Sì: l’art. 240 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza consente di depositare la proposta di concordato nella liquidazione giudiziale anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, ma solo a una condizione precisa: il debitore deve aver tenuto la contabilità e i dati disponibili devono permettere al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori, da sottoporre al giudice delegato. È una finestra che il legislatore ha aperto per accelerare la chiusura della procedura, e che chi propone il concordato (un creditore, un terzo investitore, in certi casi lo stesso debitore) può usare per giocare d’anticipo.
Il punto, però, è un altro. Chi presenta la proposta “presto” entra in una partita in cui le regole sono le stesse di sempre, ma il campo è diverso: il passivo non è ancora accertato, alcuni creditori non si sono ancora insinuati, altri sperano di pesare di più di quanto valgano, il curatore deve dare un parere senza avere ancora in mano tutti i numeri. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: in questa guida le ricostruiamo una per una, dal punto di vista di chi le compie, per capire dove si fermano e come neutralizzarle.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? Perché la proposta anticipata è, prima di tutto, un esercizio di lettura della contabilità e di negoziazione con i creditori in una fase di incertezza: è esattamente il lavoro che svolge l’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, chiamato per legge a valutare i dati dell’impresa e a facilitare le trattative con il ceto creditorio. A questo si aggiunge l’esperienza di Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e di professionista fiduciario di un OCC, ruoli nei quali la verifica dell’attendibilità delle scritture e la ricostruzione dell’elenco dei creditori sono il cuore dell’incarico. Sono le stesse due operazioni da cui dipende l’ammissibilità di un concordato proposto prima dello stato passivo esecutivo.
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Chi hai di fronte quando proponi in anticipo
Prima di guardare le singole mosse, conviene capire chi sono gli avversari, e cosa vogliono davvero. Nella liquidazione giudiziale non c’è un solo “creditore”: c’è un ceto creditorio eterogeneo, ciascuno con una propria convenienza, e c’è il curatore, che non è un avversario in senso stretto ma un organo che deve tutelare la massa e che, proprio per questo, guarda con sospetto le proposte che arrivano quando il passivo non è ancora stabilizzato.
Il creditore chirografario di medie dimensioni (un fornitore, un subappaltatore, un professionista) ragiona in termini di tempo e di percentuale. Dal suo punto di vista, conviene un concordato rapido se la percentuale offerta è vicina a quella che otterrebbe dalla liquidazione, perché la liquidazione richiede anni e il denaro ricevuto subito vale di più. Ma è anche il creditore più esposto alla tentazione di “aspettare e vedere”: se sospetta che l’attivo nasconda valore (immobili sottostimati, azioni revocatorie promettenti), preferirà che la procedura vada avanti fino all’accertamento completo.
Il creditore privilegiato o ipotecario ha una logica diversa. Il suo interesse è che il bene su cui insiste la prelazione venga valorizzato al massimo e che il suo rango non venga messo in discussione. Una proposta presentata prima dello stato passivo esecutivo lo preoccupa per una ragione precisa: il suo privilegio non è ancora stato riconosciuto con il decreto del giudice delegato, e lui sa che, finché non c’è l’accertamento, qualunque classificazione contenuta nell’elenco provvisorio è, appunto, provvisoria.
La banca o l’intermediario finanziario è il creditore più razionale e più attrezzato. Può decidere di cedere il credito, di acquistarne altri, di proporre a sua volta un concordato. Sa leggere un bilancio meglio di chiunque altro e sa calcolare il valore attuale di un flusso di riparti futuri. Se ritiene che la proposta anticipata sottostimi l’attivo, la sua prima mossa sarà far emergere quel valore.
Il creditore che non si è ancora insinuato è la variabile più insidiosa. Nella fase anteriore all’esecutività dello stato passivo, una parte dei creditori potrebbe non aver ancora presentato domanda, o averla presentata senza che sia stata ancora esaminata. Dal suo punto di vista, la proposta anticipata è una minaccia (rischia di essere tagliato fuori dagli impegni del proponente) ma anche un’opportunità (se resta fuori dal voto, può comunque far valere il credito più avanti, in sede di insinuazione tardiva o contro il debitore tornato in bonis).
Il curatore, infine, deve redigere l’elenco provvisorio e dare un parere sulla proposta. Non ha interesse a ostacolarla, ma ha interesse a non sbagliare: un elenco provvisorio errato altera il voto, e un voto alterato espone il concordato a contestazioni. Per questo il curatore pretenderà dati contabili solidi e tenderà, quando le scritture sono lacunose, a ritenere che la condizione di legge non sia soddisfatta.
La chiave di lettura di tutto l’articolo è questa: ogni attore valuta la proposta anticipata confrontandola con lo scenario in cui lo stato passivo viene prima accertato e la proposta arriva dopo. Se la proposta anticipata fa perdere a qualcuno un vantaggio che avrebbe avuto aspettando, quel qualcuno si muoverà per ritardarla, svuotarla o batterla. Se invece la proposta gli offre più certezza e più velocità di quanto otterrebbe aspettando, diventerà un alleato. Il proponente che ha capito questa logica costruisce la proposta e la tempistica in modo da trasformare il maggior numero possibile di avversari in alleati.
C’è infine un dato normativo che definisce il perimetro della partita. Il debitore, le società da lui partecipate e quelle sottoposte a comune controllo non possono proporre il concordato prima che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, e non oltre due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo; quando la proposta proviene da questi soggetti deve inoltre prevedere apporti che incrementino l’attivo in misura non inferiore al 10%. Ne deriva che, nella prassi, la proposta “prima dello stato passivo esecutivo” è soprattutto lo strumento dei creditori e dei terzi, che non subiscono il blocco annuale. Per il debitore, la finestra anticipata si apre solo nelle procedure in cui, trascorso un anno dall’apertura, lo stato passivo non è ancora stato reso esecutivo: un’ipotesi non frequente, ma tutt’altro che teorica nelle liquidazioni con migliaia di domande di ammissione.
Prima mossa: contestare che la condizione di accesso sia soddisfatta
La mossa
La prima cosa che il creditore contrario farà è attaccare il presupposto stesso della proposta anticipata. L’art. 240, comma 1, CCII, come già l’art. 124 della legge fallimentare, subordina la presentazione prima dell’esecutività dello stato passivo a due requisiti cumulativi: che sia stata tenuta la contabilità e che i dati risultanti da essa, unitamente alle altre notizie disponibili, consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori. Il creditore dissenziente, nelle osservazioni rivolte al curatore o al giudice delegato, cercherà di dimostrare che le scritture sono incomplete, non aggiornate, inattendibili, e che quindi l’elenco provvisorio è privo di base.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché è la mossa più economica: non deve formulare una proposta alternativa, non deve impegnare risorse, deve solo dimostrare che il presupposto manca. Se ci riesce, la proposta non viene sottoposta al voto finché lo stato passivo non è esecutivo, e il tempo gioca a suo favore: più tempo significa più insinuazioni, più informazioni sull’attivo, più possibilità che emergano proposte migliori.
Preferisce non farla, invece, quando la contabilità è oggettivamente ordinata e il curatore ha già manifestato la propria disponibilità a redigere l’elenco: in quel caso la contestazione rischia di apparire pretestuosa, e il creditore perde credibilità nella fase successiva, quella del voto, in cui ha bisogno di essere ascoltato dagli altri creditori.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la valutazione sulla sussistenza della condizione non spetta a lui. È il curatore che deve ritenere di poter predisporre l’elenco provvisorio ed è il giudice delegato che lo esamina: il creditore può sollecitare, non decidere. Il requisito della tenuta della contabilità, inoltre, non richiede una contabilità perfetta, ma una contabilità idonea allo scopo indicato dalla norma, cioè la ricostruzione dei creditori. Lacune su voci che non incidono sull’individuazione del passivo (ad esempio, la valutazione delle rimanenze) non sono di per sé decisive.
C’è un secondo limite, di ordine processuale. Il primo vaglio della proposta da parte del giudice delegato è un passaggio interno alla procedura: la giurisprudenza formatasi sulla legge fallimentare ha chiarito che il provvedimento con cui il giudice delegato compie questo esame preliminare non ha carattere definitivo né decisorio, e quindi non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione (Cass. civ., Sez. I, n. 7868 del 9 giugno 2000). Il creditore che vuole contestare l’ammissibilità della proposta non può quindi trasformare il primo vaglio in un contenzioso autonomo: le sue doglianze trovano sede naturale nel voto e, poi, nel giudizio di omologazione.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è presentarsi al curatore, prima ancora del deposito, con una ricostruzione del passivo già riconciliata con le scritture contabili: estratti dei partitari fornitori, situazione debitoria verso enti previdenziali ed erariali, posizioni bancarie, debiti verso dipendenti, con l’indicazione delle fonti documentali di ciascuna voce. In questo modo il curatore non deve “costruire” l’elenco, ma solo verificarlo, e il giudizio sulla sussistenza della condizione diventa molto più agevole.
Se la contabilità presenta lacune, la contromossa non è nasconderle ma circoscriverle: indicare quali voci sono incerte, perché, e con quale margine. Le “altre notizie disponibili” di cui parla la norma (domande di ammissione già depositate, comunicazioni dei creditori, atti di pignoramento anteriori all’apertura, estratti dei registri fiscali) possono colmare in parte i vuoti delle scritture. Un elenco provvisorio con una riserva dichiarata su poche posizioni è più solido di un elenco apparentemente completo ma costruito su dati non verificabili.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alla già citata Cass. n. 7868/2000 sul primo vaglio, è utile ricordare che la Cassazione, con riferimento al concordato fallimentare, ha precisato che l’identificazione del proponente e del suo piano serve a consentire la verifica della legittimazione e a permettere ai creditori di valutare la fattibilità: il controllo sul merito della convenienza resta affidato a loro (Cass. civ., Sez. I, n. 3274 del 10 febbraio 2011). Tradotto nella fase anticipata: il creditore che contesta la condizione di accesso non può surrettiziamente sostituire il proprio giudizio di convenienza al vaglio di legittimità che spetta agli organi della procedura.
Seconda mossa: la battaglia sull’elenco provvisorio
La mossa
Superata la prima barriera, la partita si sposta sul contenuto dell’elenco. Quando la proposta è presentata prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, hanno diritto di voto i creditori che risultano dall’elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato: è la regola che l’art. 127 della legge fallimentare dettava per il concordato fallimentare e che il Codice della crisi ha ripreso nella disciplina del voto nel concordato nella liquidazione giudiziale (art. 243 CCII). La seconda mossa del creditore, quindi, è cercare di entrare nell’elenco con l’importo più alto possibile, oppure di far escludere o ridimensionare le posizioni di creditori che presume favorevoli alla proposta.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Perché le maggioranze si calcolano sull’ammontare dei crediti ammessi al voto. Un creditore che riesce a farsi inserire per 380.000 euro invece che per 214.000 euro pesa quasi il doppio nella votazione; un creditore che riesce a far escludere una posizione di 96.000 euro riduce la base di calcolo e può ribaltare la maggioranza. In una fase in cui nessuno ha ancora accertato nulla con efficacia di giudicato endoconcorsuale, il margine per questo tipo di pressione è oggettivamente più ampio che dopo lo stato passivo.
Il creditore preferisce non farla quando la sua posizione è palesemente contestabile: insistere per un importo gonfiato nell’elenco provvisorio significa attirare l’attenzione del curatore proprio sul proprio credito, con il rischio di vederlo ridimensionato anche in sede di verifica definitiva.
I suoi limiti
L’elenco provvisorio serve solo al voto: non accerta il credito, non ne riconosce il rango, non pregiudica l’esito della verifica dello stato passivo. Il creditore che ottiene un inserimento favorevole nell’elenco non acquisisce per questo alcun diritto al pagamento in quella misura. E, specularmente, il creditore escluso dall’elenco provvisorio non perde il proprio credito: perde, in quella votazione, la possibilità di far pesare il proprio voto.
Inoltre il voto dei privilegiati segue regole proprie. La Cassazione ha chiarito, con riferimento alla legge fallimentare, che il voto spetta ai creditori del passivo e non solo ai chirografari, ma che i privilegiati che rinunciano alla prelazione votano con un voto la cui efficacia dipende dal trattamento che la proposta riserva loro in rapporto alla capienza del bene gravato (Cass. civ., Sez. I, n. 3274 del 10 febbraio 2011). Il creditore privilegiato che spera di “comprare” peso nel voto rinunciando strumentalmente alla prelazione deve quindi fare i conti con la struttura della proposta.
La tua contromossa
La contromossa è duplice. In primo luogo, documentare ogni posizione dell’elenco con la stessa fonte che il curatore userà in sede di verifica: se l’importo inserito nell’elenco provvisorio coincide con quello risultante dalle scritture e dalle domande di ammissione già depositate, le contestazioni perdono forza. In secondo luogo, costruire la proposta in modo che il suo esito non dipenda da posizioni marginali e contestabili: se la maggioranza si regge su un unico credito di dubbia esistenza, il rischio di un voto viziato è troppo alto.
Nella nostra esperienza professionale di Esperto Negoziatore e di Gestore della crisi, la ricostruzione del passivo è la fase in cui si decide la sorte di qualsiasi accordo con i creditori: per questo la impostiamo come se dovesse reggere a una verifica in contraddittorio, anche quando la legge chiede solo un elenco provvisorio.
Le pronunce che ti proteggono
Le pronunce sul voto nel concordato fallimentare (Cass. n. 3274/2011, già citata) sono applicabili, con le cautele dovute al cambio di disciplina, anche al nuovo concordato nella liquidazione giudiziale, perché la regola dell’elenco provvisorio è rimasta sostanzialmente identica nella sua struttura.
Terza mossa: comprare crediti per comprare voti
La mossa
Un creditore strutturato, tipicamente un investitore o un operatore specializzato in crediti deteriorati, può decidere di acquistare crediti verso il debitore per accumulare una quota sufficiente a bloccare la proposta, oppure per votare a favore di una proposta propria o di un soggetto collegato. Nella fase anteriore allo stato passivo esecutivo questa mossa sembra particolarmente attraente: i prezzi dei crediti sono bassi, perché l’incertezza è alta, e l’elenco provvisorio può apparire più facile da “aggiornare”.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando il prezzo di acquisto dei crediti è inferiore al valore che ritiene di poter estrarre dalla procedura, o quando il controllo del voto gli consente di imporre una soluzione più favorevole. Preferisce non farla quando i tempi per perfezionare la cessione e farsi riconoscere come nuovo titolare sono più lunghi della finestra del voto.
I suoi limiti
Il cessionario di un credito non subentra automaticamente nella posizione concorsuale del cedente: deve far valere il proprio titolo nella procedura. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha affermato che chi subentra in un credito per cessione o surrogazione deve presentare una nuova domanda di insinuazione, perché l’ammissione al passivo è riferita a un soggetto determinato (Cass. civ., Sez. I, n. 6469 del 2 luglio 1998), e che, finché il cessionario non si è insinuato, il diritto di voto resta in capo al creditore originario (Cass. civ., Sez. I, n. 11038 del 26 luglio 2002).
La legge fallimentare escludeva inoltre dal voto, salvo eccezioni per banche e intermediari finanziari, i cessionari di crediti acquistati dopo la dichiarazione di fallimento (art. 127 l.fall.). Le regole sui soggetti esclusi dal voto sono un tema a sé e non le riprendiamo qui: per la nostra partita conta il principio di fondo, cioè che il legislatore guarda con diffidenza l’accumulo di crediti finalizzato al controllo del voto concordatario.
La tua contromossa
La contromossa è il presidio delle tempistiche. Se sai che un operatore sta rastrellando crediti, ogni giorno di anticipo nel deposito della proposta e nella fissazione del termine per il voto riduce il suo spazio di manovra, perché le cessioni non perfezionate e non fatte valere nella procedura non spostano il voto. Chiedere al curatore di verificare, per ogni posizione dell’elenco provvisorio, chi sia il titolare legittimato alla data dell’elenco è una cautela semplice e spesso decisiva.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 6469/1998 e Cass. n. 11038/2002 sono pronunce risalenti e rese sulla legge fallimentare, ma il principio su cui si fondano (l’ammissione è personale, il subentro va fatto valere) discende dalla struttura stessa dell’accertamento del passivo, che il Codice della crisi non ha mutato.
Quarta mossa: restare fuori e aspettare
La mossa
La mossa più sottile non è attiva, ma passiva. Il creditore che non si è ancora insinuato, o che si è insinuato ma non compare nell’elenco provvisorio, può decidere di non fare nulla durante la fase del voto, e di far valere il proprio credito più tardi: con una domanda tardiva, oppure, dopo la chiusura della procedura, nei confronti del debitore. Dal suo punto di vista, l’obiettivo è non essere vincolato a una percentuale concordataria che giudica insoddisfacente.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Conviene quando il credito è di importo modesto rispetto al passivo complessivo (il suo voto non sposterebbe nulla) e quando il debitore, una volta chiusa la procedura, ha prospettive di ritorno a una gestione ordinaria. Preferisce non farla quando teme che il debitore, chiusa la procedura, resti privo di patrimonio aggredibile: in quel caso restare fuori significa non prendere nulla.
I suoi limiti
Il proponente che non è il debitore può limitare i propri impegni ai soli creditori ammessi al passivo e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva (art. 240, comma 5, CCII, che riprende una regola già presente nell’art. 124 l.fall.); verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvo quanto previsto in tema di esdebitazione. La regola esisteva già nel concordato fallimentare, e la Cassazione ne ha tratto conseguenze rilevanti: quando la sentenza di omologazione, passata in giudicato, limita gli obblighi dell’assuntore ai crediti ammessi, quella limitazione non può più essere rimessa in discussione dal creditore escluso (Cass. civ., Sez. I, n. 4698 del 25 febbraio 2011), e il creditore non insinuato non può pretendere nulla dall’assuntore, potendo agire solo verso il debitore (Cass. civ., Sez. I, n. 5391 del 17 marzo 2004).
Il rovescio della medaglia va però conosciuto: in assenza di una clausola limitativa, la giurisprudenza ha ritenuto che l’assuntore sia tenuto a pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati (Cass. civ., Sez. V, n. 2400 del 3 marzo 2000). È qui che la tempistica anticipata diventa un’arma a doppio taglio.
La tua contromossa
La contromossa per il proponente che deposita prima dello stato passivo esecutivo è calibrare con estrema precisione la clausola di limitazione degli impegni. Il riferimento ai creditori “ammessi” è, in questa fase, un riferimento mobile: lo stato passivo non è ancora esecutivo, e il perimetro dei creditori “ammessi” o con domanda pendente va fotografato alla data del deposito. Il proponente deve quindi sapere, al momento del deposito, quali domande sono state presentate e quali opposizioni e domande tardive sono pendenti, e scrivere la clausola in modo da non lasciare margini di interpretazione.
Sul versante opposto, se a leggere questa guida è un creditore che non si è ancora insinuato, la contromossa è insinuarsi tempestivamente o, se i termini sono scaduti, depositare la domanda tardiva prima della proposta: è l’unico modo per rientrare nel perimetro degli impegni del proponente. Restare fuori nella speranza di aggredire poi il debitore è una scommessa sul suo patrimonio futuro.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 4698/2011, Cass. n. 5391/2004 e Cass. n. 2400/2000 vanno lette insieme: la prima e la seconda proteggono il proponente che ha scritto bene la clausola limitativa, la terza ricorda cosa accade a chi non l’ha scritta. Sono pronunce rese sul concordato fallimentare, ma la regola dell’art. 240, comma 5, CCII ne riprende la logica.
Quinta mossa: sostenere che l’attivo vale di più (e che le azioni della massa sono state “svendute”)
La mossa
Il creditore più attrezzato, tipicamente la banca, non contesta la condizione di accesso né l’elenco: contesta il prezzo. La sua tesi è che una proposta depositata prima che il passivo sia accertato, e prima che il curatore abbia completato la ricognizione dell’attivo, sottostimi il valore della procedura. In particolare, punterà il dito contro le azioni di pertinenza della massa (revocatorie, azioni di responsabilità) che il proponente chiede di acquisire: secondo il creditore, il terzo sta comprando a sconto un contenzioso che, coltivato dal curatore, renderebbe di più.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene perché è una mossa che trova ascolto presso gli altri creditori: l’argomento “ci stanno pagando poco per qualcosa che vale molto” è intuitivo e mobilita il voto contrario. Conviene anche perché, nella fase anticipata, il curatore spesso non ha ancora una stima affidabile dell’esito delle azioni, e il dubbio gioca a favore di chi lo solleva.
Preferisce non farla quando le azioni in questione sono di esito incerto e di durata lunga: in quel caso, il creditore razionale sa che la certezza di un pagamento immediato vale più della speranza di un recupero tra molti anni, e un attacco frontale lo metterebbe in contraddizione con il proprio interesse.
I suoi limiti
Qui il suo margine si restringe per due ragioni. La prima è che il giudizio sulla convenienza economica spetta ai creditori nel loro insieme, attraverso il voto, e non al singolo creditore dissenziente. La Cassazione, sotto la legge fallimentare, ha escluso che la cessione delle azioni revocatorie al terzo integri di per sé un abuso del diritto (Cass. civ., Sez. I, n. 3274 del 10 febbraio 2011) e ha riconosciuto che il terzo proponente può legittimamente trattenere un’eventuale eccedenza di valore dei beni trasferiti, entro limiti di ragionevolezza, come corrispettivo del rischio che si assume (Cass. civ., Sez. VI, n. 2674 del 22 febbraio 2012).
La seconda ragione è di tempistica, e qui la proposta anticipata ha una caratteristica che il proponente deve conoscere bene. Con riferimento al concordato fallimentare, la Cassazione ha affermato che la cessione delle azioni revocatorie al terzo assuntore è possibile solo per le azioni già proposte dal curatore alla data di deposito della proposta (Cass. civ., Sez. I, n. 10013 del 9 ottobre 1998), e che la cessione deve essere espressamente prevista nella proposta e nella sentenza di omologazione, non potendo considerarsi implicita nella cessione dei beni (Cass. civ., Sez. I, n. 6587 dell’aprile 2003). In una proposta depositata molto presto, quando il curatore non ha ancora esercitato le azioni, il perimetro delle azioni cedibili, secondo questo orientamento formatosi sulla legge fallimentare, può essere molto ridotto. Il tema della cessione delle azioni di massa merita una trattazione a sé; qui interessa solo il suo legame con il momento della proposta.
La tua contromossa
La contromossa è duplice e dipende da quale lato del tavolo occupi. Se sei il proponente, devi decidere consapevolmente se anticipare il deposito o attendere che il curatore abbia avviato le azioni che ti interessano: anticipare dà velocità e riduce la concorrenza, attendere allarga il perimetro di ciò che puoi acquisire. Non esiste una risposta valida in astratto: esiste un calcolo, che va fatto sul caso concreto confrontando il valore atteso delle azioni con il costo dell’attesa. In ogni caso, la proposta deve elencare in modo specifico le azioni cedute, con gli estremi dei giudizi pendenti.
Se sei un creditore che teme la svendita, la contromossa non è contestare in astratto, ma chiedere al curatore che il proprio parere contenga una stima, anche di massima, del valore delle azioni e del loro presumibile esito: è su quella stima che gli altri creditori decideranno.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 3274/2011 e Cass. n. 2674/2012 tutelano il proponente che offre un prezzo ragionevole per un rischio reale; Cass. n. 10013/1998 e Cass. n. 6587/2003 tutelano i creditori contro cessioni generiche o anticipate rispetto all’esercizio delle azioni. Tutte sono state rese sulla legge fallimentare: il loro peso sul nuovo testo dell’art. 240 CCII andrà verificato alla luce della giurisprudenza che si formerà sul Codice.
Sesta mossa: rimettere in discussione il rango dopo l’omologazione
La mossa
L’ultima mossa arriva quando la partita sembra chiusa. Il creditore privilegiato che, nell’elenco provvisorio, è stato collocato con un determinato titolo di prelazione, e che ha ricevuto nella proposta un trattamento coerente con quella collocazione, può tentare, dopo l’omologazione, di far valere nei confronti dell’assuntore un titolo diverso o ulteriore (ad esempio un’ipoteca non dedotta), per ottenere un pagamento più alto della percentuale concordataria.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Conviene quando il creditore ritiene di avere un titolo che, per disattenzione o per scelta, non ha fatto valere al momento opportuno, e quando l’assuntore è un soggetto solvibile, dal quale vale la pena pretendere di più. Preferisce non farla quando il titolo è già stato accertato in modo definitivo, perché sa che la contestazione è destinata a fallire.
I suoi limiti
Ciò che è coperto dal giudicato non si rimette in discussione. La Cassazione, in materia di concordato fallimentare, ha escluso che il creditore che aveva fatto valere un solo titolo di prelazione, rimasto coperto dal giudicato, possa invocare nei confronti dell’assuntore un titolo diverso come l’ipoteca (Cass. civ., Sez. I, n. 14143 del 27 ottobre 2000).
Ma attenzione: nella proposta anticipata il quadro è diverso. Se la proposta è stata votata sull’elenco provvisorio e lo stato passivo non era ancora esecutivo, il titolo di prelazione del creditore potrebbe non essere mai stato accertato con il decreto del giudice delegato. È proprio nella fase anticipata che il rischio di contestazioni successive sul rango è più alto, perché manca quella cristallizzazione che, nella proposta successiva allo stato passivo esecutivo, il proponente trova già fatta.
La tua contromossa
La contromossa è costruire la proposta anticipata in modo che il trattamento dei privilegiati non dipenda dalla collocazione dell’elenco provvisorio, ma da criteri oggettivi: ad esempio, prevedendo che il pagamento dei crediti privilegiati avvenga nella misura risultante dall’accertamento definitivo, con accantonamenti adeguati per le posizioni contestate. In questo modo l’eventuale riconoscimento di un rango diverso non sconvolge l’equilibrio economico del concordato, perché è già stato messo in conto.
Il trattamento dei crediti privilegiati deve comunque rispettare la regola dell’art. 240, comma 4, CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024: il soddisfacimento può essere parziale, ma non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione del bene, secondo la relazione giurata di un professionista indipendente designato dal tribunale, e senza alterare l’ordine delle cause di prelazione. Nella proposta anticipata, questa relazione è spesso l’unico ancoraggio oggettivo disponibile: va quindi commissionata per tempo.
Le pronunce che ti proteggono
Cass. n. 14143/2000, resa sulla legge fallimentare, protegge l’assuntore contro le pretese tardive dei creditori, ma solo quando c’è un giudicato. Nel concordato anticipato il giudicato può mancare: la protezione va quindi costruita nella proposta.
Il calendario della partita: perché l’anticipo cambia gli equilibri
Le sei mosse descritte finora hanno un elemento comune: il loro esito dipende da che cosa è già accaduto nella procedura al momento in cui la proposta viene depositata. Vale quindi la pena di guardare la stessa partita da un’altra angolazione, quella del calendario, perché è il calendario che decide quali carte ha in mano ciascun giocatore.
Il tratto iniziale: dopo l’apertura, prima dell’elenco
Nelle prime settimane successive alla sentenza di apertura, il curatore sta prendendo possesso dei beni e delle scritture, e i creditori stanno preparando le domande di ammissione. In questa fase nessuno ha un quadro completo, nemmeno il curatore. Dal punto di vista del creditore, è il momento meno adatto per valutare una proposta: non sa quanto vale la massa, non sa quanti sono gli altri creditori, non sa se il suo credito sarà contestato. Una proposta depositata in questa fase rischia di non superare la condizione di accesso, perché il curatore non è ancora in grado di predisporre l’elenco provvisorio. Il proponente che vuole davvero anticipare deve quindi portare con sé i dati che al curatore mancano.
Il tratto centrale: domande depositate, verifica non ancora conclusa
È la fase che la norma ha in mente. Le domande di ammissione sono in buona parte depositate, la contabilità è stata acquisita, il curatore ha un’idea attendibile del passivo, ma il giudice delegato non ha ancora reso esecutivo lo stato passivo. Qui la proposta anticipata dà il massimo: il quadro è sufficientemente chiaro da consentire un elenco provvisorio solido, ma non abbastanza consolidato da attirare proposte concorrenti costruite sui dati definitivi. Dal punto di vista dei creditori, l’incertezza residua sull’esito della verifica è ancora alta, e la certezza offerta dalla proposta ha un valore apprezzabile.
È anche la fase in cui le mosse dei creditori sono più efficaci, e quindi più pericolose: la battaglia sull’elenco, l’acquisto di crediti, l’attesa strategica di chi non si è insinuato. Il proponente che sceglie questa fase deve aver già preparato le contromosse descritte nelle sezioni precedenti.
Il tratto finale: stato passivo esecutivo
Una volta reso esecutivo lo stato passivo, la proposta non è più “anticipata”: il voto spetta ai creditori dello stato passivo, i ranghi sono accertati, le contestazioni sulla composizione del passivo si spostano nei giudizi di opposizione e nelle domande tardive. Il proponente perde il vantaggio temporale, ma guadagna stabilità. Per il debitore e le società collegate, la cui proposta è ammessa solo dopo un anno dall’apertura, questo è nella maggior parte dei casi l’unico tratto realmente disponibile, e il termine finale di due anni dal decreto di esecutività segna la fine della partita.
Cosa cambia per ciascun giocatore
Leggere il calendario permette di capire perché lo stesso creditore si comporta in modo diverso a seconda del momento. Il fornitore che oggi contesta la contabilità, tra tre mesi potrebbe votare a favore, quando il suo credito sarà stato ridimensionato in sede di verifica e la percentuale offerta gli sembrerà più interessante. La banca che oggi aspetta, domani potrebbe presentare una propria proposta sfruttando il lavoro di ricostruzione fatto da altri. Il creditore non insinuato che oggi resta fuori, domani potrebbe trovarsi escluso dagli impegni del proponente.
La lezione strategica è che la data di deposito non è un dettaglio organizzativo: è la prima e più importante scelta del proponente, perché stabilisce quali mosse saranno disponibili ai suoi avversari e quali no. Per questo, nella nostra impostazione, la decisione sul quando precede sempre la decisione sul quanto.
Un errore ricorrente: confondere l’elenco provvisorio con una pre-verifica
Chi si avvicina per la prima volta a questa disciplina tende a pensare che l’elenco provvisorio sia una sorta di anticipazione dello stato passivo, destinata a confluirvi. Non è così: i due documenti hanno funzioni diverse. L’elenco provvisorio serve a far votare una proposta quando lo stato passivo manca; lo stato passivo accerta i crediti ai fini del concorso. Un creditore può comparire nell’elenco provvisorio per un importo e poi essere ammesso per un importo diverso, o non essere ammesso affatto. Il proponente deve quindi costruire una proposta che regga anche se, dopo il voto, lo stato passivo definitivo si discosta dall’elenco: accantonamenti per le posizioni contestate, criteri di pagamento ancorati all’accertamento definitivo, clausole che regolino le differenze. È la differenza tra una proposta che sfrutta la finestra anticipata e una proposta che ne subisce i rischi.
La partita giocata: tre simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, con dati verosimili ma non riferiti a casi reali.
Simulazione 1 — Il terzo che anticipa e il fornitore che contesta la contabilità.
Ipotesi: liquidazione giudiziale aperta il 14 gennaio; attivo stimato dal curatore in 1.237.800 euro; passivo ricostruibile dalle scritture pari a 3.418.600 euro, di cui 612.300 euro privilegiati. Un terzo investitore deposita la proposta il 3 giugno, prima che lo stato passivo sia reso esecutivo, offrendo il pagamento integrale dei privilegiati nei limiti della capienza attestata e il 14,7% ai chirografari. Un fornitore con credito di 187.400 euro sostiene che la contabilità del secondo semestre dell’anno precedente sia incompleta.
→ Se il proponente ha già consegnato al curatore la riconciliazione dei partitari fornitori con gli estratti conto bancari, il curatore può predisporre l’elenco provvisorio con una riserva limitata a due posizioni (complessivi 41.900 euro), e la contestazione del fornitore non impedisce il voto.
→ Se invece la riconciliazione manca, il curatore può ritenere di non essere in grado di redigere un elenco attendibile: la proposta attende lo stato passivo esecutivo, e il proponente perde il vantaggio temporale per cui aveva scelto di anticipare.
Simulazione 2 — Il fondo che compra crediti per bloccare il voto.
Ipotesi: elenco provvisorio approvato con chirografari ammessi al voto per 2.806.300 euro. La maggioranza richiesta, calcolata sull’ammontare dei crediti ammessi al voto, si raggiunge con 1.403.151 euro. Un fondo acquista, dopo l’apertura della procedura, crediti per 512.700 euro da tre fornitori, puntando a bloccare la proposta insieme a una banca contraria (credito di 948.200 euro).
→ Se i cessionari non hanno fatto valere il proprio titolo nella procedura alla data del voto, secondo l’orientamento espresso sotto la legge fallimentare (Cass. n. 11038/2002) il voto resta ai cedenti, che sono favorevoli: il blocco fallisce.
→ Se invece il fondo ha fatto valere la cessione nella procedura per tempo, la partita si sposta sulla legittimazione al voto dei cessionari, profilo che va verificato alla luce delle regole sui soggetti esclusi dal voto. Il proponente che ha fissato con il curatore una data di riferimento per la titolarità dei crediti dell’elenco ha uno strumento in più per difendersi.
Simulazione 3 — Il creditore non insinuato e la clausola limitativa.
Ipotesi: proposta depositata il 9 settembre da un creditore che si offre come assuntore, limitando gli impegni ai creditori ammessi e a quelli con opposizione o domanda tardiva pendente alla data della proposta. Un creditore per 73.600 euro non ha presentato domanda. Dopo l’omologazione, chiede all’assuntore il pagamento della percentuale del 17,2% (12.659 euro).
→ Con la clausola limitativa scritta in modo chiaro e recepita nel provvedimento di omologazione, il creditore non può pretendere nulla dall’assuntore e può agire solo verso il debitore (principio di Cass. n. 5391/2004 e Cass. n. 4698/2011, rese sulla legge fallimentare), fermi gli effetti dell’eventuale esdebitazione.
→ Senza clausola, secondo Cass. n. 2400/2000, l’assuntore sarebbe tenuto a pagare anche quel creditore nella percentuale concordataria: 12.659 euro non previsti nel piano, che moltiplicati per più posizioni analoghe possono compromettere l’equilibrio economico dell’operazione.
Quando all’avversario conviene trattare
C’è una lettura della proposta anticipata che quasi nessuno offre: la fase anteriore allo stato passivo esecutivo è il momento in cui la convenienza dei creditori a trattare è massima, perché l’incertezza pesa su tutti, non solo sul proponente.
Il creditore chirografario non sa ancora se il suo credito sarà ammesso per intero, né quale sarà la massa passiva definitiva su cui si calcoleranno i riparti. Una proposta che gli offre una percentuale certa, in tempi certi, elimina due incertezze contemporaneamente. Dal suo punto di vista, conviene accettare quando la percentuale offerta è pari o di poco inferiore alla stima prudente del riparto in liquidazione, scontata per gli anni di attesa.
Il creditore privilegiato è disponibile a trattare quando la relazione giurata sul valore del bene gli garantisce un soddisfacimento non inferiore a quello della vendita, e quando la proposta prevede tempi di pagamento più brevi della liquidazione del bene stesso. Per lui, la variabile decisiva è il tempo: un immobile messo all’asta può richiedere più esperimenti di vendita e ribassi successivi, e la certezza di un pagamento immediato ha un valore economico misurabile.
La banca è disponibile a trattare in due momenti precisi: subito dopo l’apertura, quando deve decidere come classificare il credito nei propri bilanci e una soluzione rapida le consente di chiudere la posizione; oppure quando il curatore ha già depositato il parere e il quadro dell’attivo è sufficientemente chiaro da consentirle una valutazione. Nel mezzo, tende ad aspettare.
Il curatore, infine, ha interesse a una chiusura rapida della procedura quando l’attivo è composto in larga parte da beni di difficile collocazione o da azioni giudiziarie di esito incerto: una proposta che trasferisce questi rischi a un terzo, offrendo in cambio liquidità immediata, gli consente di esprimere un parere favorevole con solide motivazioni.
Il proponente che conosce queste convenienze sceglie il momento del deposito non in base alla propria fretta, ma in base al momento in cui il maggior numero di creditori ha più da guadagnare dalla certezza che dall’attesa. È un calcolo che richiede di leggere insieme numeri contabili e posizioni dei creditori: proprio il tipo di lettura che l’Esperto Negoziatore compie, nella composizione negoziata, quando valuta se ci sono concrete prospettive di accordo.
Un’ultima annotazione sul quadro normativo dell’ottobre 2026. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147, sui tributi locali, ha esteso ai tributi locali alcuni strumenti del Codice della crisi, a cominciare dalla transazione fiscale; per quanto risulta, non è intervenuto sulla regola temporale dell’art. 240 CCII. Per chi prepara una proposta anticipata, il suo rilievo è indiretto: la presenza di debiti verso enti locali tra le posizioni dell’elenco provvisorio rende più utile un confronto preventivo con l’ente creditore.
La partita in tabella
La tabella riassume, per ciascuna mossa dell’avversario, il vincolo che la limita, la contromossa disponibile e la finestra temporale utile per giocarla.
| Mossa dell’avversario | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Contestare la tenuta della contabilità | La valutazione spetta a curatore e giudice delegato; il primo vaglio non è impugnabile in Cassazione (Cass. 7868/2000, l.fall.) | Consegnare al curatore un passivo già riconciliato con le scritture | Prima del deposito della proposta |
| Gonfiare o ridurre posizioni nell’elenco provvisorio | L’elenco serve solo al voto; voto dei privilegiati legato al trattamento (Cass. 3274/2011, l.fall.) | Documentare ogni voce con le fonti che si useranno in verifica | Durante la redazione dell’elenco |
| Acquistare crediti per controllare il voto | Il cessionario deve far valere il titolo; senza, vota il cedente (Cass. 6469/1998 e 11038/2002, l.fall.) | Fissare una data di riferimento per la titolarità; accelerare il voto | Tra il deposito e il termine per il voto |
| Restare fuori e aspettare | Limitazione degli impegni del proponente (art. 240, c. 5, CCII; Cass. 4698/2011, 5391/2004) | Clausola limitativa chiara e recepita nell’omologazione | Alla stesura della proposta |
| Sostenere la svendita delle azioni della massa | Convenienza valutata dai creditori; cessione solo di azioni già proposte (Cass. 10013/1998, l.fall.) | Scegliere consapevolmente il momento del deposito; elencare le azioni cedute | Prima del deposito |
| Rimettere in discussione il rango | Giudicato sulla prelazione (Cass. 14143/2000, l.fall.), che nella fase anticipata può mancare | Pagamento dei privilegiati sull’accertamento definitivo, con accantonamenti | Alla stesura della proposta |
Le domande di chi deve decidere se anticipare
Posso depositare la proposta il giorno dopo l’apertura della liquidazione giudiziale?
Se sei un creditore o un terzo, la legge non fissa un termine iniziale: puoi depositarla anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sussista la condizione della contabilità e dell’elenco provvisorio. In concreto, però, nei primissimi giorni il curatore raramente dispone dei dati sufficienti per redigere l’elenco: depositare “troppo presto” può tradursi in una proposta che resta ferma finché la condizione non si realizza. Se invece la proposta proviene dal debitore o da società a lui collegate, resta fermo il limite di un anno dalla sentenza di apertura.
Chi decide se la contabilità è sufficiente?
Non i creditori, ma gli organi della procedura. È il curatore che deve essere in grado di predisporre l’elenco provvisorio, ed è il giudice delegato che lo esamina. I creditori possono segnalare lacune e incongruenze, ed è bene che il proponente le prevenga, ma la valutazione finale non è nelle loro mani.
Se non compaio nell’elenco provvisorio perdo il credito?
No. L’elenco provvisorio serve a stabilire chi vota su quella proposta; non accerta i crediti e non li esclude. Il credito resta soggetto alla verifica dello stato passivo. Il rischio vero, per chi non compare, è un altro: se la proposta limita gli impegni del proponente ai creditori ammessi e a quelli con domanda pendente, chi non ha presentato domanda rischia di dover agire solo verso il debitore, con le incertezze che ne derivano.
Conviene di più proporre prima o dopo lo stato passivo esecutivo?
Dipende da cosa vuoi acquisire e da quanti concorrenti temi. Prima significa velocità, minore concorrenza e creditori più disponibili per l’incertezza che pesa su tutti; dopo significa un passivo cristallizzato, privilegi accertati e, secondo l’orientamento formatosi sulla legge fallimentare, un perimetro più ampio di azioni revocatorie già proposte e quindi cedibili. Il confronto va fatto sui numeri del singolo caso.
Un creditore può impugnare subito la decisione del giudice delegato di sottoporre la proposta al voto?
Secondo la giurisprudenza sulla legge fallimentare, no con ricorso straordinario per cassazione, perché il primo vaglio del giudice delegato non è un provvedimento definitivo e decisorio (Cass. n. 7868/2000). Le contestazioni trovano spazio nel voto e nel giudizio di omologazione.
Se acquisto crediti dopo l’apertura, posso votare al posto del cedente?
Non automaticamente. L’ammissione al passivo è riferita a un soggetto determinato: chi subentra nel credito deve farlo valere nella procedura, e finché non lo ha fatto il voto resta al creditore originario (Cass. n. 6469/1998 e n. 11038/2002, rese sulla legge fallimentare). Vanno poi verificate le regole che escludono dal voto alcune categorie di cessionari.
Il debitore può approfittare della finestra anticipata?
Solo in casi limitati. Il debitore e le società collegate non possono proporre prima che sia trascorso un anno dalla sentenza di apertura e devono assicurare apporti che incrementino l’attivo di almeno il 10%. Se dopo un anno lo stato passivo non è ancora esecutivo, la lettura che appare più aderente al testo dell’art. 240 consente anche al debitore di sfruttare la finestra, ma è un’ipotesi da verificare con attenzione sul caso concreto.
I paletti fissati dai giudici
Tutte le pronunce che seguono sono state rese sulla legge fallimentare (artt. 124 e 127 l.fall., concordato fallimentare), perché sulle norme del Codice della crisi relative al concordato nella liquidazione giudiziale non si è ancora formata una giurisprudenza di legittimità consolidata. Le richiamiamo perché le regole del Codice riprendono, sui punti qui trattati, quelle della legge fallimentare; la loro applicabilità al nuovo testo resta comunque da verificare caso per caso. Le raggruppiamo per mossa dell’avversario che ciascuna limita.
Paletti sulla contestazione della proposta in fase di ammissione
1. Cass. civ., Sez. I, n. 7868 del 9 giugno 2000. Il provvedimento con cui il giudice delegato compie il primo esame della proposta di concordato non è definitivo né decisorio, e quindi non può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione. Rilevanza: chi vuole bloccare la proposta anticipata già in fase di ammissione non dispone di un rimedio immediato in sede di legittimità; il confronto si sposta sul voto e sull’omologazione.
2. Cass. civ., Sez. I, n. 3274 del 10 febbraio 2011. L’identificazione del proponente serve a verificarne la legittimazione e a consentire ai creditori di valutare la fattibilità della proposta; la violazione della parità tra creditori o la cessione delle revocatorie al terzo non configurano, da sole, un abuso del diritto. Rilevanza: separa il controllo di legittimità degli organi della procedura dal giudizio di convenienza dei creditori, limitando le contestazioni pretestuose.
Paletti sul voto e sull’elenco
3. Cass. civ., Sez. I, n. 3274 del 10 febbraio 2011 (secondo principio). Il diritto di voto spetta ai creditori del passivo, non soltanto ai chirografari; i privilegiati che rinunciano alla prelazione votano, ma l’efficacia del loro voto dipende dal trattamento che la proposta riserva loro in relazione alla capienza del bene gravato. Rilevanza: impedisce che la rinuncia strumentale alla prelazione diventi un modo per alterare il peso del voto calcolato sull’elenco provvisorio.
4. Cass. civ., Sez. I, n. 6469 del 2 luglio 1998. Chi subentra in un credito per cessione o surrogazione deve proporre una nuova domanda di insinuazione, perché l’ammissione al passivo è riferita a un soggetto determinato; l’identità del creditore rileva anche per il debitore. Rilevanza: chi acquista crediti per pesare nel voto deve passare dalla procedura, con tempi che il proponente può presidiare.
5. Cass. civ., Sez. I, n. 11038 del 26 luglio 2002. Il subingresso in un credito già ammesso al passivo non esonera il nuovo titolare dall’onere di insinuazione; in mancanza, il diritto di voto resta al creditore originario. Rilevanza: è il paletto più diretto contro l’acquisto di crediti finalizzato a controllare la votazione.
Paletti sui creditori che restano fuori
6. Cass. civ., Sez. I, n. 4698 del 25 febbraio 2011. Se la sentenza di omologazione passata in giudicato limita gli obblighi dell’assuntore ai soli crediti ammessi, la clausola non è più contestabile e il creditore escluso non può farla valere con il reclamo. Rilevanza: premia il proponente che ha scritto con precisione la clausola limitativa, decisiva in una proposta depositata quando il passivo è ancora in movimento.
7. Cass. civ., Sez. I, n. 5391 del 17 marzo 2004. Quando la clausola di omologazione limita gli obblighi dell’assuntore ai crediti ammessi, l’assuntore non risponde verso il creditore non insinuato, che può rivolgersi solo al debitore. Rilevanza: chiarisce il destino del creditore che sceglie di restare fuori, e quindi la convenienza di insinuarsi per tempo.
8. Cass. civ., Sez. V, n. 2400 del 3 marzo 2000. In assenza di limitazione, l’assuntore è tenuto a pagare nella percentuale concordataria anche i creditori concorsuali non insinuati. Rilevanza: è il rovescio dei due paletti precedenti; per il proponente che anticipa è un avvertimento a non trascurare la clausola limitativa.
Paletti sul valore dell’attivo e sulle azioni della massa
9. Cass. civ., Sez. VI, n. 2674 del 22 febbraio 2012. Il concordato proposto da un terzo può riservare al proponente l’eventuale eccedenza di valore dei beni trasferiti, entro limiti di ragionevolezza, a compenso del rischio assunto. Rilevanza: riduce la forza dell’argomento “il terzo si arricchisce”, tipico del creditore che contesta la proposta anticipata come svendita.
10. Cass. civ., Sez. I, n. 10013 del 9 ottobre 1998. La cessione delle azioni revocatorie al terzo assuntore è ammessa solo per le azioni già proposte alla data di deposito della proposta. Rilevanza: lega direttamente il momento del deposito al perimetro delle azioni acquisibili; nella proposta anticipata è un fattore di calcolo essenziale.
11. Cass. civ., Sez. I, n. 6587 dell’aprile 2003. La cessione dell’azione revocatoria deve essere espressamente prevista nella proposta e nella sentenza di omologazione; non può ritenersi implicita nella cessione dei beni. Rilevanza: tutela i creditori contro cessioni generiche e impone al proponente di indicare con precisione le azioni che intende acquisire.
Paletti sul rango dopo l’omologazione
12. Cass. civ., Sez. I, n. 14143 del 27 ottobre 2000. Il creditore che ha fatto valere un solo titolo di prelazione, coperto dal giudicato, non può opporre all’assuntore un titolo diverso come l’ipoteca. Rilevanza: protegge l’assuntore quando il rango è stato accertato; nella proposta anticipata, in cui l’accertamento può mancare, segnala dove il proponente deve rafforzare le proprie difese.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nella proposta anticipata, giocare la partita al posto del cliente significa leggere le mosse già fatte dai creditori, prevedere quelle che faranno e presidiare i momenti in cui la loro convenienza si sposta. In concreto, lo Studio:
- Ricostruisce il passivo dalle scritture contabili prima del deposito, riconciliando partitari, estratti bancari, posizioni previdenziali, erariali e verso enti locali, e indicando per ogni voce la fonte documentale, così da mettere il curatore in condizione di predisporre l’elenco provvisorio.
- Verifica la sussistenza della condizione dell’art. 240, comma 1, CCII, individuando le lacune contabili e distinguendo quelle che incidono sull’individuazione dei creditori da quelle irrilevanti a questo fine.
- Prepara la memoria di accompagnamento per il curatore e il giudice delegato, con la mappa delle posizioni certe, di quelle incerte e delle relative riserve.
- Analizza l’elenco provvisorio una volta predisposto, controllando importi, ranghi e titolarità dei crediti, e segnala per tempo le posizioni che possono alterare il calcolo della maggioranza.
- Monitora le cessioni di crediti intervenute dopo l’apertura e verifica se i cessionari hanno fatto valere il proprio titolo nella procedura, con riferimento ai principi sull’insinuazione del cessionario.
- Redige la clausola di limitazione degli impegni del proponente in modo coerente con l’art. 240, comma 5, CCII e con lo stato delle domande, delle opposizioni e delle domande tardive alla data del deposito.
- Calcola con i commercialisti dello staff il momento ottimale del deposito, confrontando il vantaggio della velocità con il perimetro delle azioni della massa già proposte dal curatore e quindi, secondo l’orientamento formatosi sulla legge fallimentare, acquisibili.
- Imposta il trattamento dei creditori privilegiati in modo che regga all’accertamento definitivo dei ranghi, coordinandosi con il professionista indipendente incaricato della relazione giurata sul valore dei beni.
- Apre il confronto con i creditori chiave (banche, fornitori strategici, enti) nel momento in cui la loro convenienza a una soluzione certa è massima, e ne raccoglie le osservazioni prima che diventino voti contrari.
- Segue la proposta fino all’omologazione e oltre, presidiando eventuali opposizioni e i successivi gradi di giudizio con la stessa linea difensiva impostata all’inizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema: l’esperto della composizione negoziata è chiamato dalla legge a valutare se esistano concrete prospettive di risanamento sulla base dei dati dell’impresa e a facilitare le trattative tra l’imprenditore e i creditori. Sono le due competenze che la proposta anticipata richiede insieme: capire se la contabilità regge e capire quando i creditori sono pronti a chiudere. L’esperienza di Gestore della crisi e di fiduciario OCC aggiunge la pratica quotidiana della ricostruzione dell’elenco dei creditori e della verifica dell’attendibilità della documentazione del debitore.
La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: chi imposta la proposta è lo stesso professionista che, se necessario, ne difende l’omologazione nei successivi gradi di giudizio fino alla Corte di cassazione, senza cambi di linea e senza dispersione delle informazioni raccolte nella fase iniziale.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la convenienza del creditore è materia da commercialista quanto da avvocato, e nella proposta anticipata la lettura dei numeri e quella delle norme non possono essere separate.
Chiusura: il vantaggio del tempo appartiene a chi lo sa usare
La risposta alla domanda del titolo è sì: il concordato nella liquidazione giudiziale si può proporre prima che lo stato passivo sia reso esecutivo. Ma la possibilità giuridica è solo l’inizio. Nella liquidazione giudiziale non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: il proponente che deposita presto senza aver preparato la contabilità, l’elenco, la clausola limitativa e il trattamento dei privilegiati regala ai creditori dissenzienti tutte le mosse descritte in questa guida.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché la proposta anticipata vive di due attività che coincidono con le competenze certificate dell’Avvocato: la valutazione dei dati dell’impresa e la negoziazione con i creditori, proprie dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021; la ricostruzione dell’elenco dei creditori e la verifica dell’attendibilità delle scritture, che sono il lavoro ordinario del Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e del professionista fiduciario di un OCC. È su queste basi che analizziamo la procedura, verifichiamo se la finestra anticipata è utilizzabile e costruiamo la strategia, senza promettere esiti che dipendono dal voto dei creditori e dalle valutazioni del tribunale.
📩 La finestra per anticipare il concordato si chiude quando lo stato passivo diventa esecutivo: scrivici oggi stesso, i recapiti dello studio sono riportati qui sotto, al termine di questa guida.