appartiene a un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.
Socio illimitatamente responsabile e dipendente della stessa società. Succede spesso nelle s.a.s. familiari. Il tuo patrimonio personale entra nella procedura per estensione (art. 256 CCII), ma il tuo credito di lavoro resta un credito verso la società. Puoi insinuarti al passivo sociale, con il privilegio dell’art. 2751-bis c.c. Va però verificato se il rapporto di lavoro era genuino o se la tua posizione di socio ne escludeva la subordinazione. È una valutazione caso per caso, che il curatore farà con attenzione.
Amministratore e garante della s.r.l. Come amministratore rispondi delle azioni di responsabilità e delle eventuali imputazioni di bancarotta societaria. Come fideiussore rispondi in proprio verso la banca, che può escuterti senza attendere la procedura: la liquidazione giudiziale della società non sospende le azioni verso i garanti. Se il tuo patrimonio personale non basta e non sei imprenditore, la tua via d’uscita non è la liquidazione giudiziale ma il sovraindebitamento, con una procedura propria e un’esdebitazione propria.
Ex imprenditore individuale che ha cessato l’attività. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (art. 33 CCII, come già art. 10 l.f.). Se sono passati più di dodici mesi, la procedura concorsuale per i debiti d’impresa non è più quella giudiziale: si entra nel campo della liquidazione controllata del sovraindebitato.
Creditore che è anche debitore della procedura. Il fornitore che ha ricevuto pagamenti nel periodo sospetto e vanta ancora crediti è insieme creditore concorrente e convenuto in revocatoria. Nel Codice, la compensazione tra debiti e crediti anteriori all’apertura resta ammessa (art. 155 CCII, già art. 56 l.f.), con le eccezioni per i crediti acquistati per atto tra vivi dopo il deposito della domanda o nell’anno anteriore.
Fallito “vecchio” con nuovi debiti. I debiti del fallimento seguono la legge fallimentare, compresa l’esdebitazione (Cass. 1469/2026; Cass. 14835/2025). I debiti maturati dopo possono essere trattati con gli strumenti del Codice, compreso l’art. 283 per l’incapiente, purché non si tratti degli stessi debiti fallimentari (Cass. 30108/2025).
Lavoratore che è anche creditore per prestazioni autonome. Se oltre al rapporto subordinato hai fatturato prestazioni professionali, hai due crediti con privilegi diversi (art. 2751-bis, nn. 1 e 2, c.c.). Vanno indicati distintamente nella domanda di ammissione.
Il confronto tra profili
Riassumiamo in una tabella che cosa cambia per ciascun profilo nel passaggio dal fallimento alla liquidazione giudiziale. La colonna “regime transitorio” ricorda che per le procedure aperte su ricorsi anteriori al 15 luglio 2022 vale, in tutti questi aspetti, la legge fallimentare.
| Aspetto | Imprenditore individuale | Soci e amministratori | Creditori | Lavoratori | Curatore | Fallimento “vecchio” |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cosa cambia di più | Esdebitazione dopo 3 anni anche a procedura aperta | Estensione alla società di fatto tra società; obbligo di assetti adeguati | Periodo sospetto dal deposito della domanda; tardive in 6 mesi | Artt. 189-191: termine di 4 mesi e NASpI | Albo presso il Ministero; programma in 150 giorni; durata di regola 5 anni | Nulla: si applica la l.f. |
| Cosa resta uguale | Spossessamento, obblighi personali | Termine annuale per l’estensione; bancarotta societaria | Domanda tempestiva 30 giorni prima dell’udienza; privilegi | Privilegio dei crediti; Fondo di garanzia INPS | Azioni di responsabilità e revocatorie | Tutto |
| Rischio principale | Condotte che precludono l’esdebitazione | Azione di responsabilità e bancarotta | Tardiva fuori termine | Inerzia nei 4 mesi | Revoca per ritardi | Contare su regole nuove inapplicabili |
| Norme chiave | Artt. 142-149, 278-281 CCII | Artt. 255-256, 322-330 CCII; art. 2486 c.c. | Artt. 166, 170, 201, 208 CCII | Artt. 189-191 CCII | Artt. 130, 213, 356 CCII | Art. 390 CCII |
Questa tabella non sostituisce l’analisi del singolo caso, ma ti indica dove guardare per primo.
Le domande che valgono per tutti
“Se la procedura si è aperta nel 2023, quale legge si applica?”
Dipende dalla data di deposito del ricorso. Se è anteriore al 15 luglio 2022, è un fallimento regolato dal R.D. 267/1942 anche se la sentenza è del 2023 (art. 390 CCII). Se è successiva, è una liquidazione giudiziale.
“La liquidazione giudiziale è meno grave del fallimento?”
No. Il nome è cambiato, ma la struttura è la stessa: spossessamento, vendita, riparto, responsabilità penale. Sono diversi soprattutto gli strumenti per evitarla (composizione negoziata, precedenza alle soluzioni concordate) e il percorso per uscirne (esdebitazione anticipata).
“Il processo per bancarotta fraudolenta che ho in corso cade con la riforma?”
No. La Cassazione ha riconosciuto la continuità normativa tra l’art. 216 l.f. e l’art. 322 CCII (Cass. pen., Sez. V, n. 33810/2023). Per i fatti relativi a procedure fallimentari si applicano le norme previgenti (art. 390, comma 3, CCII).
“Posso ancora evitare la liquidazione giudiziale se il ricorso è già stato depositato?”
Il Codice consente al debitore di presentare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione anche dopo il ricorso del creditore. Se la domanda non è manifestamente inammissibile né abusiva, viene di regola esaminata per prima. Le misure protettive possono inoltre impedire l’apertura della liquidazione durante le trattative. Sono valutazioni da fare in fretta: i tempi del procedimento unitario sono stretti.
“Se mi viene rigettata l’esdebitazione, posso andare in Cassazione?”
Dipende dalla natura del provvedimento. La Cassazione ammette il ricorso straordinario solo contro provvedimenti decisori e definitivi, cioè resi in un procedimento contenzioso tra parti contrapposte e non più modificabili. A questi principi, fissati da Cass. S.U. 27 dicembre 2016, n. 26989 e Cass. S.U. 28 dicembre 2016, n. 27073, la Corte si è richiamata nel 2025 per dichiarare inammissibile un ricorso contro il rigetto dell’esdebitazione dell’incapiente (Cass. 30108/2025). Prima di impugnare va quindi individuato il rimedio giusto, che spesso è il reclamo.
La giurisprudenza profilo per profilo
Raccogliamo qui le pronunce citate, ordinate secondo il profilo a cui si applicano. I principi sono riformulati in parole nostre.
Imprenditore individuale e debitore persona fisica
1. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469.
Principio: i presupposti dell’esdebitazione si determinano in base alla disciplina della procedura in cui i debiti sono stati accertati. Per chi è stato dichiarato fallito vale la legge fallimentare anche se l’istanza è successiva al Codice.
Rilevanza: esclude l’esdebitazione “dopo tre anni” (art. 279 CCII) per i fallimenti regolati dalla vecchia legge. È il punto di confine più importante tra le due discipline per l’imprenditore persona fisica.
2. Cass. civ., 3 giugno 2025, n. 14835 (la fonte consultata non indica la sezione).
Principio: chi era fallito, o in liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012, accede all’esdebitazione solo alle condizioni e con le procedure della legge previgente. Agli istanti non si applicano gli artt. 278 ss. e 282 ss. CCII, per effetto dell’art. 390.
Rilevanza: conferma l’ultrattività della vecchia disciplina sia per le imprese sia per i sovraindebitati.
3. Cass. civ., Sez. I, 14 novembre 2025, n. 30108.
Principio: chi non ha ottenuto l’esdebitazione nel fallimento non può chiedere quella del debitore incapiente (art. 283 CCII) per i debiti nati da quella procedura. Resta aperta la questione dei debiti successivi.
Rilevanza: impedisce di usare gli strumenti del Codice per “recuperare” un’esdebitazione fallimentare non ottenuta.
Soci e amministratori
4. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 agosto 2025, n. 24247.
Principio: se il fallimento della società è stato dichiarato sotto la legge fallimentare, anche la domanda di estensione ai soci illimitatamente responsabili proposta dopo il Codice resta regolata dalla legge fallimentare.
Rilevanza: chiarisce che l’art. 256 CCII non si applica alle estensioni “tardive” di fallimenti vecchi.
5. Cass. civ., Sez. I, ord. 7 novembre 2024, n. 28650.
Principio: i soci di una società irregolare, anche in accomandita semplice, rispondono illimitatamente. Un patto sociale non pubblicizzato non basta a limitare la loro responsabilità ai fini dell’estensione.
Rilevanza: indica ai soci che le limitazioni interne non iscritte non li proteggono dalla procedura.
6. Cass. civ., Sez. I, sent. 13 settembre 2021, n. 24633 (resa sulla legge fallimentare).
Principio: l’estensione richiede l’accertamento di una società di fatto, anche nelle forme della società apparente o occulta. Le due figure sono alternative e non possono essere attribuite contemporaneamente allo stesso soggetto.
Rilevanza: il principio resta utile per l’art. 256 CCII, che ha codificato l’estensione alla società di fatto.
7. Cass. pen., Sez. V, n. 33810 del 26 maggio 2023.
Principio: tra la bancarotta fraudolenta dell’art. 216 l.f. e quella dell’art. 322 CCII esiste piena continuità normativa. Ai fatti relativi a procedure fallimentari si applica la disciplina previgente, senza che ne derivi un trattamento più sfavorevole.
Rilevanza: esclude che il cambio di nome della procedura abbia effetti abolitivi sui reati di bancarotta. Riguarda imprenditori individuali, amministratori e soci.
Creditori, curatore e regime transitorio
Le pronunce n. 1, 2 e 4 interessano anche creditori e curatori, perché individuano la legge applicabile alla procedura e ai suoi incidenti. Per l’impugnazione dei provvedimenti in materia di esdebitazione rilevano inoltre:
8. Cass. S.U., 27 dicembre 2016, n. 26989.
Principio: un provvedimento è “decisorio” quando è emesso all’esito di un procedimento contenzioso, nel contraddittorio tra parti contrapposte, e incide su diritti soggettivi.
Rilevanza: richiamata dalla Cassazione nel 2025 per stabilire se il rigetto di un’istanza di esdebitazione sia impugnabile in Cassazione.
9. Cass. S.U., 28 dicembre 2016, n. 27073.
Principio: conferma la nozione di decisorietà come requisito del ricorso straordinario per cassazione.
Rilevanza: insieme alla precedente, orienta la scelta del rimedio contro i decreti in materia di esdebitazione.
Lavoratori
Sugli artt. 189-191 CCII non abbiamo individuato in questa sessione pronunce di legittimità verificate. Le indicazioni del profilo si fondano sul testo normativo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il confronto tra fallimento e liquidazione giudiziale serve a una cosa sola: capire quali regole si applicano a te e agire di conseguenza. Ecco che cosa facciamo concretamente, profilo per profilo.
- Accertiamo la disciplina applicabile. Ricostruiamo le date di deposito dei ricorsi, delle domande di accesso agli strumenti e della loro pubblicazione, e stabiliamo se il tuo caso è regolato dalla legge fallimentare o dal Codice (art. 390 CCII).
- Per l’imprenditore che non è ancora in procedura, verifichiamo i percorsi alternativi. Controlliamo le soglie dell’impresa minore e valutiamo la composizione negoziata, il concordato o gli accordi prima che si arrivi alla sentenza.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione. Verifichiamo le condizioni dell’art. 280 CCII o dell’art. 142 l.f., calcoliamo i termini (tre anni dall’apertura o un anno dalla chiusura) e raccogliamo i documenti che provano la collaborazione con il curatore.
- Per i soci, verifichiamo i presupposti dell’estensione. Controlliamo l’iscrizione del recesso o della cessione nel registro delle imprese, il decorso del termine annuale e l’esistenza dei debiti al momento dell’uscita.
- Per gli amministratori, costruiamo la difesa nell’azione di responsabilità. Analizziamo gli assetti organizzativi adottati, la contabilità e la quantificazione del danno secondo l’art. 2486 c.c.
- Per i creditori, redigiamo la domanda di ammissione al passivo e ne seguiamo l’esame. Se il credito è escluso o ammesso con un rango diverso, proponiamo l’opposizione allo stato passivo nei termini.
- Esaminiamo i pagamenti ricevuti nel periodo sospetto. Calcoliamo il periodo sospetto con la decorrenza corretta e valutiamo le esenzioni dell’art. 166, comma 3, CCII.
- Per i lavoratori, assistiamo nel rapporto con il curatore. Inviamo le richieste scritte sul subentro, predisponiamo la domanda di ammissione dei crediti di lavoro e coordiniamo i tempi con la NASpI e con il Fondo di garanzia INPS.
- Per chi rischia un procedimento penale, analizziamo la cronologia degli atti. Verifichiamo se pagamenti e operazioni rientrano nelle esenzioni dell’art. 324 CCII.
- Seguiamo il contenzioso in ogni grado. Reclami, opposizioni, appelli e ricorsi per cassazione, mantenendo la stessa linea dall’inizio alla fine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. La differenza più importante tra il vecchio fallimento e la liquidazione giudiziale è che oggi esiste un percorso strutturato per evitarla. Conoscere dall’interno la composizione negoziata significa sapere che cosa si può fare prima della sentenza e quali atti, compiuti in quel percorso, restano protetti dopo. Quando l’impresa è sotto le soglie, o quando a essere esposti sono un socio o un garante persona fisica, entra in gioco la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, che apre la strada del sovraindebitamento.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di Cassazione: chi imposta la difesa la porta avanti in tutti i gradi, senza passaggi di mano che disperdono informazioni. Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché in questa materia la ricostruzione contabile e quella giuridica non si possono separare.
Chiusura
Fallimento e liquidazione giudiziale si somigliano più di quanto il cambio di nome lasci pensare, ma per alcuni profili la differenza è enorme. Il primo passo è capire in quale profilo ti trovi e quale legge regola la tua procedura. Il secondo è agire secondo le tue regole, non secondo quelle che valgono per altri. L’imprenditore deve guardare all’esdebitazione e alle condotte che la precludono. Il socio deve controllare date e iscrizioni. Il creditore deve fare i conti con i nuovi termini. Il lavoratore deve tenere il calendario dei quattro mesi. Chi ha un fallimento vecchio deve sapere che per lui vale ancora la legge del 1942.
Questa materia è il terreno su cui lavoriamo, non per formula ma per abilitazione. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio la fase in cui la liquidazione giudiziale si può ancora evitare. Le qualifiche di Gestore della crisi L. 3/2012 e di fiduciario OCC coprono le imprese e le persone che restano fuori dalla liquidazione giudiziale. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione consente di seguire le questioni di diritto transitorio e di esdebitazione fino all’ultimo grado.
📩 Ogni giorno conta, soprattutto se i quattro mesi o l’anno per l’esdebitazione stanno già decorrendo: contatta lo Studio Monardo usando i recapiti che trovi in fondo a questa pagina.