Cos’è Il Concordato Semplificato Per La Liquidazione Del Patrimonio?

Un’impresa in crisi ha tentato la composizione negoziata, ha incontrato i creditori con l’esperto, ma un accordo non è arrivato. A quel punto la legge lascia aperta una porta stretta: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, disciplinato dagli artt. 25-sexies e 25-septies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). È uno strumento che consente di cedere i beni aziendali e chiudere la crisi senza il voto dei creditori, ma sotto il controllo pieno del tribunale.

Il punto critico è il tempo. La proposta va depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto: scaduto quel termine, lo strumento non è più accessibile e il rischio concreto diventa la liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa. Il concordato semplificato esiste solo come sbocco di una composizione negoziata: la sua ammissibilità dipende da come le trattative sono state condotte e da cosa l’esperto ha scritto nella relazione finale. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il percorso che precede questo concordato. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC: competenze che servono quando occorre confrontare la proposta con la liquidazione controllata, termine di paragone per le imprese minori.

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Inquadramento normativo: definizione, ratio e confini dell’istituto

Sul piano normativo, il concordato semplificato è stato introdotto dall’art. 18 del D.L. 118/2021 (convertito dalla L. 147/2021) ed è poi confluito nel Codice della crisi agli artt. 25-sexies e 25-septies, con le modifiche apportate dal correttivo D.Lgs. 136/2024.

Definizione essenziale: è un concordato per cessione dei beni, proposto dall’imprenditore dopo una composizione negoziata fallita, che il tribunale omologa senza votazione dei creditori, verificando fattibilità del piano, rispetto delle cause di prelazione, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e un’utilità per ciascun creditore.

Gli elementi che lo caratterizzano sono quattro:

  1. Presupposto procedimentale: una composizione negoziata conclusa con una relazione finale dell’esperto che attesti due cose. Primo, che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede. Secondo, che le soluzioni individuate dall’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b), CCII non sono praticabili.
  2. Contenuto liquidatorio: la proposta è di cessione dei beni, accompagnata da un piano di liquidazione e dai documenti dell’art. 39 CCII.
  3. Assenza del voto: i creditori non votano. Possono solo opporsi all’omologazione.
  4. Controllo giudiziale rafforzato: il tribunale compensa l’assenza del voto con una verifica di merito sulla proposta.

La ratio della norma va letta in questa chiave. Il legislatore offre un incentivo a chi ha usato lealmente la composizione negoziata: se le trattative falliscono non per colpa del debitore, questi può ancora evitare la liquidazione giudiziale, a patto che la cessione dei beni non danneggi nessuno rispetto all’alternativa fallimentare.

Va precisato che la Cassazione ha qualificato l’istituto come vera procedura concorsuale, applicando per analogia le regole sulla competenza territoriale proprie del concordato preventivo (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023, resa sul testo del D.L. 118/2021). La giurisprudenza di merito ha però sottolineato l’autonomia della figura rispetto al concordato preventivo: la Corte d’Appello di Roma (sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024) ha escluso l’applicazione analogica generalizzata delle norme sul concordato preventivo, data la natura esclusivamente liquidatoria dello strumento.

Distinzione da istituti affini

Istituto Voto dei creditori Presupposto Contenuto
Concordato semplificato (art. 25-sexies) No, solo opposizioni Composizione negoziata fallita + relazione finale positiva sulla buona fede Solo cessione dei beni
Concordato preventivo liquidatorio (art. 84) Sì Stato di crisi o insolvenza Liquidazione con apporto di risorse esterne che incrementino l’attivo di almeno il 10%
Liquidazione giudiziale Non pertinente Insolvenza Liquidazione coattiva tramite curatore
Liquidazione controllata (art. 268) Non pertinente Sovraindebitamento (imprese minori, consumatori, professionisti) Liquidazione tramite liquidatore, spesso con l’OCC

Un esempio rende concreta la differenza. Una s.r.l. con un capannone e un parco macchine, che non riesce a trovare la maggioranza dei creditori per un concordato preventivo liquidatorio e non dispone di risorse esterne per il 10% aggiuntivo richiesto dall’art. 84, può ricorrere al concordato semplificato solo se ha prima percorso la composizione negoziata. Senza quel passaggio, la porta del semplificato resta chiusa.

In termini operativi, il concordato semplificato non ammette la prosecuzione dell’attività con conservazione dell’impresa in capo al debitore. Il Tribunale di Milano lo ha affermato più volte: senza voto dei creditori non è consentito un piano di continuità aziendale (sent. n. 132 del 23 febbraio 2024), e la continuità diretta è esclusa anche quando sia solo strumentale a una successiva liquidazione (sent. n. 277 del 3 aprile 2025). La cessione dell’azienda in esercizio a un terzo resta invece compatibile con la natura liquidatoria.

Requisiti e termini

La disciplina prevede condizioni di accesso cumulative. Mancandone una, la proposta è inammissibile.

Le condizioni di applicabilità, una per una

1. Una composizione negoziata effettivamente svolta. L’istanza di nomina dell’esperto deve essere stata presentata e le trattative devono essere state condotte. Il Tribunale di Alessandria (sent. n. 6 del 19 gennaio 2023) ha richiesto che la composizione negoziata fosse praticabile fin dall’origine: le trattative devono essere state idonee, almeno in astratto, a condurre a una proposta accettabile.

2. La relazione finale dell’esperto. Deve contenere l’attestazione che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede e che non sono praticabili le soluzioni di cui all’art. 23, commi 1 e 2, lett. a) e b). Il Tribunale di Milano (sent. n. 426 del 15 giugno 2024) ha dichiarato inammissibile la proposta non preceduta da tale relazione.

3. Il termine di sessanta giorni. La proposta va presentata entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale prevista dall’art. 17, comma 8, CCII. Il Tribunale di Milano (sent. n. 236 del 20 marzo 2025) ha confermato che anche la domanda con riserva deve rispettare questo collegamento temporale con la composizione negoziata.

4. La proposta di cessione dei beni. Corredata dal piano di liquidazione e dalla documentazione dell’art. 39 CCII. Dopo il correttivo del 2024, la proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

5. La sussistenza originaria dei presupposti della composizione negoziata. Su questo punto la Cassazione è intervenuta nel gennaio 2026. Con l’ordinanza n. 623/2026 della Prima Sezione ha chiarito che il tribunale, già in sede di ammissibilità, può verificare se al momento dell’accesso alla composizione negoziata sussistessero i requisiti dell’art. 12 CCII, utilizzando i documenti richiesti dagli artt. 25-sexies e 39.

Va precisato che il termine di sessanta giorni non protegge il debitore. La Corte d’Appello di Milano (sent. n. 298 del 30 gennaio 2023) ha chiarito che esso non produce alcuna sospensione automatica delle azioni dei creditori: cessate le misure protettive della composizione negoziata, le azioni esecutive possono riprendere e l’insolvenza può essere dichiarata anche prima della scadenza.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
60 giorni per depositare la proposta Comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 17, c. 8) Perentorio, di decadenza Inaccessibilità definitiva del concordato semplificato
Fino a 15 giorni per integrazioni Provvedimento del tribunale che li concede (art. 25-sexies, c. 3) Assegnato dal giudice Possibile inammissibilità della proposta
Almeno 45 giorni tra il termine dell’ausiliario e l’udienza Scadenza del termine assegnato all’ausiliario per il parere Dilatorio, a tutela del contraddittorio Vizio del procedimento rilevabile in sede di omologa
Opposizioni dei creditori e interessati Fino a 10 giorni prima dell’udienza Termine a ritroso Opposizione tardiva inammissibile
30 giorni per il reclamo alla Corte d’appello Comunicazione o notificazione del decreto Perentorio Decreto definitivo
30 giorni per il ricorso per cassazione Comunicazione del decreto della Corte d’appello Perentorio Decreto definitivo
Pubblicazione nel registro delle imprese Entro il giorno successivo al deposito A carico del cancelliere Dalla pubblicazione decorrono gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96

Sul piano della sospensione feriale: i termini processuali sono soggetti alla sospensione dal 1° al 31 agosto secondo la regola generale, ma il CCII prevede che nei procedimenti concorsuali e negli strumenti di regolazione la sospensione non si applichi a una serie di termini. Il punto va verificato caso per caso sul singolo termine, e conviene sempre ragionare come se la sospensione non operasse, depositando prima.

Procedura passo-passo

1. Deposito del ricorso

L’imprenditore deposita il ricorso per l’omologazione presso il tribunale del luogo in cui ha il centro degli interessi principali. È la regola generale di competenza del CCII. La Cassazione, con l’ord. n. 9730/2023, ha ritenuto irrilevante il trasferimento della sede avvenuto nell’anno anteriore al deposito, applicando le regole proprie delle procedure concorsuali.

Il ricorso contiene:
– la proposta di concordato per cessione dei beni;
– il piano di liquidazione, con indicazione dei beni, dei tempi e delle modalità di vendita;
– l’eventuale suddivisione dei creditori in classi, con i criteri adottati;
– la documentazione dell’art. 39 CCII (scritture contabili, elenco dei creditori con cause di prelazione, elenco dei titolari di diritti reali e personali sui beni, stato estimativo delle attività);
– la relazione finale dell’esperto.

Dal correttivo 2024 la domanda può essere presentata anche con riserva di depositare successivamente proposta, piano e documenti. Anche in questa forma il collegamento con la composizione negoziata resta indispensabile (Trib. Milano, n. 236/2025).

2. Comunicazione al pubblico ministero e pubblicazione

Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato dal cancelliere nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito. Dalla data di pubblicazione si producono gli effetti degli artt. 6 (prededuzione), 46 (atti di straordinaria amministrazione), 94 (effetti sulla gestione) e 96 (norme sulla liquidazione giudiziale applicabili) CCII.

Questo significa che l’imprenditore resta alla guida dell’impresa, ma gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale. Le misure protettive non sono automatiche: vanno richieste. Il Tribunale di Avellino (ord. 19 aprile 2023) ha ritenuto applicabile al concordato semplificato il sub-procedimento cautelare e protettivo degli artt. 54 e seguenti CCII.

3. Valutazione di ritualità e nomina dell’ausiliario

Il tribunale valuta la ritualità della proposta, anche quanto alla formazione delle classi, e nomina un ausiliario ai sensi dell’art. 68 c.p.c. L’ausiliario non è un commissario giudiziale: assiste il tribunale e redige un parere sulla proposta. Può essere concesso un termine fino a quindici giorni per integrazioni.

Avvertenza decisiva: la verifica di ammissibilità non è un controllo formale. La Cassazione lo ha ribadito con l’ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 e l’ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026: il tribunale controlla la legalità sostanziale della proposta, cioè la sussistenza delle condizioni dell’art. 25-sexies alla luce dei documenti depositati. Una proposta formalmente completa ma con presupposti carenti si ferma qui.

4. Comunicazione ai creditori e udienza

Il tribunale ordina che la proposta, il parere dell’ausiliario, la relazione finale e il parere dell’esperto siano comunicati ai creditori risultanti dall’elenco. Fissa l’udienza di omologazione a una distanza non inferiore a quarantacinque giorni dalla scadenza del termine assegnato all’ausiliario.

I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione costituendosi fino a dieci giorni prima dell’udienza.

5. Il giudizio di omologazione

Il tribunale omologa se verifica, insieme:
– la regolarità del contraddittorio e del procedimento;
– il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione;
– la fattibilità del piano di liquidazione;
– che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale o controllata;
– che la proposta assicura comunque un’utilità a ciascun creditore.

Quest’ultimo requisito è il punto dove più spesso si sbaglia. La Cassazione, con la sent. n. 624/2026 della Prima Sezione, ha chiarito che l’utilità, pur potendo non essere economicamente misurabile, non può ridursi alla sola chiusura rapida della crisi quando i chirografari non ricevono nulla. Un piano che destina tutto l’attivo ai privilegiati e nulla ai chirografari espone la proposta al diniego di omologa.

6. Il decreto e le impugnazioni

Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Contro il decreto è ammesso reclamo alla Corte d’appello entro trenta giorni; contro la decisione della Corte d’appello ricorso per cassazione entro trenta giorni.

Va precisato un limite importante. Quando il tribunale dichiara inammissibile la proposta in limine e la Corte d’appello conferma, la Cassazione ha escluso il ricorso, sia ai sensi dell’art. 25-sexies, comma 7, sia ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., per difetto di decisorietà (ord. n. 623/2026). Inoltre, nel reclamo contro l’omologazione l’ausiliario e il liquidatore non sono litisconsorti necessari (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026).

7. L’esecuzione: il liquidatore (art. 25-septies)

Con il decreto di omologazione il tribunale nomina un liquidatore, che esegue il piano di liquidazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sulla liquidazione dei beni nel concordato preventivo. Se il piano comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato per il trasferimento dell’azienda o di rami o beni, il liquidatore verifica che non esistano soluzioni migliori sul mercato prima di darvi esecuzione. Sono richiamate in quanto compatibili le norme sugli effetti del concordato, sulla risoluzione e sull’annullamento, con l’ausiliario al posto del commissario giudiziale.

Avvertenza decisiva: l’omologazione non chiude il lavoro. Un piano di liquidazione con stime troppo ottimistiche può portare alla risoluzione del concordato se i beni si vendono a valori molto inferiori.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per illustrare il funzionamento delle regole. Non descrivono casi reali.

Esempio di calcolo 1: il confronto con la liquidazione giudiziale e l’utilità per i chirografari

Dati di partenza. Una s.r.l. manifatturiera chiude la composizione negoziata. La relazione finale dell’esperto è comunicata il 14 febbraio 2026 e attesta buona fede nelle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23.

  • Attivo realizzabile stimato: immobile 418.600 €, impianti 97.300 €, crediti verso clienti 61.850 €. Totale 577.750 €.
  • Passivo: ipoteca bancaria sull’immobile 362.400 €; dipendenti (privilegio) 84.270 €; erario e INPS privilegiati 143.980 €; chirografari 291.540 €.

Scenario di liquidazione giudiziale. Si stima un realizzo inferiore del 18% per vendite forzate e tempi lunghi, quindi circa 473.755 €, al netto di spese di procedura stimate in 52.300 €: residuano circa 421.455 €. La banca ipotecaria, sull’immobile venduto a circa 343.250 €, recupera 343.250 €. Restano 78.205 € per i privilegiati generali: i dipendenti ricevono 78.205 € su 84.270 €. Erario e chirografari: zero.

Scenario di concordato semplificato. La cessione ordinata dell’azienda a un acquirente già individuato consente un realizzo di 577.750 €, con costi stimati di 31.420 €: disponibili 546.330 €. Banca: 362.400 € (integrale). Dipendenti: 84.270 € (integrale). Residuano 99.660 € per erario e INPS privilegiati (143.980 €): soddisfatti al 69,2% circa. Chirografari: zero.

Esito. Il piano supera il confronto con la liquidazione giudiziale per tutti i privilegiati. Ma i chirografari non ricevono nulla in entrambi gli scenari. Alla luce di Cass. n. 624/2026, la sola rapidità della chiusura non basta come utilità. In termini operativi, il piano va ripensato: per esempio prevedendo che una piccola quota del prezzo, se un terzo acquirente la mette a disposizione al di fuori del patrimonio, sia destinata ai chirografari, oppure verificando se esista un’utilità concreta e documentabile diversa dal denaro. Senza questo correttivo, l’opposizione di un chirografario ha argomenti forti.

Termine. Comunicazione della relazione il 14 febbraio 2026: il sessantesimo giorno cade il 15 aprile 2026. Il ricorso va depositato entro quella data.

Esempio di calcolo 2: la sequenza dei termini dopo il deposito

Dati di partenza. Ricorso depositato il 9 marzo 2026 da un’impresa commerciale con passivo di 1.247.300 €.

  • 9 marzo: deposito. Pubblicazione nel registro delle imprese entro il 10 marzo; da quel momento operano gli effetti degli artt. 6, 46, 94 e 96 CCII.
  • 23 marzo: il tribunale, verificata la ritualità, nomina l’ausiliario e assegna un termine per il parere fino al 22 aprile. Concede anche 12 giorni all’impresa per integrare l’elenco dei titolari di diritti sui beni.
  • Udienza: non prima di 45 giorni dalla scadenza del termine dell’ausiliario. Dal 22 aprile, il primo giorno utile è il 6 giugno; il tribunale fissa il 10 giugno 2026.
  • Opposizioni: entro il 31 maggio 2026, cioè fino a dieci giorni prima dell’udienza.
  • Decreto di omologazione: depositato il 24 giugno e comunicato lo stesso giorno. Reclamo alla Corte d’appello: entro trenta giorni, cioè entro il 24 luglio 2026.

Esito. La sequenza mostra che dal deposito al decreto passano in questo esempio circa tre mesi e mezzo. Nel frattempo le misure protettive vanno chieste espressamente: in loro assenza un creditore con titolo può avviare o proseguire un pignoramento sui beni destinati alla cessione.

Casi particolari

Il debitore che rinuncia e poi ritenta la composizione negoziata

Il Tribunale di Pesaro (ord. 9 agosto 2023) ha applicato per analogia il divieto previsto per la composizione negoziata: chi ha rinunciato a un concordato semplificato nei quattro mesi precedenti non può accedere di nuovo alla composizione negoziata. Il Tribunale di Mantova (ord. 18 ottobre 2024) ha inoltre ritenuto incompatibile con l’apertura di una nuova composizione negoziata la pendenza dell’impugnazione contro il decreto sul concordato semplificato. Il concordato semplificato non è un tentativo da ripetere a piacimento.

I debiti tributari e i tributi locali

Nel concordato semplificato non c’è voto e quindi non c’è un’adesione dell’Agenzia delle Entrate da ottenere con la transazione fiscale. La Corte d’Appello di Lecce (sent. n. 22 del 15 gennaio 2025) ha ammesso la falcidia dei crediti tributari, entro il limite del confronto con la liquidazione giudiziale.

Sul piano normativo va segnalato il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), che non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riforma dei tributi regionali e locali. Il suo art. 4 estende la transazione fiscale ai tributi di Regioni, Comuni, Province e Città metropolitane in vari strumenti (composizione negoziata ex art. 23, comma 2-bis, accordi di ristrutturazione, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato preventivo, concordato nella liquidazione giudiziale). L’art. 25-sexies non risulta modificato. Il riflesso pratico è indiretto: già nella fase di composizione negoziata che precede il semplificato è oggi possibile proporre una transazione anche sui tributi locali, e l’esito di quel tentativo entra nella valutazione di buona fede delle trattative.

L’ordine delle cause di prelazione e l’incapienza del bene

La Corte d’Appello di Catania (decreto 14 febbraio 2025) ha chiarito che l’utilità minima per i chirografari non autorizza a scavalcare l’ordine delle prelazioni, salvo il caso in cui il bene gravato da garanzia sia incapiente. In concreto, la quota destinata ai chirografari deve provenire da attivo non vincolato o dalla parte di credito privilegiato degradata a chirografo per incapienza.

Le risorse esterne dei soci

Un’ipotesi frequente è quella dei soci che hanno finanziato l’impresa durante la composizione negoziata e rinunciano alla prededuzione per favorire il piano. La Cassazione (sent. n. 620/2026) ha escluso che questa rinuncia valga come apporto di risorse esterne, perché non aumenta l’attivo ma modifica solo il rango del credito. Va dunque valutata per ciò che è: un miglioramento della posizione degli altri creditori, non nuova finanza.

La buona fede nelle trattative sotto esame

Il parere dell’esperto è necessario ma non vincola il tribunale. La Corte d’Appello di Napoli (decreto 7 gennaio 2025) ha ritenuto che il giudice possa sindacare correttezza e buona fede delle trattative, richiedendo informazioni complete ai creditori, proposte formali e una comparazione documentata con la liquidazione giudiziale. Nello stesso senso, già il Tribunale di Napoli (sent. n. 153 del 25 ottobre 2023) aveva affermato la piena cognizione del tribunale sullo svolgimento della composizione negoziata.

L’impresa minore: semplificato o liquidazione controllata?

Il confronto richiesto dall’art. 25-sexies, comma 5, è con la liquidazione giudiziale o controllata. Per un’impresa sotto le soglie dell’impresa minore, l’alternativa reale non è la liquidazione giudiziale, ma la liquidazione controllata del sovraindebitato, gestita con il supporto dell’OCC. Sul piano operativo questo cambia il parametro di riferimento. I costi della liquidazione controllata, i tempi, le modalità di vendita e l’esdebitazione che può seguirne sono diversi da quelli della liquidazione giudiziale, e la comparazione va costruita su quella base. Un piano che appare conveniente rispetto a una liquidazione giudiziale astratta può non esserlo rispetto a una liquidazione controllata più snella.

Va precisato che anche l’impresa minore può accedere alla composizione negoziata e quindi, in astratto, al concordato semplificato. La scelta tra le due strade richiede una valutazione preventiva: il concordato semplificato offre una cessione ordinata e un controllo dell’imprenditore sul piano; la liquidazione controllata apre la strada all’esdebitazione della persona fisica. Le due prospettive vanno messe a confronto prima di depositare.

L’offerta di un terzo già individuato

Il caso più frequente nella pratica è quello in cui, durante le trattative, è emerso un acquirente disposto a rilevare l’azienda o un ramo. La disciplina prevede che, quando il piano comprende un’offerta da parte di un soggetto individuato, il liquidatore nominato con l’omologazione non si limiti a eseguirla: deve verificare che non esistano soluzioni migliori sul mercato. In termini operativi, questo significa che l’offerta va strutturata come irrevocabile, con un prezzo motivato da una stima indipendente, e che l’imprenditore deve aspettarsi una forma di confronto competitivo. Un’offerta concordata a valori bassi, magari con soggetti collegati all’imprenditore, è esposta sia a opposizioni sia al rilievo del tribunale sull’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il prezzo offerto dal terzo è il cuore della comparazione con l’alternativa liquidatoria: se non è giustificato da stime affidabili, l’intero piano perde credibilità.

La società già in liquidazione volontaria

Una società posta in liquidazione volontaria può aver avviato la composizione negoziata e, all’esito, proporre il concordato semplificato. In questo caso la proposta è firmata dal liquidatore volontario, e il piano deve tenere conto di quanto già realizzato nella fase di liquidazione. La continuità, già esclusa in generale dalla giurisprudenza di merito, qui è fuori discussione; il tema diventa la coerenza tra le operazioni compiute dal liquidatore volontario prima del deposito e il piano presentato al tribunale. Atti di dismissione non trasparenti compiuti nella fase precedente possono pesare sulla valutazione di buona fede.

I creditori che hanno partecipato alle trattative

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda la posizione dei creditori che hanno partecipato attivamente alla composizione negoziata. Essi conoscono la situazione dell’impresa, hanno ricevuto proposte e hanno espresso valutazioni. Al momento dell’opposizione all’omologa, potranno far valere quanto emerso durante le trattative, per esempio la mancata trasmissione di informazioni o la presentazione di proposte solo informali. La Corte d’Appello di Napoli, nel decreto del 7 gennaio 2025, ha valorizzato proprio questi elementi. La disciplina richiede quindi che la condotta del debitore durante le trattative sia documentata: verbali degli incontri, proposte scritte, dati trasmessi.

Il ruolo dell’ausiliario rispetto all’esperto

Nella procedura convivono due figure distinte. L’esperto è il professionista della composizione negoziata: ha condotto le trattative e redige la relazione finale e un parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. L’ausiliario è nominato dal tribunale dopo il deposito del ricorso, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., ed esprime il proprio parere sulla proposta in vista dell’udienza. A lui si applicano, per richiamo, alcune norme dettate per il commissario giudiziale. In termini operativi, l’impresa deve preparare il fascicolo pensando a due lettori tecnici diversi: l’esperto, che ha già visto le trattative, e l’ausiliario, che le esamina per la prima volta e valuta il piano con occhio esterno. Le incongruenze tra la relazione finale e i documenti depositati sono il primo punto che l’ausiliario rileva.

Gli errori ricorrenti nella preparazione

Dalla rassegna delle pronunce emergono errori che si ripetono:

Errore Effetto Riferimento
Deposito oltre i sessanta giorni Inaccessibilità dello strumento Art. 25-sexies, c. 1; Trib. Milano n. 236/2025
Relazione finale priva di una delle due attestazioni Inammissibilità Trib. Milano n. 426/2024
Piano con prosecuzione diretta dell’attività Inammissibilità o diniego Trib. Milano n. 132/2024 e n. 277/2025
Chirografari a zero senza utilità concreta Diniego di omologa Cass. n. 624/2026
Quota ai chirografari sottratta ai privilegiati capienti Violazione dell’ordine delle prelazioni C. App. Catania, 14 febbraio 2025
Confidare nel termine di sessanta giorni come protezione Esposizione a pignoramenti e istanze di liquidazione giudiziale C. App. Milano n. 298/2023

Come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce i passaggi della composizione negoziata da cui dipende l’ammissibilità del concordato semplificato: è da lì che parte ogni nostra verifica.

Domande frequenti

Posso chiedere il concordato semplificato senza essere passato dalla composizione negoziata?

No. Il concordato semplificato è accessibile solo dopo una composizione negoziata conclusa con relazione finale dell’esperto che attesti buona fede e impraticabilità delle altre soluzioni. Senza questo presupposto la proposta è inammissibile. Se l’impresa non ha avviato la composizione negoziata, le alternative sono il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o, per le imprese minori, gli strumenti del sovraindebitamento come la liquidazione controllata.

I creditori votano la proposta?

No, i creditori non votano. Ricevono la proposta con il parere dell’ausiliario e la relazione e il parere dell’esperto, e possono opporsi all’omologazione costituendosi fino a dieci giorni prima dell’udienza. È il tribunale a decidere, verificando fattibilità, rispetto delle prelazioni, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale o controllata e utilità per ciascun creditore.

Posso continuare l’attività con il concordato semplificato?

Non in forma diretta. La giurisprudenza di merito, in particolare il Tribunale di Milano, esclude la continuità aziendale diretta, anche se temporanea e finalizzata alla vendita. È invece possibile che il piano preveda la cessione dell’azienda o di rami d’azienda a un terzo, che proseguirà l’attività. La distinzione è sottile ma decisiva per l’ammissibilità.

Cosa succede se i chirografari non prendono niente?

È il caso limite più delicato. La legge richiede un’utilità per ciascun creditore, che può anche non essere monetaria. La Cassazione, con la sent. n. 624/2026, ha però escluso che basti la sola chiusura rapida della crisi. Un piano a zero per i chirografari rischia quindi il rigetto dell’omologa, salvo che si dimostri un vantaggio concreto e specifico per quei creditori.

Il termine di sessanta giorni mi protegge dai pignoramenti?

No. Il termine indica solo il limite entro cui la proposta può essere depositata. Non sospende le azioni dei creditori, come ha chiarito la Corte d’Appello di Milano nel 2023. Una volta depositata la domanda, la protezione del patrimonio richiede una richiesta espressa di misure protettive al tribunale.

Se il tribunale dichiara inammissibile la proposta, posso arrivare in Cassazione?

Si può proporre reclamo alla Corte d’appello. Se la Corte d’appello conferma l’inammissibilità, secondo la Cassazione (ord. n. 623/2026) il ricorso per cassazione non è ammesso, perché quel provvedimento non decide in modo definitivo su diritti. Contro il decreto che decide sull’omologazione, invece, il ricorso per cassazione è previsto entro trenta giorni.

Il quadro giurisprudenziale

Il quadro che segue raccoglie le pronunce richiamate nell’articolo. Le massime sono riformulate; gli estremi sono stati riscontrati su fonti indipendenti (rassegne giurisprudenziali e banche dati pubbliche).

Corte di cassazione

Estremi Principio (riformulato) Rilevanza per il tema
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 9730 del 12 aprile 2023 L’istituto è una procedura concorsuale; la competenza si radica secondo le regole delle procedure concorsuali e il trasferimento della sede nell’anno anteriore è irrilevante Individuazione del tribunale competente (pronuncia sul testo del D.L. 118/2021)
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025 Il vaglio di ammissibilità si estende alla legalità sostanziale della proposta, alla luce dei documenti degli artt. 25-sexies e 39 Il tribunale può fermare la proposta già all’ingresso
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 623/2026 (gennaio 2026) Il giudice può verificare in limine la sussistenza originaria dei presupposti della composizione negoziata; il decreto d’appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in cassazione Delimita il controllo e i rimedi
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 624/2026 (gennaio 2026) L’utilità per ciascun creditore non può consistere nella sola rapidità della chiusura della crisi se i chirografari restano a zero Requisito decisivo per l’omologazione
Cass. civ., Sez. I, sent. n. 620/2026 (gennaio 2026) La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati nella composizione negoziata non è apporto di risorse esterne Valutazione degli apporti dei soci
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026 Ausiliario e liquidatore non sono litisconsorti necessari nel reclamo contro l’omologazione Corretta instaurazione del contraddittorio in appello
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026 Il giudizio di ammissibilità non si limita alla ritualità formale Conferma l’orientamento sul controllo sostanziale

Giurisprudenza di merito

Estremi Principio (riformulato) Rilevanza per il tema
Trib. Alessandria, sent. n. 6 del 19 gennaio 2023 La composizione negoziata doveva essere praticabile fin dall’origine Presupposto di accesso
C. App. Milano, sent. n. 298 del 30 gennaio 2023 Il termine di sessanta giorni non sospende le azioni dei creditori Necessità di chiedere misure protettive
Trib. Avellino, ord. 19 aprile 2023 Si applica il procedimento cautelare e protettivo degli artt. 54 ss. CCII Tutela del patrimonio in corso di procedura
Trib. Pesaro, ord. 9 agosto 2023 La rinuncia al semplificato preclude per quattro mesi la nuova composizione negoziata Limiti alla reiterazione
Trib. Napoli, sent. n. 153 del 25 ottobre 2023 Il tribunale ha piena cognizione sullo svolgimento delle trattative Controllo sulla relazione dell’esperto
Trib. Milano, sent. n. 132 del 23 febbraio 2024 Senza voto non è ammesso un piano di continuità aziendale Natura liquidatoria
C. App. Roma, sent. n. 4154 dell’11 giugno 2024 Figura autonoma, esclusivamente liquidatoria; no applicazione analogica generalizzata delle regole del concordato preventivo Qualificazione dell’istituto
Trib. Milano, sent. n. 426 del 15 giugno 2024 Inammissibile la proposta senza relazione finale dell’esperto con le attestazioni richieste Presupposto documentale
C. App. Potenza, sent. n. 336 del 19 luglio 2024 Strumento di extrema ratio; necessaria la valutazione di convenienza rispetto alla liquidazione giudiziale Comparazione con l’alternativa
C. App. Napoli, decreto 7 gennaio 2025 Il parere dell’esperto non vincola il tribunale, che sindaca buona fede e completezza delle informazioni Rischio di diniego per trattative carenti
C. App. Lecce, sent. n. 22 del 15 gennaio 2025 Ammessa la falcidia dei crediti tributari, entro il limite del confronto con la liquidazione giudiziale Debiti fiscali
C. App. Catania, decreto 14 febbraio 2025 L’utilità minima per i chirografari non deroga all’ordine delle prelazioni, salvo incapienza del bene Struttura dei riparti
Trib. Milano, sent. n. 236 del 20 marzo 2025 Anche la domanda con riserva richiede il nesso con la composizione negoziata e il rispetto del termine di sessanta giorni Domanda prenotativa
Trib. Milano, sent. n. 277 del 3 aprile 2025 Esclusa la continuità diretta anche se strumentale alla liquidazione Limiti del piano

Due linee emergono con chiarezza. La prima: la Cassazione ha ampliato il controllo del tribunale in fase di ammissibilità, che oggi può riguardare anche i presupposti originari della composizione negoziata. La seconda: l’utilità per ciascun creditore è diventata un requisito sostanziale, non una clausola di stile. Entrambe spostano il lavoro decisivo a monte, nella preparazione della composizione negoziata e della proposta.

Cosa può fare lo Studio Monardo nel concordato semplificato

Lo Studio lavora con un’equipe di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: la parte giuridica e la parte contabile del piano di liquidazione sono costruite insieme, non in sequenza.

  1. Esaminiamo la relazione finale dell’esperto e verifichiamo che contenga entrambe le attestazioni richieste dall’art. 25-sexies (buona fede delle trattative e impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23).
  2. Calcoliamo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della relazione e pianifichiamo il deposito con margine, valutando se presentare la domanda con riserva.
  3. Ricostruiamo la sussistenza originaria dei presupposti della composizione negoziata, alla luce dei controlli che la Cassazione consente al tribunale in fase di ammissibilità.
  4. Predisponiamo il ricorso, la proposta di cessione dei beni e il piano di liquidazione, con la documentazione dell’art. 39 CCII completa e coerente.
  5. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il confronto analitico con la liquidazione giudiziale o controllata, voce per voce, per dimostrare l’assenza di pregiudizio.
  6. Individuiamo e documentiamo l’utilità per ciascun creditore, con particolare attenzione ai chirografari, alla luce di Cass. n. 624/2026.
  7. Valutiamo la formazione delle classi e la verifichiamo rispetto all’ordine delle cause di prelazione.
  8. Chiediamo le misure protettive e cautelari quando il patrimonio da liquidare è esposto ad azioni esecutive.
  9. Gestiamo il contraddittorio con l’ausiliario e le opposizioni dei creditori, depositando memorie e documenti in vista dell’udienza.
  10. Proponiamo o resistiamo al reclamo e al ricorso per cassazione, mantenendo la stessa linea difensiva in ogni grado.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: il concordato semplificato è la prosecuzione diretta della composizione negoziata, e conoscere dall’interno il ruolo dell’esperto, il contenuto della relazione finale e i criteri di buona fede delle trattative permette di impostare la proposta sui punti che il tribunale controlla. La qualifica di Gestore della crisi e fiduciario OCC si aggiunge quando l’alternativa di confronto è la liquidazione controllata.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, grazie all’abilitazione al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sul piano di liquidazione in parallelo alla parte processuale.

Chiusura

Il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio è uno strumento di uscita dalla crisi riservato a chi ha percorso lealmente la composizione negoziata. Permette di cedere i beni senza il voto dei creditori, ma chiede in cambio un controllo giudiziale pieno su presupposti, fattibilità, prelazioni e utilità per ciascun creditore. Il termine di sessanta giorni è stringente e non offre protezione automatica. La giurisprudenza 2025-2026 ha alzato l’asticella su ammissibilità e utilità per i chirografari.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata da cui il concordato semplificato dipende e sa su quali passaggi della relazione finale si gioca l’ammissibilità. La qualifica di Gestore della crisi L. 3/2012 e fiduciario OCC completa il quadro quando il confronto va fatto con la liquidazione controllata.

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