La risposta breve è sì: nel concordato preventivo in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per legge (art. 85, comma 3, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza). Ma la risposta breve, da sola, serve a poco. Perché la vera domanda che si pone chi legge questa pagina non è “se” le classi vanno fatte, ma che cosa significa questo obbligo per me, nella mia posizione. E qui la risposta cambia radicalmente a seconda di chi sei.
Non esiste una sola risposta al problema delle classi: dipende da chi sei nella procedura. Qualche esempio lampo:
- se sei l’imprenditore che prosegue l’attività in proprio, le classi sono il cuore del tuo piano: senza di esse la domanda non supera il vaglio del tribunale, e da come le costruisci dipende se il concordato verrà approvato;
- se la tua azienda passa a un terzo (continuità indiretta), potresti pensare che l’obbligo non ti riguardi: la Cassazione, nel 2026, ha chiarito il contrario;
- se sei un’impresa minore, devi prima chiederti se il concordato preventivo sia davvero lo strumento giusto, perché esiste un’alternativa dove le classi funzionano diversamente;
- se sei un creditore privilegiato (una banca ipotecaria, un lavoratore), la classazione può darti un voto che altrimenti non avresti, oppure toglierti un potere che pensavi di avere;
- se sei il Fisco o un ente previdenziale, la classe separata è una garanzia di trasparenza, ma il tuo dissenso non sempre basta a fermare l’omologazione.
In questa guida trovi prima le regole comuni a tutti, poi cinque sezioni dedicate: impresa in continuità diretta, impresa in continuità indiretta, impresa minore, creditore privilegiato, Fisco ed enti previdenziali. Seguono simulazioni numeriche, i casi misti, una tabella di confronto, le domande trasversali e la giurisprudenza ordinata per profilo.
Perché questa materia è il nostro terreno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la composizione negoziata è esattamente il luogo in cui si prepara, insieme ai creditori, la struttura di un futuro concordato in continuità. Costruire le classi significa conoscere in anticipo chi siederà al tavolo, con quali interessi e con quale peso di voto: è il lavoro che l’esperto negoziatore svolge ogni giorno, prima ancora che la domanda arrivi in tribunale.
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Le regole che valgono per tutti: cosa dice davvero il Codice della crisi
Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta per tutte la base normativa comune. Le sezioni successive vi rimandano senza ripeterla.
Che cos’è una classe
Il Codice della crisi definisce la classe come l’insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei (art. 2, comma 1, lett. r, D.Lgs. 14/2019). Due elementi, quindi, entrambi necessari:
- la posizione giuridica: il tipo di credito e la sua collocazione (privilegiato generale, privilegiato speciale, ipotecario, chirografario, postergato);
- gli interessi economici: ciò che il creditore si aspetta concretamente dalla procedura (un fornitore che vuole continuare a lavorare con l’impresa ha interessi diversi da una banca che ha chiuso i rapporti; un creditore pagato in denaro ha interessi diversi da uno pagato con strumenti partecipativi).
Il trattamento può essere differenziato tra classi diverse, mai all’interno della stessa classe: dentro ogni classe vale la parità di trattamento.
Il triplice livello di obbligatorietà
L’art. 85 CCII, nel testo risultante dai correttivi (da ultimo il D.Lgs. 136/2024), costruisce un sistema a tre livelli:
- Regola generale (comma 1): nel concordato preventivo la formazione delle classi è, in linea di principio, facoltativa.
- Classi obbligatorie in qualsiasi concordato (comma 2): la suddivisione è imposta per i titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l’integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro, per i creditori proponenti il concordato e le parti ad essi correlate.
- Classi sempre obbligatorie nel concordato in continuità (comma 3): qui l’obbligo diventa generale. Nel concordato in continuità aziendale non esiste un concordato “senza classi”. La norma impone inoltre di classare anche i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca che vengono incisi dalla ristrutturazione, e di collocare in classi separate le piccole imprese fornitrici di beni e servizi titolari di crediti chirografari, individuate attraverso requisiti dimensionali fissati dalla stessa disposizione.
Il comma 4 chiude il sistema: il trattamento stabilito per ciascuna classe non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione, richiamando i limiti dell’art. 84.
Perché la continuità ha regole diverse
L’obbligo generalizzato nasce dal recepimento della Direttiva (UE) 2019/1023 sulla ristrutturazione preventiva. Nel concordato in continuità l’approvazione si conta per classi, non per teste o per somme complessive: l’art. 109, comma 5, CCII prevede che la proposta sia approvata se tutte le classi votano favorevolmente. All’interno di ciascuna classe la proposta passa se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se votano a favore i due terzi dei crediti dei votanti, purché abbiano votato almeno la metà dei crediti della classe.
Se l’unanimità delle classi non si raggiunge, il debitore può chiedere l’omologazione forzosa attraverso la ristrutturazione trasversale (art. 112, comma 2, CCII), che richiede in sintesi:
- che il valore di liquidazione sia distribuito rispettando la graduazione delle prelazioni;
- che il valore eccedente quello di liquidazione sia distribuito in modo che le classi dissenzienti ricevano un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole di quello delle classi di grado inferiore (la cosiddetta regola della priorità relativa, art. 84, commi 6 e 7);
- che nessun creditore riceva più del proprio credito;
- che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione.
Senza classi, in altre parole, l’intero meccanismo di voto e di omologazione della continuità non può funzionare. È per questo che il legislatore non lascia scelta.
Il ruolo dei creditori privilegiati e la soglia dei 180 giorni
L’art. 109, comma 5, esclude dal voto i creditori muniti di prelazione soddisfatti integralmente in denaro entro centottanta giorni dall’omologazione, a condizione che la garanzia resti ferma fino alla liquidazione dei beni gravati. Chi viene pagato oltre quel termine, o non per intero, vota, e deve essere collocato in una classe. Su questo punto la giurisprudenza di merito ha già indicato la soluzione: il creditore privilegiato va classato per la parte falcidiata e degradata a chirografo e, se la parte capiente viene pagata oltre 180 giorni, anche per quest’ultima.
Come si costruisce, in pratica, una classe omogenea
La definizione dell’art. 2 è sintetica, e proprio per questo la prassi dei tribunali ha elaborato alcuni criteri ricorrenti che conviene conoscere, qualunque sia il proprio profilo.
Il primo criterio è giuridico: non si possono mescolare nella stessa classe crediti di grado diverso. Un privilegio generale e un chirografo non condividono la stessa posizione giuridica, anche se appartengono allo stesso creditore; per questo la stessa banca, come si vedrà, può votare in due classi diverse.
Il secondo criterio è economico: all’interno dello stesso grado, la distinzione deve poggiare su interessi concreti e documentabili. Esempi frequenti di differenziazioni ritenute ragionevoli sono:
- fornitori che proseguono il rapporto con l’impresa rispetto a fornitori cessati;
- creditori finanziari rispetto a creditori commerciali;
- creditori che ricevono denaro rispetto a creditori che ricevono strumenti partecipativi o altre utilità;
- creditori che beneficiano di garanzie di terzi rispetto a creditori privi di garanzie.
Il terzo criterio è funzionale: la classe non può essere costruita al solo scopo di procurarsi un voto. Se l’unica ragione della distinzione è isolare un creditore contrario o “creare” una classe favorevole, la classazione rischia di essere considerata strumentale. È la ragione per cui la relazione che accompagna il piano deve spiegare non solo come sono fatte le classi, ma perché sono fatte così.
Infine, conta la coerenza tra classi e trattamenti: due classi che ricevono esattamente lo stesso trattamento, con gli stessi tempi e le stesse modalità, faticano a giustificare la propria separazione; al contrario, un trattamento differenziato dentro la stessa classe è vietato. La regola pratica è semplice: a classi diverse devono corrispondere ragioni diverse, e possibilmente trattamenti diversi.
Chi controlla le classi
Il tribunale esamina la formazione delle classi già in sede di ammissione e poi, in modo pieno, in sede di omologazione (art. 112, comma 1, CCII, che richiede la verifica della corretta formazione delle classi e della parità di trattamento al loro interno). La Cassazione ha precisato nel 2026 che il controllo di ammissibilità nella continuità non è un filtro meramente formale, ma si estende al contenuto della proposta con un’ampiezza paragonabile a quella dell’omologazione: un errore sulle classi, quindi, può bloccare la procedura fin dall’inizio.
Queste sono le regole di base. Ora vediamo come cambiano, in concreto, per ciascun profilo.
Profilo 1 — Sei l’imprenditore che prosegue l’attività in prima persona (continuità diretta)
La tua situazione
Hai un’impresa che funziona, ma i debiti accumulati non sono più sostenibili. Il fatturato c’è, i clienti ci sono, i dipendenti lavorano. Vuoi tenere l’azienda e pagare i creditori con i flussi futuri. È la situazione tipica del concordato in continuità diretta: l’imprenditore resta alla guida e il piano si regge sulla prosecuzione dell’attività.
Cosa cambia per te
Per te le classi non sono un adempimento formale: sono lo strumento con cui costruisci la maggioranza. La domanda di concordato in continuità priva di una suddivisione in classi non è sanabile con una semplice integrazione di dettaglio: è una proposta strutturalmente non conforme all’art. 85, comma 3.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei tu a disegnare le classi, entro i limiti della legge. Questo ti dà un margine strategico ampio, ma anche una responsabilità precisa. Le classi devono rispettare l’omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici; non puoi creare classi “su misura” per isolare chi vota contro o per far pesare di più chi vota a favore, se manca una ragione oggettiva di differenziazione.
In concreto, il tuo piano dovrà prevedere almeno:
- una classe (o più) per i creditori privilegiati che non vengono soddisfatti integralmente in denaro entro 180 giorni dall’omologazione;
- una classe per i crediti tributari e previdenziali non pagati per intero (obbligo che scatta già in base al comma 2);
- una o più classi di chirografari, distinguendo, se il piano lo giustifica, fornitori strategici, banche, creditori finanziari;
- classi separate per le piccole imprese fornitrici di beni e servizi titolari di crediti chirografari;
- classi separate per eventuali creditori con garanzie di terzi e per i creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro (ad esempio strumenti finanziari partecipativi).
I numeri
Immagina un’impresa manifatturiera con un passivo di 2.384.600 €, così composto: dipendenti per TFR e retribuzioni 186.300 €; banca ipotecaria 742.900 €; Erario e INPS 418.750 €; fornitori 836.400 €, di cui 211.900 € verso piccole imprese; finanziamento soci postergato 200.250 €.
Una classazione coerente potrebbe prevedere sei classi:
| Classe | Creditori | Importo | Trattamento ipotetico |
|---|---|---|---|
| 1 | Lavoratori (privilegio art. 2751-bis c.c.) pagati entro 180 gg | 186.300 € | 100% entro 180 gg: non votano |
| 2 | Banca ipotecaria, parte capiente pagata in 5 anni | 512.000 € | 100% dilazionato: vota |
| 3 | Erario e INPS (privilegiati e chirografari) | 418.750 € | soddisfazione parziale con transazione fiscale |
| 4 | Banca, parte degradata a chirografo | 230.900 € | 18% |
| 5 | Fornitori strategici | 624.500 € | 24% |
| 6 | Piccole imprese fornitrici | 211.900 € | 31% |
Il finanziamento soci postergato non riceve nulla e, salvo diversa previsione, resta fuori dal voto. Già da questa tabella emerge che cinque classi votano: per ottenere l’approvazione “piena” servirebbe il consenso di tutte e cinque, altrimenti si entra nel terreno della ristrutturazione trasversale.
Gli errori di costruzione che si vedono più spesso
Per chi è nella tua posizione, alcuni errori ricorrono con frequenza e meritano di essere evitati fin dalla prima bozza del piano.
- Classe “pigliatutto” dei chirografari: riunire in un’unica classe banche, fornitori strategici, fornitori cessati, piccole imprese e creditori per risarcimento danni. Oltre a violare l’obbligo di classe separata per le piccole imprese fornitrici, una classe così eterogenea si presta a contestazioni sull’omogeneità degli interessi.
- Frazionamento eccessivo: all’opposto, creare dieci o dodici classi con differenze minime moltiplica i voti necessari per l’approvazione unanime e rende più difficile la stessa omologazione ordinaria.
- Classi senza voto effettivo: dimenticare che i privilegiati pagati oltre 180 giorni votano, e costruire il calcolo delle maggioranze come se non contassero.
- Trattamenti identici tra classi diverse: segnale, per il commissario e per il tribunale, che la separazione potrebbe essere strumentale.
- Mancato coordinamento con la transazione fiscale: inserire il Fisco in una classe senza aver depositato una proposta di transazione coerente con quella classazione.
Ogni errore di questo tipo ha un costo che va oltre la singola procedura: tempo perso, misure protettive che scadono, creditori che perdono fiducia. In un concordato in continuità il tempo è parte del valore dell’azienda, e una domanda rimandata indietro per vizi di classazione consuma proprio quel valore.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è una classazione che il tribunale giudica artificiosa. Se crei classi che non rispondono a criteri oggettivi, il tribunale può rilevarlo già in sede di ammissione, con la conseguenza della declaratoria di inammissibilità e, nei casi più gravi, dell’apertura della liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero.
Altri rischi tipici del tuo profilo:
- sottostimare il valore di liquidazione: è il parametro su cui si misura sia il diritto di ogni creditore a non ricevere meno che nella liquidazione giudiziale, sia la distribuzione secondo le prelazioni;
- violare la regola della priorità relativa sul valore eccedente, offrendo a una classe di grado inferiore un trattamento migliore di quella di grado superiore;
- dimenticare la classe obbligatoria per i creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro o per i fornitori di piccole dimensioni;
- puntare tutto sull’unanimità delle classi senza aver verificato, in anticipo, la tenuta del piano in caso di omologazione forzosa.
Le mosse giuste
Per chi è nella tua posizione, l’ordine di priorità è questo:
- Ricostruisci il passivo per natura e grado, prima ancora di pensare alle percentuali: privilegi generali, speciali, ipoteche, chirografi, postergati, garanzie di terzi.
- Calcola il valore di liquidazione con criteri difendibili, perché ogni classe dovrà poter confrontare il proprio trattamento con quello alternativo.
- Disegna le classi partendo dagli interessi reali, non dall’esito di voto desiderato, e motiva per iscritto ogni distinzione.
- Simula due scenari: approvazione all’unanimità delle classi e omologazione con ristrutturazione trasversale. Se il piano regge solo nel primo, è fragile.
- Valuta di passare prima dalla composizione negoziata: è la sede dove si misura il consenso dei creditori prima di scrivere la proposta. Su questo passaggio lo Studio Monardo mette a frutto la qualifica dell’Avv. Monardo di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti sulla stessa pratica.
Giurisprudenza dedicata
La Cassazione, Sez. I, ordinanza n. 7663 pubblicata il 30 marzo 2026, ha esaminato proprio un concordato in continuità approvato da una sola classe. La Corte ha chiarito che, nel testo dell’art. 112, comma 2, lett. d) modificato dal D.Lgs. 136/2024, l’espressione “in mancanza” va riferita al mancato raggiungimento della maggioranza delle classi: se la maggioranza non c’è, l’omologazione resta possibile con il voto favorevole di almeno una classe di creditori “interessati”, cioè che sarebbero soddisfatti almeno in parte applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione. Per te, imprenditore in continuità diretta, il messaggio è chiaro: la scelta di come costruire ciascuna classe può fare la differenza tra un piano bloccato e un piano omologabile.
Sul perimetro del controllo, la Cass., Sez. I, n. 9605 del 15 aprile 2026 (richiamata dalla successiva ordinanza n. 22960/2026) ha affermato che lo scrutinio di ammissibilità del concordato in continuità si estende al contenuto della proposta con ampiezza pari a quella dell’omologazione.
Profilo 2 — La tua azienda prosegue, ma con un altro imprenditore (continuità indiretta)
La tua situazione
Hai deciso, o sei costretto, a far proseguire l’attività attraverso un terzo: un investitore che acquista l’azienda, una società che la prende in affitto, un conferimento in una newco. L’azienda resta viva, i posti di lavoro in larga parte si salvano, ma non sarai più tu a gestirla. È la continuità indiretta (o “oggettiva”).
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione c’è un equivoco diffuso: pensare che, siccome il debitore “esce” dall’impresa, il concordato assomigli più a una liquidazione e quindi l’obbligo delle classi non si applichi. La Cassazione ha escluso questa lettura: l’obbligo di classazione previsto dall’art. 85, comma 3, vale anche per la continuità indiretta.
Lo ha affermato la Cass., Sez. I, ordinanza n. 22960 pubblicata il 9 luglio 2026, nella quale la Corte ha ribadito che nella continuità la suddivisione in classi è obbligatoria anche quando l’attività prosegue attraverso un terzo, e che le classi raggruppano creditori omogenei per posizione giuridica e interessi economici, tenendo conto del grado di soddisfacimento loro riservato.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri sotto un altro aspetto: il valore di liquidazione deve includere l’offerta del terzo. La stessa ordinanza ha enunciato, ai sensi dell’art. 363 c.p.c., il principio per cui, nella continuità indiretta basata sull’offerta di acquisto dell’azienda, è illegittimo determinare il valore di liquidazione escludendo il valore di tale offerta e sostituendolo con una stima più bassa basata sulla vendita atomistica dei beni. Questo incide direttamente sulle classi: più è alto il valore di liquidazione, più i creditori privilegiati risultano capienti, e più cambia la composizione delle classi e il trattamento minimo che ciascuna deve ricevere.
I numeri
Ipotesi: azienda di distribuzione con passivo di 1.276.480 €. Un terzo offre 610.000 € per l’azienda. Il debitore, nel piano, indica un valore di liquidazione di 388.700 €, calcolato sulla vendita separata di magazzino, attrezzature e crediti.
- Con valore di liquidazione a 388.700 €, la banca ipotecaria (credito di 455.300 €, ipoteca sull’immobile aziendale) risulterebbe capiente solo per circa 241.000 € e verrebbe degradata a chirografo per oltre 214.000 €.
- Se invece il valore di liquidazione viene riallineato a 610.000 €, la quota capiente della banca sale, la parte degradata si riduce, e la classe dei chirografari dovrebbe ricevere un trattamento minimo più alto perché il confronto con l’alternativa liquidatoria diventa più favorevole ai creditori.
Il risultato pratico: con una stima sbagliata del valore di liquidazione, anche la classazione è sbagliata. Il tribunale, verificando l’ammissibilità, può rilevare il vizio già all’inizio.
Affitto d’azienda, conferimento, cessione: cosa cambia per le classi
La continuità indiretta non è una sola. L’azienda può essere ceduta al terzo, affittata in attesa della cessione, conferita in una società di nuova costituzione. In tutti questi casi l’obbligo di classazione resta, ma il contenuto delle classi può cambiare.
- Con la cessione, il prezzo diventa la risorsa principale da distribuire: le classi vanno costruite tenendo conto di quanto quel prezzo copre i privilegiati e di quanto residua per i chirografari.
- Con l’affitto ponte, i canoni rappresentano un flusso distribuibile nel periodo intermedio; il piano deve chiarire come canoni e prezzo finale si ripartiscono tra classi.
- Con il conferimento in newco, i creditori possono ricevere partecipazioni o strumenti finanziari: in questo caso scatta anche l’obbligo di classe separata per chi è soddisfatto con utilità diverse dal denaro (art. 85, comma 2).
Per chi è nella tua posizione, c’è anche il tema dei lavoratori: il mantenimento dei livelli occupazionali è uno degli elementi che caratterizzano la continuità indiretta, e il trattamento dei crediti di lavoro, se non pagati per intero e in denaro entro 180 giorni, li porta a votare in una classe dedicata. Il loro voto può diventare determinante per raggiungere la maggioranza delle classi.
I rischi specifici
Il rischio principale del tuo profilo è sottovalutare l’offerta del terzo nel valore di liquidazione, con l’effetto di classi mal composte e trattamenti minimi non rispettati. Ulteriori rischi:
- ritenere che basti un unico “calderone” chirografario perché “tanto si vende”: la classazione resta obbligatoria;
- non prevedere una classe separata per i creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro se il terzo offre, in parte, strumenti partecipativi o accolli;
- trascurare la posizione dei lavoratori trasferiti con l’azienda, il cui trattamento incide sulle classi privilegiate.
Le mosse giuste
- Fai stimare l’azienda come complesso funzionante, tenendo conto dell’offerta vincolante del terzo, e usa quel dato come base per il valore di liquidazione.
- Ridisegna le classi a valle della stima, non prima: la capienza dei privilegiati dipende da quel valore.
- Verifica se il corrispettivo del terzo è “neutro” o se costituisce surplus da continuità da distribuire secondo le regole dell’art. 84.
- Documenta le ragioni della scelta indiretta e dei criteri di classazione nella relazione del professionista indipendente: il giudice non è vincolato dall’attestazione e può sindacarne metodo e dati.
Giurisprudenza dedicata
Oltre all’ordinanza n. 22960/2026 già citata, per il tema della distribuzione del valore generato dalla continuità restano utili, in chiave storica, le pronunce sulla legge fallimentare: la Cassazione, nn. 22169/2024 e 22474/2024, ha ritenuto, con riferimento al concordato con continuità dell’art. 186-bis l.fall., che il surplus derivante dalla prosecuzione dell’attività rientri nella garanzia patrimoniale generica e non sia liberamente distribuibile. Si tratta di pronunce sulla disciplina previgente, da leggere con cautela alla luce delle regole oggi contenute nell’art. 84 CCII.
Profilo 3 — Sei un’impresa minore
La tua situazione
Sei un artigiano, un piccolo commerciante, una società di dimensioni contenute. Il Codice della crisi ti qualifica come impresa minore se presenti congiuntamente questi requisiti (art. 2, comma 1, lett. d, CCII): attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 € nei tre esercizi precedenti, ricavi annui non superiori a 200.000 € nello stesso periodo, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 €.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: in quanto impresa minore, di regola non accedi al concordato preventivo, ma agli strumenti del sovraindebitamento, e in particolare al concordato minore (artt. 74 ss. CCII), che consente anch’esso la prosecuzione dell’attività. In quello strumento la suddivisione dei creditori in classi è configurata come una facoltà, non come un obbligo generalizzato, e il voto si conta con regole proprie (maggioranza dei crediti ammessi), non con il meccanismo dell’approvazione per classi dell’art. 109, comma 5.
Per te, quindi, la domanda giusta non è “devo fare le classi?”, ma “quale strumento posso usare?”: se rientri nelle soglie dell’impresa minore, il concordato in continuità del Codice, con il suo obbligo di classazione, di norma non è la strada percorribile; se superi anche uno solo dei requisiti, rientri nel concordato preventivo e l’obbligo dell’art. 85, comma 3, ti riguarda per intero, senza sconti legati alla dimensione.
C’è poi un secondo modo in cui la dimensione “minore” entra nel tema delle classi: quando la piccola impresa è creditrice. L’art. 85, comma 3, impone di collocare in classi separate le imprese fornitrici di beni e servizi di piccole dimensioni titolari di crediti chirografari. Il senso della norma è proteggere i piccoli fornitori dal rischio di essere “annacquati” in una grande classe chirografaria dove il loro voto non conta nulla.
I numeri
Ipotesi A: ditta individuale di installazione impianti. Attivo medio nei tre anni 214.300 €; ricavi 187.650 €, 196.420 €, 179.880 €; debiti complessivi 463.900 €. Tutti e tre i requisiti sono rispettati: è impresa minore. Lo strumento naturale è il concordato minore, con classi facoltative.
Ipotesi B: stessa ditta, ma nel secondo esercizio i ricavi sono stati 208.140 €. Superato il limite dei ricavi in uno degli esercizi rilevanti, l’impresa non è più minore e, se sceglie il concordato preventivo in continuità, deve formare le classi secondo l’art. 85, comma 3.
Ipotesi C: la ditta è creditrice per 17.380 € di un’impresa più grande che deposita un concordato in continuità. Nel piano, la ditta dovrebbe trovarsi in una classe separata destinata ai fornitori di piccole dimensioni, anziché nella classe chirografaria generale.
Perché per l’impresa minore il tema è soprattutto di scelta
Conviene soffermarsi su un punto. Il concordato minore e il concordato preventivo in continuità non sono intercambiabili: hanno presupposti, organi e regole di voto diversi. Nel concordato minore la procedura si svolge con l’ausilio dell’Organismo di Composizione della Crisi, che assume un ruolo centrale nella relazione sulla proposta; nel concordato preventivo compaiono il commissario giudiziale e la relazione del professionista indipendente.
Per l’impresa minore che vuole proseguire l’attività, la libertà di formare o non formare classi è un vantaggio pratico: in presenza di pochi creditori con posizioni simili, un’unica votazione a maggioranza dei crediti può essere più semplice da gestire. Quando invece i creditori sono numerosi e portatori di interessi molto diversi, anche nel concordato minore può essere utile suddividerli in classi, per offrire trattamenti differenziati e costruire il consenso. In altre parole, ciò che per l’impresa più grande è un obbligo, per l’impresa minore resta una scelta strategica da ponderare caso per caso.
I rischi specifici
Il rischio principale, per chi è nella tua posizione, è sbagliare la qualificazione dimensionale: calcolare male i requisiti porta a depositare la domanda davanti allo strumento sbagliato, con perdita di tempo e di protezione. Altri rischi:
- considerare solo l’ultimo esercizio invece dei tre rilevanti;
- dimenticare nel computo dei debiti quelli non ancora scaduti;
- da creditore, non verificare se nel piano altrui sei stato inserito nella classe separata che la legge ti riserva.
Le mosse giuste
- Ricostruisci i tre parametri dimensionali sui bilanci o sulle dichiarazioni dei tre esercizi rilevanti, prima di qualsiasi scelta.
- Se sei impresa minore, valuta il concordato minore con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi: è lo strumento pensato per te.
- Se superi le soglie, prepara fin da subito la classazione obbligatoria, anche se il passivo è contenuto.
- Da creditore, controlla la tua collocazione nel piano e, se sei stato inserito in una classe non corretta, fai valere la contestazione nelle sedi previste (osservazioni al commissario, voto, opposizione all’omologazione).
Giurisprudenza dedicata
Sulle conseguenze del vaglio di ammissibilità, la Cass. 28 novembre 2025, n. 31176 ha precisato che il provvedimento che conferma l’inammissibilità della domanda ex art. 47, comma 5, CCII, senza apertura della liquidazione giudiziale, non è decisorio e non è ricorribile per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Per l’impresa che sbaglia strumento o classazione, questo significa che l’errore iniziale non si corregge con il ricorso in Cassazione: va prevenuto, eventualmente ripresentando una domanda corretta.
Profilo 4 — Sei un creditore privilegiato: banca ipotecaria, lavoratore, titolare di pegno
La tua situazione
Hai un credito assistito da una causa di prelazione: un’ipoteca sull’immobile aziendale, un pegno su titoli o merci, un privilegio generale come quello dei lavoratori per retribuzioni e TFR (art. 2751-bis c.c.). Nel fallimento di una volta eri tra i primi a essere pagati e, spesso, non votavi. Ora ti arriva una proposta di concordato in continuità e scopri di essere stato inserito in una classe.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione, la classazione è un passaggio delicato perché ti trasforma da creditore “fuori dal gioco” a creditore che decide. Il criterio è quello dell’art. 109, comma 5, CCII:
- se il piano ti paga per intero, in denaro, entro 180 giorni dall’omologazione, e la tua garanzia resta ferma fino alla liquidazione del bene, non voti e non sei incluso in una classe votante;
- se il pagamento è dilazionato oltre i 180 giorni, oppure non integrale, oppure non in denaro, voti e devi essere collocato in una classe.
La regola più importante per te: se il piano ti falcidia o ti paga oltre i 180 giorni, il tuo voto entra nel conteggio delle classi, e senza la tua classe l’approvazione unanime non è possibile. Il debitore dovrà allora conquistare il tuo consenso oppure ottenere l’omologazione forzosa rispettando le condizioni dell’art. 112, comma 2.
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi: il valore di liquidazione va distribuito rispettando rigorosamente l’ordine delle prelazioni (art. 84, comma 6). La flessibilità della regola della priorità relativa riguarda solo il valore eccedente, cioè quello generato dalla continuità. Sulla quota “capiente” del tuo credito, nessuna classe di grado inferiore può passarti davanti.
C’è però un aspetto in cui le regole ti proteggono meno di quanto speri: la parte del tuo credito che non trova capienza nel bene gravato viene degradata a chirografo e collocata, per quella quota, in una classe chirografaria. In quella classe il tuo voto pesa come quello di un fornitore qualunque, e il trattamento può essere sensibilmente inferiore.
I numeri
Ipotesi: banca con mutuo ipotecario residuo di 627.430 €. L’immobile gravato è stimato, ai fini del valore di liquidazione, 418.200 € al netto delle spese di realizzo.
- Parte capiente: 418.200 €. Il piano prevede il pagamento in 6 anni con interessi. Poiché il pagamento supera i 180 giorni, la banca vota in una classe privilegiata dedicata.
- Parte incapiente: 209.230 €, degradata a chirografo. Il piano offre il 21%, cioè 43.938 €. Per questa quota la banca vota nella classe chirografaria (o in una classe chirografaria dedicata alle banche, se il piano lo giustifica).
Ipotesi lavoratori: 14 dipendenti con crediti privilegiati per complessivi 163.870 €. Se il piano li paga per intero entro 180 giorni, non votano; se li paga in 12 mesi, devono essere classati e votano, con un peso che può diventare decisivo.
Una nota dedicata ai lavoratori
Se sei un lavoratore dipendente creditore di retribuzioni arretrate o di TFR, la tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il tuo credito gode di un privilegio generale di grado elevato, e molti piani prevedono il tuo pagamento integrale in tempi brevi proprio per sottrarti al voto e semplificare l’approvazione.
- Se il piano prevede il pagamento integrale entro 180 giorni dall’omologazione, non voti e la tua posizione è, di regola, la più tutelata.
- Se il piano prevede una dilazione più lunga, voti in una classe di lavoratori e il tuo consenso diventa un elemento di cui il debitore deve tenere conto.
- La parte del credito eventualmente coperta dal Fondo di garanzia INPS segue regole proprie, che incidono sul calcolo degli importi effettivamente votanti.
Per chi è nella tua posizione, la mossa più utile è chiedere che il piano indichi in modo chiaro quanto, quando e con quale fonte verrai pagato, e verificare che la classe in cui sei inserito non mescoli crediti di lavoro con crediti di natura diversa.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è subire una ristrutturazione trasversale senza aver verificato i requisiti dell’art. 112, comma 2. Il tuo dissenso non è, di per sé, un veto: se la maggioranza delle classi vota a favore (con almeno una classe privilegiata) oppure, in mancanza, se vota a favore almeno una classe “interessata” nel senso chiarito dalla Cassazione, il concordato può essere omologato anche contro di te.
Altri rischi:
- non contestare un valore di liquidazione sottostimato, che riduce artificialmente la tua quota capiente;
- accettare passivamente la collocazione in una classe eterogenea dove i tuoi interessi sono diversi da quelli degli altri membri;
- non verificare che la dilazione proposta preveda un trattamento equivalente e mantenga ferma la garanzia.
Le mosse giuste
- Fai verificare la stima del bene gravato e il calcolo della quota capiente: ogni euro in più di capienza è un euro sottratto alla falcidia.
- Controlla la tua collocazione nelle classi, sia per la parte privilegiata sia per quella degradata.
- Verifica i tempi di pagamento: oltre 180 giorni hai diritto di voto, e il tuo voto ha un peso negoziale.
- Valuta l’opposizione all’omologazione, se ritieni che il trattamento della tua classe sia inferiore a quello della liquidazione giudiziale o che la regola della priorità relativa non sia rispettata.
Giurisprudenza dedicata
Il Tribunale di Treviso, 10 luglio 2023 (provvedimento richiamato nei commenti all’art. 85 CCII, del quale non è indicato il numero), ha ritenuto che nel concordato in continuità il creditore privilegiato vada classato per la parte falcidiata e degradata a chirografo e, quando la parte capiente sia soddisfatta oltre 180 giorni dall’omologazione, anche per quest’ultima. Sulla posizione delle classi privilegiate integralmente pagate ma dilazionate, la Cass., Sez. I, ordinanza interlocutoria n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026 ha manifestato dubbi sulla possibilità di considerarle “interessate” ai fini dell’approvazione a minoranza e ha disposto rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE: il punto è quindi aperto e va monitorato.
Profilo 5 — Sei il Fisco o un ente previdenziale
La tua situazione
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INPS, INAIL: i crediti pubblici sono presenti in quasi tutti i concordati in continuità e spesso ne rappresentano la quota più consistente. Questa sezione è utile anche all’imprenditore, che deve sapere come il Fisco “si muove” dentro le classi.
Cosa cambia per te
La regola di base è già nel comma 2 dell’art. 85, prima ancora che nella continuità: se i crediti tributari o previdenziali non sono pagati per intero, devono essere collocati in una classe apposita. Nel concordato in continuità questo si somma all’obbligo generale del comma 3. Il trattamento dei crediti pubblici passa attraverso la transazione fiscale e contributiva disciplinata dall’art. 88 CCII, con il limite per cui, per i crediti privilegiati, la soddisfazione proposta non può essere inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, tenuto conto del grado di prelazione.
La regola più importante per te, ente pubblico: la tua classe separata vota, ma il tuo dissenso non sempre impedisce l’omologazione. Nella continuità, il debitore può ottenere l’omologazione forzosa se ricorrono le condizioni dell’art. 112, comma 2. Proprio su un ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Cass., Sez. I, ordinanza n. 7663 del 30 marzo 2026 ha confermato l’omologazione di un concordato in continuità approvato da una sola classe, rigettando le censure dell’ente e precisando che l’art. 112 non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore: i debiti tributari esistenti ma non pagati non sono, da soli, ostativi.
Il quadro, però, non è univoco per il regime anteriore al correttivo. La Cass. n. 15593/2026 ha indicato come più ragionevole la tesi secondo cui il cosiddetto cram down fiscale dell’art. 88, comma 2-bis (nel testo anteriore al D.Lgs. 136/2024) non si applica alle forme di approvazione del concordato in continuità previste dall’art. 112, comma 2, e ha prospettato che, dopo il correttivo, il dissenso o l’inerzia degli enti pubblici non li renda classe “interessata”. Trattandosi di ordinanza interlocutoria con rinvio alla Corte di giustizia, quelle indicazioni non sono ancora principi definitivi.
I numeri
Ipotesi: debiti tributari e contributivi per 418.750 €, così ripartiti: IVA e ritenute (privilegiate) 247.380 €; contributi INPS (privilegiati) 96.540 €; sanzioni e interessi (chirografari) 74.830 €.
- Valore di liquidazione attribuibile al grado dei crediti tributari privilegiati: 162.900 €. La proposta di transazione non può scendere al di sotto di quanto il Fisco otterrebbe in liquidazione su quel grado.
- Il piano offre il 71% sui privilegiati tributari (175.640 €), il 74% su INPS (71.440 €) e il 9% sulle sanzioni (6.735 €).
- Poiché il pagamento non è integrale, i crediti pubblici sono collocati in classi separate, che votano.
Classi fiscali: una o più?
Un dubbio frequente riguarda il numero delle classi da dedicare ai crediti pubblici. La legge impone la classe apposita quando il pagamento non è integrale, ma non impone una classe unica. Nella prassi si incontrano soluzioni diverse:
- una sola classe per tutti i crediti tributari e contributivi, quando il trattamento è uniforme;
- classi distinte per crediti tributari e crediti previdenziali, quando la proposta li tratta in modo differenziato;
- classi distinte per la quota privilegiata e per la quota degradata o chirografaria (sanzioni e interessi).
La scelta incide sul conteggio delle classi favorevoli e contrarie: frazionare i crediti pubblici in più classi moltiplica il peso del loro voto, mentre accorparli lo concentra. Per l’imprenditore, la soluzione va motivata con riferimento al diverso trattamento previsto dalla proposta di transazione; per l’ente, la verifica della propria collocazione è il primo controllo da effettuare.
I rischi specifici
Per l’ente, il rischio principale è un dissenso non motivato sul confronto con l’alternativa liquidatoria: in sede di opposizione, ciò che conta è dimostrare che la propria classe riceve meno di quanto otterrebbe nella liquidazione giudiziale o che la graduazione non è rispettata. Lo dimostra anche la n. 7663/2026, dove il motivo che contestava il trattamento della classe consenziente è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità.
Per l’imprenditore, il rischio speculare è trattare il Fisco come un chirografario qualsiasi: l’omissione della classe fiscale separata, quando il pagamento non è integrale, rende la proposta non conforme alla legge.
Le mosse giuste
- Per l’imprenditore: presenta la proposta di transazione fiscale e contributiva insieme alla domanda, con la relazione del professionista sulla convenienza rispetto alla liquidazione.
- Distingui nella classazione i crediti pubblici privilegiati da quelli degradati e da sanzioni e interessi.
- Non contare sul cram down fiscale come scorciatoia: le regole sono cambiate con il correttivo e la giurisprudenza di legittimità è in evoluzione.
- Per l’ente: motiva il dissenso con un confronto numerico tra piano e liquidazione giudiziale.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle ordinanze n. 7663/2026 e n. 15593/2026, rilevano, per l’ampiezza del controllo del tribunale sui numeri presentati, le Sezioni Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 (pronuncia resa sulla legge fallimentare): la relazione dell’attestatore non vincola il giudice, che può sindacarne metodo e attendibilità dei dati. Il principio è stato ripreso dalla Cass. n. 22960/2026 nel sistema del Codice della crisi.
Tre piani, tre esiti: simulazioni parallele
Stesso problema, tre profili diversi. Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati di fantasia, per mostrare come l’obbligo delle classi produce effetti differenti.
Simulazione A — Continuità diretta, approvazione di tutte le classi
Passivo votante: 2.198.300 €, ripartito in cinque classi. Votazione:
- Classe banca privilegiata (512.000 €): favorevole al 100%.
- Classe Erario/INPS (418.750 €): favorevole (voto espresso per adesione alla transazione).
- Classe banca degradata (230.900 €): favorevole.
- Classe fornitori strategici (624.500 €): votano crediti per 402.300 €; favorevoli 287.600 €. La maggioranza dei crediti ammessi (312.251 €) non è raggiunta; ma hanno votato oltre la metà dei crediti della classe e i favorevoli superano i due terzi dei votanti (268.200 €): classe favorevole.
- Classe piccoli fornitori (211.900 €): favorevoli 128.470 €, oltre la maggioranza (105.951 €): classe favorevole.
Esito: tutte le classi approvano, l’omologazione segue la via ordinaria.
Simulazione B — Continuità indiretta, classe chirografaria dissenziente
Passivo votante: 1.276.480 €, quattro classi. La classe chirografaria generale (531.200 €) vota contro. Le altre tre (privilegiati dilazionati, Fisco, piccoli fornitori) votano a favore.
Esito: tre classi su quattro favorevoli, tra cui una classe di creditori con diritto di prelazione. Si apre la ristrutturazione trasversale: il tribunale verificherà che la classe dissenziente riceva almeno quanto otterrebbe in liquidazione e che sul valore eccedente non sia trattata peggio delle classi di pari grado né meglio di quelle di grado superiore. Se il valore di liquidazione è stato calcolato escludendo l’offerta del terzo, il confronto è falsato e l’omologazione è a rischio.
Simulazione C — Una sola classe favorevole
Passivo votante: 893.640 €, cinque classi. Votano a favore solo i piccoli fornitori (classe 5, 96.210 €). Le altre quattro votano contro.
Esito: manca la maggioranza delle classi. Applicando l’art. 112, comma 2, lett. d) come letto dalla Cass. n. 7663/2026, l’omologazione è possibile solo se la classe 5 è “interessata”: cioè se, applicando l’ordine delle prelazioni anche sul valore eccedente quello di liquidazione, i piccoli fornitori riceverebbero qualcosa. Se il valore eccedente fosse interamente assorbito dalle classi di grado superiore, la classe 5 non sarebbe interessata e il concordato non potrebbe essere omologato.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
La realtà raramente rispetta i confini delle categorie. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.
L’imprenditore che è anche garante personale. Il socio che ha prestato fideiussione alla banca è, insieme, parte “debitrice” e coobbligato. Per la banca, il fatto di avere una garanzia prestata da un terzo comporta l’obbligo di collocarla in una classe apposita (art. 85, comma 2). Per il socio, la classazione non lo libera: la sorte della sua garanzia dipende dalla disciplina degli effetti del concordato sui coobbligati e va valutata separatamente, eventualmente con uno strumento di regolazione della crisi personale.
La banca che è insieme privilegiata e chirografaria. È il caso tipico del creditore ipotecario incapiente: vota in due classi diverse per due quote dello stesso credito. Le due quote seguono regole diverse: la parte capiente non può essere toccata dalla priorità relativa, la parte degradata sì.
Il fornitore strategico che è anche piccola impresa. Se rientra nei requisiti dimensionali della norma, il piccolo fornitore va collocato nella classe separata a lui riservata, anche se l’imprenditore vorrebbe accorparlo ai fornitori strategici con cui condivide l’interesse alla prosecuzione del rapporto. In casi del genere la classazione va motivata con particolare attenzione.
Il socio finanziatore che è anche creditore commerciale. Il finanziamento soci postergato e il credito per forniture dello stesso socio seguono classi diverse; inoltre, per i creditori proponenti e le parti correlate la classe separata è obbligatoria già in base al comma 2.
L’impresa minore che diventa “non minore” durante la crisi. Se, nell’esercizio che precede il deposito, i parametri vengono superati, cambia lo strumento: da concordato minore (classi facoltative) a concordato preventivo (classi obbligatorie nella continuità). Monitorare i parametri prima di depositare è quindi decisivo.
L’ente pubblico che è anche privilegiato speciale. Alcuni crediti erariali godono di privilegio su beni specifici: la quota coperta dal valore di quei beni segue la graduazione rigida, la quota eccedente segue la transazione fiscale. Anche qui, classi distinte per quote distinte.
Il creditore che è anche cliente dell’impresa. Capita che un creditore sia, allo stesso tempo, acquirente abituale dei prodotti dell’impresa in crisi. Il suo interesse alla prosecuzione dell’attività è diverso da quello di un creditore puramente finanziario, e questa diversità può giustificare una classe autonoma, purché documentata.
Il confronto tra profili
Il quadro che emerge è netto: lo stesso obbligo di legge produce conseguenze molto diverse a seconda della posizione. Per l’imprenditore in continuità diretta è uno strumento di costruzione del consenso; per chi cede l’azienda è un vincolo che non si allenta; per l’impresa minore è soprattutto una questione di scelta dello strumento; per il creditore privilegiato è un potere di voto che va esercitato con consapevolezza; per il Fisco è una classe obbligatoria che però non sempre può fermare l’omologazione. La tabella riassume i punti chiave.
| Aspetto | Continuità diretta | Continuità indiretta | Impresa minore | Creditore privilegiato | Fisco / enti previdenziali |
|---|---|---|---|---|---|
| Classi obbligatorie? | Sì (art. 85, c. 3) | Sì, anche qui (Cass. 22960/2026) | No nel concordato minore; sì se accede al CP in continuità | Classato se non pagato per intero in denaro entro 180 gg | Sì se non pagato per intero (art. 85, c. 2) |
| Chi forma le classi | Il debitore | Il debitore | Il debitore (se sceglie di farle) | Non le forma: le subisce o le contesta | Non le forma: verifica la propria collocazione |
| Parametro chiave | Coerenza e omogeneità | Valore di liquidazione con offerta del terzo | Requisiti dimensionali art. 2 | Quota capiente e tempi di pagamento | Confronto con la liquidazione (art. 88) |
| Rischio principale | Classi artificiose | Valore di liquidazione sottostimato | Strumento sbagliato | Cram down trasversale | Dissenso non motivato |
| Leva difensiva | Simulare due scenari di voto | Stima dell’azienda come complesso | Ricostruire tre esercizi | Opposizione all’omologazione | Opposizione motivata sui numeri |
Le domande che valgono per tutti
Posso depositare un concordato in continuità con una sola classe?
Formalmente l’obbligo è di “suddividere” i creditori, e una classe unica è difficilmente compatibile con la presenza, quasi sempre, di creditori con posizioni giuridiche diverse (privilegiati, chirografari, Fisco). Nella pratica, un piano con un’unica classe è esposto a contestazioni sull’omogeneità e va valutato con estrema prudenza.
Se il tribunale ritiene sbagliate le classi, la domanda è persa?
Non necessariamente. In sede di ammissione il tribunale può concedere un termine per integrazioni o modifiche; se però il vizio non viene corretto, la domanda è dichiarata inammissibile. Il provvedimento che conferma l’inammissibilità, senza apertura della liquidazione giudiziale, non è ricorribile in Cassazione (Cass. n. 31176/2025): conviene costruire bene le classi dall’inizio.
Cosa succede se cambio strumento durante il percorso?
Se dalla composizione negoziata si passa al concordato in continuità, le classi vanno formate ex novo secondo l’art. 85. Il lavoro svolto nelle trattative è però prezioso: indica quali creditori sono disponibili e quali interessi li accomunano.
Il commissario giudiziale può contestare le classi in Cassazione?
No. La Cassazione ha ribadito (ord. n. 22960/2026, richiamando Cass. n. 40483 del 16 dicembre 2021) che il commissario giudiziale è ausiliario del giudice, non parte in senso sostanziale, e non è legittimato a ricorrere né a controricorrere in Cassazione. Le sue osservazioni sulle classi pesano però molto nella relazione ai creditori e nel giudizio del tribunale.
Le classi possono essere modificate dopo il voto?
Le modifiche sostanziali della proposta dopo l’apertura del voto incontrano limiti precisi; una modifica che incida sulla composizione delle classi richiede, in linea di principio, di rinnovare l’informazione ai creditori e il voto. È una ragione in più per arrivare al deposito con una classazione già testata.
Le classi valgono anche se il concordato nasce da una composizione negoziata?
Sì. La composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e non prevede classi; ma se le trattative sfociano in una domanda di concordato in continuità, quella domanda è soggetta per intero all’art. 85. Il vantaggio di essere passati dalla composizione negoziata è conoscere già i creditori, i loro interessi e la loro disponibilità, così da costruire classi che riflettono un consenso reale e non solo una previsione.
Chi vota per un credito contestato?
I crediti contestati possono essere ammessi al voto in via provvisoria, con le modalità previste dalla procedura. Ai fini delle classi, il creditore contestato va comunque collocato nella classe corrispondente alla posizione giuridica e agli interessi economici che il piano gli riconosce; l’ammissione provvisoria al voto non pregiudica la successiva definizione del credito.
La giurisprudenza profilo per profilo
Di seguito i riferimenti richiamati nella guida, ordinati per profilo cui si applicano. Per ciascuno: estremi, principio riformulato, rilevanza.
Per l’impresa in continuità diretta
- Cass., Sez. I, ord. n. 7663, pubblicata il 30 marzo 2026. Principio: nel testo dell’art. 112, comma 2, lett. d) modificato dal D.Lgs. 136/2024, l’espressione “in mancanza” si riferisce all’assenza della maggioranza delle classi; in tal caso basta il voto favorevole di almeno una classe di creditori che sarebbero soddisfatti, almeno in parte, applicando la graduazione anche sul valore eccedente la liquidazione. Rilevanza: mostra quanto pesi la composizione di ciascuna classe nella strategia di omologazione.
- Cass., Sez. I, n. 9605 del 15 aprile 2026 (richiamata da Cass. n. 22960/2026). Principio: il vaglio di ammissibilità del concordato in continuità non è solo formale e si estende al contenuto della proposta con ampiezza analoga a quella dell’omologazione. Rilevanza: gli errori di classazione possono emergere e pesare già all’apertura della procedura.
Per l’impresa in continuità indiretta
- Cass., Sez. I, ord. n. 22960, pubblicata il 9 luglio 2026. Principio: l’obbligo di suddivisione in classi dell’art. 85, comma 3, vale anche nella continuità indiretta; il valore di liquidazione, parametro anche per la regola della priorità relativa, non può escludere il valore dell’offerta del terzo per l’acquisto dell’azienda. Rilevanza: è la pronuncia di riferimento sull’estensione dell’obbligo di classazione.
- Cass. nn. 22169/2024 e 22474/2024 (date non indicate nella fonte consultata; pronunce sulla legge fallimentare). Principio: nel concordato con continuità ex art. 186-bis l.fall. il surplus generato dalla prosecuzione rientra nella garanzia patrimoniale generica e non è liberamente distribuibile. Rilevanza: chiave storica per comprendere l’evoluzione delle regole distributive tra classi.
Per l’impresa minore e per chi rischia l’inammissibilità
- Cass., 28 novembre 2025, n. 31176. Principio: il provvedimento che conferma l’inammissibilità della domanda ex art. 47, comma 5, CCII, senza aprire la liquidazione giudiziale, non ha natura decisoria e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: un errore di strumento o di classazione va prevenuto, non rimediato in Cassazione.
Per il creditore privilegiato
- Trib. Treviso, 10 luglio 2023 (numero non indicato nella fonte consultata). Principio: nel concordato in continuità il privilegiato è classato per la quota degradata a chirografo e, se pagato oltre 180 giorni dall’omologazione, anche per la quota capiente. Rilevanza: chiarisce quando il privilegiato vota e in quali classi.
- Cass., Sez. I, ord. interlocutoria n. 15593, pubblicata il 21 maggio 2026. Principio (non definitivo): dubbi sulla qualificazione come “interessate” delle classi privilegiate integralmente pagate ma dilazionate oltre 180 giorni, con rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE. Rilevanza: questione aperta che può incidere sul peso del voto dei privilegiati.
Per il Fisco e gli enti previdenziali
- Cass. n. 7663/2026 (già citata), sotto il profilo fiscale. Principio: l’omologazione forzosa non richiede la meritevolezza soggettiva del debitore; i debiti tributari esistenti ma inadempiuti non sono ostativi. Rilevanza: il dissenso dell’ente va motivato sul trattamento della classe, non sulla condotta del debitore.
- Cass. n. 15593/2026 (già citata), sotto il profilo fiscale. Principio (non definitivo): il cram down fiscale nel testo anteriore al correttivo non si applica alle forme di approvazione dell’art. 112, comma 2. Rilevanza: limita l’uso del cram down fiscale nella continuità.
- Cass., Sez. Unite, 23 gennaio 2013, n. 1521 (legge fallimentare). Principio: l’attestazione del professionista non vincola il giudice, che può sindacarne metodo e dati. Rilevanza: i numeri su cui poggiano classi e trattamenti sono sempre verificabili.
Trasversale a tutti i profili
- Cass., Sez. I, ord. n. 40483 del 16 dicembre 2021. Principio: il commissario giudiziale è ausiliario del giudice e non è legittimato a ricorrere o controricorrere in Cassazione. Rilevanza: chiarisce chi può portare la questione delle classi davanti alla Suprema Corte.
Cosa può fare lo Studio Monardo per il tuo profilo
Ogni profilo descritto in questa guida richiede un intervento diverso. Ecco, in concreto, che cosa fa lo studio.
- Ricostruiamo il passivo per natura, grado e interessi, distinguendo privilegi generali e speciali, ipoteche, chirografi, postergati, garanzie di terzi e parti correlate: è la base di ogni classazione.
- Progettiamo le classi del concordato in continuità diretta motivando per iscritto ogni distinzione, in modo che il criterio di omogeneità sia verificabile dal commissario e dal tribunale.
- Per la continuità indiretta, verifichiamo con i commercialisti dello staff il valore di liquidazione, includendo l’offerta del terzo e ricalcolando di conseguenza capienza dei privilegiati e trattamenti minimi.
- Per le imprese minori, ricostruiamo i tre parametri dimensionali sugli esercizi rilevanti e indichiamo lo strumento coerente, coordinandoci con l’Organismo di Composizione della Crisi quando la strada è il concordato minore.
- Simuliamo il voto in due scenari: approvazione di tutte le classi e ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2, verificando quale classe possa qualificarsi come “interessata”.
- Per i creditori privilegiati, controlliamo la stima del bene gravato e i tempi di pagamento, per stabilire se e in quale classe si vota e se il trattamento rispetta la graduazione.
- Per i crediti tributari e contributivi, impostiamo la proposta di transazione fiscale e la classazione separata, con il confronto numerico rispetto alla liquidazione.
- Prepariamo le osservazioni e le opposizioni all’omologazione quando le classi sono costruite in modo non omogeneo o la priorità relativa non è rispettata.
- Seguiamo la composizione negoziata come fase preparatoria, misurando il consenso dei creditori prima di scrivere la proposta di concordato.
- Curiamo il contenzioso successivo, dal reclamo fino al giudizio di legittimità, con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questa guida pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: nella composizione negoziata l’esperto lavora proprio sulla mappa dei creditori, sui loro interessi e sulla disponibilità a sostenere un piano di risanamento, cioè sulla materia prima delle classi. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea; quelle di Gestore della crisi e di fiduciario OCC sono decisive quando l’impresa minore deve orientarsi verso il concordato minore.
Lo staff multidisciplinare unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulle regole di classazione, voto e omologazione; i secondi su valore di liquidazione, piano finanziario e transazione fiscale. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare ogni posizione, verificare i numeri e costruire la strategia più solida per il tuo profilo.
In chiusura: prima capisci chi sei, poi applica le tue regole
Le classi nel concordato in continuità aziendale sono obbligatorie: questo è il punto fermo. Ma il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, perché l’imprenditore, chi cede l’azienda, l’impresa minore, il creditore privilegiato e il Fisco vivono lo stesso obbligo in modi profondamente diversi.
Lo Studio Monardo affronta questo tema da una posizione specifica: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e la costruzione delle classi è il naturale sviluppo del lavoro svolto con i creditori nella composizione negoziata. A questa competenza si affiancano la qualifica di cassazionista, che assicura la continuità della difesa fino all’ultimo grado, e lo staff di avvocati e commercialisti che lavora sui numeri del piano.
📩 Che tu stia preparando un piano o abbia ricevuto una proposta da valutare, scrivici oggi stesso: tutti i riferimenti per raggiungere lo studio sono al termine di questa pagina.