Cosa Ha Detto La Giurisprudenza Sul Concordato Semplificato?

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è uno degli strumenti più giovani del diritto della crisi: nato con il D.L. 118/2021, è poi confluito negli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ritoccati in modo significativo dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Proprio perché è giovane, intorno a questo istituto si è formato un passaparola fitto e spesso impreciso: lo si descrive come un “concordato senza voto e quindi senza ostacoli”, come una “scorciatoia” per chiudere l’impresa, come una procedura in cui il tribunale si limita a mettere un timbro sulla relazione dell’esperto. Sono convinzioni comprensibili, perché ciascuna contiene un pezzo di verità. Ma i tribunali e le corti d’appello, in quattro anni di applicazione, hanno corretto quasi tutte queste semplificazioni.

Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: chi deposita un concordato semplificato credendo di poter continuare l’attività, o di essere protetto dalle azioni dei creditori nei sessanta giorni successivi alla relazione finale, rischia di trovarsi con una proposta inammissibile e con una domanda di liquidazione giudiziale già sul tavolo.

In questa rassegna mettiamo alla prova, con le pronunce dei giudici di merito (tribunali e corti d’appello), sette convinzioni molto diffuse:

  1. “È un concordato preventivo semplificato, valgono le stesse regole”;
  2. “Se l’esperto dà il via libera, il tribunale si limita a prenderne atto”;
  3. “Basta aprire una composizione negoziata e chiuderla per accedervi”;
  4. “Si può usare anche per continuare l’attività”;
  5. “Nei sessanta giorni dopo la relazione finale l’impresa è protetta”;
  6. “Basta fare meglio della liquidazione giudiziale, l’ordine dei privilegi non conta (e il fisco non si tocca)”;
  7. “Se il tribunale dice no, si sistema tutto in reclamo o si riparte da capo”.

Sulla Cassazione, che negli ultimi mesi è intervenuta più volte sull’istituto, torneremo in un approfondimento dedicato: qui ci concentriamo su ciò che hanno deciso i giudici che applicano la norma ogni giorno.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il concordato semplificato non esiste senza una composizione negoziata alle spalle: la porta d’accesso è la relazione finale dell’esperto, che deve attestare correttezza e buona fede delle trattative e l’impraticabilità delle altre soluzioni. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso delle trattative, il contenuto che la relazione finale deve avere e i punti su cui i tribunali la stanno passando al setaccio.

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Mito n. 1 — “Il concordato semplificato è un concordato preventivo in versione light: valgono le stesse regole”

Il mito: “È un concordato preventivo con meno passaggi, quindi tutto ciò che vale per il concordato preventivo vale anche qui.”

Perché ci credono in tanti

La confusione nasce dal nome e da alcuni richiami normativi. Il legislatore lo chiama “concordato”, prevede una “proposta” e un “piano di liquidazione”, richiede i documenti dell’art. 39 CCII (gli stessi richiesti a chi accede agli strumenti di regolazione) e, all’art. 25-sexies comma 8, rinvia “in quanto compatibili” ad alcune norme del concordato preventivo (artt. 106, 117, 118, 119, 324 e 341 CCII). Inoltre il correttivo del 2024 ha introdotto la possibilità di suddividere i creditori in classi, richiamando l’art. 84, comma 5. Per chi guarda da lontano, sembra davvero un concordato preventivo con qualche passaggio in meno.

La realtà

In realtà la giurisprudenza di merito ha costruito il concordato semplificato come un istituto autonomo, con regole proprie, e non come una sottospecie del concordato preventivo. Le differenze non sono di dettaglio:

  • non c’è il voto dei creditori: l’omologazione dipende da un controllo del tribunale, non da una maggioranza;
  • non ci sono soglie minime di soddisfazione per i chirografari come quella del 20% prevista per il concordato preventivo liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII);
  • non è richiesto l’apporto di finanza esterna che, nel concordato preventivo liquidatorio, deve incrementare l’attivo disponibile;
  • c’è un filtro d’accesso che il concordato preventivo non conosce: la relazione finale dell’esperto della composizione negoziata.

Il fondo di verità del mito sta nei rinvii espressi: dove la legge richiama una norma del concordato preventivo, questa si applica nei limiti della compatibilità. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che i rinvii sono tassativi: ciò che non è richiamato non si estende automaticamente per analogia.

La prova

La Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024, ha affermato che il concordato semplificato ha natura esclusivamente liquidatoria ed è un istituto autonomo rispetto al concordato preventivo; per questo non si possono applicare in via analogica le regole di quest’ultimo, e non sono richiesti né soglie minime per i chirografari, né voto dei creditori, né risorse esterne. Nello stesso senso, la Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024, lo ha qualificato come una extrema ratio, utilizzabile quando le trattative non hanno condotto ad accordi e l’unica alternativa residua è la liquidazione.

Cosa rischia chi ci crede

Chi imposta la proposta pensando al concordato preventivo commette errori in entrambe le direzioni. Da un lato può spendere energie per reperire finanza esterna o raggiungere soglie che la legge non chiede. Dall’altro, e questo è il rischio più serio, può trascurare i requisiti che il semplificato chiede e il concordato preventivo no: la qualità delle trattative svolte, il contenuto della relazione finale, il rispetto rigoroso dell’ordine delle prelazioni. Un piano “da concordato preventivo” calato nel semplificato rischia di essere giudicato irrituale già nella fase di ammissione.

C’è anche un riflesso sulla fase esecutiva. Nel semplificato, dopo l’omologazione, la liquidazione del patrimonio segue le regole dell’art. 25-septies CCII, che affida l’esecuzione del piano a un liquidatore nominato dal tribunale; durante il procedimento, al posto del commissario giudiziale opera l’ausiliario nominato ai sensi dell’art. 68 c.p.c. (art. 25-sexies, commi 3 e 8). Sono figure diverse da quelle del concordato preventivo, con poteri e compiti propri. Chi ragiona per analogia con il concordato preventivo finisce per attribuire all’ausiliario funzioni che non ha, o per sottovalutare il peso del suo parere, che il tribunale acquisisce e comunica ai creditori insieme alla proposta. La corretta impostazione è l’inverso: partire dal testo degli artt. 25-sexies e 25-septies, applicare le norme del concordato preventivo solo dove sono espressamente richiamate e verificare caso per caso la compatibilità.

C’è poi un errore di prospettiva. Proprio perché non c’è il voto, il ruolo del tribunale è più incisivo, non meno: è il giudice, al posto dei creditori, a verificare che la proposta non li danneggi. Credere che “senza voto” significhi “senza ostacoli” porta a sottovalutare il controllo giudiziale, che è il tema del mito successivo.

Mito n. 2 — “Se l’esperto dà il via libera, il tribunale si limita a prenderne atto”

Il mito: “La relazione finale dell’esperto è la chiave: se dice che le trattative sono state corrette e che non c’erano alternative, il tribunale non può entrare nel merito.”

Perché ci credono in tanti

Il fondo di verità è evidente: senza la relazione finale dell’esperto con quelle attestazioni il concordato semplificato non si può nemmeno proporre (art. 25-sexies, comma 1, CCII). L’esperto è un professionista terzo e indipendente, che ha seguito le trattative da vicino: è naturale pensare che il suo giudizio sia definitivo. Inoltre la legge, al comma 3, usa un’espressione che sembra limitare il controllo del tribunale: il giudice “valuta la ritualità della proposta”. “Ritualità” evoca un controllo di forma.

La realtà

I giudici di merito hanno chiarito, con notevole uniformità, che il controllo del tribunale è sostanziale e che il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante. Il tribunale verifica che le trattative si siano svolte davvero, che i creditori abbiano ricevuto informazioni complete, che l’imprenditore abbia avanzato almeno una delle soluzioni previste dall’art. 23 CCII e che la relazione dell’esperto sia motivata e supportata da riscontri.

Le tappe di questo orientamento sono chiare:

  • già nella prima stagione applicativa il Tribunale di Firenze, 31 agosto 2022, ha letto la “ritualità” in senso non solo formale: il tribunale deve verificare che vi sia stata un’effettiva interlocuzione con i creditori, che l’imprenditore abbia avanzato una delle proposte dell’art. 23 e che abbia illustrato i benefici rispetto alla liquidazione giudiziale;
  • il Tribunale di Monza, 17 aprile 2023, ha esteso il controllo all’attendibilità e alla ragionevolezza dell’attestazione dell’esperto: una relazione priva di motivazione o di riscontri rende la proposta irrituale;
  • il Tribunale di Napoli, sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023, ha riconosciuto al tribunale una piena cognizione sulla composizione negoziata a monte, compreso il contenuto della relazione finale e la correttezza del comportamento del debitore;
  • la Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024, ha precisato che il vaglio sulla proposta ai sensi del comma 3 riguarda la legittimità sostanziale e la non manifesta implausibilità della proposta: il giudice non è un “attestatore formale”;
  • la Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025, ha ribadito che il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante e che il tribunale può verificare autonomamente la correttezza e la buona fede delle trattative quando i creditori sollevano eccezioni specifiche.

Anche l’esperto, del resto, sa che la propria relazione sarà letta da un giudice: per questo una relazione finale ben costruita, che dia conto delle proposte formulate, delle risposte dei creditori e delle ragioni del mancato accordo, è il primo presidio dell’ammissibilità.

La prova

Il principio emerge in modo netto dalla Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025, che ha descritto la buona fede richiesta come un’interlocuzione effettiva con i creditori, fondata su informazioni complete e aggiornate, su proposte riconducibili all’art. 23, comma 1, CCII e su una comparazione con l’alternativa liquidatoria; secondo la Corte, il debitore deve aver tentato più soluzioni, rivelatesi inefficaci senza sua colpa.

Cosa rischia chi ci crede

Chi considera la relazione dell’esperto un “lasciapassare” tende a non curare la documentazione delle trattative: verbali di incontri, proposte scritte, risposte dei creditori, piani alternativi esaminati e scartati. Quando il tribunale o un creditore opponente contestano la buona fede, l’imprenditore si trova senza prove. L’esito è l’inammissibilità della proposta o il rigetto dell’omologazione, spesso con contestuale apertura della liquidazione giudiziale se c’è una domanda pendente.

Va ricordato inoltre che i creditori non sono spettatori: la legge consente loro di proporre opposizione all’omologazione costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies, comma 4, CCII). L’assenza del voto non elimina il contraddittorio; lo sposta davanti al giudice.

Mito n. 3 — “Basta aprire una composizione negoziata e chiuderla per accedere al concordato semplificato”

Il mito: “La composizione negoziata è solo un passaggio formale: la apri, aspetti la relazione finale e poi depositi il semplificato.”

Perché ci credono in tanti

Il mito nasce da una lettura cronologica della norma: prima la composizione negoziata, poi la relazione finale, poi entro sessanta giorni la proposta. Letta così, sembra una sequenza meccanica. In più, le prime riflessioni sull’istituto lo presentavano come un “premio” per l’imprenditore che aveva tentato la via negoziale, e il passaparola ha trasformato il premio in un diritto automatico.

La realtà

La giurisprudenza di merito richiede un nesso effettivo, non solo temporale, tra la composizione negoziata e il concordato semplificato. Le trattative devono essere state serie e orientate a un risultato, e il semplificato è ammesso solo quando le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), non sono praticabili. Dopo il correttivo del 2024, il comma 1 dell’art. 25-sexies richiede che l’esperto attesti nella relazione finale sia la correttezza e buona fede delle trattative sia l’impraticabilità di quelle soluzioni; il termine di sessanta giorni decorre dalla comunicazione della relazione prevista dall’art. 17, comma 8.

Ecco le pronunce più significative:

  • Tribunale di Alessandria, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023: lo strumento prescinde dalla volontà dei creditori, ma la buona fede presuppone che le trattative fossero idonee a condurre a un’offerta accettabile per i creditori;
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 426 del 15 giugno 2024: è inammissibile la proposta non preceduta da una relazione finale che attesti correttezza, buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23; in mancanza, all’imprenditore restano gli altri strumenti di regolazione (artt. 40 e seguenti CCII);
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 236 del 20 marzo 2025: anche nella forma “prenotativa” (con riserva) il concordato semplificato liquidatorio deve essere collegato alla composizione negoziata e la domanda va proposta entro sessanta giorni dalla relazione finale;
  • Tribunale di Bergamo, 23 settembre 2022: il concordato semplificato ha carattere residuale e non è ammissibile se, dalle stesse trattative, risultava praticabile un accordo di ristrutturazione dei debiti, anche con transazione fiscale.

La prova

La decisione di Bergamo è particolarmente istruttiva: anche quando la composizione negoziata si è svolta, se dall’istruttoria emerge che una soluzione negoziale era percorribile, il semplificato non è la strada giusta. In linea con questa impostazione, la Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024, ha definito il concordato semplificato un’extrema ratio.

Cosa rischia chi ci crede

Chi apre la composizione negoziata “per arrivare al semplificato”, senza un reale tentativo di accordo, si espone a due conseguenze. La prima è che l’esperto, correttamente, non rilascerà l’attestazione di buona fede: senza di essa la porta del semplificato resta chiusa. La seconda è che, anche con una relazione favorevole, il tribunale o un creditore possono contestare la serietà delle trattative, come mostra il filone appena visto. In entrambi i casi l’imprenditore ha consumato mesi preziosi e si trova a dover scegliere tra strumenti più onerosi, come il concordato preventivo, o la liquidazione giudiziale.

Che cosa significa, in concreto, “trattative serie”? Le pronunce esaminate offrono alcuni indici ricorrenti. Il primo è la completezza dell’informazione: i creditori devono aver ricevuto dati aggiornati sulla situazione patrimoniale e sulle prospettive dell’impresa, non un quadro parziale. Il secondo è la presenza di proposte concrete, riconducibili alle soluzioni dell’art. 23 CCII: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, oppure, dopo il correttivo, un contratto con una o più parti interessate all’operazione di risanamento. Il terzo è la comparazione con la liquidazione giudiziale, che consente ai creditori di valutare cosa perderebbero rifiutando. Il quarto è la pluralità dei tentativi: la Corte d’Appello di Napoli, nel decreto del 7 gennaio 2025, ha valorizzato il fatto che il debitore abbia tentato più strade, fallite senza sua colpa. Una composizione negoziata in cui l’imprenditore si è limitato a esporre la propria situazione, senza formulare proposte, difficilmente supera questo vaglio.

Il punto da ricordare: la composizione negoziata non è l’anticamera del semplificato, è un tentativo reale di risanamento il cui insuccesso, se non imputabile all’imprenditore, apre una strada residuale.

Mito n. 4 — “Il concordato semplificato si può usare anche per continuare l’attività”

Il mito: “Con il semplificato si salva l’impresa: l’imprenditore continua a lavorare e paga i creditori con i flussi futuri.”

Perché ci credono in tanti

Anche qui c’è un fondo di verità. La composizione negoziata nasce per il risanamento e la conservazione dell’impresa; il concordato semplificato ne è uno sbocco; quindi, si ragiona, deve poter servire anche alla continuità. Inoltre alcune delle prime pronunce hanno ammesso proposte con elementi di continuità indiretta di breve periodo, e il passaparola ha generalizzato quelle aperture.

La realtà

La legge parla di “proposta di concordato per cessione dei beni” accompagnata da un “piano di liquidazione”: il semplificato è uno strumento liquidatorio. La giurisprudenza di merito più recente è netta nell’escludere la continuità diretta, cioè la prosecuzione dell’attività da parte dello stesso imprenditore come fonte di soddisfazione dei creditori.

  • Tribunale di Milano, sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024: il ricorso al semplificato presuppone il fallimento dei tentativi conservativi; non è ammesso un piano di continuità, anche perché manca il voto dei creditori, che nel concordato in continuità è un presidio essenziale;
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 277 del 3 aprile 2025: la continuità diretta è esclusa anche quando è prospettata solo come fase transitoria verso la liquidazione, perché la procedura implica la cessione dei beni.

Il fondo di verità sta altrove. Una cosa è la continuità diretta, altra è la cessione dell’azienda in esercizio o una gestione temporanea funzionale a vendere meglio. Su questo terreno alcune pronunce della prima stagione hanno mostrato aperture prudenti:

  • Tribunale di Udine, 24 gennaio 2023, ha ritenuto ipotizzabile uno scenario migliorativo basato su un accordo sindacale per ridurre il passivo e su una continuità indiretta di breve periodo;
  • Tribunale di Siena, 9 settembre 2022, a fronte di una prosecuzione dell’attività agricola, ha chiesto all’esperto di chiarire la compatibilità di tale prosecuzione con il concordato per cessione dei beni e l’equivalenza del risultato rispetto alla liquidazione.

Quest’ultima precisazione è importante: anche dove la prosecuzione temporanea è stata tollerata, il tribunale ha preteso che fosse spiegata e giustificata in funzione del miglior realizzo dei beni.

La prova

La sentenza del Tribunale di Milano n. 277 del 3 aprile 2025 chiude la questione per la continuità diretta: non è ammessa nemmeno come “ponte” verso la liquidazione. Per chi vuole conservare l’impresa nelle mani dell’imprenditore, la strada è un altro strumento (accordi, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo in continuità), non il semplificato.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita un concordato semplificato “di continuità” rischia una dichiarazione di inammissibilità, perdendo il termine di sessanta giorni dalla relazione finale: termine che, come si vedrà, non è prorogabile a piacimento. E poiché l’inammissibilità arriva quando la composizione negoziata è chiusa, l’impresa si trova esposta alle iniziative dei creditori senza un ombrello negoziale. Se l’obiettivo è la continuità, la scelta dello strumento va fatta prima, durante le trattative, con l’esperto.

Va distinta con cura, quindi, la posizione di chi vuole salvare l’azienda da quella di chi vuole salvare l’imprenditore. Il semplificato può essere compatibile con la prima esigenza: la vendita dell’azienda o di un suo ramo come complesso funzionante, magari a un soggetto emerso proprio durante le trattative, può essere il modo migliore per realizzare valore e conservare posti di lavoro. Non è compatibile, invece, con la seconda: l’imprenditore che intende proseguire l’attività e pagare i creditori con i flussi futuri deve scegliere uno strumento che preveda il consenso dei creditori o una disciplina specifica della continuità. In tutti i casi la vendita deve avvenire con modalità trasparenti e competitive, come richiesto già dal Tribunale di Como nella pronuncia del 27 ottobre 2022, perché il tribunale deve poter verificare che il prezzo sia il migliore ottenibile e non pregiudichi i creditori rispetto alla liquidazione giudiziale.

Mito n. 5 — “Nei sessanta giorni dopo la relazione finale l’impresa è protetta dai creditori”

Il mito: “Finché ho tempo per depositare il concordato semplificato, nessun creditore può aggredirmi né chiedere la liquidazione giudiziale.”

Perché ci credono in tanti

Durante la composizione negoziata l’imprenditore può chiedere misure protettive che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari (artt. 18 e 19 CCII). Molti immaginano che questa protezione si “trascini” fino al deposito del semplificato, come se i sessanta giorni dell’art. 25-sexies fossero un periodo di tregua. È una convinzione comprensibile: sembrerebbe illogico concedere un termine e lasciare l’impresa scoperta.

La realtà

Il termine di sessanta giorni è un termine per agire, non una protezione. Le misure protettive della composizione negoziata hanno una durata propria e cessano con la conclusione delle trattative; nei sessanta giorni successivi i creditori riacquistano le loro facoltà, salvo che l’imprenditore non ottenga una nuova tutela.

  • Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023: il termine di sessanta giorni dalla relazione finale non crea un nuovo automatic stay, ma è soltanto il termine finale per accedere all’istituto; con le misure protettive in vigore il fallimento non può essere dichiarato fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, ma, cessate le misure, i creditori possono di nuovo agire e la dichiarazione di insolvenza torna possibile;
  • Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024: il divieto dell’art. 18, comma 1, CCII riguarda le azioni esecutive e cautelari; il decreto ingiuntivo non è né l’una né l’altra, e il divieto non ne sospende il termine per diventare esecutivo.

Sull’altro versante, quello della tutela dopo il deposito del semplificato, la prima giurisprudenza si era divisa:

  • il Tribunale di Milano, 16 settembre 2022, ha ritenuto applicabili al concordato semplificato le misure protettive e cautelari degli artt. 54 e 55 CCII;
  • il Tribunale di Torino, 25 novembre 2022, ha escluso le misure protettive, ritenendole previste solo nei casi espressamente indicati dalla legge;
  • il Tribunale di Lagonegro, 2 febbraio 2023, e il Tribunale di Lecce, 4 maggio 2023, si sono allineati a Milano, il secondo valorizzando il procedimento unitario dell’art. 40 CCII;
  • il Tribunale di Avellino, 23 marzo 2023, ha escluso le misure protettive come strumento contro le esecuzioni individuali, ammettendo però le misure cautelari in presenza di fumus boni iuris e periculum in mora; lo stesso tribunale, con ordinanza del 19 aprile 2023, ha applicato il sub-procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti, valutando il fumus sugli stessi presupposti che giustificano l’accesso allo strumento.

In realtà, dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024, l’art. 25-sexies, comma 1, consente di presentare entro i sessanta giorni anche una domanda ai sensi dell’art. 40 con riserva di deposito della proposta e del piano: è questo il canale attraverso cui l’imprenditore può oggi chiedere protezione in modo più lineare. I commenti al correttivo segnalano inoltre la riscrittura dell’art. 54, comma 1, con l’estensione delle misure protettive e cautelari al semplificato. Ma la protezione va chiesta, non è automatica, e il tempo che passa tra la chiusura delle trattative e il deposito resta un periodo di esposizione.

È in questa fase che l’esperienza maturata nella composizione negoziata fa la differenza: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce i tempi delle trattative e il momento in cui le misure protettive cessano, ed è su quel calendario che va costruita la strategia di deposito.

La prova

La Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023, è la pronuncia di riferimento: i sessanta giorni non sono un nuovo automatic stay.

Cosa rischia chi ci crede

Chi attende la fine dei sessanta giorni per depositare, convinto di essere protetto, può vedersi notificare pignoramenti, decreti ingiuntivi che diventano esecutivi, ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale. Un pignoramento sui conti correnti nel mezzo della preparazione del piano può compromettere la liquidità necessaria a gestire la fase di cessione dei beni. La regola pratica è semplice: depositare il prima possibile, e se serve tempo per completare il piano, valutare la domanda con riserva e la richiesta di misure.

Mito n. 6 — “Basta fare meglio della liquidazione giudiziale: l’ordine dei privilegi non conta, e comunque il fisco non si tocca”

Il mito: “Nel semplificato la regola è una sola: dare ai creditori almeno quanto avrebbero in caso di liquidazione giudiziale. Per il resto posso distribuire come voglio, tranne che con il Fisco, che va pagato per intero.”

Perché ci credono in tanti

Questo mito ne contiene in realtà due, di segno opposto. Il primo nasce dal criterio di omologazione più noto: il tribunale verifica che la proposta “non arreca pregiudizio” ai creditori rispetto alla liquidazione giudiziale. Molti ne deducono che, superato questo confronto, tutto sia ammesso. Il secondo nasce dal fatto che l’art. 25-sexies non contiene una disciplina della transazione fiscale: se la legge non la prevede, si pensa, i crediti tributari non si possono ridurre.

La realtà

Il comma 5 dell’art. 25-sexies CCII pone più condizioni, tutte necessarie: regolarità del contraddittorio e del procedimento, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano di liquidazione, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore.

Sul primo versante del mito, i giudici di merito sono stati rigorosi:

  • Tribunale di Como, 27 ottobre 2022: la proposta non deve essere peggiorativa rispetto alla liquidazione giudiziale, ma il confronto rilevante è con questa e non con l’esecuzione forzata del singolo immobile; vanno rispettate regole di trasparenza e competitività nella vendita e l’ordine delle prelazioni è assoluto;
  • Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024: in sede di omologazione il tribunale verifica la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore;
  • Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025: i criteri dell’utilità per ciascun creditore e della non deteriorità rispetto alla liquidazione non sostituiscono il rispetto dell’ordine delle prelazioni, che può essere derogato solo se il bene oggetto della garanzia è incapiente.

Il correttivo del 2024 ha aggiunto la possibilità di formare classi, richiamando l’art. 84, comma 5, CCII sul trattamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, e ha chiesto al tribunale di verificare in sede di ammissione anche la corretta formazione delle classi. Le classi non sono uno strumento per aggirare l’ordine delle prelazioni.

Sul secondo versante del mito, quello fiscale, la realtà è sfumata:

  • la Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025, ha ammesso la falcidia dei crediti tributari nel semplificato anche in assenza di una disciplina specifica, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale;
  • il Tribunale di Como, 27 ottobre 2022, aveva invece escluso l’applicabilità della transazione fiscale “coattiva” prevista per il concordato preventivo (art. 88, comma 2-bis, CCII), perché non richiamata e non compatibile con la priorità assoluta.

La correzione essenziale è questa: il credito tributario non è intoccabile, ma la sua riduzione segue le regole generali delle prelazioni e del confronto con la liquidazione, non quelle della transazione fiscale del concordato preventivo. Per i tributi locali va considerato anche il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali, il cui art. 4 estende ai tributi regionali e locali gli strumenti del Codice della crisi, tra cui la transazione fiscale anche nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII): è una novità che incide sulle trattative che precedono il semplificato, e i suoi riflessi sul semplificato andranno verificati alla luce delle prime applicazioni.

Un cenno merita anche il requisito dell’utilità per ciascun creditore, introdotto proprio per compensare l’assenza del voto. Non coincide con il non pregiudizio: un creditore può non essere danneggiato rispetto alla liquidazione giudiziale e tuttavia non ricevere alcun vantaggio concreto dalla proposta. I giudici di merito lo trattano come requisito autonomo (Trib. Milano n. 902/2024), da verificare in concreto per ogni categoria di creditori. Per questo un piano che destina tutto l’attivo ai privilegiati, lasciando i chirografari a zero, deve essere spiegato con particolare cura: l’imprenditore deve dimostrare quale utilità ne traggano comunque i creditori non soddisfatti, e non basta richiamare la generica rapidità della soluzione.

La prova

La Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025, e la Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025, insieme, smontano entrambe le metà del mito.

Cosa rischia chi ci crede

Un piano che, per rendere “appetibile” la proposta ai chirografari, sottrae risorse a un creditore ipotecario il cui bene è capiente, non supera l’omologazione. Al contrario, l’imprenditore convinto che il Fisco vada pagato per intero può scartare il semplificato quando invece, rispettate le prelazioni, la falcidia sarebbe stata possibile.

Mito n. 7 — “Se il tribunale dice no, si sistema tutto in reclamo o si riparte da capo con una nuova composizione negoziata”

Il mito: “Il primo grado è un tentativo: se il tribunale contesta qualcosa, si corregge il piano davanti alla Corte d’appello; e se anche lì va male, si riapre la composizione negoziata.”

Perché ci credono in tanti

Il decreto del tribunale è reclamabile alla Corte d’appello entro trenta giorni (art. 25-sexies, comma 6, CCII) e contro il decreto della Corte è ammesso ricorso per cassazione (comma 7). In molti procedimenti civili l’appello consente un riesame ampio. Quanto alla composizione negoziata, è uno strumento volontario e sembra sempre disponibile.

La realtà

Il reclamo non è la sede per presentare un piano nuovo. La Corte d’Appello di Torino, decreto del 19 novembre 2024, ha dichiarato inammissibili in reclamo le modifiche sostanziali del piano e della proposta, anche se motivate da fatti sopravvenuti: le modifiche che incidono su attivo, passivo, tempi e percentuali per i chirografari devono intervenire prima del giudizio di omologazione, perché vanno sottoposte al parere dell’ausiliario e alle osservazioni e opposizioni dei creditori. Il reclamo può riguardare solo i dati esaminati in primo grado.

Dopo il correttivo, il comma 3 dell’art. 25-sexies consente al tribunale di concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni, modifiche e nuovi documenti: è quella la finestra per correggere, non il reclamo.

Quanto al “ripartire da capo”, i giudici di merito hanno posto limiti precisi:

  • Tribunale di Pesaro, ordinanza del 9 agosto 2023: la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti impedisce l’accesso alla composizione negoziata, applicando in via analogica la preclusione prevista per chi ha rinunciato al concordato preventivo;
  • Tribunale di Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024: la pendenza di un’impugnazione proposta dalla stessa società contro il decreto della Corte d’appello sul concordato semplificato è incompatibile con l’apertura di una nuova composizione negoziata.

La prova

La Corte d’Appello di Torino, decreto del 19 novembre 2024, è la pronuncia che chiude il discorso sul reclamo.

Cosa rischia chi ci crede

Chi deposita una proposta “provvisoria” confidando di aggiustarla in Corte d’appello perde il controllo del procedimento: il giudice del reclamo non esaminerà il nuovo piano. E chi pensa di tenere aperte più strade insieme scopre che le preclusioni scattano proprio quando l’impresa ne avrebbe più bisogno. La proposta va costruita completa e solida fin dal primo deposito.

In termini operativi, il percorso corretto è questo: deposito del ricorso con proposta, piano di liquidazione e documenti dell’art. 39 entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale (o domanda con riserva nello stesso termine); vaglio di ritualità da parte del tribunale, che acquisisce relazione e parere dell’esperto, nomina l’ausiliario e può concedere fino a quindici giorni per integrazioni e modifiche; comunicazione ai creditori; udienza di omologazione, fissata almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine dell’ausiliario, con possibili opposizioni; decreto motivato, immediatamente esecutivo; reclamo entro trenta giorni; ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto della Corte d’appello. Ogni correzione sostanziale deve trovare posto nelle prime fasi: dopo l’udienza di omologazione, le porte si chiudono. Anche il creditore che intende contestare la proposta deve muoversi per tempo, costituendosi nel termine di legge, perché le eccezioni non sollevate in primo grado difficilmente potranno essere recuperate davanti alla Corte d’appello.

Il mito alla prova dei numeri

Tre ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per vedere cosa accade davvero a chi agisce credendo a uno dei miti.

Ipotesi A — Il mito della protezione nei sessanta giorni. Una S.r.l. con debiti per 1.284.700 € chiude la composizione negoziata senza accordo; la relazione finale dell’esperto, con le attestazioni richieste, è comunicata il 14 marzo 2026. Il termine di sessanta giorni scade il 13 maggio 2026 (17 giorni residui di marzo, 30 di aprile, 13 di maggio). Le misure protettive della composizione sono cessate con la chiusura delle trattative. L’imprenditore, convinto di essere protetto, decide di depositare il 12 maggio. Il 2 aprile un fornitore con credito di 46.380 € notifica un pignoramento presso terzi sui conti; il 18 aprile una banca deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. Sequenza reale: nessuno stay automatico impedisce queste iniziative (App. Milano n. 298/2023). Se l’imprenditore avesse depositato a fine marzo una domanda ex art. 40 con riserva, come consente il comma 1 dopo il correttivo, avrebbe potuto chiedere misure protettive prima del pignoramento.

Ipotesi B — Il mito dell’ordine delle prelazioni flessibile. Patrimonio da liquidare: un capannone stimato 412.300 € gravato da ipoteca a garanzia di un credito di 365.900 €; altri beni per 97.640 €; chirografari per 811.250 €. Il piano prevede di pagare all’ipotecario l’80% (292.720 €) per destinare 73.180 € ai chirografari, che così otterrebbero circa il 9% invece del 2-3% stimato in liquidazione. Il bene però è capiente: in liquidazione l’ipotecario sarebbe pagato per intero. La proposta viola l’ordine delle prelazioni e l’omologazione va negata (App. Catania, 14 febbraio 2025). Se invece il capannone valesse 318.400 €, cioè meno del credito garantito, la parte non coperta del credito ipotecario degraderebbe al chirografo e l’equilibrio andrebbe ricalcolato su basi diverse.

Ipotesi C — Il mito del reclamo come seconda occasione. Il tribunale nega l’omologazione perché il piano prevede la vendita in blocco di macchinari per 228.900 € senza procedura competitiva. L’imprenditore propone reclamo allegando un nuovo piano con asta e un’offerta di acquisto sopravvenuta di 263.450 €. La Corte d’appello, sul modello della decisione di Torino del 19 novembre 2024, dichiara inammissibili le modifiche sostanziali e valuta solo il piano originario: il reclamo è respinto. La correzione andava proposta nel termine di quindici giorni del comma 3.

Il fondo di verità

Ogni mito esaminato nasce da un frammento corretto. Ricomposto nel quadro giusto, ecco cosa resta.

È vero che il semplificato è diverso dal concordato preventivo e più leggero: niente voto, niente soglia del 20%, niente obbligo di finanza esterna (App. Roma n. 4154/2024). Ma la leggerezza è compensata da un controllo giudiziale più penetrante e da un filtro d’accesso, la composizione negoziata, che il concordato preventivo non conosce.

È vero che la relazione dell’esperto è decisiva: senza di essa la proposta non si può presentare. Ma decisiva non significa vincolante: il tribunale la verifica e può discostarsene (Trib. Monza, 17 aprile 2023; App. Napoli, 7 gennaio 2025).

È vero che il semplificato segue la composizione negoziata: ma la segue solo se le trattative sono state serie e le alternative impraticabili (Trib. Bergamo, 23 settembre 2022; Trib. Milano n. 426/2024).

È vero che l’impresa può non fermarsi del tutto: una prosecuzione temporanea o una cessione dell’azienda in esercizio possono servire a vendere meglio (Trib. Udine, 24 gennaio 2023). Ma la continuità diretta come fonte di pagamento è esclusa (Trib. Milano n. 277/2025).

È vero che esiste una tutela contro i creditori: le misure protettive e cautelari sono state ammesse da buona parte dei tribunali e il correttivo ha reso più lineare la via della domanda con riserva. Ma la tutela va chiesta, e i sessanta giorni non proteggono di per sé (App. Milano n. 298/2023).

È vero che il confronto con la liquidazione giudiziale è centrale: ma convive con l’ordine delle prelazioni e con l’utilità per ciascun creditore (App. Catania, 14 febbraio 2025; Trib. Milano n. 902/2024). Ed è vero che il Fisco gode di una posizione particolare, ma i suoi crediti possono essere ridotti nel rispetto delle regole generali (App. Lecce n. 22/2025).

È vero, infine, che il decreto del tribunale è impugnabile: ma il reclamo ha un perimetro limitato ai dati del primo grado (App. Torino, 19 novembre 2024), e le scelte processuali producono preclusioni anche sull’accesso alla composizione negoziata (Trib. Pesaro, 9 agosto 2023; Trib. Mantova, 18 ottobre 2024).

Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue mette a confronto le sette convinzioni con ciò che i giudici di merito hanno effettivamente deciso. È utile come promemoria prima di decidere se e come depositare: ogni riga corrisponde a un errore che, nella pratica, può tradursi in inammissibilità, rigetto dell’omologazione o perdita della tutela. Le pronunce indicate sono di merito: la Cassazione è intervenuta su alcuni di questi temi e ne tratteremo in un approfondimento separato.

Il mito Come stanno le cose
È un concordato preventivo “light” Istituto autonomo, liquidatorio, senza voto, soglie o finanza esterna obbligatoria (App. Roma n. 4154/2024)
Il tribunale prende atto della relazione dell’esperto Controllo sostanziale; il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante (App. Milano n. 1033/2024; App. Napoli 7/1/2025)
Basta aprire e chiudere la composizione negoziata Servono trattative serie e impraticabilità delle alternative; strumento residuale (Trib. Bergamo 23/9/2022; Trib. Milano n. 426/2024)
Si può continuare l’attività Esclusa la continuità diretta, anche come fase ponte (Trib. Milano n. 277/2025 e n. 132/2024)
I sessanta giorni proteggono l’impresa Non sono un automatic stay: la tutela va chiesta (App. Milano n. 298/2023)
Conta solo battere la liquidazione; il Fisco non si tocca Ordine delle prelazioni inderogabile salvo incapienza; falcidia tributaria possibile (App. Catania 14/2/2025; App. Lecce n. 22/2025)
In reclamo si corregge il piano Modifiche sostanziali inammissibili in reclamo (App. Torino 19/11/2024)

Le domande di verifica

Quindi è vero che nel concordato semplificato i creditori non hanno voce?
No. Non votano, ma ricevono la proposta, il parere dell’ausiliario e la relazione dell’esperto e possono opporsi all’omologazione costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza (art. 25-sexies, comma 4, CCII). Le loro eccezioni specifiche possono portare il tribunale a riesaminare la buona fede delle trattative (App. Napoli, 7 gennaio 2025). Il Tribunale di Como, 27 ottobre 2022, ha però precisato che la buona fede non viene meno solo perché una categoria di creditori non essenziale per il piano non è stata convocata.

Quindi è vero che il tribunale può chiedere chiarimenti su azioni revocatorie o di responsabilità?
Sì. Già il Tribunale di Ivrea, 27 maggio 2022, ha ritenuto che il tribunale possa chiedere al proponente di illustrare le possibili azioni revocatorie o risarcitorie e all’esperto di pronunciarsi sul punto: sono valori che in liquidazione giudiziale andrebbero ai creditori e incidono sul confronto di convenienza.

Quindi è vero che si può proporre il semplificato senza classi?
Sì. Il Tribunale di Como, 27 ottobre 2022, ha ritenuto ammissibile una proposta senza classi e con liquidazione atomistica dei beni. Dopo il correttivo le classi sono una facoltà, non un obbligo; se formate, il tribunale ne verifica la corretta formazione.

Quindi è vero che la competenza si può scegliere spostando la sede?
No. La domanda va presentata al tribunale del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali (art. 25-sexies, comma 2, CCII); i trasferimenti di sede a ridosso della domanda non servono a scegliere il giudice, secondo un orientamento che la Cassazione ha avallato e di cui parleremo nell’approfondimento dedicato.

Quindi è vero che il termine di sessanta giorni si può allungare?
No. È un termine finale per accedere all’istituto (App. Milano n. 298/2023; Trib. Milano n. 236/2025). Entro quel termine, però, si può depositare la domanda con riserva e chiedere un termine per il piano.

Le sentenze che smontano i miti

Riepilogo delle pronunce di merito citate, con il mito che ciascuna demolisce o ridimensiona. Dove il numero non è indicato, la fonte consultata riporta solo l’ufficio giudiziario e la data.

  1. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024 — Il semplificato è un istituto autonomo e solo liquidatorio; non si estendono per analogia le regole del concordato preventivo, né servono voto, soglie o finanza esterna. Mito 1.
  2. Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024 — Strumento di extrema ratio; in ammissione va considerata la convenienza rispetto alla liquidazione; il decreto ingiuntivo non è bloccato dal divieto dell’art. 18, comma 1. Miti 1, 3 e 5.
  3. Tribunale di Firenze, 31 agosto 2022 — La “ritualità” della proposta impone di verificare l’interlocuzione effettiva con i creditori e la presentazione di proposte ex art. 23. Mito 2.
  4. Tribunale di Monza, 17 aprile 2023 — Il tribunale controlla anche l’attendibilità e la motivazione dell’attestazione dell’esperto. Mito 2.
  5. Tribunale di Napoli, sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023 — Piena cognizione del tribunale sulla composizione negoziata e sulla correttezza del debitore. Mito 2.
  6. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024 — Il controllo in ammissione si estende alla legittimità sostanziale e alla non manifesta implausibilità. Mito 2.
  7. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025 — Parere dell’esperto necessario ma non vincolante; buona fede intesa come interlocuzione effettiva e tentativo di più soluzioni. Mito 2.
  8. Tribunale di Bergamo, 23 settembre 2022 — Inammissibile il semplificato se era praticabile un accordo di ristrutturazione, anche con transazione fiscale. Mito 3.
  9. Tribunale di Alessandria, sentenza n. 6 del 19 gennaio 2023 — La buona fede presuppone trattative idonee a portare a un’offerta accettabile. Mito 3.
  10. Tribunale di Milano, sentenza n. 426 del 15 giugno 2024 — Senza relazione finale con le attestazioni richieste la proposta è inammissibile. Mito 3.
  11. Tribunale di Milano, sentenza n. 236 del 20 marzo 2025 — Anche la domanda prenotativa richiede il nesso con la composizione negoziata e il rispetto dei sessanta giorni. Miti 3 e 5.
  12. Tribunale di Milano, sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024 — Nessun piano di continuità nel semplificato. Mito 4.
  13. Tribunale di Milano, sentenza n. 277 del 3 aprile 2025 — Esclusa la continuità diretta anche come fase transitoria. Mito 4.
  14. Tribunale di Udine, 24 gennaio 2023 e Tribunale di Siena, 9 settembre 2022 — Spazi limitati per continuità indiretta di breve periodo; la prosecuzione dell’attività va giustificata dall’esperto. Mito 4 (fondo di verità).
  15. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023 — I sessanta giorni non sono un automatic stay. Mito 5.
  16. Tribunale di Milano, 16 settembre 2022; Tribunale di Torino, 25 novembre 2022; Tribunale di Lagonegro, 2 febbraio 2023; Tribunale di Avellino, 23 marzo 2023 e ordinanza del 19 aprile 2023; Tribunale di Lecce, 4 maggio 2023 — Il contrasto sulle misure protettive e cautelari nel semplificato, poi affrontato dal correttivo. Mito 5.
  17. Tribunale di Como, 27 ottobre 2022 — Confronto con la liquidazione giudiziale, ordine delle prelazioni assoluto, esclusa la transazione fiscale coattiva, ammessa la proposta senza classi. Mito 6 e domande di verifica.
  18. Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024 — In omologazione: fattibilità, non pregiudizio, utilità per ciascun creditore. Mito 6.
  19. Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025 — L’ordine delle prelazioni si deroga solo se il bene è incapiente. Mito 6.
  20. Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025 — Falcidia dei crediti tributari ammessa, nei limiti del confronto con la liquidazione. Mito 6.
  21. Corte d’Appello di Torino, decreto del 19 novembre 2024 — Inammissibili in reclamo le modifiche sostanziali del piano. Mito 7.
  22. Tribunale di Pesaro, ordinanza del 9 agosto 2023 e Tribunale di Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024 — Preclusioni all’accesso alla composizione negoziata dopo rinuncia o in pendenza di impugnazione. Mito 7.
  23. Tribunale di Ivrea, 27 maggio 2022 — Il tribunale può chiedere chiarimenti sulle azioni revocatorie e risarcitorie. Domande di verifica.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e lo facciamo prima che il tribunale lo faccia per te. In concreto:

  1. Ricostruiamo il fascicolo delle trattative: raccogliamo verbali, proposte, corrispondenza e risposte dei creditori per dimostrare la buona fede che i tribunali verificano nel merito.
  2. Verifichiamo la relazione finale dell’esperto rispetto ai requisiti dell’art. 25-sexies, comma 1, segnalando lacune di motivazione che un giudice potrebbe rilevare.
  3. Accertiamo se esistono alternative praticabili (accordi, piano di ristrutturazione, concordato preventivo) che renderebbero il semplificato inammissibile perché non residuale.
  4. Calcoliamo il calendario dei sessanta giorni e valutiamo il deposito della domanda con riserva e la richiesta di misure protettive o cautelari.
  5. Controlliamo l’ordine delle prelazioni nel piano di liquidazione, bene per bene, verificando la capienza delle garanzie.
  6. Costruiamo il confronto con la liquidazione giudiziale, includendo le azioni revocatorie e di responsabilità che il tribunale può chiederci di illustrare.
  7. Valutiamo il trattamento dei crediti tributari, anche locali alla luce del D.Lgs. 147/2026, con l’apporto dei commercialisti dello staff.
  8. Prepariamo integrazioni e modifiche nel termine di quindici giorni del comma 3, l’unica finestra utile per correggere il piano.
  9. Assistiamo i creditori che intendono proporre opposizione all’omologazione, individuando le eccezioni specifiche sulla buona fede e sulla convenienza.
  10. Gestiamo reclamo e ricorso per cassazione, impostati fin dal primo grado per non incorrere nelle preclusioni sulle modifiche del piano.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore: il concordato semplificato è lo sbocco di una composizione negoziata, e conoscere dall’interno il lavoro dell’esperto consente di capire che cosa la relazione finale deve contenere e come il tribunale la leggerà. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea dal deposito al ricorso. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: i commercialisti sul piano di liquidazione e sulle stime, gli avvocati sui presupposti, sulle prelazioni e sul contenzioso.

In chiusura

L’informazione corretta è la prima difesa. I giudici di merito, in quattro anni, hanno dato al concordato semplificato un profilo molto più preciso di quello che circola nel passaparola: strumento autonomo e liquidatorio, residuale, sottoposto a un controllo giudiziale sostanziale, rigoroso sull’ordine delle prelazioni, senza tutele automatiche e senza seconde occasioni in reclamo. Chi ne conosce le regole può usarlo bene; chi si affida ai miti rischia di bruciare l’ultima occasione negoziata prima della liquidazione giudiziale.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il semplificato nasce dentro la composizione negoziata, e l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il percorso delle trattative e il contenuto della relazione finale che apre, o chiude, la porta dell’istituto. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di seguire la proposta fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Prima di depositare, o prima di opporti a una proposta di concordato semplificato, scrivici: i recapiti per raggiungere lo studio sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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