Si Può Modificare Il Piano Di Concordato Dopo L’omologa?

Il decreto di omologazione è appena stato depositato. Per l’impresa è il momento in cui finalmente si respira: i creditori hanno votato, il tribunale ha verificato la fattibilità, il piano è diventato legge tra le parti. Poi passa un anno, o due. Un cliente importante revoca le commesse, l’energia costa il doppio di quanto stimato, l’immobile che doveva essere venduto entro diciotto mesi non trova acquirenti. Il piano scritto su carta non corrisponde più all’azienda reale. E la domanda arriva sempre nello stesso modo: si può cambiare il piano, adesso che è omologato?

La risposta del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019) è cambiata nel tempo. Fino al settembre 2024 non esisteva una norma che disciplinasse in modo espresso la modifica del piano di concordato preventivo già omologato. Il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136 ha introdotto l’art. 118-bis CCII, rubricato “Modificazioni del piano”, che apre una via precisa ma stretta: vale per il concordato in continuità aziendale, riguarda il piano e non le condizioni promesse ai creditori, passa per un nuovo attestatore, per il commissario giudiziale, per il tribunale e per una finestra di opposizione di trenta giorni. Nel giugno 2026 la Cassazione (ordinanza n. 22229/2026) ha ribadito il confine: dopo l’omologazione la proposta non si tocca unilateralmente.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa ricostruzione segue il calendario reale della modifica, tappa per tappa: il giorno dell’omologa, i mesi dell’esecuzione sorvegliata, il momento in cui lo scostamento emerge, le settimane del rinnovo dell’attestazione, il passaggio dal commissario al tribunale, la pubblicazione nel registro delle imprese, i trenta giorni delle opposizioni, il decreto e ciò che accade se nemmeno il piano modificato regge.

Lo Studio Monardo segue questa materia per una ragione precisa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè un professionista abilitato a valutare la ragionevole perseguibilità del risanamento e a condurre le trattative tra impresa e creditori. Modificare un piano omologato significa esattamente questo: rimisurare la sostenibilità del risanamento e riaprire, in forme regolate, il confronto con un ceto creditorio che ha già votato una volta.

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La mappa temporale della modifica post-omologa

La modifica di un piano omologato non è un singolo atto, ma una sequenza. Il calendario non parte dal giorno in cui l’imprenditore decide di cambiare, bensì dal giorno in cui il piano diventa vincolante, perché è da quel momento che si misurano gli scostamenti, i rapporti del commissario e, sullo sfondo, il termine annuale per la risoluzione.

La tabella che segue sintetizza le tappe. Ogni riga rimanda alla sezione di dettaglio.

Tappa Momento Atto o evento Norma Chi agisce Termine
1 Giorno 0 Decreto di omologazione: piano e proposta vincolanti per tutti i creditori anteriori artt. 112, 117 CCII Tribunale Reclamo nei termini di legge
2 Dal giorno 1 Esecuzione sorvegliata, rapporti semestrali del commissario art. 118 CCII Debitore, commissario Rapporto ogni 6 mesi
3 Quando i numeri non tornano Diagnosi dello scostamento: modifica non sostanziale, sostanziale o incidente sulla proposta artt. 118, 118-bis CCII Debitore, advisor Nessun termine fisso, ma corre il rischio di inadempimento
4 Settimane successive Rinnovo dell’attestazione del professionista indipendente art. 118-bis, c. 1, e art. 87, c. 3, CCII Debitore, attestatore Tempi tecnici dell’attestatore
5 Dopo l’attestazione Trasmissione del piano modificato al commissario, che riferisce al tribunale art. 118-bis, c. 1, e art. 118, c. 1, CCII Debitore, commissario Senza indugio
6 Decisione preliminare Il tribunale verifica la natura sostanziale e ordina pubblicità art. 118-bis, c. 2, CCII Tribunale —
7 Giorno della ricezione dell’avviso Pubblicazione nel registro delle imprese e comunicazione ai creditori art. 118-bis, c. 2, CCII Commissario Da qui partono i 30 giorni
8 Entro 30 giorni dall’avviso Opposizioni dei creditori; procedimento nelle forme dell’art. 48 art. 118-bis, cc. 2-3, CCII Creditori, tribunale 30 giorni
9 Dopo il decreto Esecuzione del piano modificato; eventuale risoluzione o annullamento artt. 119, 120 CCII Creditori, commissario Risoluzione: entro un anno dall’ultimo adempimento

Due avvertenze prima di entrare nel calendario. La prima: la procedura dell’art. 118-bis è scritta per il concordato in continuità aziendale; nel concordato liquidatorio la strada è diversa e la vedremo nei binari paralleli. La seconda: l’art. 118-bis parla di modifiche del piano, non della proposta. Il piano è il “come” (le azioni industriali, i flussi, i tempi di dismissione degli asset); la proposta è il “cosa” promesso ai creditori (percentuali, classi, tempi di pagamento). Confondere i due livelli è l’errore più frequente, e più costoso, di tutta la sequenza.

Giorno 0: il decreto di omologazione chiude la partita della proposta

Cosa succede

Il tribunale, verificata la regolarità della procedura, l’esito del voto e, nel concordato in continuità, le condizioni dell’art. 112 CCII, omologa il concordato. Da questo momento il concordato è, ai sensi dell’art. 117 CCII, obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Chi ha votato contro, chi si è astenuto e chi non si è mai fatto vivo è vincolato allo stesso modo.

Il giorno dell’omologa ha un significato preciso per il tema di questo articolo: è il giorno in cui la proposta smette di essere un atto unilaterale del debitore e diventa un assetto vincolante per tutti. Prima, il debitore poteva modificarla, nei limiti e nei tempi che il codice fissa in vista del voto. Dopo, no.

La norma

La Cassazione lo ha detto con nettezza nell’ordinanza n. 22229 del 29 giugno 2026 (Sez. I). Il caso: un concordato in continuità diretta omologato nel 2014 sotto la legge fallimentare; dal 2022 la società, constatata l’impossibilità sopravvenuta di adempiere, presenta più ricorsi per modificare la proposta; il tribunale li respinge, la Corte d’appello di Salerno conferma, la Cassazione rigetta il ricorso. Il principio, riformulato: dopo l’omologazione il concordato è perfezionato e vincola creditori e debitore, quindi non può essere modificato unilateralmente se non esiste una norma che lo consenta espressamente. Il richiamo della vecchia disciplina della continuità alla revoca dell’ammissione riguardava solo la fase precedente all’omologa.

La stessa ordinanza dà atto che il CCII, con l’art. 118-bis, oggi consente modifiche del piano dopo l’omologazione, ma non delle condizioni del concordato, e con tutele per i creditori. Quella norma, nel caso deciso, non era applicabile per ragioni temporali.

I termini che si attivano

Il decreto di omologazione è reclamabile nei termini previsti dal codice; una volta definitivo, si apre la fase esecutiva. Ma dal giorno 0 parte anche un calendario meno visibile: quello delle scadenze del piano. Ogni pagamento, ogni dismissione, ogni obiettivo intermedio previsto dal piano diventa un appuntamento rispetto al quale si misurerà, nei mesi successivi, l’adempimento. E la scadenza dell’ultimo adempimento è il punto da cui decorre il termine di un anno per chiedere la risoluzione (art. 119 CCII).

Cosa può fare il debitore ora

Nella fase immediatamente successiva all’omologa il debitore non ha motivo di modificare nulla, ma ha una finestra che quasi tutti sprecano: costruire subito un sistema di monitoraggio del piano, con indicatori che segnalino in anticipo lo scostamento. Il commissario vigilerà dall’esterno; l’impresa deve sapere prima del commissario quando i flussi si allontanano dalle previsioni, perché la procedura di modifica richiede settimane e un nuovo attestatore.

L’errore tipico di questa fase

Considerare l’omologa un traguardo anziché un punto di partenza. Molti imprenditori smobilitano gli advisor, smettono di aggiornare il budget e se ne ricordano quando arriva la prima rata ai chirografari e la cassa non c’è.

Quanto dura realmente

Il giorno 0 dura un giorno, ma la sua ombra copre tutto il piano: nei concordati in continuità l’arco di esecuzione si misura spesso in più anni. Non esistono statistiche ufficiali nazionali sulla durata media dell’esecuzione dei concordati; la durata è quella scritta nel piano, e la prassi mostra piani pluriennali.

Dal giorno 1: l’esecuzione sotto gli occhi del commissario

Cosa succede

Il calendario ora corre su due binari. Il debitore esegue: incassa, paga, vende, investe. Il commissario giudiziale sorveglia. L’art. 118, comma 1, CCII gli affida la vigilanza sull’adempimento secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, l’obbligo di riferire al giudice ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori e la redazione, ogni sei mesi, di un rapporto riepilogativo da trasmettere ai creditori, oltre a un rapporto finale a esecuzione conclusa.

L’art. 118, comma 3, impone al debitore di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta omologata. I commi 4, 5 e 6 disciplinano l’inerzia: se il commissario rileva ritardi o omissioni, ne riferisce senza indugio al tribunale, che, sentito il debitore, può attribuire al commissario i poteri necessari per compiere gli atti in sua vece; quando la proposta omologata proviene da creditori, il proponente può denunciare ritardi e omissioni e, se il debitore è una società, chiedere la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario.

La norma

Art. 118 CCII, nella versione modificata dal D.Lgs. 83/2022 (comma 1) e dal D.Lgs. 136/2024 (commi 5 e 6). È questa la norma su cui si innesta l’art. 118-bis: il commissario che riceve il piano modificato “riferisce” al tribunale proprio ai sensi dell’art. 118, comma 1.

I termini che si attivano

Il rapporto semestrale del commissario è il vero orologio della fase esecutiva. Ogni sei mesi i creditori ricevono una fotografia dell’esecuzione. Un ritardo nei pagamenti o un obiettivo mancato finiscono in quel documento, e da quel documento possono nascere iniziative dei creditori: la richiesta di risoluzione, la denuncia di ritardi.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase rientrano le modifiche non sostanziali: adattamenti operativi che non alterano l’impianto del piano, la sua fattibilità né la soddisfazione dei creditori. Qualche esempio: sostituire un fornitore con un altro a condizioni equivalenti, spostare di poche settimane una vendita di cespite non strategico senza impatto sui pagamenti concordatari, rimodulare la sequenza interna di investimenti. L’art. 118-bis non le disciplina, perché si occupa solo delle modifiche “sostanziali”. Ciò non significa che siano libere da qualsiasi controllo: restano soggette alla vigilanza del commissario e alle modalità di esecuzione fissate nella sentenza di omologazione, che possono prevedere autorizzazioni o informative specifiche.

La finestra difensiva di questa fase è la trasparenza preventiva: informare il commissario degli adattamenti prima che li scopra nel rapporto semestrale riduce il rischio che un adattamento innocuo venga letto come un inadempimento.

L’errore tipico di questa fase

Trattare come “non sostanziale” ciò che sostanziale è. Un imprenditore che, senza dirlo, sostituisce la vendita di un immobile con un finanziamento ipotecario sullo stesso immobile sta cambiando la fonte delle risorse destinate ai creditori: non è un aggiustamento, è un piano diverso.

Quanto dura realmente

Tutta la durata del piano. Nei concordati in continuità i piani si sviluppano normalmente su più esercizi; il commissario produce quindi una serie di rapporti semestrali, ognuno dei quali è un appuntamento di verifica.

Il mese in cui i numeri non tornano: diagnosi dello scostamento

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase, che il codice non nomina ma che nella pratica è decisiva. L’impresa si accorge che il piano non regge: l’EBITDA è inferiore del 30% alle previsioni, una commessa chiave è saltata, un immobile non si vende al valore stimato. Prima di qualunque atto formale occorre rispondere a una domanda tecnica: lo scostamento richiede una modifica del piano, della proposta, o di nessuno dei due?

Le possibili diagnosi sono tre.

  1. Scostamento assorbibile: le risorse del piano restano sufficienti a pagare i creditori nei tempi e nelle misure promessi, magari con un adattamento operativo. Siamo nell’area delle modifiche non sostanziali.
  2. Scostamento che richiede un piano diverso, ma non una proposta diversa: le percentuali e i tempi promessi ai creditori possono ancora essere rispettati, ma attraverso azioni differenti (un nuovo investitore al posto di un aumento di capitale, la cessione di un ramo al posto di quella di un immobile, una diversa strategia commerciale). È il terreno dell’art. 118-bis CCII.
  3. Scostamento che incide sulla proposta: i creditori non possono più ricevere ciò che è stato promesso (percentuale più bassa, pagamento posticipato oltre i tempi promessi, trattamento diverso di una classe). Qui l’art. 118-bis non aiuta: la Cassazione n. 22229/2026 ricorda che le condizioni del concordato non sono modificabili unilateralmente dopo l’omologa. Si aprono altre strade, nessuna indolore: l’accordo con i creditori al di fuori del concordato, una nuova procedura, oppure l’esposizione al rischio di risoluzione.

La norma

L’art. 118-bis, comma 1, CCII presuppone che “si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano” dopo l’omologazione di un concordato in continuità. Il codice non definisce cosa sia “sostanziale”. La lettura più coerente con il sistema guarda all’impatto della modifica sulla fattibilità del piano e sulle prospettive di soddisfacimento dei creditori: è sostanziale ciò che, se fosse stato noto al momento del voto, avrebbe potuto influire sulla valutazione dei creditori o sul giudizio del tribunale. Si tratta di un criterio interpretativo, non di una definizione legale: il tribunale, al comma 2, è chiamato proprio a verificare la natura sostanziale delle modifiche.

I termini che si attivano

Nessun termine di legge scatta in questa fase, e proprio questo la rende pericolosa. Il tempo che passa tra la scoperta dello scostamento e l’avvio della procedura di modifica è tempo in cui il debitore accumula inadempimenti. Se una scadenza del piano viene mancata nel frattempo, ogni creditore può valutare il ricorso per la risoluzione ai sensi dell’art. 119 CCII, e il commissario, se almeno un creditore lo ha chiesto, può farlo a sua volta.

Cosa può fare il debitore ora

Tre mosse, in quest’ordine:

  • Quantificare lo scostamento con un aggiornamento del piano economico-finanziario su base mensile, non annuale.
  • Classificare lo scostamento secondo le tre diagnosi sopra; se c’è dubbio tra la seconda e la terza, verificare se una diversa combinazione di azioni consente di rispettare la proposta.
  • Scegliere l’attestatore e verificare la sua indipendenza prima ancora di aver chiuso i nuovi numeri.

È in questa fase, più che in ogni altra, che conta l’esperienza di chi ha lavorato su piani di risanamento e su trattative con i creditori. Lo Studio Monardo affronta la diagnosi dello scostamento con le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e con un team di avvocati e commercialisti che lavorano insieme sul piano.

Una griglia per distinguere il piano dalla proposta

La distinzione tra piano e proposta è il cardine di tutta la timeline, e merita una griglia operativa. Il criterio di fondo è semplice da enunciare e difficile da applicare: la proposta è ciò che il creditore riceve; il piano è il modo in cui l’impresa si procura ciò che deve dare. Tutto ciò che il creditore percepisce direttamente nella propria posizione appartiene alla proposta; tutto ciò che resta interno all’impresa appartiene al piano.

Elemento che cambia Piano o proposta? Percorso indicativo
Fonte delle risorse (vendita di un immobile sostituita da flussi di una nuova commessa) Piano Art. 118-bis se sostanziale
Sequenza degli investimenti industriali Piano Non sostanziale se senza effetti sui pagamenti; altrimenti art. 118-bis
Ingresso di un nuovo socio o investitore al posto di un finanziamento previsto Piano Art. 118-bis, con impegni scritti del terzo
Cessione di un ramo d’azienda non prevista Piano, ma con forte impatto Art. 118-bis, valutando gli effetti su garanzie e prelazioni
Percentuale promessa ai chirografari Proposta Fuori dal perimetro dell’art. 118-bis
Data di pagamento promessa a una classe Proposta Fuori dal perimetro dell’art. 118-bis
Composizione o trattamento delle classi Proposta Fuori dal perimetro dell’art. 118-bis
Trattamento dei crediti tributari e contributivi Proposta Fuori dal perimetro dell’art. 118-bis

Ci sono poi i casi di confine. Il più frequente: il piano originario prevedeva i pagamenti “entro il 30 giugno di ogni anno” e il nuovo piano produce la cassa necessaria solo a settembre. Formalmente il debitore cambia soltanto la tempistica dei flussi interni; sostanzialmente posticipa un pagamento promesso. In casi come questo la linea più prudente è considerare la modifica come incidente sulla proposta, e cercare nel piano modificato una soluzione ponte (un finanziamento, un anticipo, un apporto dei soci) che consenta di rispettare la data promessa.

Un secondo caso di confine riguarda i creditori prededucibili e i creditori successivi all’omologa: un piano che prevede nuovo indebitamento per finanziare l’investimento non modifica formalmente la proposta, ma cambia il profilo di rischio dei creditori concordatari, che vedranno affiancarsi nuovi creditori. È un elemento da illustrare con trasparenza, perché sarà certamente uno dei temi delle eventuali opposizioni.

L’errore tipico di questa fase

Usare la modifica del piano per ottenere, di fatto, una modifica della proposta. Un piano “modificato” che sposta di due anni il pagamento ai chirografari non è una modifica del piano: è una nuova proposta travestita. Il tribunale, chiamato a verificare la natura della modifica, e i creditori, legittimati a opporsi, lo noteranno.

Quanto dura realmente

Dipende dalla qualità dei dati dell’impresa. Con un sistema di controllo di gestione funzionante bastano alcune settimane; senza, la ricostruzione può richiedere mesi, e sono mesi in cui il piano originario continua a produrre scadenze.

Le settimane dell’attestazione: un nuovo giudizio di fattibilità

Cosa succede

Siamo al primo atto formale. L’art. 118-bis, comma 1, CCII impone all’imprenditore di richiedere al professionista indipendente il rinnovo dell’attestazione di cui all’art. 87, comma 3, CCII. È l’attestazione che, nel concordato, riguarda la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità, l’idoneità della proposta, se fattibile, ad assicurare la sostenibilità economica dell’impresa e il trattamento dei creditori secondo le regole del codice.

L’attestatore non firma una formalità: rifà il proprio lavoro su un piano diverso. Deve verificare i nuovi dati, testare le nuove ipotesi, misurare la sensibilità del piano modificato agli stessi rischi che hanno fatto deragliare quello originario.

La norma

Art. 118-bis, comma 1, in combinato con l’art. 87, comma 3, CCII. La norma parla di “rinnovo” dell’attestazione: il professionista può essere lo stesso che aveva attestato il piano originario oppure un altro, purché in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dal codice.

I termini che si attivano

La legge non fissa un termine all’attestatore. Ma il calendario reale è stretto: il piano originario continua a produrre scadenze mentre l’attestatore lavora. Se il prossimo pagamento ai creditori cade fra tre mesi e l’attestatore ne chiede quattro, la sequenza non funziona.

Cosa può fare il debitore ora

  • Mettere a disposizione dell’attestatore, da subito, un fascicolo completo: consuntivi del periodo di esecuzione, rapporti semestrali del commissario, nuovo piano economico-finanziario, contratti o lettere di impegno che sostengono le nuove azioni.
  • Chiarire nell’incarico che l’attestazione deve misurare anche il confronto tra piano originario e piano modificato, perché il tribunale dovrà valutare la natura sostanziale della modifica e i creditori ne leggeranno le conseguenze.
  • Se le nuove ipotesi dipendono da un terzo (un investitore, un acquirente, una banca), ottenere impegni scritti prima che l’attestatore inizi: un’attestazione fondata su intenzioni generiche è il primo argomento delle opposizioni.

Cosa deve emergere dalla nuova attestazione

Il rinnovo dell’attestazione non è la ripetizione della prima. L’attestatore lavora in un contesto diverso: l’impresa ha già eseguito una parte del piano, esiste un consuntivo, esistono i rapporti del commissario. Un’attestazione rinnovata che voglia reggere davanti al tribunale e ai creditori tende a coprire almeno questi profili:

  • la veridicità dei dati aggiornati, compresi quelli del periodo di esecuzione già trascorso;
  • la fattibilità del piano modificato, con analisi di sensibilità sulle variabili che hanno causato lo scostamento;
  • le ragioni dello scostamento: un attestatore che spiega perché il piano originario non ha funzionato rende più credibile il giudizio su quello nuovo;
  • la coerenza con la proposta omologata: se le nuove azioni consentono di rispettare percentuali e tempi promessi;
  • gli impegni dei terzi (investitori, finanziatori, acquirenti) e il loro grado di vincolatività.

Il punto più delicato è il quarto. L’art. 118-bis rinvia all’attestazione dell’art. 87, comma 3, che nel concordato in continuità riguarda anche l’idoneità della proposta, se fattibile, a impedire o superare l’insolvenza, a garantire la sostenibilità economica dell’impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello della liquidazione giudiziale. Un piano modificato che riduce i margini di sicurezza rispetto al piano originario deve essere misurato anche su questo metro.

Vale la pena di sottolineare un aspetto di calendario: l’attestazione fotografa una data. Se tra il rilascio e la decisione del tribunale passano molti mesi e intervengono fatti nuovi, il tema dell’aggiornamento si riaprirà. Anche per questo conviene comprimere le fasi successive.

L’errore tipico di questa fase

Chiedere all’attestatore di “confermare” il piano modificato a ridosso di una scadenza, con dati incompleti. Il risultato è un’attestazione con riserve, che rende fragile tutto ciò che segue.

Quanto dura realmente

Non esistono rilevazioni ufficiali. In termini indicativi, il rinnovo di un’attestazione richiede alcune settimane quando i dati sono pronti, e può arrivare a qualche mese per imprese complesse o per piani che cambiano radicalmente le fonti di risorse.

Il passaggio al commissario: il piano modificato entra nella procedura

Cosa succede

Ottenuta la nuova attestazione, l’imprenditore trasmette il piano modificato al commissario giudiziale. Il commissario non è un semplice destinatario: l’art. 118-bis, comma 1, prevede che riferisca al tribunale ai sensi dell’art. 118, comma 1, cioè nell’ambito della sua funzione di vigilanza e con l’obbligo di segnalare ogni fatto da cui possa derivare pregiudizio ai creditori.

Da questo momento in poi il piano modificato smette di essere un documento interno dell’impresa e diventa un atto della procedura.

La norma

Art. 118-bis, comma 1, CCII; art. 118, comma 1, CCII.

I termini che si attivano

La norma non fissa un termine al commissario per riferire. In pratica, il commissario esaminerà il piano, l’attestazione e la coerenza con quanto osservato nei rapporti semestrali. Il debitore ha interesse a che il commissario riceva un pacchetto completo, perché ogni richiesta di integrazione allunga il calendario.

Cosa può fare il debitore ora

Accompagnare la trasmissione con una relazione illustrativa che spieghi: quale scostamento si è verificato; perché è necessario modificare il piano; perché la proposta resta invariata (o, se così non è, perché la questione è affrontata altrove); quali sono i nuovi rischi e come sono presidiati. Un commissario che comprende subito l’impianto riferisce in modo più lineare.

Sono precluse, in questa fase, le scorciatoie: eseguire il piano modificato prima che il tribunale abbia deciso espone il debitore alla contestazione di deviazione dal piano omologato.

L’errore tipico di questa fase

Trasmettere al commissario solo il nuovo piano e l’attestazione, senza un confronto analitico con il piano originario. Il commissario dovrà ricostruirlo da sé, con tempi più lunghi e il rischio che la sua relazione al tribunale evidenzi criticità che il debitore avrebbe potuto chiarire.

Quanto dura realmente

Dipende dal carico del commissario e dalla complessità del piano. Prudenzialmente, è bene mettere in conto qualche settimana.

La decisione preliminare del tribunale: è davvero una modifica sostanziale?

Cosa succede

Il tribunale riceve la relazione del commissario e svolge una prima verifica: la modifica è sostanziale? L’art. 118-bis, comma 2, CCII dispone che il tribunale, verificata la natura sostanziale delle modifiche, ordini la pubblicazione del piano modificato e dell’attestazione nel registro delle imprese e la loro comunicazione ai creditori a cura del commissario.

La verifica ha un doppio effetto. Se la modifica è sostanziale, si apre il canale con pubblicità e opposizioni. Se non lo è, quel canale non serve: la modifica rientra nell’esecuzione ordinaria sotto la vigilanza del commissario.

La norma

Art. 118-bis, comma 2, CCII. La disposizione non disciplina espressamente l’ipotesi in cui il tribunale ritenga che la modifica, più che il piano, tocchi la proposta. Alla luce del principio ribadito dalla Cassazione n. 22229/2026, una modifica che altera le condizioni promesse ai creditori esce dal perimetro della norma: è un punto su cui la prassi dei tribunali andrà seguita con attenzione.

I termini che si attivano

Il codice non fissa un termine per questa decisione. Il calendario dipende dal ruolo della sezione.

Cosa può fare il debitore ora

  • Prepararsi a illustrare la natura della modifica se il tribunale lo richiede.
  • Tenere separato il piano dalla proposta anche nel linguaggio: ogni frase del piano modificato che sembra rinegoziare percentuali o tempi è un invito a una lettura restrittiva.
  • Continuare a eseguire il piano originario nella misura possibile: la pendenza del procedimento di modifica non sospende per legge le scadenze concordatarie.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che la pendenza della modifica “congeli” i rischi. L’art. 118-bis non contiene una norma di sospensione dei termini dell’art. 119: un creditore insoddisfatto può valutare il ricorso per la risoluzione anche mentre il procedimento di modifica è in corso.

Quanto dura realmente

Variabile per tribunale. Non risultano dati statistici pubblicati specifici su questo procedimento, introdotto da poco.

Il giorno dell’avviso: pubblicazione nel registro delle imprese e comunicazione ai creditori

Cosa succede

Il tribunale ha riconosciuto la natura sostanziale della modifica. Il commissario esegue l’ordine: il piano modificato e la nuova attestazione vengono pubblicati nel registro delle imprese e comunicati ai creditori. È il momento in cui la modifica diventa pubblica. Fornitori, banche, erario, enti previdenziali, dipendenti: tutti i creditori concordatari ricevono il documento e possono leggerlo.

Da questo momento in poi il calendario non dipende più dal debitore. Lo fissa la legge, e lo fanno partire i creditori con la ricezione dell’avviso.

La norma

Art. 118-bis, comma 2, CCII: i creditori possono proporre opposizione con ricorso al tribunale entro trenta giorni dalla ricezione dell’avviso.

I termini che si attivano

Trenta giorni dalla ricezione dell’avviso: è un termine per i creditori, e ha natura di termine di decadenza per proporre opposizione. Il dies a quo è individuale: decorre dalla ricezione dell’avviso da parte di ciascun creditore, non da una data unica. Ne deriva che, se le comunicazioni arrivano in giorni diversi, le finestre di opposizione si chiudono in giorni diversi. Un dettaglio pratico: il debitore e il commissario devono avere un quadro preciso delle date di ricezione, perché da esse dipende il momento in cui la fase delle opposizioni può dirsi chiusa.

Sul mese di agosto, un’avvertenza. La sospensione feriale dei termini processuali, quando opera, copre soltanto il periodo dal 1° al 31 agosto. Per i procedimenti regolati dal Codice della crisi la regola generale è che la sospensione feriale non si applica, salvo diversa previsione: chi riceve l’avviso a fine luglio non deve contare su un prolungamento automatico.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra in cui il debitore può ancora influire sull’esito senza aspettare il giudice: dialogare con i creditori più esposti prima che l’opposizione venga depositata. Banche, erario ed enti previdenziali hanno procedure interne di valutazione; un incontro tecnico nei primi giorni, con il piano modificato e l’attestazione alla mano, può prevenire opposizioni dovute a incomprensioni sui numeri.

È un lavoro di negoziazione con controparti che hanno già votato una volta e che, spesso, vivono la modifica come una rottura della fiducia. Le tecniche sono quelle della composizione negoziata: informazione completa, simmetria dei dati, proposta di presidi di monitoraggio.

Restano invece preclusi accordi individuali con singoli creditori che alterino la parità di trattamento: un pagamento “di favore” per ritirare un’opposizione viola la par condicio. La Cassazione, con la sentenza n. 15495 del 13 giugno 2018 (Sez. I, ordinanza), sotto la legge fallimentare ha affermato che i pagamenti eseguiti in esecuzione del concordato in violazione della parità tra creditori possono essere oggetto di ripetizione nel successivo fallimento, entro determinati limiti.

L’errore tipico di questa fase

Considerare la pubblicazione una formalità e aspettare passivamente che passino i trenta giorni. Il silenzio dei primi giorni non significa assenso: i creditori istituzionali depositano spesso nelle ultime giornate utili.

Quanto dura realmente

La pubblicazione e l’invio delle comunicazioni richiedono, nella prassi, pochi giorni; i trenta giorni dalla ricezione si aggiungono, con un possibile scarto di qualche giorno tra il primo e l’ultimo creditore raggiunto.

Entro trenta giorni dall’avviso: le opposizioni e il decreto motivato

Cosa succede

Il calendario ora corre verso il tribunale. I creditori che non condividono la modifica depositano opposizione con ricorso. L’art. 118-bis, comma 3, CCII rinvia alle forme dell’art. 48, commi 1, 2 e 3, CCII, cioè al procedimento previsto per l’omologazione: fissazione dell’udienza in camera di consiglio, instaurazione del contraddittorio con il debitore e il commissario, eventuale istruttoria. Il tribunale decide con decreto motivato.

Quali argomenti possono usare i creditori? La norma non li elenca, ma la struttura del procedimento li suggerisce:

  • la modifica non è del piano ma della proposta, e quindi esce dal perimetro dell’art. 118-bis;
  • il piano modificato non è fattibile o l’attestazione è carente;
  • la modifica peggiora la posizione dei creditori rispetto al piano originario, o rispetto a quanto riceverebbero in una liquidazione giudiziale;
  • le risorse del nuovo piano dipendono da impegni di terzi non vincolanti.

La norma

Art. 118-bis, commi 2 e 3, CCII; art. 48, commi 1-3, CCII.

I termini che si attivano

Il termine di trenta giorni per l’opposizione è il termine perentorio centrale di tutta la sequenza. Superato, i creditori che non hanno proposto opposizione non possono più contestare la modifica in questa sede. Per il debitore, la decorrenza dei trenta giorni senza opposizioni rende più lineare il decreto, ma non lo rende automatico: il tribunale decide comunque con provvedimento motivato.

Sui rimedi contro il decreto, l’art. 118-bis non contiene una disciplina autonoma; il rinvio è limitato ai commi 1-3 dell’art. 48. È un punto da verificare caso per caso con riferimento alla disciplina generale dei reclami nel codice.

Cosa può fare il debitore ora

  • Costituirsi nel procedimento di opposizione con una difesa tecnica che risponda punto per punto, numeri alla mano.
  • Proporre, se utile, presidi aggiuntivi: report trimestrali ai creditori, covenant di monitoraggio, garanzie di terzi, vincoli su determinati flussi a servizio dei pagamenti concordatari.
  • Valutare se un’opposizione fondata su un singolo punto possa essere superata con una correzione del piano, anziché con lo scontro.

Le quattro famiglie di opposizioni e come si rispondono

Nella pratica, le opposizioni a un piano modificato tendono a raggrupparsi in quattro famiglie. Conoscerle prima consente di costruire il piano modificato già in funzione della difesa.

1. L’opposizione “di perimetro”. Il creditore sostiene che la modifica non riguarda il piano ma la proposta. La risposta è nella griglia di distinzione: occorre dimostrare, numeri alla mano, che le percentuali, i tempi e il trattamento delle classi restano identici a quelli omologati. Il precedente di riferimento è la Cassazione n. 22229/2026, che il creditore citerà e che il debitore deve saper leggere: la Corte vieta la modifica unilaterale delle condizioni del concordato, non quella del piano quando una norma la consente.

2. L’opposizione “di fattibilità”. Il creditore contesta le ipotesi del piano modificato. La risposta è nell’attestazione e nella documentazione degli impegni dei terzi. Qui la qualità del lavoro svolto nelle settimane dell’attestazione si vede tutta.

3. L’opposizione “di convenienza”. Il creditore sostiene che il piano modificato lo espone a un rischio maggiore rispetto al piano originario o rispetto alla liquidazione giudiziale. È l’argomento più insidioso, perché non contesta la fattibilità ma la distribuzione del rischio. La risposta passa per un confronto onesto: quale sarebbe l’alternativa reale? Non il piano originario, che non è più eseguibile, ma la risoluzione e la liquidazione giudiziale.

4. L’opposizione “procedurale”. Il creditore lamenta vizi nella comunicazione, nella pubblicazione o nell’attestazione (ad esempio, l’indipendenza del professionista). È la famiglia più facile da prevenire, perché dipende dalla cura degli adempimenti.

Un’osservazione di metodo: la struttura del procedimento, mutuata dall’art. 48, porta il tribunale a decidere in contraddittorio con il debitore e il commissario. Il parere del commissario pesa: un commissario che, nella relazione resa ai sensi dell’art. 118, comma 1, ha già dato atto della coerenza del piano modificato è il miglior alleato del debitore nel giudizio di opposizione.

L’errore tipico di questa fase

Difendere il piano modificato come se fosse una nuova domanda di concordato, ripetendo l’intero impianto. Il tribunale guarda a ciò che cambia e al perché: la difesa deve concentrarsi sul delta tra piano originario e piano modificato.

Quanto dura realmente

Ai trenta giorni si aggiungono i tempi dell’udienza e della decisione. In termini prudenziali, conviene considerare alcuni mesi tra la pubblicazione e il decreto, con forti differenze da tribunale a tribunale. Non risultano dati statistici pubblicati, trattandosi di un istituto entrato in vigore il 28 settembre 2024.

Dopo il decreto: il piano modificato in esecuzione, e se anche questo non regge

Cosa succede

Da questo momento in poi l’impresa esegue il piano modificato, sempre sotto la vigilanza del commissario e con i rapporti semestrali previsti dall’art. 118. La proposta, cioè quanto promesso ai creditori, resta quella omologata. Ciò che è cambiato è la strada per arrivarci.

Ma la timeline non si chiude qui. Se anche il piano modificato non riesce ad assicurare ai creditori quanto promesso, entra in scena l’art. 119 CCII.

La norma

  • Art. 119 CCII (risoluzione): ciascun creditore può chiedere la risoluzione per inadempimento; il commissario può farlo solo su istanza di almeno un creditore; la risoluzione non può essere pronunciata se l’inadempimento è di scarsa importanza; il ricorso va proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato; il procedimento segue gli artt. 40 e 41; la liquidazione giudiziale può essere aperta solo dopo la risoluzione, salvo che l’insolvenza derivi da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato.
  • Art. 120 CCII (annullamento): il concordato può essere annullato in presenza di dolosa esagerazione del passivo o sottrazione o dissimulazione dell’attivo, con un ricorso soggetto a termini propri (sei mesi dalla scoperta e comunque non oltre due anni dalla scadenza dell’ultimo adempimento).

I termini che si attivano

Il termine annuale per la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento, e non può essere anticipato. Lo ha affermato, sotto la legge fallimentare, la Cassazione con l’ordinanza n. 14601 del 29 maggio 2019 (Sez. VI-1). Una modifica del piano che allunga le scadenze esecutive incide sul calendario anche sotto questo profilo: lo spostamento dell’ultimo adempimento sposta in avanti il termine entro cui i creditori possono agire.

Cosa può fare il debitore ora

La difesa più efficace contro la risoluzione è dimostrare che l’inadempimento è di scarsa importanza oppure che il concordato continua a svolgere la sua funzione di soddisfare i creditori. La giurisprudenza sulla legge fallimentare offre criteri utili:

  • la Cassazione n. 18738 del 13 luglio 2018 (Sez. I) ha chiarito che la risoluzione si giustifica quando emerge che il concordato non svolge più la funzione di soddisfare i creditori, senza che rilevi l’imputabilità dell’inadempimento al debitore;
  • la Cassazione n. 20652 del 31 luglio 2019 (Sez. I) ha affermato, per il concordato con cessione dei beni, che la risoluzione segue a un inadempimento non di scarsa importanza e che la percentuale indicata dal debitore entra nella valutazione.

Sul fronte della liquidazione giudiziale, le Sezioni Unite, sentenza n. 4696 del 14 febbraio 2022, hanno affermato che l’omologa rende improcedibili le istanze di fallimento pendenti e che, in caso di inadempimento, l’insolvenza può ripresentarsi e i creditori possono agire secondo le regole comuni. L’art. 119, comma 7, CCII, oggi, esige la previa risoluzione per aprire la liquidazione giudiziale, salvo i debiti sorti dopo la domanda. E la Cassazione n. 26002 del 17 ottobre 2018 (Sez. I) ha precisato che, se il fallimento viene dichiarato senza risoluzione o annullamento del concordato, i creditori non subiscono gli effetti esdebitatori del concordato.

L’errore tipico di questa fase

Pensare che il decreto sulla modifica metta il debitore al riparo dalla risoluzione. Non è così: il piano modificato è soltanto il nuovo metro con cui si misurerà l’adempimento.

Quanto dura realmente

Quanto il piano modificato. E poi un anno ancora, perché tanto dura la finestra per la risoluzione dopo l’ultimo adempimento.

La stessa modifica, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati inventati ma coerenti con i termini di legge. Non riproducono casi reali.

Dati comuni. Società manifatturiera, concordato in continuità aziendale omologato con decreto del 14 marzo 2025. Passivo chirografario: 1.482.300 €. Proposta omologata: pagamento del 23,6% ai chirografari (349.822,80 €) in tre rate annuali al 30 giugno 2026, 30 giugno 2027 e 30 giugno 2028. Il piano prevede la vendita di un capannone non strategico entro il 31 dicembre 2026, per un ricavo stimato di 412.700 €, e flussi operativi a copertura del resto. Prima rata (30 giugno 2026) regolarmente pagata: 116.607,60 €.

Il 15 settembre 2026 il potenziale acquirente del capannone si ritira. Un nuovo cliente, invece, offre un contratto pluriennale che, con un investimento di 187.450 € in un macchinario, genera flussi superiori. La soluzione industriale: tenere il capannone, destinarlo alla nuova linea e finanziare l’investimento con un leasing. I pagamenti ai creditori resterebbero quelli promessi.

Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste

Data Evento
15 settembre 2026 Ritiro dell’acquirente. L’impresa aggiorna il budget in dieci giorni
28 settembre 2026 Diagnosi: la proposta resta rispettabile; serve un piano diverso → percorso art. 118-bis
2 ottobre 2026 Incarico all’attestatore, con fascicolo completo e contratto del nuovo cliente firmato
6 ottobre 2026 Informativa preventiva al commissario
20 novembre 2026 Rilascio della nuova attestazione ex art. 87, c. 3
23 novembre 2026 Trasmissione del piano modificato e della relazione illustrativa al commissario
11 dicembre 2026 Il commissario riferisce al tribunale
18 gennaio 2027 Il tribunale verifica la natura sostanziale e ordina pubblicità e comunicazione
25 gennaio 2027 Pubblicazione nel registro delle imprese; avvisi ricevuti dai creditori tra il 25 e il 27 gennaio
2 febbraio 2027 Incontro tecnico con la banca principale, che chiarisce i dubbi sui flussi del leasing
26 febbraio 2027 Ultimo giorno utile per le opposizioni dei creditori raggiunti il 27 gennaio (30 giorni)
— Una sola opposizione, depositata da un fornitore
aprile 2027 Udienza ex art. 48 e decreto motivato
30 giugno 2027 Seconda rata pagata: 116.607,60 €

In questo calendario lo scostamento non diventa mai inadempimento: la rata del 30 giugno 2027 è pagata con il piano modificato già vagliato dal tribunale.

Calendario B: l’impresa che lascia correre

Data Evento
15 settembre 2026 Ritiro dell’acquirente. L’impresa decide di “aspettare un’offerta migliore”
31 dicembre 2026 Il capannone non è venduto. Il commissario lo annota
gennaio 2027 Rapporto semestrale del commissario ai creditori: segnala la mancata vendita
marzo 2027 L’impresa, senza autorizzazioni, firma il leasing e avvia la nuova linea
30 giugno 2027 Seconda rata pagata solo in parte: 71.340 € su 116.607,60 € (mancano 45.267,60 €)
luglio 2027 Un creditore valuta il ricorso per risoluzione ex art. 119 CCII
settembre 2027 L’impresa avvia in ritardo il percorso 118-bis, con il ricorso per risoluzione già sul tavolo

Nel calendario B il debitore arriva alla modifica dopo l’inadempimento, e dovrà sostenere che un ammanco di 45.267,60 € su una rata di 116.607,60 € (circa il 38,8% della rata, pari a circa il 12,9% dell’importo complessivo promesso) è di scarsa importanza: una difesa in salita. Inoltre il piano originario è stato già “deviato” senza procedura, e la modifica arriva per sanare un fatto compiuto.

Calendario C (simulazione di calcolo): lo spostamento dell’ultimo adempimento

Stessi dati comuni. Il piano modificato del calendario A, per sostenere l’investimento, ripartisce l’ultima rata in due tranche: 58.303,80 € al 30 giugno 2028 e 58.303,80 € al 31 dicembre 2028. Ipotizziamo, in via dimostrativa, che il tribunale consideri la ripartizione compatibile con la proposta perché il pagamento integrale avviene entro l’esercizio previsto (ipotesi da verificare nel caso concreto, perché incide sui tempi promessi).

  • Ultimo adempimento secondo il piano originario: 30 giugno 2028 → termine per la risoluzione fino al 30 giugno 2029.
  • Ultimo adempimento secondo il piano modificato: 31 dicembre 2028 → termine per la risoluzione fino al 31 dicembre 2029.

L’effetto pratico: la finestra entro cui i creditori possono chiedere la risoluzione si allunga di sei mesi. Per il debitore significa che il concordato resta “aperto” più a lungo; per i creditori significa che hanno più tempo per verificare l’esecuzione. È un elemento che il debitore deve conoscere prima di proporre la ripartizione, e che i creditori leggeranno nel piano modificato. Proprio perché il frazionamento tocca una data promessa, in un caso reale la soluzione più prudente sarebbe reperire la cassa per pagare l’intera rata al 30 giugno 2028.

Il confronto

La differenza tra i due calendari non sta nella situazione economica, che è identica, ma nella data di avvio. Nel calendario A ci sono circa nove mesi tra lo scostamento e la rata successiva, e il debitore li usa tutti; nel calendario B li consuma senza fare nulla.

I binari paralleli: quando la modifica del piano non è la strada giusta

Il concordato liquidatorio

L’art. 118-bis si applica al concordato in continuità. Nel concordato liquidatorio la liquidazione è affidata a un liquidatore giudiziale (art. 114 CCII) e si svolge sotto il controllo degli organi della procedura. Adattamenti nelle modalità di vendita rientrano nella gestione della liquidazione; ma se il ricavato non basta a raggiungere quanto promesso, il tema diventa quello della risoluzione, con il criterio della scarsa importanza applicato anche alla cessione dei beni (Cass. n. 20652/2019, già ricordata). Non esiste, per il liquidatorio, un canale analogo all’art. 118-bis.

Gli accordi di ristrutturazione

Il codice prevede un meccanismo simile per gli accordi di ristrutturazione dei debiti. L’art. 58 CCII disciplina la rinegoziazione degli accordi o le modifiche del piano: se le modifiche sostanziali si rendono necessarie dopo l’omologazione, il debitore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l’esecuzione degli accordi, chiede il rinnovo dell’attestazione, e il piano modificato con l’attestazione è pubblicato nel registro delle imprese, con avviso ai creditori e possibilità di opposizione entro trenta giorni. L’art. 118-bis, nel concordato in continuità, ha di fatto esteso una logica che negli accordi esisteva già.

Quando cambia la proposta: rinegoziare fuori dal concordato o ripartire

Se il debitore non può più rispettare le percentuali o i tempi promessi, la modifica del piano non basta. Le strade possibili sono diverse e vanno valutate caso per caso:

  • accordi individuali con creditori disponibili, ad esempio per dilazioni consensuali, che non pregiudichino gli altri creditori e la parità di trattamento;
  • una nuova procedura, previa valutazione degli effetti del concordato in corso e del rischio di risoluzione; la compatibilità di un nuovo strumento con un concordato omologato in esecuzione è un profilo tecnicamente delicato e non disciplinato in modo espresso;
  • la gestione della risoluzione, quando ormai inevitabile, preparando l’impresa allo scenario successivo.

La Cassazione n. 22229/2026 ha chiarito anche che la normativa emergenziale del 2020 (art. 9 d.l. n. 23/2020) aveva solo differito alcuni termini, senza introdurre alcuna facoltà di modificare il contenuto dei concordati omologati: non esistono “finestre straordinarie” da invocare.

I concordati omologati sotto la legge fallimentare

Per i concordati soggetti, per ragioni temporali, alla legge fallimentare, la Cassazione n. 22229/2026 ha escluso l’applicazione dell’art. 118-bis. Per questi concordati le deviazioni dal piano rilevano solo se integrano un inadempimento, da valutare nel merito in sede di risoluzione, con il filtro della non scarsa importanza (art. 186, comma 2, l. fall.).

I debiti fiscali e il D.Lgs. 147/2026

Se il piano modificato tocca i flussi destinati all’erario, occorre considerare che la proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi (art. 88 CCII) fa parte della proposta, non del piano, e non si rinegozia con l’art. 118-bis. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, ulteriore correttivo in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali: un elemento da considerare quando, accanto alla modifica del piano, si valutano nuovi strumenti per debiti tributari locali. Sulla base delle verifiche svolte non risultano interventi del D.Lgs. 147/2026 sul testo dell’art. 118-bis.

La composizione negoziata come metodo, non come procedura

Un ultimo binario è più metodologico che procedurale. La composizione negoziata della crisi, introdotta dal D.L. 118/2021 e oggi disciplinata dal Codice della crisi, ha diffuso un modo di lavorare fondato su trasparenza delle informazioni, trattative assistite da un esperto indipendente e verifica periodica della perseguibilità del risanamento. La compatibilità dell’accesso formale alla composizione negoziata con un concordato omologato ancora in esecuzione è un profilo da verificare con attenzione caso per caso. Ma il metodo è pienamente utilizzabile nei trenta giorni dell’avviso: informare i creditori in modo completo, ascoltare le obiezioni prima che diventino ricorsi, proporre presidi di monitoraggio. Una modifica del piano negoziata con i creditori principali prima della pubblicazione ha un calendario più corto di una modifica che arriva al tribunale carica di opposizioni.

La tempistica comparata dei binari

Binario Presupposto Chi decide Termine chiave
Modifica non sostanziale Adattamento senza effetti su fattibilità e soddisfacimento Debitore sotto vigilanza del commissario Nessuno specifico
Art. 118-bis CCII Concordato in continuità, modifica sostanziale del piano Tribunale con decreto motivato 30 giorni per le opposizioni
Art. 58 CCII Accordi di ristrutturazione omologati Tribunale in caso di opposizioni 30 giorni per le opposizioni
Risoluzione art. 119 CCII Inadempimento non di scarsa importanza Tribunale su ricorso del creditore 1 anno dall’ultimo adempimento
Annullamento art. 120 CCII Dolo su passivo o attivo Tribunale su ricorso 6 mesi dalla scoperta, max 2 anni dall’ultimo adempimento

Le cinque finestre critiche

  1. Il primo mese dopo l’omologa: costruire il sistema di monitoraggio del piano. Chi non misura non vede lo scostamento in tempo.
  2. Le settimane successive allo scostamento: classificarlo. Piano o proposta? La risposta decide se l’art. 118-bis è percorribile.
  3. Prima della scadenza successiva del piano: avviare il percorso 118-bis. Ogni giorno perso è un giorno in cui l’inadempimento si avvicina.
  4. I trenta giorni dall’avviso ai creditori: negoziare e prevenire le opposizioni. È l’unico momento in cui i creditori leggono il piano modificato senza aver ancora preso posizione davanti al giudice.
  5. Dopo l’ultimo adempimento: tenere conto dell’anno della risoluzione. Fino alla scadenza di quell’anno il concordato non è al sicuro.

Le domande sul tempo

Posso modificare il piano se l’omologa è di tre anni fa?
Sì, se il concordato è in continuità ed è regolato dal CCII: l’art. 118-bis non fissa un limite temporale, presuppone soltanto che le modifiche sostanziali si rendano necessarie dopo l’omologazione. Se invece il concordato è regolato dalla legge fallimentare, la Cassazione n. 22229/2026 ha escluso l’applicabilità della norma.

Quanto dura in tutto la procedura di modifica?
La legge fissa solo i trenta giorni per le opposizioni. Attestazione, relazione del commissario, decisione preliminare del tribunale e udienza hanno tempi variabili: in via prudenziale, conviene considerare alcuni mesi dall’avvio al decreto.

Ho già saltato una rata: è troppo tardi per modificare il piano?
Non è precluso avviare la modifica, ma la situazione è più delicata: il creditore può già chiedere la risoluzione e il tribunale valuterà se l’inadempimento è di scarsa importanza. La modifica deve essere avviata subito e accompagnata da una strategia difensiva.

Il creditore che riceve l’avviso ad agosto ha più tempo?
Non bisogna contarci: la regola generale del codice esclude la sospensione feriale per i suoi procedimenti, e comunque la sospensione, dove opera, copre solo dal 1° al 31 agosto.

Una volta approvato il piano modificato, per quanto tempo i creditori possono ancora chiedere la risoluzione?
Fino a un anno dopo la scadenza dell’ultimo adempimento previsto, che può risultare spostata in avanti dal piano modificato.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Molte sono state rese sotto la legge fallimentare: lo si indica espressamente, perché il principio va adattato alla disciplina del CCII.

Tappa 1 — Omologa e intangibilità della proposta

  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza 29 giugno 2026, n. 22229. Dopo l’omologazione il concordato si è perfezionato e non è modificabile unilateralmente dal debitore se una norma non lo prevede; l’art. 118-bis CCII consente modifiche del piano, non delle condizioni del concordato; la normativa Covid del 2020 non ha introdotto facoltà di modifica. Rilevanza: è la pronuncia che traccia il confine tra modifica del piano e modifica della proposta (caso regolato dalla legge fallimentare).
  • Cass. civ., Sez. Unite, sentenza 14 febbraio 2022, n. 4696. L’omologa rende improcedibili le istanze di fallimento già presentate; in caso di inadempimento lo stato di insolvenza può riemergere e i creditori riprendono le iniziative secondo le regole generali. Rilevanza: chiarisce cosa accade alle iniziative dei creditori quando il piano non viene eseguito (legge fallimentare).

Tappe 2 e 7 — Esecuzione e parità di trattamento

  • Cass. civ., Sez. I, ordinanza 13 giugno 2018, n. 15495. I pagamenti eseguiti nella fase esecutiva del concordato in violazione della parità di trattamento tra creditori possono essere ripetuti nel successivo fallimento, entro determinati limiti. Rilevanza: vieta di “comprare” il ritiro di un’opposizione con pagamenti preferenziali (legge fallimentare).

Tappa 9 — Risoluzione del piano non eseguito

  • Cass. civ., Sez. I, sentenza 13 luglio 2018, n. 18738. Il concordato va risolto quando risulta che non svolge più la funzione di soddisfare i creditori; non rileva se l’inadempimento sia imputabile al debitore. Rilevanza: lo scostamento dovuto a cause esterne non mette al riparo dalla risoluzione; per questo conviene modificare il piano prima (legge fallimentare).
  • Cass. civ., Sez. I, sentenza 31 luglio 2019, n. 20652. Nel concordato con cessione dei beni la risoluzione presuppone un inadempimento non di scarsa importanza, e la percentuale indicata dal debitore è un elemento della valutazione. Rilevanza: misura della “scarsa importanza” e rilievo dei binari del liquidatorio (legge fallimentare).
  • Cass. civ., Sez. VI-1, ordinanza 29 maggio 2019, n. 14601. Il termine annuale per chiedere la risoluzione decorre dalla scadenza dell’ultimo adempimento e non può essere anticipato. Rilevanza: lo spostamento dell’ultimo adempimento per effetto del piano modificato sposta anche la finestra della risoluzione (legge fallimentare).
  • Cass. civ., Sez. I, sentenza 17 ottobre 2018, n. 26002. Se il fallimento è dichiarato senza previa risoluzione o annullamento del concordato, i creditori non subiscono gli effetti esdebitatori del concordato. Rilevanza: mostra il costo, per il debitore, di uno scenario in cui il piano naufraga (legge fallimentare).
  • Cass. civ., n. 19005/2020. Pronuncia relativa al ricorso per la risoluzione del concordato e al provvedimento di risoluzione e revoca dell’ammissione; data e sezione non reperite nelle fonti consultate. Rilevanza: conferma la centralità del procedimento di risoluzione come esito alternativo alla modifica (legge fallimentare).

Sull’art. 118-bis, introdotto nel settembre 2024, non risultano ancora, dalle fonti consultate, pronunce di legittimità che ne abbiano interpretato direttamente i presupposti in un concordato regolato dal CCII: la Cassazione n. 22229/2026 ne parla solo per escluderne l’applicazione a un concordato soggetto alla legge fallimentare.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se il concordato è stato appena omologato, lavoriamo sul monitoraggio; se lo scostamento è già emerso, sulla diagnosi e sull’attestazione; se l’avviso è già arrivato ai creditori, sulle opposizioni; se un creditore ha già chiesto la risoluzione, sulla difesa.

  1. Costruiamo il cruscotto di monitoraggio del piano omologato, con indicatori mensili confrontati con le scadenze concordatarie, perché lo scostamento emerga prima del rapporto semestrale del commissario.
  2. Classifichiamo lo scostamento: verifichiamo se richiede un adattamento non sostanziale, una modifica del piano ex art. 118-bis o se incide sulla proposta, e lo mettiamo per iscritto.
  3. Ricostruiamo il piano modificato insieme ai commercialisti dello staff, separando con rigore le azioni del piano dalle condizioni della proposta.
  4. Prepariamo il fascicolo per l’attestatore (consuntivi, rapporti del commissario, impegni di terzi, confronto analitico tra piano originario e modificato) per ridurre i tempi del rinnovo dell’attestazione.
  5. Redigiamo la relazione illustrativa per il commissario giudiziale e curiamo l’informativa preventiva, per evitare che un adattamento venga letto come inadempimento.
  6. Gestiamo il confronto con i creditori nei trenta giorni dall’avviso, con incontri tecnici e la proposta di presidi di monitoraggio, nel rispetto della parità di trattamento.
  7. Difendiamo il piano modificato nel procedimento di opposizione nelle forme dell’art. 48, concentrando la difesa sul delta tra piano originario e piano modificato.
  8. Difendiamo l’impresa nel ricorso per risoluzione ex art. 119, verificando il rispetto del termine annuale e sostenendo, dove gli elementi lo consentono, la scarsa importanza dell’inadempimento.
  9. Valutiamo i binari alternativi quando la proposta non è più rispettabile: accordi con singoli creditori, nuovi strumenti, profili fiscali alla luce del D.Lgs. 147/2026.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più su questo tema: la modifica di un piano omologato richiede di rivalutare la perseguibilità del risanamento e di condurre una trattativa con creditori che hanno già votato, esattamente il lavoro per cui l’esperto è abilitato dal D.L. 118/2021. Lo stesso professionista segue la strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la difesa del decreto sulla modifica, le eventuali impugnazioni e il giudizio di risoluzione restano nella stessa linea. Avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché un piano modificato è al tempo stesso un documento giuridico e un piano economico-finanziario.

Chiusura

Il piano di concordato omologato si può modificare, ma solo se si rispettano tre condizioni: si tratta di un concordato in continuità regolato dal CCII, la modifica riguarda il piano e non le condizioni promesse ai creditori, e si segue l’intera sequenza dell’art. 118-bis, con nuova attestazione, commissario, tribunale e trenta giorni per le opposizioni. Fuori da questo perimetro, la Cassazione n. 22229/2026 ricorda che la proposta omologata non si tocca unilateralmente, e che lo scostamento non gestito porta verso la risoluzione.

Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Tra lo scostamento e la rata successiva ci sono mesi che si possono usare per costruire una modifica difendibile, oppure perdere aspettando.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: valutare se un risanamento è ancora perseguibile e riaprire il dialogo con i creditori, nelle forme previste dalla legge, sono il cuore di quella qualifica e il cuore di ogni modifica post-omologa.

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  2. Consulenza fisica: è sempre a pagamento, incluso il primo consulto, il cui costo parte da 500€ + IVA, da saldare anticipatamente. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamento presso sedi fisiche specifiche in Italia dedicate alla consulenza iniziale o successiva (quali azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali in partnership, uffici temporanei). Anche in questo caso, sono previste comunicazioni successive tramite e-mail o posta elettronica certificata.

La consulenza fisica, a differenza di quella digitale, viene organizzata a partire da due settimane dal primo contatto.

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