I Lavoratori Hanno Diritto Al TFR Nel Concordato Semplificato?

Sei un dipendente di un’impresa che, dopo aver tentato la composizione negoziata della crisi, ha depositato o sta per depositare un ricorso per concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Oppure il tuo rapporto è già finito e il trattamento di fine rapporto non è mai arrivato. La domanda che ti fai è una sola: quel TFR lo vedrò? La risposta breve è sì, il diritto resta in piedi. Ma tra “avere diritto” e “incassare” c’è una sequenza di passaggi che dipende da te, dai tempi della procedura e da come ti muovi verso il tribunale e verso l’INPS.

Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per trasformare il tuo diritto al TFR in denaro effettivamente incassato, dalla procedura concordataria o dal Fondo di garanzia dell’INPS. Ogni sezione ti dice cosa fare, entro quando, con quali documenti e cosa succede se salti un passaggio.

Prima di cominciare, un chiarimento su chi ti sta scrivendo e perché proprio su questo tema. Il concordato semplificato non nasce dal nulla: è accessibile solo al termine di una composizione negoziata della crisi che non ha portato a un accordo, e solo se l’esperto, nella sua relazione finale, attesta che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la fase che precede il concordato semplificato, sa come si costruisce una relazione finale, quale peso abbiano le trattative con i lavoratori e con le loro rappresentanze, e dove si annidano i punti deboli di una proposta liquidatoria. È esattamente da quella fase che dipende la sorte del tuo TFR, ed è per questo che lo Studio lavora su questa materia con cognizione di causa.

Una precisazione di metodo: questo piano è aggiornato a ottobre 2026 e tiene conto del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) nella versione risultante dai correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024. Il recente D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, entrato in vigore il 12 agosto 2026, ha esteso gli strumenti del Codice ai crediti dei Comuni (IMU, TARI e altri tributi locali), anche con la transazione fiscale nella composizione negoziata: non tocca direttamente il TFR, ma cambia il quadro dei creditori con cui il tuo credito dovrà convivere nella ripartizione, e ne terremo conto dove serve.

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La diagnosi della tua situazione

Il primo passo è capire da dove parti. Non tutti i lavoratori si trovano nello stesso punto della procedura, e la mossa giusta per uno può essere inutile, o addirittura dannosa, per un altro. Rispondi con onestà a queste quattro domande prima di passare oltre.

Domanda 1: il tuo rapporto di lavoro è cessato o è ancora in corso?

Il TFR diventa esigibile solo quando il rapporto di lavoro finisce. Finché lavori, il TFR è un accantonamento che matura anno per anno, ma non puoi pretenderlo né dal datore né dall’INPS. Se il rapporto è cessato (per licenziamento, dimissioni, risoluzione consensuale, scadenza del termine), il credito è già nato e devi muoverti per farlo valere. Se invece sei ancora in servizio, devi capire se il tuo rapporto proseguirà con un acquirente dell’azienda o di un suo ramo, perché in quel caso entra in gioco la disciplina del trasferimento d’azienda e il TFR potrebbe non diventare subito esigibile.

Domanda 2: in quale fase si trova l’impresa?

Le possibilità sono tre. La prima: l’impresa è ancora in composizione negoziata, cioè l’esperto sta conducendo le trattative con i creditori. La seconda: la composizione negoziata è terminata senza accordo, l’esperto ha depositato la relazione finale e l’impresa ha 60 giorni dalla comunicazione di quella relazione per depositare il ricorso per concordato semplificato. La terza: il ricorso è già stato depositato, il tribunale ha nominato un ausiliario e sta per fissare (o ha già fissato) l’udienza di omologazione. Puoi verificare la fase consultando il Registro delle imprese, dove il ricorso per concordato semplificato viene pubblicato entro il giorno successivo al deposito, oppure chiedendo informazioni alle rappresentanze sindacali, che nelle imprese più strutturate devono essere coinvolte.

Domanda 3: il tuo TFR è rimasto in azienda o è andato a un fondo pensione?

Se hai scelto di destinare il TFR alla previdenza complementare, la quota maturata dopo quella scelta non è un credito verso l’azienda per TFR “classico”, ma riguarda i versamenti al fondo pensione. Se il datore ha omesso quei versamenti, la strada è diversa da quella del TFR rimasto in azienda e va verificata con attenzione, anche con il fondo pensione stesso. Se invece il TFR è rimasto in azienda (o, per le imprese più grandi, è stato versato al Fondo di Tesoreria INPS), il credito segue le regole che vedremo nelle mosse.

Domanda 4: hai già firmato qualcosa?

Accordi sindacali, verbali di conciliazione, rinunce, dichiarazioni di adesione a proposte transattive: tutto ciò che hai firmato può incidere sulla misura di quello che potrai chiedere al Fondo di garanzia. Come vedrai nella giurisprudenza, la Cassazione ha chiarito che certi accordi non sono opponibili all’INPS, mentre altri (come la falcidia accettata in un concordato) possono ridurre quanto il Fondo è tenuto a pagarti. Recupera ogni documento firmato prima di fare qualsiasi altra cosa.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa… Perché
Rapporto cessato, impresa ancora in composizione negoziata Mossa 1, poi Mossa 2 Devi fotografare il credito e capire se l’esito sarà un accordo o il concordato semplificato
Rapporto cessato, relazione finale dell’esperto già depositata Mossa 1 e Mossa 3 in parallelo Il ricorso può arrivare entro 60 giorni: devi essere pronto a leggere la proposta
Ricorso per concordato semplificato già depositato Mossa 3, poi Mossa 4 e Mossa 5 La finestra per opporti all’omologazione è stretta e perentoria
Rapporto in corso, possibile cessione dell’azienda Mossa 6 Il trasferimento d’azienda cambia tempi ed esigibilità del TFR
Concordato semplificato già omologato Mossa 7 È il momento di attivare il Fondo di garanzia INPS
Concordato omologato, domanda al Fondo respinta o pagamento parziale Mossa 8 Serve verificare i motivi e i rimedi
Hai firmato rinunce o accordi Mossa 1 (verifica documentale) prima di tutto Gli accordi possono incidere sulla misura della prestazione

Non passare oltre finché non hai collocato la tua posizione in una riga di questa tabella. Se ti riconosci in più righe, segui l’ordine numerico delle mosse: è stato pensato proprio per chi si trova in situazioni miste.

Mossa 1 — Fotografa il tuo credito per TFR e per retribuzioni

Obiettivo della mossa: arrivare a un numero preciso, documentato e difendibile del TFR e delle altre somme che ti spettano, perché nessuno (né il liquidatore, né il tribunale, né l’INPS) lo calcolerà meglio di quanto puoi fare tu insieme a chi ti assiste.

Quando va fatta

Subito, appena il rapporto cessa o appena hai notizia che l’impresa è entrata in composizione negoziata. Non aspettare il deposito del ricorso per concordato semplificato: quando arriva, i tempi per leggere la proposta e reagire sono compressi. Ricorda che il diritto al TFR si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto (art. 2948 c.c.), termine che diventa decennale se il credito è accertato con sentenza passata in giudicato (art. 2953 c.c.). La prescrizione non è il rischio principale in questa fase, ma un credito non quantificato è un credito che si difende male.

Come si esegue

Il primo passo è raccogliere i documenti. Ti servono: le buste paga degli ultimi anni, e in particolare quelle degli ultimi tre mesi di rapporto; la Certificazione Unica; la lettera di licenziamento o di dimissioni, o comunque l’atto da cui risulta la data di cessazione; il contratto di lavoro e il CCNL applicato; eventuali comunicazioni sull’anticipo del TFR già ricevuto; il modulo con cui hai scelto la destinazione del TFR (in azienda o fondo pensione).

Poi ricostruisci il calcolo. Il TFR si forma accantonando ogni anno una quota pari alla retribuzione annua divisa per 13,5, rivalutata annualmente secondo i criteri dell’art. 2120 c.c. Dalle buste paga, e soprattutto dal prospetto del TFR che molte aziende allegano a dicembre, puoi ricavare l’importo maturato. Al TFR si aggiungono, come voci distinte, le retribuzioni non pagate, i ratei di tredicesima e quattordicesima, le ferie e i permessi non goduti, l’eventuale indennità sostitutiva del preavviso.

Separa le voci in due colonne. Nella prima metti il TFR. Nella seconda le retribuzioni degli ultimi tre mesi di rapporto non pagate. Questa distinzione non è burocratica: il Fondo di garanzia dell’INPS copre il TFR in base alla legge n. 297/1982 e le ultime tre mensilità in base al D.Lgs. 80/1992, con regole diverse, e in particolare le retribuzioni sono pagate entro un massimale, mentre per il TFR la regola è diversa. Le altre voci (preavviso, ferie non godute antecedenti, retribuzioni più vecchie) restano crediti verso l’impresa da far valere nella procedura, ma non tutte sono coperte dal Fondo: la circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023, ad esempio, esclude dalle “ultime tre mensilità” garantite l’indennità di mancato preavviso.

Infine, verifica il privilegio. I crediti per retribuzioni e per indennità dovute per la cessazione del rapporto di lavoro, tra cui il TFR, godono del privilegio generale sui beni mobili del datore (art. 2751-bis, n. 1, c.c.), che nella graduatoria dei privilegi mobiliari si colloca al vertice (art. 2777 c.c.). Inoltre, per il TFR e per l’indennità di preavviso, la legge prevede una collocazione sussidiaria sul prezzo degli immobili, con preferenza rispetto ai chirografari, se il ricavato dei mobili non basta (art. 2776 c.c.). Questo è il fondamento di tutta la tua strategia nel concordato semplificato: sei un creditore privilegiato di primo grado, e una proposta che non rispetta questa posizione non può essere omologata.

La base giuridica

Gli artt. 2120, 2751-bis n. 1, 2776 e 2777 c.c. per natura, calcolo e rango del credito; l’art. 2 della L. 297/1982 per la garanzia del TFR da parte del Fondo INPS; il D.Lgs. 80/1992 per le ultime tre mensilità; l’art. 2948 c.c. per la prescrizione quinquennale.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che mancano le buste paga, o che l’azienda non ti abbia mai consegnato il prospetto del TFR. Non fermarti. Puoi ricostruire le retribuzioni dall’estratto conto contributivo INPS, consultabile online con le tue credenziali, che riporta le retribuzioni imponibili denunciate dal datore. Se l’impresa è in composizione negoziata o ha depositato il ricorso, puoi chiedere i dati all’esperto o, dopo la nomina, all’ausiliario e poi al liquidatore. Se i dati dell’azienda non coincidono con i tuoi, annota la differenza: sarà una delle questioni da sollevare nella Mossa 4.

Un secondo imprevisto: scopri di aver firmato, magari in sede sindacale, un accordo che riduce o rinvia il TFR. Non dare per scontato che quell’accordo ti precluda il Fondo di garanzia: la Cassazione ha affermato che gli accordi sindacali conclusi in occasione di trasferimenti d’azienda non sono opponibili all’INPS, perché il rapporto con il Fondo è un rapporto previdenziale autonomo (Cass., Sez. Lav., ord. n. 30746 del 21 novembre 2025, che richiama Cass. n. 30835 del 2 dicembre 2024 e Cass. n. 6842/2023). Diverso è il caso della falcidia accettata in un concordato: lì, come vedrai nella Mossa 8, il discorso cambia.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 2, verifica di avere: (a) un importo del TFR maturato, con indicazione del periodo e degli eventuali anticipi già percepiti; (b) un importo separato delle ultime tre mensilità non pagate; (c) copia di ogni documento firmato con l’azienda o in sede sindacale.

Mossa 2 — Capisci in quale fase è l’impresa e cosa significa per te

Obiettivo della mossa: collocare con precisione la posizione dell’impresa lungo il percorso composizione negoziata → relazione finale → ricorso per concordato semplificato → omologazione, perché ogni tappa apre e chiude finestre diverse per il tuo TFR.

Quando va fatta

Subito dopo la Mossa 1, e comunque appena hai notizia di una crisi dell’impresa. Se l’impresa è in composizione negoziata, il momento è prezioso: sei ancora in una fase di trattativa in cui la posizione dei lavoratori può incidere sulle soluzioni.

Come si esegue

Il primo passo è verificare se l’impresa ha chiesto la nomina dell’esperto. La composizione negoziata della crisi si avvia con un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, e l’impresa che chiede misure protettive deve pubblicare la relativa istanza nel Registro delle imprese. Una visura camerale aggiornata ti dice molto.

Poi verifica il ruolo dei lavoratori. Le misure protettive della composizione negoziata non si applicano ai crediti dei lavoratori: la circolare INPS n. 70/2023 lo ricorda espressamente, richiamando il Codice. Questo significa che, durante la composizione negoziata, puoi in linea di principio continuare a far valere il tuo credito per TFR, anche con un decreto ingiuntivo. È una leva da valutare con attenzione, perché agire individualmente quando l’impresa sta per depositare un concordato semplificato può portare a costi senza risultato, ma è una leva che esiste e va conosciuta.

Il Codice prevede inoltre obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali, nelle imprese che superano determinate soglie dimensionali, quando nella composizione negoziata o negli strumenti di regolazione della crisi si assumono decisioni che incidono sui rapporti di lavoro (art. 4, comma 3, CCII). Chiedi alle tue rappresentanze se sono state informate e cosa è emerso: è spesso la fonte più rapida di informazioni sulla sorte dell’azienda.

Se la composizione negoziata è terminata senza accordo, verifica cosa ha scritto l’esperto nella relazione finale. Il concordato semplificato è ammesso solo se l’esperto dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b), CCII. Da quella comunicazione l’impresa ha 60 giorni per depositare il ricorso per concordato semplificato (art. 25-sexies CCII); dopo il D.Lgs. 136/2024 la dottrina segnala la possibilità di una domanda con riserva, con successivo deposito di proposta e piano entro lo stesso termine.

Cosa chiedere, e a chi

Prima di procedere, assicurati di aver posto le domande giuste alle persone giuste. Alle rappresentanze sindacali chiedi: se l’impresa le ha informate dell’avvio della composizione negoziata; se l’esperto le ha convocate; se sono state discusse ipotesi di cessione dell’azienda o di riduzione del personale; se esistono bozze di accordo che riguardano il TFR. All’impresa, con una richiesta scritta via PEC, chiedi: la conferma della data di cessazione del tuo rapporto; il prospetto del TFR maturato; l’indicazione della fase in cui si trova la procedura. Non sempre otterrai risposta, ma la richiesta scritta ha due effetti utili: lascia traccia della tua diligenza e, se contiene la richiesta di pagamento del TFR, interrompe la prescrizione.

Se il ricorso per concordato semplificato è già stato depositato, la persona di riferimento diventa l’ausiliario nominato dal tribunale e, dopo l’omologa, il liquidatore. Annota nome e indirizzo PEC di entrambi appena li conosci: saranno i destinatari di tutte le comunicazioni delle mosse successive.

Infine, tieni presente che il quadro dei creditori con cui il tuo credito dovrà confrontarsi può essere cambiato di recente. Con il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, i Comuni possono partecipare alla transazione fiscale anche nella composizione negoziata: se l’impresa aveva debiti significativi per IMU o TARI, la composizione negoziata può essersi svolta con un interlocutore in più, e la relazione finale dell’esperto dovrebbe darne conto. Per te questo non cambia il rango del TFR, ma ti aiuta a capire perché un accordo è fallito e quale peso abbiano gli altri creditori privilegiati nella proposta che arriverà.

La base giuridica

Artt. 12 e seguenti CCII per la composizione negoziata; art. 4, comma 3, CCII per il coinvolgimento sindacale; art. 18 CCII per le misure protettive (dalle quali sono esclusi i crediti dei lavoratori); artt. 23, 25-sexies e 25-septies CCII per il passaggio al concordato semplificato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che non riesci ad avere alcuna informazione: l’azienda tace, i sindacati non sono presenti, la visura non è chiara. In questo caso, chiedi a un legale di monitorare il Registro delle imprese e i registri del tribunale competente (quello del luogo dove l’impresa ha il centro degli interessi principali). Non è raro che il primo segnale concreto per il lavoratore sia la comunicazione, da parte dell’ausiliario o della cancelleria, della proposta di concordato: se non sei stato informato prima, i tempi per reagire si riducono a poche settimane.

Un secondo imprevisto: l’impresa, invece del concordato semplificato, finisce in liquidazione giudiziale. Non è una sconfitta per il tuo TFR: la liquidazione giudiziale è anch’essa una procedura che dà titolo all’intervento del Fondo di garanzia, previa insinuazione al passivo. Cambia la strada, non il diritto.

Check di completamento

Prima di passare oltre, verifica di sapere: (a) se e quando è stata depositata la relazione finale dell’esperto; (b) se è stato depositato il ricorso per concordato semplificato e davanti a quale tribunale; (c) se il tuo rapporto di lavoro è destinato a cessare o a proseguire con un acquirente.

Mossa 3 — Leggi la proposta e il piano di liquidazione con gli occhi del lavoratore

Obiettivo della mossa: individuare nella proposta di concordato semplificato quanto viene offerto ai creditori per TFR, in quali tempi, con quali risorse, e se il tuo credito è stato riconosciuto per l’importo corretto.

Quando va fatta

Appena il ricorso viene depositato e, in ogni caso, appena ricevi la comunicazione della proposta. Nel concordato semplificato non c’è un voto dei creditori: il tribunale, dopo aver verificato la ritualità della proposta e acquisito la relazione finale e il parere dell’esperto, nomina un ausiliario, ordina che la proposta, il parere dell’ausiliario e la relazione e il parere dell’esperto siano comunicati ai creditori e fissa l’udienza di omologazione. Secondo la ricostruzione della disciplina riportata nelle fonti specialistiche, l’udienza va fissata non prima di 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ausiliario per il suo parere. Hai quindi qualche settimana, non mesi.

Come si esegue

Il primo passo è leggere la proposta cercando quattro cose.

La prima è il trattamento dei crediti di lavoro. Verifica se la proposta li paga integralmente, in percentuale, o li degrada in tutto o in parte al chirografo. Verifica anche se sono suddivisi in classi: il concordato semplificato ammette la formazione di classi, ma la classazione non può alterare l’ordine legale delle cause di prelazione.

La seconda è l’importo del tuo credito come riconosciuto dall’impresa. Il piano di liquidazione e l’elenco dei creditori devono riportare il tuo nominativo e l’importo. Confrontalo con quello ricostruito nella Mossa 1. Una differenza di qualche centinaio di euro può sembrare marginale, ma moltiplicata per gli anni e per la percentuale concordataria, e poi riflessa sulla domanda al Fondo INPS, pesa.

La terza è la provenienza delle risorse. Il patrimonio dell’impresa viene liquidato; possono esserci anche risorse esterne (apporti di soci o terzi). Qui la Cassazione ha introdotto una distinzione importante: la rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti non è una risorsa esterna, perché non aumenta l’attivo, ma incide soltanto sull’ordine di soddisfazione (Cass., Sez. I, sent. n. 620/2026, pubblicata il 12 gennaio 2026). Per te significa che non puoi accettare come “finanza esterna” ciò che in realtà è solo uno spostamento di posizioni tra creditori.

La quarta è il parere dell’ausiliario e quello dell’esperto. Sono documenti tecnici, ma ti dicono se un professionista indipendente ritiene il piano fattibile e non pregiudizievole. Se l’ausiliario esprime riserve sulle stime dei beni o sui tempi di realizzo, quelle riserve sono la base per un’eventuale opposizione.

Il lessico della proposta: cinque parole da riconoscere

Non passare oltre finché non hai individuato nella proposta queste cinque voci, perché da ciascuna dipende una parte del tuo TFR.

Prededuzione. Sono i crediti che vanno pagati prima di tutti gli altri, compresi i privilegiati: tipicamente i compensi degli organi della procedura e i crediti sorti per finanziare l’impresa durante la crisi, quando autorizzati. Se la prededuzione assorbe una quota rilevante dell’attivo, ciò che resta per te si riduce. Controlla quanto pesa e se è giustificata.

Privilegio generale mobiliare. È la qualità del tuo credito per TFR e retribuzioni. Nella proposta lo trovi spesso indicato con il riferimento all’art. 2751-bis, n. 1, c.c. Verifica che il tuo credito sia classificato così e non, per errore o per scelta, tra i chirografari.

Classi. Il concordato semplificato può suddividere i creditori in classi omogenee. Se i lavoratori sono messi in una classe insieme a creditori di rango diverso, chiediti perché: la classazione non può servire ad aggirare l’ordine legale delle prelazioni.

Degradazione al chirografo. Se il piano dichiara che il ricavato dei beni non basta a pagare per intero i privilegiati, la parte non pagata viene trattata come chirografaria. Verifica che la stima dei beni che giustifica la degradazione sia credibile e supportata da perizia.

Risorse esterne. Sono gli apporti che non provengono dal patrimonio dell’impresa. Dopo Cass. n. 620/2026 sai che una mera rinuncia dei soci alla propria prededuzione non è finanza esterna. Se la proposta usa risorse esterne per pagare i chirografari mentre i lavoratori ricevono una percentuale, verifica come sono distribuite e se la distribuzione è coerente con le regole richiamate dalla Cassazione.

La base giuridica

Art. 25-sexies CCII per il contenuto della proposta, la nomina dell’ausiliario e le comunicazioni ai creditori; art. 39 CCII per la documentazione da allegare; art. 25-septies CCII per la liquidazione del patrimonio dopo l’omologa; art. 84, comma 4, CCII, che la Cassazione ha ritenuto applicabile al concordato semplificato per quanto riguarda la nozione di risorse esterne.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il tuo credito non compaia nell’elenco, o compaia per un importo inferiore. Nel concordato semplificato non c’è una verifica dei crediti come nella liquidazione giudiziale: non presenti una domanda di insinuazione al passivo. Questo non significa che l’errore sia irrilevante. Puoi segnalarlo all’ausiliario, puoi farlo valere in sede di opposizione all’omologazione e, soprattutto, il tuo credito non si riduce per il solo fatto che l’impresa l’abbia indicato in misura minore: il concordato, una volta omologato, vincola i creditori nei termini della proposta, ma l’accertamento del credito resta questione separata. Fai documentare la contestazione per iscritto: ti servirà con il liquidatore e con l’INPS.

Un secondo imprevisto è la proposta che offre ai lavoratori una percentuale molto bassa giustificandola con la rapidità della procedura. Qui la Cassazione ha posto un limite netto: l’utilità per ciascun creditore può anche non essere economicamente misurabile, ma deve essere un vantaggio concreto e apprezzabile, e la sola rapidità della soluzione della crisi non basta (Cass., Sez. I, sent. n. 624/2026, pubblicata il 12 gennaio 2026). Il caso riguardava creditori chirografari privi di soddisfazione, ma il principio orienta anche la lettura della posizione dei privilegiati.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 4, verifica di avere: (a) copia della proposta, del piano e dei pareri; (b) il confronto scritto tra il tuo credito e quello indicato dall’impresa; (c) la data dell’udienza di omologazione, perché da quella data si calcola il termine per opporti.

Mossa 4 — Verifica se la proposta rispetta il tuo rango e ti assicura almeno quanto otterresti in liquidazione giudiziale

Obiettivo della mossa: controllare le tre condizioni di omologazione che proteggono direttamente il lavoratore (ordine delle prelazioni, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore) e decidere se esistono motivi seri per contestare la proposta.

Quando va fatta

Dopo aver letto la proposta (Mossa 3) e prima di decidere se opporti (Mossa 5). In pratica, nelle settimane che separano la comunicazione della proposta dal termine per costituirti in giudizio.

Come si esegue

Il primo passo è capire cosa controlla il tribunale. Nel concordato semplificato il tribunale omologa se verifica: la regolarità del contraddittorio e del procedimento; il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione; la fattibilità del piano di liquidazione; l’assenza di pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale; un’utilità per ciascun creditore (art. 25-sexies CCII). Tre di queste condizioni parlano direttamente a te.

Ordine delle prelazioni. Il TFR è assistito da privilegio generale mobiliare di primo grado. Ciò significa che, sul ricavato dei beni mobili (macchinari, magazzino, crediti verso clienti, liquidità), il tuo credito deve essere soddisfatto prima dei privilegi di grado successivo (ad esempio, molti crediti tributari e previdenziali) e prima dei chirografari. Se la proposta prevede pagamenti ai chirografari o a privilegiati di rango inferiore mentre i lavoratori ricevono una percentuale parziale, e il ricavato dei mobili sarebbe sufficiente a pagarli per intero, c’è un problema di omologabilità. Ricorda anche la collocazione sussidiaria del TFR sugli immobili (art. 2776 c.c.): se i mobili non bastano, il TFR si colloca sul prezzo degli immobili prima dei chirografari.

Assenza di pregiudizio. Devi confrontare quanto ti offre la proposta con quanto otterresti in una liquidazione giudiziale. Non è un calcolo che puoi fare da solo con precisione, ma puoi farti un’idea: in liquidazione giudiziale ci sono le spese della procedura, i tempi più lunghi, ma anche le azioni revocatorie e di responsabilità che il curatore potrebbe esercitare. Se il piano del concordato semplificato rinuncia a queste azioni e il valore che ne deriverebbe è significativo, la proposta potrebbe pregiudicare i creditori. Il parere dell’ausiliario è il primo documento da esaminare su questo punto.

Utilità per ciascun creditore. Dopo la sentenza n. 624/2026 della Cassazione, è chiaro che non basta affermare un’utilità generica. Devi poter individuare un vantaggio concreto per te come lavoratore: il pagamento di una somma, tempi certi, la salvaguardia del posto di lavoro presso un acquirente, la possibilità di accedere più rapidamente al Fondo di garanzia.

Su questa verifica si gioca gran parte della partita, ed è qui che lo Studio Monardo mette a frutto la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021): rileggiamo la relazione finale e il piano con la stessa lente con cui un esperto valuta la serietà delle trattative e la convenienza delle soluzioni.

Il secondo passo è controllare la relazione finale dell’esperto. La Cassazione ha chiarito che il tribunale non si limita a un controllo formale: il sindacato di ammissibilità si estende alla verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata, sulla base dei documenti richiesti dagli artt. 25-sexies e 39 CCII (Cass., Sez. I, ord. n. 623/2026, pubblicata il 12 gennaio 2026), e il giudizio di omologa riguarda la legalità sostanziale e le condizioni di ammissibilità (Cass., Sez. I, n. 31641/2025, della quale le fonti consultate riportano numero e anno ma non la data). La giurisprudenza di merito, riportata dalla stampa specialistica, ha aggiunto che il tribunale non può limitarsi a recepire la dichiarazione dell’esperto sulla buona fede (Trib. Ancona, 1° aprile 2025) e che deve esserci stata un’effettiva interlocuzione con i creditori, fondata su informazioni complete e tempi congrui (Trib. Bologna, 23 settembre 2025). Se i lavoratori, o le loro rappresentanze, sono stati esclusi dalle trattative pur essendo destinati a subire una falcidia, questo è un argomento: la Corte d’appello di Venezia (28 marzo 2024) ha ritenuto che non occorra coinvolgere indiscriminatamente tutti i creditori, ma che debbano essere effettivamente coinvolti quelli il cui credito viene falcidiato o modificato.

Una griglia per il confronto con la liquidazione giudiziale

Il confronto con la liquidazione giudiziale è il controllo più tecnico, ma puoi impostarlo con una griglia semplice da compilare con il tuo legale.

Voce Nel concordato semplificato Nella liquidazione giudiziale Domanda da porre
Attivo realizzabile Stima del piano di liquidazione Stima del curatore, spesso con vendite competitive Le stime del piano sono prudenti o ottimistiche?
Azioni revocatorie e di responsabilità Di regola non esercitate Esercitabili dal curatore Il piano rinuncia a recuperi rilevanti?
Spese di procedura Liquidatore e ausiliario Curatore, comitato dei creditori, tempi più lunghi Quanto incidono sul ricavato netto?
Tempi di pagamento Indicati nel piano Legati ai riparti dello stato passivo Chi paga prima, e con quale certezza?
Accesso al Fondo di garanzia Dopo l’omologa Dopo l’ammissione al passivo In quale procedura arrivi prima al Fondo?
Trattamento dei lavoratori Secondo la proposta, nel rispetto delle prelazioni Secondo graduatoria legale La percentuale offerta è almeno pari a quella attesa?

Se la risposta all’ultima domanda è no, hai trovato il cuore della tua opposizione. Se è sì, il concordato semplificato può essere per te la strada più rapida, e la Mossa 5 diventa superflua.

Ricorda che il confronto non si fa sul solo TFR: le voci che il Fondo di garanzia non copre (indennità di preavviso, retribuzioni anteriori agli ultimi tre mesi, ferie maturate in periodi più lontani) sono quelle per cui la percentuale concordataria è davvero decisiva. Per il TFR, nel regime del Codice, il Fondo interviene comunque per l’intero; per le altre voci, ciò che il concordato non ti dà è perduto.

La base giuridica

Art. 25-sexies CCII (condizioni di omologazione); artt. 2751-bis n. 1, 2776 e 2777 c.c. (rango del credito); art. 23 CCII (presupposti di accesso derivanti dalla composizione negoziata).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che la proposta, sulla carta, paga integralmente i crediti di lavoro, ma in tempi lunghi e incerti, legati alla vendita di beni di difficile collocazione. In questo caso il problema non è l’ordine delle prelazioni, ma la fattibilità. Valuta se il piano indica tempi realistici e se le stime dei beni sono supportate da perizie. Un pagamento integrale “sulla carta” fra tre anni può valere meno di una percentuale pagata oggi, e soprattutto può ritardare il momento in cui potrai chiedere l’intervento del Fondo.

Un secondo imprevisto è che la proposta sia formalmente corretta e conveniente per te: i crediti di lavoro sono pagati integralmente e in tempi brevi. In questo caso non c’è motivo di opporsi, e la mossa successiva è semplicemente monitorare l’udienza e passare alla Mossa 7.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 5, verifica di aver risposto a tre domande con un sì o con un no motivato: (a) l’ordine delle prelazioni è rispettato nei confronti dei crediti di lavoro? (b) la proposta ti assicura almeno quanto otterresti in liquidazione giudiziale? (c) c’è un’utilità concreta per te come creditore?

Mossa 5 — Decidi se opporti all’omologazione, e fallo nel termine

Obiettivo della mossa: se dalla Mossa 4 sono emersi vizi concreti (violazione del tuo rango, pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, assenza di utilità, credito riconosciuto in misura errata), portarli davanti al tribunale con un’opposizione tempestiva e motivata.

Quando va fatta

Il termine è il punto più delicato dell’intero piano. Secondo la disciplina dell’art. 25-sexies CCII, come ricostruita dalla stampa specialistica, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione costituendosi in giudizio entro il termine perentorio di 10 giorni prima dell’udienza di omologazione. Perentorio significa che, se lo superi, l’opposizione non può più essere proposta. Calcola il termine a ritroso dalla data dell’udienza, segnalo in rosso sul calendario e non arrivare all’ultimo giorno. Tieni presente la sospensione feriale dei termini processuali, che opera solo dal 1° al 31 agosto: verifica con il tuo legale come incida sul calcolo nel caso concreto, perché nei procedimenti concorsuali le regole sulla sospensione vanno sempre controllate norma per norma.

Come si esegue

Il primo passo è decidere se opporti da solo o insieme ad altri lavoratori. Un’opposizione collettiva, coordinata magari con le rappresentanze sindacali, ha più peso e consente di dividere il lavoro di analisi. Ma ogni lavoratore conserva la propria posizione: se il tuo credito ha una particolarità (un importo contestato, un periodo di lavoro non riconosciuto), deve emergere.

Poi l’atto. L’opposizione si propone con una memoria di costituzione nel procedimento di omologazione, depositata telematicamente, in cui indichi: chi sei e qual è il tuo credito; quale condizione di omologazione ritieni violata; quali documenti lo dimostrano. Allegare le buste paga, il calcolo del TFR, la proposta e i pareri, ed eventualmente una consulenza tecnica di parte sulle stime dei beni. È un atto tecnico, ed è qui che serve il legale: un’opposizione generica, che lamenta soltanto la percentuale bassa, rischia di essere respinta senza che il tribunale entri nel merito dei vizi reali.

Infine, l’udienza. Il tribunale, sentite le parti, decide con decreto motivato. Il decreto di omologazione è immediatamente esecutivo e, dopo l’omologazione, il tribunale nomina un liquidatore che procede alla liquidazione del patrimonio secondo il piano (art. 25-septies CCII).

La base giuridica

Art. 25-sexies CCII per l’opposizione e il decreto di omologazione; art. 25-septies CCII per la nomina del liquidatore; art. 247 CCII, richiamato dall’art. 25-sexies, per il reclamo alla Corte d’appello, da proporre nel termine di 30 giorni; contro il provvedimento della Corte d’appello è ammesso ricorso per cassazione negli stessi termini, mentre la Cassazione ha escluso la ricorribilità del decreto di reclamo che decide sull’inammissibilità della proposta (Cass., Sez. I, ord. n. 623/2026).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che il termine sia già scaduto quando vieni a sapere dell’udienza. In questo caso la strada dell’opposizione è chiusa. Restano due cose da fare. La prima: verificare con il legale se la comunicazione della proposta ti è stata regolarmente effettuata, perché un difetto nel contraddittorio è esso stesso una condizione che il tribunale deve controllare. La seconda: concentrare tutte le energie sulla Mossa 7, perché il Fondo di garanzia resta comunque attivabile dopo l’omologa.

Un secondo imprevisto è che l’opposizione venga respinta e il concordato omologato. Valuta il reclamo, ma con realismo: il reclamo ha senso se l’errore del tribunale è chiaro e il beneficio concreto per te supera il tempo che la procedura richiede. Ricorda che, nel frattempo, il Fondo di garanzia può comunque intervenire sulla base dell’omologa, e che in caso di vittoria l’esito più probabile non è un pagamento immediato, ma la riapertura della partita, eventualmente con l’apertura di una liquidazione giudiziale.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 6, verifica che: (a) hai deciso in modo motivato se opporti o no; (b) se ti opponi, la memoria è stata depositata prima della scadenza dei 10 giorni; (c) conosci la data dell’udienza e sai chi ti rappresenterà.

Mossa 6 — Gestisci la cessazione del rapporto o il passaggio all’acquirente

Obiettivo della mossa: capire se il tuo TFR diventa esigibile subito (perché il rapporto cessa) o se segue il rapporto presso l’acquirente dell’azienda, e in quest’ultimo caso chi ne risponde e quando potrai chiederlo al Fondo di garanzia.

Quando va fatta

Appena emerge che l’azienda, o un suo ramo, sarà ceduta, e comunque prima dell’omologazione se il piano prevede la cessione. Il concordato semplificato è uno strumento liquidatorio, ma la liquidazione può avvenire anche cedendo l’azienda in esercizio, e l’art. 25-septies CCII prevede anche il caso in cui il piano comprenda un’offerta di un soggetto già individuato per il trasferimento dell’azienda, di rami o di beni.

Come si esegue

Il primo passo è capire se sei coinvolto nel trasferimento. Chiedi all’impresa, alle rappresentanze sindacali, all’ausiliario o al liquidatore se il piano prevede la cessione dell’azienda e quali lavoratori passeranno all’acquirente. Se sei fra questi, entra in gioco l’art. 2112 c.c.: il rapporto prosegue con il cessionario, conservi i diritti che ne derivano, e cedente e cessionario sono, di regola, obbligati in solido per i crediti che avevi al momento del trasferimento.

Poi verifica la sorte del TFR. Se il rapporto prosegue senza interruzione, il TFR non è ancora esigibile: è un credito che maturerà alla cessazione del rapporto con l’acquirente. La Cassazione, in un caso di cessione di ramo d’azienda di un’impresa poi fallita, ha rigettato la domanda dei lavoratori verso il Fondo proprio perché il TFR non era esigibile alla data della domanda e la cedente non era più datrice di lavoro al momento dell’insolvenza (Cass., Sez. Lav., ord. n. 30746 del 21 novembre 2025). La stessa ordinanza ricorda che il Fondo copre i crediti non pagati nel periodo di insolvenza del datore, non qualunque inadempimento (richiamando Cass. n. 4897/2021), e che le sue risorse non possono essere usate al di fuori della finalità istituzionale.

Il Codice della crisi ha però inserito nell’art. 47 della L. 428/1990 un comma 5-bis che, secondo la stessa Cassazione, conferma un meccanismo specifico: nei trasferimenti che avvengono nell’ambito di determinate procedure, il TFR maturato presso il cedente diventa esigibile verso di esso e il Fondo interviene anche a favore dei lavoratori passati senza interruzione al cessionario. Se il piano di concordato semplificato prevede una cessione, verifica con il legale se il tuo caso rientra in questo meccanismo, perché cambia radicalmente il momento in cui puoi chiedere il TFR maturato fino al trasferimento. È un punto su cui le fonti consultate non offrono ancora una casistica specifica per il concordato semplificato, e va valutato caso per caso.

Se invece il rapporto cessa (perché non sei incluso nel trasferimento o perché l’attività si chiude), il TFR è esigibile e procedi con la Mossa 7. In questo caso, verifica la regolarità del licenziamento: le procedure concorsuali non sospendono le regole sui licenziamenti collettivi e individuali, e un licenziamento viziato apre questioni ulteriori, che però non devono farti perdere di vista il TFR.

La base giuridica

Art. 2112 c.c.; art. 47, commi 4-bis, 5 e 5-bis, L. 428/1990; art. 22, comma 1, lett. d), CCII per i trasferimenti autorizzati nella composizione negoziata, dove la circolare INPS n. 70/2023 ricorda che l’art. 2112 c.c. si applica senza deroghe; art. 25-septies CCII per le cessioni nel concordato semplificato.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’accordo sindacale che, in occasione del trasferimento, prevede la rinuncia alla responsabilità solidale del cessionario per il TFR maturato presso il cedente. Hai firmato, o il sindacato ha firmato per te? Non significa che tu abbia perso il TFR. La Cassazione ha chiarito che questi accordi incidono sul rapporto tra lavoratore, cedente e cessionario, ma non sono opponibili all’INPS, perché il rapporto con il Fondo è previdenziale e autonomo (Cass. n. 30746/2025, che richiama Cass. n. 30835/2024 e Cass. n. 6842/2023). Il problema, nel caso deciso, era l’esigibilità del credito, non l’accordo in sé.

Un secondo imprevisto è che l’acquirente, dopo qualche mese, entri a sua volta in crisi. In questo caso, il credito per TFR maturato presso il cedente e quello maturato presso il cessionario seguono strade diverse, e conviene ricostruire con precisione il periodo di ciascuno.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 7, verifica di sapere: (a) se il tuo rapporto è cessato o prosegue con un acquirente; (b) se il TFR maturato fino al trasferimento è esigibile ora o lo sarà alla cessazione futura; (c) se hai firmato accordi che riguardano il TFR, e di averne copia.

Mossa 7 — Attiva il Fondo di garanzia dell’INPS dopo l’omologazione

Obiettivo della mossa: ottenere dall’INPS, attraverso il Fondo di garanzia, il pagamento del TFR (e delle ultime tre mensilità entro il massimale), senza dipendere dai tempi della liquidazione del patrimonio.

Quando va fatta

Dopo l’omologazione del concordato semplificato e dopo la cessazione del rapporto. È la mossa che, per la maggior parte dei lavoratori, fa la differenza tra un TFR pagato e un TFR atteso per anni. La circolare INPS n. 70 del 26 luglio 2023, dedicata all’adeguamento del Fondo di garanzia al Codice della crisi, stabilisce espressamente che dà titolo all’intervento del Fondo anche l’apertura di una procedura di concordato semplificato.

Come si esegue

Il primo passo è procurarti il titolo. Nel concordato, il titolo del lavoratore verso il datore è rappresentato dall’omologa: la Cassazione ha ricordato che l’art. 2 della L. 297/1982 collega l’intervento del Fondo all’accertamento del credito in sede di ammissione al passivo o all’esito di un’esecuzione (Cass. n. 2397/2025) e che, nel concordato, vale la quantificazione consacrata nell’omologa (Cass., Sez. Lav., sent. n. 29754 dell’11 novembre 2025). Procurati copia del decreto di omologazione e della documentazione da cui risulta il tuo credito come riconosciuto nella procedura.

Poi chiedi al liquidatore la documentazione sul tuo credito. Nella prassi INPS, il responsabile della procedura (curatore, commissario o liquidatore, secondo i casi) attesta il credito del lavoratore e gli eventuali pagamenti ricevuti. Chiedila per iscritto, indicando nome, periodo di lavoro, importo del TFR e delle ultime mensilità.

Infine presenta la domanda. La domanda al Fondo si presenta solo in via telematica, tramite il portale INPS, un patronato o un avvocato: la circolare n. 70/2023 avverte che le domande presentate in altre forme sono improcedibili. Allegala con tutti i documenti raccolti nelle Mosse 1 e 7.

Quanto paga il Fondo

Qui c’è un punto che molti lavoratori ignorano. Per le procedure regolate dal Codice della crisi, la circolare INPS n. 70/2023 indica che, in base all’art. 2 della L. 297/1982 come modificato dall’art. 368, comma 4, CCII, il Fondo paga il TFR e i crediti di lavoro nella loro integrale misura, indipendentemente dalla percentuale di soddisfazione prevista dal concordato, fermi i massimali dove previsti. Questo significa che, se il concordato semplificato ti offre il 60%, il Fondo non è vincolato a quella percentuale: paga ciò che ti spetta e poi si surroga nei tuoi diritti verso la procedura. Le ultime tre mensilità, invece, sono pagate entro un massimale pari a tre volte il massimo mensile del trattamento straordinario di integrazione salariale, al netto delle trattenute, e devono collocarsi nei dodici mesi che precedono la data di riferimento della procedura.

Attenzione però a non confondere i regimi: per i concordati regolati dalla vecchia legge fallimentare, la Cassazione ha ritenuto che la norma sul pagamento integrale non sia retroattiva (Cass. n. 31620/2024) e che la falcidia accettata dal lavoratore incida sulla misura della prestazione del Fondo (Cass. n. 29754/2025). Il concordato semplificato, nato con la disciplina della composizione negoziata, è invece interamente collocato nel nuovo regime.

La lista dei documenti da preparare

Prima di inviare la domanda, assicurati di avere a disposizione, in formato digitale leggibile:

  • copia del documento d’identità e del codice fiscale;
  • documentazione della cessazione del rapporto (lettera di licenziamento, dimissioni telematiche, verbale di risoluzione);
  • buste paga degli ultimi mesi e prospetto del TFR, se disponibile;
  • copia del decreto di omologazione del concordato semplificato o indicazione dei suoi estremi;
  • attestazione del liquidatore sul credito per TFR e per retribuzioni, con indicazione di eventuali pagamenti già ricevuti dalla procedura;
  • eventuali accordi sindacali o individuali che riguardano il TFR;
  • indicazione degli anticipi di TFR già percepiti;
  • coordinate bancarie intestate a te.

Come si individuano le ultime tre mensilità garantite

Per le retribuzioni il Fondo non paga tutto ciò che ti è dovuto, ma soltanto le retribuzioni degli ultimi tre mesi del rapporto, purché rientrino nei dodici mesi che precedono la data di riferimento della procedura. La circolare INPS n. 70/2023 chiarisce che si considerano i tre mesi di calendario precedenti la cessazione e che, entro il massimale, sono comprese anche voci come i ratei delle mensilità aggiuntive maturati in quel periodo, mentre restano escluse l’indennità di mancato preavviso e l’indennità di malattia a carico dell’INPS. La circolare precisa inoltre che non si sottraggono dal massimale le somme pagate dal datore nei tre mesi.

Per il concordato preventivo la circolare individua la data di riferimento nel deposito del ricorso; per il concordato semplificato è prudente verificare con l’INPS, in sede di istruttoria, quale data venga assunta, perché da essa dipende se le tue ultime mensilità cadono dentro o fuori dalla finestra dei dodici mesi. Se il tuo rapporto è cessato molto prima del deposito del ricorso, c’è il rischio concreto che le ultime tre mensilità restino fuori: in quel caso sono crediti da far valere solo nella procedura.

La base giuridica

Art. 2 L. 297/1982 come modificato dall’art. 368 CCII; D.Lgs. 80/1992 per le ultime tre mensilità; circolare INPS n. 70/2023, par. 5.1.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il ritardo dell’INPS. La legge prevede che il pagamento avvenga entro un termine di 60 giorni dalla domanda completa; se il termine passa senza risposta, sollecita formalmente e valuta il ricorso amministrativo e poi giudiziale. Un secondo imprevisto è il rigetto per presunta mancanza dei requisiti: ad esempio, l’INPS ritiene non provato lo stato di insolvenza o non esigibile il TFR. Chiedi la motivazione per iscritto e passa alla Mossa 8.

Check di completamento

Prima di considerare chiusa la mossa, verifica che: (a) la domanda sia stata protocollata telematicamente con tutti gli allegati; (b) tu abbia la ricevuta e il numero di protocollo; (c) tu abbia annotato la data da cui decorrono i 60 giorni.

Mossa 8 — Proteggi quello che resta: rigetti, pagamenti parziali, prescrizione

Obiettivo della mossa: non perdere neppure la parte residua del credito, reagendo a un rigetto o a un pagamento parziale del Fondo, e mantenendo vivi i diritti verso la procedura e verso il datore.

Quando va fatta

Appena ricevi un provvedimento INPS di rigetto o di accoglimento parziale, oppure quando i 60 giorni scadono senza risposta. E, in parallelo, ogni volta che il tempo passa senza pagamento: la prescrizione non dorme.

Come si esegue

Il primo passo è leggere la motivazione del provvedimento INPS. I motivi più frequenti sono tre: credito non esigibile (ad esempio per prosecuzione del rapporto con un acquirente); importo non corrispondente alla documentazione; mancanza del titolo (ad esempio, omologa non ancora definitiva o documentazione incompleta del liquidatore). Ognuno ha una risposta diversa.

Se il motivo è documentale, integra la documentazione e ripresenta. Se il motivo è giuridico (ad esempio l’INPS ritiene che una rinuncia o un accordo ti siano opponibili), valuta il ricorso amministrativo e poi l’azione giudiziale davanti al giudice del lavoro. La Cassazione ha affermato che l’obbligazione del Fondo, pur autonoma, coincide nella misura con quella del datore di lavoro (Cass. n. 32446/2022) e, nel regime previgente, che la degradazione al chirografo pattuita nel concordato non preclude la prestazione del Fondo, mentre l’INPS può eventualmente far valere la responsabilità dell’assicurato per il pregiudizio arrecato alla surroga ai sensi dell’art. 1916, comma 3, c.c. (Cass. n. 29754/2025). Prima di firmare qualunque rinuncia o adesione che riduca il tuo TFR, chiediti come reagirà l’INPS: ciò che concedi oggi al datore può tornare indietro come contestazione domani.

Poi tieni d’occhio la prescrizione. Il TFR si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto. Se la procedura si trascina, interrompi la prescrizione con atti scritti (raccomandata, PEC) rivolti al datore e, dopo l’omologa, al liquidatore. La circolare INPS n. 70/2023 prevede che, nell’istruttoria, l’INPS verifichi se il credito sia stato fatto valere oltre i cinque anni dalla cessazione senza atti interruttivi: un credito prescritto non è pagato dal Fondo.

Infine, verifica i pagamenti dal liquidatore. Se il Fondo ti ha pagato integralmente, l’INPS si surroga nella tua posizione e incasserà dalla procedura ciò che sarebbe spettato a te: non puoi incassare due volte. Se il Fondo ha pagato solo in parte, o non ha pagato voci non garantite (preavviso, retribuzioni più vecchie), quelle restano crediti verso la procedura da seguire con il liquidatore secondo il piano omologato.

La base giuridica

Art. 2 L. 297/1982; artt. 1916, 2948 e 2953 c.c.; art. 25-septies CCII per la liquidazione e i riparti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il conflitto fra il liquidatore e l’INPS sull’importo, con il lavoratore stretto in mezzo. Fai mettere per iscritto da entrambi l’importo riconosciuto e il titolo, e chiedi al legale di gestire il confronto. Un secondo imprevisto è la risoluzione o l’annullamento del concordato, o la successiva apertura di una liquidazione giudiziale: in questo caso dovrai insinuarti al passivo, e il Fondo interverrà sulla base dello stato passivo.

Check di completamento

Considera chiuso il piano solo quando: (a) hai incassato il TFR dal Fondo o dalla procedura, o hai un’azione giudiziale in corso; (b) hai interrotto la prescrizione per ogni voce non ancora pagata; (c) sai quali crediti residui restano verso la procedura.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali: servono a vedere come cambia l’esito a seconda di quando e come esegui le mosse. Gli importi sono lordi e non tengono conto delle ritenute fiscali.

Simulazione 1 — Il lavoratore che si muove in tempo

Ipotesi: TFR maturato 18.736,40 €; retribuzioni non pagate degli ultimi tre mesi 5.912,70 €; rapporto cessato il 30 aprile 2026. La relazione finale dell’esperto viene comunicata il 3 marzo 2026: l’impresa ha tempo fino al 2 maggio 2026 per depositare il ricorso. Lo deposita il 27 aprile. La proposta offre ai crediti di lavoro il 64,2%. L’udienza di omologazione è fissata per il 13 ottobre 2026: il termine per costituirsi e opporsi scade il 3 ottobre.

Il lavoratore ha eseguito la Mossa 1 a maggio, ha letto la proposta a luglio (Mossa 3) e ha verificato con il legale che il ricavato stimato dei beni mobili sarebbe sufficiente a pagare integralmente i crediti di lavoro, mentre la proposta destina somme a crediti di rango inferiore (Mossa 4). Si costituisce il 25 settembre con un’opposizione motivata. Due esiti possibili: il tribunale rileva la violazione dell’ordine delle prelazioni e nega l’omologazione, oppure l’impresa modifica la proposta prima dell’udienza. In ogni caso, dopo un’eventuale omologa, il lavoratore attiva il Fondo (Mossa 7). Se il liquidatore non ha ancora pagato nulla, il Fondo paga il TFR integrale di 18.736,40 € e si surroga; se il liquidatore ha già distribuito il 64,2%, cioè 12.028,77 €, il Fondo paga la differenza di 6.707,63 €. Le retribuzioni di 5.912,70 € sono pagate entro il massimale vigente.

Simulazione 2 — Il lavoratore che arriva dopo il termine

Stessa ipotesi, ma il lavoratore viene a sapere dell’udienza l’8 ottobre. Il termine per opporsi è scaduto il 3 ottobre. Non può più contestare la proposta. Il concordato viene omologato con il 64,2% ai lavoratori. Ma il diritto al TFR non è perso: dopo l’omologa presenta la domanda al Fondo, che nel regime del Codice paga il TFR nella sua integrale misura. Ciò che ha perso è la possibilità di incidere sulla procedura, e quindi su eventuali voci non coperte dal Fondo (ad esempio l’indennità di preavviso, che resta pagata solo nella percentuale concordataria).

Simulazione 3 — Il lavoratore ceduto con l’azienda

Ipotesi: TFR maturato presso l’impresa in crisi 9.384,15 €; il piano prevede la cessione di un ramo d’azienda a un acquirente già individuato; il lavoratore passa all’acquirente il 1° luglio 2026 senza interruzione del rapporto. Se il suo caso non rientra nel meccanismo dell’art. 47, comma 5-bis, L. 428/1990, il TFR non è esigibile: una domanda al Fondo presentata a settembre sarebbe respinta, come nel caso deciso da Cass. n. 30746/2025. Il TFR maturato presso il cedente resterà garantito dalla solidarietà del cessionario (art. 2112 c.c.) e diventerà esigibile alla futura cessazione. Se invece il caso rientra nel meccanismo del comma 5-bis, il TFR maturato fino al 30 giugno diventa esigibile verso il cedente e il lavoratore può chiedere l’intervento del Fondo. La differenza la fa la verifica della Mossa 6.

Simulazione 4 — Il credito che si prescrive

Ipotesi: rapporto cessato il 15 marzo 2021, TFR 13.207,85 €; il lavoratore non invia nessuna richiesta scritta. L’impresa entra in composizione negoziata nel 2025 e deposita il concordato semplificato a maggio 2026. Il 15 marzo 2026 il credito si è prescritto. Se invece il lavoratore avesse inviato una PEC al datore il 10 febbraio 2026, la prescrizione sarebbe stata interrotta e un nuovo quinquennio sarebbe decorso da quella data. Un atto da pochi minuti può valere l’intero TFR.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Le otto mosse sono in sequenza, ma alcune possono procedere in parallelo: la Mossa 1 non si ferma mai finché non hai un numero preciso, e la Mossa 6 può emergere in qualunque momento.

La regola d’oro è semplice: il concordato semplificato non ti chiede di votare, ma ti dà una sola finestra per farti sentire, e il Fondo di garanzia ti dà una strada per non dipendere dai tempi della liquidazione.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se la salti
1. Fotografa il credito Importo documentato di TFR e ultime mensilità Subito; prescrizione 5 anni dalla cessazione Credito sottostimato, prova debole verso liquidatore e INPS
2. Capisci la fase Sapere se c’è composizione negoziata, relazione finale, ricorso Subito; il ricorso arriva entro 60 giorni dalla relazione finale Scoprire la procedura quando i termini sono chiusi
3. Leggi la proposta Trattamento dei crediti di lavoro, risorse, pareri Appena la proposta è comunicata Non accorgersi di errori sul tuo credito
4. Verifica rango e convenienza Ordine delle prelazioni, confronto con liquidazione giudiziale, utilità Prima del termine per l’opposizione Omologa di una proposta che ti penalizza
5. Opposizione Far valere i vizi davanti al tribunale Costituzione entro 10 giorni prima dell’udienza (perentorio) Perdita definitiva della possibilità di contestare
6. Cessazione o cessione Capire se il TFR è esigibile ora Prima dell’omologa se il piano prevede cessioni Domanda al Fondo respinta per inesigibilità
7. Fondo di garanzia Pagamento integrale del TFR e delle ultime mensilità entro massimale Dopo omologa e cessazione; pagamento entro 60 giorni dalla domanda Attendere anni i riparti della liquidazione
8. Tutela del residuo Rimedi contro rigetti, prescrizione, crediti non coperti Appena arriva il provvedimento INPS; sempre per la prescrizione Perdita delle voci non garantite

Gli scenari di deviazione

Anche il piano migliore incontra imprevisti. Questi sono i tre più frequenti, con il piano B per ciascuno.

Scenario A — L’impresa accelera: la cessione avviene prima che tu sappia

Durante la composizione negoziata, il tribunale può autorizzare il trasferimento dell’azienda o di suoi rami (art. 22 CCII). Può succedere che tu venga a sapere della cessione solo quando ricevi la comunicazione del nuovo datore. Piano B: non perdere tempo a contestare la cessione in sé, ma verifica subito tre cose. Primo, se il tuo rapporto è passato all’acquirente senza interruzione: in questo caso hai la tutela dell’art. 2112 c.c., che nella composizione negoziata si applica senza deroghe. Secondo, se hai firmato accordi che riducono la responsabilità solidale dell’acquirente: ricorda che non sono opponibili all’INPS. Terzo, quale parte del TFR è maturata presso il cedente: è quella che seguirà, all’esigibilità, la strada del concordato semplificato e del Fondo. Poi riprendi il piano dalla Mossa 6.

Scenario B — Il termine per opporti è scaduto

Ti accorgi della procedura quando l’udienza è già stata fissata e il termine dei 10 giorni è passato, oppure il concordato è già omologato. Piano B: chiedi al legale di verificare se la proposta ti è stata regolarmente comunicata e se il contraddittorio è stato integro. Se non lo è stato, è un vizio che può essere fatto valere nei limiti consentiti dalla procedura. In ogni caso, salta direttamente alla Mossa 7: il Fondo di garanzia non dipende dal fatto che tu ti sia opposto o meno, e nel regime del Codice paga il TFR integralmente. Ciò che rischi di perdere sono le voci non coperte dal Fondo, che resteranno soddisfatte nella sola percentuale concordataria.

Scenario C — Il documento che manca: il liquidatore non attesta il credito

Hai presentato la domanda al Fondo, ma l’INPS chiede l’attestazione del credito da parte del liquidatore e questa non arriva, oppure arriva con un importo diverso dal tuo. Piano B: invia al liquidatore una richiesta scritta via PEC, con allegati il tuo calcolo e le buste paga, chiedendo l’attestazione entro un termine ragionevole. Se il liquidatore non risponde, puoi segnalare l’inerzia al tribunale che ha omologato il concordato e che vigila sulla liquidazione. Se il liquidatore contesta l’importo, la questione diventa un accertamento del credito da risolvere, se necessario, davanti al giudice del lavoro. Nel frattempo, conserva tutto: la data della domanda all’INPS, le richieste al liquidatore, le risposte. Sono la prova che il ritardo non dipende da te.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso chiedere il TFR al Fondo di garanzia prima dell’omologazione?

In linea generale no: il titolo che, nel concordato, consente l’intervento del Fondo è l’omologa, come ricostruito dalla Cassazione (Cass. n. 2397/2025 e n. 29754/2025). Prima dell’omologa puoi preparare i documenti (Mosse 1 e 3), così da presentare la domanda subito dopo. Verifica con il legale la data di riferimento che l’INPS utilizza per le ultime tre mensilità nel concordato semplificato, perché la circolare n. 70/2023 la indica espressamente per il concordato preventivo e la liquidazione giudiziale.

Posso fare la Mossa 7 senza aver fatto la Mossa 5?

Sì. L’opposizione è facoltativa: serve se la proposta ti penalizza. Il Fondo di garanzia è indipendente dalla tua partecipazione al procedimento di omologazione.

Il concordato mi offre il 50%: devo accontentarmi?

Non necessariamente. Nel regime del Codice, il Fondo paga il TFR nella sua integrale misura, indipendentemente dalla percentuale concordataria, e poi si surroga. Le voci non coperte dal Fondo, invece, resteranno pagate nella percentuale. Se la percentuale ai lavoratori viola l’ordine delle prelazioni, hai motivo di opporti.

Durante la composizione negoziata posso fare un decreto ingiuntivo?

Le misure protettive non si applicano ai crediti dei lavoratori, quindi in linea di principio sì. Ma valuta costi e benefici: se il concordato semplificato è imminente, un’azione individuale può non portare risultati concreti, mentre il Fondo resterà disponibile dopo l’omologa.

Il mio TFR era nel Fondo di Tesoreria INPS: cambia qualcosa?

Per le imprese con almeno 50 dipendenti, il TFR non destinato alla previdenza complementare viene versato al Fondo di Tesoreria INPS, e la quota versata è erogata dall’INPS. Verifica con il legale quali periodi sono stati effettivamente versati e quali no: per quelli omessi la strada torna a essere quella del credito verso il datore e del Fondo di garanzia.

Le nuove regole sui tributi locali possono ridurre il mio TFR?

Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali consente ai Comuni di partecipare alla transazione fiscale anche per IMU, TARI e altri tributi. Non modifica il rango del tuo credito: il TFR resta assistito dal privilegio generale mobiliare di primo grado. Può però cambiare la convenienza complessiva della proposta, e va considerato nella Mossa 4.

Se il liquidatore mi paga una percentuale prima dell’INPS, perdo qualcosa?

No. Il Fondo paga ciò che non hai ancora ricevuto. Se il liquidatore ti ha già versato una parte, l’INPS paga la differenza fino all’importo garantito. Ciò che conta è dichiarare con precisione, nella domanda, quanto hai già incassato: un’omissione può portare a recuperi successivi.

Devo restituire qualcosa all’INPS se poi la procedura mi paga?

Se il Fondo ti ha pagato integralmente, l’INPS si surroga nella tua posizione verso la procedura: le somme che il liquidatore distribuirà per il tuo credito spettano all’INPS, non a te. Se le ricevi per errore, dovrai restituirle. Comunica sempre al liquidatore l’avvenuto pagamento da parte del Fondo.

Posso opporre l’omologa anche se il mio TFR è pagato per intero dal piano?

Puoi, ma è raro che abbia senso. Un’opposizione richiede un interesse concreto: se il TFR è pagato integralmente e in tempi certi, l’interesse residuo riguarda solo eventuali altre voci non pagate. Valutalo con il legale prima di affrontare il giudizio.

Se sono un dirigente, valgono le stesse regole?

Il privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. e la garanzia del Fondo riguardano i lavoratori subordinati, dirigenti compresi, ma le regole contrattuali sul TFR e sulle indennità di fine rapporto possono variare con il contratto collettivo dei dirigenti. Verifica il calcolo nella Mossa 1 con particolare attenzione e tieni presente il massimale per le ultime mensilità.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta nel concordato semplificato. Alcune sono richiamate all’interno di decisioni più recenti, e lo indichiamo; per alcune le fonti consultate riportano solo numero e anno.

A sostegno delle Mosse 1 e 7: natura e misura del diritto verso il Fondo

Cass., Sez. Lav., sent. n. 29754/2025, pubblicata l’11 novembre 2025. In un concordato preventivo liquidatorio regolato dalla legge fallimentare, la Corte ha affermato che la degradazione al chirografo del TFR pattuita nel concordato omologato non esclude la prestazione del Fondo, mentre la falcidia parziale accettata dal lavoratore ne condiziona la misura; l’INPS può far valere la responsabilità del lavoratore per il pregiudizio alla surroga. Rilevanza: spiega perché l’omologa è il titolo e perché ogni rinuncia va pesata prima di firmarla.

Cass. n. 31620/2024 (richiamata da Cass. n. 29754/2025; data non riportata nella fonte). La norma del Codice della crisi che impone al Fondo il pagamento integrale anche in caso di soddisfazione parziale nel concordato è sopravvenuta e non retroattiva. Rilevanza: segna il confine tra vecchio regime e concordato semplificato, che nasce interamente nel nuovo.

Cass. n. 2397/2025 (richiamata da Cass. n. 29754/2025; data non riportata nella fonte). L’intervento del Fondo presuppone l’accertamento del credito in sede concorsuale o esecutiva. Rilevanza: conferma la centralità dell’omologa e della documentazione del liquidatore.

Cass. n. 32446/2022 (richiamata da Cass. n. 29754/2025; data non riportata nella fonte). L’obbligazione del Fondo, pur autonoma, coincide nella misura con quella del datore. Rilevanza: rende decisivo il calcolo esatto della Mossa 1.

A sostegno delle Mosse 1 e 6: autonomia del rapporto con il Fondo e trasferimento d’azienda

Cass., Sez. Lav., ord. n. 30746/2025, pubblicata il 21 novembre 2025. Il diritto verso il Fondo nasce da un rapporto previdenziale autonomo; gli accordi sindacali conclusi in occasione del trasferimento d’azienda non sono opponibili all’INPS; il Fondo non interviene se il TFR non è esigibile perché il rapporto prosegue con il cessionario e la cedente non era datrice al momento dell’insolvenza. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento per chi passa all’acquirente nel piano liquidatorio.

Cass. n. 30835 del 2 dicembre 2024 (richiamata da Cass. n. 30746/2025). Afferma l’autonomia del rapporto previdenziale con il Fondo e l’inopponibilità all’INPS degli accordi di deroga. Rilevanza: protegge il lavoratore che ha firmato accordi sindacali.

Cass. n. 6842/2023 (richiamata da Cass. n. 30746/2025; data non riportata nella fonte). L’accordo sindacale di deroga all’art. 2112 c.c. non è opponibile all’INPS. Rilevanza: stesso filone, utile nella Mossa 8 contro rigetti fondati su quegli accordi.

Cass. n. 4897/2021 (richiamata da Cass. n. 30746/2025; data non riportata nella fonte). Il Fondo copre i crediti rimasti insoddisfatti per l’insolvenza del datore, non qualsiasi inadempimento. Rilevanza: spiega perché il periodo di maturazione del credito conta.

A sostegno delle Mosse 3, 4 e 5: il controllo del tribunale sul concordato semplificato

Cass., Sez. I, sent. n. 624/2026, pubblicata il 12 gennaio 2026. L’utilità per ciascun creditore deve essere concreta e apprezzabile; la sola maggiore rapidità della soluzione non basta quando ai chirografari nulla è offerto. Rilevanza: argomento centrale per contestare proposte che sacrificano i creditori senza vantaggio effettivo.

Cass., Sez. I, sent. n. 620/2026, pubblicata il 12 gennaio 2026. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei loro finanziamenti non è una risorsa esterna, perché non aumenta l’attivo e incide solo sull’ordine di soddisfazione. Rilevanza: aiuta a smascherare presunte “risorse aggiuntive” nella proposta.

Cass., Sez. I, ord. n. 623/2026, pubblicata il 12 gennaio 2026. Il controllo di ammissibilità del tribunale comprende la verifica dei presupposti di accesso alla composizione negoziata; il decreto della Corte d’appello che decide il reclamo contro l’inammissibilità non è ricorribile per cassazione. Rilevanza: chiarisce l’ampiezza del controllo e i limiti delle impugnazioni.

Cass., Sez. I, n. 31641/2025 (data non riportata nella fonte). Il giudizio di omologa si estende alla legalità sostanziale e ai presupposti di ammissibilità del concordato semplificato, anche rispetto alla documentazione dell’art. 39 CCII. Rilevanza: legittima un’opposizione che entri nel merito dei documenti.

Trib. Ancona, 1° aprile 2025; Trib. Bologna, 23 settembre 2025; App. Venezia, 28 marzo 2024 (decisioni di merito riportate dalla stampa specialistica senza numero). Il tribunale verifica autonomamente la buona fede delle trattative; serve un’interlocuzione effettiva con i creditori, basata su informazioni complete; vanno coinvolti realmente i creditori il cui credito viene falcidiato. Rilevanza: utili quando i lavoratori sono stati esclusi dalle trattative.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Il concordato semplificato è il punto di arrivo di una composizione negoziata fallita. Per tutelare il tuo TFR serve chi conosce sia il percorso che porta a quel concordato, sia le regole del Fondo di garanzia. Ecco, concretamente, cosa facciamo.

  1. Ricostruiamo il tuo credito per TFR, ultime tre mensilità e altre voci, confrontando buste paga, Certificazione Unica ed estratto contributivo INPS.
  2. Verifichiamo la fase della procedura consultando Registro delle imprese e atti del tribunale, per individuare i termini ancora aperti.
  3. Esaminiamo la relazione finale dell’esperto per verificare se le trattative hanno davvero coinvolto i lavoratori e se i presupposti di accesso al concordato semplificato sussistono.
  4. Analizziamo proposta, piano di liquidazione e pareri dell’ausiliario e dell’esperto, controllando il rispetto dell’ordine delle prelazioni e il confronto con la liquidazione giudiziale.
  5. Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’omologazione quando emergono vizi concreti, entro il termine perentorio.
  6. Valutiamo l’impatto di eventuali cessioni d’azienda sull’esigibilità del TFR e sull’applicabilità dell’art. 47 L. 428/1990.
  7. Esaminiamo gli accordi che hai firmato per stabilire se siano opponibili all’INPS e come incidano sulla domanda al Fondo.
  8. Predisponiamo e presentiamo la domanda telematica al Fondo di garanzia, curando la documentazione del liquidatore.
  9. Gestiamo rigetti e pagamenti parziali con ricorsi amministrativi e, se necessario, azioni davanti al giudice del lavoro.
  10. Interrompiamo la prescrizione su ogni voce ancora non pagata con atti formali.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: il concordato semplificato esiste solo se una composizione negoziata è fallita, e chi conosce dall’interno quella fase sa leggere la relazione finale, la serietà delle trattative e la convenienza di una proposta liquidatoria. È lì che si decide se il tuo credito è stato trattato correttamente.

Seguiamo la strategia con continuità dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, dall’opposizione all’omologa al reclamo e al ricorso per cassazione, fino alle controversie con l’INPS davanti al giudice del lavoro.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, esamina il piano di liquidazione sotto il profilo giuridico e contabile: le stime dei beni, la ripartizione tra privilegiati e chirografari, il confronto con la liquidazione giudiziale.

Chiusura

Hai diritto al TFR anche nel concordato semplificato. Il tuo credito è privilegiato di primo grado, la proposta deve rispettarlo per essere omologata, e il Fondo di garanzia dell’INPS è chiamato a intervenire anche in questa procedura. Ma il diritto non si incassa da solo: richiede un numero preciso, una lettura attenta della proposta, una decisione tempestiva sull’opposizione e una domanda all’INPS completa.

Ogni mossa fatta nei termini è un diritto che conservi; ogni mossa rimandata è un’opzione che si chiude per sempre.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalla qualifica dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il concordato semplificato è la coda di una composizione negoziata, e conoscerne la dinamica dall’interno permette di valutare se le trattative hanno davvero considerato i lavoratori e se la proposta rispetta il loro rango. A questo si aggiungono la continuità difensiva fino in Cassazione e il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti.

📩 Il tempo per opporti all’omologa e per attivare il Fondo di garanzia è limitato: scrivici o chiamaci oggi stesso, tutti i contatti dello Studio Monardo sono qui sotto, al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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