Nel concordato liquidatorio i soldi sono quelli che sono: il ricavato della vendita dei beni, più l’apporto esterno che la legge pretende. Prima che un solo euro arrivi ai creditori anteriori, però, c’è una fila che passa davanti a tutti: quella dei crediti prededucibili. Sono i debiti “della procedura” e “per la procedura”: i compensi del commissario giudiziale e del liquidatore, le spese per conservare e vendere il patrimonio, i fornitori che hanno lavorato dopo il deposito della domanda, una parte dei compensi dei professionisti che hanno preparato il piano, i finanziamenti autorizzati. Chi li conosce sa quanto resterà davvero per gli altri. Chi li ignora scopre troppo tardi che la percentuale promessa ai chirografari era un’illusione.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. La prededuzione, infatti, non nasce tutta insieme: matura per fasi. Alcuni crediti la acquistano solo se il tribunale apre la procedura; altri la conquistano perché sorgono “legalmente” dopo la domanda; altri ancora la perdono se un atto è compiuto senza autorizzazione. Per questo l’articolo segue la cronologia reale: i mesi che precedono il deposito, il giorno della domanda, la finestra della riserva, il decreto di apertura, il voto e l’omologazione, la fase esecutiva con il liquidatore giudiziale e, infine, lo scenario in cui il concordato salta e si passa alla liquidazione giudiziale.
Lo Studio Monardo tratta questa materia perché la prededuzione si gioca prima ancora che sul tavolo del tribunale, già nel percorso di risanamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè la figura che accompagna l’impresa nella composizione negoziata, la fase in cui l’autorizzazione del tribunale serve proprio a rendere prededucibili finanziamenti e crediti. Ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si formano, si accertano e si pagano i crediti della procedura, a partire dai compensi degli organismi di composizione che l’art. 6 del Codice della crisi colloca espressamente in prededuzione.
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La mappa temporale della prededuzione
Prima di entrare nelle singole tappe conviene guardare il percorso dall’alto. La regola di base è l’art. 6 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII), riscritto dal D.Lgs. 83/2022 e ritoccato dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Oltre ai crediti che la legge qualifica espressamente come prededucibili, la norma elenca quattro famiglie: (a) spese e compensi per le funzioni dell’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento, e di chi ne svolge le funzioni; (b) crediti professionali sorti in funzione degli accordi di ristrutturazione, dei piani soggetti a omologazione e delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione dell’omologazione; (c) crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo e del deposito di proposta e piano, sempre nel limite del 75% e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47; (d) crediti legalmente sorti durante la liquidazione giudiziale o controllata, oppure dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, per la gestione del patrimonio, la continuazione dell’attività, il compenso degli organi e le prestazioni professionali richieste dagli organi.
Il secondo comma, nella versione del 2024, chiude il cerchio: la prededuzione opera quando si apre il concorso e permane se più procedure si succedono. Per quanto riguarda l’ultimo correttivo, il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, è intervenuto su diversi istituti (tra cui l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali); dalle fonti consultate alla data di redazione non risultano modifiche al testo dell’art. 6, ma il punto va sempre ricontrollato sul testo coordinato in Gazzetta Ufficiale prima di ogni scelta operativa.
| Tappa | Momento | Crediti che entrano (o rischiano di non entrare) in prededuzione | Norma chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mesi prima del deposito | Advisor, attestatore, legali che preparano la domanda; eventuali finanziamenti autorizzati in composizione negoziata | art. 6 lett. c CCII; art. 22 CCII | Tappa 1 |
| 2 | Giorno 0: deposito della domanda | Da qui in poi i crediti legalmente sorti possono essere prededucibili | art. 6 lett. d; art. 44; art. 46 CCII | Tappa 2 |
| 3 | Giorni 1-120: la riserva | Fornitori della gestione corrente, spese di conservazione; atti straordinari solo se autorizzati | art. 46 CCII | Tappa 3 |
| 4 | Decreto di apertura | Condizione che “accende” il 75% dei professionisti; nomina del commissario | art. 47; art. 6 lett. c | Tappa 4 |
| 5 | Dall’apertura al voto | Compenso del commissario, spese di procedura, consulenze chieste dagli organi | art. 6 lett. d | Tappa 5 |
| 6 | Omologazione | Il piano deve garantire il pagamento integrale dei prededucibili | art. 48; art. 84 c. 4 | Tappa 6 |
| 7 | Esecuzione e riparti | Liquidatore giudiziale, costi di vendita, ordine dei pagamenti | art. 114 CCII | Tappa 7 |
| 8 | Se il concordato salta | Permanenza della prededuzione nella liquidazione giudiziale successiva | art. 6 c. 2; artt. 221-222 CCII | Tappa 8 |
Una precisazione di metodo. La legge fallimentare usava una formula aperta (art. 111, comma 2, l.fall.: crediti sorti “in occasione o in funzione” delle procedure), e su quella formula si è costruita gran parte della giurisprudenza. Il Codice della crisi ha scelto un elenco più chiuso, con limiti percentuali e condizioni. Le pronunce sulla legge fallimentare restano utili per capire la logica, ma vanno lette tenendo conto che, per i ricorsi depositati dal 15 luglio 2022, le regole sono quelle del Codice.
Tappa 1 — Mesi prima del deposito: quando nascono i crediti dei professionisti
Cosa succede
Siamo sei, a volte nove mesi prima della domanda. L’impresa ha capito che la continuità non è più praticabile, oppure che il valore sta nei beni e non nell’attività. Si mette in moto la macchina: un advisor finanziario ricostruisce il passivo, un legale imposta la proposta, un professionista indipendente si prepara all’attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità del piano, talvolta un perito stima immobili e magazzino. Spesso, prima ancora, l’impresa ha percorso la composizione negoziata della crisi, nata con il D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice, con l’affiancamento di un esperto indipendente.
Tutte queste attività generano crediti. E qui comincia la prima domanda che interessa a chi presta l’opera e a chi dovrà pagare: questi compensi, maturati prima che esista una procedura, potranno passare davanti ai creditori anteriori?
La norma
La risposta è nell’art. 6, comma 1, lett. c) CCII: sono prededucibili i crediti professionali sorti in funzione della domanda di concordato preventivo e del deposito della relativa proposta e del piano, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell’art. 47. È la scelta più netta del legislatore rispetto al passato: non basta più dimostrare che la prestazione era “funzionale”, serve anche che la procedura venga effettivamente aperta, e comunque un quarto del credito resta fuori dalla prededuzione.
Il 25% residuo non sparisce: segue il rango che gli spetta secondo le regole ordinarie, di norma il privilegio generale sui mobili riconosciuto ai professionisti dall’art. 2751-bis, n. 2, c.c. per le retribuzioni dell’ultimo biennio, oppure il chirografo per la parte che non rientra nel privilegio.
Sul fronte della composizione negoziata, l’art. 22 CCII consente all’imprenditore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili; la relazione dell’Ufficio del Massimario della Cassazione sul correttivo 2024 (Relazione n. 10 del 30 gennaio 2025) sottolinea che l’autorizzazione rileva ai soli fini della prededuzione e che il beneficio non dipende dall’esito delle trattative (comma 1-ter). Il tema dei finanziamenti in continuità è trattato in altri approfondimenti; qui basta sapere che, se la composizione sfocia in un concordato liquidatorio, quei crediti autorizzati arrivano alla nuova procedura già “marchiati” come prededucibili.
I termini che si attivano
In questa fase non corrono termini perentori in senso stretto, ma corre un orologio economico: ogni mese di preparazione aumenta i costi professionali che, almeno per il 75%, peseranno sull’attivo. Il criterio con cui il giudice valuterà quei crediti, ricordato dalla Cassazione con la sentenza n. 4 del 2 gennaio 2024 (Sez. I), è la verifica ex ante e in concreto della funzionalità della prestazione rispetto alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali, con una motivazione che non può essere di stile. Il principio era già stato messo a fuoco dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 42093 del 31 dicembre 2021, pronunciata nel regime della legge fallimentare: il credito del professionista che assiste il debitore nell’accesso al concordato è prededucibile, anche nel fallimento che segue, se la prestazione è funzionale alla procedura secondo una valutazione ex ante e se la proposta è stata ammessa; restano salve le contestazioni per inadempimento o per atti in frode.
Cosa può fare il debitore ora
È la finestra in cui si decide quanto costerà la prededuzione professionale. Il debitore può:
- definire per iscritto oggetto e perimetro degli incarichi, distinguendo l’attività “in funzione della domanda” da quella ordinaria (contabilità, consulenza fiscale corrente), che non gode del regime dell’art. 6 lett. c);
- calibrare i tempi: un piano preparato con cura riduce il rischio di inammissibilità, che, come vedremo, è il vero nemico della prededuzione;
- valutare se passare dalla composizione negoziata, chiedendo le autorizzazioni dell’art. 22 per i finanziamenti indispensabili.
Le opzioni precluse sono altrettanto importanti: non è possibile “promettere” la prededuzione a un professionista con un accordo privato, perché la collocazione la decide la legge e, in caso di contestazione, il giudice.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che il compenso dell’advisor sia comunque al sicuro. Non lo è: se la domanda non supera il vaglio dell’art. 47, la lett. c) non si applica e il credito torna nelle regole ordinarie. Il secondo errore, speculare, è sottovalutare il peso del 75%: in un concordato liquidatorio con attivo limitato, qualche decina di migliaia di euro di prededuzione professionale può spostare in modo sensibile la percentuale offerta ai chirografari.
Quanto dura realmente
La preparazione di un concordato liquidatorio richiede di solito diversi mesi: tempo per la ricostruzione contabile, le perizie, la ricerca dell’apporto esterno e l’attestazione. Non esistono statistiche ufficiali uniformi sui tempi di preparazione; ciò che conta, ai fini della prededuzione, è che ogni prestazione resti tracciabile e collegata alla domanda.
Tappa 2 — Giorno 0: il deposito della domanda
Cosa succede
Il giorno del deposito è lo spartiacque. Prima esistono solo creditori anteriori; da questo momento possono nascere creditori della procedura. La domanda può essere completa (proposta, piano, attestazione, documentazione) oppure “con riserva”, cioè accompagnata dai soli documenti essenziali, con la richiesta al tribunale di un termine per presentare il resto.
La norma
L’art. 44 CCII disciplina la domanda con riserva: il tribunale concede un termine compreso tra 30 e 60 giorni, prorogabile su istanza fino a ulteriori 60 giorni in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale. Con il decreto nomina un commissario giudiziale e fissa gli obblighi informativi periodici.
L’art. 46 CCII regola i poteri del debitore dopo il deposito: può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per quelli urgenti di straordinaria amministrazione serve l’autorizzazione del tribunale; i crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti sono prededucibili. È il ponte con l’art. 6, lett. d), che parla di crediti legalmente sorti dopo la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi.
I termini che si attivano
Il termine fissato dal tribunale per il deposito di proposta, piano e attestazione è perentorio nei suoi effetti pratici: se scade senza deposito, la domanda è dichiarata inammissibile e, se pendono istanze dei creditori, si apre la strada alla liquidazione giudiziale. Attenzione al calendario: l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) per i procedimenti disciplinati dal Codice, salvo diversa previsione. Un termine che scade a metà agosto scade davvero a metà agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Da questo giorno ogni nuovo debito va contratto pensando alla sua collocazione futura. Il debitore può:
- proseguire la gestione ordinaria (pagare la vigilanza del capannone, l’energia per conservare il magazzino, l’assicurazione degli immobili), sapendo che quei fornitori, se l’atto è regolare, saranno prededucibili;
- chiedere subito al tribunale le autorizzazioni per gli atti straordinari indispensabili, perché senza autorizzazione il credito del terzo rischia di non essere “legalmente sorto”;
- mappare in un registro separato i debiti post-deposito, così da poterli distinguere con certezza da quelli anteriori.
È invece precluso pagare i creditori anteriori fuori dal piano: ogni pagamento di debiti pregressi altera la par condicio e può compromettere la procedura.
L’errore tipico di questa fase
Confondere la data della fattura con la data di nascita del credito. Un fornitore che ha consegnato merce a dicembre e fattura a gennaio, dopo il deposito, resta un creditore anteriore: il credito è sorto con la prestazione, non con il documento. Il caso inverso è altrettanto frequente: prestazioni eseguite dopo il deposito ma fatturate in un unico documento con quelle precedenti, che vanno separate voce per voce.
Quanto dura realmente
Il deposito in sé è un atto istantaneo, ma i primi giorni sono decisivi: il decreto del tribunale sulla riserva arriva in genere in tempi brevi, e da quel momento corrono gli obblighi informativi verso il commissario. Ogni ritardo nella regolarizzazione dei rapporti con i fornitori si traduce in contestazioni future sulla collocazione dei loro crediti.
Tappa 3 — Dal giorno 1 al giorno 120: la finestra della riserva
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una fase sospesa. L’impresa non ha ancora un piano depositato, ma è già sotto lo sguardo del commissario giudiziale e del tribunale. Nel liquidatorio l’attività operativa è spesso ridotta o cessata; restano però costi che non si possono interrompere: custodia, manutenzione minima, utenze dei locali dove si trovano i beni, personale residuo per inventari e consegne, spese per mantenere in vita le autorizzazioni o le certificazioni che danno valore all’azienda o ai beni.
La norma
Il riferimento resta l’art. 6, lett. d) CCII, che collega la prededuzione alla gestione del patrimonio e alla continuazione dell’attività, e l’art. 46 sulle autorizzazioni. Se in questa fase l’impresa ha bisogno di liquidità, il Codice prevede la possibilità di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 99 CCII): si tratta di uno strumento costruito soprattutto per la continuità e già approfondito altrove, ma che il liquidatorio può utilizzare quando occorre preservare il valore dei beni fino alla vendita. Per i finanziamenti dei soci, la prededuzione è riconosciuta solo in misura parziale (art. 102 CCII).
I termini che si attivano
Il termine concesso con la riserva (30-60 giorni, più l’eventuale proroga fino a 60) è la scadenza che governa tutta la fase. Il calcolo è a giorni di calendario, senza sospensione feriale. Esempio: domanda depositata il 14 gennaio 2026, termine di 60 giorni → scadenza il 15 marzo 2026; proroga di 60 giorni → scadenza il 14 maggio 2026.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra della riserva è il momento per mettere ordine nella massa prededucibile prima che il piano la “fotografi”. Il debitore può:
- quantificare con precisione i costi di conservazione fino alla vendita e inserirli nel piano come fondo dedicato;
- concordare con i fornitori strategici condizioni di pagamento compatibili con la cassa disponibile, sapendo che il loro credito sarà soddisfatto prima dei riparti;
- verificare con il commissario quali spese sono considerate funzionali e quali no, prevenendo contestazioni;
- se l’impresa proviene da una composizione negoziata, riportare nel piano i finanziamenti autorizzati e i relativi rimborsi.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, legge la massa prededucibile come la legge chi siede dall’altra parte del tavolo: l’organo che deve verificarla.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar crescere la massa prededucibile senza controllo. In un concordato liquidatorio ogni euro di prededuzione è un euro sottratto ai creditori anteriori: una riserva lunga, con costi fissi elevati e senza un piano di vendita, può erodere proprio quell’attivo che serve a raggiungere la soglia minima di soddisfazione dei chirografari. Il secondo errore è compiere atti straordinari (una vendita anticipata, un nuovo contratto di locazione, una transazione) senza l’autorizzazione del tribunale.
Quanto dura realmente
Nella prassi la riserva viene spesso usata per intero, e non di rado prorogata. Il dato normativo massimo è di 120 giorni complessivi; nella realtà occorre aggiungere i tempi del tribunale per pronunciarsi sulla proroga e per esaminare la documentazione depositata.
Tappa 4 — Il decreto di apertura (art. 47): il momento che accende il 75%
Cosa succede
Depositati proposta, piano e attestazione, il tribunale verifica l’ammissibilità della proposta e la ritualità della domanda. Se l’esito è positivo, emette il decreto di apertura del concordato preventivo: nomina (o conferma) il commissario giudiziale, fissa la data della votazione e ordina al debitore di depositare una somma per le spese della procedura entro un termine breve. Se l’esito è negativo, la domanda è dichiarata inammissibile e, in presenza dei presupposti, si apre la liquidazione giudiziale.
La norma
L’art. 47 CCII è il cardine dell’intera tappa, perché la lett. c) dell’art. 6 subordina la prededuzione dei professionisti proprio all’apertura “ai sensi dell’articolo 47”. Nel concordato liquidatorio il vaglio comprende anche la verifica dei requisiti dell’art. 84, comma 4: un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% l’attivo disponibile al momento della domanda e una soddisfazione dei creditori chirografari e privilegiati degradati non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo.
Quanto all’intensità del controllo, la Cassazione (Sez. I, n. 9605 del 15 aprile 2026), decidendo un caso di continuità aziendale, ha escluso che il vaglio di ammissibilità sia meramente formale, estendendolo al contenuto della proposta e dei documenti con uno scrutinio di legalità sostanziale. Nel liquidatorio la verifica dei requisiti dell’art. 84 è a maggior ragione stringente. E il tribunale non è vincolato dall’attestazione: le Sezioni Unite (n. 1521 del 23 gennaio 2013), già nel vigore della legge fallimentare, hanno affermato che il giudice può sindacare il metodo e l’attendibilità della base di valore utilizzata dall’attestatore.
I termini che si attivano
Il termine assegnato con il decreto di apertura per il deposito della somma destinata alle spese di procedura va rispettato con rigore: il mancato versamento può portare alla revoca della procedura. Il decreto fissa anche il calendario del voto e i termini entro cui i creditori possono esprimersi.
Cosa può fare il debitore ora
Se il decreto di apertura arriva, il 75% dei crediti professionali “in funzione della domanda” diventa prededucibile. Il debitore può:
- aggiornare il prospetto della massa prededucibile alla luce dei compensi effettivamente maturati;
- predisporre la provvista per il fondo spese senza intaccare le somme accantonate per i creditori;
- se la domanda è stata dichiarata inammissibile, valutare il reclamo alla Corte d’appello nei termini di legge.
Su quest’ultimo punto c’è un limite importante: secondo la Cassazione (n. 31176 del 28 novembre 2025), nel regime del Codice la decisione della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è ricorribile in Cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., anche se resa in forma di sentenza. Lo stesso orientamento è stato ribadito dalla Cassazione con l’ordinanza n. 22960/2026 (Sez. I, pubblicata il 9 luglio 2026). Tradotto: la vera partita sull’ammissibilità si gioca in primo grado e in reclamo.
L’errore tipico di questa fase
Depositare un piano “fragile” contando di sistemarlo dopo. Se la proposta non supera il vaglio dell’art. 47, i crediti dei professionisti perdono il beneficio della lett. c), e il danno ricade su tutti: sui professionisti, che diventano creditori ordinari; sul debitore, che ha speso risorse senza ottenere la procedura; sui creditori, che si ritrovano in una liquidazione giudiziale con un attivo già ridotto.
Quanto dura realmente
Tra il deposito del piano completo e il decreto di apertura passano di solito alcune settimane, che si allungano se il tribunale chiede integrazioni. Il tempo totale dipende molto dal carico del singolo ufficio giudiziario.
Tappa 5 — Dall’apertura al voto: gli organi e le spese della procedura
Cosa succede
Il calendario ora corre verso il voto. Il commissario giudiziale verifica la contabilità, redige la relazione sui crediti e sulla convenienza della proposta, comunica con i creditori. Nel frattempo maturano i costi propri della procedura: il compenso del commissario, le spese per perizie richieste dagli organi, gli eventuali consulenti che il commissario è autorizzato a nominare, le spese di pubblicità.
La norma
Sono crediti che rientrano nell’art. 6, lett. d), nella parte in cui menziona il compenso degli organi e le prestazioni professionali richieste dagli organi. Il compenso del commissario è liquidato dal tribunale secondo i parametri di legge e trova copertura in prededuzione. Va ricordata la natura di questa figura: la Cassazione (Sez. I, ord. n. 40483 del 16 dicembre 2021) ha precisato che il commissario giudiziale è un ausiliario del giudice e non una parte in senso sostanziale, tanto da non essere legittimato a ricorrere in Cassazione. Il suo compenso è dunque un costo della funzione pubblica di controllo, non un credito “contrattuale” del debitore.
I termini che si attivano
I termini per il voto dei creditori, fissati nel decreto di apertura, sono quelli che contano in questa fase. Sul piano della prededuzione non ci sono termini di decadenza specifici per far valere il credito durante il concordato, ma ogni ritardo nel documentare spese e compensi rende più difficile la loro corretta collocazione nel piano dei pagamenti.
Cosa può fare il debitore ora
È il momento di verificare che la massa prededucibile dichiarata nel piano sia coerente con quella reale. Il debitore può:
- confrontare il prospetto dei costi di procedura con la relazione del commissario e correggere eventuali scostamenti;
- rispondere alle osservazioni dei creditori che contestano la qualificazione di alcuni crediti come prededucibili (ad esempio quelli di un professionista legato alla compagine sociale);
- valutare modifiche della proposta, nei limiti consentiti, se la massa prededucibile è cresciuta oltre le previsioni.
È precluso, invece, “spostare” un creditore anteriore nella prededuzione per assicurargli il voto favorevole: la collocazione dipende dalla data e dalla causa del credito, non dalla convenienza negoziale.
L’errore tipico di questa fase
Sottostimare il costo degli organi. Nei piani liquidatori capita di trovare accantonamenti per compensi e spese calcolati in modo approssimativo, che poi si rivelano insufficienti. La conseguenza è una riduzione della percentuale offerta ai chirografari rispetto a quella votata, con possibili contestazioni in sede di omologazione o di esecuzione.
Quanto dura realmente
Dall’apertura al voto passano in genere alcuni mesi, in funzione della complessità del passivo e del numero dei creditori. La relazione del commissario è il documento che più incide sui tempi: se emergono criticità, le integrazioni allungano la fase.
Tappa 6 — L’omologazione: la prededuzione “si prende” il primo posto
Cosa succede
Raggiunte le maggioranze, il tribunale celebra il giudizio di omologazione. Verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, la fattibilità del piano e, nel liquidatorio, il rispetto delle soglie dell’art. 84, comma 4. Se omologa, il concordato diventa vincolante per tutti i creditori anteriori.
La norma
L’art. 48 CCII regola il giudizio di omologazione. Per la prededuzione, il punto centrale è logico prima che normativo: i crediti prededucibili non sono falcidiabili dalla proposta. Il piano li deve pagare per intero, alle scadenze, e solo ciò che resta viene distribuito ai creditori anteriori. Nel concordato liquidatorio vige la regola della priorità assoluta: i privilegiati vanno soddisfatti secondo l’ordine delle cause di prelazione, e possono essere pagati in misura non integrale solo se un professionista indipendente attesta che ricevono non meno di quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava il privilegio (art. 84, comma 5). Le diverse regole sulla distribuzione del valore in continuità (la cosiddetta priorità relativa) non riguardano il liquidatorio puro.
Il confine tra i due mondi non è sempre netto. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026), pur dichiarando inammissibile il ricorso, ha enunciato nell’interesse della legge un principio sul valore di liquidazione in una continuità indiretta, richiamando l’art. 87, comma 1, lett. c) CCII e la regola di priorità: segno che la qualificazione del piano (liquidatorio o di continuità indiretta) incide direttamente su come si calcola ciò che spetta ai creditori dopo i prededucibili.
I termini che si attivano
Le opposizioni all’omologazione vanno proposte nei termini fissati dal tribunale, e il decreto o la sentenza di omologazione può essere reclamato nei termini di legge. Un creditore che ritiene di essere stato collocato erroneamente fuori dalla prededuzione ha qui l’ultima occasione per far valere la questione all’interno della procedura.
Cosa può fare il debitore ora
L’omologazione cristallizza il piano: dopo, correggere la massa prededucibile è molto più difficile. Il debitore può:
- verificare che il piano indichi in modo distinto le somme accantonate per i prededucibili non ancora scaduti (compenso del liquidatore, spese di vendita, imposte sulle cessioni);
- prevedere un fondo rischi per i crediti prededucibili contestati, in modo che un’eventuale soccombenza non comprometta i riparti;
- rispondere alle opposizioni dei creditori che contestano la prededuzione di singoli crediti.
L’errore tipico di questa fase
Non accantonare nulla per i prededucibili “futuri”. Il concordato liquidatorio omologato non è finito: la fase esecutiva produce nuovi costi (liquidatore, perizie, aste, imposte, cancellazioni di ipoteche) che hanno anch’essi natura prededucibile. Un piano che li ignora rischia di non reggere alla prova dei riparti.
Quanto dura realmente
Il giudizio di omologazione si conclude in genere entro alcuni mesi dal voto, salvo opposizioni complesse. I reclami possono aggiungere ulteriore tempo prima che il provvedimento diventi definitivo.
Tappa 7 — La fase esecutiva: il liquidatore giudiziale e l’ordine dei pagamenti
Cosa succede
Da questo momento in poi la scena cambia protagonisti. Nel concordato con cessione dei beni il debitore non vende più da solo: con l’omologazione il tribunale nomina un liquidatore giudiziale e un comitato dei creditori che ne sorveglia l’operato. Il liquidatore prende in carico il patrimonio, organizza le vendite secondo procedure competitive, incassa il ricavato, paga i debiti della procedura e predispone i riparti per i creditori anteriori. Il commissario giudiziale resta in campo con funzioni di vigilanza sull’esecuzione.
È la fase in cui la prededuzione smette di essere una colonna del piano e diventa un flusso di cassa: ogni mese escono somme per custodia, assicurazioni, imposte sugli immobili ancora intestati alla società, pubblicità delle aste, perizie aggiornate, compensi del liquidatore, eventuali contenziosi per recuperare crediti dell’impresa.
La norma
L’art. 114 CCII disciplina la cessione dei beni: nomina del liquidatore e del comitato dei creditori, applicazione, in quanto compatibili, delle norme sulla liquidazione giudiziale relative alle vendite, obbligo di procedure competitive. I crediti che nascono in questa fase rientrano ancora nell’art. 6, lett. d): sono crediti legalmente sorti durante una procedura, per la gestione del patrimonio e per il compenso degli organi.
Quanto all’ordine, la regola è quella del concorso: prima i prededucibili, poi i privilegiati secondo l’ordine delle prelazioni previsto dal codice civile (artt. 2777 e 2778 c.c.), infine i chirografari in proporzione. I prededucibili non attendono il riparto: vanno pagati alla scadenza, nei limiti della liquidità disponibile, con accantonamenti per quelli futuri o contestati. Il concordato preventivo, a differenza della liquidazione giudiziale, non conosce un accertamento del passivo con effetti di giudicato: se un credito prededucibile è contestato nell’esistenza, nell’ammontare o nel rango, la questione si risolve davanti al giudice competente in sede ordinaria, mentre il liquidatore accantona le somme necessarie.
| Ordine | Categoria | Esempi nel concordato liquidatorio | Regola di pagamento |
|---|---|---|---|
| 1 | Crediti prededucibili | Compensi di commissario e liquidatore; spese di custodia e vendita; fornitori post-domanda per atti legalmente compiuti; 75% dei professionisti “in funzione della domanda”; finanziamenti autorizzati | Integrale, alla scadenza, prima di ogni riparto |
| 2 | Crediti con prelazione speciale | Mutuo ipotecario sull’immobile venduto, pegno | Sul ricavato del bene gravato, dedotte le spese specifiche |
| 3 | Privilegi generali | Lavoratori (art. 2751-bis n. 1), professionisti ultimo biennio (n. 2), artigiani e cooperative, crediti tributari privilegiati | Per grado; pagamento non integrale solo con attestazione ex art. 84 c. 5 |
| 4 | Chirografari e degradati | Fornitori anteriori, banche non garantite, parte non capiente dei privilegiati, 25% professionale non privilegiato | In proporzione, almeno il 20% complessivo nel liquidatorio |
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono soprattutto quelli fissati dal piano e dal provvedimento di omologazione per i riparti. Il rispetto delle scadenze di pagamento previste nel piano è essenziale, perché l’inadempimento non di scarsa importanza apre la strada alla risoluzione. Le contestazioni sui singoli prededucibili vanno proposte senza ritardo, per evitare che il liquidatore distribuisca somme che poi devono essere recuperate.
Cosa può fare il debitore ora
Il debitore ha ormai ceduto la gestione dei beni, ma non è uscito di scena. In questa fase può ancora proteggere la tenuta del piano, vigilando sulla crescita della massa prededucibile. In concreto può:
- chiedere informazioni periodiche al liquidatore e al comitato dei creditori sull’andamento delle vendite e dei costi;
- segnalare spese che non appaiono funzionali alla liquidazione;
- collaborare alla consegna della documentazione necessaria per le vendite (titoli di provenienza, certificazioni, pratiche edilizie), riducendo i costi di regolarizzazione;
- monitorare le imposte che maturano sul patrimonio non ancora venduto, che gravano come prededuzione.
L’errore tipico di questa fase
Disinteressarsi del concordato dopo l’omologazione. Molti imprenditori, una volta “consegnati” i beni, smettono di seguire la procedura. Ma il piano resta il loro piano: se i costi prededucibili crescono oltre le previsioni e la percentuale ai chirografari scende sotto quanto promesso, il rischio di risoluzione, e quindi della liquidazione giudiziale, ricade anche su di loro. Il secondo errore, tipico dei creditori, è pretendere il pagamento di un credito anteriore come se fosse prededucibile solo perché la prestazione si è conclusa dopo la domanda: conta il momento in cui il credito è sorto.
Quanto dura realmente
La fase esecutiva è la più lunga. La durata dipende dalla natura dei beni: un portafoglio crediti o un magazzino si liquidano in tempi relativamente brevi, un compendio immobiliare con aste deserte e ribassi può richiedere anni. Più la fase si allunga, più crescono i costi prededucibili di conservazione. Ecco perché un piano realistico sui tempi di vendita è anche un piano realistico sulla prededuzione.
Tappa 8 — Se il concordato salta: risoluzione, liquidazione giudiziale e permanenza della prededuzione
Cosa succede
Sono passati due, tre anni dall’omologazione. Le aste vanno deserte, il ricavato è inferiore alle stime, l’apporto esterno non arriva per intero. Un creditore chiede la risoluzione del concordato per inadempimento. Oppure emerge un’occultazione di attivo e si chiede l’annullamento. In entrambi i casi la strada porta verso la liquidazione giudiziale. Nello stesso esito si può arrivare molto prima, se la domanda viene dichiarata inammissibile o se la proposta non ottiene le maggioranze.
La norma
La risoluzione è disciplinata dall’art. 119 CCII: non può essere pronunciata se l’inadempimento ha scarsa importanza, e il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. L’annullamento è regolato dall’art. 120. Una volta aperta la liquidazione giudiziale, entrano in gioco l’art. 221 CCII, che stabilisce l’ordine di distribuzione delle somme (prededucibili, privilegiati, chirografari), e l’art. 222, che disciplina l’accertamento e il pagamento dei crediti prededucibili nella liquidazione giudiziale, di regola con le modalità dell’accertamento del passivo.
Il punto decisivo è l’art. 6, comma 2, CCII, riformulato dal D.Lgs. 136/2024: la prededucibilità opera in caso di apertura del concorso e permane quando più procedure si succedono. Il fornitore che ha lavorato durante il concordato, il commissario che ha vigilato, il professionista che ha ottenuto l’apertura della procedura non vedono svanire la loro collocazione solo perché il concordato è fallito.
Sul fenomeno della successione tra procedure la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha costruito la nozione di consecuzione: la Cassazione con la sentenza n. 15724 dell’11 giugno 2019 l’ha descritta come collegamento sequenziale tra procedure legate da continuità causale e unità concettuale. Le Sezioni Unite n. 42093/2021 hanno applicato la logica al credito del professionista, riconoscendone la prededuzione anche nel fallimento consecutivo, purché la proposta fosse stata ammessa. Sul piano del diritto intertemporale, la Cassazione con la sentenza n. 6506 del 9 marzo 2020 ha chiarito che, per stabilire quale disciplina si applica, conta la data del ricorso per la dichiarazione di insolvenza e non il collegamento con la procedura precedente: un criterio da tenere presente nei casi di confine tra legge fallimentare e Codice.
I termini che si attivano
Il termine annuale per chiedere la risoluzione è di decadenza: decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto, non dall’omologazione. Aperta la liquidazione giudiziale, i creditori prededucibili devono presentare domanda nei termini fissati dalla sentenza per l’accertamento del passivo, salvo le eccezioni previste per i crediti non contestati. Anche qui niente sospensione feriale: i termini dei procedimenti del Codice corrono anche dal 1° al 31 agosto.
Cosa può fare il debitore ora
Prima che la risoluzione venga chiesta, il debitore ha ancora margini per evitare la liquidazione giudiziale. Può:
- verificare se l’inadempimento è davvero di non scarsa importanza, alla luce di quanto già pagato;
- valutare, ricorrendone i presupposti, una nuova proposta o uno strumento diverso;
- se la liquidazione giudiziale è inevitabile, collaborare con il curatore alla ricostruzione della massa prededucibile già pagata e di quella ancora dovuta, evitando duplicazioni e contestazioni.
Le opzioni precluse sono chiare: non si può ripagare in via preferenziale un creditore anteriore per “comprarne” la rinuncia alla risoluzione.
L’errore tipico di questa fase
Credere che la liquidazione giudiziale “azzeri” i debiti della procedura precedente. È il contrario: i prededucibili sorti nel concordato si presentano nella nuova procedura con il loro rango, e si sommano ai costi della liquidazione giudiziale stessa. Il risultato, per i chirografari, è spesso una percentuale molto più bassa di quella che avrebbero ottenuto con un concordato eseguito correttamente.
Quanto dura realmente
Tra l’inadempimento e l’apertura della liquidazione giudiziale possono passare molti mesi. La liquidazione giudiziale, a sua volta, ha tempi che dipendono dall’attivo e dal contenzioso. La successione di procedure, in ogni caso, allunga sensibilmente il percorso complessivo e moltiplica i costi prededucibili.
Fuori calendario: i crediti di confine, tappa per tappa
La timeline descrive le fasi, ma nella pratica le contestazioni nascono quasi sempre su crediti “di confine”: crediti che si collocano a cavallo tra due tappe, o che hanno una causa mista, in parte anteriore e in parte successiva alla domanda. Ricostruirne la data di nascita e la funzione è il lavoro più delicato di chi gestisce o contesta la massa prededucibile.
| Credito | Quando nasce | Prededucibile? | Condizione decisiva |
|---|---|---|---|
| Compenso advisor per la preparazione del piano | Prima della domanda | Sì, nel limite del 75% | Apertura ex art. 47 (art. 6 lett. c) |
| Consulenza fiscale ordinaria nello stesso periodo | Prima della domanda | No | Non è “in funzione della domanda” |
| Fornitura di energia per conservare il magazzino | Dopo la domanda | Sì | Atto di ordinaria amministrazione legalmente compiuto |
| Lavori straordinari su un immobile | Dopo la domanda | Sì, se autorizzati | Autorizzazione del tribunale (art. 46) |
| Prestazioni in un contratto pendente proseguito | Dopo la domanda | Di regola sì, per la parte eseguita dopo | Prestazione regolarmente eseguita nella procedura |
| Indennizzo per lo scioglimento di un contratto pendente | Con lo scioglimento autorizzato | No | Soddisfatto come credito anteriore (art. 97) |
| Compenso del liquidatore giudiziale | Fase esecutiva | Sì | Compenso degli organi (art. 6 lett. d) |
| Finanziamento autorizzato in composizione negoziata | Prima della domanda | Sì | Autorizzazione ex art. 22, anche se le trattative falliscono |
| Finanziamento dei soci | Variabile | Solo in parte | Limite dell’art. 102 CCII |
I contratti pendenti
Un caso ricorrente riguarda i contratti ancora in corso al momento della domanda: locazioni di magazzini, leasing di macchinari, contratti di somministrazione, servizi di vigilanza. Con il deposito della domanda il debitore può proseguirli oppure chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospenderli o a scioglierli ai sensi dell’art. 97 CCII. La scelta incide direttamente sulla prededuzione. Se il contratto prosegue, le prestazioni eseguite dopo la domanda generano crediti della procedura; se il contratto viene sciolto, all’altro contraente spetta un indennizzo che la legge colloca tra i crediti anteriori, e quindi soggetto alla falcidia concordataria. Ogni contratto pendente va valutato con il calendario in mano: proseguire per tre mesi un contratto di vigilanza su un immobile che sarà venduto tra un anno significa accumulare prededuzione; scioglierlo troppo presto può esporre i beni a furti o danneggiamenti che riducono l’attivo.
Nel concordato liquidatorio la tentazione è sciogliere tutto, ma non sempre conviene. Un contratto di locazione del magazzino dove si trova la merce da vendere, ad esempio, può essere più economico da proseguire fino alla vendita in blocco che da sciogliere, con la necessità di trasferire e custodire altrove i beni. La valutazione è insieme giuridica ed economica, e va fatta nelle prime settimane della riserva, quando i costi sono ancora governabili.
I lavoratori
Nel liquidatorio i rapporti di lavoro sono spesso cessati o in via di cessazione, ma non sempre. Possono restare in servizio alcuni dipendenti per l’inventario, la custodia, la consegna dei beni venduti, la gestione amministrativa della procedura. Le retribuzioni per il lavoro prestato dopo la domanda rientrano nei costi della gestione del patrimonio e quindi nella massa prededucibile. Le retribuzioni arretrate e le altre spettanze maturate prima della domanda restano invece crediti anteriori, assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. La linea di demarcazione deve risultare con chiarezza dalle buste paga e dai prospetti contabili: una confusione su questo punto produce contestazioni tanto da parte dei lavoratori quanto da parte degli altri creditori.
Le imposte e i tributi che maturano durante la procedura
Gli immobili restano intestati alla società fino alla vendita, e su di essi continuano a maturare i tributi locali; le vendite stesse generano imposte; la gestione residua produce ritenute e versamenti. I debiti tributari che sorgono durante la procedura per effetto della gestione del patrimonio sono debiti della procedura e vanno pagati alle scadenze, mentre quelli anteriori alla domanda seguono le regole della proposta e, se previsto, della transazione fiscale. Proprio sulla transazione fiscale è intervenuto il D.Lgs. 147/2026, estendendola ai tributi locali: un’innovazione che riguarda i debiti anteriori, e che non trasforma in falcidiabili i tributi maturati durante la procedura. Ignorare i tributi che maturano mese dopo mese sugli immobili invenduti è uno degli errori più costosi del liquidatorio, perché erode l’attivo in modo silenzioso e costante.
I professionisti: del debitore o degli organi?
La lett. d) dell’art. 6 parla di prestazioni professionali “richieste dagli organi” della procedura. È una distinzione che conta. Il professionista incaricato dal commissario o dal liquidatore, con le autorizzazioni previste, matura un credito prededucibile per intero, perché è un costo della procedura. Il professionista incaricato dal debitore dopo la domanda si trova in una posizione diversa: se assiste il debitore nella prosecuzione della procedura e la prestazione è legalmente resa, la sua collocazione va verificata alla luce della norma e della funzione concretamente svolta. Il professionista che ha preparato la domanda, infine, è soggetto al regime della lett. c), con il limite del 75% e la condizione dell’apertura. Tre professionisti nella stessa procedura possono avere tre collocazioni diverse, ed è bene che ciascuno lo sappia fin dal conferimento dell’incarico.
I finanziamenti: un cenno, per non perdere il filo
I finanziamenti prededucibili sono disciplinati da un gruppo di norme dedicate (artt. 99, 101 e 102 CCII), già approfondite in altri articoli con riferimento alla continuità aziendale. Nel liquidatorio contano soprattutto due aspetti temporali. Il primo: un finanziamento chiesto durante la riserva o dopo l’apertura, per conservare i beni fino alla vendita, è prededucibile solo se autorizzato dal tribunale con le forme previste. Il secondo: i finanziamenti dei soci godono della prededuzione solo in misura parziale, per evitare che chi controlla l’impresa si collochi davanti ai creditori esterni per l’intero apporto. In entrambi i casi il rimborso del finanziamento è una voce della massa prededucibile e va inserita nel piano dei pagamenti con la sua scadenza.
I contenziosi del liquidatore
Nella fase esecutiva il liquidatore può dover agire per recuperare crediti dell’impresa, per far valere azioni risarcitorie, per difendersi in giudizi promossi da terzi. Le spese legali di questi contenziosi, se autorizzati, sono costi della procedura e quindi prededucibili. È un capitolo che i piani spesso trascurano: un contenzioso lungo e incerto può costare più di quanto recupera, e il costo grava sull’attivo prima dei riparti. Ogni azione giudiziale del liquidatore va valutata anche per il suo peso sulla massa prededucibile, confrontando il recupero atteso con le spese e i tempi realistici.
I crediti sorti durante l’esecuzione del concordato omologato
C’è infine una zona grigia: i crediti che nascono dopo l’omologazione, durante l’esecuzione del piano, quando il concordato si risolve e si apre la liquidazione giudiziale. L’art. 6, comma 2, afferma la permanenza della prededuzione nella successione delle procedure; resta però da verificare, caso per caso, se un credito sorto nella fase esecutiva sia stato effettivamente contratto per la gestione del patrimonio o per il compenso degli organi, e quindi rientri nella lett. d). È una questione su cui il dibattito interpretativo è ancora aperto e che, nei casi concreti, va affrontata con un’analisi documentale puntuale della causa e della data di ciascun credito.
La stessa procedura, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, semplificate per rendere visibile il meccanismo. Non riproducono casi reali e non tengono conto di tutte le variabili fiscali e contrattuali. L’impresa è la stessa: Alfa s.r.l., attività cessata, magazzino, due capannoni, crediti commerciali. Attivo stimato al momento della domanda: 1.812.600 €. Debiti anteriori: lavoratori per TFR e retribuzioni 412.870 €, erario privilegiato 538.220 €, chirografari 2.874.560 €. Un terzo è disposto ad apportare risorse esterne. Advisor e legale della domanda maturano 87.340 €; l’attestatore 41.260 €.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- 14 gennaio 2026 — domanda con riserva; il tribunale concede 60 giorni. Scadenza: 15 marzo 2026. Il debitore apre subito un registro dei debiti post-domanda e chiede l’autorizzazione per l’unico atto straordinario necessario (la risoluzione anticipata di un contratto di locazione).
- 9 marzo 2026 — deposito di proposta, piano e attestazione, sei giorni prima della scadenza. L’apporto esterno è di 193.400 €: la soglia minima del 10% sull’attivo al momento della domanda è 181.260 €, quindi rispettata.
- 2 aprile 2026 — decreto di apertura ex art. 47. Da questo momento il 75% dei crediti professionali in funzione della domanda è prededucibile: advisor e legale 65.505 € (75% di 87.340), attestatore 30.945 € (75% di 41.260). I residui 21.835 € e 10.315 € seguono il rango ordinario; nell’ipotesi, rientrano nel privilegio professionale dell’ultimo biennio.
- giugno 2026 — voto favorevole.
- 21 settembre 2026 — omologazione; nomina del liquidatore giudiziale.
- 2027 — vendite e riparti.
Il calcolo dei riparti, nell’ipotesi:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Ricavato vendite | 1.759.230 € |
| Apporto esterno | 193.400 € |
| Totale disponibile | 1.952.630 € |
| Prededuzione: compensi commissario e liquidatore (ipotesi) | 68.910 € |
| Prededuzione: spese di procedura, custodia e vendita | 23.475 € |
| Prededuzione: fornitori della riserva (atti legalmente compiuti) | 112.640 € |
| Prededuzione: 75% professionisti | 96.450 € |
| Totale prededucibili | 301.475 € |
| Residuo per i creditori anteriori | 1.651.155 € |
| Privilegiati (lavoratori 412.870 + professionisti residuo 32.150 + erario 538.220) | 983.240 € |
| Residuo per i chirografari | 667.915 € |
| Percentuale chirografari (su 2.874.560 €) | circa 23,2% |
La soglia del 20% è rispettata con un margine ridotto: basterebbe un aumento di circa 93.000 € della massa prededucibile per scendere sotto il minimo. È la dimostrazione numerica di quanto la prededuzione governi la fattibilità del liquidatorio.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- 14 gennaio 2026 — stessa domanda con riserva, stesso termine.
- marzo 2026 — il debitore chiede e ottiene la proroga di 60 giorni: nuova scadenza 14 maggio 2026. Intanto la riserva si allunga e i costi di conservazione crescono: i fornitori post-domanda arrivano a 168.910 €. Uno di essi, per 23.780 €, ha eseguito lavori straordinari sul capannone senza autorizzazione del tribunale.
- 14 maggio 2026 — deposito all’ultimo giorno. L’apporto esterno è sceso a 152.300 €, sotto la soglia del 10% (181.260 €).
- 11 giugno 2026 — il tribunale dichiara inammissibile la proposta. Manca l’apertura ex art. 47: i crediti dei professionisti non beneficiano della prededuzione della lett. c). Il terzo ritira l’apporto, legato al concordato.
- 2 luglio 2026 — apertura della liquidazione giudiziale su istanza di un creditore.
Il calcolo, nell’ipotesi:
| Voce | Importo |
|---|---|
| Ricavato vendite in liquidazione giudiziale | 1.612.480 € |
| Apporto esterno | 0 € |
| Prededuzione: costi della liquidazione giudiziale (ipotesi) | 96.370 € |
| Prededuzione: fornitori della riserva con atti legalmente compiuti (168.910 − 23.780) | 145.130 € |
| Prededuzione: compenso del commissario della procedura precedente (ipotesi) | 21.640 € |
| Totale prededucibili | 263.140 € |
| Residuo per i creditori anteriori | 1.349.340 € |
| Privilegiati (lavoratori 412.870 + professionisti in privilegio 109.190 + erario 538.220) | 1.060.280 € |
| Residuo per i chirografari | 289.060 € |
| Chirografari (2.874.560 + fornitore non autorizzato 23.780 + quota professionale non privilegiata 19.410) | 2.917.750 € |
| Percentuale chirografari | circa 9,9% |
Le due timeline a confronto
| Data | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| 14 gennaio 2026 | Domanda con riserva, registro dei debiti post-domanda | Domanda con riserva, nessun presidio |
| 15 marzo 2026 | Piano già depositato (9 marzo) | Richiesta di proroga |
| 2 aprile 2026 | Apertura: 75% professionisti in prededuzione | Riserva ancora aperta, costi crescenti |
| 14 maggio 2026 | Procedura verso il voto | Deposito all’ultimo giorno, apporto insufficiente |
| 11 giugno 2026 | Voto | Inammissibilità |
| 2 luglio 2026 | In attesa di omologazione | Liquidazione giudiziale |
| Esito per i chirografari | circa 23,2% | circa 9,9% |
Le differenze sono tutte riconducibili a scelte temporali: la durata della riserva, l’autorizzazione degli atti straordinari, la tempestività del deposito, la tenuta dell’apporto. Nel Calendario B i professionisti, in questa ipotesi, recuperano comunque gran parte del credito grazie al privilegio, perché l’attivo è capiente per i privilegiati; in un’impresa con attivo più povero, la perdita della prededuzione li avrebbe spinti in fondo alla fila.
I binari paralleli
La timeline vista finora è quella “pura” del concordato liquidatorio. Nella realtà il percorso può incrociare altri strumenti, e ogni incrocio cambia il calendario della prededuzione.
Dalla composizione negoziata al concordato liquidatorio
Molte imprese arrivano al liquidatorio dopo aver tentato la composizione negoziata della crisi introdotta dal D.L. 118/2021. In quella fase l’imprenditore, affiancato dall’esperto, può chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili (art. 22 CCII). Il correttivo 2024 ha chiarito che il riconoscimento della prededuzione non dipende dall’esito delle trattative (art. 22, comma 1-ter). In pratica: se la composizione non porta al risanamento e l’impresa deposita un concordato liquidatorio, i finanziatori autorizzati entrano nella nuova procedura già in prededuzione, e il piano deve tenerne conto fin dalla prima riga. Il calendario si allunga verso il passato: la massa prededucibile del concordato comincia a formarsi mesi prima della domanda.
Gli accordi di ristrutturazione
Se invece della strada del concordato si sceglie un accordo di ristrutturazione, la prededuzione dei professionisti segue la lett. b) dell’art. 6: sempre il 75%, ma la condizione è l’omologazione dell’accordo, non l’apertura ex art. 47. È una differenza temporale rilevante: nel concordato il beneficio scatta prima (con il decreto di apertura), negli accordi solo alla fine. La natura concorsuale degli accordi, che è il presupposto per ragionare di prededuzione anche in quella sede, era già stata riconosciuta dalla Cassazione con le sentenze n. 1182 del 18 gennaio 2018, n. 1896 del 25 gennaio 2018 e n. 9087 del 12 aprile 2018, nel regime della legge fallimentare.
Il concordato semplificato per la cessione dei beni
Quando la composizione negoziata non ha avuto successo, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato (art. 25-sexies CCII), una procedura liquidatoria senza voto dei creditori. L’art. 6 lett. c) menziona espressamente il concordato preventivo; l’estensione della prededuzione professionale al semplificato è questione delicata, che va valutata con attenzione prima di assumere impegni con i professionisti, perché non si può dare per scontato che il regime sia lo stesso.
Il sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata
Per i soggetti non fallibili, cioè i consumatori, i professionisti, le imprese minori e agricole, gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento. Qui la prima voce di prededuzione è il compenso dell’Organismo di composizione della crisi, espressamente previsto dalla lett. a) dell’art. 6, che dopo il correttivo 2024 copre anche chi svolge le funzioni dell’OCC, ad esempio il professionista nominato liquidatore nella liquidazione controllata. La Cassazione ha però tracciato un confine: con l’ordinanza n. 6865/2025 ha escluso che il compenso dell’OCC, pur prededucibile, possa essere soddisfatto con preferenza rispetto ai creditori garantiti sul ricavato dei beni gravati, perché non si tratta di spese sostenute nell’interesse generale della massa. E con la sentenza n. 17721/2025 ha affermato che il mancato versamento del fondo spese nel concordato minore non comporta automaticamente l’improcedibilità o la revoca, ma può pesare sul giudizio di fattibilità del piano. Due indicazioni utili anche per leggere il liquidatorio maggiore: la prededuzione non è una prelazione “universale” su tutto l’attivo, e la provvista per le spese di procedura è un tema di fattibilità prima ancora che di adempimento.
La conversione in liquidazione giudiziale
È il binario visto nella Tappa 8: inammissibilità, mancata approvazione, risoluzione o annullamento portano alla liquidazione giudiziale, dove i prededucibili sorti nel concordato permangono in virtù dell’art. 6, comma 2, e si sommano ai costi della nuova procedura.
Le 5 finestre critiche
- La definizione degli incarichi professionali, mesi prima del deposito. È lì che si stabilisce cosa sarà “in funzione della domanda” e quindi prededucibile al 75%, e cosa resterà attività ordinaria esclusa dal beneficio.
- Il giorno del deposito e le prime settimane della riserva. Separare da subito i debiti anteriori da quelli successivi e chiedere le autorizzazioni per gli atti straordinari significa decidere quali fornitori saranno prededucibili e quali no.
- La scadenza del termine per il deposito del piano. Un deposito tempestivo e completo protegge l’apertura ex art. 47, che è la condizione della prededuzione professionale; un deposito tardivo o lacunoso la mette a rischio.
- Il decreto di apertura e il fondo spese. Il rispetto del termine per il versamento della somma destinata alle spese di procedura evita la revoca e garantisce la copertura dei costi degli organi.
- L’omologazione e la costruzione degli accantonamenti per la fase esecutiva. Un piano che prevede fondi adeguati per liquidatore, vendite, imposte e contenziosi è un piano che regge fino all’ultimo riparto; uno che li ignora è esposto alla risoluzione.
Le domande sul tempo
Ho lavorato per l’impresa fino a una settimana prima della domanda: il mio credito è prededucibile?
Dipende dalla natura della prestazione. Se il credito è di un professionista che ha lavorato in funzione della domanda di concordato (preparazione della proposta, del piano, dell’attestazione), è prededucibile nel limite del 75%, ma solo se la procedura viene aperta ai sensi dell’art. 47. Se si tratta di una fornitura ordinaria eseguita prima della domanda, il credito è anteriore e concorre secondo il suo rango, privilegiato o chirografario.
Il concordato è stato aperto, ma poi i creditori hanno votato contro: la prededuzione resta?
La condizione posta dalla lett. c) per i professionisti è l’apertura della procedura, non l’omologazione. Una volta intervenuta l’apertura, la prededuzione nel limite del 75% è in linea di principio acquisita e, se segue la liquidazione giudiziale, permane in forza dell’art. 6, comma 2. Resta sempre possibile contestare il credito per inadempimento della prestazione o per atti in frode, come già indicato dalle Sezioni Unite nel 2021.
Il concordato è omologato da due anni e non riesco più a pagare: posso ancora evitare la liquidazione giudiziale?
La risoluzione può essere chiesta entro un anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento previsto dal piano e non è pronunciata se l’inadempimento è di scarsa importanza. Finché la domanda non è proposta, o se l’inadempimento è marginale, ci sono margini per intervenire. Se invece la risoluzione è pronunciata, i prededucibili del concordato si presentano nella liquidazione giudiziale con il loro rango.
Ho fornito servizi durante la riserva: entro quando devo farmi pagare?
Nel concordato i crediti prededucibili vanno pagati alla scadenza, senza attendere i riparti. Se il pagamento non arriva e si apre la liquidazione giudiziale, occorre presentare domanda nei termini fissati dalla sentenza, salvo le eccezioni dell’art. 222 CCII. È prudente conservare la prova della data della prestazione e dell’eventuale autorizzazione del tribunale.
Quanto dura in tutto un concordato liquidatorio, dalla domanda all’ultimo riparto?
Non esiste un dato unico: la fase giudiziale (domanda, apertura, voto, omologazione) si misura normalmente in mesi, la fase esecutiva può richiedere anni in presenza di immobili o di contenziosi. Ogni mese in più produce nuovi costi prededucibili, che si sottraggono a quanto disponibile per i creditori anteriori.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Molte sono state rese nel vigore della legge fallimentare (art. 111 l.fall.): lo si indica espressamente, perché il loro valore nel regime del Codice è di orientamento sulla logica dell’istituto, non di applicazione automatica.
Tappa 1 — I crediti dei professionisti
Cass., Sezioni Unite, 31 dicembre 2021, n. 42093 (legge fallimentare). Principio: il compenso del professionista che assiste il debitore nell’accesso al concordato è prededucibile anche nel fallimento successivo, se la prestazione è funzionale alla procedura secondo un giudizio ex ante e la proposta è stata ammessa; resta ferma la possibilità di negare l’ammissione per inadempimento o frode. Rilevanza: è il precedente da cui muove la scelta del Codice di collegare la prededuzione professionale all’apertura della procedura.
Cass., Sez. I, 2 gennaio 2024, n. 4. Principio: la funzionalità della prestazione professionale va accertata ex ante e in concreto, con motivazione approfondita sul suo contributo alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali. Rilevanza: indica il metro con cui il giudice valuta i crediti degli advisor; chi presta l’opera deve poter documentare l’utilità del proprio lavoro.
Tappa 4 — L’apertura e il vaglio di ammissibilità
Cass., Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 (legge fallimentare). Principio: l’attestazione del professionista non vincola il tribunale, che può verificarne il metodo e l’attendibilità dei valori. Rilevanza: un’attestazione debole espone al rischio di inammissibilità e quindi alla perdita della prededuzione professionale legata all’apertura.
Cass., Sez. I, 15 aprile 2026, n. 9605. Principio: nel concordato in continuità il controllo di ammissibilità non è solo formale, ma si estende al contenuto della proposta e dei documenti con uno scrutinio di legalità sostanziale. Rilevanza: conferma che il passaggio dell’art. 47 è un filtro reale; nel liquidatorio, dove si verificano anche le soglie dell’art. 84, il ragionamento vale a maggior ragione.
Cass., 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: nel regime del Codice, la decisione della Corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta senza aprire la liquidazione giudiziale non ha natura decisoria e non è ricorribile ex art. 111, comma 7, Cost. Rilevanza: la battaglia sull’apertura, e quindi sulla prededuzione professionale, si chiude in reclamo.
Cass., Sez. I, ord. n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026. Principio: ricorso dichiarato inammissibile in linea con l’orientamento sulla non ricorribilità; la Corte enuncia comunque un principio nell’interesse della legge sul valore di liquidazione in una continuità indiretta (art. 87, comma 1, lett. c) CCII). Rilevanza: mostra quanto la qualificazione del piano incida sul calcolo di ciò che resta ai creditori dopo i prededucibili.
Tappa 5 — Gli organi della procedura
Cass., Sez. I, ord. 16 dicembre 2021, n. 40483. Principio: il commissario giudiziale è un ausiliario del giudice e non una parte in senso sostanziale, per cui non è legittimato a ricorrere in Cassazione. Rilevanza: chiarisce la natura pubblicistica della funzione il cui compenso rientra fra i crediti prededucibili per il compenso degli organi.
Binari paralleli — Accordi e sovraindebitamento
Cass., 18 gennaio 2018, n. 1182; Cass., 25 gennaio 2018, n. 1896; Cass., 12 aprile 2018, n. 9087 (legge fallimentare). Principio: gli accordi di ristrutturazione hanno natura concorsuale. Rilevanza: è il presupposto per riconoscere la prededuzione anche nei crediti sorti in funzione degli accordi, oggi regolata dalla lett. b) dell’art. 6.
Cass., ord. n. 6865/2025 (data non disponibile nella fonte consultata). Principio: il compenso dell’OCC è prededucibile, ma non può essere pagato con preferenza sui creditori garantiti a valere sul ricavato dei beni gravati, perché non è una spesa sostenuta nell’interesse generale dei creditori. Rilevanza: la prededuzione non equivale a una prelazione su tutto l’attivo; il principio aiuta a leggere il rapporto tra prededucibili e creditori ipotecari anche nel concordato.
Cass., sent. n. 17721/2025 (data non disponibile nella fonte consultata). Principio: nel concordato minore il mancato versamento del fondo spese non determina automaticamente improcedibilità o revoca, ma può essere valutato ai fini della fattibilità. Rilevanza: la copertura delle spese di procedura è un elemento di fattibilità del piano.
Tappa 8 — La successione tra procedure
Cass., 11 giugno 2019, n. 15724 (legge fallimentare). Principio: la consecuzione tra procedure è un collegamento sequenziale fondato su continuità causale e unità concettuale. Rilevanza: è la base concettuale della permanenza della prededuzione, oggi codificata nell’art. 6, comma 2, CCII.
Cass., 9 marzo 2020, n. 6506 (legge fallimentare). Principio: ai fini della disciplina applicabile nel tempo conta la data del ricorso per la dichiarazione di insolvenza, non il collegamento con la procedura precedente. Rilevanza: utile per stabilire se a una liquidazione consecutiva si applichino le regole del Codice o quelle della legge fallimentare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi, con strumenti diversi a seconda del punto della timeline. Lo Studio Monardo lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso fascicolo, perché la prededuzione è insieme una questione giuridica (rango, condizioni, decadenze) e contabile (date, importi, flussi di cassa).
- Mappatura della massa prededucibile prima del deposito. Se sei ancora nella fase preparatoria, ricostruiamo tutti i crediti che, alla luce dell’art. 6 CCII, entreranno in prededuzione e ne stimiamo l’impatto sulla percentuale ai chirografari.
- Perimetrazione degli incarichi professionali. Esaminiamo i mandati di advisor, legali e attestatore per distinguere l’attività in funzione della domanda da quella ordinaria, evitando contestazioni future.
- Registro dei debiti post-domanda. Dal giorno del deposito impostiamo con i commercialisti dello staff un registro separato dei crediti sorti dopo la domanda, con data, causa e riferimento all’eventuale autorizzazione.
- Istanze di autorizzazione al tribunale. Predisponiamo le istanze per gli atti di straordinaria amministrazione e, quando servono, per i finanziamenti prededucibili, in modo che i crediti che ne derivano siano “legalmente sorti”.
- Verifica dei requisiti di ammissibilità del liquidatorio. Controlliamo la soglia del 10% di apporto esterno e quella del 20% ai chirografari, simulando l’effetto della massa prededucibile sul raggiungimento dei minimi.
- Difesa nella fase di apertura e nel reclamo. Se la proposta è a rischio di inammissibilità, costruiamo le integrazioni e, se necessario, il reclamo alla Corte d’appello, sapendo che la decisione che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione.
- Assistenza ai creditori prededucibili. Se sei un fornitore o un professionista che vanta un credito sorto durante la procedura, verifichiamo i presupposti della prededuzione e ne curiamo la richiesta di pagamento o l’insinuazione nella liquidazione giudiziale successiva.
- Contestazione delle prededuzioni indebite. Se sei un creditore anteriore, analizziamo i crediti presentati come prededucibili e contestiamo quelli privi di presupposti, a tutela della tua quota di riparto.
- Monitoraggio della fase esecutiva. Seguiamo i rendiconti del liquidatore, i costi di vendita e gli accantonamenti, segnalando gli scostamenti che possono mettere a rischio il piano.
- Gestione della risoluzione e della consecuzione. Se il concordato è a rischio di risoluzione, valutiamo i margini di intervento; se si apre la liquidazione giudiziale, ricostruiamo la massa prededucibile già maturata e quella che permane ai sensi dell’art. 6, comma 2.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: chi conosce dall’interno la composizione negoziata sa come si formano i crediti autorizzati, come si costruisce un percorso che, se il risanamento non riesce, sfocia in un concordato liquidatorio sostenibile, e come si evita che la massa prededucibile divori l’attivo. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aggiunge la conoscenza diretta dei compensi degli organismi di composizione, prima voce di prededuzione dell’art. 6.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore, abilitato al patrocinio in Cassazione, segue la pratica dalla preparazione della domanda al reclamo e, quando la legge lo consente, fino alla Suprema Corte, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e informazioni.
Chiusura
Nel concordato liquidatorio la prededuzione è il primo conto da pagare e l’ultimo a cui si pensa. Si forma nei mesi che precedono la domanda, cresce durante la riserva, si consolida con il decreto di apertura, pesa sull’omologazione, assorbe liquidità nella fase esecutiva e sopravvive persino al fallimento del piano. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: ogni settimana di riserva in più, ogni atto compiuto senza autorizzazione, ogni deposito all’ultimo giorno si traduce in una massa prededucibile più grande e in una percentuale più piccola per i creditori.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalle competenze che la riguardano direttamente: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che significa conoscere il percorso che spesso precede il concordato e le autorizzazioni che rendono prededucibili crediti e finanziamenti; e quella di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, che significa conoscere dall’interno il funzionamento dei crediti della procedura e dei compensi degli organismi. Analizzeremo la tua posizione, debitore o creditore, e costruiremo la strategia adatta alla tappa in cui ti trovi.
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