Sul voto dei creditori nel concordato preventivo in continuità aziendale circolano più convinzioni sbagliate che su quasi ogni altro aspetto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il motivo è comprensibile: per decenni la legge fallimentare ha abituato imprenditori, consulenti e perfino molti creditori a ragionare con una sola regola, la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Poi sono arrivati il recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 con il D.Lgs. 83/2022 e il correttivo D.Lgs. 136/2024, che per la continuità hanno riscritto il meccanismo: classi obbligatorie, approvazione richiesta in ogni classe, doppio quorum alternativo, ristrutturazione trasversale quando una classe dissente. Il passaparola, però, è rimasto indietro.
Il risultato è che molte imprese costruiscono il piano contando su numeri che la legge non riconosce, e molti creditori votano (o non votano) senza sapere quanto pesa la loro scelta. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: una classe calcolata male può far naufragare un piano sostenibile, e un creditore che si astiene convinto di “non contare” può ritrovarsi vincolato a una proposta che non ha mai valutato.
In questa guida verifichiamo, uno per uno, sette miti molto diffusi:
- “Basta la maggioranza dei crediti, come nel vecchio concordato.”
- “Se una classe vota contro, il concordato è finito.”
- “Per superare il dissenso servono comunque la maggioranza delle classi.”
- “Chi non vota è come se avesse detto sì.”
- “Dentro la classe si contano le teste.”
- “I creditori privilegiati non votano mai.”
- “Se le classi approvano, l’omologazione è automatica.”
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il voto per classi è, nella sostanza, la traduzione giuridica di una trattativa con i creditori: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè un professionista formato e abilitato a facilitare le trattative tra imprenditore e creditori nella composizione negoziata, che spesso sfocia proprio in uno strumento come il concordato in continuità. Saper leggere le posizioni dei creditori, raggrupparle in classi omogenee e misurare il consenso è il cuore di quella competenza.
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Mito n. 1 — “Nel concordato in continuità basta la maggioranza dei crediti, come una volta”
Il mito
“Se ottengo il sì di creditori che valgono più della metà del debito, il concordato in continuità è approvato.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità esiste, ed è solido. Per il concordato preventivo “ordinario” l’art. 109, comma 1, CCII conserva ancora oggi la regola tradizionale: la proposta è approvata dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi, la stessa maggioranza deve formarsi anche nel maggior numero di classi. È la regola che chiunque abbia frequentato le procedure concorsuali negli ultimi vent’anni conosce a memoria, ed è quella che si legge in gran parte dei vecchi manuali e degli articoli divulgativi non aggiornati.
Il passaparola ha semplicemente esteso questa regola a tutti i concordati, senza accorgersi che la continuità aziendale ha ricevuto una disciplina propria.
La realtà
In realtà la norma dice altro. L’art. 109, comma 5, CCII stabilisce che nel concordato in continuità aziendale la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore. Non la maggioranza delle classi, non la maggioranza dei crediti complessivi: tutte le classi.
Questo cambio di prospettiva ha due conseguenze pratiche immediate.
La prima: nel concordato in continuità le classi non sono facoltative. L’art. 85 CCII impone al debitore che propone un piano in continuità di suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, con alcune classi che devono essere necessariamente distinte (ad esempio i creditori fiscali e previdenziali non pagati integralmente, i creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro, le imprese minori titolari di crediti chirografari da forniture). Il voto, quindi, non si svolge mai “in blocco”.
La seconda: la maggioranza si misura dentro ciascuna classe, e ogni classe ha un potere che la vecchia regola non conosceva. Una classe piccola, che pesa magari il 6% del passivo, può impedire che la proposta si consideri approvata secondo la regola ordinaria della continuità, anche se tutte le altre hanno votato compatte a favore.
Il tribunale, del resto, in sede di omologazione verifica espressamente, per il concordato in continuità, “il voto favorevole di tutte le classi” (art. 112, comma 1, lett. f, CCII). La regola dell’unanimità delle classi non è un’interpretazione: è scritta due volte nel Codice.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), parte sempre da qui: prima di scrivere una riga del piano, si mappano le classi e si stima classe per classe dove il consenso è solido e dove è fragile.
La prova
Il testo dell’art. 109, comma 5, CCII, nella formulazione vigente dopo il D.Lgs. 83/2022 e il D.Lgs. 136/2024, e l’art. 112, comma 1, lett. f, CCII. Lo conferma anche la Cassazione: con la sentenza Cass. civ., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026, la Corte ha esaminato proprio un concordato in continuità in cui l’approvazione di tutte le classi mancava, e ha spiegato che l’omologazione era possibile solo passando per il meccanismo alternativo dell’art. 112, comma 2: segno evidente che, senza unanimità delle classi, la proposta non si considera approvata in via ordinaria.
Cosa rischia chi ci crede
Chi costruisce il piano ragionando sulla maggioranza complessiva tende a trascurare le classi “scomode” (tipicamente quella dei creditori pubblici o quella dei fornitori più colpiti), confidando che il peso delle banche o dei fornitori strategici basti. Il giorno del voto scopre che la proposta non è approvata, e che l’unica strada rimasta è chiedere l’omologazione forzosa: una strada più stretta, con requisiti sostanziali sulla distribuzione del valore che il piano, scritto con la logica sbagliata, potrebbe non rispettare. Per il creditore, il rischio speculare è sottovalutare il proprio voto: in una classe ridotta, poche adesioni o pochi dissensi possono cambiare l’esito dell’intera procedura.
Mito n. 2 — “Se anche una sola classe vota contro, il concordato è finito”
Il mito
“Basta una classe contraria e l’impresa va in liquidazione giudiziale: ogni classe ha un diritto di veto assoluto.”
Perché ci credono in tanti
È il rovescio del mito precedente, ed è altrettanto comprensibile. Chi ha appena scoperto che serve il sì di tutte le classi deduce, con una logica impeccabile ma incompleta, che ogni classe ha in mano un veto. Il fondo di verità è che il dissenso di una classe impedisce effettivamente l’approvazione “piena” prevista dall’art. 109, comma 5. Il passaparola si ferma lì e ignora la frase successiva della stessa norma.
La realtà
Vero, ma solo a metà. L’art. 109, comma 5, CCII rinvia espressamente all’art. 112, comma 2, per il caso di mancata approvazione: e l’art. 112, comma 2, disciplina la cosiddetta ristrutturazione trasversale dei debiti (il cross-class cram-down di derivazione europea). In base a questa norma, nel concordato in continuità con una o più classi dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il suo consenso, omologa comunque se ricorrono congiuntamente quattro condizioni:
- il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione (lett. a);
- il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento complessivamente almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo l’art. 84, comma 7 (lett. b);
- nessun creditore riceve più dell’importo del proprio credito (lett. c);
- la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte se la graduazione delle prelazioni si applicasse anche al valore eccedente quello di liquidazione (lett. d).
Sul piano procedurale, l’art. 111 CCII coordina i passaggi: se le maggioranze non sono raggiunte, il giudice delegato non riferisce subito al tribunale, ma attende che il debitore, entro il termine previsto (sette giorni dalla comunicazione di cui all’art. 110, comma 2), chieda l’omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2.
La correzione essenziale è questa: il dissenso di una classe non chiude la procedura, ma sposta la decisione dal consenso dei creditori al controllo del tribunale sulla distribuzione del valore.
La prova
Cass. civ., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026 ha confermato l’omologazione di un concordato in continuità approvato da una sola classe, rigettando il ricorso dell’Agenzia delle entrate: la Corte d’appello di Lecce aveva ritenuto sussistente il requisito della lett. d) dell’art. 112, comma 2, pur in assenza della maggioranza delle classi, e la Cassazione ha condiviso quella lettura. La giurisprudenza di merito si era già mossa in questa direzione: Trib. Bergamo, sent. n. 65 dell’11 aprile 2023, Trib. Milano, sent. n. 382 del 30 maggio 2024 e Trib. Mantova, 14 marzo 2024 hanno adottato un’interpretazione ampia della lett. d), in linea con l’art. 11 della Direttiva 2019/1023.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore convinto che “una classe contraria = fine” rischia due errori opposti. Può abbandonare un piano che, con una corretta distribuzione del valore, sarebbe stato omologabile in via trasversale; oppure può cedere a richieste sproporzionate di una singola classe pur di ottenerne il voto, alterando l’equilibrio del piano a danno delle altre. Il creditore dissenziente, dal canto suo, rischia di sopravvalutare il proprio potere negoziale: il suo “no”, da solo, non garantisce affatto che il concordato salti, e la sua vera tutela sta nel verificare il rispetto delle condizioni dell’art. 112, comma 2, e nell’eventuale opposizione per difetto di convenienza.
Mito n. 3 — “Per superare il dissenso serve comunque la maggioranza delle classi”
Il mito
“Il cram-down funziona solo se almeno metà più una delle classi ha votato sì: con una sola classe favorevole non c’è niente da fare.”
Perché ci credono in tanti
Qui il passaparola ha un alibi serio: la formulazione originaria dell’art. 112, comma 2, lett. d), era effettivamente ambigua. La norma prevedeva l’approvazione della maggioranza delle classi e poi, “in mancanza”, un’alternativa, senza chiarire a cosa si riferisse quel “in mancanza”: alla mancanza della maggioranza delle classi o alla mancanza di una classe di privilegiati tra quelle favorevoli? Una parte della giurisprudenza di merito aveva letto la norma in modo restrittivo, e la questione era stata discussa a lungo nelle riviste specializzate. Chi ha letto i primi commenti è rimasto con l’idea che la maggioranza delle classi fosse comunque indispensabile.
La realtà
Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha sciolto il dubbio, riformulando la lett. d): la proposta deve essere approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell’approvazione a maggioranza delle classi, da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse la graduazione delle cause di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
La maggioranza delle classi è quindi sufficiente, ma non indispensabile: può bastare anche una sola classe favorevole, purché sia la classe “giusta”.
Il punto che il passaparola perde per strada è proprio quell’aggettivo. Non basta una classe qualsiasi: serve una classe di creditori che, secondo l’ordine delle prelazioni applicato anche al surplus generato dalla continuità, sarebbe almeno parzialmente “in the money”, cioè avrebbe titolo a ricevere qualcosa. È una classe che ha un interesse economico reale nel piano, e il cui sì dimostra che il valore della continuità viene condiviso con chi ne ha diritto. Il correttivo ha anche precisato che, quando la classe decisiva è composta da agenzie fiscali o enti previdenziali, il loro voto rileva solo se espressamente favorevole.
Restano aperti alcuni profili delicati. La Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026, ha indicato (per il testo anteriore al correttivo) che la classe decisiva deve essere formata da creditori privilegiati parzialmente soddisfatti secondo la graduazione sul valore eccedente, che i chirografari non possono da soli costituire tale classe e che la finanza esterna non rientra nel valore eccedente quello di liquidazione. Su un punto collegato (la posizione dei privilegiati pagati integralmente ma oltre 180 giorni) la Corte ha rimesso la questione alla Corte di giustizia UE: la risposta non è ancora arrivata.
La prova
Cass. civ., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026: la locuzione “in mancanza” si riferisce alla mancata approvazione a maggioranza delle classi; in tal caso l’omologazione è possibile se almeno una classe del tipo descritto dalla norma ha approvato. La stessa sentenza precisa che il testo modificato dal D.Lgs. 136/2024 non si applica ai provvedimenti già adottati prima della sua entrata in vigore, secondo l’interpretazione autentica dettata dal D.L. 178/2024, convertito dalla L. 4/2025.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che pensa di aver bisogno della maggioranza delle classi rischia di moltiplicare artificialmente le classi favorevoli, frazionando creditori omogenei per “fabbricare” una maggioranza: un’operazione che il tribunale può censurare in sede di verifica della corretta formazione delle classi. All’estremo opposto, il debitore che crede che “basta una classe qualsiasi” rischia di presentarsi in udienza con il voto favorevole di una classe che non ha le caratteristiche richieste, ad esempio una classe di creditori che non sarebbero soddisfatti neppure applicando la graduazione al surplus. In entrambi i casi la domanda di omologazione trasversale può essere respinta.
Mito n. 4 — “Chi non vota è come se avesse votato sì”
Il mito
“Se un creditore non si esprime, vale il silenzio-assenso: il suo credito si conta tra i favorevoli.”
Perché ci credono in tanti
Il silenzio-assenso ha una lunga storia nel diritto concorsuale italiano. Per anni la legge fallimentare ha considerato consenzienti i creditori che non avevano espresso il voto; la regola è stata poi abbandonata, ma è rimasta impressa nella memoria collettiva. Inoltre, nella disciplina della transazione fiscale si è a lungo discusso di meccanismi che superano l’inerzia dell’amministrazione finanziaria. Il risultato è una convinzione diffusa: “se non rispondono, è fatta”.
La realtà
Nel concordato in continuità disciplinato dal Codice della crisi, il silenzio non vale assenso. L’astensione non aiuta il debitore: nella prima regola di calcolo pesa esattamente come un voto contrario, e nella seconda può far mancare il quorum di partecipazione.
L’art. 109, comma 5, CCII prevede infatti due modi alternativi perché la proposta sia approvata in una classe:
- primo criterio: si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe. Il denominatore è l’intero credito della classe ammesso al voto, quindi chi non vota “manca” al numeratore ma resta nel denominatore;
- secondo criterio, sussidiario: in mancanza della maggioranza assoluta, la proposta è approvata se hanno votato a favore i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe.
Il secondo criterio è stato pensato proprio per neutralizzare l’astensionismo, ma a una condizione: che almeno metà della classe partecipi al voto. Se la partecipazione resta sotto la metà, nemmeno un’adesione unanime dei votanti basta.
C’è poi un profilo specifico per i creditori pubblici. Il correttivo ha chiarito che, ai fini della ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, lett. d), l’adesione delle agenzie fiscali e degli enti previdenziali rileva solo se espressa: non opera alcuna finzione di consenso. E la Cassazione, nell’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, ha ricordato che il meccanismo dell’art. 88, comma 2-bis, CCII (la cosiddetta omologazione forzosa sulla transazione fiscale) non è applicabile alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112, comma 2.
La prova
Il testo dell’art. 109, comma 5, CCII, che costruisce entrambi i criteri su crediti “ammessi al voto” e su crediti dei “votanti”, senza alcuna equiparazione dell’astenuto al favorevole; l’art. 112, comma 2, lett. d), nella versione del D.Lgs. 136/2024, sull’adesione espressa dei creditori pubblici; Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 15593, pubbl. 21 maggio 2026, sull’inapplicabilità dell’art. 88, comma 2-bis, alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che conta sul silenzio dei creditori “dormienti” (spesso piccoli fornitori o creditori con crediti modesti che non hanno interesse a seguire la procedura) rischia di vedere una classe bocciare la proposta per pura inerzia. Per questo il lavoro di contatto con i creditori nella fase che precede il voto non è un dettaglio di cortesia: è una condizione di riuscita del piano. Il creditore che non vota pensando di “non fare danni”, invece, deve sapere che la sua astensione ha un peso, in una direzione o nell’altra, e che non lo mette al riparo dagli effetti dell’eventuale omologazione.
Mito n. 5 — “Dentro la classe si contano le teste”
Il mito
“In ogni classe vince la maggioranza dei creditori: se siamo in dieci e sei votano sì, la classe approva.”
Perché ci credono in tanti
L’idea di “una testa, un voto” è istintiva: è il modo in cui si decide in un’assemblea di condominio per la maggior parte delle delibere, in un’associazione, in un’elezione. Inoltre il Codice conosce davvero una regola per teste: l’art. 109, comma 1, CCII prevede che, nel concordato ordinario, quando un unico creditore sia titolare di crediti superiori alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, serve anche la maggioranza per teste dei voti espressi. Chi ha letto quella norma di sfuggita può essersi convinto che le teste contino sempre.
La realtà
In realtà, la regola dell’art. 109, comma 5, CCII per le classi del concordato in continuità è costruita sull’ammontare dei crediti, non sul numero dei creditori. Si parla di “maggioranza dei crediti ammessi al voto”, di “due terzi dei crediti dei creditori votanti”, di creditori titolari di “almeno la metà del totale dei crediti”. Nella classe pesa quanto vali, non quanti siete.
Ne discende che, in una classe di dieci fornitori, un solo creditore con un credito pari al 55% della classe può determinare l’esito con il proprio voto, a prescindere da cosa decidono gli altri nove. È una delle ragioni per cui la formazione delle classi è così importante: l’art. 85 CCII esige omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici, e il tribunale controlla la corretta formazione delle classi sia all’ingresso nella procedura sia in sede di omologazione (art. 112, comma 1, lett. d, CCII). Una classe disegnata in modo da affogare la volontà di molti creditori minori nel credito di un unico soggetto “amico” del debitore espone il piano a censura.
Va ricordato anche che alcuni creditori non votano affatto, a prescindere dall’importo. L’art. 109 CCII esclude dal voto e dal computo delle maggioranze, tra gli altri, il coniuge o il convivente di fatto del debitore, i parenti e affini fino al quarto grado, le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo, i cessionari o aggiudicatari dei crediti di tali soggetti da meno di un anno prima della domanda, e i creditori in conflitto d’interessi. Il creditore che propone una proposta concorrente può votare solo se collocato in un’apposita classe.
La prova
Il testo dell’art. 109, comma 5, CCII, che non contiene alcun requisito di maggioranza numerica nella classe; l’art. 112, comma 1, lett. d) ed e), CCII sul controllo della corretta formazione delle classi e della parità di trattamento all’interno di ciascuna classe.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che “conta le teste” può sentirsi al sicuro avendo raccolto molte adesioni di piccoli creditori, e scoprire che un solo grande creditore contrario basta a bocciare la classe. Il piccolo creditore che pensa di contare quanto il grande, invece, rischia di sovrastimare il proprio peso e di non coordinarsi con gli altri creditori della stessa classe, che è l’unico modo per far valere davvero una posizione comune.
Mito n. 6 — “I creditori privilegiati non votano mai”
Il mito
“Nel concordato votano solo i chirografari: banche ipotecarie, lavoratori e altri privilegiati restano fuori dal voto.”
Perché ci credono in tanti
Anche qui il fondo di verità è robusto. Da sempre i creditori muniti di prelazione che vengono soddisfatti integralmente non votano: non hanno nulla da perdere, quindi non hanno titolo a decidere. L’art. 109, comma 3, CCII lo ribadisce per il concordato in generale, salvo rinuncia, in tutto o in parte, al diritto di prelazione. Il passaparola ha trasformato una regola condizionata in una regola assoluta.
La realtà
Nel concordato in continuità le condizioni per escludere i privilegiati dal voto sono precise e cumulative. Secondo l’art. 109, comma 5, CCII, i creditori muniti di diritto di prelazione non votano solo se:
- sono soddisfatti in denaro;
- integralmente;
- entro centottanta giorni dall’omologazione (termine ridotto a trenta giorni per i crediti dei lavoratori di cui all’art. 2751-bis, n. 1, c.c.);
- e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti su cui sussiste la causa di prelazione.
Se anche una sola di queste condizioni manca, il privilegiato vota; e se il pagamento non è in denaro, vota e la parte incapiente del credito va collocata in una classe distinta. Allo stesso modo, il privilegiato soddisfatto solo in parte è trattato come chirografario per la parte residua (art. 109, comma 4).
La conseguenza è rilevante per il tema di questo articolo: proprio la classe dei privilegiati non integralmente soddisfatti è, molto spesso, la classe che “decide” se il concordato in continuità può essere omologato anche con il dissenso di altre classi (art. 112, comma 2, lett. d). Il loro voto non è affatto marginale: può essere quello determinante.
La prova
L’art. 109, commi 3, 4 e 5, CCII. Sul piano giurisprudenziale, l’ordinanza interlocutoria Cass. civ., Sez. I, n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026 ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione se i creditori privilegiati pagati integralmente ma oltre i 180 giorni siano “parti interessate” ai sensi della Direttiva 2019/1023: segno che il confine tra privilegiato votante e non votante è tutt’altro che scontato e che, sul punto, si attende una risposta europea.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che prevede il pagamento dell’ipotecario in 210 giorni anziché in 180, o in parte con beni anziché in denaro, e lo esclude dal voto, sbaglia la composizione del corpo elettorale: il giudice delegato e il commissario giudiziale lo rileveranno, con il rischio di dover rifare i conteggi o di vedere contestata la regolarità della votazione. Il creditore privilegiato, d’altra parte, che si crede escluso dal voto rinuncia a un potere reale proprio nel momento in cui il suo sì o il suo no potrebbero essere decisivi.
Mito n. 7 — “Se le classi approvano, l’omologazione è automatica”
Il mito
“Una volta incassato il sì di tutte le classi, il tribunale deve solo mettere il timbro.”
Perché ci credono in tanti
Il fondo di verità sta nella logica negoziale del nuovo concordato: il Codice valorizza il consenso dei creditori e restringe gli spazi di valutazione discrezionale del giudice sulla convenienza economica, che in linea di principio spetta ai creditori. Da qui la convinzione che, ottenuto il consenso, il controllo giudiziale si riduca a una formalità.
La realtà
L’approvazione delle classi è condizione necessaria, ma non sufficiente. L’art. 112, comma 1, CCII elenca i controlli che il tribunale svolge prima di omologare: regolarità della procedura, esito della votazione, ammissibilità della proposta, corretta formazione delle classi, parità di trattamento dei creditori all’interno di ciascuna classe e, per il concordato in continuità, anche l’idoneità del piano a impedire o superare l’insolvenza e la necessità e non pregiudizievolezza degli eventuali nuovi finanziamenti.
Il voto apre la porta dell’omologazione, ma non la attraversa da solo.
C’è poi lo spazio per le opposizioni. Nel concordato in continuità, se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta, l’art. 112, comma 3, CCII consente l’omologazione se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale, secondo il valore di liquidazione definito dall’art. 87, comma 1, lett. c). È il cosiddetto test del miglior soddisfacimento: anche un concordato approvato da tutte le classi deve garantire al singolo dissenziente almeno ciò che otterrebbe nello scenario liquidatorio. La stima del complesso aziendale, ai sensi del comma 4, è disposta solo quando l’opposizione eccepisce proprio la violazione della convenienza o il mancato rispetto delle condizioni del comma 2.
Infine, vale anche il percorso inverso: senza voto non c’è omologazione. Se la proposta non è stata messa al voto, nessun giudice può “saltare” il passaggio.
La prova
L’art. 112, commi 1, 3 e 4, CCII. Sul legame indissolubile tra voto e omologazione, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025: l’omologazione presuppone l’approvazione della proposta da parte dei creditori, sicché, se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impedendo il voto, la corte d’appello non può omologarla direttamente. E Cass. civ., Sez. I, n. 7663 del 30 marzo 2026 ricorda che, nel concordato in continuità, il piano deve presentare ragionevoli prospettive di risanamento e non essere manifestamente inidoneo a raggiungere i propri obiettivi, mentre rilevano gli atti in frode ai creditori o l’esposizione di passività inesistenti.
Cosa rischia chi ci crede
Il debitore che considera chiuso il gioco al momento del voto rischia di arrivare all’udienza di omologazione impreparato a difendere la formazione delle classi, la parità di trattamento interna o il rispetto del valore di liquidazione verso un opponente. Il creditore che ha votato contro, convinto che “ormai è finita”, rischia di non proporre un’opposizione che, se fondata sul difetto di convenienza, è proprio lo strumento che la legge gli mette a disposizione.
Un tassello spesso dimenticato: proposte concorrenti e tempi del voto
Il mito dell’omologazione automatica ha un corollario meno noto: l’idea che, una volta approvata, “la” proposta sia l’unica sul tavolo. In realtà il Codice ammette proposte concorrenti dei creditori, e l’art. 109, comma 5-bis, CCII detta una regola di prevalenza pensata proprio per la continuità: se sono approvate più proposte fondate su piani diversi, il tribunale omologa quella che prevede la continuità aziendale; se più proposte in continuità risultano approvate, prevale quella che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti chirografari ammessi al voto. Per il concordato in generale, invece, l’art. 109, comma 2, stabilisce che, tra più proposte, si considera approvata quella che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; a parità prevale quella del debitore o, tra proposte di creditori, quella presentata per prima. Se nessuna raggiunge la maggioranza, il giudice delegato rimette al voto la sola proposta che ha ottenuto la maggioranza relativa, con una nuova votazione telematica.
Anche sul piano della ristrutturazione trasversale le proposte concorrenti hanno un trattamento particolare: il correttivo ha precisato che, quando la proposta è presentata da un creditore, il debitore può opporsi all’omologazione trasversale solo se è un’impresa che non supera i limiti dimensionali previsti dal Codice (le piccole e medie imprese). È un dettaglio che il passaparola ignora del tutto, ma che può cambiare radicalmente il quadro quando un creditore forte propone un piano alternativo.
C’è poi la questione dei tempi. Il voto non si esaurisce in un’unica giornata: il Codice disciplina la votazione con modalità telematiche e prevede un termine entro cui il debitore, se le maggioranze non sono raggiunte, deve chiedere l’omologazione trasversale o prestare il proprio consenso ad essa (art. 111 CCII, che rinvia alla comunicazione dell’art. 110, comma 2). Chi lascia scorrere questo termine senza agire perde la possibilità di trasformare un voto negativo in un’omologazione forzosa, e il giudice delegato riferisce al tribunale per i provvedimenti conseguenti. In una procedura in cui l’esito può dipendere da una sola classe, la gestione del calendario è parte integrante della strategia.
Infine, il controllo del tribunale non riguarda solo i numeri, ma anche la sostanza del trattamento riservato ai creditori. La parità di trattamento all’interno di ciascuna classe (art. 112, comma 1, lett. e) impedisce, ad esempio, di riconoscere a un fornitore strategico condizioni migliori rispetto agli altri fornitori della stessa classe per assicurarsene il voto: se esiste una ragione economica per un trattamento differenziato, la strada corretta è collocare quel creditore in una classe autonoma, motivandone l’omogeneità interna. Allo stesso modo, la regola dell’art. 84, comma 7, CCII sui crediti di lavoro assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. resta un limite che nessuna maggioranza di classe può derogare: è richiamata espressamente anche dalla lett. b) dell’art. 112, comma 2. Il voto delle classi, in altre parole, si muove dentro un perimetro di regole distributive che il consenso dei creditori non ha il potere di spostare.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti su dati di fantasia, per mostrare cosa accade davvero quando si ragiona secondo il mito anziché secondo la norma.
Simulazione 1 — “Basta la maggioranza complessiva”
Ipotesi: concordato in continuità con passivo ammesso al voto di 1.434.665 €, suddiviso in quattro classi.
| Classe | Crediti ammessi al voto | Crediti votanti | Crediti favorevoli |
|---|---|---|---|
| A – privilegiati incapienti | 412.380 € | 298.100 € | 231.900 € |
| B – Erario e INPS (non integrali) | 286.740 € | 286.740 € | 0 € |
| C – fornitori strategici | 538.215 € | 301.600 € | 207.450 € |
| D – altri chirografari | 197.330 € | 88.410 € | 61.200 € |
Chi crede al mito n. 1 somma i favorevoli: 500.550 €, pari a circa il 34,9% del totale. Conclusione del mito: “non approvato, e non c’è altro da fare”. Ma il calcolo corretto si fa classe per classe:
- Classe A: 231.900 / 412.380 = 56,2% dei crediti ammessi → approvata con il primo criterio.
- Classe B: voto espressamente contrario → non approvata.
- Classe C: 207.450 / 538.215 = 38,5% degli ammessi, quindi il primo criterio fallisce; ma i votanti rappresentano 301.600 / 538.215 = 56,0% della classe (oltre la metà) e i favorevoli sono 207.450 / 301.600 = 68,8% dei votanti (oltre i due terzi) → approvata con il secondo criterio.
- Classe D: 61.200 / 197.330 = 31,0% degli ammessi; votanti 44,8% della classe, sotto la metà → non approvata.
Esito: due classi su quattro. Non tutte (art. 109, comma 5) e neppure la maggioranza delle classi. La proposta non è approvata in via ordinaria, ma la classe A è composta da privilegiati non integralmente soddisfatti: se sarebbero soddisfatti almeno in parte applicando la graduazione anche al surplus, il debitore può chiedere l’omologazione ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. d), purché il piano rispetti anche le lettere a), b) e c).
Simulazione 2 — “Il privilegiato non vota”
Ipotesi: credito ipotecario di 148.920 €, che il piano prevede di pagare integralmente in denaro, ma a 210 giorni dall’omologazione, per attendere l’incasso di una commessa. Il debitore, convinto che “i privilegiati non votano”, non lo inserisce nel corpo elettorale.
Sequenza reale: il termine di 180 giorni dell’art. 109, comma 5, non è rispettato, quindi il creditore ha diritto di voto. Il conteggio delle maggioranze nella classe in cui va collocato cambia: se la classe dei privilegiati incapienti valeva 263.470 € con 141.300 € favorevoli (53,6%), l’inserimento dell’ipotecario porta il totale a 412.390 €. Se l’ipotecario vota contro, i favorevoli scendono al 34,3% degli ammessi e la classe passa da approvata a non approvata. Basta un mese di ritardo nel pagamento previsto per trasformare l’esito del voto.
Simulazione 3 — “Chi tace acconsente”
Ipotesi: classe di fornitori con crediti ammessi al voto per 324.610 €. Votano creditori per 139.870 €, tutti favorevoli; gli altri restano in silenzio.
Calcolo: primo criterio, 139.870 / 324.610 = 43,1%, sotto la maggioranza dei crediti ammessi. Secondo criterio: i favorevoli sono il 100% dei votanti, ma i votanti rappresentano il 43,1% della classe, sotto la soglia della metà richiesta (162.305 €). Esito: la classe non approva, nonostante nessuno abbia votato contro. Sarebbero bastati ulteriori 22.436 € circa di crediti partecipanti al voto con voto favorevole per far scattare il secondo criterio e approvare la classe.
Simulazione 4 — “Ho una classe favorevole, quindi il cram-down è garantito”
Ipotesi: riprendiamo la Simulazione 1. Il debitore chiede l’omologazione trasversale forte del voto della classe A (privilegiati incapienti). Il valore di liquidazione stimato dell’impresa è di 412.640 €; il piano, grazie ai flussi della continuità, distribuisce complessivamente circa 586.955 €, con un valore eccedente di circa 174.315 €.
Il piano prevede: classe A al 72%, classe B (crediti pubblici chirografari per degradazione) al 18%, classe C (fornitori strategici) al 41%, classe D (altri chirografari dello stesso grado di C) al 9%.
Sequenza reale: il tribunale verifica innanzitutto la lett. a), cioè che i 412.640 € di valore di liquidazione siano distribuiti secondo la graduazione delle prelazioni. Poi la lett. b): la classe D, dissenziente, è dello stesso grado della classe C ma riceve un trattamento molto inferiore (9% contro 41%). Se il debitore non dimostra che il trattamento complessivo è comunque almeno pari a quello delle classi dello stesso grado, la condizione non è soddisfatta e l’omologazione trasversale può essere negata, nonostante il voto favorevole della classe A. Il singolo creditore dissenziente della classe D, inoltre, può opporsi per difetto di convenienza se il 9% è inferiore a quanto riceverebbe nella liquidazione giudiziale. La classe qualificata apre la strada, ma non la spiana.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un frammento corretto. Ricomposti nel quadro giusto, questi frammenti disegnano una regola coerente.
È vero che la maggioranza dei crediti conta: ma nel concordato in continuità conta dentro ogni classe, e la proposta è approvata in via ordinaria solo se tutte le classi votano a favore. È vero che il dissenso di una classe pesa: ma non è un veto assoluto, perché la legge offre al debitore la ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2. È vero che il correttivo ha reso più accessibile questa via: ma servono una classe “qualificata” favorevole e il rispetto delle regole di distribuzione del valore, e alcuni nodi interpretativi restano aperti davanti alla Corte di giustizia UE.
È vero che il Codice ha introdotto un meccanismo per contrastare l’astensionismo: ma è il secondo criterio dei due terzi dei votanti, che funziona solo se vota almeno metà della classe, non un silenzio-assenso. È vero che esiste una regola per teste: ma riguarda il caso del creditore che da solo supera la maggioranza nel concordato ordinario, mentre il voto nelle classi della continuità si misura in importi. È vero che i privilegiati soddisfatti integralmente non votano: ma nella continuità solo se pagati in denaro, per intero, entro 180 giorni (30 per i lavoratori) e con la garanzia mantenuta. È vero, infine, che il Codice valorizza il consenso dei creditori: ma il tribunale conserva controlli puntuali, e il singolo dissenziente ha nel valore di liquidazione una soglia minima di tutela.
C’è un filo comune che lega tutti questi frammenti: il concordato in continuità è un sistema in cui il consenso si costruisce e si misura per gruppi omogenei di interessi. Non è un plebiscito sul debito complessivo e non è un tavolo in cui un singolo gruppo può imporre la propria volontà. È, in sostanza, una negoziazione strutturata, con regole di calcolo precise e una rete di sicurezza giudiziale per i casi in cui la negoziazione non chiude.
Questo spiega anche perché il lavoro decisivo si svolge prima del voto: nella definizione delle classi secondo l’art. 85, nella previsione di trattamenti coerenti con la graduazione delle prelazioni, nella verifica di chi vota e chi no, nel dialogo con i creditori che rischiano di restare inerti. Chi arriva all’adunanza telematica (il voto si esprime con le modalità telematiche previste dal Codice) senza aver fatto questo lavoro sta affidando l’esito della procedura al caso.
Mito contro realtà, in sintesi
La tabella che segue mette a confronto ciascuna convinzione diffusa con la regola effettivamente vigente nel Codice della crisi, aggiornata al correttivo D.Lgs. 136/2024 e alla giurisprudenza più recente della Cassazione. È lo strumento più rapido per verificare, prima di costruire un piano o di esprimere un voto, se si sta ragionando con le regole giuste. Ogni riga rinvia, nella sostanza, alla sezione dedicata di questa guida, dove si trovano le norme e le pronunce di riferimento.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Basta la maggioranza dei crediti complessivi | In continuità la proposta è approvata se tutte le classi votano a favore (art. 109, c. 5) |
| Una classe contraria fa saltare il concordato | Il debitore può chiedere la ristrutturazione trasversale (art. 112, c. 2) |
| Per il cram-down serve la maggioranza delle classi | Può bastare una sola classe qualificata favorevole (art. 112, c. 2, lett. d; Cass. 7663/2026) |
| Chi non vota approva | Nessun silenzio-assenso: l’astenuto pesa nel denominatore e può far mancare il quorum del 50% |
| Nella classe si contano le teste | Si contano gli importi dei crediti |
| I privilegiati non votano mai | Non votano solo se pagati in denaro, integralmente, entro 180 giorni (30 per i lavoratori), con garanzia ferma |
| Con il sì delle classi l’omologa è automatica | Il tribunale verifica classi, parità di trattamento, piano; il dissenziente può opporsi per difetto di convenienza (art. 112, c. 1 e 3) |
Le domande di verifica
Quindi è vero che, se tutte le classi votano sì, il concordato in continuità è approvato?
Sì, sul piano del voto: l’art. 109, comma 5, CCII considera approvata la proposta quando tutte le classi votano a favore secondo uno dei due criteri. Resta però il giudizio di omologazione, con i controlli dell’art. 112, comma 1, e le eventuali opposizioni dei dissenzienti.
Quindi è vero che una classe approva anche se meno della metà dei suoi crediti ha votato sì?
Dipende. Può accadere con il secondo criterio: se hanno votato creditori titolari di almeno metà dei crediti della classe e i favorevoli rappresentano almeno i due terzi dei crediti dei votanti. Se la partecipazione resta sotto la metà, no.
Quindi è vero che l’Agenzia delle entrate, se non risponde, si considera favorevole?
No, ai fini della ristrutturazione trasversale: dopo il correttivo, quando la classe è composta da agenzie fiscali o enti previdenziali, il loro voto rileva solo se espressamente favorevole. Nell’ordinanza interlocutoria n. 15593/2026 la Cassazione ha inoltre indicato che l’art. 88, comma 2-bis, non si applica alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2.
Quindi è vero che il debitore può chiedere l’omologazione anche se le classi favorevoli sono una minoranza?
Sì, a condizioni precise: tra le classi favorevoli deve essercene almeno una di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte applicando la graduazione anche al valore eccedente quello di liquidazione, e il piano deve rispettare le regole di distribuzione delle lett. a), b) e c) dell’art. 112, comma 2. È la lettura confermata da Cass. 7663/2026.
Quindi è vero che i parenti del debitore possono votare per far passare la proposta?
No. Coniuge, convivente di fatto, parti dell’unione civile, parenti e affini fino al quarto grado, società del gruppo, cessionari recenti dei loro crediti e creditori in conflitto d’interessi sono esclusi dal voto e dal calcolo delle maggioranze.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito le pronunce che abbiamo utilizzato, ciascuna collegata al mito che contribuisce a smentire o a ridimensionare. I principi sono riformulati in parole nostre.
1. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 7663 del 30 marzo 2026.
Principio: nell’art. 112, comma 2, lett. d), CCII l’espressione “in mancanza” si riferisce all’assenza di approvazione a maggioranza delle classi; l’omologazione resta possibile se ha votato a favore almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti, anche in parte, applicando la graduazione al valore eccedente quello di liquidazione. Il testo del D.Lgs. 136/2024 non si applica ai provvedimenti già adottati prima della sua entrata in vigore.
Rilevanza: smonta i miti n. 2 e n. 3; conferma indirettamente il mito n. 1 come falso, perché presuppone la regola dell’unanimità delle classi.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. interlocutoria n. 15593, udienza 12 febbraio 2026, pubblicata il 21 maggio 2026.
Principio: per il testo anteriore al correttivo, la Corte ha indicato che il meccanismo dell’art. 88, comma 2-bis, non opera per le forme di approvazione dell’art. 112, comma 2; che la classe decisiva per la ristrutturazione trasversale deve essere composta da privilegiati parzialmente soddisfatti secondo la graduazione sul valore eccedente; che la finanza esterna non rientra nel valore eccedente. Ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione dei privilegiati pagati integralmente oltre 180 giorni.
Rilevanza: miti n. 3, n. 4 e n. 6. Trattandosi di ordinanza interlocutoria, i principi sono indicazioni della Corte e non ancora una decisione definitiva.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3659 del 13 febbraio 2025.
Principio: senza voto dei creditori non c’è omologazione; se il tribunale ha impedito la votazione dichiarando inammissibile la proposta, il giudice del reclamo non può omologare direttamente.
Rilevanza: mito n. 7, nel suo rovescio: il voto è passaggio indispensabile, non sostituibile dal giudice.
4. Cass. civ., Sez. I, sent. n. 28574 del 28 ottobre 2025.
Principio: anche nel concordato minore la proposta deve rispettare la graduazione delle prelazioni secondo le regole dettate per il concordato preventivo dagli artt. 84 e 112 CCII, richiamate dall’art. 74, comma 4; la violazione è causa di inammissibilità rilevabile anche d’ufficio.
Rilevanza: mito n. 7; conferma la centralità delle regole distributive dell’art. 112 come limite che il consenso non può superare.
5. Trib. Bergamo, sent. n. 65 dell’11 aprile 2023.
Principio: interpretazione ampia dell’art. 112, comma 2, lett. d), nel testo originario, nel senso che è sufficiente il voto favorevole di almeno una classe di privilegiati che subirebbe un pregiudizio dal piano.
Rilevanza: mito n. 3; anticipa la lettura poi accolta dal correttivo e dalla Cassazione.
6. Trib. Milano, sent. n. 382 del 30 maggio 2024.
Principio: aderisce allo stesso orientamento ampio, con interpretazione conforme alla Direttiva 2019/1023.
Rilevanza: miti n. 2 e n. 3.
7. Trib. Mantova, 14 marzo 2024.
Principio: nello stesso solco interpretativo dei tribunali di Bergamo e Milano sulla lett. d).
Rilevanza: mito n. 3.
8. Trib. Lecce, 31 maggio 2024.
Principio: espressione dell’orientamento contrario, più restrittivo, sulla ristrutturazione trasversale nel testo originario.
Rilevanza: spiega perché il mito n. 3 ha avuto, per un periodo, un fondamento nel dibattito giurisprudenziale, poi superato dal correttivo e da Cass. 7663/2026.
9. Cass. civ. n. 22169/2024 e Cass. civ. n. 22474/2024.
Principio: pronunce richiamate dall’ordinanza n. 15593/2026 in tema di distribuzione del surplus generato dalla continuità e di rapporto con il principio di responsabilità patrimoniale dell’art. 2740 c.c.
Rilevanza: mito n. 3, per comprendere come si individua il “valore eccedente quello di liquidazione” su cui si misura la classe qualificata.
10. Cass. civ. n. 9373/2012, n. 12864/2019 e n. 13391/2019.
Principio: precedenti, formati sotto la legge fallimentare, richiamati dall’ordinanza n. 15593/2026 sugli apporti di terzi e sul divieto di alterare l’ordine delle cause di prelazione.
Rilevanza: mito n. 3, quanto all’esclusione della finanza esterna dal valore eccedente. Si tratta di pronunce sulla legge fallimentare, utili come retroterra interpretativo.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Il nostro lavoro sul voto per classi parte da un principio semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e trasformiamo le regole dell’art. 109 e dell’art. 112 CCII in numeri verificabili prima che sia il giorno del voto a rivelarli.
- Mappiamo il corpo elettorale. Ricostruiamo l’elenco dei creditori ammessi al voto, escludendo quelli che la legge esclude (parenti, società del gruppo, cessionari recenti, creditori in conflitto d’interessi) e verificando chi, tra i privilegiati, vota e chi no.
- Progettiamo le classi. Con lo staff di commercialisti, costruiamo le classi secondo l’art. 85 CCII, rispettando le classi obbligatorie e motivando l’omogeneità di posizione giuridica e interessi economici, per reggere il controllo del tribunale.
- Simuliamo i due criteri di voto. Per ogni classe calcoliamo la soglia della maggioranza dei crediti ammessi e quella dei due terzi dei votanti con quorum del 50%, individuando le classi a rischio di astensionismo.
- Verifichiamo i tempi di pagamento dei privilegiati. Controlliamo il rispetto dei 180 giorni (30 per i crediti dei lavoratori), del pagamento in denaro e della permanenza della garanzia, e ricollochiamo le parti incapienti nelle classi corrette.
- Prepariamo il piano B della ristrutturazione trasversale. Verifichiamo in anticipo se il piano rispetta le lettere a), b) e c) dell’art. 112, comma 2, e individuiamo la classe che può rendere percorribile la lett. d).
- Curiamo il dialogo con i creditori pubblici. Impostiamo la proposta di transazione fiscale e previdenziale tenendo conto che, nella ristrutturazione trasversale, l’adesione di agenzie fiscali ed enti previdenziali conta solo se espressa.
- Assistiamo il creditore nel voto. Se rappresentiamo un creditore, analizziamo il trattamento della sua classe rispetto alle altre dello stesso grado e di grado inferiore, e il confronto con il valore di liquidazione, prima che esprima il voto.
- Predisponiamo o contrastiamo le opposizioni. Costruiamo l’opposizione per difetto di convenienza ai sensi dell’art. 112, comma 3, o la difesa del piano contro di essa, anche chiedendo o contestando la stima del complesso aziendale.
- Seguiamo il giudizio di omologazione e le impugnazioni. Difendiamo la correttezza della formazione delle classi e della votazione davanti al tribunale, alla corte d’appello e, se necessario, in Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: la composizione negoziata è il luogo in cui si sperimenta, prima ancora del voto, quanto consenso esiste davvero tra i creditori, e chi ha la formazione per facilitare quelle trattative sa leggere le classi non come caselle di un modulo ma come gruppi di interessi da convincere con un piano credibile. La qualifica di cassazionista garantisce poi la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio di legittimità, con lo stesso difensore e la stessa linea, mentre lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i numeri delle classi e gli argomenti giuridici nascono nello stesso tavolo.
In chiusura
Il concordato in continuità si considera approvato quando tutte le classi votano a favore, con la maggioranza dei crediti ammessi oppure con i due terzi dei votanti e un quorum di partecipazione della metà; se una o più classi dissentono, la partita si sposta sulla ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, dove può bastare anche una sola classe qualificata. Tutto il resto, dal silenzio-assenso al voto per teste, appartiene al passaparola. L’informazione corretta è la prima difesa, sia per l’impresa che costruisce il piano sia per il creditore chiamato a votarlo.
Lo Studio Monardo affronta questo tema con una competenza precisa: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 dell’Avv. Monardo nasce proprio dalla gestione del dialogo tra imprenditore e creditori, che nel concordato in continuità prende la forma del voto per classi. A questa si affianca la possibilità di seguire la procedura fino all’ultimo grado di giudizio come cassazionista.
📩 Prima di presentare il piano o di esprimere il tuo voto, scrivici: trovi tutti i recapiti per raggiungere lo studio al termine di questa guida.