Nel concordato in continuità i creditori con privilegio speciale, pegno o ipoteca non sono più “intoccabili”, ma non sono nemmeno sacrificabili a piacere: la maggior parte dei problemi nasce da errori di impostazione commessi nei primi mesi, quando il piano viene costruito senza misurare con precisione il valore dei beni gravati, i tempi di pagamento e le conseguenze sul diritto di voto.
Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 83/2022 e dal correttivo D.Lgs. 136/2024) ha riscritto le regole: l’art. 84, comma 5, consente di pagare i privilegiati anche in parte, purché non meno di quanto ricaverebbero dalla vendita del bene; l’art. 86 ammette la moratoria; l’art. 109, comma 5, stabilisce quando questi creditori votano e quando no; l’art. 84, comma 6, distingue tra valore di liquidazione e valore eccedente. Ogni norma è un punto in cui si può sbagliare, da parte dell’impresa che propone il concordato e da parte del creditore garantito che lo subisce.
Gli errori che vediamo ricorrere più spesso sono sei:
- Dare per scontato che il privilegiato speciale debba essere pagato al 100%, oppure, all’opposto, che lo si possa tagliare senza una stima attestata.
- Considerare la moratoria un semplice rinvio “gratuito”, senza conseguenze sul voto.
- Escludere dal voto la parte capiente del credito privilegiato o sbagliare la formazione delle classi.
- Confondere il valore di liquidazione con il surplus della continuità e distribuire quest’ultimo senza rispettare le prelazioni.
- Trattare i crediti dei lavoratori come un privilegio qualsiasi.
- Restare passivi: per il creditore garantito, non contestare stima e trattamento fino all’omologazione.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il trattamento dei creditori garantiti è il terreno su cui si gioca la trattativa con banche, leasing ed erario già prima del concordato: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè il professionista che, nella composizione negoziata, accompagna imprenditore e creditori verso un accordo sostenibile. Chi conosce dall’interno quella fase sa come un privilegio mal calcolato possa far saltare le maggioranze o l’omologazione, e sa leggere il piano con gli occhi del creditore che dovrà votarlo.
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Errore n. 1 — Pensare che il privilegio speciale sia “intoccabile” (o, al contrario, liberamente riducibile)
L’errore
Un’impresa manifatturiera ha un capannone gravato da ipoteca a favore della banca per 640.000 euro. Il consulente interno prepara il piano dando per certo che la banca vada pagata per intero, e per farlo sacrifica i chirografari al 4%: il concordato diventa poco appetibile e le classi chirografarie votano contro. Nello stesso distretto, un’altra impresa fa l’errore opposto: propone alla banca il 55% “perché il mercato immobiliare è fermo”, senza una perizia e senza un’attestazione specifica sul valore del bene.
Perché è un errore
L’art. 84, comma 5, CCII fissa una regola che sta esattamente a metà strada tra le due impostazioni sbagliate. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono essere soddisfatti anche non integralmente, ma non in misura inferiore a quella realizzabile, in ragione della loro collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Il valore va calcolato al netto delle spese di procedura inerenti al bene e della quota di spese generali, e deve essere attestato da un professionista indipendente. La parte del credito che eccede quel valore viene trattata come credito chirografario.
Ne derivano due conseguenze speculari. Pagare integralmente l’ipotecario quando il bene vale meno del credito non è un obbligo: è una scelta che sottrae risorse agli altri creditori e che va giustificata. Ridurre il pagamento sotto il valore di realizzo del bene, invece, è vietato: il “pavimento” è la liquidazione del bene gravato, non una cifra negoziata a tavolino.
Le conseguenze
Chi paga il 100% senza necessità rischia di non trovare le maggioranze nelle classi chirografarie, perché offre loro percentuali poco convincenti. Chi taglia sotto il valore di liquidazione rischia di più: la proposta viola una regola di ordine pubblico concorsuale. La Cassazione, con la sentenza n. 28574 del 28 ottobre 2025 (resa in tema di concordato minore, ma con richiamo espresso agli artt. 84 e 112 CCII), ha affermato che il mancato rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione rende la proposta inammissibile, e il vizio è rilevabile d’ufficio anche prima dell’omologazione.
Cosa fare invece
Il primo passo è sempre una stima del bene gravato, seguita dall’attestazione del professionista indipendente ai sensi dell’art. 84, comma 5. Solo dopo si decide quanto offrire al privilegiato: almeno il valore di liquidazione netto; più di quello se serve a ottenere il consenso o a conservare un bene strategico per la continuità. La parte incapiente va collocata tra i chirografari, di norma in una classe apposita.
Per i crediti tributari e contributivi assistiti da privilegio la strada è quella della transazione fiscale e contributiva (art. 88 CCII), che segue regole proprie sul trattamento e sull’adesione degli enti; il correttivo D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ne ha esteso l’ambito anche ai tributi locali, profilo da verificare caso per caso quando nel passivo compaiono debiti verso Comuni o Regioni.
Una distinzione da non perdere di vista: privilegio speciale e privilegio generale
Il titolo di questo articolo parla di privilegio speciale, e la precisazione non è formale. Il privilegio speciale, il pegno e l’ipoteca gravano su beni determinati: il “pavimento” dell’art. 84, comma 5, si misura quindi bene per bene, confrontando il credito con il ricavato netto di quel macchinario, di quel capannone, di quel credito dato in pegno. Il privilegio generale mobiliare, tipico dei crediti di lavoro, previdenziali e di parte dei crediti tributari, insiste invece sull’intero patrimonio mobiliare del debitore e richiede una diversa ricostruzione della capienza.
L’esperienza insegna che i piani più fragili sono quelli in cui questa distinzione viene appiattita: un’unica percentuale per “i privilegiati”, senza distinguere tra chi ha una garanzia su un bene specifico e chi concorre sul patrimonio mobiliare. Il risultato è una capienza calcolata male in entrambe le direzioni. Per il creditore con privilegio speciale, inoltre, conta anche l’ordine interno tra più prelazioni sullo stesso bene: due ipoteche di grado diverso sullo stesso immobile non ricevono lo stesso trattamento, perché la seconda è capiente solo per ciò che resta dopo aver soddisfatto la prima.
Un’ulteriore insidia riguarda i beni strumentali in leasing, che non sono di proprietà dell’impresa e seguono regole proprie sul subentro o sullo scioglimento dei contratti pendenti: inserirli tra i beni gravati da privilegio, come talvolta accade nelle bozze di piano, altera sia il valore di liquidazione sia la mappa dei creditori garantiti.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il valore di riferimento non è il valore di mercato “in bonis” e neppure il valore contabile: è il ricavato netto in una liquidazione, cioè quanto il creditore incasserebbe dopo la vendita competitiva, detratte le spese di procedura riferibili a quel bene e una quota delle spese generali. È proprio la quota di spese generali la voce più spesso dimenticata nelle perizie, e può spostare il valore capiente di decine di migliaia di euro.
Errore n. 2 — Considerare la moratoria un rinvio “gratuito”
L’errore
L’impresa ha bisogno di liquidità nei primi due anni di piano. La soluzione sembra semplice: pagare la banca ipotecaria per intero, ma tra 26 mesi. “Tanto il credito è pagato al 100%”, ragiona l’amministratore, “quindi la banca non vota e non ha di che lamentarsi”. È qui che molti compromettono la propria posizione.
Perché è un errore
L’art. 86 CCII consente al piano di prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la prelazione. Il D.Lgs. 83/2022 ha eliminato il vecchio tetto biennale, mentre per i crediti di lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. la moratoria non può superare i sei mesi dall’omologazione.
Ma la moratoria non è neutra. L’art. 109, comma 5, stabilisce che nel concordato in continuità i creditori garantiti non votano solo se sono soddisfatti integralmente, in denaro, entro 180 giorni dall’omologazione, e purché la garanzia resti ferma fino alla liquidazione dei beni funzionale al loro pagamento (30 giorni per i crediti di lavoro). Se uno solo di questi requisiti manca, il creditore vota.
La ragione è stata spiegata dalla Cassazione già nel vigore della legge fallimentare: un pagamento differito nel tempo equivale a un soddisfacimento non integrale, perché il ritardo produce una perdita economica misurabile (Cass., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112; Cass. 4 febbraio 2020, n. 2422).
Le conseguenze
Se il piano tratta il privilegiato dilazionato come “non votante”, il calcolo delle maggioranze è sbagliato fin dall’origine. Le classi sono composte male, il commissario lo segnala, il tribunale può rilevarlo. La conseguenza più grave è che una proposta apparentemente approvata può non essere omologabile, perché il creditore escluso dal voto avrebbe potuto spostare l’esito di una classe.
La Cassazione, con la sentenza n. 11882 del 18 giugno 2020, ha inoltre chiarito che nel concordato con continuità la dilazione oltre l’anno era ammessa a condizione di riconoscere ai privilegiati il diritto di voto e gli interessi, e che i criteri di calcolo della perdita dovevano essere esplicitati nel piano, pena l’inammissibilità della proposta.
Cosa fare invece
Ogni volta che il pagamento del privilegiato va oltre i 180 giorni dall’omologazione (30 per i lavoratori), occorre prevederne espressamente l’ammissione al voto e collocarlo in una classe coerente. Conviene inoltre indicare nel piano gli interessi riconosciuti durante la moratoria e il criterio con cui si misura il pregiudizio da ritardo: è un elemento che il creditore valuterà prima di votare e che il tribunale esaminerà in sede di omologazione.
Una buona prassi è costruire due scenari alternativi: pagamento entro 180 giorni, con il privilegiato fuori dal voto ma con un fabbisogno di cassa iniziale più alto; pagamento dilazionato, con il privilegiato votante e la necessità di guadagnarne il consenso o di superarne il dissenso con la ristrutturazione trasversale.
Il ruolo degli interessi
Il codice non impone una misura fissa degli interessi durante la moratoria, ma il tema non può essere eluso. Se il piano dilaziona il pagamento e non riconosce alcun interesse, il pregiudizio da ritardo si amplia e il creditore avrà un motivo in più per votare contro; se riconosce interessi a un tasso coerente con il mercato, il pregiudizio si riduce e il consenso diventa più probabile. Per i crediti assistiti da ipoteca o pegno, inoltre, occorre tenere presente che la prelazione si estende agli interessi entro i limiti previsti dal codice civile, e il piano deve indicare come vengono trattati.
Il punto che sfugge quasi sempre è la coerenza tra piano finanziario e proposta: se gli interessi sono previsti nella proposta ma non trovano copertura nei flussi del piano, l’attestatore dovrà rilevarlo e la fattibilità sarà messa in discussione. Meglio un tasso contenuto ma sostenibile che una promessa generosa che il piano non può mantenere.
La moratoria e la composizione negoziata
Molte imprese arrivano al concordato in continuità dopo aver tentato la composizione negoziata della crisi. In quella sede le trattative con le banche garantite riguardano spesso proprio i tempi di rimborso: sospensioni, riscadenzamenti, rinegoziazioni dei mutui ipotecari. Quando la trattativa non si chiude con un accordo e si passa al concordato, ciò che è emerso nel confronto con l’esperto (le disponibilità manifestate, i tempi ritenuti accettabili, le stime condivise) diventa un patrimonio informativo prezioso per costruire una moratoria che il creditore possa votare.
Il dettaglio che pochi conoscono
La moratoria non è consentita sui beni destinati alla vendita. Se il piano prevede di cedere l’immobile ipotecato perché non serve alla continuità, il creditore va soddisfatto con il ricavato secondo i tempi della liquidazione: non si può vendere il bene e trattenere il prezzo per finanziare l’attività, rinviando il pagamento all’ipotecario.
Errore n. 3 — Far votare il privilegiato solo per la parte incapiente
L’errore
Una banca vanta un credito ipotecario di 512.300 euro; l’immobile, secondo l’attestazione, vale in liquidazione 341.000 euro. Il piano paga la parte capiente in quattro anni e colloca i 171.300 euro incapienti in una classe chirografaria. Nel conteggio dei voti, però, la banca viene considerata solo per i 171.300 euro: la parte capiente “è pagata per intero”, si legge nella relazione, “quindi non vota”.
Perché è un errore
Il testo dell’art. 109, comma 5, CCII è costruito diversamente rispetto alla vecchia logica. Quando non ricorrono insieme le tre condizioni (pagamento integrale, in denaro, entro 180 giorni), i creditori muniti di prelazione votano; e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta. La norma non dice che votano solo per la parte incapiente.
Su questo punto la giurisprudenza di merito si sta orientando nel senso del voto sull’intero credito. Il Tribunale di Treviso (decreto del 10 luglio 2023) ha ritenuto che il diritto di voto del privilegiato parzialmente capiente vada commisurato all’intero credito, comprensivo della parte privilegiata soddisfatta oltre i 180 giorni, con inserimento in classe. Il Tribunale di Milano (sentenza del 5 febbraio 2024) ha affermato che le tre condizioni operano in modo cumulativo e che il credito privilegiato non integralmente pagato entro 180 giorni va ammesso al voto per l’intero, anche per la quota capiente.
Le conseguenze
Se il voto dei privilegiati viene calcolato solo sulla parte incapiente, le maggioranze possono risultare raggiunte “sulla carta” ma non nella realtà. In un concordato in continuità, dove l’art. 109, comma 5, richiede il voto favorevole di tutte le classi per l’approvazione ordinaria, una sola classe mal composta può far cadere l’approvazione e obbligare a percorrere la strada più impegnativa della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2.
Cosa fare invece
Nel piano conviene prevedere una classe per la parte capiente dei privilegiati votanti e una classe distinta per la parte incapiente degradata a chirografo, calcolando il voto sull’intero credito. È la soluzione che allinea il piano all’orientamento più recente e riduce il rischio di contestazioni. Quando l’orientamento non è ancora consolidato, la prudenza consiste nel simulare le maggioranze in entrambe le letture e verificare che il risultato regga comunque.
Il criterio dell’omogeneità delle classi
La formazione delle classi non è un esercizio libero. Le classi devono raggruppare creditori con posizione giuridica e interessi economici omogenei. Per i privilegiati votanti questo significa, almeno, distinguere tra chi riceve un pagamento differito ma integrale e chi riceve un pagamento parziale; tra chi è garantito su beni destinati alla continuità e chi su beni destinati alla vendita; tra crediti finanziari e crediti di lavoro. Inserire nella stessa classe un ipotecario pagato in quattro anni e un privilegiato generale pagato in sei mesi rende la classe disomogenea e il voto contestabile.
È qui che molti compromettono la propria posizione: si costruiscono classi “di comodo” per ottenere la maggioranza, accorpando creditori favorevoli con creditori incerti. Il commissario giudiziale e il tribunale verificano la correttezza dei criteri di formazione delle classi, e una classe artificiosa espone l’intero concordato a un giudizio negativo.
Le ricadute sulla ristrutturazione trasversale
Il conteggio corretto del voto dei privilegiati incide anche sulla possibilità di superare il dissenso con l’art. 112, comma 2. La norma richiede, tra le altre condizioni, che la proposta sia approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti anche sul valore eccedente quello di liquidazione. La presenza di una classe di privilegiati favorevole può quindi essere decisiva: ecco perché sbagliare il loro voto significa spesso sbagliare anche la strategia di ristrutturazione trasversale.
Il dettaglio che pochi conoscono
Lo stesso creditore può quindi trovarsi in due classi diverse con due voti distinti: uno come privilegiato capiente dilazionato, l’altro come chirografario per la parte degradata. È possibile che voti a favore in una classe e contro nell’altra, se il trattamento delle due parti del credito gli appare diverso per convenienza. Gli effetti sulle maggioranze vanno esaminati classe per classe, e il dialogo con la banca deve riguardare entrambe le posizioni.
Errore n. 4 — Distribuire il surplus della continuità ignorando le prelazioni
L’errore
L’impresa prevede di generare, grazie alla prosecuzione dell’attività, flussi per 1,1 milioni di euro in cinque anni. Il piano destina gran parte di questi flussi ai fornitori strategici chirografari, per garantire la continuità delle forniture, mentre ai privilegiati speciali offre il solo valore di realizzo dei beni. “Il surplus è nostro”, sostiene l’imprenditore, “e lo usiamo come serve all’azienda”.
Perché è un errore
L’art. 84, comma 6, CCII introduce una distinzione decisiva tra due masse:
- il valore di liquidazione (quello che i creditori otterrebbero in una liquidazione giudiziale, indicato nel piano ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c), che va distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione e del comma 5, cioè secondo la regola della priorità assoluta;
- il valore eccedente quello di liquidazione, per il quale ai fini dell’omologazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore (la cosiddetta priorità relativa).
Le risorse esterne, cioè gli apporti di terzi che non derivano dal patrimonio del debitore, possono essere distribuite in deroga a queste regole.
Il punto che sfugge quasi sempre è che il surplus da continuità non è una “cassa libera”. La Cassazione, con la sentenza n. 22474 dell’8 agosto 2024 (resa sull’art. 186-bis della legge fallimentare, quindi sulla disciplina previgente), ha affermato che il surplus finanziario generato dalla prosecuzione dell’attività rientra nella garanzia patrimoniale generica dell’art. 2740 c.c. e non può essere destinato liberamente, dovendo rispettare il divieto di alterazione dell’ordine delle cause legittime di prelazione. Il CCII ha attenuato questa rigidità per il valore eccedente, sostituendola con la priorità relativa, ma non l’ha eliminata: il valore di liquidazione resta governato dalla graduazione piena e anche il surplus deve rispettare il confronto tra classi di grado diverso.
Le conseguenze
Una distribuzione che paga i chirografari meglio dei privilegiati degradati di grado superiore, o che non rispetta la graduazione sul valore di liquidazione, non supera il controllo di omologazione, soprattutto quando la proposta non è approvata da tutte le classi e si chiede la ristrutturazione trasversale. Il creditore privilegiato dissenziente ha in questo caso un argomento forte da far valere in sede di opposizione.
Cosa fare invece
La costruzione corretta parte da un prospetto che separi, euro per euro, il valore di liquidazione dal valore eccedente e dalle eventuali risorse esterne. Il valore di liquidazione va attribuito seguendo l’ordine delle prelazioni; il valore eccedente va ripartito verificando, classe per classe, che nessuna classe di grado inferiore riceva più di una di grado superiore. Se si vogliono favorire i fornitori strategici, la via lineare è finanziare quel trattamento con risorse esterne, dichiarandolo espressamente.
Cosa sono le “risorse esterne”
La deroga prevista per le risorse esterne è uno degli strumenti più utili e più fraintesi. Si tratta di apporti che non provengono dal patrimonio del debitore né dai flussi generati dalla sua attività: un finanziamento del socio a fondo perduto, un apporto di un terzo investitore, un versamento in conto capitale. Proprio perché non sottraggono nulla alla garanzia patrimoniale dei creditori, possono essere distribuiti in modo diverso rispetto alla graduazione.
L’esperienza insegna che la qualificazione di una risorsa come “esterna” è spesso contestata. Un finanziamento del socio che dovrà essere restituito dall’impresa, ad esempio, rischia di non essere davvero esterno, perché il suo rimborso grava sui flussi futuri. Anche gli utili prodotti dalla prosecuzione dell’attività non sono risorse esterne: sono proprio il surplus di cui parla la Cassazione nella sentenza n. 22474/2024. Il piano deve quindi indicare con chiarezza l’origine di ogni risorsa e la sua destinazione, perché il creditore privilegiato possa verificare che il valore di liquidazione gli sia attribuito per intero secondo il suo rango.
Il confronto con il creditore privilegiato degradato
Il creditore con privilegio speciale incapiente si trova spesso in una posizione intermedia: per la parte coperta dal valore del bene è un privilegiato a pieno titolo; per la parte residua concorre con i chirografari. Nella distribuzione del valore eccedente, la classe in cui è collocata la parte degradata deve ricevere un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado. Se il piano riserva ai fornitori strategici, pure chirografari, una percentuale più alta senza una giustificazione fondata su risorse esterne o su una diversa posizione giuridica, il creditore degradato ha titolo per lamentarlo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Quando il piano prevede la ristrutturazione trasversale, l’art. 112, comma 2, CCII richiede anche che il valore di liquidazione sia distribuito nel rispetto della graduazione delle prelazioni e che il valore eccedente rispetti la priorità relativa. È una verifica che il tribunale compie d’ufficio: non basta che nessuno sollevi la questione.
Errore n. 5 — Trattare i crediti dei lavoratori come un privilegio qualunque
L’errore
Un’azienda con 38 dipendenti propone il concordato in continuità e inserisce i crediti per retribuzioni arretrate e TFR nella stessa classe dei privilegiati generali, con pagamento a 12 mesi dall’omologazione. Sul piano contabile sembra una scelta ordinata: un’unica classe di privilegiati, un unico calendario di pagamenti.
Perché è un errore
Il CCII riserva ai crediti di lavoro dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. una disciplina più protettiva rispetto agli altri privilegi:
- l’art. 84, comma 7, prevede che nel concordato in continuità questi crediti siano soddisfatti nel rispetto della graduazione delle prelazioni sia sul valore di liquidazione sia sul valore eccedente, e che la proposta e il piano assicurino il rispetto del primo comma dell’art. 2116 c.c., cioè la copertura previdenziale;
- l’art. 86 limita la moratoria per questi crediti a sei mesi dall’omologazione;
- l’art. 109, comma 5, riduce a 30 giorni il termine entro il quale il pagamento integrale in denaro esclude il diritto di voto.
Le conseguenze
Un pagamento dei lavoratori a 12 mesi viola il limite di sei mesi dell’art. 86: la proposta diventa non omologabile per quella parte, e l’impresa rischia di dover riscrivere l’intero calendario di cassa in una fase in cui le risorse sono già state allocate. Anche un pagamento a 45 giorni, pur lecito, fa entrare i lavoratori tra i votanti, con effetti sulle maggioranze che il piano non aveva considerato.
Cosa fare invece
I crediti di lavoro privilegiati vanno trattati come una categoria a sé: pagamento entro 30 giorni se si vuole che non votino, comunque entro sei mesi, e collocazione nella graduazione anche sul surplus. È qui che una regia unitaria del piano fa la differenza: lo Studio Monardo, attraverso l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il calendario dei pagamenti ai privilegiati partendo dai vincoli di legge e non dalle disponibilità di cassa, coordinando i commercialisti dello staff per la verifica dei flussi.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il rispetto dell’art. 2116, primo comma, c.c. significa che il piano deve tenere conto anche della posizione contributiva dei lavoratori, non soltanto dei loro crediti retributivi. Un piano che paga il netto ai dipendenti ma non prevede nulla per assicurare la copertura previdenziale rischia di non superare il vaglio richiesto dall’art. 84, comma 7.
Errore n. 6 — Per il creditore garantito: restare in silenzio fino all’omologazione
L’errore
La banca ipotecaria riceve la comunicazione del commissario giudiziale, constata che le viene offerto il 71% del credito e decide di non intervenire: “Votiamo contro e vediamo”. Non contesta la perizia, non chiede chiarimenti sull’attestazione, non verifica se la classe in cui è stata collocata è omogenea. Al momento dell’omologazione si accorge che il piano è stato approvato con la ristrutturazione trasversale e che le sue obiezioni non sono mai state formalizzate.
Perché è un errore
Il concordato in continuità offre al creditore garantito diversi momenti di controllo. Può verificare l’attestazione sul valore di liquidazione del bene (art. 84, comma 5); può contestare la formazione delle classi e il calcolo del voto (art. 109); può proporre opposizione all’omologazione (art. 48) e, in caso di ristrutturazione trasversale, far valere il mancato rispetto delle condizioni dell’art. 112, comma 2, tra cui la graduazione sul valore di liquidazione e la priorità relativa sul surplus. Ha inoltre un argomento specifico: il confronto con l’alternativa liquidatoria, che il tribunale è chiamato a esaminare se un creditore dissenziente contesta la convenienza della proposta.
Le conseguenze
Il voto contrario, da solo, non protegge il creditore privilegiato se la proposta viene omologata con la ristrutturazione trasversale. Le contestazioni non sollevate nei tempi e nei modi previsti difficilmente possono essere recuperate dopo, e l’omologazione rende il concordato obbligatorio per tutti i creditori anteriori, compreso chi ha votato contro.
Cosa fare invece
Il creditore garantito dovrebbe analizzare il piano nel momento in cui viene depositato: perizia, attestazione, classi, calendario dei pagamenti, interessi durante la moratoria. Se emergono criticità, le formalizza nelle osservazioni al commissario e, se necessario, con l’opposizione all’omologazione, indicando con precisione quale regola sarebbe violata e quanto otterrebbe in liquidazione giudiziale.
Il confronto con la liquidazione giudiziale
L’argomento più solido a disposizione del creditore garantito dissenziente è il confronto con l’alternativa: quanto otterrebbe se l’impresa finisse in liquidazione giudiziale. Il piano deve indicare il valore di liquidazione ai sensi dell’art. 87, comma 1, lett. c), CCII, e quel valore costituisce il termine di paragone. Se il creditore dimostra che in liquidazione otterrebbe di più, ad esempio perché il bene gravato è stato sottostimato o perché i tempi della vendita sarebbero più brevi di quelli della moratoria, la sua opposizione ha un fondamento concreto.
Il punto che sfugge quasi sempre ai creditori garantiti è che questo confronto richiede numeri, non impressioni: una perizia di parte, un’analisi dei tempi medi delle vendite giudiziarie nel tribunale competente, un calcolo del valore attuale dei pagamenti promessi. Un’opposizione generica, fondata solo sulla percentuale offerta, raramente supera il vaglio del tribunale.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’art. 109, comma 5, condiziona l’esclusione dal voto anche al fatto che la garanzia resti ferma fino alla liquidazione dei beni funzionale al pagamento. Se il piano prevede la cancellazione anticipata dell’ipoteca o una sostituzione della garanzia, il creditore torna ad avere diritto di voto anche se il pagamento è integrale e rapido: una circostanza da verificare con attenzione nella lettura del piano.
Gli errori in cifre
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare il peso economico degli errori descritti; non riproducono casi reali.
Simulazione A — Il privilegiato pagato troppo o troppo poco
Ipotesi: credito ipotecario di 486.720 euro; immobile stimato in liquidazione a 352.000 euro; spese di procedura inerenti al bene 14.380 euro; quota di spese generali attribuita 9.560 euro.
- Valore capiente netto: 352.000 − 14.380 − 9.560 = 328.060 euro.
- Parte incapiente da trattare come chirografo: 486.720 − 328.060 = 158.660 euro.
Scenario corretto: la banca riceve almeno 328.060 euro come privilegiata; per i 158.660 euro entra nella classe chirografaria, ad esempio al 18% (28.558,80 euro). Totale percepito: 356.618,80 euro.
Scenario errato 1 (pagamento integrale): l’impresa paga 486.720 euro alla banca e assorbe 130.101,20 euro in più rispetto allo scenario corretto. Se la massa chirografaria complessiva è di 1.340.000 euro, quel denaro avrebbe potuto elevare la percentuale dei chirografari di circa 9,7 punti.
Scenario errato 2 (taglio al 55% senza attestazione): la banca riceve 267.696 euro come privilegiata, cioè 60.364 euro meno del valore di liquidazione. La proposta viola l’art. 84, comma 5: la banca può farlo valere e il tribunale può rilevarlo.
Simulazione B — La moratoria che cambia le maggioranze
Ipotesi: credito privilegiato su macchinari (pegno) di 186.240 euro, pagato integralmente ma a 24 mesi dall’omologazione, senza interessi. Tasso di attualizzazione indicato nel piano: 4,5% annuo.
- Valore attuale del pagamento: 186.240 / (1,045)² = circa 170.546 euro.
- Pregiudizio da ritardo: circa 15.694 euro.
Secondo il criterio elaborato dalla Cassazione nel vigore della legge fallimentare (Cass. n. 11882/2020), il voto sarebbe stato commisurato al differenziale. Nella lettura dell’art. 109, comma 5, accolta da Treviso e Milano, il creditore vota invece per l’intero importo di 186.240 euro.
Supponiamo una classe di privilegiati dilazionati composta da tre creditori: questo (186.240), un secondo (94.310), un terzo (61.880), per un totale di 342.430 euro. Se il primo vota contro e gli altri due a favore, i favorevoli rappresentano 156.190 euro, pari al 45,6%: la classe non approva con la maggioranza dei crediti ammessi. Se invece il primo fosse computato solo per 15.694 euro, i favorevoli sarebbero il 90,9% di 171.884 euro. La differenza tra le due letture decide se la classe approva o no.
Simulazione C — I lavoratori pagati a 45 giorni
Ipotesi: crediti per retribuzioni e TFR privilegiati ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. per 63.870 euro; omologazione il 3 febbraio; pagamento previsto il 20 marzo.
- Giorni trascorsi: 45, oltre il limite di 30 dell’art. 109, comma 5.
- Effetto: i lavoratori votano, in una classe dedicata.
- Il pagamento resta lecito perché entro i sei mesi dell’art. 86.
Se l’impresa riuscisse a pagare entro il 5 marzo (30 giorni), i lavoratori non voterebbero. Se invece il pagamento fosse fissato al 15 settembre (oltre sei mesi), la proposta sarebbe in contrasto con il limite della moratoria per questi crediti.
La mappa degli errori
La tabella che segue riassume, per ciascun errore, il momento in cui di solito si commette, la conseguenza tipica e la possibilità di rimediare. La colonna “rimedio” distingue i casi in cui la correzione è piena, parziale o non più praticabile: in generale, più l’errore viene individuato presto, più ampio è il margine per correggerlo, mentre dopo l’omologazione le possibilità si riducono sensibilmente. Per il creditore privilegiato la finestra utile coincide con la fase che va dal deposito del piano all’udienza di omologazione; per l’impresa, con la fase di redazione del piano e, al più tardi, con le modifiche ammesse prima del voto.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Privilegiato pagato 100% senza necessità | Redazione del piano | Classi chirografarie poco convinte, voto negativo | Sì, se si modifica la proposta prima del voto |
| Taglio sotto il valore di liquidazione | Redazione del piano, attestazione | Proposta inammissibile o non omologabile | Parziale: nuova stima e nuova attestazione |
| Moratoria senza voto | Formazione delle classi | Maggioranze calcolate male, rischio di diniego | Sì prima del voto; parziale dopo |
| Voto solo sulla parte incapiente | Calcolo delle maggioranze | Approvazione apparente, contestazione | Parziale: riconteggio, eventuale cram down |
| Surplus distribuito senza priorità | Piano e classi | Diniego dell’omologazione, opposizione fondata | Parziale: ridistribuzione o risorse esterne |
| Lavoratori oltre sei mesi | Piano finanziario | Non omologabilità per violazione dell’art. 86 | Sì, solo se si rimodula prima dell’omologazione |
| Creditore garantito inerte | Dal deposito all’omologazione | Concordato vincolante senza contestazioni utili | No, in larga parte, dopo l’omologazione |
La checklist preventiva
Prima di depositare un piano in continuità (se sei l’impresa) o prima di votarlo (se sei il creditore garantito), verifica che:
- [ ] esista una stima aggiornata di ciascun bene gravato da privilegio speciale, pegno o ipoteca;
- [ ] il professionista indipendente abbia attestato il valore di liquidazione netto di ciascun bene, ai sensi dell’art. 84, comma 5;
- [ ] dal valore siano state detratte le spese di procedura inerenti al bene e la quota di spese generali;
- [ ] la parte incapiente di ciascun credito sia collocata in una classe chirografaria distinta;
- [ ] per ogni privilegiato sia indicato se il pagamento è integrale, in denaro ed entro 180 giorni (30 per i lavoratori), e se la garanzia resta ferma fino alla liquidazione;
- [ ] i privilegiati che non soddisfano queste condizioni siano ammessi al voto, preferibilmente per l’intero credito;
- [ ] la moratoria non riguardi beni destinati alla vendita;
- [ ] gli interessi durante la moratoria e il criterio di misurazione del pregiudizio da ritardo siano esplicitati;
- [ ] i crediti di lavoro ex art. 2751-bis, n. 1, c.c. siano pagati entro sei mesi e rispettino la graduazione anche sul surplus;
- [ ] il piano separi valore di liquidazione, valore eccedente e risorse esterne;
- [ ] il valore di liquidazione sia distribuito secondo l’ordine delle prelazioni e il valore eccedente secondo la priorità relativa;
- [ ] siano state simulate le maggioranze in tutte le letture plausibili dell’art. 109, comma 5, e lo scenario di ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2.
E se l’errore l’ho già fatto?
Non tutti gli errori sul trattamento dei privilegiati sono definitivi. Molto dipende dalla fase in cui ci si trova e da chi ha commesso l’errore.
Se sei l’impresa e il piano è già depositato
Prima che si apra la votazione, il debitore può modificare la proposta e il piano. È questa la finestra in cui si possono correggere quasi tutti gli errori descritti: riformulare le classi, ammettere al voto i privilegiati dilazionati, aggiornare la stima e l’attestazione, rimodulare il calendario dei pagamenti ai lavoratori. La via d’uscita più efficace è riconoscere l’errore prima che lo faccia il commissario giudiziale o il tribunale, perché una modifica spontanea e motivata è valutata diversamente da una correzione imposta.
Se l’errore riguarda il valore di liquidazione (taglio sotto il realizzo), la correzione passa da una nuova perizia e da una nuova attestazione: se ne derivano maggiori pagamenti ai privilegiati, il piano va riequilibrato, eventualmente riducendo le percentuali delle classi di grado inferiore o reperendo risorse esterne.
Se la votazione si è già chiusa
Se le maggioranze sono state calcolate senza i privilegiati dilazionati, o considerandoli solo per la parte incapiente, occorre verificare se il risultato regge anche con il conteggio corretto. Se regge, l’errore può non incidere sull’esito; se non regge, resta la via della ristrutturazione trasversale dell’art. 112, comma 2, che richiede però condizioni precise: il rispetto della graduazione sul valore di liquidazione, della priorità relativa sul valore eccedente, e il voto favorevole di classi qualificate secondo la norma.
Se sei il creditore garantito e non hai ancora contestato
Fino all’udienza di omologazione puoi ancora intervenire. L’opposizione all’omologazione è lo strumento per far valere la violazione dell’art. 84, comma 5, l’errata formazione delle classi, l’esclusione illegittima dal voto o la distribuzione del surplus contraria alla priorità relativa. Va costruita con dati: la tua perizia del bene, il confronto con quanto otterresti in una liquidazione giudiziale, i calcoli sul pregiudizio da ritardo.
Quando la preclusione è definitiva
Una volta che il concordato è omologato e il provvedimento non è più impugnabile, le contestazioni sul trattamento previsto nel piano non possono più essere riproposte. Resta la fase di esecuzione: se l’impresa non paga ciò che il piano promette, il creditore può chiedere la risoluzione del concordato per inadempimento, nei limiti e nei termini previsti dal CCII. Il controllo puntuale dei pagamenti alle scadenze del piano è, a quel punto, l’unica leva concreta.
C’è poi un profilo spesso sottovalutato: l’omologazione non fa venir meno la garanzia reale fino alla liquidazione del bene funzionale al pagamento, quando il piano lo prevede. Il creditore ipotecario deve quindi verificare, nella fase esecutiva, che il bene non venga alienato senza che il ricavato gli sia destinato secondo il piano.
Un criterio per decidere se intervenire
Prima di qualsiasi iniziativa correttiva conviene porsi tre domande. La prima: l’errore incide sulla legittimità della proposta (violazione dell’art. 84, comma 5, o dell’art. 86) o solo sulla sua convenienza? Nel primo caso la correzione è necessaria; nel secondo è una scelta strategica. La seconda: l’errore cambia l’esito del voto? Se le maggioranze reggono anche con il conteggio corretto, l’intervento può limitarsi a una precisazione. La terza: chi è in grado di rilevarlo? Un vizio che il tribunale verifica d’ufficio, come il rispetto della graduazione delle prelazioni, va corretto comunque; un profilo che solo il creditore può far valere dipende anche dalla sua iniziativa.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho previsto di pagare la banca ipotecaria per intero ma tra due anni: ho sbagliato tutto?”
Non necessariamente. La moratoria è ammessa dall’art. 86 CCII. Ma, superando i 180 giorni dall’omologazione, la banca acquista il diritto di voto e va inserita in una classe. Se il piano non lo prevede, va corretto prima del voto. Conviene anche riconoscere interessi durante la dilazione.
“Sono una banca e mi offrono meno del valore dell’immobile: posso fare qualcosa?”
Sì. L’art. 84, comma 5, vieta di soddisfare il privilegiato in misura inferiore al ricavato netto della liquidazione del bene. Si tratta di verificare l’attestazione: se la stima è sottovalutata o le detrazioni sono eccessive, puoi segnalarlo al commissario e, se necessario, opporti all’omologazione.
“Il commissario dice che ho calcolato male le maggioranze dei privilegiati: il concordato è perso?”
Dipende dal momento. Prima del voto puoi riformulare le classi. Dopo il voto occorre riconteggiare: se l’esito non cambia, il problema può essere superato; se cambia, si valuta la ristrutturazione trasversale, che ha però requisiti autonomi da verificare con attenzione.
“Ho inserito i dipendenti tra i privilegiati con pagamento a otto mesi: si può rimediare?”
Sì, se non è ancora intervenuta l’omologazione. Il limite di sei mesi dell’art. 86 per i crediti dell’art. 2751-bis, n. 1, c.c. va rispettato: occorre rimodulare il piano finanziario per anticipare quei pagamenti, anche spostando altre uscite.
“Ho votato contro, ma il concordato è stato omologato lo stesso: e adesso?”
Se l’omologazione è definitiva, il concordato vincola anche te. Puoi però vigilare sull’esecuzione e, in caso di inadempimento, valutare la richiesta di risoluzione. Se invece i termini per impugnare l’omologazione sono ancora aperti, va verificato se esistono vizi effettivi da far valere.
“Ho usato tutto il surplus per i fornitori: è un errore irrimediabile?”
No, se il piano non è ancora omologato. La soluzione è ridistribuire il valore eccedente rispettando la priorità relativa, oppure finanziare il trattamento dei fornitori con risorse esterne, dichiarandole come tali.
Gli errori davanti ai giudici
Le pronunce che seguono mostrano cosa accade a chi imposta male il trattamento dei privilegiati. Alcune sono rese nel vigore della legge fallimentare: lo segnaliamo di volta in volta, perché il loro valore va letto alla luce delle norme del CCII.
1. Cass. civ., Sez. I, 28 ottobre 2025, n. 28574
Principio: una proposta che non rispetta la graduazione delle cause legittime di prelazione, come regolata dagli artt. 84 e 112 CCII, è inammissibile; il vizio può essere rilevato d’ufficio anche prima dell’omologazione.
Rilevanza: resa in tema di concordato minore, conferma che il trattamento dei privilegiati sotto le regole di legge non è un difetto sanabile con il consenso: è un limite che il giudice verifica da sé (errore n. 1).
2. Cass. civ., Sez. I, 8 agosto 2024, n. 22474
Principio: nel concordato con continuità aziendale regolato dalla legge fallimentare, il surplus prodotto dalla prosecuzione dell’attività rientra nella garanzia generica del patrimonio del debitore e non può essere distribuito alterando l’ordine delle prelazioni.
Rilevanza: pronuncia sulla disciplina previgente; il CCII ha introdotto la priorità relativa sul valore eccedente, ma il principio spiega perché il surplus non è mai una “cassa libera” (errore n. 4).
3. Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2020, n. 11882
Principio: nel concordato in continuità la dilazione dei privilegiati oltre l’anno è ammessa a condizione che venga riconosciuto il voto e corrisposti gli interessi; il voto si misura sul pregiudizio da ritardo e i criteri di calcolo vanno indicati nel piano, pena l’inammissibilità.
Rilevanza: resa sulla legge fallimentare, è il riferimento storico sulla moratoria; oggi la regola dei 180 giorni dell’art. 109, comma 5, CCII ha spostato il confine, ma l’obbligo di trasparenza sui criteri resta attuale (errore n. 2).
4. Cass. civ., Sez. I, 9 maggio 2014, n. 10112
Principio: il pagamento differito del privilegiato non equivale a un pagamento integrale, perché il tempo produce una perdita economica che va quantificata.
Rilevanza: è all’origine dell’idea che la moratoria dia diritto al voto; spiega perché chi considera la dilazione “neutra” sbaglia (errore n. 2).
5. Cass. civ., 4 febbraio 2020, n. 2422
Principio: il voto del privilegiato dilazionato è legato al differenziale tra il credito maggiorato degli interessi e il valore attuale dei pagamenti previsti.
Rilevanza: fornisce il metodo di calcolo che il piano deve rendere esplicito (errore n. 2 e simulazione B).
6. Cass. civ., Sez. I, 26 settembre 2014, n. 20388
Principio: si colloca nel filone di legittimità del 2014 sulla dilazione del pagamento dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, che ha riconosciuto la possibilità di pagamenti differiti ricollegandovi le conseguenze sul piano del voto.
Rilevanza: contribuisce a delimitare il perimetro entro cui la dilazione era ammessa prima della codificazione dell’art. 86 CCII.
7. Cass. civ., Sez. I, 26 novembre 1992, n. 12632
Principio: nel sistema anteriore alla riforma del 2005, i privilegiati dovevano essere pagati integralmente e subito dopo l’omologazione, e per questo non votavano salvo rinuncia al privilegio.
Rilevanza: utile per capire da dove nasce la convinzione, oggi errata, che il privilegio sia “intoccabile” (errore n. 1).
8. Tribunale di Treviso, Sez. II, decreto 10 luglio 2023
Principio: nel CCII il privilegiato parzialmente capiente, pagato oltre i 180 giorni, vota sull’intero credito, sia per la parte capiente sia per quella degradata, con inserimento in classe.
Rilevanza: è la pronuncia che sconsiglia di far votare il privilegiato solo per la parte incapiente (errore n. 3).
9. Tribunale di Milano, sentenza 5 febbraio 2024
Principio: le tre condizioni dell’art. 109, comma 5 (pagamento integrale, in denaro, entro 180 giorni) sono cumulative; il credito privilegiato erariale non integralmente pagato entro quel termine va ammesso al voto per l’intero, anche per la quota capiente.
Rilevanza: conferma l’orientamento di Treviso e mostra che la regola si applica anche ai privilegi generali dell’erario, con effetti sulle classi (errori n. 2 e 3).
10. Il quadro normativo come “giudice” preventivo: artt. 84, 86, 109 e 112 CCII
Non è una pronuncia, ma è il parametro su cui le pronunce richiamate vengono oggi lette: l’art. 84, commi 5-7, sul valore di liquidazione, sulla priorità relativa e sui lavoratori; l’art. 86 sulla moratoria; l’art. 109, comma 5, sul voto in continuità come riformulato dal D.Lgs. 136/2024; l’art. 112, comma 2, sulla ristrutturazione trasversale. L’orientamento di merito sul voto per l’intero credito non è ancora consolidato in Cassazione: è un punto da monitorare.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Prevenire l’errore costa meno che ripararlo; quando però l’errore è già stato commesso, serve sapere in fretta se e come è recuperabile. Questi sono gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo, sia dalla parte dell’impresa sia dalla parte del creditore garantito.
- Mappatura delle garanzie: ricostruiamo per ciascun creditore la natura della prelazione (privilegio speciale, pegno, ipoteca, privilegio generale), il bene su cui grava e il rango, verificando titoli, iscrizioni e trascrizioni.
- Controllo della stima e dell’attestazione: esaminiamo la perizia e l’attestazione ex art. 84, comma 5, verificando le detrazioni per spese di procedura e spese generali, per intercettare il taglio sotto il valore di realizzo prima che diventi un vizio della proposta.
- Costruzione delle classi: progettiamo classi distinte per la parte capiente e per quella incapiente dei privilegiati, motivandone l’omogeneità.
- Simulazione delle maggioranze: calcoliamo le maggioranze in tutte le letture plausibili dell’art. 109, comma 5, incluso il voto sull’intero credito, e verifichiamo se l’esito regge.
- Calendario dei pagamenti: coordiniamo con i commercialisti dello staff le scadenze rispetto ai limiti dei 180 e 30 giorni e dei sei mesi per i lavoratori, quantificando il pregiudizio da ritardo e gli interessi.
- Separazione delle masse: redigiamo il prospetto che distingue valore di liquidazione, valore eccedente e risorse esterne, verificando priorità assoluta e relativa.
- Trattativa con i creditori garantiti: conduciamo il confronto con banche, società di leasing ed enti per ottenere il voto favorevole, anche partendo da una composizione negoziata già avviata.
- Tutela del creditore privilegiato: quando assistiamo la banca o il creditore garantito, redigiamo le osservazioni al commissario e, se ne ricorrono i presupposti, l’opposizione all’omologazione.
- Rimedio dopo l’errore: quando il voto si è già chiuso, verifichiamo se il riconteggio cambia l’esito e se esistono i requisiti della ristrutturazione trasversale ex art. 112, comma 2.
- Vigilanza sull’esecuzione: monitoriamo i pagamenti previsti dal piano e, in caso di inadempimento, valutiamo le iniziative consentite dal CCII.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Sul tema dei privilegiati nel concordato in continuità pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore: è nella composizione negoziata che si discute per la prima volta con le banche garantite quanto valgono i beni, quali tempi di pagamento sono sostenibili e quale trattamento può ottenere il loro consenso. La qualifica di cassazionista garantisce poi continuità: se un errore va riparato in sede di reclamo o di ricorso per cassazione, la linea difensiva resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti verificano flussi, attualizzazioni e valori di liquidazione; gli avvocati traducono quei numeri in classi, voti e regole di omologazione.
Chiusura
Il trattamento dei creditori con privilegio speciale nel concordato in continuità è fatto di soglie precise: il valore di liquidazione del bene, i 180 giorni, i 30 giorni e i sei mesi per i lavoratori, la separazione tra valore di liquidazione e surplus. Quasi tutti gli errori nascono dal non misurarle con esattezza nel momento in cui il piano viene scritto o letto.
Lo Studio Monardo affronta questa materia partendo dalla competenza certificata dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: la stessa conoscenza delle trattative con i creditori garantiti che serve nella composizione negoziata serve per costruire, o per contestare, il trattamento dei privilegiati in un concordato in continuità. A questa si aggiunge la possibilità di seguire la questione, se necessario, fino in Cassazione.
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