Si Può Fare Un Concordato Di Gruppo Con Continuità Per Alcune Società E Liquidazione Per Altre?

Si Può Fare Un Concordato Di Gruppo Con Continuità Per Alcune Società E Liquidazione Per Altre?

Sì, si può. L’art. 285, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) consente espressamente che il piano unitario, o i piani collegati, di un gruppo di imprese prevedano la liquidazione di alcune società e la continuazione dell’attività di altre. Da qui in poi, però, le cose si complicano, e si complicano in modo diverso a seconda di dove ti trovi.

Non esiste una sola risposta alla domanda “che cosa succede in un concordato di gruppo misto”: la risposta dipende dalla posizione che occupi dentro il gruppo o davanti al gruppo. Per l’amministratore della capogruppo che vuole salvare l’attività produttiva, il concordato misto è uno strumento che permette di usare i beni delle società “spente” a sostegno di quelle vive. Per il liquidatore della controllata immobiliare, è la scelta che decide se i suoi creditori riceveranno il ricavato pieno della vendita o una parte di esso, girata alla continuità. Per il fornitore che vanta un credito verso la società destinata a chiudere, è una procedura in cui il suo voto si conta separatamente, ma il suo destino si intreccia con quello di imprese verso cui non vanta nulla. Per il socio di minoranza di una controllata, è una possibile diluizione del valore della partecipazione contestabile solo in un momento preciso.

In questa guida trovi: le regole comuni a tutti (ammissibilità, condizioni, costruzione del piano, disciplina applicabile dopo il D.Lgs. 136/2024); poi cinque profili distinti, ciascuno con le sue regole, i suoi numeri, i suoi rischi e le sue mosse: la capogruppo che prosegue, la controllata che si liquida, la società che prosegue in continuità indiretta, il creditore della società in liquidazione, il socio di minoranza. Seguono simulazioni numeriche, casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato di gruppo misto è, per definizione, uno strumento di regolazione della crisi d’impresa che nasce quasi sempre da un percorso di negoziazione con banche, fornitori e soci: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura chiamata proprio a verificare la percorribilità del risanamento e a trattare con i creditori prima di arrivare in tribunale. Inoltre, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il confronto tra “alternativa liquidatoria” e piano proposto, che è il cuore del giudizio sul concordato misto, e la posizione dei soci e garanti persone fisiche che restano esposti quando le società del gruppo si ristrutturano.

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Le regole che valgono per tutti: cosa dice davvero l’art. 285, comma 1

Prima di entrare nei profili, serve una base comune. La spiegheremo una volta sola qui; ogni profilo poi rinvierà a questa parte.

Il gruppo come presupposto

Il concordato di gruppo è disciplinato dagli artt. 284-292 CCII. Il presupposto è l’esistenza di un gruppo di imprese nel senso dell’art. 2, comma 1, lett. h) CCII: un insieme di società, imprese ed enti che, ai sensi degli artt. 2497 e 2545-septies c.c., esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica. La direzione e coordinamento si presume, salvo prova contraria, nei casi dell’art. 2497-sexies c.c. (consolidamento nei bilanci o controllo ex art. 2359 c.c.).

Questa scelta del legislatore non è nata dal nulla. Sotto la legge fallimentare il concordato di gruppo non era previsto, e la Cassazione lo aveva ritenuto inammissibile in assenza di una norma che lo autorizzasse (Cass. 20559/2015), ammettendo al più che società sottoposte a direzione e coordinamento presentassero proposte coordinate, purché con masse attive e passive rigorosamente separate (Cass. 19014/2017; Cass. 30445/2019). Il Codice della crisi ha raccolto questi principi: il concordato di gruppo oggi è ammesso, ma l’autonomia delle masse resta un punto fermo (art. 284 CCII).

Il ricorso: unico o separati, piano unitario o piani collegati

L’art. 284 CCII consente a più imprese del gruppo, con centro degli interessi principali in Italia, di proporre con un unico ricorso la domanda di concordato, presentando un piano unitario oppure piani reciprocamente collegati e interferenti. La domanda deve contenere:

  • l’illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza della scelta di un piano di gruppo rispetto a piani autonomi per ciascuna impresa, in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori delle singole società;
  • informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali tra le società;
  • il bilancio consolidato, se redatto.

La giurisprudenza di merito ha ritenuto ammissibile anche il concordato di gruppo proposto con ricorsi distinti ma un piano unitario (Trib. Santa Maria Capua Vetere, 13 febbraio 2024), e ha sottolineato che la domanda unitaria deve offrire una rappresentazione completa di tutte le imprese del gruppo: l’omesso deposito dei bilanci o la mancata trasparenza su operazioni sospette possono condurre all’inammissibilità (Trib. Napoli, 11 marzo 2026).

Il cuore della questione: liquidazione di alcune, continuità di altre

L’art. 285, comma 1, primo periodo, stabilisce che il piano o i piani di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell’attività di altre imprese del gruppo. È la consacrazione normativa del concordato di gruppo misto.

Il secondo periodo dice quale disciplina si applica. Nel testo vigente, come modificato dall’art. 44, comma 3, del D.Lgs. 136/2024 (il cosiddetto “correttivo-ter”), si applica la disciplina del concordato in continuità se, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell’attività con quelli derivanti dalla liquidazione, i creditori delle imprese del gruppo risultano soddisfatti, anche in misura non prevalente, dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale.

Abbiamo verificato direttamente il testo dell’articolo nella sua versione aggiornata: l’espressione “anche in misura non prevalente” è effettivamente presente nel comma 1 vigente. Nella versione precedente il correttivo, la norma richiedeva invece che i creditori fossero soddisfatti in misura prevalente dal ricavato della continuità: un vero criterio di prevalenza quantitativa, mutuato dal dibattito sul concordato misto “monosocietario” nato sotto la legge fallimentare.

Il cambio di formula avvicina la regola di gruppo a quella dell’art. 84, comma 3, CCII, che per il concordato in continuità della singola impresa già prevede che i creditori possano essere soddisfatti “in misura anche non prevalente” dal ricavato della continuità. Il criterio di prevalenza, nella sua storia e nelle sue incertezze applicative residue, è oggetto di un approfondimento dedicato: qui ci limitiamo a dire che oggi la soglia quantitativa non è più il discrimine, e che il punto diventa dimostrare che la continuità contribuisce realmente alla soddisfazione dei creditori.

Le altre regole dell’art. 285 che contano nel concordato misto

  • Comma 2 – operazioni infragruppo. Il piano può prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi trasferimenti di risorse infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che sono necessarie ai fini della continuità aziendale delle imprese per le quali essa è prevista e coerenti con l’obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo, tenuto conto dei vantaggi compensativi. Restano ferme le regole degli artt. 47 e 112.
  • Comma 3 – opposizione dei creditori. Quando non si applica la disciplina della continuità, gli effetti pregiudizievoli delle operazioni infragruppo possono essere contestati con l’opposizione all’omologazione dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, in mancanza di classi, da quelli che rappresentano almeno il 20% dei crediti ammessi al voto su una singola impresa.
  • Comma 4 – il test del tribunale. In caso di opposizione, il tribunale omologa se, valutato complessivamente il piano e tenuto conto dei vantaggi compensativi, i creditori possono ottenere un trattamento non inferiore a quello che riceverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.
  • Comma 4-bis – il regime della continuità. Quando ricorre l’ipotesi del comma 1, secondo periodo (cioè si applica la disciplina della continuità), il tribunale omologa secondo l’art. 112, commi 2, 3 e 4 CCII: il meccanismo della ristrutturazione trasversale e le regole sull’opposizione proprie del concordato in continuità.
  • Comma 5 – i soci. I soci possono far valere il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione solo con l’opposizione all’omologazione; il tribunale omologa se esclude il pregiudizio alla luce dei vantaggi compensativi.

Il voto e la procedura: masse separate, decisione per singola società

Anche nel concordato di gruppo, i creditori di ciascuna impresa votano separatamente sulla proposta presentata dalla loro debitrice, e il concordato di gruppo si considera approvato quando le proposte ottengono le maggioranze richieste con riferimento a ciascuna impresa (art. 286 CCII). Le imprese del gruppo titolari di crediti verso altre società del gruppo sono escluse dal voto. Il tribunale competente è unico (individuato secondo l’art. 286, in base al centro degli interessi principali della capogruppo o, in mancanza, della società con la maggiore esposizione debitoria), con un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale; la nomina del commissario può avvenire anche prima del decreto di apertura (Trib. Bari, 16 marzo 2023).

Come si costruisce, in pratica, un piano di gruppo misto

Il concordato di gruppo misto non si improvvisa: è un’architettura in cui ogni scelta su una società si ripercuote sulle altre. Le fasi di costruzione, nella sequenza che la norma rende di fatto obbligata, sono queste.

Primo: il perimetro. Si individuano le società che entrano nel piano. Non è detto che tutte le società del gruppo debbano parteciparvi: possono restarne fuori quelle in bonis o quelle per le quali un piano autonomo è più conveniente. Per ciascuna società inclusa si verifica il presupposto oggettivo (crisi o insolvenza) e l’appartenenza al gruppo nel senso dell’art. 2, lett. h, CCII. È in questa fase che si prepara l’illustrazione della struttura del gruppo e dei vincoli partecipativi e contrattuali richiesta dall’art. 284.

Secondo: la destinazione di ciascuna società. Per ogni impresa si decide se proseguirà direttamente l’attività, se trasferirà l’azienda o un ramo a un’altra società (continuità indiretta) o se sarà liquidata. Questa scelta non può essere arbitraria: deve poggiare su un’analisi della redditività prospettica di ciascuna attività e delle sinergie che giustificano il mantenimento di alcune società e la chiusura di altre.

Terzo: la separazione delle masse. Per ogni società si redige la situazione patrimoniale, l’elenco dei creditori e dei beni, l’inventario dei rapporti infragruppo. L’autonomia delle masse non è una formalità: è il presupposto che consente ai creditori di ciascuna società di votare consapevolmente e al tribunale di applicare il test della liquidazione giudiziale della singola impresa.

Quarto: i flussi. Si costruiscono i flussi complessivi della continuazione e quelli complessivi della liquidazione, perché è su questo confronto che il comma 1 dell’art. 285 fonda la scelta della disciplina. Il piano deve dire con chiarezza quanta parte del soddisfacimento dei creditori proviene dalla continuità e a quali creditori viene destinata.

Quinto: le operazioni infragruppo. Si individuano trasferimenti di beni, cessioni o affitti d’azienda, finanziamenti, rinunce, accolli, compensazioni e garanzie tra società del gruppo. Per ciascuna operazione si quantificano i vantaggi compensativi per la società che cede risorse, e il professionista indipendente rilascia l’attestazione del comma 2.

Sesto: le proposte e le classi. Per ogni società si formula la proposta ai creditori, con la suddivisione in classi secondo la disciplina applicabile. Se il piano è attratto nella continuità, le classi seguono le regole del concordato in continuità; in caso contrario, quelle del concordato liquidatorio. In ogni caso le classi si formano all’interno di ciascuna massa, non trasversalmente al gruppo.

Settimo: la motivazione della convenienza. Infine, la domanda deve illustrare perché il piano di gruppo è più conveniente, per i creditori di ciascuna società, rispetto a piani autonomi. È la parte in cui la scelta “mista” trova la sua giustificazione: liquidare alcune società per sostenere la continuità di altre ha senso solo se ne beneficiano, in misura apprezzabile, anche i creditori delle società liquidate.

Gli effetti sulla disciplina applicabile a ciascuna società

Il secondo periodo del comma 1 parla di “disciplina del concordato in continuità” applicabile al piano di gruppo. Ma che cosa significa, concretamente, per ciascuna delle società? Il punto è delicato, perché le masse restano separate e ogni società formula la propria proposta.

La lettura che emerge dal testo è che la qualificazione sia unitaria: una volta accertato che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti, anche in misura non prevalente, dal ricavato della continuità, l’intero concordato di gruppo segue le regole della continuità, comprese quelle sull’omologazione (il comma 4-bis rinvia all’art. 112, commi 2-4, senza distinguere tra società). Ne discende che anche la proposta della società destinata alla liquidazione potrebbe non dover rispettare i requisiti propri del concordato liquidatorio, come la soglia del 20% per i chirografari e l’apporto di finanza esterna.

Esiste però una lettura più prudente, secondo cui la disciplina della continuità riguarda le regole di funzionamento del concordato di gruppo nel suo insieme (voto, omologazione, opposizioni), mentre le singole proposte delle società liquidande restano soggette ai limiti di tutela minima dei loro creditori. A sostegno di questa seconda lettura si richiama l’autonomia delle masse e il principio, mai abbandonato, secondo cui ciascun creditore non deve ricevere meno di quanto otterrebbe dalla liquidazione giudiziale della propria debitrice.

In attesa di un orientamento consolidato, la scelta più sicura nella redazione del piano è garantire comunque ai creditori di ciascuna società liquidanda un trattamento non inferiore all’alternativa liquidatoria isolata, documentando i vantaggi compensativi.

Effetto Società in continuità Società liquidanda (piano attratto nella continuità) Società liquidanda (piano liquidatorio)
Voto Separato, sulla propria proposta Separato, sulla propria proposta Separato, sulla propria proposta
Classi Regole della continuità Regole della continuità (lettura prevalente del testo) Regole del concordato liquidatorio
Soglia 20% chirografari Non prevista Dibattuta Prevista (art. 84 c. 4)
Dissenso di una classe Art. 112 c. 2 Art. 112 c. 2 Art. 285 c. 3-4
Test di convenienza Art. 112 Art. 112 Liquidazione giudiziale della singola impresa

Dalla composizione negoziata al concordato di gruppo misto

Molti concordati di gruppo nascono dopo una composizione negoziata della crisi. Il Codice prevede espressamente che più imprese appartenenti a un gruppo possano chiedere la nomina di un unico esperto e condurre la composizione negoziata in modo unitario (art. 25 CCII). È in quella fase che, con l’aiuto dell’esperto, si verifica quali attività del gruppo hanno prospettive di risanamento e quali no, e si avviano le trattative con i creditori principali.

Il passaggio dalla composizione negoziata al concordato di gruppo misto è naturale quando le trattative mostrano che una soluzione stragiudiziale per tutte le società non è percorribile, ma che la continuità di alcune è sostenibile con il sacrificio di altre. Le informazioni raccolte nella composizione negoziata (mappatura dei rapporti infragruppo, test di risanabilità, posizioni dei creditori) diventano la base del piano di gruppo, e riducono i tempi e i rischi della fase giudiziale.

Le due discipline a confronto, in sintesi

Aspetto Disciplina della continuità (art. 285 c. 1, secondo periodo) Disciplina liquidatoria
Quando si applica Se i creditori sono soddisfatti, anche in misura non prevalente, dal ricavato della continuità Quando la continuità non contribuisce alla soddisfazione dei creditori
Classi Obbligatorie secondo le regole del concordato in continuità Secondo le regole del concordato liquidatorio
Soglia minima per chirografari Nessuna soglia fissa del 20% Almeno il 20% (art. 84 c. 4), con finanza esterna che incrementi l’attivo di almeno il 10%
Dissenso di una classe Ristrutturazione trasversale (art. 112 c. 2, richiamato dal c. 4-bis) Opposizione ex art. 285 c. 3; test del comma 4
Test di convenienza Art. 112 c. 3-4 Liquidazione giudiziale della singola impresa, con vantaggi compensativi

È proprio questa doppia corsia a rendere decisivo il tema: la qualificazione del piano di gruppo come “in continuità” o “liquidatorio” cambia le regole di formazione, di voto e di omologazione per tutte le società coinvolte, comprese quelle che, prese da sole, verrebbero semplicemente liquidate. Su quanto questa qualificazione unitaria si estenda alle singole società liquidande, la dottrina discute: il testo parla di disciplina applicabile al piano di gruppo, ma le masse restano separate e ogni proposta resta riferita alla singola debitrice. Torneremo su questo nel profilo della controllata che si liquida.

Se sei la capogruppo che prosegue l’attività

La tua situazione

Sei l’amministratore, o il socio di riferimento, della società operativa del gruppo: quella che produce, fattura, ha dipendenti e commesse in corso. Attorno a te ci sono società satellite: un’immobiliare che possiede il capannone, una commerciale che si è indebitata con i fornitori, magari una società estera o una “scatola” ormai ferma. Hai capito che non tutte possono essere salvate, e che la tua sopravvivenza può dipendere dai beni e dalle risorse delle società che verranno chiuse.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei tu, quasi sempre, il motore della continuità su cui si gioca la qualificazione dell’intero piano di gruppo. Se i flussi della tua attività contribuiscono a soddisfare i creditori, l’intero concordato di gruppo viene attratto nella disciplina della continuità; se invece la tua attività prosegue ma i creditori vengono pagati soltanto con la liquidazione dei beni delle consorelle, quella qualificazione non è affatto scontata.

La regola più importante per te è che la continuità deve essere dimostrata come fonte effettiva di soddisfazione dei creditori, non come semplice prosecuzione dell’attività. Dopo il D.Lgs. 136/2024 non serve più che i flussi della continuità siano prevalenti rispetto a quelli della liquidazione, ma il piano deve mostrare, numeri alla mano, che una parte del ricavato destinato ai creditori proviene dalla continuità.

In concreto, la tua società dovrà:

  • predisporre un piano industriale con flussi di cassa prospettici attendibili, su cui l’attestatore si esprimerà;
  • dimostrare le ragioni di maggiore convenienza del piano di gruppo rispetto a piani separati (art. 284 CCII): perché tenere insieme le società produce per i creditori di ciascuna un risultato migliore;
  • giustificare con l’attestazione ex art. 285 c. 2 ogni trasferimento di risorse dalle società liquidande alla tua, provando che è necessario alla continuità e coerente con il miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese.

Misure protettive, contratti e lavoratori: le leve operative della continuità

Per chi è nella tua posizione, la tutela della continuità passa anche dagli strumenti operativi del concordato. Con la domanda puoi chiedere le misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della tua società: nel gruppo, è decisivo che la protezione copra tutte le società coinvolte, perché un’esecuzione sul capannone di proprietà dell’immobiliare può fermare la tua produzione anche se la tua società è protetta.

Allo stesso modo, la disciplina dei contratti pendenti consente di chiedere la sospensione o lo scioglimento dei contratti non più utili, ma in un gruppo misto la scelta va coordinata: sciogliere un contratto di fornitura della società liquidanda può incidere sulla filiera della società che prosegue. Per i lavoratori, il piano in continuità deve indicare gli effetti sull’occupazione, e il trasferimento di personale tra società del gruppo richiede il rispetto delle procedure di consultazione sindacale.

Il punto da ricordare è che, in un gruppo, la continuità della capogruppo dipende spesso da beni e contratti intestati alle società che verranno liquidate: proteggerli nella fase iniziale è parte integrante del piano.

I numeri

Immagina un gruppo con tre società: la tua (operativa), un’immobiliare e una commerciale da chiudere. Il piano prevede che, nell’arco del piano, tu destini ai creditori 1.986.500 € di flussi derivanti dalla continuità, mentre la liquidazione dei beni delle altre due società genera 2.731.700 €. Totale destinato ai creditori: 4.718.200 €. La quota proveniente dalla continuità è del 42,1%.

Prima del correttivo-ter, con il criterio della prevalenza, questo piano sarebbe stato attratto nella disciplina liquidatoria (42,1% è meno del 50%). Oggi, con la formula “anche in misura non prevalente”, il dato non basta più a escludere la disciplina della continuità: ciò che conta è che quei 1.986.500 € siano realmente prodotti dall’attività e realmente destinati ai creditori del gruppo.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è che il piano venga letto come un “drenaggio” di risorse dalle società liquidande a vantaggio della tua continuità, senza un reale beneficio per i loro creditori. In quel caso le opposizioni dei creditori delle consorelle e il vaglio del tribunale si concentreranno proprio sulle operazioni infragruppo, e l’attestazione del comma 2 diventa il punto più fragile del piano.

Altri rischi:

  • commistione delle masse: se le risorse delle società vengono confuse senza una tracciabilità chiara, il piano rischia di cadere sul presupposto stesso dell’autonomia patrimoniale, che la Cassazione ha sempre considerato imprescindibile (Cass. 19014/2017);
  • responsabilità da direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.): se la capogruppo ha gestito le controllate nel proprio esclusivo interesse, i creditori delle controllate possono vantare pretese risarcitorie che entrano nel calcolo dell’alternativa liquidatoria;
  • sopravvalutazione dei flussi: il piano in continuità vive di previsioni. Una stima troppo ottimistica non solo mette a rischio l’esecuzione, ma può travolgere la fattibilità dell’intero piano di gruppo.

Le mosse giuste

  1. Costruisci il piano industriale prima del piano concordatario: la continuità è la tua leva; senza un business plan solido, la qualificazione del piano di gruppo resta fragile.
  2. Mappa e documenta ogni rapporto infragruppo: crediti e debiti reciproci, garanzie incrociate, contratti di locazione, cash pooling. È ciò che il tribunale e i creditori chiederanno per primo.
  3. Quantifica i vantaggi compensativi: per ogni risorsa che arriva da una società liquidanda, indica che cosa riceve in cambio quella società e i suoi creditori.
  4. Valuta se passare prima dalla composizione negoziata: un percorso negoziale con un esperto può far emergere accordi con banche e fornitori che rendono il piano di gruppo più solido.
  5. Prepara la tua difesa sull’opposizione: sapere in anticipo quali classi potrebbero dissentire ti permette di costruire il piano in modo da reggere la ristrutturazione trasversale.

In questa fase, l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) è particolarmente utile per impostare il dialogo con i creditori del gruppo prima del deposito.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Bari, con decreto del 9 gennaio 2024, ha ritenuto ammissibile un concordato di gruppo che prevedeva la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre, individuando la disciplina applicabile. Il provvedimento è anteriore al D.Lgs. 136/2024 e si muoveva quindi nel contesto del criterio di prevalenza allora vigente; resta utile come conferma che la struttura mista è pienamente compatibile con il concordato di gruppo.

Se sei la controllata destinata alla liquidazione

La tua situazione

Sei il legale rappresentante di una società del gruppo che non ha più un futuro operativo: un’immobiliare che possiede gli asset, una società commerciale che ha perso il mercato, una società veicolo nata per un progetto ormai chiuso. Nel piano di gruppo la tua società è destinata alla liquidazione: i tuoi beni saranno venduti, oppure trasferiti ad altre società del gruppo, e i tuoi creditori saranno soddisfatti con il ricavato.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da capire è che la tua massa attiva e passiva resta tua: anche dentro il concordato di gruppo, i tuoi creditori votano sulla proposta che riguarda la tua società, e l’autonomia patrimoniale non viene meno (art. 284 CCII). Le tue risorse possono essere destinate alla continuità di un’altra società del gruppo, ma solo attraverso operazioni attestate e giustificate da vantaggi compensativi.

La regola che più ti riguarda è quella dei vantaggi compensativi: ogni risorsa che esce dalla tua società verso la continuità di un’altra deve essere bilanciata da un beneficio per i tuoi creditori, e l’attestatore deve dirlo espressamente.

C’è poi la questione della disciplina applicabile. Se il piano di gruppo è attratto nella disciplina della continuità, la tua proposta si colloca in un concordato di gruppo regolato da quelle norme, pur essendo, nella sostanza, una liquidazione. Ne derivano due conseguenze rilevanti, entrambe da maneggiare con prudenza perché il punto è dibattuto:

  • la soglia minima del 20% per i chirografari prevista dall’art. 84, comma 4, per il concordato liquidatorio potrebbe non essere richiesta nella tua proposta, se si accoglie la lettura secondo cui la disciplina della continuità si estende all’intero piano di gruppo;
  • i tuoi creditori che dissentono non possono contare sull’opposizione “qualificata” del comma 3 (che opera quando non si applica la disciplina della continuità), ma sulle regole dell’art. 112, commi 2-4, richiamate dal comma 4-bis.

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, se sei un creditore della tua stessa società; ma ti consentono, come amministratore, di partecipare a un’operazione che può portare ai tuoi creditori più di quanto otterrebbero da una liquidazione isolata.

I numeri

Supponi che la tua società immobiliare possieda un capannone con valore di realizzo stimato in 1.032.600 € in caso di vendita sul mercato, e che lo stesso capannone sia indispensabile alla società operativa del gruppo. Il piano prevede che tu lo trasferisca alla capogruppo a 1.140.000 €, pagati in quattro rate annuali da 285.000 €.

Sembra un buon affare: 1.140.000 € sono più di 1.032.600 €. Ma attualizzando le rate al 5%, il valore presente scende a circa 1.010.596 €: circa 22.000 € in meno rispetto alla vendita immediata sul mercato. Se il piano non prevede compensazioni (ad esempio l’accollo di una tua garanzia da parte della capogruppo, o una maggiorazione delle rate), i tuoi creditori subiscono un pregiudizio che l’attestatore dovrà valutare e che un creditore dissenziente potrà far valere.

I rischi specifici

Il rischio principale è che la tua società venga usata come “serbatoio” per la continuità altrui, con un trattamento per i tuoi creditori inferiore a quello che otterrebbero dalla tua liquidazione giudiziale isolata. Questo è esattamente il pregiudizio che il comma 4 dell’art. 285 consente di far valere, e che il tribunale deve escludere tenuto conto dei vantaggi compensativi.

Altri rischi specifici del tuo profilo:

  • responsabilità degli amministratori: accettare un’operazione infragruppo che pregiudica i creditori della propria società espone a responsabilità, anche nel caso in cui il concordato non venga omologato e si apra la liquidazione giudiziale;
  • azioni revocatorie e inefficacia: se il piano fallisce, gli atti compiuti in esecuzione di operazioni infragruppo possono essere riesaminati;
  • commistione delle masse: una contabilità poco chiara può far cadere l’intero impianto del piano di gruppo.

Le mosse giuste

  1. Pretendi una valutazione indipendente dei tuoi beni: il valore di riferimento per i tuoi creditori è quello della tua liquidazione giudiziale isolata.
  2. Verifica l’attestazione ex art. 285 c. 2 per ogni operazione che coinvolge la tua società, e controlla che i vantaggi compensativi siano quantificati, non solo enunciati.
  3. Documenta le delibere: la decisione di aderire al piano di gruppo deve essere assunta in modo motivato dall’organo amministrativo della tua società.
  4. Valuta l’alternativa del piano autonomo: se il piano di gruppo non offre ai tuoi creditori almeno quanto otterrebbero da soli, la tua adesione è difficile da giustificare.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione, ancora sotto la legge fallimentare, ha affermato che il concordato coordinato di più società richiede che le masse attive e passive restino distinte e che le maggioranze si calcolino separatamente per ciascuna (Cass. 20559/2015). È il principio che, recepito nel Codice, protegge i tuoi creditori: anche dentro il gruppo, la tua società resta un centro autonomo di imputazione.

Se sei la società che prosegue in continuità indiretta

La tua situazione

Sei una società del gruppo la cui azienda, o un suo ramo, non viene liquidata a pezzi ma trasferita (con cessione, affitto o conferimento) a un’altra società del gruppo o a un terzo, che la gestirà. La tua società, come soggetto giuridico, potrebbe anche estinguersi; ma l’attività prosegue, e con essa i posti di lavoro.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei a metà strada tra la continuità e la liquidazione. Nel concordato della singola impresa, la continuità può essere diretta (prosegue lo stesso imprenditore) o indiretta (prosegue un soggetto diverso, cessionario, affittuario o conferitario), secondo l’art. 84 CCII. Nel concordato di gruppo, il trasferimento dell’azienda da una società del gruppo a un’altra è un’operazione infragruppo a tutti gli effetti, che ricade nel comma 2 dell’art. 285: serve l’attestazione di necessità per la continuità e di coerenza con il miglior soddisfacimento dei creditori.

La regola più importante per te: se il trasferimento è infragruppo, l’attestatore deve valutare non solo il prezzo, ma la coerenza dell’operazione con l’interesse dei creditori di tutte le società coinvolte. Il prezzo pagato dalla società cessionaria e le modalità di pagamento sono l’oggetto principale del controllo.

La giurisprudenza di merito più recente ha esaminato proprio il concordato di gruppo in continuità indiretta, indicando i controlli che il tribunale deve svolgere in sede di omologazione, anche nel caso di omologazione trasversale, e il criterio da seguire quando il piano combina liquidazione e continuità (Trib. Napoli, 7 aprile 2026).

I numeri

Immagina che la tua società ceda il ramo d’azienda produttivo alla capogruppo per 627.400 €, con accollo da parte del cessionario dei debiti verso i dipendenti trasferiti (TFR maturato per 143.800 €). Il valore di liquidazione atomistica dei beni del ramo è stimato in 412.300 €. La differenza tra valore di continuità e valore di liquidazione (215.100 €, più l’accollo del TFR) è la misura del vantaggio che la continuità indiretta porta ai tuoi creditori: un argomento forte a favore del piano di gruppo, purché il prezzo sia effettivamente corrisposto e non compensato con crediti infragruppo dubbi.

I rischi specifici

Il rischio principale è che il prezzo del trasferimento venga “pagato” con la compensazione di crediti infragruppo vantati dalla cessionaria verso di te, svuotando l’attivo destinato ai tuoi creditori esterni. Le compensazioni infragruppo vanno sempre verificate alla luce delle regole di postergazione dei finanziamenti dei soci e infragruppo (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.).

Altri rischi:

  • il trasferimento può essere qualificato come cessione di azienda soggetta alle regole sulla responsabilità per i debiti (art. 2560 c.c.), salvo le deroghe previste dal Codice per i trasferimenti nell’ambito delle procedure;
  • la tutela dei lavoratori trasferiti richiede il rispetto delle procedure di informazione e consultazione sindacale.

Le mosse giuste

  1. Fai stimare separatamente valore di continuità e valore di liquidazione del ramo: la differenza è il tuo argomento principale.
  2. Escludi le compensazioni opache: il prezzo deve entrare nella tua massa attiva.
  3. Verifica le garanzie del pagamento: se il prezzo è dilazionato, chiedi garanzie adeguate da parte della cessionaria.
  4. Coordina le procedure sindacali con la tempistica del concordato.

Giurisprudenza dedicata

Oltre al citato Trib. Napoli, 7 aprile 2026, sul concordato di gruppo in continuità indiretta, va ricordato che sotto la legge fallimentare la Cassazione aveva già escluso un criterio puramente quantitativo per il concordato misto della singola impresa, ritenendo che la disciplina della continuità si applicasse quando la liquidazione di parte dei beni fosse funzionale alla prosecuzione dell’attività (Cass., Sez. I, ord. 15 gennaio 2020, n. 734). Il principio non riguardava i gruppi, ma ha influenzato il dibattito che ha condotto alla formula attuale dell’art. 285.

Se sei un creditore della società che viene liquidata

La tua situazione

Sei un fornitore, una banca, un professionista, un ente previdenziale o fiscale, e il tuo debitore è una società del gruppo che il piano destina alla liquidazione. Hai ricevuto la comunicazione del commissario giudiziale e scopri che il tuo credito verso una piccola società commerciale è finito dentro un concordato che riguarda anche una capogruppo di cui forse non conoscevi nemmeno l’esistenza. La domanda che ti fai è semplice: il mio debitore viene liquidato, ma il ricavato va a me o va a sostenere le altre società?

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo se le usi nei tempi giusti. La prima tutela è strutturale: voti solo sulla proposta della tua debitrice, insieme agli altri creditori della stessa società, e la maggioranza si calcola su quella sola massa (art. 286 CCII). Le società del gruppo che vantano crediti verso la tua debitrice non votano: non possono “annacquare” il tuo voto con crediti infragruppo.

La seconda tutela è la regola del confronto con la liquidazione giudiziale della singola impresa. Se il piano non è attratto nella disciplina della continuità e tu appartieni a una classe dissenziente, oppure (senza classi) rappresenti con altri creditori dissenzienti almeno il 20% dei crediti ammessi al voto sulla tua debitrice, puoi proporre opposizione all’omologazione per contestare gli effetti pregiudizievoli delle operazioni infragruppo (art. 285 c. 3). Il tribunale omologa solo se, tenuto conto dei vantaggi compensativi, puoi ottenere un trattamento non inferiore a quello che riceveresti dalla liquidazione giudiziale della tua debitrice da sola (art. 285 c. 4).

La regola più importante per te: il parametro del tuo trattamento è la liquidazione giudiziale della tua debitrice, non dell’intero gruppo. Non conta che il gruppo nel complesso stia meglio: conta che tu non stia peggio di quanto staresti se la tua debitrice venisse liquidata da sola.

Se invece il piano di gruppo è attratto nella disciplina della continuità (ed è lo scenario che il correttivo-ter rende più frequente), il richiamo all’art. 112, commi 2-4, cambia il quadro: la tua classe può essere “trascinata” dalla ristrutturazione trasversale, se ricorrono le condizioni di legge, e l’opposizione si gioca sulle regole del concordato in continuità, a partire dal confronto tra quanto ricevi dal piano e quanto riceveresti in caso di liquidazione giudiziale.

Il creditore pubblico

Se sei l’Agenzia delle Entrate, un ente previdenziale o, dopo l’agosto 2026, un ente locale creditore di tributi, il trattamento del tuo credito passa per la transazione fiscale e contributiva (art. 88 CCII), che si riferisce alla singola debitrice anche nel concordato di gruppo. Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, con il suo art. 4, ha esteso ai tributi locali gli strumenti del Codice, inclusa la transazione fiscale: un elemento da considerare quando le società del gruppo hanno esposizioni rilevanti verso i comuni (ad esempio IMU sugli immobili della società liquidanda).

Il voto e le classi: quello che devi sapere prima di esprimerti

Il tuo voto si esprime sulla proposta della tua debitrice, ma il modo in cui la tua classe è costruita dipende dalla disciplina applicabile all’intero piano di gruppo. Se il piano è attratto nella continuità, la tua classe può essere superata dalla ristrutturazione trasversale quando ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2; in quel caso il tuo voto contrario non basta a bloccare l’omologazione, ma resta essenziale per legittimarti a contestare il trattamento ricevuto.

Prima di votare, controlla quattro punti: in quale classe sei stato inserito e se la classe raccoglie creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei; quale trattamento riceve la tua classe rispetto alle classi di pari grado delle altre società del gruppo; se il piano prevede risorse provenienti dalla continuità destinate anche ai creditori della tua debitrice (è il vantaggio compensativo più concreto); quale stima della liquidazione giudiziale isolata ha formulato il commissario.

Il voto è anche un’informazione per il tribunale: un dissenso motivato, accompagnato da osservazioni puntuali, pesa nel giudizio di omologazione più di un semplice voto contrario.

I numeri

Hai un credito chirografario di 37.480 € verso la società commerciale del gruppo, destinata alla liquidazione. I crediti ammessi al voto su quella società ammontano a 1.264.350 €. Tu e altri fornitori dissenzienti rappresentate crediti per 268.900 €, pari al 21,27%: superate la soglia del 20% del comma 3, e quindi siete legittimati all’opposizione nello scenario liquidatorio.

Il piano offre ai chirografari della tua debitrice il 21,7%: per te, 8.133,16 €. La liquidazione giudiziale isolata della società, secondo la stima del commissario, darebbe il 18,4%: per te, 6.896,32 €. In questo caso il test del comma 4 è superato, e il tribunale potrebbe omologare nonostante la tua opposizione. Se invece la stima della liquidazione giudiziale fosse più alta (ad esempio perché comprende un’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. contro la capogruppo), il rapporto potrebbe ribaltarsi.

I rischi specifici

Il rischio principale è sottovalutare le pretese che la tua debitrice ha verso le altre società del gruppo: un’azione di responsabilità da direzione e coordinamento o un credito infragruppo non riscosso possono aumentare in modo significativo il valore della liquidazione giudiziale isolata, e quindi il parametro su cui misurare il piano.

Altri rischi:

  • perdere i termini dell’opposizione: l’opposizione si propone nel giudizio di omologazione; dopo, le contestazioni sono molto più difficili;
  • non verificare il calcolo dei vantaggi compensativi: un vantaggio enunciato ma non quantificato non è un vantaggio;
  • trascurare le garanzie: se il tuo credito è garantito da un’altra società del gruppo (fideiussione infragruppo), la tua posizione cambia radicalmente e va verificata con attenzione nei piani di entrambe le società.

Le mosse giuste

  1. Leggi la relazione del commissario giudiziale con attenzione alla stima della liquidazione giudiziale della tua debitrice.
  2. Verifica se la tua debitrice ha azioni o crediti verso il gruppo: sono valori che il piano potrebbe aver trascurato.
  3. Coordina il tuo dissenso con altri creditori per raggiungere, se necessario, la soglia del 20%.
  4. Valuta l’opposizione all’omologazione con argomenti numerici, non solo di principio.
  5. Controlla le garanzie infragruppo di cui benefici.

Giurisprudenza dedicata

La Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha escluso che un concordato unitario di più società potesse fondarsi su un’unica massa creditoria, precisando che le posizioni delle singole società vanno distinte e che l’unico modello ammissibile riguardava società sottoposte a direzione e coordinamento (Cass., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445). È lo stesso principio che, nel Codice, giustifica il tuo voto separato e il parametro della liquidazione giudiziale della singola impresa.

Se sei il socio di minoranza di una società del gruppo

La tua situazione

Sei socio di una delle società del gruppo, ma non della capogruppo: hai una quota di minoranza in una controllata, magari quella che verrà liquidata, oppure in quella che prosegue e che riceve le risorse delle altre. Non hai potere di decisione sul piano, che è stato voluto dalla capogruppo.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la norma chiave è il comma 5 dell’art. 285: puoi far valere il pregiudizio alla redditività e al valore della tua partecipazione esclusivamente con l’opposizione all’omologazione. Il tribunale omologa se esclude tale pregiudizio, tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole società dal piano di gruppo.

Il concordato di gruppo misto è il terreno in cui questo pregiudizio è più probabile: se la tua società viene liquidata a favore della continuità di un’altra società in cui non hai partecipazioni, il valore della tua quota potrebbe azzerarsi senza una corrispondente compensazione. Se invece sei socio della società che riceve risorse, la tua posizione è in genere avvantaggiata.

La regola più importante per te: hai un solo momento per far valere il pregiudizio, l’opposizione all’omologazione. Dopo l’omologa, la via è sostanzialmente preclusa.

I numeri

Sei titolare del 18% di una società commerciale del gruppo destinata alla liquidazione. Il patrimonio netto rettificato della società, prima della crisi, valeva 412.700 €; la tua quota esprimeva quindi circa 74.286 €. Nella liquidazione giudiziale isolata, dopo il pagamento dei creditori, non residuerebbe nulla per i soci. Il piano di gruppo, a sua volta, non prevede alcun residuo. In questo scenario, il pregiudizio alla partecipazione non deriva dal piano, ma dall’insolvenza: un’opposizione basata sul comma 5 ha scarse possibilità.

Diverso è lo scenario in cui la tua società, liquidata da sola, lascerebbe un attivo residuo di 63.950 € per i soci (11.511 € per te), mentre nel piano di gruppo questo residuo viene destinato alla continuità della capogruppo senza alcuna contropartita: qui il pregiudizio è concreto e misurabile.

I rischi specifici

Il rischio principale è restare inerte fino all’omologa, perdendo l’unico strumento che il Codice ti attribuisce. Altri rischi: confondere il pregiudizio da insolvenza (che non è imputabile al piano) con quello da piano di gruppo; non disporre delle informazioni necessarie per quantificare il danno.

Le mosse giuste

  1. Chiedi accesso alla documentazione del piano e alla relazione del commissario.
  2. Fai stimare il valore della tua partecipazione nello scenario della liquidazione isolata e in quello del piano.
  3. Valuta l’opposizione all’omologazione solo se il pregiudizio è effettivamente imputabile al piano.
  4. Considera le azioni ex art. 2497 c.c. contro la capogruppo, che restano distinte dal concordato.

Giurisprudenza dedicata

Non risultano, nelle fonti verificate, pronunce specifiche sul comma 5 dell’art. 285 nel concordato misto. Il principio della necessaria direzione e coordinamento come presupposto del concordato di gruppo (Cass., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014) resta il riferimento di partenza: è proprio la direzione unitaria a giustificare la valutazione dei vantaggi compensativi anche nei confronti dei soci.

Tre gruppi, tre esiti: simulazioni numeriche parallele

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con importi realistici ma non riferite a casi reali.

Simulazione 1 – La stessa struttura, prima e dopo il correttivo-ter

Ipotesi: gruppo con capogruppo manifatturiera in continuità diretta; immobiliare e commerciale in liquidazione. Debiti complessivi del gruppo: 9.317.400 €. Flussi della continuità destinati ai creditori: 1.986.500 €. Ricavato della liquidazione: immobiliare 2.312.800 €, commerciale 418.900 €, totale 2.731.700 €. Totale destinato ai creditori: 4.718.200 €.

Sviluppo: la continuità contribuisce per il 42,1%.

  • Con il testo anteriore al D.Lgs. 136/2024 (prevalenza): 42,1% < 50% → disciplina liquidatoria. Per i chirografari, soglia minima del 20% (art. 84 c. 4) e finanza esterna che incrementi l’attivo di almeno il 10%. Le opposizioni seguono il comma 3 e il test del comma 4.
  • Con il testo vigente (“anche in misura non prevalente”): la continuità contribuisce realmente → si applica la disciplina della continuità. Classi secondo le regole della continuità; in caso di dissenso, ristrutturazione trasversale ex art. 112 c. 2, richiamato dal comma 4-bis.

Esito: a parità di numeri, la qualificazione del piano cambia, e con essa le regole di voto e di omologazione per tutte e tre le società.

Simulazione 2 – L’opposizione del creditore della società liquidanda

Ipotesi: piano di gruppo nello scenario liquidatorio. Crediti ammessi al voto sulla società commerciale: 1.264.350 €. Creditori dissenzienti opponenti: 268.900 € (21,27%).

Sviluppo: soglia del 20% superata → opposizione ammissibile. Il tribunale confronta il 21,7% offerto con il 18,4% stimato in liquidazione giudiziale isolata.

Esito: test superato, omologa possibile. Variante: se il commissario stima che un’azione di responsabilità ex art. 2497 c.c. verso la capogruppo porterebbe 96.300 € in più alla liquidazione isolata (circa 7,6 punti percentuali sui crediti ammessi al voto), la liquidazione isolata salirebbe a circa il 26%, superando l’offerta del piano: senza vantaggi compensativi aggiuntivi, l’omologazione sarebbe a rischio.

Simulazione 3 – Il trasferimento infragruppo del capannone

Ipotesi: l’immobiliare liquidanda cede il capannone alla capogruppo. Valore di realizzo immediato: 1.032.600 €. Prezzo nel piano: 1.140.000 € in quattro rate annuali.

Sviluppo:

Struttura del pagamento Valore nominale Valore attuale al 5% Differenza rispetto al realizzo immediato
4 rate da 285.000 € 1.140.000 € circa 1.010.596 € circa -22.004 €
4 rate da 298.000 € 1.192.000 € circa 1.056.693 € circa +24.093 €

Esito: con rate da 285.000 € l’operazione pregiudica i creditori dell’immobiliare e l’attestazione ex art. 285 c. 2 dovrebbe evidenziarlo, salvo vantaggi compensativi diversi; con rate da 298.000 € (e adeguate garanzie di pagamento) l’operazione diventa coerente con il miglior soddisfacimento dei creditori di entrambe le società.

I casi misti: quando appartieni a più profili

Il socio che è anche garante

È il caso più frequente nei gruppi a base familiare: il socio di riferimento della capogruppo ha prestato fideiussioni personali a favore delle banche di più società del gruppo. Il concordato di gruppo produce effetti per le società, ma non libera automaticamente i garanti: i creditori conservano i loro diritti contro coobbligati e fideiussori, salvo diverse previsioni concordate. Se le garanzie escusse superano la capacità patrimoniale del garante persona fisica, la sua crisi personale può richiedere gli strumenti del sovraindebitamento (ristrutturazione dei debiti, concordato minore, liquidazione controllata), gestiti con l’intervento dell’OCC. Coordinare il piano di gruppo con la posizione del garante è essenziale per non spostare il problema dalla società alla persona.

Il creditore che vanta crediti verso più società del gruppo

Un fornitore può essere creditore sia della capogruppo che continua sia della commerciale che si liquida. In questo caso vota due volte, separatamente, su due proposte diverse, e il suo trattamento può essere molto diverso nelle due masse. Il suo interesse complessivo può spingerlo a votare a favore anche di una proposta che, isolatamente, lo penalizza; ma i due crediti restano distinti, e le eventuali compensazioni tra crediti e debiti verso società diverse non sono ammesse, salvo specifici accordi.

La società che è insieme creditrice e debitrice infragruppo

Una società liquidanda può essere creditrice della capogruppo per finanziamenti erogati in passato, e debitrice di un’altra controllata. Esclusa dal voto sui crediti infragruppo, ne subisce il trattamento. Le regole di postergazione dei finanziamenti infragruppo (artt. 2467 e 2497-quinquies c.c.) possono incidere sul rango di quei crediti, e quindi su quanto la società riceve e può distribuire ai propri creditori esterni.

L’amministratore che siede in più consigli

Molti gruppi hanno amministratori comuni a più società. Quando un’operazione infragruppo favorisce una società a scapito di un’altra, l’amministratore comune si trova in conflitto di interessi: deve dichiararlo, motivare le decisioni nell’interesse di ciascuna società e, soprattutto, poggiare ogni scelta su un’attestazione e su una valutazione dei vantaggi compensativi documentata.

Il confronto tra profili

La tabella riassume come le regole del concordato di gruppo misto si declinano per ciascun profilo. Il dato che accomuna tutti è che la qualificazione del piano come “in continuità” o “liquidatorio” incide su ciascuno, ma in direzioni diverse: favorisce in genere la capogruppo che prosegue, può ridurre le tutele dei creditori delle società liquidande, lascia ai soci la sola strada dell’opposizione.

Aspetto Capogruppo in continuità Controllata liquidanda Società in continuità indiretta Creditore della liquidanda Socio di minoranza
Norma chiave Art. 285 c. 1-2 Art. 285 c. 2, art. 284 Art. 285 c. 2, art. 84 Art. 285 c. 3-4, 4-bis; art. 286 Art. 285 c. 5
Onere principale Dimostrare che la continuità soddisfa i creditori Ottenere vantaggi compensativi Prezzo e garanzie del trasferimento Verificare il confronto con la liquidazione isolata Quantificare il pregiudizio
Strumento di tutela Attestazione e piano industriale Valutazione indipendente Stima continuità/liquidazione Voto separato e opposizione Opposizione all’omologazione
Rischio principale Piano letto come drenaggio di risorse Uso come “serbatoio” Compensazioni infragruppo opache Sottostima delle azioni verso il gruppo Inerzia fino all’omologa
Momento decisivo Deposito del piano Delibera di adesione Stipula del trasferimento Voto e omologazione Giudizio di omologazione

Le domande trasversali

Il concordato di gruppo misto è possibile anche se le società non hanno una capogruppo?

No, se per “gruppo” si intende un insieme di società semplicemente collegate. Il presupposto è la direzione e coordinamento ex art. 2497 c.c. (art. 2, lett. h, CCII). La Cassazione, già sotto la legge fallimentare, aveva escluso il concordato unitario tra società legate solo da conferimenti e accolli (Cass. 19014/2017). Senza direzione e coordinamento, ogni società deve presentare il proprio concordato.

Che cosa succede se il concordato di una delle società non viene approvato?

Poiché il voto è separato per ciascuna impresa, il concordato di gruppo richiede l’approvazione delle proposte relative a ogni società. Se una proposta non passa, salvo i meccanismi di ristrutturazione trasversale nel regime della continuità, il piano di gruppo può risultare compromesso. Per questo il piano deve essere costruito valutando in anticipo la tenuta delle maggioranze in ogni massa.

Una società in liquidazione può “trascinare” il gruppo nella disciplina liquidatoria?

No, il criterio è globale: il comma 1 confronta i flussi complessivi della continuazione con quelli complessivi della liquidazione. Dopo il D.Lgs. 136/2024, il fatto che la liquidazione pesi più della continuità non basta a escludere la disciplina della continuità. Il tema del criterio di prevalenza, nella sua evoluzione e nelle sue incertezze residue (ad esempio sul peso minimo dei flussi di continuità), merita un approfondimento separato.

Si può passare da un piano autonomo a un piano di gruppo durante la procedura?

Il Codice disciplina il ricorso unitario e la possibilità di riunione delle procedure. Ma la scelta del piano di gruppo richiede la motivazione delle ragioni di maggiore convenienza e un’illustrazione completa del gruppo: è un passaggio che va valutato prima del deposito, non improvvisato in corsa.

Il concordato semplificato può essere di gruppo?

La giurisprudenza di merito si è occupata anche del concordato semplificato di gruppo, ad esempio in tema di tribunale competente all’omologazione in presenza di opposizione (Trib. Milano, decreto massimato su unijuris, di cui non abbiamo potuto verificare la data). Il concordato semplificato è per sua natura liquidatorio e segue l’esito negativo della composizione negoziata: la logica “mista” dell’art. 285 c. 1 vi si adatta solo in parte.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti. Dove la decisione riguarda la legge fallimentare, lo indichiamo espressamente.

Per la capogruppo in continuità

  1. Trib. Bari, Sez. IV civ., decreto 9 gennaio 2024. Ammette il concordato di gruppo che prevede la liquidazione di alcune imprese e la continuazione di altre, indicando la disciplina applicabile. Rilevanza: è la conferma diretta, in sede applicativa, della struttura mista dell’art. 285 c. 1; anteriore al D.Lgs. 136/2024.
  2. Trib. Bari, decreto 16 marzo 2023. Nel concordato di gruppo, il commissario giudiziale può essere nominato anche prima del decreto di apertura. Rilevanza: per la capogruppo che deposita, significa un controllo anticipato sulle operazioni infragruppo.
  3. Trib. Santa Maria Capua Vetere, decreto 13 febbraio 2024. Ammissibile il concordato di gruppo proposto con ricorsi distinti ma con piano unitario. Rilevanza: offre flessibilità nella costruzione formale della domanda.

Per la controllata liquidanda

  1. Cass. civ., Sez. I, 13 ottobre 2015, n. 20559 (legge fallimentare). In assenza di una norma specifica, il concordato di gruppo non era ammesso; le masse attive e passive delle singole società restano distinte e le maggioranze vanno calcolate per ciascuna. Rilevanza: il principio di autonomia delle masse è oggi recepito dal Codice e protegge la società liquidanda dalla confusione patrimoniale.
  2. Trib. Napoli, decreto 11 marzo 2026. Nella domanda unitaria di gruppo occorre una rappresentazione completa di tutte le imprese; l’omesso deposito dei bilanci e possibili operazioni fraudolente possono condurre all’inammissibilità. Rilevanza: la trasparenza sulla società liquidanda è condizione dell’intero piano.

Per la società in continuità indiretta

  1. Trib. Napoli, Sez. VII civ., decreto 7 aprile 2026. Concordato di gruppo in continuità aziendale indiretta: individua i controlli che il tribunale deve svolgere in sede di omologazione, anche trasversale, e il criterio da applicare al piano che combina liquidazione e continuità. Rilevanza: è tra le prime pronunce successive al correttivo-ter sul concordato di gruppo misto.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 15 gennaio 2020, n. 734 (legge fallimentare, concordato della singola impresa). Nel concordato misto, la disciplina della continuità non dipende da un criterio meramente quantitativo; rileva la funzionalità della liquidazione alla prosecuzione dell’attività. Rilevanza: ha alimentato il dibattito che ha portato alla formula “anche in misura non prevalente”.

Per il creditore della società liquidanda

  1. Cass. civ., Sez. I, 21 novembre 2019, n. 30445 (legge fallimentare). Inammissibile un concordato unitario con un’unica massa; le posizioni delle singole società vanno distinte, e l’unica ipotesi di gruppo ammessa riguarda società sottoposte a direzione e coordinamento. Rilevanza: fonda il voto separato e il parametro della liquidazione della singola impresa.
  2. Trib. Milano, Sez. II civ., decreto 22 marzo 2023. Nella liquidazione giudiziale unitaria di gruppo può essere accolta l’istanza di prosecuzione, anche limitata, dell’attività. Rilevanza: mostra che anche lo scenario alternativo, la liquidazione giudiziale, può includere elementi di continuità, incidendo sul confronto che il creditore deve fare.

Per il socio di minoranza

  1. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2017, n. 19014 (legge fallimentare). Il concordato di gruppo presuppone che una delle società eserciti direzione e coordinamento sulle altre; la commistione delle masse ne impedisce l’ammissibilità. Rilevanza: la direzione unitaria è il fondamento della valutazione dei vantaggi compensativi anche verso i soci.
  2. Cass. civ., Sez. I, 21 gennaio 2016, n. 1095 (legge fallimentare). Le società di capitali possono essere socie di una società di fatto e fallire in estensione. Rilevanza: ricorda che, nei gruppi “di fatto”, la struttura effettiva delle partecipazioni può produrre effetti che il socio deve considerare.

Cosa può fare lo Studio Monardo per ciascun profilo

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che affronta insieme lo stesso caso: nel concordato di gruppo misto, dove diritto societario, procedura concorsuale e valutazioni economiche si intrecciano, questa integrazione è indispensabile.

  1. Per la capogruppo, verifichiamo la presenza della direzione e coordinamento ricostruendo la struttura del gruppo, i vincoli partecipativi e contrattuali e i bilanci, per accertare il presupposto dell’art. 2, lett. h, CCII.
  2. Per la capogruppo, costruiamo con i commercialisti dello staff la dimostrazione della continuità, collegando piano industriale e flussi destinati ai creditori, per sostenere l’applicazione della disciplina dell’art. 285 c. 1, secondo periodo.
  3. Redigiamo la motivazione delle ragioni di maggiore convenienza del piano di gruppo rispetto ai piani autonomi, richiesta dall’art. 284 CCII.
  4. Mappiamo ogni operazione infragruppo (trasferimenti, compensazioni, garanzie) e verifichiamo che l’attestazione ex art. 285 c. 2 la copra con vantaggi compensativi quantificati.
  5. Per la controllata liquidanda, confrontiamo il trattamento offerto con la liquidazione giudiziale isolata, includendo le eventuali azioni verso il gruppo, per evitare responsabilità dell’organo amministrativo.
  6. Per i creditori, analizziamo la relazione del commissario e verifichiamo la legittimazione all’opposizione (classe dissenziente o soglia del 20%) e la fondatezza numerica delle contestazioni.
  7. Per i soci di minoranza, stimiamo il pregiudizio alla partecipazione e valutiamo l’opposizione ex art. 285 c. 5 e le azioni ex art. 2497 c.c.
  8. Per i garanti persone fisiche, coordiniamo il piano di gruppo con la loro posizione personale, valutando, se necessario, gli strumenti del sovraindebitamento.
  9. Impostiamo la fase negoziale prima del deposito, valutando l’opportunità di un percorso di composizione negoziata.
  10. Seguiamo il contenzioso dall’opposizione all’omologazione fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea strategica in ogni grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per le società del gruppo, la competenza più pesante è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che il D.L. 118/2021 ha creato per verificare la percorribilità del risanamento e facilitare le trattative con i creditori, esattamente il lavoro che precede un piano di gruppo che salva alcune società e ne liquida altre. Per i soci e i garanti persone fisiche, l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC consente di affrontare la loro esposizione personale con gli strumenti del sovraindebitamento. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio.

Chiusura

Il primo passo è capire qual è il tuo profilo nel concordato di gruppo misto; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, che sono diverse se sei la capogruppo che prosegue, la società che viene liquidata, il creditore di quest’ultima o il socio di minoranza. Il D.Lgs. 136/2024 ha reso più accessibile la disciplina della continuità anche per i gruppi in cui la liquidazione pesa più della continuità: un vantaggio per chi vuole salvare l’attività, un motivo di attenzione in più per chi rischia di vedere le risorse della propria debitrice destinate ad altri.

Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo da competenze certificate e pertinenti: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura nata per gestire le trattative che precedono gli strumenti di regolazione della crisi, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, esperienza che porta nel confronto tra piano e alternativa liquidatoria e nella tutela di soci e garanti persone fisiche. Analizzeremo la tua posizione e costruiremo la strategia più adatta, senza promettere esiti ma con un metodo verificabile.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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