Cosa Succede Se L’azienda Non Rispetta Il Piano Di Concordato In Continuità?

L’omologazione del concordato in continuità non chiude la partita. Da quel momento l’impresa deve fare ciò che ha promesso: pagare i creditori nelle percentuali e nei tempi indicati, usando i flussi generati dall’attività che prosegue. Se i pagamenti saltano, se gli incassi restano sotto le previsioni del business plan, se gli investimenti promessi non arrivano, il piano smette di essere un impegno credibile e diventa un inadempimento. Il rischio principale è concreto: ciascun creditore può chiedere al tribunale la risoluzione del concordato e, risolto il concordato, si apre la strada alla liquidazione giudiziale dell’impresa, con i crediti che tornano a pesare per l’intero importo originario, al netto di quanto già pagato.

Questa guida spiega che cosa accade, in quale ordine e con quali termini, quando l’azienda in continuità non rispetta il piano omologato. Il punto di vista è quello dell’imprenditore che vede avvicinarsi lo scostamento, ma le regole servono anche al creditore che deve decidere se e quando agire.

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Lo Studio Monardo segue questo tema per una ragione precisa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, valuta se un’impresa in difficoltà ha prospettive concrete di risanamento e se un piano di continuità regge alla prova dei numeri. Il giudizio di sostenibilità che l’esperto applica prima della crisi conclamata è lo stesso che serve dopo l’omologazione, quando occorre capire se uno scostamento è recuperabile o se il piano è ormai ineseguibile.

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Inquadramento normativo: esecuzione, inadempimento e risoluzione nel Codice della crisi

Sul piano normativo, la fase che segue l’omologazione è regolata dagli artt. 118, 119 e 120 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), come modificato dai correttivi, in particolare dal D.Lgs. 83/2022 e dal D.Lgs. 136/2024.

Il concordato in continuità è lo strumento in cui i creditori vengono soddisfatti, in misura anche non prevalente, con il ricavato prodotto dalla prosecuzione dell’attività d’impresa, diretta (in capo allo stesso debitore) o indiretta (in capo a un terzo). La definizione si ricava dall’art. 84 CCII. Il piano deve contenere, tra l’altro, un piano industriale con l’indicazione dei flussi attesi e delle relative coperture (art. 87 CCII). È proprio questa proiezione nel futuro a rendere il concordato in continuità più esposto all’inadempimento rispetto a quello liquidatorio: il pagamento dipende da ricavi che ancora non esistono.

L’art. 118 CCII disciplina l’esecuzione. Va precisato che il debitore non è lasciato solo:

  • il commissario giudiziale sorveglia l’adempimento secondo le modalità fissate nella sentenza di omologazione, riferisce al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori e redige ogni sei mesi un rapporto riepilogativo, trasmesso ai creditori, oltre a un rapporto finale;
  • il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta omologata, anche quando la proposta è stata presentata da creditori concorrenti;
  • se il commissario rileva ritardi o omissioni, deve riferirne senza indugio al tribunale, che, sentito il debitore, può attribuire al commissario i poteri necessari per compiere gli atti al posto del debitore;
  • il proponente di una proposta concorrente omologata può denunciare ritardi e omissioni e chiedere, se il debitore è una società, la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario.

L’art. 119 CCII disciplina la risoluzione. In termini essenziali:

  1. ciascun creditore può chiedere la risoluzione per inadempimento; il commissario giudiziale può farlo solo su istanza di uno o più creditori;
  2. al procedimento partecipa l’eventuale garante;
  3. il concordato non si risolve se l’inadempimento ha scarsa importanza;
  4. il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato;
  5. la disciplina non si applica quando gli obblighi sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore;
  6. il procedimento segue le regole degli artt. 40 e 41 CCII;
  7. il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato.

Quanto al più recente correttivo, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026: dal testo degli artt. 118 e 119 consultato nella versione aggiornata a tale data non risultano modifiche a queste due norme. Il correttivo incide invece su altri profili dello strumento, tra cui l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali, che rileva per i piani in continuità in cui una parte del debito è verso Comuni e Regioni: l’adempimento verso questi enti entra a pieno titolo nel perimetro degli obblighi da rispettare.

La ratio e la distinzione dagli istituti affini

La ratio è chiara. Il concordato è un accordo che il tribunale rende vincolante per tutti i creditori anteriori, compresi i dissenzienti. Se il debitore non lo esegue, i creditori devono poter tornare alla situazione di partenza. Ma il legislatore non vuole che uno sgarro marginale travolga un’impresa che sta comunque risanandosi: da qui il filtro della scarsa importanza.

La risoluzione va tenuta distinta da tre istituti vicini:

Istituto Norma Presupposto Chi agisce Termine
Risoluzione art. 119 CCII inadempimento non di scarsa importanza ciascun creditore; commissario su istanza dei creditori 1 anno dall’ultimo adempimento previsto
Annullamento art. 120 CCII dolo: passivo esagerato, attivo sottratto o dissimulato commissario o creditori 6 mesi dalla scoperta, non oltre 2 anni dall’ultimo adempimento
Revoca dell’ammissione art. 106 CCII atti di frode o di straordinaria amministrazione non autorizzati rilevata durante la procedura, prima dell’omologa fino all’omologazione
Risoluzione della transazione negli accordi art. 63 CCII mancato pagamento ai creditori pubblici negli accordi di ristrutturazione di diritto 90 giorni dalle scadenze

Un esempio concreto aiuta. Se l’impresa paga in ritardo la terza rata ai chirografari perché un grande cliente ha rinviato un incasso, siamo nel campo della risoluzione. Se invece, dopo l’omologa, emerge che il debitore aveva nascosto un immobile ai creditori, il problema non è l’esecuzione ma il consenso viziato: siamo nel campo dell’annullamento.

Gli effetti della risoluzione

Sul piano normativo, la sentenza di risoluzione fa venir meno l’efficacia del concordato omologato. Le conseguenze si producono su più piani e conviene tenerle distinte.

Sui crediti. Con la risoluzione cade l’effetto esdebitatorio parziale del concordato: i creditori anteriori riacquistano il diritto all’intero credito originario, dedotto quanto hanno già ricevuto in esecuzione del piano. La falcidia concordataria non sopravvive all’inadempimento. È l’effetto che rende la risoluzione appetibile per il creditore e temibile per l’impresa.

Sugli atti compiuti. Gli atti legalmente compiuti in esecuzione del piano omologato restano fermi. I pagamenti eseguiti secondo il piano non sono revocabili nella successiva liquidazione giudiziale (art. 166, co. 3, lett. e, CCII). I crediti da finanziamenti erogati in esecuzione del concordato omologato conservano la prededuzione (art. 101 CCII), che è la condizione stessa perché banche e investitori finanzino la continuità.

Sui terzi garanti. Il garante partecipa al procedimento (art. 119, co. 2) proprio perché la risoluzione incide sulla sua posizione: se ha garantito l’adempimento del concordato, il creditore potrà rivolgersi a lui nei limiti della garanzia prestata. Il contenuto della garanzia va letto nell’atto con cui è stata rilasciata.

Sull’impresa. La risoluzione non apre automaticamente la liquidazione giudiziale. Serve una domanda dei soggetti legittimati e l’accertamento dello stato di insolvenza attuale. In assenza di insolvenza, l’impresa resta in bonis ma esposta alle azioni individuali dei creditori per l’intero credito originario: una situazione che, per un’impresa che aveva fondato il risanamento sulla falcidia, coincide di fatto con la crisi.

Sulla responsabilità degli amministratori. In termini operativi, gli amministratori che proseguono l’attività dopo che il piano è divenuto ineseguibile, aggravando il dissesto, si espongono ad azioni di responsabilità nella successiva liquidazione giudiziale. Gli obblighi di adeguatezza degli assetti (art. 2086 c.c.) e di tempestiva attivazione non si sospendono con l’omologa.

Requisiti e termini

In termini operativi, la risoluzione richiede la compresenza di quattro elementi. Ciascuno è un punto di difesa per l’impresa e un punto di prova per il creditore.

1. Un concordato omologato. Prima dell’omologa non si parla di risoluzione ma, eventualmente, di revoca (art. 106 CCII) o di mancata approvazione. Con l’omologa la procedura si chiude e si apre la fase esecutiva.

2. Un inadempimento rispetto agli obblighi del piano. Gli obblighi si leggono nella proposta omologata: percentuali, scadenze, eventuali apporti di finanza esterna, investimenti, conservazione dei livelli occupazionali se promessa, cessioni di rami d’azienda o di beni non strategici. Nel concordato in continuità l’obbligo tipico è di pagamento in termini prestabiliti. Va precisato che la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha adottato un criterio oggettivo: conta il mancato raggiungimento del risultato promesso, non la colpa del debitore (Cass. 13 luglio 2018 n. 18738). Un orientamento più risalente aveva dato peso all’imputabilità (Cass. 5 aprile 2000 n. 4177), ma oggi è minoritario.

3. Un inadempimento non di scarsa importanza. Il giudizio è di proporzione: quanto pesa lo scostamento rispetto all’economia complessiva del piano? Secondo Cass. 31 luglio 2019 n. 20652, la percentuale indicata non è di per sé vincolante come una promessa garantita, ma costituisce il parametro di riferimento; il concordato va risolto quando i creditori non ricevono quanto promesso in misura apprezzabile. Nel concordato in continuità, dove le percentuali sono di regola impegni fermi legati a scadenze, lo spazio per invocare la scarsa importanza si restringe ai ritardi brevi, agli scostamenti modesti e agli inadempimenti già sanati.

4. Il rispetto del termine annuale. Il ricorso va depositato entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal piano: è il termine più critico, perché scaduto quello il singolo creditore perde lo strumento della risoluzione. Il creditore non è però obbligato ad attendere la fine del piano: può agire anche prima, appena l’inadempimento si manifesta (Cass. 29 maggio 2019 n. 14601, sulla norma corrispondente della legge fallimentare).

La sospensione feriale

Va precisato che l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa disposizione, la sospensione feriale dei termini per i procedimenti regolati dal Codice. Il termine annuale per la risoluzione va dunque calcolato senza contare sulla pausa estiva. Per i giudizi ordinari estranei al Codice (ad esempio un’azione esecutiva individuale successiva alla risoluzione) vale la regola generale: sospensione dal 1° al 31 agosto.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Rapporto semestrale del commissario ogni sei mesi dall’omologa ordinatorio segnalazione al tribunale, eventuale responsabilità dell’organo
Scadenze di pagamento del piano date fissate nella proposta omologata obbligo sostanziale inadempimento, presupposto della risoluzione
Ricorso per risoluzione (art. 119, co. 4) scadenza dell’ultimo adempimento previsto decadenza (1 anno) perdita del diritto di chiedere la risoluzione
Annullamento (art. 120) scoperta del dolo decadenza (6 mesi, max 2 anni dall’ultimo adempimento) inammissibilità dell’azione
Reclamo contro la sentenza (art. 51) notificazione/comunicazione della sentenza perentorio (30 giorni) passaggio in giudicato della risoluzione
Prescrizione dei crediti anteriori sospesa fino alle scadenze del piano sospensione i crediti non si prescrivono durante l’esecuzione

Su quest’ultimo punto, Cass. 18 luglio 2025 n. 20175 ha chiarito che l’omologazione crea una temporanea inesigibilità dei crediti concorsuali, che sospende la prescrizione fino alla scadenza dei nuovi termini previsti dal piano. Per il creditore significa che non perde i propri diritti aspettando; per il debitore significa che il tempo non lavora a suo favore.

Un’ulteriore precisazione sulla decadenza: secondo alcune pronunce di merito (Trib. Milano 22 marzo 2018; Trib. Ravenna 27 luglio 2018) il superamento del termine annuale non è rilevabile d’ufficio e deve essere eccepito dal debitore. È un punto che va presidiato nella memoria difensiva.

Procedura passo-passo

La disciplina prevede una sequenza che, nella pratica, si sviluppa in fasi distinte. Non tutte sono obbligatorie: alcune dipendono dalle scelte del commissario o dei creditori.

Fase 1 — L’emersione dello scostamento. Il primo segnale arriva spesso dai rapporti semestrali del commissario giudiziale (art. 118, co. 1, CCII), che confrontano i flussi effettivi con quelli del piano. In parallelo, l’impresa ha a disposizione i propri assetti organizzativi, amministrativi e contabili (art. 3 CCII e art. 2086 c.c.), che devono consentire di rilevare per tempo gli squilibri. In termini operativi: chi monitora mensilmente il rapporto tra incassi effettivi e incassi previsti vede lo scostamento mesi prima che diventi un mancato pagamento.

Fase 2 — La segnalazione al tribunale. Se il commissario rileva ritardi o omissioni del debitore nel compiere gli atti esecutivi, li riferisce senza indugio al tribunale (art. 118, co. 4). Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario i poteri per compiere direttamente gli atti necessari. Nel concordato in continuità questa leva serve soprattutto quando l’inadempimento riguarda atti precisi (una cessione di beni non strategici, un aumento di capitale deliberato ma non eseguito, la stipula di un atto) più che il semplice pagamento.

Fase 3 — L’eventuale sostituzione degli amministratori. Se la proposta omologata è stata presentata da un creditore concorrente, questi può chiedere la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario, con poteri anche in materia assembleare (art. 118, co. 5 e 6, come modificati dal D.Lgs. 136/2024). Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti debitore e commissario.

Fase 4 — Il ricorso per risoluzione. Il creditore insoddisfatto deposita ricorso al tribunale che ha omologato il concordato. Il ricorso deve indicare:

  • gli estremi della sentenza di omologa e il contenuto degli obblighi violati;
  • l’inadempimento specifico (quali pagamenti, quali scadenze, quali importi);
  • le ragioni per cui l’inadempimento non è di scarsa importanza, in rapporto all’economia del piano;
  • la tempestività rispetto al termine annuale;
  • l’eventuale garante, che va chiamato a partecipare (art. 119, co. 2).

Il commissario giudiziale non può agire di propria iniziativa: serve l’istanza di almeno un creditore. Avvertenza decisiva: il creditore che vuole la risoluzione deve agire in prima persona o sollecitare formalmente il commissario; le semplici lamentele nei rapporti semestrali non interrompono né sospendono il termine annuale.

Fase 5 — L’istruttoria e la decisione. Il procedimento si svolge secondo gli artt. 40 e 41 CCII: fissazione dell’udienza con decreto, notificazione al debitore, termine per memorie e documenti, istruttoria sommaria anche con l’ausilio del commissario. Il tribunale decide con sentenza. Se rigetta, il concordato prosegue. Se accoglie, il concordato perde efficacia.

Fase 6 — La liquidazione giudiziale. Dopo la risoluzione, il tribunale può dichiarare aperta la liquidazione giudiziale su ricorso dei soggetti legittimati, se sussiste lo stato di insolvenza (art. 119, co. 7). La domanda di risoluzione e quella di apertura della liquidazione possono essere trattate congiuntamente, ma restano distinte nei presupposti: la risoluzione guarda all’inadempimento del piano, la liquidazione all’insolvenza attuale.

Fase 7 — Il reclamo. Contro la sentenza che risolve il concordato è ammesso reclamo alla Corte d’appello nel termine di trenta giorni secondo le regole generali dell’art. 51 CCII, e poi ricorso per cassazione.

Giudice competente

Va precisato che competente è il tribunale che ha omologato il concordato, individuato a monte in base al centro degli interessi principali del debitore (art. 27 CCII). Per le imprese in amministrazione straordinaria o di grandi dimensioni valgono le regole sulle sezioni specializzate in materia di impresa. Il ricorso depositato a un tribunale diverso espone a un’eccezione di incompetenza che fa perdere tempo prezioso, mentre il termine annuale continua a correre.

Dove si sbaglia più spesso

In termini operativi, gli errori ricorrenti sono quattro:

  1. l’impresa nasconde lo scostamento anziché rappresentarlo al commissario e ai creditori, perdendo la possibilità di negoziare dilazioni consensuali e di dimostrare la scarsa importanza;
  2. il creditore aspetta la fine del piano per agire, quando l’inadempimento era già evidente da mesi, e si ritrova davanti a un’impresa ormai svuotata;
  3. si confonde l’inadempimento con la mera riduzione della percentuale stimata, che nel concordato con cessione dei beni non sempre basta (Cass. 14 marzo 2014 n. 6022), mentre nel concordato in continuità con percentuale assunta come obbligo pesa di più;
  4. si trascura la posizione del garante, che va chiamato in giudizio e che può avere interesse a coprire lo scostamento per evitare la risoluzione.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati ipotetici per mostrare come si applicano le regole. Non descrivono casi reali.

Esempio 1 — Scostamento parziale nei pagamenti ai chirografari

Ipotesi di partenza:

  • concordato in continuità diretta omologato con sentenza depositata il 14 marzo 2024;
  • debito chirografario complessivo: 1.836.400 €;
  • percentuale promessa: 22%, pari a 404.008 €;
  • pagamento in quattro rate annuali da 101.002 €, scadenti il 30 giugno 2025, 2026, 2027 e 2028;
  • privilegiati e prededucibili: interamente pagati entro il primo anno, come da piano.

Sviluppo:

  1. la rata del 30 giugno 2025 viene pagata regolarmente;
  2. la rata del 30 giugno 2026 viene pagata solo per 63.840 €, con un ammanco di 37.162 €, perché un cliente rilevante ha ritardato pagamenti per 58.700 €;
  3. il commissario segnala lo scostamento nel rapporto semestrale di settembre 2026;
  4. a ottobre 2026 un creditore chirografario con credito originario di 92.370 € deposita ricorso per risoluzione.

Calcolo della gravità: l’ammanco di 37.162 € rappresenta il 9,2% del monte complessivo promesso ai chirografari (37.162 / 404.008). L’impresa dimostra che l’incasso ritardato è stato riscosso a settembre 2026 e che la differenza può essere versata entro novembre 2026.

Esito possibile: con l’integrazione effettivamente eseguita prima della decisione e con flussi coerenti per le rate successive, il debitore ha argomenti solidi per sostenere la scarsa importanza dell’inadempimento. Se invece l’ammanco non viene colmato e i flussi del secondo semestre 2026 risultano già inferiori del 30% al business plan, lo scostamento non è più episodico: diventa il segnale che il piano non è eseguibile e la risoluzione diventa probabile.

Calcolo del termine: l’ultimo adempimento è fissato al 30 giugno 2028. Il termine annuale per la risoluzione scade il 30 giugno 2029. Il creditore che agisce a ottobre 2026 è ampiamente nei termini.

Esempio 2 — Effetti della risoluzione sul credito

Ipotesi di partenza:

  • stesso concordato dell’Esempio 1;
  • creditore fornitore con credito chirografario originario di 92.370 €;
  • percentuale promessa 22%: 20.321,40 €, in quattro rate da 5.080,35 €;
  • il fornitore ha incassato la prima rata (5.080,35 €) e una parte della seconda (3.211,03 €, in proporzione all’ammanco).

Sviluppo: il tribunale accoglie il ricorso e risolve il concordato con sentenza del 19 febbraio 2027. Su ricorso di un creditore, accertata l’insolvenza, apre la liquidazione giudiziale.

Calcolo: con la risoluzione il credito non resta “congelato” alla misura falcidiata. Il fornitore può insinuarsi nel passivo della liquidazione giudiziale per il credito originario al netto di quanto incassato: 92.370 − 5.080,35 − 3.211,03 = 84.078,62 €. I pagamenti ricevuti in esecuzione del concordato restano acquisiti e, di regola, non sono esposti a revocatoria (art. 166, co. 3, lett. e, CCII).

Esito: il creditore passa da una pretesa residua di 12.030,02 € (la parte non ancora pagata del 22%) a una pretesa di 84.078,62 € nel concorso. Il dato va letto con prudenza: nel concorso concorrerà con tutti gli altri creditori su un patrimonio ormai ridotto, e il riparto effettivo potrebbe risultare inferiore a quanto il concordato avrebbe garantito.

Casi particolari

La disciplina generale conosce eccezioni e situazioni di confine che, nel concordato in continuità, emergono con frequenza.

1. Continuità indiretta con accollo liberatorio

Se il piano prevede che l’azienda passi a un terzo (cessionario, conferitario, affittuario poi acquirente) e il terzo si assume gli obblighi concordatari con liberazione immediata del debitore, la risoluzione non si applica (art. 119, co. 5, CCII). I creditori dovranno agire contro il terzo secondo le regole ordinarie dell’inadempimento. Va precisato che la liberazione deve risultare in modo chiaro dalla proposta: un accollo cumulativo, che lascia obbligato anche il debitore, non produce questo effetto.

2. Nuova insolvenza da debiti successivi alla domanda

Se l’impresa, pur eseguendo il concordato, accumula nuovi debiti dopo il deposito della domanda (fornitori correnti, dipendenti, erario per imposte successive) e diventa insolvente rispetto a questi, la liquidazione giudiziale può essere aperta anche senza previa risoluzione (art. 119, co. 7, ultima parte). App. Firenze, sez. II, 10 marzo 2025 n. 436 ha ritenuto che il creditore anteriore possa chiedere la liquidazione giudiziale, nei limiti del credito falcidiato, quando dimostra un’insolvenza riconducibile a debiti sorti dopo la domanda, anche senza aver proposto tempestivamente la risoluzione. Nel caso deciso, il piano era rimasto quasi del tutto inattuato a distanza di otto anni dall’omologa.

3. Concordati regolati dalla legge fallimentare

Per i concordati omologati sotto la legge fallimentare (domande depositate prima del 15 luglio 2022) continua ad applicarsi l’art. 186 l.f. Le Sezioni Unite (Cass. SU 14 febbraio 2022 n. 4696) hanno affermato che, scaduto il termine per la risoluzione, il debitore inadempiente può comunque essere dichiarato fallito se lo stato di insolvenza si ripresenta, senza necessità di una previa risoluzione. Il CCII ha invece scelto, all’art. 119, co. 7, di subordinare di regola la liquidazione giudiziale alla risoluzione, con l’eccezione dei debiti successivi. È una differenza che può cambiare l’esito di un caso.

4. Inadempimento causato dagli organi della procedura

Se il ritardo dipende da fatti imputabili agli organi (per esempio, il ritardo nel deposito di autorizzazioni o nell’approvazione di riparti), il debitore può opporlo. Trib. Piacenza 19 giugno 2019 ha escluso la risoluzione per un ritardo attribuibile alla procedura, adeguatamente dimostrato.

5. Inadempimento verso il Fisco nel concordato con transazione fiscale

Va precisato che, a differenza degli accordi di ristrutturazione (dove l’art. 63 CCII prevede la risoluzione di diritto della transazione se i pagamenti agli enti non sono eseguiti entro novanta giorni dalle scadenze), nel concordato preventivo il mancato pagamento ai creditori pubblici segue la regola generale dell’art. 119: serve un ricorso e un giudizio sulla gravità. Con il D.Lgs. 147/2026, che estende la transazione ai tributi locali, il numero di enti pubblici legittimati a far valere l’inadempimento cresce.

6. Inadempimento verso una sola classe di creditori

Nel concordato in continuità i creditori sono suddivisi in classi e il piano può essere stato omologato anche con il voto contrario di alcune classi, attraverso la ristrutturazione trasversale (art. 112, co. 2, CCII). Se l’impresa paga regolarmente i creditori di una classe e non quelli di un’altra, l’inadempimento va valutato rispetto agli obblighi assunti verso la classe pregiudicata, non rispetto al piano nel suo complesso. Va precisato che un inadempimento di poco conto sul monte totale può essere grave per una classe di piccole dimensioni, per esempio i fornitori strategici o i creditori pubblici. Il criterio della scarsa importanza va quindi applicato con attenzione alla struttura del piano.

7. Scostamento sugli investimenti o sull’occupazione, non sui pagamenti

Il piano in continuità contiene spesso impegni diversi dal pagamento: investimenti in impianti, mantenimento di una quota dei posti di lavoro, ingresso di nuovi soci con apporto di capitale. Se questi impegni sono stati posti a fondamento della proposta e della valutazione di convenienza, il loro mancato rispetto può costituire inadempimento anche quando i pagamenti sono regolari. In termini operativi, conta come la proposta è stata formulata: un impegno qualificato come obbligo verso i creditori pesa diversamente da una semplice previsione del piano industriale. La lettura della proposta omologata è il primo passo di ogni valutazione.

8. Aumento di capitale deliberato e non eseguito

Quando il piano prevede un aumento di capitale e i soci non lo eseguono, l’art. 118 CCII offre uno strumento diverso dalla risoluzione: su segnalazione del commissario il tribunale può attribuirgli i poteri per compiere gli atti necessari, e nelle proposte concorrenti il tribunale può nominare un amministratore giudiziario con poteri anche assembleari. È una via che mira a eseguire il piano, non a distruggerlo, e che i creditori interessati alla prosecuzione dell’impresa possono preferire alla risoluzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, valuta con lo stesso metodo della composizione negoziata se lo scostamento dal piano è recuperabile e quali soluzioni concordate restano praticabili.

Domande frequenti

La mia azienda ha pagato una rata del concordato con due mesi di ritardo. Rischio la risoluzione?

Un ritardo isolato, recuperato integralmente e senza effetti sulle scadenze successive, è il tipico esempio di inadempimento che può essere qualificato di scarsa importanza ai sensi dell’art. 119, co. 3, CCII. Il giudizio però è caso per caso: il tribunale valuta l’entità dell’importo, la durata del ritardo, le cause e soprattutto l’affidabilità residua del piano. Se il ritardo è il sintomo di flussi strutturalmente inferiori al business plan, la valutazione cambia. Conviene documentare subito le cause e la capacità di rispettare le rate future.

Il commissario giudiziale può chiedere da solo la risoluzione del concordato?

No. L’art. 119, co. 1, CCII consente al commissario di chiedere la risoluzione solo su istanza di uno o più creditori. Il commissario ha però un ruolo decisivo: sorveglia l’esecuzione, redige i rapporti semestrali, riferisce al tribunale i fatti pregiudizievoli e, in caso di inerzia del debitore negli atti esecutivi, può ricevere dal tribunale i poteri per compierli al suo posto (art. 118, co. 4). In pratica, molti ricorsi nascono dalle informazioni contenute nei suoi rapporti.

Se il concordato viene risolto, i soldi già pagati ai creditori vanno restituiti?

Di regola no. I pagamenti effettuati in esecuzione del concordato omologato sono esclusi dalla revocatoria nella successiva liquidazione giudiziale (art. 166, co. 3, lett. e, CCII). I creditori trattengono quanto incassato e possono insinuarsi per il residuo del credito originario. Il discorso può cambiare se emergono pagamenti non previsti dal piano o in violazione della par condicio: in quel caso occorre una verifica puntuale.

Possiamo modificare il piano dopo l’omologazione invece di subire la risoluzione?

Il CCII disciplina espressamente le modifiche sostanziali del piano in fase esecutiva per gli accordi di ristrutturazione e per il piano attestato (art. 58), non per il concordato preventivo. Per il concordato le strade praticabili vanno valutate caso per caso: accordi di dilazione con i singoli creditori, intervento di un garante o di un terzo, oppure, nei casi più seri, un nuovo strumento di regolazione della crisi. Ogni opzione richiede un’analisi dei flussi aggiornata e una verifica dei rischi di risoluzione nel frattempo.

Un creditore può pignorare i beni dell’azienda se il piano non viene rispettato?

Finché il concordato è efficace, i creditori anteriori sono vincolati alle condizioni omologate. Cass. 18 luglio 2025 n. 20175 ha però precisato che, scaduti i termini previsti dal piano senza pagamento, il creditore può promuovere azioni esecutive o chiedere l’apertura della procedura concorsuale facendo valere l’insolvenza derivante dalla mancata esecuzione, nei limiti del credito come risultante dal concordato. Per recuperare l’intero credito originario serve invece la risoluzione.

Cosa succede se il creditore lascia passare l’anno dall’ultimo adempimento? (caso limite)

Il singolo creditore decade dalla possibilità di chiedere la risoluzione. Il credito resta quello falcidiato e il creditore potrà agire solo per la parte non pagata della percentuale promessa. Restano salvi due scenari: l’annullamento per dolo (art. 120 CCII), se ne ricorrono i presupposti e i termini, e l’apertura della liquidazione giudiziale per insolvenza derivante da debiti successivi alla domanda (art. 119, co. 7). La decadenza, secondo parte della giurisprudenza di merito, deve essere eccepita dal debitore.

Il quadro giurisprudenziale

Il corpus di pronunce sulla risoluzione del concordato si è formato in larga parte sulla legge fallimentare (art. 186 l.f.), la cui struttura è stata ripresa dall’art. 119 CCII. Le pronunce che seguono vanno lette con questa avvertenza: sono indicate come relative alla legge fallimentare quando lo sono, e il loro valore per il CCII è di orientamento interpretativo.

1. Cass. civ., Sez. Unite, 14 febbraio 2022, n. 4696 (legge fallimentare). Dopo l’omologa le istanze di fallimento pendenti diventano improcedibili, ma se il debitore non riesce a eseguire il piano lo stato di insolvenza può ripresentarsi e giustificare il fallimento anche senza previa risoluzione. Rilevanza: segna la differenza rispetto all’art. 119, co. 7, CCII, che oggi richiede di regola la risoluzione prima della liquidazione giudiziale.

2. Cass. civ., Sez. I, 18 luglio 2025, n. 20175 (legge fallimentare). L’omologa rende temporaneamente inesigibili i crediti anteriori e sospende la prescrizione fino alle scadenze del piano; in caso di inattuabilità il singolo creditore può chiedere la risoluzione, e scaduti i termini può agire esecutivamente o chiedere la procedura concorsuale. Rilevanza: chiarisce quali strumenti restano al creditore durante e dopo l’esecuzione.

3. Corte d’Appello di Firenze, Sez. II, 10 marzo 2025, n. 436 (CCII). La mancata risoluzione non impedisce in assoluto l’apertura della liquidazione giudiziale: il creditore anteriore può chiederla, nei limiti del credito falcidiato, se prova un’insolvenza legata a debiti sorti dopo la domanda. Rilevanza: prima lettura di merito dell’art. 119, co. 7, CCII.

4. Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652 (legge fallimentare). La percentuale promessa non è un obbligo di risultato garantito ma è il parametro per misurare l’inadempimento; il concordato si risolve quando la soddisfazione dei creditori si discosta in misura non trascurabile da quanto promesso. Rilevanza: fornisce il metro per giudicare la scarsa importanza.

5. Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18738 (legge fallimentare). Il giudizio sull’inadempimento è oggettivo: rileva il mancato raggiungimento del risultato, non la causa o la colpa del debitore. Rilevanza: la difesa dell’impresa non può fondarsi solo su eventi esterni sfavorevoli.

6. Cass. civ., 5 aprile 2000, n. 4177 (legge fallimentare). Orientamento minoritario che dava rilievo all’imputabilità dell’inadempimento al debitore. Rilevanza: utile per comprendere l’evoluzione verso il criterio oggettivo oggi prevalente.

7. Cass. civ., 14 marzo 2014, n. 6022 (legge fallimentare). Nel concordato con cessione dei beni l’obbligo del debitore è mettere a disposizione il patrimonio; lo scostamento del ricavato dalla percentuale stimata non basta, di per sé, a fondare la risoluzione. Rilevanza: per contrasto, mostra perché nel concordato in continuità, dove il debitore assume impegni di pagamento, lo scostamento pesa di più.

8. Cass. civ., 31 marzo 2010, n. 7942; 20 giugno 2011, n. 13446; 4 marzo 2015, n. 4398 (legge fallimentare). Orientamento consolidato: anche il concordato con cessione dei beni è risolvibile quando viene meno la sua funzione di assicurare un soddisfacimento ai creditori. Rilevanza: la risoluzione è legata alla funzione dell’accordo, non alla sola forma degli obblighi.

9. Cass. civ., 29 maggio 2019, n. 14601 (legge fallimentare). Il creditore può chiedere la risoluzione anche prima che scadano i termini di adempimento; il termine annuale di decadenza decorre però dall’ultima scadenza prevista. Rilevanza: legittima l’azione anticipata quando l’inadempimento è già manifesto.

10. Tribunale di Piacenza, 19 giugno 2019 (legge fallimentare). Il ritardo nell’adempimento imputabile agli organi della procedura, se adeguatamente provato, non giustifica la risoluzione. Rilevanza: individua un’area di difesa per il debitore.

11. Tribunale di Milano, 22 marzo 2018, e Tribunale di Ravenna, 27 luglio 2018 (legge fallimentare). Il decorso del termine annuale per la risoluzione non è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: la decadenza va eccepita dal debitore nella prima difesa utile.

12. Corte d’Appello di Bologna, 27 settembre 2017 (legge fallimentare). Pronuncia richiamata in dottrina sul tema del soddisfacimento “non irrisorio” nel concordato con continuità aziendale. Rilevanza: nel concordato in continuità la valutazione dell’inadempimento si collega alla serietà del soddisfacimento promesso.

Il quadro mostra due linee. La prima: il giudizio sull’inadempimento è oggettivo e si misura sulla distanza tra promesso e realizzato. La seconda: il CCII ha reso più rigida la sequenza risoluzione-liquidazione rispetto alla lettura delle Sezioni Unite sulla legge fallimentare, con un’eccezione mirata per le insolvenze nuove. Le pronunce di legittimità sull’art. 119 CCII sono ancora poche, perché i concordati omologati con le nuove regole sono entrati in fase esecutiva da pochi anni.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Quando il piano omologato inizia a scostarsi, la differenza la fa il tempo di reazione. Lo Studio interviene con strumenti precisi, rivolti all’impresa che deve difendere il proprio concordato e, in modo distinto, al creditore che deve tutelare il proprio credito.

  1. Ricostruiamo il confronto tra flussi previsti e flussi effettivi, mese per mese, partendo dal piano industriale omologato e dai rapporti semestrali del commissario, per misurare lo scostamento reale.
  2. Valutiamo la gravità dell’inadempimento alla luce dell’art. 119, co. 3, CCII e della giurisprudenza sulla scarsa importanza, quantificando il peso dell’ammanco sul monte promesso.
  3. Predisponiamo la comunicazione al commissario giudiziale con dati, cause e misure correttive, per evitare che la prima notizia dello scostamento arrivi al tribunale attraverso un ricorso.
  4. Negoziamo con i creditori più esposti dilazioni e accordi consensuali, documentati, che riducano il rischio di ricorsi per risoluzione.
  5. Verifichiamo la tempestività e la legittimazione di ogni ricorso per risoluzione ricevuto, a partire dal termine annuale e dalla posizione del commissario.
  6. Redigiamo la memoria difensiva nel procedimento ex artt. 40 e 41 CCII, con eccezioni di decadenza, prova delle cause non imputabili e dimostrazione della sostenibilità residua del piano.
  7. Valutiamo il ruolo del garante e dei terzi (art. 119, co. 2 e 5), per verificare se un intervento esterno può coprire lo scostamento o se l’accollo liberatorio esclude la risoluzione.
  8. Analizziamo le alternative alla risoluzione: nuove soluzioni negoziali, nuovi strumenti di regolazione della crisi, operazioni straordinarie sull’azienda.
  9. Per il creditore, predisponiamo il ricorso per risoluzione o l’istanza al commissario, quantificando il credito che rivive e coordinando l’eventuale domanda di liquidazione giudiziale.
  10. Impugniamo la sentenza con reclamo e, se necessario, con ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi è chiamato a valutare se un’impresa ha concrete prospettive di risanamento e a facilitare le trattative con i creditori dispone esattamente delle competenze che servono quando un piano in continuità perde terreno e occorre stabilire, con i numeri, se è ancora eseguibile. Accanto a questa, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore segue la segnalazione al commissario, il procedimento di risoluzione, il reclamo e l’eventuale ricorso in Cassazione.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono i flussi, verificano il business plan aggiornato e le posizioni fiscali, compresa la transazione sui tributi; gli avvocati traducono i numeri in difese e in atti. Nessun dato contabile resta senza lettura giuridica, nessuna eccezione processuale resta senza riscontro nei conti.

Chiusura

Il piano di concordato in continuità non si risolve da solo: serve un ricorso di un creditore, un inadempimento non di scarsa importanza e il rispetto del termine di un anno dall’ultima scadenza prevista. Prima della risoluzione, il commissario sorveglia e può ottenere poteri sostitutivi; dopo la risoluzione, i crediti tornano all’importo originario, al netto di quanto pagato, e si apre la strada alla liquidazione giudiziale. Per l’impresa, la difesa migliore è far emergere presto lo scostamento e dimostrare con i numeri che il piano resta eseguibile. Per il creditore, è agire tempestivamente senza attendere che il patrimonio si consumi.

Lo Studio Monardo lavora su questo snodo perché la domanda decisiva, cioè se un’impresa in continuità è ancora in grado di risanarsi, è la stessa che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo affronta come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Quella valutazione di sostenibilità, unita alla difesa in tutti i gradi di giudizio come cassazionista, permette di affrontare lo scostamento dal piano come un problema da misurare prima ancora che da contestare.

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