La Percentuale Promessa Ai Creditori Nel Concordato Liquidatorio È Vincolante?

Nel concordato liquidatorio c’è un numero che tutti leggono per primo: la percentuale che la proposta indica per i creditori chirografari. Su quel numero si discute nelle riunioni con i fornitori e si vota. Poi, a distanza di anni, ci si accorge che le vendite hanno reso meno del previsto. In quel momento circolano versioni molto diverse. Il creditore pensa di avere in mano una promessa e di poterla far valere come un contratto. L’imprenditore spesso pensa il contrario: la cifra era solo una stima, quindi non si può fare nulla. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si lascia scadere un termine di decadenza, si vota senza aver capito che cosa si sta accettando, si scrive una proposta che vincola più di quanto si volesse.

È comprensibile che le idee siano confuse. Per anni la legge fallimentare ha avuto regole diverse: un tempo il 40% «garantito», poi il 20% «assicurato» introdotto nel 2015. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024, ha riscritto i requisiti del concordato con liquidazione del patrimonio. Inoltre gran parte della giurisprudenza che oggi si cita è nata sull’art. 186 della legge fallimentare, e va letta tenendo conto di questa origine.

In questa guida verifichiamo sette convinzioni molto diffuse:

  1. «La percentuale scritta nel piano è una promessa: se non viene raggiunta, il concordato salta.»
  2. «Se non è vincolante, il debitore può scrivere la cifra che vuole.»
  3. «Il 20% minimo previsto dal Codice è una garanzia di incasso.»
  4. «Se le vendite vanno male per colpa del liquidatore, il concordato non si può risolvere.»
  5. «Chi ha votato a favore può sempre chiedere la risoluzione, se incassa meno.»
  6. «La risoluzione si può chiedere in qualunque momento.»
  7. «Se il concordato non rende quanto previsto, si passa subito alla liquidazione giudiziale.»

Lo Studio Monardo segue questa materia per un motivo preciso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: lavora quindi sui percorsi in cui la scelta tra continuità e liquidazione, e la stima di quanto i creditori possono realmente ricevere, si definiscono prima che il concordato venga depositato. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC. Chi svolge queste funzioni ha il compito di verificare se le percentuali indicate in una proposta sono sostenibili e di dirlo ai creditori. Si tratta della stessa domanda che pone questo articolo, applicata al concordato minore.

📩 Hai votato un concordato liquidatorio o stai per proporne uno, e la percentuale ti preoccupa? Contatta ora lo Studio Monardo: tutti i riferimenti sono in fondo a questa pagina.

Mito 1 — «La percentuale scritta nel piano è una promessa: se non viene raggiunta, il concordato salta»

Il mito: «Se la proposta dice 30% e alla fine i creditori incassano il 22%, il debitore è inadempiente e il concordato si risolve automaticamente.»

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da un’intuizione sensata: la proposta di concordato ha natura negoziale, i creditori la votano e il tribunale la omologa. Se una parte si impegna a pagare il 30% e paga il 22%, nel diritto dei contratti si parla di inadempimento. A questa idea si aggiunge il ricordo della vecchia legge fallimentare. Nel concordato con garanzia la percentuale del 40% era davvero un’obbligazione, e qualcuno l’ha trasferita a ogni forma di concordato. Infine i documenti del piano riportano la percentuale in modo molto visibile, spesso con due decimali, e una cifra così precisa sembra un impegno.

La realtà

Nel concordato liquidatorio puro l’impegno del debitore consiste nel mettere i beni a disposizione dei creditori e nel farli liquidare secondo il piano. Di regola non consiste nel garantire un risultato numerico. La percentuale indicata è una previsione di quanto la liquidazione dovrebbe ricavare: si fonda sulle stime dei beni, sui tempi di vendita e sui costi della procedura. Non è il prezzo che il debitore si obbliga a pagare.

La regola cambia quando il debitore, o un terzo, assume un’obbligazione specifica sul risultato. Succede quando la proposta dice espressamente che i chirografari saranno pagati «in misura non inferiore» a una certa cifra, quando c’è un garante o un assuntore, oppure quando il concordato è «misto» e alla cessione dei beni si aggiunge un impegno di pagamento. In questi casi la percentuale diventa vincolante entro i limiti dell’impegno assunto.

Anche quando non è vincolante, però, la percentuale non perde ogni rilievo. Il giudice la usa come metro per stabilire se l’inadempimento ha «scarsa importanza», la condizione che, secondo l’art. 119 CCII, impedisce di pronunciare la risoluzione. Se la differenza tra quanto previsto e quanto ricavato è modesta, la risoluzione viene esclusa. Se la differenza è tale che il concordato non realizza più la sua funzione, la risoluzione resta possibile anche senza una promessa formale.

La prova

Il principio è stato espresso con chiarezza da Cass. 31 luglio 2019, n. 20652, pronunciata sull’art. 186 l.fall.: nel concordato con cessione dei beni la percentuale indicata non vincola il debitore, salvo che sia stata assunta un’obbligazione specifica. Resta però il parametro per valutare la gravità dello scostamento. La giurisprudenza precedente andava nella stessa direzione: Cass. 31 marzo 2010, n. 7942, Cass. 20 giugno 2011, n. 13446, Cass. 4 marzo 2015, n. 4398 e Cass. 13 luglio 2018, n. 18738 ammettono la risoluzione del concordato liquidatorio quando questo è oggettivamente venuto meno alla sua funzione, non per un qualsiasi scostamento dalla cifra.

Come capire, leggendo la proposta, se la percentuale vincola

Il passaggio decisivo non è la cifra, ma la formula con cui la proposta la presenta. Nella pratica si incontrano tre tipi di formulazione, e ciascuno ha conseguenze diverse.

  • Formula di stima. Esempi: «si prevede un soddisfacimento dei creditori chirografari pari al 27,4%» oppure «sulla base delle stime, la percentuale attesa è…». È il caso tipico del liquidatorio puro. La cifra non vincola nel risultato, ma vale come metro della gravità dello scostamento.
  • Formula di impegno. Esempi: «il proponente si obbliga a corrispondere ai chirografari almeno il 20%» oppure «il soddisfacimento minimo è assicurato da…». Qui c’è un’obbligazione specifica, e il mancato raggiungimento è un inadempimento in senso proprio.
  • Formula mista. La cessione dei beni è accompagnata da un apporto di terzi, da una garanzia o da un’integrazione promessa in caso di ricavato insufficiente. La parte coperta dall’impegno è vincolante; il resto rimane una stima.

Accanto alla proposta vanno letti la relazione dell’attestatore, la relazione del commissario giudiziale prima del voto e il decreto di omologazione. Spesso è proprio il decreto a precisare come il tribunale ha qualificato la percentuale, e quella qualificazione pesa molto nel giudizio di risoluzione. Una lettura attenta di questi quattro documenti vale più di qualsiasi convinzione sulla «promessa».

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che si fida del mito presenta un ricorso per risoluzione appena la percentuale scende di qualche punto. Il rischio è il rigetto per scarsa importanza dell’inadempimento, con il carico delle spese di lite, e soprattutto un tempo che si consuma mentre il termine annuale continua a decorrere. Il debitore che ci crede, invece, può aver paura di una risoluzione che non arriverà e accettare transazioni separate con singoli creditori. Sono accordi rischiosi, perché alterano la parità di trattamento tra i creditori.

Mito 2 — «Se non è vincolante, il debitore può scrivere la cifra che vuole»

Il mito: «Tanto la percentuale non conta: conviene indicare una cifra alta, così i creditori votano a favore, e poi si vedrà.»

Perché ci credono in tanti

È il rovescio del mito precedente e nasce da una lettura parziale proprio della giurisprudenza sulla non vincolatività. Se il debitore non risponde del mancato raggiungimento della cifra, si pensa, la cifra diventa uno strumento di marketing verso i creditori. Pesa anche una certa idea del controllo del tribunale: da quando le Sezioni Unite hanno escluso il controllo sulla convenienza economica, si è diffusa l’idea che il giudice non guardi i numeri.

La realtà

La percentuale non vincola nel risultato, ma deve essere vera nella sua base. Nel Codice della crisi la proposta è accompagnata dalla relazione di un professionista indipendente che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il commissario giudiziale controlla i dati e riferisce ai creditori prima del voto. Il tribunale verifica la fattibilità del piano, almeno nei termini della sua realizzabilità giuridica e della sua idoneità a soddisfare in qualche misura i creditori.

Ci sono poi due soglie fissate dalla legge per il concordato con liquidazione del patrimonio. L’art. 84, comma 4, CCII richiede un apporto di risorse esterne che aumenti di almeno il 10% la soddisfazione dei chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. Richiede inoltre che la proposta assicuri a questi creditori una soddisfazione non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Una percentuale gonfiata al momento della domanda può nascondere il mancato rispetto proprio di queste soglie.

Esistono anche conseguenze dirette. Se si scopre che il passivo è stato dolosamente esagerato, oppure che una parte rilevante dell’attivo è stata sottratta o dissimulata, il concordato può essere annullato (art. 120 CCII). Nei casi più gravi questi comportamenti hanno anche rilievo penale. Inoltre, come si è visto, la percentuale indicata diventa il metro della scarsa importanza. Più alta è la cifra scritta, maggiore sarà lo scostamento e più facile sarà, per i creditori, dimostrare un inadempimento grave.

Il punto che il passaparola ha perso per strada è questo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, lavora ogni giorno sul confronto tra percentuali proposte e valori di liquidazione, perché è da lì che dipende la tenuta del concordato.

La prova

Cass., Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 ha chiarito che il controllo del tribunale sulla fattibilità riguarda la realizzabilità giuridica e la causa concreta della proposta. Non riguarda la convenienza economica, ma riguarda l’idoneità ad assicurare ai creditori un soddisfacimento, anche parziale, in tempi ragionevoli. Le successive Cass. 5 febbraio 2016, n. 2320 e Cass. 4 maggio 2016, n. 8804 hanno ribadito questi limiti. Il limite al controllo del merito, quindi, non è una licenza a scrivere numeri inventati. Sul piano del Codice, Cass., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 (in tema di concordato minore) ha stabilito che la violazione delle regole di trattamento dei creditori ricavate dall’art. 84 CCII rende la proposta inammissibile, e che il giudice può rilevarla anche d’ufficio prima dell’omologazione.

Cosa rischia chi ci crede

Il debitore che gonfia la percentuale rischia molto. La proposta può essere dichiarata inammissibile se dalla stima corretta emerge il mancato rispetto delle soglie. Il concordato può essere annullato se emergono dati alterati. E si espone a una risoluzione più facile, perché lo scostamento tra cifra promessa e cifra reale sarà grande. Il creditore che si fida della cifra senza leggere la relazione del commissario rischia invece di votare una proposta che non realizzerà mai quanto indicato.

Mito 3 — «Il 20% minimo previsto dal Codice è una garanzia di incasso»

Il mito: «Con il Codice della crisi il concordato liquidatorio deve dare almeno il 20% ai chirografari: se alla fine incasso il 12%, ho diritto alla differenza.»

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente: la legge fissa davvero una soglia del 20%. Il testo usa un verbo forte, «assicurare», che fa pensare a una garanzia. La storia normativa ha creato ulteriore confusione: fino al 2015 la legge fallimentare non prevedeva alcuna soglia per il concordato con cessione dei beni (solo il vecchio concordato con garanzia richiedeva il 40%). Poi l’art. 160, comma 4, l.fall. ha introdotto l’obbligo di assicurare almeno il 20% dei crediti chirografari, salvo il concordato in continuità. Il Codice ha mantenuto il 20% per il liquidatorio, estendendolo ai privilegiati degradati per incapienza.

La realtà

Il 20% è innanzitutto un requisito della proposta, che si verifica quando il concordato viene ammesso e omologato: senza un piano credibile che lo raggiunga, il concordato liquidatorio non supera il vaglio del tribunale. Molto meno chiaro è che cosa succede se, in fase di esecuzione, la liquidazione rende meno del 20%.

Su questo punto il dibattito risale già all’art. 160, comma 4, l.fall. ed è vero, ma solo a metà, che si tratti di una garanzia. Una prima tesi legge nella soglia una vera obbligazione di pagamento: il debitore che non la raggiunge è inadempiente, e ciascun creditore può chiedere la risoluzione. Si appoggia al verbo «assicurare» e alla norma sulla domanda che parla dell’utilità che il proponente «si obbliga» ad assicurare. Una seconda tesi vede nella soglia soltanto un onere di presentare una proposta fondata. In questa lettura il mancato raggiungimento non comporta da solo la risoluzione, che resta legata alla gravità dello scostamento. La giurisprudenza di merito si è divisa tra le due posizioni.

Ciò che si può dire con sicurezza è questo. Il 20% non dà al singolo creditore un’azione individuale contro il debitore per ottenere la differenza, come se fosse un credito autonomo. Il rimedio resta la risoluzione del concordato ai sensi dell’art. 119 CCII, con tutti i suoi presupposti. Al tempo stesso, una liquidazione che scende sotto la soglia di legge è un indizio molto forte che l’inadempimento non è di «scarsa importanza». Il caso è diverso quando la proposta prevede un impegno espresso di pagare il 20% (ad esempio grazie a un apporto di un socio con una garanzia). Allora l’obbligazione esiste e il suo inadempimento si valuta come tale.

Come si calcola la soglia

Un altro equivoco riguarda la base di calcolo. Il 20% si misura sull’ammontare complessivo dei crediti chirografari e dei privilegiati degradati per incapienza, non su ciascun singolo credito. La proposta può quindi suddividere i creditori in classi con trattamenti diversi, purché la media complessiva rispetti la soglia e ogni creditore riceva un’utilità economicamente apprezzabile: le cosiddette «classi a zero» non sono ammesse.

La parte non soddisfatta dei crediti privilegiati, quando il valore del bene su cui grava la prelazione è inferiore al credito, viene trattata come chirografaria (art. 84, comma 5, CCII). Questa quota entra nel denominatore della soglia. Ne segue che un’errata stima del valore di un immobile ipotecato altera due volte i conti: riduce quanto spetta al creditore ipotecario e aumenta la massa chirografaria su cui va calcolato il 20%. È uno dei punti in cui una percentuale apparentemente corretta può rivelarsi insufficiente.

Le risorse esterne, cioè gli apporti a qualunque titolo che non provengono dal patrimonio del debitore, possono essere distribuite anche in deroga all’ordine delle cause di prelazione, purché resti rispettato il requisito del 20%. È un’ulteriore conferma che la soglia è pensata come requisito strutturale della proposta.

La prova

Mancano, a quanto risulta dalle nostre verifiche, pronunce di legittimità che abbiano chiuso la questione sotto il Codice della crisi. Restano due punti fermi. La regola della soglia e il suo calcolo sull’ammontare complessivo dei chirografari si leggono nell’art. 84, comma 4, CCII. Il criterio per la risoluzione si legge nella giurisprudenza sull’art. 186 l.fall., a partire da Cass. 31 marzo 2010, n. 7942: il concordato si risolve quando, secondo una ragionevole previsione, il ricavato non soddisfa nemmeno in misura minima i chirografari, né integralmente i privilegiati non falcidiati.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che crede di avere un credito garantito al 20% può mettersi ad agire in via esecutiva, cosa preclusa dagli effetti del concordato omologato. Oppure aspetta che la differenza «arrivi da sola», mentre la procedura si chiude e il termine per la risoluzione scade. Il debitore che lo sottovaluta, convinto che sia solo una formalità, rischia di vedersi contestare la risoluzione proprio per un ricavato sotto soglia.

Mito 4 — «Se le vendite vanno male per colpa del liquidatore, il concordato non si può risolvere»

Il mito: «L’imprenditore ha consegnato tutto: se il liquidatore vende male, la colpa non è sua e il concordato non può essere risolto.»

Perché ci credono in tanti

È una convinzione intuitiva e ha basi solide nel diritto civile: nei contratti l’inadempimento rilevante è di solito quello imputabile, e chi ha fatto tutto ciò che doveva non dovrebbe subirne le conseguenze. Nel concordato liquidatorio, poi, dopo l’omologazione i beni vengono gestiti dal liquidatore giudiziale nominato dal tribunale (art. 114 CCII), e il debitore non ha più il controllo delle vendite. Qualche vecchia decisione aveva valorizzato proprio il criterio della colpa.

La realtà

La risoluzione del concordato guarda al risultato oggettivo, non alla colpa del debitore. Se il concordato non è in grado di soddisfare i creditori nella misura minima che ne giustifica l’esistenza, si può risolvere anche quando l’imprenditore non ha alcuna responsabilità. Il motivo sta nella funzione della risoluzione: non è una sanzione contro il debitore, è lo strumento che restituisce ai creditori le loro azioni quando il patto concordatario non funziona più.

Questo non significa che l’operato del liquidatore sia indifferente. Se il liquidatore agisce con negligenza, può essere sostituito e risponde dei danni. Inoltre i giudici di merito hanno escluso la risoluzione per semplice ritardo quando il ritardo era dovuto agli organi della procedura ed era adeguatamente provato. Anche il prezzo ottenuto alle aste va letto con equilibrio: il prezzo base dipende dal mercato. Il fatto che sia insufficiente a pagare i creditori non basta, da solo, a fondare la risoluzione.

La prova

Cass. 31 luglio 2019, n. 20652 afferma l’irrilevanza dell’imputabilità e guarda al mancato risultato satisfattivo. Già Cass., sez. I, 7 giugno 2007, n. 13357 aveva legato la risoluzione al fatto oggettivo dell’impossibilità di pagare i creditori, lasciando la colpa del liquidatore al piano del risarcimento dei danni. Sul prezzo di vendita, Cass., sez. I, 10 gennaio 2005, n. 295 ha escluso che la sola insufficienza del prezzo base integri i presupposti della risoluzione. Nel merito, Trib. Piacenza 19 giugno 2019 ha negato la risoluzione per un ritardo attribuibile agli organi della procedura e dimostrato. Tutte queste pronunce riguardano la legge fallimentare. Il principio oggettivo è però compatibile con l’art. 119 CCII, che non richiede la colpa.

Che cosa può fare chi assiste a una liquidazione deludente

Se il problema è l’operato del liquidatore, la strada non è soltanto la risoluzione. Il creditore, e lo stesso debitore, possono segnalare al commissario giudiziale e al giudice delegato le vendite a prezzi incongrui, i ritardi ingiustificati, le spese sproporzionate. Possono chiedere che il tribunale intervenga sull’esecuzione del concordato, fino alla sostituzione del liquidatore nei casi più seri. Questa via tutela il risultato del concordato invece di farlo cadere, ed è spesso più vantaggiosa per tutti. Una risoluzione porta infatti a una liquidazione giudiziale, con costi e tempi nuovi e senza le risorse esterne che il concordato aveva portato.

La domanda da porsi non è di chi sia la colpa, ma se il concordato possa ancora raggiungere il suo scopo. Se la risposta è sì, conviene correggerne l’esecuzione. Se è no, la risoluzione resta lo strumento giusto, anche contro un debitore senza responsabilità.

Cosa rischia chi ci crede

L’imprenditore che si sente al sicuro perché «ha consegnato tutto» può trovarsi esposto a una risoluzione e, dopo di essa, alla liquidazione giudiziale. In quel caso perde l’effetto esdebitatorio del concordato. Il creditore che crede al mito rinuncia invece a un’azione che potrebbe avere fondamento solo perché il debitore «non ha colpa».

Mito 5 — «Chi ha votato a favore può sempre chiedere la risoluzione, se incassa meno»

Il mito: «Ho votato sì perché mi avevano promesso il 35%. Se ne incasso il 18%, posso chiedere la risoluzione come chiunque altro.»

Perché ci credono in tanti

La norma sulla risoluzione è ampia. L’art. 119 CCII stabilisce che ciascun creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, senza distinguere tra chi ha votato a favore, chi ha votato contro e chi si è astenuto. Sembra naturale che il voto favorevole non faccia perdere nulla, anzi che dia un argomento in più: «Ho dato fiducia a quella cifra.»

La realtà

Sul piano della legittimazione il mito è vero: la legge riconosce l’azione a ciascun creditore. È parzialmente falso sul piano della sostanza, perché il voto favorevole ha un significato. Chi ha approvato un concordato con cessione dei beni ha accettato un meccanismo in cui il debitore si obbliga a mettere i beni a disposizione e il ricavato dipende dalla liquidazione. In una pronuncia sulla legge fallimentare la Cassazione ne ha tratto una conseguenza netta: i creditori consenzienti non possono chiedere la risoluzione solo perché il ricavato si è discostato dalla percentuale indicata. Quello scostamento rientrava nel rischio accettato.

Sotto il Codice la questione va riletta con prudenza, perché la norma è formulata per ciascun creditore. La linea più solida è questa. Anche il creditore che ha votato a favore può agire, ma non può fondare la domanda sul semplice mancato raggiungimento della cifra stimata. Deve dimostrare un inadempimento grave: il venir meno della funzione del concordato, il mancato apporto delle risorse esterne promesse, la violazione di un’obbligazione specifica o la mancata messa a disposizione dei beni.

La prova

Cass. 14 marzo 2014, n. 6022 ha affermato, sulla legge fallimentare, che i creditori che hanno votato a favore del concordato con cessione dei beni non possono chiedere la risoluzione per il solo scostamento del ricavato dalla percentuale. Ha precisato anche che non si applica integralmente la disciplina della cessione dei beni ai creditori dell’art. 1984 c.c. La regola sulla legittimazione si legge oggi nell’art. 119, comma 1, CCII.

Che cosa conviene documentare

Per un creditore che ha votato a favore, il ricorso per risoluzione richiede un lavoro di prova più accurato. Servono in particolare quattro elementi:

  1. La proposta votata e la relazione del commissario che i creditori avevano davanti al momento del voto, per dimostrare su quale base è stato espresso il consenso.
  2. Gli impegni specifici contenuti nella proposta (apporti, garanzie, tempi di pagamento) e la prova della loro violazione.
  3. I rapporti periodici del commissario o del liquidatore, per dimostrare che lo scostamento non deriva solo dal mercato ma dalla mancata esecuzione del piano.
  4. Il calcolo dello scostamento rispetto alla stima e rispetto alla soglia di legge, espresso sia in percentuale sia in valore assoluto.

Il creditore che ha votato contro, o che non ha votato, si trova in una posizione più semplice perché non ha accettato il rischio della stima. Deve però comunque superare l’ostacolo della scarsa importanza.

Cosa rischia chi ci crede

Chi ha votato sì e agisce credendo che basti la differenza di percentuale rischia il rigetto e le spese. Se invece lo scostamento dipende da un fatto preciso, come un apporto di finanza esterna mai versato o un bene escluso dalla liquidazione, quel fatto va dimostrato. È lì che si gioca la partita.

Mito 6 — «La risoluzione si può chiedere in qualunque momento»

Il mito: «Finché non ho incassato tutto, posso chiedere la risoluzione quando voglio, anche dopo molti anni.»

Perché ci credono in tanti

Nei rapporti contrattuali comuni la risoluzione si collega alla prescrizione ordinaria, che è lunga. In più, nel concordato liquidatorio l’esecuzione può durare anni: le vendite immobiliari si susseguono, i riparti sono parziali. Il creditore ha l’impressione che, finché la procedura è aperta, ogni rimedio resti disponibile.

La realtà

Il ricorso per la risoluzione va proposto, a pena di decadenza, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (art. 119 CCII). Questo termine è breve e la data da cui decorre va individuata con attenzione, leggendo la proposta e il decreto di omologazione. Nei concordati liquidatori non sempre c’è una scadenza netta. In quei casi la data dell’ultimo adempimento previsto diventa terreno di discussione, e conviene non aspettare.

C’è anche una domanda inversa: si può agire prima? La risposta è sì, quando emerge che il concordato non potrà comunque soddisfare i creditori nella misura richiesta. Non serve attendere la fine delle vendite se l’esito è già chiaro.

Come individuare «l’ultimo adempimento previsto»

Nei concordati in continuità di solito il piano ha un calendario di pagamenti preciso. Nei concordati liquidatori la situazione è più sfumata. Alcune proposte indicano un termine finale per la liquidazione e per il riparto finale. Altre fanno riferimento alla vendita dell’ultimo bene. Altre ancora non danno date. Nel primo caso il termine annuale decorre dalla data indicata. Negli altri, conviene ricostruire la scansione temporale dalla relazione del commissario, dal piano e dal decreto di omologazione, e assumere come riferimento la lettura più prudente.

Un consiglio pratico vale sempre: segnare in agenda la data dell’ultimo adempimento previsto il giorno stesso dell’omologazione, e verificare periodicamente lo stato della liquidazione. Così si può agire in anticipo se l’esito negativo diventa evidente, senza rischiare di arrivare tardi.

La prova

Cass. 29 maggio 2019, n. 14601 ha riconosciuto che il creditore può agire per la risoluzione quando emerge l’impossibilità di essere soddisfatto nella misura omologata. Ha però precisato che il termine di decadenza non può iniziare a decorrere prima di quello previsto dalla norma. Il termine annuale si legge oggi nell’art. 119 CCII, che riprende l’impostazione dell’art. 186 l.fall.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che lascia passare il termine perde la possibilità di chiedere la risoluzione. Resta vincolato alla falcidia concordataria anche se il ricavato è stato deludente. Si tratta di una decadenza, non di una prescrizione: non si interrompe con una lettera o una diffida.

Mito 7 — «Se il concordato non rende quanto previsto, si passa subito alla liquidazione giudiziale»

Il mito: «Quando il liquidatore ammette che non si arriverà alla percentuale, il tribunale apre subito la liquidazione giudiziale.»

Perché ci credono in tanti

Il mito ha radici in una stagione giurisprudenziale precisa. Sotto la legge fallimentare le Sezioni Unite avevano ammesso, in certe condizioni, che il debitore inadempiente al concordato omologato potesse essere dichiarato fallito senza la previa risoluzione («omisso medio»), sulla base di un nuovo stato di insolvenza. Chi ha seguito quel dibattito pensa che lo stesso valga oggi.

La realtà

Con il Codice della crisi la regola è diversa: la liquidazione giudiziale del debitore che ha un concordato omologato si apre solo dopo che il concordato è stato risolto. Fa eccezione il caso in cui l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato. Il passaggio non è automatico: serve un ricorso per risoluzione, un procedimento davanti al tribunale secondo le regole degli artt. 40 e 41 CCII, e una decisione sulla gravità dell’inadempimento.

C’è poi un effetto della risoluzione spesso trascurato. Il patto concordatario viene meno e i crediti tornano al loro importo originario. Restano però validi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura, come le vendite, e i pagamenti eseguiti nel rispetto del piano. Gli eventuali garanti rispondono entro i limiti dell’impegno assunto. Nel concordato «misto», in cui alla cessione si somma una garanzia, la percentuale garantita conserva il suo peso anche dopo la risoluzione.

La prova

Cass., Sezioni Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696 ha deciso sulla legge fallimentare e ha ammesso, a certe condizioni, il fallimento omisso medio. L’art. 119 CCII, nella sua attuale formulazione, richiede invece la previa risoluzione per aprire la liquidazione giudiziale, salvo l’eccezione dei debiti successivi. Sulle garanzie, Cass., Sezioni Unite, 18 febbraio 1997, n. 1482 ha stabilito che le garanzie prestate per il concordato servono a realizzarlo e non perdono efficacia, entro la percentuale offerta, in caso di risoluzione. Infine Cass., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18945 ha ritenuto risolvibile il concordato «misto», con cessione dei beni e garanzia di un terzo.

Cosa rischia chi ci crede

Il creditore che presenta direttamente un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale, senza aver prima ottenuto la risoluzione, rischia di vederlo dichiarare improcedibile. Nel frattempo il termine annuale per la risoluzione può scadere. Il debitore che teme la liquidazione «immediata» potrebbe invece sottovalutare il valore della difesa nel procedimento di risoluzione, dove si discute proprio della scarsa importanza dell’inadempimento.

Il mito alla prova dei numeri

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia. Non sono casi reali dello Studio. Servono a vedere che cosa succede in concreto a chi agisce credendo a uno dei miti.

Ipotesi A — Scostamento contenuto: «il 30% è una promessa»

  • Crediti chirografari complessivi (inclusi i privilegiati degradati): 1.384.600 €.
  • Percentuale stimata nella proposta: 31,4%, cioè 434.764,40 €. Nessun impegno espresso sul risultato, nessun garante.
  • Ricavato effettivo dopo tre esperimenti di vendita: 22,6%, cioè 312.919,60 €.
  • Scostamento rispetto alla stima: 121.844,80 €, pari a circa il 28% della somma attesa.

Un fornitore convinto del Mito 1 deposita il ricorso per risoluzione appena riceve il riparto. In realtà il debitore non aveva assunto alcuna obbligazione di risultato. Il ricavato supera la soglia del 20% prevista dall’art. 84, comma 4, CCII e il concordato ha comunque garantito ai creditori un soddisfacimento significativo. Il tribunale valuterà lo scostamento alla luce della percentuale indicata, e lo scostamento è rilevante. Ma l’argomento della scarsa importanza ha qui buone possibilità di prevalere, soprattutto se il ritardo e il minor prezzo dipendono dall’andamento del mercato. Esito realistico: rischio concreto di rigetto e di condanna alle spese.

Ipotesi B — Il concordato perde la sua funzione: «tanto non si può fare nulla»

  • Stessi crediti chirografari: 1.384.600 €.
  • Il piano prevedeva la vendita di un capannone stimato 610.000 € e un apporto esterno del socio di 158.300 €, mai versato.
  • Ultimo adempimento previsto dalla proposta: 30 giugno 2026.
  • Ricavato effettivo: 6,9%, cioè 95.537,40 €.

Un creditore convinto del Mito 2 («la percentuale non vincola, quindi non c’è rimedio») resta fermo. Ma qui le cose stanno in modo diverso. Il risultato è lontanissimo sia dalla stima sia dalla soglia di legge, e manca un elemento del piano su cui la proposta si reggeva: l’apporto esterno. Il concordato non sta realizzando la sua funzione. Il ricorso per risoluzione va depositato entro il 30 giugno 2027, un anno dall’ultimo adempimento previsto, ma nulla impedisce di agire prima, appena l’esito negativo è chiaro. Se il creditore aspetta il luglio 2027, la decadenza gli preclude il rimedio. La sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) riguarda i termini processuali e non va considerata un margine su cui contare per questa decadenza.

Ipotesi C — Concordato misto con garanzia: quando la percentuale diventa vincolante

  • Crediti chirografari: 1.384.600 €.
  • La proposta prevede la cessione dei beni e, in più, l’impegno di un socio garante a integrare il ricavato fino al 20%, cioè 276.920 €.
  • Ricavato della liquidazione: 14,2%, cioè 196.613,20 €.
  • Differenza garantita da integrare: 80.306,80 €.

Qui la percentuale del 20% è oggetto di un’obbligazione specifica. Se il garante versa gli 80.306,80 €, il concordato raggiunge la soglia e il problema non si pone. Se non paga, l’inadempimento riguarda un impegno preciso, non una stima. Anche dopo un’eventuale risoluzione, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite (n. 1482/1997), la garanzia resta efficace entro la percentuale offerta. Chi aveva creduto al Mito 1 aveva ragione, ma solo per questa ipotesi.

Il fondo di verità

Ogni mito di questa guida contiene un frammento corretto. Rimesso al suo posto, quel frammento aiuta a capire come funziona davvero il concordato liquidatorio.

È vero che la percentuale conta. Conta in tre momenti. Prima del voto, perché è l’informazione su cui i creditori decidono e deve basarsi su dati attestati e controllati dal commissario. All’omologazione, perché il piano deve rispettare la soglia del 20% e l’incremento del 10% grazie alle risorse esterne previsti dall’art. 84, comma 4, CCII. In esecuzione, perché è il metro con cui si misura se l’inadempimento ha scarsa importanza. Quello che il passaparola dimentica è che, salvo un impegno specifico, la percentuale non è il «prezzo» dovuto dal debitore.

È vero che il debitore non garantisce il mercato. Nel concordato con liquidazione del patrimonio il rischio di vendere a prezzi più bassi del previsto ricade in buona parte sui creditori, che lo hanno accettato votando. Ma quel rischio ha un limite: se il risultato è così scarso da svuotare la funzione del concordato, la risoluzione resta possibile anche senza colpa del debitore.

È vero che il 20% è una soglia di legge. È un requisito forte, che il tribunale verifica e che in esecuzione pesa sulla valutazione dell’inadempimento. Non è però un credito autonomo che il singolo creditore può riscuotere per la parte mancante.

È vero che la legittimazione alla risoluzione è ampia. Spetta a ciascun creditore. Il commissario giudiziale può agire solo se uno o più creditori glielo chiedono. Il voto favorevole, però, pesa su ciò che si può contestare.

È vero che esistono strumenti liquidatori senza soglia del 20%. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII) è accessibile solo dopo una composizione negoziata conclusa senza esito. Non prevede il voto dei creditori né la soglia del 20%. Il tribunale verifica che la proposta non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale e che assicuri un’utilità a ciascuno di loro. Chi confonde questo strumento con il concordato preventivo liquidatorio applica a uno le regole dell’altro. Analogamente, nel concordato minore liquidatorio del sovraindebitamento (art. 74 CCII) contano l’apporto di risorse esterne e la verifica dell’OCC sulla sostenibilità della proposta, non la soglia del 20% del concordato preventivo.

È vero, infine, che la disciplina continua a cambiare. Dopo i correttivi del Codice, compreso il D.Lgs. 136/2024, il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali (attuazione della delega fiscale della L. 111/2023) ha esteso con il suo art. 4 gli strumenti del Codice ai tributi regionali e locali. Tra questi c’è il trattamento dei crediti tributari in sede concordataria. Per un concordato liquidatorio con debiti verso enti locali, questo può cambiare la composizione della massa chirografaria e quindi il calcolo della percentuale. Va verificato caso per caso sul testo in vigore.

Mito vs realtà in tabella

Il quadro che segue riassume le sette verifiche. La colonna di destra va letta tenendo presente un’avvertenza: gran parte della giurisprudenza di legittimità sulla vincolatività della percentuale è nata sotto la legge fallimentare. Si applica al Codice della crisi per continuità di principio, non perché esista già una pronuncia sul nuovo testo.

Il mito Come stanno le cose
La percentuale è una promessa: se non viene raggiunta, il concordato salta Nel liquidatorio puro la percentuale è una stima e non vincola, salvo un’obbligazione specifica. Misura però la scarsa importanza dell’inadempimento (Cass. 20652/2019)
Se non vincola, si può scrivere qualsiasi cifra Servono attestazione, controllo del commissario, fattibilità e rispetto dell’art. 84, comma 4, CCII. Una cifra gonfiata rende più facile la risoluzione
Il 20% è una garanzia di incasso È un requisito della proposta. In esecuzione pesa sulla gravità dell’inadempimento, ma non dà un credito individuale alla differenza
Se il liquidatore vende male, non si può risolvere La risoluzione guarda al risultato oggettivo, non alla colpa (Cass. 13357/2007; 20652/2019). Il ritardo provato degli organi può però escluderla
Chi ha votato sì può sempre chiedere la risoluzione La legittimazione spetta a ciascun creditore, ma il solo scostamento dalla stima non basta per chi ha accettato il rischio (Cass. 6022/2014)
La risoluzione si chiede quando si vuole Entro un anno dall’ultimo adempimento previsto, a pena di decadenza (art. 119 CCII). Si può agire prima, se l’esito è già chiaro (Cass. 14601/2019)
Si passa subito alla liquidazione giudiziale Con il Codice serve prima la risoluzione, salvo i debiti sorti dopo la domanda (art. 119 CCII), a differenza dell’omisso medio ammesso da SU 4696/2022 sulla l.fall.

Le domande di verifica

Quindi è vero che il debitore non risponde mai della percentuale indicata?

No. Ne risponde se ha assunto un’obbligazione specifica di risultato: una formula espressa di pagamento minimo, un concordato misto, una garanzia o un apporto esterno promesso. Anche in assenza di questi impegni, uno scostamento grave può portare alla risoluzione, perché il concordato perde la sua funzione.

Quindi è vero che sotto il 20% il concordato si risolve sempre?

Dipende. La soglia è un requisito della proposta. Il suo mancato raggiungimento in esecuzione è un elemento molto forte a favore della gravità dell’inadempimento, ma la risoluzione richiede sempre un ricorso tempestivo e la valutazione del tribunale sulla scarsa importanza. Su questo punto, sotto il Codice, manca ancora un orientamento consolidato della Cassazione.

Quindi è vero che se ho votato contro ho più diritti di chi ha votato a favore?

Dipende. La legge riconosce l’azione di risoluzione a ciascun creditore, senza distinzioni. La giurisprudenza sulla legge fallimentare ha però negato ai creditori consenzienti la possibilità di fondare la domanda sul solo scostamento dalla stima. Chi ha votato contro può far valere più agevolmente di aver sempre contestato quella cifra.

Quindi è vero che il commissario giudiziale può chiedere la risoluzione da solo?

No. Secondo l’art. 119 CCII il commissario può presentare il ricorso solo su istanza di uno o più creditori. Ha invece il compito di sorvegliare l’esecuzione e di riferire sull’andamento della liquidazione, e i suoi rapporti sono spesso la prova principale in un giudizio di risoluzione.

Quindi è vero che la risoluzione cancella anche le vendite già fatte?

No. Restano validi gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura e i pagamenti eseguiti in conformità al piano. Viene meno il patto concordatario, e quindi l’effetto esdebitatorio verso i creditori. Le garanzie prestate per il concordato restano efficaci entro la percentuale offerta.

Le sentenze che smontano i miti

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti in fase di stesura. Quasi tutte riguardano la legge fallimentare (art. 160 e art. 186 l.fall.). Le riportiamo perché i principi sulla risoluzione del concordato sono stati in larga parte riprodotti nell’art. 119 CCII. La loro applicazione al Codice è un’estensione di principio, non un precedente sul nuovo testo.

  1. Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652 — Miti 1 e 4. Nel concordato con cessione dei beni la percentuale indicata non vincola il debitore, salvo un’obbligazione specifica. Resta però il criterio per misurare l’importanza dell’inadempimento. Conta il mancato risultato oggettivo, non la colpa. È la pronuncia centrale sul tema del titolo.

  2. Cass. civ., 14 marzo 2014, n. 6022 — Mito 5. I creditori che hanno votato a favore del concordato con cessione dei beni non possono chiederne la risoluzione per il solo fatto che il ricavato si discosta dalla percentuale. L’obbligo assunto dal debitore era mettere i beni a disposizione. Definisce il perimetro dell’azione del creditore consenziente.

  3. Cass. civ., sez. I, 31 marzo 2010, n. 7942 — Miti 1 e 3. Il concordato con cessione dei beni va risolto quando, secondo una ragionevole previsione, il ricavato non soddisfa nemmeno minimamente i chirografari né integralmente i privilegiati. Fissa la soglia oggettiva della risoluzione.

  4. Cass. civ., 20 giugno 2011, n. 13446 — Mito 1. Conferma l’orientamento secondo cui il concordato liquidatorio si risolve quando ha perso la sua funzione, salvo che sia prevista la liberazione immediata del debitore. È il consolidamento del principio.

  5. Cass. civ., 4 marzo 2015, n. 4398 — Mito 1. Si colloca nello stesso filone: rileva il venir meno oggettivo della funzione del concordato, non qualsiasi scostamento numerico.

  6. Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18738 — Mito 1. Ribadisce l’impostazione oggettiva sulla risoluzione del concordato con cessione dei beni, confermando la continuità dell’orientamento fino al 2019.

  7. Cass. civ., 29 maggio 2019, n. 14601 — Mito 6. Il creditore può agire quando emerge l’impossibilità di essere soddisfatto nella misura omologata. Il termine di decadenza non decorre però prima di quello fissato dalla legge. È utile per scegliere il momento in cui agire.

  8. Cass. civ., sez. I, 7 giugno 2007, n. 13357 — Mito 4. La risoluzione dipende dal dato oggettivo dell’impossibilità di pagare i creditori. L’eventuale colpa del liquidatore rileva solo per i danni. Separa la risoluzione dalla responsabilità degli organi.

  9. Cass. civ., sez. I, 10 gennaio 2005, n. 295 — Mito 4. Il prezzo base delle vendite dipende dal mercato. La sua sola insufficienza a soddisfare i creditori non integra i presupposti della risoluzione. Ridimensiona le domande fondate solo su un’asta deludente.

  10. Cass. civ., sez. I, 28 settembre 2005, n. 18945 — Mito 7 e Ipotesi C. Il concordato «misto», con cessione dei beni e garanzia di un terzo, è risolvibile. Il vecchio limite del 40% non si applica a questa figura. Mostra come una garanzia renda vincolante una parte della percentuale.

  11. Cass. civ., Sezioni Unite, 18 febbraio 1997, n. 1482 — Mito 7. Le garanzie prestate per il concordato servono a realizzarlo e restano efficaci, entro la percentuale offerta, anche dopo la risoluzione. Protegge il creditore quando la percentuale è garantita.

  12. Cass. civ., Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 — Mito 2. Il controllo del tribunale sulla fattibilità riguarda la realizzabilità giuridica e la causa concreta della proposta, cioè la sua idoneità a soddisfare i creditori in tempi ragionevoli. Non riguarda la convenienza. Smentisce l’idea che i numeri del piano sfuggano a ogni controllo.

  13. Cass. civ., 5 febbraio 2016, n. 2320 e 4 maggio 2016, n. 8804 — Mito 2. Confermano i limiti del controllo di merito, sempre entro la verifica di fattibilità. Precisano fin dove il giudice può spingersi sulle stime.

  14. Cass. civ., Sezioni Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696 — Mito 7. Sotto la legge fallimentare ha ammesso, a certe condizioni, il fallimento del debitore inadempiente al concordato omologato anche senza previa risoluzione. È utile per capire la discontinuità introdotta dall’art. 119 CCII, che oggi richiede la risoluzione prima.

  15. Cass. civ., sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574 — Mito 2. In tema di concordato minore, la violazione delle regole di trattamento dei creditori ricavate dagli artt. 84 e 112 CCII rende la proposta inammissibile, e il giudice può rilevarla d’ufficio prima dell’omologazione. È l’unica pronuncia dell’elenco già resa sul Codice, e conferma che i vincoli dell’art. 84 si controllano in sede di ammissione.

Nella giurisprudenza di merito, Trib. Piacenza, 19 giugno 2019 ha escluso la risoluzione per un ritardo addebitabile agli organi della procedura e adeguatamente provato (Mito 4).

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separare ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato sulla percentuale è il primo passo. Il secondo è trasformarlo in mosse concrete. Ecco che cosa fa lo Studio, a seconda che tu sia il debitore che propone il concordato o il creditore che lo subisce.

  1. Leggiamo la proposta e il decreto di omologazione per stabilire se la percentuale indicata è solo una stima o se c’è un’obbligazione specifica: formule di pagamento minimo, garanzie, apporti esterni, assuntore.
  2. Confrontiamo stime e valori di realizzo, mettendo a confronto la relazione dell’attestatore, quella del commissario giudiziale e i verbali delle vendite del liquidatore.
  3. Verifichiamo il rispetto dell’art. 84, comma 4, CCII: l’incremento del 10% grazie alle risorse esterne e la soglia del 20% sull’ammontare complessivo dei chirografari e dei privilegiati degradati.
  4. Calcoliamo il termine annuale di decadenza a partire dall’ultimo adempimento previsto, e indichiamo per iscritto la data entro cui il ricorso va depositato.
  5. Costruiamo o contestiamo il ricorso per risoluzione, documentando la gravità dello scostamento oppure, sul fronte opposto, la sua scarsa importanza.
  6. Accertiamo il versamento delle risorse esterne e l’adempimento dei garanti, attivando le garanzie entro la percentuale offerta quando sono previste.
  7. Redigiamo proposte liquidatorie con percentuali prudenti e formule chiare, per non trasformare una stima in un impegno non voluto e per non esporre il debitore a una risoluzione facile.
  8. Valutiamo con il cliente le alternative: concordato semplificato dopo la composizione negoziata, concordato in continuità, accordi di ristrutturazione, e per i soggetti non fallibili concordato minore e liquidazione controllata.
  9. Coordiniamo avvocati e commercialisti sui riparti, sulla composizione della massa chirografaria e sul trattamento dei crediti tributari, compresi quelli locali dopo il D.Lgs. 147/2026.
  10. Seguiamo la causa in tutti i gradi, dal procedimento davanti al tribunale fino al ricorso in Cassazione, con la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. La composizione negoziata è il luogo in cui l’imprenditore e i creditori confrontano per la prima volta il valore di liquidazione con le prospettive di soddisfacimento, e da cui può nascere un concordato semplificato liquidatorio. Accanto a questa, l’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC riguarda proprio la verifica della sostenibilità delle percentuali proposte ai creditori.

La continuità della strategia è garantita dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: chi imposta la lettura della proposta è lo stesso professionista che può discuterla in sede di legittimità. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. I primi si occupano dei profili processuali della risoluzione, i secondi della ricostruzione dei riparti e dei valori.

Chiusura

La percentuale del concordato liquidatorio non è né una promessa assoluta né una cifra senza conseguenze. È una stima che deve essere vera al momento del voto. Deve rispettare le soglie di legge al momento dell’omologazione. E in esecuzione diventa il metro per decidere se lo scostamento è tollerabile o se il concordato ha perso la sua funzione. L’informazione corretta è la prima difesa, sia per chi propone il concordato sia per chi lo subisce. I termini, in particolare quello annuale per la risoluzione, non aspettano.

Lo Studio Monardo segue questa materia per le competenze che la riguardano direttamente. La qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 permette di leggere la crisi d’impresa dal momento in cui si sceglie tra continuità e liquidazione. Il ruolo di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC abitua a verificare se le percentuali promesse ai creditori sono sostenibili. La qualifica di avvocato cassazionista consente di portare la stessa linea fino all’ultimo grado.

📩 Prima che scada il termine per la risoluzione, o prima di depositare la tua proposta, scrivici: i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono indicati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata