Cosa Sono Gli Atti Di Straordinaria Amministrazione Nel Concordato In Continuità?

L’impresa che non si ferma: perché il confine tra ordinario e straordinario si gioca sul calendario

Un’impresa che chiede il concordato in continuità non chiude i cancelli. Il giorno dopo il deposito della domanda, i camion arrivano comunque in magazzino, le fatture dei fornitori continuano a essere emesse, i dipendenti attendono lo stipendio di fine mese, i clienti mandano ordini e chiedono consegne. La differenza rispetto al giorno prima non si vede dall’esterno: si vede nella carta. Da quel momento ogni decisione dell’imprenditore deve essere passata al setaccio di una domanda che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) pone senza mai definirla del tutto: questo atto rientra nella gestione corrente dell’impresa in esercizio, oppure è un atto di straordinaria amministrazione che richiede un’autorizzazione?

La risposta non è la stessa in ogni momento. Cambia a seconda della fase in cui la procedura si trova: prima del deposito, durante la composizione negoziata, nei giorni del concordato “con riserva”, dopo il decreto di apertura, dopo l’omologazione. Cambiano l’organo che autorizza (tribunale, giudice delegato), il parametro che si applica (urgenza, funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori), la sanzione (inefficacia verso i creditori anteriori, revoca della procedura). Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Un acquisto di macchinari concluso il giorno sbagliato, una garanzia rilasciata senza autorizzazione, un pagamento di un debito vecchio fatto “per non perdere il fornitore” possono costare la procedura intera.

Questo articolo non ripete l’elenco generale degli atti autorizzabili: segue il tempo. In sintesi, la timeline è questa:

  • prima della domanda, nella composizione negoziata, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria ma deve informare preventivamente l’esperto (art. 21 CCII);
  • dal deposito della domanda al decreto di apertura, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII);
  • dal decreto di apertura all’omologazione, l’impresa resta in mano all’imprenditore sotto la vigilanza del commissario giudiziale, ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice delegato (art. 94 CCII);
  • dopo l’omologazione, il piano diventa la bussola e il commissario sorveglia l’esecuzione.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la figura che, nella composizione negoziata, riceve dall’imprenditore l’informativa preventiva sugli atti di straordinaria amministrazione e valuta se pregiudicano i creditori. Il confine tra gestione corrente e atto straordinario, in altre parole, è esattamente il terreno su cui l’Esperto Negoziatore lavora ogni giorno, e che poi prosegue senza soluzione di continuità quando l’impresa passa al concordato in continuità.

📩 Hai un atto da compiere e non sai se puoi farlo da solo? Scrivici prima di firmare: tutti i riferimenti per contattare lo Studio sono in fondo a questa pagina.

La mappa temporale: dove si trova l’impresa, chi autorizza, cosa rischia

Prima di entrare nelle singole tappe, serve una visione d’insieme. La tabella che segue colloca ogni fase lungo l’asse del tempo e indica, per ciascuna, chi decide sugli atti straordinari e quale conseguenza colpisce l’atto compiuto senza il passaggio richiesto. Le sezioni successive sviluppano ogni riga.

Tappa Momento Chi “controlla” gli atti straordinari Norma Conseguenza dell’atto senza passaggio
1 Prima della domanda, composizione negoziata Informativa preventiva all’esperto; eventuale dissenso iscritto nel registro imprese art. 21 CCII Segnalazioni dell’esperto; rischi su misure protettive e su revocatorie successive
2 Giorno 0: deposito della domanda (anche con riserva) Tribunale, solo per atti urgenti art. 46, c. 1-2 CCII Inefficacia dell’atto e revoca del decreto di concessione dei termini
3 Dal deposito alla scadenza del termine per il piano (30-60 giorni, prorogabili) Tribunale; commissario giudiziale se nominato esprime parere artt. 44 e 46 CCII Come sopra; i crediti nati da atti legalmente compiuti sono prededucibili
4 Decreto di apertura Giudice delegato; il tribunale può fissare una soglia di valore artt. 47, 46 c. 3 e 94 CCII Inefficacia rispetto ai creditori anteriori
5 Gestione corrente in continuità: contratti pendenti, forniture, personale Giudice delegato / tribunale per sospensioni, scioglimenti, pagamenti anteriori artt. 94-bis, 97, 100 CCII Inefficacia, rischio di revoca per atti non autorizzati
6 Finanza nuova e garanzie Tribunale artt. 99 e 101 CCII Perdita della prededuzione; inefficacia della garanzia
7 Vendite e affitti di azienda o beni specifici Giudice delegato con procedura competitiva (deroga per urgenza) art. 94, c. 5-6 e 6-bis; art. 91 CCII Inefficacia; contestazioni sul valore
8 Fino all’omologazione: il controllo sulla condotta Commissario giudiziale, tribunale art. 106 CCII Revoca e apertura della liquidazione giudiziale su istanza
9 Dopo l’omologazione Il piano omologato; commissario che sorveglia art. 118 CCII Risoluzione, inadempimento del piano

Due avvertenze di metodo. La prima: il Codice non contiene una definizione generale di “straordinaria amministrazione”. L’art. 94 offre un elenco esemplificativo (finanziamenti, transazioni, compromessi, alienazioni di immobili e di partecipazioni societarie di controllo, garanzie, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e donazioni) e poi chiude con la formula aperta degli “atti eccedenti l’ordinaria amministrazione”. Il resto lo fa la giurisprudenza. La seconda: buona parte delle pronunce che hanno costruito il criterio di distinzione è nata sotto la legge fallimentare (art. 167 l.fall.), che conteneva una formulazione sostanzialmente analoga a quella oggi trasfusa nell’art. 94 CCII. Le richiameremo dichiarandolo ogni volta, perché la loro logica è rimasta il punto di riferimento dei tribunali.

Prima della domanda: la composizione negoziata e l’informativa all’esperto

Cosa succede

Molte imprese arrivano al concordato in continuità dopo un tratto di strada nella composizione negoziata della crisi, lo strumento introdotto dal D.L. 118/2021 e poi trasferito negli artt. 12 e seguenti del Codice. Qui il calendario non è ancora quello della procedura concorsuale: non c’è un tribunale che gestisce, non c’è un commissario giudiziale, non c’è spossessamento neppure attenuato. C’è un esperto indipendente, nominato dalla commissione presso la camera di commercio, che agevola le trattative con i creditori.

Durante le trattative l’imprenditore conserva sia la gestione ordinaria sia quella straordinaria dell’impresa. Non deve chiedere autorizzazioni per comprare, vendere, assumere, investire. Ma deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività e, quando emerge che l’impresa è insolvente pur con concrete prospettive di risanamento, deve gestirla nel prevalente interesse dei creditori.

La norma

È l’art. 21 CCII. Il meccanismo è informativo, non autorizzativo: l’imprenditore informa preventivamente e per iscritto l’esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto ritiene che l’atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all’imprenditore e all’organo di controllo. Se l’imprenditore compie comunque l’atto, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese e, quando l’atto pregiudica gli interessi dei creditori, segnalarlo al tribunale se sono state chieste misure protettive o cautelari, con possibili conseguenze sulla loro revoca o abbreviazione.

Accanto a questo meccanismo, l’art. 22 CCII consente all’imprenditore di chiedere al tribunale autorizzazioni specifiche, ad esempio per contrarre finanziamenti prededucibili o per trasferire l’azienda o suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c.

I termini che si attivano

In questa fase non esistono termini perentori legati al singolo atto straordinario. Esiste però una scansione: l’informativa all’esperto deve essere preventiva, cioè anteriore al compimento dell’atto, e l’esperto deve avere un tempo ragionevole per valutarla. Un’informativa inviata la sera prima della firma di un mutuo ipotecario è formalmente un’informativa, ma sostanzialmente non permette all’esperto di fare il suo lavoro.

La durata complessiva della composizione negoziata è legata al termine di centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabile nei casi previsti. Se le misure protettive sono state chieste al tribunale, la loro durata e la loro eventuale revoca si intrecciano con la condotta gestionale dell’imprenditore.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra della composizione negoziata è l’unica in cui l’imprenditore può compiere atti straordinari senza un’autorizzazione giudiziale preventiva. È il momento in cui conviene chiudere le operazioni che, una volta depositata la domanda di concordato, richiederebbero un’istanza al tribunale: rinegoziare un leasing strumentale, concordare una moratoria con la banca, rilasciare una garanzia funzionale a una nuova linea di credito. Ma ogni operazione va documentata in modo da poter dimostrare, più avanti, che era coerente con le prospettive di risanamento. Ciò che è stato fatto “bene” in composizione negoziata, con informativa all’esperto e senza suo dissenso, ha una tenuta molto maggiore quando l’impresa approda al concordato.

Restano precluse, nei fatti, le operazioni che l’esperto segnala come pregiudizievoli: compierle significa esporsi all’iscrizione del dissenso nel registro delle imprese, un’informazione che i creditori e il tribunale leggeranno.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è considerare la composizione negoziata come un periodo di “libertà” da sfruttare prima del concordato: pagare per intero i fornitori a cui si è più legati, rimborsare finanziamenti ai soci, cedere beni a società collegate. Sono atti che l’esperto è tenuto a valutare e che, se l’impresa finisce poi in concordato o in liquidazione giudiziale, verranno riesaminati con occhi molto più severi, anche sotto il profilo della frode ai creditori e della revocatoria.

Quanto dura realmente

I tempi della composizione negoziata variano molto. Il termine ordinario di centottanta giorni è spesso il punto di riferimento; le trattative più complesse, specie con più banche, ne occupano interamente l’arco. Per gli atti straordinari conta un dato pratico: l’esperto che riceve un’informativa ben documentata risponde in tempi brevi; quello che riceve una comunicazione generica chiede integrazioni, e il calendario dell’operazione slitta.

Giorno 0: il deposito della domanda e la soglia dell’urgenza

Cosa succede

Il giorno in cui l’impresa deposita la domanda di accesso al concordato preventivo, anche nella forma “con riserva” di presentare successivamente proposta, piano e documentazione (art. 44 CCII), cambia il regime giuridico degli atti. Non c’è ancora un decreto di apertura, non c’è ancora un giudice delegato. Ma c’è già una regola: dopo il deposito della domanda e fino al decreto di apertura, il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione soltanto previa autorizzazione del tribunale.

Si noti la doppia restrizione. Non basta che l’atto sia straordinario per chiedere l’autorizzazione: deve anche essere urgente. Un atto straordinario non urgente, in questa finestra, di regola non va compiuto affatto: va rinviato a dopo il decreto di apertura, quando a decidere sarà il giudice delegato con un parametro diverso.

La norma

L’art. 46 CCII stabilisce che gli atti urgenti di straordinaria amministrazione compiuti nella fase tra deposito e decreto di apertura richiedono l’autorizzazione del tribunale; in mancanza, gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto con cui ha concesso i termini. La domanda di autorizzazione deve contenere idonee informazioni sul contenuto del piano; il tribunale può assumere sommarie informazioni e deve acquisire il parere del commissario giudiziale, se nominato. I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili. Nella stessa finestra i creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia verso i creditori concorrenti senza autorizzazione, e le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

L’ordinaria amministrazione, invece, resta libera. Ed è qui che il concordato in continuità mostra la sua specificità: l’impresa in esercizio compie ogni giorno decine di atti che, isolati, potrebbero sembrare rilevanti (acquisti per decine di migliaia di euro, contratti con clienti, ordini di materie prime), ma che sono la fisiologia dell’attività.

I termini che si attivano

Con il deposito della domanda con riserva il tribunale fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito di proposta, piano e documentazione, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale. Il termine fissato dal tribunale per il deposito del piano è perentorio nei suoi effetti: se scade senza deposito, la domanda diventa improcedibile o inammissibile e la protezione cade. Chi deve compiere un atto urgente lo deve chiedere dentro questa finestra; non esiste una “coda” in cui sanare dopo.

Una nota sul calendario estivo: la sospensione feriale dei termini processuali opera soltanto dal 1° al 31 agosto, ma la sua applicabilità ai termini delle procedure concorsuali è esclusa o fortemente limitata per molti procedimenti. Chi deposita a luglio non deve fare affidamento sul mese di agosto per allungare i tempi.

Cosa può fare l’imprenditore ora

In questa finestra l’imprenditore può continuare la gestione corrente senza chiedere nulla, e deve chiedere al tribunale soltanto gli atti straordinari che non possono attendere. In concreto:

  • continuare ad acquistare materie prime, semilavorati e servizi necessari alla produzione, pagando i debiti nati dopo il deposito;
  • incassare i crediti, emettere fatture, accettare ordini, stipulare contratti di vendita nella normale attività;
  • pagare le retribuzioni maturate dopo il deposito;
  • chiedere al tribunale, motivando l’urgenza, di autorizzare ad esempio un finanziamento ponte indispensabile per pagare gli stipendi del mese, la sostituzione di un macchinario guasto con un leasing, la stipula di una transazione che evita la perdita di una commessa.

Restano precluse senza autorizzazione le operazioni di struttura: concedere ipoteche, cedere immobili, rinunciare a cause pendenti, transigere controversie rilevanti, contrarre finanziamenti, rilasciare fideiussioni per società del gruppo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore classico è il pagamento dei debiti anteriori al deposito. Il fornitore strategico minaccia di sospendere le consegne se non viene pagato lo scaduto; l’imprenditore, preso dall’urgenza, paga. Ma il pagamento di crediti anteriori, in questa fase, non è “gestione corrente”: è un atto che altera la parità di trattamento dei creditori e che il Codice consente solo alle condizioni dell’art. 100 CCII (che vedremo più avanti), mediante autorizzazione. Già sotto la legge fallimentare la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 13759 del 12 giugno 2007) aveva chiarito che i pagamenti di debiti anteriori eccedenti l’ordinaria amministrazione sono inefficaci senza autorizzazione, anche quando collegati a un contratto la cui prosecuzione sia stata autorizzata.

Quanto dura realmente

Dal deposito al decreto di apertura passano di regola le settimane necessarie per il termine concesso e la sua eventuale proroga, più il tempo che il tribunale impiega a esaminare il piano. Le istanze di autorizzazione urgente vengono decise di solito in pochi giorni, ma la rapidità dipende dalla completezza: un’istanza che allega il piano di tesoreria, spiega perché l’atto è indispensabile e indica l’effetto sul fabbisogno concordatario si decide prima di una che si limita ad affermare l’urgenza.

Dal giorno 1 al termine per il piano: come si riconosce un atto straordinario nell’impresa che lavora

Cosa succede

È la fase più delicata per il concordato in continuità, perché l’impresa opera a pieno regime ma senza ancora un piano definitivo approvato dal tribunale. Ogni giorno l’imprenditore (e l’organo amministrativo, se si tratta di società) deve qualificare gli atti che compie. Il problema è che la stessa operazione può essere ordinaria per un’impresa e straordinaria per un’altra.

La norma e il criterio giurisprudenziale

La giurisprudenza di legittimità, formatasi sull’art. 167 della legge fallimentare e tuttora utilizzata come bussola per l’art. 94 CCII, ha costruito tre criteri complementari.

Il primo è funzionale-patrimoniale: un atto è di straordinaria amministrazione quando è idoneo a ridurre il patrimonio del debitore o a gravarlo di vincoli e pesi senza che entri un’utilità reale prevalente. La Cassazione lo ha affermato con chiarezza in Cass. civ., Sez. I, n. 20291 del 20 ottobre 2005, in un caso di cessione di credito, cassando la decisione di merito che non aveva verificato se l’operazione potesse in concreto rientrare nell’ordinaria amministrazione.

Il secondo è relativo alla procedura: la qualificazione si fa nell’interesse della massa dei creditori, non dell’imprenditore. Un atto che per un’impresa in bonis sarebbe di ordinaria amministrazione può diventare straordinario quando l’impresa è in concordato (Cass. civ., Sez. I, n. 15484 dell’11 agosto 2004, relativa a una locazione infranovennale).

Il terzo è ex ante e di pertinenza: conta l’idoneità dell’atto, valutata al momento in cui viene compiuto, a conservare o risanare l’impresa. In un caso relativo al conferimento di un incarico professionale, Cass. civ., Sez. I, n. 23796 dell’8 novembre 2006 ha escluso che l’incarico fosse automaticamente straordinario per il solo fatto di essere costoso, purché pertinente alle esigenze dell’impresa e non dettato da finalità dilatorie o personali.

Nel concordato in continuità, la domanda decisiva non è “quanto costa questo atto?”, ma “questo atto serve all’impresa che lavora o modifica la struttura del suo patrimonio a danno dei creditori?”.

Una griglia pratica per l’impresa in esercizio

La tabella che segue traduce i criteri in esempi tipici. Va letta con prudenza: la qualificazione resta legata alle dimensioni dell’impresa, al suo oggetto sociale e al contenuto del piano.

Atto Tendenzialmente Perché
Acquisto di materie prime in linea con i volumi storici Ordinario Ciclo produttivo, utilità corrispondente immediata
Vendita di prodotti finiti a clienti abituali Ordinario Oggetto stesso dell’attività
Pagamento di stipendi maturati dopo il deposito Ordinario Costo corrente della continuità
Pagamento di fornitori per forniture successive al deposito Ordinario Debito nuovo, controprestazione ricevuta
Pagamento di fatture scadute anteriori al deposito Non libero Altera la parità; richiede autorizzazione ex art. 100 CCII
Nuovo mutuo o apertura di credito Straordinario Finanziamento espressamente citato dall’art. 94
Concessione di ipoteca o pegno Straordinario Vincolo sul patrimonio
Fideiussione a favore di società del gruppo Straordinario Garanzia, rischio senza utilità diretta
Transazione di una lite rilevante Straordinario Espressamente citata dall’art. 94
Rinuncia a un’azione giudiziale Straordinario Espressamente citata
Locazione ultranovennale o infranovennale di un immobile strategico Da valutare Vincolo pluriennale; cfr. Cass. 15484/2004
Conferimento di incarico a consulenti per il piano Da valutare Pertinenza ex ante; cfr. Cass. 23796/2006
Assunzione di un dirigente con clausole di buonuscita Da valutare, spesso straordinario Impegni futuri non proporzionati
Sostituzione di un macchinario guasto Da valutare Conservazione, ma impegno finanziario
Acquisto di un nuovo stabilimento Straordinario Investimento strutturale
Cessione di un ramo d’azienda Straordinario, procedura competitiva art. 94, c. 5-6 CCII

I casi di confine più frequenti nell’impresa in esercizio

La griglia non risolve tutto. Nell’esperienza dei tribunali, le zone grigie del concordato in continuità tendono a concentrarsi su alcune categorie di atti che conviene esaminare una per una, perché ciascuna presenta una trappola diversa.

Gli acquisti fuori scala. Un’impresa che acquista materie prime per volumi in linea con lo storico compie un atto ordinario. Ma se, in vista di un aumento dei prezzi, decide di fare scorte per sei mesi invece che per un mese, l’operazione cambia natura: immobilizza liquidità che il piano destinava ad altro e assume un rischio di magazzino. Il dato quantitativo, qui, non è il criterio decisivo, ma è l’indizio che spinge a chiedersi se l’atto sia ancora “fisiologico”. Il parametro di confronto è la normale operatività dell’impresa negli esercizi precedenti e quella descritta nel piano.

I contratti di durata. Locazioni, contratti di fornitura pluriennali, contratti di agenzia o distribuzione con esclusiva, abbonamenti a servizi informatici: sono atti che, nella vita ordinaria, si stipulano senza particolari formalità. Nel concordato in continuità vincolano l’impresa oltre l’orizzonte della procedura e possono pregiudicare la flessibilità che il piano richiede. La giurisprudenza sulla locazione (Cass. 15484/2004) è il segnale di attenzione: più lungo e rigido è l’impegno, più è probabile che il giudice lo consideri straordinario.

Le operazioni con parti correlate. Contratti con società del gruppo, con soci, con amministratori o loro familiari sono sempre letti con maggiore severità. Anche quando, isolati, sarebbero ordinari (un contratto di servizi amministrativi infragruppo, un comodato), nel concordato pongono il problema dell’equità delle condizioni e della reale utilità per l’impresa. In questi casi chiedere l’autorizzazione, o almeno informarne preventivamente il commissario, è quasi sempre la scelta più prudente.

La gestione del personale. Assumere un operaio per sostituire un pensionamento è gestione corrente. Assumere un dirigente con un compenso elevato e una clausola di buonuscita, o concordare un’uscita incentivata, è un’operazione diversa. Il caso deciso da Cass. 15467/2017, con una transazione con un dirigente qualificata come straordinaria, mostra dove si colloca il rischio. Le procedure di riduzione collettiva del personale, che nel concordato in continuità possono essere parte del piano, incidono sulla struttura dell’impresa e vanno coordinate con il piano e con il commissario.

Le cause in corso. Proseguire un giudizio pendente è ordinaria amministrazione; rinunciarvi o transigerlo è atto straordinario espressamente indicato dall’art. 94. Anche il conferimento di un incarico difensivo per avviare una nuova causa può essere ordinario se pertinente (Cass. 23796/2006), mentre l’accettazione di una clausola compromissoria o di un arbitrato rientra tra gli atti che richiedono autorizzazione (Cass. 17159/2006).

Gli adempimenti fiscali e previdenziali correnti. Versare l’IVA e le ritenute maturate dopo il deposito è gestione ordinaria e, anzi, è condizione per la regolarità dell’impresa in esercizio. Pagare debiti tributari anteriori al di fuori della proposta e della disciplina della transazione fiscale è invece un’alterazione della parità, salvo che il pagamento sia previsto e autorizzato nei modi di legge. Il D.Lgs. 147/2026, che ha esteso la transazione fiscale anche ai tributi locali, rende ancora più importante collocare i debiti verso gli enti impositori all’interno della proposta, anziché gestirli con pagamenti separati.

Gli investimenti di mantenimento. Manutenzioni ordinarie, piccole sostituzioni, aggiornamenti obbligatori per legge sono normalmente ordinari. Un ammodernamento degli impianti, un ampliamento della capacità produttiva, l’acquisto di un nuovo capannone sono investimenti di struttura. Il piano in continuità quasi sempre ne prevede alcuni: l’autorizzazione del giudice delegato serve comunque, prima dell’omologazione, per eseguirli.

Conviene ragionare sempre in termini di “prova futura”: se domani il commissario chiedesse perché è stato compiuto questo atto, l’impresa saprebbe dimostrare, carte alla mano, che serviva alla continuità e non ha impoverito i creditori? Se la risposta è incerta, l’istanza preventiva è la strada più sicura.

I termini che si attivano

Non esiste un termine per chiedere l’autorizzazione, ma esiste un vincolo logico: l’autorizzazione deve precedere l’atto. Un’autorizzazione postuma non è prevista come regola. La finestra si chiude con il deposito del piano e con il decreto di apertura, dopo il quale cambia l’organo competente.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Il momento giusto per chiarire i dubbi di qualificazione è prima dell’atto, non dopo. In questa fase l’imprenditore può chiedere al tribunale non solo autorizzazioni per atti chiaramente straordinari, ma anche indicazioni su atti dubbi, motivando perché li considera ordinari e chiedendo, in via subordinata, l’autorizzazione. È una scelta prudente nei casi di confine, come il rinnovo di un contratto di locazione o un incarico professionale di importo rilevante.

È anche il momento di impostare il piano tenendo conto della continuità: indicare nel piano quali investimenti sono previsti e con quali tempi, così che, dopo il decreto di apertura, il giudice delegato possa valutare le istanze alla luce di un quadro già noto.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è affidarsi al criterio quantitativo puro: “sotto una certa cifra è ordinaria amministrazione”. Non è così. Un pagamento modesto di un debito anteriore è comunque un’alterazione della parità; un acquisto di materie prime di importo rilevante può essere pienamente ordinario. Il criterio è qualitativo e funzionale. Solo dopo il decreto di apertura il tribunale può fissare una soglia di valore, e lo fa con un provvedimento specifico.

Quanto dura realmente

Questa fase coincide con il termine concesso dal tribunale per il piano, tra trenta e sessanta giorni, cui si può aggiungere la proroga. Nel concordato in continuità, la preparazione del piano industriale e dell’attestazione occupa spesso l’intera finestra disponibile.

Il decreto di apertura: entra in scena il giudice delegato

Cosa succede

Con il decreto di apertura (art. 47 CCII) il tribunale nomina il giudice delegato e il commissario giudiziale (se non già nominato), fissa le date per il voto dei creditori e dà avvio alla procedura vera e propria. Per gli atti straordinari è una svolta: successivamente al decreto di apertura e fino all’omologazione, sull’istanza di autorizzazione provvede il giudice delegato (art. 46, comma 3, CCII), e la regola generale diventa quella dell’art. 94.

A questo punto la procedura entra in una nuova fase: non serve più che l’atto sia urgente. Serve che sia autorizzato.

La norma

L’art. 94 CCII stabilisce che dalla presentazione della domanda e fino all’omologazione il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 46, gli atti di straordinaria amministrazione (finanziamenti, transazioni, compromessi, alienazioni di immobili e di partecipazioni di controllo, concessioni di garanzie, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione) compiuti senza l’autorizzazione del giudice delegato sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

Il tribunale, con il decreto, può stabilire un limite di valore al di sotto del quale l’autorizzazione non è dovuta. È uno strumento pensato proprio per le imprese in continuità: evita che ogni piccola operazione straordinaria (la sostituzione di un automezzo, un contratto di manutenzione straordinaria) richieda un’istanza.

Dal controllo del testo vigente, aggiornato al 12 agosto 2026, risulta che l’art. 94 è stato inciso dai correttivi, in particolare dal D.Lgs. 136/2024 che ha aggiunto il comma 6-bis sul rinvio all’art. 91 per le offerte di un soggetto già individuato; non risultano, per quanto verificato, modifiche alla disciplina degli atti straordinari da parte del D.Lgs. 147/2026, il cui intervento più noto riguarda l’estensione della transazione fiscale ai tributi locali.

I termini che si attivano

Il decreto di apertura fissa anche le date per l’espressione del voto e per gli adempimenti del commissario. Gli atti straordinari autorizzati in questa fase vanno compiuti nei tempi indicati nel provvedimento, se ne indica. Nessun termine “sana” un atto compiuto senza autorizzazione: l’inefficacia verso i creditori anteriori opera di diritto.

L’inefficacia è relativa: non tocca la validità dell’atto tra le parti, ma lo rende inopponibile ai creditori anteriori, che sono gli unici a poterla far valere. È un principio affermato già da Cass. civ., Sez. III, n. 12286 del 5 luglio 2004, sotto la legge fallimentare, e coerente con la formula dell’art. 94.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Dopo il decreto di apertura l’imprenditore può chiedere l’autorizzazione anche per atti non urgenti, purché siano funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori. È il momento di presentare istanze ben motivate, accompagnate dal parere del commissario giudiziale, per gli atti previsti dal piano: investimenti, rinegoziazioni, transazioni con creditori strategici.

Conviene anche verificare se il decreto ha fissato una soglia di valore e, se non l’ha fatto, valutare se chiederne la fissazione: per un’impresa con un’operatività intensa è uno strumento che riduce i tempi morti.

Ogni istanza deve dire tre cose: cosa si vuole fare, perché serve alla continuità, che effetto ha sul piano e sul soddisfacimento dei creditori. È questa la struttura che permette al commissario di esprimere un parere favorevole e al giudice delegato di decidere rapidamente.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è pensare che il decreto di apertura “approvi” il piano e quindi tutti gli atti in esso previsti. Non è così. Il piano descrive le operazioni; l’autorizzazione del giudice delegato serve comunque per ciascun atto straordinario compiuto prima dell’omologazione. Un investimento previsto nel piano, ma eseguito senza autorizzazione prima dell’omologazione, resta esposto all’inefficacia e può essere valutato ai fini della revoca.

Quanto dura realmente

Le istanze al giudice delegato, quando complete e accompagnate dal parere del commissario, vengono decise in tempi variabili, di solito nell’ordine di giorni o poche settimane. La variabile più importante è il parere del commissario: se l’istanza arriva senza che il commissario abbia ricevuto in anticipo i dati necessari, i tempi si allungano.

Questo è il punto in cui l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 si traduce in metodo: la stessa disciplina dell’informativa preventiva all’esperto (art. 21 CCII) insegna a costruire istanze che anticipano le domande di chi deve valutare l’atto.

Nella gestione corrente: contratti pendenti, forniture essenziali, personale

Cosa succede

Il calendario ora corre su un doppio binario: da un lato la procedura (voto, relazione del commissario, udienza di omologazione), dall’altro la vita quotidiana dell’impresa. È qui che il confine tra ordinario e straordinario si fa più sottile, perché l’impresa in continuità ha bisogno di tre cose per sopravvivere: che i contratti in corso continuino a funzionare, che i fornitori essenziali non smettano di consegnare, che il personale sia pagato.

La norma

Il Codice affronta questi tre nodi con tre regole diverse.

Contratti pendenti nel concordato in continuità (art. 94-bis CCII). I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda o per il mancato pagamento di crediti anteriori. Per i contratti essenziali per la prosecuzione dell’attività, i creditori interessati sono tenuti ad adempiere. È una norma che protegge la gestione corrente: l’imprenditore non deve “comprarsi” la continuità pagando i debiti vecchi.

Sospensione o scioglimento dei contratti (art. 97 CCII). Quando un contratto in corso non è più coerente con il piano, l’imprenditore può chiedere l’autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento. È un atto che incide sulla struttura dei rapporti dell’impresa e per questo passa da un provvedimento giudiziale, con un indennizzo per il contraente che viene trattato come credito anteriore.

Pagamento di crediti anteriori (art. 100 CCII). L’imprenditore che presenta domanda di concordato in continuità può chiedere al tribunale l’autorizzazione a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare il miglior soddisfacimento dei creditori. Lo stesso articolo consente, a determinate condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito ai lavoratori addetti all’attività di cui è prevista la continuazione, e il pagamento delle rate di mutuo garantito da ipoteca su beni strumentali quando ricorrono i presupposti di legge.

I termini che si attivano

La sospensione autorizzata dei contratti ha una durata limitata, fissata dalla legge e prorogabile entro limiti stretti; lo scioglimento è definitivo. La richiesta di autorizzazione al pagamento di crediti anteriori deve precedere il pagamento: un pagamento eseguito e poi “giustificato” non è la stessa cosa di un pagamento autorizzato.

Le retribuzioni correnti, quelle maturate dopo il deposito, sono invece ordinaria amministrazione e si pagano alle scadenze contrattuali.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Nel concordato in continuità l’imprenditore ha a disposizione strumenti specifici per tenere in vita la catena produttiva senza violare la parità tra creditori: deve usarli, non aggirarli. Concretamente:

  • se un fornitore essenziale minaccia di interrompere le consegne per lo scaduto anteriore, richiamare l’art. 94-bis e, se il fornitore è effettivamente insostituibile, chiedere l’autorizzazione al pagamento ex art. 100 corredata dall’attestazione;
  • se un contratto (di locazione, di fornitura, di agenzia) è diventato un peso, chiederne la sospensione o lo scioglimento invece di smettere semplicemente di adempiere;
  • se ci sono mensilità arretrate dei dipendenti addetti alla continuità, valutare la richiesta di autorizzazione al pagamento.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più insidioso è il pagamento “silenzioso” di un fornitore anteriore attraverso una compensazione o un sovrapprezzo sulle nuove forniture. È un pagamento di credito anteriore travestito da operazione corrente, e il commissario giudiziale lo individua facilmente confrontando listini e fatture. Già Cass. civ., Sez. I, n. 578 del 12 gennaio 2007, sotto la legge fallimentare, aveva chiarito che anche i pagamenti eseguiti in esecuzione di contratti in corso soggiacciono alla regola dell’inefficacia, soprattutto quando riguardano debiti anteriori, salvo autorizzazione.

Va detto anche l’altro lato: la Cassazione ha precisato che non ogni pagamento non autorizzato determina automaticamente la revoca della procedura. In Cass. civ., Sez. I, n. 3324 del 19 febbraio 2016 la Corte ha stabilito che la revoca richiede l’accertamento che i pagamenti siano diretti a frodare i creditori, cioè idonei a pregiudicare la possibilità di adempiere la proposta. Ma è una tutela a valle, non una licenza: il pagamento resta inefficace e la valutazione sul pregiudizio è rimessa al giudice.

Quanto dura realmente

La gestione corrente occupa tutto l’arco che va dal deposito all’omologazione, che nei concordati in continuità di media complessità si misura spesso in molti mesi. È la fase in cui l’impresa compie il maggior numero di atti, ed è quindi la fase in cui la disciplina della qualificazione pesa di più nella pratica.

Il ruolo del commissario giudiziale nella gestione corrente

Nel concordato in continuità il commissario giudiziale non è un amministratore aggiunto, ma la sua vigilanza è continua. Riceve informazioni periodiche sull’andamento dell’impresa, verifica la coerenza tra gestione e piano, esprime pareri sulle istanze di autorizzazione. In pratica, il commissario è il primo interlocutore per tutti i dubbi di qualificazione: un confronto informale prima del deposito di un’istanza permette di capire se l’atto verrà considerato ordinario o straordinario e quali documenti saranno necessari.

Un rapporto trasparente con il commissario è la migliore assicurazione contro le contestazioni successive. Le imprese che inviano report periodici sui flussi di cassa, segnalano in anticipo le operazioni significative e rispondono rapidamente alle richieste di chiarimento si trovano raramente al centro di un procedimento di revoca. Quelle che considerano il commissario un ostacolo da aggirare finiscono più spesso nelle sue relazioni al tribunale.

Il commissario, del resto, ha un interesse concreto alla buona riuscita della continuità: un’impresa che lavora bene genera i flussi che servono a pagare i creditori. La sua funzione di controllo e la funzione produttiva dell’imprenditore non sono in conflitto, se l’imprenditore rispetta il confine tra ciò che può fare da solo e ciò che deve chiedere.

Gli adempimenti informativi verso i creditori

Il concordato in continuità vive anche di informazione. I creditori, che dovranno votare la proposta, ricevono la relazione del commissario e hanno accesso agli atti della procedura nei limiti previsti. Un atto straordinario autorizzato è un atto che i creditori possono conoscere e valutare; un atto non autorizzato, scoperto in un secondo momento, alimenta sfiducia e può spostare il voto. È un effetto pratico, non giuridico, ma nel concordato in continuità, dove il consenso delle classi conta, pesa quanto la sanzione dell’inefficacia.

La finanza nuova e le garanzie: il tribunale decide sulla benzina della continuità

Cosa succede

Un’impresa in concordato in continuità ha quasi sempre bisogno di liquidità: per pagare i fornitori nuovi, gli stipendi, gli investimenti minimi. La liquidità arriva da finanziamenti, che sono il primo esempio di atto straordinario citato dall’art. 94. E chi presta denaro a un’impresa in concordato chiede due cose: la prededuzione del proprio credito e, spesso, una garanzia.

La norma

L’art. 99 CCII consente al debitore di chiedere al tribunale l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, funzionali all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologazione o all’apertura e allo svolgimento delle procedure, anche prima del deposito del piano. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti e spiegare perché, in loro assenza, l’impresa subirebbe un pregiudizio imminente e irreparabile; il tribunale può autorizzare anche la concessione di pegno, ipoteca o cessione di crediti a garanzia. L’art. 101 CCII disciplina invece i finanziamenti erogati in esecuzione di un concordato omologato, anch’essi prededucibili.

Sul tema della prededuzione la giurisprudenza ha mostrato quanto pesi la qualificazione dell’atto: secondo quanto riportato dalle rassegne consultate, la Cassazione ha cassato una decisione di merito che, per stabilire se un credito sorto durante un concordato con riserva fosse prededucibile, aveva omesso di verificare caso per caso se l’atto rientrasse nell’ordinaria o nella straordinaria amministrazione. Gli estremi di quella pronuncia non sono indicati nella fonte consultata e per questo non li riportiamo.

I termini che si attivano

Il finanziamento va autorizzato prima dell’erogazione: è l’autorizzazione che genera la prededuzione. Un finanziamento erogato senza autorizzazione dopo il deposito non solo è inefficace verso i creditori anteriori, ma priva il finanziatore della prededuzione, con la conseguenza pratica che le banche, conoscendo la regola, non erogano senza il provvedimento.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra per la finanza ponte è il periodo tra il deposito e l’omologazione: è lì che si decide se l’impresa avrà la liquidità per arrivare al voto. L’imprenditore può:

  • predisporre un piano di tesoreria a tredici settimane che dimostri il fabbisogno;
  • individuare il finanziatore prima di depositare il ricorso, così da allegare la proposta;
  • chiedere contestualmente l’autorizzazione alla garanzia, se il finanziatore la richiede;
  • coordinare l’istanza con il commissario giudiziale, il cui parere pesa sulla decisione.

Restano precluse le garanzie a favore di terzi (ad esempio fideiussioni per debiti di società del gruppo) che non portano alcuna utilità diretta all’impresa: sono atti straordinari per eccellenza e difficilmente autorizzabili.

L’errore tipico di questa fase

Usare il fido di cassa esistente “come se nulla fosse”. Un’apertura di credito anteriore, se la banca non l’ha revocata, può continuare a funzionare, ma ogni nuovo utilizzo che si traduca in nuova finanza va valutato con attenzione: il confine tra prosecuzione di un rapporto in corso e nuova concessione di credito è esattamente il tipo di zona grigia in cui un’istanza preventiva protegge l’imprenditore.

Quanto dura realmente

I tempi delle autorizzazioni sui finanziamenti dipendono soprattutto dalla qualità del ricorso e dalla disponibilità del commissario a esprimersi rapidamente. Quando il finanziamento è urgente, la prassi conosce provvedimenti adottati in pochi giorni.

Vendite e affitti: quando la continuità passa per la cessione

Cosa succede

Il concordato in continuità non è necessariamente un concordato in cui l’imprenditore resta proprietario di tutto. Può essere “indiretta”, con l’azienda o un ramo d’azienda affittato o ceduto a un terzo che prosegue l’attività. Può prevedere la vendita di beni non strategici (un immobile non più utilizzato, una partecipazione) per finanziare la continuità del resto.

Tutte queste operazioni sono atti straordinari e il Codice le sottopone a un percorso specifico.

La norma

L’art. 94, comma 5, CCII dispone che le alienazioni e gli affitti di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati devono essere effettuati tramite procedure competitive, previa stima e con adeguata pubblicità. Il comma 6 consente al tribunale, in caso di urgenza e sentito il commissario, di autorizzare questi atti senza procedura competitiva quando l’interesse dei creditori rischierebbe un pregiudizio irreparabile, assicurando comunque forme adeguate di pubblicità e comunicazione ai creditori. Il comma 6-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, richiama l’art. 91 quando il piano prevede l’offerta di un soggetto già individuato per l’affitto o il trasferimento dell’azienda o di suoi rami: in quel caso si apre una procedura competitiva per verificare se ci sono offerte migliori.

I termini che si attivano

I termini sono quelli della procedura competitiva: pubblicazione dell’avviso, termine per le offerte, eventuale gara. Chi ha in mente una cessione deve considerare che la procedura competitiva richiede settimane, e che un’offerta non sottoposta a competizione resta esposta a contestazioni.

Cosa può fare l’imprenditore ora

La finestra decisiva per una vendita è quella in cui si costruisce il piano: è lì che si decide se l’operazione è parte integrante della continuità o un atto da autorizzare separatamente. L’imprenditore può:

  • inserire nel piano l’offerta del soggetto già individuato, sapendo che sarà oggetto di confronto competitivo;
  • chiedere la stima indipendente dei beni prima dell’istanza;
  • motivare l’eventuale urgenza (deperimento dei beni, scadenza di autorizzazioni amministrative, rischio di perdita del cliente principale) per accedere alla deroga del comma 6.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la vendita “di comodo” a un soggetto vicino all’imprenditore, magari a un prezzo vicino al valore di stima ma senza alcuna verifica di mercato. Anche quando l’atto viene poi autorizzato, la mancanza di competitività espone l’operazione a contestazioni dei creditori e, nei casi più gravi, a valutazioni in termini di atto di frode.

Quanto dura realmente

Una procedura competitiva per la cessione di un ramo d’azienda richiede di regola alcune settimane tra pubblicazione e aggiudicazione, cui si aggiungono i tempi della stima. Nelle operazioni più complesse, con più offerenti e negoziazioni sulle condizioni del personale, i tempi si allungano.

Fino all’omologazione: il controllo sulla condotta e lo spettro della revoca

Cosa succede

Mentre l’impresa lavora, il commissario giudiziale vigila. Il suo compito non è gestire, ma osservare e riferire. Da questo momento in poi ogni atto straordinario compiuto senza autorizzazione può diventare il fatto da cui parte una segnalazione al tribunale.

La norma

L’art. 106 CCII disciplina gli atti di frode e la revoca del concordato. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell’attivo, omesso di denunciare crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne al tribunale, che apre il procedimento per la revoca; allo stesso modo si procede se il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori. All’esito, su istanza dei soggetti legittimati, può essere aperta la liquidazione giudiziale.

La giurisprudenza ha però chiarito che il solo difetto di autorizzazione non basta a far cadere la procedura. In Cass. civ., Sez. I, n. 15467 del 2017 (pronuncia del giugno 2017, di cui la fonte consultata non indica la data esatta di deposito), la Corte ha precisato, sotto la legge fallimentare, che l’atto di straordinaria amministrazione non autorizzato rileva quando compromette la capacità di soddisfare i creditori, riducendo o appesantendo il patrimonio senza una corrispondente utilità reale. Nel caso deciso, una transazione con un dirigente con una buonuscita di 120.000 euro e un contratto di servizi da 30.000 euro sono stati considerati atti di straordinaria amministrazione, e la revoca è stata confermata. È un precedente molto utile proprio per il concordato in continuità: mostra che anche atti legati alla gestione del personale e ai contratti di servizio, apparentemente “correnti”, possono essere qualificati come straordinari quando comportano esborsi senza utilità proporzionata.

I termini che si attivano

Il procedimento di revoca si svolge davanti al tribunale nel contraddittorio con il debitore. Il debitore ha la possibilità di difendersi dimostrando l’assenza di pregiudizio o la natura ordinaria dell’atto: è l’ultima finestra difensiva prima dell’esito della procedura.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Di fronte a una segnalazione del commissario, la difesa si costruisce sui criteri giurisprudenziali: utilità reale, pertinenza ex ante, assenza di pregiudizio per i creditori. L’imprenditore può:

  • ricostruire la funzione dell’atto nella continuità (perché è stato fatto, cosa ha portato all’impresa);
  • dimostrare che l’esborso aveva una controprestazione proporzionata;
  • dimostrare che l’atto non ha inciso sulla possibilità di adempiere la proposta;
  • chiedere, se possibile, la ratifica o la regolarizzazione dell’operazione nei limiti consentiti, consapevole che l’autorizzazione postuma non è la regola.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è la reticenza. Un atto straordinario non autorizzato ma dichiarato al commissario e spiegato è molto meno pericoloso di un atto taciuto e scoperto. Le rassegne di giurisprudenza consultate riferiscono di pronunce di legittimità secondo cui l’omissione di informazioni rilevanti può integrare un atto di frode anche senza intenzione di ingannare; anche qui, la fonte non riporta gli estremi e li omettiamo.

Quanto dura realmente

Il procedimento di revoca, quando aperto, può concludersi in tempi brevi, specie se si innesta su un’istanza di liquidazione giudiziale. L’impatto sull’impresa è immediato: la sola apertura del procedimento compromette la fiducia di fornitori e clienti.

Dopo l’omologazione: il piano come bussola

Cosa succede

Con la sentenza di omologazione (art. 112 CCII) il regime autorizzativo dell’art. 94 si esaurisce: la norma fissa infatti il suo arco temporale “fino all’omologazione”. Da questo momento l’impresa esegue il piano omologato e il commissario giudiziale ne sorveglia l’adempimento (art. 118 CCII).

La norma

L’art. 118 CCII affida al commissario la sorveglianza sull’esecuzione e prevede che riferisca al giudice su ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta omologata. L’art. 119 CCII disciplina la risoluzione del concordato per inadempimento di non scarsa importanza.

I termini che si attivano

Il ricorso per la risoluzione del concordato deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. È un termine decadenziale che riguarda i creditori, ma condiziona anche la gestione: per tutto il periodo di esecuzione, gli atti dell’imprenditore incoerenti con il piano possono essere letti come inadempimento.

Cosa può fare l’imprenditore ora

Dopo l’omologazione l’imprenditore riacquista ampia libertà gestionale, ma resta vincolato al piano: ogni operazione rilevante va confrontata con ciò che il piano ha promesso ai creditori. Se emergono scostamenti significativi, il Codice prevede la possibilità di modifiche del piano nei limiti e con le forme previste; i finanziamenti erogati in esecuzione del concordato omologato beneficiano della prededuzione ai sensi dell’art. 101 CCII.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che l’omologazione “chiuda” la partita. Un’operazione straordinaria incoerente con il piano, compiuta nel periodo di esecuzione, non è più colpita dall’inefficacia dell’art. 94, ma può incidere sulla capacità di adempiere e quindi sul rischio di risoluzione.

Quanto dura realmente

L’esecuzione di un concordato in continuità segue l’orizzonte del piano, che spesso abbraccia più esercizi. Per tutto quel periodo il commissario riceve informazioni periodiche sull’andamento.

La stessa procedura, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Stessa impresa, stessa crisi, due modi diversi di gestire il confine tra ordinario e straordinario.

Dati di partenza (comuni). Impresa manifatturiera, debito complessivo di 2.847.300 €, di cui 412.600 € verso fornitori, 1.906.200 € verso banche, 528.500 € tra erario ed enti previdenziali. Domanda di concordato con riserva depositata il 9 marzo 2027; il tribunale concede 60 giorni per il piano. Decreto di apertura il 18 giugno 2027. Omologazione il 22 febbraio 2028.

Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste

  • 2 febbraio 2027 (composizione negoziata, prima della domanda): l’impresa informa per iscritto l’esperto dell’intenzione di rinegoziare il leasing di una pressa (canone ridotto da 6.840 € a 4.120 € mensili con allungamento della durata). L’esperto non formula rilievi. L’operazione è chiusa prima della domanda.
  • 9 marzo 2027 (giorno 0): deposito della domanda. Da questo giorno l’impresa paga solo forniture nuove; lo scaduto anteriore di 412.600 € viene congelato.
  • 16 marzo 2027 (giorno 7): il fornitore della lega di alluminio, unico qualificato per un cliente automotive, sospende le consegne per uno scaduto di 37.450 €. L’impresa richiama l’art. 94-bis e, in parallelo, deposita istanza ex art. 100 corredata dall’attestazione di essenzialità.
  • 23 marzo 2027 (giorno 14): istanza urgente ex art. 46 per un finanziamento ponte di 180.000 € destinato agli stipendi di marzo e aprile, con piano di tesoreria allegato.
  • 30 marzo 2027 (giorno 21): il tribunale autorizza il pagamento del fornitore e il finanziamento. Le consegne riprendono.
  • 8 maggio 2027 (giorno 60): deposito del piano, che prevede un investimento di 263.900 € in un nuovo forno.
  • 18 giugno 2027 (decreto di apertura): il tribunale fissa una soglia di valore di 15.000 € sotto la quale non serve autorizzazione.
  • 5 luglio 2027: istanza al giudice delegato per l’acquisto del forno, con parere favorevole del commissario. Autorizzazione il 19 luglio.
  • 22 febbraio 2028: omologazione. Nessun atto non autorizzato da giustificare.

Calendario B: l’impresa che lascia correre

  • 2 febbraio 2027: nessuna informativa all’esperto; l’impresa salda per intero 58.300 € a un fornitore storico “per mantenere il rapporto”.
  • 9 marzo 2027 (giorno 0): deposito della domanda.
  • 16 marzo 2027 (giorno 7): il fornitore di alluminio sospende le consegne; l’impresa paga direttamente lo scaduto di 37.450 € senza istanza. È un pagamento di credito anteriore non autorizzato.
  • 2 aprile 2027 (giorno 24): l’impresa ottiene dalla banca un anticipo fatture nuovo da 120.000 €, concedendo in garanzia la cessione dei crediti verso il cliente principale, senza istanza. È un finanziamento con garanzia non autorizzato: inefficace verso i creditori anteriori, senza prededuzione per la banca.
  • 8 maggio 2027 (giorno 60): deposito del piano. Il commissario, nominato con il decreto di concessione dei termini, rileva i due atti.
  • Giugno 2027: il commissario riferisce al tribunale. Si apre il procedimento ex art. 106. L’impresa deve dimostrare che i due atti non hanno pregiudicato la possibilità di adempiere la proposta.
  • Esito possibile: se il tribunale ritiene che gli atti abbiano sottratto risorse e alterato la parità (37.450 € di pagamento anteriore e una garanzia che sottrae alla massa crediti per 120.000 €), la procedura può essere revocata e, su istanza dei legittimati, si apre la liquidazione giudiziale. Anche nell’ipotesi migliore, il calendario si allunga di mesi e la fiducia dei creditori al voto è compromessa.

La differenza tra i due calendari non sta nella gravità della crisi, ma nel momento in cui le decisioni sono state prese e nel percorso scelto per prenderle.

Terza ipotesi rapida: la soglia di valore

Ipotesi: il decreto di apertura fissa una soglia di 15.000 €. L’impresa deve sostituire un carrello elevatore (11.780 €) e rinnovare il software gestionale con un contratto triennale (31.200 € complessivi). Il primo atto, anche se in astratto straordinario, cade sotto la soglia e non richiede autorizzazione; il secondo la supera e richiede istanza al giudice delegato. Frazionare il contratto software in tre annualità da 10.400 € per restare sotto soglia sarebbe un aggiramento facilmente contestabile.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un percorso diverso

Dal concordato con riserva alla composizione negoziata, e viceversa

L’impresa che è in composizione negoziata e approda al concordato porta con sé gli atti compiuti durante le trattative. Se l’informativa all’esperto è stata fatta e l’esperto non ha manifestato dissenso, quegli atti sono più solidi anche nell’eventuale valutazione successiva. Se invece l’esperto ha iscritto il dissenso nel registro delle imprese, il commissario giudiziale lo troverà e lo leggerà.

Il passaggio dalla composizione negoziata al concordato non azzera la storia gestionale: la sposta davanti a un organo diverso, con poteri più incisivi.

Il concordato semplificato

Se la composizione negoziata si chiude senza accordo e l’esperto attesta che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, l’imprenditore può accedere al concordato semplificato per la cessione dei beni (art. 25-sexies CCII). È un percorso liquidatorio, non in continuità, e il regime degli atti cambia: il debitore conserva la gestione ma la prospettiva non è più la prosecuzione dell’attività, bensì la liquidazione. Gli atti straordinari compiuti in quel percorso vanno valutati alla luce di questa diversa funzione.

Gli accordi di ristrutturazione e il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione

Se l’impresa opta per un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 e seguenti CCII), non c’è un regime di autorizzazioni analogo all’art. 94: l’imprenditore conserva la piena gestione. Ma il deposito della domanda con riserva ex art. 44 attiva comunque la regola dell’art. 46 sugli atti urgenti di straordinaria amministrazione nella fase anteriore al decreto. Nel piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis CCII) il Codice prevede invece un regime specifico di gestione, con il debitore che conserva la gestione ordinaria e straordinaria sotto la vigilanza del commissario e con obblighi informativi: anche qui la qualificazione degli atti conserva rilievo.

La conversione in liquidazione giudiziale

Se il concordato viene revocato o non omologato e si apre la liquidazione giudiziale, gli atti compiuti durante la procedura vengono esaminati dal curatore. Nella consecuzione tra procedure, secondo quanto riportato nelle rassegne di giurisprudenza consultate, la Cassazione (ord. n. 12148/2025, di cui la fonte non indica la data esatta) ha ribadito, sotto la legge fallimentare, che il periodo sospetto per la revocatoria decorre dal deposito della domanda di concordato e non dal decreto di ammissione. Per l’imprenditore significa che gli atti compiuti dal giorno 0 sono già nel perimetro dell’esame successivo.

La modifica del piano

Durante il concordato in continuità l’impresa può trovarsi di fronte a un’opportunità non prevista: un nuovo cliente che richiede un investimento, un’offerta per un ramo d’azienda. In questi casi l’atto straordinario si intreccia con la possibilità di modificare la proposta e il piano entro i termini previsti dal Codice, che non coincidono con quelli per le autorizzazioni. Conviene valutare insieme le due strade: un atto autorizzato coerente con il piano, oppure una modifica del piano che lo includa.

Le 5 finestre critiche

  1. Prima del deposito, durante la composizione negoziata: è la finestra in cui gli atti straordinari si compiono con la sola informativa preventiva all’esperto. Le operazioni di struttura che si possono chiudere qui non andranno chieste dopo al tribunale.

  2. Il giorno 0 e la prima settimana dopo il deposito: è il momento in cui separare nettamente i debiti anteriori, congelati, da quelli nuovi, pagabili. Un errore nei primi giorni (il pagamento dello scaduto al fornitore che protesta) è quello che con maggiore frequenza si trasforma in contestazione.

  3. La finestra dell’urgenza, tra deposito e decreto di apertura: solo gli atti straordinari davvero urgenti, e solo con autorizzazione del tribunale ai sensi dell’art. 46. Tutto il resto va rinviato.

  4. Il decreto di apertura: verificare se il tribunale ha fissato una soglia di valore e, se non l’ha fatto, valutare se chiederla. Da qui le istanze vanno al giudice delegato e possono riguardare anche atti non urgenti, purché funzionali ai creditori.

  5. Ogni volta che il commissario chiede chiarimenti su un atto: rispondere subito, documentare la funzione dell’atto e la sua utilità per la continuità. È la finestra che può evitare l’apertura del procedimento ex art. 106.

Le domande sul tempo

Ho depositato la domanda con riserva da dieci giorni e devo sostituire un macchinario rotto: posso farlo?

Dipende dalla natura e dall’importo dell’operazione e dal modo in cui viene finanziata. Se si tratta di una sostituzione con un bene di valore contenuto, pagata con la liquidità generata dall’attività corrente, può rientrare nell’ordinaria amministrazione di un’impresa manifatturiera. Se comporta un nuovo finanziamento, un leasing di importo rilevante o un impegno pluriennale, è un atto straordinario: in questa fase, prima del decreto di apertura, serve l’autorizzazione del tribunale e serve dimostrare l’urgenza.

Sono passati quattro mesi dal decreto di apertura e ho pagato senza autorizzazione un fornitore anteriore: è troppo tardi per rimediare?

Il pagamento resta inefficace verso i creditori anteriori: questa conseguenza non si cancella. Si può però ridurre il rischio di revoca dichiarando subito l’operazione al commissario, documentando l’essenzialità del fornitore e dimostrando che il pagamento non ha compromesso la possibilità di adempiere la proposta, nella linea indicata da Cass. 3324/2016.

Quanto tempo ci vuole per ottenere un’autorizzazione dal giudice delegato?

Non esiste un termine di legge. Nella prassi, un’istanza completa e preceduta da un confronto con il commissario giudiziale può essere decisa in pochi giorni; un’istanza lacunosa richiede integrazioni e può richiedere settimane.

L’omologazione è arrivata: devo ancora chiedere autorizzazioni?

Il regime autorizzativo dell’art. 94 opera fino all’omologazione. Dopo, l’imprenditore esegue il piano sotto la sorveglianza del commissario; non servono più le autorizzazioni dell’art. 94, ma ogni atto deve essere coerente con il piano omologato, pena il rischio di risoluzione per inadempimento.

Sono in composizione negoziata da tre mesi: devo chiedere autorizzazioni per un mutuo?

No, in composizione negoziata non serve un’autorizzazione giudiziale per i normali atti straordinari: serve l’informativa preventiva e scritta all’esperto ai sensi dell’art. 21 CCII. Per ottenere la prededuzione del finanziamento, però, l’art. 22 CCII prevede la possibilità di chiedere un’autorizzazione al tribunale.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Avvertenza: quasi tutte sono state rese sotto la legge fallimentare (artt. 167 e 173 l.fall.), le cui regole sulla straordinaria amministrazione sono state riprese in termini sostanzialmente analoghi dagli artt. 46, 94 e 106 CCII. Le riportiamo per questo motivo, dichiarandolo. Le ricerche svolte non hanno restituito pronunce di legittimità sul CCII con estremi completi verificabili specificamente dedicate alla qualificazione degli atti nel concordato in continuità.

Tappa: come si riconosce l’atto straordinario

Cass. civ., Sez. I, n. 20291 del 20 ottobre 2005. Principio: è straordinario l’atto che, in concreto, è idoneo a impoverire il patrimonio del debitore o a gravarlo di vincoli senza un’utilità prevalente in entrata; la qualificazione va fatta guardando agli effetti, non alla forma. Rilevanza: è il criterio-base che ancora oggi orienta la lettura della formula “atti eccedenti l’ordinaria amministrazione” dell’art. 94 CCII.

Cass. civ., Sez. I, n. 15484 dell’11 agosto 2004. Principio: il metro di giudizio è l’interesse dei creditori della procedura; ciò che per un’impresa sana sarebbe gestione normale può diventare straordinario quando l’impresa è in concordato. Rilevanza: spiega perché nel concordato in continuità alcuni contratti di durata, come le locazioni, richiedono una valutazione specifica.

Cass. civ., Sez. I, n. 23796 dell’8 novembre 2006. Principio: un incarico professionale non diventa straordinario solo perché oneroso; conta se, valutato al momento del conferimento, era pertinente alle esigenze di conservazione o risanamento dell’impresa. Rilevanza: utile per tutte le spese di consulenza e servizi che l’impresa in continuità sostiene per costruire il piano.

Cass. civ., Sez. Lavoro, n. 17159 del 27 luglio 2006. Principio: accettare un arbitrato e riconoscere diritti di terzi è atto che eccede la gestione ordinaria e richiede autorizzazione; in mancanza, il lodo non è opponibile alla procedura. Rilevanza: richiama la categoria delle “ricognizioni di diritti di terzi” e dei “compromessi” oggi espressamente elencati dall’art. 94.

Tappa: gestione corrente, contratti e pagamenti

Cass. civ., Sez. I, n. 13759 del 12 giugno 2007. Principio: il pagamento di debiti sorti prima della procedura, quando eccede la gestione ordinaria, è inefficace se non autorizzato, anche se legato a un contratto la cui prosecuzione era stata consentita. Rilevanza: è il precedente che spiega perché oggi il pagamento dei fornitori anteriori passa dall’art. 100 CCII.

Cass. civ., Sez. I, n. 578 del 12 gennaio 2007. Principio: anche i pagamenti eseguiti nel corso di contratti pendenti restano soggetti alla regola dell’inefficacia senza autorizzazione, in particolare quando estinguono debiti anteriori. Rilevanza: mette in guardia dalle compensazioni e dai pagamenti “dentro” le nuove forniture.

Tappa: la sanzione dell’inefficacia

Cass. civ., Sez. III, n. 12286 del 5 luglio 2004. Principio: l’atto compiuto senza autorizzazione non è nullo, ma inopponibile ai creditori anteriori, che sono gli unici legittimati a farne valere l’inefficacia. Rilevanza: chiarisce la portata della formula “inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato” dell’art. 94 CCII.

Cass. civ., Sez. I, n. 23271 del 27 ottobre 2006. Principio: i provvedimenti con cui il giudice delegato impartisce direttive di gestione non hanno carattere decisorio definitivo e non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: segnala che la partita sulle autorizzazioni si gioca nel merito e nella fase della procedura, non con impugnazioni in Cassazione dei singoli provvedimenti.

Tappa: il controllo sulla condotta e la revoca

Cass. civ., Sez. I, n. 3324 del 19 febbraio 2016. Principio: i pagamenti compiuti senza autorizzazione non conducono automaticamente alla revoca; il giudice deve accertare che siano idonei a frodare i creditori, cioè a compromettere la possibilità di adempiere la proposta. Rilevanza: è il riferimento difensivo per l’imprenditore che deve rispondere di un atto non autorizzato nel procedimento oggi disciplinato dall’art. 106 CCII.

Cass. civ., Sez. I, n. 15467 del 2017 (giugno 2017; data esatta di deposito non indicata dalla fonte consultata). Principio: un atto straordinario non autorizzato giustifica la revoca quando riduce o appesantisce il patrimonio senza una corrispondente utilità; nel caso, una transazione con un dirigente e un contratto di servizi sono stati qualificati come straordinari. Rilevanza: dimostra che anche atti legati a personale e servizi, tipici dell’impresa in esercizio, possono superare il confine dell’ordinaria amministrazione.

Tappa: dopo la procedura

Cass. civ., ord. n. 12148/2025 (data esatta non indicata dalla fonte consultata). Principio: nella consecuzione tra concordato e fallimento, il periodo sospetto per la revocatoria si calcola a ritroso dal deposito della domanda di concordato. Rilevanza: gli atti compiuti dal giorno 0 rientrano nel perimetro dell’esame successivo, se la continuità fallisce.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui l’impresa si trova, con strumenti diversi a seconda del momento.

  1. Mappatura degli atti in corso (qualsiasi tappa). Esaminiamo i contratti, i pagamenti programmati e le operazioni in cantiere e li classifichiamo in ordinari, straordinari e dubbi, secondo i criteri della giurisprudenza.
  2. Informativa all’esperto in composizione negoziata. Se l’impresa è ancora nelle trattative, redigiamo l’informativa preventiva ex art. 21 CCII per ciascun atto straordinario, con i dati che l’esperto deve poter valutare.
  3. Protocollo del giorno 0. Al deposito della domanda predisponiamo con i commercialisti dello staff la separazione contabile tra debiti anteriori e debiti nuovi e le istruzioni operative per l’amministrazione dell’impresa.
  4. Istanze urgenti ex art. 46 CCII. Tra deposito e decreto di apertura redigiamo le istanze al tribunale, motivando l’urgenza e allegando il piano di tesoreria.
  5. Istanze al giudice delegato ex art. 94 CCII. Dopo il decreto di apertura prepariamo le richieste di autorizzazione, curando il confronto preventivo con il commissario giudiziale.
  6. Richiesta della soglia di valore. Valutiamo se chiedere al tribunale la fissazione di un limite di valore sotto il quale l’autorizzazione non è dovuta, sulla base dei volumi reali dell’impresa.
  7. Fornitori essenziali e contratti pendenti. Gestiamo le contestazioni dei fornitori richiamando l’art. 94-bis e predisponiamo, con l’attestatore, le istanze di pagamento ex art. 100 o di sospensione e scioglimento ex art. 97.
  8. Finanza ponte. Costruiamo i ricorsi per i finanziamenti prededucibili ex art. 99 e per le relative garanzie.
  9. Difesa nel procedimento ex art. 106. Se il commissario segnala un atto non autorizzato, ricostruiamo la funzione e l’utilità dell’atto e sosteniamo l’assenza di pregiudizio per la proposta.
  10. Sorveglianza sull’esecuzione. Dopo l’omologazione verifichiamo la coerenza delle operazioni straordinarie con il piano omologato, per prevenire contestazioni di inadempimento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: è la figura che, nella composizione negoziata, riceve l’informativa sugli atti di straordinaria amministrazione e ne valuta l’impatto su creditori e risanamento. Conoscere il controllo dall’interno permette di predisporre gli atti dell’impresa in modo che reggano il vaglio di chi li deve valutare, prima l’esperto, poi il tribunale, il giudice delegato e il commissario.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea. Se un’autorizzazione negata, una revoca o una contestazione sull’efficacia di un atto approdano al contenzioso, la qualifica di cassazionista consente di seguire la vicenda in tutti i gradi senza cambi di mano.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono flussi, piano di tesoreria e impatto contabile degli atti; gli avvocati ne curano la qualificazione giuridica e le istanze.

Chiusura: il calendario non aspetta

Nel concordato in continuità l’impresa non si ferma mai, e proprio per questo ogni giorno porta con sé una decisione da qualificare. Il confine tra gestione corrente e atto straordinario non è una linea fissa: si sposta lungo la procedura, cambia organo di controllo, cambia parametro. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: un atto chiesto il giorno giusto è un atto protetto, lo stesso atto compiuto il giorno sbagliato può costare la procedura.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: nella composizione negoziata è proprio l’esperto a ricevere e valutare gli atti di straordinaria amministrazione dell’imprenditore. Lo stesso sguardo, applicato al concordato in continuità, permette di impostare istanze, separazioni contabili e scelte gestionali tenendo conto di come verranno lette dal commissario e dal giudice delegato. Accanto a questa qualifica operano lo staff di avvocati e commercialisti e la possibilità di seguire l’eventuale contenzioso fino in Cassazione.

📩 Prima di firmare il prossimo contratto rilevante, mettiamolo sul calendario giusto: contatta lo Studio Monardo usando i recapiti che trovi al termine di questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Informazioni importanti: Studio Monardo e avvocaticartellesattoriali.com operano su tutto il territorio italiano attraverso due modalità.

  1. Consulenza digitale: si svolge esclusivamente tramite contatti telefonici e successiva comunicazione digitale via e-mail o posta elettronica certificata. La prima valutazione, interamente digitale (telefonica), è gratuita, ha una durata di circa 15 minuti e viene effettuata entro un massimo di 72 ore. Consulenze di durata superiore sono a pagamento, calcolate in base alla tariffa oraria di categoria.
  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

Disclaimer: Le opinioni espresse in questo articolo rappresentano il punto di vista personale degli Autori, basato sulla loro esperienza professionale. Non devono essere intese come consulenza tecnica o legale. Per approfondimenti specifici o ulteriori dettagli, si consiglia di contattare direttamente il nostro studio. Si ricorda che l’articolo fa riferimento al quadro normativo vigente al momento della sua redazione, poiché leggi e interpretazioni giuridiche possono subire modifiche nel tempo. Decliniamo ogni responsabilità per un uso improprio delle informazioni contenute in queste pagine.
Si invita a leggere attentamente il disclaimer del sito.

Torna in alto

Studio Monardo

Lo Studio Legale Italiano Specializzato In Cancellazione Debiti

Ogni Storia Di Debito È Diversa.

Raccontaci la tua: la prima consulenza è gratuita e senza impegno.

Clicca Subito Qui

Nessun obbligo di incarico · Risposta in giornata