Questa guida raccoglie, in forma di domande e risposte, i dubbi che imprenditori, amministratori, soci e creditori sollevano più spesso quando una composizione negoziata si chiude senza accordo e sul tavolo resta una sola strada praticabile: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio previsto dall’art. 25-sexies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dai correttivi, da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). Non è una guida generale al concordato: il filo è uno solo, cioè come si misura la proposta rispetto a ciò che i creditori otterrebbero da una liquidazione giudiziale, perché è su quel confronto che il tribunale decide se omologare o no.
Il quadro, in quattro frasi. Il concordato semplificato si può proporre solo dopo una composizione negoziata in cui l’esperto, nella relazione finale, abbia dato atto che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili. I creditori non votano: possono solo opporsi. Il tribunale omologa se, tra l’altro, la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale e assicura un’utilità a ciascuno di loro. La Cassazione, nel gennaio 2026, è intervenuta proprio su questi due requisiti.
Perché ne scriviamo noi? Perché il concordato semplificato nasce dentro la composizione negoziata: senza la relazione finale dell’esperto non esiste. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno come si conducono le trattative, come si redige la relazione finale e quali elementi l’esperto deve aver vagliato perché il successivo confronto con la liquidazione regga davanti al tribunale. È questa competenza, certificata, che lega lo Studio esattamente al tema del titolo.
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Che cosa si intende, in concreto, per “alternativa liquidatoria” nel concordato semplificato?
È lo scenario ipotetico di ciò che accadrebbe se, invece del concordato, si aprisse la liquidazione giudiziale dell’impresa. Il tribunale non lo osserva nella realtà: lo ricostruisce sulla carta, mettendo a confronto due quadri.
Il primo quadro è la proposta: quanto incassa ciascun creditore, quando, con quale grado di certezza, secondo il piano di liquidazione depositato dal debitore. Il secondo quadro è la liquidazione giudiziale “virtuale”: quanto ricaverebbe un curatore vendendo gli stessi beni, quali somme potrebbe recuperare con le azioni che solo una procedura concorsuale consente, quanto costerebbe la procedura, quanto tempo richiederebbe, e come il ricavato si distribuirebbe tra prededucibili, privilegiati e chirografari secondo l’ordine delle cause di prelazione.
La legge, all’art. 25-sexies, comma 5, CCII, parla di proposta che non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale (o di quella controllata, se l’impresa non supera le soglie dimensionali). Notate due cose. La prima: il criterio non chiede che la proposta sia “più conveniente” in senso assoluto, chiede che nessuno stia peggio. La seconda: il confronto si fa creditore per creditore, o almeno categoria per categoria, non sul totale. Un piano che complessivamente distribuisce più denaro, ma lo sposta dai chirografari ai privilegiati in violazione delle prelazioni, non supera il test.
C’è poi un elemento che molti trascurano: nella liquidazione giudiziale esistono strumenti che il debitore, da solo, non ha. Pensate alle azioni revocatorie, alle azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, al subentro o allo scioglimento dei contratti pendenti. Un confronto serio deve chiedersi quanto varrebbero, al netto dei costi e dei rischi del contenzioso. Se il piano di concordato le ignora, il creditore attento se ne accorge, e il tribunale anche.
Ma chi decide se il concordato è meglio della liquidazione? I creditori votano?
No, i creditori non votano: decide il tribunale, che però ascolta chi si oppone. È la differenza più netta rispetto al concordato preventivo ordinario.
Nel concordato preventivo il giudizio di convenienza è, in prima battuta, dei creditori: sono loro, con il voto, a dire se la proposta li soddisfa. Nel concordato semplificato il voto manca del tutto. La giurisprudenza di merito lo ha sottolineato più volte: la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024, ha descritto il semplificato come istituto autonomo, a carattere esclusivamente liquidatorio, al quale non si applicano per analogia le regole del concordato preventivo; tra queste, il voto, la soglia minima di soddisfazione dei chirografari e l’obbligo di risorse esterne.
Proprio perché manca il voto, il controllo del giudice sulla convenienza diventa più penetrante. La Corte d’Appello di Potenza, con la sentenza n. 336 del 19 luglio 2024, ha affermato che il giudice deve valutare la convenienza del semplificato rispetto alla liquidazione giudiziale, e lo ha qualificato come una sorta di extrema ratio, utilizzabile quando gli accordi non sono possibili.
I creditori, quindi, non sono spettatori. Ricevono la proposta, il parere dell’esperto e la relazione finale tramite la comunicazione disposta dal tribunale, e possono costituirsi per opporsi all’omologazione entro dieci giorni prima dell’udienza. In quell’opposizione il terreno di battaglia è quasi sempre lo stesso: “dalla liquidazione giudiziale prenderei di più”, oppure “la proposta non mi dà alcuna utilità”.
Basta che i creditori prendano qualcosa in più rispetto al fallimento?
Dipende da un elemento che pochi controllano: i requisiti sono due, e sono distinti. Il primo è l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Il secondo è l’utilità per ciascun creditore. Possono esserci entrambi, uno solo, o nessuno.
Facciamo l’ipotesi più insidiosa. Un’impresa ha un attivo modesto, che in liquidazione giudiziale basterebbe a pagare solo spese di procedura, prededucibili e una parte dei privilegiati. I chirografari, in quello scenario, prenderebbero zero. Il debitore propone un concordato semplificato che riproduce esattamente lo stesso esito: zero ai chirografari, ma in tempi più brevi. Nessun creditore sta peggio che nella liquidazione: il primo requisito sembra rispettato. Il secondo?
Su questo la Cassazione, con il provvedimento n. 624 del gennaio 2026 della Prima Sezione civile, è stata netta: la sola maggiore rapidità nel chiudere la crisi non costituisce, di per sé, un’utilità per i creditori chirografari che non ricevono nulla. L’utilità non deve essere per forza denaro: può essere un vantaggio diverso, purché concreto e apprezzabile. Ma il “faremo prima” non basta.
Il messaggio per chi prepara la proposta è chiaro. Il confronto con l’alternativa liquidatoria è una soglia minima, non un traguardo. Superata quella soglia, bisogna ancora dimostrare che ogni creditore, anche l’ultimo chirografario, ottiene qualcosa che riesce a riconoscere come vantaggio.
In quali casi si arriva a fare questo confronto?
Solo in un caso: quando una composizione negoziata è fallita in modo “pulito”. L’art. 25-sexies, comma 1, CCII consente la proposta quando l’esperto, nella relazione finale, attesta due cose: che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, e che le soluzioni dell’art. 23, commi 1 e 2, lettere a) e b) non sono praticabili (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto, piano attestato di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti).
Il termine è stretto: sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale. Entro lo stesso termine è possibile depositare una domanda “con riserva” ai sensi dell’art. 40, rinviando il deposito di proposta e piano. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 236 del 20 marzo 2025, ha ribadito che anche il semplificato in forma prenotativa richiede il nesso con la composizione negoziata e una relazione finale con quel contenuto; la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023, ha chiarito che i sessanta giorni non sono un nuovo periodo di protezione automatica, ma un termine finale che serve a tenere legato il concordato alla negoziazione.
Sul tipo di piano, i giudici di merito hanno chiuso la porta alla continuità: il Tribunale di Milano (sentenza n. 132 del 23 febbraio 2024 e sentenza n. 277 del 3 aprile 2025) ha escluso piani di continuità diretta, anche se strumentali a una successiva liquidazione. È coerente con la natura dello strumento: si confronta una liquidazione concordata con una liquidazione giudiziale, non un’impresa che prosegue con una che chiude.
Come si costruisce, passo per passo, il confronto con la liquidazione giudiziale?
Con metodo, e partendo dall’attivo, non dalla proposta. È l’errore più frequente: si scrive prima quanto si vuole offrire e poi si cerca di dimostrare che la liquidazione darebbe meno. Il confronto credibile si costruisce al contrario: prima si stima la liquidazione giudiziale, poi si verifica se la proposta la eguaglia o la supera per ciascun creditore.
In pratica i passaggi sono cinque.
- Valore di realizzo dei beni in liquidazione giudiziale. Non il valore contabile, ma quello che un curatore otterrebbe con vendite competitive, tenendo conto dei ribassi d’asta, dei tempi, del deterioramento di magazzino e crediti.
- Attivo “aggiuntivo” della procedura concorsuale. Azioni revocatorie (pagamenti e garanzie nel periodo sospetto), azioni di responsabilità verso organi sociali, eventuali recuperi verso soci. Vanno stimate al netto dei costi e ponderate per la probabilità di successo e di effettivo incasso.
- Costi della liquidazione giudiziale. Spese di procedura, compensi degli organi stabiliti per legge, oneri di custodia e vendita, eventuali contenziosi. Sono crediti prededucibili che riducono quanto arriva agli altri.
- Tempi e attualizzazione. Un euro incassato fra cinque anni vale meno di un euro incassato fra dodici mesi. La rapidità non è un’utilità autonoma per chi prende zero (lo vedremo con la Cassazione), ma entra nel calcolo del valore attuale per chi qualcosa prende.
- Riparto simulato secondo le prelazioni. Si distribuisce l’attivo netto stimato tra prededucibili, privilegiati per grado, chirografari, e si confrontano i risultati con il riparto previsto dalla proposta.
| Voce del confronto | Liquidazione giudiziale (ipotetica) | Concordato semplificato (proposta) |
|---|---|---|
| Realizzo dei beni | Vendite competitive del curatore, con ribassi | Piano di liquidazione del debitore, spesso con offerte già individuate |
| Azioni recuperatorie | Esercitabili dal curatore | Da considerare nel piano, altrimenti il valore “manca” |
| Costi di procedura | Organi della liquidazione, vendite, contenziosi | Ausiliario, liquidatore, spese del piano |
| Tempi | Di regola più lunghi | Di regola più brevi |
| Ordine di pagamento | Cause di prelazione | Cause di prelazione (inderogabili) |
| Chi giudica | Curatore e giudice delegato | Tribunale, su parere dell’ausiliario e opposizioni |
Il risultato finale deve essere leggibile da un creditore che non è un tecnico: una tabella di raffronto per classe o categoria, con l’esito in percentuale e in tempo, e una spiegazione delle ipotesi. Più l’ipotesi è nascosta, più l’opposizione è facile.
Che ruolo ha l’esperto della composizione negoziata in questo confronto?
Un ruolo di base, ma non decisivo da solo. L’esperto non scrive il piano di concordato e non firma l’attestazione di convenienza: produce due atti che il tribunale esamina, la relazione finale e il parere sulla proposta.
La relazione finale è il “biglietto d’ingresso”: senza l’attestazione di trattative corrette e di impraticabilità delle soluzioni negoziali, la proposta è inammissibile. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 426 del 15 giugno 2024, ha dichiarato inammissibile una proposta non preceduta da una relazione finale con quel contenuto.
Il parere, invece, riguarda il merito: l’esperto dice se, a suo giudizio, la proposta è idonea e, in particolare, come si colloca rispetto ai presumibili risultati della liquidazione giudiziale. È un documento importante perché viene da chi ha seguito l’impresa durante le trattative e conosce attivo, passivo e comportamenti delle parti.
Ma non è vincolante. La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 7 gennaio 2025, ha affermato che il parere dell’esperto è necessario ma non vincola il tribunale, che può esaminare, su allegazioni specifiche, se nelle trattative siano mancate correttezza e buona fede. Nella stessa decisione la Corte ha indicato cosa significa buona fede in concreto: interlocuzione effettiva con i creditori, informazioni complete e aggiornate, proposte di accordo reali e, appunto, una comparazione con la liquidazione giudiziale già messa sul tavolo durante le trattative.
Questo è il punto che collega i due momenti. Se durante la composizione negoziata il debitore non ha mai mostrato ai creditori un confronto con l’alternativa liquidatoria, sarà difficile sostenere dopo che le trattative sono state condotte correttamente.
E l’ausiliario nominato dal tribunale che cosa controlla?
L’ausiliario è il professionista che il tribunale nomina, ai sensi dell’art. 68 c.p.c., subito dopo il deposito del ricorso (art. 25-sexies, comma 3, CCII). Deve accettare entro tre giorni e depositare un parere entro il termine fissato. Nel semplificato prende, per molte funzioni, il posto che nel concordato preventivo ha il commissario giudiziale: il comma 8 lo prevede espressamente per alcune norme richiamate.
Sul confronto con la liquidazione il suo compito è verificare, con occhio indipendente, le stime del debitore: i valori di realizzo, la stima delle azioni recuperatorie, i costi ipotizzati, il riparto simulato. Il suo parere è spesso il documento su cui si gioca l’omologazione, perché arriva dopo il deposito e può smentire ipotesi troppo ottimistiche.
Una precisazione di procedura. Con l’ordinanza n. 881 del 16 gennaio 2026 (Sez. I), la Cassazione, secondo la massima riportata da Brocardi, ha escluso che l’ausiliario sia contraddittore necessario nel giudizio di reclamo. Tradotto: il reclamo si fa contro le parti, non contro l’ausiliario, che resta un ausiliario del giudice.
Prima della comunicazione ai creditori, il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per integrazioni e modifiche. È il momento in cui un confronto debole può essere corretto, ad esempio inserendo nel piano una voce di attivo che l’ausiliario o il tribunale ritengono trascurata.
Io sono un creditore e penso che dalla liquidazione giudiziale prenderei di più: come lo faccio valere?
Con un’opposizione all’omologazione, depositata costituendosi in giudizio entro il termine perentorio di dieci giorni prima dell’udienza fissata dal tribunale (art. 25-sexies, comma 4, CCII). L’udienza è fissata almeno quarantacinque giorni dopo la scadenza del termine assegnato all’ausiliario per il parere, quindi il tempo per studiare le carte c’è, ma va usato.
L’opposizione deve essere specifica. Non basta dire “prenderei di più”: bisogna indicare dove il confronto sbaglia. Gli argomenti tipici sono questi:
- un bene è stato stimato a un valore di realizzo troppo basso, magari perché ceduto a un acquirente già individuato senza competizione;
- il piano non tiene conto di un’azione revocatoria o di responsabilità che in liquidazione giudiziale il curatore eserciterebbe;
- i costi della liquidazione giudiziale sono stati gonfiati, per far apparire la proposta più conveniente;
- l’ordine delle prelazioni non è rispettato, e la proposta sposta valore da un creditore all’altro.
Su quest’ultimo punto è utile il decreto della Corte d’Appello di Catania del 14 febbraio 2025: l’utilità per ciascun creditore e l’equivalenza di risultato rispetto alla liquidazione giudiziale non sostituiscono il rispetto dell’ordine delle cause di prelazione, che resta inderogabile salvo l’incapienza del bene su cui grava la garanzia. Un creditore privilegiato pagato meno del dovuto non può essere “compensato” dal fatto che, complessivamente, la proposta rende più della liquidazione.
Se il tribunale non omologa o dichiara inammissibile la proposta, si può impugnare?
Sì, ma il percorso si ferma prima di quanto molti pensino. Il decreto del tribunale si reclama alla Corte d’Appello entro trenta giorni ai sensi dell’art. 247 CCII (art. 25-sexies, comma 6). Contro il decreto della Corte d’Appello, l’art. 25-sexies, comma 7, ammette il ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.
Attenzione però al caso dell’inammissibilità. Nel gennaio 2026 la Cassazione (Sez. I) ha affermato che il decreto della Corte d’Appello che conferma la declaratoria di inammissibilità della proposta non è ricorribile in cassazione, né in base agli artt. 25-sexies e 247 CCII né come ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. Le rassegne Edotto e Fiscal Focus collegano questo principio all’ordinanza n. 623/2026; la pagina Brocardi dell’art. 25-sexies lo attribuisce invece al provvedimento n. 620/2026. Il principio coincide, il numero no: chi deve citarlo in un atto dovrebbe verificarlo sul testo ufficiale.
La conseguenza pratica è seria. Se la proposta viene bocciata a monte, perché ad esempio la relazione finale non dimostra la correttezza delle trattative o il confronto con la liquidazione è giudicato manifestamente inattendibile, il secondo grado è, di fatto, l’ultimo. Il lavoro sul confronto va fatto bene prima del deposito, non dopo.
Il tribunale può bocciare la proposta già all’inizio, prima ancora di sentire i creditori?
Sì. Il comma 3 dell’art. 25-sexies chiede al tribunale di valutare la “ritualità” della proposta e di esaminare relazione finale e parere dell’esperto. La Cassazione ha chiarito che questo vaglio non si riduce a un controllo formale: secondo le massime riportate da Brocardi, lo hanno affermato l’ordinanza n. 31641 del 4 dicembre 2025 e l’ordinanza n. 1353 del 21 gennaio 2026, entrambe della Prima Sezione.
Il punto era già emerso nei giudici di merito. La Corte d’Appello di Milano, con la sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024, aveva incluso nel controllo di ritualità la legittimità sostanziale della proposta e la sua non manifesta implausibilità. Il Tribunale di Napoli, con la sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023, aveva affermato la piena cognizione del tribunale anche sulla veridicità della relazione finale e sulla correttezza del debitore.
Che cosa significa per il confronto con la liquidazione? Che un raffronto palesemente costruito male può fermare la proposta prima della comunicazione ai creditori. Un esempio: un piano che offre ai chirografari una percentuale inferiore a quella che la stessa documentazione del debitore lascia prevedere in liquidazione giudiziale è implausibile già sulla carta.
Tabella dei passaggi e dei termini
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Chiusura della composizione negoziata | Relazione finale dell’esperto | Comunicata ai sensi dell’art. 17, comma 8, CCII | Esperto |
| Accesso | Ricorso con proposta, piano di liquidazione e documenti art. 39 (o domanda con riserva art. 40) | Entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale | Tribunale del centro degli interessi principali |
| Nomina | Ausiliario ex art. 68 c.p.c. | Accettazione entro 3 giorni; parere entro il termine fissato | Tribunale |
| Eventuali integrazioni | Modifiche e nuovi documenti | Fino a 15 giorni | Tribunale |
| Comunicazione | Proposta, parere dell’esperto, relazione finale ai creditori via PEC o raccomandata | Disposta con decreto | A cura del debitore |
| Udienza | Discussione e istruttoria | Almeno 45 giorni dopo la scadenza del termine per il parere dell’ausiliario | Tribunale |
| Opposizione | Costituzione dei creditori o interessati | Fino a 10 giorni prima dell’udienza (perentorio) | Tribunale |
| Decisione | Decreto motivato di omologazione o rigetto | Immediatamente esecutivo | Tribunale |
| Reclamo | Reclamo ex art. 247 CCII | 30 giorni | Corte d’Appello |
| Ricorso | Ricorso per cassazione (con i limiti visti sopra) | 30 giorni dalla comunicazione | Corte di cassazione |
Se i chirografari non prendono nulla, il concordato semplificato si può omologare lo stesso?
Di regola no, se l’unico vantaggio per loro è la rapidità. È il caso deciso dalla Cassazione, Sez. I, con il provvedimento n. 624/2026, depositato nel gennaio 2026. La Corte d’Appello aveva revocato l’omologazione di un concordato che dava utilità solo a prededucibili e privilegiati, mentre ai chirografari prometteva soltanto una chiusura più veloce rispetto alla liquidazione giudiziale. La Cassazione ha confermato: l’utilità per ciascun creditore può non essere economica, ma deve essere effettiva e apprezzabile; la soluzione della crisi nel minor tempo possibile, da sola, non lo è. (Sulla data del deposito le fonti divergono: le rassegne Edotto e Fiscal Focus indicano il 12 gennaio 2026, la pagina Brocardi il 16 gennaio 2026.)
Questo incide direttamente sul confronto con l’alternativa liquidatoria. Ci sono imprese in cui la liquidazione giudiziale lascerebbe i chirografari a zero, e in cui la proposta, per non essere peggiore, può legittimamente offrire poco. Ma “poco” non può diventare “nulla accompagnato da una promessa di velocità”.
Quali utilità diverse dal denaro possono contare? La Cassazione non ne ha fatto un catalogo, e non conviene inventarlo. Il criterio è che il creditore riceva qualcosa di concreto che, nella liquidazione giudiziale, non avrebbe. Chi prepara la proposta deve indicarlo per iscritto e spiegarlo, non lasciarlo intuire. E deve anche verificare se, nel confronto, ci sia attivo che la liquidazione giudiziale renderebbe disponibile ai chirografari (per esempio con un’azione di responsabilità) e che il piano invece trascura: in quel caso lo “zero” in liquidazione non è affatto scontato.
I soldi messi dai soci contano? E se i soci rinunciano alla prededuzione dei loro finanziamenti?
Due domande diverse, due risposte diverse.
Sulla prima: nel concordato semplificato le risorse esterne non sono obbligatorie. Lo ha affermato, tra gli altri, la Corte d’Appello di Roma (sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024). Ma se ci sono, aiutano molto nel confronto con la liquidazione: denaro nuovo che entra nel concordato e che in liquidazione giudiziale non ci sarebbe è il modo più diretto per dimostrare l’assenza di pregiudizio e, spesso, per dare un’utilità ai chirografari.
Sulla seconda: qui la Cassazione del gennaio 2026 ha messo un paletto. Secondo la rassegna Edotto, che ha pubblicato il testo del provvedimento indicandolo come sentenza n. 620/2026 della Prima Sezione, la nozione di risorse esterne dell’art. 84, comma 4, CCII vale anche per il semplificato, e indica un apporto di nuova ricchezza, estranea al patrimonio del debitore, capace di aumentare l’attivo. La rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti erogati durante la composizione negoziata non aumenta l’attivo: cambia solo l’ordine con cui i crediti vengono pagati. Per questo non è una risorsa esterna. (La pagina Brocardi associa invece al n. 620 il principio sulla non ricorribilità visto sopra: per il numero, verificare sul testo ufficiale.)
Nel confronto con la liquidazione questa rinuncia resta comunque un dato da considerare: se i soci, in liquidazione giudiziale, verrebbero pagati in prededuzione, la loro rinuncia libera valore per gli altri. Ma non la si può presentare come “finanza nuova”, né usarla come se lo fosse.
Nel semplificato si possono tagliare anche i debiti con il Fisco e con il Comune?
Sì, entro un limite preciso: quello dell’alternativa liquidatoria. La Corte d’Appello di Lecce, con la sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025, ha ritenuto ammissibile la falcidia dei debiti tributari nel concordato semplificato anche in assenza di una regolamentazione specifica, indicando come confine proprio il confronto con la liquidazione giudiziale: il Fisco non può ricevere meno di quanto riceverebbe in quella sede, tenuto conto del suo grado di privilegio.
Per i tributi locali c’è una novità del 2026. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 147 sui tributi locali (in vigore dal 12 agosto 2026), che riforma i tributi regionali e locali in attuazione della L. 111/2023, con l’art. 4 ha esteso a questi tributi gli strumenti del Codice della crisi, inclusa la transazione nella composizione negoziata ai sensi dell’art. 23, comma 2-bis, CCII. Non è un correttivo del Codice, ma incide sulla fase che precede il semplificato.
Perché conta qui? Perché durante la composizione negoziata il debitore può ora cercare un accordo transattivo anche con l’ente locale. Se quell’accordo non arriva, nel successivo concordato semplificato il credito dell’ente resta soggetto alla regola generale: ordine delle prelazioni e nessun pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale. Il confronto con l’alternativa liquidatoria è, anche per i tributi, la misura dell’offerta. Sulle modalità applicative della nuova disciplina dei tributi locali conviene attendere i primi orientamenti e verificare caso per caso.
Nella liquidazione giudiziale il curatore farebbe revocatorie e azioni di responsabilità: come se ne tiene conto?
È la domanda tecnica più importante, e la risposta onesta è che va stimato tutto quello che il curatore potrebbe recuperare, al netto di costi e rischi. I massimari disponibili non riportano ancora un orientamento consolidato su come quantificare queste voci nel semplificato; vale quindi il criterio generale dell’art. 25-sexies, comma 5: nessun creditore deve stare peggio che in liquidazione giudiziale, e la liquidazione giudiziale comprende anche le azioni che solo il curatore può promuovere.
Nella pratica si procede così. Si individuano gli atti potenzialmente revocabili (pagamenti, garanzie, cessioni nel periodo rilevante) e le condotte degli organi sociali che potrebbero fondare un’azione di responsabilità. Per ciascuna si stima l’importo recuperabile, la probabilità di successo, la solvibilità del convenuto, la durata e il costo del giudizio. Il valore atteso, così ponderato, entra nell’attivo della liquidazione “virtuale”.
Il piano di concordato, a quel punto, ha due strade: o porta nel concordato un valore equivalente (ad esempio con un accordo transattivo con il soggetto potenzialmente responsabile), oppure dimostra perché quell’azione, in concreto, varrebbe poco. Ignorare la voce non è una strada: un creditore oppositore, o l’ausiliario, la farà emergere.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta il confronto con la liquidazione giudiziale già durante le trattative, perché è lì che si forma la relazione finale su cui il tribunale misurerà la proposta.
Se il tribunale boccia il concordato semplificato, rischio di perdere tutto?
Risposta onesta: il rigetto non dichiara di per sé la liquidazione giudiziale, ma non fa sparire l’insolvenza. Il concordato semplificato è, per definizione, la strada di chi non è riuscito a chiudere un accordo. Se anche questa si chiude, l’impresa resta con i debiti di prima e con creditori che, dalla pubblicazione del ricorso, erano rimasti in attesa.
Dalla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese decorrono infatti alcuni effetti tipici del concordato (art. 25-sexies, comma 2, CCII, che richiama gli artt. 6, 46, 94 e 96), e il debitore può aver ottenuto misure protettive o cautelari: il Tribunale di Avellino, con ordinanza del 19 aprile 2023, ha ritenuto applicabile al semplificato il procedimento degli artt. 54 e seguenti CCII. Sono tutele legate alla procedura: se la procedura si chiude con un rigetto, vengono meno.
In quella situazione i creditori o il pubblico ministero possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale, se ne ricorrono i presupposti. Ed ecco l’ironia: il confronto con l’alternativa liquidatoria, che il debitore aveva fatto sulla carta, può diventare realtà.
C’è anche un vincolo da conoscere per il futuro. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 18 ottobre 2024, ha ritenuto che finché pende il giudizio di impugnazione sul decreto relativo al concordato semplificato non si possa aprire una nuova composizione negoziata; il Tribunale di Pesaro, con ordinanza del 9 agosto 2023, ha ritenuto che la rinuncia al concordato semplificato nei quattro mesi precedenti impedisca l’accesso alla composizione negoziata, applicando per analogia la regola prevista per il concordato preventivo. Non si può “provare” il semplificato e poi tornare indietro a cuor leggero. Ecco perché il confronto con la liquidazione va fatto bene la prima volta.
Come amministratore, scegliere il semplificato invece della liquidazione mi espone di più?
Dipende da come viene costruito il confronto, e questa è la vera rassicurazione: la trasparenza protegge. Il concordato semplificato non è uno strumento per evitare le azioni di responsabilità; se la proposta finge che non esistano, è più facile che venga bocciata e che si arrivi proprio alla liquidazione giudiziale, dove un curatore le valuterà.
Al contrario, un piano che espone apertamente le possibili contestazioni, le stima e le gestisce dentro la proposta (anche con un contributo personale degli amministratori, se ve ne sono le condizioni) permette al tribunale e ai creditori di confrontare due scenari reali. Il limite reale è questo: nessuna proposta di concordato può “comprare” l’esonero da responsabilità a un prezzo inferiore a quello che il curatore potrebbe ragionevolmente ottenere, perché in quel caso i creditori starebbero peggio che in liquidazione giudiziale.
Va detto anche un altro aspetto. La relazione finale dell’esperto e il parere sulla proposta si formano sulle informazioni fornite durante la composizione negoziata. Un amministratore che in quella fase ha informato i creditori in modo completo e aggiornato si trova in una posizione molto più solida, anche personalmente, rispetto a chi ha omesso dati rilevanti.
Quanto tempo ho davvero dopo la relazione finale dell’esperto?
Sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale, non uno di più. È un termine che non si sospende e che non offre di per sé protezione dalle azioni esecutive: la Corte d’Appello di Milano (sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023) lo ha definito un termine finale, non un nuovo ombrello.
Sessanta giorni, per costruire un confronto serio con la liquidazione giudiziale, sono pochi se si parte da zero. Servono stime dei beni, ricognizione delle azioni recuperatorie, simulazione del riparto, piano di liquidazione, documenti dell’art. 39 CCII. Ecco perché il lavoro sul confronto deve iniziare durante la composizione negoziata, quando l’esito delle trattative è ancora aperto ma già si intravede il rischio di un fallimento delle stesse.
Se i tempi sono troppo stretti, la legge consente di depositare entro i sessanta giorni la domanda con riserva ai sensi dell’art. 40 CCII, con proposta e piano da depositare nel termine che il tribunale fisserà. È una via utile, ma non un rimedio a un confronto mal fatto: prima o poi i numeri vanno depositati, e saranno esaminati con la stessa severità.
Mi fa vedere un esempio concreto di confronto?
Due ipotesi dimostrative, con numeri di fantasia ma coerenti con le regole viste. Non sono casi reali.
Ipotesi 1 – Il confronto che regge.
Società di distribuzione. Attivo stimato in liquidazione giudiziale: magazzino 412.600 € (realizzo stimato al 55%, cioè 226.930 €), crediti commerciali 187.300 € (incasso stimato 70%, cioè 131.110 €), immobile ipotecato con valore di realizzo d’asta 538.000 €. Azione revocatoria su un pagamento di 64.800 € a un fornitore: probabilità di successo stimata 50%, costi 9.400 € → valore atteso 23.000 €. Costi della procedura stimati: 96.700 €. Tempi stimati: quattro anni.
Passivo: creditore ipotecario 611.000 €, privilegiati generali (lavoratori ed erario) 174.900 €, chirografari 1.083.400 €.
Riparto in liquidazione giudiziale: l’immobile va all’ipotecario (538.000 €, che resta incapiente per 73.000 € e concorre in chirografo). Attivo libero: 226.930 + 131.110 + 23.000 = 381.040 €; meno costi 96.700 € = 284.340 €. Privilegiati generali pagati per intero (174.900 €). Restano 109.440 € per chirografari complessivi 1.156.400 € (compresa la parte incapiente dell’ipotecario) → circa 9,5%, in quattro anni.
Proposta di concordato semplificato: cessione in blocco di magazzino e crediti a un acquirente già individuato per 402.000 €, vendita dell’immobile con procedura competitiva sulla base di un’offerta di 551.000 €, accordo transattivo con il fornitore per la restituzione di 31.500 €; costi stimati del concordato 48.200 €. Attivo libero netto: 402.000 + 31.500 − 48.200 = 385.300 €. Privilegiati al 100%; ipotecario 551.000 €, incapienza 60.000 €; chirografari (1.143.400 €) ricevono 210.400 € → circa 18,4%, in diciotto mesi.
Esito: nessun creditore sta peggio, ciascuno riceve un’utilità concreta, le prelazioni sono rispettate. Il confronto regge, a condizione che l’ausiliario confermi le stime.
Ipotesi 2 – Il confronto che non regge.
Società edile. In liquidazione giudiziale l’attivo libero netto stimato è 142.800 €, a fronte di privilegiati per 217.600 €: i chirografari prenderebbero zero. La proposta offre ai privilegiati 146.300 € e ai chirografari nulla, sostenendo che la chiusura in un anno anziché in cinque sia già un’utilità.
Primo problema: alla luce della Cassazione n. 624/2026, la rapidità da sola non è utilità per chi non riceve nulla. Secondo problema: dagli atti emergono pagamenti a una società collegata per 88.200 € negli ultimi mesi, che il piano ignora. Se un’azione su quei pagamenti fosse fondata, in liquidazione giudiziale l’attivo crescerebbe e, a seconda dell’esito, la “certezza dello zero” potrebbe non esserci più.
Esito probabile: opposizione dei creditori, parere critico dell’ausiliario, rigetto. Per salvare la proposta servirebbe un apporto reale (ad esempio la restituzione concordata di una parte di quelle somme destinata ai chirografari), descritto e quantificato.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il confronto che sto presentando resisterebbe se un creditore lo rifacesse da solo, con i miei stessi documenti?”
Quasi tutti si chiedono se la proposta è conveniente. Pochissimi si chiedono se il confronto è replicabile. Eppure è questo che accade: il creditore riceve la proposta, il parere dell’esperto e la relazione finale, e ha almeno qualche settimana prima del termine per opporsi. Il creditore professionale (una banca, un fondo, l’Erario) ha uffici che fanno esattamente questo lavoro: prendono i dati, cambiano le ipotesi che ritengono deboli, e rifanno il riparto.
Le ipotesi che si cambiano più spesso sono tre.
La prima è la percentuale di realizzo dei beni in liquidazione giudiziale. Se il debitore la stima troppo bassa, il confronto è “truccato” a favore della proposta. Il creditore produrrà una perizia di segno opposto.
La seconda è la durata della liquidazione giudiziale e il relativo costo. Dichiarare tempi lunghissimi e costi elevati rende la liquidazione meno appetibile sulla carta, ma senza dati concreti l’argomento cade.
La terza, e più insidiosa, è l’attivo che solo la liquidazione giudiziale fa emergere: revocatorie, responsabilità, crediti verso soci. Se il creditore dimostra che c’è valore recuperabile ignorato dal piano, il pregiudizio è presto dimostrato.
Per questo il consiglio operativo è uno solo: presentare il confronto con le ipotesi scritte, motivate e documentate, in modo che chi lo rifà arrivi allo stesso risultato. Un confronto trasparente non garantisce l’omologazione, ma rende molto più difficile un’opposizione fondata.
Ma i giudici che cosa dicono?
Ecco i riferimenti giurisprudenziali utilizzati in questa guida, riformulati in parole nostre. Una nota di metodo: per i provvedimenti della Cassazione del gennaio 2026 le fonti consultate non sono concordi su numeri e date (in particolare per i nn. 620, 623 e 624); indichiamo per ciascuno ciò che abbiamo potuto riscontrare e dove le fonti divergono. Le massime di merito sono tratte dal Massimario della Composizione Negoziata 2025 della Camera di Commercio di Pordenone-Udine.
Corte di cassazione
- Cass. civ., Sez. I, n. 624/2026 (gennaio 2026; 12 gennaio secondo Edotto e Fiscal Focus, 16 gennaio secondo Brocardi). Principio: l’utilità per ciascun creditore può non essere economica ma deve essere concreta; la sola chiusura più rapida della crisi non basta quando i chirografari non ricevono nulla. Rilevanza: è il limite principale al “pareggio” con la liquidazione giudiziale.
- Cass. civ., Sez. I, n. 620/2026 (12 gennaio 2026, secondo Edotto). Principio: la nozione di risorse esterne dell’art. 84, comma 4, vale anche nel semplificato; la rinuncia dei soci alla prededuzione dei finanziamenti non aumenta l’attivo e non è risorsa esterna. Rilevanza: chiarisce quali apporti spostano davvero il confronto. Brocardi associa a questo numero un principio diverso (non ricorribilità): da verificare.
- Cass. civ., Sez. I, n. 623/2026 (12 gennaio 2026, secondo Edotto e Fiscal Focus). Principio: il controllo di ammissibilità si estende ai presupposti di accesso alla composizione negoziata; il decreto della Corte d’Appello che conferma l’inammissibilità non è ricorribile in cassazione, neppure ex art. 111, comma 7, Cost. Rilevanza: un confronto bocciato a monte ha, di fatto, solo il reclamo.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 31641 del 4 dicembre 2025. Principio: il giudizio di ammissibilità non è un controllo solo formale. Rilevanza: un raffronto implausibile può fermare la proposta prima delle opposizioni.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 1353 del 21 gennaio 2026. Principio: conferma che il vaglio di ammissibilità va oltre la ritualità formale. Rilevanza: consolida l’orientamento del punto precedente.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 881 del 16 gennaio 2026. Principio: l’ausiliario (come il commissario liquidatore) non è contraddittore necessario nel reclamo. Rilevanza: chiarisce chi va evocato quando si contesta il decreto.
Corti d’appello e tribunali
- Corte d’Appello di Catania, decreto del 14 febbraio 2025. Utilità e assenza di pregiudizio non autorizzano deroghe all’ordine delle cause di prelazione, salvo incapienza del bene. Rilevanza: il confronto si fa nel rispetto delle prelazioni, non al loro posto.
- Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025. I debiti tributari sono falcidiabili nel semplificato, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: anche per il Fisco la misura è l’alternativa liquidatoria.
- Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante; la buona fede nelle trattative include l’aver offerto ai creditori una comparazione con la liquidazione giudiziale. Rilevanza: il confronto va anticipato alla composizione negoziata.
- Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024. In sede di omologazione si verificano fattibilità del piano, assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e utilità per ciascun creditore. Rilevanza: elenca i tre controlli di merito.
- Corte d’Appello di Potenza, sentenza n. 336 del 19 luglio 2024. Il giudice valuta la convenienza del semplificato rispetto alla liquidazione giudiziale; lo strumento è una extrema ratio. Rilevanza: in assenza di voto, la convenienza la giudica il tribunale.
- Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024. Il semplificato è autonomo e solo liquidatorio: niente voto, niente soglia minima per i chirografari, niente obbligo di risorse esterne. Rilevanza: spiega perché il confronto con la liquidazione è il cuore del giudizio.
- Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 1033 del 21 marzo 2024. La ritualità comprende legittimità sostanziale e non manifesta implausibilità della proposta. Rilevanza: anche il confronto deve essere plausibile già in partenza.
- Tribunale di Milano, sentenza n. 426 del 15 giugno 2024, e sentenza n. 236 del 20 marzo 2025. Senza relazione finale che attesti correttezza delle trattative e impraticabilità delle soluzioni negoziali, la proposta (anche con riserva) è inammissibile. Rilevanza: nessun confronto si discute senza questo presupposto.
- Tribunale di Milano, sentenze n. 132 del 23 febbraio 2024 e n. 277 del 3 aprile 2025. Esclusa la continuità aziendale diretta nel semplificato. Rilevanza: si confrontano due liquidazioni, non una continuità con una chiusura.
E voi, concretamente, cosa fate?
Quando un’impresa arriva al bivio tra concordato semplificato e liquidazione giudiziale, lo Studio Monardo lavora su strumenti precisi:
- Esaminiamo la relazione finale dell’esperto e verifichiamo che contenga l’attestazione di correttezza e buona fede delle trattative e di impraticabilità delle soluzioni dell’art. 23, senza la quale il semplificato è inammissibile.
- Calcoliamo il termine di sessanta giorni dalla comunicazione e valutiamo se depositare subito la proposta o la domanda con riserva ex art. 40 CCII.
- Ricostruiamo la liquidazione giudiziale “virtuale”: valori di realizzo, costi di procedura, tempi, con ipotesi scritte e documentate.
- Censiamo le azioni recuperatorie (revocatorie, responsabilità, crediti verso soci), stimandone valore atteso, costi e probabilità di successo.
- Simuliamo il riparto secondo l’ordine delle cause di prelazione, creditore per creditore e classe per classe, mettendolo a fianco del riparto proposto.
- Verifichiamo l’utilità per ciascun creditore, in particolare per i chirografari, alla luce della Cassazione n. 624/2026, e individuiamo apporti reali che possano integrarla.
- Coordiniamo con i commercialisti dello staff il piano di liquidazione e i documenti dell’art. 39 CCII, compresa la posizione fiscale e quella verso gli enti locali.
- Prepariamo le repliche al parere dell’ausiliario e utilizziamo il termine per le integrazioni per correggere eventuali punti deboli del confronto.
- Per il creditore, analizziamo la proposta e redigiamo l’opposizione entro dieci giorni prima dell’udienza, indicando in modo specifico dove il confronto è sbagliato.
- Curiamo reclamo e, dove ammesso, ricorso per cassazione contro il decreto, tenendo conto dei limiti fissati dalla Suprema Corte nel 2026.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
È la qualifica di Esperto Negoziatore a pesare di più su questo tema: il concordato semplificato dipende dalla relazione finale e dal parere dell’esperto, e conoscere dall’interno come si conducono le trattative e come si documenta la comparazione con la liquidazione giudiziale permette di impostare il confronto fin dal primo giorno della composizione negoziata, e non a ridosso della scadenza dei sessanta giorni.
La strategia resta una sola dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: lo stesso difensore, cassazionista, segue la composizione negoziata, il deposito, l’udienza, il reclamo e l’eventuale ricorso, senza passaggi di consegne che disperdano informazioni. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i numeri del confronto e gli argomenti giuridici nascono nello stesso posto.
Chiusura: tre messaggi da portare via
Il primo: il confronto con l’alternativa liquidatoria si fa creditore per creditore, rispettando le prelazioni, e deve comprendere anche il valore che solo un curatore potrebbe recuperare. Il secondo: non basta non stare peggio: ogni creditore deve ricevere un’utilità concreta, e la sola rapidità non lo è, come ha chiarito la Cassazione nel gennaio 2026. Il terzo: il lavoro va fatto prima, durante la composizione negoziata, perché i sessanta giorni sono pochi e perché, se la proposta viene dichiarata inammissibile, la strada verso la Cassazione è sbarrata.
Lo Studio Monardo segue questo tema perché nasce esattamente nell’area di competenza certificata dell’Avv. Monardo: come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il percorso che porta alla relazione finale da cui il semplificato dipende; come cassazionista, può seguire il contenzioso sull’omologazione fino all’ultimo grado ammesso; con lo staff multidisciplinare, costruisce i numeri del confronto insieme ai commercialisti.
📩 Se stai valutando un concordato semplificato o vuoi contestarne uno, scrivici prima che il termine si chiuda: i recapiti per raggiungere lo Studio sono riportati alla fine di questa pagina.