Si Può Fare Reclamo Contro Il Decreto Di Omologa Del Concordato?

Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che ci arrivano più spesso da chi ha appena ricevuto la notizia dell’omologazione di un concordato e si chiede se può ancora fare qualcosa: il fornitore che si vede pagato al 15%, il socio che non condivide il piano, l’ente pubblico che ha subito il cram down, ma anche l’imprenditore che teme che un creditore rimetta tutto in discussione. Le risposte sono complete, ma scritte come le daremmo a voce.

Il contesto normativo, in sintesi. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi, compreso il D.Lgs. 136/2024) prevede che il concordato preventivo sia omologato con sentenza (art. 48 CCII) e che contro quella sentenza si proponga reclamo alla corte d’appello entro trenta giorni (art. 51 CCII). Il “decreto di omologa” di cui parla il titolo esiste ancora, però: nel concordato semplificato (art. 25-sexies CCII) e nelle procedure aperte prima del 15 luglio 2022, che restano regolate dalla vecchia legge fallimentare (art. 180 e 183 l.fall.). Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, che ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali, porta poi nuovi soggetti pubblici dentro il giudizio di omologazione.

Perché ce ne occupiamo noi. Il concordato semplificato, cioè proprio il caso in cui l’omologa arriva con decreto, nasce soltanto dopo una composizione negoziata della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso che porta a quel decreto e i punti in cui può essere contestato. In più, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, segue le procedure dei debitori minori, dove il controllo sull’omologazione e sulle sue impugnazioni è un passaggio quotidiano.

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Ma il concordato si omologa con un decreto o con una sentenza?

Dipende da quale concordato e da quando è stato depositato: oggi la regola è la sentenza, ma il decreto non è sparito.

È la prima cosa da chiarire, perché il nome del provvedimento decide quale norma si applica, quale termine corre e davanti a chi si va.

Nel concordato preventivo regolato dal Codice della crisi l’art. 48, comma 3, dice che il tribunale, terminata l’istruttoria, omologa con sentenza. Quella sentenza viene notificata e iscritta nel registro delle imprese. Produce effetti dalla pubblicazione e, nei confronti dei terzi, dall’iscrizione. Se qualcuno parla di “decreto di omologa” di un concordato preventivo depositato dopo il 15 luglio 2022, quasi sempre sta usando, per abitudine, il vocabolario della legge fallimentare.

Il decreto di omologa in senso tecnico sopravvive in due situazioni:

  • nel concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), che si può chiedere solo dopo una composizione negoziata non andata a buon fine: qui il tribunale omologa con decreto motivato, immediatamente esecutivo;
  • nelle procedure di concordato preventivo aperte prima dell’entrata in vigore del Codice, che proseguono con la legge fallimentare: l’art. 180 l.fall. prevedeva il decreto e l’art. 183 l.fall. ne regolava il reclamo.

Poi ci sono gli altri strumenti che si omologano con sentenza e sono impugnabili con lo stesso art. 51: il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e gli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Strumento Provvedimento di omologa Rimedio Norma
Concordato preventivo (CCII) Sentenza Reclamo alla corte d’appello Artt. 48 e 51 CCII
Accordi di ristrutturazione Sentenza Reclamo alla corte d’appello Artt. 48, comma 4, e 51 CCII
Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione Sentenza Reclamo alla corte d’appello Art. 51 CCII
Concordato semplificato Decreto motivato Reclamo ex art. 247 CCII Art. 25-sexies, commi 6-7, CCII
Concordato preventivo ante CCII Decreto Reclamo alla corte d’appello Artt. 180 e 183 l.fall.

La risposta alla domanda del titolo, quindi, è sì: contro l’omologa si può proporre reclamo, che si tratti di decreto o di sentenza. Cambia la strada, non il diritto di contestare.

Quindi contro l’omologa si può sempre fare reclamo?

Sì, il rimedio esiste sempre. Ma non può usarlo chiunque, e soprattutto non in qualsiasi momento.

L’omologa non è un atto amministrativo che si può criticare a piacimento: è la decisione di un giudice al termine di un procedimento contenzioso. La legge consente di portarla davanti a un giudice superiore, la corte d’appello, che riesamina la vicenda.

Il reclamo dell’art. 51 CCII non si limita a un controllo formale. Il comma 10 prevede che il collegio, sentite le parti, possa assumere anche d’ufficio i mezzi di prova necessari. È quindi un vero secondo grado di merito: la corte può rivedere la fattibilità giuridica del piano, la correttezza delle classi, il calcolo del voto, la convenienza della proposta per il creditore che la contesta.

Tre limiti vanno però tenuti presenti fin d’ora, e li riprenderemo nelle risposte che seguono:

  1. il limite soggettivo: il reclamo contro l’omologa spetta alle “parti”, cioè, di regola, a chi ha partecipato formalmente al giudizio di omologazione (vedi la risposta successiva);
  2. il limite temporale: trenta giorni, che per le parti decorrono dalla notifica telematica della cancelleria;
  3. il limite degli effetti: il reclamo non sospende la sentenza (art. 51, comma 4). Il piano intanto si esegue, salvo che la corte disponga diversamente.

C’è poi un limite pratico che spesso si sottovaluta: il reclamo serve a far valere un vizio dell’omologa, non a rinegoziare la percentuale. Il creditore che “voleva di più” ha uno spazio molto ridotto se il tribunale ha verificato correttamente che quella proposta gli dà almeno quanto avrebbe avuto nella liquidazione giudiziale.

Chi può presentare il reclamo? Anche io che non ho votato?

Può farlo chi era parte del giudizio di omologazione. Se non ti sei opposto in tribunale, nella grande maggioranza dei casi la porta è chiusa.

È la domanda decisiva, e la risposta sorprende molti creditori. L’art. 51, comma 1, attribuisce il reclamo “alle parti”. Solo contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale la norma dà la legittimazione a qualunque interessato. Per l’omologa, invece, conta la posizione che hai assunto prima, davanti al tribunale.

Il meccanismo è questo. L’art. 48, comma 2, prevede che i creditori dissenzienti e qualsiasi interessato possano opporsi all’omologazione con memoria depositata, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell’udienza. Chi lo fa diventa parte del giudizio. Chi non lo fa resta fuori, e di regola non può entrare per la prima volta in corte d’appello.

La Cassazione lo ha ribadito più volte. Con l’ordinanza n. 34840 del 29 dicembre 2024 ha escluso il reclamo dell’Agenzia delle Entrate che si era limitata a inviare un dissenso tardivo alla transazione fiscale, senza opporsi formalmente all’omologa di un accordo di ristrutturazione. Con l’ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026, già in regime di Codice della crisi, ha ripetuto il principio: il reclamo ex art. 51 spetta solo a chi ha assunto la qualità di parte con l’opposizione, e ne restano privi i creditori, INPS e Agenzia delle Entrate compresi, che non hanno partecipato. L’unica eccezione ammessa è il vizio procedurale che ha impedito la partecipazione, per esempio una notifica dell’udienza mai ricevuta.

Lo stesso orientamento esisteva con la legge fallimentare: già Cass. n. 7790/1991 considerava parti del giudizio di omologazione solo i creditori opponenti, e Cass. n. 2886/2007 limitava la legittimazione a impugnare ai creditori opponenti e al debitore, escludendo il commissario giudiziale.

E il voto? Aver votato contro non basta. Il dissenso espresso nella fase di voto è un presupposto per opporsi, ma non sostituisce l’opposizione. Chi ha votato no e poi è rimasto in silenzio fino all’udienza ha perso l’occasione.

Il debitore, ovviamente, è sempre parte: se il tribunale rigetta l’omologa, il rimedio è il reclamo dell’art. 50 CCII (quando non si apre la liquidazione giudiziale) o quello dell’art. 51 (quando la sentenza di rigetto apre anche la liquidazione).

Entro quanto tempo devo muovermi?

Trenta giorni. Per le parti decorrono dalla notifica telematica della sentenza a cura della cancelleria; per gli altri interessati dall’iscrizione nel registro delle imprese.

L’art. 51, comma 3, distingue due decorrenze. Per chi era parte, il termine parte dal giorno in cui la cancelleria notifica la sentenza all’indirizzo PEC. Per gli altri interessati, dall’iscrizione nel registro delle imprese. Alle parti si applica anche il primo comma dell’art. 327 c.p.c.: se la notifica non arriva, l’impugnazione resta possibile entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.

Nel concordato semplificato il conteggio è simile: l’art. 25-sexies, comma 6, prevede il reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto.

Nelle vecchie procedure regolate dalla legge fallimentare il termine ha avuto una storia tormentata. La Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 1974) aveva già escluso che potesse decorrere dall’affissione anziché dalla comunicazione. In seguito Cass. n. 4304 del 19 marzo 2012 ha fissato in trenta giorni il termine per il reclamo contro il decreto di omologazione, applicando in via costituzionalmente orientata quello dell’art. 18 l.fall.

Una trappola concreta: il mese di agosto. Di regola la sospensione feriale dei termini va dall’1 al 31 agosto. Nelle procedure del Codice della crisi, però, l’art. 9 CCII esclude in linea generale la sospensione feriale per i termini processuali, salvo diversa previsione. Chi riceve una sentenza di omologa a luglio non deve fare affidamento sulla “pausa estiva”: il calcolo va fatto senza sospensione, salvo verifica puntuale del singolo termine.

Il consiglio pratico è uno solo: segna come data di partenza il giorno della PEC della cancelleria, non quello in cui leggi la notizia sul registro delle imprese o in cui te ne parla il commissario.


A chi si presenta il reclamo e cosa ci deve essere scritto?

Si deposita con ricorso nella cancelleria della corte d’appello del distretto in cui ha sede il tribunale che ha omologato. Il contenuto è fissato dalla legge, e una dimenticanza può costare cara.

L’art. 51, comma 2, elenca cosa deve contenere il ricorso:

  • a) l’indicazione della corte d’appello competente;
  • b) le generalità di chi impugna e del suo difensore, con elezione di domicilio nel comune in cui ha sede la corte;
  • c) l’esposizione dei fatti e dei motivi, con le conclusioni;
  • d) l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Il punto più delicato è il terzo. Il reclamo non è una lettera di protesta: deve spiegare perché la sentenza è sbagliata, punto per punto. Le censure tipiche riguardano la fattibilità giuridica del piano, la formazione delle classi, il calcolo delle maggioranze, il rispetto delle regole di distribuzione (priorità assoluta o relativa, a seconda del tipo di concordato), e, per il creditore dissenziente, il cosiddetto test del miglior soddisfacimento, cioè la verifica che la proposta non gli dia meno di quanto avrebbe avuto dalla liquidazione giudiziale.

Le prove vanno indicate subito. È vero che la corte può assumere prove anche d’ufficio, ma contare su questo potere è una scommessa: chi contesta la stima di un immobile o la valutazione dell’attestatore deve presentare fin dall’inizio una perizia o almeno elementi concreti.

Il ricorso va firmato da un avvocato: il reclamo è un atto del processo davanti alla corte d’appello, non un’istanza che il creditore può presentare da sé. E si paga il contributo unificato previsto dal d.P.R. 115/2002 per questo tipo di giudizio.

Dopo il deposito cosa succede? Quanto dura?

Il procedimento è scandito da termini brevi e rigidi: dal deposito alla decisione, sulla carta, passano pochi mesi.

La sequenza è dettata dai commi 5-11 dell’art. 51 CCII. Ecco la tabella dei passaggi.

Fase Atto Termine Davanti a chi / a cura di chi
1. Deposito Ricorso per reclamo 30 giorni dalla notifica telematica della sentenza (parti) o dall’iscrizione nel registro delle imprese (altri) Cancelleria della corte d’appello
2. Fissazione udienza Decreto del presidente, nomina del relatore Entro 5 giorni dal deposito; udienza entro 60 giorni dal deposito Presidente della corte d’appello
3. Notifica Ricorso e decreto al commissario (o curatore) e alle altre parti Entro 10 giorni dalla comunicazione del decreto Reclamante
4. Termine a comparire Spazio tra notifica e udienza Almeno 30 giorni —
5. Costituzione resistenti Memoria difensiva con prove e documenti A pena di decadenza, almeno 10 giorni prima dell’udienza Debitore e altre parti
6. Intervento Ingresso di altri interessati Non oltre il termine di costituzione dei resistenti Qualunque interessato
7. Udienza e istruttoria Audizione delle parti, prove anche d’ufficio All’udienza fissata Collegio della corte d’appello
8. Decisione Sentenza Entro 30 giorni dalla fine della trattazione Corte d’appello
9. Pubblicità Notifica alle parti, comunicazione al tribunale, iscrizione nel registro delle imprese Dopo il deposito della sentenza Cancelleria della corte d’appello
10. Cassazione Ricorso 30 giorni dalla notificazione della sentenza Corte di cassazione

Due dettagli pratici. Il termine di dieci giorni per notificare ricorso e decreto è stretto: se il reclamante lo manca, il reclamo rischia di non arrivare a decisione. E le parti resistenti, a cominciare dal debitore, devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza, a pena di decadenza: chi difende il concordato non può aspettare l’udienza per presentare le sue difese.

Nella pratica i tempi reali dipendono dal carico della singola corte. I termini per il giudice (5 giorni, 60 giorni, 30 giorni per decidere) sono considerati ordinatori. Ma la struttura del rito è pensata per chiudere il secondo grado in tempi molto più brevi di un appello ordinario.

Mentre il reclamo pende, il piano va avanti lo stesso?

Sì. Il reclamo non sospende l’omologa. Chi vuole fermare l’esecuzione deve chiederlo espressamente alla corte d’appello.

L’art. 51, comma 4, è netto: il reclamo non sospende l’efficacia della sentenza, salvo quanto previsto dall’art. 52 CCII. Il debitore quindi continua a eseguire il piano, il commissario vigila, i creditori ricevono i pagamenti previsti. Nel concordato semplificato è ancora più evidente: il decreto di omologa è “immediatamente esecutivo” per espressa previsione dell’art. 25-sexies.

L’art. 52 consente di chiedere alla corte d’appello provvedimenti sospensivi: chi ha proposto il reclamo può domandare che l’attuazione del piano, o alcuni atti, vengano sospesi se ci sono gravi e fondati motivi. È una richiesta da motivare con cura: la corte bilancia il danno che il reclamante subirebbe se il piano andasse avanti con il danno che la sospensione provocherebbe a tutti gli altri creditori e alla continuità aziendale.

Cosa significa in pratica?

  • Se il piano prevede la vendita di un immobile a breve, il creditore che contesta l’omologa deve valutare subito se chiedere la sospensione: una volta venduto il bene a un terzo, tornare indietro è molto difficile.
  • Se il piano prevede pagamenti rateali a cinque anni, la sospensione è spesso meno urgente: il reclamo verrà deciso ben prima che il piano sia eseguito per intero.
  • Se il reclamante è il debitore (contro un diniego di omologa), il discorso si capovolge, e le regole da guardare sono quelle sulla liquidazione giudiziale eventualmente aperta.

Rassicurazione per l’imprenditore: un reclamo non blocca automaticamente nulla. Avvertimento per il creditore: se vuoi fermare qualcosa, devi chiederlo, motivarlo e farlo in fretta.

Quali motivi posso far valere davvero?

Tutti quelli che riguardano le condizioni di omologazione: legittimità della procedura, regolarità del voto, fattibilità giuridica, rispetto delle regole di distribuzione e, se sei dissenziente, la convenienza rispetto alla liquidazione.

Il giudizio di omologazione è il momento in cui il tribunale controlla, con la collaborazione del commissario, che la proposta rispetti la legge. Il reclamo riporta la stessa verifica davanti alla corte d’appello. I motivi ricorrenti sono questi.

1. Vizi della procedura. Notifiche mancate, comunicazioni ai creditori incomplete, termini non rispettati. Sono i motivi più “puliti”, perché si dimostrano con i documenti del fascicolo.

2. Voto e maggioranze. Crediti ammessi al voto senza diritto, crediti esclusi a torto, classi formate in modo da costruire artificialmente la maggioranza. Il calcolo delle maggioranze si rifà in corte d’appello sui numeri, non sulle impressioni.

3. Approvazione mancante. La Cassazione, con l’ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025, ha chiarito che l’omologa presuppone che la proposta sia stata votata e approvata. Se il tribunale l’aveva dichiarata inammissibile impedendo il voto, la corte d’appello non può “saltare” quella fase e omologare direttamente.

4. Regole di distribuzione e cram down. Nel concordato in continuità l’art. 112 CCII consente l’omologazione anche se non tutte le classi hanno approvato, a condizioni precise. Il creditore della classe dissenziente può contestare che quelle condizioni ci siano davvero.

5. Convenienza per il creditore dissenziente. Il creditore che ha votato contro e si è opposto può sostenere che la proposta gli dia meno di quanto avrebbe ottenuto dalla liquidazione giudiziale. Qui il reclamo si gioca quasi sempre sulle stime: valore degli immobili, recuperabilità dei crediti, costi della procedura alternativa.

Cosa non funziona? La semplice insoddisfazione per la percentuale, le critiche generiche all’imprenditore, la contestazione della buona fede senza prove. E un’avvertenza per il futuro: se si arriva in Cassazione, il controllo sui fatti si restringe molto, come spieghiamo nella prossima risposta.

Se la corte d’appello mi dà torto posso andare in Cassazione?

Sì, entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza d’appello. Ma in Cassazione non si discute più del merito: si discute della legge e di vizi molto specifici.

L’art. 51, comma 13, fissa il termine in trenta giorni dalla notificazione; il comma 14 aggiunge che anche il ricorso per cassazione non sospende la sentenza impugnata.

La Corte ha precisato più volte come leggere questi termini. Con la sentenza n. 26690 del 3 ottobre 2025 ha affermato che il termine di trenta giorni del comma 13 si applica anche alla sentenza d’appello che, accogliendo un reclamo, apre la liquidazione giudiziale. Con l’ordinanza n. 26510 del 1 ottobre 2025 ha guardato alla sostanza: un provvedimento che decide il reclamo è ricorribile in Cassazione anche se è stato chiamato “decreto”, quando ha contenuto ed effetti di sentenza. E con la sentenza n. 27909 del 20 ottobre 2025, in un giudizio di revocazione, ha escluso che il termine breve decorra per la parte rimasta contumace se il provvedimento non le è stato notificato o comunicato personalmente: in quel caso vale il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.

Il limite di contenuto è serio. L’ordinanza n. 8644 del 7 aprile 2026 ha dichiarato inammissibile un ricorso che lamentava l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, n. 5, c.p.c.) senza indicare con precisione quale fatto storico, come e quando fosse stato discusso e perché fosse decisivo. Criticare la valutazione dei giudici di merito o prospettare scenari futuri favorevoli non basta.

Nel concordato semplificato c’è un ulteriore filtro. L’art. 25-sexies, comma 7, ammette il ricorso per cassazione contro il decreto della corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione. Ma la sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026 ha escluso il ricorso straordinario ex art. 111 Cost. contro il decreto d’appello che si limita a confermare l’inammissibilità della proposta, perché privo di carattere decisorio.

La strategia, quindi, si costruisce già in primo grado: le prove, le eccezioni e le questioni giuridiche che non entrano nel giudizio di omologazione e nel reclamo difficilmente potranno essere recuperate in Cassazione.


E se il concordato è quello “semplificato”, nato dalla composizione negoziata?

Allora l’omologa arriva davvero con un decreto, e il reclamo segue una strada propria: art. 247 CCII, trenta giorni dalla comunicazione, poi eventualmente Cassazione.

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è l’uscita prevista dall’art. 25-sexies CCII quando la composizione negoziata della crisi non ha prodotto un accordo. L’esperto deve aver dichiarato nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e non hanno dato soluzioni praticabili. A quel punto l’imprenditore può proporre, entro sessanta giorni, un piano di liquidazione che il tribunale omologa senza voto dei creditori.

Proprio perché i creditori non votano, l’opposizione e il reclamo diventano il loro unico strumento di controllo. Le regole sono:

  • opposizione: creditori e qualsiasi interessato possono opporsi costituendosi almeno dieci giorni prima dell’udienza fissata (art. 25-sexies, comma 4);
  • decreto di omologa: motivato e immediatamente esecutivo (comma 6);
  • reclamo: alla corte d’appello, secondo l’art. 247 CCII, entro trenta giorni dalla comunicazione (comma 6);
  • ricorso per cassazione: entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto della corte d’appello (comma 7).

Sui contenuti la Cassazione ha già detto molto. L’ordinanza n. 624 del 16 gennaio 2026 ha escluso che l'”utilità” che il piano deve assicurare a ciascun creditore possa consistere solo nella rapidità con cui si chiude la crisi, perché questo non giova ai chirografari. Le ordinanze n. 31641 del 4 dicembre 2025 e n. 1353 del 21 gennaio 2026 hanno chiarito che il controllo del tribunale non è solo formale, ma riguarda anche i profili di legalità sostanziale e le condizioni previste dalla norma. Sul piano processuale, l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 ha precisato che, nel reclamo contro l’omologa, l’ausiliario e il commissario liquidatore non sono contraddittori necessari.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in quanto Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce dall’interno la fase di composizione negoziata da cui il concordato semplificato discende e la relazione finale su cui poggia il decreto di omologa. È lì, spesso, che si trovano gli argomenti più solidi per contestarlo o per difenderlo: la correttezza delle trattative è un presupposto di accesso, non un dettaglio.

Il mio concordato è stato depositato prima del luglio 2022: valgono le stesse regole?

No. Si applica la legge fallimentare: l’omologa è un decreto e il reclamo segue l’art. 183 l.fall., con una giurisprudenza in parte diversa.

Il Codice della crisi è entrato in vigore il 15 luglio 2022 e le procedure pendenti a quella data proseguono con le regole precedenti. Nei concordati preventivi ancora in corso, o nei giudizi su omologhe pronunciate con la vecchia disciplina, il riferimento resta l’art. 183 l.fall.: reclamo alla corte d’appello contro il decreto con cui il tribunale decide sull’omologazione, deciso in camera di consiglio.

Le differenze principali, per come le ha costruite la giurisprudenza:

  • termine per il reclamo: trenta giorni, secondo Cass. n. 4304/2012;
  • ricorso per cassazione contro il decreto d’appello: secondo Cass. n. 22932 del 4 novembre 2011, essendo un rito camerale, si applicava il termine ordinario di sessanta giorni dalla notificazione e non quello del concordato fallimentare;
  • legittimazione: solo il debitore e i creditori opponenti (Cass. n. 2886/2007);
  • opposizione: il termine di dieci giorni prima dell’udienza previsto dall’art. 180, comma 2, l.fall. non è perentorio. Lo ha stabilito l’ordinanza n. 1393 del 15 gennaio 2024, escludendo che si possa applicare per analogia la perentorietà prevista dall’art. 48 CCII, perché tra le due discipline non c’è continuità normativa.

Quest’ultimo punto ha conseguenze pratiche rilevanti. Nelle vecchie procedure un’opposizione depositata qualche giorno oltre il termine non è automaticamente persa; in quelle del Codice, invece, il termine è perentorio e chi lo supera non diventa parte.

Primo controllo, quindi: la data di deposito del ricorso introduttivo. Da lì dipende quale norma si applica, quale termine corre e quanto è rigido.

Sono un ente pubblico (Fisco, INPS, Comune): posso fare reclamo contro un’omologa con cram down?

Sì, ma alle stesse condizioni degli altri creditori: devi esserti opposto in tribunale. Il solo voto contrario, o un dissenso arrivato tardi, non basta.

Il cram down fiscale e previdenziale consente al tribunale di omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione, quando la proposta è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria. Con il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 la transazione fiscale è stata estesa anche ai tributi locali: Comuni e altri enti territoriali diventano quindi protagonisti diretti del giudizio di omologazione, con gli stessi oneri processuali.

Il punto su cui la Cassazione è stata chiarissima riguarda proprio gli enti pubblici. Le già citate ordinanze n. 34840/2024 e n. 5948/2026 hanno negato il reclamo all’Agenzia delle Entrate e all’INPS che non avevano proposto opposizione formale all’omologazione: il dissenso alla transazione, se non si traduce in un’opposizione, non trasforma l’ente in parte del giudizio. Entrambe le pronunce riguardano accordi di ristrutturazione, ma il principio di fondo, la natura contenziosa del procedimento di omologa, vale in generale.

Per l’ente pubblico creditore il percorso corretto è quindi:

  1. esprimere tempestivamente il proprio voto o il dissenso alla transazione;
  2. depositare l’opposizione all’omologa nel termine di legge, contestando la convenienza della proposta rispetto alla liquidazione;
  3. solo a quel punto, se l’omologa arriva comunque, proporre reclamo entro trenta giorni.

Per l’imprenditore il discorso è speculare: se l’ente non si è opposto in tribunale, un suo reclamo tardivo ha margini molto stretti, salvo che dimostri di non aver potuto partecipare per un vizio della procedura.

E se nel frattempo il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale?

Allora il reclamo da fare è uno solo: quello contro la sentenza che apre la liquidazione. Le impugnazioni autonome sul concordato non sono più ammesse.

Capita quando il tribunale nega l’omologa e, nello stesso provvedimento o subito dopo, su istanza di un creditore o del pubblico ministero, apre la liquidazione giudiziale. Oppure quando il concordato fallisce prima dell’udienza e la liquidazione viene dichiarata.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 19607 del 16 luglio 2025, ha chiarito che in questi casi le impugnazioni autonome contro il diniego di omologazione sono inammissibili e il giudizio di omologazione pendente diventa improcedibile: tutto si concentra nel reclamo ex art. 51 contro la sentenza di liquidazione giudiziale, che assorbe l’intera controversia sulla crisi.

È un principio che ha radici antiche: già le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013, avevano affermato che l’interesse a impugnare il diniego di omologa presuppone il successo dell’impugnazione contro la dichiarazione di fallimento; altrimenti l’impugnazione sarebbe inutile.

Per il debitore questo significa che il reclamo contro la liquidazione deve contenere anche tutte le censure sul rigetto dell’omologa: non si possono separare. Per il creditore che invece voleva la liquidazione, il reclamo del debitore è il terreno su cui si gioca tutto, e la costituzione tempestiva in corte d’appello è indispensabile.

Una differenza da non trascurare: contro la sentenza che apre la liquidazione giudiziale il reclamo spetta a qualunque interessato, non solo alle parti (art. 51, comma 1). La platea si allarga.


Se perdo il reclamo, rischio di pagare le spese?

Sì. E se il reclamante è una società che ha agito in mala fede, il suo legale rappresentante può essere condannato personalmente.

Il reclamo è un giudizio vero, e come ogni giudizio segue la regola della soccombenza: chi perde, di norma, paga le spese della controparte. Lo ricordava già Cass. n. 4541/1993, in regime di legge fallimentare, a proposito del debitore che insisteva per l’omologa: resta soccombente anche se il rigetto si fonda su ragioni formali.

Il Codice della crisi ha aggiunto una regola specifica. L’art. 51, comma 15, prevede che, quando l’impugnazione è proposta da una società o da un ente, il giudice accerti se il legale rappresentante che ha conferito la procura ha agito in mala fede. In quel caso lo condanna in solido con la società al pagamento delle spese dell’intero processo e, se ne ricorrono i presupposti, anche dell’ulteriore importo del contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 115/2002. Restano ferme le sanzioni per lite temeraria dell’art. 96 c.p.c.

La Cassazione, con l’ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025, ha esteso questa regola alla liquidazione controllata e al giudizio di cassazione.

La rassicurazione fondata: chi propone un reclamo serio, con motivi concreti e prove, non rischia nulla di più delle normali spese di giudizio in caso di sconfitta. Il limite reale: un reclamo proposto solo per guadagnare tempo o per fare pressione sul debitore può costare molto, anche personalmente all’amministratore che lo ha deciso.

Se il reclamo viene accolto, cosa succede ai pagamenti già ricevuti?

L’omologa cade, ma non tutto viene cancellato: gli effetti della revoca sono regolati dall’art. 53 CCII, che protegge gli atti compiuti legalmente nel frattempo.

Questa è la paura tipica del creditore che ha già incassato le prime rate, e anche dell’acquirente che ha comprato un bene nell’esecuzione del piano. L’art. 51, comma 4, rinvia all’art. 53 per gli effetti dell’accoglimento del reclamo.

In sintesi, la revoca dell’omologazione non trasforma in illegittimi, a ritroso, tutti gli atti compiuti in esecuzione del piano mentre la sentenza era efficace. Gli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura e dal debitore restano, di regola, salvi. La corte d’appello, se ne ricorrono i presupposti e su istanza dei legittimati, può aprire la liquidazione giudiziale, e da lì la gestione del patrimonio passa al curatore.

Cosa significa nei fatti?

  • Il creditore che ha ricevuto pagamenti in esecuzione del piano omologato non deve, per il solo fatto della revoca, restituirli automaticamente. Le regole sulla liquidazione giudiziale eventualmente aperta andranno però esaminate caso per caso.
  • Il terzo acquirente di beni ceduti in esecuzione del piano, se l’atto era regolare, ha una tutela significativa.
  • Il debitore perde gli effetti esdebitatori del concordato: i debiti tornano esigibili per l’intero, salvo quanto la liquidazione regolerà.

Questa è una delle ragioni per cui il reclamo non è un gesto da fare alla leggera, in nessuna delle due direzioni: chi difende l’omologa deve sapere che il piano può cadere anche a esecuzione avviata; chi la attacca deve sapere che non tutto tornerà come prima.

Vale davvero la pena, o è solo un modo per perdere tempo e soldi?

Dipende dalla qualità dei motivi, non dalla rabbia per la percentuale. Un reclamo fondato può cambiare l’esito; uno debole costa e basta.

È la domanda più onesta, e merita una risposta altrettanto onesta.

Vale la pena quando c’è un vizio dimostrabile: un errore nel calcolo delle maggioranze, una classe costruita per diluire il voto dei dissenzienti, una stima liquidatoria palesemente sottovalutata, un difetto di comunicazione che ha impedito ai creditori di partecipare, un piano che viola le regole di distribuzione. In questi casi la corte d’appello ha pieni poteri di riesame e può assumere anche d’ufficio le prove necessarie.

Non vale la pena, di solito, quando l’unico argomento è “mi pagano troppo poco” e il tribunale ha fatto con cura il confronto con la liquidazione giudiziale. Il reclamo non sospende il piano, richiede un avvocato, costa il contributo unificato e, in caso di sconfitta, le spese della controparte.

C’è poi una via di mezzo che spesso si trascura: anche quando il reclamo non porta alla revoca, la sua impostazione serve a fissare un precedente utile nei rapporti successivi con il debitore, ad esempio in vista di una futura risoluzione del concordato per inadempimento (art. 119 CCII), che è un rimedio diverso, con presupposti e termini propri.

Prima di decidere, la cosa più utile è leggere la sentenza o il decreto di omologa insieme alla relazione del commissario o dell’ausiliario: è lì che si capisce se c’è un punto debole vero.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati di fantasia ma termini calcolati secondo le regole viste sopra. Non sono casi seguiti dallo studio: sono esercizi per capire come si muovono le date e le scelte.

Simulazione 1 — Fornitore chirografario in un concordato in continuità

Dati di partenza.
– Credito del fornitore: 47.380 €, chirografario, inserito nella classe dei fornitori strategici.
– Proposta: pagamento del 17,5% in quattro anni, pari a 8.291,50 €.
– La classe dei fornitori vota contro; il tribunale omologa comunque applicando le regole dell’art. 112 CCII sulle classi dissenzienti.
– Il fornitore aveva votato contro e aveva depositato opposizione all’omologa dodici giorni prima dell’udienza (quindi nel termine perentorio di almeno dieci giorni).
– Sentenza di omologa notificata via PEC dalla cancelleria il 9 febbraio 2026.

Sviluppo.
1. Il fornitore è parte del giudizio di omologazione, perché si è opposto nei termini: è legittimato al reclamo.
2. Il termine di trenta giorni decorre dal 9 febbraio 2026. Febbraio 2026 ha 28 giorni: dal 10 al 28 febbraio corrono 19 giorni, gli altri 11 arrivano all’11 marzo 2026, ultimo giorno utile per il deposito.
3. Il fornitore deposita il ricorso il 6 marzo 2026. Il presidente deve fissare l’udienza entro 60 giorni dal deposito, quindi entro il 5 maggio 2026.
4. Supponiamo che il decreto di fissazione sia comunicato il 12 marzo 2026: ricorso e decreto vanno notificati al commissario giudiziale e alle altre parti entro il 22 marzo 2026, e tra la notifica e l’udienza devono passare almeno trenta giorni.
5. Il motivo principale del reclamo: la stima dell’immobile industriale nell’alternativa liquidatoria, indicata in 1.120.000 €, è contestata con una perizia che la porta a 1.640.000 €. Rifacendo il confronto, la classe dei fornitori nella liquidazione otterrebbe circa il 21,3%, più del 17,5% offerto.
6. Il fornitore valuta se chiedere la sospensione ex art. 52: il piano prevede la vendita dell’immobile entro sei mesi, quindi la richiesta ha un senso concreto.

Esito possibile. Se la corte d’appello condivide la nuova stima, l’omologa può essere revocata perché la proposta non supera il test di convenienza. Se invece ritiene attendibile la stima dell’attestatore, il reclamo viene respinto e il fornitore paga le spese. La forza del reclamo dipende tutta dalla perizia, non dalla percentuale in sé.

Variante. Se lo stesso fornitore avesse votato contro ma non si fosse opposto all’omologa, il reclamo sarebbe stato quasi certamente inammissibile per difetto di legittimazione, qualunque fosse la qualità della perizia.

Simulazione 2 — Comune creditore in un concordato semplificato

Dati di partenza.
– Concordato semplificato dopo una composizione negoziata chiusa senza accordo.
– Credito del Comune per IMU e TARI non pagate: 12.640 €.
– Il piano di liquidazione assegna ai crediti tributari locali il 38%, pari a 4.803,20 €.
– Il Comune riceve la comunicazione dell’udienza ma non deposita opposizione.
– Decreto di omologa comunicato il 14 luglio 2026.

Sviluppo.
1. Il termine di trenta giorni per il reclamo (art. 25-sexies, comma 6, con rinvio all’art. 247) decorre dal 14 luglio 2026: dal 15 al 31 luglio corrono 17 giorni, gli altri 13 portano al 13 agosto 2026.
2. Il Comune non può contare sulla sospensione feriale dall’1 al 31 agosto: nelle procedure del Codice della crisi, di regola, non opera. Il 13 agosto 2026 resta l’ultimo giorno utile.
3. Il problema più serio, però, è un altro: il Comune non si è opposto all’omologa. Alla luce dei principi espressi dalla Cassazione sulla legittimazione al reclamo (ordinanze n. 34840/2024 e n. 5948/2026, rese in materia di accordi di ristrutturazione), il suo reclamo rischia di essere dichiarato inammissibile.
4. L’unica strada per superare l’ostacolo sarebbe dimostrare un vizio procedurale che ha impedito la partecipazione, per esempio una comunicazione dell’udienza mai ricevuta. Nel nostro esempio la comunicazione è arrivata regolarmente.

Esito possibile. Il decreto resta fermo e il piano si esegue: il Comune incasserà i 4.803,20 € previsti. La partita si è decisa prima del decreto, nel momento in cui il Comune ha scelto di non opporsi. Con l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali introdotta dal D.Lgs. 147/2026, per gli enti territoriali questo diventa un onere da presidiare in ogni procedura.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Mi sono opposto all’omologa nel modo e nei tempi giusti?”

Quasi tutti chiedono se si può fare reclamo dopo l’omologa. Quasi nessuno si chiede, prima dell’omologa, se ha fatto ciò che serve per poterlo fare.

Il reclamo contro l’omologazione non nasce dal nulla: è la prosecuzione di un contraddittorio che si è aperto davanti al tribunale. Se in quel contraddittorio non sei entrato, la corte d’appello, di regola, non ti considera parte. Lo dice la lettera dell’art. 51 (“le parti possono proporre reclamo”) e lo conferma la giurisprudenza di Cassazione, che riconosce la legittimazione solo a chi ha assunto formalmente la qualità di parte nel giudizio di omologa.

Le verifiche da fare, prima dell’udienza e non dopo, sono quattro:

  1. Ho ricevuto il decreto che fissa l’udienza di omologazione? Il debitore deve notificarlo al commissario e ai creditori dissenzienti (art. 48, comma 1). Se non è arrivato, questo è già un possibile motivo di reclamo.
  2. Ho calcolato il termine per l’opposizione? Nel Codice della crisi è perentorio: la memoria va depositata almeno dieci giorni prima dell’udienza. Nelle vecchie procedure regolate dalla legge fallimentare la Cassazione (ord. n. 1393/2024) lo ha ritenuto non perentorio, ma nelle nuove non c’è margine.
  3. L’opposizione contiene motivi e prove? Un’opposizione generica serve a diventare parte, ma i motivi che non entrano nel giudizio di primo grado sono più difficili da sviluppare in appello, e quasi impossibili da recuperare in Cassazione.
  4. Ho chiesto in tempo i documenti? Relazione del commissario, attestazione, stime dei beni: il giudizio sulla convenienza si fa su questi numeri.

Chi si muove solo dopo l’omologa arriva, spesso, quando la partita processuale è già chiusa. Per questo il momento giusto per chiedere un parere non è la notifica della sentenza, ma la ricezione del decreto che fissa l’udienza.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che contano davvero per chi vuole impugnare un’omologa, o difenderla. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato con parole nostre e il motivo per cui è rilevante. Le prime riguardano il Codice della crisi; le ultime la legge fallimentare, e lo segnaliamo espressamente.

Pronunce in regime di Codice della crisi

1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 8644 del 7 aprile 2026.
Principio: il ricorso per cassazione contro la decisione sul reclamo che lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se non individua il fatto storico, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività; la critica alla valutazione del giudice di merito non basta.
Rilevanza: segna il confine tra ciò che si può ancora discutere in Cassazione e ciò che va giocato tutto in corte d’appello.

2. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 5948 del 16 marzo 2026.
Principio: negli accordi di ristrutturazione, il reclamo contro la sentenza di omologazione spetta solo a chi si è opposto e ha così assunto la veste di parte; ne restano privi i creditori assenti, INPS e Agenzia delle Entrate inclusi, salvo un vizio procedurale che ne abbia impedito la partecipazione.
Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sulla legittimazione al reclamo dopo l’entrata in vigore del Codice, decisiva anche per gli enti pubblici soggetti a cram down.

3. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 620 del 12 gennaio 2026.
Principio: nel concordato semplificato, il decreto della corte d’appello che conferma l’inammissibilità della proposta non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, perché non ha natura decisoria.
Rilevanza: mostra che, nel percorso che parte da un decreto, non tutti i provvedimenti d’appello arrivano in Cassazione.

4. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026.
Principio: nel reclamo contro l’omologa del concordato semplificato, né l’ausiliario né il commissario liquidatore sono contraddittori necessari, perché non portano interessi propri.
Rilevanza: chiarisce a chi va notificato il reclamo, evitando contestazioni sull’integrità del contraddittorio.

5. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 624 del 16 gennaio 2026.
Principio: nel concordato semplificato l’utilità per ciascun creditore non può ridursi alla rapidità con cui la crisi si chiude, che ai chirografari non porta vantaggi.
Rilevanza: fornisce un motivo concreto di opposizione e di reclamo contro il decreto di omologa.

6. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026.
Principio: il vaglio del tribunale sull’ammissibilità del concordato semplificato non si ferma alla regolarità formale, ma si misura con le condizioni previste dall’art. 25-sexies e con la documentazione richiesta.
Rilevanza: allarga il perimetro dei vizi che si possono far valere contro il decreto.

7. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025.
Principio: il controllo sull’ammissibilità del concordato semplificato comprende anche i profili di legalità sostanziale.
Rilevanza: conferma l’orientamento della pronuncia precedente e rafforza la posizione del creditore che contesta il decreto.

8. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 28483 del 27 ottobre 2025.
Principio: la condanna in solido del legale rappresentante che ha agito in mala fede, prevista dall’art. 51, comma 15, CCII, vale anche nella liquidazione controllata e nel giudizio di cassazione.
Rilevanza: è il rischio personale per gli amministratori di società che impugnano a scopo dilatorio.

9. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 27909 del 20 ottobre 2025.
Principio: in un giudizio di revocazione, per la parte contumace il termine breve dell’art. 51, comma 13, non decorre se il provvedimento non le è stato notificato o comunicato personalmente; si applica il termine lungo dell’art. 327 c.p.c.
Rilevanza: mostra quanto conti, per il calcolo dei termini, il modo in cui il provvedimento è arrivato alla parte.

10. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 26690 del 3 ottobre 2025.
Principio: il termine di trenta giorni per il ricorso per cassazione previsto dall’art. 51, comma 13, si applica anche alla sentenza d’appello che, accogliendo un reclamo, apre la liquidazione giudiziale.
Rilevanza: conferma l’uniformità dei termini brevi del sistema delle impugnazioni concorsuali.

11. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 26510 del 1 ottobre 2025.
Principio: il provvedimento che decide il reclamo è ricorribile per cassazione anche se intitolato “decreto”, quando ha il contenuto e gli effetti di una sentenza.
Rilevanza: per capire come impugnare conta la sostanza del provvedimento, non il nome: un principio utile proprio a chi si chiede se un “decreto” si può contestare.

12. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 19607 del 16 luglio 2025.
Principio: aperta la liquidazione giudiziale, le impugnazioni autonome contro il diniego di omologa sono inammissibili e il giudizio di omologazione diventa improcedibile; tutto confluisce nel reclamo contro la sentenza di liquidazione.
Rilevanza: indica al debitore quale unico rimedio usare quando concordato e liquidazione si intrecciano.

13. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 3659 del 13 febbraio 2025.
Principio: l’omologazione presuppone l’approvazione dei creditori; se il tribunale ha dichiarato inammissibile la proposta impedendo il voto, la corte d’appello non può omologarla direttamente.
Rilevanza: delimita i poteri della corte d’appello in sede di reclamo.

14. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 34840 del 29 dicembre 2024 (in materia di accordi di ristrutturazione, art. 182-bis l.fall.).
Principio: data la natura contenziosa del giudizio di omologa, il reclamo è riservato a chi ha assunto formalmente la qualità di parte; un dissenso tardivo alla transazione fiscale, senza opposizione, non basta.
Rilevanza: è il precedente su cui si fonda l’esclusione degli enti pubblici “silenziosi”.

Pronunce in regime di legge fallimentare (citate come tali)

15. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 1393 del 15 gennaio 2024.
Principio: il termine di dieci giorni prima dell’udienza per l’opposizione all’omologa previsto dall’art. 180 l.fall. non è perentorio, e la perentorietà dell’art. 48 CCII non si estende per analogia alle vecchie procedure.
Rilevanza: decisiva per chi si muove in una procedura ante 15 luglio 2022.

16. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 1521 del 23 gennaio 2013.
Principio: l’interesse a impugnare il diniego di omologa dipende dal successo dell’impugnazione contro la dichiarazione di fallimento.
Rilevanza: è l’antecedente del principio di assorbimento oggi espresso dall’ord. n. 19607/2025.

17. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 4304 del 19 marzo 2012.
Principio: il reclamo contro il decreto di omologazione ex art. 183 l.fall. si propone entro trenta giorni, in base a un’interpretazione costituzionalmente orientata.
Rilevanza: fissa il termine per il “decreto di omologa” nelle procedure ancora regolate dalla vecchia legge.

18. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 22932 del 4 novembre 2011.
Principio: il decreto della corte d’appello sul reclamo ex art. 183 l.fall. si impugna in Cassazione nel termine ordinario di sessanta giorni dalla notificazione.
Rilevanza: segnala la differenza con l’attuale termine di trenta giorni dell’art. 51 CCII.

19. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 2886 del 9 febbraio 2007.
Principio: legittimati a impugnare l’omologa sono il debitore e i creditori opponenti, non il commissario giudiziale.
Rilevanza: mostra la continuità, tra vecchia e nuova disciplina, della regola “senza opposizione niente reclamo”.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando un cliente ci porta una sentenza o un decreto di omologa, o il decreto che fissa l’udienza, il lavoro dello studio segue passaggi precisi.

  1. Ricostruiamo la cronologia della procedura dal ricorso introduttivo all’omologa, per stabilire subito se si applica il Codice della crisi o la legge fallimentare e quale termine sta correndo.
  2. Calcoliamo il termine di reclamo partendo dalla PEC della cancelleria o dall’iscrizione nel registro delle imprese, tenendo conto delle regole sulla sospensione feriale e dell’art. 327 c.p.c.
  3. Verifichiamo la legittimazione: controlliamo se il cliente si è opposto nei termini, se le notifiche dell’udienza sono state regolari e se esiste un vizio che ha impedito la partecipazione.
  4. Analizziamo la relazione del commissario o dell’ausiliario e l’attestazione, alla ricerca di errori nelle stime, nella formazione delle classi e nel calcolo delle maggioranze.
  5. Rifacciamo il confronto con la liquidazione giudiziale insieme ai commercialisti dello staff, per verificare se la proposta supera davvero il test di convenienza per il singolo creditore.
  6. Redigiamo e depositiamo l’opposizione all’omologa nel termine perentorio, con motivi e prove già completi, così da preservare la legittimazione al reclamo.
  7. Redigiamo il ricorso per reclamo alla corte d’appello e curiamo la notifica di ricorso e decreto entro i dieci giorni previsti dall’art. 51.
  8. Valutiamo e, se ci sono i presupposti, chiediamo la sospensione dell’attuazione del piano ex art. 52 CCII.
  9. Difendiamo l’omologa quando il cliente è l’imprenditore, costituendoci in corte d’appello a pena di decadenza almeno dieci giorni prima dell’udienza.
  10. Impostiamo fin dal primo grado le questioni di diritto destinate, se necessario, al ricorso per cassazione entro trenta giorni.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Sul tema di questa pagina pesano in particolare due di queste abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore dà conoscenza diretta della composizione negoziata, cioè della fase da cui dipendono l’accesso al concordato semplificato e il decreto di omologa che lo conclude. Le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC portano l’esperienza professionale del controllo sull’omologazione nelle procedure dei debitori minori, dove la verifica di fattibilità e convenienza è il cuore del lavoro.

La strategia resta la stessa dall’opposizione in tribunale fino all’eventuale ricorso in Cassazione: chi imposta l’opposizione è lo stesso professionista che può discutere il reclamo e, da cassazionista, il ricorso finale. Nessun passaggio di consegne, nessuna linea difensiva da ricostruire a metà strada.

Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sui termini, sulla legittimazione e sui motivi; i secondi sulle stime, sui piani e sul confronto con l’alternativa liquidatoria. In un reclamo contro l’omologa, i numeri e il diritto si tengono a vicenda.


In chiusura

Tre messaggi da portare via da queste risposte.

Primo: contro l’omologa il reclamo esiste sempre, che si tratti della sentenza del concordato preventivo (art. 51 CCII), del decreto del concordato semplificato (art. 25-sexies e 247 CCII) o del decreto delle vecchie procedure (art. 183 l.fall.). Il termine, in ogni caso, è breve: trenta giorni.

Secondo: il reclamo si conquista prima dell’omologa. Senza un’opposizione tempestiva, il creditore, anche pubblico, di regola non è parte e non può reclamare.

Terzo: il reclamo non ferma il piano e può costare caro se è debole. Servono motivi concreti, prove e, se occorre, una richiesta di sospensione ben motivata.

Su questo terreno lo Studio Monardo lavora con competenze che derivano direttamente dalle qualifiche dell’Avvocato: da Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021 conosce il percorso della composizione negoziata che sfocia nel decreto di omologa del concordato semplificato; da Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC pratica ogni giorno il controllo di fattibilità e convenienza su cui si fondano opposizioni e reclami. E da cassazionista può seguire la stessa linea fino all’ultimo grado.

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