Cosa deve contenere la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale per essere ammessa al voto, approvata dai creditori e omologata dal tribunale? La domanda, posta così, sembra chiedere una lista di controllo. In realtà l’art. 240 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dai correttivi e da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) fissa pochi contenuti necessari e lascia al proponente un margine molto ampio sulla forma della soddisfazione: denaro, cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione di azioni, quote o obbligazioni. Non esiste un contenuto “giusto” valido per tutte le procedure, ed è proprio questo il punto: la proposta va costruita sull’attivo, sul passivo e sulle risorse di chi la presenta. Un terzo che vuole acquisire l’azienda, un creditore finanziario che punta a convertire il credito in capitale e un debitore che vuole chiudere la procedura con un apporto proprio scrivono tre proposte diverse, ciascuna con vincoli propri.
In questa guida mettiamo a confronto le tre impostazioni realmente praticabili, soppesando vantaggi e rovescio della medaglia di ciascuna, e trattiamo solo per accenni classi, trattamento dei privilegiati e relazione giurata sul valore dei beni, a cui sono dedicati approfondimenti separati.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: è la funzione che impone di valutare in concreto se un’impresa in difficoltà può essere risanata o deve essere liquidata, e quali risorse di terzi possono essere attratte, cioè le stesse valutazioni che stanno alla base di una proposta concordataria nella liquidazione giudiziale. A ciò si aggiunge la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, che porta a lavorare ogni giorno su piani di soddisfazione dei creditori, classi e convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.
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Il quadro di partenza: cosa impone la legge e cosa lascia libero
Prima di confrontare le opzioni conviene isolare ciò che è comune a tutte. Il concordato nella liquidazione giudiziale (erede del concordato fallimentare degli artt. 124 e seguenti della legge fallimentare) è uno strumento che chiude la procedura liquidatoria in anticipo, sostituendo alla vendita atomistica dei beni da parte del curatore una soluzione negoziata e votata dai creditori.
Chi può presentare la proposta
L’art. 240, comma 1, CCII distingue due categorie di proponenti:
- uno o più creditori o un terzo, anche prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, a condizione che il debitore abbia tenuto la contabilità e che i dati risultanti consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre al giudice delegato;
- il debitore, le società cui partecipa o le società sottoposte a comune controllo, ma solo dopo un anno dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo, e con un apporto di risorse che incrementi di almeno il 10 per cento l’attivo.
Questa distinzione non è un dettaglio procedurale: condiziona il contenuto possibile, perché alcune clausole (cessione delle azioni di pertinenza della massa, limitazione degli impegni ai soli creditori ammessi) sono previste dal comma 5 per la proposta dei creditori o dei terzi.
Il contenuto facoltativo del comma 2
Il comma 2 dell’art. 240 elenca ciò che la proposta può prevedere:
| Lettera | Contenuto facoltativo | Effetto pratico |
|---|---|---|
| a) | suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei | consente di modulare il trattamento e incide sul calcolo delle maggioranze |
| b) | trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse, con indicazione delle ragioni | obbliga a motivare la differenza |
| c) | ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti in qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, compresa l’attribuzione ai creditori, o a società da questi partecipate, di azioni, quote, obbligazioni anche convertibili o altri strumenti finanziari | è il cuore della libertà di contenuto |
La parola “può” va presa sul serio: la legge non impone una percentuale minima ai chirografari, né un termine massimo di pagamento, né una forma tipica di soddisfazione. Il limite è altrove: nella convenienza rispetto alla prosecuzione della liquidazione (che il curatore valuta nel parere e il tribunale riprende in sede di omologazione in caso di opposizioni o di classi dissenzienti) e nella serietà degli impegni e delle garanzie.
I tre vincoli che nessuna opzione può aggirare (per accenni)
- Classi. Se la società ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta, i loro portatori costituiscono una classe (comma 3). Per il resto la suddivisione è facoltativa ma, se c’è, deve essere coerente e motivata.
- Creditori muniti di prelazione. Privilegiati, pegnatizi e ipotecari possono non essere soddisfatti integralmente, purché il trattamento non sia inferiore a quello realizzabile dalla liquidazione dei beni o diritti su cui insiste la causa di prelazione, al netto delle spese di procedura e della quota di spese generali, secondo la stima di una relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale; il trattamento non può alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione (comma 4, come modificato dal D.Lgs. 136/2024).
- Gruppi. Se è stata aperta una liquidazione giudiziale unitaria ai sensi dell’art. 287, il comma 4-bis (introdotto dal D.Lgs. 136/2024) consente domanda unica, domande coordinate o domanda autonoma, ferma l’autonomia delle masse attive e passive; la domanda unica o coordinata deve illustrare la maggiore convenienza rispetto alla domanda autonoma.
Garanzie, tempi e documenti: dove la legge tace
Il codice non contiene un elenco tassativo di allegati né una regola sui tempi. Tuttavia, l’art. 241 CCII prevede che il giudice delegato acquisisca il parere del curatore con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte: è questo il punto in cui la proposta viene messa alla prova. Una proposta senza garanzie non è per ciò solo inammissibile, ma il parere del curatore e la decisione dei creditori ne terranno conto. Lo stesso vale per i tempi: un pagamento a 120 giorni dall’omologazione e uno a 36 mesi non sono equivalenti, e la differenza va resa trasparente.
Sul piano dei soggetti che decidono, l’art. 241, comma 2, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che, in presenza di più proposte, siano tutte comunicate ai creditori, salvo che il curatore e il comitato dei creditori, congiuntamente, ne indichino una o più come più convenienti; l’art. 244, comma 4, fa prevalere tra più proposte votate quella approvata con la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, a parità, quella presentata per prima.
Infine, un accenno al D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147 sui tributi locali: non è un correttivo del Codice della crisi ma il decreto di riforma della fiscalità regionale e locale, che con il suo art. 4 estende ai tributi locali gli strumenti di transazione previsti dal Codice. Per chi scrive una proposta che coinvolge crediti di Comuni (IMU, tributi sui rifiuti e simili), il trattamento di questi crediti e il coordinamento con la disciplina della transazione fiscale vanno verificati caso per caso alla luce del nuovo testo.
Il percorso della proposta dopo il deposito
Il contenuto della proposta va pensato anche in funzione di ciò che le accadrà dopo il deposito, perché ogni passaggio la sottopone a un esame diverso.
Il primo esame è quello del curatore, che rende un parere sui presumibili risultati della liquidazione e sulle garanzie offerte. È il momento in cui una proposta generica sul piano delle garanzie o vaga sui tempi mostra la propria debolezza: il curatore deve poter confrontare, numero per numero, ciò che i creditori ricevono con il concordato e ciò che ricaverebbero proseguendo la liquidazione. Una proposta che contiene già quel confronto, con dati tratti dallo stato passivo e dalle stime agli atti, facilita il parere e riduce il rischio di richieste di integrazione.
Il secondo esame è quello del comitato dei creditori, coinvolto nella valutazione insieme al curatore, soprattutto quando le proposte sono più d’una. Il terzo è quello del giudice delegato, che ne ordina la comunicazione ai creditori fissando un termine entro il quale possono far pervenire il dissenso. Il quarto è il voto: la proposta è approvata se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se sono previste classi, anche la maggioranza nel maggior numero di classi; i creditori prelazionari soddisfatti integralmente non votano, salvo rinuncia alla prelazione.
L’ultimo esame è l’omologazione. Il tribunale verifica la regolarità della procedura e l’esito del voto e decide sulle eventuali opposizioni; dopo il D.Lgs. 136/2024 può disporre un’istruttoria anche delegandola a un componente del collegio, e, secondo il nuovo testo dell’art. 246, il decreto produce effetti dalla pubblicazione e non più dalla scadenza dei termini di impugnazione. Un contenuto ambiguo, che in sede di voto è passato inosservato, può riemergere qui sotto forma di opposizione.
Ogni clausola della proposta va quindi scritta pensando a chi la leggerà: il curatore che ne valuta la convenienza, il creditore che deve votarla, il tribunale che deve omologarla.
Gli elementi che, di fatto, ogni proposta deve contenere
Pur in assenza di un elenco tassativo, la pratica dei pareri del curatore e dei decreti di omologazione consente di individuare un nucleo che difficilmente può mancare, qualunque sia l’opzione scelta:
| Elemento | Perché è necessario | Riferimento |
|---|---|---|
| Identità e legittimazione del proponente | verifica della legittimazione e della capacità di adempiere | art. 240 c. 1 |
| Indicazione del trattamento di ciascuna categoria o classe | consente il voto informato e il confronto con la liquidazione | art. 240 c. 2 |
| Forma della soddisfazione (denaro, beni, strumenti) | delimita l’oggetto dell’obbligazione concordataria | art. 240 c. 2 lett. c |
| Tempi di pagamento | misura il valore attuale dell’offerta | parere ex art. 241 |
| Garanzie | oggetto specifico del parere del curatore | art. 241 |
| Relazione giurata, se i prelazionari non sono pagati integralmente | condizione per il trattamento non integrale | art. 240 c. 4 |
| Eventuale cessione delle azioni di massa e limitazione degli impegni | deve risultare espressamente | art. 240 c. 5 |
| Per il debitore: prova dell’apporto e rispetto della finestra temporale | requisiti di ammissibilità | art. 240 c. 1 |
| Per i gruppi: motivazione della domanda unica o coordinata | condizione posta dalla legge | art. 240 c. 4-bis |
Questi elementi costituiscono la base comune; le tre opzioni che seguono si distinguono per il modo in cui li riempiono.
Opzione 1: la proposta del terzo assuntore con pagamento in denaro
In cosa consiste
È la forma classica, ereditata dal concordato fallimentare. Un terzo (o un creditore) si impegna a pagare ai creditori una somma determinata, in percentuale e in un termine, e in cambio acquisisce l’attivo della procedura: i beni, ed eventualmente, con l’autorizzazione del giudice delegato, le azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di responsabilità, recuperatorie). L’art. 240, comma 5, CCII consente inoltre al proponente di limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al momento della proposta; verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salve le regole sull’esdebitazione (artt. 278 e seguenti).
Quando ha senso: tre scenari
- Un’azienda ancora funzionante o un compendio immobiliare che il terzo intende gestire o valorizzare, con un prezzo complessivo superiore al realizzo atteso dalle aste, al netto dei tempi.
- Un contenzioso attivo di valore incerto (ad esempio una revocatoria contro una banca o un’azione di responsabilità contro ex amministratori) che il terzo è disposto ad “acquistare” assumendosi il rischio dell’esito, anticipando ai creditori un valore certo.
- Un creditore con interesse strategico (fornitore, concorrente, socio di minoranza) che, divenendo assuntore, acquisisce beni o marchi altrimenti dispersi.
Come si costruisce in sintesi
La proposta deve indicare con precisione: l’identità del proponente e la sua capacità di adempiere; la percentuale offerta per ciascuna categoria o classe; il termine di pagamento; le garanzie (fideiussione bancaria o assicurativa, deposito vincolato, pegno su somme); i beni e le azioni trasferiti e il momento del trasferimento; l’eventuale limitazione degli impegni ai sensi del comma 5. Per i creditori muniti di prelazione non soddisfatti integralmente serve la relazione giurata.
La giurisprudenza formatasi sull’art. 124 della legge fallimentare, i cui principi sono in larga misura riferibili all’art. 240 CCII, offre indicazioni utili. Sulla trasparenza del proponente, la Cassazione ha precisato che l’identificazione del proponente serve a verificare la legittimazione e la fattibilità della proposta, e che le informazioni richieste riguardano la sua capacità di adempiere, non profili estranei (Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274). Sulla cessione delle azioni revocatorie, la stessa pronuncia ha escluso che il trasferimento al terzo costituisca di per sé abuso dello strumento, mentre una pronuncia precedente ha richiesto che la cessione sia prevista espressamente nella proposta e recepita nell’omologazione, non potendosi ritenere implicita nella cessione dei beni (Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2003, n. 6587).
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è la certezza: i creditori confrontano una somma garantita con un realizzo futuro e incerto. Il secondo è il tempo: la chiusura anticipata evita anni di aste e giudizi. Il terzo riguarda il margine del terzo: la Cassazione ha ritenuto ammissibile una proposta che attribuisca al terzo l’eventuale eccedenza di valore dei beni rispetto a quanto pagato, entro limiti di ragionevolezza, perché quell’eccedenza remunera il rischio assunto (Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674). È proprio questo margine a rendere la proposta appetibile per chi la presenta.
Rischi e svantaggi onesti
Il rovescio della medaglia è che i creditori rinunciano al potenziale di rialzo: se la revocatoria ceduta si rivela fondata per un importo elevato, il beneficio resta all’assuntore. Va soppesata, poi, la clausola di limitazione: tutela il proponente dal rischio di creditori sconosciuti, ma lascia questi ultimi a confrontarsi con il solo debitore. La Cassazione ha affermato, sotto la legge fallimentare, che con la limitazione l’assuntore non risponde verso il creditore non insinuato (Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391) e che, passata in giudicato l’omologazione che la contiene, la clausola non è più contestabile (Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698). Senza limitazione, invece, l’assuntore deve pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati (Cass. civ., sez. V, 3 marzo 2000, n. 2400). Infine, un’osservazione sul ruolo dell’assuntore: se non vi è liberazione del debitore originario, egli non ne diventa successore a titolo particolare ma si affianca come coobbligato (Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18382; Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263), con conseguenze sulla sua legittimazione processuale.
I punti di redazione che richiedono più attenzione
Nell’opzione 1 la differenza tra una proposta solida e una fragile sta spesso in tre dettagli. Il primo è il momento del trasferimento dei beni: se avviene subito dopo l’omologazione, i creditori dipendono dalle garanzie; se è subordinato all’integrale pagamento, i beni restano a presidio dei creditori fino all’adempimento. Il secondo è la descrizione delle azioni cedute: una formula generica (“tutte le azioni della procedura”) espone a contestazioni, mentre l’indicazione dell’oggetto, delle controparti e del fondamento della pretesa rende chiaro cosa i creditori stanno cedendo. Il terzo è il trattamento dei crediti contestati: opposizioni allo stato passivo e domande tardive pendenti vanno considerate, perché l’esito potrebbe aumentare il fabbisogno del proponente; in genere si prevede un accantonamento o una garanzia proporzionata.
A ciò si aggiunge la scelta della garanzia. Una fideiussione bancaria a prima richiesta, un deposito vincolato sul conto della procedura o un pegno su somme hanno un grado di affidabilità diverso da una fideiussione personale dei soci del proponente. Il curatore ne terrà conto nel parere e i creditori nel voto: a parità di percentuale, la proposta meglio garantita è generalmente percepita come più conveniente.
Profilo ideale di questa opzione: un terzo o un creditore con liquidità immediata, interessato a beni o azioni specifiche e disposto a garantire l’adempimento, in una procedura con passivo già sufficientemente accertato.
Opzione 2: la proposta con soddisfazione “in qualsiasi forma” (azioni, quote, obbligazioni, accollo, operazioni straordinarie)
In cosa consiste
È l’impostazione che sfrutta per intero la lettera c) del comma 2: i creditori non ricevono (o non ricevono soltanto) denaro, ma partecipazioni in una società veicolo che rileva l’attivo, obbligazioni anche convertibili, strumenti finanziari partecipativi, oppure beni in natura; il debito può essere accollato da un terzo, o la soddisfazione può passare per fusioni, scissioni o conferimenti. Spesso si combina con la suddivisione in classi, perché creditori diversi hanno interessi diversi verso uno strumento non monetario.
Quando ha senso: tre scenari
- Un patrimonio immobiliare di valore elevato ma illiquido, che venduto all’asta in tempi brevi perderebbe molto: conferito in una società partecipata dai creditori, può essere valorizzato nel tempo.
- Un ceto creditorio concentrato (poche banche o pochi fornitori strategici) disposto a convertire il credito in capitale e a gestire la ripartenza.
- Un’impresa con valore di avviamento che sopravvive solo se la struttura del debito viene trasformata, non solo pagata.
Come si costruisce in sintesi
Rispetto all’opzione 1 servono elementi ulteriori: la descrizione dello strumento attribuito (diritti, scadenze, eventuale convertibilità, regole di governance della società veicolo); la stima del valore attribuito ai creditori e il metodo di stima; la suddivisione in classi, perché il trattamento in strumenti non può essere imposto in modo indifferenziato a chi ha posizioni giuridiche e interessi economici diversi; per gli obbligazionisti eventualmente coinvolti, la classe dedicata prevista dal comma 3. Le regole sulla trasparenza del proponente e sulla cessione delle azioni esaminate per l’opzione 1 valgono anche qui, quando la proposta proviene da un terzo o da un creditore.
I vantaggi, motivati
A fronte di un’offerta in denaro inferiore, i creditori possono partecipare al valore futuro dei beni. Per il proponente il fabbisogno di liquidità immediata si riduce. Il ventaglio di soluzioni consente di trattare in modo differenziato chi preferisce un incasso rapido (ad esempio una classe di piccoli fornitori pagata in denaro) e chi accetta strumenti di lungo periodo (ad esempio una classe di creditori finanziari).
Rischi e svantaggi onesti
Il valore attribuito è una stima, non un incasso: il creditore che riceve quote di una società veicolo assume il rischio d’impresa. Il voto diventa più difficile da ottenere e il giudizio di convenienza più complesso, perché va confrontato un valore teorico con il realizzo della liquidazione. Le classi, poi, sono un’arma a doppio taglio: consentono il trattamento differenziato, ma l’approvazione richiede che la maggioranza dei crediti sia raggiunta anche nel maggior numero di classi, e una classe dissenziente può essere superata in sede di omologazione solo se riceve un trattamento non inferiore a quello ottenibile dalla prosecuzione della liquidazione (art. 245, comma 5, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024). Infine, con una proposta articolata cresce il rischio di condizioni e clausole interpretabili in modo diverso: la Cassazione ha chiarito, per esempio, che una condizione risolutiva posta dal proponente nel proprio interesse può essere da lui rinunciata, anche per fatti concludenti, e che i creditori non possono farne valere l’avveramento contro la sua volontà (Cass. civ., sez. I, 8 agosto 1990, n. 8009); e che, quando il trasferimento dei beni è subordinato all’esecuzione del concordato, i beni restano nella massa fino all’adempimento e gli atti dispositivi sono sospensivamente condizionati (Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1992, n. 5147).
I punti di redazione che richiedono più attenzione
Nell’opzione 2 la proposta deve consentire a ciascun creditore di capire cosa riceve davvero. Per le quote o le azioni della società veicolo occorre indicare il patrimonio conferito, il capitale, le regole di governance, i limiti alla circolazione delle partecipazioni e la politica di distribuzione; per le obbligazioni, scadenze, tasso, eventuale convertibilità e garanzie; per l’accollo, chi si accolla il debito, se il debitore originario è liberato e con quali tutele. Va poi spiegato il criterio con cui è stato determinato il valore dello strumento: è su questo valore che si misura la convenienza rispetto alla liquidazione.
Un secondo punto riguarda le classi. Il trattamento differenziato richiede di indicarne le ragioni (art. 240, comma 2, lett. b): una classe di fornitori pagata in denaro e una classe di creditori finanziari soddisfatta in strumenti si giustificano con la diversità di posizione giuridica e di interessi economici, non con la mera opportunità di raccogliere voti. Le regole su formazione delle classi e superamento del dissenso sono oggetto di un approfondimento separato; qui basta osservare che una suddivisione non motivata è uno dei primi bersagli delle opposizioni.
Profilo ideale di questa opzione: un ceto creditorio concentrato o un attivo il cui valore emerge solo nel tempo, con un proponente in grado di documentare il valore dello strumento attribuito e di disegnare classi coerenti.
Opzione 3: la proposta del debitore o delle società collegate
In cosa consiste
Il debitore che vuole chiudere la liquidazione giudiziale con un concordato, o una società da lui partecipata o sotto comune controllo, deve rispettare due condizioni dell’art. 240, comma 1: la finestra temporale (non prima di un anno dalla sentenza di apertura e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo) e l’apporto di risorse che incrementi l’attivo di almeno il 10 per cento. Il contenuto della soddisfazione resta libero secondo il comma 2; la cessione delle azioni della massa e la limitazione degli impegni sono invece previste dal comma 5 per la proposta dei creditori e dei terzi.
Quando ha senso: tre scenari
- Un imprenditore o un gruppo familiare che ha reperito nuova finanza (da familiari, da un socio, da una società collegata) e vuole recuperare beni a cui attribuisce un valore d’uso.
- Una procedura in stallo, con attivo difficile da vendere, in cui un apporto esterno del 10 per cento o più rende la chiusura conveniente per i creditori.
- Un debitore persona fisica che, oltre alla chiusura, ha interesse a un percorso coordinato con l’esdebitazione.
Come si costruisce in sintesi
Oltre ai contenuti comuni (percentuali, tempi, garanzie, eventuali classi), la proposta deve documentare la provenienza e la consistenza dell’apporto e dimostrare il rispetto della soglia del 10 per cento rispetto all’attivo. Va verificata la legittimazione del soggetto che sottoscrive: già sotto la legge fallimentare la Cassazione ha precisato che, per una società in liquidazione, la proposta spetta ai liquidatori che ne hanno la rappresentanza, non all’amministratore (Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1995, n. 6485).
I vantaggi, motivati
Per il debitore è l’unico modo per governare l’esito della procedura invece di subirlo. Per i creditori, l’apporto minimo obbligatorio è una garanzia strutturale: la proposta deve portare risorse nuove, non limitarsi a redistribuire l’attivo esistente.
Rischi e svantaggi onesti
Il vincolo temporale può essere stringente: una proposta presentata troppo presto è inammissibile, e oltre la finestra il debitore perde la legittimazione. Il curatore e i creditori valuteranno con particolare attenzione la serietà dell’apporto. E, senza la clausola di limitazione del comma 5, il debitore resta esposto verso i creditori non insinuati secondo le regole generali.
I punti di redazione che richiedono più attenzione
Nella proposta del debitore la parte più delicata è il calcolo dell’apporto. Occorre individuare l’attivo di riferimento, chiarire che le risorse apportate sono nuove e non provengono dal patrimonio già acquisito alla procedura, e indicare in che modo e in quale momento entrano nella disponibilità dei creditori. Un apporto promesso ma non garantito, o subordinato a eventi incerti, è difficilmente compatibile con la funzione della norma. Va inoltre curata la coerenza tra apporto e trattamento offerto: se l’apporto è appena superiore al 10 per cento ma la percentuale ai chirografari resta inferiore al realizzo stimato della liquidazione, la proposta rischia di non superare il vaglio di convenienza.
Il secondo punto è il coordinamento con la posizione personale del debitore. Per l’imprenditore persona fisica, la chiusura con concordato si intreccia con l’esdebitazione; per le società, con le responsabilità di amministratori e soci. La proposta del debitore non prevede, nella lettera del comma 5, la cessione delle azioni della massa: le azioni di responsabilità contro gli amministratori restano un tema da valutare con attenzione, perché il debitore non può usare il concordato per neutralizzarle.
Profilo ideale di questa opzione: un debitore, o una società del suo gruppo, con risorse fresche documentabili e il calendario della procedura ancora aperto.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative con gli stessi dati di partenza, non casi reali.
Dati comuni. Liquidazione giudiziale di una S.r.l. aperta con sentenza del 14 marzo 2025; stato passivo reso esecutivo con decreto del 9 ottobre 2025. Attivo stimato: immobile strumentale 298.000 € (stima di realizzo), magazzino e attrezzature 211.400 €, crediti verso clienti 531.100 €, una revocatoria pendente contro un fornitore per 143.500 €. Totale attivo teorico: 1.184.000 €. Passivo: banca ipotecaria 356.400 €; privilegiati generali (lavoratori ed erario) 412.700 €; chirografari 1.947.600 €.
Alternativa liquidatoria. Dall’immobile, al netto delle spese specifiche e della quota di spese generali (21.700 €), la banca ricava 276.300 €; il residuo di 80.100 € scende al chirografo. Dal resto dell’attivo (886.000 €), al netto di 74.600 € di spese di procedura, restano 811.400 €: pagati i privilegiati per 412.700 €, ai chirografari vanno 398.700 € su 2.027.700 € (1.947.600 + 80.100), cioè circa 19,7%, in un orizzonte stimato di tre-quattro anni e con l’alea della revocatoria e dell’incasso dei crediti.
Simulazione A — opzione 1, terzo assuntore
Il terzo offre: banca ipotecaria 276.300 € (pari al valore della relazione giurata, quindi il minimo consentito); privilegiati generali al 100% (412.700 €); chirografari al 23% (466.371 €); pagamento entro 120 giorni dall’omologazione, garantito da fideiussione bancaria a prima richiesta; acquisisce tutti i beni e la revocatoria; limita gli impegni ai creditori ammessi e agli opponenti e tardivi. Esborso complessivo del terzo, escluse le prededuzioni: 1.155.371 €. Per i chirografari: +3,3 punti percentuali rispetto alla liquidazione e incasso in pochi mesi invece che in anni. Per il terzo: un margine potenziale se la revocatoria va a buon fine o se i crediti verso clienti si incassano oltre la stima. Va soppesato che, se la revocatoria vale effettivamente 143.500 €, i creditori vi hanno rinunciato in cambio della certezza.
Simulazione B — opzione 2, attribuzione di quote
Una cordata di due creditori finanziari propone: costituzione di una società veicolo cui sono trasferiti immobile, magazzino e attrezzature; banca ipotecaria 276.300 € in denaro; privilegiati generali al 100% in denaro; chirografari suddivisi in due classi. Classe 1 (fornitori fino a 25.000 €, crediti per 318.900 €): 15% in denaro entro 6 mesi = 47.835 €. Classe 2 (altri chirografari, 1.708.800 €): 8% in denaro entro 12 mesi (136.704 €) più quote della società veicolo stimate dal proponente in un ulteriore 14% (239.232 €). Il valore “complessivo” offerto alla classe 2 (22%) supera la liquidazione, ma solo il 15% della classe 1 e l’8% della classe 2 sono certi. Qui l’elemento dirimente è la credibilità della stima delle quote: senza una valutazione documentata, la classe 2 potrebbe votare contro, e il tribunale potrebbe superare il dissenso solo verificando che il trattamento non è inferiore alla prosecuzione della liquidazione.
Simulazione C — opzione 3, proposta del debitore
Il socio unico, tramite una società collegata, propone il 21 settembre 2026: la finestra è aperta (oltre un anno dalla sentenza del 14 marzo 2025, ed entro due anni dal decreto del 9 ottobre 2025, cioè entro il 9 ottobre 2027). Apporta 131.900 €, pari all’11,1% dell’attivo teorico di 1.184.000 € (soglia minima: 118.400 €). Offre banca 276.300 €, privilegiati 100%, chirografari 21% in due rate a 12 e 24 mesi, garantite da ipoteca su un immobile del socio. Senza la limitazione del comma 5, il proponente deve considerare anche eventuali creditori non insinuati. Rispetto alla simulazione A la percentuale è inferiore e i tempi più lunghi, ma i creditori conservano un apporto esterno che la liquidazione non avrebbe.
Simulazione D — la variabile tempo sulle tre proposte
Per rendere comparabili offerte con tempi diversi, si può attualizzare quanto ricevono i chirografari con un tasso ipotetico del 5% annuo, applicato anche all’alternativa liquidatoria con incasso medio a 3,5 anni. Liquidazione: 19,7% a 3,5 anni, valore attuale circa 16,6%. Opzione 1: 23% a 4 mesi, valore attuale circa 22,6%. Opzione 2, classe 2: 8% a 12 mesi (circa 7,6%) più quote stimate al 14% e realizzabili, nell’ipotesi, a 4 anni (circa 11,5%), totale circa 19,1%, di cui solo 7,6 punti certi. Opzione 3: 21% in due rate uguali a 12 e 24 mesi, valore attuale circa 19,5%. Il risultato è istruttivo: la proposta del debitore, nominalmente vicina a quella del terzo, perde circa tre punti per effetto dei tempi; quella con strumenti supera la liquidazione solo se la stima delle quote è credibile. La percentuale nominale, da sola, non basta a confrontare proposte diverse: tempi e garanzie la trasformano.
Il confronto in tabella
La tabella mette a fianco le tre impostazioni sui parametri che contano per chi deve scegliere o votare. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge (prededuzioni, compenso del curatore liquidato secondo i parametri ministeriali, spese della relazione giurata quando necessaria), non oneri di consulenza.
| Parametro | Opzione 1 – terzo assuntore in denaro | Opzione 2 – strumenti, azioni, quote | Opzione 3 – proposta del debitore |
|---|---|---|---|
| Chi può proporre | creditori o terzi, anche prima dell’esecutività dello stato passivo (se c’è contabilità utile) | creditori o terzi (o debitore nei limiti dell’opzione 3) | debitore, società partecipate o sotto comune controllo |
| Vincoli specifici | nessun vincolo temporale specifico | classi coerenti; classe obbligatoria per obbligazionisti coinvolti | finestra 1 anno / 2 anni; apporto ≥ 10% dell’attivo |
| Tempi tipici di pagamento | brevi (mesi) | misti: denaro a breve, valore degli strumenti nel tempo | spesso rateali |
| Complessità | media | alta | media |
| Rischio per i creditori in caso di esito negativo | basso se garantita | medio-alto (valore degli strumenti) | medio (dipende dalle garanzie) |
| Cessione azioni della massa / limitazione impegni | sì, art. 240 c. 5 | sì, se proponente creditore o terzo | non prevista dal comma 5 |
| Garanzie valutate dal curatore (art. 241) | centrali | centrali, anche sulla governance | centrali, specie sull’apporto |
| Reversibilità | risoluzione per inadempimento | risoluzione; difficile “riavvolgere” gli strumenti | risoluzione per inadempimento |
| Costi di legge | prededuzioni, compenso curatore, relazione giurata se privilegiati non integrali | idem, più eventuali costi societari di legge della società veicolo | idem |
I criteri per scegliere
Non esiste un’impostazione superiore in assoluto: il contenuto “giusto” dipende dalla combinazione di attivo, passivo e risorse. Alcuni criteri, però, aiutano a orientarsi.
1. Natura e liquidità dell’attivo. Se l’attivo è composto in prevalenza da crediti e denaro, una proposta in denaro (opzione 1 o 3) è più facile da confrontare con la liquidazione. Se invece il valore sta in beni illiquidi o in un avviamento, generalmente ha senso valutare l’opzione 2, a condizione di poterne dimostrare il valore.
2. Grado di accertamento del passivo. Se lo stato passivo non è ancora esecutivo, il terzo che propone rischia di trovarsi davanti a creditori non previsti: la clausola di limitazione dell’art. 240, comma 5, diventa uno strumento di tutela importante. A fronte di questo vantaggio, i creditori non ammessi vanno informati del fatto che resteranno nei confronti del solo debitore.
3. Presenza di azioni di massa di valore. Quando la procedura ha revocatorie o azioni di responsabilità pendenti, l’elemento dirimente è decidere se cederle al proponente o lasciarle alla massa. Cederle aumenta l’attrattività per il terzo; trattenerle, con un meccanismo di riparto successivo, conserva il potenziale per i creditori ma rende la proposta meno appetibile. In ogni caso la cessione va prevista espressamente.
4. Composizione del ceto creditorio. Con molti piccoli creditori e una massa eterogenea, la soddisfazione in denaro uniforme è più semplice da far approvare; con pochi grandi creditori, le classi e gli strumenti dell’opzione 2 possono raccogliere consenso su soluzioni più articolate.
5. Identità e mezzi del proponente. Il debitore deve rispettare finestra e apporto; il terzo deve poter dimostrare capacità di adempiere e offrire garanzie adeguate. Se le garanzie non ci sono o sono deboli, il parere del curatore ne terrà conto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa (D.L. 118/2021) e Gestore della crisi (L. 3/2012), lavora proprio sulla valutazione comparata tra soluzione negoziata e alternativa liquidatoria che decide il contenuto di una proposta concordataria.
Le domande di chi è indeciso
Posso modificare la proposta dopo averla depositata?
In linea generale la proposta può essere modificata finché non si è aperta la fase del voto, ma la modifica riapre le valutazioni del curatore e del giudice delegato. Un contenuto ben costruito fin dall’inizio evita di ripetere passaggi e di perdere tempo prezioso, soprattutto se c’è una proposta concorrente.
E se presento una proposta e un altro soggetto ne presenta una migliore?
Le proposte concorrenti sono previste. Dopo il D.Lgs. 136/2024, tutte vengono comunicate ai creditori salvo che curatore e comitato, insieme, ne indichino una o più come più convenienti; tra più proposte votate prevale quella che ottiene la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto e, a parità, la prima presentata. La competizione si gioca quindi sui contenuti: percentuale, tempi e garanzie.
Il giudice delegato può bocciare la proposta prima del voto?
Il giudice delegato, acquisiti i pareri richiesti, valuta la ritualità della proposta e ne ordina la comunicazione ai creditori. Sotto la legge fallimentare la Cassazione ha precisato che questo provvedimento di prima delibazione non ha carattere definitivo né decisorio e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2000, n. 7868): l’esame vero sulla convenienza avviene con il voto e in sede di omologazione.
Cosa succede se il proponente non paga?
Il concordato omologato può essere risolto per inadempimento su ricorso dei creditori o del curatore secondo l’art. 249 CCII, e le garanzie offerte vengono escusse. Per questo il contenuto delle garanzie è spesso più importante della percentuale offerta.
Se la proposta proviene da un terzo, il debitore è liberato?
Dipende da come è scritta. Se la proposta prevede l’assunzione dei debiti con liberazione del debitore, l’assuntore subentra nelle obbligazioni; se non la prevede, l’assuntore si affianca al debitore come coobbligato. È un punto da esplicitare nel testo, perché incide sia sulla posizione del debitore sia sulle azioni che i creditori potranno esercitare in caso di inadempimento.
Il creditore che non ha votato o ha votato contro è vincolato?
Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all’apertura della liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione; resta salva l’eventuale limitazione degli impegni del proponente, che sposta verso il solo debitore la posizione dei creditori non ammessi. Per questo il creditore dissenziente che ritiene la proposta non conveniente ha come strumento principale l’opposizione all’omologazione.
Un creditore privilegiato può ricevere meno del suo credito?
Sì, ma solo nei limiti del comma 4: non meno del valore di realizzo del bene o diritto su cui grava la prelazione, al netto delle spese, come attestato dalla relazione giurata, e senza alterare l’ordine delle cause di prelazione. Il tema ha un approfondimento dedicato.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state rese sotto la legge fallimentare (artt. 124 e seguenti), di cui l’art. 240 CCII riprende l’impianto. Vanno lette come orientamenti, verificando caso per caso la compatibilità con il testo attuale, in particolare dopo il D.Lgs. 136/2024.
Sul contenuto della proposta del terzo (opzione 1)
- Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2012, n. 2674. Principio: è ammissibile che il terzo proponente si riservi l’eventuale eccedenza di valore dei beni rispetto a quanto offerto, purché entro limiti ragionevoli, trattandosi del compenso per il rischio assunto. Rilevanza: legittima il “margine” che rende sostenibile l’offerta del terzo.
- Cass. civ., sez. I, 10 febbraio 2011, n. 3274. Principio: l’identificazione del proponente serve a valutare legittimazione e fattibilità, e le informazioni rilevanti sono quelle sulla capacità di adempiere; la cessione delle revocatorie al terzo non integra di per sé un abuso. Rilevanza: indica cosa la proposta deve dire sul proponente.
- Cass. civ., sez. I, 26 aprile 2003, n. 6587. Principio: la cessione dell’azione revocatoria va prevista espressamente nella proposta e recepita nell’omologazione; non è implicita nella cessione dei beni. Rilevanza: impone una clausola specifica nel testo.
- Cass. civ., sez. I, 9 ottobre 1998, n. 10013. Principio: sotto il regime previgente, la cessione delle revocatorie all’assuntore riguardava solo le azioni già proposte al momento della proposta. Rilevanza: va confrontata con il testo attuale dell’art. 240, comma 5, che fa riferimento alle azioni di pertinenza della massa previa autorizzazione del giudice delegato; serve a capire perché oggi l’oggetto delle azioni cedute va individuato con precisione.
- Cass. civ., sez. I, 28 febbraio 2007, n. 4766. Principio: se le revocatorie sono cedute all’assuntore, la chiusura della procedura non le rende improcedibili ma determina l’interruzione del processo, con successivo subentro. Rilevanza: chi acquisisce le azioni deve prevedere la riassunzione dei giudizi.
Sulla limitazione degli impegni e sui creditori non insinuati
- Cass. civ., sez. I, 17 marzo 2004, n. 5391. Principio: con la limitazione degli obblighi ai crediti ammessi, l’assuntore non risponde verso il creditore non insinuato, che può rivolgersi solo al debitore. Rilevanza: chiarisce l’effetto della clausola oggi prevista dall’art. 240, comma 5.
- Cass. civ., sez. I, 25 febbraio 2011, n. 4698. Principio: la clausola di limitazione contenuta nell’omologazione passata in giudicato non è più contestabile, nemmeno impugnando provvedimenti successivi del giudice delegato. Rilevanza: chi vuole contestarla deve farlo in sede di omologazione.
- Cass. civ., sez. V, 3 marzo 2000, n. 2400. Principio: in assenza di limitazione, l’assuntore deve pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati. Rilevanza: mostra il costo della mancata limitazione.
Sulla posizione dell’assuntore e sulle clausole (opzioni 1 e 2)
- Cass. civ., sez. I, 2 dicembre 2003, n. 18382. Principio: senza liberazione del debitore originario l’assuntore non è successore a titolo particolare, ma garante e coobbligato. Rilevanza: la proposta deve chiarire se prevede o no la liberazione del debitore.
- Cass. civ., sez. III, 30 novembre 2010, n. 24263. Principio: l’assuntore che non subentra con liberazione del debitore resta terzo e non è legittimato a proporre opposizione agli atti esecutivi in luogo del fallito. Rilevanza: incide sulla tutela processuale dei beni acquisiti.
- Cass. civ., sez. I, 29 aprile 1992, n. 5147. Principio: se il trasferimento dei beni è subordinato all’esecuzione del concordato, l’assuntore paga con mezzi propri e i beni restano nella massa fino all’adempimento. Rilevanza: aiuta a scegliere il momento del trasferimento dei beni.
- Cass. civ., sez. I, 8 agosto 1990, n. 8009. Principio: la condizione risolutiva posta nell’interesse del proponente è rinunciabile da lui, anche tacitamente, e i creditori non possono farla valere contro la sua volontà. Rilevanza: le condizioni vanno scritte sapendo a chi giovano.
- Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2000, n. 14143. Principio: il giudicato sulla causa di prelazione formatosi nello stato passivo impedisce di farne valere un’altra contro l’assuntore. Rilevanza: il trattamento dei prelazionari nella proposta si fonda sullo stato passivo accertato.
Sulla legittimazione e sul controllo del giudice (opzione 3 e procedura)
- Cass. civ., sez. I, 8 giugno 1995, n. 6485. Principio: per una società in liquidazione la proposta spetta ai liquidatori, titolari della rappresentanza, e non all’amministratore. Rilevanza: la sottoscrizione della proposta del debitore va verificata.
- Cass. civ., sez. I, 9 giugno 2000, n. 7868. Principio: il provvedimento di prima delibazione del giudice delegato non è definitivo né decisorio e non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: il vaglio effettivo avviene in sede di voto e di omologazione.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando il tema è il contenuto di una proposta di concordato nella liquidazione giudiziale, lo Studio interviene sia per chi propone sia per chi deve valutare la proposta. Ecco cosa facciamo concretamente:
- Ricostruiamo l’alternativa liquidatoria, partendo dallo stato passivo, dalle relazioni del curatore e dalle stime dei beni, per avere il termine di confronto su cui si misura ogni proposta.
- Valutiamo quale delle tre impostazioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: denaro con assuntore, strumenti e quote, oppure proposta del debitore.
- Verifichiamo la legittimazione del proponente, controllando per il debitore la finestra temporale e il calcolo dell’apporto minimo del 10 per cento sull’attivo.
- Redigiamo le clausole sulla forma di soddisfazione, sulla cessione dei beni e, quando prevista, sulla cessione espressa delle azioni di pertinenza della massa con indicazione del loro oggetto.
- Impostiamo la clausola di limitazione degli impegni ai sensi dell’art. 240, comma 5, valutandone gli effetti sui creditori non ammessi e sull’esdebitazione.
- Disegniamo le classi quando servono e motiviamo i trattamenti differenziati, coordinandoci con il professionista che redige la relazione giurata per i creditori muniti di prelazione.
- Strutturiamo garanzie e tempi di pagamento in modo che siano verificabili dal curatore nel parere previsto dall’art. 241.
- Analizziamo una proposta ricevuta, per il creditore che deve votare, confrontando percentuale, tempi e garanzie con la liquidazione e segnalando clausole rischiose.
- Prepariamo le opposizioni all’omologazione o le difese del proponente, con la stessa linea seguita in fase di redazione.
- Seguiamo la fase esecutiva, verificando gli adempimenti e, se necessario, valutando la risoluzione per inadempimento.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è la più vicina a questo tema: la composizione negoziata richiede di valutare se un’impresa abbia prospettive di risanamento e quali soluzioni con i creditori siano percorribili, ed è la stessa analisi che serve a scrivere o a giudicare una proposta concordataria nella liquidazione giudiziale. E la scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani: grazie all’abilitazione di cassazionista, la stessa strategia può essere sostenuta dalla redazione della proposta all’omologazione, al reclamo e, se necessario, fino al giudizio in Cassazione. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo, perché una proposta concordataria è insieme un atto giuridico e un piano economico: i numeri e le clausole devono reggere entrambi gli esami.
Chiusura
Il contenuto della proposta di concordato nella liquidazione giudiziale non si esaurisce in una percentuale. Proponente, forma di soddisfazione, eventuale cessione dei beni e delle azioni, limitazione degli impegni, classi, trattamento dei prelazionari, garanzie e tempi sono leve che si condizionano a vicenda, e la stessa procedura può accogliere proposte molto diverse. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una proposta mal costruita viene superata da una concorrente, bocciata dai creditori o contestata in omologazione.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, funzione che consiste proprio nel confrontare soluzioni negoziate e alternativa liquidatoria, ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della L. 3/2012 e fiduciario di un OCC, ruoli che richiedono ogni giorno di costruire e verificare piani di soddisfazione dei creditori. Analizzeremo il tuo caso, che tu sia proponente o creditore, e costruiremo la strategia più coerente con i numeri della procedura.
📩 Prima di depositare o votare una proposta, scrivici: tutti i recapiti per raggiungere lo Studio Monardo sono qui sotto, al termine della pagina.