Si Possono Esercitare Azioni Di Responsabilità Contro Gli Amministratori Nel Concordato Liquidatorio?

Sì, si possono esercitare. Ma in un concordato liquidatorio l’azione contro gli amministratori non parte da sola, non segue sempre il binario che ti aspetti e può perdersi in tre modi molto concreti: perché nessuno la mette sul tavolo quando si scrive il piano, perché chi dovrebbe esercitarla non si muove, perché il tempo la consuma mentre la procedura va avanti. Questo non è un articolo da leggere: è un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per far sì che la pretesa risarcitoria verso chi ha gestito male la società diventi denaro distribuito ai creditori e non una voce dimenticata in una relazione.

La risposta breve, aggiornata a ottobre 2026, è questa. Nel concordato preventivo con cessione dei beni, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) affida al liquidatore giudiziale il potere di esercitare, o proseguire se già pendente, l’azione sociale di responsabilità (art. 115, comma 2, CCII), e lascia a ogni creditore sociale la possibilità di agire o proseguire l’azione prevista dall’art. 2394 c.c. (art. 115, comma 3). La rubrica e il testo dell’articolo sono stati ritoccati dal correttivo D.Lgs. 136/2024. Prima del Codice, con la legge fallimentare, la legittimazione del liquidatore era contestata e molti tribunali dichiaravano inammissibili le azioni da lui promosse senza una delibera dei soci. Questo passaggio storico spiega ancora oggi molte resistenze difensive degli amministratori.

Perché affrontiamo questo tema come Studio Monardo? Perché si colloca esattamente nel punto in cui si incontrano due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avvocato opera dentro la fase in cui si valuta la gestione dell’impresa in crisi, si misura la condotta degli amministratori e si decide quale strumento usare: la stessa lente serve a capire se e contro chi esiste una pretesa risarcitoria. Come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno il ruolo di chi, in una procedura, ricostruisce il patrimonio, verifica gli atti di gestione e risponde ai creditori: è esattamente la posizione in cui si trova il liquidatore giudiziale quando deve decidere se agire.

Il piano che segue è pensato soprattutto per te creditore, per te socio di minoranza e per te professionista che affianchi la procedura; ma se sei tu l’amministratore, ogni mossa ti mostra dove arriverà l’iniziativa della controparte.

📩 Hai un credito verso una società in concordato liquidatorio e sospetti che la gestione abbia aggravato il dissesto? Scrivici adesso: i recapiti dello Studio sono raccolti in fondo a questa pagina.

Prima della prima mossa: capisci da dove stai partendo

Il primo passo è capire in quale punto della procedura ti trovi e in quale ruolo. Le azioni di responsabilità nel concordato liquidatorio non hanno un solo titolare e non hanno un solo momento utile: a seconda della fase, la mossa giusta cambia completamente. Rispondi con onestà a queste quattro domande prima di leggere oltre.

Domanda 1 — Il concordato è davvero liquidatorio?

Verifica il tipo di piano. Se il debitore propone la cessione di tutti i beni ai creditori, o comunque la liquidazione del patrimonio con distribuzione del ricavato, sei in un concordato liquidatorio ai sensi dell’art. 84 CCII. Se invece l’impresa prosegue l’attività e i creditori vengono pagati con i flussi della continuità, sei in un concordato in continuità aziendale: in quel caso l’art. 115 CCII, collocato nella sezione dedicata alla liquidazione dei beni ceduti, di regola non ti dà il liquidatore giudiziale come motore dell’azione. Esistono anche piani misti: lì devi capire se il credito risarcitorio verso gli amministratori ricade nella parte liquidata o resta nella disponibilità dell’impresa che prosegue.

Domanda 2 — In che fase è la procedura?

Le fasi che contano sono quattro: prima del deposito della domanda (o durante una domanda “con riserva”); tra l’apertura e il voto; tra il voto e l’omologazione; dopo l’omologazione, quando il liquidatore giudiziale è in carica. Ogni fase ha una leva diversa: prima dell’apertura puoi solo raccogliere elementi e, se sei creditore, valutare un’azione ex art. 2394 c.c.; durante la procedura puoi pesare sul voto e segnalare al commissario giudiziale; dopo l’omologazione puoi sollecitare il liquidatore e, se serve, agire in proprio.

Domanda 3 — Qual è il tuo ruolo?

Sei un creditore chirografario che riceverà una percentuale bassa? Sei un creditore privilegiato degradato? Sei un socio di minoranza che vede la società liquidata dopo anni di gestione opaca? Sei il liquidatore giudiziale appena nominato? Sei l’amministratore che teme l’azione? La legittimazione cambia con il ruolo: l’azione sociale è della società e, nel concordato con cessione, del liquidatore; l’azione dei creditori sociali appartiene a ciascun creditore; il socio ha l’azione sociale di minoranza (art. 2393-bis c.c. nella s.p.a., art. 2476 c.c. nella s.r.l.) e, per i danni diretti, l’azione individuale (art. 2395 c.c.).

Domanda 4 — Quando è diventata visibile l’insufficienza del patrimonio?

È la domanda che i più trascurano. L’azione dei creditori sociali si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale è diventata oggettivamente percepibile, come ha ribadito la Cassazione, Sez. I, ordinanza 30 luglio 2025, n. 22002. Se l’insufficienza emergeva già da un bilancio di tre o quattro anni fa, il tempo a tua disposizione potrebbe essere molto più corto di quanto pensi.

La tabella di orientamento

Se la tua situazione è… Parti dalla mossa
Hai solo sospetti sulla gestione e nessun documento Mossa 1 — Ricostruisci la gestione
Non sai se il piano è liquidatorio, misto o in continuità Mossa 2 — Qualifica lo strumento
Il piano è depositato e devi capire se cita le azioni risarcitorie Mossa 3 — Leggi piano e proposta
Sei vicino al voto e la relazione del commissario è uscita Mossa 4 — Usa la relazione e il voto
Il concordato è omologato e il liquidatore è nominato Mossa 5 — Attiva il liquidatore
Il liquidatore è inerte o il tuo danno è specifico Mossa 6 — Agisci ex art. 2394 c.c.
L’insufficienza patrimoniale risale a più di tre anni fa Mossa 7 — Blinda la prescrizione (subito)
L’azione è avviata e si parla di transazione Mossa 8 — Quantifica e gestisci l’esito

Non passare oltre finché non hai individuato la tua riga. Se ne individui più di una, la regola pratica è semplice: la mossa 7 sulla prescrizione ha sempre la precedenza, perché è l’unica che, se saltata, rende inutili tutte le altre.

Se sei tu l’amministratore: come leggere questa diagnosi dall’altra parte

Se stai leggendo questo piano perché sei l’amministratore della società in concordato, le quattro domande valgono anche per te, ma con un segno diverso. La domanda 1 ti dice se il tuo interlocutore sarà un liquidatore giudiziale dotato per legge del potere di agire; la domanda 2 ti dice quanto tempo hai per organizzare la documentazione che ti difende; la domanda 3 ti dice da quanti fronti può arrivare l’iniziativa (liquidatore, singoli creditori, soci di minoranza); la domanda 4 ti dice se e per quali condotte puoi eccepire la prescrizione. Non commettere l’errore di pensare che l’omologazione del concordato chiuda ogni discorso: il concordato regola i rapporti tra la società e i suoi creditori, non la tua responsabilità personale verso la società e verso i creditori sociali. Il concordato esdebita la società nei limiti della proposta, non libera automaticamente chi l’ha amministrata.

Il primo passo, per te, è ricostruire con onestà la stessa linea del tempo che costruirà la controparte: quando hai percepito la perdita del capitale, quali decisioni hai assunto da quel momento, chi ti ha consigliato, quali verbali documentano le tue scelte. Una gestione che dopo la perdita del capitale si è limitata a conservare il valore del patrimonio, documentandolo, è una difesa; una gestione che ha continuato come se nulla fosse è un rischio.

Tre segnali che ti dicono di accelerare

Indipendentemente dal tuo ruolo, ci sono tre segnali che devono farti saltare direttamente alle mosse più urgenti. Il primo è un bilancio con patrimonio netto negativo depositato più di tre anni fa: vai subito alla mossa 7. Il secondo è un piano che prevede un apporto di finanza esterna proveniente dagli stessi amministratori o dai soci di riferimento: vai alla mossa 3, perché quasi sempre quell’apporto ha una contropartita. Il terzo è un liquidatore giudiziale già nominato che, nel primo rapporto, non menziona le azioni di responsabilità: vai alla mossa 5 senza attendere il secondo rapporto.

Mossa 1 — Ricostruisci la gestione degli amministratori prima che lo faccia qualcun altro

Obiettivo della mossa: trasformare il sospetto di cattiva gestione in un elenco di condotte precise, datate e documentate, ciascuna collegata a un danno per il patrimonio sociale. Senza questa base, nessuna delle mosse successive regge.

Quando va fatta

Subito, e comunque prima che il piano venga depositato in versione definitiva o, se il concordato è già aperto, prima della relazione del commissario giudiziale ai sensi dell’art. 105 CCII. Dopo l’omologazione resta utile, ma diventa una ricostruzione a posteriori su documenti che, nel frattempo, possono essere stati riorganizzati o resi meno leggibili.

Come si esegue

Il primo passo è procurarti i bilanci degli ultimi cinque esercizi depositati al registro delle imprese, con nota integrativa, relazione sulla gestione e, se presenti, relazione del collegio sindacale e del revisore. Sono documenti pubblici: puoi ottenerli tramite visura camerale anche senza la collaborazione della società.

Poi costruisci una linea del tempo degli eventi critici. Le condotte che più spesso fondano un’azione di responsabilità nel contesto di un concordato liquidatorio sono:

  • prosecuzione dell’attività ordinaria dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.), senza convocare l’assemblea per la ricapitalizzazione o lo scioglimento;
  • pagamenti preferenziali a creditori vicini agli amministratori, a soci finanziatori o a società del gruppo, mentre gli altri creditori restavano insoddisfatti;
  • omessi versamenti tributari e previdenziali che hanno generato sanzioni e interessi, aggravando il passivo;
  • operazioni infragruppo a condizioni non di mercato, cessioni di rami d’azienda a valori bassi, affitti d’azienda a canoni irrisori;
  • distribuzione di utili o restituzione di finanziamenti soci in presenza di bilanci già deteriorati;
  • contabilità irregolare o assente, che impedisce di ricostruire dove sono finite le risorse;
  • mancata adozione di assetti organizzativi adeguati (art. 2086, comma 2, c.c.) e mancata attivazione tempestiva degli strumenti di allerta e di regolazione della crisi.

Per ogni condotta annota: data, importo, amministratore in carica, documento che la prova, effetto sul patrimonio. Se nella società ci sono stati più amministratori nel tempo, individua per ciascuno il periodo di carica: la responsabilità è personale e segue le condotte compiute durante l’incarico.

La base giuridica

Gli obblighi violati sono quelli degli artt. 2392 e 2476 c.c. (diligenza richiesta dalla natura dell’incarico), dell’art. 2086 c.c. (assetti adeguati e attivazione senza indugio per il superamento della crisi), dell’art. 2486 c.c. (gestione conservativa dopo una causa di scioglimento). Per i sindaci, l’art. 2407 c.c. prevede la responsabilità solidale per omessa vigilanza. L’art. 2486, comma 3, c.c., introdotto dal Codice della crisi, offre un criterio presuntivo di quantificazione del danno basato sulla differenza tra patrimonio netto alla data in cui l’amministratore è cessato dalla carica (o di apertura della procedura) e patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, al netto dei costi che sarebbero comunque stati sostenuti.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è la mancanza di contabilità o la sua inattendibilità. Non fermarti: la giurisprudenza ammette che il giudice usi criteri equitativi, ma ti chiede di allegare inadempimenti specifici. La Cassazione, Sez. I, ordinanza 17 maggio 2021, n. 13220 (pronuncia resa in ambito fallimentare, sotto la legge fallimentare) ha chiarito che l’irregolare tenuta delle scritture non autorizza da sola a liquidare il danno come differenza tra passivo e attivo: quel criterio può essere usato solo in via equitativa e solo se chi agisce allega condotte idonee a causare il pregiudizio. Tradotto: la tua mappa delle condotte serve proprio a questo.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 2, verifica di avere: (1) un elenco di almeno tre condotte specifiche, ciascuna con data e documento; (2) l’indicazione dell’amministratore (o degli amministratori e sindaci) in carica in ciascun periodo; (3) una stima, anche grezza, dell’effetto di ciascuna condotta sul patrimonio sociale.

Mossa 2 — Qualifica lo strumento: concordato liquidatorio, misto, in continuità o semplificato

Obiettivo della mossa: stabilire con certezza quale disciplina si applica, perché da questo dipende chi ha il potere di agire contro gli amministratori e con quali regole. Sbagliare qui significa sollecitare il soggetto sbagliato o perdere mesi.

Quando va fatta

Appena hai accesso alla domanda di concordato (pubblicata nel registro delle imprese) o al decreto di apertura. Se sei in fase di domanda con riserva, rifai la verifica quando viene depositato il piano.

Come si esegue

Leggi la proposta e individua la fonte del soddisfacimento dei creditori. Nel concordato liquidatorio (art. 84, comma 4, CCII) il soddisfacimento deriva dalla liquidazione del patrimonio; il Codice richiede inoltre un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10% il soddisfacimento dei chirografari rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale, con soglia minima del 20% per chirografari e privilegiati degradati. Nel concordato in continuità i creditori sono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità. Nel concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), accessibile solo dopo una composizione negoziata non riuscita, la liquidazione è affidata a un liquidatore nominato dal tribunale (art. 25-septies).

Poi controlla se il piano prevede la cessione dei beni con nomina di un liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 114 CCII. È questa la figura che l’art. 115 CCII dota del potere di esercitare l’azione sociale di responsabilità.

La base giuridica

L’art. 115 CCII è collocato nella sezione che disciplina l’esecuzione del concordato con cessione dei beni. Il comma 1 affida al liquidatore giudiziale ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e per recuperare i crediti; il comma 2 gli attribuisce l’esercizio o la prosecuzione dell’azione sociale di responsabilità; il comma 3 conserva l’azione di ogni creditore sociale ex art. 2394 c.c. anche durante la procedura e la sua esecuzione. Secondo il testo consolidato riportato dalle banche dati, eventuali patti o previsioni del piano e della proposta che limitino tale azione non sono opponibili al liquidatore né ai creditori sociali (verifica la formulazione puntuale sulla Gazzetta Ufficiale, perché il D.Lgs. 136/2024 è intervenuto sull’articolo).

Un dato storico ti serve per anticipare le difese. Con la legge fallimentare non esisteva una norma analoga: la Cassazione aveva costantemente affermato che il liquidatore del concordato con cessione dei beni acquisisce solo i poteri di gestione e disposizione sui beni e diritti indicati nel piano (Cass. 28 luglio 2017, n. 18823; Cass. 12 maggio 2010, n. 11520; Cass. 4 maggio 2010, n. 10738, tutte relative alla legge fallimentare). Su questa base molti tribunali avevano escluso che il liquidatore potesse agire contro gli amministratori senza una delibera dei soci. L’art. 115 CCII nasce proprio per superare quel vuoto.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il piano ibrido, in cui una parte dei beni viene ceduta e l’impresa prosegue con un ramo. In questo caso verifica se il credito risarcitorio verso gli amministratori è stato incluso tra i beni ceduti o è rimasto escluso. La dottrina che ha studiato l’art. 115 (si veda il saggio sulle azioni di responsabilità nel concordato preventivo pubblicato nell’archivio istituzionale dell’Università di Cagliari) ritiene che la norma riguardi il concordato liquidatorio e, per la logica della responsabilità patrimoniale generale dell’art. 2740 c.c., anche il concordato semplificato, ma non il concordato in continuità. Se il tuo è un caso di confine, la qualificazione va argomentata, non presunta.

Altro imprevisto: la procedura è una liquidazione controllata per un’impresa minore. Lì la disciplina è diversa (art. 274 CCII) e il ruolo del liquidatore della procedura è più vicino a quello di un curatore. Non applicare meccanicamente le regole del concordato.

Il caso della composizione negoziata fallita e del concordato semplificato

Prima di procedere, assicurati di sapere se il concordato nasce da una composizione negoziata. È un dettaglio che cambia molto. Se l’impresa ha attraversato la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII, che hanno assorbito l’istituto introdotto dal D.L. 118/2021), nel fascicolo esiste la relazione finale dell’esperto, che descrive l’andamento delle trattative e la condotta dell’imprenditore. Durante la composizione, l’imprenditore conserva la gestione ma deve evitare di pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori; quando l’impresa è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, la gestione va condotta nel prevalente interesse dei creditori. Se l’esperto ha segnalato atti di gestione pregiudizievoli, quella segnalazione è un documento prezioso per la tua mappa della mossa 1.

Se la composizione non ha avuto esito e l’imprenditore ha proposto il concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII), non ci sono voto dei creditori né commissario giudiziale nella forma ordinaria: il tribunale nomina un ausiliario e, con l’omologazione, un liquidatore (art. 25-septies). In questo scenario le tue leve si spostano: non puoi incidere con il voto, ma puoi proporre opposizione all’omologazione e, dopo, sollecitare il liquidatore. La dottrina che estende al semplificato la logica dell’art. 115 CCII fonda la tesi sulla necessità di mettere a disposizione dei creditori l’intero patrimonio del debitore, compresi i crediti risarcitori verso gli amministratori. Se in quel piano compare una rinuncia all’azione di responsabilità, è proprio su questo terreno che va contestata.

Le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare

Verifica infine la data di deposito della domanda. Il Codice della crisi si applica alle domande depositate dal 15 luglio 2022; le procedure di concordato preventivo con cessione dei beni aperte prima restano regolate dalla legge fallimentare, nella quale mancava una norma come l’art. 115 CCII. Se sei in una procedura “vecchia”, la giurisprudenza di merito che richiedeva la delibera assembleare (mossa 3) torna ad avere un peso concreto, e la strategia va impostata di conseguenza: ottenere la delibera dei soci, o verificare che il piano includa espressamente il credito risarcitorio tra i beni ceduti.

Check di completamento

Prima di passare alla mossa 3: (1) hai qualificato il piano come liquidatorio, misto, in continuità o semplificato; (2) sai se è prevista la nomina di un liquidatore giudiziale; (3) sai se il credito risarcitorio è stato menzionato tra le attività.

Mossa 3 — Leggi piano e proposta cercando le azioni risarcitorie (e la loro assenza)

Obiettivo della mossa: verificare se il piano dichiara l’esistenza di possibili azioni di responsabilità, come le valuta e se contiene clausole che cercano di neutralizzarle. Il silenzio del piano è spesso il segnale più importante.

Quando va fatta

Dopo il deposito del piano e prima del voto. Hai un margine che dipende dal calendario fissato dal tribunale nel decreto di apertura: segna subito la data dell’adunanza o del termine per il voto e lavora a ritroso.

Come si esegue

Cerca nel piano tre elementi:

  1. La sezione sulle azioni risarcitorie e recuperatorie. L’art. 87 CCII impone che il piano contenga, tra gli altri elementi, l’indicazione delle azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili. Se la sezione manca o si limita a una frase di stile (“non si ravvisano azioni esperibili”), annotalo.
  2. La valutazione dell’attivo. Controlla se il credito risarcitorio verso gli amministratori compare tra le attività e con quale valore. Un valore pari a zero non è di per sé illegittimo, ma va motivato.
  3. Le clausole di rinuncia o di transazione. A volte il piano prevede che gli amministratori (o i soci di riferimento) apportino nuova finanza in cambio della rinuncia della società a ogni azione nei loro confronti. È lo scenario più delicato: l’apporto esterno serve a raggiungere le soglie dell’art. 84, ma la rinuncia può valere più dell’apporto.

Poi confronta la sezione sulle azioni con la tua mappa della mossa 1. Se hai individuato condotte che il piano non menziona, hai un argomento per il commissario giudiziale e per il voto.

La base giuridica

L’art. 87 CCII sul contenuto del piano; l’art. 84 sulle soglie e sull’apporto esterno; l’art. 115, comma 2, sull’inopponibilità al liquidatore e ai creditori di patti o previsioni che limitino l’azione sociale. Il saggio dottrinale già richiamato osserva che l’omissione dell’azione nel piano non impedisce al liquidatore di esercitarla: può rilevare, semmai, sul piano dell’ammissibilità della proposta (art. 47 CCII) o della revoca per atti di frode od omissioni (art. 106 CCII).

Anche qui la storia aiuta. Con la legge fallimentare, il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, 3 ottobre 2019 dichiarò inammissibile per difetto di legittimazione l’azione del liquidatore perché il piano non menzionava il credito risarcitorio e mancava la delibera assembleare. Nella stessa linea si collocavano Trib. Bologna, 16 agosto 2016, Trib. Torino, 7 ottobre 2016, Trib. Bolzano, 30 aprile 2015 e Trib. Milano, 19 luglio 2011. Un orientamento minoritario, rappresentato da Trib. Trento, 10 giugno 2016, Trib. Vicenza, 30 agosto 2017 e Trib. Trieste, 17 novembre 2017, non riteneva necessaria la delibera. Sono tutte pronunce rese sotto la legge fallimentare: oggi l’art. 115 CCII ha cambiato le regole per i concordati regolati dal Codice, ma gli amministratori convenuti continuano a usare quegli argomenti, soprattutto per le procedure aperte prima del 15 luglio 2022.

Se qualcosa va storto

Se scopri che il piano contiene una rinuncia all’azione in cambio di un apporto, non dare per scontato che sia valida verso tutti. Valuta tre strade: segnalare la clausola al commissario giudiziale perché la esamini nella relazione; votare contro la proposta motivando il voto; proporre opposizione all’omologazione se ritieni che la proposta sia meno conveniente dell’alternativa liquidatoria. In ogni caso ricorda che l’azione ex art. 2394 c.c. dei creditori sociali è conservata dal comma 3 dell’art. 115 e non può essere sacrificata dalla società.

Come leggere l’apporto esterno quando viene dai soci o dagli amministratori

Il concordato liquidatorio richiede l’apporto di risorse esterne che incrementi il soddisfacimento dei chirografari di almeno il 10% rispetto alla liquidazione giudiziale. Molto spesso quelle risorse provengono proprio da chi ha guidato la società: il socio di riferimento, l’amministratore, una società del gruppo. Non è illegittimo; ma devi leggere l’apporto con tre domande.

La prima: l’apporto è condizionato? Se il piano o un accordo collegato subordina il versamento alla rinuncia alle azioni di responsabilità, alla liberazione delle garanzie personali dei soci o alla chiusura di contenziosi, l’apporto non è un dono: è il prezzo di una transazione. Chiedi di vedere gli accordi collegati.

La seconda: l’apporto è proporzionato al valore delle azioni? Se l’azione verso gli amministratori vale potenzialmente 600.000 € e l’apporto è di 150.000 €, il saldo per i creditori è negativo anche se l’apporto consente di raggiungere la soglia del 20%.

La terza: chi garantisce l’apporto? Un impegno a versare non garantito, subordinato all’omologazione, può non arrivare mai; nel frattempo la rinuncia all’azione potrebbe essere stata già invocata come condizione. In tutti questi casi l’art. 115, comma 2, CCII ti offre un punto fermo: le previsioni che limitano l’azione sociale non sono opponibili né al liquidatore né ai creditori sociali. Ma un punto fermo di diritto non sostituisce la vigilanza di fatto: se la questione non emerge prima del voto, la proposta potrebbe essere approvata e omologata su presupposti che i creditori non hanno compreso.

Cosa annotare mentre leggi

Tieni una tabella a tre colonne: condotta individuata da te, trattamento nel piano (citata, valutata, ignorata, rinunciata), argomento da sollevare. Questa tabella diventa l’ossatura della nota al commissario nella mossa 4 e della lettera al liquidatore nella mossa 5. Non affidarti alla memoria: le procedure durano anni e i documenti si moltiplicano.

Check di completamento

Prima della mossa 4: (1) hai letto la sezione del piano sulle azioni risarcitorie; (2) hai confrontato le condotte individuate con quelle citate; (3) hai individuato eventuali clausole di rinuncia, transazione o manleva a favore degli amministratori.

Mossa 4 — Usa la relazione del commissario giudiziale e il tuo voto come leve

Obiettivo della mossa: portare le condotte degli amministratori all’attenzione del commissario giudiziale e far pesare la presenza (o l’assenza) dell’azione di responsabilità nella valutazione di convenienza della proposta.

Quando va fatta

Prima che il commissario depositi la relazione ex art. 105 CCII e, comunque, prima della chiusura delle operazioni di voto. Le date sono nel decreto di apertura: se cadono a ridosso dell’estate, tieni presente che la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto, ma i termini fissati per il voto nel concordato vanno verificati caso per caso nel provvedimento del tribunale e non vanno dati per sospesi senza controllo.

Come si esegue

Invia al commissario giudiziale, tramite PEC, una nota scritta e documentata. Non una lamentela generica: una scheda per ogni condotta, con data, importo, documento e riferimento normativo. Chiedi espressamente che la relazione esamini:

  • le cause del dissesto e il ruolo degli amministratori;
  • il valore delle possibili azioni di responsabilità, anche verso sindaci e revisore;
  • la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale, considerando che nella liquidazione giudiziale il curatore eserciterebbe le azioni ai sensi dell’art. 255 CCII.

Quest’ultimo punto è decisivo. Se la proposta prevede, direttamente o di fatto, che le azioni non vengano esercitate, il confronto con l’alternativa liquidatoria deve tenerne conto. Una proposta che offre il 22% ai chirografari potrebbe essere meno conveniente di una liquidazione giudiziale in cui il curatore recupera somme significative dagli amministratori.

Poi esprimi il voto in modo consapevole. Se voti contro, motiva: la motivazione resta agli atti e può servire nell’eventuale giudizio di omologazione.

La base giuridica

L’art. 105 CCII sulla relazione del commissario; gli artt. 107-109 sul voto e sulle maggioranze; l’art. 112 sul giudizio di omologazione, in cui il tribunale verifica anche la convenienza per i creditori dissenzienti; l’art. 255 CCII, che nella liquidazione giudiziale affida al curatore le azioni di responsabilità contro amministratori, sindaci e revisori. Il raffronto con la liquidazione giudiziale è utile anche alla luce di quanto la Cassazione ha sempre affermato in sede fallimentare: le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. confluiscono nell’unica azione del curatore (Cass. 21 giugno 2012, n. 10378, resa sotto la legge fallimentare) e la volontà assembleare dei soci non è opponibile al curatore, che agisce come terzo (Cass. 23 giugno 2008, n. 17033, legge fallimentare).

Se qualcosa va storto

Se il commissario non recepisce le tue osservazioni, non hai perso: la tua nota resta agli atti. Puoi riproporre le stesse questioni in sede di opposizione all’omologazione o, dopo l’omologazione, al liquidatore giudiziale e al comitato dei creditori. Se emergono atti di frode o omissioni dolose, l’art. 106 CCII permette al commissario di riferire al tribunale per la revoca dell’ammissione.

L’opposizione all’omologazione: quando vale la pena

Se la proposta passa con le maggioranze di legge ma tu hai votato contro, valuta l’opposizione all’omologazione. Non è una mossa da fare per principio: è una mossa da fare quando hai elementi concreti per sostenere che la proposta ti assicura meno di quanto otterresti nella liquidazione giudiziale. Il valore delle azioni di responsabilità è spesso il fattore decisivo di questo confronto. Nella liquidazione giudiziale il curatore eserciterebbe le azioni contro amministratori, sindaci e revisori (art. 255 CCII) e, come insegna la giurisprudenza formatasi sul fallimento, la volontà dei soci non potrebbe fermarlo. Se il piano liquidatorio sterilizza di fatto quelle azioni, il confronto può pendere verso l’alternativa.

Prepara l’opposizione con tre allegati: la tua mappa delle condotte, la stima del danno con almeno un criterio riconosciuto, la stima della recuperabilità (patrimoni personali, coperture D&O). Senza la terza, il confronto resta teorico: un’azione dal valore nominale di un milione contro amministratori senza beni e senza polizza vale poco.

Il ruolo del comitato dei creditori

Se è costituito, il comitato dei creditori è un interlocutore da coinvolgere fin da questa fase. Nel concordato con cessione dei beni il comitato accompagna la liquidazione ed esprime pareri sugli atti del liquidatore. Un creditore che porta al comitato una ricostruzione documentata delle condotte degli amministratori trasforma un interesse individuale in una questione della massa. Questo coordinamento, peraltro, riduce i costi: se il liquidatore agisce per tutti, il singolo creditore non deve sostenere da solo l’onere del giudizio.

Check di completamento

Prima della mossa 5: (1) hai inviato la nota documentata al commissario con prova della ricezione; (2) hai espresso il voto con motivazione; (3) hai valutato se proporre opposizione all’omologazione.

Mossa 5 — Dopo l’omologazione, attiva il liquidatore giudiziale

Obiettivo della mossa: ottenere che il liquidatore giudiziale eserciti l’azione sociale di responsabilità o, se già pendente, la prosegua con decisione, senza attendere che la questione si perda tra le altre operazioni di liquidazione.

Quando va fatta

Subito dopo la sentenza di omologazione che nomina il liquidatore giudiziale ai sensi dell’art. 114 CCII. Non aspettare il primo rapporto periodico: le prime settimane sono quelle in cui il liquidatore organizza il lavoro e stabilisce le priorità.

Come si esegue

Il primo passo è scrivere al liquidatore giudiziale, con copia al comitato dei creditori e al commissario giudiziale (che sorveglia l’esecuzione del concordato), trasmettendo la tua mappa delle condotte e la nota già inviata in fase di voto. Chiedi tre cose:

  1. che il liquidatore valuti l’esercizio dell’azione sociale di responsabilità ai sensi dell’art. 115, comma 2, CCII;
  2. che acquisisca la documentazione contabile e i verbali degli organi sociali;
  3. che indichi nei rapporti periodici lo stato delle verifiche e le decisioni assunte.

Il liquidatore, per agire, non ha bisogno della delibera dell’assemblea né del collegio sindacale: è la stessa legge a dargli il potere. Questa è la differenza sostanziale rispetto al regime della legge fallimentare, nel quale la giurisprudenza prevalente chiedeva una delibera dei soci (si vedano le pronunce richiamate nella mossa 3). Prima di procedere, assicurati che il liquidatore abbia chiaro questo punto: alcuni professionisti, abituati al vecchio regime, sono ancora prudenti.

Su questo snodo l’esperienza conta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, conosce dall’interno il lavoro di chi deve ricostruire una gestione e rispondere ai creditori.

Se il liquidatore decide di agire, l’azione può essere estesa ai sindaci (art. 2407 c.c.) e, secondo la dottrina richiamata, al revisore legale (art. 15 D.Lgs. 39/2010). Se la società è stata soggetta a direzione e coordinamento, valuta anche la posizione della capogruppo ai sensi dell’art. 2497 c.c., tenendo presente che su questo punto le opinioni non sono uniformi.

La base giuridica

L’art. 114 CCII sulla cessione dei beni e la nomina del liquidatore; l’art. 115, commi 1 e 2, sulla legittimazione; gli artt. 2393 e 2476 c.c. sull’azione sociale. La dottrina che ha commentato l’art. 115 afferma che il liquidatore ne è titolare esclusivo e che le clausole contrarie del piano o della proposta non gli sono opponibili. Sulle rinunce e transazioni anteriori al deposito della domanda la stessa dottrina propone due letture: una più prudente, che le considera opponibili al liquidatore se anteriori alla domanda, e una più rigorosa, che le ritiene inefficaci anche in quel caso. Il punto non risulta ancora definito da pronunce di legittimità sull’art. 115 CCII.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’inerzia: il liquidatore non risponde o rinvia la decisione. In questo caso sollecita il comitato dei creditori e il commissario giudiziale, che sorveglia l’adempimento del concordato. Se l’inerzia si protrae e la prescrizione si avvicina, passa alla mossa 6: l’azione del creditore sociale è autonoma e puoi esercitarla senza attendere il liquidatore. Un secondo imprevisto è la mancanza di fondi per sostenere il giudizio: il liquidatore può valutare, con le autorizzazioni previste, forme di finanziamento della lite o una transazione; tu puoi offrire documentazione e collaborazione, che riducono i costi istruttori.

Cosa scrivere nella lettera al liquidatore

Una lettera efficace al liquidatore è breve nella parte argomentativa e ricca negli allegati. Struttura suggerita:

  1. Oggetto: richiesta di valutazione dell’azione sociale di responsabilità ex art. 115, comma 2, CCII nei confronti di amministratori (e sindaci) in carica nel periodo indicato.
  2. Premessa: estremi della procedura, tuo credito, tua posizione nel piano.
  3. Condotte: elenco sintetico, una riga per condotta, con rinvio all’allegato.
  4. Prescrizione: la data che ritieni rilevante e la richiesta di interrompere il termine per l’azione sociale.
  5. Richieste istruttorie: acquisizione di libri sociali, estratti conto, contratti, corrispondenza con il collegio sindacale e con il revisore.
  6. Richiesta di riscontro: un termine ragionevole (per esempio trenta giorni) entro cui conoscere la decisione.

Allega la tua mappa della mossa 1 e la tabella della mossa 3. Invia per PEC e conserva le ricevute: se un giorno dovrai sostenere che il liquidatore era stato informato e non ha agito, questa sarà la prova.

Il rapporto tra liquidatore e società dopo l’omologazione

Un punto pratico che genera confusione: dopo l’omologazione del concordato con cessione dei beni, la società continua a esistere e conserva i propri organi, ma il patrimonio ceduto è gestito dal liquidatore giudiziale secondo il piano. Gli amministratori della società (spesso gli stessi responsabili della crisi) non hanno interesse ad agire contro sé stessi. È proprio per questo conflitto strutturale che il legislatore ha attribuito l’azione al liquidatore. Se gli amministratori in carica, o un nuovo liquidatore sociale da loro nominato, tentano di transigere l’azione direttamente, segnala subito la circostanza agli organi della procedura: l’esercizio dell’azione sociale spetta al liquidatore giudiziale e i patti che lo limitano non gli sono opponibili.

Check di completamento

Prima della mossa 6: (1) il liquidatore ha ricevuto la tua documentazione con prova di consegna; (2) hai una risposta scritta o un termine entro cui la attendi; (3) hai verificato, con la mossa 7, quanto tempo resta prima della prescrizione.

Mossa 6 — Se serve, agisci tu: l’azione del creditore sociale ex art. 2394 c.c.

Obiettivo della mossa: proteggere il tuo credito agendo direttamente contro gli amministratori per la lesione della garanzia patrimoniale, in modo autonomo rispetto all’azione sociale del liquidatore.

Quando va fatta

Quando il liquidatore è inerte, quando la prescrizione incombe, o quando il tuo interesse è diverso da quello della massa (per esempio perché il tuo credito è sorto in un periodo in cui la società era già insufficiente). Puoi agire anche prima dell’omologazione: l’art. 115, comma 3, CCII conserva il diritto di ogni creditore sociale di esercitare o proseguire l’azione anche durante la procedura e nel corso della sua esecuzione.

Come si esegue

Prepara l’azione su tre pilastri:

  • l’insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori: non serve l’insolvenza conclamata, né l’infruttuosa escussione della società. La Cassazione, Sez. III, ordinanza 7 novembre 2019, n. 28613 ha chiarito che è sufficiente dimostrare la perdita della garanzia patrimoniale generica causata dalla violazione degli obblighi di conservazione, e che l’insufficienza patrimoniale non coincide necessariamente con lo stato di insolvenza;
  • la condotta illegittima degli amministratori, ovvero la violazione degli obblighi di conservazione dell’integrità del patrimonio (art. 2394 c.c. per la s.p.a.; per la s.r.l. l’art. 2476, comma 6, c.c.);
  • il nesso causale tra condotta e danno, che la Cassazione, Sez. I, ordinanza 30 luglio 2025, n. 22002 misura sulla riduzione dell’attivo disponibile per i creditori.

Raccogli la prova del tuo credito (titolo, ammissione al voto, quota attribuita nel piano) e la prova della percentuale che riceverai dal concordato: la differenza tra credito e riparto è uno degli elementi su cui si discuterà il danno.

La base giuridica

Art. 2394 c.c. (azione dei creditori sociali nella s.p.a.), art. 2476, comma 6, c.c. (s.r.l.), art. 115, comma 3, CCII. Nel concordato preventivo, a differenza della liquidazione giudiziale, i creditori non perdono la legittimazione: con il fallimento, invece, la Cassazione ha sempre affermato che durante la procedura i creditori perdono la legittimazione all’azione, che riacquistano solo dopo la chiusura, restando però esposti alla prescrizione nel frattempo maturata (Cass. 2 luglio 2007, n. 14961, legge fallimentare). Nel concordato liquidatorio questa sospensione della legittimazione non opera: il comma 3 dell’art. 115 la esclude espressamente. È il motivo per cui la tua iniziativa individuale resta sempre disponibile.

Attenzione però al rischio di duplicazione: se il liquidatore ottiene il risarcimento per il danno al patrimonio sociale e lo distribuisce, il danno del singolo creditore si riduce in proporzione. La dottrina richiamata considera le due azioni autonome e coesistenti, con il limite del divieto di doppio risarcimento.

Se qualcosa va storto

L’amministratore eccepirà quasi certamente la prescrizione e la mancanza di prova del nesso causale. Per la prima, vedi la mossa 7. Per la seconda, la tua mappa delle condotte deve collegare ogni operazione a una variazione misurabile del patrimonio. Se l’amministratore eccepisce che il tuo danno coincide con quello della massa e che l’azione spetta solo al liquidatore, replica con il testo del comma 3 dell’art. 115 e con la natura autonoma dell’azione ex art. 2394 c.c.

Agire da solo o in gruppo

La scelta tra azione individuale e azione coordinata dipende da tre variabili. La prima è il peso del tuo credito: se rappresenti una quota significativa del passivo chirografario, il danno a te riferibile secondo il criterio proporzionale può giustificare un giudizio autonomo. La seconda è la presenza di altri creditori nella stessa posizione: fornitori strategici, istituti di credito, enti previdenziali. Un’azione coordinata, con più creditori che agiscono nello stesso giudizio, riduce i costi pro capite e rafforza la prova. La terza è la condotta del liquidatore: se il liquidatore agisce con decisione, l’azione individuale serve soprattutto a coprire il danno ulteriore e a proteggere dalla prescrizione; se è inerte, diventa la via principale.

Non dimenticare che l’azione individuale ex art. 2394 c.c. è diversa dall’azione per danno diretto ex art. 2395 c.c. Quest’ultima spetta al creditore (o al socio) danneggiato direttamente da un atto doloso o colposo degli amministratori, per esempio da informazioni false che lo hanno indotto a concedere credito quando la società era già in dissesto. Non si tratta di una lesione della garanzia patrimoniale comune, ma di un danno personale, e la prescrizione decorre dal compimento dell’atto. Se nella tua ricostruzione emerge un inganno specifico nei tuoi confronti, valuta questa strada in aggiunta, non in sostituzione.

Il foro e il rito

L’azione di responsabilità verso amministratori di società di capitali rientra nella competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa. Prima di depositare, verifica la sezione competente in base alla sede della società: un errore sulla competenza ti costa mesi, e mesi significano prescrizione.

Check di completamento

Prima della mossa 7: (1) hai la prova del tuo credito e della percentuale concordataria; (2) hai la prova dell’insufficienza patrimoniale e della sua data; (3) hai valutato se agire da solo o coordinarti con altri creditori.

Mossa 7 — Blinda la prescrizione prima di ogni altra cosa

Obiettivo della mossa: individuare la data da cui decorre la prescrizione quinquennale e interromperla con un atto idoneo, verso ciascun amministratore e sindaco, prima che sia troppo tardi. È la mossa che non ammette recuperi.

Quando va fatta

Subito, appena hai individuato la data in cui l’insufficienza patrimoniale è diventata oggettivamente percepibile. Se quella data è vicina ai cinque anni, la mossa 7 va eseguita prima di tutte le altre, anche prima di aver completato la ricostruzione della mossa 1. Ricorda che la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto riguarda i termini processuali e non sospende la prescrizione: un termine prescrizionale che scade il 20 agosto scade il 20 agosto.

Come si esegue

Il primo passo è distinguere le due azioni, perché hanno regole di decorrenza diverse:

  • l’azione sociale (esercitata dal liquidatore ex art. 115, comma 2, CCII) si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell’amministratore dalla carica, ai sensi dell’art. 2393, comma 4, c.c.; per la s.r.l. la questione è più dibattuta, ma la regola di riferimento resta il termine quinquennale dell’art. 2949 c.c.; considera inoltre la sospensione dell’art. 2941, n. 7, c.c. tra società e amministratori finché sono in carica;
  • l’azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.) si prescrive in cinque anni dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio è diventata oggettivamente percepibile dai creditori.

Per la seconda, la giurisprudenza è consolidata e recente. La Cassazione, Sez. I, ordinanza 30 luglio 2025, n. 22002 ha ribadito che conta la percepibilità oggettiva, non la conoscenza effettiva del singolo creditore. La Cassazione, Sez. I, ordinanza 3 agosto 2023, n. 23659 e la Cassazione, Sez. I, ordinanza 6 febbraio 2023, n. 3552, rese in ambito fallimentare, hanno affermato che esiste una presunzione relativa di coincidenza tra percepibilità e dichiarazione di fallimento, superabile dall’amministratore con la prova di una data anteriore, anche attraverso fatti sintomatici. La Cassazione, Sez. I, sentenza 5 settembre 2018, n. 21662 ha riconosciuto che anche il bilancio può rendere percepibile l’insufficienza.

Nel concordato preventivo non c’è una dichiarazione di fallimento a cui ancorare la presunzione. Questo significa che la data di decorrenza va ricostruita sui fatti: il bilancio che mostra un patrimonio netto negativo, la segnalazione dei sindaci, l’iscrizione di ipoteche e pignoramenti, il deposito della domanda di concordato. Se sei il creditore, considera la data più prudente; se sei l’amministratore, considera che la controparte sceglierà la data più tardiva.

Poi interrompi la prescrizione. Per l’azione dei creditori basta una diffida scritta con richiesta di risarcimento, inviata a ciascun amministratore e sindaco con modalità che provino la ricezione (PEC o raccomandata con avviso di ricevimento). Per l’azione sociale il soggetto legittimato a interrompere è il liquidatore; se sei creditore, sollecitalo per iscritto a farlo.

La base giuridica

Artt. 2393, 2394, 2941 n. 7, 2943, 2949 c.c. Sull’interruzione verso più amministratori, la Cassazione, Sez. I, sentenza 23 giugno 1998, n. 6244 ha chiarito che per estendere l’effetto interruttivo ai coobbligati ex art. 1310 c.c. occorre verificare se le diverse violazioni siano concause del medesimo danno: per prudenza, invia l’atto a ciascuno.

Se qualcosa va storto

Se scopri che il termine è già maturato per una parte delle condotte, non abbandonare l’intera azione: selezionale. La prescrizione può essere maturata per le condotte più antiche e non per quelle più recenti, per esempio la prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale fino alla domanda di concordato. Ricorda infine che l’onere di provare la data anteriore di percepibilità grava sull’amministratore che eccepisce la prescrizione (principio affermato da Cass. 28 maggio 1998, n. 5287, legge fallimentare).

Check di completamento

Prima della mossa 8: (1) hai una data di decorrenza documentata per ciascuna azione; (2) hai inviato atti interruttivi a ciascun amministratore e sindaco con prova di ricezione; (3) hai annotato in agenda la nuova scadenza quinquennale.

Mossa 8 — Quantifica il danno e governa l’esito: giudizio, transazione, riparto

Obiettivo della mossa: arrivare a un numero difendibile del danno e scegliere, con il liquidatore o da solo, la via che massimizza il recupero effettivo, considerando la solvibilità degli amministratori e le coperture assicurative.

Quando va fatta

Dopo che l’azione è stata avviata o almeno minacciata con atto formale, e comunque prima di qualunque trattativa transattiva. Non accettare una proposta di transazione senza aver prima quantificato il danno.

Come si esegue

Per quantificare, usa i tre criteri che la legge e la giurisprudenza ammettono:

  1. Il criterio analitico: somma dei danni causati da ciascuna condotta (sanzioni e interessi da omessi versamenti, pagamenti preferenziali, minusvalenze da cessioni sottocosto). È il criterio più solido e quello che il giudice preferisce.
  2. Il criterio dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c.: si applica quando la responsabilità deriva dalla gestione non conservativa dopo una causa di scioglimento, e misura il danno come differenza tra patrimonio netto alla data di apertura della procedura (o di cessazione dalla carica) e patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi che sarebbero comunque stati sostenuti per la liquidazione.
  3. Il criterio differenziale tra passivo e attivo, che la giurisprudenza ammette solo in via equitativa e solo se le scritture mancano o sono inattendibili (Cass. 17 maggio 2021, n. 13220, già richiamata).

Per il singolo creditore sociale nel concordato, la Corte d’appello di Venezia (App. Venezia, 9 gennaio 2019) ha ritenuto che il danno vada calcolato come quota del danno complessivo subito dal patrimonio sociale, proporzionale al peso del credito del singolo rispetto a quello di tutti i creditori danneggiati. È un criterio da tenere presente perché evita che il primo creditore che agisce assorba tutto il valore dell’azione a danno degli altri. Un criterio più semplice, applicato in passato (la differenza tra il credito e quanto ricevuto in concordato), è stato criticato in dottrina perché non misura il nesso causale.

Poi valuta la recuperabilità: verifica se gli amministratori hanno una polizza D&O, quali sono i massimali e le esclusioni, e se hanno patrimoni aggredibili. Un giudizio vinto contro un amministratore senza beni e senza copertura assicurativa è un titolo, non un incasso. In questa fase valuta anche il sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.), se c’è il rischio che l’amministratore disperda i beni.

Se si apre una trattativa transattiva, verifica: chi la autorizza (per il liquidatore, gli organi della procedura secondo il decreto di omologazione e il piano), se copre anche l’azione dei creditori ex art. 2394 (non può, se i creditori non vi aderiscono), come verrà distribuito l’incasso.

La base giuridica

Artt. 1223, 1226, 2486 c.c.; art. 671 c.p.c.; art. 115 CCII. L’incasso dell’azione sociale esercitata dal liquidatore è attivo del concordato e va distribuito secondo il piano e le cause di prelazione.

Se qualcosa va storto

Se l’amministratore propone una transazione bassa ma rapida, confronta il valore attuale del giudizio (danno stimato × probabilità di successo × recuperabilità, meno i tempi) con l’offerta. Se l’amministratore trasferisce beni dopo la diffida, valuta l’azione revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) contro quegli atti.

Come incassare: dalla sentenza al riparto

Se l’azione sociale esercitata dal liquidatore ha successo, la somma incassata entra nell’attivo del concordato e viene distribuita secondo il piano e le cause di prelazione: i creditori privilegiati capienti ne beneficiano prima dei chirografari, salvo diversa struttura del piano. Se invece l’azione ex art. 2394 c.c. è esercitata da te, la somma è tua, ma il giudice terrà conto di quanto ricevuto dal concordato e dell’eventuale risarcimento ottenuto dal liquidatore per non duplicare il ristoro.

Pianifica anche i tempi. Un giudizio di responsabilità richiede istruttorie lunghe, consulenze tecniche contabili e, spesso, un grado d’appello. Durante quel tempo la procedura concordataria può essere chiusa. Prima di procedere, assicurati che il piano o il decreto di omologazione chiariscano come verranno distribuite le somme incassate dopo la chiusura delle altre operazioni di liquidazione, e che il liquidatore resti in carica per il tempo necessario.

La transazione con l’assicuratore D&O

Molte società hanno stipulato una polizza di responsabilità civile per amministratori e sindaci. La polizza opera, di regola, sulle richieste di risarcimento ricevute durante il periodo di copertura (clausola claims made). Questo dato ha una conseguenza operativa: la diffida della mossa 7 non serve solo a interrompere la prescrizione, ma anche ad attivare la copertura assicurativa. Una richiesta inviata dopo la scadenza della polizza può restare scoperta. Chiedi al liquidatore, o acquisisci tramite i libri sociali, la copia della polizza e verifica massimali, franchigie, esclusioni per dolo e per fatti noti.

Check di completamento

(1) Hai una quantificazione scritta del danno con almeno uno dei criteri; (2) hai verificato coperture assicurative e patrimoni; (3) hai deciso, con motivazione, tra giudizio e transazione.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati per mostrare come cambia l’esito a seconda della tempestività. Non descrivono casi reali.

Simulazione A — Il creditore che agisce alla mossa 3

Ipotesi: società a responsabilità limitata con passivo chirografario di 2.847.300 €. Il bilancio 2022, depositato a giugno 2023, mostra un patrimonio netto negativo di 412.600 €. L’amministratore prosegue l’attività fino alla domanda di concordato, depositata il 14 marzo 2026, accumulando omessi versamenti IVA e contributivi per 318.450 €, con sanzioni e interessi per 97.230 €. Il piano liquidatorio offre il 21,4% ai chirografari, grazie a un apporto esterno di 156.000 € del socio di riferimento, e prevede la rinuncia della società a ogni azione verso l’amministratore.

Il creditore titolare di 184.700 € esegue la mossa 3 il 2 maggio 2026: individua la clausola di rinuncia, invia la nota al commissario (mossa 4) e chiede che la relazione stimi il valore dell’azione. Il commissario stima un danno da prosecuzione dell’attività, con il criterio dei netti patrimoniali, di circa 540.000 €. Il confronto con la liquidazione giudiziale cambia: se l’azione fosse esercitata dal curatore e recuperasse anche solo la metà, il riparto ai chirografari salirebbe di quasi 10 punti. La clausola di rinuncia diventa il centro del giudizio di convenienza. Esito: il creditore ha uno strumento concreto per orientare il voto e, se la proposta passa comunque, la clausola resta inopponibile al liquidatore e ai creditori secondo l’art. 115, comma 2, CCII.

Simulazione B — Lo stesso creditore che arriva alla mossa 6 nel 2028

Stessa situazione, ma il creditore non fa nulla fino al settembre 2028, quando il liquidatore comunica di non voler agire per mancanza di fondi. Il creditore vuole agire ex art. 2394 c.c. Problema: l’insufficienza patrimoniale era percepibile dal deposito del bilancio 2022, avvenuto nel giugno 2023. Il termine quinquennale scade nel giugno 2028. Senza atti interruttivi, l’azione è prescritta (salvo che il creditore riesca a dimostrare una percepibilità più tardiva, con onere che però, in questo scenario, il deposito del bilancio rende arduo). Esito: il creditore riceve il 21,4% e nulla più.

Simulazione C — Il liquidatore che agisce subito dopo l’omologazione

Ipotesi: s.p.a. con passivo di 5.123.900 €, concordato liquidatorio omologato il 9 febbraio 2026, liquidatore nominato con la sentenza. Il piano non menziona azioni di responsabilità. Un creditore trasmette al liquidatore, il 3 marzo 2026, la ricostruzione di pagamenti preferenziali per 276.840 € a una società riconducibile all’amministratore delegato, eseguiti tra settembre e dicembre 2025, e di una cessione di macchinari a un valore inferiore di 189.300 € a quello di perizia.

Il liquidatore, senza delibera assembleare, esercita l’azione sociale ex art. 115, comma 2, CCII, e la estende ai sindaci per omessa vigilanza. Prima di agire, verifica la polizza D&O della società: massimale di 1.000.000 €. Il danno analitico, comprensivo di interessi, è stimato in 491.280 €. Esito possibile: transazione con l’assicuratore e gli amministratori a 372.000 €, autorizzata dagli organi della procedura, che incrementa l’attivo distribuibile di oltre il 7% del passivo. L’esito è verosimile, non garantito: dipende da prove, eccezioni e solvibilità.

Simulazione D — L’amministratore che si prepara

Ipotesi: sei l’amministratore della società della simulazione A. La domanda di concordato è depositata il 14 marzo 2026. Capire il piano ti serve per prepararti: sai che l’azione dei creditori sociali può essere esercitata anche durante la procedura e che le rinunce previste nel piano non sono opponibili al liquidatore e ai creditori. Ricostruisci, con i tuoi consulenti, la data effettiva in cui l’insufficienza era percepibile: se riesci a dimostrare che era evidente già da un bilancio depositato il 30 aprile 2021, alcune pretese dei creditori potrebbero essere prescritte dal 30 aprile 2026. Raccogli la prova dei costi che sarebbero stati sostenuti comunque in liquidazione, da detrarre ai sensi dell’art. 2486, comma 3, c.c. Esito: la tua difesa è tanto più efficace quanto prima viene costruita, ma non trasforma una gestione dannosa in una gestione corretta.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina, è questa. Ogni mossa ha un termine e un rischio: la prescrizione decide tutto, il piano decide il perimetro, il liquidatore decide il ritmo.

Mossa Obiettivo Termine Rischio se saltata
1. Ricostruisci la gestione Elenco condotte datate e documentate Prima del deposito del piano o della relazione ex art. 105 Azione generica, inammissibile o infondata
2. Qualifica lo strumento Capire se si applica l’art. 115 CCII Al deposito della domanda o del piano Sollecitare il soggetto sbagliato
3. Leggi piano e proposta Trovare azioni risarcitorie e clausole di rinuncia Prima del voto Rinuncia che passa inosservata
4. Usa relazione e voto Far pesare l’azione nella convenienza Prima della relazione e del voto Proposta omologata senza confronto con l’alternativa
5. Attiva il liquidatore Esercizio dell’azione sociale Subito dopo l’omologazione Inerzia, prescrizione dell’azione sociale
6. Azione ex art. 2394 Tutela autonoma del creditore In ogni fase, prima della prescrizione Perdita della differenza tra credito e riparto
7. Blinda la prescrizione Interrompere il termine quinquennale Immediato se il termine è vicino Azione definitivamente persa
8. Quantifica ed esegui Danno difendibile e recupero effettivo Prima di ogni trattativa Transazione sottovalutata o titolo non riscuotibile

Leggi la tabella verticalmente e orizzontalmente. Verticalmente, ti dice in che ordine muoverti. Orizzontalmente, ti dice cosa perdi se salti un passo. Le mosse 1, 3 e 4 si collocano prima dell’omologazione; le mosse 5 e 8 dopo; le mosse 6 e 7 possono servire in qualsiasi momento.

Gli scenari di deviazione: tre imprevisti e il piano B

Deviazione 1 — L’amministratore accelera e svuota il proprio patrimonio

Situazione: appena riceve la diffida della mossa 7, l’amministratore vende l’immobile di sua proprietà o lo conferisce in un fondo patrimoniale. Piano B: valuta subito il sequestro conservativo sui beni residui e l’azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. contro l’atto dispositivo, che richiede la prova della consapevolezza del pregiudizio. Il credito risarcitorio, anche se non ancora accertato, può fondare la revocatoria come credito litigioso. Coordinati con il liquidatore: se agisce anche lui, le due iniziative devono essere coerenti.

Deviazione 2 — Il termine è già scaduto per le condotte principali

Situazione: dalla mossa 7 emerge che l’insufficienza era percepibile più di cinque anni fa e nessuno ha interrotto la prescrizione. Piano B: non arrenderti prima di aver fatto tre verifiche. Primo: la decorrenza è oggettiva, ma la prova della data anteriore grava sull’amministratore che eccepisce; se i bilanci erano formalmente in equilibrio perché falsati, la percepibilità può essere successiva. Secondo: per l’azione sociale la prescrizione decorre dalla cessazione dalla carica e opera la sospensione dell’art. 2941, n. 7, c.c.: se l’amministratore è rimasto in carica fino alla domanda di concordato, l’azione sociale del liquidatore può essere ancora esercitabile. Terzo: le condotte più recenti (aggravamento del dissesto negli ultimi mesi) hanno una decorrenza autonoma.

Deviazione 3 — Mancano i documenti contabili

Situazione: le scritture sono incomplete o non si trovano. Piano B: ricostruisci dall’esterno. Usa i bilanci depositati, gli estratti conto bancari (il liquidatore può acquisirli), le dichiarazioni fiscali, i dati della Centrale dei Rischi, le visure ipotecarie, i contratti con i terzi. Ricorda che la mancanza di contabilità è essa stessa una violazione degli obblighi degli amministratori, ma da sola non basta a liquidare il danno come differenza tra passivo e attivo: devi allegare condotte specifiche, e il giudice potrà usare criteri equitativi. Ogni documento esterno che ricostruisce un flusso di denaro uscito senza contropartita vale più di dieci pagine di argomentazioni.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso fare la mossa 6 prima della mossa 5? Sì. L’azione del creditore sociale è autonoma: l’art. 115, comma 3, CCII la conserva anche durante la procedura. Se la prescrizione si avvicina, agisci senza attendere il liquidatore. Coordinarsi, quando possibile, resta la scelta più efficiente.

Il piano dice che non ci sono azioni esperibili: è la fine? No. L’omissione nel piano non impedisce al liquidatore di agire. Può rilevare piuttosto per la valutazione di ammissibilità e, in caso di occultamento doloso, per la revoca del concordato ai sensi dell’art. 106 CCII.

Il liquidatore ha bisogno della delibera dell’assemblea? Nel concordato regolato dal Codice della crisi no: è l’art. 115, comma 2, CCII ad attribuirgli il potere. La necessità della delibera era sostenuta, sotto la legge fallimentare, dall’orientamento prevalente dei tribunali (Firenze 2019, Bologna 2016, Torino 2016, Milano 2011). Per le procedure ancora regolate dalla legge fallimentare, perché aperte prima del 15 luglio 2022, quella giurisprudenza resta un rischio concreto.

Se il socio di maggioranza apporta denaro in cambio della rinuncia all’azione, i creditori ci perdono sempre? Non sempre. Dipende dal rapporto tra apporto e valore realistico dell’azione, al netto di tempi, costi e solvibilità. Ma la rinuncia non è opponibile al liquidatore e ai creditori ex art. 115, comma 2: se viene presentata come condizione dell’apporto, chiedi che il commissario valuti questo aspetto nella relazione.

Posso agire anche contro i sindaci? Sì, se hanno omesso la vigilanza e il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato (art. 2407 c.c.). La loro responsabilità è solidale con quella degli amministratori, entro i limiti previsti dalla legge.

Il concordato omologato impedisce ai creditori di chiedere agli amministratori la parte di credito non pagata? Il concordato riduce il debito della società, non estingue la responsabilità personale degli amministratori. Ciò che puoi chiedere loro non è “la parte non pagata” in quanto tale, ma il danno causato dalla lesione della garanzia patrimoniale, che va provato con condotta, nesso e quantificazione.

Se il liquidatore transige con gli amministratori, la mia azione è chiusa? No, se la transazione riguarda solo l’azione sociale. La tua azione ex art. 2394 c.c. è autonoma e conservata dall’art. 115, comma 3, CCII. Il giudice terrà però conto di quanto incassato dalla procedura e distribuito anche a te.

Il D.Lgs. 147/2026 sui tributi locali cambia qualcosa? Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, non è un correttivo del Codice della crisi: è il decreto di riforma dei tributi regionali e locali, che all’art. 4 estende ai tributi locali gli strumenti di trattamento del Codice, come la transazione fiscale. Non tocca la legittimazione alle azioni di responsabilità; può però incidere sulla struttura del passivo tributario e quindi sulla misura del danno da omessi versamenti.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti indipendenti consultate per questo articolo. Dove sono rese sotto la legge fallimentare, lo indichiamo: valgono come orientamento sui principi civilistici e come mappa delle difese che gli amministratori continuano a utilizzare.

A sostegno delle mosse 2, 3 e 5 (legittimazione del liquidatore e ruolo del piano)

  • Cass. 28 luglio 2017, n. 18823 (legge fallimentare). Il liquidatore del concordato con cessione dei beni subentra solo nei poteri di gestione e disposizione sui beni e diritti indicati nel piano. Rilevanza: spiega perché, prima del Codice, la sua legittimazione all’azione sociale era contestata e perché l’art. 115 CCII è stato necessario.
  • Cass. 12 maggio 2010, n. 11520 (legge fallimentare). Stesso principio sulla delimitazione dei poteri del liquidatore ai beni ceduti. Rilevanza: è uno dei precedenti su cui gli amministratori fondano le eccezioni nelle procedure ancora regolate dalla legge fallimentare.
  • Cass. 4 maggio 2010, n. 10738 (legge fallimentare). Conferma il medesimo orientamento. Rilevanza: completa il quadro del vecchio regime.
  • Trib. Firenze, Sezione imprese, 3 ottobre 2019 (legge fallimentare). Azione del liquidatore dichiarata inammissibile perché il piano non indicava il credito risarcitorio e mancava la delibera dei soci. Rilevanza: mostra il rischio concreto di non leggere il piano (mossa 3).
  • Trib. Bologna, 16 agosto 2016; Trib. Torino, 7 ottobre 2016; Trib. Bolzano, 30 aprile 2015; Trib. Milano, 19 luglio 2011 (legge fallimentare). Orientamento prevalente: per l’azione sociale nel concordato con cessione serviva una delibera preventiva. Rilevanza: oggi superato dall’art. 115 CCII per le procedure regolate dal Codice.
  • Trib. Trento, 10 giugno 2016; Trib. Vicenza, 30 agosto 2017; Trib. Trieste, 17 novembre 2017 (legge fallimentare). Orientamento minoritario contrario alla necessità della delibera. Rilevanza: anticipava la soluzione poi accolta dal legislatore.
  • Cass. 17 ottobre 2018, n. 26005 (legge fallimentare). Nel concordato liquidatorio la cessione deve riguardare tutti i beni del debitore, perché l’effetto esdebitatorio presuppone la messa a disposizione dell’intero patrimonio; la cessione parziale è ammessa nella continuità. Rilevanza: sostiene la tesi per cui anche il credito risarcitorio verso gli amministratori fa parte del patrimonio da liquidare.

A sostegno della mossa 4 (confronto con la liquidazione giudiziale)

  • Cass. 21 giugno 2012, n. 10378 (legge fallimentare). Nel fallimento le azioni ex artt. 2393 e 2394 c.c. confluiscono nell’unica azione del curatore; si applica la sospensione dell’art. 2941, n. 7, c.c. Rilevanza: serve a stimare cosa accadrebbe nell’alternativa liquidatoria.
  • Cass. 23 giugno 2008, n. 17033 (legge fallimentare). Il curatore agisce come terzo e la volontà assembleare non gli è opponibile. Rilevanza: nell’alternativa liquidatoria eventuali rinunce dei soci non fermerebbero il curatore.

A sostegno delle mosse 6 e 7 (azione dei creditori e prescrizione)

  • Cass., Sez. I, ord. 30 luglio 2025, n. 22002. La prescrizione quinquennale dell’azione dei creditori decorre dalla percepibilità oggettiva dell’insufficienza patrimoniale; il danno si misura sulla riduzione dell’attivo. Rilevanza: fissa il criterio di decorrenza da usare nella mossa 7.
  • Cass., Sez. I, ord. 3 agosto 2023, n. 23659 (azione del curatore, legge fallimentare). Presunzione relativa di coincidenza tra percepibilità e dichiarazione di fallimento, superabile dall’amministratore. Rilevanza: mostra perché, nel concordato, la data va ricostruita sui fatti.
  • Cass., Sez. I, ord. 6 febbraio 2023, n. 3552 (legge fallimentare). La prova della data anteriore può fondarsi su fatti sintomatici di evidenza assoluta. Rilevanza: indica quali elementi l’amministratore userà per anticipare la decorrenza.
  • Cass., Sez. III, ord. 7 novembre 2019, n. 28613. L’azione ex art. 2394 c.c. non richiede il mancato pagamento di uno specifico credito né l’escussione infruttuosa; l’insufficienza patrimoniale non coincide necessariamente con l’insolvenza. Rilevanza: sostiene l’azione del creditore anche nel corso del concordato (mossa 6).
  • Cass., Sez. I, sent. 5 settembre 2018, n. 21662. Il bilancio può rendere percepibile l’insufficienza patrimoniale. Rilevanza: nella mossa 7 il bilancio negativo è spesso la data più rischiosa.
  • Cass. 2 luglio 2007, n. 14961 (legge fallimentare). Nel fallimento i creditori perdono la legittimazione durante la procedura. Rilevanza: segna la differenza con il concordato liquidatorio, dove l’art. 115, comma 3, CCII la conserva.
  • Cass. 23 giugno 1998, n. 6244. Interruzione della prescrizione verso più amministratori e concorso di cause. Rilevanza: suggerisce di interrompere verso ciascuno.
  • Cass. 28 maggio 1998, n. 5287 (legge fallimentare). L’onere di provare la data anteriore dell’insufficienza grava sull’amministratore che eccepisce la prescrizione. Rilevanza: rafforza la posizione del creditore nella mossa 7.

A sostegno della mossa 8 (quantificazione)

  • Cass., Sez. I, ord. 17 maggio 2021, n. 13220 (legge fallimentare). Il criterio della differenza tra passivo e attivo è utilizzabile solo in via equitativa e con allegazione di condotte idonee a causare il danno. Rilevanza: impone la ricostruzione analitica della mossa 1.
  • App. Venezia, 9 gennaio 2019. Nell’azione del creditore sociale in concordato, il danno è una quota del danno al patrimonio sociale proporzionale al credito del singolo. Rilevanza: è il criterio da usare per evitare contestazioni sulla misura della pretesa.

Non risultano ancora, dalle fonti consultate, pronunce di legittimità che interpretino direttamente l’art. 115 CCII: la disciplina vigente si ricava dal testo della norma e dalla dottrina, mentre la giurisprudenza citata serve a chiarire i principi e il quadro anteriore.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Davanti a un concordato liquidatorio in cui si discute della responsabilità degli amministratori, lo Studio lavora con strumenti precisi:

  1. Ricostruiamo la gestione degli ultimi esercizi partendo da bilanci, verbali, estratti conto e dichiarazioni fiscali, e redigiamo la mappa datata delle condotte rilevanti.
  2. Qualifichiamo lo strumento di regolazione (liquidatorio, misto, in continuità, semplificato) e stabiliamo chi è legittimato ad agire.
  3. Analizziamo piano e proposta per individuare clausole di rinuncia, transazione o manleva a favore degli amministratori e ne verifichiamo l’opponibilità.
  4. Redigiamo la nota documentata per il commissario giudiziale e la motivazione del voto.
  5. Calcoliamo la data di decorrenza della prescrizione per ciascuna azione e predisponiamo gli atti interruttivi verso amministratori e sindaci.
  6. Sollecitiamo e affianchiamo il liquidatore giudiziale trasmettendo documenti e argomenti utili all’esercizio dell’azione sociale.
  7. Predisponiamo e coltiviamo l’azione ex art. 2394 c.c. per il creditore, coordinandola con quella del liquidatore per evitare duplicazioni.
  8. Quantifichiamo il danno con il criterio analitico e con quello dell’art. 2486, comma 3, c.c., insieme ai commercialisti dello staff.
  9. Verifichiamo coperture D&O e patrimoni e valutiamo sequestro conservativo e revocatoria.
  10. Se sei l’amministratore, analizziamo la tua posizione, le eccezioni di prescrizione e i costi da detrarre, costruendo la difesa con impegno di mezzi.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: chi lavora nella composizione negoziata valuta la gestione dell’impresa e la conformità della condotta degli amministratori alla tutela dei creditori, cioè la stessa materia su cui si fonda l’azione di responsabilità. A questa si aggiunge l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC nella ricostruzione dei patrimoni dentro le procedure.

Lo Studio assicura continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue la vicenda dalla lettura del piano al giudizio di merito e, se necessario, al giudizio di legittimità. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché la quantificazione del danno e la ricostruzione contabile sono parte della strategia legale, non un’appendice.

Chiusura

Il concordato liquidatorio non cancella la responsabilità di chi ha gestito la società: la trasferisce nelle mani del liquidatore giudiziale e la lascia, in parallelo, a ciascun creditore. Ma quella responsabilità diventa denaro solo se qualcuno la individua, la documenta, la difende dalla prescrizione e la porta fino in fondo. Ogni condotta documentata e ogni termine interrotto sono un diritto conservato; ogni mese di attesa è una parte del risarcimento che si consuma.

Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di osservazione di chi è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abituato a valutare la gestione delle imprese in crisi e la condotta dei loro amministratori, e di chi, come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC, conosce il lavoro di ricostruzione del patrimonio dentro le procedure. Sono queste competenze certificate, insieme allo staff di avvocati e commercialisti, a rendere lo Studio attrezzato per seguire il piano dalla prima mossa all’ultima.

📩 Il concordato è già depositato o omologato e nessuno ha ancora toccato la posizione degli amministratori? Contatta lo Studio Monardo oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungerci sono al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata