Nella Prodi-bis Le Azioni Revocatorie Si Possono Esercitare Solo Con Il Programma Di Cessione?

Chi ha incassato un pagamento da una grande impresa poi finita in amministrazione straordinaria si pone sempre la stessa domanda: il commissario può chiedermi indietro quei soldi? E chi guida l’impresa in crisi, o i suoi creditori, vuole sapere se le azioni revocatorie porteranno risorse alla procedura oppure no. Nella procedura regolata dal D.Lgs. 270/1999, la cosiddetta Prodi-bis, la risposta dipende in primo luogo da quale programma il Ministero ha autorizzato.

La risposta breve è sì, con due precisazioni. Nella Prodi-bis il commissario straordinario può proporre le revocatorie concorsuali soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, oppure se la procedura viene convertita. Con il solo programma di ristrutturazione l’azione non è proponibile. La regola cambia invece nella procedura “Marzano” (D.L. 347/2003), dove la revocatoria è ammessa anche con il programma di ristrutturazione, purché porti un vantaggio ai creditori. Il rischio principale è sbagliare i tempi: la prescrizione dell’azione comincia a decorrere dall’autorizzazione del programma di cessione, non dall’apertura della procedura, e chi ragiona sulle date del fallimento ordinario può commettere errori in entrambe le direzioni.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca nel punto di contatto tra crisi d’impresa e contenzioso. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi lavora ogni giorno sulla lettura dei piani di risanamento e di cessione delle imprese in difficoltà. È inoltre avvocato cassazionista: la revocatoria in amministrazione straordinaria è una causa ordinaria che spesso arriva fino alla Corte di cassazione, e proprio la Cassazione ha fissato le regole sulla decorrenza.

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Il quadro normativo: art. 49 Prodi-bis e art. 6 legge Marzano

L’amministrazione straordinaria e i suoi due programmi

Sul piano normativo, l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi resta fuori dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il CCII si applica alle procedure aperte dal 15 luglio 2022, ma non ha sostituito né il D.Lgs. 270/1999 né il D.L. 347/2003, convertito dalla L. 39/2004. Le due leggi speciali continuano a disciplinare l’amministrazione straordinaria e richiamano ancora, per le revocatorie, le disposizioni della legge fallimentare (R.D. 267/1942).

La Prodi-bis prevede che, dopo la dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza e l’ammissione alla procedura, il commissario straordinario predisponga un programma secondo uno di due indirizzi alternativi:

  • programma di cessione dei complessi aziendali: l’impresa prosegue l’attività per il tempo necessario a trasferire a terzi le aziende o i rami d’azienda; il ricavato serve a soddisfare i creditori;
  • programma di ristrutturazione: l’obiettivo è il risanamento economico e finanziario dell’impresa, che torna in bonis in capo all’imprenditore originario.

Il programma è autorizzato dal Ministero competente (oggi il Ministero delle imprese e del made in Italy). Durante l’esecuzione il commissario può chiedere di modificarlo o di sostituirlo con un programma dell’altro indirizzo.

La regola dell’art. 49 D.Lgs. 270/1999

L’art. 49 della Prodi-bis stabilisce che le azioni revocatorie previste dalla legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario «soltanto se è stata autorizzata l’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali», salvo il caso di conversione della procedura. La formula è riportata testualmente nella giurisprudenza di legittimità che ha applicato la norma (Cass. Sez. I ord. n. 35272 del 18 dicembre 2023) e nei giudizi davanti alla Corte costituzionale sulla legge Marzano.

La stessa norma fissa il riferimento per il calcolo a ritroso del cosiddetto periodo sospetto. Nella Prodi-bis il punto di partenza è la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. È la Corte costituzionale a ricordarlo, quando confronta la Prodi-bis con la legge Marzano (Corte cost. ord. n. 118 del 2007, depositata il 5 aprile 2007).

Va precisato che la regola non riguarda la durata del periodo sospetto, che resta quella della legge fallimentare richiamata (per esempio sei mesi per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, un anno per gli atti a titolo oneroso con prestazioni sproporzionate). Riguarda invece quando il commissario può agire. L’autorizzazione del programma di cessione è una condizione di proponibilità dell’azione: senza di essa la domanda non può essere decisa nel merito.

La ratio: niente revocatorie se l’impresa torna all’imprenditore

La logica della scelta è chiara. La revocatoria concorsuale sacrifica i terzi che hanno ricevuto pagamenti o concluso atti con l’impresa prima dell’insolvenza. Quel sacrificio si giustifica quando le somme recuperate vanno ripartite fra i creditori. Nel programma di ristrutturazione, invece, l’impresa risanata ritorna all’imprenditore: le somme recuperate finirebbero per finanziare il debitore stesso, a spese di chi aveva ricevuto pagamenti regolari. Questa era esattamente la critica che il Tribunale di Parma muoveva alla legge Marzano nelle ordinanze di rimessione sul caso Parmalat, decise dalla Corte costituzionale con le ordinanze n. 409 del 2006 e n. 118 del 2007.

La deroga della legge Marzano

L’art. 6, comma 1, del D.L. 347/2003 consente al commissario straordinario di proporre le revocatorie degli artt. 49 e 91 della Prodi-bis anche quando è stato autorizzato il programma di ristrutturazione, «purché si traducano in un vantaggio per i creditori». Il comma 1-ter della stessa norma fa decorrere a ritroso i termini della revocatoria dalla data del decreto ministeriale di ammissione alla procedura, anche in caso di conversione in fallimento.

La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi di legittimità su questa deroga. Nell’ordinanza n. 409 del 2006 ha osservato che entrambe le procedure hanno finalità conservativa del patrimonio produttivo anche quando adottano soluzioni liquidatorie. Nell’ordinanza n. 118 del 2007 ha chiarito che la procedura chiusa con concordato con assuntore ha finalità sostanzialmente liquidatoria: il patrimonio, comprese le azioni recuperatorie, passa all’assuntore e serve a soddisfare i creditori. Resta fermo il requisito del vantaggio per i creditori.

Secondo il Tribunale di Roma, dopo le modifiche del D.L. 134/2008 la Marzano consente anche la cessione dei complessi aziendali e si distingue dalla Prodi-bis soprattutto per i requisiti dimensionali. Nella Marzano, però, il commissario deve dimostrare sia la funzionalità dell’azione rispetto al programma sia il vantaggio per il ceto creditorio (Trib. Roma, sez. XIV, sent. n. 1076 del 22 gennaio 2024).

Un esempio per distinguere gli istituti

Due grandi imprese hanno pagato lo stesso fornitore negli ultimi sei mesi prima dell’insolvenza. La prima è in amministrazione straordinaria secondo la Prodi-bis, con programma di ristrutturazione autorizzato: il commissario non può agire in revocatoria finché il programma resta di ristrutturazione. La seconda è in procedura Marzano, anch’essa con programma di ristrutturazione: il commissario può agire, ma deve provare che l’azione porta un vantaggio ai creditori. Una terza impresa, fallita prima del 15 luglio 2022 o in liquidazione giudiziale dopo, è soggetta alle regole ordinarie della procedura: il curatore può agire senza alcuna condizione legata a un programma.

Revocatoria, inefficacia e azione di responsabilità: tre strumenti diversi

Va precisato che la limitazione dell’art. 49 riguarda le azioni revocatorie richiamate dalla legge fallimentare. Non riguarda tutti gli strumenti con cui una procedura recupera risorse.

  • La revocatoria concorsuale colpisce pagamenti e atti compiuti nel periodo sospetto, anche se perfettamente validi, perché hanno alterato la parità tra i creditori. Nella Prodi-bis è subordinata al programma di cessione.
  • L’azione di responsabilità contro amministratori, sindaci e revisori mira al risarcimento dei danni causati al patrimonio sociale. Dal 29 aprile 2026 l’art. 2394-bis c.c., come modificato dal D.Lgs. 47/2026, la attribuisce al commissario straordinario e la sottopone a decadenza biennale dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. Non dipende dal tipo di programma autorizzato.
  • La revocatoria ordinaria dell’art. 2901 c.c. ha presupposti propri (pregiudizio per i creditori, consapevolezza del debitore e, per gli atti onerosi, del terzo) e una prescrizione quinquennale che decorre dalla data dell’atto o dalla sua pubblicità.

In termini operativi, il terzo che riceve una richiesta di restituzione deve prima capire quale strumento il commissario sta usando: le difese, i termini e il peso del programma autorizzato cambiano da uno all’altro.

Il coordinamento con il Codice della crisi

La Prodi-bis richiama la legge fallimentare e parla ancora di “fallimento”. L’art. 349 CCII stabilisce che nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare» e «fallito» si intendono sostituiti con «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale». Per le conversioni disposte dopo il 15 luglio 2022 il richiamo alla conversione “in fallimento” va dunque letto come conversione in liquidazione giudiziale; il coordinamento puntuale tra i rinvii della Prodi-bis agli articoli della legge fallimentare e le corrispondenti norme del Codice va verificato caso per caso.

Requisiti e termini dell’azione

Le condizioni una per una

In termini operativi, perché il commissario della Prodi-bis possa agire in revocatoria concorsuale devono ricorrere insieme:

  1. una procedura di amministrazione straordinaria regolata dal D.Lgs. 270/1999, aperta con sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza e poi con il decreto di apertura;
  2. l’autorizzazione ministeriale all’esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, oppure la conversione della procedura;
  3. un atto o un pagamento compiuto nel periodo sospetto, calcolato a ritroso dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza secondo le durate della legge fallimentare;
  4. i presupposti della specifica revocatoria richiamata (per esempio la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo, quando la legge la richiede, e l’assenza delle esenzioni previste dalla legge fallimentare);
  5. un’azione proposta prima che maturi la prescrizione, calcolata dall’autorizzazione del programma di cessione.

Se manca il secondo requisito, il giudice non entra nel merito. Se l’autorizzazione arriva mentre la causa è pendente, la questione diventa delicata: la condizione di proponibilità può sopravvenire nel corso del giudizio? La Corte costituzionale, a proposito della legge Marzano, ha affermato che la finalità dell’azione va verificata al momento della decisione e non al momento dell’apertura della procedura (ord. n. 118 del 2007). Per la Prodi-bis il punto va valutato con prudenza; il commissario ha comunque interesse a non anticipare l’azione rispetto all’autorizzazione.

La prescrizione: cinque anni dall’autorizzazione del programma di cessione

Su questo punto la Cassazione ha preso una posizione netta e ripetuta.

  • Cass. Sez. I ord. n. 35272 del 18 dicembre 2023: per la società in amministrazione straordinaria il termine di prescrizione della revocatoria decorre dall’approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, non dalla nomina del commissario come accadeva sotto la vecchia L. 95/1979. Il motivo è proprio l’art. 49: se l’azione non si può proporre prima dell’autorizzazione, la prescrizione non può decorrere prima.
  • Cass. n. 7056/2025 (17 marzo 2025): nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi si applica la disciplina della prescrizione della revocatoria fallimentare, con rinvio analogico all’art. 2903 c.c.
  • Cass. n. 8384/2025 (marzo 2025): la revocatoria dell’art. 67 l.fall. esercitata ai sensi dell’art. 49 della Prodi-bis si prescrive in cinque anni (art. 2903 c.c.) dall’approvazione del programma di cessione; il termine di decadenza dell’art. 69-bis l.fall. non si applica, nemmeno per analogia, perché l’art. 49 non lo richiama.

Il termine più critico è dunque quello quinquennale dall’autorizzazione del programma di cessione. È una prescrizione: può essere interrotta, e la sospensione feriale dei termini processuali (1-31 agosto) non la riguarda.

Nella procedura Marzano il quadro è diverso. Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 1076/2024, ha esaminato l’eccezione di decadenza ex art. 69-bis l.fall. e ha ragionato su un termine triennale decorrente dall’autorizzazione del programma, ritenendo tempestiva una domanda notificata il 21 luglio 2022 a fronte di un’autorizzazione del 22 luglio 2019. La pronuncia è anteriore alle ordinanze di legittimità del 2025 e riguarda una procedura Marzano: è utile per capire quanto il tema sia stato discusso, ma per la Prodi-bis l’orientamento della Cassazione è oggi quello della prescrizione quinquennale.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Periodo sospetto (Prodi-bis) A ritroso dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza Sostanziale, durata secondo la legge fallimentare richiamata Atti anteriori al periodo non revocabili con la revocatoria concorsuale
Periodo sospetto (Marzano) A ritroso dal decreto ministeriale di ammissione, anche in caso di conversione Sostanziale Come sopra
Proponibilità (Prodi-bis) Dall’autorizzazione del programma di cessione o dalla conversione Condizione dell’azione Azione non proponibile con il solo programma di ristrutturazione
Proponibilità (Marzano) Dall’autorizzazione del programma, anche di ristrutturazione Condizione dell’azione + vantaggio per i creditori Domanda respinta se manca il vantaggio o la funzionalità al programma
Prescrizione dell’azione (Prodi-bis) Dall’autorizzazione del programma di cessione Prescrizione quinquennale, art. 2903 c.c. (Cass. 8384/2025) Azione prescritta; art. 69-bis l.fall. non applicabile
Termini processuali della causa Secondo il codice di procedura civile Processuali Sospensione feriale 1-31 agosto per i termini processuali del giudizio ordinario

La procedura passo per passo

1. L’apertura e la sentenza dichiarativa

La procedura comincia con la sentenza del tribunale che dichiara lo stato di insolvenza della grande impresa. Da questa data si calcola a ritroso il periodo sospetto nella Prodi-bis. Il creditore che ha ricevuto pagamenti nei mesi precedenti deve annotare subito la data della sentenza: è il primo dato per capire se il suo incasso è esposto.

2. L’ammissione e la nomina del commissario

Segue il decreto di apertura della procedura di amministrazione straordinaria e la nomina del commissario straordinario. In questa fase il commissario gestisce l’impresa, ma nella Prodi-bis non può ancora proporre le revocatorie concorsuali.

3. La predisposizione del programma

Il commissario predispone il programma, scegliendo tra cessione dei complessi aziendali e ristrutturazione. Il programma viene presentato al Ministero, che lo autorizza dopo aver acquisito i pareri previsti. È qui che si decide se le revocatorie potranno partire. Chi ha interesse (creditori, terzi esposti, l’imprenditore stesso) deve seguire con attenzione l’indirizzo che il commissario sceglie.

4. L’autorizzazione del programma di cessione

Con l’autorizzazione del programma di cessione:

  • si verifica la condizione di proponibilità dell’art. 49;
  • comincia a decorrere la prescrizione quinquennale dell’azione;
  • il commissario può notificare le citazioni ai terzi beneficiari dei pagamenti o degli atti.

Se invece il programma autorizzato è di ristrutturazione, le revocatorie restano bloccate. Se più tardi il programma di ristrutturazione viene sostituito da un programma di cessione, la condizione si realizza con l’autorizzazione del nuovo programma. Da quel momento decorre anche la prescrizione, secondo il criterio di Cass. 35272/2023.

5. L’atto introduttivo

La revocatoria è un giudizio ordinario di cognizione promosso dal commissario contro il terzo. La citazione deve indicare:

  • la procedura e gli estremi della sentenza dichiarativa e del decreto di apertura;
  • gli estremi del decreto ministeriale che ha autorizzato il programma di cessione, perché da esso dipende la proponibilità della domanda;
  • l’atto o il pagamento contestato, con data e importo;
  • la norma della legge fallimentare su cui si fonda la domanda e i relativi presupposti;
  • la prova o gli elementi presuntivi della conoscenza dello stato di insolvenza, quando richiesta.

Il giudice competente va individuato secondo le regole sulle azioni che derivano dalla procedura concorsuale, a partire dal tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza; il punto va verificato in concreto, anche alla luce dei criteri sulle sezioni specializzate.

6. La difesa del convenuto

Il terzo convenuto ha diverse linee di difesa, da valutare nell’ordine:

  1. difetto della condizione di proponibilità: il programma autorizzato è di ristrutturazione e non c’è stata conversione;
  2. prescrizione: sono decorsi più di cinque anni dall’autorizzazione del programma di cessione senza atti interruttivi;
  3. fuori periodo sospetto: l’atto è anteriore al periodo calcolato a ritroso dalla sentenza dichiarativa;
  4. esenzioni di legge previste dalla legge fallimentare (per esempio pagamenti nei termini d’uso per beni e servizi, rimesse che non riducono in modo durevole l’esposizione bancaria);
  5. difetto della conoscenza dello stato di insolvenza;
  6. assenza di un pagamento revocabile, come nel caso esaminato dal Tribunale di Roma (sent. 1076/2024), dove le reciproche posizioni si erano estinte per compensazione legale ex art. 1243 c.c. e la domanda è stata respinta.

Avvertenza decisiva per il convenuto: non eccepire la decadenza triennale dell’art. 69-bis l.fall. come unica difesa temporale. Per la Prodi-bis la Cassazione la ritiene inapplicabile e richiede di ragionare sulla prescrizione quinquennale.

7. La sorte del credito dopo la revoca

Se il pagamento viene revocato, il terzo restituisce la somma alla procedura e il suo credito originario risorge. Può quindi insinuarsi al passivo come creditore concorsuale. La Corte costituzionale lo ha spiegato rispondendo all’obiezione secondo cui la revocatoria sarebbe un’espropriazione del credito: la revoca elimina l’effetto estintivo del pagamento e fa rivivere il credito originario, che partecipa al concorso (ord. n. 118 del 2007, con richiamo all’art. 71 l.fall.).

8. Dove si sbaglia più spesso

  • Si calcola la prescrizione dalla nomina del commissario o dalla sentenza dichiarativa, mentre conta l’autorizzazione del programma di cessione.
  • Si applicano alla Prodi-bis le regole della legge Marzano (o viceversa), senza verificare quale disciplina regola la procedura.
  • Non si acquisisce il decreto di autorizzazione del programma e non si verifica se sia stato modificato o sostituito.
  • Si confonde la revocatoria con l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci, che ha regole proprie. Dal 29 aprile 2026, per effetto del D.Lgs. 47/2026, l’art. 2394-bis c.c. attribuisce l’azione di responsabilità nell’amministrazione straordinaria al commissario straordinario e la assoggetta a un termine di decadenza di due anni dalla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza. È un termine diverso e autonomo rispetto a quello delle revocatorie.

Verifiche sul campo: due esempi di applicazione

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati inventati. Non descrivono casi seguiti dallo studio.

Esempio di applicazione 1 – Prodi-bis con cambio di programma

Dati:

  • sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza: 14 marzo 2025;
  • pagamento di una fattura scaduta a un fornitore di componenti: 47.380,60 euro, eseguito il 3 ottobre 2024;
  • programma di ristrutturazione autorizzato il 9 settembre 2025;
  • sostituzione con un programma di cessione dei complessi aziendali, autorizzata il 16 giugno 2026.

Sviluppo:

  1. Periodo sospetto per i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili: sei mesi a ritroso dal 14 marzo 2025, quindi dal 14 settembre 2024. Il pagamento del 3 ottobre 2024 rientra nel periodo.
  2. Dal 9 settembre 2025 al 15 giugno 2026 è autorizzato solo il programma di ristrutturazione: il commissario non può proporre la revocatoria. Un’azione notificata in questo intervallo sarebbe esposta all’eccezione di improponibilità.
  3. Dal 16 giugno 2026 la condizione dell’art. 49 è soddisfatta. La prescrizione quinquennale decorre da quella data e matura il 16 giugno 2031, salvo atti interruttivi.
  4. Il fornitore può difendersi provando, per esempio, che il pagamento è stato eseguito nei termini d’uso o che non conosceva lo stato di insolvenza.

Esito: l’azione è proponibile dal 16 giugno 2026. Se il fornitore restituisce 47.380,60 euro, il suo credito per la fattura risorge e può essere insinuato al passivo.

Esempio di applicazione 2 – Prodi-bis e Marzano a confronto

Dati comuni:

  • rimesse su un conto corrente bancario per complessivi 213.947,15 euro nei sei mesi anteriori al riferimento temporale della procedura;
  • programma di ristrutturazione autorizzato e mai sostituito.

Caso A, procedura Prodi-bis:

  • l’art. 49 non consente la revocatoria finché il programma resta di ristrutturazione;
  • se il risanamento riesce e l’impresa torna all’imprenditore, le revocatorie non vengono proposte;
  • se la procedura è convertita, l’azione diventa proponibile dagli organi della procedura convertita.

Caso B, procedura Marzano:

  • l’art. 6 del D.L. 347/2003 consente la revocatoria anche con il programma di ristrutturazione;
  • il periodo sospetto si calcola a ritroso dal decreto ministeriale di ammissione, anche in caso di conversione;
  • il commissario deve provare che l’azione si traduce in un vantaggio per i creditori ed è funzionale al programma (Trib. Roma n. 1076/2024).

Esito: con gli stessi fatti, la banca è esposta alla revocatoria nel caso B, mentre nel caso A non lo è, almeno finché il programma non cambia o la procedura non viene convertita.

Casi particolari

Programma di cessione dopo un programma di ristrutturazione fallito

È l’ipotesi più frequente nella pratica. Il commissario parte con la ristrutturazione, poi constata che il risanamento non è realizzabile e chiede la sostituzione con un programma di cessione. Le revocatorie diventano proponibili dall’autorizzazione del nuovo programma, e da lì decorre la prescrizione. Il periodo sospetto resta invece ancorato alla sentenza dichiarativa: lo spostamento in avanti dell’autorizzazione non allarga gli atti revocabili.

Conversione della procedura

Quando l’amministrazione straordinaria viene convertita, la limitazione dell’art. 49 cade e le revocatorie possono essere esercitate dagli organi della procedura convertita. Per le procedure convertite dopo il 15 luglio 2022, l’art. 349 CCII porta a leggere il “fallimento” come liquidazione giudiziale. Per la legge Marzano, l’art. 6, comma 1-ter, stabilisce espressamente che il computo dei termini dal decreto di ammissione vale anche in caso di conversione in fallimento.

Revocatorie infragruppo (art. 91)

La Prodi-bis prevede una revocatoria aggravata per gli atti compiuti tra imprese del gruppo assoggettate alla procedura, con periodi sospetti più lunghi. Anche per questa azione la legge Marzano ha esteso la possibilità di agire con il programma di ristrutturazione: l’art. 6 richiama infatti sia l’art. 49 sia l’art. 91. Nella Prodi-bis, il collegamento tra l’art. 91 e la condizione del programma di cessione va verificato sul testo applicabile alla singola procedura.

Revocatoria ordinaria già pendente

Se un creditore aveva già avviato una revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.) prima dell’apertura della procedura, la giurisprudenza formata sul fallimento consente all’organo della procedura di subentrare nel giudizio; la prescrizione decorre dalla data dell’atto e l’interruzione compiuta dal creditore giova alla massa (Cass. n. 5586/2015 del 20 marzo 2015; Cass. n. 12513/2009 del 28 maggio 2009). Sono pronunce rese sul fallimento: la loro estensione all’amministrazione straordinaria e il rapporto con la condizione dell’art. 49 vanno valutati nel caso concreto.

Chiusura con risanamento

Se il programma di ristrutturazione riesce, l’impresa torna all’imprenditore e la procedura si chiude. Nella Prodi-bis le revocatorie non saranno state proposte. È proprio la situazione che il legislatore ha voluto evitare di gravare sui terzi: chi ha ricevuto pagamenti regolari non deve finanziare il ritorno in bonis del debitore.

Cessione parziale: alcuni rami ceduti, altri risanati

Il programma di cessione può riguardare i complessi aziendali nel loro insieme o singoli rami. Quando il disegno complessivo combina cessioni e prosecuzione, occorre leggere con attenzione il decreto di autorizzazione: la condizione dell’art. 49 richiede che sia autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali. La qualificazione del programma, e non il nome che gli viene dato negli atti, è il punto su cui si concentrano le difese dei convenuti e le repliche del commissario.

Il vantaggio per i creditori nella Marzano: come si prova

Nella procedura Marzano la revocatoria con programma di ristrutturazione richiede che l’azione si traduca in un vantaggio per i creditori. Non basta affermarlo. Il commissario deve indicare come le somme recuperate saranno destinate al soddisfacimento dei creditori, per esempio attraverso il concordato con assuntore, nel quale le azioni recuperatorie vengono trasferite all’assuntore e il loro valore entra nella proposta ai creditori. La Corte costituzionale ha valorizzato proprio questo meccanismo nell’ordinanza n. 118 del 2007. Il Tribunale di Roma, nella sentenza n. 1076/2024, ha posto a carico del commissario la prova sia del vantaggio sia della funzionalità dell’azione al programma.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, analizza con lo staff il programma autorizzato e le sue eventuali modifiche prima di qualsiasi valutazione sul merito della revocatoria.

Domande frequenti

Ho ricevuto un pagamento da una società in amministrazione straordinaria: devo restituirlo?

Non automaticamente. Occorre verificare se la procedura è regolata dalla Prodi-bis o dalla legge Marzano, se è stato autorizzato un programma di cessione, se il pagamento cade nel periodo sospetto e se ricorrono le esenzioni previste dalla legge fallimentare. Nella Prodi-bis, finché è autorizzato solo un programma di ristrutturazione, il commissario non può proporre la revocatoria concorsuale. Conviene comunque conservare fatture, contratti e prove dei termini d’uso dei pagamenti.

Da quando decorre la prescrizione della revocatoria nella Prodi-bis?

Dall’autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali. Lo hanno affermato la Cass. 35272/2023 e la Cass. 8384/2025: prima dell’autorizzazione l’azione non può essere proposta, quindi la prescrizione non può decorrere. Il termine è quello quinquennale dell’art. 2903 c.c.; la decadenza dell’art. 69-bis l.fall. non si applica.

Il commissario della legge Marzano ha gli stessi limiti?

No. L’art. 6 del D.L. 347/2003 consente le revocatorie anche con il programma di ristrutturazione, purché si traducano in un vantaggio per i creditori. La Corte costituzionale ha ritenuto manifestamente infondati i dubbi su questa scelta (ord. 409/2006 e 118/2007). Il periodo sospetto si calcola dal decreto ministeriale di ammissione.

Se il programma di ristrutturazione viene sostituito con uno di cessione, il periodo sospetto si sposta?

No. Si sposta il momento in cui l’azione diventa proponibile e da cui decorre la prescrizione, ma il periodo sospetto si calcola sempre a ritroso dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. Gli atti anteriori a quel periodo restano fuori dalla revocatoria concorsuale.

Il Codice della crisi ha cambiato queste regole?

Il CCII non disciplina l’amministrazione straordinaria, che resta regolata dal D.Lgs. 270/1999 e dal D.L. 347/2003. L’art. 349 CCII incide però sui rinvii lessicali: dove le leggi speciali parlano di fallimento si legge liquidazione giudiziale. Il coordinamento dei rinvii agli articoli della legge fallimentare va verificato per ogni procedura.

Caso limite: la citazione è stata notificata prima dell’autorizzazione del programma di cessione, che arriva durante la causa. La domanda si salva?

È un punto incerto. La condizione di proponibilità manca al momento della domanda; la Corte costituzionale, per la legge Marzano, ha detto che la finalità dell’azione si verifica al momento della decisione, ma la Prodi-bis pone una condizione testuale diversa. Il convenuto ha interesse a sollevare subito l’eccezione; il commissario, a valutare la riproposizione dell’azione entro la prescrizione.

Sono un creditore della procedura: le revocatorie mi convengono?

In linea di principio sì, perché le somme recuperate aumentano l’attivo destinato ai creditori. Nella Prodi-bis, però, questo accade solo se il programma è di cessione o la procedura è convertita. Il creditore ha interesse a seguire l’esecuzione del programma, a conoscere le azioni avviate dal commissario e a verificare, nella Marzano, che il vantaggio per i creditori sia effettivo e non assorbito dai costi della procedura.

Il quadro giurisprudenziale

Le pronunce che seguono sono state lette in massima o nel testo. Dove una pronuncia è resa sulla legge fallimentare o sulla legge Marzano, lo si indica.

Corte di cassazione

1. Cass. Sez. I ord. n. 35272 del 18 dicembre 2023. Principio: nell’amministrazione straordinaria regolata dalla Prodi-bis la prescrizione della revocatoria decorre dall’approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, non dalla nomina del commissario come nel regime della L. 95/1979. Rilevanza: è la pronuncia che collega in modo esplicito la condizione dell’art. 49 alla decorrenza del termine, e conferma che senza programma di cessione l’azione non si propone.

2. Cass. n. 8384/2025 (marzo 2025). Principio: la revocatoria dell’art. 67 l.fall. esercitata nell’amministrazione straordinaria si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 2903 c.c., con decorrenza dall’approvazione del programma di cessione; l’art. 69-bis l.fall. non si applica neppure per analogia. Rilevanza: chiude la questione del termine applicabile e orienta le difese temporali dei convenuti.

3. Cass. n. 7056/2025 del 17 marzo 2025. Principio: per le revocatorie nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in mancanza di una regola specifica, si applica la prescrizione della revocatoria fallimentare, con rinvio analogico all’art. 2903 c.c. Rilevanza: conferma il ricorso alla prescrizione quinquennale anziché a termini di decadenza.

4. Cass. n. 4296/1997 del 15 maggio 1997 (legge fallimentare). Principio: la revocatoria fallimentare si prescrive in cinque anni ex art. 2903 c.c. e il termine decorre, secondo l’art. 2935 c.c., dal momento in cui l’azione può essere fatta valere, cioè dalla dichiarazione di fallimento e non dalla data dell’atto. Rilevanza: è il principio generale che, trasposto nella Prodi-bis, porta a far decorrere il termine dall’autorizzazione del programma di cessione, momento in cui l’azione diventa esercitabile.

5. Cass. n. 5586/2015 del 20 marzo 2015 (fallimento). Principio: se il debitore fallisce durante una revocatoria ordinaria promossa da un creditore, il curatore può subentrare ai sensi dell’art. 66 l.fall.; la prescrizione decorre dalla data dell’atto e l’atto interruttivo del creditore giova alla massa. Rilevanza: utile per le revocatorie ordinarie già pendenti all’apertura dell’amministrazione straordinaria, con le cautele indicate.

6. Cass. n. 12513/2009 del 28 maggio 2009 (fallimento). Principio: conforme alla precedente sul subentro dell’organo della procedura nella revocatoria ordinaria pendente e sugli effetti dell’interruzione compiuta dal creditore. Rilevanza: conferma la continuità dell’orientamento.

Corte costituzionale

7. Corte cost. ord. n. 409 del 2006 (decisa il 4 dicembre, depositata il 7 dicembre 2006). Principio: manifestamente infondate le questioni sull’art. 6 del D.L. 347/2003, che consente le revocatorie degli artt. 49 e 91 della Prodi-bis anche con il programma di ristrutturazione; entrambe le procedure hanno finalità conservativa del patrimonio produttivo, anche quando sfociano in soluzioni liquidatorie. Rilevanza: spiega perché la Marzano si discosta legittimamente dalla limitazione dell’art. 49.

8. Corte cost. ord. n. 118 del 2007 (depositata il 5 aprile 2007). Principio: la procedura Marzano chiusa con concordato con assuntore ha finalità liquidatoria; le revocatorie sono giustificate perché i proventi, trasferiti all’assuntore, servono a soddisfare i creditori, fermo il requisito del vantaggio per i creditori; ragionevole la decorrenza del periodo sospetto dal decreto ministeriale, mentre nella Prodi-bis il riferimento è la sentenza dichiarativa; la revoca del pagamento fa rivivere il credito originario come credito concorsuale. Rilevanza: chiarisce la ratio della regola dell’art. 49 per contrasto e il regime del periodo sospetto nelle due procedure.

Giurisprudenza di merito

9. Trib. Roma, sez. XIV, sent. n. 1076 del 22 gennaio 2024 (legge Marzano). Principio: nella procedura Marzano il commissario può esperire le revocatorie anche con il programma di ristrutturazione, ma deve provare la funzionalità dell’azione al programma e il vantaggio per i creditori; l’autorizzazione del programma è condizione di proponibilità e il termine decorre da essa; nel caso esaminato la domanda è stata respinta perché i rapporti si erano estinti per compensazione. Rilevanza: mostra in concreto il confronto tra le due procedure; sul termine, va letta alla luce delle successive ordinanze di legittimità del 2025 rese sulla Prodi-bis.

Come si legge il quadro

Le pronunce convergono su tre punti. Primo: nella Prodi-bis l’autorizzazione del programma di cessione è la chiave di accesso alle revocatorie, salvo conversione. Secondo: la stessa autorizzazione segna l’inizio della prescrizione quinquennale, e l’art. 69-bis l.fall. resta fuori. Terzo: la legge Marzano è un regime speciale, legittimo secondo la Corte costituzionale, che consente l’azione anche con la ristrutturazione ma la subordina al vantaggio per i creditori. Restano aperti i profili della condizione sopravvenuta in corso di causa e del coordinamento con il Codice della crisi.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Per chi è coinvolto in una revocatoria nell’amministrazione straordinaria, lo studio interviene con strumenti precisi:

  1. Identifichiamo la disciplina applicabile: verifichiamo se la procedura è regolata dalla Prodi-bis o dalla legge Marzano, e quale versione delle norme si applica in base alle date di apertura.
  2. Acquisiamo e leggiamo i decreti ministeriali: ricostruiamo quale programma è stato autorizzato, quando, e se è stato modificato o sostituito.
  3. Calcoliamo il periodo sospetto: partiamo dalla sentenza dichiarativa (Prodi-bis) o dal decreto di ammissione (Marzano) e confrontiamo le date di ogni pagamento contestato.
  4. Verifichiamo la prescrizione: individuiamo la data di autorizzazione del programma di cessione, gli eventuali atti interruttivi e la data di notifica della citazione.
  5. Costruiamo le eccezioni del convenuto: improponibilità, prescrizione, esenzioni della legge fallimentare, difetto della conoscenza dello stato di insolvenza, compensazione.
  6. Analizziamo il vantaggio per i creditori nelle procedure Marzano, verificando se il commissario lo ha allegato e provato.
  7. Predisponiamo l’insinuazione al passivo del credito che risorge dopo la revoca o la restituzione.
  8. Valutiamo le soluzioni transattive con il commissario, quando i rischi del giudizio lo consigliano.
  9. Coordiniamo le posizioni dei creditori che vogliono seguire l’esecuzione del programma e le eventuali richieste di modifica.
  10. Impugniamo le decisioni sfavorevoli in appello e, quando ve ne sono i presupposti, in Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere i programmi di cessione e di ristrutturazione con l’occhio di chi lavora sui percorsi di risanamento, distinguendo ciò che la procedura può davvero recuperare da ciò che resta all’imprenditore. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: le regole sulla revocatoria in amministrazione straordinaria sono state fissate proprio dalla Suprema Corte, e lo stesso difensore segue la stessa linea in tutti i gradi. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario è decisivo quando la revocatoria riguarda rimesse in conto corrente o pagamenti a istituti di credito: avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso, dalla ricostruzione degli estratti conto alla verifica delle esenzioni.

Chiusura

Nella Prodi-bis la risposta alla domanda del titolo è affermativa: le revocatorie concorsuali richiedono l’autorizzazione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo la conversione della procedura. Con il solo programma di ristrutturazione il commissario non può agire. Da quella autorizzazione decorre la prescrizione quinquennale, secondo la Cassazione, mentre il periodo sospetto si calcola dalla sentenza dichiarativa. Nella legge Marzano, invece, le revocatorie sono possibili anche con la ristrutturazione, se portano un vantaggio ai creditori.

Lo Studio Monardo è attrezzato per queste cause perché unisce due competenze certificate che qui si incontrano: l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa sa leggere programmi e piani delle imprese in crisi, l’avvocato cassazionista porta la difesa fino all’ultimo grado in una materia definita dalla giurisprudenza di legittimità. Il supporto dello staff in diritto bancario completa l’analisi quando sono coinvolte banche e rimesse.

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