Ambulatorio Di Logopedia In Crisi Con Convenzioni ASL Non Rinnovate: Quale Procedura Suggerisce Uno Studio Legale?

Un ambulatorio di logopedia vive di un equilibrio delicato: le sedute con i bambini con disturbi del linguaggio, con gli adulti dopo un ictus, con i pazienti con disfagia o con disturbi dell’apprendimento sono per larga parte pagate dal Servizio sanitario nazionale attraverso l’accordo contrattuale con l’Azienda sanitaria. Quando quell’accordo, che nel linguaggio di tutti i giorni si chiama ancora “convenzione”, non viene rinnovato, o viene rinnovato con un budget dimezzato, il fatturato può crollare da un mese all’altro, mentre l’affitto dei locali, gli stipendi delle logopediste, i contributi, le rate del finanziamento per l’arredo e i software di valutazione restano tutti lì.

Non esiste una sola procedura giusta per un ambulatorio di logopedia in crisi: dipende da chi sei. La stessa perdita della convenzione produce effetti opposti a seconda del profilo. Se sei una logopedista che lavora da sola con partita IVA, la composizione negoziata non ti è accessibile, ma il concordato minore e l’esdebitazione sì. Se il centro è una società a responsabilità limitata con pochi dipendenti e un attivo modesto, la stessa società può scegliere tra composizione negoziata e strumenti del sovraindebitamento. Se il centro è più grande, con più sedi e debiti bancari importanti, si entra nel territorio del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Se hai firmato una fideiussione per la società, il tuo problema è il patrimonio personale. E se sei una logopedista collaboratrice che non riceve i compensi da mesi, sei dall’altra parte del tavolo: sei un creditore, e hai regole tutte tue.

In questa guida trovi cinque profili:

  1. la logopedista titolare di uno studio individuale accreditato;
  2. la società che gestisce un piccolo ambulatorio e rientra nella nozione di impresa minore;
  3. il centro di riabilitazione strutturato, sopra le soglie dell’impresa minore;
  4. il socio, l’amministratore o il familiare che ha garantito i debiti del centro;
  5. la logopedista collaboratrice o dipendente che vanta crediti verso l’ambulatorio in crisi.

Perché uno studio legale e non soltanto un commercialista? Perché la crisi di un ambulatorio accreditato si gioca su due tavoli insieme: il rapporto amministrativo e contrattuale con l’Azienda sanitaria e la ristrutturazione dei debiti. Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto presso l’OCC: sono esattamente le due qualifiche che corrispondono ai due binari tra cui l’ambulatorio di logopedia deve scegliere, la composizione negoziata per la società che è impresa commerciale e le procedure di sovraindebitamento per la professionista e per l’impresa minore.

📩 Se la convenzione con l’ASL non è stata rinnovata e i debiti stanno crescendo, scrivici adesso: tutti i riferimenti per contattare lo studio li trovi in fondo a questa pagina.

Le regole comuni a tutti: accreditamento, accordo contrattuale e budget

Prima di guardare il tuo profilo, serve chiarire una volta per tutte come funziona il rapporto tra un ambulatorio di logopedia privato e il Servizio sanitario. È qui che nasce la crisi, ed è qui che molti si fanno illusioni sbagliate.

Tre gradini diversi: autorizzazione, accreditamento, accordo

Il D.Lgs. 502/1992 costruisce il rapporto in tre passaggi. Il primo è l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, che consente di aprire e lavorare con pazienti privati. Il secondo è l’accreditamento istituzionale (art. 8-quater), con cui la Regione riconosce che la struttura possiede i requisiti per lavorare per conto del Servizio sanitario. Il terzo è l’accordo contrattuale (art. 8-quinquies) con la Regione o l’Azienda sanitaria, che stabilisce quante prestazioni l’ambulatorio può erogare a carico del sistema pubblico e con quale tetto di spesa.

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023, hanno ricostruito proprio questa sequenza: l’accreditamento è un provvedimento di natura concessoria, espressione del potere pubblico; l’accordo contrattuale appartiene invece alla fase privatistica ed è un contratto scritto, a esecuzione continuata, a favore di terzi (i pazienti). La conseguenza pratica, che ogni titolare di un ambulatorio deve tenere a mente, è che l’accreditamento da solo non garantisce alcun pagamento: senza un accordo valido e dentro il budget, l’Azienda sanitaria non è tenuta a remunerare le sedute. La stessa ricostruzione è stata richiamata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 34301 di dicembre 2025, che ha ribadito la base strettamente negoziale del rapporto.

Il collegamento tra i due piani è anche normativo: l’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, del D.Lgs. 502/1992 prevede che, in caso di mancata stipula degli accordi, l’accreditamento delle strutture e dei professionisti interessati sia sospeso. In altre parole, la “convenzione non rinnovata” non toglie solo il fatturato pubblico: può incidere anche sul titolo che consente all’ambulatorio di presentarsi come struttura accreditata.

Le regole sulla selezione stanno cambiando

La legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (L. 5 agosto 2022, n. 118, art. 15) è intervenuta sugli artt. 8-quater e 8-quinquies per introdurre criteri di selezione più trasparenti e comparativi delle strutture con cui stipulare gli accordi. L’attuazione di queste regole è stata oggetto di intese in Conferenza Stato-Regioni e di discussioni sui tempi di applicazione; per questo, quando l’accordo non viene rinnovato, la prima verifica riguarda le regole regionali effettivamente in vigore nell’anno di riferimento e il bando o avviso con cui l’Azienda ha selezionato le strutture. Il mancato rinnovo può dipendere da una scelta di programmazione legittima, ma anche da un avviso impostato male o da criteri applicati in modo non uniforme: la differenza si vede solo leggendo gli atti.

Contro gli atti amministrativi (esclusione da una selezione, diniego, sospensione dell’accreditamento) il rimedio è, di regola, il ricorso al giudice amministrativo, con il termine breve di sessanta giorni previsto dal codice del processo amministrativo (art. 29 c.p.a.). Le domande di pagamento delle prestazioni rese in base a un accordo valido si portano invece davanti al giudice ordinario: è il terreno su cui si sono mosse entrambe le sentenze delle Sezioni Unite citate.

I crediti verso l’Azienda sanitaria: ritardi, interessi e prova del budget

Molti ambulatori in crisi hanno, contemporaneamente, debiti verso fisco e INPS e crediti verso l’Azienda sanitaria: fatture di mesi precedenti non pagate, conguagli contestati, prestazioni rese oltre il tetto. Due principi delle Sezioni Unite sono essenziali.

Il primo: con la sentenza n. 35092/2023 la Cassazione ha stabilito che le prestazioni rese in base a un contratto scritto con l’ente sanitario rientrano nella nozione di “transazione commerciale” del D.Lgs. 231/2002. Sui ritardi di pagamento spettano quindi gli interessi moratori della disciplina sulle transazioni commerciali, non i soli interessi legali. Per un ambulatorio con 60.000 o 80.000 euro di fatture arretrate, la differenza non è marginale.

Il secondo: con la sentenza n. 34301 di dicembre 2025 le Sezioni Unite hanno confermato che, quando l’Azienda eccepisce il superamento del budget, è la struttura accreditata a dover provare di essere rimasta dentro il tetto di spesa, e che le contestazioni generiche ai conteggi dell’ente non bastano. Chi intende recuperare crediti verso l’ASL deve quindi presentarsi con una ricostruzione documentata, mese per mese, delle prestazioni rese, delle prescrizioni e dei limiti dell’accordo.

Come si legge, in concreto, un mancato rinnovo

Dietro la frase “la convenzione non è stata rinnovata” possono nascondersi situazioni molto diverse, e ognuna porta a una strategia diversa.

La prima è la scadenza naturale dell’accordo senza una nuova selezione: l’Azienda sanitaria lascia scadere il contratto e non ne bandisce uno nuovo, oppure lo proroga solo per alcune strutture. Qui la domanda è se la scelta di programmazione sia stata motivata e se il trattamento riservato all’ambulatorio sia coerente con quello delle altre strutture della stessa area.

La seconda è l’esclusione da una selezione comparativa: l’ente ha pubblicato un avviso e l’ambulatorio non è rientrato tra le strutture scelte. Qui contano i criteri del bando, i punteggi, la documentazione richiesta e le eventuali cause di esclusione, comprese quelle legate alla regolarità contributiva.

La terza è il rinnovo con un budget drasticamente ridotto: formalmente l’accordo c’è, ma il tetto di spesa non copre i costi. È la situazione più insidiosa, perché l’ambulatorio continua a lavorare per il Servizio sanitario e può essere tentato di superare il budget per non lasciare i pazienti senza terapia; ma le prestazioni oltre il tetto, come ricordano le Sezioni Unite, sono a rischio di non essere pagate, e l’onere di provare il rispetto del limite è della struttura.

La quarta è la sospensione o revoca dell’accreditamento per carenza dei requisiti (personale, locali, attrezzature, procedure). In questo caso il problema non è solo economico: è il titolo stesso che consente di lavorare con il pubblico.

Ogni scenario richiede di guardare insieme due cose: gli atti amministrativi dell’ente e i numeri dell’ambulatorio. Un ricorso fondato può riaprire la partita con l’Azienda sanitaria, ma non paga i debiti di oggi; un piano di risanamento ben costruito può salvare l’attività, ma deve tenere conto di quanto realisticamente l’ambulatorio potrà lavorare con il pubblico nei prossimi anni.

I creditori tipici di un ambulatorio di logopedia

Conoscere la composizione dei debiti è il primo passo per scegliere lo strumento. In un ambulatorio di logopedia in crisi i creditori ricorrenti sono:

  • l’erario, per IVA (quando dovuta), ritenute sui compensi delle collaboratrici e dei dipendenti, imposte sui redditi e IRAP;
  • l’INPS, per i contributi dei dipendenti e, per la professionista individuale, per i contributi della propria posizione previdenziale;
  • il locatore dei locali, spesso un contratto di locazione a uso diverso dall’abitativo con canoni rilevanti, perché l’ambulatorio accreditato deve rispettare requisiti strutturali che rendono difficile trasferirsi;
  • le banche e le società di leasing, per gli affidamenti, i finanziamenti con garanzia pubblica, i leasing di arredi e strumentazione;
  • le collaboratrici e le dipendenti, per retribuzioni e compensi professionali arretrati;
  • i fornitori di software clinici, materiale per la valutazione e la terapia, servizi di pulizia e sanificazione, consulenza per la sicurezza e la privacy.

Ciascuno di questi creditori ha una posizione diversa nelle procedure: alcuni sono privilegiati, altri chirografari; alcuni sono esclusi dalle misure protettive, altri no; alcuni (fisco e INPS) seguono regole speciali. La strategia nasce da questa mappa.

La mappa degli strumenti di crisi

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, con i correttivi fino al D.Lgs. 136/2024) offre strumenti diversi a seconda di chi è il debitore:

  • la composizione negoziata (artt. 12-25-undecies) è riservata all’imprenditore commerciale e agricolo: l’art. 12, comma 1, nel testo vigente, consente a questi soggetti di chiedere la nomina di un esperto quando sono in crisi o in uno squilibrio che la rende probabile, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile;
  • le misure protettive (artt. 18-19) impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; vanno confermate dal tribunale con un ricorso da depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, e durano da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a un massimo complessivo di 240 giorni;
  • gli accordi di ristrutturazione (artt. 57, 60, 61), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis) e il concordato preventivo (artt. 84 ss.) sono gli strumenti per le imprese sopra soglia;
  • la transazione fiscale e contributiva (artt. 63 e 88) consente di proporre il pagamento parziale o dilazionato dei debiti con l’erario e con gli enti previdenziali dentro accordi e concordato;
  • per i debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale, tra cui il professionista e l’impresa minore, ci sono il concordato minore (artt. 74-83), la liquidazione controllata (artt. 268-277) e l’esdebitazione (artt. 278-283), anche nella forma riservata al debitore incapiente (art. 283).

L’impresa minore è definita dall’art. 2, comma 1, lett. d), CCII: è quella che presenta congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi antecedenti (o dall’inizio dell’attività, se più breve) e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro. Le soglie sono aggiornabili ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia (art. 348).

Ultima regola comune: le misure protettive della composizione negoziata non toccano i diritti di credito dei lavoratori, che l’art. 18, comma 1, esclude espressamente. Ne riparleremo nel profilo delle logopediste creditrici.

Profilo 1 – Sei una logopedista titolare di uno studio individuale accreditato

La tua situazione

Lavori con la tua partita IVA, magari con una o due collaboratrici, in un locale preso in affitto e attrezzato con lettino, specchi, materiale per la valutazione e software per la riabilitazione cognitiva e del linguaggio. Per anni l’accordo con l’Azienda sanitaria ti ha garantito una quota stabile di pazienti, soprattutto bambini in età evolutiva inviati dai servizi di neuropsichiatria infantile. Poi l’accordo è scaduto e non è stato rinnovato, oppure è stato ridotto in modo drastico. Hai continuato a pagare l’affitto e la collaboratrice, sei rimasta indietro con le imposte e con i contributi, hai acceso un prestito per coprire i mesi difficili.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei una professionista sanitaria, non un imprenditore commerciale. Il profilo del logopedista è disciplinato dal D.M. 14 settembre 1994, n. 742, ed è una professione sanitaria della riabilitazione. Questo ha una conseguenza immediata sul piano della crisi: la composizione negoziata, che l’art. 12 CCII riserva all’imprenditore commerciale e agricolo, non è la tua strada. Allo stesso modo non sei esposta alla liquidazione giudiziale.

Per te il Codice prevede gli strumenti del sovraindebitamento, gestiti con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi (OCC):

  • il concordato minore, con cui proponi ai creditori un piano di pagamento, anche parziale, che può prevedere la prosecuzione della tua attività professionale;
  • la liquidazione controllata, con cui metti a disposizione dei creditori il tuo patrimonio liquidabile e, alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, puoi ottenere l’esdebitazione (art. 282);
  • l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), se non hai alcuna utilità da offrire ai creditori, neppure in prospettiva futura.

Non puoi invece usare la ristrutturazione dei debiti del consumatore per i debiti nati dall’attività professionale: quella procedura è pensata per chi ha contratto debiti per scopi estranei all’attività.

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi su un punto decisivo: i debiti con il fisco e con l’INPS. La Cassazione, Sezione I, con la sentenza n. 14555 di maggio 2026, ha chiarito che nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non passa per la transazione fiscale dell’art. 88 CCII: segue una disciplina autonoma e semplificata, fondata sulla relazione dell’OCC e sul giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3. Il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali, quando questa adesione è determinante per raggiungere la maggioranza dell’art. 79 e la proposta è più conveniente della liquidazione controllata.

I numeri

Immagina un debito complessivo di 63.740 euro: 22.610 euro di imposte non versate, 18.920 euro di contributi previdenziali, 22.210 euro di residuo su un prestito personale acceso per l’attività. Il tuo reddito netto, dopo la perdita della convenzione, è sceso a circa 2.150 euro al mese, dei quali 1.380 servono per vivere e per la famiglia.

Con un concordato minore potresti offrire, per esempio, 640 euro al mese per cinque anni (38.400 euro), lasciando proseguire lo studio con pazienti privati e con eventuali nuovi accordi. Se la liquidazione controllata, al netto delle spese di procedura e dei beni impignorabili, darebbe ai creditori meno di quella somma, la proposta è conveniente e il giudice può valutarla anche contro il voto contrario dell’Agenzia delle Entrate o dell’INPS, alle condizioni dell’art. 80, comma 3.

I rischi specifici

Il rischio più grave per te è perdere, insieme alla convenzione, anche i requisiti per tornare a lavorare con il Servizio sanitario. Molte Regioni chiedono la regolarità contributiva e fiscale per mantenere l’accreditamento o per partecipare alle nuove selezioni. Se lasci accumulare il debito con l’INPS, rischi di rimanere fuori anche dalla prossima occasione.

Ci sono poi i rischi comuni a ogni professionista: le cartelle che diventano pignoramenti presso terzi sui conti dove incassi i pagamenti dei pazienti privati; il fermo amministrativo sull’auto che usi per le visite domiciliari; la risoluzione del contratto di locazione per morosità, che ti farebbe perdere lo studio attrezzato.

Lo studio, l’affitto e le attrezzature

Per te lo studio non è soltanto un locale: è il luogo che ha ottenuto l’autorizzazione e l’accreditamento, con requisiti strutturali che non si trasferiscono facilmente altrove. Perdere i locali per uno sfratto significherebbe, in pratica, ripartire da zero anche sul piano amministrativo.

Nel concordato minore il contratto di locazione può essere mantenuto se il piano prevede la prosecuzione dell’attività e il pagamento dei canoni correnti; i canoni arretrati entrano tra i debiti da regolare con la proposta. È una trattativa da avviare presto con il locatore, perché un’azione di sfratto già iniziata complica tutto. Le attrezzature (lettino, materiale per i test, strumenti per la riabilitazione della deglutizione, computer e software) sono beni strumentali: nel piano vanno valutate al loro valore di mercato reale, spesso molto basso, ed è proprio questo basso valore di liquidazione a rendere più conveniente, per i creditori, la prosecuzione dell’attività.

Se invece la tua attività non è più sostenibile, la liquidazione controllata ti consente di chiudere i debiti con un percorso ordinato: il liquidatore vende quel poco che c’è, i creditori vengono soddisfatti secondo le regole, e alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura puoi ottenere l’esdebitazione (art. 282). Se non hai nulla da offrire, neppure in prospettiva, resta l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), con l’obbligo di pagare i creditori se nei tre anni successivi sopravvengono utilità rilevanti.

Il rapporto con i pazienti privati

Molte logopediste, perso l’accordo, provano a convertire i pazienti in privati. È una strada possibile, ma per il piano di concordato minore conta la sostenibilità: un incasso privato stimato con ottimismo, che poi non si realizza, fa saltare le rate e può portare alla risoluzione del concordato. Meglio una proposta più bassa ma rispettabile che una proposta alta destinata a fallire. Nel piano vanno indicati con prudenza il numero di sedute settimanali, il corrispettivo medio per seduta, i periodi di calo (estate, festività), e i costi necessari per mantenere lo studio.

Le mosse giuste

  1. Chiedi subito gli atti del mancato rinnovo: l’avviso, la graduatoria, la comunicazione dell’Azienda. Il termine per un ricorso al giudice amministrativo è breve e decorre dalla conoscenza dell’atto.
  2. Fai il punto sui crediti verso l’ASL: fatture non pagate, conguagli, prestazioni contestate. Sono un attivo che entra nel tuo piano.
  3. Rivolgiti a un OCC con un professionista che conosca la crisi da sovraindebitamento: il gestore redige la relazione su cui il giudice fonderà la valutazione di convenienza.
  4. Separa la casa dallo studio: il concordato minore può prevedere la prosecuzione dell’attività e la conservazione dei beni strumentali, ma va costruito su numeri realistici.
  5. Non sottoscrivere rateizzazioni che non potrai rispettare: una dilazione che decade aggrava la posizione e riduce lo spazio per un accordo successivo.

Giurisprudenza dedicata

Per te contano soprattutto Cass. I n. 14555 di maggio 2026 sul trattamento dei debiti fiscali e contributivi nel concordato minore e le due pronunce delle Sezioni Unite (n. 35092/2023 e n. 34301 di dicembre 2025) sul rapporto con l’Azienda sanitaria, che ti servono per recuperare i crediti arretrati e per capire che senza accordo non c’è obbligo di pagamento.

Profilo 2 – La tua società gestisce un piccolo ambulatorio ed è un’impresa minore

La tua situazione

L’ambulatorio è una S.r.l. con due o tre soci, quattro o cinque logopediste tra dipendenti e collaboratrici, una segreteria part-time, una sede in affitto. L’accordo con l’Azienda sanitaria valeva tra il 60 e il 75% del fatturato. Il bilancio non ha mai superato i 200.000 euro di ricavi e l’attivo è sempre rimasto sotto i 300.000 euro. Il mancato rinnovo ha creato un buco di cassa che si è riversato su fornitori, contributi e imposte.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la particolarità è la doppia porta. Come società che esercita un’attività organizzata in forma d’impresa, puoi accedere alla composizione negoziata; come impresa minore, puoi anche scegliere il concordato minore e la liquidazione controllata. La scelta non è teorica: dipende da cosa vuoi ottenere.

La composizione negoziata ti dà un esperto indipendente che facilita le trattative con banche, locatore, fornitori e, quando il piano lo consente, con l’erario e gli enti previdenziali, e ti permette di chiedere misure protettive contro le azioni esecutive. Ha però un presupposto preciso: il risanamento deve essere ragionevolmente perseguibile. Se l’ambulatorio non ha più un futuro senza la convenzione, il percorso rischia di non partire o di non superare la conferma delle misure. Il massimario delle decisioni di merito raccolto dalla Camera di commercio di Pistoia-Prato è chiaro su questo punto: il Tribunale di Verona (10 giugno 2025) e il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (10 gennaio 2025) hanno negato la conferma delle misure a fronte di un piano meramente liquidatorio, e il Tribunale di Salerno (13 febbraio 2023) l’ha negata in presenza di un piano embrionale e generico. In senso più aperto, il Tribunale di Perugia (15 luglio 2024) ha ammesso che la ragionevole perseguibilità del risanamento possa passare anche per la cessione o la liquidazione dell’attività: un orientamento utile se l’obiettivo è trasferire l’ambulatorio a un altro operatore accreditato salvando i posti di lavoro.

Il concordato minore, invece, non richiede la prospettiva di continuità come condizione di accesso, e permette di trattare i debiti fiscali e contributivi con il giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3, senza la transazione fiscale dell’art. 88 (Cass. I n. 14555 di maggio 2026). I crediti privilegiati, come quelli dei lavoratori o di gran parte del fisco, possono essere soddisfatti non integralmente, purché ricevano almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione, al valore di mercato e con attestazione dell’OCC (art. 75, comma 2).

Per una piccola società di logopedia, la scelta tra composizione negoziata e concordato minore dipende da una domanda: esiste un piano credibile per continuare, con o senza la convenzione? Se la risposta è sì e i creditori principali sono banche e fornitori, la composizione negoziata è lo strumento più flessibile. Se il problema principale è il debito fiscale e contributivo, e i creditori sono molti e dispersi, il concordato minore offre spesso una via più lineare.

I numeri

Una S.r.l. con attivo di 268.400 euro, ricavi di 187.900 euro nell’ultimo esercizio (e inferiori nei due precedenti) e debiti per 312.650 euro rientra nella nozione di impresa minore: tutte e tre le soglie sono rispettate. Se nell’esercizio successivo i debiti salissero a 512.000 euro, la società uscirebbe dalla definizione e le procedure di sovraindebitamento non sarebbero più disponibili. Il momento in cui si agisce cambia lo strumento a cui si ha accesso.

I rischi specifici

Il rischio principale per te è la perdita del DURC. Senza regolarità contributiva diventa difficile partecipare alla selezione per un nuovo accordo e ricevere alcuni pagamenti pubblici. Su questo il Tribunale di Ivrea (24 dicembre 2025) ha fornito un’indicazione importante nella composizione negoziata: non si può ordinare all’ente previdenziale di rilasciare il DURC, ma il tribunale può accertare in via interinale la sussistenza dei presupposti della regolarità quando il piano non è implausibile e prevede il pagamento integrale del debito previdenziale, anche a rate.

Altri rischi tipici: lo sfratto per morosità dalla sede, che per un ambulatorio accreditato significa anche perdere i requisiti strutturali legati a quei locali; il pignoramento dei crediti verso l’Azienda sanitaria da parte dell’Agente della riscossione; la revoca degli affidamenti bancari.

Le logopediste, il personale e la riorganizzazione

Il cuore di un ambulatorio di logopedia sono le persone: professioniste formate, con esperienza sui disturbi specifici del linguaggio, sulle afasie, sulla disfagia. Un piano di risanamento che taglia il personale in modo indiscriminato rischia di distruggere proprio ciò che rende l’ambulatorio appetibile per un nuovo accordo o per un acquirente.

Nella composizione negoziata, i crediti delle lavoratrici dipendenti non sono toccati dalle misure protettive (art. 18, comma 1): la società deve quindi organizzarsi per pagare le retribuzioni correnti, e il piano deve prevedere come regolare gli arretrati. Le collaboratrici con partita IVA, invece, sono creditrici ordinarie e privilegiate per gli ultimi due anni di prestazioni: con loro si può negoziare un piano di rientro, magari collegato alla prosecuzione della collaborazione.

Nel concordato minore, lo stesso personale entra nella proposta: i crediti privilegiati possono essere pagati in misura non integrale solo nei limiti dell’art. 75, comma 2. Una proposta che offre poco alle lavoratrici, in presenza di beni che in liquidazione renderebbero di più, non supera il vaglio del giudice.

La sede accreditata e il contratto di locazione

La sede di un ambulatorio accreditato ha un valore che va oltre il canone: è il luogo per cui la Regione ha verificato i requisiti strutturali. Durante la composizione negoziata, l’art. 18, comma 5, impedisce al locatore di risolvere il contratto per il solo mancato pagamento dei canoni anteriori alla pubblicazione dell’istanza, una volta che le misure sono efficaci; ma i canoni correnti vanno pagati, e il Tribunale di Milano (19 giugno 2025) ha escluso che si possano inibire i rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati. La sede si salva solo se il piano garantisce i canoni che maturano durante le trattative.

Le mosse giuste

  1. Misura subito le soglie dell’impresa minore sugli ultimi tre bilanci e sulla situazione debitoria aggiornata.
  2. Verifica se il risanamento è perseguibile: con quali pazienti privati, con quali nuovi accordi, con quale riduzione di costi.
  3. Fai verificare il piano da chi conosce la composizione negoziata prima di depositare l’istanza: un piano debole porta al rigetto delle misure e brucia la protezione.
  4. Proteggi la sede: la locazione è il contratto che più spesso decide la sopravvivenza dell’ambulatorio.
  5. Recupera i crediti verso l’ASL con interessi moratori, documentando il rispetto del budget.

Lo Studio Monardo affronta questi casi con le competenze dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e Gestore della crisi da sovraindebitamento: proprio la doppia qualifica che serve quando una piccola società può scegliere tra i due binari.

Giurisprudenza dedicata

Oltre a Cass. I n. 14555 di maggio 2026, contano i decreti di merito sulla ragionevole perseguibilità (Trib. Verona 10 giugno 2025, Trib. Santa Maria Capua Vetere 10 gennaio 2025, Trib. Salerno 13 febbraio 2023, Trib. Perugia 15 luglio 2024) e, per la regolarità contributiva, Trib. Ivrea 24 dicembre 2025.

Profilo 3 – Gestisci un centro di riabilitazione strutturato, sopra le soglie

La tua situazione

Il tuo non è un piccolo studio: è un centro di riabilitazione con logopedia, neuropsicomotricità, fisioterapia e psicologia, magari con due sedi, venti o trenta operatori, un contratto di leasing per le attrezzature, affidamenti bancari e un finanziamento garantito dal Fondo di garanzia per le PMI. L’accordo con l’Azienda sanitaria copriva la maggior parte delle prestazioni di logopedia; il mancato rinnovo, o un rinnovo con budget fortemente ridotto, ha messo in tensione l’intera struttura.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri su un punto: sei fuori dalle procedure di sovraindebitamento e sei assoggettabile alla liquidazione giudiziale. Ma hai a disposizione tutta la gamma degli strumenti del Codice.

La composizione negoziata è, per un centro di questo tipo, il primo strumento da considerare, perché consente di trattare con l’Azienda sanitaria, le banche e i creditori sotto la protezione delle misure dell’art. 18 senza aprire subito una procedura concorsuale. Le misure protettive impediscono ai creditori di acquisire prelazioni e di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari; l’art. 18, comma 5, vieta ai creditori, comprese banche e intermediari finanziari, di rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a tuo danno per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; dopo la conferma, le banche non possono mantenere la sospensione delle linee di credito (comma 5-bis). Dalla pubblicazione dell’istanza sono inoltre sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione per perdite (art. 20), come ha ricordato il Tribunale di Ivrea il 17 febbraio 2023.

Accanto alle misure protettive, il tribunale può concedere misure cautelari mirate. Il Tribunale di Vicenza (23 luglio 2025) ha ammesso la sospensione dei pagamenti ai creditori e il divieto temporaneo di escutere le garanzie, compresa quella del Fondo di garanzia (MCC); il Tribunale di Lanciano (17 ottobre 2025) ha ritenuto che le misure cautelari possano operare oltre i 240 giorni delle protettive, fino a dodici mesi complessivi, se non ledono i creditori più dell’alternativa liquidatoria. Il Tribunale di Catania (14 giugno 2022) ha precisato che la sospensione dei pagamenti verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più una misura cautelare da chiedere e motivare.

Ci sono però dei limiti che vanno detti con onestà. Le misure della composizione negoziata non possono obbligare l’Azienda sanitaria a rinnovare un accordo scaduto. Il Tribunale di Modena (dicembre 2022) ha escluso che si possa imporre la prosecuzione di un contratto già scaduto, e il Tribunale di Verona (11 dicembre 2025) ha escluso, salvo casi eccezionali, interventi sul regolamento dei contratti pendenti come la sospensione delle rate dei finanziamenti. Il Tribunale di Milano (19 giugno 2025) ha negato l’inibitoria dei rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati. La composizione negoziata è uno spazio di trattativa protetto, non uno strumento per riscrivere d’autorità i rapporti.

Un aspetto favorevole riguarda invece i pagamenti pubblici: il Tribunale di La Spezia (23 febbraio 2023) ha ritenuto che durante le misure protettive non operi il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, per cui l’ente pubblico debitore deve continuare a pagare l’impresa. Per un centro che ha crediti verso l’Azienda sanitaria e debiti con l’Agente della riscossione, è un punto da far valere.

Se le trattative non bastano, gli esiti possibili sono gli accordi di ristrutturazione (anche agevolati o a efficacia estesa, artt. 60 e 61), il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione (art. 64-bis), il concordato preventivo in continuità o liquidatorio (artt. 84 ss.), con la transazione fiscale e contributiva degli artt. 63 e 88.

La trattativa con l’Azienda sanitaria dentro la composizione negoziata

L’esperto della composizione negoziata facilita le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati (art. 12, comma 2). Per un centro di riabilitazione, l’Azienda sanitaria è al tempo stesso debitrice (per le prestazioni arretrate), possibile controparte di un nuovo accordo e, indirettamente, l’ente che deve valutare la continuità del servizio per i pazienti in carico. Coinvolgerla nella trattativa, con un piano trasparente, può aiutare a definire i conguagli, i tempi di pagamento e, quando ci sono le condizioni, il passaggio dei pazienti a un’altra struttura senza interruzioni delle terapie.

Il piano deve anche affrontare le prestazioni rese oltre il budget negli anni precedenti. Alla luce della sentenza n. 34301 di dicembre 2025, che pone sulla struttura l’onere di provare il rispetto del tetto di spesa, iscrivere in bilancio come crediti certi somme che l’ente contesta per superamento del budget è un errore che l’esperto e i creditori rileveranno subito. Meglio una valutazione prudente, con una distinzione chiara tra crediti documentati, crediti contestati e crediti di difficile recupero.

Il ramo d’azienda di logopedia

Quando l’accordo per la logopedia non viene rinnovato ma il centro conserva altri accordi (per esempio per la fisioterapia), una soluzione può essere la cessione del ramo d’azienda di logopedia a un operatore che abbia un accordo in essere o che possa ottenerlo. L’art. 12, comma 2, prevede espressamente che il risanamento possa passare anche per il trasferimento dell’azienda o di rami di essa, preservando ove possibile i posti di lavoro. Il trasferimento di un ramo accreditato richiede però di verificare le regole regionali sul subentro nell’accreditamento e nell’accordo: è un punto da studiare con gli atti alla mano prima di trattare con un acquirente.

I numeri

Un centro con ricavi di 1.137.600 euro, dei quali il 71% derivante dall’accordo con l’Azienda sanitaria, perde con il mancato rinnovo circa 807.700 euro di ricavi annui. Se i costi fissi (personale, sede, leasing) ammontano a 940.000 euro, la sola attività privata non regge. Il piano deve allora prevedere una combinazione di riduzione dei costi, ricerca di nuovi accordi (anche in altre aree della riabilitazione), recupero dei crediti arretrati verso l’ente e, se necessario, cessione di un ramo d’azienda a un operatore che subentri nelle prestazioni.

I rischi specifici

Il rischio più grave è la liquidazione giudiziale su istanza dei creditori o del pubblico ministero, che spazzerebbe via il valore dell’accreditamento e del personale formato. La composizione negoziata impedisce la pronuncia della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza (art. 18, comma 4); il Tribunale di Reggio Emilia (7 ottobre 2025) ha precisato che questo divieto dura fino alla conclusione o archiviazione del percorso, non fino a una scadenza fissa. Restano esposte, però, le responsabilità degli amministratori per una gestione che abbia aggravato il dissesto.

Le mosse giuste

  1. Deposita l’istanza di composizione negoziata prima che inizino i pignoramenti, con un piano di risanamento serio e non embrionale.
  2. Chiedi le misure protettive solo verso i creditori che servono: il Tribunale di Bergamo e altri hanno richiesto misure non generiche.
  3. Valuta misure cautelari mirate, per esempio sulle garanzie MCC o sui contratti bancari.
  4. Apri una trattativa strutturata con l’Azienda sanitaria su crediti arretrati, conguagli e possibili nuovi accordi.
  5. Prepara un piano B: accordo di ristrutturazione o concordato in continuità, con transazione fiscale.

Giurisprudenza dedicata

Per il centro strutturato contano i decreti dei Tribunali di Vicenza (23 luglio 2025), Lanciano (17 ottobre 2025), Catania (14 giugno 2022), Modena (dicembre 2022), Verona (11 dicembre 2025), Milano (19 giugno 2025), La Spezia (23 febbraio 2023), Ivrea (17 febbraio 2023) e Reggio Emilia (7 ottobre 2025), oltre alle due sentenze delle Sezioni Unite sui rapporti con l’Azienda sanitaria.

Profilo 4 – Sei il socio, l’amministratore o il familiare che ha garantito i debiti

La tua situazione

Quando la società ha chiesto il finanziamento per aprire la seconda sede o per comprare le attrezzature, la banca ti ha chiesto una fideiussione personale. Forse l’ha firmata anche tuo marito, tua moglie o un genitore. Oppure sei l’amministratrice della S.r.l. e ti preoccupa la responsabilità per le scelte fatte negli ultimi mesi. Ora che la convenzione non è stata rinnovata, ti chiedi cosa succede al tuo patrimonio personale se la società non ce la fa.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: il debito della società e il tuo debito di garante sono due posizioni distinte, e gli strumenti che proteggono la società non proteggono automaticamente te. Il Tribunale di Avellino (5 dicembre 2022) ha escluso che le misure protettive della composizione negoziata si estendano al patrimonio dei soci fideiussori. Il Tribunale di Venezia (6 febbraio 2023) ha però ammesso l’estensione ai garanti che mettono a disposizione i propri beni per il risanamento: se il tuo patrimonio entra nel piano, la tutela può essere chiesta anche per te. Il Tribunale di Vicenza (23 luglio 2025), nel senso già visto, ha ammesso il divieto temporaneo di escutere le garanzie.

Per te, persona fisica che ha garantito debiti altrui, il Codice offre gli strumenti del sovraindebitamento: se la fideiussione è stata prestata fuori da un’attività d’impresa o professionale tua, puoi valutare la ristrutturazione dei debiti del consumatore; in alternativa, la liquidazione controllata con esdebitazione. Il Codice consente anche procedure familiari, quando più membri della stessa famiglia sono sovraindebitati, ma è un punto da valutare caso per caso.

Se sei amministratrice, hai un obbligo in più: dal momento in cui la crisi si manifesta, devi gestire la società in modo da evitare il pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria e attivarti con gli strumenti previsti dal Codice. Rimandare la decisione nella speranza di un rinnovo che non arriva è la scelta che più spesso trasforma una crisi gestibile in una responsabilità personale.

Il ruolo del familiare garante

Spesso la fideiussione è stata firmata da un familiare che non ha mai lavorato nell’ambulatorio: un genitore pensionato, un coniuge con un lavoro dipendente. Per chi è nella tua posizione, la regola da ricordare è che la garanzia non dipende da cosa sapevi dell’attività: se la società non paga, la banca può chiedere a te. Ma è proprio la tua estraneità all’attività a renderti, in molti casi, un consumatore ai fini delle procedure di sovraindebitamento, con la possibilità di valutare la ristrutturazione dei debiti del consumatore o, in ultima istanza, la liquidazione controllata con esdebitazione.

È importante muoversi prima che la banca ottenga un titolo esecutivo e iscriva ipoteca giudiziale sui tuoi beni: una garanzia iscritta dopo l’apertura di una procedura personale, o durante l’efficacia delle misure della società se i tuoi beni sono entrati nel piano, segue regole diverse.

I numeri

Hai garantito un finanziamento bancario di 140.000 euro, del quale restano 96.200 euro. Se la società entra in composizione negoziata e la banca accetta un piano di rientro in sette anni, la tua garanzia resta in piedi, ma la banca ha meno ragioni per escuterla finché il piano viene rispettato. Se invece la società viene liquidata, la banca si rivolgerà a te per il residuo non pagato. In un concordato minore della società, la falcidia del credito bancario non ti libera automaticamente come garante, salvo che la proposta e l’accordo con la banca lo prevedano.

I rischi specifici

Il rischio principale è il decreto ingiuntivo della banca nei tuoi confronti, seguito dall’ipoteca giudiziale sulla casa. È un rischio che matura proprio mentre la società è concentrata sulla trattativa con l’Azienda sanitaria. Un secondo rischio, per l’amministratrice, è l’azione di responsabilità se la gestione degli ultimi mesi ha aggravato il dissesto.

Le mosse giuste

  1. Fai verificare il contratto di garanzia: tipo di fideiussione, limiti di importo, clausole di rinuncia ai termini per agire contro il debitore principale.
  2. Partecipa al piano della società se vuoi ottenere l’estensione delle misure protettive ai tuoi beni.
  3. Documenta le decisioni come amministratrice: verbali, situazioni contabili, contatti con l’esperto o con l’OCC.
  4. Valuta una procedura personale di sovraindebitamento se la garanzia è destinata a essere escussa e non hai mezzi per pagarla.

Giurisprudenza dedicata

Contano Trib. Avellino 5 dicembre 2022 e Trib. Venezia 6 febbraio 2023 sull’estensione delle misure ai garanti, e Trib. Vicenza 23 luglio 2025 sul divieto temporaneo di escussione delle garanzie.

Profilo 5 – Sei una logopedista collaboratrice o dipendente e l’ambulatorio non ti paga

La tua situazione

Lavori nell’ambulatorio da anni, come dipendente o come collaboratrice con partita IVA. Da quando la convenzione non è stata rinnovata gli stipendi arrivano in ritardo, oppure le fatture dei tuoi compensi professionali restano non pagate da tre, quattro, cinque mesi. Ti chiedi se puoi agire subito, se la procedura di crisi della società ti blocca e cosa recupererai.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione, la prima cosa da sapere è che le regole sono diverse a seconda che tu sia dipendente o collaboratrice autonoma. Se sei dipendente, i tuoi crediti sono esclusi dalle misure protettive della composizione negoziata: l’art. 18, comma 1, lo dice espressamente. Puoi quindi agire per il recupero delle retribuzioni anche durante le trattative. La Corte d’appello di Potenza (27 dicembre 2022), nel massimario già citato, ha anche ritenuto che il divieto di dichiarare l’insolvenza durante la composizione operi pure quando la domanda è proposta da un lavoratore: puoi agire per i tuoi crediti, ma non puoi far aprire la liquidazione giudiziale mentre le trattative sono in corso.

Se sei collaboratrice con partita IVA, invece, i tuoi crediti per compensi professionali rientrano tra quelli ordinari: le misure protettive ti riguardano, e non potrai avviare un’esecuzione forzata finché sono efficaci. I tuoi crediti per prestazioni professionali, però, godono di un privilegio generale sui beni mobili del debitore per le prestazioni degli ultimi due anni (art. 2751-bis, n. 2, c.c.), che li colloca prima dei creditori chirografari in qualunque procedura. Anche i crediti delle lavoratrici dipendenti sono privilegiati (art. 2751-bis, n. 1, c.c.).

Nel concordato minore e nel concordato preventivo i crediti privilegiati possono essere pagati in misura parziale solo se ricevono almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni su cui grava la prelazione (per il concordato minore, art. 75, comma 2). Per questo il tuo privilegio conta anche quando l’ambulatorio non viene liquidato.

I numeri

Hai fatture non pagate per 7.840 euro, relative agli ultimi otto mesi. Se l’ambulatorio entra in composizione negoziata, la tua azione esecutiva resta bloccata per la durata delle misure (da 30 a 120 giorni, prorogabili fino a 240). Puoi comunque ottenere un decreto ingiuntivo, ma non eseguirlo finché le misure sono efficaci. Se invece sei dipendente con 6.320 euro di retribuzioni arretrate, il blocco non ti riguarda.

I rischi specifici

Il tuo rischio principale è arrivare tardi: se l’ambulatorio viene liquidato e le risorse sono poche, i creditori privilegiati di grado superiore e le spese di procedura possono assorbire buona parte dell’attivo. Un secondo rischio, per la collaboratrice, è non avere documentazione sufficiente (incarichi, registri delle sedute, fatture) per provare il credito.

Le mosse giuste

  1. Metti in ordine i documenti: contratto, fatture, registri delle prestazioni, comunicazioni.
  2. Invia una diffida formale di pagamento e valuta il ricorso per decreto ingiuntivo.
  3. Segui le comunicazioni sul Registro delle imprese: la pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata ti dice da quando operano le misure.
  4. Partecipa alle trattative e, se si arriva a un concordato, al voto: il tuo privilegio va fatto valere.

Giurisprudenza dedicata

Conta App. Potenza 27 dicembre 2022 sul divieto di sentenza di insolvenza anche su istanza del lavoratore; per la tutela delle collaboratrici nel concordato minore, l’art. 75, comma 2, CCII e, sul trattamento dei crediti privilegiati, il principio di convenienza rispetto alla liquidazione.

Tre ambulatori, tre esiti: le simulazioni

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali.

Ipotesi 1 – La logopedista individuale

Debiti: 63.740 euro (imposte 22.610, contributi 18.920, prestito 22.210). Reddito netto mensile dopo la perdita dell’accordo: 2.150 euro; spese familiari documentate: 1.380 euro. Patrimonio: attrezzature dello studio con valore di mercato stimato in 4.900 euro, un’auto del valore di 6.300 euro, nessun immobile.

  • In liquidazione controllata, i creditori riceverebbero il ricavato delle attrezzature e dell’auto (11.200 euro), al netto delle spese, più la parte di reddito eccedente il necessario per il periodo della procedura.
  • Con un concordato minore di 640 euro mensili per 60 mesi, i creditori ricevono 38.400 euro, cioè il 60,2% dei debiti, e la professionista conserva studio e auto.
  • La proposta è più conveniente della liquidazione: il giudice può valutarla anche senza l’adesione dell’erario o dell’INPS, alle condizioni dell’art. 80, comma 3, e senza passare per la transazione fiscale (Cass. I n. 14555 di maggio 2026).

Ipotesi 2 – La S.r.l. impresa minore

Attivo 268.400 euro, ricavi 187.900 euro, debiti 312.650 euro: erario 74.300, INPS 41.870, banca 96.200, locatore 18.450, fornitori e collaboratrici 81.830 (di cui 23.460 privilegiati ex art. 2751-bis c.c.). Crediti verso l’Azienda sanitaria per prestazioni rese nell’ultimo anno dell’accordo: 52.630 euro.

  • Prima mossa: recupero dei crediti verso l’ente, con interessi moratori del D.Lgs. 231/2002, documentando il rispetto del budget (Cass. SU n. 35092/2023 e n. 34301 di dicembre 2025).
  • Seconda mossa: se esiste un piano di continuità basato su pazienti privati e su un nuovo accordo in un’altra area, composizione negoziata con misure protettive per evitare il pignoramento dei crediti verso l’ente; altrimenti concordato minore con pagamento integrale delle collaboratrici privilegiate e falcidia dei chirografari.
  • Se la società supera i 500.000 euro di debiti prima di agire, perde la porta del concordato minore.

Ipotesi 3 – Il centro sopra soglia

Ricavi 1.137.600 euro, debiti 1.486.900 euro, crediti verso l’ente 214.380 euro scaduti. Istanza di composizione negoziata depositata il 3 febbraio; ricorso per la conferma delle misure depositato il 4 febbraio; udienza fissata entro dieci giorni; misure confermate per 120 giorni, poi prorogate su parere dell’esperto fino al limite complessivo di 240 giorni. Durante le misure, il tribunale concede anche il divieto temporaneo di escussione della garanzia MCC (sul modello di Trib. Vicenza 23 luglio 2025). Esito ipotetico: accordo con le banche, cessione del ramo di logopedia a un altro operatore accreditato con mantenimento del personale, concordato in continuità per il residuo con transazione fiscale.

I casi misti

La logopedista socia della S.r.l. che lavora anche con partita IVA propria

Molte logopediste sono contemporaneamente socie dell’ambulatorio e professioniste con una propria clientela privata. In questo caso le procedure si sdoppiano: la società segue le regole del profilo 2 o 3, la professionista quelle del profilo 1, e se ha garantito i debiti sociali anche quelle del profilo 4. Un piano coordinato è indispensabile: una procedura personale che ignori la fideiussione verso la banca della società può lasciare scoperto proprio il debito più pesante.

La collaboratrice che diventa creditrice e poi socia

Capita che, per salvare l’ambulatorio, una collaboratrice converta i compensi non pagati in una quota della società. È un’operazione possibile, ma va valutata con attenzione: la collaboratrice rinuncia al privilegio dell’art. 2751-bis n. 2 c.c. e diventa titolare di una partecipazione il cui valore dipende dal successo del risanamento.

Lo studio associato tra logopediste

Lo studio associato non è una società commerciale. Le singole associate rispondono dei debiti secondo le regole dell’associazione professionale e, nella crisi, ciascuna valuta la propria posizione con gli strumenti del sovraindebitamento. Le società tra professionisti pongono invece questioni particolari sul loro inquadramento ai fini delle procedure: è un punto da valutare sui documenti della società.

L’ambulatorio che lavora anche in libero mercato

Se l’ambulatorio ha una quota significativa di pazienti privati o di prestazioni per assicurazioni e fondi sanitari integrativi, il piano di risanamento può poggiare su questa base anche senza l’accordo con l’Azienda sanitaria. È il caso in cui la composizione negoziata ha maggiori probabilità di superare la verifica della ragionevole perseguibilità.

L’ambulatorio con due accordi, uno rinnovato e uno no

È frequente che un centro abbia un accordo per la logopedia in età evolutiva e uno per la riabilitazione degli adulti, oppure accordi con due Aziende sanitarie diverse. Se uno solo non viene rinnovato, la crisi è parziale e il piano può fondarsi sull’accordo superstite. La regola pratica è separare i conti: capire quanto costa, da solo, il settore che ha perso l’accordo, e se conviene ridimensionarlo, cederlo o riconvertirlo. Una procedura costruita su numeri aggregati, che non distingue i due rami, convince poco l’esperto e i creditori.

La professionista che chiude lo studio e va a lavorare come dipendente

Se, dopo il mancato rinnovo, decidi di chiudere la partita IVA e lavorare come dipendente in un’altra struttura, il tuo profilo cambia: i debiti restano quelli dell’attività professionale, ma il tuo reddito diventa una retribuzione, con i limiti di pignorabilità previsti per i crediti di lavoro. Il concordato minore resta possibile per i debiti professionali; in alternativa, la liquidazione controllata ti consente di mettere a disposizione la parte di stipendio eccedente quanto serve per il mantenimento tuo e della famiglia, con l’esdebitazione alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura.

Il confronto tra profili

Il quadro sintetico aiuta a vedere dove ti collochi. Le regole cambiano soprattutto su tre aspetti: lo strumento di crisi disponibile, la protezione dalle azioni esecutive, il trattamento dei debiti fiscali e contributivi.

Aspetto Logopedista individuale S.r.l. impresa minore Centro sopra soglia Garante / amministratore Collaboratrice o dipendente creditrice
Composizione negoziata Non accessibile (art. 12 CCII) Accessibile Accessibile, strumento centrale Solo come parte del piano della società Non applicabile: è creditrice
Strumenti principali Concordato minore, liquidazione controllata, esdebitazione Composizione negoziata o concordato minore Accordi, piano omologato, concordato preventivo Sovraindebitamento personale Decreto ingiuntivo, insinuazione nella procedura
Protezione dalle esecuzioni Nelle procedure di sovraindebitamento, su decisione del giudice Misure protettive (30-120 giorni, max 240) Misure protettive e cautelari Solo se i beni entrano nel piano Dipendente: esclusa dalle misure (art. 18 c. 1)
Debiti fiscali e contributivi Convenienza ex art. 80 c. 3 (Cass. 14555/2026) Art. 80 c. 3 o transazione Transazione fiscale artt. 63 e 88 Restano propri Non rilevante
Rischio principale Perdere requisiti per nuovi accordi Perdita del DURC e della sede Liquidazione giudiziale Escussione della garanzia Arrivare tardi

Le domande trasversali

Il ricorso contro il mancato rinnovo blocca i debiti?

No. Il ricorso al giudice amministrativo contro l’esclusione o il diniego riguarda il rapporto con l’Azienda sanitaria e può, se accolto, riaprire la possibilità di un accordo. Non sospende né le cartelle né le azioni dei creditori. Per questo va affiancato, quando la crisi è già in corso, da uno strumento del Codice.

La procedura di crisi può costringere l’ASL a rinnovare la convenzione?

No, e conviene saperlo subito. Le misure protettive e cautelari non possono imporre la prosecuzione di un contratto già scaduto (Trib. Modena, dicembre 2022). Possono però impedire all’ente di bloccare i pagamenti dovuti per il passato (Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023) e creano un contesto in cui la trattativa con l’ente diventa più ordinata.

Posso continuare a lavorare durante la procedura?

Sì. Sia la composizione negoziata sia il concordato minore sono compatibili con la prosecuzione dell’attività. Nella composizione negoziata l’impresa conserva la gestione ordinaria e straordinaria, con alcuni obblighi di informazione verso l’esperto. Nel concordato minore il piano può prevedere la continuità dello studio.

Cosa succede se perdo anche l’accreditamento durante la procedura?

Il piano va rivisto: senza accreditamento il valore dell’ambulatorio si riduce, e con esso la convenienza di alcune soluzioni. Per questo è essenziale verificare subito se il mancato rinnovo dell’accordo comporta anche la sospensione dell’accreditamento (art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, D.Lgs. 502/1992) e quali sono i tempi per una nuova selezione.

Quanto tempo ho per decidere?

Meno di quanto pensi. Il termine per impugnare gli atti dell’ente decorre dalla conoscenza dell’atto; il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza; un creditore può chiedere la liquidazione controllata di un debitore sovraindebitato se i debiti scaduti e non pagati raggiungono almeno 50.000 euro (art. 268). In una crisi da mancato rinnovo, i primi trenta-sessanta giorni sono quelli in cui si decide quale strada resterà aperta.

Posso pagare alcuni creditori e non altri durante la procedura?

Dipende dallo strumento. Nella composizione negoziata i pagamenti non sono inibiti dalle misure protettive (art. 18, comma 3), ma devono essere coerenti con le trattative e con la gestione prudente dell’impresa, e l’esperto va informato degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con il piano. Nelle procedure di sovraindebitamento, una volta presentata la domanda, i pagamenti dei debiti anteriori seguono le regole del piano: pagare un solo creditore “preferito” può pregiudicare l’intera procedura e l’esdebitazione.

Se la società chiude, i debiti passano ai soci?

Nella S.r.l. i soci rispondono nei limiti del conferimento, salvo le garanzie personali prestate e le responsabilità degli amministratori. Per la logopedista individuale, invece, non c’è separazione: i debiti dell’attività sono debiti personali, ed è per questo che l’esdebitazione è così importante.

La giurisprudenza profilo per profilo

I riferimenti che seguono sono stati verificati sulle fonti indicate. I decreti di merito provengono dal massimario 2026 sulla composizione negoziata della Camera di commercio di Pistoia-Prato, che riporta tribunale e data senza numero del provvedimento.

Per tutti i profili: il rapporto con l’Azienda sanitaria

  1. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023. Principio: il rapporto tra struttura privata accreditata e Servizio sanitario si articola in autorizzazione, accreditamento (atto concessorio) e accordo contrattuale (fase privatistica, contratto a favore di terzi); le prestazioni rese in base a un contratto scritto concluso dopo l’8 agosto 2002 sono transazioni commerciali ai sensi del D.Lgs. 231/2002, con diritto agli interessi moratori. Rilevanza: chiarisce perché l’accreditamento senza accordo non assicura pagamenti e fonda la richiesta di interessi sui crediti arretrati verso l’ente.
  2. Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 34301 di dicembre 2025. Principio: quando l’ente eccepisce il superamento del tetto di spesa, spetta alla struttura accreditata provare di essere rimasta nel budget; le contestazioni generiche ai conteggi dell’Azienda sanitaria non bastano; la Corte ha richiamato la base negoziale del rapporto e si è pronunciata nell’interesse della legge sulla legittimazione passiva. Rilevanza: ogni azione di recupero crediti dell’ambulatorio verso l’ente deve partire da una ricostruzione documentata del budget.

Per la logopedista individuale e la S.r.l. impresa minore

  1. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 14555 di maggio 2026. Principio: nel concordato minore la riduzione o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede la transazione fiscale dell’art. 88 CCII, ma segue la disciplina semplificata fondata sulla relazione dell’OCC e sul giudizio di convenienza dell’art. 80, comma 3. Rilevanza: è la pronuncia di legittimità che rende il concordato minore particolarmente adatto a chi ha soprattutto debiti con fisco e INPS.

Per la S.r.l. impresa minore e il centro sopra soglia: accesso e conferma delle misure

  1. Trib. Verona, 10 giugno 2025 e 5. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10 gennaio 2025. Principio: un piano meramente liquidatorio non consente la conferma delle misure protettive. Rilevanza: senza convenzione, l’ambulatorio deve presentare un progetto di continuità credibile.
  2. Trib. Perugia, 15 luglio 2024. Principio: la ragionevole perseguibilità del risanamento può realizzarsi anche attraverso la liquidazione o il trasferimento dell’attività. Rilevanza: apre la strada alla cessione dell’ambulatorio a un altro operatore accreditato.
  3. Trib. Salerno, 13 febbraio 2023. Principio: la conferma va negata se il piano è embrionale e generico. Rilevanza: il piano dell’ambulatorio deve essere costruito su numeri, non su speranze di rinnovo.
  4. Trib. Ivrea, 24 dicembre 2025. Principio: non si può ordinare all’ente previdenziale di rilasciare il DURC, ma si può accertare in via interinale la sussistenza dei presupposti se il piano è plausibile e prevede il pagamento integrale del debito previdenziale, anche a rate. Rilevanza: la regolarità contributiva è spesso condizione per nuovi rapporti con l’ente sanitario.

Per il centro sopra soglia: misure cautelari, contratti e pagamenti pubblici

  1. Trib. Vicenza, 23 luglio 2025. Principio: sono ammissibili la sospensione dei pagamenti ai creditori e il divieto temporaneo di escutere garanzie, compresa quella MCC. Rilevanza: protegge il centro e i garanti durante le trattative.
  2. Trib. Lanciano, 17 ottobre 2025. Principio: le misure cautelari possono durare oltre i 240 giorni delle protettive, fino a dodici mesi complessivi, se non ledono i creditori più dell’alternativa liquidatoria. Rilevanza: utile quando la trattativa con l’ente sanitario richiede tempi lunghi.
  3. Trib. Catania, 14 giugno 2022. Principio: la sospensione dei pagamenti verso Agenzia delle Entrate e INPS non è una misura protettiva tipica, ma al più cautelare. Rilevanza: va chiesta e motivata espressamente.
  4. Trib. Modena, dicembre 2022. Principio: non si può imporre la prosecuzione di un contratto già scaduto. Rilevanza: la procedura non può costringere l’Azienda sanitaria a rinnovare l’accordo.
  5. Trib. Verona, 11 dicembre 2025. Principio: salvo casi eccezionali, non si può intervenire sul regolamento dei contratti pendenti, ad esempio sospendendo le rate dei finanziamenti. Rilevanza: il piano deve fondarsi su accordi negoziati.
  6. Trib. Milano, 19 giugno 2025. Principio: non si possono inibire ai creditori i rimedi contrattuali per i debiti correnti non pagati. Rilevanza: durante le trattative i costi correnti (affitto, forniture) vanno pagati.
  7. Trib. La Spezia, 23 febbraio 2023. Principio: durante le misure protettive non opera il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni dell’art. 48-bis D.P.R. 602/1973. Rilevanza: l’ente sanitario deve continuare a pagare i crediti dell’ambulatorio.
  8. Trib. Ivrea, 17 febbraio 2023. Principio: l’art. 18, comma 5, CCII impedisce ai creditori di risolvere o modificare i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori; tra gli effetti automatici c’è la sospensione degli obblighi di riduzione del capitale ex art. 20. Rilevanza: protegge locazione, leasing e contratti di fornitura.
  9. Trib. Reggio Emilia, 7 ottobre 2025. Principio: il divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale dura fino alla conclusione o all’archiviazione del percorso. Rilevanza: dà stabilità alle trattative del centro.

Per il garante e la collaboratrice creditrice

  1. Trib. Avellino, 5 dicembre 2022. Principio: le misure protettive non si estendono al patrimonio dei soci fideiussori. 19. Trib. Venezia, 6 febbraio 2023. Principio: le misure possono essere estese ai garanti che mettono a disposizione i propri beni. Rilevanza: il garante deve entrare nel piano per essere protetto.
  2. App. Potenza, 27 dicembre 2022. Principio: il divieto di dichiarare l’insolvenza durante la composizione negoziata vale anche se la domanda è proposta da un lavoratore. Rilevanza: la dipendente può agire per le retribuzioni, ma non può far aprire la liquidazione giudiziale durante le trattative.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sulla crisi dell’ambulatorio di logopedia su entrambi i tavoli: il rapporto con l’Azienda sanitaria e la ristrutturazione dei debiti. Ecco cosa facciamo, in concreto, profilo per profilo.

  1. Leggiamo gli atti del mancato rinnovo (avviso, graduatoria, comunicazioni dell’ente, regole regionali dell’anno) e verifichiamo se ci sono i presupposti per un ricorso nei termini.
  2. Ricostruiamo i crediti verso l’Azienda sanitaria mese per mese, confrontando prestazioni, prescrizioni e budget, e calcoliamo gli interessi moratori del D.Lgs. 231/2002.
  3. Misuriamo le soglie dell’impresa minore sugli ultimi tre bilanci e sulla situazione debitoria aggiornata, per capire a quali strumenti la tua società ha accesso oggi.
  4. Per la logopedista individuale, prepariamo con l’OCC la proposta di concordato minore o, se non c’è margine, la domanda di liquidazione controllata o di esdebitazione dell’incapiente.
  5. Per la S.r.l. e per il centro strutturato, predisponiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, con le eventuali misure cautelari mirate.
  6. Trattiamo con banche, locatore e fornitori per salvare la sede, il leasing e gli affidamenti.
  7. Impostiamo la posizione fiscale e contributiva: rateizzazioni sostenibili, transazione fiscale negli strumenti che la prevedono, giudizio di convenienza nel concordato minore.
  8. Difendiamo l’ambulatorio nelle esecuzioni: opposizioni a cartelle e pignoramenti, in particolare sui crediti verso l’ente sanitario.
  9. Per il garante, analizziamo il contratto di fideiussione e valutiamo se far entrare i suoi beni nel piano o avviare una procedura personale.
  10. Per la collaboratrice creditrice, recuperiamo i compensi professionali non pagati con diffida, decreto ingiuntivo e insinuazione nella procedura, facendo valere il privilegio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per gli ambulatori organizzati in società, la qualifica di Esperto Negoziatore significa conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata: cosa si aspetta l’esperto da un piano, quali misure il tribunale conferma, come si conduce una trattativa con le banche. Per la logopedista individuale, la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC sono il punto di accesso al concordato minore e all’esdebitazione.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i numeri e il piano, gli avvocati costruiscono la strategia giuridica e difendono l’ambulatorio. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea.

Chiusura

Il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te. Una logopedista individuale che insegue la composizione negoziata perde tempo; una S.r.l. che lascia salire i debiti oltre le soglie perde la possibilità del concordato minore; un garante che aspetta la fine della trattativa della società rischia di trovarsi da solo davanti alla banca.

Il mancato rinnovo della convenzione con l’ASL non è necessariamente la fine dell’ambulatorio: è il momento in cui scegliere lo strumento giusto. Lo Studio Monardo lavora su questa scelta perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021), segue le società nella composizione negoziata e, come Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, accompagna le professioniste e le imprese minori nel concordato minore e nell’esdebitazione. Analizzeremo i tuoi numeri e gli atti dell’Azienda sanitaria, e costruiremo la strategia più adatta al tuo profilo.

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