Chi Controlla L’esecuzione Del Concordato In Continuità Dopo L’omologa?

Questa pagina raccoglie le domande che imprenditori, soci, fornitori e banche ci fanno più spesso su un momento che quasi nessuno spiega: quello che succede dopo la sentenza di omologazione di un concordato preventivo in continuità aziendale. Le risposte sono complete, ma ciascuna si può leggere da sola.

Il punto di partenza è semplice. Con l’omologa la procedura in senso stretto si chiude, ma il piano comincia appena a girare: rate ai creditori, investimenti, a volte aumenti di capitale o cessioni di rami d’azienda da completare in tre, cinque o sette anni. Chi controlla che tutto questo accada davvero? La risposta sta soprattutto negli artt. 118 e 119 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019). Il primo affida la sorveglianza al commissario giudiziale e dà al tribunale poteri sostitutivi contro il debitore inerte. Il secondo regola la risoluzione per inadempimento. Il D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato i commi 5 e 6 dell’art. 118. Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 147, in vigore dal 12 agosto 2026, ha esteso tra l’altro la transazione fiscale ai tributi locali. Nelle fonti che abbiamo consultato non risultano modifiche dirette di questo correttivo alla disciplina dell’esecuzione: è comunque un punto da ricontrollare caso per caso.

Perché ce ne occupiamo noi? L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Ogni giorno lavora sul momento in cui un’impresa in difficoltà costruisce un piano di risanamento credibile insieme ai creditori. Molti concordati in continuità nascono proprio da una composizione negoziata non andata a buon fine. Chi ha visto nascere questi piani sa dove tendono a incepparsi durante l’esecuzione, e sa cosa guarda un commissario quando legge i numeri semestrali.

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Ma dopo l’omologa il concordato non è finito? Chi resta a controllare?

La procedura si chiude, ma la sorveglianza no. È l’equivoco più diffuso, e capirlo bene evita molti errori.

Con la sentenza di omologazione la procedura di concordato si considera chiusa. L’impresa torna pienamente libera di gestirsi, senza più le autorizzazioni del giudice per gli atti di straordinaria amministrazione richieste durante la procedura. Ma il piano omologato è un impegno vincolante verso tutti i creditori anteriori, compresi quelli che hanno votato contro, e la legge non lo lascia senza custodi.

I soggetti che continuano a occuparsene sono quattro:

  • il commissario giudiziale, che sorveglia l’adempimento secondo le modalità fissate nella sentenza di omologazione (art. 118, comma 1, CCII);
  • il giudice delegato, che riceve le segnalazioni del commissario e dà le disposizioni operative, per esempio sul deposito delle somme destinate ai creditori contestati;
  • il tribunale, che può intervenire contro l’inerzia del debitore attribuendo poteri sostitutivi al commissario o, nei casi previsti, nominando un amministratore giudiziario;
  • i creditori, che ricevono i rapporti periodici e sono gli unici a poter far partire la risoluzione per inadempimento, direttamente o tramite il commissario.

Già da questo elenco si capisce una cosa: il controllo è diffuso, non concentrato in una sola persona. Il commissario vede i numeri e li comunica, il tribunale interviene se qualcosa si blocca, ma l’iniziativa per “far saltare” il concordato resta in mano ai creditori.

Una precisazione vale per tutto quello che segue. Nel concordato in continuità il debitore resta l’imprenditore che gestisce l’azienda: non c’è un liquidatore che vende tutto, come accade nel concordato liquidatorio con cessione dei beni (art. 114 CCII). Per questo la sorveglianza ha un taglio particolare: non si controlla soltanto se i soldi arrivano, ma se l’azienda sta producendo i flussi che il piano aveva promesso.

Il commissario giudiziale cosa fa esattamente dopo l’omologa?

Fa tre cose: vigila, segnala, rendiconta. Non gestisce l’azienda e non firma i pagamenti al posto dell’imprenditore, almeno finché il tribunale non gli attribuisce poteri diversi.

La vigilanza. L’art. 118, comma 1, dice che il commissario sorveglia l’adempimento “secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione”. Il contenuto concreto lo decide quindi il tribunale nella sentenza: può chiedere al debitore di trasmettere periodicamente estratti conto, situazioni economiche infrannuali, prova dei pagamenti eseguiti, aggiornamenti sullo stato degli investimenti. Più la sentenza è precisa, più la sorveglianza è efficace. Per questo, già in fase di omologa, conviene ragionare su quali obblighi informativi chiedere o accettare.

La segnalazione. Il commissario deve riferire al giudice ogni fatto da cui possa derivare un pregiudizio ai creditori. Non serve aspettare l’inadempimento conclamato: bastano segnali come un calo di fatturato fuori linea rispetto al piano, la perdita di un cliente decisivo, nuovi debiti fiscali scaduti o un contenzioso che minaccia gli asset.

Il rendiconto. Ogni sei mesi, dopo la relazione iniziale prevista dall’art. 105, il commissario redige un rapporto riepilogativo secondo lo schema dell’art. 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Alla fine dell’esecuzione deposita un rapporto finale.

Questa struttura ha un pregio: mette i creditori in condizione di sapere, invece di costringerli a ricostruire da soli cosa sta succedendo. Ha anche un limite: il commissario non ha, in via ordinaria, il potere di agire per la risoluzione di sua iniziativa. Ne parliamo più avanti.

Il giudice delegato e il tribunale c’entrano ancora?

Sì, ma in modo diverso da prima. Durante la procedura il giudice delegato autorizza, vigila e decide. Dopo l’omologa resta il destinatario delle segnalazioni del commissario e l’organo che dà disposizioni pratiche. L’esempio tipico è l’art. 118, comma 2: le somme spettanti a creditori contestati, condizionali o irreperibili si depositano nei modi stabiliti dal giudice delegato.

Il tribunale, invece, è l’organo delle decisioni “pesanti” nella fase esecutiva:

  • attribuisce al commissario i poteri necessari per compiere gli atti che il debitore non compie (art. 118, comma 4);
  • su ricorso del proponente di una proposta concorrente, può revocare l’organo amministrativo della società debitrice e nominare un amministratore giudiziario (art. 118, commi 5 e 6);
  • decide sulla risoluzione (art. 119) e sull’annullamento (art. 120) del concordato.

Va ricordato un orientamento consolidato, formatosi sulla legge fallimentare: i provvedimenti con cui gli organi della procedura esercitano una funzione di mera sorveglianza e controllo nella fase esecutiva non hanno natura decisoria. La Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 24 agosto 2004, n. 16729) ha escluso il ricorso straordinario per cassazione contro un decreto di questo tipo. Il messaggio pratico è che non ogni atto del giudice nella fase esecutiva si può impugnare fino in Cassazione: bisogna capire subito se si ha davanti un atto di gestione o una decisione su diritti.

Io creditore che strumenti ho per sapere se l’azienda sta pagando?

Più di quanti ne usi la maggior parte dei creditori.

Il primo è il rapporto semestrale del commissario, che arriva per legge. Va letto davvero, non archiviato: è lì che emergono gli scostamenti tra i flussi previsti dal piano e quelli reali.

Il secondo è il contatto diretto con il commissario. Se il creditore ha notizie (un pagamento saltato, un mancato rinnovo di contratto, un’iscrizione ipotecaria nuova), segnalarle al commissario lo mette in condizione di riferirle al giudice.

Il terzo è il piano stesso, con l’attestazione. Il creditore conosce le scadenze e le percentuali promesse, e può confrontarle con i pagamenti ricevuti.

Il quarto, il più forte, è l’istanza di risoluzione. Ciascun creditore può proporla personalmente (art. 119, comma 1), oppure può chiedere al commissario giudiziale di presentarla. È una leva che pesa anche prima di essere usata.

E i sindaci, il revisore, gli amministratori: smettono di controllare perché c’è il commissario?

No: i controlli societari e quello del commissario corrono in parallelo, e non si sostituiscono a vicenda. È una domanda che ci fanno spesso i soci delle società in concordato, convinti che dopo l’omologa “ci pensi il tribunale”.

Il commissario giudiziale guarda una cosa precisa: se il piano omologato viene eseguito. Non è un sindaco, non approva il bilancio, non risponde della gestione ordinaria. Gli organi della società restano invece pienamente in carica con i loro doveri:

  • gli amministratori devono curare assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c.). In fase esecutiva questo significa, in concreto, saper misurare ogni mese se l’azienda è in linea con il piano;
  • il collegio sindacale o il sindaco unico vigila sull’adeguatezza di quegli assetti e, se ne ricorrono i presupposti, deve segnalare agli amministratori l’esistenza di squilibri, anche ai fini della composizione negoziata (art. 25-octies CCII);
  • il revisore, dove presente, verifica i conti, compreso il modo in cui il bilancio rappresenta i debiti concordatari e la continuità aziendale.

Perché la distinzione conta? Perché un piano in continuità fallisce raramente all’improvviso. Di solito i segnali compaiono prima nei conti interni: margini più bassi, magazzino che cresce, incassi che rallentano. Se gli organi societari li intercettano, l’impresa può intervenire, informare il commissario e, se serve, attivare misure correttive prima che lo scostamento arrivi nel rapporto semestrale e da lì ai creditori.

Per i soci di minoranza, poi, il dialogo con il collegio sindacale è spesso il canale più rapido per sapere come va davvero l’esecuzione. I rapporti del commissario sono destinati ai creditori; i soci, in quanto tali, hanno i diritti di informazione che la legge societaria riconosce loro, che l’art. 118, comma 5, fa espressamente salvi anche quando il tribunale nomina un amministratore giudiziario.

In pratica, la sorveglianza sull’esecuzione funziona bene quando i controlli interni dell’impresa e quello esterno del commissario parlano la stessa lingua: stessi indicatori, stesse scadenze, stessi numeri.

Ogni quanto il commissario deve fare rapporto, e a chi?

Ogni sei mesi, ai creditori, più un rapporto finale. Così prevede l’art. 118, comma 1, che rinvia al modello dell’art. 130, comma 9, cioè al rapporto riepilogativo usato nella liquidazione giudiziale.

Il primo rapporto segue la relazione iniziale del commissario (art. 105), che fotografa la situazione dell’impresa al momento dell’ammissione. Poi la cadenza è semestrale per tutta la durata dell’esecuzione. Nel concordato in continuità la durata del piano può arrivare a diversi anni: i rapporti diventano quindi una serie storica che permette di vedere la tendenza, non solo lo stato in un dato giorno.

Cosa deve contenere, in sostanza? Lo stato di avanzamento del piano, i pagamenti fatti e quelli da fare, gli scostamenti, le ragioni degli scostamenti, le eventuali criticità. La sentenza di omologazione può chiedere al debitore di fornire le informazioni in un formato preciso, e questo semplifica il lavoro del commissario.

C’è un dettaglio che fa la differenza: il rapporto periodico è un’informazione, non un giudizio sulla risoluzione. Un commissario può segnalare uno scostamento senza che questo porti automaticamente a conseguenze. Spetta ai creditori valutare se e quando muoversi.

Cosa succede se l’imprenditore non fa quello che ha promesso nel piano?

Dipende da che cosa non fa. È la distinzione più utile da imparare.

Primo caso: il debitore non paga, o paga meno. È inadempimento in senso stretto. Il rimedio tipico è la risoluzione su istanza dei creditori, se l’inadempimento non è di scarsa importanza (art. 119, comma 3).

Secondo caso: il debitore non compie un atto necessario all’esecuzione. Per esempio non convoca l’assemblea per l’aumento di capitale previsto dal piano, non firma la cessione di un immobile non strategico, non stipula il contratto con l’investitore. Qui la legge offre uno strumento diverso e più chirurgico. L’art. 118, comma 3, stabilisce che il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta omologata, anche quando la proposta è stata presentata da uno o più creditori. Se il commissario rileva che il debitore non provvede o ritarda, deve riferirlo senza indugio al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario i poteri necessari per compiere gli atti al suo posto (art. 118, comma 4).

Il comma 4 serve a salvare il piano, non a punire l’imprenditore. Invece di risolvere il concordato, con il rischio concreto di una liquidazione giudiziale, si sostituisce il soggetto inerte e si va avanti.

Nella pratica, l’imprenditore che si trova in difficoltà a eseguire un singolo passaggio fa bene a parlarne subito con il commissario e a documentare le ragioni, invece di lasciare che sia il silenzio a parlare per lui.

Chi ha fatto la proposta concorrente può costringere la società ad eseguirla?

Sì: è uno dei casi in cui la legge si fa più incisiva. Pensiamo a una società in crisi in cui un creditore (o un gruppo di creditori) presenta una proposta concorrente, che viene approvata e omologata al posto di quella del debitore. Il rischio è evidente: chi controlla la società potrebbe non avere alcun interesse a eseguire un piano che non ha scelto.

L’art. 118, comma 5, come modificato dal D.Lgs. 136/2024, consente a chi ha presentato la proposta approvata e omologata di denunciare con ricorso al tribunale i ritardi o le omissioni del debitore. Il ricorso va notificato al debitore e al commissario giudiziale. Con il ricorso si può chiedere:

  • che al commissario siano attribuiti i poteri sostitutivi del comma 4;
  • oppure, se il debitore è una società, la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario.

Il comma 6 completa il quadro. Il tribunale decide in camera di consiglio, sentiti debitore e commissario. Se nomina un amministratore giudiziario, ne fissa la durata e gli attribuisce il potere di compiere ogni atto necessario all’esecuzione della proposta, compresi, se previsti dalla proposta, la convocazione dell’assemblea straordinaria, le delibere di aumento di capitale e l’esercizio del voto. Il provvedimento va comunicato dal cancelliere al registro delle imprese entro cinque giorni. Le stesse funzioni possono essere affidate al liquidatore giudiziale, quando è stato nominato.

Restano salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza. Per i soci questo è un passaggio da non sottovalutare: nei concordati con proposta concorrente il controllo della società può, di fatto, spostarsi. Chi detiene le quote deve saperlo fin dal momento del voto.

Come si chiede la risoluzione e entro quando?

Con ricorso al tribunale, entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato (art. 119, comma 4). Il procedimento segue le regole degli artt. 40 e 41 CCII, cioè il rito unitario per l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale.

Chi è legittimato? Ciascun creditore, individualmente. Il commissario giudiziale può proporre la domanda, ma solo su istanza di uno o più creditori (art. 119, comma 1). Se c’è un garante, va citato a partecipare al procedimento (comma 2). La risoluzione non si applica quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore (comma 5).

Sul termine annuale c’è una precisazione importante, formata sulla legge fallimentare (art. 186 l.fall., con formula analoga). La Cassazione (Cass. civ., 29 maggio 2019, n. 14601) ha chiarito che il creditore può agire anche prima che scadano i termini di adempimento, se l’inadempimento è già evidente. Non può però spostare il momento da cui decorre il termine di decadenza, che resta legato all’ultimo adempimento previsto.

Ecco il quadro dei passaggi in una tabella, a cui rinviano anche le risposte seguenti.

Fase Atto Termine Davanti a chi / chi lo compie
Omologa Sentenza che fissa le modalità di sorveglianza Con la sentenza ex art. 48 CCII Tribunale
Avvio sorveglianza Vigilanza sull’adempimento secondo la sentenza Dall’omologa a fine esecuzione Commissario giudiziale
Informazione periodica Rapporto riepilogativo ai creditori (modello art. 130, c. 9) Ogni 6 mesi Commissario → creditori
Allerta Segnalazione di fatti pregiudizievoli Senza ritardo Commissario → giudice
Somme contestate Deposito delle somme per creditori contestati, condizionali, irreperibili Secondo le disposizioni del giudice Giudice delegato
Inerzia del debitore Informativa al tribunale; attribuzione di poteri sostitutivi “Senza indugio”; decisione sentito il debitore Commissario → tribunale
Inerzia su proposta concorrente Ricorso; revoca amministratori; amministratore giudiziario Decisione in camera di consiglio; comunicazione al registro imprese entro 5 giorni Proponente → tribunale
Trasferimento beni Decreto di cancellazione delle formalità Dopo l’atto di trasferimento Commissario → tribunale monocratico (anche tramite notaio delegato)
Inadempimento Ricorso per risoluzione Entro 1 anno dalla scadenza dell’ultimo adempimento Creditore (o commissario su istanza) → tribunale
Frode Ricorso per annullamento (art. 120) Nei termini dell’art. 120 Commissario o creditore → tribunale
Fine Rapporto finale Al termine dell’esecuzione Commissario

Quando finisce davvero il controllo?

Quando il piano è stato eseguito per intero e il commissario ha depositato il rapporto finale. Fino a quel momento la sorveglianza resta attiva, anche se l’azienda va bene.

Due date vanno tenute separate. La chiusura della procedura coincide con l’omologa. La fine dell’esecuzione coincide con l’ultimo adempimento previsto dal piano. In mezzo possono passare anni, e il commissario resta in carica proprio per coprire quel periodo.

C’è anche una “coda”: per un anno dopo la scadenza dell’ultimo adempimento i creditori possono ancora chiedere la risoluzione. In concreto, il rischio per l’imprenditore non si esaurisce il giorno dell’ultimo bonifico. Conviene arrivare a quel giorno con la documentazione dei pagamenti in ordine e con un rapporto finale del commissario che dia atto dell’esecuzione completa.

Un caso particolare: se il piano prevede un pagamento dilazionato oltre l’orizzonte del piano industriale, per esempio un’ultima rata condizionata a un’exit, il termine si sposta. È la sentenza di omologazione, letta insieme al piano, a dire qual è “l’ultimo adempimento”.

E se il piano prevede la vendita di un ramo d’azienda, chi gestisce il trasferimento?

L’imprenditore vende, il commissario “pulisce”. Anche in un concordato in continuità è frequente che il piano preveda la cessione di beni non strategici o di un ramo d’azienda per finanziare i pagamenti.

L’atto di vendita lo compie il debitore, che è rimasto titolare dell’azienda. La legge però affida al commissario un compito preciso: quando il trasferimento è avvenuto, chiede al tribunale, in composizione monocratica, il decreto di cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli (ipoteche, pignoramenti, sequestri) gravanti sui beni trasferiti. Può delegare questa richiesta al notaio che ha rogato l’atto (art. 118, comma 7).

Per l’acquirente c’è una tutela in più. In deroga all’art. 2560 c.c., chi compra o riceve l’azienda o un suo ramo non risponde dei debiti pregressi, salvo che il piano disponga diversamente (art. 118, comma 8). È uno degli elementi che rendono appetibili per gli investitori le cessioni dentro il concordato.

Per i creditori il messaggio è duplice. Da un lato la cancellazione delle formalità passa sotto il controllo del tribunale, quindi non avviene “al buio”. Dall’altro il prezzo ricavato deve andare dove il piano lo destina. Una vendita a un prezzo inferiore alle stime non porta però automaticamente alla risoluzione. La Cassazione, sulla legge fallimentare, ha escluso che un prezzo base d’asta insufficiente basti da solo a giustificarla (Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2005, n. 295). Conta il risultato complessivo per i creditori.

I soldi destinati ai creditori contestati dove finiscono?

Vanno depositati secondo le disposizioni del giudice delegato (art. 118, comma 2). La regola riguarda tre categorie: creditori contestati (chi ha un credito oggetto di lite), condizionali (il credito dipende da un evento futuro, per esempio l’escussione di una garanzia) e irreperibili.

Perché è importante? Perché in un concordato in continuità che dura anni capita spesso che alcune posizioni restino in sospeso, magari in attesa di una sentenza. Se l’imprenditore usasse quelle somme per la gestione corrente, rischierebbe di non averle quando il credito diventa certo. L’accantonamento sotto il controllo del giudice protegge sia il creditore incerto sia l’impresa, che non si troverà un buco improvviso nei flussi.

Per il creditore contestato, la domanda pratica è: “Come faccio a sapere che i miei soldi ci sono?” La risposta passa dai rapporti semestrali del commissario e, se necessario, da una richiesta di informazioni rivolta al commissario stesso o al giudice delegato.

Se c’è un garante, chi lo controlla e chi può chiedergli di pagare?

Lo controlla il tribunale nel giudizio di risoluzione, ma a chiedergli di pagare sono i creditori, uno per uno.

Alcuni concordati in continuità sono assistiti da garanzie di terzi: un socio, una holding, un investitore che si impegna a coprire una percentuale minima. L’art. 119, comma 2, prevede che il garante, se c’è, sia chiamato a partecipare al procedimento di risoluzione, perché la risoluzione incide anche sulla sua posizione.

Quanto all’escussione, sulla legge fallimentare la Cassazione ha affermato che la garanzia prestata da un terzo nel concordato è dovuta ai creditori, che sono legittimati ad agire individualmente per farla valere. Non lo sono né il commissario giudiziale né il curatore del fallimento dell’assuntore (Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22913). Le Sezioni Unite hanno inoltre precisato che l’obbligazione del garante nasce con l’approvazione della proposta e l’omologazione (Cass. civ., Sez. Un., 18 maggio 2009, n. 11396). Anche in caso di risoluzione, le garanzie offerte nel concordato conservano efficacia nei limiti della percentuale concordataria per cui sono state prestate (Cass. civ., Sez. Un., 18 febbraio 1997, n. 1482).

Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, una garanzia scritta male nella fase di trattativa diventa un problema nella fase di esecuzione: va costruita pensando fin dall’inizio a chi potrà azionarla e quando.

Posso chiedere la liquidazione giudiziale dell’impresa senza passare dalla risoluzione?

Con il Codice della crisi, di regola no. L’art. 119, comma 7, stabilisce che il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale del debitore in concordato solo dopo la risoluzione del concordato. Fa eccezione il caso in cui lo stato di insolvenza dipenda da debiti sorti dopo il deposito della domanda di concordato.

Su questo punto il CCII si discosta dall’orientamento formato sotto la legge fallimentare. Le Sezioni Unite (Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696) avevano ritenuto che, nell’inadempimento del concordato omologato, i creditori potessero chiedere il fallimento anche senza la previa risoluzione (cosiddetto fallimento omisso medio), quando l’insolvenza si ripresentava in forma diversa, per esempio per la mancata realizzazione dei ricavi del piano. Quel principio riguarda i concordati regolati dalla legge fallimentare. Per quelli soggetti al CCII vale la regola espressa del comma 7.

Ne seguono due conseguenze pratiche:

  • per il creditore anteriore, la strada passa obbligatoriamente dalla risoluzione, con i suoi requisiti (inadempimento non di scarsa importanza, termine annuale);
  • per i creditori successivi alla domanda, per esempio i fornitori che hanno lavorato con l’impresa durante l’esecuzione, la liquidazione giudiziale si può chiedere direttamente, se i loro crediti rimasti insoddisfatti generano lo stato di insolvenza.

È una distinzione che ogni imprenditore in fase di esecuzione deve tenere presente: pagare regolarmente i fornitori correnti è vitale quanto pagare le rate concordatarie.

Se pagano un po’ in ritardo o un po’ meno del previsto, l’imprenditore perde tutto?

No, se l’inadempimento è di scarsa importanza. È la protezione più importante per chi esegue un piano lungo. L’art. 119, comma 3, la dice in modo netto: il concordato non si può risolvere se l’inadempimento ha scarsa importanza.

Cosa vuol dire “scarsa importanza”? La legge non fissa una soglia numerica, e la valutazione è affidata al giudice. Nella giurisprudenza sulla legge fallimentare, la Cassazione (Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652) ha chiarito che la percentuale indicata nel piano non è un vincolo rigido ma un parametro di riferimento. Conta il dato oggettivo del mancato soddisfacimento dei creditori nella misura promessa, non la colpa del debitore. Lo stesso approccio oggettivo era stato seguito da Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18738.

I limiti reali: se lo scostamento è significativo e strutturale, il fatto che dipenda da cause esterne (crisi di mercato, perdita di un cliente) non salva il concordato. La giurisprudenza guarda al risultato, non alle intenzioni.

La rassicurazione fondata: un ritardo modesto, assorbito nei mesi successivi, o una differenza minima rispetto alla percentuale, difficilmente porta alla risoluzione. Nel merito, la Corte d’Appello di Bologna (27 settembre 2017), richiamata in dottrina proprio per un concordato con continuità aziendale, ha ragionato sul fatto che il soddisfacimento non debba essere irrisorio, alla luce della causa concreta del concordato.

C’è anche un dettaglio sui ritardi. Il Tribunale di Piacenza (19 giugno 2019) ha escluso la risoluzione per un ritardo addebitabile agli organi della procedura, purché adeguatamente dimostrato. Se un pagamento slitta per un passaggio che dipende dal tribunale o dal commissario, il debitore deve poterlo provare.

L’imprenditore rischia di vedersi togliere l’azienda?

In alcuni casi sì, ma non per un semplice ritardo nei pagamenti.

Nel concordato in continuità proposto dal debitore, il controllo dell’azienda resta all’imprenditore. Se non compie un atto necessario, il tribunale può dare al commissario il potere di compierlo al suo posto (art. 118, comma 4). È un intervento mirato sul singolo atto, non uno spossessamento generale.

Il rischio diventa più concreto in due ipotesi:

  1. proposta concorrente approvata e omologata: se la società debitrice non la esegue, il proponente può chiedere la revoca degli amministratori e la nomina di un amministratore giudiziario con poteri anche sull’assemblea (art. 118, commi 5 e 6);
  2. risoluzione del concordato: se il tribunale risolve il concordato e poi apre la liquidazione giudiziale, l’imprenditore perde la gestione a favore del curatore.

La strada per non arrivarci è la trasparenza con il commissario. Un imprenditore che comunica in anticipo le difficoltà, documenta le cause e propone correttivi ha molte più possibilità di vedere il piano proseguire di chi lascia che gli scostamenti emergano dal rapporto semestrale.

Se il commissario non fa niente, io creditore resto senza difese?

No, perché l’arma decisiva, la risoluzione, è nelle mani dei creditori. Il commissario sorveglia e informa, ma la legge non fa dipendere la tutela del singolo creditore dalla sua iniziativa.

In concreto il creditore può:

  • chiedere informazioni al commissario sullo stato dell’esecuzione e sulle criticità rilevate;
  • segnalare fatti specifici al commissario e al giudice delegato;
  • chiedere al commissario di proporre la risoluzione (art. 119, comma 1);
  • proporre personalmente il ricorso per risoluzione.

C’è anche un precedente utile sul piano formale. Sulla legge fallimentare, la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2008, n. 10195) ha ritenuto valida una risoluzione sollecitata da un soggetto non autonomamente legittimato, perché il tribunale, accertate le condizioni, poteva procedere: il difetto era solo formale. Il sistema del CCII è diverso, perché lega la risoluzione all’iniziativa dei creditori. Resta però l’idea che ciò che conta sono i presupposti sostanziali.

Il limite reale: chi aspetta passivamente rischia di superare il termine annuale. Quel termine è una decadenza, e nel merito si è affermato che non è rilevabile d’ufficio (così, sulla legge fallimentare, Trib. Milano, 22 marzo 2018, richiamato in dottrina). Non è però una buona ragione per contare sulla distrazione della controparte.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Due simulazioni dimostrative, con dati ipotetici, per vedere come funzionano gli strumenti descritti.

Ipotesi 1: pagamenti sotto la percentuale promessa.
Una società di componentistica ha un concordato in continuità omologato con sentenza depositata il 14 aprile 2026. Il piano prevede il pagamento dei chirografari al 21% su debiti per 3.874.300 €, cioè 813.603 €, in cinque rate annuali da 162.720,60 € ciascuna, al 30 giugno di ogni anno dal 2027 al 2031.

  • 30 giugno 2027: la società paga 162.720,60 €. Regolare.
  • 30 giugno 2028: paga 131.480,00 €, con uno scostamento di 31.240,60 € (circa il 19% della rata). Il commissario lo evidenzia nel rapporto semestrale successivo e lo riferisce al giudice come fatto potenzialmente pregiudizievole (art. 118, comma 1).
  • La società integra la differenza entro il 15 dicembre 2028. Un ritardo di questo tipo, recuperato, è un candidato tipico alla “scarsa importanza” (art. 119, comma 3), ma la valutazione finale spetta al tribunale.
  • Variante: dal 2029 le rate scendono stabilmente al 60% del dovuto. A fine piano i chirografari avrebbero ricevuto circa il 14% invece del 21%. Qui lo scostamento è strutturale. Un creditore può depositare il ricorso per risoluzione anche prima della scadenza finale, se l’inadempimento è già evidente (Cass. 14601/2019). In ogni caso deve farlo entro il 30 giugno 2032, un anno dopo l’ultima scadenza del 30 giugno 2031.

Ipotesi 2: aumento di capitale non deliberato.
Una S.r.l. ha ottenuto l’omologa di una proposta concorrente presentata da un creditore finanziario. La proposta prevede un aumento di capitale di 1.250.000 € riservato a un investitore, da deliberare entro il 31 marzo 2027. Al 20 aprile 2027 gli amministratori non hanno convocato l’assemblea.

  • Il commissario rileva il ritardo e ne informa subito il tribunale (art. 118, comma 4).
  • Il proponente deposita ricorso, notificato a società e commissario, e chiede la revoca dell’organo amministrativo e la nomina di un amministratore giudiziario (art. 118, comma 5).
  • Il tribunale, sentiti debitore e commissario in camera di consiglio, nomina un amministratore giudiziario per sei mesi, con il potere di convocare l’assemblea straordinaria e di esercitare il voto per l’aumento di capitale (art. 118, comma 6).
  • Il cancelliere comunica il provvedimento al registro delle imprese entro cinque giorni. Se il decreto viene emesso il 12 maggio 2027, la comunicazione deve partire entro il 17 maggio 2027.
  • I soci di minoranza conservano i diritti di informazione e di voto. Il piano prosegue senza che sia necessario risolvere il concordato.

In entrambe le ipotesi si vede la logica della fase esecutiva: prima si prova a far funzionare il piano, e solo se fallisce in modo non marginale si passa alla risoluzione.


La domanda che nessuno fa, ma tutti dovrebbero fare

“Chi ha scritto le regole di sorveglianza nella mia sentenza di omologa, e le ho lette davvero?”

L’art. 118, comma 1, rinvia alle “modalità stabilite nella sentenza di omologazione”. Questo significa che le regole concrete del controllo sono decise caso per caso: quali documenti il debitore deve trasmettere, con quale periodicità, in che formato, quali indicatori il commissario deve monitorare. Due concordati in continuità identici sulla carta possono avere regimi di sorveglianza molto diversi.

Per l’imprenditore, ignorare quelle prescrizioni è un errore serio. La mancata trasmissione puntuale delle informazioni può diventare essa stessa un fatto da segnalare al giudice, e alimenta la sfiducia del commissario e dei creditori. Chi invece conosce gli obblighi può organizzare l’amministrazione interna per rispettarli senza affanno: un report trimestrale di cassa, un prospetto dei pagamenti concordatari, un aggiornamento sullo stato degli investimenti.

Per il creditore, conoscere la sentenza significa sapere cosa può pretendere di vedere. Se la sentenza prevede che il commissario riceva situazioni infrannuali, il creditore sa che quelle informazioni esistono e può chiederne conto nel rapporto semestrale.

C’è un ultimo aspetto, più strategico. Le modalità di sorveglianza si discutono prima dell’omologa, quando il tribunale valuta il piano e sente il commissario. Chi partecipa attivamente a quella fase, debitore o creditore, può orientare regole di controllo ragionevoli e verificabili. Dopo, si possono solo applicare.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Avvertenza: la disciplina della fase esecutiva nel Codice della crisi è relativamente recente, e la giurisprudenza di legittimità che abbiamo potuto verificare si è formata in larga parte sulla legge fallimentare (artt. 185 e 186 l.fall.). Le pronunce che seguono sono riferite a quella disciplina, salvo diversa indicazione. Vanno lette come orientamenti interpretativi su regole analoghe, non come applicazioni dirette degli artt. 118 e 119 CCII.

1. Cass. civ., Sez. Un., 14 febbraio 2022, n. 4696.
Principio: nell’inadempimento del concordato omologato, l’insolvenza può ripresentarsi in forma nuova, e i creditori possono agire anche chiedendo il fallimento senza previa risoluzione.
Rilevanza: spiega perché il CCII, con l’art. 119, comma 7, abbia scelto una regola diversa: oggi la liquidazione giudiziale passa di norma dalla risoluzione, salvo insolvenza da debiti successivi alla domanda.

2. Cass. civ., 31 luglio 2019, n. 20652.
Principio: il concordato si risolve quando i creditori non sono soddisfatti nella misura promessa, a meno che l’inadempimento sia di scarsa importanza; la percentuale del piano è un riferimento, non un vincolo; conta il dato oggettivo, non la colpa.
Rilevanza: è il criterio con cui leggere i rapporti semestrali e valutare se uno scostamento giustifica la risoluzione.

3. Cass. civ., 29 maggio 2019, n. 14601.
Principio: il creditore può chiedere la risoluzione anche prima che scadano i termini di adempimento, ma non può anticipare la decorrenza del termine di decadenza.
Rilevanza: nei piani in continuità di lunga durata, consente di reagire subito a un inadempimento già evidente.

4. Cass. civ., 13 luglio 2018, n. 18738.
Principio: conferma l’approccio oggettivo: l’inadempimento rileva per il mancato risultato, a prescindere dalle cause.
Rilevanza: l’imprenditore non si salva solo dimostrando che la crisi di mercato non dipende da lui.

5. Cass. civ., 14 marzo 2014, n. 6022.
Principio: nel concordato con cessione dei beni, i creditori non possono chiedere la risoluzione solo perché il ricavato si discosta dalla percentuale attesa, se il debitore si era impegnato a mettere a disposizione i beni.
Rilevanza: per contrasto, chiarisce che nel concordato in continuità l’impegno del debitore riguarda un risultato di pagamento, e la sorveglianza deve misurare proprio quello.

6. Cass. civ., Sez. I, 4 novembre 2011, n. 22913.
Principio: la garanzia prestata da un terzo nel concordato è dovuta ai creditori, che possono agire singolarmente; non sono legittimati né il commissario né il curatore del fallimento dell’assuntore.
Rilevanza: definisce chi controlla e chi aziona le garanzie nella fase esecutiva.

7. Cass. civ., Sez. Un., 18 maggio 2009, n. 11396.
Principio: l’obbligazione del garante sorge con l’approvazione della proposta e l’omologazione.
Rilevanza: collega la garanzia alla sentenza di omologa, da cui parte anche la sorveglianza.

8. Cass. civ., Sez. Un., 18 febbraio 1997, n. 1482.
Principio: le garanzie offerte nel concordato non sono comuni fideiussioni e, in caso di risoluzione, restano efficaci nei limiti della percentuale concordataria.
Rilevanza: dice ai creditori garantiti cosa resta in mano loro se il piano fallisce.

9. Cass. civ., Sez. I, 18 aprile 2008, n. 10195.
Principio: la risoluzione resta valida anche se sollecitata da un soggetto non autonomamente legittimato, perché il difetto è solo formale una volta accertate le condizioni.
Rilevanza: mostra il peso dei presupposti sostanziali; nel CCII l’iniziativa è però riservata ai creditori, anche tramite il commissario.

10. Cass. civ., Sez. I, 24 agosto 2004, n. 16729.
Principio: il decreto che autorizza la chiusura di un concordato con cessione, regolando gli accantonamenti, è un atto di sorveglianza e controllo, non decisorio e non ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost.
Rilevanza: aiuta a distinguere gli atti di gestione della fase esecutiva dalle decisioni impugnabili.

11. Cass. civ., Sez. Un., 15 maggio 2015, n. 9934.
Principio: l’interesse a impugnare il decreto che respinge il reclamo contro la risoluzione si valuta sulla prospettazione della parte.
Rilevanza: utile a chi vuole contestare un provvedimento sulla risoluzione: conta come si formula la doglianza.

12. Cass. civ., Sez. I, 10 gennaio 2005, n. 295.
Principio: un prezzo base d’asta inferiore a quanto destinato ai creditori non basta, da solo, a giustificare la risoluzione.
Rilevanza: nelle cessioni previste dal piano in continuità, si guarda al risultato complessivo, non al singolo atto.

13. Cass. civ., Sez. I, 15 novembre 2007, n. 23638.
Principio: dopo l’omologa definitiva il debitore è libero da vincoli, salvo l’obbligo di adempiere al concordato; sono inefficaci solo gli atti a titolo gratuito.
Rilevanza: chiarisce perché la sorveglianza dopo l’omologa riguarda l’adempimento del piano e non la gestione quotidiana.

14. Merito: App. Bologna, 27 settembre 2017, e Trib. Piacenza, 19 giugno 2019 (richiamati in dottrina).
Principio: il soddisfacimento dei creditori non deve essere irrisorio, alla luce della causa concreta del concordato in continuità (Bologna); il ritardo addebitabile agli organi della procedura, se provato, non giustifica la risoluzione (Piacenza).
Rilevanza: due criteri pratici per la valutazione della “scarsa importanza” nell’esecuzione.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti con cui lavoriamo sulla fase esecutiva di un concordato in continuità, sia dalla parte dell’impresa sia da quella dei creditori.

  1. Leggiamo la sentenza di omologazione insieme al piano e ricaviamo l’elenco degli obblighi informativi e delle scadenze, trasformandolo in un calendario operativo per l’impresa o in una griglia di controllo per il creditore.
  2. Impostiamo con i commercialisti dello staff un reporting periodico (cassa, pagamenti concordatari, investimenti) nel formato richiesto dalla sentenza, così che il commissario riceva dati completi e confrontabili.
  3. Analizziamo i rapporti semestrali del commissario e misuriamo gli scostamenti rispetto al piano, distinguendo quelli recuperabili da quelli strutturali.
  4. Prepariamo la comunicazione al commissario quando un adempimento rischia di slittare, documentando cause e correttivi per evitare che il ritardo venga letto come inerzia.
  5. Valutiamo la “scarsa importanza” dell’inadempimento alla luce della giurisprudenza, prima che un creditore o il debitore prenda una decisione irreversibile.
  6. Redigiamo il ricorso per risoluzione, o le difese contro di esso, verificando legittimazione, termine annuale, eventuale garante da chiamare in causa e rito degli artt. 40 e 41 CCII.
  7. Seguiamo il procedimento per i poteri sostitutivi e per la nomina dell’amministratore giudiziario (art. 118, commi 4-6), sia per il proponente di una proposta concorrente sia per la società e i soci.
  8. Verifichiamo le operazioni di cessione previste dal piano, il decreto di cancellazione delle formalità e la tutela dell’acquirente rispetto ai debiti pregressi.
  9. Controlliamo la posizione dei garanti e, per i creditori, valutiamo i tempi e i modi dell’escussione delle garanzie concordatarie.
  10. Esaminiamo l’impatto delle novità normative, dal D.Lgs. 136/2024 al D.Lgs. 147/2026 (anche per i debiti tributari, inclusi quelli locali), sui piani in corso di esecuzione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore è quella che pesa di più su questo tema. L’esperto lavora sulla sostenibilità dei piani di risanamento e sul dialogo tra impresa e creditori: è lo stesso terreno su cui si gioca l’esecuzione di un concordato in continuità, quando bisogna spiegare uno scostamento, rinegoziare tempi con un fornitore strategico o dimostrare che il piano regge ancora.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, nessuna dispersione tra professionisti diversi nel momento in cui il contenzioso sulla risoluzione si sposta di grado. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nella fase esecutiva il diritto e i numeri non si separano.


In sintesi

Dalle risposte emergono tre messaggi.

Primo: l’omologa chiude la procedura ma non il controllo. Il commissario sorveglia secondo la sentenza, riferisce al giudice e rendiconta ai creditori ogni sei mesi fino al rapporto finale.

Secondo: il sistema cerca di salvare il piano prima di risolverlo. Poteri sostitutivi, amministratore giudiziario e soglia della scarsa importanza servono a evitare che un intoppo diventi una liquidazione giudiziale.

Terzo: la risoluzione è nelle mani dei creditori, entro un anno dall’ultimo adempimento. Chi esegue il piano deve essere trasparente, chi lo subisce deve essere vigile.

Lo Studio Monardo si occupa di questa fase perché l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, lavora proprio sulla tenuta dei piani di risanamento e sul confronto tra impresa e creditori. Con lo staff di avvocati e commercialisti traduce gli obblighi della sentenza di omologa in controlli concreti, e segue l’eventuale contenzioso fino all’ultimo grado.

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