Questo non è un articolo da leggere e archiviare: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per capire se la tua impresa si trova in uno dei casi in cui il concordato semplificato conviene davvero e, se la risposta è sì, per arrivarci senza perdere la finestra utile. Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019), non è uno strumento per tutti. È uno strumento per situazioni precise: trattative fallite nonostante la buona fede, creditori che non voterebbero mai un piano, un patrimonio o un’azienda che valgono di più se venduti con ordine che se messi all’asta in una liquidazione giudiziale, assenza di finanza esterna sufficiente per un concordato liquidatorio ordinario.
La promessa di questo piano è semplice: alla fine saprai se il tuo caso rientra tra quelli in cui il semplificato conviene, quali documenti preparare e quali termini non puoi mancare. Ti diremo anche, con la stessa franchezza, quando non conviene, perché scegliere lo strumento sbagliato costa mesi e, spesso, la possibilità di usare quello giusto.
C’è una ragione precisa per cui lo Studio Monardo segue questa materia. Il concordato semplificato non esiste da solo: puoi accedervi soltanto dopo una composizione negoziata della crisi condotta con un esperto, e solo se la relazione finale di quell’esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che genera la relazione finale, cioè il documento da cui dipende l’intera ammissibilità del semplificato. Questo ci permette di impostare la composizione negoziata, fin dal primo incontro, pensando anche all’eventuale uscita nel concordato semplificato, e non di scoprirla a trattative chiuse.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in quale punto del percorso ti trovi. Il concordato semplificato ha una porta d’ingresso stretta e una finestra temporale breve: se sbagli il punto di partenza, rischi di eseguire le mosse giuste nel momento sbagliato. Rispondi con onestà a queste quattro domande.
Domanda 1: hai già avviato (o concluso) una composizione negoziata della crisi?
Il semplificato non si può chiedere “a freddo”. L’art. 25-sexies CCII lo collega in modo esplicito alla composizione negoziata: la proposta si presenta entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Il Tribunale di Milano (sent. n. 236 del 20 marzo 2025) lo ha ribadito: serve un nesso effettivo con la composizione negoziata e la domanda, di natura solo liquidatoria, va proposta dal debitore entro i sessanta giorni dalla relazione finale. Se non hai mai aperto la composizione negoziata, la tua prima mossa è valutare se aprirla, sapendo che l’esito negativo delle trattative, se condotte bene, ti lascerà questa porta aperta. Se la composizione è in corso, il tuo lavoro è rendere solide le trattative fin da ora. Se la relazione finale è già arrivata, guarda il calendario: stai consumando la finestra.
Domanda 2: i tuoi creditori voterebbero una proposta?
È la domanda che più di ogni altra individua i casi in cui il semplificato conviene. Nel concordato preventivo i creditori votano; nel concordato semplificato no. Come ha rilevato la Corte d’Appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024), il semplificato è una figura autonoma, solo liquidatoria, che non prevede il voto dei creditori, né soglie minime di soddisfazione dei chirografari, né l’apporto di risorse esterne. I creditori hanno un altro strumento: l’opposizione all’omologazione, come ricordato dalla Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025). Se la tua massa passiva è concentrata su pochi creditori forti che hanno già detto di no in trattativa, oppure è frammentata in centinaia di posizioni che nessuno riuscirà mai a far votare, sei nel cuore dei casi d’uso dello strumento.
Domanda 3: il tuo patrimonio vale di più se venduto con ordine?
Il semplificato è un concordato per cessione dei beni. Conviene quando la vendita programmata, magari dell’azienda in blocco a un acquirente già individuato, produce per i creditori un risultato migliore di quello che otterrebbe un curatore in una liquidazione giudiziale. Il tribunale lo verifica in concreto: per l’omologazione la proposta non deve arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e deve assicurare un’utilità a ciascun creditore (Trib. Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024). Se non riesci a dimostrare questo “più”, il semplificato non regge.
Domanda 4: hai finanza esterna per un concordato liquidatorio ordinario?
Il concordato preventivo liquidatorio richiede, secondo l’art. 84, comma 4, CCII, risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10% e un soddisfacimento dei chirografari non inferiore al 20%. Se non hai soci, terzi o un acquirente disposti a mettere denaro “nuovo” e i chirografari, realisticamente, prenderebbero meno del 20%, il concordato liquidatorio ordinario ti è precluso. Il semplificato, invece, non impone queste soglie. È uno dei casi pratici più frequenti in cui conviene, ma attenzione: la Cassazione (sent. n. 624 del 12 gennaio 2026) ha chiarito che anche in assenza di soglie i chirografari non possono restare a mani vuote.
Tabella di orientamento
| Se la tua situazione è… | Parti dalla mossa… |
|---|---|
| Non hai mai avviato la composizione negoziata | Mossa 1 (verifica del perimetro e ingresso) |
| Sei in composizione negoziata, creditori chiave contrari | Mossa 2 (il caso dei creditori che non voteranno) e Mossa 7 (trattative documentate) |
| Hai un acquirente per l’azienda o per un ramo | Mossa 3 (il caso della cessione con offerta individuata) |
| Il confronto con la liquidazione giudiziale è incerto | Mossa 4 (il caso del patrimonio che vale di più fuori dall’asta) |
| Mancano finanza esterna e margini per il 20% ai chirografari | Mossa 5 (il caso dell’assenza di risorse esterne) |
| Il debito è in larga parte fiscale, anche verso enti locali | Mossa 6 (il caso del debito tributario) |
| La relazione finale dell’esperto è già stata comunicata | Mossa 8 (deposito entro sessanta giorni), poi a ritroso la Mossa 7 |
| Speri di salvare l’impresa in continuità diretta | Fermati: leggi la Mossa 3 prima di ogni altra cosa |
Non passare oltre finché non hai collocato la tua impresa in una riga di questa tabella. Se ti ritrovi in più righe, è normale: i casi pratici in cui il semplificato conviene tendono a sommarsi. Un’impresa con debito fiscale elevato, creditori bancari ostili e un acquirente per l’azienda è il profilo tipico per cui lo strumento è stato pensato.
Un’ultima avvertenza diagnostica. Il semplificato è, come ha osservato la Corte d’Appello di Potenza (sent. n. 336 del 19 luglio 2024), una sorta di extrema ratio: ammissibile quando le altre soluzioni concordate non sono praticabili, con il giudice che valuta anche la convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Non pensarlo come una scorciatoia per evitare il confronto con i creditori: pensalo come lo sbocco ordinato di un confronto che hai fatto davvero e che non ha portato a un accordo.
I segnali che ti dicono che il semplificato non conviene
Un piano operativo serio ti dice anche quando fermarti. Ci sono situazioni in cui il concordato semplificato, pur astrattamente accessibile, non è la scelta giusta, e riconoscerle subito ti fa risparmiare mesi.
Il primo segnale è un risanamento ancora possibile. Se la tua impresa genera margini operativi positivi e il problema è soltanto un debito pregresso troppo pesante, la strada naturale è un accordo con i creditori nella composizione negoziata, un accordo di ristrutturazione o un concordato in continuità. Il semplificato, essendo liquidatorio, ti fa perdere l’impresa: se c’è ancora un’impresa da salvare nelle tue mani, non è la tua soluzione.
Il secondo segnale è un creditore pronto a dire sì. Se un accordo è vicino e manca solo un ultimo passo, il semplificato non è accessibile: l’esperto non può dichiarare impraticabili le soluzioni negoziali quando una di esse è a portata di mano. Spingere verso il semplificato in questa fase compromette anche la tua credibilità di negoziatore in buona fede.
Il terzo segnale è un patrimonio che in liquidazione giudiziale renderebbe di più, ad esempio perché il curatore potrebbe recuperare somme rilevanti con azioni revocatorie o di responsabilità. In questo caso il semplificato non supererà il controllo sul pregiudizio ai creditori e rischi un diniego che lascia comunque aperta la liquidazione giudiziale.
Il quarto segnale è una composizione negoziata nata male: aperta senza i presupposti dell’art. 12 CCII, condotta con informazioni incomplete, chiusa con una relazione finale che non contiene le dichiarazioni richieste. Dopo l’ordinanza n. 623/2026 della Cassazione sai che il tribunale può guardare indietro fino all’apertura della composizione.
Se ti riconosci in uno di questi quattro segnali, il semplificato non è il tuo strumento: la mossa giusta è cambiare strada adesso, non tentare comunque.
Mossa 1 — Verifica di essere nel perimetro del concordato semplificato
Obiettivo della mossa: accertare, prima di investire tempo e denaro, che la tua impresa possa accedere al semplificato, e cioè che esista (o possa esistere) una composizione negoziata con esito negativo certificato dall’esperto.
Quando va fatta
Subito. Questa mossa precede tutte le altre e va ripetuta ogni volta che cambia qualcosa nella composizione negoziata. Se la relazione finale è già stata comunicata, eseguila nei primi giorni dei sessanta disponibili: non puoi permetterti di scoprire un difetto di accesso a metà della finestra.
Come si esegue
Il primo passo è recuperare tre documenti: l’istanza di nomina dell’esperto presentata sulla piattaforma telematica nazionale, il verbale di accettazione dell’esperto e, se c’è, la relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, CCII. Senza questi tre documenti non puoi nemmeno iniziare a ragionare sul semplificato.
Poi verifica il contenuto della relazione finale. L’art. 25-sexies, comma 1, richiede che l’esperto dichiari, in sostanza, tre cose: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede; che non hanno avuto esito positivo; che le soluzioni previste dall’art. 23, commi 1 e 2, lettera b), CCII non sono praticabili. Leggi la relazione cercando queste affermazioni. Se mancano o sono formulate in modo ambiguo, hai un problema serio: il Tribunale di Milano (sent. n. 426 del 15 giugno 2024, come massimata nel massimario della composizione negoziata) ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale che attestasse la buona fede delle trattative e l’impraticabilità degli strumenti dell’art. 23.
Infine verifica i presupposti della composizione negoziata stessa. Qui la Cassazione ha introdotto un punto che molti sottovalutano: con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026 la Prima Sezione ha affermato che il controllo di ammissibilità del tribunale sul concordato semplificato si estende alla verifica, fin dall’inizio, dei presupposti di accesso alla composizione negoziata ex art. 12 CCII, condotta sulla base dei documenti previsti dall’art. 25-sexies, comma 1, e dall’art. 39 CCII. In pratica: se la composizione negoziata era stata aperta da un soggetto che non ne aveva i requisiti, o in una situazione che non era di squilibrio, crisi o insolvenza risanabile secondo i parametri dell’art. 12, il semplificato può cadere anche se la relazione finale è impeccabile.
La base giuridica
Art. 12 CCII (accesso alla composizione negoziata); art. 17, comma 8 (relazione finale dell’esperto); art. 23 (conclusione delle trattative e soluzioni praticabili); art. 25-sexies, comma 1 (presupposti e termine di sessanta giorni); art. 39 (documentazione da allegare). La giurisprudenza di merito ha costantemente collegato il semplificato alla composizione: il Tribunale di Alessandria (sent. n. 6 del 19 gennaio 2023) ha richiesto che la composizione precedente fosse stata attivabile e che le trattative avessero avuto una ragionevole possibilità di esito accettabile.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è una relazione finale “tiepida”: l’esperto dà atto dell’esito negativo ma non si pronuncia in modo netto sulla correttezza e buona fede, oppure scrive che una soluzione dell’art. 23 sarebbe ancora praticabile. In questo caso non depositare d’istinto. Valuta con il tuo legale se la relazione, letta per intero, contenga comunque le dichiarazioni richieste; in caso contrario il semplificato è a forte rischio di inammissibilità e devi ragionare su strumenti alternativi (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) prima che la situazione peggiori.
Altro imprevisto: scopri che una precedente procedura incide sulla possibilità di agire. Il Tribunale di Mantova (ord. del 18 ottobre 2024) ha ritenuto incompatibile l’apertura di una nuova composizione negoziata con la pendenza dell’impugnazione di un concordato semplificato; il Tribunale di Pesaro (ord. del 9 agosto 2023) ha ritenuto che la rinuncia al semplificato nei quattro mesi precedenti impedisca di avviare la composizione negoziata, per applicazione analogica delle regole sui limiti di accesso. Ricostruisci quindi la storia procedurale dell’impresa degli ultimi mesi.
Check di completamento
- Hai in mano istanza, accettazione dell’esperto e (se esistente) relazione finale.
- La relazione finale contiene le tre dichiarazioni dell’art. 25-sexies, comma 1, o sai che dovrà contenerle.
- Hai verificato che, al momento dell’apertura, la composizione negoziata rispettava i presupposti dell’art. 12 CCII, documenti alla mano.
Mossa 2 — Riconosci il caso dei creditori che non voteranno mai
Obiettivo della mossa: capire se il tuo è il caso pratico più tipico in cui il semplificato conviene, quello in cui un accordo è impossibile non perché la proposta sia cattiva, ma perché la struttura del passivo rende irraggiungibile un consenso.
Quando va fatta
Durante la composizione negoziata, mentre le trattative sono ancora aperte. È lì che si forma la prova della mancanza di consenso e, insieme, la prova della tua buona fede. Se esegui questa mossa solo dopo la relazione finale, puoi ancora fare la diagnosi, ma non puoi più costruirne la prova.
Come si esegue
Prendi il tuo elenco creditori e dividilo in quattro gruppi: creditori privilegiati (lavoratori, erario per alcune imposte, enti previdenziali), creditori con garanzia reale (tipicamente banche con ipoteca), creditori chirografari “forti” (banche senza garanzia, grandi fornitori), creditori chirografari “diffusi” (piccoli fornitori, professionisti, clienti con crediti per acconti). Per ciascun gruppo annota l’importo e, accanto, la posizione espressa nelle trattative.
Ora fai il conto che nel concordato preventivo sarebbe decisivo: senza il voto favorevole di chi detiene la maggioranza dei crediti ammessi al voto (o, se ci sono classi, delle classi secondo le regole del codice), il concordato non passa. Se uno o due creditori, da soli, superano la metà del passivo chirografario e hanno già rifiutato ogni ipotesi, il concordato preventivo è un percorso in salita. Se invece il passivo è polverizzato in molte posizioni minori, il problema è opposto: non otterrai mai una partecipazione sufficiente, perché ai piccoli creditori non conviene nemmeno attivarsi.
In entrambe le situazioni il semplificato offre un vantaggio strutturale: non c’è voto. Il tribunale omologa se ricorrono le condizioni di legge, e i creditori dissenzienti possono far valere le loro ragioni con l’opposizione, non con un veto. Questo non significa che il loro dissenso sia irrilevante: significa che deve tradursi in argomenti giuridici (pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, mancanza di utilità, violazione dell’ordine delle prelazioni, infattibilità), che il tribunale valuta.
Documenta ogni passaggio delle trattative con i creditori forti: le proposte scritte inviate, le risposte ricevute, i tempi. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha descritto la buona fede richiesta come effettiva interlocuzione con i creditori, informazioni complete, proposte formali e una comparazione con lo scenario della liquidazione giudiziale. Proprio questa documentazione è ciò che, a trattative fallite, rende credibile il ricorso al semplificato.
Un rifiuto dei creditori ben documentato, dopo una proposta seria, non è una sconfitta: è il presupposto che apre la strada al concordato semplificato.
La base giuridica
Art. 25-sexies CCII, che non prevede l’espressione del voto; art. 25-sexies, comma 4, sull’opposizione all’omologazione dei creditori e di qualsiasi interessato; art. 4 CCII, sui doveri di correttezza e buona fede delle parti, anche dei creditori, nelle trattative. La Corte d’Appello di Roma (sent. n. 4154/2024) ha qualificato il semplificato come istituto autonomo cui non si applicano per analogia le regole sul voto del concordato preventivo; il Tribunale di Alessandria (sent. n. 6/2023) ha evidenziato che il semplificato prescinde dalla volontà dei creditori.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: un creditore forte, che ha rifiutato tutto in trattativa, annuncia che farà opposizione. Non è un motivo per abbandonare il semplificato, ma è un motivo per irrobustire la proposta sul punto che quel creditore contesterà. Se è una banca ipotecaria, il punto sarà il valore del bene e il rispetto della prelazione; se è l’erario, il confronto con la liquidazione giudiziale; se è un fornitore chirografario, l’utilità concreta. Prepara fin d’ora la replica sul terreno scelto dal creditore.
Altro imprevisto: alcuni creditori, in realtà, avrebbero accettato un accordo, e l’esperto lo fa notare. Se un accordo era praticabile, il semplificato non è lo strumento giusto: l’esperto non potrà dichiarare l’impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23 e il tribunale lo rileverà. In questo caso torna al tavolo.
Check di completamento
- Hai una mappa del passivo divisa per categorie, con importi e posizioni espresse.
- Hai la prova scritta delle proposte formulate ai creditori forti e dei loro rifiuti.
- Hai individuato, per ciascun creditore che potrebbe opporsi, il motivo probabile dell’opposizione.
Mossa 3 — Riconosci il caso della cessione dell’azienda con un acquirente già individuato
Obiettivo della mossa: verificare se il valore della tua impresa sta nell’azienda funzionante (e non nei singoli beni) e se esiste un acquirente; è uno dei casi in cui il semplificato, attraverso l’art. 25-septies, può valere molto di più di una liquidazione giudiziale.
Quando va fatta
In parallelo con la Mossa 2, durante la composizione negoziata. L’acquirente va cercato e “agganciato” prima che le trattative con i creditori si chiudano: un’offerta vincolante raccolta dopo la relazione finale è possibile, ma i sessanta giorni corrono e l’acquirente deve fare la sua due diligence.
Come si esegue
Il primo passo è sgombrare il campo da un equivoco che costa caro. Il concordato semplificato non è uno strumento di continuità diretta: non puoi usarlo per restare alla guida della tua impresa pagando i creditori con i flussi futuri. Il Tribunale di Milano lo ha detto due volte in modo netto: con la sent. n. 132 del 23 febbraio 2024, dopo il fallimento delle soluzioni conservative il semplificato è liquidatorio e non ammette un piano in continuità, anche perché manca il voto; con la sent. n. 277 del 3 aprile 2025, è esclusa la continuità diretta e lo strumento comporta la cessione dei beni, anche quando la cessione è funzionale alla prosecuzione dell’attività in mano altrui.
Quello che invece puoi fare è cedere l’azienda, o uno o più rami, a un terzo che la proseguirà. È qui che il semplificato diventa interessante: l’azienda ceduta “viva”, con dipendenti, contratti, clientela e avviamento, vale normalmente di più dei singoli beni liquidati uno per uno. Se il curatore di una futura liquidazione giudiziale dovesse vendere un’azienda già ferma da mesi, il valore residuo sarebbe probabilmente molto più basso.
L’art. 25-septies CCII disciplina proprio il caso in cui il piano di liquidazione comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell’omologazione, dell’azienda o di uno o più rami d’azienda o di specifici beni. In quel caso il codice prevede presidi di trasparenza e competitività: il liquidatore giudiziale verifica l’assenza di soluzioni migliori sul mercato e dà esecuzione all’offerta alle condizioni previste. Verifica con il tuo legale il testo vigente della norma e i suoi rinvii, perché sono proprio quei presidi a rendere credibile l’offerta davanti al tribunale.
Per eseguire la mossa: individua il perimetro (azienda intera o ramo), ottieni una perizia indipendente sul valore di mercato dell’azienda in funzionamento e una stima del valore di liquidazione atomistica dei beni, raccogli un’offerta scritta, irrevocabile per un tempo congruo, con prezzo, modalità di pagamento, garanzie, eventuale accollo di debiti e impegni sul personale. Confronta i numeri: la differenza tra il prezzo offerto e il valore di realizzo in liquidazione giudiziale, al netto dei costi, è il “valore aggiunto” che giustifica lo strumento.
Cosa chiedere all’acquirente prima di firmare
Un’offerta che regge davanti al tribunale non è una lettera d’intenti. Verifica che contenga: l’esatta individuazione del perimetro trasferito (beni, contratti, rapporti di lavoro, autorizzazioni amministrative e loro trasferibilità); il prezzo e la sua ripartizione tra i singoli cespiti, che servirà a stabilire quanto spetta ai creditori garantiti sui beni ceduti; le modalità e i tempi di pagamento, con una garanzia (cauzione, fideiussione bancaria o assicurativa) proporzionata; la durata dell’irrevocabilità, sufficiente a coprire la fase di omologazione e gli eventuali tempi di reclamo; le condizioni sospensive, che vanno ridotte al minimo, perché un’offerta piena di condizioni non dimostra nulla; gli impegni sul personale, che possono rappresentare una forma di utilità per i lavoratori e un argomento di convenienza complessiva.
Chiedi anche all’acquirente di dichiarare se esistono rapporti con l’imprenditore, i soci o gli amministratori. La trasparenza su questo punto è parte della buona fede e previene l’obiezione più insidiosa, quella della cessione a un soggetto “vicino” a prezzo di favore. Infine, preparati alla possibilità che il mercato esprima un’offerta migliore: i presidi di competitività previsti dal codice esistono proprio per questo, e un acquirente serio deve sapere fin dall’inizio che la sua offerta potrebbe essere superata.
La base giuridica
Art. 25-septies CCII (liquidazione con offerta di soggetto individuato); art. 25-sexies, comma 1 (proposta di concordato per cessione dei beni con piano di liquidazione). In giurisprudenza: Trib. Milano, sent. n. 277/2025 e sent. n. 132/2024, sull’esclusione della continuità diretta. Lo Studio Monardo, attraverso la competenza dell’Avv. Monardo come Esperto Negoziatore D.L. 118/2021, lavora proprio sulla fase in cui l’offerta per l’azienda nasce dentro la composizione negoziata e deve poi reggere davanti al tribunale del semplificato.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: l’acquirente chiede di subentrare solo se l’imprenditore resta come socio o amministratore della nuova società. Attenzione: un’operazione che, nella sostanza, restituisce l’impresa allo stesso debitore liberata dai debiti è esposta a contestazioni sia sul piano della “continuità mascherata” sia sul piano della buona fede. Valuta con cura la struttura e la trasparenza dell’operazione.
Altro imprevisto: l’offerta è bassa, inferiore a quanto rende la liquidazione dei singoli beni. In quel caso l’azienda non ha un valore di avviamento che giustifichi la cessione in blocco, e la convenienza del semplificato dovrà fondarsi su altri elementi (tempi, costi, assenza di contenzioso), da dimostrare con la Mossa 4.
Check di completamento
- Hai escluso in modo consapevole qualsiasi ipotesi di continuità diretta nel semplificato.
- Hai un’offerta scritta con prezzo, garanzie e durata dell’irrevocabilità.
- Hai una perizia che confronta valore dell’azienda in funzionamento e valore di realizzo atomistico.
Mossa 4 — Riconosci il caso del patrimonio che vale di più fuori dalla liquidazione giudiziale
Obiettivo della mossa: costruire, con numeri verificabili, il confronto con la liquidazione giudiziale e dimostrare che la tua proposta non pregiudica i creditori e dà a ciascuno di loro un’utilità concreta.
Quando va fatta
Prima del deposito, e possibilmente già nella fase finale della composizione negoziata, perché l’esperto, nel suo parere, si esprimerà proprio sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Se il confronto lo costruisci tu prima, l’esperto avrà materiale su cui ragionare.
Come si esegue
Il primo passo è simulare la liquidazione giudiziale come se fosse già aperta. Calcola: il valore di realizzo dei beni in vendita forzata (con le riduzioni di prezzo tipiche delle aste), i tempi, i costi di procedura (compenso del curatore determinato secondo le regole di legge, spese di custodia, vendite, eventuali contenziosi), le azioni recuperatorie che il curatore potrebbe esercitare (revocatorie, azioni di responsabilità) con una stima prudente del loro esito. Ne esce un attivo netto e, applicando l’ordine delle prelazioni, la percentuale di soddisfazione per ciascuna categoria di creditori.
Poi fai lo stesso con il tuo piano di semplificato: prezzo di cessione o valore di realizzo programmato, tempi, costi della procedura (compenso del liquidatore e dell’ausiliario secondo le regole di legge), percentuali per categoria.
Ora confronta, creditore per creditore e non solo in aggregato. Il tribunale, ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 5, omologa solo se la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un’utilità a ciascun creditore. Il Tribunale di Milano (sent. n. 902 del 21 novembre 2024) ha riepilogato le verifiche: fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore.
Su quest’ultimo punto la Cassazione è intervenuta in modo decisivo. Con la sentenza n. 624 del 12 gennaio 2026 ha chiarito che l’utilità per ciascun creditore è un presupposto dell’omologazione; non deve essere necessariamente economica, ma non può consistere soltanto nella risoluzione della crisi in tempi più rapidi quando i chirografari non ricevono alcuna forma di soddisfazione. Tradotto in termini operativi: se nel tuo piano i chirografari prendono zero, non basta dire “chiudiamo prima e spendiamo meno”. Devi offrire loro qualcosa di tangibile.
Il caso in cui il semplificato conviene davvero è quello in cui riesci a mettere sul tavolo, per ogni categoria, un numero migliore (o almeno non peggiore) della liquidazione giudiziale e, per i chirografari, un vantaggio concreto e non solo la promessa di rapidità.
C’è un altro vincolo da rispettare: l’ordine delle cause di prelazione. La Corte d’Appello di Catania (decreto del 14 febbraio 2025) ha affermato che quell’ordine è inderogabile nel semplificato e che le regole sull’utilità e sull’assenza di pregiudizio non autorizzano a scavalcarlo, salvo l’incapienza del bene su cui grava la garanzia. Non puoi quindi “comprare” il favore dei chirografari togliendo qualcosa ai privilegiati in violazione delle prelazioni.
Come rendere concreta l’utilità per i chirografari
Dopo la sentenza n. 624/2026 la domanda operativa è: che cosa può valere come utilità quando l’attivo è scarso? Ragiona in tre direzioni, sempre nel rispetto dell’ordine delle prelazioni.
La prima è una percentuale, anche modesta, effettivamente pagata. Anche pochi punti percentuali, se a fronte di zero in liquidazione giudiziale, sono un vantaggio misurabile. Verifica però che quella percentuale sia generata dall’attivo residuo dopo i privilegiati capienti, oppure da un apporto che non sottragga nulla ai creditori di rango superiore.
La seconda è il tempo, ma non da solo. La rapidità della chiusura è un elemento che puoi far valere insieme a una soddisfazione concreta, non al suo posto: la Cassazione ha escluso proprio che la mera risoluzione della crisi in tempi brevi basti quando i chirografari non ricevono nulla.
La terza sono le utilità non monetarie, che la Corte ammette in linea di principio quando dice che l’utilità non deve essere necessariamente economica. Pensa, ad esempio, alla prosecuzione dei rapporti di fornitura con l’acquirente dell’azienda per i fornitori strategici, o al mantenimento dei posti di lavoro per i dipendenti creditori. Queste utilità vanno però descritte in modo verificabile (contratti, impegni scritti, durata) e non possono sostituire integralmente una soddisfazione concreta quando i chirografari, altrimenti, resterebbero a zero. Il confine esatto andrà verificato sul testo integrale della pronuncia e sulla giurisprudenza successiva.
La base giuridica
Art. 25-sexies, comma 5, CCII (condizioni di omologazione: regolarità del contraddittorio, rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità per ciascun creditore). Giurisprudenza: Cass., sent. n. 624/2026; Trib. Milano, sent. n. 902/2024; C. App. Catania, decr. 14 febbraio 2025; C. App. Milano, sent. n. 1033 del 21 marzo 2024, secondo cui il giudice verifica la legittimità sostanziale della proposta, compresa la sua non manifesta implausibilità, e non è un mero certificatore formale.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: il confronto mostra che in liquidazione giudiziale il curatore potrebbe esercitare azioni revocatorie o di responsabilità di valore rilevante, che nel semplificato non sono previste allo stesso modo. Questo può ribaltare la convenienza per i creditori. Non nasconderlo: valutalo, e se serve inserisci nel piano un apporto (anche di terzi) che compensi il valore di quelle azioni. Un’opposizione fondata su azioni del curatore ignorate nel confronto è tra le più pericolose.
Altro imprevisto: la perizia sui beni è contestata. Fai in modo che il perito sia indipendente e che la stima sia motivata con comparabili di mercato. Il tribunale nomina un ausiliario e acquisisce il parere dell’esperto: stime “ottimistiche” saranno smontate.
Check di completamento
- Hai una tabella di confronto liquidazione giudiziale/semplificato per ogni categoria di creditori.
- I chirografari ricevono nel piano una soddisfazione concreta, non solo un vantaggio di tempo.
- L’ordine delle cause di prelazione è rispettato, salvo incapienze dimostrate.
Mossa 5 — Riconosci il caso dell’assenza di risorse esterne
Obiettivo della mossa: verificare se il tuo caso è quello in cui il concordato liquidatorio ordinario è precluso dalle soglie dell’art. 84, comma 4, CCII, mentre il semplificato resta percorribile perché quelle soglie non si applicano.
Quando va fatta
Durante la composizione negoziata, quando l’esperto e i creditori ti chiedono quali alternative hai. È il momento in cui devi sapere se un concordato preventivo liquidatorio è realisticamente costruibile: se lo è, l’esperto potrebbe ritenere praticabile un’altra strada; se non lo è, devi poterlo dimostrare.
Come si esegue
Il primo passo è fare il calcolo delle soglie del concordato liquidatorio. L’art. 84, comma 4, CCII prevede che nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta assicuri un aumento dell’attivo, grazie a risorse esterne, di almeno il 10% rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, e un soddisfacimento dei chirografari e dei privilegiati degradati non inferiore al 20% del loro ammontare complessivo. Prendi il tuo attivo stimato in liquidazione giudiziale, calcola il 10% e chiediti: chi, concretamente, mette questa somma? I soci? Un terzo interessato? Un acquirente disposto a un sovrapprezzo?
Poi calcola il 20% dei chirografari. Se il tuo attivo, dopo aver soddisfatto prededucibili, ipotecari e privilegiati, non arriva a coprire un quinto del chirografo, il concordato liquidatorio ordinario non è costruibile, a meno di risorse esterne molto rilevanti.
Questo è uno dei casi pratici più netti in cui il semplificato conviene. La Corte d’Appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024) ha escluso per il semplificato sia soglie minime per i chirografari sia l’obbligo di risorse esterne. Non devi quindi raggiungere né il 10% né il 20%.
Attenzione però a due correttivi. Primo: la Cassazione, con la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026, ha precisato che la regola dell’art. 84, comma 4, sulle risorse esterne è applicabile anche al concordato semplificato e, in quel contesto, ha escluso che la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata, con vincolo di successiva postergazione, possa essere qualificata come “risorsa esterna”, perché non incrementa l’attivo destinato ai creditori. Ne segue un’indicazione pratica: se nel tuo semplificato vuoi valorizzare un apporto dei soci come risorsa esterna, deve trattarsi di un apporto che aumenta davvero l’attivo, non di una semplice rinuncia a un credito. Su come conciliare questa affermazione con l’orientamento di merito che esclude l’obbligo di risorse esterne nel semplificato, fatti guidare dal tuo legale sul testo integrale della pronuncia: la sintesi pubblicata non consente di dire di più. Secondo: la sentenza n. 624/2026 sull’utilità impone comunque che i chirografari ricevano qualcosa di concreto. “Nessuna soglia” non significa “nessuna soddisfazione”.
Il semplificato conviene a chi non ha la finanza esterna per il concordato liquidatorio ordinario, ma non autorizza a lasciare i chirografari a zero: la soglia minima di legge scompare, l’utilità concreta resta.
La base giuridica
Art. 84, comma 4, CCII (soglie del concordato liquidatorio); art. 25-sexies, comma 5 (condizioni di omologazione del semplificato). Giurisprudenza: C. App. Roma, sent. n. 4154/2024; Cass., sent. n. 620/2026 (risorse esterne e rinuncia dei soci alla prededuzione); Cass., sent. n. 624/2026 (utilità per i chirografari).
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: i soci hanno finanziato l’impresa durante la composizione negoziata e quei finanziamenti godono della prededuzione. Se il piano li paga per primi, i chirografari rischiano di restare a mani vuote. Rinunciare alla prededuzione aiuta la distribuzione, ma secondo la sentenza n. 620/2026 non conta come risorsa esterna. Valuta allora un apporto aggiuntivo vero (denaro nuovo, accollo di debiti, garanzie escutibili), oppure ristruttura il piano in modo da assicurare ai chirografari una quota.
Altro imprevisto: un creditore sostiene che, se c’è un acquirente disposto a pagare un sovrapprezzo, il concordato liquidatorio ordinario sarebbe praticabile e quindi il semplificato non è “ultima spiaggia”. Rispondi con il calcolo delle soglie: se anche con il sovrapprezzo il 10% e il 20% non sono raggiungibili, l’argomento cade.
Check di completamento
- Hai calcolato, numeri alla mano, se le soglie dell’art. 84, comma 4, sarebbero raggiungibili.
- Hai qualificato correttamente ogni apporto dei soci o di terzi (denaro nuovo o semplice rinuncia).
- Hai previsto per i chirografari una soddisfazione concreta, anche modesta.
Mossa 6 — Riconosci il caso del debito tributario elevato, compresi i tributi locali
Obiettivo della mossa: valutare se il peso del debito fiscale e contributivo rende il semplificato più conveniente degli strumenti in cui l’Erario o gli enti locali partecipano al voto o devono aderire.
Quando va fatta
All’inizio della composizione negoziata, quando hai il quadro completo dei debiti tributari (estratti di ruolo, avvisi, comunicazioni di irregolarità, debiti verso il Comune per IMU e TARI), e di nuovo prima del deposito, perché gli importi cambiano con sanzioni e interessi.
Come si esegue
Il primo passo è ricostruire il debito fiscale per ente creditore e per natura: imposte erariali, contributi previdenziali, tributi regionali e locali. Accanto a ciascuna voce indica il grado di privilegio e la posizione assunta dall’ente in trattativa.
Il semplificato presenta un vantaggio strutturale quando il debito fiscale è determinante: l’ente non vota e non deve aderire. Non c’è una “transazione fiscale” da negoziare come negli strumenti in cui l’adesione o il voto dell’amministrazione sono necessari. Il trattamento del credito tributario nel semplificato segue le regole generali: rispetto delle prelazioni, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale, utilità. La Corte d’Appello di Lecce (sent. n. 22 del 15 gennaio 2025) ha ammesso la falcidia dei debiti tributari nel semplificato anche in assenza di una specifica regolamentazione, ponendo come limite il confronto con la liquidazione giudiziale.
Devi però sapere che il quadro è cambiato nell’agosto 2026 per gli altri strumenti, e questo incide sul confronto di convenienza. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali (pubblicato nella G.U. n. 185 dell’11 agosto 2026 ed entrato in vigore il 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, con il suo art. 4 ha esteso ai tributi locali gli strumenti del CCII: secondo i primi commenti, sono stati toccati, tra gli altri, l’art. 23, comma 2-bis (composizione negoziata), l’art. 63 (accordi di ristrutturazione), l’art. 64-bis, l’art. 88 (concordato preventivo, con possibilità di cram-down), l’art. 245 e l’art. 284-bis. Il concordato semplificato non risulta tra gli articoli modificati: lì lo stralcio dei tributi locali era già possibile, proprio perché non c’è voto né adesione.
Che cosa significa per te? Prima di agosto 2026, uno dei motivi che spingevano verso il semplificato era l’impossibilità di coinvolgere in modo strutturato i Comuni negli altri strumenti. Oggi, con la transazione sui tributi locali disponibile nella composizione negoziata e nel concordato preventivo, questo vantaggio relativo si è ridotto: se il tuo problema principale erano IMU e TARI arretrate, verifica se un accordo con il Comune nella composizione negoziata, o un concordato preventivo con transazione fiscale estesa ai tributi locali, sia ora praticabile. Se lo è, l’esperto potrebbe non poter dichiarare l’impraticabilità delle soluzioni negoziali. Se invece il Comune, l’Erario o l’ente previdenziale restano contrari e la loro posizione impedisce qualsiasi accordo, il semplificato torna a essere la via che non dipende dal loro consenso.
Il semplificato conviene, nel caso fiscale, quando il dissenso dell’amministrazione blocca ogni altro strumento; dopo il D.Lgs. 147/2026 devi però dimostrare di aver tentato anche la via della transazione sui tributi locali.
La base giuridica
Art. 25-sexies CCII (assenza di voto e condizioni di omologazione); artt. 23, comma 2-bis, 63 e 88 CCII nella formulazione aggiornata dall’art. 4 del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali. Giurisprudenza: C. App. Lecce, sent. n. 22/2025; C. App. Catania, decr. 14 febbraio 2025, sull’inderogabilità dell’ordine delle prelazioni, che vale anche per i crediti tributari privilegiati.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: l’Agenzia delle Entrate propone opposizione sostenendo che in liquidazione giudiziale otterrebbe di più, ad esempio grazie a un’azione di responsabilità contro gli amministratori. Il confronto della Mossa 4 deve già contenere questa variabile, con una stima prudente. Altro imprevisto: il debito con il Comune si rivela più alto per accertamenti notificati durante la composizione. Aggiorna il passivo prima del deposito e rifai i conti: un passivo sottostimato mina la fattibilità.
Check di completamento
- Hai il debito fiscale e contributivo aggiornato, diviso per ente e per grado di privilegio.
- Hai verificato e documentato, anche alla luce del D.Lgs. 147/2026, l’impraticabilità di una transazione con gli enti nella composizione negoziata.
- Il trattamento dei crediti tributari nel piano rispetta le prelazioni e regge il confronto con la liquidazione giudiziale.
Mossa 7 — Costruisci trattative documentate e in buona fede
Obiettivo della mossa: trasformare la composizione negoziata in un fascicolo di prove capace di reggere il controllo del tribunale sulla correttezza delle trattative, perché senza questa prova nessuno dei casi pratici visti finora porta al semplificato.
Quando va fatta
Dal primo giorno della composizione negoziata fino alla relazione finale. Non è una mossa che si fa “dopo”: se non l’hai fatta, puoi solo raccogliere ciò che esiste.
Come si esegue
Il primo passo è fornire all’esperto e ai creditori informazioni complete e veritiere: situazione patrimoniale aggiornata, elenco creditori con importi e cause di prelazione, piano di risanamento o, se il risanamento non è possibile, scenari di uscita. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha indicato come elementi della buona fede l’interlocuzione effettiva con i creditori, la completezza delle informazioni, la formulazione di proposte formali e il confronto con l’esito della liquidazione giudiziale.
Poi formula proposte scritte, datate e motivate, a ciascun creditore rilevante. Una proposta verbale non lascia traccia; una proposta scritta, con una ragionevole possibilità di accettazione, è la miglior prova che hai cercato davvero un accordo. Il Tribunale di Alessandria (sent. n. 6/2023) ha valorizzato proprio la ragionevole possibilità di un esito accettabile delle trattative.
Infine, conserva tutto: verbali degli incontri con l’esperto, corrispondenza, risposte dei creditori, aggiornamenti dei dati. Non dimenticare che il tribunale non è vincolato a ciò che l’esperto scrive. La Corte d’Appello di Napoli (decreto del 7 gennaio 2025) ha qualificato il parere dell’esperto come necessario ma non vincolante, riconoscendo al tribunale il potere di esaminare la correttezza delle trattative; il Tribunale di Napoli (sent. n. 153 del 25 ottobre 2023, come massimata) ha affermato la piena cognizione del tribunale sulla composizione negoziata in sede di accesso al semplificato, inclusa la veridicità della relazione finale e la buona fede; la Corte d’Appello di Milano (sent. n. 1033 del 21 marzo 2024) ha escluso che il giudice sia un mero attestatore formale.
Le trattative non si fanno per l’esperto: si fanno per il tribunale che, mesi dopo, rileggerà tutto per decidere se il semplificato era meritato.
La base giuridica
Art. 4 CCII (doveri delle parti); art. 17, comma 8 (relazione finale); art. 25-sexies, commi 1 e 3 (dichiarazioni dell’esperto, acquisizione di relazione e parere). Giurisprudenza: C. App. Napoli, decr. 7 gennaio 2025; Trib. Napoli, sent. n. 153/2023; C. App. Milano, sent. n. 1033/2024; Trib. Alessandria, sent. n. 6/2023; Cass., ord. n. 623/2026, sull’estensione del vaglio iniziale ai presupposti della composizione negoziata.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: un creditore sostiene che le informazioni fornite erano incomplete (ad esempio un debito non dichiarato o un’operazione straordinaria non comunicata). Se è vero, il rischio di inammissibilità è concreto: valuta con il legale se integrare subito, prima della relazione finale, piuttosto che lasciare che emerga in udienza. Altro imprevisto: l’esperto ritiene che tu non abbia collaborato. In questo caso il semplificato, con ogni probabilità, non è più accessibile e devi guardare agli strumenti ordinari.
Check di completamento
- Ogni proposta ai creditori rilevanti è scritta, datata e conservata.
- I dati forniti all’esperto sono coerenti con quelli che allegherai alla domanda.
- La relazione finale (o la bozza discussa con l’esperto) dà conto del confronto con la liquidazione giudiziale.
Mossa 8 — Deposita entro sessanta giorni e presidia l’omologazione
Obiettivo della mossa: presentare la proposta di concordato semplificato nel termine, con un fascicolo completo, e gestire la fase di omologazione fino all’eventuale reclamo.
Quando va fatta
Entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto. Segna la data di comunicazione e calcola subito la scadenza. La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 298 del 30 gennaio 2023, come massimata) ha precisato che i sessanta giorni non sono un nuovo “automatic stay”, cioè non proteggono di per sé il patrimonio dalle azioni dei creditori, ma solo il limite temporale per accedere allo strumento. Quanto alla sospensione feriale dei termini (1-31 agosto), tieni presente che l’art. 9 CCII esclude, salvo diversa previsione, la sospensione feriale per i termini processuali del codice: non contare su agosto per guadagnare tempo e tratta la scadenza dei sessanta giorni come fissa.
Come si esegue
Il primo passo è preparare il ricorso con la proposta di concordato per cessione dei beni, il piano di liquidazione e i documenti richiesti dall’art. 39 CCII (scritture contabili, situazione patrimoniale, elenco creditori, dichiarazioni fiscali, ecc.). Il Tribunale di Milano (sent. n. 236/2025) ha ammesso anche la forma “prenotativa”, cioè con riserva di integrare; usala solo se strettamente necessario, perché i tempi per il completamento sono comunque stretti e una prenotazione senza contenuto rischia di essere vista con sfavore.
Dopo il deposito, il tribunale valuta la ritualità della proposta, acquisisce la relazione finale e il parere dell’esperto (con riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte), nomina un ausiliario e ordina la comunicazione della proposta ai creditori, fissando l’udienza di omologazione. I creditori e chiunque vi abbia interesse possono opporsi costituendosi entro il termine stabilito dalla norma prima dell’udienza.
Se hai bisogno di proteggere il patrimonio durante la procedura (ad esempio da un pignoramento imminente su un bene destinato alla cessione), valuta le misure cautelari: il Tribunale di Avellino (ord. del 19 aprile 2023) ha ritenuto applicabile al semplificato il procedimento cautelare degli artt. 54 e seguenti CCII, con il fumus valutato sui presupposti di accesso allo strumento.
Prepara le repliche alle opposizioni prevedibili (Mossa 2) e tieni pronto il confronto con la liquidazione giudiziale (Mossa 4): sarà il terreno di gioco dell’udienza.
Se l’esito è negativo, sappi che il decreto è reclamabile davanti alla Corte d’Appello secondo il richiamo all’art. 247 CCII; ma, come ha stabilito la Cassazione con l’ordinanza n. 623 del 12 gennaio 2026, il decreto della Corte d’Appello che in sede di reclamo conferma l’inammissibilità della proposta di semplificato non è ricorribile in Cassazione, né ai sensi degli artt. 25-sexies e 247 CCII né con il ricorso straordinario ex art. 111, settimo comma, Cost. In pratica, se la proposta viene giudicata inammissibile, hai due gradi e non tre: il fascicolo deve essere completo e convincente fin dal primo deposito.
Cosa deve contenere il fascicolo che depositi
Prima di procedere al deposito, assicurati che il fascicolo contenga almeno: la relazione finale dell’esperto con la prova della data di comunicazione, da cui decorre il termine; la proposta di concordato per cessione dei beni, chiara nel trattamento di ogni categoria di creditori; il piano di liquidazione con tempi, modalità di vendita e stima dei costi; l’eventuale offerta del soggetto individuato con le garanzie; la documentazione dell’art. 39 CCII, aggiornata; il confronto analitico con la liquidazione giudiziale; la prova delle trattative condotte (proposte, risposte, verbali); i documenti che dimostrano i presupposti di accesso alla composizione negoziata al momento della sua apertura. Quest’ultima voce, prima dell’ordinanza n. 623/2026, era spesso trascurata: oggi è parte integrante del fascicolo.
Non dimenticare che il tribunale acquisirà anche il parere dell’esperto sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. Se nel corso della composizione hai condiviso con l’esperto i numeri del piano, il parere sarà coerente con il tuo ricorso; se il piano depositato è diverso da quello discusso, aspettati che le differenze vengano notate.
La base giuridica
Art. 25-sexies CCII, commi da 1 a 7; art. 25-septies; art. 39 (documentazione); artt. 54 e ss. (misure cautelari); art. 247 (reclamo); art. 9 (termini). Giurisprudenza: Trib. Milano, sent. n. 236/2025; C. App. Milano, sent. n. 298/2023; Trib. Avellino, ord. 19 aprile 2023; Cass., ord. n. 623/2026.
Se qualcosa va storto
Imprevisto tipico: ti accorgi a pochi giorni dalla scadenza che manca un documento chiave (ad esempio una perizia o un’offerta aggiornata). Deposita comunque nei termini il ricorso con quanto hai, valutando la forma con riserva se compatibile, e integra appena possibile: un ricorso tardivo è inammissibile, un ricorso tempestivo e incompleto può essere integrato. Altro imprevisto: un creditore avvia un pignoramento durante i sessanta giorni. Ricorda che quel periodo non è coperto in automatico: chiedi tempestivamente le misure protettive o cautelari disponibili.
Check di completamento
- La scadenza dei sessanta giorni è calcolata e annotata, senza contare sulla sospensione feriale.
- Il ricorso è depositato con piano, proposta e documenti dell’art. 39 CCII.
- Le repliche alle opposizioni prevedibili sono già scritte.
Il piano alla prova dei numeri
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: non riguardano casi reali e servono solo a mostrare come cambiano gli esiti a seconda della tempestività e della qualità delle mosse. Partono tutte dalla stessa situazione.
Situazione di partenza comune. Società di produzione con passivo di 3.847.300 €: 412.600 € di debiti verso dipendenti (privilegiati), 1.164.900 € verso Erario ed enti previdenziali (di cui, nell’ipotesi, 214.700 € assistiti da privilegio di grado capiente e il resto destinato a degradare per incapienza), 287.450 € di IMU e TARI arretrate verso il Comune, 896.300 € verso una banca con ipoteca sul capannone, 1.086.050 € di chirografari (fornitori e banche senza garanzia). Attivo stimato in liquidazione giudiziale: capannone 720.000 € (valore d’asta), macchinari 186.400 €, crediti commerciali realizzabili 213.700 €. Composizione negoziata aperta il 3 febbraio; relazione finale comunicata il 18 giugno.
Simulazione A — Chi agisce alla Mossa 3 durante la composizione
L’impresa individua a marzo un acquirente per l’azienda in funzionamento (capannone, macchinari, personale, contratti), che offre 1.318.000 €. Una perizia stima il valore atomistico dei beni a 1.120.100 € (capannone, macchinari, crediti) e l’esito della liquidazione giudiziale, al netto dei costi e delle riduzioni d’asta, a 942.000 €. Le trattative con banca ed Erario falliscono, ma sono documentate (Mossa 7). La relazione finale attesta buona fede e impraticabilità delle soluzioni negoziali. Il ricorso è depositato il 29 luglio, cioè al 41° giorno dalla comunicazione. Con 1.318.000 € più 213.700 € di crediti incassati, l’attivo raggiunge 1.531.700 €, circa 589.700 € in più della liquidazione giudiziale. Al netto dei costi di procedura stimati in 96.800 €, restano 1.434.900 €: si pagano integralmente i dipendenti (412.600 €); la banca ipotecaria riceve 742.000 €, pari al valore attribuito al capannone nel prezzo, e per il residuo di 154.300 € concorre come chirografaria; i crediti tributari e contributivi privilegiati capienti (214.700 €) sono pagati per intero. Restano 65.600 € per chirografari e privilegiati degradati, che nell’ipotesi sommano circa 2.478.000 €: una percentuale intorno al 2,6%. In liquidazione giudiziale, con 942.000 € di attivo netto, dopo dipendenti e banca ipotecaria i chirografari non riceverebbero nulla. La percentuale è lontana dal 20% del concordato liquidatorio ordinario, ma è una soddisfazione concreta e un miglioramento per ogni categoria rispetto all’alternativa; se sia un’utilità sufficiente lo valuterà il tribunale. Il caso è tra quelli in cui il semplificato può convenire.
Simulazione B — Chi arriva alla Mossa 8 senza la Mossa 4
Stessa situazione, ma l’acquirente si presenta solo dopo la relazione finale e offre 1.012.000 €. Il debitore deposita al 58° giorno, il 15 agosto, senza un confronto analitico con la liquidazione giudiziale e con un piano che riconosce ai chirografari lo 0%, giustificando la proposta con la rapidità della chiusura. Il deposito è tempestivo, ma il piano è vulnerabile: alla luce della Cass. n. 624/2026, la sola rapidità non integra l’utilità richiesta per i chirografari. Il rischio concreto è il diniego dell’omologazione. Se la Corte d’Appello, in sede di reclamo, confermasse un’inammissibilità, l’ord. n. 623/2026 esclude il ricorso in Cassazione.
Simulazione C — Chi lascia scadere i sessanta giorni
Stessa situazione, relazione finale comunicata il 18 giugno. Il debitore conta sulla sospensione feriale e prepara il ricorso per i primi di settembre. Il 17 agosto il termine dei sessanta giorni è scaduto; l’art. 9 CCII non offre l’appiglio della sospensione feriale. La porta del semplificato si è chiusa: restano gli strumenti ordinari, nei quali però le soglie dell’art. 84, comma 4, non sono raggiungibili, oppure la liquidazione giudiziale, magari su istanza della banca o del pubblico ministero.
Simulazione D — Il caso fiscale dopo il D.Lgs. 147/2026
Stessa situazione, ma l’impresa scopre in composizione negoziata che il Comune, grazie alle nuove regole sui tributi locali entrate in vigore il 12 agosto 2026, è disposto a una transazione sui 287.450 € di IMU e TARI, con pagamento del 38% in 24 rate. Se anche Erario e banca fossero disponibili a un accordo, l’esperto non potrebbe dichiarare impraticabili le soluzioni negoziali e il semplificato non sarebbe accessibile, né conveniente. Se invece Erario e banca restano contrari e il passivo verso di loro rende impossibile qualsiasi accordo, la disponibilità del solo Comune non basta a salvare l’intesa: il semplificato rimane percorribile, e l’offerta del Comune va comunque documentata come prova della serietà delle trattative.
Simulazione E — Chi valorizza l’apporto dei soci nel modo sbagliato
Stessa situazione della Simulazione A, ma l’acquirente offre soltanto 1.084.000 € e il piano, per assicurare qualcosa ai chirografari, conta sulla rinuncia dei soci alla prededuzione di 163.500 € di finanziamenti erogati durante la composizione negoziata, presentata come “risorsa esterna”. Alla luce della Cass. n. 620/2026 quella rinuncia non incrementa l’attivo e non vale come risorsa esterna: libera spazio nella distribuzione, ma non aggiunge valore. Se i soci, invece, versano 58.900 € di denaro nuovo vincolato al pagamento dei chirografari, l’apporto accresce effettivamente l’attivo destinato ai creditori. La differenza tra le due versioni del piano non è di forma: è la differenza tra un apporto che il tribunale può riconoscere come tale e uno che rischia di essere ignorato nel giudizio sull’utilità e sulla convenienza.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Il concordato semplificato conviene in quattro casi pratici, spesso combinati: creditori che non voteranno (per concentrazione o per frammentazione del passivo); azienda o rami che valgono di più ceduti in blocco a un acquirente individuato; assenza di risorse esterne per raggiungere le soglie del concordato liquidatorio ordinario; debito tributario e contributivo che rende impossibile un accordo con le amministrazioni. In tutti e quattro i casi, conviene solo se le trattative sono state vere e documentate, se il piano batte la liquidazione giudiziale e se ciascun creditore, compresi i chirografari, ottiene un’utilità concreta.
Il semplificato premia chi ha negoziato davvero e ha i numeri per dimostrarlo; punisce chi lo usa come scorciatoia per evitare il confronto con i creditori.
| Mossa | Obiettivo | Termine | Rischio se saltata |
|---|---|---|---|
| 1. Perimetro | Accertare l’accesso tramite composizione negoziata | Subito / primi giorni dopo la relazione finale | Inammissibilità per difetto dei presupposti (Cass. ord. 623/2026) |
| 2. Creditori che non votano | Documentare l’impossibilità del consenso | Durante le trattative | Semplificato visto come scorciatoia, opposizioni fondate |
| 3. Cessione con offerta | Valorizzare l’azienda in funzionamento | Durante le trattative | Perdita dell’avviamento, piano meno conveniente |
| 4. Confronto con la liquidazione giudiziale | Dimostrare assenza di pregiudizio e utilità | Prima del deposito | Diniego di omologazione (Cass. 624/2026) |
| 5. Assenza di risorse esterne | Dimostrare l’impraticabilità del liquidatorio ordinario | Durante le trattative | Esperto che non dichiara impraticabili le alternative |
| 6. Debito tributario | Verificare anche la transazione sui tributi locali | Durante le trattative e prima del deposito | Accesso negato se un accordo era possibile |
| 7. Trattative in buona fede | Costruire la prova per il tribunale | Per tutta la composizione | Inammissibilità per difetto di buona fede |
| 8. Deposito e omologazione | Depositare nei sessanta giorni e presidiare l’udienza | 60 giorni dalla relazione finale | Decadenza; due soli gradi di giudizio sull’inammissibilità |
Gli scenari di deviazione
Deviazione 1: un creditore accelera e chiede la liquidazione giudiziale
Mentre prepari il ricorso, la banca ipotecaria o un fornitore deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. È lo scenario più temuto, perché i sessanta giorni, come ricordato dalla Corte d’Appello di Milano (sent. n. 298/2023), non sono un ombrello automatico. Piano B: accelera il deposito del semplificato, anche in forma prenotativa se compatibile con la tua situazione (Trib. Milano, sent. n. 236/2025), e chiedi al tribunale di valutare le due domande in modo coordinato; se un bene essenziale è a rischio, chiedi misure cautelari ai sensi degli artt. 54 e ss. CCII (Trib. Avellino, ord. 19 aprile 2023). Nel frattempo, prepara il confronto numerico che mostra perché la liquidazione giudiziale sarebbe peggiore per gli stessi creditori che la chiedono.
Deviazione 2: il termine di sessanta giorni è scaduto
Hai lasciato passare la finestra. Il semplificato, in questa composizione, non è più disponibile. Piano B: verifica senza illusioni le alternative. Puoi valutare un concordato preventivo (se ci sono le soglie o se la continuità è possibile), un accordo di ristrutturazione con i creditori che rappresentano la quota richiesta, oppure un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione; per i debiti verso i Comuni, ora puoi contare sulle regole del D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali. Una nuova composizione negoziata per rimettersi nella condizione di accedere al semplificato va valutata con prudenza: la giurisprudenza ha posto limiti alle riaperture “strumentali” (Trib. Mantova, ord. 18 ottobre 2024; Trib. Pesaro, ord. 9 agosto 2023), e il tribunale controllerà i presupposti dell’art. 12 CCII (Cass. ord. 623/2026).
Deviazione 3: un documento chiave è irreperibile
Manca la contabilità di un esercizio, oppure la perizia sul capannone non è pronta. Piano B: non rinunciare al deposito tempestivo. Deposita con quanto hai, spiegando la mancanza e indicando quando integrerai; ricostruisci le scritture mancanti con il commercialista e, per la perizia, fatti rilasciare almeno una stima preliminare firmata. Ricorda però che la documentazione dell’art. 39 CCII serve anche a verificare i presupposti di accesso (Cass. ord. 623/2026): una documentazione lacunosa sulla situazione dell’impresa all’apertura della composizione negoziata può diventare un motivo di inammissibilità, contro il quale avrai solo il reclamo.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la Mossa 8 senza aver fatto la Mossa 7?
Puoi depositare, ma senza trattative documentate il ricorso nasce debole. Il tribunale ha pieni poteri di verifica sulla correttezza delle trattative e il parere dell’esperto non lo vincola (C. App. Napoli, decr. 7 gennaio 2025). Se la composizione negoziata è stata condotta in modo formale, aspettati un esame severo.
Posso usare il semplificato per tenere in vita la mia impresa?
Non in continuità diretta: la giurisprudenza di merito (Trib. Milano, sent. n. 132/2024 e n. 277/2025) esclude questa possibilità. Puoi però cedere l’azienda a un terzo che la prosegua, anche con l’offerta di un soggetto individuato ai sensi dell’art. 25-septies CCII.
I chirografari possono ricevere zero?
Il semplificato non prevede la soglia del 20% del concordato liquidatorio ordinario (C. App. Roma, sent. n. 4154/2024). Ma la Cassazione (sent. n. 624/2026) richiede un’utilità per ciascun creditore, che non può ridursi alla rapidità della procedura quando i chirografari non ricevono nulla. Pianifica sempre una soddisfazione concreta, anche contenuta.
Se l’apporto dei soci consiste nel rinunciare ai loro crediti, conta come risorsa esterna?
Secondo la Cassazione (sent. n. 620/2026), la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata, con postergazione, non è una risorsa esterna perché non incrementa l’attivo. Se vuoi un apporto che pesi, deve essere denaro o valore nuovo.
Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, posso arrivare in Cassazione?
Contro il decreto puoi proporre reclamo alla Corte d’Appello. Ma secondo l’ord. n. 623/2026 il decreto della Corte d’Appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione. Considera quindi il reclamo come l’ultima occasione di riesame.
Il concordato semplificato si applica anche ai debiti verso il Comune?
Sì: i crediti degli enti locali sono trattati nel piano secondo le regole generali e, non essendoci voto, il Comune non può bloccare la proposta, ma può opporsi. Dopo il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali, però, la transazione con il Comune è possibile anche negli altri strumenti: verifica se questa possibilità cambia il quadro delle soluzioni praticabili.
Il concordato semplificato conviene anche a una piccola impresa?
Il semplificato è uno strumento dell’imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata, e la composizione è aperta anche alle imprese di minori dimensioni. Per l’impresa minore, tuttavia, esistono strumenti specifici di sovraindebitamento, come il concordato minore e la liquidazione controllata: confronta sempre le alternative prima di scegliere, perché costi, tempi e requisiti sono diversi.
Durante il semplificato posso continuare a lavorare?
L’attività può proseguire nella misura necessaria a conservare il valore dell’azienda in vista della cessione, ad esempio per non perdere clienti e personale prima del trasferimento. Ma ogni atto deve essere coerente con il piano di liquidazione e non pregiudicare i creditori: evita operazioni nuove non necessarie e documenta le ragioni di quelle che compi.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono state riscontrate su fonti indipendenti (commenti di Edotto e Fiscal Focus per le decisioni della Cassazione del gennaio 2026; massimario della composizione negoziata pubblicato sulla piattaforma delle Camere di commercio per le decisioni di merito). Il principio è riformulato in parole nostre; per i casi concreti va sempre letto il testo integrale.
A sostegno della Mossa 1 (perimetro)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026. Il tribunale, già nel vaglio iniziale del semplificato, può verificare se sussistevano i presupposti per accedere alla composizione negoziata, sulla base dei documenti dell’art. 25-sexies e dell’art. 39 CCII. Rilevanza: un difetto all’origine della composizione può travolgere il semplificato.
- Trib. Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024. Senza una relazione finale che attesti buona fede e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, la proposta è inammissibile. Rilevanza: la relazione finale è la chiave d’accesso.
- Trib. Mantova, ord. del 18 ottobre 2024. Finché pende l’impugnazione di un semplificato non si può aprire una nuova composizione negoziata. Rilevanza: limiti alle riaperture.
- Trib. Pesaro, ord. del 9 agosto 2023. La rinuncia al semplificato nei quattro mesi precedenti impedisce di avviare la composizione negoziata, per analogia. Rilevanza: la storia procedurale conta.
A sostegno delle Mosse 2 e 7 (creditori e trattative)
- C. App. Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Il controllo del giudice è sostanziale; il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante; la buona fede richiede interlocuzione effettiva, informazioni complete, proposte formali e confronto con la liquidazione giudiziale; i creditori, che non votano, possono opporsi. Rilevanza: definisce cosa documentare.
- Trib. Napoli, sent. n. 153 del 25 ottobre 2023. Il tribunale conosce pienamente della composizione negoziata, anche della veridicità della relazione finale e della buona fede. Rilevanza: nulla è “coperto” dalla relazione dell’esperto.
- Trib. Alessandria, sent. n. 6 del 19 gennaio 2023. Lo strumento prescinde dalla volontà dei creditori, ma la composizione doveva essere attivabile e le trattative dovevano avere una ragionevole possibilità di successo. Rilevanza: fonda il caso dei creditori che non votano.
- C. App. Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024. Il semplificato è una extrema ratio, ammissibile solo se le altre soluzioni concordate non sono praticabili, con valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale. Rilevanza: non è una scorciatoia.
A sostegno della Mossa 3 (cessione dell’azienda)
- Trib. Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025. Esclusa la continuità diretta: il semplificato implica la cessione dei beni, anche se funzionale alla prosecuzione dell’attività da parte di altri. Rilevanza: delimita il caso della cessione.
- Trib. Milano, sent. n. 132 del 23 febbraio 2024. Fallite le soluzioni conservative, il semplificato è liquidatorio e non ammette un piano in continuità, anche per l’assenza del voto. Rilevanza: evita l’errore della “continuità travestita”.
A sostegno delle Mosse 4 e 5 (convenienza, utilità, risorse esterne)
- Cass. civ., sent. n. 624 del 12 gennaio 2026. L’utilità per ciascun creditore è condizione di omologazione; può non essere economica, ma non si riduce alla rapidità della soluzione se i chirografari non ricevono nulla. Rilevanza: è il limite principale ai piani “a zero”.
- Cass. civ., sent. n. 620 del 12 gennaio 2026. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati in composizione negoziata, con postergazione, non costituisce risorsa esterna ai sensi dell’art. 84, comma 4, CCII, richiamato anche per il semplificato, perché non accresce l’attivo. Rilevanza: qualifica gli apporti dei soci.
- Trib. Milano, sent. n. 902 del 21 novembre 2024. In sede di omologa si verificano fattibilità, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: è la check-list del giudice.
- C. App. Catania, decreto del 14 febbraio 2025. L’ordine delle prelazioni è inderogabile; utilità e assenza di pregiudizio non lo superano, salvo incapienza del bene. Rilevanza: limita la redistribuzione a favore dei chirografari.
- C. App. Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024. Il semplificato è istituto autonomo e liquidatorio; non richiede voto, soglie minime per i chirografari né risorse esterne. Rilevanza: fonda il caso dell’assenza di finanza esterna.
- C. App. Milano, sent. n. 1033 del 21 marzo 2024. Il giudice valuta la legittimità sostanziale della proposta, compresa la non manifesta implausibilità. Rilevanza: i numeri del piano saranno controllati.
A sostegno della Mossa 6 (debito tributario)
- C. App. Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025. Nel semplificato è ammessa la falcidia dei crediti tributari anche senza una regola specifica, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: fonda il caso fiscale.
A sostegno della Mossa 8 (deposito e omologazione)
- Trib. Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025. La domanda, solo liquidatoria, va proposta dal debitore entro sessanta giorni dalla relazione finale, anche in forma prenotativa. Rilevanza: fissa la finestra.
- C. App. Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023. I sessanta giorni non sono un automatic stay, ma un limite per accedere allo strumento. Rilevanza: il patrimonio va protetto con strumenti appositi.
- Trib. Avellino, ord. del 19 aprile 2023. Al semplificato si applica il procedimento cautelare degli artt. 54 e ss. CCII, con fumus valutato sui presupposti di accesso. Rilevanza: tutela durante la procedura.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623 del 12 gennaio 2026. Il decreto di reclamo che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in Cassazione, né ai sensi degli artt. 25-sexies e 247 CCII né ex art. 111, settimo comma, Cost. Rilevanza: i gradi utili sono due.
Cosa può fare lo Studio Monardo nel tuo piano
Lo Studio Monardo non ti consegna una teoria: esegue con te le mosse del piano, dall’apertura della composizione negoziata all’udienza di omologazione. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Analizziamo la storia procedurale dell’impresa e verifichiamo, documenti alla mano, i presupposti di accesso alla composizione negoziata ex art. 12 CCII, che il tribunale del semplificato può controllare fin dall’inizio.
- Mappiamo il passivo per categorie e grado di privilegio, con il commercialista dello staff, e individuiamo i creditori il cui dissenso rende impraticabile un accordo.
- Redigiamo le proposte scritte ai creditori durante le trattative e costruiamo il fascicolo di prova della buona fede, verbali e corrispondenza compresi.
- Calcoliamo le soglie dell’art. 84, comma 4, CCII e accertiamo se il concordato liquidatorio ordinario è davvero precluso, qualificando correttamente ogni apporto di soci o terzi.
- Costruiamo il confronto analitico con la liquidazione giudiziale, creditore per creditore, con le azioni del curatore stimate in modo prudente.
- Verifichiamo la tenuta dell’offerta per l’azienda o per i rami secondo l’art. 25-septies, coordinando perizie e condizioni di irrevocabilità.
- Verifichiamo le possibilità di transazione sui tributi locali introdotte dal D.Lgs. 147/2026 e documentiamo l’esito del tentativo con gli enti.
- Calcoliamo e presidiamo la scadenza dei sessanta giorni, depositiamo il ricorso con piano, proposta e documentazione dell’art. 39 CCII.
- Chiediamo le misure cautelari o protettive quando un bene destinato alla cessione è a rischio.
- Prepariamo le repliche alle opposizioni e curiamo il reclamo alla Corte d’Appello, consapevoli che sull’inammissibilità i gradi utili sono due.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul concordato semplificato pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore D.L. 118/2021: conoscere dall’interno come si conducono le trattative e come si forma la relazione finale significa impostare la composizione negoziata in modo che, se l’accordo non arriva, il fascicolo sia già pronto per il semplificato. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio possibile, con lo stesso difensore e la stessa linea, mentre il coordinamento dello staff in diritto bancario e tributario è decisivo quando il passivo è concentrato su banche ed Erario.
Lavoriamo con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti sullo stesso caso: i numeri del piano e gli argomenti giuridici nascono insieme, non in due uffici che non si parlano.
Chiusura: il principio guida del piano
Ogni caso pratico in cui il concordato semplificato conviene ha un punto in comune: la scelta si costruisce durante la composizione negoziata, non dopo. Creditori che non voteranno, azienda da cedere in blocco, assenza di finanza esterna, debito fiscale ingestibile: nessuna di queste situazioni, da sola, apre la porta. La apre la combinazione di trattative vere, numeri migliori della liquidazione giudiziale e utilità concreta per ogni creditore, depositata nei sessanta giorni.
Ogni mossa fatta durante le trattative è un argomento in più davanti al tribunale; ogni mossa rinviata a dopo la relazione finale è un argomento che non avrai.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: il concordato semplificato è lo sbocco previsto dalla legge per le composizioni negoziate che non arrivano all’accordo, e chi conosce il lavoro dell’esperto sa quali elementi la relazione finale deve contenere perché il semplificato regga. A questo si aggiunge la qualifica di cassazionista, che consente di seguire l’intero percorso fino al reclamo con un’unica linea difensiva.
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