Sì, può farlo, e quando lo fa non improvvisa. Il curatore della liquidazione giudiziale di una società controllata che decide di citare in giudizio la capogruppo segue un percorso con tappe riconoscibili: ricostruisce il gruppo, chiede l’autorizzazione al giudice delegato, mette in sicurezza il patrimonio da aggredire, prova l’abuso e il danno, allarga la domanda agli altri responsabili e tiene d’occhio la prescrizione. Ogni tappa ha una base normativa precisa: l’art. 2497, comma 4, del codice civile, l’art. 255, comma 1, lettera d), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) e l’art. 291 CCII, che regola proprio le azioni di responsabilità nei gruppi.
Questo articolo non ripete la teoria generale della responsabilità della capogruppo, che trattiamo in un contributo dedicato. Qui si guarda un solo scenario: la controllata è in liquidazione giudiziale e il curatore agisce, per conto dei creditori sociali, contro chi la dirigeva. Il punto di vista è quello della capogruppo, dei suoi amministratori, degli amministratori della controllata e di chi ha ricevuto vantaggi dalle operazioni infragruppo. Sono loro a dover capire come ragiona chi li cita.
Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e comincia ad anticiparle. Nel contenzioso di gruppo questo conta più che altrove, perché la difesa più forte, cioè la prova dei vantaggi compensativi, si costruisce con documenti che vanno raccolti prima della citazione.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca dove la crisi d’impresa e la responsabilità patrimoniale si incontrano. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e quindi conosce dall’interno le trattative di gruppo e i flussi infragruppo che il curatore esaminerà in seguito. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenza utile quando l’azione colpisce persone fisiche come la holding di fatto, gli amministratori o i soci beneficiari, il cui patrimonio personale entra in gioco.
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Chi hai di fronte: il curatore come gestore razionale di un’azione di massa
Il curatore non agisce per risentimento e non persegue un’idea astratta di giustizia. È un organo della procedura che deve ricavare il massimo per la massa dei creditori con risorse limitate, sotto il controllo del giudice delegato e del comitato dei creditori. Ragiona come un attore economico che risponde del proprio operato.
Cosa gli conviene. L’azione ex art. 2497 è spesso la più ricca a sua disposizione. Quando la controllata ha un attivo modesto, la capogruppo è di solito il soggetto più solvibile del perimetro: ha partecipazioni, immobili, liquidità, crediti verso altre società del gruppo. Un’azione ben costruita contro la capogruppo può valere più di tutto l’attivo della procedura. Per questo il curatore la valuta sempre, anche quando poi decide di non proporla.
Quanto gli costa. Sono costi reali e la procedura li anticipa: consulenza tecnica contabile per ricostruire i flussi, difensore, contributo unificato e spese di giudizio, tempi lunghi. Se l’attivo è scarso, il curatore deve chiedere se ci sono fondi o creditori disposti a finanziare la lite. In ogni caso deve convincere il giudice delegato che l’azione è sostenibile. Per questo motivo la sua prima valutazione è di convenienza, non di fondatezza astratta.
Cosa lo frena. Tre fattori pesano più degli altri:
- la solvibilità del convenuto: una sentenza contro una holding svuotata non serve alla massa;
- la prova: l’abuso di direzione e coordinamento va dimostrato operazione per operazione, e la capogruppo può opporre i vantaggi compensativi;
- il tempo: la prescrizione decorre e il curatore eredita la situazione dei creditori così com’è.
Quando preferisce trattare. Quando il convenuto ha patrimonio ma la prova è incerta, oppure quando il giudizio rischia di durare più della procedura, la transazione autorizzata diventa per lui la scelta più razionale. Questo apre una finestra che il convenuto informato può usare, come vedremo più avanti.
Quando preferisce aggredire. Quando ci sono operazioni documentate a senso unico (cessioni sottocosto alla capogruppo, garanzie prestate senza corrispettivo, prelievi di tesoreria accentrata mai restituiti) e la capogruppo ha beni aggredibili. In questi casi chiederà anche misure cautelari prima o insieme al giudizio.
Un ultimo dato orienta tutta la partita. Il curatore che agisce ex art. 2497, comma 4, non esercita un’azione della società fallita, ma l’azione che spetterebbe ai creditori sociali. È un limite che la Cassazione ha sottolineato e che, come si vedrà, segna il perimetro di ciò che può chiedere.
Prima mossa: ricostruire il gruppo e dimostrare la direzione unitaria
La mossa
La prima cosa che il curatore farà è dimostrare che la controllata era davvero soggetta all’attività di direzione e coordinamento del convenuto. Senza questo presupposto l’art. 2497 non si applica e l’azione è destinata a fallire.
Per farlo ha a disposizione strumenti probatori consistenti:
- la presunzione dell’art. 2497-sexies c.c., secondo cui la direzione e coordinamento si presume esercitata dalla società tenuta al consolidamento dei bilanci o che controlla la società ai sensi dell’art. 2359 c.c.;
- la pubblicità dell’art. 2497-bis c.c.: l’indicazione negli atti e nella corrispondenza e l’iscrizione nella sezione del registro delle imprese dedicata;
- le decisioni motivate dell’art. 2497-ter c.c.: le decisioni della controllata influenzate dalla capogruppo devono indicare le ragioni e gli interessi che le hanno determinate;
- la documentazione interna acquisita con lo spossessamento: verbali, e-mail, contratti di servizio infragruppo, contratti di cash pooling, regolamenti di gruppo, deleghe.
Quando il dominus è una persona fisica o un gruppo di persone, il curatore può sostenere che esiste una holding di fatto, cioè un soggetto che esercita direzione e coordinamento senza un’organizzazione societaria formale.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene partire dalla presunzione, perché sposta su di te l’onere di provare il contrario. Se la capogruppo consolida il bilancio della controllata o ne detiene la maggioranza, il curatore ha già metà del lavoro fatto.
Preferisce invece evitare il terreno della holding di fatto quando i documenti sono scarsi. Lì non ci sono presunzioni legali e la prova dipende da indizi: commistione di cariche, flussi finanziari, istruzioni impartite. Anche in questo caso, però, se i flussi sono evidenti il curatore non rinuncia.
I suoi limiti
La presunzione dell’art. 2497-sexies è relativa e può essere vinta con prova contraria. La Cassazione lo ha ribadito con l’ordinanza n. 19943 del 17 luglio 2025: chi invoca la presunzione deve provarne i presupposti (consolidamento o controllo), e la controparte può dimostrare che la direzione unitaria in concreto non c’era.
La dipendenza economica da sola non basta. Secondo Cass. ord. n. 7930 del 20 marzo 2023, una semplice dipendenza economica o tecnologica, anche accompagnata da finanziamenti a lungo termine, non consente di applicare le presunzioni di direzione e coordinamento: occorre un vincolo di tipo contrattuale o partecipativo che le giustifichi.
Sul versante opposto il curatore ha un argomento forte. Gli adempimenti pubblicitari non sono costitutivi del gruppo: secondo Cass. sent. n. 24943 del 7 ottobre 2019 conta la situazione di fatto, per il principio di effettività. Non iscrivere il gruppo nel registro delle imprese, quindi, non protegge nessuno.
La tua contromossa
La contromossa chiave è dimostrare l’autonomia gestionale effettiva della controllata nelle operazioni contestate. Non serve negare il controllo azionario, che spesso è indiscutibile: occorre provare che le scelte oggetto di causa sono state prese dagli organi della controllata in base a valutazioni proprie. Servono verbali consiliari con istruttorie autonome, pareri di professionisti incaricati dalla controllata, assenza di istruzioni scritte della capogruppo, contratti a condizioni di mercato.
Una seconda linea, per chi è citato come holding di fatto, è distinguere la holding di fatto dalla supersocietà di fatto. La distinzione cambia la natura della responsabilità e il regime processuale. Secondo Cass. ord. n. 4784 del 15 febbraio 2023, nella supersocietà di fatto i soci perseguono un intento comune; nella holding di fatto le società servono l’interesse di chi le controlla. Cass. ord. n. 74 del 2 gennaio 2024 ha poi precisato che l’abuso del controllo non esclude di per sé l’esistenza di un rapporto societario di fatto, e che il giudice deve verificare quando sia venuta meno l’affectio societatis. Capire in quale delle due categorie il curatore vuole collocarti permette di anticiparne la strategia.
Cosa ti chiederà per primo: la documentazione
Con l’apertura della liquidazione giudiziale il curatore prende in consegna libri sociali, contabilità e corrispondenza della controllata. In quei documenti però manca spesso la parte che conta, cioè quella prodotta dalla capogruppo. Dal suo punto di vista conviene quindi chiedere subito alla capogruppo, con una lettera formale, copia dei contratti infragruppo, dei regolamenti di tesoreria, dei verbali in cui si è parlato della controllata e delle comunicazioni scambiate con i suoi amministratori.
La capogruppo non ha un obbligo generale di consegnare tutto ciò che il curatore chiede fuori dal processo. Una risposta reticente, però, verrà usata in giudizio come indizio, e un rifiuto può spingere il curatore a chiedere al giudice l’ordine di esibizione o a valorizzare il silenzio. Rispondere con un dossier selezionato e coerente vale più di un rifiuto o di una consegna indiscriminata. È anche il primo momento in cui puoi presentare la tua versione dei fatti, mostrando subito al curatore i documenti che peseranno nella sua valutazione di convenienza.
Va considerato anche l’art. 2497-ter c.c. Se le decisioni della controllata influenzate dalla capogruppo non riportano le ragioni e gli interessi che le hanno determinate, il curatore avrà buon gioco a sostenere che l’interesse della controllata non è stato valutato. Se invece le motivazioni ci sono e sono analitiche, diventano la prima prova dell’autonomia di giudizio e della presenza di un interesse proprio della controllata.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19943 del 17 luglio 2025: presunzione relativa e onere di provarne i presupposti.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7930 del 20 marzo 2023: la dipendenza economica non equivale a direzione e coordinamento.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24943 del 7 ottobre 2019: rileva la direzione effettiva, non la pubblicità. Va letta sia come limite per chi si difende sia come strumento del curatore.
Seconda mossa: ottenere l’autorizzazione e radicare la legittimazione
La mossa
Il curatore non può citare in giudizio la capogruppo di sua iniziativa. Deve chiedere al giudice delegato l’autorizzazione a stare in giudizio, come previsto dall’art. 128, comma 2, CCII, richiamato dall’art. 255. Con questa autorizzazione esercita una delle azioni tipiche che la legge gli attribuisce:
- l’art. 255, comma 1, lett. d), CCII gli consente di promuovere o proseguire «l’azione prevista dall’art. 2497, quarto comma, del codice civile»;
- l’art. 2497, comma 4, c.c. stabilisce che nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria della società diretta l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario;
- l’art. 291, comma 1, CCII conferma la legittimazione del curatore all’azione ex art. 2497 sia quando è aperta una procedura unitaria di gruppo sia quando ci sono più procedure distinte.
Il D.Lgs. 136/2024 ha aggiunto all’art. 255 il comma 1-bis, secondo cui la legittimazione del curatore nelle azioni elencate si estende alle azioni contro gli eventuali coobbligati. Ne parleremo nella quinta mossa.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Per il curatore l’autorizzazione è anche una tutela personale: un giudizio autorizzato e perso non gli viene addebitato come scelta arbitraria. Nell’istanza al giudice delegato dovrà però spiegare perché l’azione è conveniente per la massa. Spesso allega una relazione sulle cause del dissesto o una consulenza contabile preliminare.
Esita quando la procedura è incapiente e il convenuto ha un patrimonio difficile da aggredire. In questi casi può limitarsi a una diffida stragiudiziale, che serve anche a interrompere la prescrizione, in attesa di valutare meglio.
I suoi limiti
Qui il suo margine si restringe, perché la legge gli impone confini precisi.
Il curatore esercita soltanto l’azione che spetta ai creditori sociali, non un potere generale di rappresentanza. La Cassazione, con la sentenza n. 15196 del 30 maggio 2024 (Sez. I), ha affermato che la società eterodiretta non è legittimata ad agire contro la capogruppo ai sensi dell’art. 2497. In caso di fallimento il curatore può far valere solo l’azione dei creditori sociali. La stessa pronuncia legge la lettera e) dell’art. 255 CCII come norma di chiusura che limita le azioni risarcitorie della curatela ai casi previsti dalla legge.
Ne derivano due conseguenze pratiche:
- il curatore non può far valere, con l’azione ex art. 2497 comma 4, il danno dei soci di minoranza alla redditività e al valore della partecipazione: quell’azione resta dei soci;
- il danno risarcibile è la lesione all’integrità del patrimonio della controllata, cioè il pregiudizio che si riflette sulla garanzia dei creditori.
In caso di procedura unitaria, il curatore incontra un vincolo specifico. Secondo l’art. 291, comma 1, CCII, nel testo riportato dalle banche dati dopo la modifica del D.Lgs. 136/2024, se il curatore della procedura unitaria intende esercitare l’azione ex art. 2497 deve prima rivolgersi al tribunale perché provveda ai sensi dell’art. 287, comma 2, CCII. La ragione è evidente: lo stesso organo non può rappresentare insieme la massa della controllata che chiede il risarcimento e la massa della capogruppo che dovrebbe pagarlo. Il convenuto deve controllare che questo passaggio sia stato rispettato.
Il curatore ha però un vantaggio che non va sottovalutato. Non deve dimostrare di aver prima escusso inutilmente la controllata. Cass. sent. n. 29139 del 5 dicembre 2017 ha chiarito che l’art. 2497, comma 3, non impone né la previa escussione della società diretta né una richiesta di risarcimento rivolta a essa. Cass. sent. n. 12254 del 12 giugno 2015 ha precisato che la regola del comma 3 è una condizione di ammissibilità dell’azione e non il fondamento di una responsabilità sussidiaria della holding per i debiti insoddisfatti della controllata. In una liquidazione giudiziale l’insoddisfazione dei creditori è normalmente nei fatti.
Questa seconda precisazione apre però un argomento difensivo importante. La holding non risponde dei debiti della controllata in quanto tali, ma solo del danno causato dall’abuso. Il curatore che quantifica la domanda nell’intero passivo insoddisfatto sbaglia bersaglio.
La tua contromossa
La contromossa chiave è verificare la legittimazione e il perimetro della domanda fin dal primo atto. In concreto bisogna controllare:
- l’esistenza e l’oggetto del decreto di autorizzazione (che deve coprire l’azione ex art. 2497, non solo le azioni contro gli amministratori);
- in caso di procedura unitaria, il passaggio dall’art. 287, comma 2, CCII;
- che la domanda non mescoli danni dei soci e danni dei creditori;
- che la quantificazione non coincida in modo automatico con il deficit fallimentare.
Ogni eccezione di questo tipo riduce l’area del contendere e, con essa, la forza negoziale del curatore.
Procedura unitaria o procedure separate: cosa cambia per chi è citato
Il CCII regola i gruppi in modo nuovo. Quando le società del gruppo hanno il centro degli interessi principali in Italia possono essere sottoposte a una procedura unitaria di liquidazione giudiziale, con un solo tribunale e, di regola, un solo curatore. Possono anche esserci procedure distinte, aperte in tempi e sedi diverse.
Per chi è convenuto la differenza è concreta. Se la capogruppo e la controllata sono entrambe in liquidazione giudiziale, la pretesa risarcitoria della controllata diventa un credito da far valere nella procedura della capogruppo, in concorso con gli altri creditori di questa. Il curatore della controllata la valuterà con molta attenzione, perché una vittoria in giudizio si traduce in un riparto e non in un pagamento integrale. Se invece la capogruppo è in bonis, l’azione mira al suo patrimonio libero, ed è lo scenario in cui il curatore è più aggressivo.
Nella procedura unitaria, inoltre, il passaggio previsto dall’art. 291, comma 1, CCII serve proprio a evitare che lo stesso organo stia da entrambe le parti. Un’azione proposta senza quel passaggio espone l’atto a contestazioni sulla regolarità della rappresentanza della massa attrice, da sollevare subito.
Se la controllata non è in liquidazione giudiziale
Il comma 4 dell’art. 2497 c.c. si applica nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria. Fuori da queste procedure, per esempio nel concordato preventivo o negli accordi di ristrutturazione della controllata, la regola del comma 3 resta quella ordinaria: i singoli creditori non soddisfatti dalla società possono agire contro la capogruppo. Lo scenario cambia: invece di un unico attore che rappresenta la massa, i convenuti possono trovarsi davanti più creditori con domande frammentate, ognuno dei quali deve dimostrare il proprio pregiudizio. Anche per questo motivo la scelta dello strumento di regolazione della crisi della controllata influisce sull’esposizione della capogruppo, e va valutata con attenzione già nella fase delle trattative.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024: niente legittimazione della controllata; il curatore esercita solo l’azione dei creditori sociali.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12254 del 12 giugno 2015: l’azione è unica e la holding non garantisce in via sussidiaria i debiti della controllata.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29139 del 5 dicembre 2017: nessuna previa escussione. È un limite per il convenuto, ma va conosciuto per non perdere tempo con eccezioni inutili.
Terza mossa: mettere in sicurezza il patrimonio della capogruppo
La mossa
Il curatore teme che, quando avrà la sentenza, non trovi più nulla da aggredire. Per questo può chiedere un sequestro conservativo ai sensi dell’art. 671 c.p.c. sui beni della capogruppo e degli altri convenuti, prima della causa di merito o nel corso di essa. Anche questa iniziativa passa per l’autorizzazione del giudice delegato.
In parallelo può usare altri due strumenti che non vanno confusi con l’azione ex art. 2497:
- la denuncia di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., che l’art. 291, comma 2, CCII gli consente di proporre contro gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo non assoggettate a liquidazione giudiziale. È lo strumento con cui il curatore della controllata può entrare nella governance delle società “sane” del gruppo, per esempio per evitare che la capogruppo trasferisca altrove le proprie risorse;
- le azioni revocatorie sugli atti infragruppo (art. 290 CCII), che recuperano singoli pagamenti o atti ma hanno presupposti diversi dall’azione risarcitoria e che qui citiamo solo per distinguerle.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il sequestro cambia i rapporti di forza. Una capogruppo con immobili o partecipazioni vincolati ha meno libertà di manovra: non può dare garanzie, non può cedere, non può rifinanziarsi con facilità. Molte transazioni nascono proprio dopo un sequestro.
Il curatore lo evita quando non riesce a provare il pericolo di dispersione. Lo evita anche quando teme che un rigetto cautelare lo indebolisca davanti al giudice del merito.
I suoi limiti
Il sequestro conservativo richiede due requisiti, da provare entrambi: la probabile fondatezza del credito risarcitorio (fumus boni iuris) e il fondato timore di perdere la garanzia (periculum in mora). Il curatore deve quindi anticipare in sede cautelare una parte della prova dell’abuso, cioè le operazioni contestate, il nesso con il danno e una stima credibile del pregiudizio.
Il pericolo va riferito al patrimonio del convenuto, non al dissesto della controllata. Che la controllata sia insolvente non dimostra che la capogruppo stia disperdendo i propri beni. Servono elementi concreti: cessioni in corso, trasferimenti di sede, svuotamento delle partecipazioni, sproporzione tra patrimonio residuo e pretesa.
La denuncia ex art. 2409 c.c. tutela la regolarità della gestione, non il credito risarcitorio. Non può essere usata come sequestro mascherato. Il suo oggetto sono gravi irregolarità che possono danneggiare le società del gruppo non in liquidazione.
La tua contromossa
La contromossa chiave è presentarsi all’udienza cautelare con una contro-prova contabile già pronta. In questa fase il giudice decide in base alla documentazione: una ricostruzione dei flussi infragruppo che mostri i corrispettivi ricevuti dalla controllata, i servizi prestati dalla capogruppo, le garanzie incrociate a suo favore, mette in dubbio il fumus.
Sul periculum, può servire offrire una cauzione o una garanzia sostitutiva di importo proporzionato. In questo modo si evita il blocco del patrimonio e si mostra solidità, il che indebolisce anche l’argomento del pericolo.
Nella contromossa cautelare l’analisi dei flussi infragruppo è decisiva, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa per esperienza di funzione come si leggono i rapporti finanziari di un gruppo in crisi.
Le pronunce che ti proteggono
Sul sequestro chiesto dal curatore contro la capogruppo non abbiamo trovato, nelle fonti verificate per questo articolo, pronunce di legittimità specifiche da indicare con estremi certi. I limiti indicati derivano dai requisiti generali dell’art. 671 c.p.c. e dalle norme del CCII citate. La giurisprudenza sulla natura della responsabilità, in particolare Cass. n. 12254/2015 (nessuna garanzia sussidiaria dei debiti della controllata), resta utile anche in sede cautelare per contestare quantificazioni gonfiate del credito da cautelare.
Quarta mossa: provare l’abuso e il danno, e prevenire i vantaggi compensativi
La mossa
È il centro della causa. Il curatore deve dimostrare che la capogruppo, agendo nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, ha violato i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della controllata (art. 2497, comma 1, c.c.), e che da questa violazione è derivata una lesione all’integrità del patrimonio della controllata.
Le operazioni che i curatori contestano più spesso sono di questo tipo:
- tesoreria accentrata a senso unico: la liquidità della controllata confluisce nel conto di gruppo e non torna quando serve;
- cessioni infragruppo a prezzi non di mercato: rami d’azienda, marchi, immobili, crediti ceduti alla capogruppo o a società sorelle sotto valore;
- garanzie prestate dalla controllata per debiti di altre società del gruppo senza corrispettivo né interesse proprio;
- contratti di servizio o management fee sproporzionati rispetto alle prestazioni ricevute;
- distrazione di opportunità di business verso altre società del gruppo;
- prosecuzione dell’attività della controllata ormai insolvente solo per sostenere il gruppo, per esempio come fornitore captive.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il curatore preferisce le operazioni documentabili, con numeri, contratti e date, a quelle che richiedono valutazioni di merito sulle scelte imprenditoriali. Un prelievo di cassa non restituito si prova con gli estratti conto. Una strategia di gruppo sbagliata è molto più difficile da censurare, perché il giudice non sindaca il merito delle scelte di gestione se queste sono state prese con diligenza.
I suoi limiti
Il curatore deve provare l’abuso e il danno, non soltanto l’appartenenza al gruppo. La direzione e coordinamento è un’attività lecita e la responsabilità nasce solo dal suo esercizio scorretto.
Il danno non c’è se manca alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento, o se è stato integralmente eliminato anche con operazioni dirette a questo scopo. È la regola dei vantaggi compensativi, scritta nell’art. 2497, comma 1, ultima parte. Il curatore deve confrontarsi con il saldo complessivo dei rapporti infragruppo, non con un’operazione isolata.
Il punto debole del convenuto è però l’onere della prova. I vantaggi compensativi non si presumono e non bastano affermazioni generiche. La Cassazione, con la sent. n. 16707 del 24 agosto 2004 (pronuncia anteriore alla piena applicazione della riforma societaria, quindi da usare dichiarandone il contesto), ha affermato che i vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo possono neutralizzare in tutto o in parte il danno, ma chi li invoca deve allegarli e provarne l’idoneità concreta a compensarlo.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è costruire un bilancio dei rapporti infragruppo che metta a confronto, per ogni operazione contestata, il pregiudizio affermato dal curatore e i vantaggi concreti ricevuti dalla controllata.
I vantaggi da documentare sono, per esempio:
- finanziamenti della capogruppo a condizioni migliori di quelle bancarie;
- garanzie prestate dalla capogruppo per debiti della controllata;
- accesso a clienti, fornitori, marchi o know-how del gruppo;
- servizi amministrativi, informatici o legali forniti sotto costo;
- rinunce a crediti o versamenti in conto capitale;
- operazioni successive dirette a eliminare il danno, espressamente previste dalla norma.
Una seconda contromossa riguarda il nesso causale: dimostrare che l’insolvenza della controllata dipende da fattori estranei all’eterodirezione (crisi di settore, perdita di un cliente, eventi straordinari) e che le operazioni contestate non l’hanno aggravata in misura rilevante.
Una terza riguarda la quantificazione. Poiché la holding risponde del danno e non dei debiti (Cass. n. 12254/2015), la domanda va ricondotta al pregiudizio specifico di ciascuna operazione. Il criterio della differenza dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c. è dettato per gli amministratori che proseguono la gestione dopo una causa di scioglimento, e non si trasferisce automaticamente alla capogruppo. Se il curatore lo usa, bisogna contestarne l’applicabilità.
Come il giudice valuta la “corretta gestione” in un gruppo
L’art. 2497 non punisce le scelte di gruppo sbagliate, ma quelle scorrette. Il parametro sono i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale della controllata. Il giudice non chiede se l’operazione sia stata un buon affare, ma se sia stata decisa con un’istruttoria adeguata, nell’interesse anche della controllata e senza sacrificare in modo sproporzionato il suo patrimonio a vantaggio di altri.
In pratica, le difese più efficaci mostrano tre elementi:
- l’istruttoria: perizie, pareri, analisi di mercato acquisiti prima della decisione;
- l’equilibrio: prezzi, tassi e condizioni in linea con quelli di mercato o compensati da altri benefici documentati;
- la sostenibilità: la controllata, al momento dell’operazione, aveva la capacità patrimoniale e finanziaria di sopportarla senza compromettere la propria continuità.
Il terzo punto è il più delicato. Un’operazione equilibrata in condizioni normali può diventare abusiva se imposta a una controllata già in crisi, perché la priva delle risorse necessarie a tutelare i suoi creditori. Il curatore tenderà a collocare le operazioni nel periodo in cui la controllata era già in difficoltà, mentre la difesa ha interesse a dimostrare che, quando sono state decise, la situazione era diversa. Anche qui la cronologia dei bilanci e degli indicatori della crisi diventa la prova decisiva.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16707 del 24 agosto 2004: i vantaggi compensativi possono escludere o ridurre il danno, purché allegati e provati in concreto. È un’arma per il convenuto, a condizione di avere i documenti.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12254 del 12 giugno 2015: la holding risponde del danno causato, non come garante dei debiti.
Quinta mossa: allargare il fronte agli amministratori e ai beneficiari
La mossa
Il curatore raramente cita solo la capogruppo. La seconda cosa che farà, spesso nello stesso atto, è estendere la domanda a tutti quelli che possono rispondere in solido o nei limiti del vantaggio ricevuto:
- chi ha preso parte al fatto lesivo (art. 2497, comma 2, prima parte, c.c.): gli amministratori della capogruppo che hanno deciso le operazioni, i dirigenti che le hanno eseguite, e anche le persone fisiche che hanno guidato il gruppo;
- chi ne ha consapevolmente tratto beneficio, nei limiti del vantaggio conseguito (art. 2497, comma 2, seconda parte): tipicamente le società sorelle che hanno ricevuto beni, liquidità o garanzie;
- gli amministratori e i sindaci della controllata, con le azioni proprie dell’art. 255, comma 1, lett. a) e b), CCII (azione sociale e azione dei creditori sociali ex artt. 2393, 2394 e 2476 c.c.);
- nelle s.r.l., i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi, con l’azione dell’art. 2476, comma 8, c.c., richiamata dall’art. 255, comma 1, lett. c), CCII.
Il comma 1-bis dell’art. 255 CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, rafforza questa strategia perché estende la legittimazione del curatore alle azioni contro gli eventuali coobbligati.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista conviene moltiplicare i patrimoni aggredibili e le polizze assicurative (D&O) attivabili. Con più convenuti solidali, basta che uno sia solvibile. Aumenta anche la pressione negoziale: ogni convenuto ha interesse a chiudere la propria posizione, e il primo che transige riduce il rischio per sé e mette in difficoltà gli altri.
Il curatore evita di citare soggetti senza patrimonio, perché aumentano i costi senza vantaggi, e beneficiari per i quali non riesce a provare la consapevolezza.
I suoi limiti
Il beneficiario risponde solo se ha tratto beneficio consapevolmente e solo nei limiti del vantaggio conseguito. Per una società sorella questo è un doppio paletto: il curatore deve provare sia che sapeva del carattere abusivo dell’operazione, sia l’importo del vantaggio. Non può chiederle l’intero danno.
Chi ha preso parte al fatto lesivo risponde in solido, ma serve una partecipazione effettiva. Secondo Cass. sent. n. 26765 del 22 dicembre 2016 la responsabilità solidale si estende alla persona fisica che ha concorso al fatto lesivo. Il curatore deve però indicare per ciascun convenuto il contributo concreto: la sola carica non basta.
Il danno è uno e non si risarcisce due volte. Se il curatore agisce contro la capogruppo ex art. 2497 e contro gli amministratori della controllata ex artt. 2393-2394 per le stesse operazioni, le domande possono convergere, ma il risarcimento complessivo non può superare il pregiudizio effettivo. Ciò che un convenuto paga riduce il debito degli altri, salve le azioni di regresso interne.
Il curatore ha comunque alcuni punti di forza:
- l’amministratore della controllata non si salva dicendo di aver eseguito direttive. Cass. ord. n. 5795 del 3 marzo 2021 (giudizio promosso ex art. 146 l.fall.) ha confermato la responsabilità dell’amministratore di una società del gruppo che sosteneva di essere un prestanome o di aver eseguito decisioni altrui;
- chi gestisce la controllata senza investitura risponde come amministratore di fatto. Cass. sent. n. 2952 del 13 febbraio 2015 ha affermato che l’esistenza formale di un gruppo non esclude l’amministrazione di fatto di una controllata da parte di chi, appartenendo alla capogruppo, ne esercita in concreto i poteri;
- la holding persona fisica risponde ex art. 2497. Cass. ord. n. 36378 del 29 dicembre 2023 ha riconosciuto la legittimazione del curatore della società eterodiretta ad agire contro la holding di fatto.
La tua contromossa
La contromossa chiave è separare le posizioni e personalizzare la difesa di ciascun convenuto. Chi ha preso parte al fatto lesivo, chi ne ha beneficiato e chi ha amministrato la controllata hanno argomenti diversi e talvolta in conflitto tra loro. Una difesa unica rischia di sacrificare chi ha posizioni migliori.
In concreto:
- per il beneficiario, contestare la consapevolezza e ridurre il quantum al vantaggio effettivo, al netto di quanto restituito o compensato;
- per l’amministratore della capogruppo, delimitare il proprio ruolo nelle singole operazioni e verificare l’eventuale copertura assicurativa;
- per l’amministratore della controllata, dimostrare di aver chiesto motivazioni, di aver verbalizzato il dissenso o di aver valutato in autonomia l’interesse della società (anche alla luce dell’art. 2497-ter c.c.);
- per tutti, coordinare le eventuali transazioni in modo che la quota pagata da uno liberi effettivamente gli altri nei rapporti con la procedura, con clausole chiare sull’efficacia della transazione verso i condebitori solidali.
L’intreccio con l’azione contro gli amministratori della controllata
Il curatore può proporre nello stesso giudizio l’azione ex art. 2497 contro la capogruppo e le azioni degli artt. 2393 e 2394 c.c. (o dell’art. 2476 c.c. nelle s.r.l.) contro gli amministratori e i sindaci della controllata. Le domande hanno però presupposti diversi, e la difesa deve tenerli separati.
Contro gli amministratori della controllata il curatore deve provare la violazione dei doveri verso la società (diligenza, conflitto di interessi, conservazione del patrimonio) e il danno che ne è derivato. Per la prosecuzione dell’attività dopo una causa di scioglimento può usare il criterio della differenza dei netti patrimoniali dell’art. 2486, comma 3, c.c., che riguarda appunto gli amministratori.
Contro la capogruppo deve provare l’abuso della direzione e coordinamento e la lesione al patrimonio, e la capogruppo può opporre i vantaggi compensativi. Questo argomento non spetta, nella stessa forma, all’amministratore della controllata, che risponde della propria condotta.
Le conseguenze strategiche sono due. La prima: gli amministratori della controllata hanno interesse a dimostrare che le operazioni sono state imposte dalla capogruppo, mentre la capogruppo ha interesse a dimostrare che sono state valutate e approvate in autonomia dalla controllata. È un conflitto reale, che rende spesso inopportuna una difesa comune. La seconda: il convenuto che paga più della propria quota può agire in regresso verso gli altri responsabili solidali, ed è opportuno prepararne le basi documentali già nel giudizio principale.
Va considerata anche la copertura assicurativa. Le polizze per la responsabilità degli amministratori (D&O) hanno spesso clausole su denuncia del sinistro, esclusioni e massimali condivisi tra società del gruppo. Una comunicazione tardiva all’assicuratore può far perdere la copertura proprio quando serve.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26765 del 22 dicembre 2016: la solidarietà presuppone la partecipazione al fatto lesivo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5795 del 3 marzo 2021 e Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2952 del 13 febbraio 2015: sono soprattutto armi del curatore, ma vanno conosciute per costruire la difesa sul contributo effettivo di ciascuno.
Sesta mossa: giocare sul tempo, tra prescrizione e interruzione
La mossa
Il curatore sa che il tempo lavora contro di lui. Appena individua l’azione, se non è pronto a citare, invia una diffida stragiudiziale con costituzione in mora a tutti i potenziali convenuti, per interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. Poi valuta la causa con più calma.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il curatore eredita la posizione dei creditori sociali. Il tempo trascorso prima dell’apertura della liquidazione giudiziale conta, e se le operazioni contestate sono vecchie il termine può essere già vicino alla scadenza. La diffida costa poco e mette al sicuro l’azione.
I suoi limiti
Il termine è quinquennale e la Cassazione ne colloca la decorrenza nel momento in cui il pregiudizio diventa conoscibile, non nella data dei singoli atti. Cass. ord. n. 7262 del 13 marzo 2023 ha applicato all’azione ex art. 2497 il termine di cinque anni, facendolo decorrere da quando il danno è oggettivamente percepibile dai danneggiati (nel caso, dai soci della controllata).
Per l’azione dei creditori sociali esercitata dal curatore il ragionamento è analogo. Bisogna chiedersi quando la lesione al patrimonio della controllata sia diventata conoscibile dai creditori, per esempio attraverso un bilancio pubblicato da cui risultava l’insufficienza patrimoniale. Per il convenuto questa è un’opportunità: se il pregiudizio era visibile in un bilancio depositato più di cinque anni prima dell’atto interruttivo, l’eccezione di prescrizione è concreta.
L’atto interruttivo deve raggiungere ciascun convenuto. Una diffida inviata alla sola capogruppo non interrompe automaticamente la prescrizione nei confronti di amministratori e beneficiari. La disciplina delle obbligazioni solidali (art. 1310 c.c.) va verificata caso per caso.
La tua contromossa
La contromossa chiave è ricostruire la cronologia della conoscibilità: per ogni operazione contestata, individuare il primo documento pubblico (bilancio, nota integrativa, relazione sulla gestione, iscrizioni nel registro delle imprese) da cui il pregiudizio era percepibile, e confrontare quella data con il primo atto interruttivo valido ricevuto da ciascun convenuto.
Attenzione però: l’eccezione di prescrizione va sollevata nei tempi processuali previsti e va argomentata con documenti. Un’eccezione generica, priva di date, non convince il giudice.
Prescrizione e pluralità di convenuti
La prescrizione va valutata separatamente per ogni convenuto e per ogni operazione. Nello stesso giudizio possono quindi esserci operazioni ormai prescritte e altre ancora azionabili, e convenuti per i quali il termine è stato interrotto e altri per i quali non lo è stato. Il curatore tenderà a trattare la vicenda come un’unica condotta continuata, con un unico momento di emersione del danno. La difesa ha interesse a scomporla nelle singole operazioni, ciascuna con il proprio momento di conoscibilità.
Un ulteriore elemento riguarda la prova. Spetta a chi eccepisce la prescrizione indicarne i fatti costitutivi, quindi il momento da cui il termine è iniziato a decorrere. Un’eccezione documentata, con il bilancio e la data del suo deposito, sposta sul curatore l’onere di dimostrare che il danno era invece occulto o che il termine è stato interrotto in tempo.
Le pronunce che ti proteggono
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7262 del 13 marzo 2023: termine quinquennale con decorrenza dalla conoscibilità del pregiudizio. Per il convenuto vuol dire che i bilanci pubblici possono far partire il termine.
La partita giocata: tre simulazioni mossa-contromossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali: servono a mostrare come ragionano le parti.
Simulazione 1: tesoreria accentrata e vantaggi compensativi.
Ipotesi: una controllata manifatturiera trasferisce alla capogruppo, con il cash pooling, 1.284.600 € tra marzo 2021 e novembre 2023. Le vengono restituiti 412.300 €. La liquidazione giudiziale è aperta il 18 febbraio 2025. Il curatore, autorizzato dal giudice delegato, chiede alla capogruppo 872.300 € (la differenza), più gli interessi.
Contromossa: la capogruppo documenta di aver garantito un mutuo bancario della controllata per 530.000 € (escusso dopo l’apertura e pagato dalla capogruppo per 318.750 €) e di aver fornito servizi amministrativi sotto costo per un valore stimato di 96.400 €.
Esito ragionato: se i vantaggi sono provati, il danno netto da discutere scende a circa 457.150 € (872.300 − 318.750 − 96.400). A quel punto, per il curatore, la convenienza di un giudizio lungo con CTU contabile diminuisce e una transazione diventa interessante per entrambi.
Simulazione 2: beneficiario consapevole e limite del vantaggio.
Ipotesi: la controllata cede a una società sorella un ramo d’azienda valutato da perizia 763.900 € per un prezzo di 241.000 €. Il curatore cita in solido la capogruppo, il suo amministratore delegato e la società sorella per 522.900 €.
Contromossa della società sorella: dimostra di aver accollato debiti verso dipendenti del ramo per 187.450 €, non considerati nella perizia del curatore. Il vantaggio effettivo si riduce a 335.450 € e, nei confronti della società sorella, la domanda non può superare questa cifra.
Contromossa dell’amministratore delegato: dimostra che l’operazione è stata deliberata dal consiglio della controllata dopo un parere di un advisor indipendente. Non elimina la responsabilità della capogruppo, ma indebolisce la prova della sua partecipazione personale al fatto lesivo.
Simulazione 3: prescrizione.
Ipotesi: la controllata presta una garanzia gratuita per 2.115.000 € a favore di una società del gruppo nel giugno 2018. Il bilancio 2018, depositato il 29 luglio 2019, la indica in nota integrativa con il rischio di escussione. La liquidazione giudiziale è aperta il 10 ottobre 2024. Il curatore invia la prima diffida il 4 marzo 2025.
Contromossa: i convenuti eccepiscono che il pregiudizio era conoscibile dai creditori almeno dal 29 luglio 2019, e che il termine quinquennale è scaduto il 29 luglio 2024, prima della diffida e prima dell’apertura della procedura.
Esito ragionato: il curatore proverà a spostare la decorrenza al momento dell’escussione della garanzia o a quello in cui l’insufficienza patrimoniale è diventata evidente. La partita si gioca sulla lettura dei documenti pubblici. Chi li ha già ordinati in cronologia parte in vantaggio.
Quando al curatore conviene trattare
La transazione non è un segno di debolezza per nessuna delle due parti. Per il curatore è uno strumento ordinario di gestione, che nella liquidazione giudiziale richiede l’autorizzazione degli organi della procedura (art. 132 CCII, atti di straordinaria amministrazione, con il parere del comitato dei creditori). Il curatore transige quando il valore attuale certo supera il valore atteso del giudizio, al netto di costi e tempi. Questo succede in alcuni momenti ricorrenti.
1. Dopo l’udienza cautelare. Se il sequestro è stato concesso, il convenuto ha i beni bloccati e ha interesse a liberarli. Se è stato rigettato, il curatore ha visto il giudice dubitare del fumus. In entrambi i casi una delle parti ha un motivo concreto per chiudere.
2. Dopo il deposito della consulenza tecnica. La CTU contabile fissa le cifre. Se riconosce vantaggi compensativi rilevanti o riduce il danno, il curatore ha interesse a incassare. Se conferma le operazioni a senso unico, il convenuto ha interesse a evitare la sentenza.
3. In vista della chiusura della procedura. Il curatore ha tempi da rispettare e un giudizio pendente rallenta la chiusura o richiede particolari cautele. La prospettiva di incassare subito diventa più attraente.
4. Quando ci sono più convenuti solidali. Il primo che transige ottiene di norma condizioni migliori. Il curatore usa la transazione separata per finanziare la causa contro gli altri. Per il convenuto è importante negoziare clausole chiare sugli effetti della transazione verso i condebitori.
5. Quando la capogruppo è a sua volta in difficoltà. Se anche la capogruppo è in crisi, il curatore valuta se una sentenza di condanna gli darebbe solo un credito chirografario in un’altra procedura. In questi casi può preferire un accordo dentro uno strumento di regolazione della crisi della capogruppo. Qui la conoscenza della composizione negoziata e delle trattative di gruppo (art. 25 CCII) diventa decisiva.
Al tavolo non vince chi grida più forte, ma chi porta numeri verificabili: il saldo dei rapporti infragruppo, la stima del rischio di prescrizione, la solvibilità effettiva dei convenuti, il costo e la durata attesi del giudizio.
Cosa deve contenere una transazione con la curatela
Una transazione mal scritta può lasciare aperti più problemi di quanti ne risolva. Gli elementi da controllare sono:
- l’autorizzazione degli organi della procedura, senza la quale l’accordo non vincola la massa;
- il perimetro delle pretese rinunciate: tutte le azioni ex art. 2497 e, se concordato, anche quelle ex artt. 2393, 2394 e 2476 c.c. e le revocatorie sulle stesse operazioni;
- gli effetti verso i condebitori solidali: se la transazione riguarda solo la quota del convenuto che paga o l’intero debito, con le conseguenze sul regresso;
- le garanzie del pagamento e le conseguenze dell’inadempimento, per esempio la ripresa dell’azione per l’intero;
- la sorte delle misure cautelari già concesse e dei giudizi pendenti, con l’estinzione e il regolamento delle spese.
Su questi punti il curatore ha esigenze precise di trasparenza verso gli organi della procedura. Proporre un testo già strutturato su questi elementi rende più rapida l’autorizzazione e riduce il rischio che la trattativa si blocchi per ragioni formali.
La partita in tabella
Lo schema riassume le sei mosse del curatore e le risposte corrispondenti. È una sintesi orientativa: ogni caso va valutato sui documenti.
| Mossa del curatore | Vincolo che lo limita | Contromossa del convenuto | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Prova della direzione unitaria (art. 2497-sexies c.c.) | Presunzione solo relativa; la dipendenza economica non basta (Cass. 19943/2025; 7930/2023) | Prova dell’autonomia gestionale nelle operazioni contestate | Dalla prima richiesta di documenti alla comparsa di risposta |
| Autorizzazione e legittimazione (art. 255 lett. d CCII; art. 2497 c. 4 c.c.; art. 291 CCII) | Solo l’azione dei creditori sociali (Cass. 15196/2024); separazione in caso di procedura unitaria | Verifica del decreto, del perimetro e della quantificazione | Primo atto difensivo |
| Sequestro conservativo (art. 671 c.p.c.) e denuncia ex art. 2409 c.c. (art. 291 c. 2 CCII) | Fumus e periculum da provare entrambi | Contro-prova contabile; cauzione sostitutiva | Udienza cautelare |
| Prova dell’abuso e del danno (art. 2497 c. 1 c.c.) | Vantaggi compensativi; la holding risponde del danno, non dei debiti (Cass. 12254/2015) | Bilancio dei rapporti infragruppo; prova dei vantaggi (Cass. 16707/2004) | Prima della CTU, con documenti già raccolti |
| Estensione ai coobbligati (art. 2497 c. 2 c.c.; art. 255 c. 1-bis CCII) | Partecipazione effettiva; beneficio consapevole e nei limiti del vantaggio | Difese separate; transazioni coordinate | Dalla notifica della citazione |
| Interruzione della prescrizione | Cinque anni dalla conoscibilità (Cass. 7262/2023) | Cronologia dei bilanci pubblici; eccezione documentata | Prima difesa utile |
Le domande di chi è stato citato dal curatore
La capogruppo deve pagare tutti i debiti della controllata fallita?
No. Risponde del danno causato dall’abuso di direzione e coordinamento, non come garante dei debiti. La Cassazione (sent. n. 12254/2015) ha escluso una responsabilità sussidiaria della holding per i debiti insoddisfatti. La domanda del curatore va quindi ricondotta al pregiudizio di ciascuna operazione.
Un creditore della controllata può ancora agire da solo contro la capogruppo dopo l’apertura della liquidazione giudiziale?
No, durante la procedura l’azione spetta al curatore. L’art. 2497, comma 4, c.c. attribuisce l’azione dei creditori sociali al curatore (o al commissario nella liquidazione coatta e nell’amministrazione straordinaria). Il singolo creditore conserva l’azione per pregiudizi propri e diversi.
Sono amministratore della controllata e ho solo eseguito le direttive della capogruppo: sono protetto?
Non per questo solo motivo. La Cassazione (ord. n. 5795/2021) ha confermato la responsabilità dell’amministratore che si difendeva sostenendo di aver eseguito decisioni altrui. Contano invece le verifiche fatte, le motivazioni chieste, il dissenso verbalizzato e l’autonomia di valutazione dell’interesse della società.
Sono una persona fisica che controllava più società senza holding formale: posso essere citato?
Sì. La Cassazione ha riconosciuto la figura della holding di fatto e la legittimazione del curatore ad agire ex art. 2497 contro di essa (ord. n. 36378/2023; ord. n. 4784/2023). Diventa allora essenziale proteggere anche il patrimonio personale e valutare, se la situazione lo richiede, gli strumenti di regolazione della crisi destinati alle persone fisiche.
Quanto tempo ha il curatore per agire?
In linea generale cinque anni dal momento in cui il pregiudizio è diventato conoscibile. Cass. ord. n. 7262/2023 ha applicato questa regola all’azione ex art. 2497. Gli atti interruttivi devono raggiungere ciascun convenuto. La data di decorrenza si accerta sui documenti pubblici.
La società sorella che ha comprato un bene dalla controllata risponde dell’intero danno?
No. Chi ha tratto beneficio risponde solo se lo ha fatto consapevolmente e nei limiti del vantaggio conseguito (art. 2497, comma 2, c.c.). Il curatore deve provare entrambe le cose.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito le pronunce verificate per questo articolo, ordinate in base alla mossa del curatore che ciascuna limita o rende possibile. Quasi tutte riguardano il codice civile e sono state rese in procedure regolate dalla legge fallimentare: i principi restano utili perché l’art. 2497 c.c. non è cambiato nella sostanza e il CCII ne ha recepito il comma 4. Va però sempre verificato il regime applicabile alla singola procedura.
Sulla prova della direzione unitaria
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 19943 del 17 luglio 2025. La presunzione di direzione e coordinamento legata al consolidamento o al controllo è relativa, e chi la invoca deve dimostrarne i presupposti. Rilevanza: consente alla capogruppo di contestare la direzione unitaria con prova contraria.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7930 del 20 marzo 2023. La sola dipendenza economica o tecnologica, anche con finanziamenti a lungo termine, non basta per presumere la direzione unitaria: serve un vincolo idoneo. Rilevanza: limita il curatore che punta su rapporti commerciali stretti senza controllo.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 24943 del 7 ottobre 2019. Il gruppo esiste in base alla situazione di fatto e la pubblicità dell’art. 2497-bis non è costitutiva. Rilevanza: l’assenza di iscrizione non protegge la capogruppo.
Sulla holding di fatto e la supersocietà
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 36378 del 29 dicembre 2023. Se le società servono l’interesse di chi le controlla di fatto si ha una holding di fatto, e il curatore della società eterodiretta può agire contro di essa ex art. 2497. Rilevanza: espone la persona fisica dominus del gruppo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 4784 del 15 febbraio 2023. La supersocietà di fatto presuppone un intento sociale comune; la holding di fatto il perseguimento dell’interesse di chi controlla. Quest’ultima risponde ex art. 2497 e, ricorrendone i presupposti, può essere assoggettata alla procedura concorsuale. Rilevanza: chiarisce quale qualificazione il curatore sceglierà e con quali conseguenze.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 74 del 2 gennaio 2024. L’abuso del controllo non esclude di per sé un rapporto societario di fatto; il giudice deve accertare quando sia cessata l’affectio societatis. Rilevanza: la qualificazione dipende da un accertamento temporale preciso, che la difesa può contestare.
Sulla legittimazione del curatore e sulla natura dell’azione
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 15196 del 30 maggio 2024. La società eterodiretta non può agire contro la capogruppo ex art. 2497; il curatore esercita solo l’azione dei creditori sociali e la lett. e) dell’art. 255 CCII non gli dà una legittimazione risarcitoria generale. Rilevanza: delimita il perimetro della domanda e consente di escludere i danni dei soci.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 12254 del 12 giugno 2015. L’azione è unica; la regola del comma 3 è una condizione di ammissibilità e non rende la holding garante sussidiaria dei debiti della controllata. Rilevanza: fondamento della contestazione delle domande parametrate al passivo.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 29139 del 5 dicembre 2017. L’azione ex art. 2497 non richiede la previa escussione infruttuosa della controllata né una richiesta risarcitoria verso di essa. Rilevanza: evita al convenuto eccezioni destinate al rigetto.
Sul danno e sui vantaggi compensativi
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 16707 del 24 agosto 2004. I vantaggi derivanti dall’appartenenza al gruppo possono neutralizzare in tutto o in parte il danno, ma vanno allegati e provati in modo specifico da chi li invoca. Rilevanza: è la base della difesa principale della capogruppo, e ne indica il costo probatorio. Pronuncia anteriore all’attuale formulazione dell’art. 2497, da citare indicandone il contesto.
Sui coobbligati
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 26765 del 22 dicembre 2016. La responsabilità solidale ex art. 2497, comma 2, si estende alla persona fisica che ha partecipato al fatto lesivo. Rilevanza: il curatore deve provare la partecipazione di ciascuno.
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 2952 del 13 febbraio 2015. L’esistenza formale di un gruppo non esclude l’amministrazione di fatto della controllata; chi esercita i poteri senza investitura ne risponde. Rilevanza: espone i manager della capogruppo anche all’azione degli artt. 2393-2394 c.c.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 5795 del 3 marzo 2021 (azione ex art. 146 l.fall.). L’amministratore di una società del gruppo non si libera sostenendo di essere un prestanome o di aver eseguito decisioni altrui. Rilevanza: chiarisce il rapporto tra l’azione contro la capogruppo e quella contro gli amministratori della controllata, che possono concorrere.
Sulla prescrizione
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 7262 del 13 marzo 2023. All’azione ex art. 2497 si applica il termine quinquennale, che decorre dalla conoscibilità del pregiudizio e non dai singoli atti. Rilevanza: rende decisiva la cronologia dei bilanci pubblici.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Nel contenzioso tra curatore e capogruppo la differenza la fa la preparazione: chi arriva alla prima udienza con i flussi infragruppo già ricostruiti gioca un’altra partita. Ecco come lavoriamo, in concreto.
- Analizziamo le mosse già fatte dal curatore: diffide, istanze al giudice delegato, decreto di autorizzazione, relazione ex art. 130 CCII, per capire che cosa ha già in mano e dove intende arrivare.
- Verifichiamo la legittimazione e il perimetro della domanda: oggetto dell’autorizzazione, rispetto dell’art. 291 CCII nella procedura unitaria, separazione tra danni dei creditori e danni dei soci.
- Ricostruiamo i rapporti infragruppo operazione per operazione, con i commercialisti dello staff: cash pooling, finanziamenti, garanzie incrociate, contratti di servizio, cessioni.
- Costruiamo il dossier dei vantaggi compensativi, documentando per ogni operazione contestata il beneficio ricevuto dalla controllata e le operazioni successive che hanno eliminato il danno.
- Prepariamo la difesa cautelare: contro-prova sul fumus, contestazione del periculum, valutazione di una cauzione sostitutiva per evitare il blocco dei beni.
- Mettiamo in ordine la cronologia della prescrizione, confrontando i bilanci pubblici con gli atti interruttivi ricevuti da ciascun convenuto.
- Separiamo le posizioni dei convenuti (capogruppo, amministratori, beneficiari, holding persona fisica) e ne valutiamo i possibili conflitti.
- Apriamo il tavolo della trattativa nel momento giusto, con una proposta basata su numeri verificabili e clausole precise sugli effetti verso i condebitori solidali.
- Valutiamo gli strumenti di regolazione della crisi quando la capogruppo o la persona fisica convenuta non può sostenere la pretesa: composizione negoziata, strumenti di gruppo, procedure per le persone fisiche.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di Esperto Negoziatore è quella più vicina a questo tema. Chi segue le trattative della composizione negoziata, anche nei gruppi, conosce i flussi infragruppo, gli squilibri che i curatori contestano in seguito e le soluzioni che possono prevenirli o assorbirli in un accordo. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dalla prima analisi fino all’ultimo grado di giudizio: stesso difensore e stessa linea, dal cautelare al merito fino alla Corte di Cassazione, che in questa materia ha detto e dice parole decisive.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso, perché un’azione ex art. 2497 si vince o si perde sui numeri: la convenienza del curatore è una questione contabile quanto giuridica.
Chiusura
L’azione del curatore contro la società che esercita direzione e coordinamento è una partita con regole precise. Il curatore ha una legittimazione solida ma limitata all’azione dei creditori sociali, deve provare abuso e danno, deve fare i conti con i vantaggi compensativi, deve rispettare la prescrizione e personalizzare la domanda verso ciascun convenuto. In questo contenzioso non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo affronta questa materia dal punto di vista di chi conosce la crisi d’impresa dall’interno. L’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, ruolo che lo mette davanti ai rapporti infragruppo nel momento in cui si formano. È anche Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) e fiduciario di un OCC, competenze necessarie quando la pretesa del curatore raggiunge il patrimonio personale della holding di fatto, degli amministratori o dei soci.
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