Può Una Start-up Innovativa Chiedere Il Concordato In Continuità?

Questo non è un articolo da leggere e archiviare. È un piano da eseguire, mossa dopo mossa, per capire se la tua start-up innovativa può chiedere il concordato preventivo in continuità e, se può, come arrivarci senza bruciare le opzioni lungo la strada. Se guidi una società iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese e la cassa non copre più i debiti in scadenza, hai davanti una domanda che fino al 2024 aveva una risposta quasi sempre negativa e che oggi, dopo il terzo correttivo al Codice della crisi, ha una risposta diversa: sì, ma solo se la tua start-up non è un’impresa minore, solo su tua iniziativa e solo se superi un percorso di verifiche che ti spiegheremo una per una. Se invece sei sotto le soglie dimensionali, la porta del concordato preventivo resta chiusa, ma se ne apre un’altra, il concordato minore, che consente anch’esso di proseguire l’attività.

Ti diciamo subito perché questo tema è esattamente il terreno su cui lavora lo Studio Monardo. La domanda “start-up e concordato in continuità” sta a cavallo di due mondi: quello della crisi d’impresa vera e propria, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo presidia come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quello delle procedure da sovraindebitamento, nelle quali la start-up “minore” resta confinata e che l’Avvocato conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Proprio perché la tua start-up può finire da una parte o dall’altra di quella linea, ti serve qualcuno che sappia lavorare su entrambi i lati, scegliendo lo strumento in base ai numeri e non alle abitudini.

Il piano che segue ha otto mosse. Non saltarne nessuna: ognuna prepara la successiva, e alcune hanno termini che non tornano indietro.

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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa devi partire

Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente dove ti trovi. Le start-up innovative hanno una caratteristica che le distingue da qualsiasi altra impresa in crisi: il loro accesso agli strumenti concorsuali dipende da uno status amministrativo che può cambiare, scadere o essere contestato, e da soglie dimensionali che, in un’impresa ad alta crescita o ad alto consumo di capitale, possono essere superate in un solo esercizio. Per questo la diagnosi non è un esercizio teorico: decide quale strada hai davvero davanti.

Rispondi con onestà a queste quattro domande.

Domanda 1 — La tua società è ancora, oggi, una start-up innovativa?

Non chiederti se lo era quando l’hai iscritta. Chiediti se lo è oggi, alla luce della legge 16 dicembre 2024, n. 193 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023), che ha riscritto le regole di permanenza nella sezione speciale, e della circolare direttoriale MIMIT del 29 luglio 2025 che ne ha chiarito l’applicazione. Oggi la permanenza base è di tre anni dall’iscrizione, estendibile fino a cinque anni complessivi solo se ricorre almeno uno dei requisiti aggiuntivi (spese in ricerca e sviluppo almeno pari al 25% del maggiore tra costo e valore della produzione, oppure titolarità di un brevetto, o i requisiti contabili legati a contratti di sperimentazione o finanziamenti), con ulteriori proroghe biennali per chi ha i requisiti da “scale-up”. Le start-up che non hanno presentato nei termini la conferma dei requisiti rischiano la cancellazione d’ufficio da parte della Camera di commercio.

Se la tua società ha perso lo status, il discorso di questo articolo cambia radicalmente: torni a essere un’impresa commerciale ordinaria, soggetta in pieno al Codice della crisi, comprese le iniziative dei creditori. Parti dalla Mossa 1.

Domanda 2 — Sei sopra o sotto le soglie di impresa minore?

Il Codice della crisi definisce “impresa minore” (art. 2, comma 1, lett. d, D.Lgs. 14/2019) l’impresa che presenta congiuntamente tre requisiti: un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro nei tre esercizi antecedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività, se di durata inferiore), ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nello stesso periodo, e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Basta superarne uno per non essere più impresa minore. Per una start-up che ha raccolto capitale e lo ha capitalizzato in sviluppo software o in brevetti, l’attivo patrimoniale supera spesso i 300.000 euro ben prima che i ricavi arrivino a 200.000. È questo il dato che, in concreto, ti apre o ti chiude la porta del concordato preventivo. Se non conosci la risposta con precisione, parti dalla Mossa 2.

Domanda 3 — Sei in crisi o sei già insolvente?

La distinzione conta. La crisi (art. 2, comma 1, lett. a, CCII) è lo stato che rende probabile l’insolvenza, manifestandosi con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. L’insolvenza è l’incapacità attuale di soddisfare regolarmente le obbligazioni. Se sei ancora in crisi, hai a disposizione anche la composizione negoziata, che non è una procedura concorsuale e che non richiede di superare alcuna soglia dimensionale. Se sei già insolvente, la composizione negoziata è percorribile solo se esiste una ragionevole prospettiva di risanamento, e il concordato diventa spesso la strada principale. Parti dalla Mossa 3.

Domanda 4 — Hai un piano di continuità credibile?

Il concordato in continuità non è un modo per guadagnare tempo: è un piano industriale che deve reggere al vaglio dell’attestatore, del commissario giudiziale, dei creditori e del tribunale. Per una start-up questo significa dimostrare che il prodotto o la tecnologia hanno un mercato, che il fabbisogno di cassa del periodo di piano è coperto e che la proposta ai creditori è almeno equivalente a ciò che otterrebbero da una liquidazione. Se il piano non c’è ancora, parti dalla Mossa 4.

Tabella di orientamento

Se la tua situazione è questa Parti dalla mossa Perché
Non sei sicuro che lo status di start-up sia ancora valido (scadenze L. 193/2024, conferma requisiti) Mossa 1 Lo status decide se i creditori possono chiedere la tua liquidazione giudiziale
Status valido, ma non sai se superi le soglie di impresa minore Mossa 2 Sotto soglia, il concordato preventivo è precluso: resta il concordato minore
Status valido, sopra soglia, cassa in tensione ma pagamenti ancora regolari Mossa 3 Puoi valutare la composizione negoziata prima di qualunque domanda giudiziale
Status valido, sopra soglia, già insolvente, investitori disposti a sostenere il rilancio Mossa 4 Serve subito il piano di continuità e la struttura della nuova finanza
Creditori aggressivi, pignoramenti su conti o crediti verso clienti Mossa 5 Devi valutare la domanda con riserva e le misure protettive
Sotto soglia, attività ancora sostenibile Mossa 8 (piano B) La strada è il concordato minore in continuità, gestito con l’OCC
Status perso, sopra soglia Mossa 1 e poi Mossa 3 Sei un’impresa ordinaria: i tempi si accorciano perché i creditori possono agire

Non passare oltre finché non hai risposto a tutte e quattro le domande. Una diagnosi sbagliata qui produce l’errore più costoso dell’intero percorso: depositare una domanda davanti al tribunale con uno strumento che non ti spetta, ottenendo una declaratoria di inammissibilità che ti lascia senza protezione e con i creditori informati della tua crisi.

Mossa 1 — Certifica lo status di start-up innovativa (e preparati a difenderlo)

Obiettivo della mossa: avere la prova documentale, aggiornata ad oggi, che la tua società possiede lo status di start-up innovativa nei requisiti formali e sostanziali, perché da questo status dipende l’intero regime concorsuale che ti si applica.

Quando va fatta

Subito, prima di qualunque altra iniziativa. E in ogni caso prima che scada il termine per la conferma dei requisiti previsto dalla nuova disciplina. Ricorda le scadenze: per le start-up iscritte dopo la riforma, se l’iscrizione è avvenuta entro due anni dalla costituzione, la conferma va presentata entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio del terzo anno e comunque entro il 31 luglio; per le start-up già iscritte alla data di entrata in vigore della L. 193/2024, la circolare MIMIT del 29 luglio 2025 ha previsto termini aggiuntivi differenziati (sei mesi per chi era iscritto da meno di diciotto mesi, dodici mesi per chi lo era da oltre diciotto mesi). Le scadenze sono perentorie: mancarne una significa decadere dallo status.

Come si esegue

Il primo passo è estrarre una visura aggiornata della sezione speciale del registro delle imprese e verificare la data di iscrizione, l’ultima dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti e l’eventuale presenza di procedimenti di cancellazione avviati d’ufficio.

Il secondo passo è ricostruire, documento per documento, la sussistenza dei requisiti sostanziali dell’art. 25 del D.L. 179/2012, perché l’iscrizione nel registro non basta. La giurisprudenza di legittimità lo ha chiarito senza ambiguità: con la sentenza Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2022, n. 21152, la Corte ha affermato che l’iscrizione nella sezione speciale svolge una funzione di pubblicità-notizia e non impedisce al giudice di verificare se i requisiti esistano davvero; con la Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2024, n. 1587 ha ribadito che il tribunale può sindacare l’effettiva ricorrenza dei requisiti anche quando l’impresa li abbia autocertificati. In altre parole, se un creditore sostiene che la tua start-up è “innovativa solo sulla carta”, il giudice entrerà nel merito.

Per questo devi raccogliere:

  • il bilancio degli ultimi esercizi con la nota integrativa, nella quale devono risultare le spese in ricerca e sviluppo se è questo il requisito su cui ti basi;
  • i contratti di lavoro e i titoli di studio del personale qualificato, se ti basi sul requisito del capitale umano;
  • i titoli di proprietà industriale (brevetti, privative) o la registrazione del software presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, se ti basi sul requisito della proprietà intellettuale;
  • la prova che non hai distribuito utili;
  • la descrizione dell’oggetto sociale e la documentazione che dimostra l’attività effettivamente svolta, perché dopo la riforma non puoi svolgere in via prevalente attività di agenzia o di consulenza;
  • la prova della qualifica di PMI secondo la Raccomandazione UE 2003/361/CE, tenendo conto delle imprese associate e collegate, perché le start-up controllate o collegate a grandi imprese non sono ammesse.

La base giuridica

La base è l’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito dalla L. 221/2012), come modificato dalla L. 193/2024, che definisce i requisiti della start-up innovativa e la durata della permanenza nella sezione speciale; e l’art. 31, comma 1, dello stesso decreto, secondo il quale la start-up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste per il sovraindebitamento. Su questa esenzione si innesta oggi l’art. 37, comma 1, CCII, come modificato dall’art. 11 del D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che introduce la deroga per le start-up non minori di cui ci occuperemo nella Mossa 2.

La Corte di cassazione ha anche precisato che l’esenzione dalle procedure maggiori non è un privilegio senza scadenza: con la Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2022, n. 23980, ha collegato il venir meno della protezione al decorso del periodo massimo di permanenza o al mancato rispetto degli adempimenti pubblicitari richiesti per mantenerla. E la Corte d’Appello di Milano, 3 settembre 2021, n. 2563 aveva già osservato che iscrizione e autocertificazione, da sole, non bastano a sottrarre l’impresa alla procedura.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è scoprire che la conferma dei requisiti non è stata depositata, o che l’ultima dichiarazione annuale era incompleta. In questo caso non fingere che il problema non esista: verifica con il legale se lo status è già decaduto o se il procedimento di cancellazione è ancora in corso, e in quest’ultimo caso valuta se e come regolarizzare. Se lo status è perso, sappi che la conseguenza non è solo la perdita delle agevolazioni fiscali: è la piena esposizione alle iniziative dei creditori, compresa la domanda di liquidazione giudiziale. A quel punto la scelta dello strumento diventa più urgente, non meno. Passa direttamente alla Mossa 3 con un’agenda accelerata.

Un secondo imprevisto è il creditore che contesta i requisiti sostanziali proprio per toglierti la protezione. Qui la documentazione raccolta in questa mossa è la tua difesa: senza di essa, ti ritrovi a dimostrare in udienza, in pochi giorni, ciò che avresti dovuto avere già pronto.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 2 verifica che:

  1. hai una visura aggiornata che conferma l’iscrizione nella sezione speciale e nessuna cancellazione in corso;
  2. hai un fascicolo che prova ciascun requisito sostanziale dell’art. 25, con documenti datati e coerenti con i bilanci;
  3. conosci la data esatta in cui il tuo status scadrà in assenza di proroghe, e sai se hai i requisiti per una proroga.

Mossa 2 — Misura la tua dimensione: impresa minore o no

Obiettivo della mossa: stabilire con certezza se la tua start-up supera almeno una delle soglie di impresa minore, perché solo in questo caso puoi chiedere il concordato preventivo in continuità.

Quando va fatta

Subito dopo la Mossa 1, e comunque prima di scegliere lo strumento. Attenzione: le soglie si misurano sui tre esercizi antecedenti la data di deposito della domanda (o dall’inizio dell’attività se più breve). Questo significa che, se sei vicino alla chiusura di un esercizio, la fotografia può cambiare a seconda di quando depositi. Fai il calcolo su entrambe le ipotesi.

Come si esegue

Il primo passo è prendere i bilanci approvati degli ultimi tre esercizi (o di tutti quelli disponibili, se la società è più giovane) e isolare tre numeri per ciascun anno:

  • attivo patrimoniale: il totale dell’attivo dello stato patrimoniale. In una start-up comprende le immobilizzazioni immateriali (costi di sviluppo capitalizzati, software, brevetti), la liquidità raccolta dagli aumenti di capitale e i crediti. Basta che in uno solo dei tre esercizi l’attivo abbia superato i 300.000 euro perché questo requisito venga meno;
  • ricavi lordi: in un’impresa in fase di lancio sono spesso modesti, ma considera anche i contributi in conto esercizio e verifica con il commercialista come vanno trattati;
  • debiti: tutti, anche non scaduti, compresi i finanziamenti bancari, i debiti verso fornitori, i debiti fiscali e previdenziali, i finanziamenti dei soci. Il limite di 500.000 euro si misura sull’esposizione complessiva.

Il secondo passo è confrontare i tre numeri con le soglie. Ricorda la regola: sei impresa minore solo se resti sotto tutte e tre le soglie contemporaneamente. Se ne superi anche una sola, sei un’impresa “non minore”.

Il terzo passo, se sei impresa non minore, è leggere con attenzione cosa ti consente oggi l’art. 37, comma 1, CCII: in deroga all’art. 31 del D.L. 179/2012, le start-up innovative diverse dalle imprese minori possono chiedere, con domanda proposta esclusivamente dal debitore, l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza previsti dal Codice, nonché l’apertura della liquidazione giudiziale. Tra questi strumenti c’è il concordato preventivo, e dunque anche il concordato in continuità aziendale.

La base giuridica

Le norme da tenere sul tavolo sono tre. L’art. 2, comma 1, lett. d, CCII per la definizione di impresa minore. L’art. 37, comma 1, CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, entrato in vigore il 28 settembre 2024 e applicabile, secondo la disciplina transitoria dell’art. 56 dello stesso decreto, anche ai procedimenti pendenti. L’art. 31 del D.L. 179/2012, che continua a valere come regola generale per le start-up minori: per loro restano disponibili solo gli strumenti da sovraindebitamento, cioè il concordato minore (art. 74 CCII) e la liquidazione controllata (art. 268 CCII).

Fermati un momento sulla parola “esclusivamente”. Nessun creditore, nessun pubblico ministero può chiedere la liquidazione giudiziale della tua start-up finché lo status è valido: l’iniziativa è solo tua. La deroga è costruita come una facoltà offerta all’impresa, non come un’esposizione nuova verso i terzi. È una differenza enorme rispetto a un’impresa commerciale ordinaria, nella quale il pubblico ministero è legittimato a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale e la Cassazione ne ha recentemente ribadito i presupposti (Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638).

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è un bilancio che non rappresenta correttamente l’attivo: costi di sviluppo capitalizzati in modo aggressivo, crediti verso soci per decimi da versare, partecipazioni sopravvalutate. Se il bilancio è da rettificare, la soglia può spostarsi in un senso o nell’altro. Non sistemare i numeri “per entrare” nel concordato preventivo: l’attestatore e il commissario giudiziale rifaranno i conti, e un’ammissione fondata su un attivo gonfiato si trasforma in un problema di responsabilità per gli amministratori.

Il secondo imprevisto è trovarsi esattamente a cavallo della soglia. In questo caso valuta con il legale e il commercialista entrambe le strade, concordato preventivo e concordato minore, perché la scelta sbagliata porta a una declaratoria di inammissibilità. Tieni presente che il concordato minore ha regole di voto e di trattamento dei creditori diverse, e che per alcune start-up può essere perfino più adatto.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 3 verifica che:

  1. hai una tabella con attivo, ricavi e debiti per ciascuno dei tre esercizi rilevanti, firmata dal commercialista;
  2. sai con certezza se sei impresa minore o non minore;
  3. hai indicato per iscritto quale delle due famiglie di strumenti è percorribile: quella del Codice (concordato preventivo, accordi, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) oppure quella del sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata).

Mossa 3 — Scegli lo strumento giusto: composizione negoziata o concordato

Obiettivo della mossa: decidere se entrare subito nel concordato in continuità oppure passare prima dalla composizione negoziata, che per una start-up può essere la sede ideale per trattare con investitori e creditori senza l’esposizione di una procedura giudiziale.

Quando va fatta

Appena hai chiuso le Mosse 1 e 2. Il fattore tempo qui è decisivo: la composizione negoziata funziona meglio quando sei ancora in crisi e non già in insolvenza conclamata, perché richiede una ragionevole prospettiva di risanamento e dura, di regola, centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili. Se aspetti che i fornitori strategici smettano di consegnare o che i dipendenti siano senza stipendio da mesi, la composizione negoziata perde gran parte della sua utilità.

Come si esegue

Il primo passo è chiederti: ho bisogno di un tavolo riservato o di una procedura con effetti vincolanti per tutti? La composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) è un percorso stragiudiziale nel quale un esperto indipendente, nominato da una commissione presso la Camera di commercio, agevola le trattative tra te, i creditori e i possibili investitori. Non è una procedura concorsuale, quindi è accessibile a ogni imprenditore commerciale o agricolo, comprese le start-up innovative, sia minori sia non minori (per le imprese sotto soglia il Codice prevede regole specifiche all’art. 25-quater). Non produce effetti vincolanti per i creditori che non aderiscono, ma puoi chiedere misure protettive al tribunale.

Il concordato in continuità, invece, è uno strumento giudiziale: vincola anche i creditori dissenzienti, se ricorrono le maggioranze e le condizioni di legge, ma comporta il deposito in tribunale, la nomina di un commissario giudiziale, la pubblicità della domanda nel registro delle imprese.

Il secondo passo è mettere in fila i vantaggi specifici per una start-up:

Esigenza della start-up Composizione negoziata Concordato in continuità
Riservatezza verso il mercato e gli investitori Alta: il percorso non è pubblico come una procedura Bassa: la domanda è pubblicata
Trattare un nuovo round con un fondo Ideale: l’esperto facilita le trattative Possibile, ma dentro un piano da attestare
Vincolare i creditori dissenzienti No, salvo sbocchi successivi Sì, con maggioranze per classi e ristrutturazione trasversale
Bloccare le azioni esecutive Sì, con misure protettive confermate dal tribunale Sì, con misure protettive dalla pubblicazione della domanda
Accessibile alla start-up minore Sì No (per la minore: concordato minore)

Il terzo passo è valutare gli sbocchi della composizione negoziata. Se le trattative non portano a un accordo, puoi utilizzare gli strumenti che il Codice collega alla conclusione del percorso, tra cui il concordato semplificato per la cessione del patrimonio (art. 25-sexies CCII), oppure depositare una domanda di concordato preventivo. In altre parole, la composizione negoziata non ti chiude la strada del concordato in continuità: spesso la prepara.

La base giuridica

Gli artt. 12-25-undecies CCII disciplinano la composizione negoziata; l’art. 84 CCII il concordato preventivo e le sue finalità, tra cui la continuità aziendale; l’art. 37 CCII l’accesso della start-up non minore agli strumenti giudiziali. Per le imprese con debiti tributari, ricorda che le regole sulla transazione fiscale sono state ritoccate più volte: il D.Lgs. 136/2024 ha riscritto parte della disciplina e il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la possibilità di proporre il trattamento dei crediti anche ai tributi locali, che in passato restavano fuori dal perimetro della transazione. Per una start-up che ha accumulato debiti verso il Comune (ad esempio per tributi sui locali) è una novità da considerare nella costruzione della proposta.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è che l’esperto, dopo il primo incontro, ritenga che non ci sia una ragionevole prospettiva di risanamento e archivi il percorso. Non è la fine: significa che devi rivedere il piano o la struttura finanziaria prima di andare in tribunale. Un altro imprevisto è il creditore che, durante le trattative, avvia un pignoramento: in questo caso la richiesta di misure protettive diventa urgente e va depositata contestualmente all’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, con conferma da parte del tribunale nei termini di legge.

Ricorda infine un punto che molti fondatori ignorano: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, salvo che sia diversamente previsto (art. 9 CCII). Se la tua crisi esplode a luglio, non contare sul mese di agosto per guadagnare tempo.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 4 verifica che:

  1. hai scelto per iscritto tra composizione negoziata e accesso diretto al concordato, motivando la scelta;
  2. se hai scelto la composizione negoziata, hai preparato la documentazione richiesta dalla piattaforma telematica nazionale (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, piano di risanamento, elenco creditori, certificati dei debiti tributari e contributivi);
  3. sai quali sono gli sbocchi possibili se il percorso negoziale fallisce.

Mossa 4 — Costruisci il piano di continuità della start-up

Obiettivo della mossa: trasformare il progetto della tua start-up in un piano di continuità attestabile, che dimostri come i flussi della prosecuzione dell’attività consentano di soddisfare i creditori almeno quanto una liquidazione e di superare lo stato di crisi o di insolvenza.

Quando va fatta

In parallelo alla Mossa 3, e comunque prima del deposito della domanda completa. Se depositi una domanda con riserva (ne parliamo nella Mossa 5), il piano dovrà essere pronto entro il termine fissato dal tribunale, che va da trenta a sessanta giorni, prorogabile in presenza di giustificati motivi. Non aspettare il deposito della riserva per iniziare a scrivere il piano: il tempo concesso dal tribunale è pochissimo per una start-up che deve, nello stesso periodo, continuare a sviluppare il prodotto.

Come si esegue

Il primo passo è scegliere il tipo di continuità. Il Codice distingue la continuità diretta, in cui l’attività prosegue in capo alla tua società, da quella indiretta, in cui l’azienda o un ramo viene affidato a un terzo (con cessione, affitto, conferimento). Per una start-up la continuità diretta è la scelta naturale quando il valore sta nel team e nel know-how che non si trasferisce facilmente; la continuità indiretta può avere senso quando un operatore industriale è interessato a rilevare la tecnologia e a garantire l’occupazione.

Il secondo passo è costruire il piano economico-finanziario con orizzonte coerente con la tua realtà. Devi rappresentare:

  • il fabbisogno di cassa mese per mese (il “burn rate”) per l’intera durata del piano;
  • le fonti che lo coprono: ricavi attesi, aumenti di capitale già deliberati o promessi da investitori, finanziamenti, contributi pubblici;
  • le ipotesi commerciali con i relativi indicatori (contratti firmati, pipeline, tassi di conversione documentati);
  • il trattamento dei creditori, classe per classe;
  • l’analisi di sensibilità: cosa succede se i ricavi arrivano con sei mesi di ritardo, se il round è inferiore al previsto.

Il terzo passo è affrontare la questione più delicata per una start-up: il valore di liquidazione. Il concordato in continuità richiede che i creditori ricevano un trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale. Per una start-up, il valore di liquidazione è spesso bassissimo (la tecnologia vale poco senza il team, i crediti verso clienti sono pochi), e questo, paradossalmente, rende più agevole superare il confronto. Ma attenzione: l’attestatore deve stimare con serietà quanto varrebbero brevetti, software, marchi e banche dati in uno scenario liquidatorio, e un valore sottostimato verrà contestato dai creditori più strutturati. Qui c’è anche una questione interpretativa che devi conoscere: poiché la start-up non è soggetta alla liquidazione giudiziale se non su sua domanda, il confronto con la liquidazione giudiziale resta un parametro astratto previsto dalla legge, da applicare comunque con rigore.

Il quarto passo è individuare l’attestatore, un professionista indipendente che deve certificare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Nelle start-up il controllo dei dati è spesso complicato da contabilità tenute in modo informale nei primi anni: prepara in anticipo una riconciliazione tra contabilità, estratti conto e contratti.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora proprio sul punto in cui il piano di risanamento deve diventare credibile per i creditori: è lì che la start-up si gioca l’ammissione.

La base giuridica

L’art. 84, comma 2, CCII stabilisce che la continuità aziendale tutela l’interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro, e che nel concordato in continuità i creditori sono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità. L’art. 87 CCII elenca il contenuto obbligatorio del piano, tra cui la descrizione delle cause della crisi, le strategie di intervento, i tempi, le iniziative industriali e le loro tempistiche, le azioni risarcitorie esperibili, gli effetti sul piano occupazionale, e richiede la relazione del professionista indipendente che attesti la veridicità dei dati e la fattibilità del piano e, in caso di continuità, che il piano sia atto a impedire o superare l’insolvenza e a garantire la sostenibilità economica dell’impresa. L’art. 84, comma 6, CCII disciplina la distribuzione del valore secondo la regola della priorità assoluta per il valore di liquidazione e della priorità relativa per il plusvalore generato dalla continuità.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è l’investitore che si tira indietro a ridosso del deposito. Se il piano poggia interamente su un aumento di capitale non ancora sottoscritto, sei esposto. Per questo ti conviene ottenere, prima del deposito, impegni scritti e condizionati all’omologazione, oppure costruire scenari alternativi con fonti diverse (finanziamento dei soci, contributi, cessione di una licenza non strategica). Se l’investitore esce dopo il deposito, il piano va modificato e l’attestazione aggiornata: un percorso possibile, ma che consuma tempo prezioso.

Un altro imprevisto è la contestazione dei dati storici da parte dell’attestatore. Non cercare di forzarne il giudizio: un’attestazione con riserve sostanziali compromette l’ammissibilità. Meglio rettificare i bilanci e ripartire con numeri corretti.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 5 verifica che:

  1. hai un piano economico-finanziario con almeno uno scenario base e uno scenario di stress, approvato dall’organo amministrativo;
  2. hai una stima del valore di liquidazione di ciascun asset, compresi quelli immateriali;
  3. hai individuato l’attestatore e ha ricevuto i dati necessari per iniziare il lavoro;
  4. hai impegni scritti, anche condizionati, sulle fonti di finanziamento del piano.

Mossa 5 — Deposita la domanda (anche con riserva) e metti al riparo l’attività

Obiettivo della mossa: entrare formalmente nel procedimento unitario davanti al tribunale con una domanda di accesso al concordato in continuità, ottenendo subito la protezione del patrimonio e dei flussi della start-up dalle azioni dei creditori.

Quando va fatta

Nel momento in cui la pressione dei creditori minaccia la continuità: un pignoramento sul conto corrente su cui transitano gli incassi dei clienti, un sequestro conservativo, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo di un fornitore strategico. Se il piano non è ancora completo ma la protezione serve adesso, la strada è la domanda con riserva, che ti consente di depositare inizialmente solo il ricorso con i documenti essenziali e di completare proposta, piano e attestazione entro il termine assegnato dal tribunale.

Non depositare la domanda con riserva come gesto difensivo senza avere almeno l’ossatura del piano: il termine concesso è breve, e il tribunale verifica che tu lo stia utilizzando davvero.

Come si esegue

Il primo passo è la decisione interna. Nelle società di capitali, e quindi nella tua start-up S.r.l. o S.p.A., la decisione di presentare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi spetta in via esclusiva agli amministratori, che la adottano con verbale redatto da notaio e la depositano nel registro delle imprese. Non serve, per presentare la domanda, il consenso dei soci, e questo è un punto che nelle start-up con molti investitori va gestito con attenzione: il patto parasociale può prevedere diritti di veto su decisioni straordinarie, ma la legge riserva questa scelta all’organo amministrativo. Ne parliamo nella Mossa 7.

Il secondo passo è il ricorso. Va depositato al tribunale competente (quello del luogo in cui la società ha il centro degli interessi principali) e deve contenere, se si tratta di domanda con riserva, almeno i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se la società è più giovane, quelli disponibili, e l’elenco nominativo dei creditori con i rispettivi crediti e le cause di prelazione. Nel ricorso devi dichiarare di essere una start-up innovativa non minore e indicare i dati che lo dimostrano: è la prima cosa che il tribunale verificherà, alla luce dell’art. 37 CCII.

Il terzo passo è la richiesta di misure protettive. Dalla data di pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività. Devi però chiederle espressamente nel ricorso, e il tribunale si pronuncia sulla loro conferma, sulla durata e sull’eventuale revoca. Puoi chiedere anche misure cautelari specifiche, ad esempio per impedire la risoluzione di un contratto di licenza essenziale.

Il quarto passo è prepararti alla gestione durante la riserva. Il tribunale fissa il termine per il deposito del piano, nomina di regola un commissario giudiziale e impone obblighi informativi periodici, almeno mensili, sulla gestione finanziaria e sull’attività compiuta per predisporre il piano. Durante questa fase puoi compiere gli atti di ordinaria amministrazione; per quelli di straordinaria amministrazione (ad esempio la concessione in licenza esclusiva della tecnologia, l’assunzione di un finanziamento garantito) ti serve l’autorizzazione del tribunale.

Il quinto passo, spesso decisivo per una start-up, è chiedere l’autorizzazione a pagare i crediti anteriori essenziali. Se il fornitore del cloud su cui gira la tua piattaforma vanta un credito scaduto e minaccia di sospendere il servizio, puoi chiedere al tribunale di autorizzarne il pagamento, con l’attestazione di un professionista indipendente che quei pagamenti sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori.

La base giuridica

L’art. 40 CCII disciplina il contenuto del ricorso; l’art. 44 CCII la domanda con riserva, con il termine da trenta a sessanta giorni, prorogabile su istanza in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale fino a ulteriori sessanta giorni; gli artt. 54 e 55 CCII le misure protettive e cautelari; l’art. 8 CCII la durata massima complessiva delle misure protettive; l’art. 46 CCII gli atti di straordinaria amministrazione; l’art. 100 CCII il pagamento dei crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi; l’art. 97 CCII i contratti pendenti, che puoi chiedere di sospendere o sciogliere se non sono funzionali al piano.

Se qualcosa va storto

Il primo imprevisto è il tribunale che dubita della qualifica di start-up o della dimensione non minore. Se hai eseguito bene le Mosse 1 e 2, hai già il fascicolo per rispondere. Se il tribunale ritiene che tu sia impresa minore, la domanda di concordato preventivo sarà dichiarata inammissibile: in quel caso devi passare rapidamente al concordato minore con l’assistenza dell’OCC (Mossa 8).

Il secondo imprevisto è il creditore che chiede la revoca delle misure protettive sostenendo che non servono al buon esito delle trattative o che arrecano un pregiudizio sproporzionato. Rispondi con i numeri: mostra che senza protezione il pignoramento del conto bloccherebbe gli stipendi del team tecnico e farebbe crollare il valore dell’azienda, a danno di tutti i creditori.

Il terzo imprevisto è non riuscire a completare il piano entro il termine. Chiedi la proroga prima della scadenza, motivandola in concreto (ad esempio con la due diligence di un investitore in corso, documentata da una lettera di intenti). Una proroga chiesta a termine scaduto non è più utile.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 6 verifica che:

  1. il verbale notarile della decisione degli amministratori è stato depositato nel registro delle imprese;
  2. il ricorso è stato depositato con i documenti richiesti e con la prova dello status e della dimensione non minore;
  3. le misure protettive sono state confermate e conosci la loro scadenza;
  4. hai un calendario con il termine per il piano e le scadenze degli obblighi informativi.

Mossa 6 — Disegna le classi e il trattamento dei creditori

Obiettivo della mossa: suddividere i creditori in classi omogenee e assegnare a ciascuna un trattamento che rispetti le regole di distribuzione del valore, perché nel concordato in continuità la suddivisione in classi è obbligatoria e da essa dipende la possibilità di ottenere l’omologazione anche con il voto contrario di qualche classe.

Quando va fatta

Insieme alla stesura della proposta, cioè entro il termine della riserva o prima del deposito della domanda completa. Non rinviare le classi all’ultimo momento: la loro composizione dipende dalla qualità dei dati sui crediti, e nelle start-up gli elenchi dei creditori sono spesso incompleti (piccoli fornitori, consulenti, rimborsi spese dei soci).

Come si esegue

Il primo passo è mappare i creditori per posizione giuridica e interesse economico. In una start-up tipica troverai:

  • i dipendenti, con crediti per retribuzioni e trattamento di fine rapporto assistiti da privilegio generale;
  • l’Erario e gli enti previdenziali, con crediti privilegiati e, per sanzioni e interessi, in parte chirografari;
  • le banche, spesso con finanziamenti assistiti dalla garanzia pubblica del Fondo di garanzia per le PMI, e dunque con un garante terzo;
  • i fornitori tecnologici (cloud, licenze software, sviluppo esterno), alcuni dei quali strategici per la continuità;
  • i fornitori ordinari e i consulenti;
  • i soci finanziatori, con crediti per finanziamenti che, se erogati in situazione di squilibrio, sono postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c.;
  • eventuali titolari di strumenti finanziari convertibili o di prestiti partecipativi.

Il secondo passo è formare le classi. Nel concordato in continuità la legge impone classi separate almeno per i creditori privilegiati non soddisfatti integralmente, per i titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti e le parti a essi correlate. Inoltre le imprese minori titolari di crediti chirografari derivanti da forniture di beni e servizi vanno collocate in classi separate. Per una start-up questo significa, ad esempio, separare i piccoli fornitori dai grandi provider tecnologici.

Il terzo passo è assegnare il trattamento. Qui entrano in gioco due regole che devi conoscere bene:

  • il valore di liquidazione (quanto i creditori otterrebbero da una liquidazione) va distribuito rispettando l’ordine delle cause di prelazione, secondo la regola della priorità assoluta;
  • il plusvalore della continuità (il valore in più che la prosecuzione dell’attività genera) va distribuito in modo che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore: è la regola della priorità relativa.

Per i crediti dei lavoratori, il Codice prevede che i crediti assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. siano soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall’omologazione. Pianifica la cassa di conseguenza.

Il quarto passo è il trattamento dei crediti tributari e contributivi, attraverso la transazione fiscale e previdenziale prevista dall’art. 88 CCII. Ricorda la novità del D.Lgs. 147/2026 che ha esteso il trattamento ai tributi locali: verifica con il commercialista quali debiti verso enti locali hai e come possono essere inclusi nella proposta.

La base giuridica

L’art. 85 CCII sulla formazione delle classi, che nel concordato in continuità rende la suddivisione obbligatoria; l’art. 84, commi 6 e 7, CCII sulla distribuzione del valore e sul pagamento dei crediti di lavoro; l’art. 86 CCII sulla moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati; l’art. 88 CCII sul trattamento dei crediti tributari e contributivi; l’art. 2467 c.c. sulla postergazione dei finanziamenti dei soci.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è una classe costruita in modo da “fabbricare” il consenso: ad esempio, una classe composta solo da creditori amici con interessi omogenei a quelli dei soci. Il commissario giudiziale lo segnalerà e il tribunale può ritenere le classi non omogenee. Costruisci le classi su criteri oggettivi, spiegati nella proposta.

Un secondo imprevisto è scoprire che il credito della banca garantito dal Fondo PMI comporta, in caso di escussione, la surroga del garante pubblico con il privilegio previsto dalla normativa di settore: il trattamento di quel credito cambia, e con esso l’equilibrio delle classi. Fatti dare dalla banca lo stato della garanzia prima di chiudere la proposta.

Un terzo imprevisto riguarda i soci finanziatori: se il loro credito è postergato, non può essere soddisfatto prima degli altri creditori. Se invece il socio eroga nuova finanza in esecuzione del concordato, può ottenere la prededuzione nei limiti di legge (Mossa 7). Tieni distinte le due posizioni.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 7 verifica che:

  1. hai un elenco creditori completo, riconciliato con la contabilità e con le comunicazioni ricevute;
  2. ogni classe ha un criterio di formazione oggettivo, scritto nella proposta;
  3. hai verificato che il trattamento rispetta la priorità assoluta sul valore di liquidazione e la priorità relativa sul plusvalore;
  4. la transazione fiscale e previdenziale è stata impostata, compresi i tributi locali se presenti.

Mossa 7 — Porta dentro la nuova finanza e gestisci i soci investitori

Obiettivo della mossa: assicurare al piano le risorse finanziarie necessarie, regolando in modo trasparente il ruolo dei soci e dei nuovi investitori, e mettere al riparo la procedura da eventuali blocchi della compagine sociale.

Quando va fatta

Prima del deposito del piano, per gli impegni; dopo il deposito, per l’autorizzazione dei finanziamenti urgenti; dopo l’omologazione, per l’esecuzione. Una start-up vive di capitale di rischio: senza nuova finanza, il concordato in continuità rischia di essere un piano scritto su ricavi che non arriveranno in tempo.

Come si esegue

Il primo passo è distinguere le tipologie di finanziamento e il loro trattamento:

  • i finanziamenti autorizzati dal tribunale prima dell’omologazione, funzionali all’esercizio dell’attività fino all’omologazione o all’apertura del procedimento, che possono ottenere la prededuzione;
  • i finanziamenti in esecuzione di un concordato omologato, anch’essi prededucibili;
  • i finanziamenti dei soci, che in deroga alla postergazione possono essere prededucibili fino all’80% del loro ammontare se erogati in esecuzione o in funzione del concordato, secondo le regole del Codice;
  • gli aumenti di capitale, che non creano debiti ma diluiscono i soci esistenti.

Il secondo passo è regolare i soci. Il Codice ha introdotto una disciplina specifica: la decisione di accedere allo strumento spetta agli amministratori, e la presentazione della domanda non costituisce giusta causa di revoca degli amministratori; il piano può prevedere modifiche dello statuto, aumenti o riduzioni di capitale, anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione, fusioni e scissioni, e queste modifiche, una volta omologate, operano senza bisogno di una delibera dei soci. I soci possono essere suddivisi in classi e, se il piano incide sui loro diritti, possono votare. Per una start-up con un cap table articolato (fondatori, business angel, fondi di venture capital, piattaforme di equity crowdfunding) questo è il passaggio più delicato: chi ha diritti di veto statutari o parasociali non può paralizzare la ristrutturazione, ma va coinvolto e informato.

Il terzo passo è strutturare l’ingresso del nuovo investitore. Se un fondo è disposto a entrare, la forma tipica è un aumento di capitale riservato, condizionato all’omologazione, con eventuale ricapitalizzazione previa riduzione del capitale per perdite. Ricorda che la tua start-up deve continuare a rispettare i requisiti dell’art. 25 anche dopo l’operazione, compreso quello di PMI: un ingresso di un gruppo industriale come socio di controllo può farti perdere lo status. È una scelta da fare consapevolmente, valutando se la perdita delle agevolazioni sia compensata dal rilancio.

Il quarto passo è ottenere le autorizzazioni. Se il finanziamento serve prima dell’omologazione, chiedi al tribunale l’autorizzazione a contrarlo con la relativa prededuzione, allegando la relazione di un professionista indipendente che attesti che il finanziamento è funzionale alla continuità fino all’omologazione e al miglior soddisfacimento dei creditori.

La base giuridica

Gli artt. 99, 101 e 102 CCII sulla finanza interinale, sulla finanza in esecuzione e sui finanziamenti dei soci; gli artt. 120-bis, 120-ter, 120-quater e 120-quinquies CCII sui rapporti con i soci nel concordato; l’art. 2467 c.c. sulla postergazione; l’art. 25 D.L. 179/2012 per il mantenimento dei requisiti dopo l’operazione sul capitale. Ricorda anche l’art. 2086 c.c., che impone agli amministratori di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati per rilevare tempestivamente la crisi: un ritardo nell’attivarsi espone gli amministratori a responsabilità per l’aggravamento del dissesto, quantificabile anche con criteri equitativi, come la Cassazione ha ricordato con la Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto tipico è il socio di minoranza che, con un diritto di veto statutario, tenta di bloccare l’aumento di capitale. La disciplina del Codice sui soci serve proprio a superare questo stallo, ma richiede che il piano preveda espressamente l’operazione e che i soci siano trattati secondo le regole di legge. Prepara una comunicazione chiara e documentata ai soci: il conflitto si riduce quando tutti vedono il confronto con l’alternativa liquidatoria.

Un secondo imprevisto è l’investitore che pone come condizione la “pulizia” totale dei debiti. Ricorda che il concordato vincola i creditori secondo le regole di legge e che gli effetti esdebitatori si producono con l’omologazione: un investitore che entra dopo l’omologazione trova una società ristrutturata, ma con gli obblighi del piano da eseguire.

Check di completamento

Prima di passare alla Mossa 8 verifica che:

  1. hai impegni di finanziamento scritti, con condizioni compatibili con i tempi della procedura;
  2. hai valutato l’impatto dell’operazione sul capitale sullo status di start-up innovativa;
  3. i soci sono stati informati e, se il piano incide sui loro diritti, è stata prevista la loro classificazione;
  4. hai chiesto, se necessarie, le autorizzazioni alla finanza interinale.

Mossa 8 — Arriva al voto e all’omologazione (oppure attiva il piano B)

Obiettivo della mossa: ottenere l’approvazione dei creditori e l’omologazione del tribunale, e poi eseguire il piano; oppure, se sei impresa minore o se la strada del concordato preventivo si chiude, attivare tempestivamente il concordato minore in continuità con l’Organismo di composizione della crisi.

Quando va fatta

Dopo l’apertura del concordato, il commissario giudiziale redige la relazione per i creditori e si apre la fase di voto. I termini di questa fase sono fissati dal tribunale e non subiscono la sospensione feriale: se la votazione cade a cavallo dell’estate, la campagna di informazione verso i creditori va preparata in luglio.

Come si esegue

Il primo passo, nel concordato preventivo in continuità, è preparare il voto per classi. La proposta è approvata se tutte le classi votano a favore; in ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto, oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della classe. I creditori privilegiati soddisfatti integralmente in denaro entro i termini di legge non votano.

Il secondo passo è prepararti all’ipotesi che una o più classi votino contro. In questo caso puoi chiedere l’omologazione con la ristrutturazione trasversale: il tribunale omologa se il valore di liquidazione è distribuito rispettando la graduazione delle prelazioni, se il plusvalore è distribuito secondo la priorità relativa, se nessun creditore riceve più del proprio credito e se la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi (con almeno una classe di creditori privilegiati) oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti anche nel rispetto della graduazione nello scenario di continuità.

Il terzo passo è il giudizio di omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura, l’esito del voto, l’ammissibilità della proposta, la corretta formazione delle classi, la parità di trattamento all’interno delle classi, e la fattibilità del piano nel senso richiesto dalla legge. Se un creditore dissenziente contesta la convenienza, il tribunale omologa solo se il suo credito risulta soddisfatto in misura non inferiore a quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale.

Il quarto passo è l’esecuzione. Dopo l’omologazione la start-up esegue il piano sotto la sorveglianza del commissario giudiziale. Se l’esecuzione si inceppa in modo significativo, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato.

Il piano B, se sei impresa minore, è il concordato minore. È lo strumento che l’art. 31 del D.L. 179/2012, letto con il Codice della crisi, lascia sempre aperto alla start-up innovativa. Consente di proseguire l’attività con una proposta ai creditori che soddisfi, anche parzialmente, i crediti; la domanda si presenta tramite un OCC, che redige una relazione particolareggiata; l’approvazione richiede il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto, con un meccanismo nel quale chi non risponde si considera favorevole. Il concordato minore liquidatorio è ammesso solo se sono apportate risorse esterne che aumentano in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori: la regola generale, quindi, è proprio la continuità.

Il piano C è la liquidazione controllata (art. 268 CCII), che per la start-up minore è l’unica procedura liquidatoria disponibile. Il Tribunale di Firenze, 29 novembre 2024, n. 249 ha aperto una liquidazione controllata su domanda di una start-up del settore software solo dopo aver verificato in concreto i requisiti sostanziali dello status. E la Cassazione, con la Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603, ha ricordato che nella liquidazione controllata chiesta dal debitore la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento, a pena di inammissibilità della domanda.

Dopo l’omologazione: cosa cambia per la tua start-up

L’omologazione non chiude il lavoro, lo trasforma. Il primo passo dopo il decreto è aggiornare il piano di tesoreria con le scadenze esatte dei pagamenti concordatari: i crediti di lavoro privilegiati vanno pagati entro trenta giorni, le altre classi secondo il calendario della proposta. Prima di procedere con qualunque spesa non prevista dal piano, assicurati che sia compatibile con gli impegni assunti: il commissario giudiziale sorveglia l’esecuzione e riferisce al tribunale, e uno scostamento significativo non spiegato è il primo indizio che i creditori useranno per chiedere la risoluzione.

Il secondo passo è riallineare la governance. Se il piano prevedeva un aumento di capitale riservato al nuovo investitore, verifica che sia stato eseguito nei tempi e che lo statuto sia stato modificato come previsto. Se il nuovo socio ha ottenuto diritti di nomina nel consiglio di amministrazione, organizza subito il passaggio: un organo amministrativo in transizione durante l’esecuzione del concordato è un rischio operativo.

Il terzo passo è mantenere lo status. La dichiarazione annuale di mantenimento dei requisiti va depositata anche durante l’esecuzione del piano. Se la scadenza triennale o quinquennale arriva nel corso dell’esecuzione, valuta per tempo se hai i requisiti per una proroga o se ti conviene chiedere l’iscrizione nella sezione delle PMI innovative, che la normativa consente alle imprese in possesso dei relativi requisiti. Ricorda che la perdita dello status, a concordato omologato, non travolge l’omologazione, ma riporta la società nel regime ordinario: se l’esecuzione dovesse fallire, i creditori potrebbero a quel punto chiedere la liquidazione giudiziale.

Il quarto passo è comunicare con il mercato. Una start-up vive di fiducia: clienti, partner tecnologici e futuri investitori leggeranno la pubblicità della procedura. Prepara una comunicazione sobria, che spieghi che l’impresa ha scelto uno strumento di continuità previsto dalla legge e che il piano è stato approvato dai creditori e omologato dal tribunale. Non promettere più di quanto il piano preveda.

Concordato preventivo o concordato minore: le differenze che contano per una start-up

Se ti trovi vicino alla soglia di impresa minore, conoscere le differenze tra i due strumenti ti aiuta a capire cosa cambia davvero:

Aspetto Concordato preventivo in continuità (start-up non minore) Concordato minore (start-up minore)
Chi può proporlo Solo la start-up, ai sensi dell’art. 37 CCII La start-up minore, tramite OCC
Organo che affianca la procedura Commissario giudiziale nominato dal tribunale Gestore della crisi nominato dall’OCC
Classi Obbligatorie Facoltative
Voto Per classi, con possibile ristrutturazione trasversale Maggioranza dei crediti ammessi, con silenzio-assenso
Attestazione Professionista indipendente su veridicità dei dati e fattibilità Relazione particolareggiata dell’OCC
Uscita liquidatoria Liquidazione giudiziale solo su domanda della start-up Liquidazione controllata

La scelta, quindi, non è tra uno strumento “forte” e uno “debole”: è tra due percorsi costruiti per dimensioni diverse. Se sei impresa minore, il concordato minore è spesso più snello e meno costoso in termini di spese di procedura previste dalla legge e di tempi.

La base giuridica

L’art. 109 CCII sulle maggioranze; l’art. 112 CCII sul giudizio di omologazione e sulla ristrutturazione trasversale; gli artt. 118 e 119 CCII sull’esecuzione e sulla risoluzione; gli artt. 74-83 CCII sul concordato minore; gli artt. 268 e seguenti CCII sulla liquidazione controllata.

Se qualcosa va storto

L’imprevisto più temuto è la mancata approvazione o il rigetto dell’omologazione. In un’impresa ordinaria, questo apre la strada alla domanda di liquidazione giudiziale da parte dei creditori o del pubblico ministero. Per la start-up innovativa non minore la situazione è diversa, perché l’art. 37 CCII attribuisce l’iniziativa per la liquidazione giudiziale esclusivamente al debitore: è una tutela che resta valida finché lo status è in essere, ma non è una zona franca. I creditori potranno agire individualmente con le esecuzioni, la protezione cessa, e gli amministratori dovranno valutare con il legale lo strumento successivo. Non sottovalutare il rischio che, nel frattempo, lo status venga meno per scadenza dei termini: la Corte d’Appello di Torino, con una pronuncia del 24 febbraio 2026, ha valutato la decorrenza del termine e la scadenza dello status al momento della decisione, dando rilievo anche alla mancata dichiarazione annuale.

Se la start-up è già in liquidazione volontaria quando la crisi esplode, ricorda che l’insolvenza di una società in liquidazione si misura sulla capacità del patrimonio di soddisfare integralmente i creditori, come ha ribadito la Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086: in questo caso la continuità diretta non è più un’opzione realistica, e la scelta si sposta su strumenti liquidatori o su una continuità indiretta con cessione dell’azienda.

Check di completamento

Verifica che:

  1. hai un prospetto aggiornato del voto per classi e sai se ti serve la ristrutturazione trasversale;
  2. hai pronto il prospetto di confronto con la liquidazione per resistere a eventuali opposizioni sulla convenienza;
  3. se sei impresa minore, hai già individuato l’OCC e trasmesso la documentazione per il concordato minore;
  4. hai un calendario di esecuzione del piano con le scadenze dei pagamenti.

Il piano alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati realistici ma non riferite a casi reali. Servono a mostrarti come la tempestività cambi l’esito.

Situazione di partenza comune. Start-up innovativa S.r.l. iscritta nella sezione speciale il 14 marzo 2023. Bilanci 2023, 2024 e 2025: attivo patrimoniale massimo 412.700 € (raggiunto nel 2024 grazie alla capitalizzazione di costi di sviluppo e alla liquidità di un aumento di capitale); ricavi lordi massimi 138.900 €; debiti complessivi al 30 giugno 2026 pari a 487.300 €, di cui 96.450 € verso dipendenti (retribuzioni e TFR), 71.820 € verso Erario e INPS, 148.600 € verso una banca con garanzia del Fondo PMI all’80%, 117.380 € verso fornitori tecnologici, 53.050 € verso altri fornitori. Burn rate mensile: 41.200 €. Un fondo ha manifestato interesse per un aumento di capitale di 650.000 € condizionato alla ristrutturazione dei debiti.

Prima verifica (Mosse 1 e 2). L’attivo supera i 300.000 € in almeno un esercizio: la start-up non è impresa minore, anche se ricavi e debiti sono sotto le rispettive soglie. Il concordato preventivo in continuità è quindi accessibile su sua domanda.

Simulazione 1 — Chi agisce alla Mossa 3 entro febbraio

Gli amministratori rilevano la crisi a gennaio 2026, quando il piano di tesoreria mostra che la cassa (162.300 €) copre meno di quattro mesi di burn rate. Il 9 febbraio 2026 chiedono la nomina dell’esperto nella composizione negoziata. Nei 180 giorni del percorso il fondo completa la due diligence; la banca accetta un riscadenziamento a sette anni; i fornitori tecnologici accettano uno stralcio del 35% in cambio del pagamento immediato del restante 65% (76.297 €). Nessun ricorso al tribunale, nessuna pubblicità della crisi verso i clienti. Lo status di start-up resta intatto perché la conferma dei requisiti viene depositata entro il 31 luglio 2026. Esito: accordo stragiudiziale con i creditori principali e ingresso del fondo, senza bisogno del concordato.

Simulazione 2 — Chi arriva alla Mossa 5 a settembre, con un pignoramento in corso

Gli amministratori aspettano. A luglio un fornitore notifica un pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti per 38.640 €. La conferma dei requisiti è comunque depositata in tempo. Il 9 settembre 2026 la start-up deposita una domanda di concordato con riserva e chiede le misure protettive; il tribunale assegna sessanta giorni, quindi fino all’8 novembre 2026. Il piano prevede: dipendenti pagati integralmente entro trenta giorni dall’omologazione (96.450 €); Erario e INPS in classe separata al 58% con transazione fiscale; banca al 62% in cinque anni; fornitori tecnologici al 40%; altri fornitori al 30%. Il fondo sottoscrive l’aumento di capitale condizionato all’omologazione. Valore di liquidazione stimato dall’attestatore: 74.900 €, sufficiente appena a pagare parte dei dipendenti. Esito: il confronto con la liquidazione è ampiamente superato, ma il percorso giudiziale costa mesi, pubblicità e la perdita di due clienti preoccupati dalla procedura.

Simulazione 3 — Chi arriva alla Mossa 8 con lo status scaduto

Stessa start-up, ma gli amministratori non depositano la conferma dei requisiti entro il 31 luglio 2026. La Camera di commercio avvia la cancellazione dalla sezione speciale. A ottobre il fornitore che ha pignorato, non soddisfatto, deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale: non essendo più start-up innovativa, la società è un’impresa commerciale ordinaria e l’iniziativa del creditore è ammissibile. Gli amministratori devono ora depositare in fretta una domanda di concordato in continuità che, in presenza di un ricorso per liquidazione giudiziale già pendente, viene trattata nel procedimento unitario, con minore margine sui tempi della riserva. Esito: il concordato resta possibile, ma con tempi compressi, il fondo che rinvia la decisione e un rischio concreto di responsabilità per gli amministratori per il ritardo.

Simulazione 4 — La stessa start-up, ma impresa minore

Variante: attivo patrimoniale massimo 287.400 €, ricavi 164.200 €, debiti 391.800 €. Tutte e tre le soglie sono rispettate: la start-up è impresa minore. Il concordato preventivo è precluso. Gli amministratori si rivolgono a un OCC, che nomina il gestore; la proposta di concordato minore prevede la prosecuzione dell’attività, il pagamento del 45% ai chirografari in quattro anni e l’integrale pagamento dei privilegiati con moratoria. I creditori che rappresentano il 61% dei crediti votano a favore o restano in silenzio. Esito: continuità ottenuta con lo strumento giusto, senza passare per una domanda inammissibile.

Il piano in una pagina

Se devi stampare una sola pagina di questa guida, stampa questa. Il percorso per sapere se la tua start-up innovativa può chiedere il concordato in continuità e per arrivarci ha otto mosse: certifica lo status, misura la dimensione, scegli lo strumento, costruisci il piano, deposita la domanda, disegna le classi, porta la nuova finanza, arriva al voto o attiva il piano B. La risposta alla domanda del titolo è sì solo per la start-up non minore e solo su sua iniziativa; per la start-up minore la strada è il concordato minore, che è comunque uno strumento di continuità.

Mossa Obiettivo Termine chiave Rischio se la salti
1. Status Provare i requisiti formali e sostanziali Conferma requisiti nei termini L. 193/2024 (es. 31 luglio) Perdita dello status ed esposizione alla liquidazione giudiziale su istanza dei creditori
2. Dimensione Verificare le soglie di impresa minore Tre esercizi prima del deposito Domanda inammissibile per strumento sbagliato
3. Strumento Scegliere tra composizione negoziata e concordato Prima dell’insolvenza conclamata Perdita del tavolo riservato e delle trattative con gli investitori
4. Piano Piano di continuità attestabile Prima del deposito o entro la riserva Attestazione negativa, inammissibilità
5. Domanda Accesso al procedimento e misure protettive Appena un’azione esecutiva minaccia la continuità Pignoramenti che bloccano incassi e stipendi
6. Classi Classi obbligatorie e trattamento conforme Con la proposta Classi non omogenee, mancata omologazione
7. Nuova finanza Risorse per il piano e regolazione dei soci Prima del deposito (impegni) e in procedura (autorizzazioni) Piano non finanziato, stallo con i soci
8. Voto e omologazione / Piano B Approvazione, omologazione, esecuzione o concordato minore Termini fissati dal tribunale, senza sospensione feriale Rigetto, perdita della protezione

Gli scenari di deviazione

Anche il piano meglio eseguito incontra imprevisti. Ecco i tre più frequenti per una start-up e il piano B per ciascuno.

Deviazione 1 — Il creditore accelera e contesta lo status

Un creditore importante, informato della crisi, deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale sostenendo che la tua società è start-up innovativa solo sulla carta: il software non è mai stato registrato, il personale qualificato non c’è più, le spese in ricerca e sviluppo sono state contabilizzate in modo improprio. Il piano B è anticipare la Mossa 5 e difendere lo status con il fascicolo della Mossa 1. Se la qualifica regge, il ricorso del creditore è inammissibile perché la liquidazione giudiziale della start-up non minore può essere chiesta solo dal debitore. Se la qualifica non regge, sei un’impresa ordinaria e devi depositare subito una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, che il tribunale tratterà con priorità rispetto alla liquidazione giudiziale se ne ricorrono i presupposti. In entrambi i casi la differenza la fa la rapidità.

Deviazione 2 — Il termine della riserva sta per scadere e il piano non è pronto

L’investitore ha chiesto altre tre settimane di due diligence, e il termine assegnato dal tribunale scade tra dieci giorni. Il piano B è chiedere subito la proroga, prima della scadenza, documentando le ragioni: lettera di intenti dell’investitore, stato della due diligence, bozza avanzata del piano. Se la proroga non viene concessa, valuta con il legale se depositare un piano con scenario alternativo (senza il nuovo capitale, con una percentuale più bassa per i chirografari) piuttosto che lasciar decadere la domanda. Una domanda che decade fa cessare le misure protettive e ti lascia esposto a tutte le azioni esecutive sospese.

Deviazione 3 — Un documento essenziale è irreperibile

Il bilancio di uno degli esercizi rilevanti non è mai stato depositato, oppure la registrazione del software è intestata al fondatore e non alla società. Il piano B dipende dal documento. Per il bilancio mancante, l’organo amministrativo deve approvarlo e depositarlo prima possibile, anche tardivamente: senza di esso il ricorso è incompleto. Per la titolarità della proprietà intellettuale, serve un atto di cessione o di licenza esclusiva dal fondatore alla società, che va valutato anche nel piano (il fondatore diventa una parte correlata, con le conseguenze sulla formazione delle classi). In attesa, il requisito dello status va eventualmente fondato su un altro dei requisiti alternativi dell’art. 25, se ricorre.

Le domande di chi sta eseguendo il piano

Posso chiedere il concordato in continuità se la mia start-up è impresa minore?

No. Per la start-up innovativa che rientra nelle soglie di impresa minore restano disponibili solo il concordato minore e la liquidazione controllata. Il concordato minore, però, è anch’esso uno strumento pensato per la prosecuzione dell’attività: non stai rinunciando alla continuità, stai usando lo strumento che la legge ti assegna.

Posso fare la Mossa 5 prima della 4?

Sì, con la domanda con riserva: depositi il ricorso, ottieni le misure protettive e completi il piano entro il termine assegnato. Ma il piano deve essere già impostato, altrimenti non riuscirai a rispettare il termine. Non saltare mai, invece, le Mosse 1 e 2: senza di esse rischi di depositare la domanda sbagliata.

Un creditore può chiedere la liquidazione giudiziale della mia start-up mentre preparo il concordato?

Finché la tua società mantiene lo status di start-up innovativa, no: la liquidazione giudiziale può essere aperta solo su tua domanda se sei impresa non minore, e non è proprio prevista se sei impresa minore. I creditori possono però agire con le esecuzioni individuali, per questo servono le misure protettive.

Il concordato in continuità mi fa perdere lo status di start-up?

Il concordato in sé non è tra le cause di perdita dei requisiti. Lo status può però venire meno per scadenza dei termini o per effetto delle operazioni previste dal piano, ad esempio l’ingresso di una grande impresa come socio di controllo o la distribuzione di utili. Verifica ogni operazione straordinaria alla luce dell’art. 25 del D.L. 179/2012.

I soci possono bloccare la domanda di concordato?

No. La decisione spetta agli amministratori, con verbale notarile depositato nel registro delle imprese. I soci, se il piano incide sui loro diritti, possono essere suddivisi in classi e votare, ma non possono impedire l’accesso allo strumento.

Se ho chiesto la composizione negoziata, posso poi depositare il concordato in continuità?

Sì. La composizione negoziata e il concordato preventivo non si escludono: se le trattative non portano a un accordo, puoi depositare la domanda di concordato preventivo, a condizione di essere start-up non minore. Il lavoro fatto con l’esperto (dati riconciliati, piano di risanamento, contatti con gli investitori) non va perso: diventa la base del piano di concordato. Verifica però che nel frattempo lo status non sia scaduto.

La mia start-up ha debiti con il Comune: posso includerli nella proposta?

Dopo il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12 agosto 2026, il trattamento dei crediti tributari nel contesto degli strumenti di regolazione della crisi è stato esteso anche ai tributi locali. Fatti fare dal commercialista un estratto dei debiti verso gli enti locali e valuta con il legale come inserirli nella proposta e quali enti devono esprimersi.

Il fondatore ha prestato garanzie personali alla banca: cosa succede?

Il concordato della società non libera automaticamente i garanti. La banca, in linea generale, conserva i suoi diritti verso il fondatore che ha firmato una fideiussione. Nel piano i titolari di garanzie prestate da terzi vanno collocati in classi separate, e conviene affrontare in parallelo la posizione personale del garante, che, se non è imprenditore, potrebbe dover valutare gli strumenti da sovraindebitamento per il debito personale.

Durante agosto i termini si fermano?

No. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini (1-31 agosto) non si applica, salvo diversa previsione. Programma il lavoro tenendo conto che il tribunale e i creditori possono muoversi anche in estate.

La giurisprudenza che sostiene il piano

Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna trovi gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta nel tuo percorso. Alcune riguardano la disciplina previgente alla legge fallimentare o al regime anteriore al D.Lgs. 136/2024: lo segnaliamo, perché il principio resta utile ma va letto alla luce delle norme attuali.

A sostegno della Mossa 1 (status)

  • Cass. civ., Sez. I, 4 luglio 2022, n. 21152. L’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese ha valore di pubblicità-notizia e non impedisce al giudice di accertare se i requisiti della start-up innovativa sussistano realmente. Rilevanza: la protezione dell’art. 31 D.L. 179/2012 e la deroga dell’art. 37 CCII presuppongono uno status sostanziale, non solo formale. Pronuncia resa nel vigore della legge fallimentare.
  • Cass. civ., Sez. I, 16 gennaio 2024, n. 1587. Il tribunale può verificare l’effettiva esistenza dei requisiti dell’art. 25 nonostante l’autocertificazione dell’impresa. Rilevanza: devi costruire la prova documentale dei requisiti prima che un creditore la contesti.
  • Corte d’Appello di Milano, 3 settembre 2021, n. 2563. Iscrizione e autocertificazione non sono, da sole, sufficienti a sottrarre l’impresa alla procedura concorsuale maggiore. Rilevanza: conferma, in sede di merito, l’onere di dimostrare i requisiti sostanziali.
  • Cass. civ., Sez. I, 2 agosto 2022, n. 23980. L’esenzione dalle procedure maggiori viene meno quando decorre il periodo massimo di permanenza nello status o quando non sono rispettati gli adempimenti pubblicitari richiesti. Rilevanza: la protezione ha una scadenza, che devi monitorare (Mossa 1) e considerare nei tempi del piano.
  • Corte d’Appello di Torino, 24 febbraio 2026 (numero non reperito nelle fonti consultate). La scadenza dello status va valutata con riferimento al momento della decisione, e la mancata dichiarazione annuale pesa contro il mantenimento del beneficio. Rilevanza: lo status va mantenuto vivo per tutta la durata del procedimento.

A sostegno della Mossa 2 (iniziativa riservata al debitore)

  • Cass. civ., Sez. I, 4 dicembre 2025, n. 31638. La Corte ha esaminato la legittimazione del pubblico ministero a chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale di un’impresa ordinaria. Rilevanza: per contrasto, mostra quanto sia ampia la tutela della start-up non minore, per la quale l’art. 37 CCII riserva l’iniziativa al solo debitore.

A sostegno delle Mosse 4 e 7 (piano e responsabilità degli amministratori)

  • Cass. civ., Sez. I, 25 marzo 2024, n. 8069. I criteri dell’art. 2486, terzo comma, c.c. per quantificare il danno da gestione non conservativa sono criteri di liquidazione equitativa, superabili con prova contraria. Rilevanza: chi ritarda l’attivazione degli strumenti della crisi, continuando a gestire la start-up come se nulla fosse, si espone a responsabilità quantificabili anche in via equitativa.

A sostegno della Mossa 8 (piano B e piano C)

  • Tribunale di Firenze, 29 novembre 2024, n. 249. Su domanda di una start-up del settore software, il tribunale ha aperto la liquidazione controllata solo dopo aver verificato in concreto i requisiti sostanziali dello status (spese in ricerca e sviluppo, titolarità del software registrato, assenza di distribuzione di utili). Rilevanza: anche negli strumenti da sovraindebitamento lo status va dimostrato, non solo dichiarato.
  • Cass. civ., Sez. I, 28 aprile 2026, n. 11603. Nella liquidazione controllata chiesta dal debitore, la relazione dell’OCC deve illustrare le cause dell’indebitamento, a pena di inammissibilità. Rilevanza: se la start-up minore passa al piano C, la qualità della relazione dell’OCC è un requisito di accesso.
  • Cass. civ., Sez. I, 27 novembre 2025, n. 31086. Per la società già in liquidazione, l’insolvenza si valuta sulla base della capacità del patrimonio di soddisfare integralmente i creditori. Rilevanza: se la start-up è già stata posta in liquidazione volontaria, la continuità diretta diventa difficilmente praticabile e la valutazione dello stato di dissesto segue criteri diversi.

Tieni presente che la giurisprudenza specifica sull’accesso delle start-up innovative al concordato preventivo dopo il D.Lgs. 136/2024 è ancora in formazione: la norma è recente e le pronunce edite riguardano soprattutto la verifica dello status e il regime previgente. Per questo il piano si fonda innanzitutto sul testo dell’art. 37 CCII e sull’art. 31 D.L. 179/2012.

Cosa può fare lo Studio Monardo per la tua start-up

Lo Studio Monardo affianca la start-up innovativa in crisi lungo tutte le otto mosse, con un lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo. In concreto:

  1. Ricostruiamo lo status di start-up innovativa sulla base di visure, bilanci, contratti e titoli di proprietà intellettuale, e prepariamo il fascicolo per difenderlo davanti al tribunale.
  2. Calcoliamo le soglie di impresa minore sui tre esercizi rilevanti, insieme ai commercialisti dello staff, e ti diciamo per iscritto quale famiglia di strumenti ti è accessibile.
  3. Valutiamo la composizione negoziata come primo tavolo e prepariamo la documentazione per la piattaforma telematica nazionale.
  4. Impostiamo con te il piano di continuità, verificando ipotesi, burn rate, fonti di finanziamento e valore di liquidazione degli asset immateriali.
  5. Redigiamo il ricorso, anche con riserva, e la richiesta di misure protettive e cautelari, con le istanze di autorizzazione al pagamento dei fornitori essenziali.
  6. Costruiamo le classi dei creditori e verifichiamo il rispetto delle regole di priorità assoluta e relativa, compresa la transazione fiscale estesa ai tributi locali.
  7. Strutturiamo l’ingresso della nuova finanza e la gestione dei soci, verificando l’impatto delle operazioni sul capitale sui requisiti della start-up.
  8. Ti affianchiamo nel voto e nell’omologazione, preparando il confronto con l’alternativa liquidatoria per resistere alle opposizioni.
  9. Attiviamo il piano B del concordato minore o della liquidazione controllata con l’OCC, se la start-up è impresa minore.
  10. Seguiamo il contenzioso che dovesse nascere sullo status, sull’ammissibilità o sull’omologazione, fino all’ultimo grado di giudizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una start-up innovativa le competenze che pesano di più sono due, e lavorano insieme. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno la composizione negoziata e la costruzione di un piano di risanamento credibile, cioè proprio il terreno della start-up non minore che vuole arrivare al concordato in continuità. La qualifica di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno il concordato minore e la liquidazione controllata, cioè la strada obbligata della start-up minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne che fanno perdere tempo e informazioni. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso, perché nella crisi di una start-up il numero di bilancio e l’argomento giuridico non si possono separare.

Chiusura

Ogni mossa fatta nei termini è un’opzione che resta aperta; ogni mossa rimandata, per una start-up innovativa, può costare lo status e con esso la protezione che oggi ti riserva la scelta dello strumento. La risposta alla domanda del titolo è sì, se la tua start-up non è impresa minore e se sei tu a prendere l’iniziativa; se invece sei sotto le soglie, la continuità passa dal concordato minore.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questa linea di confine. Da un lato c’è la crisi d’impresa, che l’Avv. Monardo conosce come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; dall’altro ci sono le procedure da sovraindebitamento, che conosce come Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario di un OCC. Analizzeremo con te i numeri, verificheremo lo status e costruiremo la strategia più adatta alla tua start-up.

📩 Non lasciare che lo status della tua start-up scada mentre la crisi avanza: contatta lo Studio Monardo oggi stesso, trovi tutti i recapiti nella parte finale di questa pagina.

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